Un’impresa in difficoltà che vuole continuare a lavorare ha, nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII), due strade principali per ristrutturare il debito senza fermare l’attività: il concordato preventivo in continuità aziendale e l’accordo di ristrutturazione dei debiti. A prima vista si somigliano. Entrambi richiedono un piano, un’attestazione, un’omologazione del tribunale. In realtà funzionano secondo logiche opposte. Il concordato è uno strumento collettivo: i creditori votano, la maggioranza vincola la minoranza, un commissario giudiziale vigila. L’accordo è uno strumento negoziale: vincola solo chi firma, mentre gli altri creditori devono essere pagati per intero.
Il rischio principale è scegliere lo strumento sbagliato rispetto alla composizione reale del proprio debito: un accordo costruito senza raggiungere il 60% dei crediti, o un concordato avviato quando sarebbe bastata una trattativa con poche banche, può far perdere mesi decisivi e aprire la strada alla liquidazione giudiziale.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché la scelta tra accordo e concordato nasce, molto spesso, durante la composizione negoziata della crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la fase in cui l’impresa tratta con banche, fornitori ed enti, e in cui si decide se l’esito naturale delle trattative sia un accordo di ristrutturazione o un concordato in continuità (art. 23 CCII). È questa competenza certificata a rendere la comparazione tra i due strumenti il cuore del lavoro dello Studio sulla crisi d’impresa.
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Inquadramento normativo: due istituti, due logiche
Sul piano normativo, i due strumenti sono collocati in parti diverse del CCII e rispondono a una ratio differente.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII)
L’accordo di ristrutturazione è un contratto tra l’imprenditore e creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, che produce effetti protettivi e di stabilità solo dopo l’omologazione del tribunale, e che deve garantire il pagamento integrale dei creditori estranei. Così l’art. 57, comma 1, CCII. Possono accedervi l’imprenditore commerciale e anche quello non commerciale (per esempio l’imprenditore agricolo), purché diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza.
Il comma 2 richiede che l’accordo indichi gli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione; il piano è redatto secondo l’art. 56 e va corredato dei documenti dell’art. 39, commi 1 e 3. Il comma 3 fissa la regola che identifica l’istituto: i creditori che non aderiscono devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione, se i loro crediti sono già scaduti, oppure entro 120 giorni dalla scadenza, se a quella data non lo sono ancora. Il comma 4 impone l’attestazione di un professionista indipendente su veridicità dei dati, fattibilità del piano e idoneità a pagare gli estranei. Il comma 4-bis, introdotto dal correttivo D.Lgs. 136/2024, consente di chiedere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, con applicazione degli artt. 99, 101 e 102.
Accanto all’accordo “ordinario” la disciplina prevede due varianti:
– gli accordi agevolati (art. 60 CCII), con soglia ridotta al 30% se il debitore rinuncia alla moratoria degli estranei e non chiede misure protettive temporanee;
– gli accordi a efficacia estesa (art. 61 CCII), che a determinate condizioni vincolano anche i creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria omogenea, quando gli aderenti rappresentano almeno il 75% dei crediti di quella categoria.
Il concordato preventivo in continuità aziendale (artt. 84 ss. CCII)
Il concordato in continuità è una procedura concorsuale in cui l’impresa prosegue l’attività, direttamente o tramite un terzo, e soddisfa i creditori prevalentemente con i flussi della continuità; la proposta è sottoposta al voto dei creditori divisi in classi e, se omologata, vincola tutti i creditori anteriori. L’art. 84 CCII distingue la continuità diretta (prosegue lo stesso imprenditore) dalla continuità indiretta (l’azienda è gestita da un soggetto diverso, per esempio un affittuario o un cessionario). L’art. 87 disciplina il contenuto del piano; gli artt. 107-109 il voto; l’art. 112 l’omologazione, compresa la ristrutturazione trasversale (cross-class cram down) del comma 2.
La ratio della distinzione
Va precisato che la differenza non è di grado, ma di natura. Nell’accordo la legge si fida del consenso: chi firma accetta il sacrificio, chi non firma non subisce nulla. Nel concordato la legge si fida del voto e del controllo giudiziale: il sacrificio può essere imposto anche al dissenziente, ma in cambio l’impresa accetta un commissario, un procedimento più strutturato e regole di distribuzione del valore (priorità assoluta sul valore di liquidazione, priorità relativa sul valore eccedente, art. 84, comma 6).
In termini operativi: un’impresa con 1,8 milioni di debiti concentrati per il 70% su quattro banche disposte a trattare può chiudere con un accordo; un’impresa con lo stesso debito frammentato tra 140 fornitori, due banche ostili ed enti previdenziali ha bisogno della forza vincolante del voto, cioè del concordato.
Tabella di confronto essenziale
| Profilo | Accordo di ristrutturazione (art. 57) | Concordato in continuità (art. 84 ss.) |
|---|---|---|
| Natura | Negoziale, con omologazione | Procedura concorsuale con voto |
| Soggetti | Imprenditore anche non commerciale, non minore | Imprenditore soggetto a liquidazione giudiziale, non minore |
| Consenso richiesto | Adesioni ≥ 60% dei crediti (30% agevolati; 75% di categoria per efficacia estesa) | Approvazione di tutte le classi o ristrutturazione trasversale (art. 112, c. 2) |
| Creditori dissenzienti | Pagati per intero (120 giorni) | Vincolati dalla falcidia omologata |
| Organi | Nessun commissario | Commissario giudiziale e giudice delegato |
| Gestione | Piena, senza autorizzazioni | Atti di straordinaria amministrazione autorizzati |
| Transazione fiscale | Art. 63 | Art. 88 |
| Riservatezza | Più elevata nella fase di trattativa | Pubblicità e comunicazioni a tutti i creditori |
Effetti comparati durante e dopo la procedura
Oltre alla soglia di consenso, i due strumenti si distinguono per gli effetti che producono sull’impresa mentre la procedura è in corso e dopo l’omologazione. Sono differenze che l’imprenditore percepisce nella gestione quotidiana.
Gestione dell’impresa. Nell’accordo l’imprenditore conserva la piena gestione: non c’è un commissario e non servono autorizzazioni per i singoli atti, salvo le specifiche richieste (per esempio i finanziamenti prededucibili dell’art. 57, comma 4-bis). Nel concordato l’imprenditore conserva la gestione, ma sotto la vigilanza del commissario giudiziale e del giudice delegato; gli atti di straordinaria amministrazione richiedono autorizzazione e quelli compiuti senza autorizzazione sono inefficaci verso i creditori anteriori.
Contratti pendenti. Il concordato offre uno strumento specifico: il debitore può chiedere l’autorizzazione a sospendere o sciogliere i contratti ancora ineseguiti che non sono funzionali al piano (art. 97 CCII), con indennizzo per la controparte trattato come credito concorsuale. Nell’accordo questa leva manca: il contratto si rinegozia solo con il consenso della controparte, che diventa così un aderente o resta estranea con diritto all’adempimento.
Capitale sociale. Per entrambi gli strumenti la legge sospende, dal deposito della domanda e fino all’omologazione, l’applicazione delle regole civilistiche sulla riduzione del capitale per perdite e sulla causa di scioglimento per riduzione al di sotto del minimo (art. 64 per gli accordi, art. 89 per il concordato). Va precisato che l’ampiezza e la durata dell’effetto vanno verificate sul testo vigente al momento del deposito.
Stabilità degli atti esecutivi. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un concordato o di un accordo omologato sono sottratti all’azione revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale (art. 166, comma 3, CCII). Per entrambi opera anche l’esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e semplice per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione dello strumento (art. 324 CCII). Su questo piano, quindi, i due istituti si equivalgono.
Finanza nuova. In entrambi è possibile contrarre finanziamenti prededucibili, se funzionali al piano e autorizzati o previsti nel piano omologato (artt. 99-102 CCII). L’art. 57, comma 4-bis, introdotto nel 2024, ha reso esplicito il richiamo per l’accordo.
Effetti sui coobbligati. Nel concordato i creditori conservano i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso, salvo diversa previsione per i soci illimitatamente responsabili. Nell’accordo la sorte delle garanzie personali dipende dal contenuto negoziale: è il singolo creditore aderente a decidere se e in che misura rinunciare all’azione verso il garante. Per l’imprenditore che ha prestato fideiussioni personali alle banche, questa differenza è spesso decisiva.
Inadempimento. Nel concordato omologato l’inadempimento non di scarsa importanza consente a ciascun creditore di chiedere la risoluzione (art. 119 CCII) entro un termine di decadenza. Nell’accordo l’inadempimento verso gli aderenti si gestisce secondo le regole del contratto e del piano; l’inadempimento verso gli estranei li legittima ad agire individualmente per il credito integrale, con rischio concreto di iniziative esecutive e di istanze di liquidazione giudiziale.
Riservatezza e reputazione. Il concordato coinvolge tutti i creditori: tutti ricevono comunicazioni, tutti votano. L’accordo consente di condurre la trattativa con un numero ristretto di interlocutori, e la pubblicità arriva con il deposito. Per imprese che dipendono da fornitori e clienti sensibili al segnale di crisi, questo profilo ha un peso concreto, anche se non giuridico.
Voci di spesa della procedura. In termini generali, il concordato comporta voci che l’accordo non conosce, a partire dal compenso del commissario giudiziale, liquidato dal tribunale secondo i parametri di legge. In entrambi gli strumenti restano i costi dell’attestazione e il contributo unificato previsto per il ricorso.
Requisiti e termini
La disciplina prevede requisiti in parte comuni e in parte specifici. Li esaminiamo uno per uno.
1. Presupposto oggettivo. Entrambi gli strumenti richiedono lo stato di crisi o di insolvenza (art. 2 CCII). Non è richiesto, in nessuno dei due, che l’insolvenza sia già conclamata.
2. Presupposto soggettivo. Qui emerge una prima differenza concreta. L’accordo è aperto anche all’imprenditore non commerciale, purché non minore. Il concordato è riservato all’imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale. Un’impresa agricola di dimensioni non minori, quindi, può usare l’accordo ma non il concordato preventivo.
3. Soglia di consenso. Nell’accordo la soglia si misura sulle firme raccolte prima del deposito: almeno il 60% dei crediti. Nel concordato in continuità la soglia si misura sul voto. L’art. 109, comma 5, CCII stabilisce che la proposta è approvata se lo è da tutte le classi; in ciascuna classe serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, i due terzi dei crediti dei votanti, purché abbiano votato i titolari di almeno la metà dei crediti della classe. Se non tutte le classi approvano, resta la via della ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2.
4. Trattamento dei non aderenti. È la differenza più rilevante. Nell’accordo i creditori estranei vanno pagati integralmente nei 120 giorni dell’art. 57, comma 3. Nel concordato, una volta omologato, la proposta è obbligatoria per tutti i creditori anteriori.
5. Attestazione. In entrambi i casi serve un professionista indipendente. Nell’accordo l’attestazione copre anche l’idoneità a pagare gli estranei. Nel concordato in continuità copre veridicità dei dati e fattibilità del piano e, ove richiesto, la convenienza della proposta per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.
6. Termini processuali. Entrambi gli strumenti possono essere preceduti dalla domanda “con riserva” (art. 44 CCII), con assegnazione di un termine per il deposito della documentazione completa. Il giudizio di omologazione segue l’art. 48. Nell’accordo i creditori e ogni interessato possono proporre opposizione entro 30 giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Nel concordato le opposizioni si inseriscono nel giudizio di omologazione fissato dopo l’approvazione. Contro la sentenza è ammesso reclamo in corte d’appello (art. 51 CCII).
7. Sospensione feriale. Ove il termine sia soggetto alla sospensione dei termini processuali, il periodo di sospensione è dall’1 al 31 agosto. Va verificato caso per caso se il singolo termine concorsuale vi sia soggetto: su questo la prudenza impone di non fare affidamento sulla sospensione senza una verifica puntuale.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Pagamento integrale degli estranei: 120 giorni | Dall’omologazione (crediti scaduti) o dalla scadenza (crediti non scaduti) | Requisito sostanziale dell’accordo | Inadempimento dell’accordo; azione degli estranei; rischio di risoluzione e di liquidazione giudiziale |
| Opposizione all’omologazione dell’accordo: 30 giorni | Iscrizione nel registro delle imprese | Perentorio | Perdita della legittimazione all’opposizione e, di regola, al successivo reclamo |
| Deposito di piano e proposta dopo domanda con riserva | Decreto del tribunale (art. 44) | Fissato dal giudice, prorogabile per giustificati motivi | Improcedibilità della domanda; possibile apertura della liquidazione giudiziale |
| Reclamo contro la sentenza di omologazione: 30 giorni | Notificazione o comunicazione della sentenza | Perentorio | Passaggio in giudicato della sentenza |
| Pagamento dei privilegiati nel concordato in continuità senza diritto di voto: 180 giorni | Dall’omologazione | Soglia che incide sul diritto di voto | Se il pagamento in denaro avviene oltre, il creditore privilegiato vota |
| Proposta di transazione sui tributi locali nel concordato | Fino a 20 giorni dall’inizio delle votazioni, salvo differimento (secondo le prime letture del D.Lgs. 147/2026) | Termine procedimentale | Proposta non esaminabile nei tempi del voto |
Il termine più critico, nella pratica, è quello dei 120 giorni dell’accordo: chi sottoscrive un accordo senza avere la provvista per pagare per intero gli estranei entro quel termine costruisce un accordo strutturalmente inadempiente.
La novità del D.Lgs. 147/2026
Sul piano normativo va segnalato l’ulteriore correttivo, il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026 e in vigore dal 12 agosto 2026. L’art. 4 estende la transazione fiscale ai tributi locali (IMU, TARI, imposta di soggiorno, canoni e altri tributi di comuni, province, città metropolitane e regioni). L’estensione riguarda sia l’accordo di ristrutturazione (art. 63) sia il concordato preventivo (art. 88), oltre alla composizione negoziata e al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Prima di questa modifica, secondo le letture correnti, i tributi locali potevano essere falcidiati in concordato, ma senza cram down; negli accordi l’adesione dell’ente era incerta. Ora, anche per i tributi locali, il tribunale può omologare nonostante il voto negativo o la mancata adesione dell’ente quando la proposta è più conveniente della liquidazione giudiziale e, nell’accordo, l’adesione dell’ente sia determinante per raggiungere la soglia del 60% (o del 30% negli agevolati). Il correttivo non prevede un regime transitorio esplicito: secondo i primi commenti si applica anche alle procedure pendenti non ancora omologate.
Per la scelta tra i due strumenti, questa modifica pesa: un’impresa con forte esposizione verso un comune può oggi pensare a un accordo dove prima il veto dell’ente rendeva quasi obbligata la via del concordato.
Procedura passo-passo
La sequenza che segue descrive come si sviluppano in parallelo i due percorsi, evidenziando dove divergono.
1. Diagnosi della composizione del debito. Chi: l’imprenditore con i propri consulenti. Si costruisce l’elenco analitico dei creditori con importi, cause di prelazione, scadenze. Questo elenco decide quasi da solo lo strumento: se pochi creditori rappresentano oltre il 60% e sono disponibili a trattare, l’accordo è praticabile; se il debito è frammentato o vi sono creditori rilevanti ostili, serve il concordato.
2. Eventuale composizione negoziata. L’impresa può accedere prima alla composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII). L’art. 23 elenca gli esiti: tra questi la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione e, in alternativa, l’accesso agli altri strumenti, compreso il concordato. Quando l’accordo segue la composizione negoziata e il suo raggiungimento risulta dalla relazione finale dell’esperto, la soglia per gli accordi a efficacia estesa è ridotta. Questo passaggio va ricostruito sul testo vigente dell’art. 23 al momento del deposito.
3. Domanda con riserva (facoltativa). Davanti al tribunale competente (quello del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali, art. 27 CCII), l’impresa può depositare una domanda con riserva di presentare la documentazione. Serve ad anticipare la protezione del patrimonio. La domanda va iscritta nel registro delle imprese.
4. Richiesta di misure protettive. In entrambi i casi l’impresa può chiedere misure protettive (art. 54 CCII), che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. Nell’accordo le misure possono essere richieste anche in pendenza di trattative. Va ricordato che negli accordi agevolati la soglia del 30% presuppone la rinuncia alle misure protettive temporanee.
5. Deposito della documentazione.
– Accordo: si deposita l’accordo firmato dai creditori aderenti, il piano, l’attestazione e la documentazione dell’art. 39. L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese e da quel momento è efficace verso gli aderenti.
– Concordato: si depositano proposta, piano e attestazione. Il tribunale, verificata l’ammissibilità, apre la procedura (art. 47), nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale, fissa le modalità del voto.
6. La fase centrale.
– Accordo: nessun voto. Inizia il termine di 30 giorni per le opposizioni. L’impresa gestisce senza autorizzazioni.
– Concordato: il commissario redige la relazione, i creditori votano per classi (art. 107). Gli atti di straordinaria amministrazione richiedono autorizzazione del giudice delegato.
7. Modifiche del piano. Nell’accordo, se prima dell’omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, serve il rinnovo dell’attestazione e delle manifestazioni di consenso (art. 58 CCII). Nel concordato la proposta può essere modificata fino a un momento preciso del procedimento; la Cassazione nel 2026 ha chiarito che la facoltà di modificare la proposta non sopravvive all’omologazione (Cass. n. 22229/2026).
8. Omologazione. Il tribunale verifica nell’accordo la regolarità della procedura, il raggiungimento della soglia, la fattibilità e la capacità di pagare gli estranei. Nel concordato verifica anche l’esito del voto e, in caso di classi dissenzienti, la sussistenza delle condizioni dell’art. 112, comma 2, oltre al rispetto delle regole distributive.
9. Reclamo. La sentenza può essere reclamata in corte d’appello (art. 51). Avvertenza decisiva: nell’accordo di ristrutturazione il creditore che non si è opposto nei 30 giorni non può, di regola, reclamare la sentenza di omologazione. Lo ha chiarito Cass. ord. n. 5948 del 16 marzo 2026: la legittimazione al reclamo spetta solo a chi è divenuto parte del giudizio con l’opposizione, salvo che lamenti un vizio che gli ha impedito di partecipare.
10. Esecuzione. Nell’accordo il debitore esegue i pagamenti pattuiti con gli aderenti e paga per intero gli estranei nei 120 giorni. Nel concordato il commissario sorveglia l’adempimento; l’inadempimento può portare alla risoluzione.
Dove più spesso si sbaglia
- Si sopravvaluta la soglia del 60% contando crediti di aderenti “probabili”, non firmati.
- Si costruisce un accordo che di fatto liquida l’impresa solo per abbattere il debito fiscale. La Cassazione ha qualificato come uso distorto dell’accordo l’operazione costruita solo per azzerare il debito tributario, senza una reale ristrutturazione che coinvolga gli altri creditori (Cass. ord. n. 4365 del 26 febbraio 2026).
- Nel concordato in continuità si formano classi “di comodo” per ottenere la maggioranza delle classi favorevoli, senza verificare che la classe sostenitrice abbia i requisiti richiesti per la ristrutturazione trasversale.
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici. Non descrivono casi reali.
Esempio 1 — Accordo di ristrutturazione: tenuta della soglia del 60%
Ipotesi: srl manifatturiera con debito complessivo di 1.874.300 €, così ripartito:
– banche: 1.126.400 € (quattro istituti: 412.800 €, 318.900 €, 205.400 €, 189.300 €);
– fornitori: 412.700 €;
– Erario: 335.200 €.
Calcolo della soglia: 60% di 1.874.300 € = 1.124.580 €.
Scenario A. Tutte e quattro le banche firmano. Adesioni: 1.126.400 € = 60,1% del totale. La soglia è raggiunta per soli 1.820 €. Fornitori ed Erario sono estranei: devono essere pagati per intero. I crediti dei fornitori già scaduti (per ipotesi 287.450 €) vanno pagati entro 120 giorni dall’omologazione; quelli non ancora scaduti entro 120 giorni dalle rispettive scadenze. Se l’omologazione interviene il 14 aprile, il termine per i crediti scaduti cade il 12 agosto. Il piano deve dimostrare la provvista di 287.450 € entro quella data, oltre alla copertura del debito erariale.
Scenario B. La banca da 189.300 € non firma. Adesioni: 937.100 € = 50,0%. La soglia non è raggiunta. Le alternative sono tre:
1. accordo agevolato (art. 60): la soglia scende al 30%, ma il debitore rinuncia alla moratoria degli estranei e alle misure protettive temporanee;
2. inclusione dell’Erario con transazione fiscale (art. 63): adesioni 937.100 + 335.200 = 1.272.300 € = 67,9%. Poiché l’adesione erariale è determinante per superare il 60%, in caso di mancata adesione è possibile chiedere al tribunale l’omologazione forzosa, se la proposta è più conveniente della liquidazione giudiziale e ricorrono le ulteriori condizioni dell’art. 63 nel testo vigente;
3. passaggio al concordato in continuità, dove la banca dissenziente può essere vincolata dal voto.
Esito: la stessa impresa, con lo stesso debito, passa da uno strumento all’altro per lo scostamento di una sola firma. È il motivo per cui la mappatura del consenso precede ogni altra scelta.
Esempio 2 — Concordato in continuità: voto per classi e ristrutturazione trasversale
Ipotesi: srl di servizi in continuità diretta, quattro classi.
| Classe | Composizione | Crediti | Votanti | Favorevoli | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Privilegiati con pagamento parziale e dilazionato oltre 180 giorni | 287.600 € | 251.300 € | 198.700 € | Approva (69,1% dei crediti) |
| B | Banche chirografarie | 643.900 € | 643.900 € | 157.200 € | Respinge |
| C | Fornitori strategici | 318.450 € | 226.100 € | 166.900 € | Approva (vedi calcolo) |
| D | Altri chirografari | 207.320 € | 121.800 € | 84.300 € | Approva (vedi calcolo) |
Calcolo classe C: maggioranza dei crediti ammessi = 159.226 €; favorevoli 166.900 € → approvata.
Calcolo classe D: maggioranza dei crediti ammessi = 103.661 €; favorevoli 84.300 € → criterio principale non raggiunto. Criterio alternativo: hanno votato 121.800 €, pari al 58,7% della classe (oltre la metà); favorevoli 84.300 / 121.800 = 69,2%, superiore ai due terzi → approvata.
Esito del voto: tre classi su quattro approvano, la classe B respinge. Manca l’unanimità richiesta dall’art. 109, comma 5. Il debitore chiede l’omologazione con ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2). Il tribunale verificherà: che il valore di liquidazione sia distribuito nel rispetto delle cause di prelazione; che la classe B riceva un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole di quelle di grado inferiore; che nessun creditore riceva più del proprio credito; che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori privilegiati.
Variante critica: se la classe A fosse pagata integralmente, ma con dilazione oltre 180 giorni, si porrebbe la questione rimessa dalla Cassazione alla Corte di giustizia UE con l’ordinanza interlocutoria n. 15593/2026: se creditori pagati per intero ma in ritardo possano formare la classe privilegiata che sostiene il cram down. In attesa della risposta, la proposta prudente è offrire alla classe privilegiata un pagamento non integrale.
Nello stesso scenario un accordo di ristrutturazione non sarebbe praticabile: senza la classe B (643.900 €, il 44,2% del totale) le adesioni potenziali non raggiungono il 60%, e la banca non potrebbe essere vincolata.
Casi particolari
Impresa agricola o non commerciale. Un’impresa agricola non minore in crisi non può accedere al concordato preventivo, ma può concludere un accordo di ristrutturazione. Per essa la scelta tra i due strumenti, di fatto, non esiste: si tratta di costruire un accordo, eventualmente agevolato o a efficacia estesa.
Continuità indiretta. Quando l’azienda è affittata o ceduta a un terzo, il concordato è in continuità indiretta. La Cassazione nel luglio 2026 ha precisato i requisiti per configurarla (Cass. ord. n. 22931 dell’8 luglio 2026) e come si determina il valore di liquidazione da confrontare con la proposta (Cass. n. 22960 del 9 luglio 2026). Nell’accordo la distinzione diretta/indiretta non ha rilievo: conta solo il pagamento integrale degli estranei.
Debito prevalentemente fiscale. Se l’Erario o gli enti previdenziali sono il primo creditore, entrambe le strade passano per la transazione fiscale. Negli accordi, però, la Cassazione ha sanzionato l’uso dello strumento al solo fine di azzerare il debito tributario (Cass. ord. n. 4365/2026). Nel concordato in continuità resta aperta la questione dell’applicabilità del cram down fiscale alle approvazioni ex art. 112, comma 2, nella formulazione anteriore al correttivo del 2024 (Cass. ord. interlocutoria n. 15593/2026; sul cram down fiscale nella versione previgente dell’art. 88, comma 2-bis, v. anche Cass. n. 19790/2026). Dal 12 agosto 2026 la transazione riguarda anche i tributi locali.
Passaggio da uno strumento all’altro. La domanda con riserva consente all’impresa di presentare, nel termine concesso, un accordo oppure una proposta di concordato. In termini operativi, è il momento in cui si verifica se le firme raccolte bastano. Se non bastano, il passaggio al concordato evita che l’impresa resti scoperta.
Composizione negoziata in pendenza di concordato. La Cassazione ha affrontato l’ammissibilità di un’istanza di composizione negoziata presentata in via incidentale, e la concessione di misure protettive, mentre era pendente una domanda di concordato (Cass. n. 31856/2025). Il tema conferma che i percorsi non sono compartimenti stagni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, legge la scelta tra accordo e concordato a partire dalla mappa reale dei consensi, non da un modello astratto.
Domande frequenti
L’accordo di ristrutturazione è più rapido del concordato in continuità?
In genere sì, perché manca la fase del voto e non c’è un commissario giudiziale. Il tempo si sposta però a monte: le trattative per raccogliere le firme del 60% dei crediti possono durare mesi. Dopo il deposito, l’accordo è efficace verso gli aderenti dalla pubblicazione nel registro delle imprese; restano i 30 giorni per le opposizioni e il giudizio di omologazione. Il concordato richiede invece apertura, relazione del commissario, votazione e omologazione, con tempi di norma più lunghi.
Nel concordato in continuità posso pagare i fornitori meno del dovuto anche se non sono d’accordo?
Sì, se la proposta è approvata nei modi dell’art. 109 o, in mancanza, omologata con ristrutturazione trasversale ai sensi dell’art. 112, comma 2. Il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori. Il fornitore dissenziente può opporsi all’omologazione, ma se il tribunale omologa subisce la falcidia. Nell’accordo questo non è possibile: il fornitore che non firma va pagato per intero entro 120 giorni.
Una banca che non firma l’accordo può bloccarlo?
Non può bloccarlo se le altre adesioni superano il 60%: in quel caso la banca è un creditore estraneo e ha diritto al pagamento integrale nei termini. Può bloccarlo solo se la sua firma è indispensabile per raggiungere la soglia. Nell’accordo a efficacia estesa, se le banche formano una categoria omogenea e gli aderenti raggiungono il 75% di quella categoria, anche la banca non aderente può essere vincolata, alle condizioni dell’art. 61.
Se nel concordato una classe vota contro, la procedura fallisce?
No, non automaticamente. Il concordato in continuità richiede l’approvazione di tutte le classi, ma l’art. 112, comma 2, consente l’omologazione con ristrutturazione trasversale se ricorrono le condizioni di legge, tra cui l’approvazione della maggioranza delle classi con almeno una classe di privilegiati. Sui requisiti di questa classe sostenitrice pende una questione davanti alla Corte di giustizia UE (Cass. ord. interlocutoria n. 15593/2026).
Il comune può ancora opporsi alla riduzione dell’IMU nell’accordo di ristrutturazione?
Dal 12 agosto 2026 il D.Lgs. 147/2026 ha esteso la transazione fiscale ai tributi locali anche negli accordi. Il comune può non aderire, ma se la sua adesione è determinante per raggiungere la soglia e la proposta è più conveniente della liquidazione giudiziale, il tribunale può omologare ugualmente. Le modalità con cui l’ente valuta la proposta dipendono dal proprio ordinamento.
Caso limite: ho omologato un concordato in continuità e il piano non regge più. Posso modificare la proposta?
No. La Cassazione ha chiarito che la facoltà di modificare la proposta di concordato in continuità non sopravvive all’omologazione (Cass. n. 22229/2026). Dopo l’omologazione restano gli strumenti previsti per l’esecuzione e, nei casi di inadempimento, il rischio di risoluzione. Occorre valutare se una nuova procedura, anche un accordo, sia percorribile.
Il quadro giurisprudenziale
Si raccolgono qui le pronunce citate, con il principio riformulato e la rilevanza per la differenza tra i due strumenti. Sono pronunce rese sul CCII, salvo dove diversamente indicato.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5948 del 16 marzo 2026.
Principio: il reclamo contro la sentenza che omologa un accordo di ristrutturazione spetta solo a chi è divenuto parte formale del giudizio proponendo opposizione; il creditore rimasto estraneo, anche pubblico, ne è escluso salvo che denunci un vizio che gli ha impedito di partecipare.
Rilevanza: segna una differenza procedurale netta. Nell’accordo il termine di 30 giorni per opporsi è il momento in cui il creditore si gioca la tutela.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4365 del 26 febbraio 2026.
Principio: è uso distorto dell’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale l’operazione costruita solo per ottenere, con un piano sostanzialmente liquidatorio, l’abbattimento del debito tributario, senza una vera ristrutturazione che coinvolga gli altri creditori; l’accertamento è riservato al giudice di merito.
Rilevanza: delimita l’uso dell’accordo quando il debito è prevalentemente fiscale.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. interlocutoria n. 15593/2026, pubblicata il 21 maggio 2026.
Principio (proposto, non ancora definitivo): il cram down fiscale previgente non si applica alle approvazioni ex art. 112, comma 2; per l’omologa a maggioranza di classi occorre una classe di privilegiati cui sia offerto un pagamento non integrale; la classe chirografaria sostenuta solo da finanza esterna non basta. Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sui creditori pagati per intero con dilazione oltre 180 giorni.
Rilevanza: è il punto più delicato del concordato in continuità, assente nell’accordo.
4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22931 dell’8 luglio 2026.
Principio: individua i requisiti in presenza dei quali il concordato si qualifica in continuità indiretta.
Rilevanza: la qualificazione cambia le regole di voto e distribuzione; nell’accordo non ha rilievo.
5. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 22960 del 9 luglio 2026.
Principio: fornisce l’interpretazione del valore di liquidazione di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), CCII nel concordato in continuità indiretta.
Rilevanza: il valore di liquidazione è il parametro della convenienza nel concordato; nell’accordo il parametro per gli estranei è il pagamento integrale.
6. Cass. civ., Sez. I, n. 19790/2026 (data indicata dalle fonti: 14 giugno 2026).
Principio: si pronuncia sull’applicazione del cram down fiscale e previdenziale, nella versione dell’art. 88, comma 2-bis, anteriore al 2024, nel concordato in continuità.
Rilevanza: il trattamento del debito pubblico nel concordato segue l’art. 88; nell’accordo l’art. 63.
7. Cass. civ., Sez. I, n. 22229/2026.
Principio: nel concordato in continuità la facoltà di modificare la proposta non sopravvive all’omologazione.
Rilevanza: nel concordato la stabilità della proposta omologata è rigida; nell’accordo le modifiche sostanziali prima dell’omologa richiedono il rinnovo di attestazione e consensi (art. 58).
8. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 31856/2025 (data indicata dalle fonti: 6 dicembre 2025).
Principio: si occupa dell’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata presentata in via incidentale e delle misure protettive in pendenza di domanda di concordato.
Rilevanza: conferma i collegamenti tra composizione negoziata e strumenti di regolazione, da cui spesso nasce la scelta tra accordo e concordato.
9. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7005 del 24 marzo 2026.
Principio: affronta la prededucibilità del credito della società che ha redatto la due diligence contabile funzionale all’ammissione al concordato preventivo.
Rilevanza: nel concordato i costi professionali funzionali alla procedura possono godere di prededuzione; profilo da valutare anche negli accordi ai sensi dell’art. 6 CCII.
10. Cass. civ., Sez. Unite, n. 1058/2026.
Principio: richiamata dall’ordinanza n. 15593/2026 tra le pronunce sui presupposti del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in materia concorsuale.
Rilevanza: conferma che l’interpretazione del concordato in continuità è condizionata dalla Direttiva (UE) 2019/1023.
11. Cass. n. 28122/2025 e Cass. n. 36776/2022.
Principio: richiamate dall’ordinanza n. 15593/2026 sul tema del concordato e del cram down, con riferimento ai limiti dell’obbligo di rinvio pregiudiziale (acte clair).
Rilevanza: compongono il quadro di legittimità sul quale si innesta la questione rimessa alla Corte UE.
12. Cass. SU n. 10107/2021.
Principio: richiamata dall’ordinanza n. 15593/2026 in tema di rinvio pregiudiziale.
Rilevanza: precedente anteriore all’entrata in vigore del CCII, citato qui solo come riferimento di metodo.
In sintesi, la giurisprudenza 2026 lavora su due fronti distinti: per l’accordo, i confini dell’uso legittimo dello strumento e la tutela processuale dei creditori estranei; per il concordato in continuità, le regole di voto, distribuzione e cram down. È la conferma, in sede di legittimità, che i due strumenti richiedono competenze e strategie diverse.
Cosa può fare lo Studio Monardo
- Mappiamo il passivo per strumento: ricostruiamo l’elenco dei creditori con importi, privilegi e scadenze e calcoliamo, per ciascuno scenario, soglia del 60%, del 30%, del 75% di categoria e ipotesi di classi.
- Verifichiamo i presupposti soggettivi: accertiamo se l’impresa è assoggettabile a liquidazione giudiziale o se può accedere solo all’accordo.
- Conduciamo le trattative con banche e fornitori: raccogliamo e formalizziamo le adesioni, verificando che ciascuna firma sia idonea a essere computata nella soglia.
- Costruiamo il piano di pagamento degli estranei: con i commercialisti dello staff verifichiamo la provvista per i 120 giorni dell’art. 57, comma 3.
- Predisponiamo la transazione fiscale: redigiamo la proposta ex art. 63 o art. 88, compresa quella sui tributi locali introdotta dal D.Lgs. 147/2026, e valutiamo i presupposti per l’omologazione forzosa.
- Formiamo le classi del concordato in continuità: definiamo criteri omogenei e verifichiamo la presenza della classe privilegiata necessaria per la ristrutturazione trasversale, alla luce della Cass. n. 15593/2026.
- Depositiamo domanda con riserva e misure protettive: predisponiamo il ricorso al tribunale competente e chiediamo le misure protettive dell’art. 54.
- Gestiamo il giudizio di omologazione: curiamo le difese contro le opposizioni nell’accordo e nel concordato e il confronto con il commissario giudiziale.
- Impugniamo o resistiamo in reclamo e in Cassazione: seguiamo la sentenza di omologazione in corte d’appello e davanti alla Suprema Corte.
- Assistiamo i creditori: verifichiamo per il creditore il rispetto dei 120 giorni, il trattamento della propria classe e i termini di opposizione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la figura che accompagna le trattative della composizione negoziata, la fase in cui si capisce se il consenso dei creditori basta per un accordo o se serve la forza del voto concordatario. Accanto a essa, la qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea, dal deposito della domanda al reclamo e al ricorso per legittimità, terreno su cui oggi si decidono le questioni più delicate del concordato in continuità.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti verificano numeri, flussi e valore di liquidazione; gli avvocati costruiscono proposta, classi, accordo e difese processuali. Il coordinamento in diritto bancario e tributario è rilevante perché banche ed enti impositori sono, quasi sempre, i creditori che decidono quale strumento sia praticabile.
Chiusura
La differenza tra concordato in continuità e accordo di ristrutturazione si riduce a una domanda: il consenso dei creditori basta, o serve imporlo? Se pochi creditori rappresentano oltre il 60% e gli altri possono essere pagati per intero entro 120 giorni, l’accordo offre rapidità, gestione libera e riservatezza. Se il debito è frammentato o un creditore rilevante dissente, il concordato in continuità permette di vincolare la minoranza, al prezzo di un procedimento più strutturato. Dal 12 agosto 2026 la transazione sui tributi locali amplia gli spazi di entrambi.
Lo Studio Monardo tratta questa scelta come materia propria perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: opera nella fase in cui le trattative rivelano quale strumento sia praticabile. Analizzeremo la composizione del passivo, verificheremo le soglie e costruiremo con lo staff la strategia più coerente, seguendola fino all’ultimo grado di giudizio.
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