Si Possono Emettere Strumenti Finanziari Ai Creditori Nel Concordato In Continuità?

Sì, il Codice della crisi lo consente espressamente: ma la maggior parte dei piani che offrono azioni, obbligazioni o strumenti partecipativi ai creditori non si inceppa sulla legittimità dell’idea, bensì su errori di costruzione che si potevano evitare. L’art. 87, comma 1, lett. d), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022, dal correttivo D.Lgs. 136/2024 e, da ultimo, dal D.Lgs. 147/2026) indica tra i contenuti possibili del piano la soddisfazione dei crediti “in qualsiasi forma”, comprese le operazioni straordinarie e l’attribuzione ai creditori di azioni, quote, obbligazioni anche convertibili o altri strumenti finanziari. Nel concordato in continuità aziendale questa leva è particolarmente preziosa: permette di pagare una parte del debito non con la cassa che l’impresa non ha, ma con una partecipazione al valore che la prosecuzione dell’attività dovrebbe generare.

Proprio perché la norma è ampia, chi la usa tende a sottovalutarne le condizioni. Gli errori che vediamo ricorrere sono sei:

  1. Pensare che basti scriverlo nel piano, senza verificare se la propria società può davvero emettere quello strumento.
  2. Mettere nella stessa classe chi riceve denaro e chi riceve strumenti finanziari.
  3. Non attribuire agli strumenti un valore stimato e documentato.
  4. Dimenticare i soci, la loro classe e l’effetto di diluizione.
  5. Disegnare strumenti con diritti vaghi e dare ai creditori un’informativa insufficiente per votare.
  6. Considerare chiusa la partita con l’omologazione, trascurando l’emissione effettiva e i rimedi in caso di inerzia.

Perché lo Studio Monardo si occupa specificamente di questo tema? Perché la conversione del debito in partecipazioni e strumenti finanziari è, prima ancora che una clausola del piano concordatario, il risultato di una trattativa con banche, fornitori e investitori: esattamente il terreno su cui opera l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura oggi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi. Chi ha condotto trattative di composizione negoziata sa come si costruisce il consenso dei creditori su soluzioni non monetarie e sa quando quella trattativa deve sfociare in un concordato in continuità con classi e strumenti ben disegnati.

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Errore n. 1 — Credere che basti scriverlo nel piano, senza verificare la forma societaria

L’errore

L’amministratore di una S.r.l. manifatturiera, con un indebitamento chirografario rilevante verso fornitori, legge che il piano può prevedere l’attribuzione ai creditori di “obbligazioni” o “altri strumenti finanziari”. Chiede al consulente di inserire nel piano l’emissione di titoli di debito in favore di tutti i fornitori, da rimborsare con i flussi del quinquennio. Nessuno, però, si domanda se una S.r.l. possa davvero collocare quei titoli presso fornitori qualsiasi.

Perché è un errore

L’art. 87, comma 1, lett. d), CCII è una norma che abilita il piano a utilizzare strumenti di soddisfazione diversi dal denaro, ma non crea dal nulla strumenti che il diritto societario non prevede per quel tipo di ente. Il Codice della crisi si coordina con il codice civile, non lo sostituisce. E il codice civile distingue nettamente:

  • la S.p.A. può emettere azioni (anche di categoria speciale), obbligazioni (artt. 2410 e seguenti c.c.), obbligazioni convertibili (art. 2420-bis c.c.) e strumenti finanziari partecipativi (art. 2346, sesto comma, c.c.);
  • la S.r.l. può attribuire quote e può emettere titoli di debito ai sensi dell’art. 2483 c.c., ma solo se l’atto costitutivo lo prevede e con un vincolo preciso: quei titoli possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, e chi li trasferisce successivamente risponde della solvenza della società verso gli acquirenti non professionali;
  • l’impresa individuale e le società di persone non hanno, per definizione, un capitale rappresentato da azioni o quote liberamente trasferibili da offrire ai creditori.

Quanto agli strumenti finanziari partecipativi, l’orientamento prevalente li considera propri della S.p.A., perché l’art. 2346 c.c. è collocato nella disciplina della società azionaria.

Le conseguenze

Un piano che prevede strumenti incompatibili con la forma societaria è, prima di tutto, un piano non fattibile in senso giuridico: il commissario giudiziale lo segnalerà nella propria relazione e il tribunale, che in sede di omologazione controlla anche la legittimità delle operazioni societarie collegate, può rilevarlo. La conseguenza più grave è dover modificare in corsa la proposta, con nuova attestazione del professionista indipendente (art. 87, comma 3, CCII) e perdita di tempo nella fase più delicata, quella in cui fornitori e banche stanno decidendo se continuare a lavorare con l’impresa. Nel concordato in continuità il tempo non è neutro: ogni settimana di incertezza erode il valore aziendale su cui l’intero piano si regge.

Cosa fare invece

Prima di scrivere una sola riga della proposta, va fatta una verifica “di veicolo”: quale forma ha la società, cosa prevede il suo statuto, quali strumenti può emettere oggi e quali potrebbe emettere dopo una modifica statutaria. Se la società è una S.r.l., le alternative concrete sono l’attribuzione di quote (con aumento di capitale riservato ai creditori), la trasformazione in S.p.A. prevista dal piano stesso, oppure il ricorso a una società veicolo partecipata dai creditori, ipotesi espressamente evocata dall’art. 87, lett. d), là dove parla di attribuzione anche “a società da questi partecipate”. L’art. 120-bis CCII consente al piano di prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della società debitrice, compresi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione, nonché fusioni, scissioni e trasformazioni: lo spazio di manovra c’è, ma va progettato.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’art. 116 CCII concentra nel giudizio di omologazione le opposizioni dei creditori che il codice civile riserva normalmente alle operazioni straordinarie (fusione, scissione, trasformazione). In pratica, se il piano prevede di trasformare la S.r.l. in S.p.A. per poter emettere strumenti partecipativi, i creditori dissenzienti non dispongono di un’opposizione separata da far valere fuori dalla procedura: le loro contestazioni confluiscono nel giudizio di omologazione. È un vantaggio di coordinamento, ma significa anche che la trasformazione deve essere difendibile davanti al tribunale fin dal primo deposito.

Approfondimento: quale strumento, per quale società e per quale creditore

Per orientarsi conviene partire da una ricognizione degli strumenti che il diritto societario mette a disposizione e dei limiti che ciascuno porta con sé. La tabella non sostituisce l’analisi dello statuto, ma aiuta a capire dove si annida l’errore.

Strumento Chi può emetterlo Cosa riceve il creditore Punto critico nel concordato
Azioni (anche di categoria speciale) S.p.A. Partecipazione al capitale, diritti di voto e agli utili Aumento di capitale con esclusione dell’opzione; classe dei soci
Quote S.r.l. Partecipazione al capitale Aumento riservato; diluizione dei soci; trasferibilità
Obbligazioni (anche subordinate) S.p.A. Credito verso la società con rimborso e interessi Coerenza dei flussi di rimborso con il piano
Obbligazioni convertibili S.p.A. Credito con facoltà di conversione in azioni Aumento di capitale a servizio (art. 2420-bis c.c.); incidenza sui soci
Strumenti finanziari partecipativi S.p.A. (art. 2346, sesto comma, c.c.) Diritti patrimoniali e amministrativi modulabili, senza voto nell’assemblea generale Regolamento completo; stima del valore
Titoli di debito S.r.l. (art. 2483 c.c.) Credito verso la società Sottoscrizione riservata a investitori professionali vigilati

L’esperienza insegna che la scelta dello strumento dovrebbe partire dal creditore, non dalla società. Una banca abituata a gestire posizioni ristrutturate può accettare obbligazioni convertibili o strumenti partecipativi con diritti di controllo; un piccolo fornitore, che ha bisogno di liquidità e non vuole entrare nella compagine sociale, difficilmente vedrà nello strumento un’utilità reale e tenderà a votare contro. Offrire lo stesso strumento a tutti, senza chiedersi chi lo valorizza davvero, è un modo sicuro per perdere voti che si potevano conquistare. Per i creditori che non vogliono strumenti, il piano può prevedere un’alternativa in denaro, sia pure di importo inferiore, collocandoli in una classe diversa: la differenziazione è legittima se trasparente e motivata.

Errore n. 2 — Mettere nella stessa classe chi riceve denaro e chi riceve strumenti finanziari

L’errore

Il piano di una società in continuità prevede: fornitori strategici pagati al 30% in denaro; banche pagate al 12% in denaro e per il resto con strumenti finanziari partecipativi; fornitori minori al 25% in denaro. Per semplificare il voto, banche e fornitori chirografari sono inseriti in un’unica classe “chirografari”, con l’indicazione che il trattamento sarà “differenziato secondo le modalità di cui al piano”.

Perché è un errore

Il Codice della crisi è esplicito su due punti. Primo: nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è sempre obbligatoria (art. 85, comma 3, CCII). Secondo: indipendentemente dal tipo di concordato, sono comunque obbligatorie classi separate per alcune categorie, tra cui i creditori soddisfatti, in tutto o in parte, con utilità diverse dal denaro (art. 85, comma 2, CCII). Chi riceve strumenti finanziari rientra pienamente in questa categoria. Ancora: ciascuna classe deve riunire creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei, e il trattamento all’interno della classe non può essere differenziato in modo arbitrario.

Le conseguenze

Una classe che mescola creditori pagati in denaro e creditori pagati in strumenti è una classe mal formata. Il tribunale, già in sede di ammissione e poi di omologazione, verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi (art. 87, comma 1, lett. m), CCII impone di indicarli nel piano). Le maggioranze calcolate su classi mal formate non reggono: il rischio concreto è che l’approvazione venga ritenuta non validamente raggiunta, oppure che il tribunale imponga una riformulazione prima dell’adunanza. La Cassazione, con l’ordinanza 28 ottobre 2025, n. 28574, pur in tema di concordato minore, ha ribadito che la libertà di contenuto della proposta non autorizza deroghe alla parità di trattamento tra creditori di pari rango: la differenziazione passa per le classi, non per formule generiche.

Cosa fare invece

La regola operativa è semplice: chi riceve strumenti finanziari, anche solo per una parte del credito, va collocato in una classe propria, distinta da chi riceve solo denaro. Se gli strumenti offerti sono di tipo diverso (per esempio obbligazioni convertibili alle banche e strumenti partecipativi ai fornitori), è prudente valutare classi ulteriori, perché il rischio e il profilo di rendimento non sono omogenei. Nella classe vanno indicati: il valore nominale dei crediti, la percentuale soddisfatta in denaro, la quota soddisfatta in strumenti, il valore stimato di questi ultimi e i tempi.

Il dettaglio che pochi conoscono

La classe formata da creditori che ricevono strumenti finanziari può diventare decisiva per la ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2, CCII). In mancanza dell’unanimità delle classi, il tribunale può omologare se ricorrono le condizioni di legge, tra cui il voto favorevole della maggioranza delle classi (con almeno una classe di creditori privilegiati) o, in alternativa, di almeno una classe di creditori che sarebbero soddisfatti almeno in parte anche oltre il valore di liquidazione. Una classe di creditori finanziari che accetta strumenti partecipativi perché crede nel piano industriale può essere proprio la classe favorevole che rende possibile l’omologazione: è uno dei motivi per cui la costruzione delle classi va fatta con criterio strategico, non solo formale.

Errore n. 3 — Non attribuire agli strumenti un valore stimato e documentato

L’errore

Il piano attribuisce ai fornitori chirografari il 7% in denaro e, per il resto, strumenti finanziari partecipativi che danno diritto a una quota degli utili dei successivi cinque esercizi. Nella proposta si legge che gli strumenti “consentiranno ai creditori di partecipare al rilancio dell’impresa”, ma non c’è alcuna stima del loro valore attuale. Il valore di liquidazione stimato per i chirografari è dell’8,4%.

Perché è un errore

Nel concordato in continuità valgono regole di valutazione molto precise:

  • l’art. 84, comma 3, CCII richiede che la proposta preveda per ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile;
  • l’art. 87, comma 3, CCII richiede che l’attestatore confermi, tra l’altro, che il piano non riservi a ciascun creditore un trattamento deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale;
  • l’art. 84, comma 6, CCII disciplina la distribuzione del valore: il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause di prelazione, mentre il valore eccedente (il plusvalore generato dalla continuità) può essere distribuito secondo la regola della priorità relativa, purché le classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole di quelle di grado inferiore.

Per applicare tutte queste regole bisogna confrontare numeri. Se gli strumenti non hanno un valore stimato, il confronto non si può fare.

Le conseguenze

Nell’esempio, il 7% in denaro è inferiore all’8,4% della liquidazione. Il piano supera il test del miglior soddisfacimento solo se gli strumenti valgono almeno la differenza: ma nessuno lo ha dimostrato. Un creditore dissenziente può opporsi all’omologazione sostenendo che riceve meno di quanto avrebbe ottenuto nella liquidazione giudiziale, e il debitore si trova senza argomenti tecnici per replicare. Nel caso deciso dal Tribunale di Ravenna con decreto del 29 maggio 2020 (ancora sotto la legge fallimentare), un opponente aveva contestato proprio che gli strumenti partecipativi fossero privi di valore economico: la società aveva depositato un piano industriale e una perizia, e quella documentazione si è rivelata determinante per difendere la proposta.

Cosa fare invece

Allegare alla proposta una stima indipendente del valore degli strumenti, fondata sul piano industriale e su metodi riconosciuti (flussi attesi attualizzati, tasso coerente con il rischio, scenari alternativi). La stima va poi recepita dall’attestatore e confrontata, classe per classe, con il valore di liquidazione. Nel commento al decreto del Tribunale di Roma del 25 febbraio 2026, che ha omologato un concordato in cui il creditore ipotecario era soddisfatto in parte con strumenti finanziari partecipativi, è stato sottolineato come una perizia sul probabile valore di realizzo dello strumento sia lo strumento più efficace per dimostrare il rispetto delle regole di priorità.

Il dettaglio che pochi conoscono

Per i creditori privilegiati il problema è più delicato. L’art. 84, comma 5, CCII consente di soddisfarli anche non integralmente, ma in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione dei beni gravati, attestata da un professionista indipendente. Pagare un privilegiato con strumenti finanziari non è vietato, come dimostra la vicenda decisa a Roma nel 2026, ma impone di dimostrare che lo strumento garantisce un valore non inferiore a quello del bene sul quale insiste la prelazione. Nel caso romano, il residuo assistito da ipoteca era soddisfatto con strumenti che attribuivano al creditore i flussi della continuità e il ricavato dell’eventuale vendita dell’immobile: una costruzione che lega lo strumento al valore della garanzia, e non soltanto alla speranza di utili futuri.

Come si costruisce una stima difendibile

Una stima utile nel concordato non è un esercizio di ottimismo, ma un documento che deve reggere il confronto con il commissario, con l’attestatore e con l’eventuale opponente. Gli elementi che la rendono credibile sono, in sintesi:

  • coerenza con il piano industriale: i flussi su cui lo strumento si basa devono essere gli stessi che l’attestatore ha giudicato sostenibili, non una versione più ottimistica;
  • tasso di attualizzazione motivato: un’impresa appena uscita dalla crisi ha un rischio elevato, e un tasso troppo basso gonfia artificialmente il valore;
  • scenari alternativi: almeno uno scenario prudenziale, che mostri cosa succede se gli obiettivi non sono raggiunti;
  • effetto dei diritti accessori: rimborso minimo, priorità rispetto ad altri titolari, diritti in caso di vendita dell’azienda, che aumentano il valore e vanno quantificati;
  • sconto per illiquidità: strumenti non quotati e difficilmente trasferibili valgono meno di flussi equivalenti incassati in denaro.

Il punto che sfugge quasi sempre è che la stima serve due volte: per superare il confronto con la liquidazione giudiziale e per calcolare correttamente il trattamento delle classi nella ristrutturazione trasversale. Un valore sovrastimato può sembrare utile al primo scopo, ma diventa un boomerang nel secondo, perché altera i confronti tra classi di pari grado e può far apparire più favorito chi riceve strumenti rispetto a chi riceve denaro. La stima prudente e motivata è sempre più difendibile di quella generosa.

Errore n. 4 — Dimenticare i soci, la loro classe e la diluizione

L’errore

Il piano prevede la conversione di una parte dei crediti bancari in nuove azioni, che porteranno le banche a detenere il 45% del capitale. Gli amministratori, convinti che dopo la riforma i soci “non contino più nulla” nel concordato, non prevedono alcuna classe di soci e non spiegano quanto valore residua in capo ai vecchi azionisti.

Perché è un errore

È vero che la disciplina del concordato delle società, introdotta con gli artt. 120-bis e seguenti CCII, ha ridotto drasticamente il potere di veto dei soci: la decisione di accedere al concordato e il contenuto della proposta spettano in via esclusiva agli amministratori, e il piano può prevedere aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione. Ma il legislatore non ha cancellato i soci dalla procedura. L’art. 120-ter CCII prevede che, quando il piano incide direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, questi siano collocati in una classe autonoma; la ristrutturazione trasversale tiene conto del valore che il piano riserva ai soci. Il commento al citato decreto del Tribunale di Roma del 2026 ricorda che, se gli strumenti finanziari attribuiti ai creditori sono convertibili in azioni, la conversione incide sui diritti dei soci e rende necessaria la classe autonoma.

Le conseguenze

Un piano che dimentica la classe dei soci quando sarebbe obbligatoria presenta un vizio nella formazione delle classi, con le conseguenze già viste all’errore n. 2. Ma il rischio più sottovalutato è un altro: se ai vecchi soci resta un valore e ai creditori dissenzienti non viene garantito un trattamento coerente con le regole di distribuzione dell’art. 84, comma 6, e dell’art. 112 CCII, il creditore che si oppone ha un argomento forte per contestare l’omologazione forzosa. In altri termini, non si può diluire i creditori “in strumenti” lasciando ai soci una fetta di valore non giustificata dal piano.

Cosa fare invece

Ogni piano che attribuisce partecipazioni o strumenti convertibili ai creditori deve contenere una “mappa del capitale” prima e dopo l’omologazione: chi detiene cosa, quale valore è riservato ai soci, a quale titolo (per esempio nuovi apporti, anche non in denaro, che l’art. 120-quater CCII consente di considerare), e come si colloca la classe dei soci nel voto. Su questi profili, lo Studio Monardo opera con il metodo dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la ripartizione del capitale post-concordato si negozia con banche, fornitori e soci prima del deposito, non si improvvisa davanti al commissario.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’art. 120-quinquies CCII stabilisce che il provvedimento di omologazione determina direttamente, in quanto previste dal piano, la riduzione e l’aumento del capitale e le altre modificazioni statutarie, e che gli amministratori sono tenuti a darvi esecuzione. I soci, quindi, non possono bloccare a posteriori l’emissione degli strumenti con una delibera contraria: la loro sede di tutela è il voto nella classe e l’eventuale opposizione all’omologazione. Questo rafforza la stabilità dell’operazione, ma rende ancora più importante che il loro trattamento sia corretto fin dall’inizio.

Errore n. 5 — Strumenti dai diritti vaghi e informativa insufficiente per votare

L’errore

La proposta prevede “strumenti finanziari partecipativi con diritto a una quota degli utili”, rinviando a un regolamento da approvare dopo l’omologazione. I creditori della classe interessata votano senza conoscere: quale percentuale degli utili spetta loro, per quanti esercizi, se esiste un rimborso minimo, se gli strumenti sono trasferibili, quali diritti di controllo attribuiscono.

Perché è un errore

L’utilità promessa ai creditori deve essere “specificamente individuata ed economicamente valutabile” (art. 84, comma 3, CCII). Uno strumento il cui contenuto sarà definito solo dopo il voto non è né individuato né valutabile. Inoltre, l’art. 2346, sesto comma, c.c. consente di modulare ampiamente i diritti patrimoniali e amministrativi degli strumenti partecipativi, ma esclude il voto nell’assemblea generale degli azionisti; l’art. 2351, quinto comma, c.c. consente di attribuire voto su argomenti specificamente indicati, e l’art. 2376 c.c. prevede l’assemblea speciale dei titolari. Tutto questo va scritto, non promesso.

Le conseguenze

Un voto espresso su strumenti non definiti è esposto a contestazioni: il creditore dissenziente o il commissario possono sostenere che l’informazione era inadeguata e che la proposta non consentiva un giudizio consapevole sulla convenienza. Nel caso deciso dal Tribunale di Ravenna nel 2020, il regolamento degli strumenti era già definito e prevedeva un rimborso minimo garantito del 10% entro una data certa: elementi concreti che hanno consentito ai creditori di valutare e al tribunale di verificare. Secondo quanto riportato nel commento a quella decisione, la Consob ha ritenuto non applicabile l’obbligo di prospetto informativo dell’art. 94 TUF in questo contesto, perché il creditore non sceglie individualmente se sottoscrivere: proprio per questo l’informativa endoconcorsuale (piano, attestazione, relazione del commissario) deve essere completa.

Cosa fare invece

Depositare il regolamento degli strumenti insieme alla proposta, indicando almeno:

  • natura dello strumento (partecipativo, obbligazionario, convertibile);
  • diritti patrimoniali: percentuale di utili o di flussi, durata, eventuale rimborso minimo e sua scadenza;
  • diritti amministrativi: informazione, nomina di un amministratore indipendente o di un sindaco, voto su materie determinate;
  • condizioni di trasferibilità;
  • trattamento in caso di vendita dell’azienda, liquidazione o nuova crisi;
  • regole di conversione e aumento di capitale a servizio (art. 2420-bis c.c.) se lo strumento è convertibile.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’assegnazione degli strumenti può operare come una vera e propria prestazione in luogo dell’adempimento (art. 1197 c.c.). Il Tribunale di Ravenna ha osservato che, con l’assegnazione, il concordato nei confronti di quel creditore è da considerarsi eseguito. Dal punto di vista del creditore significa una cosa molto concreta: se poi l’impresa non produce gli utili attesi, il creditore resta titolare di uno strumento che vale poco, ma potrebbe non poter più invocare l’inadempimento del concordato per quella parte. È per questo che i diritti di controllo e il rimborso minimo, se negoziati, fanno una grande differenza: e un creditore informato lo sa prima di votare.

Il creditore che riceve gli strumenti: cosa deve leggere prima di votare

L’errore n. 5 non riguarda solo il debitore. Anche il creditore che si vede proporre strumenti finanziari commette spesso l’errore speculare: vota guardando solo la percentuale in denaro e considera gli strumenti un “di più” senza valore, oppure, all’opposto, li accetta fidandosi di una promessa di rilancio. Prima del voto, il creditore dovrebbe verificare almeno:

  • quanto vale lo strumento secondo la stima allegata e se quella stima è stata recepita dall’attestatore;
  • quali diritti di informazione gli spettano dopo l’omologa (accesso ai bilanci, rendicontazione periodica);
  • se è previsto un rimborso minimo e con quale scadenza;
  • cosa accade in caso di cessione dell’azienda o di una nuova crisi;
  • se lo strumento è trasferibile, e a quali condizioni, nel caso in cui voglia monetizzarlo;
  • come si colloca la propria classe rispetto alle altre di pari grado.

Il creditore che trova lacune in questi punti ha due strade: segnalarle al commissario giudiziale prima dell’adunanza, perché ne tenga conto nella propria relazione, oppure votare contro e, se ricorrono i presupposti, opporsi all’omologazione. Rinunciare a leggere il regolamento significa rinunciare all’unica sede in cui i propri diritti futuri sono scritti.

Errore n. 6 — Considerare chiusa la partita con l’omologazione

L’errore

Il concordato viene omologato. Gli amministratori, assorbiti dalla gestione corrente, rinviano la delibera di emissione degli strumenti e l’iscrizione delle modifiche statutarie. Passano mesi. Alcuni creditori della classe “strumenti” non hanno ancora ricevuto nulla e iniziano a parlare di inadempimento.

Perché è un errore

L’art. 120-quinquies CCII attribuisce agli amministratori il compito di eseguire le modificazioni statutarie e le operazioni sul capitale previste dal piano omologato. L’emissione degli strumenti è parte integrante dell’esecuzione del concordato, sorvegliata dal commissario giudiziale. Il commento al decreto romano del 25 febbraio 2026 riferisce che l’emissione era demandata agli amministratori ai sensi dell’art. 120-quinquies, comma 1, sotto la vigilanza del commissario, con possibilità di attivare i rimedi previsti in caso di inerzia.

Le conseguenze

Il ritardo nell’emissione espone la società all’iniziativa dei creditori e del commissario. Nei casi più gravi, l’inadempimento degli obblighi concordatari può portare alla risoluzione del concordato (art. 119 CCII), con il rischio di aprire la strada alla liquidazione giudiziale. Anche le vicende successive all’omologazione possono essere rapide e dirompenti: il Tribunale di Brindisi, con provvedimento del 14 aprile 2026, si è occupato dell’esecutività immediata della pronuncia di revoca dell’omologazione. Chi pensa di avere “tempo” dopo l’omologa rischia di scoprire che gli effetti negativi arrivano subito.

Cosa fare invece

Inserire nel piano un cronoprogramma dell’esecuzione societaria: data della delibera di emissione o dell’aumento di capitale, adempimenti pubblicitari presso il registro delle imprese, consegna degli strumenti, prima informativa ai titolari. Concordare con il commissario un calendario di verifiche e predisporre in anticipo le bozze di delibera e di regolamento, in modo che l’esecuzione sia una formalità e non un nuovo cantiere.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il piano in continuità deve indicare le iniziative da adottare in caso di scostamento dagli obiettivi (art. 87, comma 1, lett. i), CCII). Quando una parte della soddisfazione è affidata a strumenti legati ai risultati, lo scostamento colpisce direttamente quei creditori. Prevedere in anticipo meccanismi correttivi (per esempio un aumento della quota di utili attribuita o l’anticipazione del rimborso minimo in caso di vendita dell’azienda) protegge sia i creditori sia la stabilità del concordato.

Gli adempimenti tipici dopo l’omologazione

Per evitare che l’esecuzione diventi un problema, conviene ragionare in termini di elenco operativo. Gli adempimenti più ricorrenti, quando il piano prevede l’emissione di strumenti, sono:

  1. delibera degli amministratori di esecuzione delle operazioni sul capitale e delle modifiche statutarie previste dal piano omologato;
  2. adempimenti notarili e pubblicitari presso il registro delle imprese;
  3. approvazione definitiva e pubblicità del regolamento degli strumenti, se non già allegato allo statuto;
  4. annotazione nei libri sociali e consegna o registrazione degli strumenti a favore dei creditori della classe;
  5. comunicazione al commissario giudiziale, con la documentazione di ogni passaggio;
  6. avvio della rendicontazione periodica prevista dal regolamento a favore dei titolari.

Ognuno di questi passaggi ha un responsabile e una data: scriverli nel piano non è burocrazia, è la prova che l’impresa sa come mantenere ciò che promette.

Gli errori in cifre: tre simulazioni dimostrative

Le ipotesi che seguono sono esercizi numerici costruiti a scopo illustrativo, non casi reali: servono a mostrare quanto pesa, in concreto, ciascun errore.

Simulazione 1 — Lo strumento senza valore stimato

Dati di partenza. Società per azioni in concordato in continuità diretta. Classe dei fornitori chirografari: crediti per 1.847.360 €. Il valore di liquidazione attestato per questa classe è pari all’8,4%, cioè 155.178 €. La proposta offre il 7% in denaro (129.315 €) in 24 mesi, più strumenti finanziari partecipativi che attribuiscono il 30% degli utili netti degli esercizi 2027-2031.

Versione con l’errore. Il piano non stima il valore degli strumenti. Il solo dato verificabile è il 7% in denaro, inferiore all’8,4% della liquidazione. Un fornitore dissenziente si oppone all’omologazione: sostiene di ricevere meno di quanto otterrebbe nella liquidazione giudiziale. Il debitore non ha una perizia da contrapporre e deve chiedere un rinvio per produrla, con un’istruttoria che si allunga proprio mentre la continuità consuma cassa.

Versione corretta. Il piano industriale prevede utili netti cumulati per 1.126.400 € nel quinquennio; il 30% corrisponde a 337.920 € nominali, circa 67.584 € l’anno. Attualizzando al 14%, tasso coerente con il rischio di un’impresa appena uscita dalla crisi (fattore di attualizzazione di una rendita quinquennale: circa 3,433), il valore attuale degli strumenti è di circa 232.020 €. Soddisfazione complessiva stimata: 129.315 € + 232.020 € = 361.335 €, pari al 19,6% circa. Anche in uno scenario prudenziale con utili inferiori del 40%, il valore attuale degli strumenti scende a circa 139.210 € e la soddisfazione complessiva resta intorno al 14,5%, ben sopra l’8,4% della liquidazione. Con la stima allegata, l’opposizione perde il suo argomento principale.

Simulazione 2 — La classe mista

Dati di partenza. Banche chirografarie per 2.316.840 €, soddisfatte al 12% in denaro più strumenti partecipativi stimati in un ulteriore 11,3%. Fornitori chirografari per 1.193.570 €, soddisfatti al 25% in denaro. Valore di liquidazione per i chirografari: 9,1%.

Versione con l’errore. Tutti in un’unica classe da 3.510.410 €. Le banche (66% dei crediti) votano a favore, i fornitori contro. Formalmente la classe approva. Ma la classe mescola creditori pagati in denaro e creditori pagati anche in strumenti, in violazione dell’art. 85, comma 2, CCII. I fornitori contestano la formazione delle classi: se il tribunale accoglie il rilievo, la maggioranza raggiunta perde valore e la proposta va riformulata.

Versione corretta. Due classi distinte. Le banche approvano; i fornitori votano contro. Si apre la strada dell’art. 112, comma 2, CCII. La verifica: i fornitori ricevono il 25%, più del 9,1% della liquidazione; rispetto alla classe di pari grado (banche: 12% + 11,3% = 23,3% stimato) ricevono un trattamento almeno pari. Le condizioni per l’omologazione forzosa possono essere dimostrate con numeri, invece di essere esposte a una contestazione sulla formazione della classe.

Simulazione 3 — I soci dimenticati

Dati di partenza. Capitale sociale di 250.000 €. Le banche convertono 1.380.000 € di crediti in nuove azioni, pari al 45% del capitale post-operazione. Il valore del capitale dopo il piano è stimato in 3.066.700 €: il 45% delle banche vale circa 1.380.015 €, il 55% dei vecchi soci circa 1.686.685 €. I fornitori chirografari, in classe propria, ricevono il 14% in denaro.

Versione con l’errore. Nessuna classe di soci, nessuna spiegazione del valore riservato ai vecchi azionisti, che non apportano risorse nuove. I fornitori dissenzienti si oppongono: i soci conservano oltre 1,6 milioni di euro di valore mentre i creditori ricevono il 14%. Il tema del rispetto delle regole di distribuzione del valore diventa il fulcro del giudizio di omologazione.

Versione corretta. Il piano colloca i soci in una classe autonoma (art. 120-ter CCII), illustra il valore loro riservato e lo collega a un nuovo apporto: per ipotesi, finanza nuova per 418.500 € e garanzie personali a sostegno del fabbisogno del primo biennio. Il quadro diventa coerente e verificabile. L’esito dell’omologazione non è garantito, ma la proposta presenta al tribunale una giustificazione documentata invece di un vuoto.

Simulazione 4 — Il creditore ipotecario pagato in strumenti

Dati di partenza. Credito ipotecario di 1.462.890 € su un capannone il cui valore di realizzo in liquidazione, al netto dei costi, è stimato in 917.300 €. La proposta paga in denaro 612.740 € in sei rate semestrali e attribuisce, per il residuo garantito, strumenti partecipativi che danno diritto ai flussi della continuità fino a concorrenza e al ricavato dell’eventuale vendita dell’immobile.

Versione con l’errore. Gli strumenti sono descritti come “partecipazione ai risultati”, senza alcun collegamento con il bene ipotecato e senza stima. Il denaro (612.740 €) è inferiore al valore del bene (917.300 €): la differenza di 304.560 € resta affidata a uno strumento non valutato. Il requisito dell’art. 84, comma 5, CCII non è dimostrato e la classe ipotecaria ha buone ragioni per opporsi.

Versione corretta. Il regolamento lega gli strumenti al ricavato della vendita dell’immobile, che il creditore può sollecitare, e ai flussi della continuità; la perizia stima il valore attuale degli strumenti in almeno 318.900 €. Il totale (612.740 € + 318.900 € = 931.640 €) supera il valore di realizzo del bene. La costruzione ricalca quella valutata dal Tribunale di Roma nel 2026: lo strumento è credibile perché ancorato al valore della garanzia.

La mappa degli errori

Gli errori sugli strumenti finanziari non si commettono tutti nello stesso momento. Alcuni nascono già nella fase di progettazione, quando si decide “cosa offrire” senza aver verificato il veicolo societario; altri si manifestano solo nel giudizio di omologazione o, peggio, nella fase esecutiva. La tabella che segue li colloca nel tempo e indica se e quanto l’errore è rimediabile. Il punto che sfugge quasi sempre è che i rimedi disponibili si restringono man mano che la procedura avanza: un difetto rilevato prima del deposito costa una revisione del documento; lo stesso difetto rilevato in udienza di omologazione può costare la procedura.

Errore Momento in cui si commette Conseguenza tipica Rimedio possibile
Strumento incompatibile con la forma societaria Progettazione del piano Piano non fattibile in senso giuridico; necessità di riformulare Sì, prima del voto, con modifica e nuova attestazione
Classe mista denaro/strumenti Formazione delle classi Contestazione delle maggioranze; riformulazione Sì, se rilevato prima dell’adunanza; parziale dopo
Strumenti privi di stima Redazione proposta e attestazione Opposizioni sul miglior soddisfacimento; rinvii Parziale: perizia tardiva possibile ma meno credibile
Soci senza classe e senza giustificazione del valore Struttura del capitale Vizio delle classi; opposizione al cram down Parziale: richiede modifica della proposta
Regolamento vago, informativa scarsa Deposito della proposta Contestazione del voto; incertezza sui diritti Sì, se integrato prima del voto
Inerzia nell’emissione Esecuzione post-omologa Contestazioni, rischio di risoluzione Sì, se si esegue tempestivamente; no se si giunge alla risoluzione

La checklist preventiva: prima di offrire strumenti finanziari ai creditori

Prima di depositare un concordato in continuità che preveda azioni, quote, obbligazioni o strumenti partecipativi, verifica che:

  • [ ] la forma societaria consenta lo strumento scelto (S.p.A. per strumenti partecipativi e obbligazioni; per la S.r.l., quote o titoli di debito nei limiti dell’art. 2483 c.c.);
  • [ ] lo statuto preveda già lo strumento o che il piano contenga la modifica statutaria necessaria ai sensi dell’art. 120-bis CCII;
  • [ ] i creditori che ricevono strumenti, anche solo in parte, siano collocati in una classe separata (art. 85, comma 2, CCII);
  • [ ] tipi diversi di strumenti, con rischi diversi, non siano offerti nella stessa classe senza una motivazione di omogeneità;
  • [ ] esista una stima indipendente del valore attuale degli strumenti, con scenario base e scenario prudenziale;
  • [ ] il valore complessivo offerto a ogni classe sia confrontato, numeri alla mano, con il valore di liquidazione (art. 87, comma 1, lett. c), CCII);
  • [ ] la distribuzione del valore rispetti l’art. 84, comma 6, CCII: graduazione per il valore di liquidazione, priorità relativa per il valore eccedente;
  • [ ] per i creditori privilegiati soddisfatti con strumenti, sia dimostrato il rispetto dell’art. 84, comma 5, CCII;
  • [ ] se il piano incide sui diritti dei soci, sia prevista la classe dei soci (art. 120-ter CCII) e sia spiegato il valore loro riservato;
  • [ ] il regolamento degli strumenti sia depositato con la proposta e indichi diritti patrimoniali, diritti amministrativi, durata, trasferibilità, eventuale rimborso minimo;
  • [ ] il piano contenga un cronoprogramma dell’esecuzione societaria post-omologa (delibere, iscrizioni, consegna);
  • [ ] siano previste le iniziative in caso di scostamento dagli obiettivi (art. 87, comma 1, lett. i), CCII), con effetti specifici sulla classe “strumenti”.

Questa lista va riletta una seconda volta dopo ogni modifica della proposta: le modifiche dell’ultimo minuto sono il momento in cui gli errori rientrano dalla finestra.

E se l’errore l’ho già fatto?

L’esperienza insegna che, in materia di strumenti finanziari, quasi tutti gli errori sono rimediabili se intercettati in tempo, e quasi nessuno lo è se si lascia arrivare la procedura alla sua fase finale. La distinzione corretta, quindi, non è tra errori “gravi” ed errori “lievi”, ma tra la fase in cui ci si trova e gli strumenti che quella fase mette ancora a disposizione.

Prima del voto: la via della modifica della proposta. Finché i creditori non hanno votato, il debitore può modificare la proposta e il piano. Le modifiche sostanziali richiedono una nuova relazione del professionista indipendente (art. 87, comma 3, CCII), ma consentono di correggere quasi tutti gli errori visti: ricostruire le classi, allegare la perizia sugli strumenti, depositare il regolamento, introdurre la classe dei soci, sostituire uno strumento incompatibile con la forma societaria. È la via d’uscita più efficace e meno costosa in termini di tempo: va usata appena il difetto emerge, anche se segnalato dal commissario in modo informale.

Dopo il voto, prima dell’omologazione: difendere o integrare. Se il voto è già avvenuto, alcuni difetti possono ancora essere affrontati nel giudizio di omologazione. Una stima tardiva del valore degli strumenti può essere prodotta per resistere a un’opposizione basata sul miglior soddisfacimento; la sua forza persuasiva, però, è inferiore a quella di una stima allegata fin dall’inizio e recepita dall’attestatore. Più difficile è rimediare a una classe mal formata: se il tribunale ritiene che la formazione delle classi abbia alterato l’esito del voto, la via resta quella della riformulazione con nuova votazione. In questa fase la difesa tecnica nel giudizio di omologazione diventa decisiva, e i numeri devono essere pronti prima dell’udienza.

Dopo l’omologazione: eseguire e documentare. Se l’errore riguarda l’esecuzione, cioè il ritardo nell’emissione, la via d’uscita è eseguire subito: deliberare, iscrivere, consegnare, documentare al commissario. Finché la risoluzione non è stata chiesta e pronunciata, l’adempimento tardivo è il miglior argomento contro chi la chiede. Se gli strumenti emessi rendono meno del previsto, va verificato se il piano contemplava iniziative per lo scostamento e se è possibile proporre misure correttive concordate con i creditori interessati.

Quando la preclusione è definitiva. Esistono situazioni in cui non si torna indietro. Se il concordato è stato risolto o l’omologazione revocata, la partita sugli strumenti finanziari si chiude con la procedura: il tema diventa quello delle alternative disponibili per l’impresa, che vanno valutate con lucidità e senza perdere tempo. Allo stesso modo, il creditore che ha ricevuto gli strumenti in luogo dell’adempimento, secondo l’impostazione del Tribunale di Ravenna, potrebbe non poter più invocare l’inadempimento del concordato per la parte soddisfatta con l’assegnazione: per lui la tutela passa per i diritti scritti nel regolamento.

E se la crisi non è ancora sfociata nel concordato? In questo caso il momento migliore per costruire una soluzione “debt to equity” potrebbe essere la composizione negoziata. La Cassazione, con sentenza 6 dicembre 2025, n. 31856, ha affrontato l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata e delle misure protettive anche in pendenza di una domanda di concordato: il dialogo assistito con i creditori non è necessariamente precluso dall’avvio dell’altra strada, e può servire proprio a costruire il consenso su strumenti non monetari.

Il ruolo del commissario e dell’attestatore nel recupero

Chi teme di aver sbagliato tende a vedere nel commissario giudiziale un controllore da cui difendersi. È un approccio che spesso aggrava la situazione. Il commissario ha il compito di informare i creditori e il tribunale sulla proposta: segnalargli per tempo un difetto e la soluzione che si intende adottare consente di inserire la correzione nella sua relazione e di evitare che emerga, per la prima volta, nell’opposizione di un creditore. Allo stesso modo, l’attestatore deve essere coinvolto in ogni modifica che incide sul valore offerto: una correzione non attestata è una correzione fragile. La via d’uscita più solida è sempre quella condivisa con gli organi della procedura, documentata e attestata.

Un ultimo aspetto riguarda il fisco. Se tra i creditori vi sono amministrazioni pubbliche, il loro trattamento segue le regole dell’art. 88 CCII sulla transazione fiscale e contributiva, che il D.Lgs. 147/2026 ha esteso anche ai tributi locali. Prima di immaginare soluzioni con strumenti finanziari che coinvolgano crediti pubblici, occorre verificare con attenzione la compatibilità con quella disciplina speciale: è un profilo da trattare a parte, non da assimilare al trattamento dei creditori privati.

Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Ho una S.r.l. e nel piano ho promesso titoli di debito ai fornitori. Devo ricominciare da capo?”
Non necessariamente. Va verificato se lo statuto consente l’emissione e, soprattutto, chi può sottoscriverli: l’art. 2483 c.c. riserva la sottoscrizione agli investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale. Se i destinatari sono fornitori ordinari, la soluzione più lineare è modificare la proposta prima del voto, sostituendo i titoli con quote, con la trasformazione in S.p.A. prevista dal piano, o con una società veicolo. È un intervento serio, ma recuperabile.

“Ho già depositato il piano senza perizia sugli strumenti: posso aggiungerla?”
Sì, finché la procedura lo consente, e conviene farlo prima del voto, coinvolgendo l’attestatore. Una stima allegata dopo l’apertura di un’opposizione resta utile, ma il tribunale la valuterà con maggiore cautela.

“Le banche hanno votato a favore, i fornitori contro: il concordato è salvo?”
Dipende da come sono state formate le classi e dal rispetto delle condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII. Se le classi sono corrette e i fornitori ricevono almeno il valore di liquidazione e un trattamento coerente con la priorità relativa, la ristrutturazione trasversale può essere percorribile. Se la classe era mista, il problema è a monte.

“Sono un creditore: mi hanno assegnato strumenti partecipativi e gli utili non arrivano. Posso chiedere la risoluzione?”
La risposta dipende da come è stata costruita l’assegnazione. Se lo strumento è stato attribuito in luogo dell’adempimento, la parte del concordato che ti riguarda potrebbe considerarsi eseguita con la consegna. Contano molto il regolamento (rimborso minimo, diritti di informazione) e le iniziative previste per lo scostamento: vanno lette con attenzione prima di qualsiasi iniziativa.

“Non ho previsto la classe dei soci: i soci possono bloccare tutto dopo l’omologa?”
No: l’art. 120-quinquies CCII attribuisce al provvedimento di omologazione l’effetto di determinare le modificazioni previste dal piano. Il rischio, semmai, si colloca prima, nel giudizio di omologazione, dove la mancanza della classe, se obbligatoria, può essere fatta valere.

“L’omologa c’è da mesi ma gli strumenti non sono ancora stati emessi: rischio la risoluzione?”
Il rischio esiste, ed è crescente con il passare del tempo. La risposta corretta è eseguire subito, documentando ogni passaggio al commissario giudiziale.

Gli errori davanti ai giudici: le pronunce di riferimento

Le pronunce che seguono, verificate negli estremi riportati dalle fonti consultate, illustrano dove si collocano i rischi e quali principi i giudici applicano. Le decisioni specificamente dedicate agli strumenti finanziari nel concordato sono ancora poche e prevalentemente di merito; le pronunce di legittimità citate riguardano profili del concordato in continuità che incidono direttamente sulla costruzione di un piano con strumenti finanziari.

1. Tribunale di Roma, decreto 25 febbraio 2026 (omologazione di concordato preventivo).
Cosa è successo: è stato omologato, con il meccanismo della ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII, un concordato in cui il residuo del credito ipotecario era soddisfatto con strumenti finanziari partecipativi legati ai flussi della continuità e al ricavato dell’eventuale vendita dell’immobile; l’emissione era affidata agli amministratori ai sensi dell’art. 120-quinquies CCII, sotto la vigilanza del commissario.
Perché conta: dimostra che anche un creditore privilegiato può essere soddisfatto con strumenti, a condizione che lo strumento sia ancorato a un valore verificabile (errori n. 3 e n. 6). Il numero del provvedimento non è indicato nella fonte consultata.

2. Tribunale di Ravenna, decreto 29 maggio 2020 (omologazione di concordato in continuità, disciplina previgente).
Cosa è successo: il tribunale ha ritenuto ammissibile la ristrutturazione del debito mediante strumenti finanziari partecipativi attribuiti ai creditori come prestazione in luogo dell’adempimento, respingendo le opposizioni che ne contestavano il valore e la compatibilità con la risoluzione.
Perché conta: pronuncia resa sotto la legge fallimentare (art. 160 l. fall.), ma ancora oggi il precedente più citato sul tema; mostra l’importanza di perizia, piano industriale e regolamento completo (errori n. 3 e n. 5).

3. Cassazione civile, Sez. I, 14 giugno 2026, n. 19790.
Cosa è successo: la Corte si è pronunciata sull’applicabilità al concordato in continuità del meccanismo di omologazione nonostante il dissenso dei creditori pubblici (previgente art. 88, comma 2-bis, CCII).
Perché conta: il trattamento dei crediti tributari e previdenziali segue regole proprie (art. 88 CCII, il cui ambito il D.Lgs. 147/2026 ha esteso ai tributi locali); un piano che offre strumenti finanziari ad altre classi deve coordinarsi con quelle regole.

4. Cassazione civile, Sez. I, 8 luglio 2026, n. 22931 (ordinanza).
Cosa è successo: la Corte ha precisato i requisiti per qualificare un concordato come in continuità indiretta.
Perché conta: la qualificazione del concordato determina quali regole di distribuzione del valore si applicano (art. 84, comma 6, CCII) e quindi come vanno valutati gli strumenti offerti.

5. Cassazione civile, Sez. I, 9 luglio 2026, n. 22960.
Cosa è successo: la Corte ha interpretato la nozione di “valore di liquidazione” dell’art. 87, comma 1, lett. c), CCII nel concordato in continuità indiretta.
Perché conta: il valore di liquidazione è il termine di confronto con cui misurare il valore degli strumenti offerti; sbagliarne il calcolo significa sbagliare l’intero test di convenienza (errore n. 3).

6. Cassazione civile, Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856.
Cosa è successo: la Corte ha affrontato l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata e delle misure protettive in pendenza di una domanda di concordato.
Perché conta: conferma lo spazio per una trattativa assistita in cui costruire il consenso dei creditori su soluzioni di conversione del debito.

7. Cassazione civile, Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574.
Cosa è successo: nel concordato minore, la Corte ha escluso che la libertà di contenuto della proposta consenta di derogare alla parità di trattamento tra creditori di pari rango.
Perché conta: il principio, pur reso in altra procedura, ricorda che i trattamenti differenziati (denaro per alcuni, strumenti per altri) passano necessariamente dalla corretta formazione delle classi (errore n. 2).

8. Cassazione civile, Sez. I, 24 marzo 2026, n. 7005.
Cosa è successo: la Corte si è occupata della prededucibilità del credito della società incaricata della due diligence contabile funzionale all’ammissione al concordato.
Perché conta: le valutazioni tecniche a supporto del piano (incluse le stime sugli strumenti) sono parte integrante della procedura e il loro inquadramento ha effetti concreti.

9. Tribunale di Brindisi, 14 aprile 2026.
Cosa è successo: il tribunale si è pronunciato sull’esecutività immediata della pronuncia di revoca dell’omologazione.
Perché conta: le vicende successive all’omologa possono produrre effetti rapidi; trascurare l’esecuzione degli impegni, inclusa l’emissione degli strumenti, è un rischio concreto (errore n. 6). Il numero del provvedimento non è indicato nella fonte consultata.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Il doppio taglio del nostro intervento corrisponde alla struttura di questo articolo: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già avvenuto, verificare quali rimedi restano aperti.

  1. Verifichiamo il veicolo societario prima di tutto: leggiamo statuto, forma giuridica e strumenti già emessi, e indichiamo quali azioni, quote, obbligazioni o strumenti partecipativi la società può emettere oggi e quali modifiche ex art. 120-bis CCII servono.
  2. Progettiamo le classi: separiamo i creditori pagati in denaro da quelli soddisfatti con strumenti, e distinguiamo gli strumenti con profili di rischio diversi, motivando l’omogeneità di ogni classe.
  3. Coordiniamo la stima degli strumenti: lavoriamo con i commercialisti dello staff e con il perito sulla costruzione del valore attuale, con scenario base e prudenziale, e sul confronto classe per classe con il valore di liquidazione.
  4. Controlliamo la distribuzione del valore: verifichiamo il rispetto dell’art. 84, commi 5 e 6, CCII e le condizioni della ristrutturazione trasversale.
  5. Redigiamo il regolamento degli strumenti: diritti patrimoniali, diritti amministrativi, rimborso minimo, trasferibilità, conversione.
  6. Costruiamo la mappa del capitale e la posizione dei soci: classe ex art. 120-ter CCII, valore riservato, eventuali nuovi apporti.
  7. Negoziamo con banche, fornitori e soci prima del deposito, con il metodo della composizione negoziata.
  8. Prepariamo il cronoprogramma esecutivo: bozze di delibera, adempimenti pubblicitari, calendario con il commissario.
  9. Quando l’errore è già avvenuto, verifichiamo se la proposta può essere modificata e predisponiamo la difesa nel giudizio di omologazione.
  10. Assistiamo il creditore che ha ricevuto strumenti, esaminando il regolamento e le iniziative disponibili in caso di scostamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: la conversione del debito in strumenti finanziari è una soluzione che nasce dalla trattativa, e saper condurre il confronto tra impresa, banche e fornitori è ciò che rende sostenibile un piano prima ancora che ammissibile. Quando invece l’errore va riparato nei gradi successivi, la qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, consente di tenere insieme profili societari, valutativi e procedurali.

In conclusione

Emettere strumenti finanziari ai creditori nel concordato in continuità è possibile e, in molti casi, è la soluzione che consente all’impresa di sopravvivere senza consumare la cassa necessaria alla ripresa. Ma è anche l’operazione in cui i dettagli tecnici decidono l’esito: forma societaria, classi, valutazione, soci, regolamento, esecuzione. È qui che molti compromettono la propria posizione, non per mancanza di buone ragioni ma per difetti di costruzione.

Lo Studio Monardo affronta questo tema partendo dalla competenza che più gli appartiene: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la conversione del debito in partecipazioni è anzitutto il frutto di una negoziazione con i creditori, che va condotta prima di tradurla in classi e numeri nel piano concordatario.

📩 Prima di depositare il piano, o se temi di aver già commesso uno di questi errori, scrivici oggi: i recapiti dello Studio Monardo sono indicati al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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