Come Si Stabilisce La Prevalenza Della Continuità Nel Concordato Di Gruppo Misto?

Come Si Stabilisce La Prevalenza Della Continuità Nel Concordato Di Gruppo Misto?

Un gruppo di società in crisi raramente si salva tutto intero. Più spesso la holding o la società operativa principale prosegue l’attività, mentre una o più consociate vengono liquidate: l’immobiliare che vende i capannoni, la commerciale che chiude, la società “veicolo” ormai svuotata. Il Codice della crisi chiama questa combinazione concordato di gruppo misto e pone una domanda decisiva: quale disciplina si applica al piano, quella della continuità o quella della liquidazione? La risposta non è teorica. Dalla qualificazione dipendono la soglia minima di soddisfazione dei chirografari, la necessità di finanza esterna, le regole di voto, i poteri di opposizione dei creditori e il tipo di controllo che il tribunale esegue in sede di omologazione. Sbagliare il criterio di prevalenza significa presentare un piano costruito su regole che il tribunale potrebbe ritenere inapplicabili, con il rischio di inammissibilità o di mancata omologazione.

Il tema richiede due competenze che lo Studio Monardo possiede in forma certificata. La prima è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la composizione negoziata è spesso la sede in cui il gruppo decide quali società proseguire e quali liquidare, e in cui si misurano per la prima volta i flussi della continuità. La seconda è quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC: un’attività che consiste, ogni giorno, nel verificare la fattibilità dei piani e nel confrontare ciò che i creditori ricevono dalla proposta con ciò che otterrebbero dalla liquidazione. È esattamente l’operazione che l’art. 285 CCII chiede di compiere.

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Il quadro normativo: art. 285 CCII e art. 84 CCII

Sul piano normativo, la regola si trova nell’art. 285, comma 1, del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di seguito CCII). La norma si compone di due periodi.

Il primo periodo ammette il piano misto: il piano o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell’attività di altre imprese del gruppo. Sull’ammissibilità in sé di questa combinazione rinviamo all’articolo dedicato; qui interessa la conseguenza.

Il secondo periodo stabilisce la disciplina applicabile. Nel testo oggi vigente, come modificato dall’art. 44, comma 3, del D.Lgs. 136/2024 (cosiddetto correttivo-ter), si applica la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell’attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti anche in misura non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale.

Va precisato che l’inciso “anche in misura non prevalente” è stato verificato sul testo vigente riportato da Brocardi, che segnala la modifica del comma 1 ad opera del D.Lgs. 136/2024. Nella versione precedente, introdotta dal D.Lgs. 83/2022, la formula richiedeva invece che i creditori fossero soddisfatti in misura prevalente dal ricavato della continuità diretta o indiretta. È questa la versione applicata, ad esempio, dal Tribunale di Bari nel decreto del 9 gennaio 2024, che più avanti esaminiamo.

Definizione essenziale: nel concordato di gruppo misto la disciplina della continuità si applica all’intero piano quando il confronto tra i flussi complessivi della continuità e quelli della liquidazione dimostra che il ricavato della continuità contribuisce alla soddisfazione dei creditori del gruppo, anche se non ne costituisce la parte maggiore.

La ratio: allineare il gruppo alla singola impresa

La modifica del 2024 non nasce dal nulla. Per la singola impresa, l’art. 84, comma 3, CCII dispone già, dopo il D.Lgs. 83/2022, che nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La prima versione del Codice prevedeva invece un criterio di prevalenza quantitativa, che il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023 ha superato.

Fino al correttivo-ter si era creata un’asimmetria: la singola impresa accedeva alla disciplina della continuità anche con un ricavato non prevalente, mentre il gruppo doveva superare un vero test di prevalenza dei flussi. Il D.Lgs. 136/2024 ha riallineato le due regole. In termini operativi, il legislatore ha scelto di favorire la conservazione dei complessi produttivi anche quando il “peso” economico della parte liquidatoria è maggiore.

Distinzione dagli istituti affini

Il concordato di gruppo misto va distinto da tre figure vicine.

  1. Il concordato misto della singola impresa (art. 84 CCII). Qui un unico debitore prosegue l’attività e insieme dismette beni non strategici. Il confronto avviene dentro un solo patrimonio.
  2. I concordati separati delle singole società. Se ciascuna società presenta un proprio concordato senza piano unitario o collegato, la qualificazione si fa società per società: la consociata liquidatoria resta un concordato liquidatorio, con i suoi requisiti.
  3. La liquidazione giudiziale unitaria di gruppo (art. 287 CCII). È una procedura liquidatoria, nella quale l’eventuale prosecuzione dell’attività è solo strumentale al migliore realizzo.

Un esempio concreto aiuta. La società Alfa, capogruppo, prosegue la produzione; la consociata Beta, immobiliare, vende il proprio stabilimento. Se Alfa e Beta presentano un concordato di gruppo con piano unitario, il criterio dell’art. 285 opera sull’insieme e può attrarre anche Beta nella disciplina della continuità. Se presentano due concordati autonomi, Beta resta soggetta alle regole del concordato liquidatorio.

Che cosa significa “flussi complessivi”

La norma parla di flussi complessivi. Il confronto non si fa impresa per impresa ma sull’aggregato del gruppo. Da un lato si sommano i flussi che il piano ricava dalla continuazione (margini operativi, canoni d’affitto d’azienda, prezzo della cessione dell’azienda in esercizio nella continuità indiretta, flussi dei contratti proseguiti); dall’altro si sommano i flussi della liquidazione (vendita di immobili, crediti, partecipazioni, magazzino delle società che cessano). Il dato rilevante è la destinazione di quei flussi alla soddisfazione dei creditori delle imprese del gruppo.

La disciplina prevede inoltre, al comma 2 dell’art. 285, che il piano possa contenere operazioni contrattuali e riorganizzative, compresi i trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che sono necessarie alla continuità e coerenti con il miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese, tenendo conto dei vantaggi compensativi. Questi trasferimenti incidono direttamente sul calcolo dei flussi e sono il punto in cui il confronto si presta più facilmente a contestazioni.

Art. 285 e art. 84 a confronto: che cosa coincide e che cosa resta diverso

Dopo il correttivo-ter le due regole usano la stessa formula (“anche in misura non prevalente”), ma non sono sovrapponibili. Va precisato in che cosa si somigliano e in che cosa divergono, perché è proprio su queste differenze che si giocano le contestazioni.

Profilo Concordato misto della singola impresa (art. 84 CCII) Concordato di gruppo misto (art. 285 CCII)
Soggetto Un solo debitore Più imprese del gruppo con piano unitario o piani collegati
Formula sulla continuità Creditori soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato della continuità diretta o indiretta Creditori del gruppo soddisfatti anche in misura non prevalente dal ricavato della continuità
Oggetto del confronto Implicito: la norma qualifica il concordato in base alla presenza della continuità Esplicito: confronto tra flussi complessivi della continuità e flussi complessivi della liquidazione
Massa di riferimento Un unico patrimonio Aggregato del gruppo, con patrimoni e masse distinte
Trasferimenti di risorse Non rilevano come tali Ammessi se attestati necessari e coerenti con il miglior soddisfacimento di tutti i creditori (comma 2)
Tutela di creditori e soci Regole generali di voto e omologazione (artt. 109 e 112) Regole speciali: commi 3, 4, 4-bis e 5 dell’art. 285

La differenza più importante è che nel gruppo il confronto dei flussi è scritto nella norma. Nella singola impresa la qualificazione deriva dalla presenza di una continuità che contribuisce alla soddisfazione dei creditori; nel gruppo il legislatore ha mantenuto l’operazione di confronto anche dopo aver abbandonato la soglia della prevalenza. La ragione è sistematica: nel gruppo la qualificazione di un piano unitario estende la disciplina della continuità anche a società che, prese da sole, sarebbero puramente liquidatorie. I creditori di quelle società perdono le garanzie tipiche del concordato liquidatorio (la soglia del 20% per i chirografari e l’apporto di risorse esterne previsti dall’art. 84, comma 4) e devono poter controllare su quali numeri si fonda l’attrazione.

Una seconda differenza riguarda la nozione di “creditori”. L’art. 84 si riferisce ai creditori del singolo debitore; l’art. 285 ai creditori “delle imprese del gruppo”. Il ricavato della continuità di una società può quindi servire a soddisfare anche i creditori di un’altra, purché ciò avvenga nei limiti dei trasferimenti infragruppo attestati e nel rispetto dei vantaggi compensativi. In termini operativi, il prospetto dei flussi deve indicare non solo quanto genera la continuità, ma anche a quali creditori, di quali società, quel ricavato è destinato.

Una terza differenza riguarda il controllo. Nella singola impresa, il creditore che contesta la qualificazione lo fa nelle forme generali dell’opposizione all’omologazione. Nel gruppo la qualificazione determina quale tra due regimi di opposizione si applica: quello dei commi 3 e 4 dell’art. 285, costruito sul confronto con la liquidazione giudiziale della singola impresa, oppure quello del comma 4-bis, che rinvia all’art. 112, commi 2, 3 e 4. Per un creditore di una società liquidatoria, ottenere l’applicazione dell’uno o dell’altro regime può cambiare l’esito dell’opposizione.

Effetti pratici della qualificazione

Effetto Se il piano di gruppo è “in continuità” (comma 1, secondo periodo) Se non lo è
Disciplina applicabile Sola disciplina del concordato in continuità Disciplina della continuità per le imprese che proseguono e del concordato liquidatorio per quelle che liquidano
Requisiti dell’art. 84, comma 4 Non applicabili Applicabili alla componente liquidatoria
Omologazione Art. 112, commi 2, 3 e 4 (comma 4-bis) Opposizione dei dissenzienti ai sensi dei commi 3 e 4, con confronto con la liquidazione giudiziale della singola impresa
Classi Obbligatorie Secondo le regole proprie di ciascuna componente

Chi redige il piano deve quindi sapere fin dall’inizio quale regime vuole raggiungere e documentarne i presupposti; chi lo subisce, come creditore, deve sapere che contestare la qualificazione è il modo più diretto per cambiare le regole del giudizio.

Requisiti e termini

La qualificazione del piano come piano in continuità richiede, nel testo vigente, le seguenti condizioni.

1. Un piano unitario o piani reciprocamente collegati. Il confronto dei flussi complessivi presuppone che le imprese abbiano presentato un concordato di gruppo ai sensi dell’art. 284 CCII. In assenza di unitarietà non c’è un “aggregato” da misurare.

2. La presenza di una continuità aziendale effettiva. Almeno una impresa del gruppo deve proseguire l’attività, in forma diretta (prosegue lo stesso debitore) o indiretta (l’azienda passa a un terzo che la gestisce). Una continuità solo nominale, priva di flussi propri, non soddisfa la norma.

3. Un ricavato della continuità destinato ai creditori. La norma non chiede più che sia prevalente, ma richiede che i creditori delle imprese del gruppo siano soddisfatti “anche” da quel ricavato. Se il piano destina ai creditori soltanto il prezzo delle liquidazioni e trattiene integralmente i flussi della continuità, la qualificazione in continuità diventa difficile da sostenere.

4. Il confronto esplicito tra le due masse di flussi. La norma impone di “confrontare”. Anche dopo il correttivo-ter, il piano deve quindi esporre in modo separato e tracciabile i flussi della continuità e quelli della liquidazione: senza questa esposizione il tribunale non è in grado di verificare la condizione.

5. L’attestazione del professionista indipendente. L’attestazione deve coprire la veridicità dei dati e la fattibilità del piano e, per i trasferimenti infragruppo, la loro necessità per la continuità e la coerenza con il miglior soddisfacimento dei creditori.

6. Le conseguenze sul regime delle opposizioni. Quando ricorre l’ipotesi del comma 1, secondo periodo, il tribunale omologa secondo l’art. 112, commi 2, 3 e 4, CCII (comma 4-bis dell’art. 285). Quando invece non ricorre, si applicano i commi 3 e 4: i creditori dissenzienti possono far valere il pregiudizio con l’opposizione all’omologazione, tramite una classe dissenziente o, in assenza di classi, se rappresentano almeno il 20% dei crediti ammessi al voto; il tribunale omologa se ritiene che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa.

Tabella dei termini

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Deposito di piano, proposta e attestazione dopo domanda con riserva (art. 44 CCII): da 30 a 60 giorni Dal decreto del tribunale che concede il termine Perentorio, prorogabile su istanza per giustificati motivi fino a ulteriori 60 giorni Inammissibilità della domanda e possibile apertura della liquidazione giudiziale su ricorso
Opposizione all’omologazione dei creditori dissenzienti e degli interessati (art. 48 CCII) Entro il termine fissato dal tribunale con riferimento all’udienza di omologazione Perentorio Perdita della possibilità di contestare in sede di omologa la qualificazione e il pregiudizio
Opposizione dei soci per pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione (art. 285, comma 5) Nel giudizio di omologazione Unico rimedio previsto dalla norma Il pregiudizio non può essere fatto valere in altra sede
Reclamo contro il decreto sull’omologazione (art. 51 CCII): 30 giorni Dalla notificazione o comunicazione del provvedimento Perentorio Il decreto diventa definitivo
Ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello (art. 51 CCII): 30 giorni Dalla notificazione Perentorio Inammissibilità del ricorso

Il termine più critico è quello del reclamo di 30 giorni: è l’unica sede in cui si può contestare nel merito, in secondo grado, il giudizio del tribunale sul confronto dei flussi. Le date delle udienze e dei depositi vanno sempre ricalcolate sul decreto concreto, perché il tribunale fissa i termini con riferimento al singolo procedimento.

La procedura passo-passo: come si costruisce e si verifica il confronto dei flussi

In termini operativi, stabilire la prevalenza (o, oggi, la rilevanza) della continuità è un lavoro che si svolge in sette passaggi.

1. Perimetro del gruppo. Si individuano le imprese che partecipano al concordato di gruppo e la loro relazione di direzione e coordinamento (art. 2497 c.c. e art. 2, comma 1, lett. h, CCII). Il perimetro determina l’aggregato su cui si misurano i flussi: inserire o escludere una società cambia il risultato.

2. Classificazione di ciascuna impresa. Per ogni società si stabilisce se prosegue (direttamente o tramite affitto o cessione d’azienda) o se liquida. Va precisato che una stessa società può contenere entrambe le componenti: la capogruppo che prosegue può vendere un immobile non strumentale. Quel prezzo è flusso di liquidazione, anche se generato da una società in continuità.

3. Quantificazione dei flussi della continuità. Si stimano i flussi destinati ai creditori nell’arco del piano: margini, canoni, prezzo della cessione dell’azienda in esercizio, flussi dei contratti mantenuti. La stima si appoggia al piano industriale e al business plan, che l’attestatore deve verificare.

4. Quantificazione dei flussi della liquidazione. Si stima il ricavato delle dismissioni: immobili, partecipazioni, crediti, rimanenze delle società che cessano. Si applicano abbattimenti prudenziali coerenti con i tempi di vendita.

5. Trattamento dei trasferimenti infragruppo. Le risorse che passano da una società all’altra non vanno contate due volte. Il denaro che la consociata liquidatoria trasferisce alla capogruppo per sostenere la continuità resta flusso di liquidazione per origine; il margine che la capogruppo genera e trasferisce alla consociata per pagarne i creditori resta flusso di continuità. L’errore più frequente è contare due volte lo stesso euro o riclassificare come continuità un ricavato che nasce da una vendita.

6. Confronto e qualificazione. Si mettono a confronto i due aggregati. Nel testo vigente, se i creditori del gruppo sono soddisfatti anche solo in parte dal ricavato della continuità, il piano è assoggettato alla sola disciplina del concordato in continuità. Il piano deve dichiarare espressamente la qualificazione e motivarla con i numeri.

7. Verifica del tribunale. Il tribunale competente per il gruppo (art. 286 CCII, che individua la competenza in base al centro degli interessi principali della società che esercita la direzione e il coordinamento o, in mancanza, dell’impresa con la maggiore esposizione debitoria) esamina la qualificazione già in fase di apertura e poi in sede di omologazione. Il Tribunale di Napoli, con decreto del 7 aprile 2026, ha messo in luce che i controlli omologatori nel concordato di gruppo che combina liquidazione e continuità variano in base al tipo di concordato e si intensificano quando si chiede l’omologazione cosiddetta trasversale.

Contenuto necessario del ricorso sul punto

Il ricorso e il piano devono contenere, a questo fine:

  • un prospetto separato dei flussi di continuità e di liquidazione, impresa per impresa e in aggregato;
  • l’indicazione dell’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile per ciascun creditore, che l’art. 84, comma 3, CCII richiede nel concordato in continuità;
  • la descrizione dei trasferimenti infragruppo e dei vantaggi compensativi;
  • la formazione delle classi, che nel concordato in continuità è obbligatoria;
  • l’attestazione sulla veridicità dei dati, sulla fattibilità e, per le operazioni infragruppo, sulla loro necessità.

Dove si sbaglia più spesso

Prima avvertenza: la modifica del 2024 non ha eliminato il confronto dei flussi. Ha cambiato l’esito richiesto, non l’operazione. Un piano che si limita ad affermare “il gruppo è in continuità” senza mostrare i flussi espone la domanda a rilievi di incompletezza.

Seconda avvertenza: la disciplina applicabile al piano si riflette sui diritti dei creditori. Qualificare il piano in continuità sposta il controllo dal regime di opposizione dell’art. 285, commi 3 e 4, al regime dell’art. 112, commi 2-4. Chi contesta la qualificazione, quindi, contesta anche le regole con cui si decide l’omologazione.

Terza avvertenza: le società in liquidazione volontaria non sono escluse a priori. Il Tribunale di Bari, nel decreto del 9 gennaio 2024, ha ritenuto che lo stato di liquidazione di alcune società non impedisca di coinvolgerle in un concordato in continuità, perché gli artt. 2487 e 2489 c.c. consentono al liquidatore atti utili alla conservazione del valore dell’impresa, anche con l’esercizio provvisorio, in funzione del migliore realizzo.

Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative, con dati di fantasia, costruite per mostrare l’applicazione del criterio. Non descrivono casi reali.

Esempio di calcolo n. 1: gruppo con liquidazione prevalente

Ipotesi: gruppo di tre società. Alfa S.r.l. (capogruppo manifatturiera) prosegue l’attività; Beta S.r.l. (immobiliare) vende due capannoni; Gamma S.r.l. (commerciale) cessa e incassa i crediti residui. Passivo aggregato del gruppo: 8.734.600 euro.

Voce Società Natura del flusso Importo destinato ai creditori
Margini operativi netti su 5 anni Alfa Continuità 1.186.300 €
Vendita capannone non strumentale di Alfa Alfa Liquidazione 412.900 €
Vendita due capannoni Beta Liquidazione 2.247.500 €
Incasso crediti e magazzino Gamma Liquidazione 318.450 €
Totale 4.165.150 €

Calcolo: flussi di continuità 1.186.300 euro, pari al 28,5% del totale; flussi di liquidazione 2.978.850 euro, pari al 71,5%.

Esito secondo il testo anteriore al D.Lgs. 136/2024: la continuità non è prevalente; il piano non può accedere alla sola disciplina della continuità e restano applicabili, per la parte liquidatoria, le regole del concordato liquidatorio, con il regime di opposizione dei commi 3 e 4 dell’art. 285.

Esito secondo il testo vigente: i creditori del gruppo sono soddisfatti, anche se in misura non prevalente, dal ricavato della continuità (28,5%). Ricorrono i presupposti per l’applicazione della sola disciplina del concordato in continuità e l’omologazione segue l’art. 112, commi 2-4. Va precisato che il vantaggio della qualificazione si conserva solo se il prospetto dimostra che il 28,5% deriva davvero dall’attività: la vendita del capannone di Alfa (412.900 euro) è correttamente imputata alla liquidazione anche se la società è in continuità.

Esempio di calcolo n. 2: il trasferimento infragruppo che altera il confronto

Ipotesi: Delta S.p.A. (capogruppo) affitta l’azienda a un terzo con impegno di acquisto (continuità indiretta); Epsilon S.r.l. (controllata) cessa. Canoni e prezzo di cessione dell’azienda di Delta destinati ai creditori: 973.250 euro. Ricavato della vendita del patrimonio di Epsilon: 1.604.800 euro. Nella prima versione del piano, Epsilon trasferisce a Delta 540.000 euro per finanziare il magazzino necessario all’affitto, e il piano conta quei 540.000 euro tra i flussi di continuità di Delta.

Calcolo errato: continuità 973.250 + 540.000 = 1.513.250 euro; liquidazione 1.604.800 euro. Il trasferimento è contato due volte, nella massa liquidatoria di Epsilon e in quella di continuità di Delta.

Calcolo corretto: il trasferimento è neutro sull’aggregato; la continuità vale 973.250 euro (37,8%), la liquidazione 1.604.800 euro (62,2%) su un totale di 2.578.050 euro.

Esito: nel testo vigente la qualificazione in continuità regge anche con il calcolo corretto, perché il ricavato della continuità contribuisce alla soddisfazione dei creditori. Il problema si sposta però sul comma 2 dell’art. 285: il trasferimento di 540.000 euro da Epsilon a Delta sottrae risorse ai creditori di Epsilon. Serve un’attestazione specifica che lo dichiari necessario alla continuità e coerente con il miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese, tenendo conto dei vantaggi compensativi (ad esempio, il pagamento da parte di Delta di una quota dei debiti di Epsilon con i canoni). Senza questa attestazione, i creditori di Epsilon hanno un argomento concreto per contestare il piano.

Casi particolari

1. Il piano depositato prima del correttivo-ter

Il D.Lgs. 136/2024 è entrato in vigore il 28 settembre 2024. Per i procedimenti già pendenti a quella data occorre verificare la disciplina transitoria del decreto correttivo prima di invocare la nuova formula. I decreti di merito anteriori, come quello del Tribunale di Bari del 9 gennaio 2024, hanno applicato il criterio della prevalenza dei flussi della continuità. Chi ha un piano depositato prima della riforma non deve dare per scontato di poter beneficiare della regola del “non prevalente”: la norma applicabile va accertata sulla data della domanda e sulle disposizioni transitorie.

2. Continuità indiretta e cessione dell’azienda

Quando l’azienda di una società del gruppo è affittata o ceduta a un terzo, il prezzo e i canoni sono flussi di continuità solo se l’azienda resta in esercizio e il piano lo garantisce. Se la “cessione” è in realtà la vendita atomistica dei beni, quel ricavato appartiene alla liquidazione. Il confronto deve quindi tenere conto della reale natura dell’operazione, non della sua etichetta contrattuale.

3. Il gruppo in cui la continuità genera flussi marginali

Il testo vigente non fissa una soglia minima. Resta aperta, e va valutata caso per caso, la questione di una continuità che produca un contributo del tutto simbolico rispetto a un piano essenzialmente liquidatorio. In questi casi il tribunale potrebbe ritenere che il presupposto della continuità aziendale non sia reale e verificare con particolare rigore la fattibilità del piano industriale. Il beneficio della disciplina della continuità presuppone una continuità effettiva, non una qualificazione costruita per sfuggire ai requisiti del concordato liquidatorio.

4. Le società del gruppo che non partecipano al concordato

Le imprese del gruppo che restano fuori dal ricorso non entrano nel confronto dei flussi. Possono però incidere sul piano come fonti di finanza o come controparti di trasferimenti infragruppo, che vanno descritti e attestati. I loro apporti vanno qualificati con attenzione: un apporto “esterno” alla massa del concordato non è automaticamente flusso di continuità.

5. Il ruolo della composizione negoziata

Molti concordati di gruppo nascono dopo una composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII, che hanno recepito il D.L. 118/2021, e art. 25 CCII per i gruppi). Il percorso negoziale è spesso il momento in cui il gruppo individua le società da salvare e misura i flussi che l’attività può generare. Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, “nel gruppo la scelta su quali società proseguire va fatta prima di scrivere il piano: il confronto dei flussi dell’art. 285 deve fotografare una strategia, non giustificarla a posteriori”.

6. Le imprese minori del gruppo e i piani di sovraindebitamento

Non tutte le società di un gruppo hanno le dimensioni per accedere al concordato preventivo. Quando una o più consociate sono imprese minori, il percorso concorsuale può dividersi: la società maggiore propone il concordato, la minore valuta gli strumenti del sovraindebitamento, come il concordato minore. In questo caso non c’è un piano di gruppo nel senso dell’art. 285 e il confronto dei flussi complessivi non opera: ogni procedura segue le proprie regole. Il coordinamento tra i due piani resta però essenziale, perché i flussi di una società possono condizionare la fattibilità del piano dell’altra.

Domande frequenti

Dopo il D.Lgs. 136/2024 basta un solo euro di continuità per applicare la disciplina della continuità?

La formula vigente richiede che i creditori del gruppo siano soddisfatti “anche in misura non prevalente” dal ricavato della continuità, quindi non serve più la maggioranza dei flussi. La legge non fissa una soglia minima, ma presuppone una continuità aziendale effettiva e un confronto reale tra i due aggregati. Una continuità puramente simbolica espone il piano a un controllo severo sulla fattibilità e sulla stessa sussistenza del presupposto. La valutazione va fatta caso per caso, sui numeri del piano.

Il confronto si fa società per società o sul gruppo intero?

Sul gruppo intero. L’art. 285, comma 1, parla di flussi complessivi derivanti dalla continuazione e flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, e dei creditori “delle imprese del gruppo”. La singola consociata liquidatoria, quindi, può essere attratta nella disciplina della continuità se il piano di gruppo, considerato nel suo insieme, soddisfa la condizione. Restano però i voti separati dei creditori di ciascuna impresa e la tutela dei creditori delle singole società.

Perché è importante sapere se il piano è “in continuità”?

Perché cambiano le regole. Il concordato liquidatorio della singola impresa richiede, ai sensi dell’art. 84, comma 4, CCII, risorse esterne che incrementino di almeno il 10% l’attivo disponibile e una soddisfazione dei chirografari non inferiore al 20%. Nel concordato in continuità questi vincoli non operano, le classi sono obbligatorie e l’omologazione segue le regole dell’art. 112, inclusa la possibilità della ristrutturazione trasversale.

Un creditore di una società liquidata può contestare la qualificazione?

Sì, nel giudizio di omologazione. Può sostenere che il confronto dei flussi è errato o che i trasferimenti infragruppo lo danneggiano. Se il piano è qualificato in continuità, la valutazione segue l’art. 112, commi 2-4; se non lo è, si applicano i commi 3 e 4 dell’art. 285, con l’opposizione tramite classe dissenziente o con almeno il 20% dei crediti ammessi al voto e il confronto con la liquidazione giudiziale della singola impresa.

Il tribunale può riqualificare il piano?

Il tribunale verifica i presupposti della disciplina invocata. Se ritiene che il confronto dei flussi non sia stato esposto correttamente, o che la continuità non sia effettiva, può chiedere integrazioni e, nei casi più gravi, dichiarare la domanda inammissibile o negare l’omologazione. Il Tribunale di Napoli, con decreto dell’11 marzo 2026, ha sottolineato l’importanza degli obblighi informativi nella domanda unitaria di gruppo.

Che cosa cambia per i soci delle società del gruppo?

I soci possono far valere il pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione derivante dalle operazioni infragruppo solo con l’opposizione all’omologazione (art. 285, comma 5). Il tribunale omologa se esclude il pregiudizio, tenendo conto dei vantaggi compensativi derivanti dal piano.

Il quadro giurisprudenziale

Le pronunce specifiche sull’art. 285 CCII sono ancora poche, e quasi tutte di merito. Il quadro che segue combina i decreti dei tribunali sul concordato di gruppo, la Cassazione sul concordato in continuità e alcune pronunce sulla legge fallimentare, che segnaliamo espressamente come tali.

Decisioni di merito sul concordato di gruppo (CCII)

Tribunale di Bari, Sez. IV civ., decreto 9 gennaio 2024. Il tribunale ha ritenuto ammissibile un concordato di gruppo che prevede la liquidazione di alcune società e la continuazione di altre e ha individuato la disciplina applicabile nel confronto tra i flussi complessivi della continuità e quelli della liquidazione, applicando il testo allora vigente che richiedeva la prevalenza dei flussi della continuità diretta o indiretta. Ha inoltre escluso che lo stato di liquidazione volontaria impedisca la partecipazione al concordato in continuità. È il precedente più diretto sul criterio di prevalenza, ma va letto alla luce della successiva modifica del 2024.

Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., decreto 7 aprile 2026. In un concordato di gruppo in continuità aziendale indiretta, il tribunale ha delineato i controlli da compiere in sede di omologazione, distinguendoli in base al tipo di concordato e rafforzandoli in caso di richiesta di omologazione trasversale. Conferma che la qualificazione del piano determina il perimetro del controllo giudiziale.

Tribunale di Napoli, decreto 11 marzo 2026. Nella domanda unitaria di gruppo il tribunale ha richiamato gli obblighi informativi e documentali delle imprese, ritenendo che l’omesso deposito dei bilanci e operazioni potenzialmente fraudolente possano condurre all’inammissibilità. Rilevante perché il confronto dei flussi è credibile solo se poggia su dati contabili completi.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decreto 13 febbraio 2024. Il concordato di gruppo può essere proposto anche con ricorsi distinti, purché fondati su un piano unitario. Il principio è utile perché il confronto dei flussi complessivi presuppone proprio l’unitarietà del piano.

Tribunale di Bari, decreto 16 marzo 2023. Nel concordato di gruppo il commissario giudiziale può essere nominato già nella fase tra il deposito della domanda e il decreto di apertura. Indica che il controllo sull’impostazione del piano, inclusa la sua qualificazione, può iniziare presto.

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 22 marzo 2023. In una liquidazione giudiziale unitaria di gruppo, il tribunale ha ammesso la prosecuzione, anche limitata, dell’attività. Va precisato che riguarda la liquidazione giudiziale e non il concordato: è utile per distinguere la continuità strumentale al realizzo, propria della procedura liquidatoria, dalla continuità che qualifica il piano concordatario.

Cassazione sul concordato in continuità (CCII e legge fallimentare)

Cass. civ., Sez. I, ord. 15 gennaio 2020, n. 734 (Rv. 656520-01) – legge fallimentare. La Corte si è pronunciata sulla disciplina applicabile al concordato cosiddetto misto della singola impresa, sotto l’art. 186-bis l.fall. Le rassegne la collegano a una valutazione di tipo qualitativo e non meramente aritmetico della continuità. È il precedente di riferimento sull’origine del problema che il Codice ha poi risolto con una regola espressa, prima di prevalenza e oggi di contributo anche non prevalente.

Cass. civ., Sez. I, 8 agosto 2024, n. 22474 – art. 186-bis l.fall. Il surplus generato dalla continuità aziendale rientra nella garanzia patrimoniale generica dell’art. 2740 c.c.: il debitore non può disporne liberamente e deve rispettare le cause legittime di prelazione. Rilevante perché i flussi della continuità, una volta inseriti nel confronto, non sono una risorsa “libera” del gruppo.

Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. Pronunciata sul concordato minore, richiama gli artt. 84 e 112 CCII: la proposta deve rispettare le regole di trattamento dei creditori e la graduazione delle prelazioni, e la violazione determina un’inammissibilità rilevabile anche d’ufficio prima dell’omologazione. Utile per il gruppo perché conferma il controllo pieno del giudice sulle regole di distribuzione del valore, che cambiano secondo la qualificazione del piano.

Cassazione sul concordato di gruppo sotto la legge fallimentare

Cass. civ., Sez. I, 21 novembre 2019, n. 30445 – legge fallimentare. In assenza di una disciplina espressa, la Corte ha negato l’ammissibilità di un concordato unitario di società aggregate, richiedendo di distinguere le singole posizioni, salvo il caso di società sottoposte a direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c. Spiega perché il Codice ha dovuto introdurre una regola apposita sul confronto dei flussi di gruppo.

Cass. civ., Sez. I, n. 20559/2015 – legge fallimentare. La pronuncia, ampiamente commentata come il “no” della Cassazione al concordato di gruppo nel vigore della legge fallimentare, ha affermato l’autonomia delle singole società e delle rispettive masse. Il Codice ha superato quell’impostazione, ma la tutela dei creditori delle singole imprese (voti separati, opposizioni, vantaggi compensativi) ne conserva l’eco.

Lettura d’insieme

Il dato normativo è chiaro sul punto decisivo: dopo il D.Lgs. 136/2024 la disciplina della continuità si applica al gruppo anche se la continuità non è prevalente, ma il confronto dei flussi resta obbligatorio e verificabile. La giurisprudenza di merito, nata in larga parte sotto il testo precedente, mostra che il tribunale esamina con attenzione la natura dei flussi, l’unitarietà del piano, la completezza documentale e i trasferimenti infragruppo. Mancano ancora pronunce della Cassazione sull’art. 285, comma 1, nel testo vigente.

Cosa può fare lo Studio Monardo nel concordato di gruppo misto

Lo Studio lavora sulla qualificazione del piano con un metodo che unisce analisi giuridica e contabile.

  1. Ricostruiamo il perimetro del gruppo, verificando direzione e coordinamento e le società che conviene includere nel ricorso unitario.
  2. Classifichiamo ogni flusso del piano come continuità o liquidazione, impresa per impresa, distinguendo le vendite di beni non strumentali delle società in continuità.
  3. Predisponiamo il prospetto di confronto dei flussi complessivi richiesto dall’art. 285, comma 1, in forma separata e tracciabile per il tribunale e il commissario.
  4. Depuriamo il calcolo dai trasferimenti infragruppo, evitando doppi conteggi e documentando i vantaggi compensativi.
  5. Coordiniamo il lavoro con l’attestatore, fornendo i dati per l’attestazione di fattibilità e di necessità delle operazioni infragruppo.
  6. Verifichiamo la norma applicabile ratione temporis, controllando la data della domanda e la disciplina transitoria del D.Lgs. 136/2024.
  7. Costruiamo le classi e l’utilità per ciascun creditore richieste dal concordato in continuità.
  8. Assistiamo i creditori e i soci che intendono contestare la qualificazione o il pregiudizio, redigendo le opposizioni all’omologazione.
  9. Impugniamo il decreto sull’omologazione con il reclamo e, se necessario, con il ricorso per cassazione.
  10. Gestiamo la fase precedente di composizione negoziata, quando il gruppo deve ancora scegliere quali società proseguire.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Il profilo di Esperto Negoziatore pesa in modo particolare su questo tema: la composizione negoziata del gruppo è la sede in cui si misura la sostenibilità della continuità e si prepara il passaggio al concordato. L’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario OCC si traduce nella verifica quotidiana di piani e nel confronto tra proposta e alternativa liquidatoria, la stessa logica che regge l’art. 285. La qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea, dal ricorso unitario all’eventuale impugnazione.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono i flussi e i bilanci delle società del gruppo, gli avvocati ne verificano la qualificazione giuridica e la tenuta davanti al tribunale.

Chiusura

In sintesi: il piano di gruppo misto è assoggettato alla sola disciplina della continuità quando il confronto tra i flussi complessivi della continuità e della liquidazione dimostra che i creditori sono soddisfatti anche, e non necessariamente in prevalenza, dal ricavato dell’attività. Il confronto va comunque esposto, calcolato senza doppi conteggi e attestato. La qualificazione decide le regole di omologazione e i poteri dei creditori dissenzienti. Per i piani anteriori al correttivo-ter va verificata la norma applicabile.

Lo Studio Monardo si occupa di questo tema perché le sue competenze certificate coincidono con i passaggi che l’art. 285 impone: l’Esperto Negoziatore D.L. 118/2021 accompagna il gruppo nella scelta delle società da salvare, il Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC conosce il metodo di verifica dei flussi e del confronto con la liquidazione, il cassazionista segue la difesa fino all’ultimo grado.

📩 Prima di depositare il piano di gruppo, fate verificare la qualificazione dei flussi: tutti i contatti per raggiungere lo Studio Monardo sono indicati al termine di questo articolo.

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