Come Funziona La Denuncia Di Gravi Irregolarità Nelle Società Di Un Gruppo In Crisi?

Come Funziona La Denuncia Di Gravi Irregolarità Nelle Società Di Un Gruppo In Crisi?

Chi legge l’art. 2409 del codice civile trova una norma breve: soci qualificati o organo di controllo denunciano al tribunale il fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori, il tribunale ispeziona, poi revoca e nomina un amministratore giudiziario. Le parole contano poco quanto le decisioni dei giudici che le hanno applicate. In un gruppo di società in difficoltà, cosa sia una “grave irregolarità”, quanto debba essere attuale e quanto debba essere concreto il danno lo hanno deciso i tribunali delle imprese, caso per caso. Lo hanno fatto soprattutto negli anni 2019-2026, dopo che il Codice della crisi ha riscritto l’art. 2086 c.c. e ha reso l’adeguatezza degli assetti organizzativi un dovere da cui un giudice può partire.

Questo articolo si regge su questo: le decisioni che devi conoscere sulla denuncia ex art. 2409 c.c. nelle società di un gruppo in crisi, tradotte in conseguenze pratiche per soci, sindaci, curatori e amministratori. Partiamo dal testo di legge e arriviamo alla pronuncia più recente, il decreto del Tribunale di Venezia del marzo 2026 su controllante e controllata entrambe in crisi.

Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e i gruppi in difficoltà fanno proprio questo lavoro: leggono gli assetti, i flussi infragruppo e i segnali della crisi prima che sia un giudice a farlo. A questo si aggiunge la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di professionista fiduciario di un OCC. Quando la crisi della società si trasmette ai soci persona fisica e ai garanti, che spesso hanno firmato fideiussioni per le società del gruppo, la stessa squadra può seguire anche il loro fronte personale.

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Il quadro normativo in breve: tre norme, un solo meccanismo

L’art. 2409 c.c.: legittimati, presupposti e provvedimenti

L’art. 2409 c.c. presuppone il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate. Il riferimento alle controllate è la chiave di lettura in materia di gruppi. Il danno potenziale che giustifica la denuncia non va cercato solo nel patrimonio della società denunciata. Può manifestarsi anche a valle, nelle società sotto il suo controllo.

I legittimati attivi sono:

  • i soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale (il ventesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; lo statuto può prevedere percentuali minori);
  • il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
  • il pubblico ministero, ma solo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Il procedimento è camerale. Il tribunale sente in camera di consiglio amministratori e sindaci e può ordinare un’ispezione dell’amministrazione, anche subordinandola a una cauzione. La denuncia è “neutralizzata” se l’assemblea sostituisce amministratori e sindaci con soggetti di adeguata professionalità che si attivano senza indugio per accertare e rimuovere le violazioni: in quel caso il tribunale sospende il procedimento per un periodo determinato. Se invece le irregolarità sono accertate, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori, convocare l’assemblea e, nei casi più gravi, revocare gli amministratori ed eventualmente i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone poteri e durata.

L’estensione alle srl: il comma 7 dell’art. 2477 c.c.

Per anni la riforma del diritto societario del 2003 aveva lasciato aperta la questione dell’applicabilità dell’art. 2409 alle società a responsabilità limitata. Il Codice della crisi ha chiuso il problema. Il D.Lgs. 14/2019 ha introdotto nell’art. 2477 c.c. un comma 7, secondo il quale le disposizioni dell’art. 2409 si applicano anche se la società è priva di organo di controllo. Lo stesso decreto, con gli interventi successivi del 2019, ha abbassato le soglie che rendono obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle srl. Oggi la nomina è obbligatoria quando la società è tenuta al bilancio consolidato, quando controlla una società obbligata alla revisione legale, oppure quando per due esercizi consecutivi ha superato anche uno solo dei limiti di 4 milioni di euro di attivo, 4 milioni di ricavi o 20 dipendenti medi.

In un gruppo, la lettera b) dell’art. 2477 c.c. è spesso decisiva: la srl capogruppo che controlla una società obbligata alla revisione deve avere l’organo di controllo, e quell’organo diventa un potenziale denunciante ex art. 2409.

L’art. 2086 c.c. e i doveri organizzativi

Il secondo comma dell’art. 2086 c.c., riscritto dall’art. 375 del Codice della crisi, impone all’imprenditore che opera in forma societaria di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale. Gli impone poi di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. Gli artt. 3 e 25-octies del Codice della crisi completano il quadro. Il primo indica i segnali che gli assetti devono intercettare, il secondo prevede la segnalazione dell’organo di controllo all’organo amministrativo.

Le norme sui gruppi nel Codice della crisi: l’art. 291 CCII

Il Titolo VI del Codice della crisi (artt. 284-292) disciplina la regolazione della crisi dei gruppi. Per il nostro tema conta l’art. 291 CCII. La norma ha due commi. Il primo legittima il curatore, sia nella procedura unitaria sia in caso di pluralità di procedure, a esercitare le azioni di responsabilità ex art. 2497 c.c. per abuso della direzione e coordinamento; nella procedura unitaria deve prima chiedere la separazione delle masse ex art. 287 CCII (comma modificato dal D.Lgs. 136/2024). Il secondo comma legittima espressamente il curatore a proporre la denuncia ex art. 2409 c.c. nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate a liquidazione giudiziale.

È una legittimazione speciale. Il curatore della società “caduta” del gruppo può portare davanti al tribunale delle imprese le gestioni delle sorelle ancora in bonis, anche se non ne è socio. La rubrica dell’art. 291 parla in generale di denuncia “nei confronti di imprese del gruppo”. Il testo del comma 2 nomina però solo il curatore. Le figure commissariali di altre procedure (per esempio l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese) sono regolate dalle rispettive leggi speciali, che vanno verificate di volta in volta.

Norma Chi Cosa prevede
Art. 2409 c.c. Soci qualificati, sindaci, PM (solo società aperte) Denuncia, ispezione, revoca, amministratore giudiziario
Art. 2477, c. 7, c.c. Srl, anche senza organo di controllo Applicabilità dell’art. 2409
Art. 2086, c. 2, c.c. Amministratori Dovere di assetti adeguati e di attivazione tempestiva
Art. 25-octies CCII Organo di controllo Segnalazione dei segnali di crisi
Art. 291, c. 2, CCII Curatore della liquidazione giudiziale Denuncia ex art. 2409 verso le società del gruppo in bonis

L’orientamento consolidato: l’inadeguatezza degli assetti è una grave irregolarità

La vicenda capostipite: Tribunale di Milano, ottobre 2019, due società di un gruppo

Il punto di partenza è un decreto della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano del 18 ottobre 2019 (pubblicato in Società, 2020, p. 988, e in Giur. it., 2020, p. 363; una delle fonti consultate lo data 21 ottobre 2019). La denuncia proveniva dai sindaci e riguardava due società appartenenti a uno stesso gruppo in difficoltà. Gli amministratori avevano adottato alcune misure per fronteggiare la crisi, ma isolate, prive di coordinamento e non inserite in un vero piano di risanamento.

Il Tribunale ha ritenuto che violare l’obbligo di adeguati assetti ex art. 2086 c.c. costituisca grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409, e ha nominato un amministratore giudiziario per entrambe le società del gruppo.

Il principio, calato nella pratica, significa che in un gruppo in crisi non basta “fare qualcosa”. Tagliare un costo in una controllata, rinegoziare un fido nella capogruppo, posticipare un pagamento infragruppo: se queste mosse non si collocano in un piano coerente e verificabile, il giudice può considerarle la prova che gli assetti non funzionano.

Il consolidamento: corti d’appello e tribunali 2022-2024

L’orientamento si è consolidato nel senso che la carenza di assetti adeguati, di per sé, può integrare la grave irregolarità richiesta dall’art. 2409. Lo hanno affermato, tra gli altri:

  • il Tribunale di Cagliari, 19 gennaio 2022 (Società, 2022, p. 1430). La mancanza di un adeguato assetto è grave irregolarità anche in un’impresa ancora in bonis. Il decreto indica indici concreti di inadeguatezza: organigramma non aggiornato, assenza di mansionario, struttura con risorse umane insufficienti, mancanza di un sistema di monitoraggio dei rischi;
  • la Corte d’appello di Venezia, 29 novembre 2022 (in dirittodellacrisi.it);
  • la Corte d’appello di Catania, 2 maggio 2023 (Giur. comm., 2024, II, p. 689);
  • il Tribunale di Catania, 8 febbraio 2023 (Fallimento, 2023, p. 817), sul rapporto tra denuncia al tribunale e adeguati assetti;
  • il Tribunale di Catanzaro, 6 febbraio 2024 (Dir. fall., 2024, II, p. 1000);
  • il Tribunale di Milano, 29 febbraio 2024 (Società, 2024, p. 707).

Il dato comune è che il giudice non chiede di dimostrare un danno già prodotto. Basta che l’assetto inadeguato renda concreta la possibilità di un danno, in particolare impedendo di cogliere in tempo la crisi. Il decreto di Cagliari del 2022 è utile perché fornisce una lista di controllo verificabile: organigramma, mansionario, risorse, monitoraggio dei rischi. In un gruppo questa lista va applicata a ciascuna società e alla capogruppo, che deve avere anche un assetto capace di leggere i dati consolidati.

Il limite: la business judgment rule sulle scelte organizzative

L’orientamento ha però un confine, tracciato dalla stessa giurisprudenza. La Cassazione, con la sentenza n. 2172 del 24 gennaio 2023, viene richiamata come espressione dell’orientamento prevalente che estende la business judgment rule anche alle scelte organizzative degli amministratori. Sulla stessa linea si collocano il Tribunale di Roma dell’8 aprile 2020 (Società, 2020, p. 1339; altre fonti indicano “6-8 aprile 2020”) e il Tribunale di Roma, sezione impresa, 15 settembre 2020 (Giur. comm., 2021, II, p. 1358).

Il decreto romano del 15 settembre 2020 nasce da una denuncia dei sindaci. Contestavano agli amministratori di non aver accertato la perdita della continuità aziendale e di aver conferito a terzi l’unico asset redditizio. Il Tribunale ha affermato due cose. Il dovere di curare l’adeguatezza degli assetti opera già nella fase di pre-crisi. Le scelte organizzative godono però di una presunzione di ragionevolezza, superabile solo quando risultano irrazionali o irragionevoli valutate ex ante.

In altre parole, se sei socio di minoranza e vuoi denunciare la capogruppo perché “avrebbe dovuto usare un software di tesoreria migliore”, la denuncia è debole. Se invece puoi dimostrare che nessuno nel gruppo produce un rendiconto finanziario prospettico e che la crisi della controllata è emersa solo dal bilancio, il terreno cambia.

Prima questione aperta: chi può davvero denunciare in un gruppo, e contro chi?

La questione

Il lettore se la pone così: sono socio al 6% della capogruppo srl, la controllata operativa sta perdendo capitale e nessuno convoca un’assemblea. Posso rivolgermi al tribunale? E se la controllata è già in liquidazione giudiziale, il curatore può colpire le altre società del gruppo?

Cosa hanno deciso i giudici e cosa dice la legge

Il primo problema riguarda la soglia del decimo. Prevista dal primo comma dell’art. 2409, la soglia non è stata modificata dal comma 7 dell’art. 2477 c.c., che si limita a rendere applicabile alle srl la disciplina della denuncia. Nella srl il socio sotto soglia non resta però privo di tutela: ha a disposizione il controllo individuale e l’azione di responsabilità con richiesta di revoca cautelare dell’amministratore prevista dall’art. 2476 c.c. Il decreto del Tribunale di Venezia del 9 marzo 2026, su cui torneremo, nasce proprio dalla denuncia di un socio di minoranza di una srl priva di organo di controllo. L’assenza del collegio sindacale non blocca la denuncia del socio, e il decreto veneziano lo conferma nei fatti: l’organo di controllo è stato nominato solo dopo l’intervento del Tribunale.

Il secondo problema riguarda il curatore. L’art. 291, comma 2, CCII lo legittima a denunciare gli amministratori e i sindaci delle società del gruppo non assoggettate a liquidazione giudiziale. Non abbiamo trovato pronunce che applichino specificamente questa norma, e lo dichiariamo. La ratio però è chiara alla luce della giurisprudenza sugli assetti: il curatore che, studiando le carte della società fallita, scopre flussi infragruppo anomali o una capogruppo che drena liquidità alle controllate ha uno strumento cautelare per fermare la gestione delle sorelle prima che il danno si allarghi. Accanto a questo strumento conserva le azioni di responsabilità ex art. 2497 c.c., che guardano al passato.

Il terzo problema riguarda i sindaci. Il caso milanese del 2019 e quello romano del 2020 nascono da denunce dei collegi sindacali. Nella fase di crisi la denuncia dell’organo di controllo è lo sbocco naturale della segnalazione prevista dall’art. 25-octies CCII rimasta senza risposta. Per il sindaco la denuncia non è solo una facoltà, ma un modo per dimostrare di aver vigilato.

Se c’è contrasto

Sulla legittimazione non registriamo contrasti nelle pronunce esaminate. Resta discusso in dottrina, e non risolto dalle decisioni che abbiamo potuto verificare, se il socio di una controllata possa denunciare gli amministratori della capogruppo per irregolarità commesse nell’esercizio della direzione e coordinamento. L’assunzione prudenziale è che la denuncia vada proposta da chi è legittimato nella società i cui amministratori hanno commesso le irregolarità. Il danno potenziale può invece riguardare anche le controllate, come dice la lettera dell’art. 2409.

Cosa significa per te

Se sei socio di una srl del gruppo, la prima verifica è aritmetica: raggiungi il decimo del capitale, da solo o insieme ad altri soci? Se sei sindaco, la seconda è documentale: hai già segnalato per iscritto gli indizi di crisi all’organo amministrativo? Se sei curatore, la terza è strategica: le irregolarità che vedi nelle società in bonis sono attuali e ancora rimediabili, o sono solo fatti passati da far valere con l’azione di responsabilità?

In questa scelta pesa il lavoro sul campo dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): la lettura degli assetti e dei segnali di crisi è il primo passo di ogni composizione negoziata, ed è lo stesso esame che il tribunale compie sulla denuncia.

Seconda questione aperta: quali irregolarità “contano” nei gruppi?

La questione

In un gruppo le irregolarità hanno forme proprie: finanziamenti infragruppo senza contratto, cash pooling senza regole, garanzie incrociate rilasciate dalla controllata sana a favore della capogruppo, contratti di servizio a prezzi fuori mercato, operazioni con società riconducibili allo stesso amministratore. Quali di queste bastano per una denuncia?

Cosa hanno deciso i giudici

Il Tribunale di Cagliari ha deciso nel dicembre 2024 (la fonte indica il 14 dicembre 2024, un sabato: per questo ne riportiamo solo mese e anno) il caso di una srl i cui soci di minoranza denunciavano l’amministratore unico. L’amministratore ricopriva ruoli di vertice anche nelle società coinvolte nella ristrutturazione dell’immobile sociale e nella gestione della ristorazione cui l’immobile era locato. I soci lamentavano anche un mutuo ipotecario, pagamenti anomali e assetti inadeguati. Il Tribunale ha respinto il ricorso: il conflitto di interessi astratto e le censure generiche non bastano senza prova di anomalie concrete e di un danno almeno potenziale.

Il principio, calato nella pratica, significa che in un gruppo “di fatto”, con società collegate attraverso la stessa persona fisica, l’intreccio di cariche non è di per sé una grave irregolarità. Occorre dimostrare l’operazione: a quale prezzo, con quale garanzia, con quale effetto sulla liquidità della società denunciata.

Il Tribunale di Brescia, sezione imprese, con decreto del 23 ottobre 2024, ha respinto la denuncia di un socio che lamentava assetti inadeguati e chiedeva ispezione, adeguamento e revoca dell’amministratore unico. Ha valorizzato tre elementi. La mancanza di attualità: il ricorso era stato notificato due mesi dopo l’insediamento del nuovo amministratore, al quale si imputava di aver “protratto” una struttura carente. L’assenza di un fondato rischio per la continuità aziendale. La natura cautelare, e non sanzionatoria, del rimedio, inadatto a valutazioni retrospettive tipiche dell’azione di responsabilità.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 35068 del 30 dicembre 2024, è richiamata dalla dottrina per il rilievo del rischio di aggravamento del dissesto come presupposto della denuncia. In un gruppo in crisi è proprio questo il punto: l’operazione infragruppo diventa irregolarità grave quando sposta il rischio da una società all’altra aggravando il dissesto di quella che paga.

Se c’è contrasto

Più che un contrasto c’è una tensione tra due filoni. Da un lato Milano 2019, Cagliari gennaio 2022 e Venezia 2026 valorizzano l’inadeguatezza degli assetti come irregolarità autonoma. Dall’altro Roma 2020, Brescia 2024 e Cagliari dicembre 2024 pretendono attualità, concretezza e un danno potenziale specifico. Il Tribunale di Bologna del 30 luglio 2021 è citato a sostegno dell’idea che l’inadeguatezza degli assetti, da sola, difficilmente sia condotta autonomamente dannosa. La sintesi prudenziale è che l’inadeguatezza degli assetti è irregolarità grave quando ha già prodotto un effetto: una crisi non rilevata, una perdita del capitale non percepita, una liquidità erosa senza che nessuno se ne accorgesse.

Cosa significa per te

Le irregolarità tipiche nei gruppi che abbiamo visto rilevare in queste pronunce, o che ne derivano logicamente, si possono ordinare così:

Irregolarità Quando diventa “grave” secondo i giudici Rischio per chi denuncia
Operazioni infragruppo (finanziamenti, garanzie, servizi) Se documentate e capaci di aggravare il dissesto della società che le sopporta Censura generica = rigetto (Trib. Cagliari dic. 2024)
Mancata adozione degli assetti ex art. 2086 c.c. Se attuale e collegata a un rischio per la continuità Fatti remoti o amministratore appena insediato = rigetto (Trib. Brescia 2024)
Omessa emersione della crisi Se la crisi c’è e non è stata rilevata né affrontata Pochi spazi di difesa per gli amministratori (Trib. Venezia 2026)
Misure anti-crisi frammentarie Se prive di un piano coerente Nomina dell’amministratore giudiziario (Trib. Milano 2019)
Conflitti di interessi tra società collegate Solo con anomalie concrete e danno potenziale Rigetto se il conflitto è solo astratto

Terza questione aperta: cosa fa il tribunale e fin dove arriva l’amministratore giudiziario?

La questione

Una volta accertate le irregolarità, il socio o il sindaco vogliono sapere cosa succede in concreto. Il tribunale si limita a “richiamare” gli amministratori o li sostituisce? E l’amministratore giudiziario può portare la società verso uno strumento del Codice della crisi o verso la liquidazione giudiziale?

Cosa hanno deciso i giudici

La gamma dei provvedimenti dell’art. 2409 è graduata: ispezione, provvedimenti provvisori, convocazione dell’assemblea, revoca e nomina dell’amministratore giudiziario. Il Tribunale di Milano nel 2019 e il Tribunale di Venezia nel 2026 sono andati al gradino più alto. Venezia ha conferito all’amministratore giudiziario ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, con il compito di adottare le iniziative opportune, anche liquidatorie o dirette all’accesso a strumenti di regolazione della crisi.

Il Tribunale di Milano, con decreto del 16 maggio 2025 (Giur. it., 2025, p. 2081), ha ammesso che, nella fase “prenotativa” della domanda con riserva ex art. 44 CCII, la rimozione tempestiva di amministratori inadempienti possa favorire la soluzione della crisi. La pendenza di uno strumento di regolazione non rende quindi superflua la denuncia: anzi, sostituire chi non sta collaborando può essere il modo per non bruciare i termini della procedura.

Il Tribunale di Napoli del 15 maggio 2025 (Società, 2025, p. 1112) è citato per l’ipotesi, nuova e delicata, di una denuncia contro la scelta di uno strumento concorsuale ritenuto errato o non praticabile. È la frontiera della materia: il tribunale delle imprese non valuta solo se l’amministratore ha agito, ma se ha scelto lo strumento giusto.

Due sentenze della Cassazione del 2025 completano il quadro dal versante concorsuale. La sentenza n. 30903 del 25 novembre 2025 esclude che la liquidazione giudiziale, o la liquidazione controllata, rientri nel concetto di “strumento di regolazione della crisi” dell’art. 2, lett. m-bis), CCII. La sentenza n. 34881 del 30 dicembre 2025 riconosce all’amministratore la legittimazione a chiedere la liquidazione giudiziale della società senza una specifica delibera assembleare: il verbo “proporre” usato dalla legge avrebbe funzione informativa verso i soci.

Se c’è contrasto

Il punto aperto riguarda il perimetro dei poteri dell’amministratore giudiziario quando la crisi è conclamata. Le pronunce di Cassazione del 2025 non riguardano l’art. 2409. Lette insieme al decreto veneziano, suggeriscono però che l’amministratore giudiziario munito di poteri di straordinaria amministrazione possa sia avviare uno strumento di regolazione, sia, se non ci sono alternative, chiedere la liquidazione giudiziale. L’assunzione prudenziale è leggere con attenzione il decreto di nomina: i poteri dell’amministratore giudiziario sono quelli che il tribunale ha scritto, e in un gruppo vanno coordinati con le scelte delle altre società.

Cosa significa per te

Se sei amministratore di una società del gruppo e ricevi la notifica di una denuncia, la strada che la legge ti offre è attivarti subito: convocare l’assemblea, valutare la sostituzione degli organi con professionisti adeguati, adottare un piano. Se l’assemblea sostituisce gli organi e i nuovi si attivano senza indugio, il tribunale sospende il procedimento. Arrivare in udienza con un piano già avviato, magari con l’accesso alla composizione negoziata, cambia radicalmente il quadro rispetto ad arrivarci a mani vuote.

La pronuncia più recente e rilevante: Tribunale di Venezia, 9 marzo 2026

Il contesto

Il decreto della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia del 9 marzo 2026 è, tra quelli che abbiamo potuto verificare, il più vicino al tema di questo articolo. Riguarda infatti due società legate da un rapporto di controllo, entrambe in crisi.

Un socio di minoranza di una srl ha denunciato l’amministratore unico ai sensi dell’art. 2409 c.c. Il Tribunale ha disposto l’ispezione, e le sue risultanze descrivono quasi un manuale delle irregolarità tipiche di un gruppo in crisi:

  • la società era priva di organo di controllo, nominato solo dopo l’intervento del Tribunale;
  • mancavano gli strumenti minimi di pianificazione e monitoraggio: report mensili, scadenzari, budget, cassa prospettica;
  • il sistema contabile registrava ritardi, i bilanci erano approvati tardivamente, il libro cespiti non era regolarmente tenuto e i libri sociali non erano aggiornati;
  • non esisteva un piano industriale né una pianificazione finanziaria, nonostante un’attività edilizia di rilevante entità;
  • al 31 dicembre 2025 la controllata aveva perso il capitale, e con essa la controllante, ed entrambe erano sostanzialmente illiquide.

La motivazione in linguaggio piano

Il Tribunale ha collegato le irregolarità all’esito. Gli assetti mancavano, la crisi non è stata rilevata, la crisi c’era. La mancata adozione di adeguati assetti, che ha impedito di far emergere la crisi, giustifica la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario. Il decreto ha accolto la denuncia e ha affidato all’amministratore giudiziario ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, con il compito di scegliere le iniziative opportune, anche liquidatorie o di accesso a uno strumento di regolazione della crisi.

Il passaggio decisivo per i gruppi è la trasmissione della crisi dalla controllata alla controllante. La perdita del capitale della controllata si è riflessa sulla partecipazione iscritta nell’attivo della controllante, che ha a sua volta perso il capitale. Nessuno strumento, in nessuna delle due società, lo ha segnalato per tempo. È l’ipotesi tipica delle holding “leggere”, che non hanno struttura propria e contano su quella delle partecipate: se le partecipate non producono dati, la holding è cieca.

Cosa cambia rispetto a prima

Rispetto ai decreti di Brescia e di Cagliari del 2024, che avevano respinto denunce fondate su inadeguatezze astratte o non attuali, Venezia mostra il caso opposto: quando l’omessa emersione della crisi è documentata dall’ispezione e la crisi è in atto, il giudice non si ferma alla business judgment rule. Rispetto a Milano 2019, che censurava misure frammentarie, Venezia va oltre. Qui le misure mancavano del tutto, e il Tribunale ha affidato all’amministratore giudiziario anche la scelta della via d’uscita dalla crisi.

Il messaggio per gli amministratori dei gruppi è netto. Gli strumenti di cui il Tribunale ha constatato l’assenza (scadenzario, budget, cassa prospettica, piano industriale) sono gli stessi che servono per accedere alla composizione negoziata o per redigere un piano di concordato. Chi non li ha non si espone solo a una denuncia ex art. 2409: si preclude anche le soluzioni negoziali della crisi.

I principi applicati ai casi reali: tre gruppi-tipo

Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Applicano gli orientamenti appena visti a situazioni costruite con dati verosimili.

Ipotesi 1: holding srl con due controllate e socio al 12%

Una holding srl detiene il 100% di Alfa srl (costruzioni) e il 70% di Beta srl (immobiliare). Il capitale della holding è di 48.300 €. Un socio ne detiene il 12%. Nel bilancio 2025, approvato il 28 giugno 2026, Alfa espone una perdita di 213.750 € che azzera il capitale. La holding ha erogato ad Alfa finanziamenti infragruppo per 386.400 € senza contratto scritto né piano di rientro. Non esiste un budget di gruppo, la tesoreria è gestita da un unico conto della holding e nessuno ha convocato le assemblee per gli artt. 2482-bis e seguenti c.c.

Alla luce di Trib. Venezia 9 marzo 2026 e di Trib. Milano 18 ottobre 2019, il socio al 12% supera la soglia del decimo. Può depositare il ricorso il 15 settembre 2026, allegando i bilanci, l’estratto dei finanziamenti e la mancata convocazione dell’assemblea. Le irregolarità sono attuali, documentate e collegate a un danno potenziale per la holding e per Beta. Il tribunale potrà ordinare l’ispezione e, se emerge l’assenza di monitoraggio, revocare l’amministratore e nominare un amministratore giudiziario. Se invece l’assemblea, convocata d’urgenza, sostituisce l’amministratore con un professionista che avvia subito la verifica degli assetti, il procedimento può essere sospeso.

Ipotesi 2: il curatore della controllata fallita e la sorella in bonis

Gamma srl è stata dichiarata in liquidazione giudiziale con sentenza del 4 maggio 2026. Il curatore rileva che, nei diciotto mesi precedenti, Gamma aveva prestato garanzie per 1.127.900 € a favore di Delta srl, società dello stesso gruppo ancora in bonis. Delta continua a pagare compensi per “servizi amministrativi” di 7.850 € al mese a una terza società dello stesso socio di riferimento, senza contratto né rendicontazione.

Alla luce dell’art. 291, comma 2, CCII, il curatore di Gamma è legittimato a denunciare gli amministratori e i sindaci di Delta. Per non incorrere nella sorte dei ricorsi respinti a Brescia e a Cagliari nel 2024, deve allegare fatti specifici, attuali e verificabili: i pagamenti mensili ancora in corso, l’assenza di contratti, l’effetto sulla liquidità di Delta. Le garanzie già prestate da Gamma sono fatti passati: vanno coltivate con le azioni di responsabilità ex art. 2497 c.c. (comma 1 dell’art. 291) e con le altre azioni della procedura, non con la denuncia.

Ipotesi 3: il sindaco della capogruppo e la segnalazione inascoltata

Epsilon spa è capogruppo di quattro società. Il 3 febbraio 2026 il collegio sindacale segnala per iscritto all’organo amministrativo, ai sensi dell’art. 25-octies CCII, che il debito scaduto verso l’Erario e gli enti previdenziali delle controllate supera 642.300 € e che non esiste un piano di tesoreria a dodici mesi. Assegna un termine di 30 giorni per una risposta motivata. Il termine scade senza risposta.

Alla luce di Trib. Roma 15 settembre 2020, Trib. Milano 18 ottobre 2019 e del filone 2022-2024, il collegio può proporre la denuncia ex art. 2409 c.c. senza alcuna soglia di capitale e con spese a carico della società. Il dovere di assetti adeguati vale già nella fase di pre-crisi, e la mancata risposta alla segnalazione rende difficilmente invocabile la business judgment rule. In udienza gli amministratori potranno ancora evitare la revoca se mostrano un piano avviato, per esempio l’istanza di nomina dell’esperto nella composizione negoziata, perché il rimedio guarda al presente e al futuro, non al passato.

Ipotesi 4: la denuncia mentre il gruppo è in composizione negoziata

Zeta srl e Eta srl, sorelle controllate dallo stesso socio persona fisica, hanno presentato il 2 marzo 2026 istanza di composizione negoziata, con un indebitamento complessivo di 2.418.600 €. Il 20 aprile 2026 un socio di Eta titolare del 15% del capitale scopre che, dopo l’istanza, Eta ha pagato a Zeta 94.370 € a titolo di “riaddebito costi comuni”, senza informarne l’esperto e senza un piano che giustifichi il pagamento. Eta non ha un organo di controllo e non produce situazioni di cassa aggiornate.

Alla luce di Trib. Milano 16 maggio 2025 e di Trib. Venezia 9 marzo 2026, la pendenza di un percorso di regolazione della crisi non chiude la strada alla denuncia. Il socio al 15% può depositare il ricorso allegando il pagamento, la sua data successiva all’istanza e l’assenza di assetti di monitoraggio. Il pagamento è un’irregolarità attuale e documentata, che sposta risorse da una società all’altra mentre entrambe sono in crisi: è l’ipotesi del rischio di aggravamento valorizzata dalla Cass. 35068/2024. Il tribunale potrà valutare provvedimenti provvisori o, nei casi più gravi, la sostituzione dell’amministratore con un amministratore giudiziario che prosegua il percorso negoziale con poteri definiti.

Come si costruisce un ricorso che regge: la lezione delle pronunce respinte

Le quattro ipotesi hanno un tratto comune, che deriva soprattutto dalle denunce respinte a Brescia e a Cagliari nel 2024. Il ricorso non vince per l’ampiezza delle accuse, ma per la precisione dei fatti. In concreto, un ricorso ex art. 2409 c.c. in un gruppo in crisi dovrebbe contenere:

Elemento Contenuto Pronuncia di riferimento
Legittimazione Quote possedute, statuto, qualifica (socio, sindaco, curatore ex art. 291 CCII) Art. 2409 c.c., art. 2477 c. 7 c.c.
Struttura del gruppo Catena di controllo, direzione e coordinamento, organi di controllo Trib. Venezia 2026
Fatti specifici Operazioni con data, importo, controparte e documenti Trib. Cagliari dic. 2024
Attualità Irregolarità ancora in corso o i cui effetti persistono Trib. Brescia 2024
Danno potenziale Effetti su liquidità, capitale e continuità, anche delle controllate Cass. 35068/2024
Assetti Strumenti mancanti rispetto agli indici giurisprudenziali Trib. Cagliari 2022, Trib. Milano 2019
Richieste Graduate: ispezione, provvedimenti provvisori, revoca, amministratore giudiziario Art. 2409 c.c.

Sul versante opposto, l’amministratore denunciato prepara una difesa simmetrica. Deve documentare gli assetti esistenti, spiegare le scelte organizzative come ragionevoli al momento in cui sono state compiute (Cass. 2172/2023, Trib. Roma 2020), dimostrare che le operazioni infragruppo hanno una giustificazione economica e un corrispettivo. Soprattutto deve mostrare che un piano è già in corso. Il comma dell’art. 2409 che consente la sospensione del procedimento quando gli organi sono sostituiti da professionisti adeguati è, nei gruppi, una risorsa preziosa: la capogruppo può intervenire sulle controllate rinnovandone gli organi prima che lo faccia il tribunale.

Resta un’avvertenza sulle spese. Nel caso di ispezione richiesta dai soci, l’art. 2409 pone le spese a loro carico e consente al tribunale di subordinare l’ispezione a una cauzione. Quando invece la denuncia proviene dall’organo di controllo o dal pubblico ministero, le spese sono a carico della società. Il socio che denuncia deve quindi mettere in conto un esborso anticipato, la cui misura dipende dalla complessità del gruppo da ispezionare.

La giurisprudenza in tabella

La tabella che segue riassume tutte le pronunce richiamate. Per ciascuna sono indicati la questione decisa, il principio in una riga e la sua utilità pratica per chi opera in un gruppo in crisi. Le decisioni di merito sono indicate con la rivista o la banca dati in cui risultano pubblicate secondo le fonti consultate. Le sentenze di Cassazione n. 30903/2025 e n. 34881/2025 non riguardano direttamente l’art. 2409 c.c. e sono richiamate per i poteri dell’amministratore giudiziario. La sentenza n. 2172/2023 è richiamata come espressione dell’orientamento sulla business judgment rule.

Pronuncia Questione Principio in una riga Rilevanza pratica
Trib. Milano, sez. impr., 18 ottobre 2019 Assetti e misure anti-crisi in due società del gruppo Misure isolate e senza piano = grave irregolarità Amministratore giudiziario per entrambe le società
Trib. Roma, 8 aprile 2020 Sindacato sulle scelte organizzative Scelte insindacabili salvo irragionevolezza ex ante Limite alla denuncia “di merito”
Trib. Roma, sez. impr., 15 settembre 2020 Continuità aziendale e conferimento dell’asset Dovere di assetti già in pre-crisi; BJR come presunzione Utile ai sindaci denuncianti
Trib. Bologna, 30 luglio 2021 Inadeguatezza e danno L’inadeguatezza da sola difficilmente è dannosa Serve un effetto concreto
Trib. Cagliari, sez. impr., 19 gennaio 2022 Indici di inadeguatezza Grave irregolarità anche in bonis Checklist: organigramma, mansionario, rischi
App. Venezia, 29 novembre 2022 Assetti e art. 2409 Violazione degli assetti = grave irregolarità Conferma in sede di reclamo
Cass., 24 gennaio 2023, n. 2172 BJR e organizzazione BJR estesa alle scelte organizzative Difesa degli amministratori
Trib. Catania, sez. impr., 8 febbraio 2023 Denuncia e assetti Assetti inadeguati rilevanti ex art. 2409 Consolidamento dell’orientamento
App. Catania, 2 maggio 2023 Assetti e art. 2409 Stesso principio in appello Consolidamento dell’orientamento
Trib. Catanzaro, sez. impr., 6 febbraio 2024 Assetti e art. 2409 Stesso principio Consolidamento dell’orientamento
Trib. Milano, sez. impr., 29 febbraio 2024 Assetti e art. 2409 Stesso principio Consolidamento dell’orientamento
Trib. Brescia, sez. impr., 23 ottobre 2024 Attualità e natura del rimedio Rimedio cautelare, non sanzionatorio Niente denunce su fatti remoti
Trib. Cagliari, dicembre 2024 Conflitto di interessi tra società collegate Conflitto astratto e censure generiche non bastano Documentare le operazioni infragruppo
Cass., 30 dicembre 2024, n. 35068 Presupposti della denuncia Rilievo del rischio di aggravamento del dissesto Centrale nei gruppi in crisi
Trib. Napoli, 15 maggio 2025 Scelta dello strumento concorsuale Denuncia contro uno strumento errato o impraticabile Frontiera del controllo giudiziale
Trib. Milano, 16 maggio 2025 Denuncia in pendenza dell’art. 44 CCII Rimuovere amministratori inadempienti può favorire la soluzione Denuncia compatibile con la procedura
Cass., 25 novembre 2025, n. 30903 Nozione di strumento di regolazione La liquidazione giudiziale non è uno “strumento” Perimetro dei poteri gestori
Cass., 30 dicembre 2025, n. 34881 Domanda di liquidazione giudiziale L’amministratore la chiede senza delibera assembleare Poteri dell’amministratore giudiziario
Trib. Venezia, sez. impr., 9 marzo 2026 Crisi di controllante e controllata Omessa emersione della crisi = revoca e amministratore giudiziario Pronuncia guida per i gruppi

La sintesi operativa

Dalle pronunce esaminate si ricava una serie di principi pratici, utili sia a chi intende denunciare sia a chi teme di essere denunciato:

  • La denuncia ex art. 2409 c.c. è un rimedio cautelare: guarda alle irregolarità attuali e al danno potenziale, non punisce il passato (Trib. Brescia 2024).
  • Nelle srl la denuncia è ammessa anche senza organo di controllo (art. 2477, comma 7, c.c.), ma il socio deve raggiungere il decimo del capitale.
  • Il danno potenziale può riguardare anche le società controllate: nei gruppi la denuncia contro la capogruppo può fondarsi sugli effetti a valle.
  • Il curatore della liquidazione giudiziale può denunciare amministratori e sindaci delle società del gruppo ancora in bonis (art. 291, comma 2, CCII).
  • La mancanza di assetti adeguati ex art. 2086 c.c. è grave irregolarità, tanto più se ha impedito di far emergere la crisi (Trib. Milano 2019, Trib. Cagliari 2022, Trib. Venezia 2026).
  • Le scelte organizzative restano protette dalla business judgment rule finché sono ragionevoli ex ante (Cass. 2172/2023, Trib. Roma 2020).
  • Le operazioni infragruppo vanno documentate una per una: il conflitto di interessi astratto non basta (Trib. Cagliari dicembre 2024).
  • Il rischio di aggravamento del dissesto è il cuore della denuncia nei gruppi in crisi (Cass. 35068/2024).
  • La pendenza di una procedura del Codice della crisi non rende inutile la denuncia (Trib. Milano 16 maggio 2025).
  • L’amministratore giudiziario ha i poteri scritti nel decreto, che possono arrivare alla scelta dello strumento di regolazione o alla liquidazione (Trib. Venezia 2026).
  • L’amministratore denunciato ha ancora una via: sostituzione degli organi, piano concreto, accesso tempestivo agli strumenti di regolazione.
  • Il socio che chiede l’ispezione anticipa le spese e può dover prestare cauzione; per i sindaci le spese restano a carico della società.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Sono socio al 7% di una srl capogruppo: posso fare la denuncia?

Da solo no, perché la soglia è il decimo del capitale e il comma 7 dell’art. 2477 c.c. non l’ha abbassata. Puoi però unirti ad altri soci fino a raggiungerla, verificare se lo statuto prevede una percentuale inferiore, oppure usare i rimedi individuali della srl: il diritto di controllo e l’azione di responsabilità con richiesta di revoca cautelare dell’amministratore. Il decreto di Venezia del 2026 conferma che il socio di minoranza qualificato può avviare l’intero procedimento.

Le operazioni infragruppo sono sempre irregolari?

No. Il Tribunale di Cagliari, nel dicembre 2024, ha respinto una denuncia fondata su conflitti di interessi e pagamenti contestati in modo generico. Un’operazione infragruppo diventa grave irregolarità quando è documentata e aggrava il dissesto della società che la sostiene, in linea con il rilievo dato dalla Cass. 35068/2024 al rischio di aggravamento.

Se l’amministratore è appena arrivato, posso denunciarlo per gli assetti che ha ereditato?

Difficilmente. Il Tribunale di Brescia, nell’ottobre 2024, ha respinto un ricorso notificato due mesi dopo l’insediamento dell’amministratore unico. Gli assetti carenti ereditati non erano ancora imputabili a lui, e il rimedio non serve a sanzionare il passato.

La società ha già depositato una domanda con riserva: la denuncia è inutile?

Non necessariamente. Il Tribunale di Milano, il 16 maggio 2025, ha ammesso che nella fase prenotativa la rimozione di amministratori inadempienti può favorire la soluzione della crisi. Se la procedura è ferma perché chi gestisce non collabora, la denuncia può sbloccarla.

L’amministratore giudiziario può portare la società in liquidazione giudiziale?

Dipende dai poteri che il decreto gli attribuisce. A Venezia, nel marzo 2026, il Tribunale gli ha conferito poteri di straordinaria amministrazione e la facoltà di adottare iniziative anche liquidatorie. Secondo la Cass. 34881/2025, l’organo amministrativo può chiedere la liquidazione giudiziale senza una delibera assembleare specifica.

Cosa può fare lo Studio Monardo per i soci, i sindaci e gli amministratori del gruppo

Applichiamo questi orientamenti al fascicolo del gruppo, società per società. Ecco cosa facciamo, in concreto:

  1. Mappiamo il gruppo: catena di controllo, direzione e coordinamento ex art. 2497-bis c.c., obblighi di organo di controllo ex art. 2477 c.c. per ciascuna srl.
  2. Verifichiamo la legittimazione: calcoliamo le quote, controlliamo lo statuto e individuiamo chi può denunciare (soci, sindaci, curatore ex art. 291 CCII) e contro quale società.
  3. Esaminiamo gli assetti con la checklist ricavata dalla giurisprudenza (organigramma, mansionario, scadenzario, budget, cassa prospettica, piano industriale) e confrontiamo i risultati con i decreti di Cagliari 2022 e Venezia 2026.
  4. Ricostruiamo le operazioni infragruppo: finanziamenti, garanzie, cash pooling, contratti di servizio. Isoliamo quelle attuali e documentabili, che possono sostenere la denuncia, da quelle passate, da far valere con l’azione di responsabilità.
  5. Redigiamo il ricorso ex art. 2409 c.c. con fatti specifici e verificabili e con la richiesta graduata di ispezione, provvedimenti provvisori, revoca e nomina dell’amministratore giudiziario.
  6. Difendiamo gli amministratori denunciati: prepariamo la sostituzione degli organi e il piano di intervento da presentare in udienza, invocando la business judgment rule dove le scelte sono state ragionevoli ex ante.
  7. Assistiamo i sindaci nella segnalazione ex art. 25-octies CCII e nella valutazione della denuncia quando la segnalazione resta senza risposta.
  8. Coordiniamo la denuncia con gli strumenti del Codice della crisi: composizione negoziata, domanda con riserva ex art. 44 CCII, accordi e piani di gruppo.
  9. Seguiamo i reclami e le impugnazioni contro i provvedimenti, con la stessa linea difensiva in ogni grado.
  10. Proteggiamo i soci e i garanti persone fisiche quando la crisi del gruppo li coinvolge personalmente, valutando gli strumenti di sovraindebitamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione: gli orientamenti visti in questo articolo si difendono in ogni grado con lo stesso difensore e la stessa linea. La qualifica di Esperto Negoziatore porta nella valutazione della denuncia lo sguardo di chi esamina assetti, piani e flussi di gruppo nella composizione negoziata. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti leggono bilanci, consolidati e tesoreria, gli avvocati traducono i dati in fatti processuali.

Chiusura

La denuncia ex art. 2409 c.c. nei gruppi in crisi funziona come la giurisprudenza 2019-2026 l’ha costruita. È ammessa anche nelle srl prive di organo di controllo e può essere proposta dal curatore contro le società sorelle in bonis. Colpisce l’omessa emersione della crisi e le operazioni infragruppo documentate, ma si ferma davanti alle scelte organizzative ragionevoli e alle censure generiche. Si vince o si perde sulla qualità dei fatti allegati e sulla capacità di dimostrare, o di smentire, che la crisi sta passando da una società all’altra senza che nessuno la governi.

Lo Studio Monardo affronta questa materia con le competenze certificate che le corrispondono. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Monardo lavora sugli stessi assetti, piani e segnali di crisi che il tribunale esamina sulla denuncia. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC può seguire anche soci e garanti persone fisiche quando la crisi del gruppo arriva al loro patrimonio. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo i documenti e costruiremo la strategia più adatta, sia che tu debba denunciare sia che tu debba difenderti.

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