Le misure protettive nel concordato in continuità non producono lo stesso effetto su tutti: dipende da chi sei. Per l’imprenditore che deposita la domanda sono uno scudo che congela pignoramenti e istanze di liquidazione giudiziale. Per la banca che aveva già pignorato il conto sono un blocco improvviso, con poco margine di reazione. Il fornitore che continua a consegnare si trova vincolato ai contratti in corso, mentre l’Agente della riscossione vede fermarsi le procedure, ma non perde il credito. Il dipendente deve capire se lo stipendio arretrato resta bloccato. Il fideiussore, poi, scopre spesso che lo scudo non copre lui.
Facciamo tre esempi rapidi. Una società con un pignoramento presso terzi in corso per 87.340 € ottiene la sospensione dell’esecuzione dal giorno in cui la domanda è pubblicata nel registro delle imprese. Il fornitore di materie prime che vanta 41.760 € di fatture scadute non può interrompere le consegne previste dal contratto in corso solo per quel debito anteriore. Il garante personale di un mutuo da 210.000 €, invece, può essere chiamato a pagare dalla banca anche mentre la società è protetta.
Questa guida è organizzata per profili: prima le regole comuni a tutti, poi una sezione dedicata a ciascuno:
- l’imprenditore o la società che chiede la protezione;
- la banca e il creditore finanziario (anche ipotecario);
- il fornitore e il contraente strategico;
- il creditore pubblico (Erario, enti previdenziali, Agente della riscossione);
- il lavoratore dipendente;
- il garante, il fideiussore e il socio.
Lo Studio Monardo si occupa di misure protettive per una ragione precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Le misure protettive sono nate proprio nel sistema della composizione negoziata e da lì sono passate, con regole proprie, al concordato in continuità. Chi conosce la protezione delle trattative dal lato dell’esperto sa quali argomenti il tribunale verifica quando deve confermare, prorogare o revocare lo scudo, e quali obiezioni sollevano i creditori.
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Le regole che valgono per tutti: la base comune dello scudo
Prima di vedere i singoli profili, ecco le regole condivise. Sono spiegate qui una sola volta, e ogni sezione successiva vi rimanda.
Che cosa sono, in una frase
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo D.Lgs. 136/2024) definisce le misure protettive come misure temporanee chieste dal debitore per tutelare il patrimonio o l’impresa dalle iniziative dei creditori mentre si negozia o si costruisce lo strumento di regolazione della crisi (art. 2, lett. p, CCII). Le misure cautelari sono un’altra cosa: sono provvedimenti del giudice, anche atipici, che servono ad assicurare l’esito della procedura (art. 54, comma 1, CCII). Le misure protettive bloccano i creditori in generale. La misura cautelare, invece, colpisce un bersaglio specifico e richiede fumus e periculum.
Come nascono nel concordato in continuità
Nel concordato preventivo, anche quando è depositato “con riserva” (art. 44 CCII), le misure protettive non sono automatiche: il debitore deve chiederle espressamente nella domanda. L’art. 54, comma 2, CCII stabilisce che, se il debitore ne ha fatto richiesta, dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Lo stesso articolo prevede altri tre effetti:
- le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano;
- la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata;
- il debitore può chiedere misure ulteriori, mirate a specifiche iniziative di specifici creditori.
La conferma entro trenta giorni
È il passaggio che più spesso viene sottovalutato. Ai sensi dell’art. 55, comma 3, CCII, il giudice designato deve confermare o revocare le misure entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, con un decreto che ne fissa anche la durata, non superiore a quattro mesi. Se il decreto non viene depositato nel termine, gli effetti protettivi cessano, anche se la domanda può essere riproposta. Nel frattempo lo scudo opera “di diritto”, ma è un’efficacia provvisoria.
Proroga, revoca, tetto massimo
Su istanza del debitore o di un creditore, e sentito il commissario giudiziale, il tribunale può prorogare le misure se le trattative hanno fatto significativi progressi e se la proroga non arreca un ingiusto pregiudizio ai creditori (art. 55, comma 4, CCII). Il limite invalicabile è l’art. 8 CCII: la durata complessiva delle misure protettive non può superare dodici mesi, anche non continuativi, compresi rinnovi e proroghe, e il conteggio tiene conto anche della protezione già goduta in composizione negoziata. Il tribunale può poi revocare o ridurre le misure quando non sono più funzionali alle trattative o in caso di atti in frode (art. 55, comma 5, CCII).
Il tassello specifico della continuità: i contratti pendenti
Nel concordato in continuità entra in gioco anche l’art. 94-bis CCII. I creditori non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti in corso, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli a danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda o del mancato pagamento di crediti anteriori. È la norma che dà alla protezione una dimensione “attiva”: oltre a fermare le aggressioni, tiene in piedi l’operatività.
Chi decide, e come
Il procedimento sulle misure protettive è affidato al giudice designato dal presidente del tribunale o della sezione (art. 55, comma 1, CCII). Il codice indica di preferenza la trattazione in videoconferenza, così da accelerare i tempi. Il giudice sente le parti e, quando occorre, assume informazioni. Dopo la nomina del commissario giudiziale, quest’ultimo diventa un interlocutore stabile: sulle istanze di proroga va sentito, e il suo parere sullo stato delle trattative pesa molto sulla decisione.
Il procedimento è snello, ma non sommario nella sostanza: il giudice deve verificare che le misure siano funzionali al buon esito dello strumento richiesto. Per questo la domanda deve contenere fin dall’inizio gli elementi che rendono credibile il percorso: la situazione patrimoniale e finanziaria, l’elenco dei creditori, una prima indicazione di come la continuità permetterà di soddisfarli.
Il rapporto con la domanda “con riserva”
Gran parte dei concordati in continuità parte con una domanda con riserva di deposito della proposta e del piano (art. 44 CCII). In questa fase il tribunale assegna un termine, di regola compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile in presenza di giustificati motivi, per depositare la documentazione completa. Il correttivo del 2024 ha introdotto la possibilità di depositare un progetto di piano e di chiedere di anticipare in parte il regime dello strumento scelto (art. 44, comma 1-quater, CCII). Le misure protettive chieste con la domanda con riserva proteggono proprio questa fase di costruzione del piano, ed è qui che il loro uso deve essere più accorto: se il termine per il piano scade senza deposito, viene meno anche la ragione della protezione.
Che cosa le misure non fanno
Le misure protettive non cancellano i debiti, non riducono gli interessi, non sostituiscono il piano e non impediscono ai creditori di agire per ottenere un titolo, perché il divieto riguarda le azioni esecutive e cautelari, non l’accertamento del credito. Proteggono solo il patrimonio del debitore, non quello dei terzi. Sono uno strumento per guadagnare tempo e stabilità, non per risolvere la crisi da sole: il tribunale le concede, e le mantiene, solo se servono a un percorso di risanamento credibile.
| Regola comune | Fonte | Effetto pratico |
|---|---|---|
| Richiesta espressa nella domanda | art. 54, c. 2, CCII | Senza richiesta, niente protezione |
| Decorrenza dalla pubblicazione nel registro imprese | art. 54, c. 2, CCII | Fino alla pubblicazione i creditori possono ancora agire |
| Conferma o revoca entro 30 giorni dall’iscrizione | art. 55, c. 3, CCII | Senza decreto nel termine, gli effetti cessano |
| Durata iniziale massima 4 mesi | art. 55, c. 3, CCII | Va chiesta la proroga in tempo |
| Tetto complessivo 12 mesi | art. 8 CCII | Conta anche la protezione in composizione negoziata |
| Tutela dei contratti pendenti | art. 94-bis CCII | Il fornitore non può “staccare la spina” per i debiti anteriori |
Se sei l’imprenditore o la società che chiede la protezione
La tua situazione
Hai un’impresa che funziona, con clienti, ordini e dipendenti, ma il debito accumulato non è più sostenibile. Forse una banca ha già pignorato il conto corrente, forse un fornitore ha chiesto un decreto ingiuntivo, o forse temi un’istanza di liquidazione giudiziale. Vuoi continuare a lavorare e pagare i creditori con i flussi futuri: è esattamente il presupposto del concordato in continuità aziendale (art. 84 CCII). La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei l’unico soggetto che può chiedere le misure protettive, e quindi l’unico che può perderle per una scelta sbagliata.
Cosa cambia per te
Per te le misure protettive sono uno strumento di governo della crisi, non un semplice effetto della domanda. La regola più importante è questa: lo scudo esiste solo se lo chiedi nella domanda e solo dal momento in cui la domanda è pubblicata nel registro delle imprese. Tra il deposito e la pubblicazione possono passare alcuni giorni, e in quei giorni un creditore informato può ancora muoversi. Per questo il momento del deposito va pianificato.
Dalla pubblicazione in poi:
- le esecuzioni individuali in corso si sospendono e non possono esserne avviate di nuove;
- non possono essere disposti sequestri o altre misure cautelari dei creditori sui beni dell’impresa;
- nessun creditore può ottenere la dichiarazione di liquidazione giudiziale finché la protezione dura;
- prescrizioni e decadenze restano congelate.
Puoi anche chiedere misure “su misura”, rivolte a determinate iniziative di singoli creditori o categorie di creditori. In più, durante la procedura gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale (art. 46 CCII). La protezione non ti dà mani libere: ti dà tempo, in cambio di trasparenza.
Cosa il giudice guarda davvero
Quando decide sulla conferma, e soprattutto sulla proroga, il giudice non si limita a verificare che la domanda sia stata depositata. Guarda a tre elementi. Il primo è la funzionalità: le misure servono davvero a portare a termine lo strumento, o servono solo a rinviare l’inevitabile? Il secondo è lo stato delle trattative: ci sono interlocuzioni concrete con i creditori principali, proposte scambiate, adesioni raccolte? Il terzo è il pregiudizio per i creditori: il blocco sta causando danni sproporzionati a qualcuno, ad esempio a un creditore che rischia a sua volta l’insolvenza?
Per te questo significa che la protezione si conquista e si mantiene con i documenti. Verbali degli incontri con le banche, corrispondenza con i fornitori, bozze di accordo, relazioni sullo stato dei flussi: tutto ciò che dimostra che il percorso va avanti è materiale da portare al giudice. Un’impresa che chiede la proroga senza poter mostrare progressi rischia di vedersela negare, anche se il tetto dei dodici mesi non è ancora raggiunto.
C’è poi un aspetto spesso trascurato: durante la protezione l’impresa deve continuare a operare in modo corretto. Pagare i fornitori correnti, versare le retribuzioni e i tributi in scadenza, non compiere atti dispositivi senza autorizzazione. Ogni scostamento può diventare un argomento per chi chiede la revoca.
I numeri
Facciamo un calcolo di calendario, che per te conta più di qualunque importo. Domanda depositata il 14 settembre 2026 e pubblicata nel registro delle imprese il 16 settembre:
- le misure operano dal 16 settembre 2026;
- il giudice deve confermarle o revocarle entro il 16 ottobre 2026 (trenta giorni dall’iscrizione);
- se le conferma per la durata massima iniziale di quattro mesi, la protezione arriva indicativamente a metà gennaio 2027;
- se la tua impresa aveva già usato cinque mesi di misure in composizione negoziata, il residuo complessivo ai sensi dell’art. 8 CCII è di sette mesi, proroghe comprese.
L’ultimo punto è decisivo: chi entra nel concordato dopo una composizione negoziata deve fare i conti con un “serbatoio” di protezione già in parte consumato.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è perdere la protezione per un fatto procedurale e non per il merito: il decreto di conferma che non arriva in tempo, una proroga chiesta tardi, un piano depositato senza elementi sufficienti a dimostrare che la continuità è credibile. Gli altri rischi sono:
- la revoca chiesta dai creditori, se le trattative sono ferme o se emergono atti in frode;
- l’esaurimento del tetto dei dodici mesi prima dell’omologazione;
- l’illusione che la protezione basti, quando invece il tribunale verifica se lo scudo serve davvero a un risanamento.
La giurisprudenza più recente mostra che, scaduto il termine massimo, la strada delle misure cautelari è stretta. Il Tribunale di Brescia, 7 gennaio 2026, ha negato una misura formalmente cautelare che riproduceva il contenuto dello stay generale, ritenendola in realtà protettiva e quindi soggetta al limite dell’art. 8. Il Tribunale di Milano, 18 febbraio 2026, ha ammesso in astratto misure inibitorie dopo la scadenza, ma le ha negate in concreto per assenza di fumus: mancavano trattative effettive e una prospettiva concreta di risanamento.
Le mosse giuste
- Pianifica la data del deposito in modo che la pubblicazione arrivi prima delle iniziative più pericolose dei creditori, e chiedi espressamente le misure nella domanda.
- Ricostruisci il calendario della protezione già goduta, inclusa quella in composizione negoziata, per sapere quanti mesi ti restano davvero.
- Prepara fin da subito la prova della continuità: un piano credibile, flussi attesi e lo stato delle trattative. È ciò che il giudice valuta per confermare e prorogare.
- Mappa i contratti essenziali per far valere l’art. 94-bis CCII verso i fornitori strategici.
- Valuta richieste mirate su singoli creditori, se uno di loro è particolarmente aggressivo.
Su questo profilo pesa in modo diretto la qualifica dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): la gestione della protezione durante le trattative è il cuore di quella funzione.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Nola, 25 marzo 2026, in un concordato di gruppo in continuità, ha accolto una misura cautelare selettiva dopo la scadenza del termine annuale delle protettive. Il tribunale ha distinto le due figure sul piano della funzione: la stessa inibitoria può avere natura cautelare se protegge un concordato già aperto, e non più le trattative. Per l’imprenditore è uno spiraglio importante, ma va confrontato con la linea più rigorosa di Brescia.
Se sei la banca o il creditore finanziario
La tua situazione
Sei un istituto di credito, una società di leasing, un fondo che ha acquistato crediti deteriorati o un creditore ipotecario. Hai un pignoramento immobiliare avviato, oppure un pignoramento presso terzi sui conti del debitore, e all’improvviso ricevi la notizia che l’impresa ha depositato una domanda di concordato in continuità con richiesta di misure protettive. Per chi è nella tua posizione, la prima cosa da sapere è che lo stop scatta senza bisogno di un provvedimento del giudice: basta la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese.
Cosa cambia per te
Dalla pubblicazione non puoi proseguire l’esecuzione né avviarne di nuove sul patrimonio del debitore. La regola più importante per te è che il divieto riguarda le azioni esecutive e cautelari, non il diritto di credito: il credito resta intatto, così come la causa di prelazione già acquisita, e la tua posizione verrà regolata nel piano, nella classe di appartenenza.
Ci sono però alcuni aspetti in cui le regole ti proteggono più di quanto pensi:
- puoi chiedere la revoca o la riduzione delle misure se non sono più funzionali alle trattative o se il debitore compie atti in frode (art. 55, comma 5, CCII);
- puoi intervenire nell’udienza di conferma per contestare la richiesta di protezione;
- la proroga non è automatica: richiede significativi progressi nelle trattative e l’assenza di un ingiusto pregiudizio per i creditori;
- c’è il tetto invalicabile dei dodici mesi complessivi.
Per il creditore ipotecario resta centrale la disciplina della prelazione: il piano può prevedere un pagamento non integrale del credito privilegiato solo entro il valore di realizzo del bene attestato dal professionista indipendente (art. 84 CCII), e questa verifica è il campo naturale della tua difesa.
Le prelazioni acquisite a ridosso della domanda
C’è un secondo fronte che riguarda da vicino il creditore finanziario. Durante la protezione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore; cessata o revocata la misura, il divieto viene meno (art. 55, comma 7, CCII). Inoltre, nel concordato preventivo, le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 46, comma 5, CCII). Una banca che ha ottenuto un decreto ingiuntivo e ha iscritto ipoteca giudiziale poche settimane prima del deposito deve quindi mettere in conto che quella prelazione non le darà il vantaggio sperato.
Per te la regola pratica è questa: le garanzie vanno acquisite e consolidate quando l’impresa è ancora in bonis, perché quando la crisi è conclamata il codice tende a neutralizzare le iniziative individuali dell’ultimo momento. Nella fase protetta il tuo spazio di tutela è nel procedimento, non fuori.
I numeri
Una banca ha in corso un pignoramento presso terzi sui conti dell’impresa per un credito di 87.340 €. La terza pignorata ha dichiarato somme per 23.180 €, ma l’assegnazione non è ancora stata disposta. La domanda viene pubblicata il 16 settembre 2026: il procedimento si sospende e l’assegnazione non può essere pronunciata. Se il decreto di conferma non viene depositato entro il 16 ottobre, gli effetti cessano e la banca può chiedere la ripresa; se invece le misure sono confermate per quattro mesi, la banca può sostenere che sono prive di funzione e chiederne la revoca, ad esempio se il piano non viene depositato nei termini dell’art. 44 CCII.
I rischi specifici
Il rischio principale è restare passivi e scoprire solo a procedura avanzata che la proroga è stata concessa senza contraddittorio effettivo. Gli altri rischi:
- vedere il tuo vincolo pignoratizio “congelato” a lungo mentre il valore del bene si riduce;
- non verificare la durata complessiva della protezione, compresa quella eventualmente già goduta in composizione negoziata;
- sottovalutare la possibilità di misure cautelari dopo la scadenza dei dodici mesi.
Le mosse giuste
- Monitora il registro delle imprese del debitore per conoscere subito la data di pubblicazione.
- Costituisciti nel procedimento di conferma e deposita osservazioni sulla mancanza di funzionalità della protezione.
- Ricostruisci la protezione già goduta dal debitore per eccepire il superamento del limite dell’art. 8 CCII.
- Segnala al commissario giudiziale eventuali atti dispositivi sospetti.
- Prepara le contestazioni sul valore di realizzo del bene in garanzia per il voto e per l’omologazione.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Trento, 18 ottobre 2023, e il Tribunale di Spoleto, 17 gennaio 2025, hanno ammesso misure inibitorie anche oltre il limite annuale delle protettive. Per la banca sono precedenti da conoscere: il tetto dei dodici mesi non è sempre la fine del blocco, e la vera partita si sposta sulla dimostrazione dell’assenza di fumus e periculum.
Se sei il fornitore o il contraente strategico
La tua situazione
Fornisci materie prime, energia, logistica, software o servizi indispensabili all’impresa che ha chiesto il concordato in continuità. Hai fatture scadute e non pagate, maturate prima del deposito, e la tentazione naturale è smettere di consegnare finché non vieni pagato. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri: nel concordato in continuità il legislatore ha scelto di tenere in vita i contratti essenziali, anche contro la tua volontà, per non far morire l’impresa.
Cosa cambia per te
Le misure protettive in senso stretto ti impediscono di agire esecutivamente per i crediti anteriori. A questo si aggiunge l’art. 94-bis CCII. La regola più importante per te è che non puoi rifiutare l’adempimento, risolvere il contratto, anticiparne la scadenza o modificarlo a danno dell’impresa per il solo fatto del deposito della domanda o del mancato pagamento dei crediti anteriori. La regola vale in modo particolare per i contratti essenziali, cioè necessari alla gestione corrente, inclusi quelli di fornitura la cui interruzione bloccherebbe l’attività.
Le regole, però, ti offrono anche alcune garanzie:
- le nuove forniture vanno pagate: la norma tutela i contratti, non impone di lavorare gratis. Il credito per le prestazioni successive al deposito, se autorizzate, gode di un trattamento prededucibile;
- il pagamento dei crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali può essere autorizzato dal tribunale (art. 100 CCII), se un professionista attesta che è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
- puoi far valere inadempimenti nuovi, successivi al deposito.
Le clausole del contratto che non ti aiutano
Molti contratti di fornitura contengono clausole che consentono di risolvere il rapporto o di sospendere le prestazioni se il cliente presenta una domanda concorsuale, oppure se non paga anche una sola fattura. Nel concordato in continuità queste clausole perdono gran parte della loro efficacia: l’art. 94-bis CCII impedisce di utilizzarle quando l’unico presupposto è il deposito della domanda, la concessione delle misure o il mancato pagamento di crediti anteriori. La norma si rivolge in modo particolare ai creditori interessati dalle misure protettive, nei contratti essenziali.
Non tutto è perduto, però. Restano efficaci le regole contrattuali che riguardano le prestazioni future: i termini di pagamento, le garanzie richieste per le nuove consegne se il contratto le prevede, le conseguenze di un inadempimento successivo al deposito. Per questo è importante rileggere il contratto con occhi nuovi: le clausole pensate per il cliente sano vanno lette insieme alle regole della crisi, e alcune possono ancora essere utili.
Un ulteriore elemento riguarda i contratti non essenziali. Se la tua fornitura non è necessaria per la gestione corrente, perché facilmente sostituibile o marginale, le regole sui contratti essenziali non si applicano con la stessa forza. In ogni caso non puoi agire esecutivamente per i crediti anteriori, ma la valutazione sulla prosecuzione del rapporto può cambiare. Va inoltre ricordato che l’impresa, con autorizzazione del tribunale, può chiedere la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti non più utili al piano (art. 97 CCII), riconoscendo al contraente un indennizzo da trattare come credito anteriore.
I numeri
Un fornitore di semilavorati vanta 41.760 € di fatture scadute tra giugno e agosto 2026. Il contratto quadro prevede consegne mensili per circa 18.900 €. Dopo la pubblicazione della domanda, il fornitore non può sospendere la consegna di ottobre invocando il debito di 41.760 €, ma può pretendere il pagamento delle consegne di ottobre secondo i termini contrattuali. Se l’impresa non paga la fornitura di ottobre, si tratta di un inadempimento nuovo, che rientra nelle regole ordinarie del contratto. Se poi il tribunale autorizza il pagamento del pregresso ai sensi dell’art. 100 CCII, il fornitore può recuperare anche una parte dei 41.760 € fuori dal riparto concordatario.
I rischi specifici
Il rischio principale è sospendere le consegne per i debiti vecchi e ritrovarsi inadempiente, esposto a richieste risarcitorie e a contestazioni nella procedura. Gli altri rischi:
- non distinguere tra crediti anteriori e crediti successivi;
- non chiedere garanzie o pagamenti anticipati sulle nuove forniture, dove il contratto lo consente;
- non partecipare al voto per la propria classe di appartenenza.
Le mosse giuste
- Separa contabilmente i crediti anteriori alla pubblicazione da quelli successivi.
- Verifica se il tuo contratto è “essenziale” ai sensi dell’art. 94-bis CCII: non tutti lo sono.
- Proponi all’impresa l’istanza di pagamento del pregresso ai sensi dell’art. 100 CCII, se la tua fornitura è strategica.
- Pretendi il rispetto dei termini di pagamento sulle nuove consegne.
- Valuta l’interlocuzione con il commissario giudiziale in caso di nuovi inadempimenti.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Forlì, 19 marzo 2026, ha ammesso misure cautelari di contenuto analogo alle protettive dopo la scadenza del termine massimo, purché rivolte a creditori specifici e sostenute da fumus e periculum. Per il fornitore questo significa che un singolo contraente può diventare destinatario di una misura mirata, anche quando lo stay generale è terminato.
Se sei il creditore pubblico: Erario, enti previdenziali, Agente della riscossione
La tua situazione
Questa sezione è scritta per chi opera dentro o accanto agli uffici pubblici: il funzionario che segue la posizione dell’impresa, il consulente che assiste l’impresa nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ma vale anche per l’imprenditore che vuole sapere che cosa succede al suo debito pubblico. Per chi è nella tua posizione, la prima cosa da sapere è che le misure protettive non conoscono eccezioni a favore del creditore pubblico: anche le procedure di riscossione coattiva sono azioni esecutive e si fermano dalla pubblicazione della domanda.
Cosa cambia per te
Il pignoramento presso terzi avviato dall’Agente della riscossione sui crediti verso clienti dell’impresa si sospende. Non si possono avviare nuovi pignoramenti, e il fermo amministrativo o l’ipoteca esattoriale non possono essere utilizzati come leve per forzare un pagamento durante la protezione. La regola più importante è che la protezione congela la riscossione, ma non estingue né riduce il debito tributario o contributivo: la sua sorte dipende dal piano e, se è prevista, dalla transazione fiscale e contributiva (art. 88 CCII).
Per il creditore pubblico la protezione si intreccia con tre aspetti specifici:
- il voto dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali sulla proposta di transazione fiscale, con le regole proprie dell’art. 88 CCII e la possibilità, a determinate condizioni, che il tribunale omologhi anche in mancanza di adesione;
- la verifica dei debiti tributari risultanti dalle certificazioni che l’impresa deve acquisire;
- il fatto che l’impresa in continuità continua a produrre debiti correnti (IVA, ritenute, contributi): quei debiti nuovi non sono coperti dalle misure protettive e il loro mancato pagamento pesa sulla credibilità della continuità.
Il dialogo con il commissario giudiziale
Nel concordato preventivo il commissario giudiziale vigila sull’attività dell’impresa e riferisce al tribunale. Per il creditore pubblico, che di solito non partecipa alle trattative informali con la stessa intensità di una banca, il commissario è il canale più efficace per far emergere eventuali criticità: il mancato pagamento dei tributi correnti, l’omessa presentazione delle dichiarazioni, la sottostima del debito nel piano. Per l’impresa, specularmente, il commissario è il soggetto a cui dimostrare la regolarità della gestione.
Va considerato anche il ruolo della relazione del professionista indipendente che attesta la convenienza della transazione fiscale rispetto all’alternativa liquidatoria. È su quel documento che l’amministrazione forma il proprio voto, ed è lì che si gioca la partita del trattamento del debito pubblico. Le misure protettive, in questo quadro, servono a impedire che la riscossione coattiva svuoti l’impresa prima che il confronto sulla transazione possa svolgersi.
I numeri
Un’impresa ha ruoli affidati all’Agente della riscossione per 126.415 € (IVA e ritenute non versate negli anni 2023-2024) e contributi INPS scaduti per 38.270 €. L’Agente ha notificato un pignoramento presso terzi su un cliente dell’impresa, che deve ancora pagare una fattura di 29.640 €. Con la pubblicazione della domanda il 16 settembre 2026, il cliente non deve versare le somme all’Agente: il procedimento è sospeso. Se però nei mesi successivi l’impresa non versa l’IVA corrente di settembre e ottobre, per esempio 14.380 €, quel debito è nuovo e fuori dallo scudo, e diventa un argomento del commissario giudiziale e dei creditori per chiedere la revoca delle misure o contestare la fattibilità del piano.
I rischi specifici
Per l’impresa, il rischio principale è credere che le misure protettive “sistemino” il debito fiscale, mentre servono solo a dare tempo per costruire la transazione fiscale. Per l’ente pubblico, il rischio è non intervenire nella fase di conferma e di proroga, quando invece è il creditore che più spesso ha i numeri per incidere sul voto. Gli altri rischi:
- la sottovalutazione del debito corrente nato dopo il deposito;
- il ritardo nell’acquisizione delle certificazioni dei debiti tributari e contributivi;
- la confusione tra misure protettive del concordato e sospensioni previste da altre norme.
Le mosse giuste
- Comunica all’Agente della riscossione e al terzo pignorato la pubblicazione della domanda, allegando la visura del registro delle imprese.
- Paga regolarmente i tributi e i contributi correnti: è la prova più semplice della sostenibilità della continuità.
- Prepara la proposta di transazione fiscale contestualmente al piano, con la relazione dell’attestatore.
- Verifica le certificazioni dei debiti per evitare sorprese sull’ammontare.
- Monitora la scadenza del tetto dei dodici mesi, perché finita la protezione la riscossione può ripartire.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Milano, 20 ottobre 2025, e il Tribunale di Avellino, 4 giugno 2025, hanno ammesso misure inibitorie anche oltre il limite annuale delle protettive. Le due pronunce non riguardano specificamente il creditore pubblico, ma il principio vale anche per lui: un’inibitoria mirata, fondata sui presupposti cautelari, può colpire anche l’iniziativa di riscossione che minaccia la continuità dopo la scadenza dello scudo generale.
Se sei un lavoratore dipendente
La tua situazione
Lavori nell’impresa che ha chiesto il concordato in continuità. Forse hai qualche mensilità arretrata, forse il TFR maturato è un pensiero costante, forse hai già ottenuto un decreto ingiuntivo per le retribuzioni non pagate. Sai che l’azienda vuole continuare, e per te è la notizia migliore: la continuità significa, nella maggior parte dei casi, che il posto di lavoro resta. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il Codice della crisi tratta i crediti di lavoro con un’attenzione speciale, ma questo non significa che tu sia sempre fuori dalle misure protettive.
Cosa cambia per te
Il punto va chiarito bene, perché è spesso frainteso. Nella composizione negoziata, l’art. 18, comma 3, CCII esclude espressamente i diritti di credito dei lavoratori dalle misure protettive. Una regola di esclusione analoga è prevista dall’art. 54 CCII per le misure richieste durante le trattative di un accordo di ristrutturazione. Nel concordato in continuità, invece, il blocco delle azioni esecutive dalla pubblicazione della domanda ha portata generale: se hai un titolo per le retribuzioni arretrate, l’esecuzione individuale sul patrimonio dell’impresa è di regola sospesa come quella degli altri creditori.
Le regole ti proteggono comunque per altre vie:
- le retribuzioni correnti, maturate dopo il deposito, vanno pagate regolarmente: sono debiti della gestione in continuità;
- il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni arretrate relative alle mensilità antecedenti il deposito (art. 100 CCII);
- i crediti di lavoro sono assistiti da privilegio generale e il piano in continuità deve rispettare regole specifiche sul loro trattamento;
- il piano deve indicare gli effetti sull’occupazione, e la continuità presuppone in linea di principio il mantenimento dei livelli occupazionali che il piano stesso prevede.
Perché la continuità ti riguarda più di chiunque altro
Fra tutti i profili, il tuo è quello per cui la continuità aziendale ha il valore più concreto: senza continuità non c’è il posto di lavoro. Il concordato in continuità nasce proprio per conservare l’impresa come organizzazione produttiva, e il codice gli attribuisce un’attenzione particolare alla tutela dell’occupazione. Il piano deve descrivere gli effetti sui rapporti di lavoro, e le scelte che incidono sull’occupazione sono accompagnate dagli obblighi di informazione e consultazione delle rappresentanze sindacali previsti dalla legge.
In concreto, le misure protettive tutelano anche te, perché impediscono che un singolo creditore, con un pignoramento sul conto, blocchi il pagamento degli stipendi di tutti. È un aspetto spesso trascurato: lo scudo che sospende il tuo credito arretrato è lo stesso che protegge le retribuzioni future. La valutazione giusta non è chiedersi se le misure ti danneggiano, ma se il percorso di risanamento è credibile e se le retribuzioni correnti vengono effettivamente pagate.
I numeri
Una lavoratrice con retribuzione netta di 1.640 € mensili vanta tre mensilità arretrate (giugno, luglio, agosto 2026), per un totale netto di 4.920 €, e ha già ottenuto un decreto ingiuntivo. Dopo la pubblicazione della domanda, il 16 settembre 2026, non può avviare il pignoramento dei conti dell’impresa. Lo stipendio di settembre (1.640 €) va però pagato regolarmente. Se l’impresa chiede e ottiene l’autorizzazione al pagamento degli arretrati ai sensi dell’art. 100 CCII, i 4.920 € possono essere corrisposti prima dell’omologazione; altrimenti verranno pagati secondo il piano, con il privilegio che li assiste.
I rischi specifici
Il rischio principale è avviare un’esecuzione individuale nella convinzione di essere esclusi dallo scudo, sostenendo spese che non porteranno risultato. Gli altri rischi:
- non verificare che le retribuzioni correnti vengano effettivamente pagate;
- non controllare come il piano tratta il TFR e gli arretrati;
- non rivolgersi al Fondo di garanzia INPS nei casi in cui la procedura evolva in liquidazione.
Le mosse giuste
- Conserva buste paga e prospetti degli arretrati, distinguendo tra mensilità anteriori e successive al deposito.
- Verifica che lo stipendio corrente venga pagato: un ritardo è un’informazione da segnalare al commissario giudiziale.
- Chiedi al sindacato o al legale di verificare il trattamento dei crediti di lavoro nel piano.
- Partecipa al voto, se il tuo credito è chiamato a votare.
- Informati sulla possibile autorizzazione al pagamento degli arretrati.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Trapani, 11 marzo 2025, pronunciandosi in composizione negoziata sulle misure cautelari dell’art. 19 CCII, ha ribadito che le misure di protezione comprimono i diritti dei creditori e sono legittime solo se funzionali al risanamento e proporzionate al pregiudizio che causano. È un criterio che il lavoratore può far valere quando chiede la revoca o la riduzione di una protezione che, nei fatti, sacrifica crediti di natura alimentare senza un risanamento credibile.
Se sei garante, fideiussore o socio
La tua situazione
Hai firmato una fideiussione a favore della banca per i finanziamenti della società, oppure sei il socio che ha dato in garanzia un immobile personale. Magari sei anche l’amministratore e hai seguito in prima persona il deposito della domanda. Pensavi che lo scudo ottenuto dalla società proteggesse anche te. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri: le misure protettive tutelano il patrimonio del debitore che ha chiesto il concordato, non il tuo.
Cosa cambia per te
L’art. 54, comma 2, CCII parla di azioni sul patrimonio del debitore e sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. La regola più importante per te è che la banca può escutere la fideiussione personale anche mentre la società è sotto protezione, perché il tuo patrimonio non è quello del debitore. Lo stesso vale per l’ipoteca su un tuo immobile concessa a garanzia di un debito della società: la banca può agire su quel bene come terzo datore.
Ci sono però alcune sfumature da conoscere:
- se la società è una società di persone, la posizione dei soci illimitatamente responsabili richiede una verifica specifica, perché gli effetti del concordato si estendono a loro nei limiti previsti dal codice;
- se il garante è in difficoltà, può valutare per sé uno strumento proprio: un piano di ristrutturazione dei debiti o un concordato minore, o la composizione della crisi da sovraindebitamento per il garante persona fisica;
- l’esistenza di una procedura familiare o di gruppo può consentire di coordinare le soluzioni.
Se paghi al posto della società
Quando la banca escute la garanzia e tu paghi, diventi a tua volta creditore della società per l’importo versato: è l’azione di regresso. Quel credito, però, nasce in un momento in cui la società è protetta, e quindi segue le regole della procedura: non puoi agire esecutivamente contro la società, e il tuo credito sarà trattato secondo il piano, spesso nella stessa classe dei chirografari o con le limitazioni previste per i crediti dei soci. È uno degli aspetti più delicati per chi ha garantito: si paga per intero alla banca e si recupera solo in percentuale dalla società.
Per questo la negoziazione con la banca va impostata prima dell’escussione, quando la presenza della garanzia è ancora un elemento di trattativa. Accordi che prevedano un pagamento parziale da parte del garante in cambio della liberazione, oppure il coordinamento dei tempi di pagamento con quelli del piano, sono soluzioni che si costruiscono solo con un dialogo anticipato.
I numeri
Il socio di una S.r.l. ha prestato fideiussione per un mutuo chirografario di 210.000 €, con debito residuo di 163.870 €. La società ottiene le misure protettive dal 16 settembre 2026. Il 2 ottobre la banca intima al fideiussore il pagamento dell’intero residuo e, in mancanza, chiede un decreto ingiuntivo nei suoi confronti. Il garante non può opporre lo scudo della società. Se il piano concordatario prevede il pagamento del 42% del chirografo, la banca può comunque pretendere dal garante la differenza, salvo diverse pattuizioni o la possibilità per il garante di attivare un proprio strumento.
I rischi specifici
Il rischio principale è restare scoperto proprio quando la società si salva: l’impresa ristruttura il debito, ma il socio garante subisce l’aggressione sul proprio patrimonio personale. Gli altri rischi:
- non leggere con attenzione le clausole della fideiussione (pagamento “a prima richiesta”, rinuncia ai termini);
- non coordinare la strategia della società con quella personale;
- non considerare per tempo gli strumenti di sovraindebitamento disponibili per la persona fisica.
Le mosse giuste
- Fai un inventario delle garanzie personali rilasciate e delle loro clausole.
- Coordina la proposta concordataria della società con la tua posizione personale, ad esempio negoziando con la banca un accordo che tenga conto delle garanzie.
- Valuta subito uno strumento di regolazione proprio, se il patrimonio personale è a rischio.
- Verifica la natura della società (di capitali o di persone) per capire se gli effetti del concordato ti coinvolgono.
- Non sottoscrivere nuove garanzie durante la procedura senza una valutazione legale.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Nola, 24 ottobre 2025, aveva già aperto alla possibilità di misure inibitorie successive alla scadenza dello scudo protettivo, ed è stato poi richiamato nella pronuncia dello stesso tribunale del marzo 2026. Per il garante il precedente è utile in modo indiretto: se il debito garantito è funzionale alla continuità, la strategia complessiva può includere richieste mirate che preservino gli asset della società da cui dipende anche la sua esposizione.
Tre bilanci, tre esiti: le misure protettive alla prova dei numeri
Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con importi realistici ma non riferite a casi reali. Il problema di partenza è lo stesso per tutte: un’impresa deposita domanda di concordato in continuità chiedendo le misure protettive. Lo osserviamo da tre punti di vista diversi.
Simulazione A: la società che deposita dopo la composizione negoziata
Dati di partenza. Società manifatturiera con debiti complessivi per 2.374.600 €. Ha concluso una composizione negoziata in cui aveva goduto di misure protettive per 5 mesi e 12 giorni. Le trattative non hanno portato a un accordo, e la società deposita domanda di concordato in continuità con riserva il 14 settembre 2026, chiedendo le misure protettive; la domanda viene iscritta il 16 settembre.
Sviluppo.
– Lo scudo opera dal 16 settembre 2026.
– Il giudice deve confermare o revocare entro il 16 ottobre 2026.
– Il decreto di conferma, depositato il 9 ottobre, fissa una durata di 4 mesi, fino al 16 gennaio 2027.
– Il tetto residuo ex art. 8 CCII è di 12 mesi meno 5 mesi e 12 giorni, cioè 6 mesi e 18 giorni: la protezione può arrivare al massimo al 4 aprile 2027, proroghe comprese.
Esito. La società deve pianificare il deposito del piano, l’eventuale voto dei creditori e l’omologazione sapendo che, dopo il 4 aprile 2027, l’unica strada è chiedere misure cautelari mirate, con l’incertezza giurisprudenziale vista sopra (Nola e Forlì da un lato, Brescia dall’altro). Chi entra nel concordato dopo una composizione negoziata ha un orologio già avviato.
Simulazione B: la banca con il pignoramento in corso
Dati di partenza. Banca creditrice per 312.480 € con ipoteca su un capannone stimato 274.000 €. L’esecuzione immobiliare è in fase avanzata: l’udienza per l’autorizzazione alla vendita è fissata al 22 settembre 2026.
Sviluppo.
– Con la pubblicazione della domanda il 16 settembre, l’esecuzione si sospende: l’udienza del 22 settembre non può portare alla vendita.
– La banca interviene nel procedimento di conferma e deposita osservazioni sul fatto che, a suo dire, il capannone non è funzionale alla continuità, perché inutilizzato da due anni.
– Il giudice conferma le misure in via generale per 4 mesi, ma la banca ottiene di far emergere il tema del valore di realizzo nella successiva fase di voto.
Esito. Il credito ipotecario potrà essere soddisfatto non integralmente solo entro il limite del valore di realizzo attestato. Se il piano attribuisce al capannone un valore di 198.500 €, la banca ha l’interesse e gli argomenti per contestare la stima (274.000 €), e la differenza di 75.500 € incide sulla parte del credito degradata a chirografo. Per la banca le misure protettive spostano la partita dalla vendita forzata al valore del bene nel piano.
Simulazione C: il fornitore strategico e il lavoratore
Dati di partenza. Fornitore di energia con 41.760 € di fatture scadute anteriori al deposito; contratto di fornitura essenziale con consumo mensile medio di 9.340 €. Nella stessa impresa, un dipendente con retribuzione netta di 1.640 € e tre mensilità arretrate (4.920 €).
Sviluppo.
– Il fornitore comunica, il 20 settembre, la sospensione della fornitura per morosità: la comunicazione si scontra con l’art. 94-bis CCII, perché la morosità riguarda crediti anteriori e il contratto è essenziale.
– L’impresa paga regolarmente la fornitura di settembre (9.340 €) e, con l’attestazione del professionista, chiede l’autorizzazione al pagamento del pregresso ai sensi dell’art. 100 CCII.
– Per il lavoratore, lo stipendio di settembre (1.640 €) viene pagato; gli arretrati (4.920 €) restano congelati finché il tribunale non autorizza il pagamento o fino all’esecuzione del piano.
Esito. Il fornitore non può interrompere il servizio, ma vede tutelato il pagamento corrente e ha una possibilità concreta di recuperare il pregresso. Il lavoratore mantiene il posto e lo stipendio corrente; per gli arretrati deve contare sull’autorizzazione o sul privilegio. Le misure protettive non sono neutre: redistribuiscono il peso dell’attesa tra i creditori, ed è per questo che il tribunale ne verifica la proporzionalità.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
Molte persone non stanno in un solo profilo. Le combinazioni più frequenti richiedono un ragionamento a parte, perché le regole dei singoli profili si sommano o, talvolta, entrano in conflitto.
L’amministratore che è anche socio garante
È la situazione più comune nelle piccole e medie imprese. Come amministratore chiedi le misure protettive per la società, ma come garante personale resti esposto all’escussione da parte della banca (vedi il profilo del garante). Il paradosso è evidente: lo scudo che hai costruito per la società non copre la tua casa. La soluzione passa per un coordinamento tra la strategia societaria e quella personale: negoziazione con la banca di un accordo che regoli insieme credito e garanzia, oppure, se necessario, l’attivazione di uno strumento di sovraindebitamento per la persona fisica, da valutare con attenzione perché ha presupposti e regole diversi.
Il fornitore che è anche creditore con titolo esecutivo
Un fornitore può avere già ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo per fatture vecchie e, nello stesso tempo, essere legato all’impresa da un contratto di fornitura in corso. Le due posizioni seguono regole diverse: come creditore con titolo non può proseguire l’esecuzione (art. 54 CCII); come contraente non può interrompere le forniture per quei crediti anteriori (art. 94-bis CCII). Mantiene però il diritto al pagamento delle nuove consegne. Il consiglio pratico è chiudere ogni procedura esecutiva in corso e concentrarsi sul voto e sull’eventuale autorizzazione al pagamento del pregresso.
Il lavoratore che è anche socio
Nelle società a base familiare capita che un socio sia anche dipendente. In quel caso il credito retributivo segue le regole del lavoratore, mentre l’eventuale finanziamento soci segue regole proprie, con possibili limitazioni nel concordato. Non confondere le due posizioni: lo stipendio corrente va pagato come a ogni lavoratore, mentre il rimborso del finanziamento soci resta subordinato alle regole del piano.
Il creditore pubblico che è anche controparte di contratti
Un ente pubblico può essere creditore per tributi e, al tempo stesso, committente dell’impresa in un appalto in corso. In questo caso entrano in gioco anche le regole di settore sui contratti pubblici, che vanno verificate caso per caso insieme alla disciplina del concordato sulla prosecuzione dei contratti con le pubbliche amministrazioni. Il blocco della riscossione non significa automaticamente che il contratto di appalto prosegua senza condizioni: servono le attestazioni e gli adempimenti richiesti dalla normativa di settore.
L’impresa di gruppo
Quando più società dello stesso gruppo accedono al concordato, la protezione va chiesta e verificata per ciascuna, ma la valutazione del tribunale può tener conto della dimensione unitaria del piano. È esattamente il caso deciso dal Tribunale di Nola il 25 marzo 2026, in un concordato di gruppo in continuità: la misura cautelare selettiva è stata concessa considerando la funzione di protezione della procedura già aperta.
La società che passa dalla composizione negoziata al concordato
Non è un vero profilo misto, ma è la combinazione più insidiosa sul piano dei tempi. Il debitore porta con sé il conteggio dei mesi di protezione già goduti, e i creditori che hanno partecipato alle trattative arrivano alla fase concordataria con informazioni e posizioni già definite. Per l’impresa il passaggio richiede una pianificazione accurata; per i creditori è l’occasione di verificare se il tetto dell’art. 8 CCII è rispettato.
Il confronto tra profili
Mettere i profili a confronto aiuta a cogliere un dato: le misure protettive sono le stesse per tutti, ma il loro peso cambia radicalmente. Per l’imprenditore sono un diritto da gestire con tempismo; per la banca e il creditore pubblico un limite temporaneo da contestare nel merito; per il fornitore un vincolo che si somma alle regole sui contratti; per il lavoratore una sospensione bilanciata dal pagamento delle retribuzioni correnti; per il garante, in linea di principio, una protezione che non lo riguarda. La tabella che segue riassume gli aspetti chiave.
| Aspetto | Imprenditore | Banca/finanziario | Fornitore strategico | Creditore pubblico | Lavoratore | Garante/socio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effetto delle misure | Protezione del patrimonio dalla pubblicazione | Stop a esecuzioni e cautelari | Stop alle azioni + vincolo sui contratti (art. 94-bis) | Stop alla riscossione coattiva | Stop alle esecuzioni per arretrati | Nessuna protezione del patrimonio personale |
| Cosa resta possibile | Chiedere misure mirate e proroghe | Chiedere revoca o riduzione | Pretendere il pagamento delle nuove forniture | Votare la transazione fiscale | Ottenere le retribuzioni correnti | Attivare un proprio strumento |
| Termine chiave | Conferma entro 30 giorni | Udienza di conferma/proroga | Data di pubblicazione | Data di pubblicazione | Data di pubblicazione | Escussione della garanzia |
| Rischio principale | Perdita dello scudo per ragioni procedurali | Passività nella fase di proroga | Sospendere le consegne per debiti vecchi | Credere che la protezione riduca il debito | Esecuzioni inutili | Escussione mentre la società si salva |
| Norma di riferimento | artt. 54, 55, 8 CCII | artt. 55, 84 CCII | artt. 94-bis, 100 CCII | artt. 54, 88 CCII | artt. 54, 100 CCII | art. 54 CCII; strumenti di sovraindebitamento |
Le domande trasversali
Le misure protettive sono automatiche se deposito la domanda di concordato?
No. Vanno chieste espressamente nella domanda. Producono effetto dalla pubblicazione nel registro delle imprese e devono essere confermate dal giudice entro trenta giorni dall’iscrizione; senza il decreto nel termine, gli effetti cessano.
Che differenza c’è tra misure protettive e misure cautelari?
Le misure protettive bloccano in via generale le azioni esecutive e cautelari dei creditori e sono soggette al tetto complessivo di dodici mesi. Le misure cautelari sono provvedimenti mirati del giudice per assicurare l’esito della procedura e richiedono fumus boni iuris e periculum in mora. La giurisprudenza di merito è divisa sulla possibilità di usare misure cautelari per proseguire, di fatto, la protezione oltre i dodici mesi: Nola, Forlì, Milano (ottobre 2025) e altri tribunali la ammettono a determinate condizioni, Brescia (gennaio 2026) l’ha negata quando la misura riproduceva lo stay generale.
Cosa succede se il concordato in continuità viene dichiarato inammissibile?
La protezione è legata alla procedura e alla sua funzione: se la domanda viene meno, vengono meno anche le misure, e i creditori possono riprendere le iniziative individuali. Se però il debitore propone, entro il termine fissato, un diverso strumento di regolazione, l’art. 54, comma 5, CCII consente di conservare l’efficacia delle misure.
Un creditore può ottenere un decreto ingiuntivo mentre le misure sono in corso?
Il divieto riguarda le azioni esecutive e cautelari, non l’accertamento del credito. Un creditore può quindi, in linea di principio, agire per ottenere un titolo, ma non può usarlo per aggredire il patrimonio del debitore finché lo scudo è attivo. Le conseguenze pratiche, comprese le ipoteche giudiziali, vanno valutate alla luce della disciplina del concordato.
Che succede se perdo il mio profilo durante la procedura?
Succede più spesso di quanto si pensi: il fornitore smette di essere strategico perché l’impresa cambia fornitore, il lavoratore si dimette, il garante paga la banca e diventa a sua volta creditore in regresso. In ogni passaggio cambiano le regole applicabili: il garante che paga, ad esempio, entra nella procedura come creditore della società, soggetto a sua volta alle misure protettive. Ogni cambio di ruolo richiede di rifare il ragionamento dall’inizio.
La giurisprudenza profilo per profilo
Le pronunce che seguono sono state selezionate tra quelle più recenti in materia di misure protettive e cautelari nel Codice della crisi. Sono decisioni di tribunali di merito: sul tema specifico della prosecuzione della protezione dopo il tetto dei dodici mesi non risultano ancora pronunce della Corte di cassazione che abbiano composto il contrasto. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la ragione della sua rilevanza per il singolo profilo. Gli estremi riportano Tribunale e data; dove la fonte non indicava un numero di registro, il dato non è stato aggiunto.
Per l’imprenditore e la società debitrice
Tribunale di Nola, 25 marzo 2026.
Principio: in un concordato di gruppo in continuità, scaduto il termine annuale delle misure protettive, il tribunale può concedere una misura cautelare selettiva. La stessa inibitoria cambia natura a seconda della funzione: è protettiva se tutela le trattative, cautelare se tutela una procedura concorsuale già aperta.
Rilevanza: è il precedente più favorevole per l’impresa che arriva al limite dei dodici mesi con il concordato ancora in corso.
Tribunale di Brescia, 7 gennaio 2026.
Principio: una misura qualificata come cautelare, ma con lo stesso contenuto del blocco generale delle azioni dei creditori, conserva natura protettiva e resta soggetta al tetto dell’art. 8 CCII. La decisione è stata criticata in dottrina.
Rilevanza: segnala all’imprenditore che non basta cambiare nome alla richiesta: serve una misura davvero mirata e motivata.
Tribunale di Milano, 18 febbraio 2026.
Principio: misure cautelari atipiche di tipo inibitorio sono ammissibili in astratto anche dopo la scadenza delle protettive, ma vanno negate quando manca il fumus, cioè quando non ci sono trattative effettive né una concreta prospettiva di risanamento.
Rilevanza: conferma che il giudice valuta la sostanza del percorso, non la sola esistenza della domanda.
Per la banca e il creditore finanziario
Tribunale di Trento, 18 ottobre 2023.
Principio: il limite annuale delle misure protettive non preclude in modo assoluto la concessione di misure inibitorie successive, se ne ricorrono i presupposti.
Rilevanza: la banca deve sapere che il blocco può proseguire in forma diversa e preparare le proprie difese sul merito.
Tribunale di Spoleto, 17 gennaio 2025.
Principio: conferma la possibilità di misure inibitorie oltre il limite annuale delle protettive.
Rilevanza: consolida l’orientamento favorevole all’impresa; per il creditore finanziario la contestazione deve concentrarsi su fumus e periculum.
Per il fornitore e il contraente strategico
Tribunale di Forlì, 19 marzo 2026.
Principio: dopo la scadenza del termine massimo delle protettive possono essere concesse misure cautelari di contenuto analogo, a condizione che siano rivolte a creditori specifici e sostenute da fumus boni iuris e periculum in mora.
Rilevanza: il singolo fornitore può diventare destinatario di una misura mirata, anche quando lo scudo generale è terminato.
Per il creditore pubblico
Tribunale di Milano, 20 ottobre 2025.
Principio: ammette misure inibitorie oltre il limite annuale delle protettive.
Rilevanza: la decisione non riguarda in modo specifico il creditore pubblico, ma il principio è applicabile anche alle iniziative di riscossione che minacciano la continuità dopo la scadenza dello scudo.
Tribunale di Avellino, 4 giugno 2025.
Principio: nella stessa direzione, ammette misure inibitorie oltre il limite annuale.
Rilevanza: contribuisce a delineare un orientamento diffuso in più distretti, che l’ente creditore deve considerare nel valutare tempi e modalità della riscossione.
Per il lavoratore
Tribunale di Trapani, 11 marzo 2025.
Principio: in composizione negoziata, le misure cautelari dell’art. 19 CCII richiedono fumus, inteso come crisi probabilmente superabile, e periculum, inteso come rischio che senza protezione le trattative e la continuità vengano compromesse. Le misure comprimono i diritti dei creditori e sono legittime solo se funzionali al risanamento e proporzionate.
Rilevanza: anche se riferito alla composizione negoziata, il criterio di proporzionalità è un argomento a disposizione del lavoratore, e di ogni creditore debole, per chiedere la revoca o la riduzione di protezioni non giustificate.
Per il garante e il socio
Tribunale di Nola, 24 ottobre 2025.
Principio: precedente dello stesso tribunale, già orientato ad ammettere misure inibitorie successive alla scadenza della protezione.
Rilevanza: per il garante conta in modo indiretto: preservare la continuità della società significa preservare anche la fonte da cui dipende il pagamento del debito garantito, e quindi la sua esposizione.
Una lettura d’insieme
La giurisprudenza di merito 2023-2026 esprime una tendenza piuttosto netta: i tribunali sono disposti a proteggere oltre i dodici mesi solo con misure mirate, motivate e sorrette da un percorso di risanamento effettivo. L’orientamento restrittivo di Brescia e il rigetto di Milano del febbraio 2026 ricordano che la protezione è funzionale, non un diritto acquisito. Per ogni profilo il messaggio è lo stesso: la partita sulle misure protettive si vince o si perde sulla qualità degli elementi portati al giudice.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio lavora sulle misure protettive nel concordato in continuità con un metodo che cambia a seconda del profilo del cliente. Ecco gli strumenti concreti.
- Pianifichiamo la data di deposito della domanda per l’impresa, verificando i tempi di pubblicazione nel registro delle imprese e le iniziative dei creditori già in corso.
- Redigiamo la richiesta di misure protettive e di eventuali misure mirate su singoli creditori, motivandone la funzionalità rispetto alla continuità.
- Ricostruiamo il calendario della protezione già goduta, compresa quella in composizione negoziata, per calcolare il residuo del tetto dell’art. 8 CCII.
- Prepariamo il fascicolo per l’udienza di conferma e per le istanze di proroga, raccogliendo con i commercialisti dello staff gli elementi sui progressi delle trattative.
- Per le banche e i creditori finanziari, predisponiamo istanze di revoca o riduzione delle misure e osservazioni sul superamento dei limiti temporali.
- Per i fornitori, analizziamo i contratti per stabilire se siano “essenziali” ai sensi dell’art. 94-bis CCII e separiamo i crediti anteriori da quelli successivi.
- Predisponiamo l’istanza di autorizzazione al pagamento dei crediti pregressi ai sensi dell’art. 100 CCII per fornitori strategici e retribuzioni arretrate.
- Coordiniamo con i commercialisti la proposta di transazione fiscale e contributiva e la gestione dei debiti correnti verso il creditore pubblico.
- Per i garanti e i soci, esaminiamo le fideiussioni e le garanzie reali e valutiamo gli strumenti di sovraindebitamento attivabili sul patrimonio personale.
- Chiediamo, quando ne ricorrono i presupposti, misure cautelari selettive dopo la scadenza delle protettive, sulla base della giurisprudenza più recente.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il profilo dominante di questa guida, l’imprenditore in continuità, pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la funzione in cui le misure protettive nascono come strumento di tutela delle trattative, e da cui deriva la conoscenza dei criteri con cui il tribunale le conferma, le proroga o le revoca. Per i garanti persone fisiche diventano centrali le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC, mentre la qualifica di cassazionista assicura a tutti i profili la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea.
Ogni posizione è seguita da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sui profili processuali e contrattuali, i secondi sui flussi, sul piano e sulla posizione fiscale. Non promettiamo risultati: ci impegniamo ad analizzare, verificare e costruire la strategia più adatta al tuo profilo.
Prima il profilo, poi le regole
Il primo passo è capire qual è il tuo profilo davanti alle misure protettive; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, e non secondo quelle che valgono per altri. L’imprenditore deve gestire tempi e prove, la banca deve presidiare conferma e proroga, il fornitore deve distinguere tra debiti vecchi e nuovi. Il creditore pubblico deve guardare alla transazione fiscale, il lavoratore deve pretendere lo stipendio corrente e il garante deve sapere che lo scudo non lo copre.
Lo Studio Monardo affronta questo tema con una competenza specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè opera nel sistema in cui le misure protettive sono nate come tutela delle trattative. È questa esperienza sulle trattative protette, unita al lavoro dello staff di avvocati e commercialisti, che permette di leggere le misure protettive dal lato dell’impresa e da quello dei creditori.
📩 Il calendario della protezione corre già dal giorno della pubblicazione: scrivici adesso, tutti i recapiti dello studio sono riportati in fondo all’articolo.
