Il Concordato Nella Liquidazione Giudiziale È Uguale Al Vecchio Concordato Fallimentare?

La domanda circola da quando, il 15 luglio 2022, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è entrato in vigore e la parola “fallimento” è uscita dal lessico della legge. Il concordato che chiude la procedura liquidatoria è rimasto: si chiama concordato nella liquidazione giudiziale ed è disciplinato dagli artt. 240-253 CCII, mentre il suo predecessore, il concordato fallimentare, viveva negli artt. 124-141 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. A prima vista sembrano lo stesso istituto con un nome nuovo. Ricostruita la storia data per data, però, il quadro cambia: per qualche anno i due testi sono stati quasi sovrapponibili; poi il correttivo del 2024 ha allargato la distanza. Soprattutto, i due concordati convivono ancora oggi, perché la legge fallimentare continua ad applicarsi ai fallimenti nati da ricorsi depositati prima del 15 luglio 2022.

Chi sa quale delle due discipline governa la propria procedura, e da quando, sceglie lo strumento giusto al momento giusto invece di scoprirlo a giochi fatti.

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Questo articolo non ripete come si presenta una proposta, come si vota o come si omologa: lo fanno altre guide del sito. Qui si segue il calendario. Le tappe sono otto: la nascita del concordato fallimentare nel 1942; la riforma del 2006-2007 che lo ha trasformato; la legge delega del 2017; il Codice del 2019; i rinvii fino al 15 luglio 2022; il bivio della disciplina transitoria (art. 390 CCII); il correttivo del settembre 2024; infine la situazione a ottobre 2026, con la giurisprudenza più recente e il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali.

Perché se ne occupa lo Studio Monardo? Il passaggio da una legge all’altra è il terreno quotidiano di chi ha due abilitazioni nate proprio da queste riforme. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è lo stesso decreto che ha introdotto la composizione negoziata e ha rinviato l’entrata in vigore del Codice. È anche Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: la L. 3/2012, come la legge fallimentare, sopravvive per le procedure pendenti in forza dello stesso art. 390 CCII. Lavorare con due regimi paralleli, e capire quale si applica a una vicenda, fa parte di queste competenze.

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La mappa temporale: otto date per rispondere alla domanda

Prima di entrare nelle singole tappe conviene tenere sott’occhio il calendario completo. La tabella riassume, per ogni data, che cosa è successo e che cosa significa oggi per chi ha in corso una procedura. Ogni riga rimanda alla sezione di dettaglio.

Tappa Data Evento Effetto sul confronto tra i due concordati
1 16 marzo 1942 R.D. 267/1942, artt. 124-141 Nasce il concordato fallimentare, con un impianto centrato sul fallito
2 2006-2008 Riforma organica della legge fallimentare (D.Lgs. 5/2006 e D.Lgs. 169/2007) Proposta aperta a creditori e terzi, classi, assuntore, privilegiati pagati in parte: il modello “moderno”
3 19 ottobre 2017 Legge delega n. 155/2017 Il legislatore decide di abbandonare il termine “fallimento”
4 12 gennaio 2019 (GU 14 febbraio 2019) D.Lgs. 14/2019, artt. 240-253 Il concordato fallimentare diventa concordato nella liquidazione giudiziale; la novità principale è l’apporto minimo del 10% per la proposta del debitore
5 2020-2022 Rinvii (D.L. 23/2020, D.L. 118/2021, D.L. 36/2022) e D.Lgs. 83/2022 Il Codice entra in vigore il 15 luglio 2022
6 15 luglio 2022 Art. 390 CCII Si apre il doppio binario: ai ricorsi e alle procedure anteriori si applica ancora la legge fallimentare
7 28 settembre 2024 Correttivo-ter, D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 Le differenze crescono: proposte di gruppo, scelta congiunta curatore-comitato, cram-down, efficacia immediata dell’omologa
8 Ottobre 2026 Giurisprudenza 2025-2026 e D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali La Cassazione legge in senso ampio l’ultrattività della legge fallimentare

La risposta breve alla domanda del titolo, che le prossime sezioni documentano, è questa: il concordato nella liquidazione giudiziale è figlio diretto del concordato fallimentare riformato nel 2006-2007, ma non ne è una copia. È nato con una differenza strutturale (il 10% di risorse aggiuntive quando propone il debitore). Dal 2024 ne ha accumulate altre. E poiché i due istituti convivono, sapere quale si applica è la prima verifica da fare, prima ancora di valutare la convenienza di una proposta.

Va chiarita un’altra cosa. Il confronto non è un esercizio accademico. Chi sbaglia legge sbaglia i requisiti di ammissibilità, le regole sul voto, il momento in cui l’omologa produce effetti e il regime penale applicabile. Ogni tappa che segue ha quindi la stessa struttura: che cosa è successo, su quale norma, quali termini ha messo in moto, che cosa può fare oggi chi si trova in quella situazione, l’errore più frequente e quanto quella fase continua a pesare nella pratica.

Tappa 1 — 16 marzo 1942: nasce il concordato fallimentare

Cosa succede

Il punto di partenza è il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, la legge fallimentare che ha regolato le crisi d’impresa italiane per ottant’anni. Nel titolo II, al capo VIII, accanto alla chiusura del fallimento c’è il concordato: un accordo, approvato dalla maggioranza dei creditori e omologato dal tribunale, che chiude la procedura in anticipo rispetto alla liquidazione di tutti i beni e consente al fallito di tornare in bonis.

Nell’impianto originario lo strumento era pensato per il fallito. Era lui a proporre il pagamento dei creditori in una certa percentuale, normalmente con garanzie, e il concordato era una via d’uscita offerta al debitore più che uno strumento di mercato.

La norma

La sede era negli artt. 124 e seguenti della legge fallimentare. Il concordato era una delle modalità di cessazione del fallimento: la stessa collocazione sistematica che, come si vedrà, il Codice ha abbandonato, trattando il concordato come un evento interno alla liquidazione giudiziale.

I termini che si attivano

Nel 1942 il calendario del concordato era agganciato alla procedura fallimentare in modo rigido: si arrivava alla proposta dopo l’accertamento del passivo e la votazione seguiva tempi scanditi dal giudice delegato. Non esistevano ancora i due limiti temporali (un anno dalla dichiarazione, due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo) che oggi conosciamo e che sono arrivati con la riforma successiva.

Cosa può fare il debitore ora

Per chi legge oggi, questa tappa ha un valore soprattutto interpretativo. Nessuna procedura attuale è governata dal testo originario del 1942. Molte massime della Cassazione formatesi su quel testo, però, sono ancora citate. Un esempio è il principio secondo cui, per una società per azioni in liquidazione, la proposta di concordato fallimentare non può essere presentata dall’amministratore, perché la legittimazione spetta ai liquidatori (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6485 dell’8 giugno 1995). Quando si usa una massima “antica”, bisogna verificare che la norma su cui si è formata non sia cambiata nel frattempo.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più diffuso è prendere un principio formulato sul testo del 1942 e trasferirlo senza filtro al concordato nella liquidazione giudiziale. Alcuni principi resistono, perché riguardano la natura negoziale del concordato o la capacità di chi propone. Altri sono superati, perché la disciplina su cui poggiavano non esiste più.

Quanto dura realmente

Il modello del 1942 è durato più di sessant’anni, fino alla riforma organica del 2006-2007. È il periodo più lungo della storia dell’istituto ed è la ragione per cui buona parte del vocabolario giuridico del concordato si è formata allora: “assuntore”, “omologazione”, “esecuzione del concordato” sono parole di quella stagione e sono rimaste tutte.

Tappa 2 — 2006-2008: la riforma che crea il concordato “moderno”

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Con la riforma organica della legge fallimentare, attuata dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e completata dal decreto correttivo D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, il concordato fallimentare cambia natura. Non è più soltanto un’offerta del fallito: diventa uno strumento che anche creditori e terzi possono usare per rilevare il patrimonio fallimentare o parte di esso, chiudere la procedura e, se conviene, ricavarne un margine.

È in questa stagione che l’art. 124 l.fall. assume la forma che sarebbe poi passata quasi intatta nel Codice:
– la proposta può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima che lo stato passivo diventi esecutivo, purché la contabilità consenta al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori;
– il fallito, le società cui partecipa e le società sotto comune controllo possono proporre il concordato solo dopo un anno dalla dichiarazione di fallimento e non oltre due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo;
– la proposta può suddividere i creditori in classi, prevedere trattamenti differenziati e ristrutturare i debiti con qualsiasi mezzo;
– i creditori muniti di prelazione possono essere soddisfatti non integralmente, nei limiti di quanto otterrebbero dalla liquidazione;
– il proponente terzo può ottenere la cessione delle azioni della massa e limitare i propri impegni ai creditori ammessi.

La norma

Il blocco normativo di riferimento è quello degli artt. 124-141 l.fall. nel testo risultante dalle riforme 2006-2007. È questo testo, e non quello del 1942, il vero termine di paragone del concordato nella liquidazione giudiziale. Quando ci si chiede se il nuovo istituto sia “uguale” al vecchio, il confronto corretto è con la versione riformata.

I termini che si attivano

La riforma introduce un calendario preciso per il fallito: la finestra di proposta si apre un anno dopo la dichiarazione di fallimento e si chiude due anni dopo il decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Creditori e terzi non hanno questi limiti. La scelta ha una logica: dare al curatore il tempo di avviare la liquidazione e le azioni recuperatorie prima che il debitore torni in gioco, e impedire che la procedura resti sospesa troppo a lungo in attesa di una proposta.

Cosa può fare il debitore ora

Chi ha un fallimento dichiarato su ricorso depositato prima del 15 luglio 2022 vive ancora dentro questa tappa. Per lui le regole sono quelle degli artt. 124 ss. l.fall. riformati, compreso il fatto che la proposta del fallito non deve garantire l’apporto minimo del 10% di risorse aggiuntive introdotto dal Codice. Su questo testo la Cassazione ha costruito principi che restano operativi:
– la proposta del terzo può prevedere a suo favore un’eventuale eccedenza ragionevole del valore dei beni trasferiti, perché questa compensa il rischio che il terzo si assume (Cass. civ., Sez. VI, sent. n. 2674 del 22 febbraio 2012);
– il controllo sul proponente riguarda la sua capacità di adempiere ed è rimesso anzitutto ai creditori; l’abuso del diritto è configurabile solo se la procedura viene piegata a fini che eccedono il sacrificio necessario, e la mera disparità di trattamento non basta (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3274 del 10 febbraio 2011).

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è dare per scontato che, poiché “ora c’è il Codice”, la proposta di un fallito con procedura aperta nel 2021 debba rispettare i requisiti dell’art. 240 CCII. Accade anche il contrario: chi ha una liquidazione giudiziale aperta nel 2023 legge vecchie guide sul concordato fallimentare e non si accorge che, se propone il debitore, serve l’apporto aggiuntivo.

Quanto dura realmente

Questa stagione normativa copre i fallimenti dichiarati tra il 2006-2008 e i ricorsi depositati fino al 14 luglio 2022. Molte di queste procedure sono ancora aperte a ottobre 2026. Lo si vede dalle pronunce di legittimità ancora frequenti sul concordato fallimentare (ad esempio Cass. civ., Sez. I, n. 3220 del 2025, sul voto delle cessionarie di crediti in blocco) e dalla stessa giurisprudenza sull’art. 390 CCII.

Tappa 3 — 19 ottobre 2017: la legge delega e la fine della parola “fallimento”

Cosa succede

Il calendario ora corre verso il Codice. Con la legge 19 ottobre 2017, n. 155 il Parlamento delega il Governo a riformare la disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Tra le scelte di fondo c’è quella di sostituire il termine “fallimento” con “liquidazione giudiziale”, per eliminare il marchio di disvalore che il vocabolo portava con sé.

La norma

La legge delega non riscrive l’art. 124 l.fall.: indica principi e criteri che il legislatore delegato traduce in norme. Per il concordato liquidatorio il risultato sarà un istituto collocato nel Codice tra gli artt. 240 e 253, all’interno della disciplina della liquidazione giudiziale. Il Codice contiene poi una norma di raccordo, l’art. 349 CCII, che sostituisce nelle disposizioni vigenti i termini “fallimento” e “fallito” con le nuove espressioni.

I termini che si attivano

In questa tappa non scattano termini per i debitori: la delega è un atto di indirizzo. È però utile ricordarla perché spiega una parte del cambiamento: il nome cambia per ragioni culturali e di sistema, non perché sia cambiata la funzione del concordato, che resta quella di chiudere la procedura liquidatoria con un accordo approvato dai creditori e omologato dal tribunale.

Cosa può fare il debitore ora

Per chi deve leggere un provvedimento o un atto, il cambio di lessico ha conseguenze pratiche. Nei fallimenti ancora regolati dalla legge fallimentare gli atti parlano di “fallito”, “curatore fallimentare” e “concordato fallimentare”. Nelle liquidazioni giudiziali parlano di “debitore”, “curatore” e “concordato nella liquidazione giudiziale”. La terminologia usata nel provvedimento è il primo indizio, non la prova, della disciplina applicata: la prova è la data di deposito del ricorso introduttivo.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è fermarsi al nome. Un atto che parla di “liquidazione giudiziale” per un fallimento nato da un ricorso del 2021 contiene un’imprecisione che va segnalata, perché il regime applicabile resta quello della legge fallimentare. Un atto di parte che invoca il “concordato fallimentare” in una liquidazione giudiziale aperta su ricorso del 2023 rischia di essere costruito sui requisiti sbagliati.

Quanto dura realmente

Tra la legge delega (ottobre 2017) e l’entrata in vigore del Codice (luglio 2022) passano quasi cinque anni. È un intervallo lungo, che spiega perché molti operatori abbiano continuato a ragionare con le categorie della legge fallimentare e perché il passaggio non sia stato uno strappo netto.

Tappa 4 — 12 gennaio 2019: il Codice scrive gli artt. 240-253

Cosa succede

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2019, scrive la disciplina del concordato nella liquidazione giudiziale. Chi mette fianco a fianco gli artt. 124-141 l.fall. e gli artt. 240-253 CCII nella versione originaria vede soprattutto continuità: gli stessi legittimati, la stessa finestra temporale per il debitore, le classi, l’assuntore, il voto con il silenzio-assenso, l’omologazione, la risoluzione e l’annullamento.

Una differenza strutturale però c’è. Quando la proposta proviene dal debitore (o da società da lui partecipate o sotto comune controllo), l’art. 240 CCII la rende ammissibile solo se prevede l’apporto di risorse che incrementino di almeno il 10% l’attivo. Nella legge fallimentare questa condizione non esisteva.

La norma

Il riferimento è l’art. 240 CCII, che ricalca l’art. 124 l.fall. e vi aggiunge la condizione dell’apporto. Lo stesso concordato è disciplinato non più tra le cause di cessazione della procedura ma come vicenda interna alla liquidazione giudiziale. Un’analisi pubblicata su dirittobancario.it nell’ottobre 2024, a firma di G. Covino, L. Jeantet e L. Romanzi, osserva che nel testo in vigore dal 15 luglio 2022 il Codice prevedeva poco o nulla di diverso dalla legge fallimentare su questo istituto, e che è stato il correttivo del 2024 ad ampliarne la disciplina.

I termini che si attivano

La finestra temporale per la proposta del debitore resta identica a quella della legge fallimentare: non prima di un anno dall’apertura della procedura e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La continuità è voluta: il legislatore ha considerato quella scansione ancora adatta a bilanciare l’interesse del debitore a uscire dalla procedura con l’interesse dei creditori a una liquidazione efficiente.

Cosa può fare il debitore ora

Per il debitore in liquidazione giudiziale, la conseguenza pratica del 10% è che la proposta va costruita sulle risorse esterne fin dall’inizio. Non basta offrire ai creditori il ricavato dei beni già acquisiti alla procedura: occorre portare finanza nuova, da soci, familiari, terzi investitori o finanziatori, in misura almeno pari al 10% dell’attivo. Se le risorse esterne non ci sono, l’alternativa è che la proposta venga presentata da un creditore o da un terzo, per i quali l’apporto minimo non è richiesto.

Il dettaglio su come si calcola il 10% è trattato in un articolo dedicato; qui conta il dato storico. È la prima e, fino al 2024, la principale ragione per cui il concordato nella liquidazione giudiziale non è uguale al vecchio concordato fallimentare.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è pensare che la finanza esterna sia un dettaglio da aggiungere alla fine. In realtà condiziona l’ammissibilità: una proposta del debitore senza apporto adeguato si ferma prima ancora di arrivare al voto. Un secondo errore è pensare che il requisito valga anche per il terzo assuntore. Non è così: il 10% riguarda le proposte del debitore e dei soggetti a lui collegati.

Quanto dura realmente

Il testo del 2019 non entra subito in vigore. Rimane “in attesa” per oltre tre anni e nel frattempo viene ritoccato. Chi studiava la riforma nel 2019 leggeva già gli artt. 240-253, ma nessun tribunale li applicava.

Tappa 5 — 2020-2022: i rinvii e il D.Lgs. 83/2022

Cosa succede

Da questo momento in poi il calendario si allunga per effetto di provvedimenti d’urgenza. L’entrata in vigore del Codice, inizialmente fissata ad agosto 2020, viene spostata più volte:
– il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 la rinvia al 1° settembre 2021, nel pieno dell’emergenza pandemica;
– il D.L. 24 agosto 2021, n. 118 la sposta al 16 maggio 2022 e introduce la composizione negoziata della crisi, affidata a un esperto indipendente;
– il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 fissa la data definitiva del 15 luglio 2022.

Nel frattempo intervengono i decreti di modifica del Codice: il D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 e il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che recepisce la direttiva (UE) 2019/1023 sulla ristrutturazione preventiva. Il D.Lgs. 83/2022 incide soprattutto sul concordato preventivo e sugli strumenti di regolazione della crisi; per il concordato nella liquidazione giudiziale l’impianto resta sostanzialmente quello del 2019.

La norma

Le norme da tenere a mente sono due: l’art. 389 CCII, che fissa l’entrata in vigore, e l’art. 390 CCII, che detta la disciplina transitoria e diventerà il centro della tappa successiva. La composizione negoziata, nata con il D.L. 118/2021, è stata poi trasferita negli artt. 12 ss. CCII.

I termini che si attivano

Il termine che conta è uno solo: il 15 luglio 2022 è lo spartiacque per tutti i ricorsi di fallimento e per tutte le proposte di concordato fallimentare. Il giorno del deposito decide la legge applicabile.

Cosa può fare il debitore ora

Chi nel 2021-2022 era in difficoltà ha attraversato una fase in cui due mondi si sovrapponevano: la legge fallimentare ancora in vigore e un Codice già scritto, con la composizione negoziata già operativa dal novembre 2021. È anche il periodo in cui la figura dell’Esperto Negoziatore è entrata nella pratica. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, è abilitato proprio nello strumento nato in quella fase di transizione. Per un’impresa che oggi rischia la liquidazione giudiziale, la composizione negoziata resta la via da valutare prima che la procedura si apra: dopo, l’unico accordo possibile con la massa dei creditori è il concordato nella liquidazione giudiziale, con il suo 10% e i suoi limiti temporali.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è confondere la data di entrata in vigore del Codice con la data di apertura della procedura. Un fallimento dichiarato nell’autunno 2022 può essere ancora un “fallimento” a pieno titolo, regolato dalla legge fallimentare, se il ricorso era stato depositato prima del 15 luglio 2022.

Quanto dura realmente

I rinvii coprono circa due anni (agosto 2020-luglio 2022). In questo periodo molte imprese hanno scelto di depositare o di subire ricorsi sotto la vecchia legge, e le procedure nate allora sono ancora in corso. È per questo che, a oltre quattro anni dall’entrata in vigore del Codice, la giurisprudenza sul concordato fallimentare continua a crescere.

Tappa 6 — 15 luglio 2022: il bivio dell’art. 390 e il doppio binario

Cosa succede

Siamo al giorno in cui il Codice diventa operativo. Dal 15 luglio 2022 i nuovi ricorsi per l’apertura della procedura liquidatoria sono ricorsi per liquidazione giudiziale e le nuove proposte di concordato in quelle procedure seguono gli artt. 240-253 CCII. Il passato però non scompare. L’art. 390 CCII stabilisce che i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare depositati prima di quella data sono definiti secondo la legge fallimentare (comma 1). Stabilisce inoltre che le procedure di fallimento pendenti, e quelle aperte a seguito della definizione di quei ricorsi, restano regolate dalla legge fallimentare (comma 2).

Il risultato è un doppio binario. In tribunale convivono fallimenti in cui si propone un concordato fallimentare secondo l’art. 124 l.fall. e liquidazioni giudiziali in cui si propone un concordato secondo l’art. 240 CCII. Per lo stesso istituto valgono regole diverse a seconda della data del ricorso introduttivo.

La norma

L’art. 390 CCII ha tre commi:
– comma 1: ricorsi di fallimento, proposte di concordato fallimentare, ricorsi per omologazione di accordi, concordati preventivi, accertamento dello stato di insolvenza nella liquidazione coatta e domande di sovraindebitamento depositati prima dell’entrata in vigore sono definiti secondo il R.D. 267/1942 e la L. 3/2012;
– comma 2: le procedure pendenti e quelle aperte all’esito di quei ricorsi restano regolate dalle stesse leggi;
– comma 3: ai fatti penalmente rilevanti commessi in relazione a quelle procedure continuano ad applicarsi le disposizioni penali previgenti.

La Cassazione ha dato a questa norma una lettura ampia. Con la sentenza n. 22772 del 6 luglio 2026 (secondo il resoconto di ItaliaOggi del 3 settembre 2026) ha chiarito che l’espressione “sono definiti” si riferisce all’intero procedimento nato dal ricorso. Ne segue che un ricorso di fallimento depositato prima del 15 luglio 2022 attrae nella legge fallimentare anche la domanda di concordato preventivo presentata dopo, sullo stesso procedimento. Nella stessa direzione, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1469 del 22 gennaio 2026 ha affermato che l’esdebitazione di chi è stato dichiarato fallito prima del Codice resta regolata dalla legge fallimentare per effetto dell’ultrattività prevista dall’art. 390, comma 2, perché non è un istituto autonomo ma la fase conclusiva della procedura.

I termini che si attivano

Il termine decisivo non è una scadenza: è la data di deposito del ricorso introduttivo. Per un debitore con procedura aperta tra luglio e dicembre 2022 è la prima cosa da verificare nel fascicolo. Da quella data dipendono:
1. la norma applicabile alla proposta (art. 124 l.fall. o art. 240 CCII);
2. la necessità o meno dell’apporto del 10% se propone il debitore;
3. le regole sul voto, sull’omologazione e sugli effetti dell’omologa;
4. il regime penale dei fatti commessi in relazione alla procedura.

Cosa può fare il debitore ora

La prima mossa difensiva è documentale: recuperare il ricorso introduttivo e la sua data di deposito. Se è anteriore al 15 luglio 2022, la proposta di concordato andrà costruita sull’art. 124 l.fall., senza il vincolo del 10%, e la giurisprudenza di riferimento sarà quella sul concordato fallimentare. Se è successiva, si applicano l’art. 240 CCII e le modifiche del correttivo del 2024.

Il doppio binario conta anche quando si valutano strumenti diversi dal concordato liquidatorio. La sentenza n. 22772/2026 mostra che il debitore non può “spostare” la propria vicenda sotto il Codice depositando una domanda nuova dopo il 15 luglio 2022, se il procedimento era già stato avviato con un ricorso di fallimento anteriore.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è guardare la data della sentenza dichiarativa invece della data del ricorso. Una sentenza di fallimento del settembre 2022 su ricorso del giugno 2022 apre un fallimento regolato dalla legge fallimentare. Un altro errore è pensare che l’esdebitazione o altri istituti “di uscita” seguano il Codice perché la relativa domanda è presentata dopo il 2022: la Cassazione del gennaio 2026 lo esclude.

Quanto dura realmente

Il doppio binario non ha una scadenza. Durerà finché ci saranno fallimenti aperti. Considerando che una procedura liquidatoria con contenziosi e cause recuperatorie può restare aperta molti anni, il concordato fallimentare della legge del 1942 continuerà ad applicarsi ben oltre il 2026. Lo conferma la giurisprudenza penale: per la bancarotta, Cass. pen., Sez. V, sent. n. 33810 del 26 maggio 2023 ha riconosciuto la piena continuità normativa tra l’art. 216 l.fall. e l’art. 322 CCII. Ha anche precisato che ai fallimenti dichiarati prima del Codice si applica la disciplina previgente ex art. 390, comma 3, che non è più sfavorevole ai sensi dell’art. 2 c.p. È una conferma indiretta, ma eloquente, che il legislatore ha cambiato l’etichetta senza voler creare vuoti di disciplina.

Tappa 7 — 28 settembre 2024: il correttivo-ter allarga la distanza

Cosa succede

Due anni dopo l’entrata in vigore, il quadro cambia di nuovo. Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, il cosiddetto correttivo-ter, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 e in vigore dal giorno successivo, interviene anche sul concordato nella liquidazione giudiziale. Non lo stravolge, ma introduce modifiche senza equivalente nella legge fallimentare. È qui che la risposta alla domanda del titolo diventa netta: dopo il settembre 2024 il concordato nella liquidazione giudiziale è un istituto più articolato del concordato fallimentare.

Le modifiche principali, così come ricostruite nell’analisi di dirittobancario.it dell’ottobre 2024, sono queste:
– art. 240, comma 4: il limite al trattamento dei creditori privilegiati è riformulato. La proposta deve assicurare una soddisfazione non inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione dei beni o diritti oggetto della prelazione, al netto delle spese, secondo quanto indicato dal professionista indipendente;
– art. 240, comma 4-bis (nuovo): disciplina la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale unitaria di un gruppo di imprese (art. 287 CCII). Sono ammessi una domanda unica, domande coordinate o domande autonome, con masse attive e passive separate; il proponente deve illustrare la maggiore convenienza rispetto alla domanda autonoma;
– art. 241, comma 2: in presenza di più proposte, tutte vanno sottoposte ai creditori, salvo che curatore e comitato dei creditori, congiuntamente, individuino quella o quelle più convenienti. Nella legge fallimentare la scelta spettava al comitato dei creditori;
– art. 244, comma 4: con più proposte al voto prevale quella che ottiene la maggioranza più elevata dei crediti ammessi; a parità, quella presentata per prima;
– art. 245, commi 4 e 5: l’omologazione avviene con decreto motivato e si introduce una forma di ristrutturazione trasversale (cram-down). Il tribunale può omologare nonostante la contestazione di un creditore di una classe dissenziente, se il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore alla prosecuzione della liquidazione. Lo stesso vale quando il voto contrario determinante proviene dall’amministrazione finanziaria o dagli enti previdenziali e la proposta è conveniente rispetto alla prosecuzione;
– art. 246, comma 1: il decreto di omologazione produce effetti dalla sua pubblicazione. Nella legge fallimentare (art. 130 l.fall.) l’efficacia scattava alla scadenza dei termini per opporsi o all’esaurimento delle impugnazioni;
– art. 249, comma 1-bis (nuovo): se l’omologazione viene riformata o cassata, restano salvi gli atti compiuti in esecuzione del concordato.

La norma

Il riferimento è il D.Lgs. 136/2024 nelle parti che modificano gli artt. 240, 241, 244, 245, 246 e 249 CCII. Nessuna di queste novità si applica ai fallimenti regolati dalla legge fallimentare, che restano governati dagli artt. 124-141 l.fall. per effetto dell’art. 390 CCII. Per le liquidazioni giudiziali già aperte al 28 settembre 2024 va verificata, caso per caso, la disciplina transitoria dettata dallo stesso correttivo.

I termini che si attivano

Il correttivo non tocca la finestra temporale della proposta del debitore, che resta quella dell’art. 240 CCII. Cambia però il momento in cui l’omologa produce effetti. Questo incide su tutto ciò che si misura da quella data: esecuzione del concordato, cessazione delle funzioni degli organi della procedura, pagamenti dovuti dall’assuntore. Nel concordato fallimentare l’orologio partiva dalla definitività; nel concordato nella liquidazione giudiziale successivo al correttivo parte dalla pubblicazione del decreto. Chi legge il calendario con le regole sbagliate rischia di calcolare in ritardo, o in anticipo, l’inizio dell’esecuzione.

Cosa può fare il debitore ora

Per il debitore e per il terzo che vogliono proporre un concordato in una liquidazione giudiziale, il correttivo apre tre opportunità concrete:
1. nei gruppi, la possibilità di coordinare le proposte su più società in liquidazione giudiziale unitaria, cosa che la legge fallimentare non conosceva (non disciplinava l’insolvenza di gruppo);
2. nel voto, la consapevolezza che il voto contrario determinante del Fisco o degli enti previdenziali non chiude automaticamente la partita, se la proposta è conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione;
3. nell’esecuzione, la stabilità degli atti compiuti in esecuzione dell’omologa, anche se questa viene poi riformata.

Per chi invece è in un fallimento regolato dalla legge fallimentare, nessuna di queste leve è disponibile: occorre ragionare con gli strumenti dell’art. 129 l.fall. e con la giurisprudenza formatasi su di esso.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è applicare al concordato fallimentare le regole del correttivo, ad esempio sostenendo che l’omologa del concordato fallimentare produca effetti dalla pubblicazione. Non è così: per i fallimenti la regola resta quella dell’art. 130 l.fall. Speculare l’errore opposto: costruire una proposta in una liquidazione giudiziale aperta dopo il correttivo senza considerare la scelta congiunta curatore-comitato tra proposte concorrenti, e quindi senza curare il rapporto con entrambi gli organi.

Quanto dura realmente

Le modifiche del 2024 sono in vigore da circa due anni. Sono ancora poche le pronunce che le hanno applicate al concordato nella liquidazione giudiziale, anche perché la finestra di proposta del debitore si apre solo un anno dopo la sentenza di apertura e le procedure aperte nel 2023-2024 sono arrivate da poco nella fase in cui i concordati maturano. Per molti aspetti la giurisprudenza di riferimento resta quella sul concordato fallimentare, da usare con l’avvertenza che le norme non sono più identiche.

Tappa 8 — Ottobre 2026: la fotografia di oggi

Cosa succede

Arriviamo a ottobre 2026. Il panorama ha tre caratteristiche.

La prima: la legge fallimentare non è “morta”. La Cassazione continua a pronunciarsi sul concordato fallimentare, con decisioni che contano per chi ha una procedura aperta prima del luglio 2022. Con l’ordinanza n. 3220 del 2025 la Prima Sezione si è occupata del diritto di voto delle società veicolo cessionarie in blocco di crediti deteriorati nel concordato fallimentare, collegandolo all’iscrizione nell’albo richiesto dalla normativa di settore. Con la n. 2948 del 2021 aveva già affrontato i limiti al voto in caso di conflitto di interessi dei votanti, in assenza di una disciplina generale nella legge fallimentare.

La seconda: la Cassazione legge l’art. 390 CCII in senso estensivo. Lo mostrano la sentenza n. 22772 del 6 luglio 2026 sull’attrazione delle domande successive nella legge fallimentare e l’ordinanza n. 1469 del 22 gennaio 2026 sull’esdebitazione dei falliti ante-Codice.

La terza: il legislatore continua a intervenire sul Codice anche con provvedimenti che non sono correttivi. Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 (S.O. n. 30) e in vigore dal 12 agosto 2026, è il decreto di riforma dei tributi regionali e locali attuativo della L. 111/2023. Il suo art. 4 modifica il Codice per estendere ai tributi locali gli strumenti già previsti per i tributi erariali, come la transazione fiscale, anche nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII).

La norma

Oggi, per stabilire quale concordato si applica e con quali regole, servono tre testi: gli artt. 124-141 l.fall. per i fallimenti ante-Codice; gli artt. 240-253 CCII nella versione anteriore al correttivo per le liquidazioni giudiziali regolate da quel testo; gli artt. 240-253 CCII come modificati dal D.Lgs. 136/2024. A questi si aggiungono, per i debiti verso enti locali, le novità del D.Lgs. 147/2026. Come queste ultime si coordinino con il concordato nella liquidazione giudiziale, e in particolare con il cram-down sul voto dell’amministrazione finanziaria dell’art. 245, è un punto ancora da approfondire caso per caso.

I termini che si attivano

Nessun nuovo termine generale. Il D.Lgs. 147/2026 ha però una data di decorrenza, il 12 agosto 2026, che può incidere sulle trattative con gli enti locali creditori nelle procedure in corso. È un’ulteriore data da annotare nel calendario della pratica.

Cosa può fare il debitore ora

Chi oggi valuta un concordato deve fare una ricognizione a tre livelli: data del ricorso introduttivo (legge fallimentare o Codice); data di apertura della liquidazione giudiziale rispetto al correttivo-ter; composizione del passivo, con particolare attenzione ai crediti di enti locali e all’eventuale presenza di società veicolo tra i creditori. Solo dopo questa ricognizione ha senso discutere di percentuali, garanzie e tempi di pagamento.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico del 2026 è usare una sola guida, o un solo modello di proposta, per procedure nate in momenti diversi. I tre regimi condividono la struttura ma divergono nei dettagli che decidono l’ammissibilità e l’esito del voto.

Quanto dura realmente

La convivenza tra concordato fallimentare e concordato nella liquidazione giudiziale non ha una data di fine. Durerà finché resteranno aperti fallimenti ante-Codice, e le procedure più complesse possono restare aperte molti anni.

Uguale o diverso? Il confronto punto per punto

La tabella mette in fila gli elementi su cui il confronto è più netto. Non ripete la disciplina di ogni istituto, trattata altrove, ma indica dove i due concordati coincidono e dove si separano.

Elemento Concordato fallimentare (artt. 124-141 l.fall.) Concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 240-253 CCII) Esito
Collocazione sistematica Tra le cause di cessazione del fallimento Vicenda interna alla liquidazione giudiziale Diverso
Proponenti Creditori, terzi, fallito Creditori, terzi, debitore Uguale nella sostanza
Finestra temporale del debitore Dopo 1 anno dalla dichiarazione, entro 2 anni dall’esecutività dello stato passivo Stessa finestra Uguale
Apporto minimo del debitore Non previsto Risorse che incrementino l’attivo di almeno il 10% Diverso
Gruppi di imprese Non disciplinati Proposta nella liquidazione giudiziale unitaria di gruppo (art. 240, c. 4-bis) Diverso (dal 2024)
Scelta tra più proposte Comitato dei creditori Tutte al voto, salvo scelta congiunta di curatore e comitato Diverso (dal 2024)
Cram-down su voto contrario del Fisco e degli enti previdenziali Non previsto Previsto (art. 245, c. 5) Diverso (dal 2024)
Efficacia dell’omologa Dalla scadenza dei termini per opporsi o dall’esaurimento delle impugnazioni (art. 130 l.fall.) Dalla pubblicazione del decreto (art. 246, c. 1) Diverso (dal 2024)
Atti esecutivi in caso di riforma dell’omologa Nessuna regola espressa Salvi gli atti compiuti (art. 249, c. 1-bis) Diverso (dal 2024)
Disciplina penale dei fatti connessi Titolo VI l.fall. Artt. 322 ss. CCII Continuità normativa (Cass. pen. 33810/2023)

Il bilancio è chiaro: la struttura portante è la stessa, i dettagli che decidono l’esito sono diversi, e lo sono soprattutto dal settembre 2024.

Il fascicolo da controllare: quali atti dicono quale regime si applica

Il confronto tra i due concordati diventa operativo solo se si sa con certezza quale dei due si applica. La verifica non è teorica: si fa sui documenti della procedura, in un ordine preciso. Questa sezione ricostruisce, atto per atto, che cosa guardare e perché.

Il ricorso introduttivo e la prova del deposito

Il documento decisivo è il ricorso con cui la procedura è stata chiesta, dal creditore, dal pubblico ministero o dallo stesso debitore. Conta la data di deposito, risultante dalle ricevute del deposito telematico o dall’attestazione della cancelleria. Non conta la data di notifica del ricorso al debitore, né quella dell’udienza, né quella della sentenza. Se il deposito è avvenuto entro il 14 luglio 2022, l’art. 390 CCII rinvia alla legge fallimentare; se è avvenuto dal 15 luglio 2022 in poi, si applica il Codice.

La sentenza di apertura

La sentenza è il secondo documento da leggere, ma va letta con spirito critico. Di solito il tribunale indica correttamente il regime: “dichiara il fallimento” nel primo caso, “apre la liquidazione giudiziale” nel secondo. Nella fase di transizione, però, non sono mancati provvedimenti con terminologia incerta. Se la sentenza usa un lessico che non corrisponde alla data del ricorso, prevale la data del ricorso, perché è quella che l’art. 390 prende in considerazione.

Più ricorsi sullo stesso debitore

Un caso delicato è quello del debitore contro cui sono stati depositati più ricorsi, alcuni prima e altri dopo il 15 luglio 2022, poi trattati insieme. La sentenza n. 22772/2026 della Cassazione, nella parte in cui legge “sono definiti” come riferito all’intero procedimento nato dal ricorso anteriore, offre un criterio. La soluzione nel caso concreto va però ricostruita sugli atti: quale ricorso ha dato origine al procedimento, se e quando sono stati riuniti, su quale ricorso si è pronunciato il tribunale.

Il decreto di esecutività dello stato passivo

Il terzo documento è il decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Non decide il regime, ma fissa il termine finale della finestra di proposta del debitore, identico nei due sistemi: due anni da quel decreto. Se lo stato passivo è stato formato in più tranche, con creditori tardivi, va individuato il decreto rilevante secondo la norma applicabile.

La relazione del curatore e l’inventario

Per le liquidazioni giudiziali, il quarto documento è la stima dell’attivo: è la base per calcolare il 10% di risorse aggiuntive richiesto al debitore. Per i fallimenti ante-Codice lo stesso documento serve a valutare la convenienza della proposta, ma non a verificare un apporto minimo che la legge fallimentare non prevede.

Gli atti degli organi della procedura

Infine, i verbali del comitato dei creditori e le istanze del curatore mostrano come gli organi si sono mossi rispetto a eventuali proposte già presentate. Nelle liquidazioni giudiziali regolate dal correttivo, la scelta tra più proposte spetta congiuntamente a curatore e comitato. Nei fallimenti la scelta spetta al comitato, secondo l’art. 125 l.fall. Sapere chi decide significa sapere con chi dialogare prima del deposito.

Come usare oggi la giurisprudenza sul concordato fallimentare

Una conseguenza pratica del doppio binario riguarda le sentenze. Le pagine di commento agli artt. 240-253 CCII sono ancora povere di massime, mentre quelle sugli artt. 124-141 l.fall. ne contengono decine, alcune risalenti agli anni Ottanta e Novanta. Chi prepara una proposta, un’opposizione o un parere deve decidere quali principi possono essere trasferiti al nuovo concordato. Serve un metodo.

Primo passaggio: individuare la norma su cui si è formata la massima. Una pronuncia sul testo del 1942 riguarda un istituto in cui il concordato era un’iniziativa del fallito; una pronuncia successiva al 2006-2007 riguarda il concordato aperto ai terzi, molto più vicino all’attuale. La data della decisione non basta: occorre risalire alla data dei fatti e al testo allora vigente.

Secondo passaggio: confrontare quella norma con l’articolo corrispondente del Codice. Dove il testo è rimasto sostanzialmente uguale (proponenti, finestra temporale del debitore, possibilità di limitare gli impegni dell’assuntore ai creditori ammessi), il principio è con buona probabilità ancora utilizzabile. Dove il testo è cambiato (apporto del 10%, scelta tra proposte, cram-down, efficacia dell’omologa), il principio va maneggiato con cautela o accantonato.

Terzo passaggio: dichiarare il trasferimento. In un atto difensivo, citare una sentenza sul concordato fallimentare per una liquidazione giudiziale è legittimo, ma va detto espressamente, spiegando perché la norma di riferimento è rimasta invariata. Un giudice che scopre da solo che la massima riguarda una norma diversa difficilmente le attribuisce peso.

Due esempi rendono concreto il metodo. Il principio di Cass. civ., Sez. VI, n. 2674 del 22 febbraio 2012, secondo cui il terzo può riservarsi una ragionevole eccedenza di valore come compenso del rischio, riguarda la natura dell’iniziativa del terzo: un aspetto che il Codice non ha modificato, ed è quindi un buon candidato al trasferimento. Il principio di Cass. civ., Sez. I, n. 4698 del 25 febbraio 2011, che lega l’incontestabilità della clausola limitativa al giudicato sull’omologazione, va invece riletto alla luce dell’art. 246 CCII post-correttivo, che fa decorrere gli effetti dalla pubblicazione del decreto e non più dalla definitività.

La stessa procedura, due calendari

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia. Non riproducono casi reali dello studio. Servono a mostrare come la sola data del ricorso introduttivo cambi il calendario e le regole del concordato.

Simulazione 1 — Ricorso depositato prima del 15 luglio 2022

  • 27 giugno 2022: un creditore deposita ricorso per la dichiarazione di fallimento di Alfa S.r.l.
  • 21 settembre 2022: il tribunale dichiara il fallimento. Il ricorso è anteriore al 15 luglio 2022: si applica la legge fallimentare (art. 390, commi 1 e 2, CCII).
  • 14 marzo 2023: il decreto rende esecutivo lo stato passivo. Passivo ammesso: 3.917.250 €. Attivo stimato dal curatore: 1.284.600 €.
  • 21 settembre 2023: si apre la finestra per la proposta del fallito (un anno dalla dichiarazione).
  • 14 marzo 2025: si chiude la finestra (due anni dall’esecutività dello stato passivo).
  • 12 febbraio 2024: Alfa, tramite il liquidatore, deposita una proposta che mette a disposizione l’attivo e un apporto del socio di 62.300 €, pari a circa il 4,85% dell’attivo.
  • Esito: la proposta non incontra il requisito del 10%, che la legge fallimentare non prevede. Potrà essere esaminata nel merito: parere degli organi, voto, omologazione secondo gli artt. 125-130 l.fall. L’omologa produrrà effetti dalla scadenza dei termini per opporsi o dall’esaurimento delle impugnazioni (art. 130 l.fall.).

Simulazione 2 — Ricorso depositato dopo il 15 luglio 2022

  • 19 luglio 2022: un creditore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale di Beta S.r.l., in tutto identica ad Alfa.
  • 12 ottobre 2022: il tribunale apre la liquidazione giudiziale. Si applica il Codice.
  • 3 aprile 2023: lo stato passivo diventa esecutivo. Stessi numeri: passivo 3.917.250 €, attivo 1.284.600 €.
  • 12 ottobre 2023: si apre la finestra per la proposta del debitore.
  • 3 aprile 2025: si chiude la finestra.
  • 12 febbraio 2024: Beta deposita la stessa proposta di Alfa, con lo stesso apporto di 62.300 €.
  • Calcolo: il 10% dell’attivo è pari a 128.460 €. Mancano 66.160 €.
  • Esito: la proposta del debitore non è ammissibile così come formulata (art. 240 CCII). Le strade sono due. Il socio può aumentare l’apporto fino ad almeno 128.460 € prima della chiusura della finestra (3 aprile 2025). In alternativa, la proposta può essere presentata da un terzo (ad esempio una società costituita dal socio o un investitore), per il quale il requisito del 10% non vale.

Simulazione 3 — Liquidazione giudiziale aperta dopo il correttivo

  • 4 novembre 2024: ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale di Gamma S.r.l., capogruppo di una piccola rete di tre società.
  • 15 gennaio 2025: apertura della liquidazione giudiziale unitaria del gruppo.
  • 22 settembre 2025: esecutività dello stato passivo.
  • 15 gennaio 2026: si apre la finestra per le proposte del debitore; chiuderà il 22 settembre 2027.
  • 9 febbraio 2026: un terzo investitore deposita domande coordinate per le tre società, illustrando la maggiore convenienza rispetto a domande autonome (art. 240, c. 4-bis, CCII). Una seconda proposta concorrente arriva il 2 marzo 2026: curatore e comitato, congiuntamente, possono individuare la più conveniente; altrimenti entrambe vanno al voto.
  • Esito: se il decreto di omologazione viene pubblicato, ad esempio, il 18 settembre 2026, gli effetti decorrono da quella data (art. 246, c. 1). In un fallimento ante-Codice, invece, si sarebbe dovuta attendere la definitività. Nessuno di questi passaggi sarebbe stato possibile, con queste regole, sotto la legge fallimentare.

Simulazione 4 — Ricorso anteriore, domanda di concordato successiva

  • 6 luglio 2022: un creditore deposita ricorso per la dichiarazione di fallimento di Delta S.r.l.
  • 15 luglio 2022: entra in vigore il Codice.
  • 2 agosto 2022: Delta deposita una domanda di concordato preventivo, convinta di poter usare le nuove regole del Codice.
  • Esito: secondo la lettura della Cassazione (sent. n. 22772 del 6 luglio 2026), il ricorso del 6 luglio 2022 attrae l’intero procedimento nella legge fallimentare. La domanda di concordato preventivo è governata dalla legge fallimentare, non dal Codice. Il procedimento prefallimentare non diventa improcedibile, ma il fallimento non può essere dichiarato finché il concordato non è definito. Se il concordato preventivo non va a buon fine e il fallimento viene dichiarato, l’eventuale concordato successivo sarà un concordato fallimentare ai sensi degli artt. 124 ss. l.fall., senza il requisito del 10%.

Le quattro simulazioni partono da numeri identici o simili e arrivano a esiti diversi: a fare la differenza non è il merito della proposta, ma il calendario.

I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un altro strumento

Il concordato liquidatorio non è l’unica via. La timeline cambia se, prima o durante la procedura, il debitore attiva un altro strumento. Anche qui il confronto tra legge fallimentare e Codice è rilevante.

Prima dell’apertura: la composizione negoziata

Per l’impresa in crisi ma non ancora in liquidazione giudiziale, il binario principale è la composizione negoziata della crisi, nata con il D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12 ss. CCII. Con l’aiuto di un esperto indipendente si cerca un accordo con i creditori prima che la crisi diventi insolvenza conclamata. È uno strumento che la legge fallimentare non conosceva: nel vecchio sistema l’alternativa al fallimento passava soprattutto per il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione. Dal 12 agosto 2026, per effetto del D.Lgs. 147/2026, anche i tributi locali possono essere oggetto di transazione nella composizione negoziata. Chi arriva al concordato nella liquidazione giudiziale ha spesso perso, prima, la finestra della composizione negoziata.

Durante il procedimento di apertura: il concordato preventivo

Se il debitore, mentre pende il ricorso di un creditore, deposita una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, il Codice prevede la trattazione coordinata dei procedimenti. Per i ricorsi di fallimento anteriori al 15 luglio 2022 vale invece la legge fallimentare. La Cassazione, con la sentenza n. 22772/2026, ha chiarito che la domanda di concordato presentata dopo il 15 luglio 2022 su un procedimento prefallimentare già pendente resta governata dalla legge fallimentare. La pendenza del concordato non rende improcedibile il procedimento prefallimentare ma impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento.

Per le imprese minori e i consumatori: il sovraindebitamento

Le imprese sotto soglia, gli imprenditori agricoli, i professionisti e i consumatori non vanno in liquidazione giudiziale ma, nei casi di insolvenza, in liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII). Per le procedure anteriori al 15 luglio 2022 valeva la L. 3/2012 con la liquidazione del patrimonio, che l’art. 390 CCII mantiene in vita per le procedure pendenti. Il sistema del sovraindebitamento ha strumenti negoziali propri (concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore), da attivare con l’assistenza di un OCC. È un binario diverso, ma il problema intertemporale è lo stesso: anche qui la data di deposito della domanda decide la legge applicabile.

In uscita: l’esdebitazione

Per l’imprenditore persona fisica, l’alternativa o il complemento del concordato è l’esdebitazione. Anche qui il doppio binario si fa sentire: secondo Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1469 del 22 gennaio 2026, chi è stato dichiarato fallito prima del Codice chiede l’esdebitazione secondo i presupposti della legge fallimentare, non secondo quelli del Codice.

Durante l’esecuzione: il compenso del curatore e la chiusura

Un’ultima differenza riguarda la fine della procedura. Per il concordato fallimentare, Cass. civ., Sez. I, n. 15168 del 2021 ha precisato che il compenso del curatore, in caso di fallimento chiuso con concordato, va liquidato dopo l’esecuzione del concordato, tenendo conto anche dell’attività svolta dopo l’omologa. È un dettaglio che incide sui costi di procedura da considerare nella proposta.

Le 5 finestre critiche

Nel confronto tra i due concordati ci sono cinque momenti in cui agire o non agire cambia l’esito.

  1. La data di deposito del ricorso introduttivo. È la finestra che decide tutto: prima o dopo il 15 luglio 2022. Va verificata sul fascicolo, non sulla sentenza dichiarativa né sulla terminologia degli atti.

  2. Il primo anniversario della sentenza di apertura. Da quel giorno il debitore può proporre il concordato. Arrivarci con la finanza esterna già individuata (nel regime del Codice, almeno il 10% dell’attivo) significa poter depositare subito invece di inseguire i tempi.

  3. Il secondo anniversario del decreto di esecutività dello stato passivo. È la chiusura della finestra per il debitore, identica nei due regimi. Dopo quella data solo creditori e terzi possono proporre.

  4. Il 28 settembre 2024. Per le liquidazioni giudiziali, l’entrata in vigore del correttivo segna il passaggio a regole nuove su gruppi, proposte concorrenti, cram-down ed efficacia dell’omologa. La disciplina transitoria del correttivo va controllata per le procedure già aperte a quella data.

  5. La pubblicazione del decreto di omologazione. Nel concordato nella liquidazione giudiziale post-correttivo gli effetti decorrono da qui. Nel concordato fallimentare si attende la definitività. È da questo momento che si misurano i tempi di esecuzione e gli obblighi dell’assuntore.

Le domande sul tempo

Il mio fallimento è stato dichiarato a ottobre 2022: posso proporre il concordato senza l’apporto del 10%?
Dipende dalla data del ricorso, non da quella della sentenza. Se il ricorso è stato depositato prima del 15 luglio 2022, si applica la legge fallimentare e il requisito del 10% non c’è. Se è successivo, si applica l’art. 240 CCII.

Sono passati due anni e mezzo dall’esecutività dello stato passivo: posso ancora proporre io il concordato?
No, né sotto la legge fallimentare né sotto il Codice: la finestra per il debitore si chiude due anni dopo il decreto di esecutività dello stato passivo. Resta possibile che la proposta venga presentata da un creditore o da un terzo.

La mia liquidazione giudiziale è stata aperta nel 2023: valgono le regole del correttivo del 2024?
Occorre verificare la disciplina transitoria del D.Lgs. 136/2024 in relazione allo stato della procedura e al momento di deposito della proposta. Non va dato per scontato in nessuno dei due sensi.

Il concordato fallimentare scomparirà prima o poi?
Non ha una data di scadenza: resterà applicabile finché ci saranno fallimenti aperti su ricorsi anteriori al 15 luglio 2022. La Cassazione, con le decisioni del 2026, ha esteso la portata dell’ultrattività.

Da quando produce effetti l’omologa del mio concordato?
Nel concordato fallimentare, dalla scadenza dei termini per opporsi o dall’esaurimento delle impugnazioni (art. 130 l.fall.). Nel concordato nella liquidazione giudiziale come modificato dal correttivo, dalla pubblicazione del decreto (art. 246 CCII).
Il fallimento è stato dichiarato su ricorso del 2021, ma la proposta di concordato verrà depositata nel 2026: si applica il Codice perché la proposta è successiva?
No. L’art. 390, comma 2, CCII mantiene le procedure di fallimento pendenti sotto la legge fallimentare, e la Cassazione (ord. n. 1469 del 22 gennaio 2026 e sent. n. 22772 del 6 luglio 2026) ne ha dato una lettura ampia, estesa agli istituti che si innestano sulla procedura. La proposta seguirà quindi gli artt. 124 ss. l.fall., anche se depositata oggi.

La finestra di due anni si calcola allo stesso modo nei due regimi?
Sì: in entrambi i casi decorre dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo e la proposta del debitore deve essere depositata entro quel termine. Cambiano invece i requisiti di ammissibilità della proposta, a cominciare dall’apporto del 10% nel Codice.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce sono ordinate secondo le tappe della timeline cui si riferiscono. Molte riguardano il concordato fallimentare: lo si dichiara espressamente, perché le pagine di commento agli artt. 240-253 CCII non riportano ancora massime e, per i fallimenti ante-Codice, quella giurisprudenza è direttamente applicabile. Per le liquidazioni giudiziali va usata con prudenza, verificando che la norma corrispondente del Codice non sia cambiata.

Tappa 1 — Le origini

  1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6485 dell’8 giugno 1995 (concordato fallimentare). Per una società per azioni in liquidazione, la proposta di concordato non può essere presentata dall’amministratore: la legittimazione spetta ai liquidatori. Rilevanza: principio sulla legittimazione interna della società, che conserva utilità anche nel Codice, dove la proposta del debitore-società richiede comunque l’organo competente.

  2. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7868 del 9 giugno 2000 (concordato fallimentare). La prima valutazione del giudice delegato sulla proposta non è definitiva né decisoria, quindi non può essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. Rilevanza: chiarisce la natura dei provvedimenti preliminari, un tema che resta attuale anche nel Codice.

Tappa 2 — Il concordato riformato

  1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3274 del 10 febbraio 2011 (concordato fallimentare). Il controllo sul proponente riguarda la sua capacità di adempiere e spetta anzitutto ai creditori; l’abuso del diritto può configurarsi solo se la procedura è usata oltre il necessario sacrificio del patrimonio, e la sola disparità di trattamento non basta. Rilevanza: delimita i poteri del giudice sul concordato di iniziativa del terzo, il modello nato con la riforma.

  2. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4698 del 25 febbraio 2011 (concordato fallimentare). La clausola che limita gli obblighi dell’assuntore ai soli crediti ammessi, se recepita nell’omologazione passata in giudicato, non è più contestabile. Rilevanza: mostra quanto pesi il momento in cui l’omologa diventa definitiva, cioè proprio il punto modificato dal correttivo del 2024.

  3. Cass. civ., Sez. VI, sent. n. 2674 del 22 febbraio 2012 (concordato fallimentare). È ammissibile la proposta del terzo che riservi a sé una ragionevole eccedenza del valore dei beni trasferiti, a compenso del rischio assunto. Rilevanza: conferma la funzione “di mercato” del concordato riformato, che il Codice ha mantenuto.

Tappa 6 — Il doppio binario

  1. Cass. civ., Sez. I, n. 23487 del 2021 (concordato fallimentare). Il decreto emesso in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., in un caso relativo alla trasmissione ai creditori della sola proposta di concordato, non è ricorribile per cassazione. Rilevanza: per i fallimenti ante-Codice restano operative le regole sui reclami della legge fallimentare.

  2. Cass. civ., Sez. I, n. 2948 del 2021 (concordato fallimentare). Ha affrontato i limiti al voto sulla proposta in presenza di conflitti di interessi dei votanti, in assenza di una disciplina generale nella legge fallimentare. Rilevanza: dimostra che, nei fallimenti ancora aperti, le questioni sul voto si risolvono con la giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare.

  3. Cass. civ., Sez. I, n. 15168 del 2021 (concordato fallimentare). Il compenso del curatore, nel fallimento chiuso con concordato, si liquida dopo l’esecuzione del concordato e tiene conto anche dell’attività successiva all’omologa. Rilevanza: incide sui costi di procedura che la proposta deve considerare.

  4. Cass. pen., Sez. V, sent. n. 33810 del 26 maggio 2023. Tra la bancarotta fraudolenta della legge fallimentare e quella del Codice c’è piena continuità normativa; ai fallimenti ante-Codice si applica la disciplina previgente ex art. 390, comma 3. Rilevanza: conferma che il passaggio di lessico non ha creato vuoti e che il regime dipende dalla data della procedura.

Tappa 8 — Oggi

  1. Cass. civ., Sez. I, n. 3220 del 2025 (concordato fallimentare). Si è occupata del diritto di voto delle società veicolo cessionarie in blocco di crediti deteriorati, legandolo all’iscrizione nell’albo previsto dalla normativa di settore. Rilevanza: tema sempre più frequente, perché molti crediti bancari sono oggi in mano a società veicolo.

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1469 del 22 gennaio 2026. L’esdebitazione di chi è stato dichiarato fallito prima del Codice resta regolata dalla legge fallimentare per effetto dell’ultrattività dell’art. 390, comma 2, CCII; l’esdebitazione è la fase conclusiva della procedura, non un istituto autonomo. Rilevanza: estende l’ultrattività agli istituti di uscita, concordato compreso.

  3. Cass. civ., sent. n. 22772 del 6 luglio 2026. L’espressione “sono definiti” dell’art. 390, comma 1, CCII riguarda l’intero procedimento nato dal ricorso di fallimento anteriore al 15 luglio 2022, che attrae nella legge fallimentare anche le domande successive del debitore. Rilevanza: è oggi il punto di riferimento per stabilire quale disciplina governa una vicenda nata a cavallo della riforma.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Ogni procedura ha una data di nascita e un calendario proprio. Interveniamo nel punto della timeline in cui ti trovi, con strumenti diversi a seconda della fase.

  1. Ricostruiamo la data del ricorso introduttivo esaminando il fascicolo della procedura, per stabilire con certezza se si applica la legge fallimentare o il Codice della crisi, senza fermarci alla terminologia della sentenza.

  2. Calcoliamo la finestra di proposta del debitore, individuando il primo anniversario della sentenza di apertura e il secondo anniversario del decreto di esecutività dello stato passivo, e la annotiamo nel calendario della pratica.

  3. Verifichiamo il requisito del 10% nelle liquidazioni giudiziali, confrontando l’attivo stimato dal curatore con le risorse esterne disponibili, e individuiamo con i commercialisti dello staff le fonti di finanza esterna (soci, terzi, investitori).

  4. Valutiamo l’alternativa del terzo proponente quando il debitore non può raggiungere l’apporto minimo, strutturando l’operazione in modo coerente con l’art. 240 CCII o con l’art. 124 l.fall., a seconda del regime.

  5. Controlliamo l’applicabilità del correttivo-ter alla procedura, verificando la disciplina transitoria del D.Lgs. 136/2024 rispetto alla data di apertura e di deposito della proposta.

  6. Analizziamo la composizione del passivo: presenza di società veicolo cessionarie, crediti erariali e previdenziali, crediti di enti locali dopo il D.Lgs. 147/2026, per prevedere l’esito del voto e l’eventuale spazio per il cram-down.

  7. Coordiniamo le proposte nei gruppi di imprese in liquidazione giudiziale unitaria, valutando domanda unica, domande coordinate o autonome e documentando la maggiore convenienza.

  8. Calcoliamo il momento di efficacia dell’omologa secondo il regime applicabile (pubblicazione o definitività) e pianifichiamo su quella data i pagamenti e gli adempimenti dell’esecuzione.

  9. Valutiamo, prima dell’apertura, la composizione negoziata come alternativa preventiva, e, per i soggetti sotto soglia, gli strumenti del sovraindebitamento con un OCC.

  10. Seguiamo il contenzioso che può nascere su ammissibilità, voto e omologazione, mantenendo la stessa linea dalla prima istanza fino alla Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema contano soprattutto due abilitazioni. L’abilitazione di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 nasce dallo stesso decreto che ha rinviato l’entrata in vigore del Codice e introdotto la composizione negoziata: chi la possiede lavora con le regole del Codice e con il loro rapporto con la legge fallimentare. L’esperienza di Gestore della crisi L. 3/2012 e di fiduciario OCC riguarda una disciplina, quella del sovraindebitamento, che l’art. 390 CCII mantiene in vita per le procedure pendenti, esattamente come la legge fallimentare: il problema del doppio binario è lo stesso.

La strategia resta unica dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la proposta conosce le questioni che potranno essere discusse nei gradi successivi. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti verificano attivo, passivo e risorse esterne; gli avvocati curano ammissibilità, voto, omologazione e contenzioso.

Chiusura

Il concordato nella liquidazione giudiziale non è uguale al vecchio concordato fallimentare. Ne è l’erede diretto, con la stessa struttura, gli stessi proponenti e la stessa finestra temporale per il debitore. Dal 2019, però, se ne distingue per l’apporto minimo del 10% quando propone il debitore; dal 2024 anche per le regole sui gruppi, sulle proposte concorrenti, sul cram-down e sull’efficacia dell’omologa. Soprattutto, i due istituti convivono e convivranno ancora a lungo: la data di deposito del ricorso introduttivo decide quale si applica.

Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore ed è anche la più sprecata: si sprecano finestre di proposta perché non si sa quando si aprono, si costruiscono proposte sui requisiti sbagliati perché non si è verificato il regime, si calcolano male i tempi di esecuzione perché non si sa da quando decorrono.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché le due competenze più pertinenti dell’Avv. Monardo nascono proprio dal passaggio da una legge all’altra. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 opera con gli strumenti del Codice fin dalla loro entrata in vigore. Come Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC lavora con una disciplina che, come la legge fallimentare, convive con il Codice per effetto dell’art. 390. Distinguere i regimi e impostare la strategia sulla data giusta è il lavoro che queste abilitazioni richiedono.

📩 Prima che la finestra per la proposta si chiuda, contatta lo studio: tutti i recapiti per raggiungerci sono indicati al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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