Conviene Il Concordato Liquidatorio Rispetto Alla Liquidazione Giudiziale?

Quando un’impresa non ha più prospettive di continuità, la domanda vera non è “che differenza c’è” tra concordato liquidatorio e liquidazione giudiziale, ma chi ci guadagna e chi ci perde scegliendo l’uno o l’altra. Il debitore, i soci, chi ha firmato fideiussioni personali e i creditori hanno interessi diversi, e i numeri cambiano molto a seconda della strada. La scelta va fatta presto: chi aspetta che sia un creditore a chiedere la liquidazione giudiziale perde quasi sempre la possibilità di decidere tempi, modalità di vendita e destino del patrimonio personale dei garanti.

Questo articolo non ripete l’elenco delle differenze tra i due istituti. Misura la convenienza: percentuali di soddisfo, esposizione residua dei fideiussori, sorte dei soci illimitatamente responsabili, peso delle risorse esterne, rischi penali e tempi.

Lo Studio Monardo segue proprio questo bivio perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la figura che, nella composizione negoziata, valuta con l’imprenditore se esistono soluzioni alternative alla liquidazione giudiziale e quale sia la meno dannosa per i creditori. Per le imprese sotto soglia, la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC consente di confrontare lo stesso bivio nella versione “minore”: concordato minore contro liquidazione controllata.

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Sul piano normativo: due modi di liquidare, due logiche economiche

Sul piano normativo, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024 e il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147) offre all’imprenditore insolvente due percorsi liquidatori principali.

Il concordato preventivo con liquidazione del patrimonio (art. 84, comma 4, CCII) è uno strumento negoziale: il debitore propone ai creditori di essere soddisfatti con il ricavato dei beni, integrato da risorse esterne, e i creditori votano. La definizione essenziale è questa: un concordato liquidatorio è ammissibile solo se le risorse esterne incrementano di almeno il 10% l’attivo disponibile alla data della domanda e se ai chirografari (e ai privilegiati degradati per incapienza) è assicurato almeno il 20% del loro credito complessivo. Le risorse apportate dai soci senza obbligo di restituzione, o con vincolo di postergazione, si considerano esterne quando il piano le destina direttamente ai creditori concorsuali. Queste risorse possono essere distribuite anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., purché sia rispettata la soglia del 20%.

La liquidazione giudiziale (artt. 121 e seguenti CCII) è invece una procedura imposta: il tribunale nomina un curatore, il debitore perde l’amministrazione dei beni, il patrimonio viene venduto e ripartito secondo l’ordine delle prelazioni, senza alcuna soglia minima di soddisfo per i chirografari.

Va precisato che la ratio delle due discipline è opposta. Il concordato liquidatorio parte dall’idea che il debitore, vendendo in modo ordinato e portando denaro fresco, possa ottenere per i creditori più di quanto otterrebbe un curatore. Proprio per questo la legge pretende un “prezzo d’ingresso”: il 10% di risorse esterne e il 20% garantito. Se quella promessa non è sostenibile, la legge considera più efficiente la liquidazione giudiziale.

Sul piano degli effetti, il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, ma i creditori conservano intatti i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 117, comma 1, CCII). Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 117, comma 2, CCII). Nella liquidazione giudiziale, al contrario, la sentenza che la apre nei confronti di una società con soci illimitatamente responsabili produce l’estensione della procedura anche ai soci (art. 256 CCII).

Un esempio concreto aiuta a distinguere la convenienza dalla semplice differenza tecnica. Una s.n.c. con 400.000 € di debiti e un socio proprietario della casa di abitazione: nella liquidazione giudiziale la procedura si estende al socio e la casa entra nel perimetro liquidatorio; nel concordato liquidatorio omologato, se il piano non prevede l’apporto della casa, il socio beneficia dell’effetto esdebitatorio sui debiti sociali per la parte non soddisfatta. Stesso debito, conseguenze patrimoniali radicalmente diverse.

Il D.Lgs. 147/2026, in vigore dal 12 agosto 2026, ha modificato tra gli altri l’art. 88 CCII (trattamento dei crediti tributari nel concordato preventivo) e l’art. 245 CCII (concordato nella liquidazione giudiziale), estendendo la transazione fiscale ai tributi gestiti direttamente da Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, come IMU e TARI. In termini di convenienza, questo amplia il debito che il concordato può ristrutturare e che, nella liquidazione giudiziale, verrebbe invece solo ripartito secondo il rango. Secondo i primi commenti la disciplina si applica anche alle procedure pendenti, con i limiti delle fasi già chiuse: è un profilo da verificare caso per caso.

La convenienza vista da ciascun portatore di interesse

Il punto di partenza di ogni valutazione è che “convenienza” non ha un solo significato. Lo stesso concordato può essere vantaggioso per il socio garante e indifferente per la banca privilegiata, oppure utile ai chirografari e rischioso per l’amministratore. La tabella riassume dove si concentra il vantaggio di ciascuno, a parità di condizioni.

Soggetto Nel concordato liquidatorio Nella liquidazione giudiziale Dove pende di solito la bilancia
Debitore (società) Mantiene la titolarità dei beni, sceglie modalità di vendita e assuntori, ottiene l’effetto esdebitatorio sulla parte non pagata Spossessamento, vendite gestite dal curatore, esdebitazione solo alle condizioni degli artt. 278 ss. CCII Concordato, se la finanza esterna è disponibile
Debitore persona fisica Liberazione dai debiti anteriori per la parte non soddisfatta dopo l’esecuzione Esdebitazione possibile dopo la chiusura o decorsi tre anni dall’apertura, con requisiti di meritevolezza Concordato per i tempi; liquidazione se manca l’apporto esterno
Soci di s.r.l. / s.p.a. Possibile riduzione dei rischi di revocatoria e di responsabilità, a fronte dell’apporto Esposizione piena alle azioni del curatore Dipende dagli atti del periodo sospetto
Soci illimitatamente responsabili Effetti del concordato estesi ai soci, salvo patto contrario (art. 117, c. 2) Estensione della procedura al patrimonio personale (art. 256) Nettamente il concordato
Fideiussori Restano obbligati per il residuo, ma il residuo si riduce in proporzione al maggiore soddisfo Restano obbligati per un residuo più alto Concordato, se il soddisfo cresce in modo significativo
Creditori privilegiati capienti Pagati per intero in entrambi i casi, di solito prima nel concordato Pagati per intero, con tempi più lunghi Tendenzialmente indifferenti; contano i tempi
Creditori chirografari Almeno il 20% garantito Nessuna soglia: spesso percentuali minime Concordato, salvo revocatorie di grande valore
Enti impositori Transazione fiscale anche sui tributi locali (D.Lgs. 147/2026), con valutazione di convenienza Riparto secondo il rango del privilegio Dipende dal rango e dall’attestazione

La tabella mostra il punto chiave: il concordato liquidatorio conviene soprattutto a chi ha un’esposizione personale da ridurre, cioè soci illimitatamente responsabili e garanti, ed è proprio da loro che di norma arriva la finanza esterna. Il ceto creditorio, dal canto suo, ne trae vantaggio quando l’apporto supera ciò che il curatore potrebbe recuperare con le azioni concorsuali.

Le condizioni che rendono il confronto possibile

Il confronto di convenienza ha senso solo se il concordato liquidatorio è concretamente percorribile. In termini operativi, le condizioni da verificare sono queste.

1. Insolvenza o crisi di un imprenditore sopra soglia. Il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale riguardano l’imprenditore commerciale non “minore” (art. 2, comma 1, lett. d, CCII). Sotto soglia il bivio diventa concordato minore / liquidazione controllata, con regole proprie.

2. Risorse esterne pari almeno al 10% dell’attivo disponibile. È il filtro più selettivo. Senza un socio, un terzo o un assuntore disposto a mettere denaro che non torna indietro, il concordato liquidatorio non è ammissibile. La convenienza va quindi valutata anche dal punto di vista di chi apporta: perché un socio dovrebbe versare risorse proprie? La risposta, quasi sempre, è che quelle risorse “comprano” una riduzione della sua esposizione come fideiussore o la liberazione come socio illimitatamente responsabile.

3. Soddisfo dei chirografari non inferiore al 20%. La soglia va assicurata, non semplicemente stimata in astratto. La giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare, che conteneva una regola analoga, la tratta come condizione di ammissibilità e richiede che sia calcolata sul ricavato realistico, non su valori di perizia teorici.

4. Maggioranze di voto. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, con le regole dell’art. 109 CCII. Se il ceto creditorio è concentrato su una o due banche, la convenienza va negoziata con loro prima del deposito.

5. Assenza di atti che possano qualificarsi in frode. Pagamenti preferenziali, distrazioni o informazioni omesse espongono alla revoca dell’ammissione (art. 106 CCII) e all’apertura della liquidazione giudiziale.

La disciplina prevede termini serrati. Nei procedimenti regolati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non opera, salvo diversa previsione (art. 9 CCII): un’impresa che ragiona in estate non può contare sulla pausa di agosto.

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
30-60 giorni (prorogabili fino a ulteriori 60) per depositare proposta e piano dopo la domanda “con riserva” (art. 44 CCII) Decreto del tribunale che concede il termine Perentorio, prorogabile solo per giustificati motivi Inammissibilità e possibile apertura della liquidazione giudiziale se pende un ricorso
60 giorni per il concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) Comunicazione della relazione finale dell’esperto Perentorio Si perde l’accesso al semplificato
Opposizioni all’omologazione: costituzione almeno 10 giorni prima dell’udienza (art. 48 CCII) Data dell’udienza fissata Perentorio Il creditore dissenziente perde la possibilità di contestare la convenienza
30 giorni per il reclamo (art. 51 CCII) Notificazione della sentenza Perentorio La sentenza di omologa o di apertura della liquidazione diventa definitiva
1 anno per chiedere la risoluzione del concordato (art. 119 CCII) Scadenza dell’ultimo adempimento previsto Decadenziale I creditori non possono più ottenere la risoluzione
6 mesi / 1 anno per gli atti revocabili (art. 166 CCII) A ritroso dalla domanda cui segue la liquidazione (art. 170 CCII) Periodo sospetto Gli atti fuori periodo non sono revocabili con la revocatoria concorsuale

Il termine più critico, in chiave di convenienza, è quello concesso con la domanda con riserva: è la finestra entro cui si deve trovare la finanza esterna e costruire un piano che regga il 20%. Se scade senza una proposta solida, il debitore perde il controllo della scelta.

Un’ultima condizione è di fatto: il concordato liquidatorio conviene solo se il valore che il debitore può realizzare vendendo “in bonis”, o tramite offerte già raccolte, è sensibilmente superiore a quello che realizzerebbe un curatore in asta. Dove i beni sono standardizzati e il mercato è liquido, il vantaggio si assottiglia.

Procedura passo-passo per misurare la convenienza

In termini operativi, la decisione non è un’intuizione: è un confronto tra due scenari numerici, costruito in sequenza. Il tribunale stesso, quando un creditore contesta la convenienza, confronta la proposta con l’alternativa della liquidazione giudiziale (art. 112 CCII). Conviene fare quel confronto prima, con gli stessi criteri.

Passo 1 — Fotografia dell’attivo a valore di realizzo. Si elencano i beni e si attribuisce a ciascuno due valori: quello ottenibile con vendita ordinata (o con un’offerta già ricevuta) e quello prevedibile in asta giudiziale dopo i ribassi. La distanza tra i due valori è il primo indicatore di convenienza.

Passo 2 — Fotografia del passivo per rango. Prededucibili, privilegiati (con verifica della capienza dei beni gravati), chirografari, postergati. I crediti dei soci per finanziamenti vanno trattati con attenzione: la postergazione incide sia sul voto sia sulla distribuzione.

Passo 3 — Stima delle azioni recuperatorie. Nella liquidazione giudiziale il curatore può esercitare le revocatorie concorsuali (artt. 163-171 CCII). Nel concordato liquidatorio la revocatoria concorsuale non è disponibile, mentre il liquidatore giudiziale può esercitare o proseguire le azioni di recupero e, se il piano lo prevede, l’azione sociale di responsabilità (art. 115 CCII). Se esistono pagamenti anomali consistenti nel periodo sospetto, il loro valore va sommato all’attivo dello scenario “liquidazione giudiziale”: è uno dei pochi fattori che possono rendere la liquidazione più conveniente per i creditori.

Passo 4 — Costi e tempi. Entrambe le procedure hanno costi di giustizia e compensi degli organi stabiliti per legge (commissario e liquidatore giudiziale da un lato, curatore dall’altro), oltre alle spese di vendita. Il fattore tempo pesa sul valore: un pagamento ricevuto dopo molti anni vale meno di uno ricevuto prima.

Passo 5 — Quantificazione delle risorse esterne. Si verifica che l’apporto raggiunga il 10% dell’attivo disponibile e si stabilisce come distribuirlo. La deroga agli artt. 2740-2741 c.c. permette di destinare la finanza esterna anche ai chirografari senza rispettare rigidamente l’ordine dei privilegi, ma solo fino a garantire il 20%.

Passo 6 — Confronto per soggetto. Si calcola, per ogni portatore di interesse, il risultato nei due scenari: percentuale ai privilegiati, percentuale ai chirografari, esposizione residua di ogni fideiussore, effetti sui soci illimitatamente responsabili, rischio per gli amministratori.

Passo 7 — Scelta dello strumento e deposito. Il ricorso si deposita al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII). Se pende già un ricorso per liquidazione giudiziale, le domande sono trattate in un unico procedimento e il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi con uno strumento diverso, a condizione che il piano non sia manifestamente inadeguato e che la domanda non sia abusiva (art. 7 CCII).

Passo 8 — Gestione del voto e dell’omologa. Il commissario giudiziale redige la relazione con la stima dell’alternativa liquidatoria; i creditori votano; il tribunale omologa. Se un creditore dissenziente contesta la convenienza, l’omologa passa per il confronto con lo scenario della liquidazione giudiziale.

Gli errori più frequenti si concentrano in tre punti. Il primo: stimare l’attivo concordatario con valori di perizia, mentre lo scenario alternativo è calcolato a valori d’asta. Il commissario rifà i conti e la proposta perde credibilità. Il secondo: dimenticare le revocatorie nello scenario alternativo. Un piano che nasconde un pagamento preferenziale consistente non solo è meno conveniente: può essere qualificato come atto in frode e trasformare il concordato nella via d’accesso alla liquidazione giudiziale. Il terzo: depositare la domanda con riserva senza avere già individuato chi apporterà la finanza esterna.

Va precisato, infine, che la convenienza non coincide con la fattibilità. La fattibilità riguarda la realizzabilità del piano ed è oggetto di controllo del giudice; la convenienza economica è valutata dai creditori con il voto. Il giudice entra nel merito della convenienza solo nei limiti previsti, cioè quando un creditore dissenziente la contesta in sede di omologazione.

Esempi di calcolo e di applicazione

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative con dati inventati, non casi reali.

Esempio 1 — Stessa impresa, due scenari per i creditori

Ipotesi: s.r.l. in insolvenza. Attivo a valore di mercato 1.284.600 €: capannone 820.000 €, magazzino 214.300 €, crediti verso clienti 250.300 €. Passivo: privilegiati capienti 742.300 €, chirografari 1.613.900 €. Nel periodo sospetto c’è un pagamento anomalo a un fornitore di 46.500 €, recuperabile con revocatoria.

Scenario liquidazione giudiziale.
– Capannone venduto in asta dopo ribassi: 574.000 € (70% del valore).
– Magazzino a stralcio: 85.720 € (40%).
– Crediti verso clienti incassati dal curatore: 150.180 € (60%).
– Revocatoria vittoriosa: 46.500 €.
– Totale realizzo: 856.400 €. Spese di procedura e prededuzioni ipotizzate al 9%: 77.076 €. Netto ripartibile: 779.324 €.
– Privilegiati pagati integralmente (742.300 €); restano 37.024 € per i chirografari: soddisfo del 2,29%.

Scenario concordato liquidatorio.
– Capannone ceduto con offerta irrevocabile raccolta prima del deposito, sottoposta a procedura competitiva: 742.000 €.
– Magazzino venduto in blocco: 150.010 € (70%).
– Crediti verso clienti incassati dal liquidatore: 187.725 € (75%).
– Totale realizzo: 1.079.735 €. Spese ipotizzate al 7%: 75.581 €. Netto: 1.004.154 €.
– Risorse esterne dei soci: 135.000 €, superiori al 10% dell’attivo disponibile (128.460 €).
– Privilegiati pagati integralmente; ai chirografari vanno 261.854 € dall’attivo + 135.000 € esterni = 396.854 €: soddisfo del 24,59%, sopra la soglia del 20%.

Esito: per i chirografari il concordato vale circa dieci volte la liquidazione giudiziale, anche rinunciando alla revocatoria. Il commissario confronterà gli stessi numeri: se i valori dello scenario concordatario non sono sostenuti da offerte reali, il vantaggio si riduce.

Esempio 2 — La convenienza per il socio fideiussore

Ipotesi: lo stesso socio ha garantito personalmente debiti chirografari della società verso due banche per complessivi 712.400 €, ed è lui ad apportare i 135.000 € di finanza esterna.

  • Liquidazione giudiziale: le banche incassano il 2,29%, pari a 16.343 €. Possono escutere il socio per i residui 696.057 €.
  • Concordato liquidatorio: le banche incassano il 24,59%, pari a 175.177 €. L’art. 117 CCII lascia intatta l’azione verso il fideiussore, che resta esposto per 537.223 €.
  • Riduzione dell’esposizione: 158.834 €. Al netto dell’apporto di 135.000 €, il vantaggio economico del socio è di 23.834 €.

Esito: il concordato conviene al garante anche se non lo libera, perché ogni euro in più pagato dalla società è un euro in meno escutibile sul suo patrimonio. Se però le garanzie fossero di soli 300.000 €, la riduzione dell’esposizione (circa 66.900 €) non coprirebbe l’apporto: in quel caso il socio dovrebbe valutare altri fattori, come i tempi più brevi, il minor rischio penale per i fatti di gestione o la possibilità di negoziare con le banche una liberatoria a fronte del versamento.

Esempio 3 — I soci di una s.n.c.

Ipotesi: s.n.c. con debiti chirografari per 389.700 € e attivo sociale di 96.400 €. Uno dei due soci possiede un immobile personale stimato 310.000 €.

  • Liquidazione giudiziale: la procedura si estende ai soci (art. 256 CCII). L’immobile entra nella massa del socio, su cui concorrono anche i creditori sociali. Il socio potrà chiedere l’esdebitazione, ma dopo aver perso il bene.
  • Concordato liquidatorio: il piano può prevedere che il socio apporti una parte di liquidità (per esempio 70.000 €, oltre il 10% dell’attivo) invece dell’immobile. Con attivo e apporto, e spese ipotizzate al 7%, si arriva a circa 154.750 € netti, pari a circa il 39,7% dei chirografari. Se approvato e omologato, il concordato ha efficacia verso i soci illimitatamente responsabili (art. 117, comma 2, CCII) e l’immobile resta al socio.

Esito: per la s.n.c. il criterio decisivo non è la percentuale ai creditori, ma la protezione del patrimonio personale dei soci a fronte di un apporto sostenibile.

Esempio 4 — Il fattore tempo quando le percentuali si avvicinano

Ipotesi: un’impresa ha chirografari per 518.300 €. Il concordato liquidatorio offre il 21,4%, pagabile in unica soluzione a 30 mesi dal deposito: 110.916 €. Nella liquidazione giudiziale, grazie a una revocatoria rilevante contro una banca, si stima un soddisfo del 23,8% (123.355 €), con riparto finale al sesto anno.

  • In valore nominale la liquidazione giudiziale offre 2,4 punti in più.
  • Attualizzando i flussi con un tasso del 5% annuo, il concordato vale oggi circa il 18,94% del credito, la liquidazione circa il 17,76%.
  • Se la revocatoria è contestata e l’esito incerto, il divario a favore del concordato aumenta ulteriormente.

Esito: quando le percentuali nominali sono vicine, il tempo e l’incertezza delle azioni giudiziali spostano la convenienza verso il concordato. Il creditore dissenziente che contesta la convenienza deve considerare questi fattori, e il tribunale li valuta nel confronto con l’alternativa liquidatoria. Va precisato che il tasso di attualizzazione e la durata stimata sono ipotesi: in un caso reale si utilizzano i tempi medi del tribunale competente e le caratteristiche dei beni.

Casi particolari che spostano il bilancio

La regola generale (il concordato liquidatorio conviene quando il valore di vendita ordinata e le risorse esterne superano il realizzo d’asta più le revocatorie) incontra almeno cinque eccezioni.

Impresa sotto soglia. Per l’imprenditore minore il bivio è tra concordato minore e liquidazione controllata. Il concordato minore liquidatorio è ammesso solo con un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (art. 74 CCII). La Cassazione ha chiarito, con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, che anche il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione, per il rinvio alle regole del concordato preventivo: il vantaggio del concordato minore non può costruirsi alterando i privilegi.

Uscita da una composizione negoziata fallita. Se l’esperto conclude che le trattative non hanno avuto esito positivo ma si sono svolte con correttezza e buona fede, l’imprenditore può proporre entro 60 giorni il concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies CCII). Non c’è voto dei creditori e non c’è la soglia del 20%: il tribunale omologa se la proposta non arreca pregiudizio rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e garantisce un’utilità a ciascun creditore. In termini di convenienza, è spesso lo strumento più efficiente per chi ha già percorso la composizione negoziata.

Concordato dentro la liquidazione giudiziale. Anche dopo l’apertura della liquidazione giudiziale resta possibile il concordato nella liquidazione (art. 240 CCII). Il debitore può proporlo solo trascorso un anno dalla sentenza di apertura, ed entro due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Un terzo o un creditore possono invece proporlo anche prima. La convenienza in questo caso riguarda soprattutto chi vuole rilevare il patrimonio, e la transazione fiscale con gli enti territoriali è ora disponibile anche qui (art. 245 CCII come modificato dal D.Lgs. 147/2026).

Forti crediti tributari locali. Dopo il D.Lgs. 147/2026 IMU e TARI possono essere oggetto di transazione nel concordato. Secondo i primi commenti, il voto contrario dell’ente può essere superato dal tribunale se l’adesione è decisiva e la proposta è attestata come più conveniente dell’alternativa liquidatoria. Per imprese con immobili e anni di tributi locali arretrati, questo può rovesciare un bilancio che prima era sfavorevole.

Revocatorie di grande importo. Quando nel periodo sospetto ci sono pagamenti preferenziali o garanzie concesse a una banca, la liquidazione giudiziale può dare ai chirografari più del concordato. Il commissario lo segnalerà. Il socio che ha ricevuto rimborsi del proprio finanziamento nel periodo sospetto deve sapere che la scelta della liquidazione giudiziale lo espone direttamente a quell’azione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento, mette sulla stessa scrivania i numeri dei due scenari prima che il debitore perda la possibilità di scegliere.

Domande frequenti

Il concordato liquidatorio mi libera dai debiti della società?

Libera la società per la parte di crediti anteriori non soddisfatta secondo la proposta omologata ed eseguita. La giurisprudenza ha da tempo affermato l’effetto esdebitatorio del concordato, a differenza di quanto accadeva con il fallimento. Non libera però i fideiussori: l’art. 117 CCII conserva i diritti dei creditori verso coobbligati e garanti. Se hai firmato fideiussioni, il concordato riduce l’importo per cui puoi essere chiamato a pagare, ma non lo azzera, salvo accordi specifici con le banche.

Sono socio di una s.r.l. e non ho garanzie: mi conviene apportare risorse?

In linea di principio il socio di una s.r.l. non risponde dei debiti sociali, quindi non ha un’esposizione diretta da ridurre. Può avere però interessi indiretti: crediti per finanziamenti da recuperare, rimborsi ricevuti esposti a revocatoria, responsabilità come amministratore. L’apporto conviene se il concordato riduce questi rischi più di quanto costi. Senza nessuno di questi interessi, l’apporto è una scelta di natura reputazionale o imprenditoriale, non economica.

La banca può bloccare il concordato?

Se detiene una quota di crediti tale da determinare la maggioranza, il suo voto è decisivo. Per questo la proposta va costruita mostrando alla banca un confronto numerico con la liquidazione giudiziale, e considerando che la banca ha spesso anche garanzie personali dei soci. Un istituto che sa di poter escutere il fideiussore valuterà il concordato in base al risultato complessivo, non solo alla percentuale concordataria.

Con il concordato evito i rischi penali?

No. Le norme sulla bancarotta si applicano, con gli adattamenti dell’art. 341 CCII, anche al concordato preventivo. Il concordato non cancella fatti di distrazione o preferenze già commessi. Riduce però il rischio che emergano condotte nuove nella fase finale, perché impone trasparenza e un controllo costante del commissario. L’omessa indicazione di informazioni rilevanti, al contrario, aggrava la posizione.

Se il concordato fallisce, sono messo peggio di prima?

Può succedere. Se l’ammissione viene revocata o il concordato viene risolto, si apre di norma la liquidazione giudiziale, e il periodo sospetto per le revocatorie si calcola a ritroso dalla pubblicazione della domanda di concordato. Nel frattempo i beni potrebbero aver perso valore. Per questo il piano va costruito su valori prudenti e su finanza esterna già disponibile.

Il concordato liquidatorio è sempre più rapido?

Non necessariamente. L’omologa richiede voto e udienza, e la liquidazione dei beni avviene comunque dopo. Il vantaggio di tempo è maggiore quando le vendite sono già preparate (offerte irrevocabili, cessioni in blocco). Se invece i beni sono difficili da collocare, i tempi di realizzo possono essere simili a quelli di un curatore.

Chi amministra la società rischia di più con una scelta o con l’altra?

Nella liquidazione giudiziale il curatore esamina in modo sistematico la gestione e può esercitare l’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci. Nel concordato liquidatorio l’azione sociale di responsabilità è esercitata dal liquidatore solo se prevista dal piano (art. 115 CCII), e il commissario segnala comunque eventuali atti di frode. Per l’amministratore, quindi, il concordato non è uno scudo, ma una gestione trasparente della fase finale riduce il rischio che la crisi venga aggravata da nuove operazioni. Il ritardo nel ricorrere a uno strumento di regolazione, al contrario, è valutato negativamente in entrambi i percorsi.

I dipendenti stanno meglio in un caso o nell’altro?

I crediti di lavoro sono privilegiati e, in caso di incapienza, possono essere coperti dal Fondo di garanzia INPS per il TFR e le ultime retribuzioni, sia nel concordato sia nella liquidazione giudiziale. La differenza pratica riguarda i tempi e la sorte dei rapporti: nel concordato liquidatorio la cessione dell’azienda o di rami a un terzo può preservare parte dei posti di lavoro, mentre nella liquidazione giudiziale i rapporti restano sospesi finché il curatore decide se subentrare o recedere.

Il quadro giurisprudenziale di riferimento

Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti indipendenti. Diverse riguardano la legge fallimentare (artt. 160, 161 e 184 l.fall.): vengono richiamate come orientamenti riferibili alle norme corrispondenti del Codice della crisi (artt. 84, 112 e 117 CCII), che ne hanno riprodotto la logica.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025. Nel concordato minore la proposta deve rispettare la garanzia patrimoniale e la graduazione delle cause di prelazione previste per il concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII. La violazione rende la proposta inammissibile, anche d’ufficio e prima dell’omologazione. Rilevanza: il vantaggio di uno strumento negoziale non può essere costruito scavalcando i privilegi. Vale per chi, sotto soglia, confronta concordato minore e liquidazione controllata.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 22474 dell’8 agosto 2024 (legge fallimentare). Il surplus generato dalla prosecuzione dell’attività è un incremento di valore del patrimonio e rientra nella garanzia generale dei creditori: non può essere distribuito liberamente alterando l’ordine delle prelazioni. Rilevanza: per contrasto, chiarisce perché solo le risorse realmente esterne possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740-2741 c.c., come oggi prevede l’art. 84, comma 4, CCII.

Cass. civ., ord. n. 21336/2024 (legge fallimentare; data non reperita nella fonte consultata). La soglia del 20% ai chirografari nel concordato liquidatorio è una condizione di ammissibilità; una proposta che offre il 14% non può essere salvata con argomentazioni successive. Rilevanza: il 20% non è un obiettivo ma un requisito di accesso. Se i numeri non lo reggono, il confronto con la liquidazione giudiziale non si pone neppure.

Cass. civ., ord. n. 12148/2025 (legge fallimentare; data non reperita nella fonte consultata). In caso di consecuzione tra concordato e fallimento, il periodo sospetto per la revocatoria decorre dal deposito della domanda di concordato e non dal decreto di ammissione. Rilevanza: un concordato che non arriva all’omologa non “salva” gli atti compiuti nei mesi precedenti. Oggi l’art. 170 CCII disciplina espressamente la retrodatazione.

Cass. civ., sent. n. 19467/2019 (legge fallimentare; data non reperita nella fonte consultata). Il controllo del giudice sulla fattibilità non deve trasformarsi in un giudizio di convenienza economica, che spetta ai creditori; il sindacato si limita a escludere i piani manifestamente inidonei. Rilevanza: la convenienza si conquista con il voto, quindi va dimostrata ai creditori con numeri chiari.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3957 del 18 marzo 2003 (legge fallimentare). Il concordato preventivo omologato ed eseguito ha effetto esdebitatorio: il debitore è liberato dalla parte residua dei debiti, a differenza di quanto avveniva nel fallimento. Rilevanza: è l’argomento principale di convenienza per il debitore persona fisica e per la società che intende cessare senza debiti residui.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 11343 del 30 agosto 2001 (legge fallimentare). L’effetto liberatorio del concordato si estende ai soci illimitatamente responsabili per i debiti sociali; la procedura non coinvolge il patrimonio personale dei soci, per i cui atti non opera la disciplina dell’inefficacia. Rilevanza: è il fondamento della convenienza per i soci di s.n.c. e s.a.s., oggi trasfuso nell’art. 117, comma 2, CCII.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12545 del 22 settembre 2000 (legge fallimentare). L’omologazione stabilisce la riduzione dei crediti ma non fa stato sulla loro esistenza, entità e rango: il creditore può agire in sede ordinaria per accertarli. Rilevanza: il concordato non “cristallizza” il passivo come lo stato passivo della liquidazione giudiziale; nel calcolo della convenienza vanno considerati i crediti contestati.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2706 del 4 febbraio 2009 (legge fallimentare). I crediti postergati dei soci per finanziamenti non possono essere inseriti nella stessa classe dei chirografari ordinari. Rilevanza: il socio finanziatore non può usare il proprio credito per pesare sul voto o sulle distribuzioni; per lui la convenienza passa per la rinuncia o la conversione del credito in risorsa esterna.

Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 9201 del 6 settembre 1990 (legge fallimentare). I crediti tributari sorti prima della procedura sono anteriori anche se non ancora accertati o iscritti a ruolo, e vanno fatti valere nel concordato, senza azioni esecutive individuali. Rilevanza: i debiti fiscali pregressi rientrano nella proposta e, oggi, nella transazione fiscale estesa ai tributi locali dal D.Lgs. 147/2026.

Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 4779 del 28 maggio 1987 (legge fallimentare). Nel concordato con cessione dei beni il debitore resta titolare del debito, ma il potere di pagare spetta al liquidatore; nelle cause di accertamento del credito concordatario sono parti necessarie entrambi. Rilevanza: nel concordato liquidatorio il debitore non perde la titolarità, a differenza dello spossessamento nella liquidazione giudiziale, ma deve rispettare l’attività del liquidatore.

La lettura d’insieme è coerente: la giurisprudenza protegge l’ordine delle prelazioni e la soglia minima, lascia ai creditori il giudizio di convenienza e riconosce al concordato effetti liberatori per il debitore e per i soci illimitatamente responsabili, ma non per i garanti. Chi valuta il concordato liquidatorio deve quindi ragionare su tre piani distinti: requisiti di ammissibilità, consenso dei creditori ed effetti sui terzi garanti.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio lavora sul confronto tra concordato liquidatorio e liquidazione giudiziale con un metodo numerico. Ecco gli strumenti concreti.

  1. Costruiamo il doppio scenario di realizzo, bene per bene: valore di vendita ordinata e valore d’asta prevedibile, con la differenza evidenziata.
  2. Ricostruiamo il passivo per rango, verificando la capienza dei privilegi e la corretta qualificazione dei crediti postergati dei soci.
  3. Mappiamo gli atti del periodo sospetto per stimare il valore delle revocatorie che il curatore eserciterebbe e il rischio che ricadano su soci e amministratori.
  4. Calcoliamo la soglia delle risorse esterne (10% dell’attivo disponibile) e verifichiamo che il piano assicuri il 20% ai chirografari.
  5. Quantifichiamo l’esposizione residua di ogni fideiussore nei due scenari, con il commercialista dello staff, e prepariamo le trattative con le banche garantite.
  6. Valutiamo la posizione dei soci illimitatamente responsabili e l’impatto dell’estensione della liquidazione giudiziale sul loro patrimonio personale.
  7. Predisponiamo la domanda con riserva e la proposta, coordinando la raccolta di offerte irrevocabili e procedure competitive.
  8. Gestiamo la transazione fiscale, compresi i tributi locali dopo il D.Lgs. 147/2026, e il confronto con gli enti.
  9. Assistiamo nella composizione negoziata e, se le trattative non riescono, valutiamo il concordato semplificato per la cessione dei beni.
  10. Difendiamo la proposta in sede di omologa e reclamo, contro le opposizioni di convenienza dei creditori dissenzienti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: è la figura chiamata dalla legge a verificare se esistono alternative alla liquidazione giudiziale e a valutare l’eventuale concordato semplificato, quindi conosce il confronto con lo scenario liquidatorio dall’interno. Per le imprese sotto soglia, la funzione di Gestore della crisi e fiduciario OCC consente di trasferire lo stesso metodo al concordato minore e alla liquidazione controllata.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore segue la proposta, l’omologa, l’eventuale reclamo e il ricorso per cassazione, senza cambi di linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti costruiscono gli scenari di realizzo e i piani di riparto, gli avvocati verificano requisiti, effetti sui garanti e profili di responsabilità.

In sintesi: la scelta si fa con i numeri, e si fa presto

Il concordato liquidatorio conviene quando tre condizioni coincidono. La vendita ordinata realizza sensibilmente più dell’asta. Qualcuno, quasi sempre un socio garante, ha interesse economico ad apportare almeno il 10% di risorse esterne. Le revocatorie che il curatore potrebbe esercitare non valgono più della differenza. Se una delle tre manca, la liquidazione giudiziale, o una sua variante come il concordato nella liquidazione, può essere la scelta più razionale anche per il debitore.

Lo Studio Monardo è specializzato in questo bivio perché l’Avv. Monardo, come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, opera proprio nella fase in cui si stabilisce se un’impresa può evitare la liquidazione giudiziale e a quali condizioni. La qualifica di Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC estende lo stesso confronto alle imprese minori. Con lo staff di commercialisti, analizzeremo i due scenari per l’impresa, per i soci e per i garanti, e costruiremo la strategia più sostenibile.

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