Quanto Dura Un Concordato Preventivo Liquidatorio?

Se stai leggendo questa pagina, probabilmente hai già capito che la tua impresa non ha più un futuro operativo, oppure che vale di più “a pezzi” che in funzione, e ti stai chiedendo una cosa molto concreta: quanto tempo passerà dal giorno in cui depositi la domanda al giorno in cui l’ultimo creditore riceve l’ultimo euro e tu puoi considerare chiusa la partita? La risposta onesta è che non esiste un numero fisso stabilito dalla legge. Esiste però una sequenza di fasi, ciascuna con termini propri, alcuni rigidi e altri governabili. E la durata finale dipende in larga parte da come gestisci ogni singola fase.

Per questo questo non è un articolo da leggere, è un piano da eseguire: otto mosse in ordine, ciascuna con il suo orologio, per far durare il tuo concordato liquidatorio il tempo strettamente necessario e non un mese di più. Ogni mossa ti dice cosa fare, entro quando, su quale norma ti appoggi, cosa fare se qualcosa si inceppa e come verificare di poter passare alla successiva.

Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché la durata di un concordato liquidatorio si decide in larga parte prima ancora del deposito, nella fase in cui l’imprenditore valuta gli strumenti di regolazione della crisi e, spesso, attraversa la composizione negoziata. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso da cui nasce, ad esempio, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, che elimina la fase del voto e accorcia sensibilmente i tempi. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, quindi lavora quotidianamente con piani di liquidazione, cronoprogrammi di vendita e rendiconti periodici: esattamente le leve che determinano quanto dura la fase esecutiva del concordato.

Il quadro normativo di riferimento è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), nel testo risultante dai correttivi, incluso il D.Lgs. 136/2024 e il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, in vigore dal 12 agosto 2026. Dove citiamo pronunce rese sotto la vecchia legge fallimentare lo segnaliamo espressamente: molte di esse restano il punto di riferimento perché le regole su risoluzione e cessione dei beni sono passate quasi immutate nel Codice.

📩 Hai già una data in mente o un creditore che preme? Contattaci adesso: trovi tutti i riferimenti dello studio in fondo a questa pagina, e partiamo dal tuo calendario reale.

La diagnosi: in quale punto del cronometro ti trovi

Il primo passo è capire da dove parti. Un concordato liquidatorio non ha un’unica durata: ha almeno quattro “orologi” in sequenza, e il tuo problema concreto dipende da quale sta già correndo. Prima di procedere, rispondi con sincerità a queste quattro domande.

Domanda 1 — Hai già depositato qualcosa in tribunale?
Se non hai depositato nulla, il cronometro non è ancora partito e hai il massimo margine di manovra: puoi scegliere se depositare subito il piano completo o se prenotare la procedura con una domanda con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII. È la scelta che più incide sulla durata della prima fase. Se invece hai già depositato una domanda con riserva, stai già correndo contro il termine fissato dal tribunale per integrare proposta, piano e attestazione.

Domanda 2 — Hai alle spalle una composizione negoziata conclusa senza accordo?
Se sì, devi verificare subito se puoi accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), che ha una finestra di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto e non prevede il voto dei creditori. È un percorso diverso, con tempi diversi, e se la finestra si chiude non torna.

Domanda 3 — Il concordato è già stato omologato?
Se sì, la procedura in senso stretto si è chiusa con la sentenza di omologazione, ma è iniziata la fase che di solito dura più a lungo: l’esecuzione, cioè la liquidazione dei beni da parte del liquidatore giudiziale nominato dal tribunale (art. 114 CCII), con i suoi rapporti semestrali e i riparti. Qui la domanda vera non è “quanto dura il concordato”, ma “quanto dura la liquidazione e quando scade l’ultimo adempimento”.

Domanda 4 — Il piano indica una data per l’ultimo pagamento?
È la domanda che quasi nessuno si fa e che invece decide tutto nella parte finale. Dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto dal concordato decorre l’anno entro cui i creditori possono chiedere la risoluzione (art. 119, comma 4, CCII). Se il piano è vago su questa data, il periodo di incertezza si allunga.

Con le risposte in mano, usa questa tabella per capire da quale mossa partire.

Se la tua situazione è… Il tuo orologio che corre Parti dalla mossa
Crisi conclamata, nessun deposito, piano non ancora pronto Nessuno: hai il controllo del tempo Mossa 1
Piano di liquidazione in bozza, attestatore da incaricare Nessuno, ma i valori dei beni invecchiano Mossa 2
Domanda con riserva già depositata Termine ex art. 44 CCII fissato dal tribunale Mossa 2 (in urgenza)
Composizione negoziata chiusa senza accordo Sessanta giorni ex art. 25-sexies CCII Mossa 1 (variante semplificata)
Decreto di apertura già emesso, voto fissato Calendario del voto e relazione del commissario Mossa 3
Voto favorevole raggiunto, udienza di omologazione fissata Termini per opposizioni e parere del commissario Mossa 4
Concordato omologato, liquidatore nominato Programma di vendita e rapporti semestrali Mossa 5
Liquidazione avanzata, residui di difficile vendita Scadenza dell’ultimo adempimento Mossa 6
Ricavi inferiori alle previsioni, creditori insoddisfatti Anno per la risoluzione ex art. 119 CCII Mossa 7
Tutto venduto e ripartito Rendiconto finale del liquidatore Mossa 8

Un’avvertenza prima di cominciare. Nel Codice della crisi la sospensione feriale dei termini, che nel processo civile ordinario copre il periodo dal 1 al 31 agosto, non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa previsione (art. 9 CCII). Non contare quindi su agosto come mese “neutro”: i termini della procedura continuano a correre. Se ti trovi in una fase diversa o hai un contenzioso collegato che segue le regole ordinarie, fai verificare caso per caso quale regime si applica.

Infine, un chiarimento sul concetto stesso di durata. Nel linguaggio comune “quanto dura il concordato” significa “quando sarò libero”. Tecnicamente, invece, la procedura di concordato si chiude con la sentenza di omologazione: tutto ciò che viene dopo è esecuzione del concordato. Per te, però, contano entrambe le fasi, perché fino a quando l’esecuzione non è conclusa e non è spirato il termine per la risoluzione, il rischio che il concordato venga risolto e si apra la liquidazione giudiziale resta sul tavolo. La durata che ti interessa davvero è quella che va dal deposito alla scadenza dell’anno successivo all’ultimo adempimento.

Mossa 1 — Scegli il binario d’ingresso e fissa il calendario prima di depositare

Obiettivo della mossa: decidere se entrare in procedura con un piano completo, con una domanda con riserva o con il concordato semplificato, sapendo che questa scelta può spostare di mesi l’intera durata del concordato.

Quando va fatta

Prima di qualsiasi deposito. Se un creditore ha già depositato ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale o ha avviato un pignoramento su beni strategici, la finestra si restringe a giorni, perché la domanda di concordato con richiesta di misure protettive diventa lo strumento per fermare le iniziative individuali. Non passare oltre finché non hai deciso il binario.

Come si esegue

Il primo passo è fare un inventario onesto dello stato di avanzamento dei documenti. Per depositare un concordato liquidatorio completo ti servono: la proposta, il piano con il suo contenuto obbligatorio (art. 87 CCII), la relazione del professionista indipendente che attesta veridicità dei dati e fattibilità del piano, la documentazione contabile prevista dall’art. 39 CCII, l’elenco dei creditori con i rispettivi crediti e cause di prelazione. Se questi documenti sono pronti o quasi pronti, il deposito diretto ti fa risparmiare l’intera fase di riserva.

Se invece hai bisogno di protezione immediata ma i documenti non sono pronti, puoi depositare la domanda con riserva dell’art. 44 CCII. Il tribunale fissa un termine per il deposito di proposta, piano e attestazione, compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale, per non oltre ulteriori sessanta giorni. In concreto, la riserva può aggiungere da uno a quattro mesi prima che il tribunale valuti davvero la tua proposta. Nominerà inoltre un commissario giudiziale e ti imporrà obblighi informativi periodici: durante la riserva la tua gestione è sotto osservazione e ogni ritardo nei report si paga.

Terza strada: se hai attraversato la composizione negoziata della crisi e le trattative non hanno portato a un accordo, verifica l’accesso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio dell’art. 25-sexies CCII. La proposta va depositata nei sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione finale dell’esperto, che deve aver dato atto che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni alternative non erano praticabili. Il vantaggio sul piano dei tempi è netto: non c’è la fase del voto dei creditori, il tribunale valuta direttamente la proposta e i creditori possono far valere le loro ragioni con l’opposizione all’omologazione.

Prima di depositare, assicurati anche di aver verificato il requisito di accesso del concordato liquidatorio. L’art. 84, comma 4, CCII ammette il concordato con liquidazione del patrimonio solo se la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e di quelli privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo. Se l’apporto esterno non è ancora formalizzato (un socio, un terzo, un investitore che acquista e paga un sovrapprezzo), qualunque calendario è prematuro: la proposta rischia la declaratoria di inammissibilità e tutto il tempo speso si perde.

La base giuridica

Gli artt. 40 e 44 CCII per il procedimento unitario e la domanda con riserva; l’art. 84, comma 4, CCII per i requisiti del concordato liquidatorio; l’art. 87 CCII per il contenuto del piano; l’art. 25-sexies CCII per il concordato semplificato. Per le misure protettive, gli artt. 54 e 55 CCII.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che il termine della riserva stia per scadere e l’attestatore non abbia chiuso la relazione, magari perché le perizie sui beni non sono arrivate. Non aspettare l’ultimo giorno: presenta l’istanza di proroga per tempo, documentando i giustificati motivi (incarichi di stima conferiti, date di consegna, avanzamento dei lavori). Ricorda che la proroga non è concessa se pendono ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale: in quel caso la tua unica strada è completare entro il termine originario. Se lo superi senza deposito, la domanda è dichiarata improcedibile e ti ritrovi più esposto di prima, con i creditori liberi di agire e mesi bruciati.

Il secondo imprevisto è scoprire, a metà strada, che l’apporto esterno promesso non arriva o arriva in misura inferiore. In questo caso fermati e riconsidera il binario: un concordato liquidatorio senza il 10% di incremento dell’attivo non supera il vaglio di ammissibilità, e insistere significa solo allungare i tempi prima di un esito negativo.

Quanto pesa questa fase sulla durata complessiva

La fase di preparazione non compare in nessun decreto del tribunale, eppure è quella in cui si decide gran parte del calendario. Il primo motivo è tecnico: per scrivere un piano liquidatorio ti servono stime aggiornate dei beni, una ricognizione completa dei crediti verso clienti con la loro anzianità e il loro grado di esigibilità, un elenco dei creditori riconciliato con la contabilità e con le comunicazioni ricevute dagli enti, e infine l’attestazione. Ciascuno di questi documenti ha tempi propri e, soprattutto, dipendenze reciproche: l’attestatore non può chiudere la relazione finché il perito non ha consegnato le stime, e il perito non può stimare un immobile senza la documentazione urbanistica e catastale.

Il secondo motivo è strategico. Se depositi con riserva un piano che non hai ancora impostato, la riserva diventa una corsa contro il tempo in cui i documenti vengono redatti in fretta, con il rischio che il commissario o il tribunale ne rilevino le debolezze e chiedano integrazioni. Se invece usi le settimane prima del deposito per impostare il piano, la riserva (quando serve) diventa solo il tempo necessario per rifinirlo. La regola pratica è semplice: deposita con riserva solo se hai bisogno di protezione immediata, mai per comprare tempo che non sai come usare.

Il terzo motivo riguarda il percorso alternativo della composizione negoziata. Se scegli di avviarla, il tempo delle trattative con l’esperto si aggiunge alla durata complessiva: l’incarico dell’esperto ha una durata predeterminata dall’art. 17 CCII, di regola centottanta giorni dall’accettazione, con possibilità di proroga alle condizioni previste dalla norma. È un investimento di tempo che può restituire molto se le trattative portano a un accordo, oppure se, fallite le trattative, ti aprono la strada al concordato semplificato senza voto. Valuta questo bilancio prima di partire, non a metà strada.

Annota infine nel tuo calendario due date che spesso vengono dimenticate: la data di riferimento delle situazioni patrimoniali che depositerai (più è vecchia, più il commissario chiederà aggiornamenti) e la data di scadenza delle perizie (un immobile stimato un anno prima del voto rischia di essere considerato sopravvalutato o sottovalutato a seconda dell’andamento del mercato).

Check di completamento

Puoi passare alla mossa 2 quando: (a) hai scelto il binario d’ingresso e hai una data di deposito; (b) sai se e per quanto ti servirà la riserva; (c) l’apporto di risorse esterne è documentato con un impegno vincolante, non con una lettera di intenti generica.

Mossa 2 — Scrivi nel piano un cronoprogramma di liquidazione credibile e verificabile

Obiettivo della mossa: costruire un piano che indichi con precisione tempi delle vendite, tempi dei riparti e data dell’ultimo adempimento, perché è questo documento a determinare la durata della fase esecutiva e il perimetro del rischio di risoluzione.

Quando va fatta

Prima del deposito del piano completo, quindi entro il termine assegnato dal tribunale se hai depositato con riserva. Non passare oltre finché il cronoprogramma non è stato condiviso con l’attestatore: se lui non lo ritiene credibile, non lo riterranno tale nemmeno commissario e tribunale.

Come si esegue

Il primo passo è suddividere l’attivo per tempi di realizzo. Non tutti i beni si vendono alla stessa velocità. Nel piano di un concordato liquidatorio tipicamente convivono: la liquidità già disponibile (realizzo immediato); i crediti verso clienti (tempi che dipendono dalla solvibilità dei debitori e dall’eventuale contenzioso); le rimanenze di magazzino (tempi brevi se vendute in blocco, più lunghi se vendute al dettaglio, con valori che però decrescono nel tempo); i macchinari e gli impianti (tempi medi, mercato specialistico); gli immobili (tempi lunghi, spesso più tentativi di vendita competitiva con ribassi); le partecipazioni e i beni immateriali; le eventuali azioni di responsabilità o recuperatorie (tempi lunghissimi e incerti).

Per ciascuna categoria indica nel piano: la modalità di vendita prevista (procedura competitiva, offerta irrevocabile già acquisita, cessione in blocco), il valore di presumibile realizzo, il calendario dei tentativi e il trimestre in cui prevedi di incassare. Poi collega gli incassi ai riparti: il pagamento delle prededuzioni e delle spese di procedura, il pagamento dei privilegiati nell’ordine delle cause di prelazione, i riparti parziali ai chirografari e il riparto finale.

L’art. 87 CCII ti chiede di indicare nel piano, tra l’altro, i tempi delle azioni da compiersi e le modalità e i tempi di adempimento della proposta. Non trattare questi elementi come formalità. Ogni data che scrivi nel piano diventa un parametro su cui commissario, creditori e tribunale misureranno la tua credibilità prima e il tuo adempimento poi.

Presta particolare attenzione ai creditori privilegiati. Nel concordato liquidatorio il pagamento dei privilegiati avviene, per sua natura, con il ricavato della vendita dei beni su cui grava la prelazione: i tempi tecnici della liquidazione sono fisiologici. La Cassazione, già sotto la legge fallimentare, ha però chiarito che una dilazione che vada oltre i tempi tecnici della procedura o della liquidazione comporta per il creditore una perdita economica: il creditore non è più soddisfatto integralmente e acquista il diritto di voto per la parte non soddisfatta (Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2014, n. 20388; nello stesso senso Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2014, n. 10112). Più tardi, Cass. civ., sez. I, 18 giugno 2020, n. 11882 ha affermato che i privilegiati vanno ammessi al voto quando la moratoria supera l’anno dall’omologazione, misurando la perdita come differenza tra il valore del credito alla domanda e il valore al termine della moratoria; e Cass. civ., sez. I, 4 febbraio 2020, n. 2422 ha confermato il criterio della perdita economica da dilazione. Tradotto in termini di durata: se allunghi i tempi di pagamento dei privilegiati oltre quanto la vendita dei beni giustifica, li trasformi in votanti e complichi il calcolo delle maggioranze.

Scrivi poi esplicitamente la data dell’ultimo adempimento. Non accontentarti di formule come “al termine della liquidazione”. Una data certa, con un margine realistico, ti consente di sapere quando inizia e quando finisce l’anno della risoluzione.

Infine, inserisci nel piano le iniziative da adottare in caso di scostamento dagli obiettivi: ad esempio, la riduzione progressiva dei prezzi base, la vendita in blocco dei residui, la cessione dei crediti difficili a operatori specializzati. Un piano che prevede già cosa fare se le vendite rallentano ha una durata più governabile.

La base giuridica

L’art. 87 CCII sul contenuto del piano; l’art. 84, commi 4 e 5, CCII sui requisiti del liquidatorio e sul soddisfacimento parziale dei privilegiati (in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, al netto delle spese, come attestato dal professionista indipendente); l’art. 109 CCII sul voto.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il disallineamento tra il cronoprogramma e le perizie: lo stimatore ti consegna valori di immobili coerenti con una vendita in diciotto mesi, mentre tu hai scritto nel piano dodici mesi. Allinea sempre i due documenti. Se mantieni tempi irrealisticamente brevi, il commissario lo rileverà nella sua relazione e i creditori voteranno contro; se allunghi i tempi senza giustificazione, rischi di trasformare la dilazione in un argomento di dissenso.

Secondo imprevisto: un bene rilevante è gravato da contenzioso (una servitù contestata, un’occupazione senza titolo, un abuso edilizio). Non nasconderlo nel piano: indica la questione, i tempi presumibili di soluzione e una strategia alternativa di vendita nello stato di fatto e di diritto. È proprio questo tipo di trasparenza che consente all’attestatore di confermare la fattibilità.

Check di completamento

Puoi passare alla mossa 3 quando: (a) ogni categoria di attivo ha un trimestre di incasso previsto e una modalità di vendita; (b) il piano indica una data espressa per l’ultimo adempimento; (c) l’attestatore ha validato il cronoprogramma e non solo i valori.

Mossa 3 — Attraversa ammissione e voto senza perdere settimane

Obiettivo della mossa: ottenere il decreto di apertura e arrivare al voto dei creditori nel più breve tempo compatibile con la legge, evitando richieste di integrazione, rinvii e contestazioni che allungano la fase.

Quando va fatta

Dal giorno del deposito del piano completo fino alla chiusura delle operazioni di voto. Le date del voto sono fissate dal tribunale con il decreto di apertura (art. 47 CCII). Non passare oltre finché il voto non è chiuso e l’esito non è stato comunicato.

Come si esegue

Il primo passo è prepararti alla verifica del tribunale. Nel concordato liquidatorio il tribunale verifica in sede di apertura l’ammissibilità della proposta e la fattibilità economica del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati (art. 47, comma 1, CCII). È un controllo che si muove sul solco tracciato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1521 del 2013, resa sotto la legge fallimentare, che distinse tra fattibilità giuridica, sempre controllabile dal giudice, e fattibilità economica, rimessa in linea di principio alla valutazione dei creditori salvo i casi di evidente inidoneità. Se il tribunale rileva carenze, può concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni o modifiche: è tempo che puoi risparmiare depositando un piano già completo.

Una volta emesso il decreto di apertura, il commissario giudiziale inizia la verifica: controlla l’elenco dei creditori, redige l’inventario, valuta le cause del dissesto e, soprattutto, prepara la relazione con cui illustra ai creditori la proposta e le sue prospettive di realizzo (art. 105 CCII). Collabora con lui in modo attivo: rispondi alle richieste di documenti in giorni, non in settimane. Ogni richiesta del commissario che resta inevasa è un giorno in più prima del voto.

Durante questa fase continua a gestire l’impresa con prudenza: dopo il deposito della domanda e fino all’omologazione, gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale (art. 46 CCII). Se il piano prevede vendite anticipate, ad esempio di beni deperibili o di beni il cui valore si sta erodendo, chiedi tempestivamente l’autorizzazione: le vendite fatte durante la procedura accorciano la successiva fase di liquidazione.

Al momento del voto, il concordato liquidatorio è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto; se sono previste classi, è necessario che la maggioranza sia raggiunta anche nel maggior numero di classi (art. 109, comma 1, CCII). Prepara per tempo il quadro dei votanti: chi vota, per quale importo, con quali probabili orientamenti. Un dialogo trasparente con i principali creditori, specie bancari e fiscali, prima del voto, riduce il rischio di rinvii e di contestazioni.

La base giuridica

Gli artt. 46, 47, 104, 105, 107 e 109 CCII. Per il controllo del giudice sulla fattibilità, Cass. SS.UU. n. 1521/2013 (pronuncia resa sotto la legge fallimentare).

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la relazione del commissario che evidenzia criticità: valori dei beni ritenuti ottimistici, tempi di vendita sottostimati, azioni recuperatorie non considerate. Hai due strade: modificare la proposta prima dell’inizio delle operazioni di voto, nei limiti consentiti, oppure replicare con argomenti tecnici e documenti nuovi. La modifica tempestiva di solito costa meno tempo di un voto negativo, che chiude la strada del concordato e ti espone all’apertura della liquidazione giudiziale su istanza dei creditori o del pubblico ministero.

Secondo imprevisto: una proposta concorrente presentata da creditori qualificati (art. 90 CCII). Se la tua proposta non assicura determinate soglie di soddisfacimento ai chirografari, i creditori che rappresentano almeno il 10% dei crediti possono presentarne una alternativa. Il calendario si complica e i tempi si allungano: valuta con il tuo difensore se rafforzare la proposta per ridurre lo spazio alle concorrenti.

Quanto pesa questa fase sulla durata complessiva

La fase che va dal decreto di apertura alla chiusura del voto è quella in cui i tempi dipendono di più dalla legge e dal tribunale, ma anche qui il tuo comportamento sposta le date. Tre fattori, in particolare, allungano questa fase.

Il primo è la contestazione dei crediti. Se l’elenco dei creditori che hai depositato non coincide con le pretese dei creditori, il commissario dovrà verificare le differenze e i creditori contestati potranno chiedere di essere ammessi al voto per importi diversi. Ogni contestazione richiede documenti, repliche e, talvolta, una decisione del giudice delegato sull’ammissione provvisoria al voto. Riconciliare in anticipo i saldi con i principali creditori, specie con banche ed enti, è il modo più efficace per evitare questo rallentamento.

Il secondo fattore è la qualità dell’informazione sulle prospettive di realizzo. Il commissario deve illustrare ai creditori le utilità che potrebbero ricavare dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie esperibili nella liquidazione giudiziale, perché è con quell’alternativa che i creditori confronteranno la tua proposta. Se tu stesso hai già analizzato queste azioni e ne hai tenuto conto nel piano, la relazione del commissario sarà più rapida e meno conflittuale.

Il terzo fattore riguarda la formazione delle classi, se la proposta le prevede. Una suddivisione in classi non omogenee per posizione giuridica e interessi economici espone la proposta a rilievi del tribunale già in sede di apertura e a contestazioni in sede di omologazione. Nel concordato liquidatorio le classi non sono sempre necessarie: valuta con il difensore se ti servono davvero, perché ogni classe in più è un passaggio in più da superare con la maggioranza.

Il tuo compito in questa fase non è aspettare il voto, ma rimuovere in anticipo ogni ragione per cui il voto potrebbe essere rinviato o perso.

Check di completamento

Puoi passare alla mossa 4 quando: (a) il decreto di apertura è stato emesso e il commissario ha depositato la relazione; (b) le operazioni di voto si sono chiuse; (c) le maggioranze dell’art. 109 CCII sono state raggiunte e hai il prospetto dei voti.

Mossa 4 — Arriva all’omologazione e fai partire la liquidazione dal giorno dopo

Obiettivo della mossa: ottenere la sentenza di omologazione senza rinvii e fare in modo che, nella stessa sentenza, il tribunale fissi modalità di liquidazione chiare e immediatamente operative.

Quando va fatta

Dalla chiusura del voto all’udienza di omologazione e alla pubblicazione della sentenza. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di ogni interessato devono essere depositate con memoria entro il termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell’udienza, mentre il commissario deposita il proprio parere motivato almeno cinque giorni prima (art. 48 CCII). Non passare oltre finché la sentenza di omologazione non è pubblicata.

Come si esegue

Il primo passo è prevenire le opposizioni. Esamina le contestazioni emerse durante il voto e chiediti quale creditore dissenziente potrebbe sostenere di ricevere, con il concordato, meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale. Se un’opposizione arriva, preparati a dimostrare la convenienza della proposta rispetto all’alternativa. Ogni opposizione fondata su questioni di fatto può richiedere istruttoria e, di conseguenza, tempo.

Poi lavora sulla sentenza di omologazione, che nel concordato liquidatorio ha un contenuto in più. Ai sensi dell’art. 114 CCII, con la sentenza di omologazione il tribunale nomina uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione, compreso il termine entro cui eseguire la pubblicità delle vendite. Più queste modalità sono definite in modo preciso, più la liquidazione parte velocemente. Se il piano prevede offerte irrevocabili già acquisite da un soggetto individuato, il tribunale stabilisce le modalità con cui il liquidatore dà pubblicità all’offerta per raccogliere eventuali offerte concorrenti (art. 114, comma 1-bis, CCII). Proponi nel piano, già prima, modalità di vendita che il tribunale possa recepire senza riscriverle.

È in questa fase che il lavoro coordinato tra legale e commercialista fa la differenza sulla durata. Lo Studio Monardo affianca l’imprenditore in questo passaggio forte delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC, abituato a costruire e controllare piani di liquidazione con scadenze verificabili.

Ricorda infine che la sentenza di omologazione chiude la procedura di concordato (art. 113 CCII) ma non chiude il tuo impegno. Da quel giorno il concordato diventa obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese (art. 117 CCII) e inizia la fase esecutiva, sotto la sorveglianza del commissario giudiziale (art. 118 CCII).

La base giuridica

Gli artt. 48, 112, 113, 114, 117 e 118 CCII. Sotto la previgente legge fallimentare, l’art. 181 l.f. imponeva che il giudizio di omologazione si concludesse entro nove mesi dalla presentazione del ricorso, prorogabili una sola volta di sessanta giorni: un riferimento utile per capire l’ordine di grandezza dei tempi che il legislatore considerava fisiologici per la fase procedimentale.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il rigetto dell’omologazione. In questo caso, su ricorso dei creditori o del pubblico ministero, il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale se ne ricorrono i presupposti. Contro la sentenza puoi proporre reclamo alla corte d’appello e poi ricorso per cassazione: sono strade che allungano di molto i tempi e che vanno valutate con un difensore abilitato fino all’ultimo grado, perché la linea difensiva deve restare coerente dal primo atto alla Cassazione.

Il secondo imprevisto è il reclamo contro la sentenza di omologazione proposto da un creditore opponente. La sentenza di omologazione è provvisoriamente esecutiva, ma la pendenza del reclamo può rallentare alcune vendite, soprattutto se gli acquirenti chiedono garanzie di stabilità. Valuta con il liquidatore quali vendite avviare subito e quali programmare dopo la definizione del reclamo.

Check di completamento

Puoi passare alla mossa 5 quando: (a) la sentenza di omologazione è pubblicata; (b) il liquidatore e il comitato dei creditori sono nominati e hanno accettato; (c) le modalità di vendita e il termine per la pubblicità sono fissati nella sentenza.

Mossa 5 — Governa la liquidazione: vendite, rapporti semestrali, riparti

Obiettivo della mossa: far rispettare al processo di liquidazione il cronoprogramma del piano, monitorando ogni sei mesi lo stato delle vendite e intervenendo subito sugli scostamenti.

Quando va fatta

Dalla nomina del liquidatore fino alla vendita dell’ultimo bene. È la fase più lunga del concordato liquidatorio: a seconda della composizione dell’attivo può durare da pochi mesi (società con sola liquidità e crediti di facile incasso) a diversi anni (società con patrimonio immobiliare frazionato o contenziosi attivi). Non passare oltre finché l’ultimo bene non è venduto o non è stata decisa la sua sorte.

Come si esegue

Il primo passo è capire chi fa cosa. Dopo l’omologazione la vendita dei beni non è più nelle tue mani: è affidata al liquidatore giudiziale, al quale si applicano, in quanto compatibili, le norme sul curatore della liquidazione giudiziale (art. 114, comma 2, CCII). Le vendite e le cessioni successive al deposito della domanda seguono le regole sulle vendite nella liquidazione giudiziale, e le cancellazioni delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli avvengono su ordine del giudice, salvo diversa previsione della sentenza di omologazione (art. 114, comma 4, CCII).

Tu però non sei uno spettatore. Hai l’interesse più forte di tutti a che la liquidazione si chiuda nei tempi, perché la scadenza dell’ultimo adempimento fa partire l’anno per la risoluzione e perché, finché la liquidazione non si chiude, la tua posizione resta sospesa. Il secondo passo, quindi, è attivare il monitoraggio: il liquidatore comunica al commissario giudiziale ogni sei mesi le informazioni rilevanti relative all’andamento della liquidazione, e il commissario le trasmette con le sue osservazioni al pubblico ministero e ai creditori, depositandone copia nel fascicolo (art. 114, comma 5, CCII). Leggi ogni rapporto semestrale confrontandolo con il cronoprogramma del piano: quali beni dovevano essere venduti entro quel semestre, quali lo sono stati, a quale prezzo.

Terzo passo: collabora alla vendita. Consegna al liquidatore tutta la documentazione dei beni (titoli di provenienza, certificazioni, conformità urbanistiche, manuali dei macchinari, contratti di locazione), segnala potenziali acquirenti che conosci per esperienza di settore, chiarisci le situazioni di fatto. Molte vendite si allungano per mancanza di documenti, non per mancanza di acquirenti.

Quarto passo: verifica i riparti. Il concordato non prevede che i creditori siano pagati solo alla fine: i riparti parziali, man mano che gli incassi lo consentono, riducono il debito residuo e rafforzano la tenuta del concordato. Controlla che il comitato dei creditori e il liquidatore li programmino senza attendere la conclusione dell’intera liquidazione.

La base giuridica

L’art. 114 CCII sulla cessione dei beni e sul liquidatore; l’art. 118 CCII sull’esecuzione del concordato e sulla sorveglianza del commissario. Sul ritardo non imputabile al debitore, Trib. Piacenza 19 giugno 2019 (sotto la legge fallimentare) ha escluso che la risoluzione possa essere accolta per un ritardo nell’adempimento dipendente dagli organi della procedura.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è l’asta deserta. Un immobile messo in vendita al prezzo di perizia non riceve offerte, il secondo tentativo con ribasso neppure. Non lasciar trascorrere i semestri: chiedi al commissario di sollecitare il liquidatore a valutare modalità alternative (vendita in blocco, ribassi più incisivi, ricerca attiva di acquirenti di settore). Ogni tentativo di vendita a vuoto aggiunge mesi.

Secondo imprevisto: il liquidatore è inerte o lento. In questo caso hai uno strumento: segnalare al commissario giudiziale, che sorveglia l’esecuzione e riferisce al tribunale. La sostituzione del liquidatore spetta al tribunale. La documentazione di questi solleciti è preziosa anche in chiave difensiva, perché dimostra che l’eventuale ritardo non ti è imputabile.

Come stimare la durata della liquidazione bene per bene

Il primo passo per sapere quanto durerà questa fase è smettere di pensare al patrimonio come a un blocco unico. Prendi l’elenco dei beni e attribuisci a ciascuno un “profilo temporale” in base a quattro fattori.

Fattore Accorcia i tempi Allunga i tempi
Mercato del bene Bene fungibile, molti acquirenti potenziali Bene specialistico o di nicchia
Situazione giuridica Documentazione completa, nessun vincolo Abusi, servitù, occupazioni, contenziosi
Modalità di vendita Offerta irrevocabile già acquisita Vendita competitiva da costruire da zero
Divisibilità Vendita in blocco possibile Lotti frazionati, molti atti separati

La liquidità e i depositi bancari sono realizzati di fatto subito. I crediti verso clienti in bonis si incassano nei tempi contrattuali; quelli verso clienti in difficoltà richiedono azioni di recupero, che possono durare anni, oppure una cessione pro soluto a un prezzo scontato che accorcia drasticamente i tempi. Le rimanenze tendono a perdere valore con il passare dei mesi, quindi la loro vendita rapida, anche in blocco, è spesso la scelta che massimizza sia i tempi sia il ricavato. I beni immobili richiedono di regola più tentativi di vendita competitiva, con i relativi tempi di pubblicità e i ribassi: sono quasi sempre loro a determinare la data dell’ultimo adempimento. Le azioni giudiziali attive (recupero crediti contestati, azioni di responsabilità) sono la variabile più lunga e incerta: se il piano ne fa dipendere una parte significativa del soddisfacimento, la durata si allunga in modo difficilmente prevedibile.

Il secondo passo è confrontare questi profili con il cronoprogramma che hai scritto nella mossa 2. Se un bene con profilo “lungo” è stato collocato in un trimestre “breve”, lo scostamento è già scritto. Meglio correggere il calendario in sede di monitoraggio che scoprirlo alla scadenza.

Il terzo passo è valutare, con il liquidatore e il comitato dei creditori, se esistono alternative che accorcino la coda della liquidazione: la cessione dei crediti residui, la vendita in blocco dei beni minori, l’accordo con un acquirente unico per i residui. Spesso un piccolo sacrificio di prezzo sui beni marginali vale mesi di durata in meno e chiude prima l’esposizione al rischio di risoluzione. Ogni scelta di questo tipo va però presa dagli organi della procedura e nel rispetto delle regole competitive delle vendite.

Check di completamento

Puoi passare alla mossa 6 quando: (a) hai confrontato almeno l’ultimo rapporto semestrale con il cronoprogramma del piano; (b) sai quali beni restano da vendere e con quale prospettiva; (c) i riparti parziali programmati sono stati eseguiti o hanno una data.

Mossa 6 — Presidia la data dell’ultimo adempimento e l’anno che ne segue

Obiettivo della mossa: sapere con precisione quando scade l’ultimo adempimento previsto dal concordato e, di conseguenza, quando si chiude la finestra annuale entro cui i creditori possono chiedere la risoluzione.

Quando va fatta

Fin dall’omologazione, ma con particolare attenzione quando la liquidazione entra nella fase finale. È la mossa che stabilisce il vero “punto di arrivo” della durata del concordato liquidatorio dal tuo punto di vista. Non passare oltre finché non hai annotato nel tuo calendario la data dell’ultimo adempimento e la data di scadenza dell’anno successivo.

Come si esegue

Il primo passo è individuare il termine. Il ricorso per la risoluzione del concordato deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato (art. 119, comma 4, CCII). Se il piano indica una data espressa, il calcolo è semplice. Se la data non c’è, o è collegata a eventi incerti (“alla conclusione delle vendite”), la questione diventa delicata, perché l’individuazione del dies a quo può essere contestata.

Su questo punto la Cassazione, sotto la legge fallimentare (art. 186 l.f., il cui contenuto è stato trasfuso nell’art. 119 CCII), ha precisato con Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2019, n. 14601 che il diritto dei creditori di agire per la risoluzione può sussistere anche prima della scadenza degli adempimenti, ma che il termine di decadenza non può essere anticipato rispetto a quello previsto dalla legge. In pratica: un creditore può muoversi prima, se l’inadempimento è già evidente, ma tu non puoi sostenere che la finestra si sia chiusa prima che sia trascorso l’anno dall’ultimo adempimento programmato.

Il secondo passo è sapere chi può chiedere la risoluzione. Possono farlo ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, ma quest’ultimo solo su istanza di uno o più creditori (art. 119, comma 1, CCII). Non esiste una risoluzione d’ufficio. Anche la decadenza, secondo la giurisprudenza di merito formatasi sotto la legge fallimentare (Trib. Milano 22 marzo 2018; Trib. Ravenna 27 luglio 2018, citate in rassegna), non è rilevabile d’ufficio: deve essere eccepita. È un dettaglio che fa la differenza se un creditore propone il ricorso tardivamente: se la decadenza non viene eccepita nel momento giusto, il ricorso tardivo può essere esaminato nel merito.

Terzo passo: verifica se il concordato prevede l’assunzione degli obblighi da parte di un terzo con liberazione immediata del debitore. In quel caso le regole sulla risoluzione non si applicano (art. 119, comma 5, CCII) e la tua esposizione si chiude prima.

La base giuridica

L’art. 119 CCII, in particolare i commi 1, 3, 4 e 5. L’art. 186 l.f. per la giurisprudenza formatasi in precedenza.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che il piano abbia fissato una data dell’ultimo adempimento troppo vicina, mentre la liquidazione è ancora in corso. Arrivato a quella data senza aver completato i pagamenti, sei formalmente in ritardo. Non sei automaticamente in risoluzione, perché serve l’iniziativa di un creditore e perché l’inadempimento deve essere di non scarsa importanza, ma la tua posizione si indebolisce. Documenta le cause del ritardo, specie se dipendono dagli organi della procedura o dal mercato, e valuta con il difensore se e come rappresentarle ai creditori prima che qualcuno depositi un ricorso.

Check di completamento

Puoi passare alla mossa 7 quando: (a) conosci la data dell’ultimo adempimento e quella di scadenza dell’anno per la risoluzione; (b) hai verificato se il piano prevede l’intervento di un terzo assuntore; (c) hai un quadro aggiornato dello stato dei pagamenti rispetto al piano.

Mossa 7 — Gestisci lo scostamento prima che diventi risoluzione

Obiettivo della mossa: se la liquidazione rende meno del previsto o va più a rilento, intervenire in modo da evitare che lo scostamento venga qualificato come inadempimento non di scarsa importanza, con conseguente risoluzione e apertura della liquidazione giudiziale.

Quando va fatta

Appena un rapporto semestrale mostra che le vendite non stanno raggiungendo i valori o i tempi del piano. Non aspettare la scadenza dell’ultimo adempimento: le opzioni si riducono man mano che il tempo passa.

Come si esegue

Il primo passo è capire che cosa hai promesso davvero. Nel concordato con cessione dei beni, la giurisprudenza ha a lungo discusso se il debitore si obblighi a pagare una certa percentuale o soltanto a mettere a disposizione i beni. Due orientamenti, entrambi formati sotto la legge fallimentare, vanno tenuti presenti.

Il primo, più severo per il debitore e ormai consolidato, guarda al risultato. Secondo Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2019, n. 20652, il concordato con cessione dei beni può essere risolto quando non soddisfa i creditori nella misura promessa, salvo che l’inadempimento sia di scarsa importanza; conta il dato oggettivo del mancato risultato e non l’imputabilità al debitore. La Corte si è richiamata a una linea già tracciata da Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2010, n. 7942, Cass. civ., sez. I, 20 giugno 2011, n. 13446, Cass. civ., sez. I, 4 marzo 2015, n. 4398 e Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2018, n. 18738: la cessione dei beni è risolvibile quando il concordato viene meno oggettivamente alla sua funzione satisfattiva. Secondo la lettura riportata in rassegna, il concordato va risolto quando non assicura il pagamento integrale dei privilegiati non degradati e un soddisfacimento in qualche misura dei chirografari; la percentuale indicata, se non oggetto di impegno specifico, è un parametro per valutare la gravità dell’inadempimento.

Il secondo orientamento, espresso da Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2014, n. 6022, ha invece escluso che i creditori che avevano votato a favore potessero chiedere la risoluzione solo perché il ricavato si era discostato dalla percentuale indicata, poiché l’obbligo assunto con la cessione era quello di mettere a disposizione i beni. È una pronuncia che conferma l’importanza di come scrivi la proposta: se nel piano prometti espressamente una percentuale, la stai trasformando in un obbligo misurabile; se indichi una stima, lasci un margine più ampio. Oggi l’art. 84, comma 4, CCII impone comunque la soglia minima del 20% ai chirografari, che resta un riferimento difficile da ignorare.

Il secondo passo è distinguere tra ritardo e insufficienza. Se il problema è solo il tempo (le vendite rendono quanto previsto, ma arrivano più tardi), la questione è di scarsa importanza dell’inadempimento: un ritardo moderato, giustificato e non imputabile al debitore difficilmente fonda una risoluzione. Se il problema è il quantum (le vendite rendono molto meno), il rischio è più concreto.

Il terzo passo è agire. Le strade possibili, da valutare con il difensore e con il commissario, includono: la ricerca di risorse aggiuntive da parte dei soci o di terzi per colmare il divario; la proposta ai creditori di modalità di vendita alternative; in casi estremi, la valutazione di un nuovo strumento di regolazione della crisi prima che un creditore chieda la risoluzione.

Tieni infine presente quale sarebbe l’esito della risoluzione. Ai sensi dell’art. 119, comma 7, CCII, il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo dopo la risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza derivi da debiti sorti dopo il deposito della domanda. Le Sezioni Unite, con la sentenza 14 febbraio 2022, n. 4696, resa sotto la legge fallimentare, hanno ricordato che l’omologazione rende improcedibili le istanze di fallimento pendenti e che l’insolvenza può riproporsi proprio quando una liquidazione non raggiunge le percentuali promesse: è la situazione che questa mossa ti chiede di prevenire.

La base giuridica

L’art. 119, commi 3 e 7, CCII; l’art. 84, comma 4, CCII. La giurisprudenza citata è tutta formata sull’art. 186 l.f., il cui impianto è stato recepito dall’art. 119 CCII.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il ricorso per risoluzione già depositato. Non è la fine: il procedimento segue le regole degli artt. 40 e 41 CCII e puoi difenderti. I punti su cui lavorare sono: la tempestività del ricorso (rispetto dell’anno dall’ultimo adempimento, da eccepire espressamente); la scarsa importanza dell’inadempimento; la non imputabilità del ritardo, se dipende dagli organi; la natura dell’obbligazione assunta con la proposta. Qui la linea difensiva va costruita pensando fin da subito ai gradi successivi, perché la sentenza che dichiara la risoluzione è impugnabile e la coerenza degli argomenti dal primo grado alla Cassazione pesa sul risultato.

Perché i riparti parziali sono la tua migliore difesa

Quando uno scostamento si profila, il dato che più conta per valutare la scarsa importanza dell’inadempimento è quanto i creditori hanno già ricevuto. Un concordato in cui i privilegiati sono stati pagati e i chirografari hanno già incassato una parte significativa della percentuale stimata si presenta al giudice della risoluzione in modo molto diverso da un concordato in cui, dopo anni, nessun creditore ha visto un euro.

Per questo, fin dalla mossa 5, devi spingere perché i riparti parziali vengano eseguiti appena la liquidità lo consente. Hanno tre effetti utili sulla durata e sulla tenuta del concordato. Primo, riducono il debito residuo e quindi l’importo rispetto al quale si misurerà l’eventuale inadempimento. Secondo, rafforzano la fiducia dei creditori e riducono la probabilità che qualcuno depositi un ricorso per risoluzione alla prima difficoltà. Terzo, forniscono un argomento oggettivo per sostenere che l’eventuale ritardo nella parte finale non compromette la funzione satisfattiva del concordato, che è il criterio su cui la giurisprudenza citata in questa mossa costruisce la risoluzione della cessione dei beni.

Prima di procedere con qualsiasi contromisura, assicurati quindi di avere un prospetto aggiornato con tre colonne: quanto il piano prevedeva di pagare a ciascuna categoria di creditori, quanto è stato effettivamente pagato, quanto resta da pagare con i beni ancora da liquidare. È il documento che userai per dialogare con i creditori e, se necessario, per difenderti in giudizio.

Check di completamento

Puoi passare alla mossa 8 quando: (a) hai qualificato lo scostamento come ritardo o come insufficienza; (b) hai valutato le contromisure con il difensore e il commissario; (c) non pendono ricorsi per risoluzione, o hai predisposto la difesa.

Mossa 8 — Chiudi davvero: rendiconto finale, ultimo riparto e fine dell’anno di rischio

Obiettivo della mossa: portare a compimento l’esecuzione del concordato con il rendiconto finale del liquidatore, l’ultimo riparto e la scadenza del termine annuale per la risoluzione, così da poter considerare definitivamente conclusa la vicenda.

Quando va fatta

Quando tutti i beni sono stati venduti o è stata decisa la sorte dei residui invendibili. Non considerare chiusa la partita finché non è decorso l’anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento.

Come si esegue

Il primo passo è il rendiconto. Conclusa l’esecuzione, il liquidatore trasmette al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti dei conti bancari o postali della procedura; il commissario lo comunica con le sue osservazioni al pubblico ministero e ai creditori e lo deposita nel fascicolo (art. 114, comma 6, CCII). Leggi con attenzione il rendiconto: ogni incasso, ogni spesa, ogni riparto. È il documento che certifica cosa hanno ricevuto i creditori.

Il secondo passo è il destino dei residui. Capita spesso che alcuni beni restino invenduti per mancanza di mercato: un terreno agricolo intercluso, un credito verso un debitore irreperibile, attrezzature obsolete. Il piano dovrebbe già prevedere cosa farne. Se non lo prevede, sollecita il liquidatore a sottoporre la questione agli organi della procedura, perché un bene “parcheggiato” senza decisione impedisce di chiudere l’esecuzione e prolunga la durata.

Il terzo passo è attendere la scadenza della finestra annuale. Finché l’anno dall’ultimo adempimento non è decorso, un creditore insoddisfatto può ancora chiedere la risoluzione. Dopo, l’effetto obbligatorio del concordato verso i creditori anteriori si consolida.

Il quarto passo, se la tua impresa è una società, riguarda la sorte dell’ente. Il concordato liquidatorio serve a soddisfare i creditori con il patrimonio; chiusa l’esecuzione, la società si avvia normalmente alla cancellazione secondo le regole societarie. Coordina questo passaggio con il commercialista, perché gli adempimenti fiscali e dichiarativi della fase finale vanno curati con attenzione.

La base giuridica

Gli artt. 114, comma 6, 117, 118 e 119 CCII.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è un credito che emerge tardi: un creditore anteriore che non era stato inserito nell’elenco e che si fa vivo dopo il riparto finale. Il concordato omologato è obbligatorio anche per lui, ma la sua pretesa va gestita nei limiti della proposta. Documenta tutto e coinvolgi il difensore prima di rispondere.

Check di completamento

La vicenda è chiusa quando: (a) il rendiconto finale è depositato; (b) l’ultimo riparto è eseguito; (c) è scaduto l’anno dall’ultimo adempimento senza ricorsi per risoluzione, o quelli proposti sono stati respinti.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per mostrarti come la tempestività di ciascuna mossa sposta la durata complessiva. Non sono casi reali e i tempi indicati sono ordini di grandezza plausibili, non previsioni: ogni tribunale e ogni patrimonio hanno tempi propri.

Situazione di partenza comune. Società di distribuzione all’ingrosso, attività cessata. Attivo: liquidità 41.700 €, crediti verso clienti 187.350 €, magazzino 96.240 € a valore di stima, capannone di proprietà stimato 712.800 €, gravato da ipoteca bancaria. Passivo: banca ipotecaria 538.900 €, dipendenti 64.380 €, erario e previdenza privilegiati 211.560 €, fornitori chirografari 893.470 €. Un socio è disposto ad apportare 104.600 € di risorse esterne. L’attivo disponibile è di 1.038.090 €: l’apporto del socio lo incrementa di circa il 10,08%, quindi il requisito dell’art. 84, comma 4, CCII è rispettato, ma con un margine sottile.

Simulazione A — Chi entra con il piano completo. L’imprenditore lavora sul piano per tre mesi prima del deposito e deposita tutto in una volta il 14 gennaio. Il decreto di apertura arriva a febbraio, il voto si chiude a maggio, l’omologazione viene pronunciata a luglio. Il piano prevede la vendita del capannone in due tentativi entro diciotto mesi dall’omologa, la riscossione dei crediti in dodici mesi, la vendita del magazzino in blocco entro sei mesi, con ultimo adempimento fissato al 31 marzo del secondo anno successivo all’omologazione. Durata complessiva dal deposito all’ultimo adempimento: circa due anni e due mesi; a questo si aggiunge l’anno per l’eventuale risoluzione, che porta la “vera” chiusura a circa tre anni e due mesi dal deposito.

Simulazione B — Chi parte con la riserva. Stessa società, ma il deposito avviene il 14 gennaio con domanda con riserva perché un fornitore ha appena chiesto la liquidazione giudiziale. Il tribunale concede sessanta giorni; il piano arriva il 15 marzo. La proroga non è disponibile, perché pende il ricorso del fornitore. Rispetto alla simulazione A, la fase procedimentale si allunga di circa due mesi; l’omologazione arriva a settembre. Durata complessiva fino all’ultimo adempimento: circa due anni e quattro mesi. Lo scarto è contenuto solo perché il piano è stato completato nel termine originario: se l’imprenditore non fosse stato pronto, la domanda sarebbe stata dichiarata improcedibile e il fornitore avrebbe ottenuto l’apertura della liquidazione giudiziale.

Simulazione C — Chi trascura i rapporti semestrali. Stessa società della simulazione A, omologazione a luglio. Il primo tentativo di vendita del capannone va deserto a marzo, il secondo a settembre. L’imprenditore non legge i rapporti semestrali e non sollecita nulla; il terzo tentativo viene fissato solo nell’estate successiva e la vendita si perfeziona a 548.300 €, contro i 712.800 € di stima. L’ultimo adempimento del piano (31 marzo del secondo anno) è superato di oltre un anno e il ricavato complessivo scende. Il calcolo dei chirografari: dopo prededuzioni, spese, banca ipotecaria e privilegiati, ai fornitori resta una percentuale inferiore a quella stimata nel piano, vicina alla soglia minima del 20%. Un fornitore deposita ricorso per risoluzione entro l’anno dall’ultimo adempimento. Il debitore deve ora difendersi sostenendo la scarsa importanza dell’inadempimento: la durata, invece di chiudersi in tre anni, si dilata e l’esito torna incerto.

Simulazione D — Chi attiva la mossa 7 in tempo. Stessa situazione della simulazione C, ma dopo il primo tentativo deserto l’imprenditore, tramite il commissario, sollecita il liquidatore a ricercare acquirenti di settore e propone la vendita in blocco del capannone con l’impianto di scaffalature. Un operatore logistico offre 663.900 € e la vendita si perfeziona alcuni mesi dopo la scadenza prevista nel cronoprogramma, ma il ricavato resta vicino alle previsioni e la percentuale ai chirografari supera ampiamente il 20%. L’ultimo adempimento slitta, ma i creditori ricevono quanto atteso: lo scostamento è di natura temporale e la sua scarsa importanza è difendibile. Durata complessiva fino all’ultimo adempimento: circa due anni e mezzo.

La lezione delle quattro simulazioni è sempre la stessa: la durata del concordato liquidatorio non la decide il calendario del tribunale, la decide la qualità del piano e la reattività di chi lo esegue.

Il piano in una pagina

Se devi stampare una sola pagina di questo articolo, stampa questa. Il concordato preventivo liquidatorio dura quanto la somma di quattro fasi: la preparazione (che governi tu), la fase procedimentale fino all’omologazione (dove i tempi sono in parte fissati dalla legge e dal tribunale), l’esecuzione con la liquidazione dei beni (la fase più lunga e la più variabile) e l’anno successivo all’ultimo adempimento, durante il quale i creditori possono ancora chiedere la risoluzione.

Le mosse che accorciano la durata sono quelle iniziali: depositare un piano completo, scrivere un cronoprogramma credibile, rispondere al commissario senza ritardi. Le mosse che evitano che la durata esploda sono quelle finali: leggere i rapporti semestrali, intervenire sugli scostamenti, presidiare la data dell’ultimo adempimento.

Mossa Obiettivo Termine di riferimento Rischio se la salti
1. Binario d’ingresso Scegliere piano completo, riserva o semplificato Prima del deposito; 30-60 giorni (+60) per la riserva; 60 giorni per il semplificato Improcedibilità, mesi persi, perdita dell’accesso al semplificato
2. Cronoprogramma Tempi di vendita, riparti e ultimo adempimento nel piano Entro il deposito del piano Piano non credibile, voto negativo, privilegiati trasformati in votanti
3. Ammissione e voto Decreto di apertura e maggioranze Date fissate dal decreto ex art. 47 CCII Integrazioni, rinvii, voto contrario
4. Omologazione Sentenza con modalità di liquidazione operative Opposizioni almeno 10 giorni prima dell’udienza Rigetto, reclami, liquidazione che parte in ritardo
5. Liquidazione Vendite e riparti secondo piano Rapporti semestrali ex art. 114 CCII Aste deserte a ripetizione, scostamenti non governati
6. Ultimo adempimento Conoscere la data e l’anno successivo Un anno dall’ultimo adempimento (art. 119 CCII) Incertezza sulla fine dell’esposizione
7. Scostamenti Evitare la risoluzione Appena emergono, prima della scadenza Risoluzione e liquidazione giudiziale
8. Chiusura Rendiconto finale e ultimo riparto Conclusione dell’esecuzione Esecuzione che non si chiude mai

Gli scenari di deviazione

Anche il piano migliore incontra imprevisti. Ecco i tre più frequenti e il piano B per ciascuno.

Scenario 1 — Un creditore accelera e chiede la liquidazione giudiziale prima che tu sia pronto

Stai ancora preparando il piano quando un fornitore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Il tuo orologio cambia di colpo. Il piano B è depositare immediatamente una domanda con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII, chiedendo le misure protettive. Sappi però che, con un ricorso per liquidazione giudiziale pendente, la proroga del termine per il deposito del piano non è concessa: hai solo il termine originario fissato dal tribunale, tra trenta e sessanta giorni. Organizza il lavoro su quel termine come se fosse l’unico, perché lo è. Se il piano è già in stato avanzato, valuta di saltare la riserva e depositare direttamente la domanda completa.

Scenario 2 — Il termine è scaduto

Hai superato il termine della riserva senza depositare il piano, oppure è decorso l’anno dall’ultimo adempimento ma la liquidazione non è finita. Sono due situazioni diverse. Nel primo caso, la domanda è improcedibile e devi valutare con il difensore se esistono ancora i presupposti per un nuovo strumento o se l’apertura della liquidazione giudiziale è ormai inevitabile; non depositare una seconda domanda identica senza un piano reale, perché potrebbe essere considerata abusiva. Nel secondo caso, la situazione è paradossalmente meno grave: se il ritardo è dovuto alla lentezza delle vendite ma i creditori non hanno chiesto la risoluzione, continua a eseguire il piano documentando ogni passaggio; se qualcuno ha depositato il ricorso, lavora sulla difesa (scarsa importanza, non imputabilità, eventuale decadenza da eccepire).

Scenario 3 — Un documento essenziale è irreperibile

Il notaio dell’acquirente chiede il certificato di agibilità del capannone, ma la pratica edilizia non si trova; oppure manca il contratto originario da cui deriva un credito che il liquidatore deve riscuotere. Il piano B è attivarsi su due fronti: chiedere copia agli uffici pubblici o ai professionisti che hanno seguito la pratica, e in parallelo valutare con il liquidatore una vendita del bene nello stato di fatto e di diritto, con un prezzo che tenga conto della carenza documentale. Ogni mese passato a cercare un documento che non esiste è un mese aggiunto alla durata del concordato.

Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la mossa 5 prima della mossa 4, cioè vendere i beni prima dell’omologazione?

Sì, in certi casi, ed è una delle leve più efficaci per accorciare la durata. Dopo il deposito della domanda, gli atti di straordinaria amministrazione, tra cui le vendite di beni rilevanti, richiedono l’autorizzazione del tribunale (art. 46 CCII). Se hai beni deperibili, beni che perdono valore rapidamente o un acquirente pronto a pagare un buon prezzo, chiedi l’autorizzazione durante la procedura. Le vendite successive al deposito seguono comunque le regole competitive della liquidazione giudiziale (art. 114, comma 4, CCII), quindi preparati a una procedura trasparente e pubblicizzata.

Esiste un termine massimo di legge per la durata della liquidazione nel concordato?

No. Il Codice non fissa una durata massima della fase esecutiva del concordato liquidatorio. Il limite lo poni tu, con il cronoprogramma e la data dell’ultimo adempimento indicati nel piano. Più quella data è realistica, meno rischi corri. Tieni però conto che tempi eccessivamente lunghi incidono sulla convenienza della proposta per i creditori e, se riguardano i privilegiati oltre i tempi tecnici della liquidazione, li rendono votanti per la perdita subita (Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2014, n. 20388).

Il concordato semplificato è davvero più veloce?

Di solito sì, perché manca la fase del voto dei creditori. Ma ha un presupposto rigoroso: la composizione negoziata deve essersi conclusa senza accordo, con una relazione finale dell’esperto che attesti la correttezza e la buona fede delle trattative e l’impraticabilità delle soluzioni alternative, e la proposta va depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione di quella relazione (art. 25-sexies CCII). Se manca uno di questi elementi, la strada è preclusa. Inoltre, l’assenza del voto sposta tutto il confronto con i creditori sull’opposizione all’omologazione: devi arrivarci con una proposta solida.

Se il liquidatore è lento, posso sostituirmi a lui e vendere io?

No. Dopo l’omologazione, la liquidazione è affidata al liquidatore nominato dal tribunale, che ha uno statuto vicino a quello del curatore (art. 114, comma 2, CCII). Puoi e devi collaborare, segnalare acquirenti, fornire documenti, sollecitare tramite il commissario giudiziale. La sostituzione del liquidatore, se necessaria, è una decisione del tribunale.

Che cosa succede se finisco di pagare in anticipo rispetto al piano?

È lo scenario migliore. L’anno per la risoluzione decorre comunque dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato, non dalla data in cui hai materialmente pagato. Se il piano indicava una data successiva, l’anno parte da lì; ma se hai pagato tutti i creditori nella misura promessa, il presupposto di un ricorso per risoluzione, cioè l’inadempimento, semplicemente non esiste.

Agosto conta?

Sì. Nei procedimenti regolati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini, che nel processo ordinario va dal 1 al 31 agosto, non si applica salvo diversa previsione (art. 9 CCII). Pianifica il lavoro come se agosto fosse un mese ordinario.

Il D.Lgs. 147/2026 ha cambiato la durata del concordato liquidatorio?

Il correttivo in vigore dal 12 agosto 2026 è intervenuto su diversi profili del Codice, tra cui l’estensione della transazione fiscale ai tributi locali. Se il tuo passivo comprende debiti verso enti locali, questa novità può incidere sulla struttura della proposta e, indirettamente, sui tempi di negoziazione con gli enti. Per il resto, la disciplina dei tempi delle fasi descritte in questo piano va verificata sul testo vigente al momento del deposito: è il primo controllo che facciamo su ogni pratica.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Le pronunce che seguono sono organizzate per mossa. Per ciascuna trovi gli estremi, il principio riformulato in parole nostre e il motivo per cui conta per la durata del tuo concordato liquidatorio. Molte sono state rese sotto la legge fallimentare (artt. 160, 177, 181, 186 l.f.): le citiamo perché le regole su cessione dei beni, voto dei privilegiati e risoluzione sono state recepite in modo sostanzialmente analogo dagli artt. 84, 109 e 119 CCII, ma la loro trasposizione al Codice va sempre valutata nel caso concreto.

A sostegno della mossa 2 (cronoprogramma e privilegiati)

Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2014, n. 20388. Il pagamento dei privilegiati non dilazionato è la regola, ma il piano può prevedere una dilazione che vada oltre i tempi tecnici della procedura o della liquidazione; in tal caso il creditore subisce una perdita economica, non è più soddisfatto integralmente e vota per la parte non soddisfatta, il cui ammontare è determinato dal giudice anche tenendo conto dei tempi di realizzo dei beni e degli interessi eventualmente offerti. Rilevanza: separa i tempi fisiologici della liquidazione, che non alterano la posizione dei privilegiati, dai tempi “aggiunti”, che invece hanno un costo in termini di voto.

Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2014, n. 10112. La dilazione del pagamento produce un soddisfacimento solo parziale, perché il ritardo nella disponibilità del denaro è di per sé una perdita; questa perdita è la misura per cui il privilegiato dilazionato partecipa al voto. Rilevanza: ti ricorda che ogni mese di ritardo programmato nel pagamento dei privilegiati ha un prezzo, che i creditori possono far pesare al voto.

Cass. civ., sez. I, 4 febbraio 2020, n. 2422. Conferma il criterio della perdita economica derivante dalla dilazione, misurata confrontando il credito con il valore attuale dei pagamenti differiti. Rilevanza: consolida il metodo con cui calcolare l’impatto dei tempi del piano sulla posizione dei privilegiati.

Cass. civ., sez. I, 18 giugno 2020, n. 11882. I creditori privilegiati vanno ammessi al voto quando la moratoria per il loro pagamento supera l’anno dall’omologazione; la perdita è data dalla differenza tra il valore del credito alla data della domanda e il suo valore alla fine della moratoria. Rilevanza: fornisce un parametro temporale concreto quando costruisci il calendario dei pagamenti dei privilegiati.

Trib. Milano, 5 febbraio 2024. In un concordato in continuità, il tribunale ha considerato interessato al voto il creditore privilegiato pagato non integralmente in denaro entro il termine di 180 giorni dell’art. 109, comma 5, CCII. Rilevanza: pur riguardando la continuità, mostra come i giudici di merito misurino con rigore i tempi di pagamento dei privilegiati nel sistema del Codice.

A sostegno della mossa 3 (ammissione e fattibilità)

Cass. civ., Sezioni Unite, n. 1521 del 2013. Il giudice controlla sempre la fattibilità giuridica della proposta, mentre la fattibilità economica è rimessa in linea di principio ai creditori, salvo i casi di manifesta inidoneità del piano. Rilevanza: è la matrice del controllo che l’art. 47 CCII affida oggi al tribunale nel concordato liquidatorio; un cronoprogramma palesemente irrealistico rischia di cadere proprio su questo crinale. (Citiamo numero e anno: la data della pronuncia non è stata riscontrata nelle fonti consultate per questo articolo.)

A sostegno della mossa 5 (liquidazione e ritardi)

Trib. Piacenza, 19 giugno 2019. La risoluzione non può essere accolta quando il ritardo nell’adempimento dipende dagli organi della procedura e non dal debitore. Rilevanza: rende essenziale documentare i solleciti al liquidatore e al commissario, perché il ritardo non imputabile è un argomento difensivo spendibile.

A sostegno della mossa 6 (termine annuale)

Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2019, n. 14601. I creditori possono agire per la risoluzione anche prima della scadenza degli adempimenti, ma il termine di decadenza non può essere anticipato rispetto a quello fissato dalla legge, che decorre dalla scadenza dell’ultimo adempimento. Rilevanza: fissa il vero confine finale dell’esposizione del debitore e spiega perché la data dell’ultimo adempimento nel piano è così importante.

Trib. Milano, 22 marzo 2018 e Trib. Ravenna, 27 luglio 2018. La decadenza dall’azione di risoluzione non è rilevabile d’ufficio e deve essere eccepita dalla parte. Rilevanza: se un creditore ricorre tardivamente, devi sollevare tu l’eccezione nel momento processuale corretto.

A sostegno della mossa 7 (scostamenti e risoluzione)

Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2019, n. 20652. Il concordato con cessione dei beni è risolvibile quando non soddisfa i creditori nella misura promessa, salvo l’inadempimento di scarsa importanza; rileva il dato oggettivo del mancato risultato, non la colpa del debitore. Rilevanza: chiarisce che anche un concordato liquidatorio eseguito con diligenza può essere risolto se il risultato satisfattivo manca in modo significativo.

Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2010, n. 7942. Afferma la risolvibilità della cessione dei beni quando il concordato viene meno oggettivamente alla sua funzione. Rilevanza: è uno dei precedenti su cui si è formato l’orientamento oggi consolidato.

Cass. civ., sez. I, 20 giugno 2011, n. 13446. Si inserisce nella medesima linea, valorizzando la funzione satisfattiva del concordato con cessione. Rilevanza: conferma la stabilità dell’orientamento nel tempo.

Cass. civ., sez. I, 4 marzo 2015, n. 4398. Ribadisce che l’inidoneità oggettiva della cessione a soddisfare i creditori legittima la risoluzione. Rilevanza: rafforza l’esigenza di intervenire sugli scostamenti di valore prima della scadenza.

Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2018, n. 18738. Conferma la prospettiva oggettiva del mancato risultato satisfattivo come presupposto della risoluzione. Rilevanza: è il precedente più vicino a Cass. n. 20652/2019 nella costruzione del principio.

Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2014, n. 6022. Nella cessione dei beni, i creditori che hanno votato a favore non possono chiedere la risoluzione solo perché il ricavato si discosta dalla percentuale indicata, perché il debitore si era obbligato a mettere a disposizione i beni. Rilevanza: dimostra quanto pesi il modo in cui la proposta formula la percentuale (stima o impegno).

Cass. civ., Sezioni Unite, 14 febbraio 2022, n. 4696. L’omologazione del concordato rende improcedibili le istanze di fallimento pendenti; l’insolvenza può però riemergere se la liquidazione non raggiunge le percentuali promesse. Rilevanza: mostra la posta in gioco della fase esecutiva; nel sistema del Codice l’art. 119, comma 7, CCII subordina l’apertura della liquidazione giudiziale alla previa risoluzione, salvo insolvenza da debiti successivi alla domanda.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Un concordato liquidatorio dura il tempo che il piano consente e che la sua esecuzione rispetta. Ecco gli strumenti concreti con cui lo Studio lavora sulla durata del tuo concordato.

  1. Ricostruiamo il calendario reale della tua crisi: individuiamo quale orologio sta già correndo (riserva, finestra del semplificato, ricorsi pendenti) e fissiamo le date-limite di ciascuna fase.
  2. Verifichiamo i requisiti di accesso dell’art. 84, comma 4, CCII: calcoliamo l’incremento dell’attivo prodotto dall’apporto esterno e la percentuale ai chirografari, segnalando quando il margine è troppo sottile per reggere.
  3. Valutiamo il percorso della composizione negoziata e del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, verificando relazione finale dell’esperto e termine di sessanta giorni.
  4. Costruiamo con i commercialisti dello staff il cronoprogramma di liquidazione: tempi di vendita per categoria di bene, riparti, data dell’ultimo adempimento, iniziative in caso di scostamento.
  5. Controlliamo la posizione dei privilegiati: verifichiamo se i tempi di pagamento previsti superano i tempi tecnici della liquidazione e quali effetti producono sul voto.
  6. Gestiamo i rapporti con il commissario giudiziale nella fase di apertura e voto, predisponendo risposte documentali tempestive alle sue richieste.
  7. Prepariamo la difesa nel giudizio di omologazione: analizziamo le possibili opposizioni e formuliamo le modalità di liquidazione da proporre al tribunale.
  8. Monitoriamo la fase esecutiva: leggiamo i rapporti semestrali del liquidatore confrontandoli con il piano e predisponiamo i solleciti documentati agli organi della procedura.
  9. Difendiamo il concordato nel procedimento di risoluzione: verifichiamo la tempestività del ricorso, eccepiamo la decadenza quando ne ricorrono i presupposti, argomentiamo la scarsa importanza e la non imputabilità del ritardo.
  10. Seguiamo i gradi di impugnazione contro le decisioni su omologazione e risoluzione, mantenendo la stessa linea difensiva fino alla Corte di cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è il ruolo che consente di leggere dall’interno il passaggio dalla composizione negoziata agli strumenti di regolazione, compreso il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, e di valutare quale binario d’ingresso riduce davvero i tempi. L’esperienza come Gestore della crisi e fiduciario OCC si traduce nella pratica quotidiana di piani liquidatori, cronoprogrammi e rendiconti periodici, cioè gli strumenti che governano la fase esecutiva.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna dispersione tra professionisti diversi nei passaggi più delicati, come il reclamo contro l’omologazione o la difesa contro la risoluzione.

Lo staff multidisciplinare lavora sul tuo caso con avvocati e commercialisti insieme: i legali presidiano termini, atti e contenzioso; i commercialisti costruiscono e verificano i numeri del piano, i flussi dei riparti e gli adempimenti fiscali della fase finale. È questa integrazione che rende il cronoprogramma credibile davanti all’attestatore, al commissario e al tribunale.

Chiusura

La domanda “quanto dura un concordato preventivo liquidatorio?” non ha una risposta scritta nella legge, ma ha una risposta scritta nel tuo piano. La fase procedimentale, fino all’omologazione, segue termini in buona parte predeterminati; la fase esecutiva dura quanto il cronoprogramma che hai costruito e la vigilanza con cui lo fai rispettare; l’anno successivo all’ultimo adempimento è il margine finale di rischio. Ogni mossa fatta nei termini è un mese risparmiato; ogni mossa rimandata è un mese in più di esposizione verso i creditori.

Lo Studio Monardo segue questo tema perché nasce esattamente dove operano le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 conosce il percorso che porta dalla composizione negoziata al concordato, incluso quello semplificato per la liquidazione; come Gestore della crisi da sovraindebitamento L. 3/2012 e fiduciario OCC lavora sui piani di liquidazione e sul loro controllo periodico. Analizzeremo il tuo calendario, verificheremo i requisiti e costruiremo con te la sequenza di mosse più adatta alla tua situazione.

📩 Ogni settimana conta nel calendario di un concordato: scrivici oggi stesso, i recapiti per raggiungere lo studio ti aspettano al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Studio Monardo

Lo Studio Legale Italiano Specializzato In Cancellazione Debiti

Ogni Storia Di Debito È Diversa.

Raccontaci la tua: la prima consulenza è gratuita e senza impegno.

Clicca Subito Qui

Nessun obbligo di incarico · Risposta in giornata