Sì, e sono regole che si capiscono davvero solo leggendo insieme la legge e le decisioni dei giudici. Il decreto Marzano (D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39) è nato come procedura veloce per le grandissime imprese in crisi. Negli anni il legislatore lo ha trasformato, decreto dopo decreto, in uno strumento pensato su misura per le imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, con il caso dell’ex Ilva di Taranto come banco di prova costante. Il risultato è un corpo di norme eccezionali: ammissione immediata su istanza del socio, blocco degli strumenti del Codice della crisi, prededuzioni speciali, finanziamenti pubblici, deroghe in materia penale e ambientale.
Proprio perché si tratta di norme eccezionali, il peso dei giudici è enorme. La Corte costituzionale ha fissato i limiti entro cui lo Stato può far proseguire un impianto strategico anche sotto sequestro; la Corte di giustizia dell’Unione europea ha detto quando la tutela della salute impone di fermarlo; la Cassazione ha stabilito, con un orientamento ormai stabile, che i vantaggi riconosciuti ai creditori dell’impresa strategica vanno letti in modo restrittivo. In questa guida trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche per chi è socio, fornitore, creditore o lavoratore di un’impresa di questo tipo.
Perché ce ne occupiamo noi? Perché il punto più delicato di questa disciplina è il rapporto con gli strumenti del Codice della crisi: dal momento in cui il socio qualificato chiede l’amministrazione straordinaria, la composizione negoziata non può più essere chiesta e, se è pendente la domanda di nomina dell’esperto, questa viene archiviata. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce dall’interno il percorso che la legge speciale interrompe. Inoltre le crisi delle grandi imprese strategiche ricadono a cascata sull’indotto di piccole imprese e professionisti: qui entra in gioco la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di professionista fiduciario di un OCC, utile quando il fornitore minore resta schiacciato dai mancati pagamenti.
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Il quadro normativo in breve: cosa cambia per l’impresa strategica
Per capire su cosa si sono pronunciati i giudici serve una mappa minima delle fonti. Le grandi imprese insolventi non passano dalla liquidazione giudiziale ordinaria ma da procedure speciali: il D.Lgs. 270/1999 (cosiddetta Prodi-bis) e il D.L. 347/2003 (Marzano). Secondo il dossier dei Servizi Studi di Senato e Camera del 23 gennaio 2024 sul D.L. 4/2024, la procedura di accesso diretto del decreto Marzano è riservata, in via generale, alle imprese con almeno 500 lavoratori subordinati e debiti non inferiori a 300 milioni di euro. Su requisiti generali, nomina del commissario e durata del programma rinviamo agli approfondimenti dedicati: qui ci interessa ciò che è diverso per l’impresa strategica.
La nozione di stabilimento strategico
Il presupposto delle regole speciali è la gestione di almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 1 del D.L. 207/2012. Il D.L. 207/2012 è il decreto nato per l’Ilva, che ha introdotto la possibilità di autorizzare la prosecuzione dell’attività produttiva di impianti strategici alle condizioni fissate nell’autorizzazione integrata ambientale (AIA). È il collegamento tra quella norma e il decreto Marzano a rendere “strategica” l’impresa ai fini concorsuali.
L’ammissione su istanza del socio: dal D.L. 2/2023 al D.L. 4/2024
Il cuore della disciplina speciale è l’art. 2, comma 2, del D.L. 347/2003. Il D.L. 5 gennaio 2023, n. 2 (convertito dalla L. 3 marzo 2023, n. 17) aveva previsto che, nelle società partecipate dallo Stato che gestiscono stabilimenti strategici, l’ammissione immediata all’amministrazione straordinaria potesse avvenire su istanza del socio pubblico con almeno il 30% del capitale. Il D.L. 18 gennaio 2024, n. 4, «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico», ha riscritto quel periodo. Oggi, secondo il testo riportato nel dossier parlamentare:
- la regola riguarda le società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, escluse quelle che emettono azioni quotate su mercati regolamentati;
- l’istanza può venire dai soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote: non più soltanto dal socio pubblico, ma da qualunque socio, anche privato;
- il socio deve prima segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei requisiti; solo se l’organo amministrativo non presenta l’istanza entro i successivi quindici giorni, o rifiuta di farlo, il socio può agire;
- dalla presentazione dell’istanza è preclusa la domanda di composizione negoziata e la presentazione o prosecuzione degli altri strumenti di regolazione della crisi del D.Lgs. 14/2019, fino alla conclusione del procedimento o al passaggio in giudicato del provvedimento previsto dall’art. 4, comma 1-bis; se è pendente una domanda di nomina dell’esperto, questa viene archiviata.
Il decreto risulta convertito dalla L. 15 marzo 2024, n. 28. Lo stesso D.L. 4/2024 ha poi autorizzato finanziamenti statali alle società Ilva in amministrazione straordinaria fino a 320 milioni di euro per il 2024, da restituire in prededuzione rispetto a ogni altra posizione debitoria della procedura (nuovo comma 1-sexies dell’art. 1 del D.L. 142/2019), ha disciplinato la cassa integrazione straordinaria per il 2024 e ha inserito nel D.Lgs. 270/1999 l’art. 74-bis, in base al quale la chiusura della procedura non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi.
La prededuzione dei crediti anteriori legati agli impianti essenziali
Un’altra regola di favore è l’art. 3, comma 1-ter, del D.L. 347/2003: per le imprese che gestiscono impianti strategici sono prededucibili alcuni crediti anteriori all’apertura della procedura, se relativi ad attività necessarie al funzionamento degli impianti produttivi essenziali. È un’eccezione forte al principio della parità di trattamento, e infatti è la norma su cui si concentra la giurisprudenza di legittimità.
Il versante penale e ambientale
Infine c’è la cosiddetta disciplina dello “scudo penale”. Il D.L. 1/2015, art. 2, comma 6, ha escluso la responsabilità penale e amministrativa del commissario e dei suoi delegati per le condotte attuative del Piano ambientale; il D.L. 98/2016 ha esteso l’esclusione all’affittuario o acquirente. Il D.L. 2/2023 ha aggiunto due tasselli: l’art. 6, che ha introdotto nell’art. 104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale il comma 1-bis.1, sulla prosecuzione dell’attività degli stabilimenti strategici sottoposti a sequestro; e l’art. 7, secondo cui non è punibile chi agisce in esecuzione di un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell’attività, per i fatti che derivano dal rispetto delle relative prescrizioni.
| Regola speciale | Fonte | Chi ne è toccato |
|---|---|---|
| Ammissione immediata su istanza del socio al 30% | art. 2, c. 2, D.L. 347/2003 (D.L. 2/2023 e D.L. 4/2024) | soci, amministratori |
| Preclusione di composizione negoziata e strumenti CCII | art. 2, c. 2, D.L. 347/2003 | impresa, esperto, creditori |
| Prededuzione dei crediti anteriori per impianti essenziali | art. 3, c. 1-ter, D.L. 347/2003 | fornitori |
| Finanziamento statale prededucibile (Ilva in AS) | art. 1, c. 1-sexies, D.L. 142/2019 | tutti i creditori concorsuali |
| Prosecuzione dell’attività sotto sequestro | art. 104-bis, c. 1-bis.1, disp. att. c.p.p. | impresa, autorità giudiziaria |
| Non punibilità di chi esegue il provvedimento | art. 7 D.L. 2/2023; art. 2, c. 6, D.L. 1/2015 | commissari, gestori |
Un’avvertenza: il D.L. 347/2003 è stato modificato molte volte e alcuni commi aggiunti di recente (ad esempio quelli numerati come “1-bis” e “1-ter” negli articoli 1 e 2) vanno sempre letti nel testo vigente al momento in cui si agisce. Ciò vale anche per eventuali soglie dimensionali ridotte previste per specifiche categorie di imprese: prima di qualunque iniziativa occorre riscontrare la versione aggiornata della norma, senza affidarsi a sintesi di seconda mano.
L’orientamento consolidato: le norme di favore si leggono in modo stretto
Il filo che unisce la giurisprudenza civile sul tema è uno solo: le regole speciali per le imprese strategiche sono eccezioni, e come tali non si estendono oltre i casi espressamente previsti. L’orientamento si è consolidato attorno alla prededuzione dei crediti anteriori, che è il punto dove gli interessi dei fornitori si scontrano più duramente con quelli della massa dei creditori.
Trib. Milano, 15 gennaio 2020, n. 366 e 22 gennaio 2020, n. 583
La vicenda nasce dalle domande di ammissione al passivo di fornitori dell’Ilva che chiedevano la collocazione in prededuzione di crediti sorti prima dell’apertura della procedura, invocando l’art. 3, comma 1-ter. Il Tribunale di Milano, con due sentenze ravvicinate, ha affermato che l’art. 3, comma 1-ter, ha natura eccezionale ed è di stretta interpretazione. Il principio, calato nella pratica, significa che il fornitore non può sperare in un’applicazione “per analogia”: deve dimostrare che il proprio credito rientra esattamente nel perimetro tracciato dalla norma.
Cass., 20 febbraio 2020, n. 4341
La Suprema Corte ha chiarito, in linea con il merito milanese, che la prededuzione dei crediti anteriori prevista per le imprese strategiche è una deroga eccezionale alla par condicio e non può essere allargata in via interpretativa. In altre parole, se sei creditore dell’impresa strategica e il tuo credito è nato prima dell’apertura, la regola di partenza resta la soddisfazione concorsuale ordinaria: la prededuzione è l’eccezione da provare.
Cass., sez. VI, 10 giugno 2021, n. 16304
L’orientamento si è consolidato nel senso che la natura eccezionale della norma esclude letture estensive. La pronuncia ribadisce il principio già affermato nel 2020, confermandone la stabilità a livello di legittimità. Per il creditore significa che la giurisprudenza non lascia spazio a interpretazioni “di equità” fondate sull’importanza della fornitura per la sopravvivenza dello stabilimento.
Cass., 20 maggio 2022, n. 16441
La Cassazione torna sulla stessa linea, ribadendo la lettura restrittiva delle prededuzioni speciali nell’amministrazione straordinaria. Il dato significativo è la continuità: quattro pronunce in due anni, tra merito e legittimità, che vanno nella stessa direzione.
Cass., Sez. I, 4 luglio 2022, n. 21156
È la decisione che ha dato contenuto concreto alla regola. Una società fornitrice di lubrificanti chiedeva la prededuzione per forniture anteriori destinate agli impianti dell’Ilva. La Corte ha affermato che gli “impianti produttivi essenziali” sono soltanto quelli che realizzano il primo acciaio, cioè la bramma, e che le fasi successive di lavorazione, come zincatura, laminazione e rivestimento, restano fuori dalla prededuzione. Il ricorso del fornitore è stato rigettato. La pronuncia è stata criticata in dottrina come eccessivamente restrittiva, perché trascurerebbe le lavorazioni necessarie al prodotto finito; ma è il principio oggi applicato.
Il principio, calato nella pratica, significa che un fornitore dell’impresa strategica deve sapere in anticipo a quale reparto è destinata la sua fornitura: se serve all’area a caldo, dove nasce la bramma, ha una chance di prededuzione; se serve ai reparti a valle, quasi certamente sarà un creditore chirografario o privilegiato secondo le regole generali.
Il retroterra: Cass., 11 giugno 2019, n. 15724 e Cass., SS.UU., 17 maggio 2010, n. 11930
Due pronunce generali spiegano perché la Cassazione ragioni così. La sentenza n. 15724/2019 distingue nettamente il privilegio, che è una prelazione sostanziale legata alla causa del credito, dalla prededuzione, che è un prelievo di natura procedurale. Le Sezioni Unite n. 11930/2010 hanno affermato che l’interpretazione estensiva dei privilegi è ammessa solo per le norme del codice civile e non per la legislazione speciale. Messe insieme, queste pronunce chiudono la porta a ogni tentativo di allargare per via interpretativa i benefici delle leggi speciali sull’impresa strategica.
Perché la Cassazione insiste sulla stretta interpretazione: il ragionamento in tre passaggi
Vale la pena ricostruire il percorso logico che accomuna le pronunce sulla prededuzione, perché è lo stesso che i giudici applicheranno, con ogni probabilità, alle altre norme speciali per le imprese strategiche.
Primo passaggio: il concorso è la regola. Nell’amministrazione straordinaria, come in ogni procedura concorsuale, i creditori anteriori partecipano al riparto secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione. La prededuzione, cioè il pagamento prima di tutti gli altri, è per definizione un’alterazione di quell’ordine. La distinzione tracciata da Cass. n. 15724/2019 tra privilegio e prededuzione serve proprio a ricordare che la seconda non nasce dalla qualità del credito, ma da una scelta del legislatore legata alla procedura.
Secondo passaggio: la scelta del legislatore è eccezionale. L’art. 3, comma 1-ter, del D.L. 347/2003 attribuisce la prededuzione a crediti sorti prima dell’apertura, cosa che il sistema normalmente non consente. La ragione è evidente: garantire che i fornitori continuino a servire gli impianti che non possono fermarsi. Ma una ragione di politica industriale, per quanto forte, non autorizza il giudice ad allargare la norma a tutto ciò che appare utile alla produzione. Le Sezioni Unite n. 11930/2010 lo hanno detto in termini generali: l’interpretazione estensiva in materia di prelazioni trova spazio nel codice civile, non nelle leggi speciali.
Terzo passaggio: il perimetro si ricava dal testo. Se la norma parla di “impianti produttivi essenziali”, il giudice deve individuare quali impianti lo siano, senza sostituire a quella nozione un criterio più ampio di utilità. La Sezione I, con la sentenza n. 21156/2022, ha tratto la conseguenza più rigorosa: essenziali sono gli impianti che producono il primo acciaio. Si può discutere se sia la lettura migliore, e la dottrina lo ha fatto; ma è la lettura con cui ogni fornitore deve fare i conti oggi.
Il principio, calato nella pratica, significa che chi intrattiene rapporti commerciali con un’impresa strategica non può contare su una “protezione di sistema”: le tutele esistono, ma sono puntuali e vanno costruite fin dal momento in cui si accetta l’ordine, con documenti che leghino la fornitura all’impianto.
Le ricadute sul contenzioso di ammissione al passivo
L’orientamento restrittivo ha un effetto processuale diretto. Nella verifica dello stato passivo, il commissario e il giudice delegato tendono a escludere la prededuzione quando la domanda non dimostra con precisione la destinazione della fornitura. Il creditore che si vede ammesso in chirografo può proporre opposizione allo stato passivo; ma l’esito dipende quasi interamente dalla documentazione raccolta prima. La partita sulla prededuzione si vince o si perde quando si emette la fattura, non quando si deposita la domanda di ammissione.
Prima questione aperta: il socio al 30% può davvero “scavalcare” gli amministratori?
La questione
Il dubbio pratico è questo: se sono socio con il 30% di una società partecipata dallo Stato che gestisce uno stabilimento strategico, posso chiedere io l’amministrazione straordinaria anche se gli amministratori non vogliono? E se sono il socio di minoranza dall’altra parte, cosa posso opporre?
Cosa dice la legge e cosa hanno detto i giudici
La norma, nella versione del D.L. 4/2024, risponde in modo esplicito: sì, il socio (o i soci congiuntamente) con almeno il 30% può presentare l’istanza, dopo aver segnalato i requisiti all’organo amministrativo e aver atteso inutilmente quindici giorni, o dopo un rifiuto espresso. Il D.L. 2/2023 riservava questa facoltà al solo socio pubblico; il D.L. 4/2024 l’ha estesa a qualunque socio, purché la società sia partecipata da amministrazioni statali e non sia quotata.
Sul piano giurisprudenziale, non abbiamo individuato pronunce di legittimità che abbiano già interpretato specificamente la nuova legittimazione del socio. È un dato da dichiarare con onestà: su questo punto la disciplina è troppo recente perché si sia formato un orientamento. Ciò che la giurisprudenza consolidata offre è un criterio di metodo: trattandosi di norma eccezionale, i suoi presupposti (partecipazione statale, non quotazione, gestione di uno stabilimento strategico ai sensi del D.L. 207/2012, soglia del 30%, segnalazione e decorso dei quindici giorni) vanno verificati rigorosamente e non si estendono a casi simili. È lo stesso ragionamento che la Cassazione ha seguito, per la prededuzione, nelle sentenze n. 4341/2020, n. 16304/2021 e n. 21156/2022.
Se c’è contrasto
Più che un contrasto giurisprudenziale c’è un dibattito sistematico: la norma attribuisce a un socio il potere di sottrarre l’impresa al governo degli amministratori e di spostarla in una procedura pubblicistica, saltando gli strumenti negoziali del Codice della crisi. L’assunzione prudenziale è che ogni requisito venga documentato in modo puntuale: la segnalazione all’organo amministrativo deve essere tracciabile e datata, e il computo dei quindici giorni deve risultare senza margini di dubbio.
Cosa significa per te
Se sei socio, la soglia del 30% può essere raggiunta anche sommando partecipazioni dirette e indirette e anche con altri soci; ma il percorso parte da una formale segnalazione agli amministratori. Se sei amministratore, quei quindici giorni sono il tempo in cui devi decidere se presentare tu l’istanza o motivare il rifiuto, sapendo che l’inerzia apre la strada al socio. Lo Studio Monardo, guidato da un avvocato cassazionista che è anche Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, valuta in questa fase se esistano ancora margini per un percorso negoziale prima che l’istanza lo precluda.
Seconda questione aperta: che fine fa la composizione negoziata già avviata?
La questione
L’impresa strategica ha già chiesto la nomina dell’esperto per la composizione negoziata, oppure ha avviato trattative con i creditori. Poi un socio qualificato presenta l’istanza di amministrazione straordinaria. Le trattative si fermano?
Cosa dice la legge
La risposta del legislatore è netta: dalla presentazione dell’istanza non può essere presentata la domanda di composizione negoziata né possono essere presentati o proseguiti gli altri strumenti di regolazione della crisi del D.Lgs. 14/2019. Se è già pendente una domanda di nomina dell’esperto, la domanda è archiviata. L’effetto dura fino alla conclusione del procedimento di ammissione o al passaggio in giudicato del provvedimento previsto dall’art. 4, comma 1-bis.
Cosa hanno deciso i giudici
Anche qui manca, per quanto abbiamo potuto verificare, una giurisprudenza di legittimità specifica sulla nuova preclusione. Il tema è stato però affrontato dalla dottrina (ad esempio negli studi sui rapporti fra composizione negoziata e amministrazione straordinaria delle imprese che gestiscono impianti strategici). Il principio da cui partire è sempre quello dell’orientamento consolidato: le deroghe introdotte per le imprese strategiche si applicano nei loro limiti testuali. La preclusione scatta con la presentazione dell’istanza e non prima; e riguarda gli strumenti del Codice della crisi, non gli accordi privatistici che le parti possono continuare a coltivare fuori da quegli strumenti.
Se c’è contrasto
La questione più delicata è il destino degli atti compiuti durante le trattative prima dell’istanza: finanziamenti, accordi con singoli creditori, misure protettive. Il Codice della crisi contiene regole sulla stabilità di tali atti, ma il loro coordinamento con l’ingresso in amministrazione straordinaria non è ancora stato chiarito da pronunce di vertice. L’assunzione prudenziale è che chi finanzia o contratta con un’impresa strategica in composizione negoziata tenga conto del rischio che il percorso venga interrotto dall’istanza di un socio e strutturi le operazioni in modo che la loro tenuta non dipenda dal completamento delle trattative.
Cosa significa per te
Se sei un creditore che sta negoziando con un’impresa strategica, devi monitorare la compagine sociale: la presenza di un socio statale o di soci che, insieme, raggiungono il 30% rende concreto il rischio di un’interruzione improvvisa. Se sei l’esperto o l’advisor dell’impresa, la mappa dei soci e delle loro intenzioni fa parte dell’analisi preliminare di fattibilità.
Una nota sul quadro più recente: il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, sui tributi locali, ha modificato il Codice della crisi estendendo ai tributi locali alcuni strumenti del Codice, tra cui la transazione fiscale anche nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis). Per un’impresa strategica rileva solo finché resta dentro gli strumenti del Codice: dal momento dell’istanza di amministrazione straordinaria, quegli strumenti sono preclusi.
Terza questione aperta: fin dove arriva lo “scudo penale” dopo la Corte costituzionale?
La questione
Chi gestisce uno stabilimento strategico, sotto sequestro o in amministrazione straordinaria, si chiede se possa essere chiamato a rispondere penalmente per emissioni o danni ambientali derivanti dalla prosecuzione dell’attività. La risposta dipende da un intreccio di norme speciali e dalla giurisprudenza costituzionale ed europea.
Cosa hanno deciso i giudici
Corte cost., n. 85/2013. È la decisione sul D.L. 207/2012, il decreto “salva Ilva”. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ma ha posto condizioni precise: la prosecuzione dell’attività sotto sequestro è ammissibile solo se limitata nel tempo e ancorata a prescrizioni dell’AIA adottate con procedure trasparenti e partecipate; il giudice penale non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, ma la legge non può nemmeno consentire una prosecuzione senza regole.
Corte cost., n. 58/2018. Richiamata dalla stessa Corte nel 2024 come esempio del caso in cui il bilanciamento tra produzione e salute era stato affidato all’imprenditore stesso, senza adeguate garanzie: un modello che la Corte ha ritenuto non accettabile.
Corte cost., 13 giugno 2024, n. 105 (decisa il 7 maggio 2024). La questione è stata sollevata dal GIP del Tribunale di Siracusa nel caso degli impianti di depurazione del polo industriale di Priolo, sequestrati nell’ambito di un’indagine per disastro ambientale. Oggetto era l’art. 104-bis, comma 1-bis.1, delle norme di attuazione del c.p.p., introdotto dall’art. 6 del D.L. 2/2023. La Corte ha dichiarato illegittimo il quinto periodo della norma nella parte in cui non prevede che le misure di bilanciamento si applichino per un periodo non superiore a trentasei mesi. Ha invece ritenuto conforme a Costituzione l’idea che il Governo possa, in situazioni di crisi e in via provvisoria, assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti strategici, purché le misure mirino a un rapido risanamento e non consentano una prosecuzione indefinita abbassando la tutela di ambiente e salute.
CGUE, 25 giugno 2024, causa C-626/22. Su rinvio del Tribunale di Milano, in un giudizio relativo all’acciaieria ex Ilva di Taranto, la Corte di giustizia ha affermato che gli Stati devono prevedere una valutazione preventiva e continuativa degli impatti dell’attività su ambiente e salute; che il riesame dell’autorizzazione non può limitarsi alle sostanze inquinanti prevedibili all’origine; e che una normativa nazionale che proroghi ripetutamente il termine per adeguarsi alle misure di tutela, quando siano accertati pericoli gravi e rilevanti, è contraria al diritto dell’Unione: in quel caso l’esercizio dell’installazione va sospeso. Spetta al giudice nazionale verificare se tali pericoli sussistano.
Se c’è contrasto
Non c’è un contrasto in senso tecnico, ma una tensione fra due livelli. Le norme nazionali di “scudo” (art. 2, comma 6, D.L. 1/2015; art. 7 D.L. 2/2023) proteggono chi attua il Piano ambientale o esegue il provvedimento di prosecuzione. Le Corti, però, hanno fissato un limite strutturale: la deroga è legittima solo se temporanea e orientata al risanamento. Va precisato con rigore che la sentenza n. 105/2024 ha colpito l’art. 104-bis disp. att. c.p.p., non l’art. 7 del D.L. 2/2023, che non era tra le norme censurate. L’assunzione prudenziale è che la non punibilità copra soltanto le condotte strettamente conformi alle prescrizioni e solo entro un orizzonte temporale definito; non abbiamo verificato, ad oggi, interventi successivi della Consulta specificamente sull’art. 7.
Cosa significa per te
Per chi gestisce o finanzia l’impresa strategica, lo scudo non è un’immunità generale: copre ciò che è fatto in esecuzione delle prescrizioni, e le prescrizioni stesse devono avere una scadenza. Per i creditori e i soci, la giurisprudenza europea introduce un rischio aggiuntivo da mettere nel conto: se il giudice accerta pericoli gravi per la salute, la sospensione dell’impianto è un esito previsto dal diritto UE, con effetti immediati sul valore dell’azienda e sulle prospettive di soddisfazione nella procedura.
La pronuncia più recente e rilevante: Corte cost. n. 105/2024
Tra le decisioni esaminate, quella che ha cambiato di più il quadro è la sentenza n. 105 del 13 giugno 2024, redattore Viganò.
Il contesto
Il D.L. 2/2023 aveva introdotto un meccanismo preciso: quando uno stabilimento di interesse strategico nazionale viene sequestrato, il giudice autorizza la prosecuzione dell’attività se, nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico, sono state adottate misure di bilanciamento tra la continuità produttiva e la tutela di ambiente, salute e sicurezza. Il GIP di Siracusa, chiamato a decidere sugli impianti di depurazione di Priolo, ha dubitato che questo automatismo fosse compatibile con gli artt. 2, 9, 32 e 41, secondo comma, della Costituzione, letti anche alla luce della riforma costituzionale del 2022 che ha inserito la tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali.
La motivazione in linguaggio piano
La Corte ha respinto tutte le eccezioni di inammissibilità e ha affrontato il merito. Il ragionamento si può riassumere così. Lo Stato può legittimamente intervenire per evitare che la chiusura di un impianto strategico produca conseguenze gravissime sull’economia e sull’occupazione; e può farlo anche con misure che consentano, in via temporanea, di proseguire l’attività sotto sequestro. Ma la tutela dell’ambiente e della salute non può essere sacrificata a tempo indeterminato. Le misure devono essere funzionali a un rapido risanamento. Per questo la norma è incostituzionale nella parte in cui non fissa un limite di durata: la Corte ha introdotto il termine massimo di trentasei mesi.
Cosa cambia rispetto a prima
Prima della sentenza, il provvedimento governativo di bilanciamento poteva in teoria giustificare la prosecuzione dell’attività senza un limite temporale certo. Dopo la sentenza, ogni misura ha una scadenza. Per l’impresa strategica in amministrazione straordinaria questo significa tre cose:
- il programma del commissario deve tenere conto del fatto che la continuità produttiva sotto sequestro non può essere garantita oltre il termine;
- i potenziali acquirenti o affittuari dell’azienda valutano il rischio che, scaduto il periodo, l’impianto debba fermarsi se il risanamento non è completato;
- i creditori vedono le prospettive di soddisfazione legate alla capacità della procedura di completare in tempo gli interventi ambientali.
Insieme alla decisione della Corte di giustizia di dodici giorni dopo, la sentenza n. 105/2024 disegna un principio comune ai due livelli: la continuità produttiva dell’impresa strategica è un valore protetto, ma solo se temporaneo e orientato al risanamento. È il criterio con cui verranno lette, in futuro, anche le nuove norme speciali che il legislatore dovesse introdurre.
I principi applicati ai casi reali
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati di fantasia per mostrare come operano i principi visti. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.
Ipotesi 1: il fornitore di refrattari e il fornitore di vernici
Un’impresa strategica entra in amministrazione straordinaria il 9 settembre. Due fornitori hanno crediti anteriori:
- fornitore A: 187.430 € per materiali refrattari consegnati tra maggio e luglio all’area altoforni;
- fornitore B: 64.920 € per prodotti di rivestimento destinati alla linea di zincatura.
Alla luce di Cass. n. 21156/2022, solo il credito di A può aspirare alla prededuzione ex art. 3, comma 1-ter, perché la fornitura riguarda la fase che realizza il primo acciaio. B, la cui fornitura serve una fase successiva, resta fuori: il suo credito sarà ammesso al passivo secondo le regole generali (chirografo, salvo privilegi propri). Anche A, però, deve provare il nesso tra fornitura e impianto essenziale, perché la norma è di stretta interpretazione (Cass. n. 4341/2020; n. 16304/2021). In concreto: documenti di trasporto con destinazione di reparto, ordini che identificano l’impianto, eventuali attestazioni tecniche.
Ipotesi 2: il socio al 31,4% e i quindici giorni
Una società non quotata, partecipata indirettamente da un’amministrazione statale, gestisce uno stabilimento riconosciuto di interesse strategico ai sensi del D.L. 207/2012. Il socio X detiene il 18,7%, il socio Y il 12,7%: insieme raggiungono il 31,4%. Il 3 marzo inviano all’organo amministrativo, con posta elettronica certificata, una segnalazione motivata della sussistenza dei requisiti. Gli amministratori non rispondono.
Dal 18 marzo, decorsi i quindici giorni, X e Y possono presentare congiuntamente l’istanza di ammissione immediata. Se nel frattempo l’impresa aveva chiesto, il 10 marzo, la nomina dell’esperto per la composizione negoziata, con la presentazione dell’istanza dei soci quella domanda viene archiviata. Se invece il 12 marzo gli amministratori avessero rifiutato espressamente, i soci avrebbero potuto agire subito dopo il rifiuto. Il calcolo esatto del termine va sempre verificato sul testo vigente e sulle regole generali di computo.
Ipotesi 3: l’impianto sotto sequestro e il termine dei trentasei mesi
Uno stabilimento strategico viene sequestrato; il giudice autorizza la prosecuzione dell’attività sulla base di misure di bilanciamento adottate a gennaio di un dato anno. Dopo Corte cost. n. 105/2024, quelle misure non possono operare oltre trentasei mesi. Un investitore che valuta l’acquisto del ramo d’azienda a ottobre del secondo anno sa che restano circa quindici mesi per completare il risanamento. Se, inoltre, emergono pericoli gravi e rilevanti per la salute, la sentenza della Corte di giustizia del 25 giugno 2024 (C-626/22) rende possibile la sospensione dell’esercizio, a prescindere dalle proroghe nazionali. Il valore dell’operazione va quindi stimato includendo lo scenario di fermo.
Ipotesi 4: il finanziamento statale prededucibile e il riparto dei chirografari
Una società del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria riceve, nel 2024, un finanziamento statale di 212.600.000 € ai sensi del nuovo comma 1-sexies dell’art. 1 del D.L. 142/2019, da restituire in prededuzione rispetto a ogni altra posizione debitoria della procedura. Supponiamo che l’attivo realizzabile sia stimato in 1.318.400.000 €, che i crediti prededucibili diversi dal finanziamento ammontino a 486.250.000 € e i crediti privilegiati a 541.900.000 €.
Sequenza del riparto ipotetico: dall’attivo si sottrae prima il finanziamento statale (212.600.000 €), poi le altre prededuzioni (486.250.000 €): restano 619.550.000 €. I privilegiati assorbono 541.900.000 €: per i chirografari restano 77.650.000 €. Se i crediti chirografari ammessi sono 1.743.800.000 €, la percentuale teorica scende a circa il 4,45%. Senza il finanziamento in prededuzione, la quota disponibile per i chirografari sarebbe stata di 290.250.000 €, pari a circa il 16,6%. L’esercizio, del tutto ipotetico, mostra perché per un creditore chirografario sia essenziale conoscere l’ordine delle prededuzioni speciali prima di valutare transazioni, cessioni del credito o azioni individuali.
La giurisprudenza in tabella
La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce richiamate nell’articolo. Per ciascuna è indicata la questione decisa e la ricaduta pratica per chi ha rapporti con un’impresa di interesse strategico nazionale. Le pronunce di legittimità sulla prededuzione riguardano il decreto Marzano; quelle della Corte costituzionale e della Corte di giustizia riguardano la disciplina ambientale e processuale penale degli stabilimenti strategici, che si intreccia con la procedura concorsuale. Per la nuova legittimazione del socio al 30% e per la preclusione della composizione negoziata, introdotte o riscritte nel 2023-2024, non risultano ancora pronunce di vertice: su quei punti il lettore deve aspettarsi le prime decisioni di merito nei prossimi anni.
| Pronuncia | Questione | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Trib. Milano, 15/1/2020, n. 366 | prededuzione crediti anteriori | art. 3, c. 1-ter, norma eccezionale | niente analogia per i fornitori |
| Trib. Milano, 22/1/2020, n. 583 | idem | stretta interpretazione | onere di prova rigoroso |
| Cass., 20/2/2020, n. 4341 | idem | deroga eccezionale alla par condicio | la regola resta il concorso |
| Cass., sez. VI, 10/6/2021, n. 16304 | idem | conferma della lettura restrittiva | orientamento stabile |
| Cass., 20/5/2022, n. 16441 | prededuzioni speciali in AS | lettura restrittiva ribadita | nessuna apertura estensiva |
| Cass., Sez. I, 4/7/2022, n. 21156 | impianti produttivi essenziali | solo l’area che produce la bramma | conta il reparto di destinazione |
| Cass., 11/6/2019, n. 15724 | privilegio e prededuzione | sono istituti distinti | non si sovrappongono |
| Cass., SS.UU., 17/5/2010, n. 11930 | interpretazione estensiva | ammessa per il codice civile, non per leggi speciali | i benefici speciali non si allargano |
| Corte cost., n. 85/2013 | D.L. 207/2012 (Ilva) | prosecuzione sotto sequestro solo temporanea e regolata | limiti alla continuità produttiva |
| Corte cost., n. 58/2018 | bilanciamento affidato all’impresa | modello non ammesso | servono garanzie pubbliche |
| Corte cost., 13/6/2024, n. 105 | art. 104-bis, c. 1-bis.1, disp. att. c.p.p. | misure valide al massimo 36 mesi | scadenza certa della deroga |
| CGUE, 25/6/2024, C-626/22 | direttiva emissioni, ex Ilva | proroghe ripetute illegittime se pericoli gravi | possibile sospensione dell’impianto |
La sintesi operativa
- Le regole speciali valgono solo per le imprese che gestiscono uno stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 1 del D.L. 207/2012: è il primo requisito da verificare.
- L’ammissione immediata su istanza del socio riguarda le società partecipate da amministrazioni statali e non quotate: fuori da questo perimetro valgono le regole generali del decreto Marzano.
- Dal D.L. 4/2024 qualunque socio, anche privato, con almeno il 30% (anche congiuntamente e anche indirettamente) può presentare l’istanza, previa segnalazione agli amministratori e decorso di quindici giorni o rifiuto.
- L’istanza blocca la composizione negoziata e gli strumenti del Codice della crisi; la domanda di nomina dell’esperto pendente viene archiviata.
- La prededuzione dei crediti anteriori ex art. 3, comma 1-ter, è eccezionale e di stretta interpretazione (Trib. Milano 2020; Cass. 4341/2020, 16304/2021, 16441/2022).
- Sono impianti produttivi essenziali solo quelli che producono il primo acciaio (Cass. 21156/2022): il fornitore deve provare la destinazione della fornitura.
- I finanziamenti statali alle società Ilva in AS previsti dal D.L. 4/2024 si restituiscono in prededuzione rispetto a ogni altro debito della procedura: per i creditori concorsuali significa un ulteriore scalino davanti a loro.
- La continuità produttiva sotto sequestro è ammessa solo per un massimo di trentasei mesi (Corte cost. 105/2024).
- In presenza di pericoli gravi e rilevanti per salute e ambiente, il diritto UE impone la sospensione dell’impianto e vieta proroghe ripetute (CGUE C-626/22).
- La non punibilità prevista dalle norme speciali copre solo le condotte conformi alle prescrizioni; la sentenza 105/2024 non ha avuto ad oggetto l’art. 7 del D.L. 2/2023.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Sono fornitore dell’ex Ilva con un credito anteriore: ho la prededuzione?
Dipende dalla destinazione della fornitura. Alla luce di Cass. n. 21156/2022, la prededuzione dell’art. 3, comma 1-ter, riguarda solo le attività necessarie agli impianti che producono il primo acciaio. Se la tua fornitura serviva a lavorazioni successive, il credito sarà trattato secondo le regole ordinarie del concorso. E in ogni caso l’onere della prova è tuo, perché la norma è eccezionale (Cass. n. 4341/2020).
Il socio di maggioranza può impedire al socio al 30% di chiedere l’amministrazione straordinaria?
Non direttamente: la legge attribuisce la legittimazione al socio qualificato quando gli amministratori restano inerti per quindici giorni o rifiutano. Gli amministratori possono però presentare essi stessi l’istanza o motivare il rifiuto; e in sede di ammissione si verificherà che tutti i presupposti, a partire dalla natura strategica dello stabilimento e dalla partecipazione statale, siano effettivamente presenti.
Abbiamo chiesto la composizione negoziata: possiamo proseguire?
Finché nessun socio qualificato presenta l’istanza, sì. Dal momento dell’istanza, invece, la composizione negoziata non può essere chiesta e la domanda di nomina dell’esperto già pendente è archiviata. Per questo, nelle imprese strategiche partecipate dallo Stato, è opportuno che il percorso negoziale sia condiviso con i soci rilevanti fin dall’inizio.
Lo “scudo penale” protegge il commissario da qualunque contestazione?
No. Le norme speciali escludono la punibilità per le condotte attuative del Piano ambientale o per i fatti derivanti dal rispetto delle prescrizioni del provvedimento che autorizza la prosecuzione. La Corte costituzionale (n. 85/2013 e n. 105/2024) ha chiarito che la prosecuzione in deroga deve essere temporanea e finalizzata al risanamento; fuori da questi limiti la protezione non opera.
Sono un piccolo artigiano dell’indotto e l’impresa strategica non mi paga da mesi: cosa posso fare per me?
Due piani vanno tenuti distinti. Sul fronte del credito, occorre presentare tempestivamente la domanda di ammissione al passivo e verificare se ricorrano i presupposti, stretti, della prededuzione. Sul fronte della propria sostenibilità finanziaria, se il mancato incasso ti ha reso a tua volta incapace di pagare i tuoi debiti, il Codice della crisi offre strumenti calibrati sulle dimensioni dell’impresa: composizione negoziata per l’imprenditore commerciale e, per l’impresa minore, gli strumenti di sovraindebitamento gestiti tramite gli OCC. Agire presto conta: aspettare l’esito del riparto della grande procedura può significare attendere anni.
Le regole speciali si applicano anche alle società del gruppo che non gestiscono direttamente lo stabilimento?
La disciplina dell’ammissione immediata su istanza del socio fa riferimento alle società che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale. L’estensione della procedura alle altre società del gruppo segue le regole generali del decreto Marzano, che qui non esaminiamo. Alla luce dell’orientamento consolidato sulla natura eccezionale delle norme speciali, è prudente non presumere che i benefici previsti per l’impresa strategica si trasferiscano automaticamente alle società collegate: va verificato caso per caso sul testo vigente.
Esiste una riforma in arrivo?
Il Parlamento sta esaminando un disegno di legge delega di riforma dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese (A.C. 2577), che risulta aver ottenuto un primo via libera; al momento in cui scriviamo non ci risulta pubblicata una legge definitiva, e i suoi contenuti non vanno considerati vigenti. Le regole descritte in questo articolo restano quelle applicabili.
Cosa può fare lo Studio Monardo per chi ha rapporti con un’impresa strategica
Applichiamo questi orientamenti al tuo fascicolo, con un lavoro concreto e documentato:
- Verifichiamo il perimetro della disciplina speciale: riscontriamo se lo stabilimento rientra tra quelli di interesse strategico nazionale ai sensi del D.L. 207/2012, se la società è partecipata da amministrazioni statali e se è quotata, sul testo vigente del D.L. 347/2003.
- Ricostruiamo la compagine sociale e calcoliamo, con le partecipazioni dirette e indirette, se un socio o un gruppo di soci raggiunge la soglia del 30%.
- Redigiamo e notifichiamo la segnalazione all’organo amministrativo e calcoliamo il termine di quindici giorni, oppure, se assistiamo l’organo amministrativo, predisponiamo la delibera di istanza o il rifiuto motivato.
- Valutiamo, prima dell’istanza, se un percorso di composizione negoziata è ancora praticabile, sapendo che l’istanza del socio lo precluderà e archivierà la domanda di nomina dell’esperto.
- Esaminiamo ordini, documenti di trasporto e destinazioni di reparto delle forniture per sostenere la domanda di prededuzione ex art. 3, comma 1-ter, alla luce di Cass. n. 21156/2022.
- Predisponiamo la domanda di ammissione al passivo e le eventuali opposizioni allo stato passivo, contestando la graduazione quando la prededuzione è negata o riconosciuta ad altri senza presupposti.
- Analizziamo l’impatto dei finanziamenti statali prededucibili sulle prospettive di riparto dei creditori concorsuali.
- Valutiamo il rischio ambientale e temporale legato alla prosecuzione dell’attività sotto sequestro (termine dei trentasei mesi, possibile sospensione per pericoli gravi) quando il cliente intende acquistare, affittare o finanziare l’azienda.
- Assistiamo le piccole imprese e i professionisti dell’indotto travolti dai mancati pagamenti, verificando con lo staff di commercialisti se siano percorribili gli strumenti del Codice della crisi o, per i soggetti minori, le procedure di sovraindebitamento.
- Seguiamo il contenzioso in ogni grado, dal merito fino alla Cassazione, con la stessa linea difensiva.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista è decisiva in questa materia: gli orientamenti sulla prededuzione si sono formati proprio in Cassazione, e una contestazione sulla graduazione dei crediti in amministrazione straordinaria può arrivare fino alla Suprema Corte. Lo stesso difensore segue la strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, senza dispersioni tra professionisti diversi. La qualifica di Esperto Negoziatore consente di valutare con cognizione di causa il percorso negoziale che l’istanza di amministrazione straordinaria interrompe.
Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sulle questioni processuali e concorsuali, i secondi sui conteggi del credito, sulla documentazione contabile delle forniture e sulle simulazioni di riparto.
Chiusura
Le imprese di interesse strategico nazionale hanno davvero regole speciali di amministrazione straordinaria: ammissione su istanza del socio al 30%, blocco della composizione negoziata, prededuzioni eccezionali, finanziamenti pubblici privilegiati, deroghe temporanee in materia ambientale e penale. Ma la giurisprudenza ha posto un argine costante: le eccezioni si leggono in modo stretto e le deroghe alla tutela della salute devono avere una scadenza.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nel punto di incontro tra le competenze certificate dell’Avvocato: come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 conosce il percorso di composizione negoziata che la legge speciale può interrompere; come Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario di un OCC può assistere i piccoli creditori dell’indotto quando la crisi della grande impresa diventa la loro crisi; come cassazionista può sostenere le ragioni del cliente fino all’ultimo grado.
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