Chi riceve una PEC dal tribunale con la proposta di concordato semplificato di un cliente, di un debitore o di un’impresa finanziata spesso pensa subito: “Voterò contro”. Nel concordato semplificato, però, non si vota. La proposta arriva al tribunale senza il passaggio dell’approvazione dei creditori, e l’unica difesa diretta del creditore chirografario è l’opposizione, da depositare entro un termine perentorio. Per questo la domanda del titolo merita una risposta precisa. Non esiste un unico “rischio del chirografario”: i rischi cambiano a seconda di chi sei.
Facciamo tre esempi rapidi. Un fornitore con 47.000 euro di fatture non pagate rischia soprattutto di ricevere una percentuale bassa, senza alcuna soglia minima garantita per legge. Una banca con ipoteca su un immobile che vale meno del credito rischia di vedersi “spezzare” il credito in due: la parte coperta dal valore del bene viene pagata come privilegiata, il resto finisce tra i chirografari. Un Comune creditore di tributi locali deve fare i conti con una procedura in cui la transazione fiscale non ha il ruolo che ha negli strumenti con voto. Ognuno ha regole, margini e mosse diverse.
In questa guida trovi una parte comune e poi cinque profili:
- il fornitore commerciale e il piccolo creditore chirografario;
- la banca o il finanziatore chirografario, o con garanzie che non coprono tutto il credito;
- il creditore privilegiato “degradato” al chirografo perché il bene non basta;
- l’Erario, gli enti previdenziali e i Comuni quando il loro credito è (in tutto o in parte) chirografario;
- il creditore con un fideiussore, un coobbligato o un’esecuzione già avviata.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Il concordato semplificato non nasce mai da solo. È ammesso soltanto dopo una composizione negoziata della crisi fallita, e la sua porta d’ingresso è la relazione finale dell’esperto, che deve attestare la correttezza e la buona fede delle trattative. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la fase che decide se il semplificato è ammissibile e sa dove una relazione finale può essere contestata.
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Le regole comuni a tutti i creditori chirografari
Prima di passare ai profili conviene fissare la base normativa una volta sola. Le sezioni successive rinviano qui.
Da dove nasce il concordato semplificato
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è disciplinato dagli artt. 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), nel testo aggiornato dai correttivi, compreso il D.Lgs. 136/2024. Il presupposto è uno solo: una composizione negoziata in cui l’esperto, nella relazione finale, attesta che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede ma che le soluzioni previste dall’art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b), non sono praticabili. Entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale l’imprenditore può depositare una proposta di concordato per cessione dei beni, con un piano di liquidazione e i documenti dell’art. 39 CCII. Nello stesso termine può anche depositare una domanda “prenotativa” ai sensi dell’art. 40, riservandosi di presentare proposta e piano.
La giurisprudenza di merito ha più volte ricordato che si tratta di uno strumento di natura liquidatoria, autonomo rispetto al concordato preventivo ordinario. Ha anche aggiunto che non prevede il voto dei creditori né una soglia minima di soddisfazione per i chirografari (Corte d’Appello di Roma, sent. n. 4154 dell’11 giugno 2024). La Corte d’Appello di Potenza l’ha definito una extrema ratio, utilizzabile solo quando non esistono altre soluzioni concordate (sent. n. 336 del 19 luglio 2024). La Cassazione, già con l’ord. n. 9730 del 12 aprile 2023, ne ha affermato la natura di procedura concorsuale, e da qui discendono effetti importanti per tutti i creditori.
Il procedimento, visto dalla parte del creditore
Per il creditore chirografario la sequenza rilevante è questa:
| Fase | Cosa succede | Cosa riceve o può fare il creditore |
|---|---|---|
| Deposito del ricorso | Pubblicazione nel registro delle imprese entro il giorno successivo | Dalla pubblicazione si producono gli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII |
| Vaglio iniziale | Il tribunale acquisisce relazione finale e parere dell’esperto, verifica la ritualità della proposta, nomina un ausiliario | Nessuna comunicazione ancora; il creditore informato può già raccogliere documenti |
| Decreto di comunicazione | Il tribunale ordina di comunicare proposta, parere dell’ausiliario, relazione e parere dell’esperto ai creditori dell’elenco ex art. 39 | PEC (o raccomandata A/R): da qui il creditore conosce i numeri |
| Udienza | Fissata in modo che tra il termine dato all’ausiliario e l’udienza decorrano almeno 45 giorni | Opposizione costituendosi entro 10 giorni prima dell’udienza (termine perentorio) |
| Decreto di omologazione | Decreto motivato, immediatamente esecutivo | Reclamo alla Corte d’appello entro 30 giorni (art. 247 CCII) |
| Decreto della Corte d’appello | Decisione sul reclamo | Ricorso per cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 25-sexies, comma 7) |
Il dato da ricordare è il termine di opposizione: dieci giorni prima dell’udienza, ed è perentorio. Chi lo lascia scadere si ritrova con un decreto di omologazione costruito senza la propria voce.
Le cinque condizioni dell’omologazione
L’art. 25-sexies, comma 5, elenca ciò che il tribunale deve verificare per omologare:
- la regolarità del contraddittorio e del procedimento;
- il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione;
- la fattibilità del piano di liquidazione;
- che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale;
- che la proposta assicuri comunque un’utilità a ciascun creditore.
Queste cinque condizioni sono, insieme, la tutela e il campo di battaglia del chirografario. Il Tribunale di Milano (sent. n. 902 del 21 novembre 2024) le ha richiamate come oggetto di un controllo pieno in sede di omologazione. La Cassazione, a gennaio 2026, ha precisato che cosa significa “utilità” per il chirografario, come diremo più avanti.
I rischi strutturali che riguardano tutti
Alcuni rischi valgono per ogni chirografario, a prescindere dal profilo:
- Assenza del voto. La decisione passa dal tribunale. Il dissenso conta solo se si trasforma in un’opposizione motivata e documentata.
- Assenza di una soglia minima. Nel concordato preventivo liquidatorio ordinario l’art. 84, comma 4, CCII prevede un soddisfacimento minimo dei chirografari. La giurisprudenza di merito ha escluso che una soglia analoga valga nel semplificato (App. Roma n. 4154/2024). La Cassazione n. 620 del 12 gennaio 2026, secondo il commento pubblicato da Edotto, ha però ritenuto applicabile anche al semplificato l’art. 84, comma 4, almeno per definire che cosa siano le “risorse esterne”. La portata esatta di questo richiamo va verificata sul testo integrale della pronuncia.
- Posizione in coda. Il piano deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione. Il chirografario viene dopo le prededuzioni e dopo tutti i privilegiati, e la Corte d’Appello di Catania (decreto del 14 febbraio 2025) ha qualificato quell’ordine come inderogabile.
- Prededuzioni sorte durante la composizione negoziata. I crediti sorti durante le trattative e i finanziamenti autorizzati possono essere prededucibili (art. 6 CCII) e passano davanti ai chirografari. Più la crisi si è trascinata, più si riduce ciò che resta.
- Effetto obbligatorio. Per il richiamo all’art. 117 CCII, il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso, anche per chi non si è opposto.
- Sospensione degli interessi e regole del concorso. Il richiamo agli artt. 94 e 96 CCII porta con sé, in quanto compatibili, le regole del concorso: tra queste la sospensione del corso degli interessi agli effetti del concorso per i crediti chirografari e la disciplina della compensazione dei crediti anteriori.
Come leggere la PEC del tribunale
Il decreto del comma 4 ti mette in mano quattro documenti. Ognuno risponde a una domanda diversa, ed è utile leggerli in quest’ordine.
- La relazione finale dell’esperto. Ti dice come si sono svolte le trattative e perché le soluzioni dell’art. 23 non erano praticabili. Cerca gli incontri effettivamente tenuti, le proposte inviate ai creditori e le ragioni del mancato accordo. Una relazione generica, che non indica chi è stato sentito e su quali proposte, è il primo segnale di debolezza.
- Il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte. È il documento che collega la composizione negoziata al piano: dice se, secondo l’esperto, i creditori ottengono di più con il semplificato.
- La proposta e il piano di liquidazione. Contengono i numeri: attivo, prededuzioni, privilegi, percentuale ai chirografari, eventuali classi, eventuale offerta di un terzo.
- Il parere dell’ausiliario. È la valutazione di un soggetto nominato dal tribunale. Spesso segnala criticità che il creditore può riprendere nell’opposizione.
Il confronto tra questi quattro documenti è il modo più rapido per trovare le incoerenze: stime diverse dello stesso bene, prededuzioni che compaiono solo in uno dei documenti, azioni recuperatorie citate dall’ausiliario e ignorate dal piano.
Ausiliario, esperto e liquidatore: chi controlla che cosa
Nel semplificato non c’è un commissario giudiziale, e il creditore deve sapere a chi rivolgersi. L’esperto della composizione negoziata ha già chiuso il suo incarico con la relazione finale, ma il suo parere resta agli atti. L’ausiliario, nominato dal tribunale ai sensi dell’art. 68 c.p.c., dà il proprio parere sulla proposta e, per il richiamo del comma 8, sostituisce il commissario giudiziale nell’applicazione degli artt. 106, 117, 118 e 119. È quindi a lui che vanno segnalati gli atti in frode e gli inadempimenti. Il liquidatore, nominato con l’omologazione secondo l’art. 25-septies, esegue il piano e vende i beni. Quando il piano comprende un’offerta di un soggetto già individuato, la norma gli chiede di verificare l’assenza di soluzioni migliori sul mercato prima di darvi esecuzione.
Le tutele che restano
Il quadro non è solo negativo. Il chirografario conserva strumenti precisi:
- l’opposizione (art. 25-sexies, comma 4), in cui può contestare la buona fede delle trattative, i numeri del confronto con la liquidazione giudiziale, l’utilità e la fattibilità;
- il controllo sostanziale del tribunale già in fase di ammissione. Secondo la Cassazione (ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025 e ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026, come massimate da Brocardi) non si tratta di una verifica di mera ritualità formale;
- il reclamo alla Corte d’appello e poi il ricorso per cassazione contro il decreto della Corte;
- la revoca per atti in frode (art. 106) e la risoluzione per inadempimento (art. 119), entrambe richiamate dal comma 8 dell’art. 25-sexies, con l’ausiliario al posto del commissario giudiziale;
- l’inefficacia degli atti di straordinaria amministrazione non autorizzati e delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione (art. 46 CCII).
Un’ultima nota di contesto normativo. Il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147 sui tributi locali (GU n. 185 dell’11 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026) non è un correttivo del Codice della crisi. È il decreto di riordino della fiscalità regionale e locale, che con l’art. 4 estende ai tributi locali gli strumenti del Codice, tra cui la transazione fiscale, anche nella composizione negoziata. Il tema riguarda soprattutto il quarto profilo e ne parleremo lì.
Se sei un fornitore commerciale o un piccolo creditore chirografario
La tua situazione
Hai consegnato merce, eseguito lavori o prestato servizi a un’impresa che è entrata in composizione negoziata. Per mesi hai ricevuto rassicurazioni, magari hai partecipato a un incontro con l’esperto. Poi è arrivata la PEC del tribunale con una proposta di concordato semplificato che ti offre una percentuale del tuo credito: il 12, il 18, a volte meno. Non hai garanzie, non hai privilegi, e le fatture sono già state inserite nell’elenco dei creditori. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei il creditore che sta più in basso nella scala dei pagamenti e, nello stesso tempo, quello che più spesso rinuncia a difendersi.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione la regola chiave è il confronto con la liquidazione giudiziale. Il tribunale può omologare anche una percentuale bassa, purché non sia inferiore a quella che otterresti nella liquidazione giudiziale e purché ti dia un’utilità concreta. Non esiste un minimo fisso. La Corte d’Appello di Roma l’ha detto chiaramente: nel semplificato non c’è una soglia minima per i chirografari (sent. n. 4154/2024).
Due elementi giocano però a tuo favore.
Il primo è la Cassazione n. 624 di gennaio 2026. La data del deposito è indicata come 12 gennaio da Edotto e Fiscal Focus e come 16 gennaio da Brocardi, che la classifica come ordinanza. La Corte ha affermato che l’utilità richiesta dall’art. 25-sexies non deve per forza essere economica, ma deve tradursi in un vantaggio concreto e apprezzabile per il singolo creditore. Non basta la “risoluzione rapida della crisi”. Nel caso deciso il piano soddisfaceva prededucibili e privilegiati, mentre ai chirografari offriva soltanto una maggiore rapidità. Per la Corte non è sufficiente.
Il secondo è la buona fede delle trattative. La Corte d’Appello di Napoli (decreto del 7 gennaio 2025) ha precisato che il parere dell’esperto è necessario ma non vincola il tribunale. Sulla base di allegazioni specifiche dei creditori, il giudice può accertare se il debitore abbia davvero cercato soluzioni, informato i creditori in modo completo e confrontato le alternative. Il fornitore che ha partecipato alla composizione negoziata è spesso l’unico in grado di documentare che le trattative con lui non ci sono mai state.
I numeri
Facciamo un esempio di lettura della proposta. Supponiamo che il piano preveda:
- attivo realizzabile: 1.284.600 €;
- spese di procedura e prededuzioni: 118.700 €;
- crediti privilegiati: 679.550 €;
- crediti chirografari: 1.937.800 €.
Residuo per i chirografari: 1.284.600 − 118.700 − 679.550 = 486.350 €, pari a circa il 25,10%.
Se il tuo credito è di 47.860 €, ricevi circa 12.012,86 €.
Lo scenario alternativo indicato nel piano (liquidazione giudiziale) stima un attivo di 1.012.300 € e costi di 171.400 €. Il residuo per i chirografari sarebbe 1.012.300 − 171.400 − 679.550 = 161.350 €, cioè circa l’8,33%: per te 3.986,74 €.
Sulla carta il confronto è favorevole. Ma i numeri da controllare sono tre:
- l’attivo stimato nel semplificato (perizie aggiornate? offerta vincolante o solo manifestazione d’interesse?);
- l’attivo stimato nella liquidazione giudiziale (sono state considerate le azioni revocatorie e di responsabilità che un curatore potrebbe esercitare?);
- le prededuzioni (sono tutte effettivamente prededucibili?).
Basta che le azioni recuperatorie trascurate valgano 300.000 € perché lo scenario liquidatorio cambi del tutto.
Come si costruisce un’opposizione efficace
L’opposizione non è una lettera di protesta. Il creditore si costituisce nel procedimento, con un atto motivato e documentato, entro il termine perentorio. Per chi è nella tua posizione funziona meglio un’opposizione con pochi motivi solidi che una lista di lamentele generiche.
I motivi che più spesso hanno basi concrete per il fornitore sono quattro.
- Difetto di buona fede delle trattative. Si sostiene con documenti: richieste di informazioni rimaste senza risposta, proposte mai ricevute, incontri annullati. La giurisprudenza di merito (App. Napoli, 7 gennaio 2025) richiede un’interlocuzione effettiva e un ventaglio di soluzioni realmente tentate.
- Pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale. Si sostiene con numeri: attivi sottostimati, azioni recuperatorie trascurate, costi della liquidazione sovrastimati.
- Mancanza di utilità. Si sostiene quando la percentuale è nulla o simbolica, richiamando la Cass. n. 624/2026.
- Classi non omogenee. Si sostiene quando la classe che ti comprende ha un trattamento peggiore senza una giustificazione legata alla posizione giuridica o agli interessi economici.
L’opposizione serve anche se il tribunale omologa comunque: chi si è opposto ha una posizione più chiara per il reclamo alla Corte d’appello.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è l’inerzia: non opporsi nel termine perentorio e scoprire dopo l’omologazione che il confronto con la liquidazione giudiziale era sottostimato. Gli altri rischi tipici:
- percentuale “teorica”: la percentuale indicata non è garantita. Dipende dal realizzo, e il liquidatore può vendere a meno;
- tempi lunghi di liquidazione nonostante il nome “semplificato”;
- compensazioni perdute: se avevi debiti verso l’impresa (per esempio note di credito o resi), le regole di compensazione del concorso vanno verificate subito;
- trattamento diverso tra chirografari: la proposta può prevedere classi (si applica l’art. 84, comma 5). Una classe formata in modo strumentale può penalizzarti.
Le mosse giuste
- Segna subito in agenda la data dell’udienza e il termine di dieci giorni prima. Calcolalo a ritroso dal giorno dell’udienza e prevedi un margine.
- Leggi insieme il parere dell’ausiliario e la relazione finale dell’esperto: ti dicono se qualcuno ha già segnalato criticità.
- Ricostruisci la tua partecipazione alla composizione negoziata: email, verbali, proposte ricevute o mai ricevute.
- Verifica lo scenario della liquidazione giudiziale: azioni revocatorie, responsabilità degli amministratori, crediti verso soci.
- Valuta l’opposizione mirata, anche limitata all’utilità o alla formazione delle classi.
Per il fornitore che vuole capire se la relazione dell’esperto regge, lo Studio Monardo mette a disposizione la competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, affiancata dalla visione di un avvocato cassazionista per l’eventuale reclamo e il ricorso.
Giurisprudenza dedicata
- Cass. n. 624/2026 (gennaio 2026): l’utilità per il chirografario non coincide con la rapidità.
- App. Napoli, decreto 7 gennaio 2025: il tribunale può verificare la buona fede delle trattative su allegazioni specifiche.
- App. Roma, sent. n. 4154 dell’11 giugno 2024: nel semplificato non c’è una soglia minima di soddisfazione.
Se sei una banca o un finanziatore con un credito chirografario
La tua situazione
Il credito della tua banca o della tua società finanziaria nasce da un fido in conto corrente, da un anticipo fatture, da un mutuo chirografario o da un finanziamento con garanzie che non coprono tutto. Durante la composizione negoziata è stato chiesto di sospendere le revoche, di non ridurre gli affidamenti, forse di erogare nuova finanza. Ora la proposta di concordato semplificato mette il credito tra i chirografari, o lo spezza in una parte privilegiata e una chirografaria. Per chi è nella tua posizione il problema non è solo quanto incassi. Conta anche come è stata costruita la provvista del piano.
Cosa cambia per te
Le regole che ti riguardano di più sono tre.
La prima riguarda l’incapienza delle garanzie. Il credito garantito da ipoteca o pegno è privilegiato solo nei limiti del valore del bene. La parte eccedente è chirografaria e segue la sorte degli altri chirografari. La stima del bene diventa così il primo terreno di confronto: una perizia prudente sposta valore dalla tua parte privilegiata alla tua parte chirografaria, dove la percentuale è molto più bassa.
La seconda riguarda le prededuzioni nate durante la composizione negoziata. L’art. 6 CCII riconosce la prededuzione ai crediti sorti durante le trattative e ai finanziamenti autorizzati. Se nuova finanza è stata erogata da altri, quella finanza passa davanti al tuo credito chirografario. Se l’hai erogata tu, devi verificare che l’autorizzazione e la qualificazione siano corrette, perché da lì dipende la tua collocazione.
La terza riguarda le risorse esterne e i finanziamenti dei soci. La Cassazione n. 620 del 12 gennaio 2026, come riportata da Edotto, ha affermato due cose: l’art. 84, comma 4, CCII si applica anche al concordato semplificato; e non sono risorse esterne quelle liberate dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati in composizione negoziata con vincolo di postergazione, perché quella rinuncia non incrementa l’attivo. Per la banca è un punto di controllo decisivo: un piano che presenta come “apporto esterno” una semplice rinuncia dei soci non aggiunge nulla al patrimonio da distribuire.
I numeri
Ipotesi dimostrativa. La banca vanta un credito di 541.770 € garantito da ipoteca di primo grado su un capannone. Il piano stima il realizzo del capannone in 312.400 €.
- Parte privilegiata (capiente): 312.400 €, pagata al 100% dal ricavato del bene, al netto delle spese specifiche;
- parte degradata al chirografo: 541.770 − 312.400 = 229.370 €;
- con una percentuale chirografaria del 25,10%: 229.370 × 25,10% = 57.571,87 €;
- incasso complessivo: 369.971,87 €, pari al 68,29% del credito.
Se una perizia di parte dimostra che il capannone vale 361.000 €, la parte capiente sale di 48.600 €. La parte chirografaria scende a 180.770 € e incassa 45.373,27 €. L’incasso complessivo diventa 406.373,27 €: oltre 36.000 € in più, solo per effetto della stima. Per la banca la valutazione dei beni conta spesso più della percentuale chirografaria.
Che cosa la banca può far valere della composizione negoziata
La banca è spesso il creditore più presente durante le trattative. Ha ricevuto le richieste di moratoria, ha valutato i piani intermedi e ha partecipato agli incontri con l’esperto. Questa presenza è anche una risorsa difensiva. Se la banca ha formulato proposte alternative (un accordo, una moratoria, una rinegoziazione) e il debitore non le ha considerate, la relazione finale che attesta l’impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23 può essere contestata. Il Tribunale di Napoli (sent. n. 153 del 25 ottobre 2023) ha riconosciuto al tribunale piena cognizione sulla composizione negoziata ai fini del semplificato, compresi il contenuto della relazione finale e la buona fede. Ha anche richiesto all’esperto una valutazione concreta, non astratta, della praticabilità delle soluzioni.
Per la banca, la corrispondenza della composizione negoziata è materiale di prova, non un archivio da dimenticare. Vale la pena ricostruirla prima che la proposta arrivi, appena l’esperto comunica la conclusione negativa delle trattative.
I rischi specifici
Il rischio principale è accettare senza verifica la stima dei beni in garanzia, che decide quanta parte del credito scende tra i chirografari. Inoltre:
- revocatoria nella liquidazione giudiziale: se nell’anno precedente la banca ha ricevuto rientri sul conto, lo scenario liquidatorio indicato nel piano può contenere azioni revocatorie contro la banca stessa. Questo cambia il tuo calcolo di convenienza;
- prededuzioni non verificate a favore di altri finanziatori;
- qualificazione dei finanziamenti dei soci, postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c. quando ne ricorrono i presupposti, che non devono sottrarre risorse ai chirografari;
- cessione dell’azienda a un soggetto già individuato: quando il piano comprende un’offerta di un terzo, l’art. 25-septies affida al liquidatore la verifica che non esistano soluzioni migliori sul mercato. Una verifica solo apparente penalizza tutti i creditori.
Le mosse giuste
- Chiedi e analizza le perizie dei beni in garanzia; se servono, commissiona una stima di parte.
- Ricostruisci la composizione delle prededuzioni e la loro origine durante le trattative.
- Verifica le “risorse esterne” alla luce della Cass. n. 620/2026.
- Valuta l’esposizione revocatoria nello scenario della liquidazione giudiziale prima di decidere se opporti.
- Coordina l’eventuale opposizione con le azioni verso fideiussori e coobbligati (vedi il quinto profilo).
Giurisprudenza dedicata
- Cass. n. 620 del 12 gennaio 2026: le risorse liberate dalla rinuncia dei soci alla prededuzione non sono risorse esterne.
- App. Catania, decreto 14 febbraio 2025: l’ordine delle cause di prelazione è inderogabile; utilità ed equivalenza di risultato non lo sostituiscono, salva l’incapienza del bene.
Se sei un creditore privilegiato “degradato” al chirografo
La tua situazione
Sei un artigiano, un professionista, un agente o un altro creditore che la legge assiste con un privilegio, generale o speciale. Ti aspettavi di essere pagato prima degli altri. Nella proposta di concordato semplificato scopri invece che una parte del tuo credito è stata collocata tra i chirografari, perché i beni su cui il privilegio insiste non bastano. Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma solo se sai dove guardare.
Cosa cambia per te
L’art. 25-sexies impone il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione. La Corte d’Appello di Catania (decreto del 14 febbraio 2025) ha chiarito che l’ordine è inderogabile, e che l’utilità per i creditori e l’equivalenza di risultato non sono alternative a quel rispetto. Il degrado del privilegio al chirografo è legittimo solo se è dimostrata l’incapienza dei beni: senza quella prova il tuo credito deve restare privilegiato.
Il comma 1 dell’art. 25-sexies richiama l’art. 84, comma 5, CCII. È la norma che consente di soddisfare non integralmente i creditori privilegiati, purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato dei beni oggetto della prelazione, secondo la stima di un professionista indipendente. È proprio quella stima che va letta, perché decide la linea di confine tra la parte del tuo credito che resta privilegiata e la parte che scende tra i chirografari.
C’è poi la graduazione tra privilegi. I privilegi generali mobiliari dell’art. 2751-bis c.c. (lavoratori, professionisti, artigiani, coltivatori diretti, cooperative) hanno un ordine preciso previsto dall’art. 2777 c.c. Un errore di grado nella proposta può spostare il tuo credito più in basso di quanto la legge consenta.
I numeri
Ipotesi dimostrativa. Sei un’impresa artigiana con un credito di 38.640 € assistito dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c. Il piano stima il ricavato dei beni mobili, al netto dei crediti di grado anteriore, in misura tale da coprire il 41% dei crediti del tuo grado.
- Parte pagata come privilegiata: 38.640 × 41% = 15.842,40 €;
- parte degradata al chirografo: 38.640 − 15.842,40 = 22.797,60 €;
- con una percentuale chirografaria del 6,80%: 22.797,60 × 6,80% = 1.550,24 €;
- incasso totale: 17.392,64 €, pari al 45,01% del credito.
Se dimostri che un credito di grado anteriore (per esempio un credito erariale) è stato sovrastimato di 54.300 € e che quella somma va redistribuita sul tuo grado, la percentuale privilegiata può salire. Ogni punto percentuale in più sul grado vale 386,40 € pagati come privilegio, invece di 26,28 € pagati come chirografo.
Le classi e il tuo credito degradato
La proposta di concordato semplificato può prevedere classi di creditori. Per il privilegiato degradato la classe è un punto delicato: la parte del credito scesa al chirografo può essere inserita in una classe distinta da quella dei chirografari “puri”, con un trattamento diverso. Questo è possibile, ma il tribunale verifica la ritualità della proposta, compresa la corretta formazione delle classi, già nella fase del comma 3. Se la tua parte degradata riceve meno degli altri chirografari senza una ragione legata alla tua posizione giuridica, hai un argomento per l’opposizione. Se invece riceve di più, per esempio per incentivare l’adesione dei fornitori strategici, controlla che non sia il segnale di un trattamento privilegiato a scapito di altri, che potrebbe poi indebolire la tenuta del piano.
Ricorda che il degrado al chirografo non cancella la tua posizione privilegiata sulla parte capiente: le due quote vanno lette insieme, e un’opposizione ben costruita le distingue.
I rischi specifici
Il rischio principale è che l’incapienza venga affermata e non dimostrata, con il tuo privilegio trattato da chirografo senza una stima credibile dei beni. Gli altri:
- errori di grado tra privilegi generali;
- classi miste che mettono la tua parte degradata insieme a chirografari con interessi diversi;
- mancato riconoscimento del privilegio per carenza documentale: fatture e contratti devono dimostrare la natura del credito;
- stime dei beni datate, magari risalenti all’inizio della composizione negoziata.
Le mosse giuste
- Verifica la qualificazione del tuo privilegio e il grado assegnato nella proposta.
- Richiedi e analizza la stima su cui si fonda l’incapienza.
- Controlla la quantificazione dei crediti di grado anteriore (erariali, previdenziali, lavoratori).
- Documenta la natura del credito con contratti, fatture, prove della prestazione.
- Opponiti specificamente sul rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, che è una condizione autonoma di omologazione.
Giurisprudenza dedicata
- App. Catania, decreto 14 febbraio 2025: inderogabilità dell’ordine delle prelazioni, salva l’incapienza.
- Trib. Milano, sent. n. 902 del 21 novembre 2024: in sede di omologazione il tribunale verifica fattibilità, assenza di pregiudizio e utilità per ciascun creditore.
Se sei l’Erario, un ente previdenziale o un Comune con un credito chirografario
La tua situazione
Questa sezione è scritta per chi gestisce, in un ufficio pubblico o per conto di un ente, crediti tributari e contributivi verso un’impresa che ha depositato un concordato semplificato. È utile anche al professionista che assiste l’impresa e vuole capire come saranno trattati quei crediti. Il credito pubblico è spesso in parte privilegiato (imposte, contributi) e in parte chirografario: sanzioni, interessi, quote degradate per incapienza. Per chi è nella tua posizione la differenza rispetto agli altri strumenti è netta: nel semplificato non c’è un voto da esprimere e non c’è un’adesione da negoziare.
Cosa cambia per te
Negli strumenti con voto, e negli accordi di ristrutturazione, il credito tributario passa per la transazione fiscale, con il suo procedimento di adesione e, a certe condizioni, la possibilità per il tribunale di superare il mancato assenso. Nel concordato semplificato questa architettura manca. Il trattamento dei crediti pubblici segue le regole generali dell’art. 25-sexies: ordine delle prelazioni, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, utilità per ciascun creditore.
La Corte d’Appello di Lecce (sent. n. 22 del 15 gennaio 2025) ha ritenuto ammissibile la falcidia dei debiti tributari nel semplificato anche senza una disciplina specifica. Per la Corte, il confronto con la liquidazione giudiziale rappresenta l’unico limite all’omologazione su questo punto. Per l’ente creditore significa che la sola strada per contestare il trattamento è dimostrare che nella liquidazione giudiziale otterrebbe di più, oppure che l’ordine dei privilegi non è stato rispettato.
Per i Comuni c’è una novità di contesto. Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, con l’art. 4, estende ai tributi locali gli strumenti del Codice della crisi. Tra questi c’è la transazione fiscale, anche nella composizione negoziata ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis. Le prime analisi (tra cui quelle di Eutekne e ItaliaOggi) sottolineano il ruolo del revisore dell’ente nel valutare la convenienza degli accordi. Per il concordato semplificato la conseguenza indiretta è importante: se la composizione negoziata è avvenuta dopo il 12 agosto 2026, il Comune poteva essere coinvolto nelle trattative con una proposta di transazione sui tributi locali. Se quella proposta non è mai arrivata, il tema della buona fede delle trattative diventa un argomento concreto anche per il Comune.
I numeri
Ipotesi dimostrativa. Un’impresa deve all’Erario 186.420 €, di cui:
- imposte assistite da privilegio generale mobiliare: 131.050 €;
- sanzioni e interessi chirografari: 55.370 €.
Il ricavato dei beni mobili, dopo prededuzioni, lavoratori e professionisti di grado anteriore, copre il 62% dei crediti erariali privilegiati di quel grado.
- Parte privilegiata pagata: 131.050 × 62% = 81.251,00 €;
- parte privilegiata degradata al chirografo: 49.799,00 €;
- chirografo complessivo: 49.799 + 55.370 = 105.169,00 €;
- con una percentuale chirografaria del 9,40%: 9.885,89 €;
- incasso totale stimato: 91.136,89 €, pari al 48,89% del credito.
Se lo scenario della liquidazione giudiziale, rivisto con le azioni di responsabilità verso gli amministratori, portasse la percentuale chirografaria al 14% e quella privilegiata al 66%, la parte privilegiata pagata sarebbe di 86.493,00 €. Il chirografo complessivo diventerebbe 44.557 + 55.370 = 99.927,00 €, che al 14% rende 13.989,78 €. L’incasso salirebbe a 100.482,78 €. A quel punto la proposta sarebbe pregiudizievole e quindi non omologabile.
Tempi interni e coordinamento tra enti
Per l’ente pubblico il termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza si scontra spesso con i tempi interni: istruttoria dell’ufficio, parere legale, eventuale delibera o autorizzazione a stare in giudizio. Tra la scadenza del termine dato all’ausiliario e l’udienza devono decorrere almeno 45 giorni. Ma la PEC può arrivare a ridosso di quel periodo, e i giorni effettivamente utili si riducono. Per i Comuni, che dopo il D.Lgs. 147/2026 sono chiamati a valutare con più frequenza proposte di crisi d’impresa sui tributi locali, conviene predisporre una procedura interna rapida per il semplificato, distinta da quella della transazione fiscale.
Il coordinamento tra enti diversi è l’altro punto critico. Agenzia delle Entrate, ente previdenziale e Comune hanno crediti con privilegi di grado diverso. Un’opposizione che dimostra la sovrastima di un credito di grado anteriore giova all’ente di grado successivo, e viceversa.
I rischi specifici
Il rischio principale per l’ente è la perdita del potere negoziale: senza voto e senza transazione fiscale, il credito pubblico si difende solo con un’opposizione tempestiva e documentata. Inoltre:
- sanzioni e interessi finiscono sempre nella parte chirografaria;
- ritardi interni nel valutare la proposta, incompatibili con il termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza;
- ruoli e avvisi non ancora definitivi, che vanno comunque fatti valere nella procedura;
- coordinamento tra enti diversi (Agenzia delle Entrate, ente previdenziale, Comune, agente della riscossione) che spesso non dialogano tra loro.
Le mosse giuste
- Verifica che l’intero credito sia nell’elenco ex art. 39 CCII, con la corretta ripartizione tra privilegio e chirografo.
- Controlla il grado attribuito ai crediti tributari e contributivi rispetto agli altri privilegi generali.
- Rileggi lo scenario liquidatorio: azioni di responsabilità, revocatorie, crediti verso soci.
- Ricostruisci le trattative svolte nella composizione negoziata e l’eventuale proposta di transazione (per i Comuni, alla luce del D.Lgs. 147/2026).
- Deposita l’opposizione nei termini, anche solo per sollecitare il controllo del tribunale sul confronto con la liquidazione giudiziale.
Giurisprudenza dedicata
- App. Lecce, sent. n. 22 del 15 gennaio 2025: la falcidia tributaria è ammessa, con il solo limite del confronto con la liquidazione giudiziale.
- App. Potenza, sent. n. 336 del 19 luglio 2024: il giudice valuta la convenienza del concordato rispetto alla liquidazione giudiziale.
Se hai un fideiussore, un coobbligato o un’esecuzione già avviata
La tua situazione
Hai fatto quello che un creditore attento fa. Ti sei fatto rilasciare una fideiussione dal socio o dall’amministratore, oppure hai già ottenuto un decreto ingiuntivo e avviato un pignoramento, o iscritto un’ipoteca giudiziale. Poi l’impresa ha aperto la composizione negoziata e infine ha depositato il concordato semplificato. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: hai in mano strumenti che gli altri chirografari non hanno, ma alcuni di questi strumenti la procedura li neutralizza.
Cosa cambia per te
I diritti verso fideiussori e coobbligati restano in piedi. Per il richiamo all’art. 117 CCII, il concordato omologato vincola i creditori anteriori, ma i creditori conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Il concordato della società riduce ciò che ricevi dalla società, ma non libera il fideiussore persona fisica. C’è un’eccezione da tenere presente: salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Se il tuo debitore è una società di persone, la falcidia si estende ai soci.
Le ipoteche giudiziali recenti possono cadere. L’art. 46 CCII, richiamato dal comma 2 dell’art. 25-sexies, rende inefficaci verso i creditori anteriori le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni prima della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Se hai iscritto ipoteca sulla base di un decreto ingiuntivo pochi giorni prima del deposito, rischi di trovarti chirografario.
Le esecuzioni individuali vanno lette con attenzione. La Corte d’Appello di Milano (sent. n. 298 del 30 gennaio 2023) ha precisato che il termine di sessanta giorni per proporre il concordato semplificato non costituisce un nuovo automatic stay: è un termine finale funzionale alla procedura. Il Tribunale di Avellino (ordinanza del 19 aprile 2023) ha ritenuto applicabile al semplificato il sub-procedimento cautelare degli artt. 54 e seguenti CCII, valutando il fumus sui presupposti di accesso allo strumento. Il coordinamento tra la tua esecuzione e il concordato dipende quindi da quali misure il debitore ha chiesto e ottenuto, e va verificato caso per caso. Dopo l’omologazione, l’effetto obbligatorio dell’art. 117 rende comunque il concordato vincolante sul credito anteriore.
I numeri
Ipotesi dimostrativa. Credito di 92.730 € verso una S.r.l., garantito da fideiussione del socio di maggioranza fino a 80.000 €. Il piano offre ai chirografari il 17,60%.
- Dalla società: 92.730 × 17,60% = 16.320,48 €;
- residuo: 92.730 − 16.320,48 = 76.409,52 €;
- dal fideiussore puoi pretendere il residuo nei limiti della garanzia: 76.409,52 € (entro il massimale di 80.000 €).
Se invece la società fosse una S.n.c. e il debitore principale fosse il socio illimitatamente responsabile senza fideiussione autonoma, l’effetto esdebitatorio del concordato si estenderebbe a lui, salvo patto contrario. Dovresti accontentarti dei 16.320,48 €.
Dopo l’omologazione: esecuzione, revoca e risoluzione
Per chi è nella tua posizione la partita non finisce con il decreto. Il comma 8 dell’art. 25-sexies richiama, in quanto compatibili, gli artt. 106, 117, 118 e 119 CCII, con l’ausiliario al posto del commissario giudiziale.
- Atti in frode (art. 106). Se scopri che il debitore ha occultato beni, dissimulato attivo o esposto passività inesistenti, la segnalazione all’ausiliario può portare alla revoca. Ai fini dell’art. 106, il decreto di comunicazione del comma 4 equivale all’ammissione.
- Esecuzione (art. 118). Il liquidatore vende e distribuisce secondo il piano. Il creditore controlla i riparti e la loro coerenza con l’ordine delle prelazioni.
- Risoluzione (art. 119). Se il concordato non viene eseguito e l’inadempimento non è di scarsa importanza, il creditore può chiederne la risoluzione nei termini previsti dalla norma.
Chi ha garanzie personali deve coordinare questi strumenti con l’azione verso il fideiussore. La garanzia resta, e ciò che recuperi dal garante non dipende dall’esito della liquidazione.
I rischi specifici
Il rischio principale è pensare che il concordato non ti riguardi perché hai già agito: un’ipoteca giudiziale recente può diventare inefficace e un pignoramento può fermarsi. Gli altri:
- escussione tardiva del fideiussore, che nel frattempo può aver disperso il patrimonio o aver chiesto a sua volta una procedura da sovraindebitamento;
- clausole della fideiussione (decadenza ex art. 1957 c.c., limiti di importo, validità dello schema contrattuale) da verificare prima di agire;
- atti dispositivi del debitore dopo il deposito senza autorizzazione, inefficaci ai sensi dell’art. 46 ma da far valere;
- atti in frode: il comma 8 dell’art. 25-sexies richiama l’art. 106, e chi li scopre deve segnalarli all’ausiliario.
Le mosse giuste
- Controlla la data di iscrizione dell’ipoteca giudiziale rispetto alla pubblicazione del ricorso.
- Verifica lo stato dell’esecuzione e le eventuali misure chieste dal debitore.
- Escuti il fideiussore senza attendere l’omologazione, nel rispetto delle condizioni contrattuali e dell’art. 1957 c.c.
- Valuta l’opposizione se hai elementi su atti in frode o su beni non inseriti nel piano.
- Monitora l’esecuzione del concordato per l’eventuale risoluzione ex art. 119.
Giurisprudenza dedicata
- App. Milano, sent. n. 298 del 30 gennaio 2023: i sessanta giorni non sono un nuovo automatic stay.
- Trib. Avellino, ordinanza del 19 aprile 2023: applicabile il sub-procedimento cautelare degli artt. 54 ss. CCII.
- Cass. ord. n. 9730 del 12 aprile 2023: il concordato semplificato è una procedura concorsuale.
Tre creditori chirografari, tre esiti: i numeri a confronto
Le tre simulazioni che seguono applicano lo stesso tipo di proposta a tre profili diversi. Sono esercizi dimostrativi, non casi reali.
Simulazione 1 — Il fornitore e il termine di opposizione
Ipotesi: proposta comunicata via PEC il 21 novembre 2026; udienza fissata per il 27 gennaio 2027. Credito del fornitore: 63.415 €. Percentuale offerta: 14,20%, cioè 9.004,93 €. Il piano stima la liquidazione giudiziale al 13,90%.
- Termine per costituirsi in opposizione: entro il 17 gennaio 2027 (dieci giorni prima dell’udienza, termine perentorio). Conviene comunque depositare con qualche giorno di anticipo e verificare il computo con il difensore.
- Analisi: lo scarto tra semplificato e liquidazione giudiziale è di 0,30 punti, cioè 190,25 €. Lo scenario liquidatorio non considera un’azione di responsabilità verso l’ex amministratore che l’ausiliario, nel suo parere, definisce “non manifestamente infondata”, con un valore stimato di 220.000 €. Su una massa chirografaria di 2.104.600 € quei 220.000 € valgono 10,45 punti percentuali in più.
- Esito: se l’azione è fondata, la liquidazione giudiziale renderebbe al fornitore circa il 24,35%, cioè 15.441,55 €. La proposta è pregiudizievole e l’opposizione ha un argomento solido. Se il fornitore resta inerte, il decreto di omologazione lo vincola alla percentuale offerta.
Simulazione 2 — La banca e l’utilità
Ipotesi: attivo 838.150 €; prededuzioni 61.420 €; privilegiati 776.730 €. Ai chirografari, compresa la parte degradata del credito bancario (134.880 €), resta zero. Il piano giustifica l’utilità per i chirografari con la “rapida definizione della crisi”.
- Applicando la Cass. n. 624/2026, la rapidità da sola non è un’utilità concreta per il chirografario.
- Esito: la banca può opporsi sostenendo che manca l’utilità per ciascun creditore. Se nel frattempo il debitore introduce nel piano una somma da un terzo destinata ai chirografari, occorre verificare che si tratti davvero di un apporto che incrementa l’attivo e non di una semplice rinuncia dei soci alla prededuzione: per la Cass. n. 620/2026 quest’ultima non è una risorsa esterna.
Simulazione 3 — Il creditore con ipoteca giudiziale
Ipotesi: credito di 41.280 € da decreto ingiuntivo; ipoteca giudiziale iscritta il 3 settembre 2026; ricorso di concordato semplificato pubblicato nel registro delle imprese il 19 ottobre 2026. Sono trascorsi 46 giorni.
- L’ipoteca rientra nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione: per l’art. 46 CCII è inefficace rispetto ai creditori anteriori.
- Il credito diventa chirografario. Con una percentuale del 19,75% il creditore incassa 8.152,80 €.
- Se l’ipoteca fosse stata iscritta il 2 luglio 2026, cioè 109 giorni prima, sarebbe rimasta efficace. Sul ricavato dell’immobile il creditore sarebbe stato collocato secondo il grado ipotecario, per una somma potenzialmente molto più alta.
- Esito: la data di iscrizione decide tutto, e in questo caso l’unica strada per migliorare il risultato passa dall’escussione di eventuali garanti o dalla contestazione del piano.
I casi misti: quando appartieni a più profili
Molti creditori non stanno in un solo profilo. Ecco le combinazioni più frequenti e come si sommano le regole.
Il fornitore che è anche debitore dell’impresa. Hai fatture non pagate per 58.000 € ma devi all’impresa 12.400 € per un acconto su una fornitura mai consegnata. Per il richiamo agli artt. 94 e 96 CCII valgono, in quanto compatibili, le regole del concorso sulla compensazione dei crediti anteriori. Se la compensazione è ammessa, il tuo credito chirografario si riduce a 45.600 €, ma il tuo debito si estingue al 100%. Conviene farla valere subito ed evidenziarla nell’eventuale opposizione.
La banca con un credito in parte ipotecario e in parte chirografario, e con la fideiussione del socio. Qui si combinano il secondo e il quinto profilo. La parte capiente si gioca sulla stima del bene; la parte degradata segue la percentuale chirografaria; il residuo non pagato si chiede al fideiussore. L’ordine delle mosse conta: prima la contestazione della stima, perché ogni euro spostato sulla parte capiente riduce l’esposizione del garante e quindi il rischio di non recuperarlo.
Il professionista con privilegio che ha anche crediti nati durante la composizione negoziata. I compensi per prestazioni anteriori seguono il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. e, se incapienti, il degrado. Quelli maturati durante le trattative possono essere prededucibili ai sensi dell’art. 6 CCII, se ne ricorrono i presupposti. Tenere separati i due crediti nella domanda e nei documenti evita che la parte prededucibile venga trattata come chirografaria.
Il socio finanziatore che è anche fornitore. I finanziamenti dei soci, quando ricorrono i presupposti dell’art. 2467 c.c., sono postergati e vengono dopo i chirografari. Le forniture commerciali dello stesso socio seguono invece la regola ordinaria. La Cass. n. 620/2026 aggiunge un tassello: la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati in composizione negoziata, accompagnata dalla postergazione, non crea risorse esterne. Il socio non può presentare quella rinuncia come un “regalo” che giustifica il trattamento degli altri creditori.
L’ente pubblico creditore anche di sanzioni e interessi. Il credito per imposte può essere privilegiato, mentre sanzioni e interessi restano chirografari. L’ente ha quindi due posizioni con logiche diverse. Per la parte privilegiata conta l’ordine delle prelazioni; per la parte chirografaria conta il confronto con la liquidazione giudiziale e l’utilità. Un’opposizione efficace le distingue.
Il creditore che ha agito in esecuzione e che ha anche un garante. L’esecuzione individuale può fermarsi o restare improduttiva, l’ipoteca giudiziale recente può cadere, ma la fideiussione resta. In questi casi la strategia si sposta sull’escussione del garante, con attenzione ai termini dell’art. 1957 c.c.
Il confronto tra profili
La tabella riassume le differenze essenziali. Ogni riga rinvia alla sezione del profilo per i dettagli.
| Aspetto | Fornitore | Banca / finanziatore | Privilegiato degradato | Erario / enti / Comuni | Creditore con garante o esecuzione |
|---|---|---|---|---|---|
| Collocazione tipica | Chirografo puro | Parte capiente privilegiata + parte chirografaria | Privilegio fino all’incapienza, poi chirografo | Imposte privilegiate; sanzioni e interessi chirografari | Chirografo, con diritti verso terzi |
| Leva principale | Confronto con la liquidazione giudiziale | Stima dei beni in garanzia | Prova dell’incapienza e grado | Confronto con la liquidazione giudiziale e ordine delle prelazioni | Fideiussione e data delle iscrizioni |
| Rischio principale | Inerzia oltre il termine di opposizione | Stima prudente che sposta valore sul chirografo | Incapienza affermata e non provata | Perdita del potere negoziale | Ipoteca giudiziale inefficace (art. 46) |
| Giurisprudenza chiave | Cass. 624/2026; App. Napoli 7.1.2025 | Cass. 620/2026; App. Catania 14.2.2025 | App. Catania 14.2.2025; Trib. Milano 902/2024 | App. Lecce 22/2025; App. Potenza 336/2024 | App. Milano 298/2023; Cass. 9730/2023 |
| Termine decisivo | 10 giorni prima dell’udienza | 10 giorni prima dell’udienza | 10 giorni prima dell’udienza | 10 giorni prima dell’udienza | 90 giorni prima della pubblicazione (ipoteche) |
| Mossa prioritaria | Opposizione su pregiudizio e utilità | Perizia di parte | Verifica della stima e del grado | Ricostruzione delle trattative | Escussione del garante |
Il termine di opposizione è uguale per tutti. Cambiano la leva da usare e il rischio da evitare.
Le domande trasversali
Che cosa succede se non mi oppongo?
Il tribunale verifica comunque d’ufficio le condizioni dell’art. 25-sexies, comma 5. Ma senza un’opposizione è difficile che emergano elementi che solo il creditore conosce: trattative mai avvenute, azioni recuperatorie trascurate, stime contestabili. Una volta omologato, il concordato è obbligatorio anche per te.
Posso reclamare se non mi sono opposto?
Il reclamo alla Corte d’appello, ai sensi dell’art. 247 CCII, va proposto entro 30 giorni. La legittimazione di chi non ha partecipato al giudizio di primo grado va valutata sul caso concreto. La Cass. ord. n. 881 del 16 gennaio 2026 (massima riportata da Brocardi) ha chiarito un aspetto processuale: l’ausiliario e il liquidatore non sono contraddittori necessari nel giudizio di reclamo contro l’omologazione.
E se il tribunale dichiara inammissibile la proposta?
Per i creditori si riapre la strada delle iniziative individuali e, se ne ricorrono i presupposti, della domanda di liquidazione giudiziale. Sul versante del debitore, Edotto e Fiscal Focus attribuiscono all’ord. n. 623 del 12 gennaio 2026 il principio per cui il decreto della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile in Cassazione, perché non ha carattere decisorio. Brocardi riporta lo stesso principio attribuendolo alla sent. n. 620. Il Tribunale di Mantova (ordinanza del 18 ottobre 2024) ha inoltre ritenuto che la pendenza dell’impugnazione sul decreto relativo al semplificato sia incompatibile con l’apertura di una nuova composizione negoziata.
Che cosa succede se, dopo l’omologazione, il concordato non viene eseguito?
Il comma 8 dell’art. 25-sexies richiama l’art. 119 CCII sulla risoluzione per inadempimento, con l’ausiliario al posto del commissario giudiziale. Il creditore può chiedere la risoluzione nei termini e alle condizioni della norma. Per questo conviene seguire la liquidazione anche dopo il decreto.
La domanda prenotativa mi deve allarmare?
Il debitore può depositare entro i sessanta giorni una domanda con riserva ai sensi dell’art. 40 CCII e presentare proposta e piano dopo. Il Tribunale di Milano (sent. n. 236 del 20 marzo 2025) ha precisato che anche in forma prenotativa resta il nesso con la composizione negoziata, con la relazione finale che deve contenere le attestazioni richieste. Per il creditore la domanda prenotativa è un segnale da non trascurare: la proposta arriverà, e conviene prepararsi prima che parta il termine per l’opposizione.
Il tribunale può bocciare la proposta anche se nessuno si oppone?
Sì. Il controllo non è solo formale già in fase di ammissione: lo affermano la Cass. ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025 e la Cass. ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026 (massime riportate da Brocardi). La Corte d’Appello di Milano (sent. n. 1033 del 21 marzo 2024) richiede almeno la non manifesta implausibilità della proposta. Il Tribunale di Milano (sent. n. 426 del 15 giugno 2024) ha dichiarato inammissibile una proposta non preceduta da una relazione finale dell’esperto con le attestazioni richieste.
La giurisprudenza profilo per profilo
Le pronunce sono raccolte qui con gli estremi, il principio riformulato e il motivo per cui contano per il chirografario. Le date e i numeri delle tre Cassazioni di gennaio 2026 non coincidono in tutte le fonti consultate: le discordanze sono segnalate.
Per tutti i chirografari
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9730 del 12 aprile 2023. Il concordato semplificato è una procedura concorsuale; ai fini della competenza vale, in via analogica, l’irrilevanza del trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito. Rilevanza: la natura concorsuale fonda la par condicio e gli effetti del concorso su tutti i creditori.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025. Il giudizio di ammissibilità comprende la legalità sostanziale delle condizioni dell’art. 25-sexies, non solo la ritualità formale. Rilevanza: il chirografario può contare su un primo filtro sostanziale.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026. Conferma che il vaglio di ammissibilità include la verifica delle condizioni in rapporto alla documentazione richiesta. Rilevanza: rafforza il filtro iniziale.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 623 del 12 gennaio 2026 (secondo Edotto e Fiscal Focus). Il sindacato del tribunale sull’ammissibilità si estende ai presupposti di accesso alla composizione negoziata. Il decreto della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile in Cassazione. Nota: Brocardi attribuisce la non ricorribilità alla sent. n. 620 del 12 gennaio 2026. Rilevanza: stabilità delle decisioni di inammissibilità.
- App. Roma, sent. n. 4154 dell’11 giugno 2024. Istituto autonomo e liquidatorio, senza voto e senza soglia minima per i chirografari. Rilevanza: spiega perché la percentuale offerta può essere bassa.
- App. Potenza, sent. n. 336 del 19 luglio 2024. Strumento di extrema ratio; il giudice valuta la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Rilevanza: rende centrale il confronto con lo scenario alternativo.
- Trib. Milano, sent. n. 902 del 21 novembre 2024. In omologazione si verificano fattibilità, assenza di pregiudizio e utilità per ciascun creditore. Rilevanza: sono i tre fronti dell’opposizione.
Per il fornitore
- Cass. civ., Sez. I, n. 624 di gennaio 2026 (sentenza del 12 gennaio secondo Edotto e Fiscal Focus; ordinanza del 16 gennaio secondo Brocardi). L’utilità richiesta per l’omologazione deve essere un vantaggio concreto per il singolo creditore e non può consistere nella sola rapidità di definizione della crisi. Rilevanza: è la pronuncia più importante per i chirografari che non ricevono nulla.
- App. Napoli, decreto del 7 gennaio 2025. Il parere dell’esperto non vincola il tribunale. Le trattative richiedono un’interlocuzione effettiva e informazioni complete. Rilevanza: apre la contestazione della buona fede.
- Trib. Alessandria, sent. n. 6 del 19 gennaio 2023. Lo strumento prescinde dalla volontà dei creditori; la buona fede presuppone trattative idonee a condurre a un’offerta accettabile. Rilevanza: lega la tutela del chirografario alla qualità delle trattative.
Per la banca e il finanziatore
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 620 del 12 gennaio 2026 (secondo Edotto). L’art. 84, comma 4, CCII si applica anche al semplificato; la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati in composizione negoziata, con postergazione, non genera risorse esterne. Rilevanza: impedisce di “gonfiare” la provvista del piano.
- Trib. Milano, sent. n. 277 del 3 aprile 2025. Esclusa la continuità diretta: lo strumento è solo liquidatorio. Rilevanza: il finanziatore valuta il piano come una liquidazione, non come un risanamento.
Per il privilegiato degradato
- App. Catania, decreto del 14 febbraio 2025. Ordine delle prelazioni inderogabile; utilità ed equivalenza di risultato non lo sostituiscono, salvo l’incapienza. Rilevanza: obbliga a provare l’incapienza.
Per l’Erario e gli enti
- App. Lecce, sent. n. 22 del 15 gennaio 2025. Falcidia dei debiti tributari ammessa; l’unico limite è il confronto con la liquidazione giudiziale. Rilevanza: definisce il terreno dell’opposizione dell’ente.
Per chi ha garanzie o esecuzioni
- App. Milano, sent. n. 298 del 30 gennaio 2023. Il termine di sessanta giorni non è un nuovo automatic stay. Rilevanza: incide sulle azioni individuali.
- Trib. Avellino, ordinanza del 19 aprile 2023. Applicabile il sub-procedimento cautelare degli artt. 54 ss. CCII. Rilevanza: il debitore può chiedere protezione e il creditore deve monitorare le richieste.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026. Ausiliario e liquidatore non sono contraddittori necessari nel reclamo. Rilevanza: semplifica il reclamo del creditore.
- Trib. Mantova, ordinanza del 18 ottobre 2024. La pendenza dell’impugnazione sul semplificato è incompatibile con una nuova composizione negoziata. Rilevanza: impedisce l’uso dilatorio di strumenti in sequenza.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio lavora sul concordato semplificato dalla parte del creditore chirografario, con strumenti diversi a seconda del profilo.
- Calcoliamo il termine di opposizione a ritroso dalla data dell’udienza e organizziamo deposito e costituzione con margine, per ogni profilo.
- Esaminiamo la relazione finale e il parere dell’esperto, verificando punto per punto l’attestazione di correttezza e buona fede delle trattative.
- Ricostruiamo lo scenario della liquidazione giudiziale: individuiamo azioni revocatorie, di responsabilità e crediti verso soci che il piano trascura.
- Per i fornitori, prepariamo l’opposizione su pregiudizio e utilità, alla luce della Cass. n. 624/2026.
- Per le banche, analizziamo le perizie dei beni in garanzia e coordiniamo una stima di parte con i commercialisti dello staff.
- Per i privilegiati degradati, verifichiamo grado e incapienza, confrontando la stima con l’ordine dell’art. 2777 c.c.
- Per gli enti pubblici, distinguiamo parte privilegiata e parte chirografaria e ricostruiamo le trattative, anche alla luce del D.Lgs. 147/2026 per i tributi locali.
- Per chi ha garanzie, impostiamo l’escussione dei fideiussori e controlliamo le date delle iscrizioni rispetto all’art. 46 CCII.
- Verifichiamo le “risorse esterne” dichiarate nel piano secondo la Cass. n. 620/2026.
- Seguiamo il reclamo alla Corte d’appello e l’eventuale ricorso per cassazione, oltre all’esecuzione del concordato per la risoluzione ex art. 119.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questo tema pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore. Il concordato semplificato è ammesso solo se l’esperto attesta correttezza e buona fede delle trattative: chi svolge quel ruolo conosce i contenuti che una relazione finale deve avere e riconosce quando un’attestazione è carente. Per i creditori che si muovono anche verso fideiussori persone fisiche, le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC aiutano a prevedere se il garante possa a sua volta accedere a una procedura da sovraindebitamento.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta l’opposizione segue il reclamo e, da cassazionista, l’eventuale ricorso, senza cambi di difensore e di linea. Lo staff unisce avvocati e commercialisti sullo stesso caso. I primi costruiscono gli argomenti giuridici; i secondi verificano attivo, stime, prededuzioni e scenario liquidatorio.
In chiusura: prima il tuo profilo, poi le tue regole
Il concordato semplificato toglie al chirografario il voto, ma non la difesa. Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi; il secondo è agire secondo le regole del tuo profilo, entro il termine di opposizione. Il fornitore deve contestare pregiudizio e utilità. La banca deve contestare le stime. Il privilegiato deve pretendere la prova dell’incapienza. L’ente pubblico deve ricostruire le trattative. Chi ha garanzie deve muoversi verso il garante prima che sia tardi.
Lo Studio Monardo si occupa di questo strumento perché il semplificato è l’esito di una composizione negoziata, e la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Monardo consente di leggere la relazione finale dell’esperto con lo sguardo di chi quel ruolo lo conosce. A questo si aggiungono l’abilitazione di cassazionista per i gradi di impugnazione e uno staff di avvocati e commercialisti per i numeri del piano.
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