Chi entra nella composizione negoziata pensando soltanto all’accordo con i creditori dimentica metà della partita. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi e da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) prevede infatti un’uscita alternativa, l’art. 25-sexies: se le trattative non vanno in porto, l’imprenditore può proporre un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, che viene omologato dal tribunale senza il voto dei creditori. È una porta che si apre solo a determinate condizioni, e quelle condizioni si costruiscono — o si perdono — durante la composizione negoziata, mesi prima di depositare qualsiasi ricorso.
Ecco perché conviene guardare la procedura con gli occhi della controparte. Banche, Erario, enti previdenziali e fornitori sanno bene che il concordato semplificato li priva del voto: di conseguenza, chi tra loro preferisce la liquidazione giudiziale o un rientro individuale ha ogni interesse a far sì che quella porta resti chiusa. Lo farà contestando la buona fede delle trattative, la relazione finale dell’esperto, i presupposti di accesso, la convenienza della proposta. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle: ogni mossa del creditore, in questa materia, ha un limite fissato dalla legge o dai giudici, e ogni limite indica dove l’impresa deve lavorare in anticipo.
Lo Studio Monardo affronta questo tema da una posizione precisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce quindi, dal lato di chi la deve scrivere, la relazione finale che l’art. 25-sexies pone come condizione d’ingresso al concordato semplificato, e sa che cosa l’esperto deve poter attestare sulla correttezza e sulla buona fede delle trattative. Preparare la composizione negoziata “in vista” del semplificato significa proprio questo: mettere l’esperto in condizione di attestare ciò che la legge richiede, documentando ogni passaggio. Accanto a questa competenza lavora uno staff di avvocati e commercialisti, perché il confronto con la liquidazione giudiziale — che è il cuore del giudizio di omologazione — si vince con i numeri prima che con gli argomenti.
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Chi siede dall’altra parte del tavolo: il calcolo dei creditori
Prima di studiare le singole mosse, bisogna capire chi le fa e perché. Nella composizione negoziata i creditori non sono un blocco unico: ciascuno ha la propria convenienza, e il concordato semplificato la sposta in modo diverso per ognuno.
La banca con garanzia reale. Per un istituto che ha un’ipoteca su un immobile dell’impresa, il concordato semplificato non è necessariamente un nemico. La legge impone, ai fini dell’omologazione, il rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione: dal suo punto di vista, conviene verificare che il valore attribuito al bene ipotecato sia corretto e che la proposta non sposti risorse verso i chirografari a suo danno. La banca ragiona in termini di tempi di recupero e di valore realizzabile: se la liquidazione concorsuale le promette un incasso più alto o più rapido, contesterà; se il piano di liquidazione del semplificato offre un percorso di vendita ordinato, spesso preferirà non opporsi.
La banca chirografaria o con affidamenti a breve. Qui il calcolo è diverso. Il creditore chirografario sa che nel concordato semplificato non esiste una percentuale minima di soddisfazione garantita e che non avrà diritto di voto. La sua arma è un’altra: dimostrare che la proposta non gli assicura alcuna utilità o lo pregiudica rispetto alla liquidazione giudiziale. Durante la composizione negoziata, la banca chirografaria ha anche un interesse tattico: mantenere un atteggiamento formalmente collaborativo, ma senza mai impegnarsi su una proposta concreta, per poter poi sostenere che le trattative non c’erano o erano solo apparenti.
L’Erario e gli enti previdenziali. Il creditore pubblico è spesso il più pesante per importo e il meno flessibile per natura. Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto la possibilità di una transazione fiscale anche nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII), e il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (in vigore dal 12 agosto 2026), con il suo art. 4, ha esteso gli strumenti del Codice anche ai tributi degli enti locali, compresa la transazione nella composizione negoziata. Per il creditore pubblico il concordato semplificato ha un aspetto sgradito: il suo credito può essere falcidiato senza che il suo voto, o il suo consenso alla transazione, sia necessario. La sua difesa passa quindi per l’opposizione all’omologazione, oppure — prima ancora — per la contestazione delle misure protettive.
I fornitori strategici. Hanno crediti di importo medio-basso e un interesse commerciale a che l’azienda continui a vivere, magari presso un acquirente. Di solito non sono gli oppositori più agguerriti; ma un fornitore che teme di non essere pagato può interrompere le forniture, e la legge pone limiti precisi a questa reazione quando sono in corso misure protettive.
Il pubblico ministero. Non è un creditore, ma ha un ruolo: il ricorso di concordato semplificato gli viene comunicato, e la pendenza di una sua iniziativa per l’apertura della liquidazione giudiziale può incidere sull’accesso stesso alla composizione negoziata, come vedremo.
La chiave di lettura di tutto ciò che segue è una sola. Il concordato semplificato toglie ai creditori il voto, e quindi sposta l’intera loro difesa sul controllo giudiziale: presupposti, relazione dell’esperto, buona fede delle trattative, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, utilità per ciascuno. Sono esattamente i punti su cui l’impresa deve lavorare durante la composizione negoziata, quando il semplificato è ancora un’ipotesi.
Prima mossa: il ricorso per liquidazione giudiziale che arriva prima della tua istanza
La mossa
La prima cosa che il creditore farà, se percepisce la crisi e non si fida dell’imprenditore, è depositare un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. È una mossa che non riguarda direttamente il concordato semplificato, ma lo condiziona a monte: senza una composizione negoziata regolarmente avviata e conclusa, la porta dell’art. 25-sexies non esiste.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene muoversi per primo. Un ricorso per liquidazione giudiziale costa al creditore il contributo e i tempi di un procedimento, ma gli consegna un vantaggio strategico: costringe l’impresa a difendersi e può precluderle l’accesso agli strumenti negoziali. Il creditore preferisce invece non farlo quando teme che la liquidazione giudiziale gli renda meno di un accordo, o quando il suo credito è garantito e confida in un’esecuzione individuale.
I suoi limiti
Sul rapporto tra la pendenza di un ricorso per liquidazione giudiziale e l’accesso alla composizione negoziata la giurisprudenza di merito non è uniforme. Il Tribunale di Udine (sent. n. 14 del 22 febbraio 2024) ha ritenuto che la pendenza di un ricorso per liquidazione giudiziale, da chiunque proposto, precluda l’accesso fino alla sua definizione; nello stesso senso il Tribunale di Trapani (sent. n. 1 del 7 gennaio 2025) con riferimento al ricorso del pubblico ministero, e la Corte d’Appello di Torino (sent. n. 88 del 24 gennaio 2025), secondo cui dopo il correttivo del 2024 la pendenza di un procedimento per liquidazione giudiziale o controllata non consente più l’accesso. In senso opposto si è espressa la Corte d’Appello di Roma (sent. n. 864 del 28 gennaio 2025), che ha letto il divieto come riferito solo alle domande del debitore. Il limite per il creditore, dunque, non è normativo ma temporale: la sua mossa funziona solo se arriva prima dell’istanza dell’impresa.
Inoltre, una volta che l’impresa è entrata nella composizione negoziata e ha ottenuto misure protettive confermate, la Corte d’Appello di Salerno (sent. n. 12 del 20 luglio 2023) ha chiarito che queste impediscono l’apertura della liquidazione giudiziale finché restano efficaci; se vengono revocate, il tribunale può tornare a procedere.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è il tempo: l’istanza di nomina dell’esperto va presentata sulla piattaforma telematica quando i segnali di squilibrio sono già leggibili ma nessun creditore ha ancora agito in sede concorsuale. Il Tribunale di Campobasso (sent. n. 15 del 14 luglio 2023) ha ammesso l’accesso anche in stato di insolvenza, purché il risanamento non appaia irreversibile; ma ogni settimana di attesa aumenta il rischio che un creditore depositi prima.
In vista del semplificato, la tempestività ha un secondo valore: se la composizione negoziata parte quando l’impresa ha ancora qualcosa da proporre, le trattative saranno vere, e la futura relazione dell’esperto potrà attestarlo.
Le pronunce che ti proteggono
Trib. Campobasso n. 15/2023 sull’accesso anche in insolvenza reversibile; App. Salerno n. 12/2023 sull’effetto delle misure protettive rispetto all’apertura della liquidazione; App. Roma n. 864/2025, che limita la preclusione alle sole domande del debitore. Le pronunce di Udine, Trapani e Torino vanno invece lette come avvertimento: in quei distretti la mossa del creditore che arriva per prima può chiudere la partita.
Seconda mossa: l’attacco alle misure protettive
La mossa
Avviata la composizione negoziata, l’impresa può chiedere le misure protettive con l’istanza di nomina dell’esperto o con istanza successiva (art. 18 CCII): da quel momento i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa, né, per il solo mancato pagamento di crediti anteriori, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o anticiparne la scadenza. Il tribunale deve poi confermarle (art. 19 CCII). La mossa del creditore è ovvia: opporsi alla conferma, oppure chiederne in seguito la revoca o la riduzione della durata.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene attaccare le misure per due ragioni. La prima è immediata: riprendere le esecuzioni individuali. La seconda è strategica e riguarda proprio il concordato semplificato: un’udienza sulla conferma delle misure è la prima occasione in cui il creditore può mettere a verbale, davanti a un giudice, che il risanamento non è credibile e che l’impresa non sta trattando sul serio. Quegli argomenti torneranno utili quando, mesi dopo, si discuterà della buona fede delle trattative.
Il creditore preferisce non attaccare quando il suo credito è modesto, quando è garantito da beni che le misure non pregiudicano in modo significativo, o quando ritiene più redditizio sedersi al tavolo.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la valutazione del tribunale non verte sulla convenienza del singolo creditore, ma sulla prospettiva di risanamento e sulla proporzionalità del sacrificio. La giurisprudenza raccolta nel massimario delle Camere di commercio sulla composizione negoziata è chiara su entrambi i fronti. Il Tribunale di Mantova (ord. del 18 ottobre 2024) richiede una ragionevole probabilità di risanamento e misure proporzionate al pregiudizio dei creditori; il Tribunale di Crotone (ord. del 4 gennaio 2025) chiede una prospettiva credibile e non manifestamente infattibile. Il creditore non può ottenere la revoca solo perché preferirebbe agire da solo: deve dimostrare che manca una prospettiva di risanamento o che il suo sacrificio è sproporzionato.
C’è però un caso in cui la mossa del creditore pubblico è particolarmente insidiosa. Il Tribunale di Udine (ord. del 23 febbraio 2025) ha escluso il fumus delle misure protettive quando a opporsi era il creditore pubblico titolare del credito più elevato, valorizzando l’indisponibilità dei relativi diritti. Dopo l’introduzione della transazione fiscale nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis) e la sua estensione ai tributi locali a opera del D.Lgs. 147/2026, questo argomento va maneggiato con attenzione: il fatto che il Codice offra oggi un canale di transazione anche al creditore pubblico rende meno solida l’idea che la sua opposizione sia sempre un ostacolo insormontabile, ma l’orientamento va conosciuto.
La tua contromossa
La contromossa chiave è presentare l’istanza di misure protettive con un progetto di risanamento già leggibile: piano, prospetto di liquidazione alternativa, primi contatti con i creditori principali. Il Tribunale di Padova (ord. del 13 dicembre 2024) ha ricordato che non esiste un diritto assoluto alla composizione negoziata e che il progetto deve essere serio, organizzato e concreto. Ma lo stesso materiale che serve a difendere le misure servirà poi, in sede di concordato semplificato, a dimostrare che le trattative avevano una base reale.
Un secondo accorgimento riguarda il creditore pubblico: se l’esposizione tributaria o contributiva è rilevante, conviene aprire subito il canale della transazione fiscale nella composizione negoziata. Anche se l’Erario non dovesse aderire, l’avere formulato una proposta strutturata è un dato che l’esperto potrà riportare nella relazione finale.
Le pronunce che ti proteggono
Trib. Mantova 18 ottobre 2024 e Trib. Crotone 4 gennaio 2025 sui criteri di conferma; App. Salerno n. 12/2023 sull’effetto delle misure confermate rispetto alla liquidazione giudiziale; Trib. Padova 13 dicembre 2024 come promemoria sulla serietà del progetto. Trib. Udine 23 febbraio 2025 va letto come rischio da prevenire, non come regola generale.
Terza mossa: il silenzio al tavolo
La mossa
È la mossa più sottile e, in prospettiva concordato semplificato, la più pericolosa. Il creditore partecipa formalmente, riceve i documenti, chiede approfondimenti, ma non formula mai una controproposta e non risponde nel merito. Oppure si limita a dichiarare la propria indisponibilità a qualsiasi falcidia. Il risultato è che le trattative si chiudono senza esito, e l’imprenditore si presenta al concordato semplificato con una relazione finale che descrive un tavolo vuoto.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché il concordato semplificato richiede, come condizione d’ingresso, che l’esperto attesti nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni previste dall’art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b) (accordi con i creditori, convenzione di moratoria, accordo con l’esperto, piano attestato, accordi di ristrutturazione) non sono praticabili. Se le trattative non sono mai entrate nel merito, quell’attestazione è più difficile da rendere. Il creditore silenzioso scommette su questo: senza un confronto reale, l’esperto non potrà certificare la buona fede, o il tribunale riterrà insufficiente la sua attestazione.
Preferisce non giocare questa carta quando la liquidazione giudiziale gli renderebbe poco o nulla, o quando ha un interesse commerciale alla prosecuzione dell’attività presso un acquirente.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché il dovere di buona fede non grava solo sull’imprenditore. L’art. 16 CCII impone a tutte le parti della composizione negoziata di collaborare lealmente e in modo sollecito, e vincola in modo specifico banche e intermediari a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. Il Tribunale di Bologna (ord. del 23 luglio 2024) ha sottolineato che il dovere di buona fede e di leale collaborazione grava su tutte le parti, in una logica non avversariale. Il creditore che si sottrae al confronto non trasforma la propria inerzia in una mancanza di buona fede dell’imprenditore: l’esperto deve valutare la condotta di chi ha proposto, non solo l’esito.
Inoltre, la buona fede richiesta dall’art. 25-sexies ha un contenuto preciso. La Corte d’Appello di Napoli (decreto del 7 gennaio 2025) l’ha descritta come un’interlocuzione effettiva e completa con i creditori, con informazioni aggiornate, proposte formulate ai sensi dell’art. 23, comma 1, un confronto con l’alternativa liquidatoria e un ventaglio di soluzioni tentate. Il Tribunale di Alessandria (sent. n. 6 del 19 gennaio 2023) ha richiesto trattative che avessero una ragione d’essere, cioè potenzialmente idonee a condurre a un’offerta accettabile. Sono parametri oggettivi: se l’imprenditore li rispetta, il silenzio del creditore non basta a compromettere l’attestazione.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è documentare ogni passaggio: proposte scritte, termini di risposta, solleciti, aggiornamenti dei dati, verbali degli incontri con l’esperto. Se il creditore tace, il silenzio deve risultare da un fascicolo in cui l’impresa ha formulato proposte concrete e motivate. In pratica:
- formulare almeno una proposta per ciascuna delle soluzioni dell’art. 23, comma 1, ritenute astrattamente percorribili (contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto anche dall’esperto);
- aggiornare periodicamente la situazione patrimoniale e finanziaria condivisa sulla piattaforma, perché la mancanza di dati aggiornati è uno dei rilievi tipici;
- predisporre fin dall’inizio un confronto con l’alternativa liquidatoria, che servirà poi due volte: per mostrare ai creditori la convenienza dell’accordo e, se l’accordo non arriva, per sostenere l’assenza di pregiudizio nel concordato semplificato;
- esplorare formalmente le soluzioni dell’art. 23, comma 2, lett. a) e b), annotando perché non sono praticabili (ad esempio, l’impossibilità di raggiungere le percentuali di adesione richieste per un accordo di ristrutturazione).
Lo Studio Monardo, attraverso l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta il fascicolo delle trattative pensando fin dal primo giorno a ciò che l’esperto dovrà poter attestare nella relazione finale.
Le pronunce che ti proteggono
App. Napoli 7 gennaio 2025 sul contenuto della buona fede; Trib. Bologna 23 luglio 2024 sul dovere di collaborazione esteso ai creditori; Trib. Alessandria n. 6/2023 sulle trattative con una ragione d’essere. Queste pronunce consentono di trasformare il silenzio del creditore da arma contro l’impresa a dato neutro, a condizione che l’impresa abbia fatto la propria parte.
Quarta mossa: la contestazione della relazione finale e dei presupposti di accesso
La mossa
Chiusa la composizione negoziata, l’esperto redige la relazione finale e la inserisce nella piattaforma (art. 17, comma 8, CCII). Da quella comunicazione decorrono 60 giorni entro i quali l’imprenditore può depositare la proposta di concordato semplificato, o anche una domanda con riserva ai sensi dell’art. 40 CCII. Il tribunale valuta la ritualità della proposta, nomina un ausiliario e, se tutto è in ordine, dispone la comunicazione ai creditori. In questa fase il creditore — o lo stesso tribunale, nel suo vaglio iniziale — punta su un bersaglio preciso: la relazione finale non attesta ciò che deve attestare, oppure la composizione negoziata non era ammissibile fin dall’origine.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene colpire qui perché è il punto più debole e meno costoso da attaccare. Se la proposta viene dichiarata inammissibile, il creditore evita un intero procedimento di omologazione e riprende le proprie iniziative, inclusa la liquidazione giudiziale. Preferisce non farlo solo quando la relazione è solida e l’attacco rischierebbe di apparire pretestuoso.
I suoi limiti
Il controllo del tribunale sull’ammissibilità non è solo formale, e questo vale in entrambe le direzioni. La Cassazione lo ha detto con chiarezza in una serie di pronunce recenti. Con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025 (Sez. I), riportata nella rassegna di Brocardi, ha affermato che il giudizio di ammissibilità deve estendersi alla legalità sostanziale della proposta, verificando le condizioni dell’art. 25-sexies in rapporto alla documentazione richiesta; nello stesso senso si colloca l’ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026 (Sez. I). Con l’ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026 — estremi riportati da Edotto e Fiscal Focus — la Corte ha precisato che questo sindacato preliminare si estende anche alla verifica della sussistenza, fin dall’origine, dei presupposti di accesso alla composizione negoziata, attraverso i documenti dell’art. 25-sexies, comma 1, e dell’art. 39 CCII.
La giurisprudenza di merito è coerente. Il Tribunale di Milano (sent. n. 426 del 15 giugno 2024) ha dichiarato inammissibile una proposta non preceduta da una relazione finale che attestasse la buona fede delle trattative e l’impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23; lo stesso tribunale (sent. n. 236 del 20 marzo 2025) ha ribadito che la domanda, anche prenotativa, va proposta dal solo debitore entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale. La Corte d’Appello di Brescia (sent. n. 43 del 16 gennaio 2025) ha escluso che una richiesta anticipata di archiviazione possa surrogare la relazione finale; il Tribunale di Napoli (sent. n. 153 del 25 ottobre 2023) ha precisato che l’esperto deve riferirsi alla composizione effettivamente svolta, non a una praticabilità solo astratta delle soluzioni; il Tribunale di Alessandria (sent. n. 6/2023) ha richiesto che la composizione negoziata fosse percorribile fin dall’origine.
Ma il potere di controllo ha anche un limite che opera a favore dell’impresa. La Corte d’Appello di Napoli (decreto del 7 gennaio 2025) ha qualificato il parere dell’esperto come necessario ma non vincolante, aggiungendo che il tribunale può esaminare omissioni nella buona fede se allegate in modo specifico. Il creditore che contesta la relazione finale deve indicare fatti precisi, non limitarsi a sostenere genericamente che le trattative non erano serie.
La tua contromossa
La contromossa chiave è costruire la relazione finale prima che venga scritta: cioè fornire all’esperto, durante tutta la composizione, il materiale che gli consentirà di attestare in modo specifico la buona fede e l’impraticabilità delle soluzioni alternative. L’esperto è un terzo indipendente e redige la relazione in autonomia; ma può attestare solo ciò che risulta dagli atti. Concretamente:
- verificare fin dall’istanza che i presupposti di accesso (lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, e la ragionevole perseguibilità del risanamento) siano documentati, perché la Cassazione consente al tribunale di riesaminarli;
- evitare di chiudere la composizione con una rinuncia o un’archiviazione anticipata che non produca una vera relazione finale: il Tribunale di Civitavecchia (sent. n. 38 del 14 ottobre 2024) ha letto l'”esito” delle trattative come definizione effettiva, e la Corte d’Appello di Brescia ha escluso l’equivalenza tra archiviazione anticipata e relazione finale;
- annotare con precisione la data di comunicazione della relazione finale e calcolare subito il termine di 60 giorni. La Corte d’Appello di Milano (sent. n. 298 del 30 gennaio 2023) ha chiarito che quel termine non è un nuovo periodo di protezione automatica, ma un termine finale per l’accesso: nel frattempo i creditori, cessate le misure protettive, possono riprendere le azioni esecutive;
- se il piano non è pronto, valutare il deposito di una domanda con riserva ai sensi dell’art. 40 CCII entro lo stesso termine, come consente oggi l’art. 25-sexies, comma 1.
Le pronunce che ti proteggono (e quelle che ti avvertono)
Cass. ord. n. 31641/2025, n. 623/2026 e n. 1353/2026 sull’ampiezza del controllo di ammissibilità; Trib. Milano n. 426/2024 e n. 236/2025; App. Brescia n. 43/2025; Trib. Napoli n. 153/2023; App. Napoli 7 gennaio 2025 sull’onere di allegazione specifica a carico di chi contesta; App. Milano n. 298/2023 sul termine di 60 giorni.
Quinta mossa: l’opposizione all’omologazione
La mossa
Superato il vaglio di ammissibilità, il tribunale ordina che la proposta, con il parere dell’ausiliario e la relazione finale dell’esperto, sia comunicata ai creditori, e fissa l’udienza di omologazione; tra la scadenza del termine concesso all’ausiliario per il parere e l’udienza devono decorrere almeno 45 giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione fino a dieci giorni prima dell’udienza (art. 25-sexies, comma 4, CCII). È il momento in cui il creditore che non ha diritto di voto recupera la parola.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene opporsi quando può dimostrare uno dei vizi che l’art. 25-sexies, comma 5, pone come ostacolo all’omologazione. Il tribunale, infatti, omologa solo dopo aver verificato la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, la fattibilità del piano di liquidazione, l’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o controllata e l’esistenza di un’utilità per ciascun creditore. Ogni requisito è un possibile motivo di opposizione. Il creditore preferisce invece non opporsi quando i numeri del piano sono difficilmente contestabili: un’opposizione respinta non gli porta nulla e allunga solo i tempi del suo incasso.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché ciascun motivo ha un perimetro definito.
Sull’utilità per ciascun creditore, la Cassazione ha tracciato un limite che vale in entrambe le direzioni. Con la sentenza n. 624/2026 (Sez. I, gennaio 2026) ha affermato che l’utilità, pur potendo non essere misurabile in termini economici, non può consistere nella semplice risoluzione della crisi nel minor tempo possibile, perché questo risultato non rappresenta un vantaggio per i chirografari ai quali non sia riconosciuta alcuna soddisfazione. Per l’impresa è un avvertimento: una proposta che non attribuisce nulla ai chirografari espone l’omologazione a un’opposizione fondata. Per il creditore, però, il limite è speculare: se la proposta gli riconosce un vantaggio concreto, non può pretendere una soglia minima, che nel semplificato la legge non prevede.
Sul rispetto delle prelazioni, la Corte d’Appello di Catania (decreto del 14 febbraio 2025) ha chiarito che l’utilità per ciascun creditore e l’equivalenza di risultato con la liquidazione non sostituiscono il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, derogabile solo quando il bene garantito è incapiente. È un’arma nelle mani del creditore privilegiato, ma anche un limite per il chirografario che volesse ottenere di più a scapito dei privilegiati.
Sul confronto con la liquidazione giudiziale, la Corte d’Appello di Potenza (sent. n. 336 del 19 luglio 2024) ha richiesto al giudice una valutazione effettiva della convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, qualificando lo strumento come soluzione residuale; il Tribunale di Milano (sent. n. 902 del 21 novembre 2024) ha riassunto le verifiche in fattibilità del piano, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione e utilità per ciascun creditore. La Corte d’Appello di Lecce (sent. n. 22 del 15 gennaio 2025) ha ammesso la falcidia dei debiti tributari nel concordato semplificato, ponendo come unico limite proprio il confronto con la liquidazione giudiziale. Il creditore pubblico non può opporsi solo perché il suo credito viene ridotto: deve dimostrare che nella liquidazione giudiziale otterrebbe di più.
Sulla natura liquidatoria, il Tribunale di Milano (sent. n. 132 del 23 febbraio 2024 e sent. n. 277 del 3 aprile 2025) ha escluso che il concordato semplificato possa ospitare una continuità diretta, anche se funzionale a una successiva liquidazione. La Corte d’Appello di Roma (sent. n. 4154 dell’11 giugno 2024) lo ha qualificato come figura autonoma, a carattere esclusivamente liquidatorio, senza soglia minima per i chirografari e senza voto dei creditori. Un piano che maschera una continuità diretta offre al creditore un motivo di opposizione molto solido.
Sulle risorse esterne, infine, secondo il commento di Edotto la sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026 (Sez. I) ha escluso che possano qualificarsi come risorse esterne, ai sensi dell’art. 84, comma 4, CCII, le somme liberate dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei crediti per il rimborso dei finanziamenti erogati durante la composizione negoziata, con vincolo di successiva postergazione. È un punto che riguarda direttamente la preparazione: chi finanzia l’impresa nella composizione negoziata (art. 22 CCII) e pensa di “convertire” poi quel credito in una risorsa liberamente distribuibile nel semplificato deve sapere che la Cassazione ha chiuso quella strada.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo, ma l’anticipo va giocato mesi prima dell’udienza. La contromossa chiave è costruire durante la composizione negoziata il confronto con la liquidazione giudiziale e la mappa delle utilità per ciascuna categoria di creditori, così che il piano del semplificato nasca già difeso. In concreto:
- redigere una stima dell’alternativa liquidatoria aggiornata e motivata (valori di realizzo, tempi, costi della procedura, azioni recuperatorie esperibili dal curatore), perché il giudizio di omologazione ruota attorno a quel confronto;
- assicurare ai chirografari un’utilità concreta e dimostrabile, anche non solo monetaria, evitando proposte che non riconoscano loro nulla, alla luce di Cass. n. 624/2026;
- verificare la capienza dei beni gravati da garanzie con una perizia, perché solo l’incapienza consente di derogare all’ordine delle prelazioni;
- se l’obiettivo è salvare l’azienda, strutturare la cessione a un terzo (anche individuato già nella composizione negoziata, con le autorizzazioni dell’art. 22 CCII quando servono) invece di una continuità diretta, che il semplificato non ammette;
- calibrare i finanziamenti dei soci nella composizione negoziata senza fare affidamento sulla loro successiva riqualificazione come risorse esterne.
Le pronunce che ti proteggono
Cass. n. 624/2026 e n. 620/2026; App. Catania 14 febbraio 2025; App. Lecce n. 22/2025; App. Potenza n. 336/2024; Trib. Milano n. 902/2024, n. 132/2024 e n. 277/2025; App. Roma n. 4154/2024. Nel loro insieme dicono al creditore che l’opposizione funziona solo se colpisce un requisito preciso, e dicono all’impresa quali requisiti presidiare.
Sesta mossa: reclamo e ricorso in Cassazione
La mossa
Il decreto con cui il tribunale omologa o respinge il concordato semplificato è motivato e immediatamente esecutivo. Le parti possono proporre reclamo alla Corte d’appello entro trenta giorni (art. 25-sexies, comma 6), e contro il decreto della Corte d’appello è ammesso ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione (comma 7). Il creditore che ha perso in primo grado proverà quasi sempre il reclamo.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene reclamare perché il costo è contenuto rispetto alla posta e perché la Corte d’appello può rivedere integralmente il giudizio di convenienza e di utilità: proprio nel caso deciso da Cass. n. 624/2026, secondo quanto riportato dai commentatori, era stata la Corte d’appello a revocare l’omologazione concessa dal tribunale. Preferisce non farlo quando l’omologazione è già stata eseguita in larga parte e il ribaltamento non gli porterebbe un beneficio concreto.
I suoi limiti
Il primo limite è temporale: trenta giorni per il reclamo, trenta per il ricorso per cassazione. Il secondo è processuale. Con l’ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026 (Sez. I), riportata da Brocardi, la Cassazione ha escluso che l’ausiliario dell’art. 25-sexies, comma 3, e il liquidatore dell’art. 25-septies siano litisconsorti necessari nel reclamo contro il decreto di omologazione, perché non hanno interessi propri da far valere: un creditore che contestasse la regolarità del reclamo dell’impresa per la loro mancata evocazione non avrebbe base.
Il terzo limite riguarda la ricorribilità. Secondo Edotto e Fiscal Focus, con l’ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026 la Cassazione ha stabilito che il decreto della Corte d’appello che decide sul reclamo contro la dichiarazione di inammissibilità della proposta non è ricorribile in cassazione, né ai sensi degli artt. 25-sexies, comma 7, e 247 CCII, né con il ricorso straordinario dell’art. 111, comma 7, Cost. (la rassegna di Brocardi riporta lo stesso principio sotto la sentenza n. 620 della stessa data; il dato va riscontrato sul testo ufficiale). Il ricorso per cassazione resta quindi riservato ai decreti che decidono sull’omologazione.
La tua contromossa
La contromossa chiave è non affidare all’impugnazione ciò che si può ottenere in primo grado: la partita dell’ammissibilità si gioca sulla relazione finale e sui documenti, perché dopo il reclamo la Cassazione non sarà più disponibile. Se il tribunale dichiara inammissibile la proposta, la strada è il reclamo, preparato con la massima completezza; se il tribunale omologa e il creditore reclama, la difesa dell’impresa deve già contenere, nel fascicolo di primo grado, la prova dell’utilità per ciascun creditore e del confronto con la liquidazione giudiziale. Va inoltre ricordato che, secondo il Tribunale di Mantova (ord. del 18 ottobre 2024), la pendenza del giudizio di impugnazione sul decreto di concordato semplificato è incompatibile con l’apertura di una nuova composizione negoziata, e il Tribunale di Pesaro (ord. del 9 agosto 2023) ha ritenuto che la rinuncia al concordato semplificato nei quattro mesi precedenti precluda, in via analogica, l’accesso a una nuova composizione: le scelte processuali di questa fase incidono anche sulle opzioni future.
Le pronunce che ti proteggono
Cass. ord. n. 881/2026 sul contraddittorio nel reclamo; Cass. ord. n. 623/2026 sulla non ricorribilità del decreto d’appello in materia di inammissibilità; Trib. Mantova 18 ottobre 2024 e Trib. Pesaro 9 agosto 2023 sugli effetti delle scelte processuali rispetto a una nuova composizione negoziata. Sul piano della competenza, Cass. ord. n. 9730 del 12 aprile 2023 (Sez. I) ha ritenuto irrilevante il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito, applicando in via analogica l’art. 161 della legge fallimentare: un argomento in meno per il creditore che volesse contestare il tribunale adito.
La partita giocata: tre simulazioni
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati verosimili, per mostrare come le mosse descritte si concatenano. Non descrivono casi reali.
Simulazione 1 — Il creditore silenzioso e il fascicolo delle trattative
Ipotesi: società commerciale con debiti per 1.284.600 €, di cui 412.300 € verso due banche chirografarie, 367.900 € verso l’Erario e l’INPS, il resto verso fornitori. Istanza di nomina dell’esperto depositata il 3 febbraio; esperto che accetta l’11 febbraio. L’impresa formula il 4 marzo una proposta di moratoria di 18 mesi alle banche e il 25 marzo una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis. Le banche chiedono documenti integrativi due volte, poi non rispondono; l’Erario non aderisce.
Sviluppo: l’impresa invia solleciti scritti con termine il 22 aprile e il 20 maggio, aggiorna la situazione patrimoniale al 30 aprile, deposita sulla piattaforma una stima della liquidazione giudiziale (soddisfazione chirografaria stimata al 4,1%). L’esperto chiude le trattative e comunica la relazione finale il 9 luglio, attestando la correttezza e la buona fede e l’impraticabilità delle soluzioni alternative, anche per l’impossibilità di raggiungere le adesioni necessarie per un accordo di ristrutturazione.
Esito: il termine di 60 giorni scade il 7 settembre. Il ricorso di concordato semplificato è depositato il 28 agosto. Il silenzio delle banche, documentato, non incrina l’attestazione: per contestarla dovranno allegare omissioni specifiche dell’impresa, secondo il criterio indicato dalla Corte d’Appello di Napoli.
Simulazione 2 — La proposta “zero ai chirografari”
Ipotesi: attivo di realizzo stimato in 738.450 €; crediti privilegiati per 702.900 €; chirografari per 961.200 €. Il piano di liquidazione prevede il pagamento integrale dei privilegiati, spese di procedura per 31.700 € e nulla ai chirografari, sostenendo che l’utilità consiste nella rapida chiusura della crisi.
Sviluppo: un fornitore chirografario propone opposizione dieci giorni prima dell’udienza, richiamando Cass. n. 624/2026. Il creditore ha buon gioco: la rapidità, da sola, non è un’utilità per chi non riceve nulla.
Esito alternativo preparato durante la composizione negoziata: l’impresa aveva individuato un acquirente dell’azienda disposto a pagare 812.600 €, con accollo dei rapporti con i fornitori strategici per crediti di 74.300 €. Con questa struttura i chirografari ricevono una percentuale, sia pur modesta, e una parte di loro conserva il cliente: l’utilità diventa concreta e misurabile, e l’opposizione perde il suo fondamento principale.
Simulazione 3 — Il finanziamento dei soci e il termine che corre
Ipotesi: durante la composizione negoziata i soci erogano 146.800 € con autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII. Relazione finale comunicata il 14 ottobre; termine per il semplificato al 13 dicembre. Il piano prevede che i soci rinuncino alla prededuzione accettando la postergazione, e che le somme così “liberate” siano destinate ai chirografari al di fuori dell’ordine delle prelazioni, come fossero risorse esterne.
Sviluppo: la banca privilegiata, nel giudizio di omologazione, sostiene che quelle somme non sono risorse esterne e devono seguire l’ordine delle prelazioni; secondo il commento di Edotto a Cass. n. 620/2026, la Corte ha negato la qualificazione come risorse esterne in un’ipotesi di questo tipo.
Esito: la struttura va corretta prima del deposito, non dopo. Un piano preparato correttamente avrebbe previsto un apporto realmente esterno (ad esempio, un versamento a fondo perduto dei soci o di un terzo, non preceduto da un credito prededucibile) se l’obiettivo era migliorare la posizione dei chirografari. Se il piano non è pronto per il 13 dicembre, una domanda con riserva ai sensi dell’art. 40 CCII depositata entro quella data evita la decadenza.
Quando ai creditori conviene chiudere un accordo prima del semplificato
Paradossalmente, la migliore preparazione al concordato semplificato è quella che rende più probabile non doverlo usare. Ci sono momenti precisi in cui la convenienza dei creditori si sposta verso l’accordo nella composizione negoziata, e riconoscerli cambia la partita.
Il primo momento è quando i creditori capiscono che il semplificato è praticabile. Finché la banca chirografaria pensa che il fallimento delle trattative porti alla liquidazione giudiziale, il suo calcolo è uno; quando vede che l’impresa ha costruito un fascicolo di trattative impeccabile e un confronto liquidatorio credibile, sa che l’alternativa non è la liquidazione giudiziale ma un concordato omologato senza il suo voto. Dal suo punto di vista, a quel punto conviene negoziare la propria quota piuttosto che subirla. Un concordato semplificato ben preparato è, prima di tutto, una leva negoziale.
Il secondo momento è quando il creditore pubblico dispone di un canale. Con la transazione fiscale nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII) e la sua estensione ai tributi locali a opera del D.Lgs. 147/2026, l’Amministrazione finanziaria e gli enti locali hanno uno strumento per aderire. Se rifiutano una proposta che li soddisfa più della liquidazione giudiziale, si espongono a un concordato semplificato che, secondo App. Lecce n. 22/2025, può comunque falcidiare i loro crediti, con il solo limite del confronto liquidatorio.
Il terzo momento è quando esiste un acquirente. Un’offerta per l’azienda raccolta durante la composizione negoziata cambia il calcolo di tutti: i fornitori conservano un cliente, i dipendenti un datore di lavoro, i creditori garantiti un valore di realizzo superiore a quello di una vendita forzata. A quel punto gli accordi dell’art. 23, comma 1, diventano spesso più convenienti per i creditori dello stesso concordato semplificato.
Il quarto momento è a ridosso della relazione finale. Quando l’esperto annuncia di voler chiudere le trattative, i creditori sanno che da quel momento il controllo passa al tribunale. Molte adesioni arrivano in questa finestra: è il momento in cui l’impresa deve avere già pronte le bozze di accordo, per poterle firmare rapidamente.
Il calendario che anticipa le mosse
Tradurre tutto questo in un ordine di lavoro aiuta a non perdere finestre che, una volta chiuse, non si riaprono. Ecco una sequenza di preparazione pensata per tenere insieme le due uscite possibili, l’accordo e il concordato semplificato.
Prima dell’istanza di nomina dell’esperto. È la fase in cui si gioca la prima mossa dei creditori, quella del ricorso per liquidazione giudiziale. Servono: una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile sulla piattaforma telematica, un primo progetto di piano e una stima preliminare dell’alternativa liquidatoria. Dal punto di vista del semplificato, questi documenti hanno una funzione precisa: dimostrare, se il tribunale lo verificherà, che la composizione negoziata era percorribile fin dall’origine. È anche il momento per decidere se chiedere subito le misure protettive e per mappare i creditori secondo la loro convenienza: chi è garantito, chi è chirografario, chi ha un interesse commerciale alla prosecuzione dell’attività.
Primi trenta-sessanta giorni di trattative. È la fase in cui i creditori decidono se sedersi davvero al tavolo o praticare l’attendismo. Le proposte vanno formulate per iscritto, con termini di risposta ragionevoli e con i dati necessari a valutarle. Se c’è un debito tributario o contributivo significativo, è il momento di attivare la transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis, estesa ai tributi locali dal D.Lgs. 147/2026. Se l’azienda ha un valore come complesso produttivo, è il momento di cercare un acquirente: un’offerta raccolta presto può diventare la base di un accordo e, in subordine, il cuore del piano di liquidazione del semplificato.
Fase centrale delle trattative. Qui si decide la qualità della futura relazione finale. L’impresa deve aggiornare i dati, rispondere alle richieste di chiarimento, riformulare le proposte quando i creditori sollevano obiezioni motivate, e lasciare traccia di ogni passaggio. Gli atti di gestione vanno valutati con attenzione: l’art. 21 CCII impone di gestire l’impresa evitando pregiudizi alla sostenibilità economico-finanziaria e, se l’impresa è insolvente ma ci sono concrete prospettive di risanamento, nel prevalente interesse dei creditori; l’art. 24 CCII tutela gli atti compiuti durante la composizione, ma entro limiti precisi legati alla coerenza con lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento. Un pagamento selettivo a favore di un creditore vicino all’impresa, in questa fase, è esattamente l’argomento che un altro creditore userà per contestare la buona fede.
Avvicinamento alla chiusura. Quando l’esperto si prepara a concludere, l’impresa deve avere pronte due cartelle: le bozze degli accordi possibili, per raccogliere le adesioni dell’ultimo momento, e la struttura del piano di liquidazione per il semplificato, con perizie sui beni gravati, stima liquidatoria definitiva e mappa delle utilità per ciascuna categoria di creditori. È utile anche ricostruire, a beneficio dell’esperto, il quadro delle soluzioni dell’art. 23 esplorate e le ragioni per cui non sono praticabili.
Dalla comunicazione della relazione finale. Scatta il termine di 60 giorni. Le misure protettive, se c’erano, sono cessate e i creditori possono riprendere le azioni individuali. Se il piano è pronto, si deposita il ricorso per l’omologazione con i documenti dell’art. 39 CCII; se non lo è, si valuta la domanda con riserva ai sensi dell’art. 40 CCII. Da questo momento la partita si sposta davanti al tribunale, e si giocherà con il materiale raccolto nei mesi precedenti.
Il punto di vista del creditore sui costi della propria strategia
Un ultimo elemento, spesso trascurato, aiuta a prevedere quale mossa sceglierà la controparte. Ogni iniziativa del creditore ha un costo: un ricorso per liquidazione giudiziale impone di sostenere i costi di giustizia previsti dalla legge e di attendere i tempi di una procedura concorsuale, nella quale il suo credito concorrerà con quelli di tutti gli altri; un’opposizione all’omologazione richiede prove sul confronto liquidatorio, spesso con consulenze tecniche; un reclamo prolunga l’incertezza sull’incasso. Il creditore razionale confronta questi costi con il beneficio atteso. Quanto più il piano dell’impresa rende evidente che la liquidazione giudiziale renderebbe di meno, tanto meno conviene al creditore investire in un’opposizione. È per questo che la stima liquidatoria non è un allegato tecnico, ma lo strumento con cui si orienta la scelta della controparte.
C’è infine un’ipotesi in cui conviene all’impresa stessa non spingere verso il semplificato: quando l’attività ha ancora un valore di continuità che il semplificato, a carattere esclusivamente liquidatorio, distruggerebbe. In quel caso il fascicolo delle trattative va orientato verso soluzioni in continuità (accordi, piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo in continuità), e il semplificato resta una rete di sicurezza.
La partita in tabella
La tabella riassume le mosse dei creditori, il vincolo che le limita e la contromossa con la finestra temporale utile. Le date e i termini sono quelli dell’art. 25-sexies CCII e delle norme richiamate.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa dell’impresa | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Ricorso per liquidazione giudiziale | Orientamenti divergenti sull’effetto preclusivo (Trib. Udine, App. Torino contro App. Roma) | Accesso tempestivo alla composizione negoziata | Prima che un creditore o il PM depositi |
| Opposizione o revoca delle misure protettive | Serve mancanza di prospettiva di risanamento o sacrificio sproporzionato (artt. 18-19 CCII) | Istanza corredata da progetto serio e confronto liquidatorio | Dall’istanza all’udienza di conferma |
| Silenzio al tavolo | Dovere di collaborazione attiva e informata (art. 16 CCII) | Proposte scritte, termini, solleciti, dati aggiornati | Tutta la durata delle trattative |
| Contestazione della relazione finale | Allegazione specifica delle omissioni (App. Napoli 7.1.2025) | Fascicolo che consenta all’esperto un’attestazione circostanziata | Prima della chiusura delle trattative |
| Attacco ai presupposti d’accesso | Controllo sostanziale del tribunale (Cass. 31641/2025, 623/2026) | Documentare squilibrio e perseguibilità del risanamento all’avvio | Al deposito dell’istanza di nomina |
| Eccezione di tardività | 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale | Calendario e, se serve, domanda con riserva ex art. 40 CCII | Entro i 60 giorni |
| Opposizione per assenza di utilità | Cass. 624/2026: la sola rapidità non basta | Utilità concreta per ogni categoria | Costruzione del piano, durante la composizione |
| Opposizione per pregiudizio o violazione prelazioni | Confronto con la liquidazione giudiziale; deroga solo per incapienza | Perizie, stima liquidatoria motivata | Prima del deposito |
| Contestazione delle risorse esterne | Cass. 620/2026 (secondo Edotto) | Apporti realmente esterni, non riqualificati | Al momento dei finanziamenti ex art. 22 |
| Reclamo e ricorso per cassazione | 30 giorni + 30 giorni; inammissibilità non ricorribile in cassazione (Cass. 623/2026) | Fascicolo di primo grado completo | Udienza di omologazione |
Le domande di chi prepara il percorso
Posso entrare nella composizione negoziata già sapendo che probabilmente finirò nel concordato semplificato?
Sì, ma le trattative devono essere vere. Il concordato semplificato presuppone che la composizione negoziata fosse percorribile fin dall’origine e che le trattative si siano svolte con correttezza e buona fede. Una composizione usata solo come anticamera rischia l’inammissibilità: la Cassazione (ord. n. 623/2026 e n. 31641/2025) consente al tribunale di verificare questi aspetti in modo sostanziale.
Quanto tempo ho dopo la relazione finale?
Sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale. Entro lo stesso termine si può depositare anche una domanda con riserva ai sensi dell’art. 40 CCII. Il termine non prolunga le misure protettive: nel frattempo i creditori possono tornare ad agire.
Se i creditori non mi rispondono, l’esperto può comunque attestare la buona fede?
Sì, se l’impresa ha formulato proposte concrete e documentate. Il dovere di collaborazione grava anche sui creditori (art. 16 CCII), e la buona fede si valuta sulla condotta di chi ha proposto. La giurisprudenza di merito richiede un’interlocuzione effettiva, dati aggiornati e un ventaglio di soluzioni tentate.
Posso pagare zero ai chirografari nel concordato semplificato?
È una scelta molto rischiosa. Non esiste una percentuale minima, ma la Cassazione (sent. n. 624/2026) ha escluso che la sola rapidità della soluzione integri l’utilità richiesta per ciascun creditore quando ai chirografari non è riconosciuta alcuna soddisfazione.
Posso continuare l’attività con il concordato semplificato?
No, non in forma diretta. Lo strumento è liquidatorio: la giurisprudenza di merito (Trib. Milano n. 132/2024 e n. 277/2025) esclude la continuità diretta. È invece possibile la cessione dell’azienda a un terzo, che può essere individuato già durante la composizione negoziata.
Il Fisco può bloccare il concordato semplificato?
Non con il voto, che non esiste, ma con l’opposizione. Il creditore pubblico deve però dimostrare un pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale o una violazione delle prelazioni; App. Lecce n. 22/2025 ha ammesso la falcidia dei crediti tributari con il limite del confronto liquidatorio.
I paletti fissati dai giudici
Le pronunce che seguono sono raggruppate secondo la mossa del creditore che ciascuna limita o, al contrario, rende più efficace. Per ognuna indichiamo gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui conta nella preparazione della composizione negoziata. Le pronunce di merito sono state riscontrate sul massimario della composizione negoziata pubblicato dal sistema camerale; quelle di legittimità sulle rassegne di Brocardi e sui commenti di Edotto e Fiscal Focus.
Contro l’attacco ai presupposti e alla relazione finale
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025. Il controllo di ammissibilità del concordato semplificato riguarda anche la legalità sostanziale della proposta, cioè la presenza delle condizioni dell’art. 25-sexies alla luce dei documenti richiesti. Rilevanza: il fascicolo della composizione negoziata sarà letto dal giudice, non solo contato.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 623 del 12 gennaio 2026 (estremi secondo Edotto e Fiscal Focus). Il vaglio preliminare del tribunale si estende alla verifica che i presupposti di accesso alla composizione negoziata sussistessero fin dall’origine; nel caso, la proposta era stata dichiarata inammissibile per l’assenza di una relazione finale idonea a dimostrare la correttezza e la buona fede delle trattative. Rilevanza: i presupposti si documentano al momento dell’istanza di nomina dell’esperto.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026. Conferma che l’esame di ammissibilità non si ferma alla regolarità formale ma verifica le condizioni di legge in rapporto alla documentazione. Rilevanza: consolida l’orientamento, che va dato per acquisito.
- Trib. Milano, sent. n. 426 del 15 giugno 2024. Inammissibile la proposta non preceduta da una relazione finale che attesti la buona fede delle trattative e l’impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23. Rilevanza: la relazione finale è la chiave d’ingresso, non un adempimento.
- Trib. Milano, sent. n. 236 del 20 marzo 2025. La domanda, anche prenotativa, spetta al solo debitore e va proposta entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale, presupponendo il collegamento con la composizione negoziata. Rilevanza: il calendario va impostato dal giorno della comunicazione.
- App. Brescia, sent. n. 43 del 16 gennaio 2025. La relazione finale ha una funzione informativa sull’esito della procedura e non può essere sostituita da una richiesta anticipata di archiviazione. Rilevanza: non chiudere la composizione in modo da impedire una vera relazione finale.
- Trib. Napoli, sent. n. 153 del 25 ottobre 2023. Il tribunale ha piena cognizione sulla composizione negoziata in sede di accesso al semplificato; l’esperto deve riferirsi alle trattative realmente svolte, non a una praticabilità astratta delle soluzioni. Rilevanza: servono trattative effettive, non dichiarazioni di principio.
- Trib. Alessandria, sent. n. 6 del 19 gennaio 2023. L’accesso al semplificato si giustifica solo se la composizione negoziata era percorribile fin dall’inizio; la buona fede presuppone trattative capaci di condurre a un’offerta accettabile. Rilevanza: la composizione non può essere un passaggio di comodo.
- App. Napoli, decreto del 7 gennaio 2025. Il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante; le omissioni nella buona fede possono essere esaminate se allegate in modo specifico; la buona fede richiede interlocuzione effettiva, informazioni aggiornate, proposte e confronto con la liquidazione. Rilevanza: indica sia cosa fare durante le trattative sia l’onere che grava su chi contesta.
Contro il silenzio al tavolo
- Trib. Bologna, ord. del 23 luglio 2024. Il dovere di buona fede e di leale collaborazione riguarda tutte le parti, in una logica non conflittuale. Rilevanza: l’inerzia del creditore pesa anche su di lui, non solo sull’impresa.
Contro il ricorso per liquidazione giudiziale e l’attacco alle misure protettive
- App. Roma, sent. n. 864 del 28 gennaio 2025. La preclusione all’accesso riguarda le domande del debitore; il ricorso del creditore o del PM per la liquidazione non la determina. Rilevanza: argomento difensivo, da contrapporre all’orientamento opposto.
- App. Torino, sent. n. 88 del 24 gennaio 2025; Trib. Udine, sent. n. 14 del 22 febbraio 2024; Trib. Trapani, sent. n. 1 del 7 gennaio 2025. In senso contrario, la pendenza di un procedimento per liquidazione giudiziale preclude l’accesso alla composizione negoziata. Rilevanza: rafforzano la necessità di muoversi prima dei creditori.
- App. Salerno, sent. n. 12 del 20 luglio 2023. Le misure protettive confermate impediscono l’apertura della liquidazione giudiziale; revocate, il tribunale può procedere. Rilevanza: difendere le misure significa difendere anche il percorso verso il semplificato.
- Trib. Mantova, ord. del 18 ottobre 2024; Trib. Crotone, ord. del 4 gennaio 2025. La conferma delle misure richiede una prospettiva di risanamento credibile e un sacrificio proporzionato per i creditori. Rilevanza: l’istanza va corredata da un progetto leggibile.
- Trib. Udine, ord. del 23 febbraio 2025. L’opposizione del creditore pubblico titolare del credito maggiore ha escluso il fumus delle misure protettive. Rilevanza: rischio da prevenire aprendo subito il canale della transazione fiscale.
- App. Milano, sent. n. 298 del 30 gennaio 2023. Il termine di 60 giorni per il semplificato non è un nuovo periodo di protezione automatica. Rilevanza: dopo la relazione finale l’impresa torna esposta alle azioni individuali.
Contro l’opposizione all’omologazione
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 624/2026 (gennaio 2026). L’utilità per ciascun creditore non coincide con la semplice rapidità nella soluzione della crisi, che non giova ai chirografari privi di qualsiasi soddisfazione. Rilevanza: il piano deve attribuire ai chirografari un vantaggio concreto.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 620 del 12 gennaio 2026 (contenuto secondo il commento di Edotto). Non sono risorse esterne le somme liberate dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati nella composizione negoziata, con vincolo di postergazione. Rilevanza: i finanziamenti dei soci vanno strutturati sapendo come saranno trattati nel semplificato.
- App. Catania, decreto del 14 febbraio 2025. Utilità ed equivalenza di risultato non giustificano la deroga all’ordine delle prelazioni, ammessa solo per incapienza del bene. Rilevanza: perizie sui beni gravati prima di costruire il piano.
- App. Lecce, sent. n. 22 del 15 gennaio 2025. Ammessa la falcidia dei crediti tributari, con il solo limite del confronto con la liquidazione giudiziale. Rilevanza: limita l’opposizione del creditore pubblico.
- App. Potenza, sent. n. 336 del 19 luglio 2024; Trib. Milano, sent. n. 902 del 21 novembre 2024; App. Milano, sent. n. 1033 del 21 marzo 2024. Il giudice valuta fattibilità, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione e utilità per ciascuno, oltre alla legittimità sostanziale e alla non manifesta implausibilità della proposta. Rilevanza: il confronto liquidatorio è il terreno decisivo.
- Trib. Milano, sent. n. 132 del 23 febbraio 2024 e n. 277 del 3 aprile 2025; App. Roma, sent. n. 4154 dell’11 giugno 2024. Natura esclusivamente liquidatoria del semplificato, senza voto e senza soglia minima per i chirografari; esclusa la continuità diretta. Rilevanza: il salvataggio dell’azienda passa dalla cessione.
Contro il reclamo e sulle scelte processuali
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026. Ausiliario e liquidatore non sono litisconsorti necessari nel reclamo contro l’omologazione. Rilevanza: sgombra il campo da eccezioni processuali sul contraddittorio.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9730 del 12 aprile 2023. Irrilevante, ai fini della competenza, il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito (applicazione analogica dell’art. 161 l. fall.). Rilevanza: pronuncia resa in continuità con la disciplina del D.L. 118/2021.
- Trib. Mantova, ord. del 18 ottobre 2024; Trib. Pesaro, ord. del 9 agosto 2023; Trib. Civitavecchia, sent. n. 38 del 14 ottobre 2024. Rapporti tra impugnazioni, rinuncia e nuova composizione negoziata; l'”esito” delle trattative come definizione effettiva. Rilevanza: ogni scelta di chiusura condiziona le opzioni successive.
Cosa può fare lo Studio Monardo
La preparazione di una composizione negoziata che lasci aperta la porta del concordato semplificato è un lavoro che si gioca prima delle mosse dei creditori, non dopo. Lo Studio la imposta così.
- Verifichiamo i presupposti di accesso prima dell’istanza: analizziamo con i commercialisti dello staff lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario e la perseguibilità del risanamento, e li documentiamo per resistere al controllo sostanziale che la Cassazione consente al tribunale.
- Scegliamo il momento del deposito: monitoriamo i segnali di iniziative concorsuali dei creditori e del PM per presentare l’istanza di nomina dell’esperto prima che un ricorso per liquidazione giudiziale possa precluderla.
- Redigiamo e difendiamo l’istanza di misure protettive, corredandola di progetto di risanamento, confronto liquidatorio e prospetto della proporzionalità del sacrificio dei creditori.
- Costruiamo il fascicolo delle trattative: proposte scritte per ciascuna soluzione dell’art. 23, termini di risposta, solleciti, aggiornamenti dei dati sulla piattaforma, così che l’esperto possa attestare in modo circostanziato la correttezza e la buona fede.
- Impostiamo la transazione fiscale nella composizione negoziata, anche per i tributi locali dopo il D.Lgs. 147/2026, per aprire un canale con il creditore pubblico e lasciarne traccia nella relazione finale.
- Redigiamo la stima dell’alternativa liquidatoria con i commercialisti dello staff, perché sarà il metro di tutte le opposizioni all’omologazione.
- Strutturiamo finanziamenti e apporti in modo coerente con i limiti indicati dalla Cassazione sulle risorse esterne, e verifichiamo la capienza dei beni gravati per il rispetto delle prelazioni.
- Cerchiamo e formalizziamo l’offerta di un acquirente durante la composizione negoziata, chiedendo le autorizzazioni dell’art. 22 CCII quando necessarie, per dare ai creditori un’utilità concreta.
- Presidiamo il termine di 60 giorni: calendarizziamo la scadenza dalla comunicazione della relazione finale e, se il piano non è pronto, depositiamo la domanda con riserva ai sensi dell’art. 40 CCII.
- Difendiamo l’omologazione e gestiamo il reclamo, rispondendo alle opposizioni motivo per motivo e, ove ammesso, proseguendo fino al giudizio di cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno il ruolo dell’esperto significa sapere quali informazioni gli servono, quali passaggi deve poter riscontrare e che cosa deve risultare dalla relazione finale perché il concordato semplificato sia ammissibile. La qualifica di cassazionista garantisce poi la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e la stessa linea, dall’istanza di nomina dell’esperto al reclamo e, quando consentito, al ricorso per cassazione.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: perché nel concordato semplificato la convenienza dei creditori si misura con numeri, perizie e stime liquidatorie prima che con norme, e le une non reggono senza le altre.
Ultima mossa: la tua
Nella composizione negoziata non prevale chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. Il concordato semplificato è una porta che si apre solo se, mesi prima, l’impresa ha trattato davvero, ha documentato ogni proposta, ha costruito il confronto con la liquidazione giudiziale e ha lasciato all’esperto il materiale per un’attestazione solida. Ogni mossa dei creditori — dal ricorso per liquidazione all’opposizione all’omologazione — trova un limite preciso nella legge o nella giurisprudenza, ma quel limite protegge solo chi lo ha preparato.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché è quella in cui opera l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la stessa competenza che consente di sapere che cosa l’esperto deve poter attestare nella relazione finale permette di impostare fin dall’inizio un percorso compatibile con l’art. 25-sexies. Con l’apporto dei commercialisti dello staff e la continuità garantita dalla qualifica di cassazionista, il lavoro va dall’istanza di nomina dell’esperto fino all’eventuale giudizio di impugnazione.
📩 Prima che i creditori facciano la loro prima mossa, fai tu la tua: scrivici oggi stesso, i recapiti dello Studio Monardo ti aspettano in fondo a questa pagina.
