Le Classi Di Creditori Sono Obbligatorie Nel Concordato Liquidatorio?

Chi prepara un concordato preventivo liquidatorio tende a pensare alle classi come a una formalità da sbrigare con il commercialista: una tabella in cui ordinare i creditori prima del deposito. È un errore di prospettiva. Nel concordato liquidatorio le classi non sono obbligatorie in via generale, ma diventano obbligatorie proprio quando entrano in gioco i creditori più forti e più organizzati: il Fisco e gli enti previdenziali non pagati per intero, chi ha in tasca una garanzia di un terzo, chi riceve beni invece di denaro, chi propone il concordato al posto tuo. E sono esattamente questi creditori a sapere, meglio di chiunque altro, come usare le classi a proprio vantaggio.

Il punto di partenza di questa guida è quindi un ribaltamento: non ci chiediamo soltanto “cosa dice l’art. 85 del Codice della crisi”, ma cosa farà ciascun creditore davanti a una proposta con (o senza) classi, quali margini gli concede la legge e dove quei margini si chiudono. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Nel concordato liquidatorio questo vale doppio, perché la scelta di formare o non formare le classi decide chi vota insieme a chi, chi può opporsi all’omologazione e con quale soglia.

Il tema tocca da vicino le competenze certificate dello Studio Monardo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la composizione negoziata è il luogo in cui, prima ancora del deposito, si misura la disponibilità di banche, Erario e fornitori e si capisce come andranno classati. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, ruoli nei quali la costruzione di proposte rivolte a una pluralità di creditori, la verifica delle prelazioni e il confronto con l’alternativa liquidatoria sono il lavoro quotidiano. Le classi del concordato liquidatorio stanno esattamente all’incrocio di queste due esperienze.

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Chi hai di fronte: i creditori del concordato liquidatorio e la loro logica economica

Il concordato liquidatorio è, per definizione, una procedura in cui l’impresa non prosegue: il patrimonio viene ceduto, liquidato o attribuito a un assuntore, e il ricavato va ai creditori. Per questo la legge lo guarda con più sospetto del concordato in continuità. L’art. 84, comma 4, del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) richiede che le risorse esterne aumentino di almeno il 10% la soddisfazione dei chirografari rispetto alla liquidazione giudiziale, e che il soddisfacimento dei chirografari e dei privilegiati degradati non sia inferiore al 20% del loro ammontare complessivo. Il creditore lo sa, e ragiona di conseguenza: il suo termine di paragone è sempre la liquidazione giudiziale.

Dal suo punto di vista, la domanda è semplice: “con questo concordato prendo di più, prima e con meno rischio rispetto alla liquidazione giudiziale?”. Se la risposta è sì, tende a votare a favore o almeno a non opporsi. Se la risposta è incerta, valuta il voto contrario o l’opposizione. Se la risposta è no, si attrezza per far cadere la proposta. Le classi interessano al creditore perché cambiano i rapporti di forza in ciascuno di questi passaggi.

I protagonisti tipici sono quattro.

Il creditore pubblico (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS, INAIL e, dopo l’ultimo correttivo, anche gli enti locali per i propri tributi). Ha crediti spesso assistiti da privilegio, una procedura interna di valutazione delle proposte di transazione fiscale e tempi decisionali lunghi. Non ragiona come un’impresa: ragiona come un ente vincolato da regole di convenienza e da indirizzi amministrativi. Raramente “tratta” in senso commerciale, ma sa benissimo che la legge gli garantisce una classe propria quando la proposta non lo paga per intero.

La banca. Ha ipoteche, pegni, privilegi o, molto spesso, chirografo assistito da fideiussioni dei soci o di terzi. La sua convenienza dipende da quanto può recuperare fuori dal concordato: se ha una fideiussione di un socio patrimonializzato, la percentuale concordataria le interessa meno, perché può sempre agire contro il garante. Proprio per questo la legge la separa dagli altri chirografari.

Il fornitore chirografario. È il creditore più numeroso e meno organizzato. Il suo problema è il tempo: un incasso del 22% tra dodici mesi può valere più di un ipotetico 30% tra cinque anni di liquidazione giudiziale. Se ben informato, è spesso l’alleato naturale della proposta.

Il creditore “strategico”. È chi ha interesse non solo a incassare, ma a mettere le mani sull’azienda o sui beni: un concorrente, un fornitore che vuole subentrare, un socio di minoranza. Può presentare una proposta concorrente o un’offerta concorrente, e la legge lo obbliga a classare se stesso e le parti a lui correlate.

Il criterio che unisce tutti è la convenienza comparata. Ogni mossa di un creditore nel concordato liquidatorio si legge confrontando il trattamento proposto con quello che riceverebbe nella liquidazione giudiziale: è questo il parametro dell’art. 84, è questo il parametro dell’opposizione per convenienza dell’art. 112, comma 5. Le classi sono lo strumento con cui il debitore organizza questo confronto per gruppi omogenei; i creditori, a loro volta, le usano per pesare di più o per far valere il proprio dissenso.

C’è infine un attore che non è un creditore ma pesa su tutte le mosse: il tribunale, affiancato dal commissario giudiziale. In sede di omologazione il tribunale verifica, tra l’altro, la corretta formazione delle classi e la parità di trattamento all’interno di ciascuna classe (art. 112, comma 1, CCII). Ogni errore nella costruzione delle classi è quindi un’arma che un creditore dissenziente può raccogliere e mettere davanti al giudice.

Prima mossa: il creditore pubblico pretende la sua classe (e la transazione fiscale)

La mossa

La prima cosa che l’Erario e gli enti previdenziali faranno, davanti a un piano liquidatorio che non li paga integralmente, è verificare due cose: se la proposta è accompagnata da una transazione fiscale e contributiva ai sensi dell’art. 88 CCII, e se sono stati collocati in una classe propria. L’art. 85, comma 2, CCII rende obbligatoria la suddivisione in classi per i titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento. Non c’è margine: se il piano prevede una falcidia o una degradazione di questi crediti, la classe dedicata va formata anche se per tutti gli altri creditori il debitore ha scelto di non classare.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene avere una classe propria per una ragione molto concreta: in una classe composta solo da crediti pubblici il voto dell’ente pesa in modo decisivo sul risultato di quella classe, e quindi sul conteggio delle classi favorevoli previsto dall’art. 109, comma 1. Mescolato a centinaia di fornitori, il suo voto contrario rischierebbe di essere annacquato; isolato, diventa visibile.

L’ente pubblico preferisce invece non “combattere” sulle classi quando la proposta lo paga per intero, magari con una dilazione, oppure quando il credito tributario è modesto rispetto alla massa. In quei casi l’obbligo non scatta e l’ente si limita a verificare l’esattezza dei conteggi.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone un parametro oggettivo. Il creditore pubblico non può pretendere più di quanto riceverebbe nella liquidazione giudiziale, se la proposta rispetta l’ordine delle prelazioni e il confronto con l’alternativa liquidatoria. L’art. 88 CCII consente infatti, nel concordato preventivo, il trattamento non integrale dei crediti tributari e contributivi a condizione che il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione, come attestato dal professionista indipendente.

Inoltre, per il concordato liquidatorio la legge ha costruito un meccanismo di superamento del voto contrario o dell’assenza di voto dell’ente: il cosiddetto cram down fiscale. Nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 83/2022 (art. 88, comma 2-bis), il tribunale poteva omologare anche in mancanza di adesione dell’amministrazione quando l’adesione era determinante per raggiungere le maggioranze dell’art. 109, comma 1 (cioè quelle del concordato liquidatorio) e la proposta risultava conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale. La Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 15593/2026 (pubblicata il 21 maggio 2026), ha sottolineato proprio che il comma 2-bis richiamava soltanto il comma 1 dell’art. 109, cioè il regime di voto del concordato liquidatorio, e non quello della continuità. Il D.Lgs. 136/2024 ha poi riscritto l’art. 88 con nuove regole sul voto e sull’omologazione in presenza di crediti pubblici; per i piani depositati prima del correttivo resta applicabile la versione precedente, come ricorda la stessa Cassazione.

Infine, il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (in vigore dal 12 agosto 2026) ha esteso la transazione fiscale ai tributi locali. Per il debitore la conseguenza pratica è che anche IMU, TARI e gli altri tributi degli enti locali non pagati per intero rientrano a pieno titolo nel perimetro della classe obbligatoria dei crediti tributari, e l’ente locale diventa un interlocutore con cui la proposta va costruita e non un soggetto che può limitarsi a bloccare.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è costruire la classe dei crediti pubblici partendo dal confronto con la liquidazione giudiziale, bene per bene, prima ancora del deposito. Significa:

  • censire i crediti tributari e contributivi per natura e grado di privilegio (le sanzioni e gli interessi seguono regole proprie);
  • verificare quale parte del privilegio è capiente sui beni e quale degrada a chirografo;
  • decidere se formare una sola classe pubblica o più classi distinte (Erario, enti previdenziali, enti locali), valutando l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici;
  • predisporre la proposta di transazione fiscale e contributiva con l’attestazione di convenienza, in modo che l’eventuale omologazione in assenza di adesione sia già documentata.

Un errore frequente è “nascondere” il credito tributario degradato nella classe generale dei chirografari. È esattamente ciò che l’art. 85, comma 2, impedisce, e che il tribunale rileva in sede di verifica della corretta formazione delle classi.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre all’ordinanza n. 15593/2026, va ricordata la sentenza Cass. civ., Sez. I, n. 7663/2026 (30 marzo 2026): pur riguardando un concordato in continuità, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ribadito che i debiti tributari esistenti ma non pagati non rendono di per sé il debitore “immeritevole”, perché la meritevolezza rileva solo in presenza di atti in frode o passività inesistenti. Il messaggio vale anche nel liquidatorio: l’ente pubblico non può opporsi alla proposta solo perché è il creditore non pagato; deve argomentare sulla convenienza e sulla corretta applicazione delle regole.

Seconda mossa: la banca garantita da terzi e la classe separata

La mossa

La banca che ha erogato un mutuo chirografario o un fido assistito dalla fideiussione dei soci, di un consorzio fidi o di un’altra società del gruppo, sa che nel concordato la legge non può trattarla come un fornitore qualsiasi. L’art. 85, comma 2, CCII impone la classe per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. La banca controllerà quindi che la proposta preveda una classe distinta e, soprattutto, valuterà il proprio voto alla luce di ciò che può recuperare dal garante.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, la classe separata è conveniente per due ragioni opposte. Da un lato le consente di non subire il voto della massa dei fornitori. Dall’altro le permette di votare “con le mani libere”: se il garante è solvibile, la banca può anche votare contro senza perdere molto, oppure può votare a favore di una percentuale bassa sapendo che il residuo lo chiederà al fideiussore.

La banca preferisce non sollevare il tema quando la garanzia del terzo è di fatto inesigibile (il socio garante è a sua volta in crisi) oppure quando il credito garantito è marginale rispetto all’esposizione complessiva. In quei casi può anche non avere interesse a differenziarsi dagli altri chirografari.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe. La classe separata non significa trattamento privilegiato: l’art. 85, comma 4, CCII stabilisce che il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. La banca chirografaria garantita da terzi resta un chirografario; la classe serve a misurare il suo consenso separatamente, non a riconoscerle un rango che non ha. E all’interno della classe opera la parità di trattamento, che il tribunale verifica in omologazione.

C’è poi un limite di fatto: il voto della banca si conta nella sua classe e nel totale dei crediti ammessi al voto, ma non decide da solo l’esito del concordato liquidatorio, che si regge sulla maggioranza dei crediti e, in presenza di classi, sulla maggioranza raggiunta anche nel maggior numero di classi (art. 109, comma 1).

La tua contromossa

La contromossa è duplice. Primo: classare correttamente tutti i crediti assistiti da garanzie di terzi, compresi quelli garantiti da confidi o da fideiussioni infragruppo che spesso sfuggono al censimento. Secondo: costruire la proposta tenendo conto della posizione del garante. Se il garante è un socio che a sua volta rischia di essere escusso, il concordato della società e la posizione personale del socio vanno letti insieme: la proposta può prevedere un apporto esterno del socio stesso, che contribuisce a soddisfare il requisito di aumento del 10% previsto dall’art. 84, comma 4, e nello stesso tempo riduce l’esposizione del garante.

Questo è anche il punto in cui le competenze sul sovraindebitamento diventano decisive: il socio fideiussore persona fisica, se travolto dall’escussione, può a sua volta accedere agli strumenti per il consumatore o per l’imprenditore minore. Leggere insieme la crisi della società e quella del garante, come fa lo Studio Monardo grazie alla qualifica di Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC dell’Avv. Monardo unita a quella di Esperto Negoziatore, consente di costruire classi e apporti esterni che non spostano semplicemente il problema dal debitore al suo garante.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. civ., Sez. I, n. 9373/2012, richiamata di recente anche dall’ordinanza n. 15593/2026, ha chiarito che l’apporto del terzo non viola il divieto di alterare l’ordine delle prelazioni solo quando è “neutro” per il patrimonio del debitore, cioè non incrementa l’attivo né aggrava il passivo. Lo stesso principio è stato ribadito da Cass. n. 12864/2019 e Cass. n. 13391/2019 (pronunce rese sulla legge fallimentare). Per la banca garantita significa che l’apporto del socio può essere destinato in modo mirato alle classi, purché sia strutturato come risorsa esterna e non come attivo del debitore.

Terza mossa: il creditore contesta la formazione delle classi

La mossa

Quando un creditore non condivide la proposta e non ha numeri sufficienti per bocciarla con il voto, la mossa successiva è attaccare la costruzione delle classi. Lo fa segnalando le criticità al commissario giudiziale, perché le riporti nella sua relazione, e poi, se necessario, opponendosi all’omologazione e chiedendo al tribunale di verificare la “corretta formazione delle classi” prevista dall’art. 112, comma 1, CCII.

Le contestazioni tipiche sono tre: la classe obbligatoria non è stata formata (ad esempio il credito previdenziale degradato è finito tra i chirografari); la classe è stata formata ma accorpa creditori non omogenei per posizione giuridica e interessi economici; oppure, al contrario, il debitore ha moltiplicato le classi per ottenere artificialmente la maggioranza delle classi favorevoli.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene perché è un attacco “a costo basso”: non richiede di dimostrare che la proposta è peggiore della liquidazione, ma solo che le regole sulle classi non sono state rispettate. Se l’eccezione è fondata, l’omologazione può cadere o la proposta deve essere rimodulata, con tempi più lunghi che aumentano il potere contrattuale del creditore.

Il creditore preferisce non percorrere questa strada quando le classi sono costruite con criteri trasparenti e spiegati nella proposta: un’eccezione infondata gli fa perdere credibilità davanti al tribunale e, in caso di opposizione respinta, lo espone alle spese.

I suoi limiti

Il creditore non può chiedere al tribunale di sostituire la propria valutazione di convenienza a quella della maggioranza, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. La giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare, ancora utile come chiave di lettura, ha riconosciuto al tribunale un controllo sulla correttezza dei criteri di formazione delle classi, ma ha anche tracciato i confini di quel controllo.

  • Cass. civ., Sez. I, n. 2706 del 4 febbraio 2009 ha ricondotto la formazione delle classi alla posizione giuridica e agli interessi economici omogenei dei creditori, con un sindacato del tribunale su questi criteri.
  • Cass. civ., Sez. I, n. 3274 del 10 febbraio 2011 ha legato il sindacato giudiziale sulle classi al divieto di abuso dello strumento, inteso come espressione del principio di buona fede: le classi non possono essere costruite al solo scopo di manipolare il voto.
  • Cass. civ., Sez. I, n. 21860 del 25 ottobre 2010 e Cass. civ., Sez. I, n. 18987 del 16 settembre 2011 hanno delimitato il controllo del tribunale, escludendo un giudizio di convenienza d’ufficio e concentrandolo sulla corretta informazione dei creditori e sulla regolarità del voto.

Il nuovo Codice ha codificato il controllo sulla “corretta formazione delle classi” all’art. 112, comma 1, ma la logica resta la stessa: il creditore che contesta le classi deve indicare un criterio violato, non un semplice disaccordo.

La tua contromossa

La contromossa chiave è motivare per iscritto, nella proposta, il criterio di ciascuna classe: quale posizione giuridica raggruppa, quale interesse economico comune esprime, perché è separata dalle altre. Una classe ben motivata è molto più difficile da attaccare. In concreto:

  • le classi obbligatorie dell’art. 85, comma 2, vanno sempre formate e dichiarate come tali;
  • le classi facoltative vanno giustificate con differenze reali (fornitori strategici con contratti in corso, creditori con crediti contestati, dipendenti con crediti chirografari residui, professionisti);
  • va evitata la creazione di classi composte da un solo creditore “amico” con l’unico scopo di aggiungere una classe favorevole al conteggio.

Questo è anche il passaggio in cui la scelta tra classare e non classare tutti gli altri creditori diventa strategica. Nel concordato liquidatorio, fuori dai casi obbligatori, puoi anche non formare classi: in quel caso la proposta si approva con la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e l’opposizione per convenienza richiede dissenzienti che rappresentino il 20% dei crediti. Formare classi facoltative cambia entrambi i parametri, come vedremo nella quinta mossa.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre alle pronunce citate, ha valore orientativo il decreto del Tribunale di Milano del 19 luglio 2011, commentato in dottrina proprio come caso di abuso nella formazione delle classi finalizzata a orientare il voto: un precedente utile sia per il creditore che contesta, sia per il debitore che vuole sapere dove si trova la linea da non superare. Più recente, sul piano del classamento dei privilegiati parzialmente incapienti, è l’orientamento del Tribunale di Treviso (10 luglio 2023), secondo cui i privilegiati degradati vanno classati per la parte che scende in chirografo e, se la parte capiente è pagata oltre 180 giorni dall’omologazione, anche per quella parte.

Quarta mossa: il voto contrario per far mancare la maggioranza delle classi

La mossa

Una volta che la proposta è ammessa e il commissario ha depositato la relazione, si arriva al voto. La mossa del creditore dissenziente è semplice: votare contro, e cercare di trascinare con sé la propria classe. Nel concordato liquidatorio, se sono previste classi, la proposta è approvata solo se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi (art. 109, comma 1, CCII). Il creditore che controlla una classe ha quindi in mano un “voto di classe” che pesa più del suo credito.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene votare contro quando ritiene di poter ottenere di più rinegoziando, oppure quando la liquidazione giudiziale gli offre strumenti che il concordato non gli dà: azioni revocatorie, azioni di responsabilità contro gli amministratori, controllo diretto della vendita dei beni. Un creditore con un credito rilevante concentrato in una classe piccola sa che il suo “no” può pesare quanto quello di centinaia di creditori di un’altra classe.

Preferisce non votare contro quando la percentuale offerta è chiaramente superiore a quella realizzabile in liquidazione giudiziale e i tempi sono più brevi: votare contro significherebbe esporsi al rischio di una liquidazione più lunga e meno redditizia. Nel concordato liquidatorio, inoltre, il creditore deve considerare che il silenzio non equivale al voto favorevole in ogni caso: le regole sul computo dei voti e sulle astensioni vanno verificate con attenzione per ciascuna classe, e il debitore deve sollecitare attivamente l’espressione del voto.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe in tre modi.

Primo: i creditori privilegiati soddisfatti integralmente non votano, salvo rinuncia al privilegio. Il creditore ipotecario pagato per intero dalla vendita dell’immobile non può usare il proprio credito per far mancare la maggioranza. Se il privilegio è incapiente, vota solo per la parte degradata, ed è per quella parte che va classato.

Secondo: il voto del creditore pubblico può essere superato. Come visto, il sistema dell’art. 88 CCII consente l’omologazione anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, alle condizioni di convenienza previste e nelle forme vigenti al momento del deposito del piano.

Terzo: il voto contrario, da solo, non chiude la partita se la proposta ottiene comunque la maggioranza dei crediti e delle classi. Nel liquidatorio non esiste la ristrutturazione trasversale del concordato in continuità (art. 112, comma 2), ma esiste il giudizio di convenienza dell’art. 112, comma 5, che il dissenziente può attivare soltanto alle condizioni di legge.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è disegnare il numero e la composizione delle classi pensando al voto, ma senza mai piegare la logica dell’omogeneità al calcolo aritmetico. In pratica:

  • simulare prima del deposito il risultato del voto in ogni classe, con le adesioni probabili raccolte (spesso già in composizione negoziata);
  • evitare classi in cui un singolo creditore ostile ha da solo la maggioranza, se non ci sono ragioni giuridiche per isolarlo;
  • dove l’isolamento è obbligatorio (crediti pubblici, garanzie di terzi), preparare per tempo il dialogo con quel creditore e, per i crediti pubblici, la documentazione che consente l’omologazione anche in caso di mancata adesione.

Il rischio opposto è altrettanto concreto: frammentare i chirografari in molte classi minuscole per moltiplicare le classi favorevoli espone la proposta all’accusa di abuso vista nella terza mossa.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3659 del 13 febbraio 2025 ricorda che l’omologazione presuppone l’approvazione della proposta da parte dei creditori: se il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta impedendo la votazione, la corte d’appello non può omologarla direttamente. È un principio che vale per entrambe le parti: il voto, organizzato per classi quando le classi ci sono, è un passaggio non saltabile. Sul fronte opposto, la già citata Cass. n. 7663/2026 mostra quanto sia diverso il regime della continuità, dove l’omologazione può avvenire anche con il voto favorevole di una sola classe qualificata: nel liquidatorio questa scorciatoia non esiste, e per questo la composizione delle classi pesa ancora di più sul risultato.

Quinta mossa: l’opposizione all’omologazione per difetto di convenienza

La mossa

Se la proposta passa, il creditore dissenziente ha un’ultima carta: opporsi all’omologazione contestando la convenienza. L’art. 112, comma 5, CCII stabilisce che nel concordato liquidatorio, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, in mancanza di classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20% dei crediti ammessi al voto contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto in misura non inferiore a quanto si sarebbe ricevuto con la liquidazione giudiziale alla data della domanda.

Qui si vede il vero effetto delle classi nel concordato liquidatorio. Le classi non servono solo a contare i voti: decidono chi ha la legittimazione a chiedere al tribunale il giudizio di convenienza.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene opporsi quando ha elementi concreti per sostenere che la liquidazione giudiziale renderebbe di più: stime dei beni sottovalutate, azioni di responsabilità o revocatorie non considerate nel piano, costi di procedura sovrastimati nell’alternativa liquidatoria. L’opposizione costringe il tribunale a fare il confronto in modo puntuale, e spesso spinge il debitore a migliorare la proposta.

Preferisce non opporsi quando la relazione del commissario e l’attestazione rendono il confronto con la liquidazione giudiziale solido e documentato: un’opposizione destinata a essere respinta allunga i tempi senza migliorare il risultato, e il creditore rischia di aspettare di più per incassare la stessa percentuale.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe in modo molto netto, e la scelta del debitore sulle classi incide direttamente.

Se non ci sono classi, l’opposizione per convenienza richiede dissenzienti che rappresentino almeno il 20% dei crediti ammessi al voto: un singolo creditore piccolo non basta. Se invece ci sono classi, è sufficiente un creditore dissenziente che appartenga a una classe dissenziente. Il che significa due cose:

  • in una proposta senza classi facoltative, il fornitore isolato con un credito modesto non ha da solo la legittimazione a chiedere il giudizio di convenienza;
  • in una proposta con classi, anche un piccolo creditore può farlo, ma solo se la sua classe nel complesso ha votato contro: se la sua classe ha approvato, il suo dissenso individuale non apre la porta all’opposizione per convenienza.

Inoltre, anche quando l’opposizione è ammissibile, il parametro è oggettivo: il tribunale confronta il trattamento proposto con quanto il creditore riceverebbe nella liquidazione giudiziale alla data della domanda, non con le aspettative del creditore o con un ipotetico accordo migliore.

La tua contromossa

La contromossa chiave è decidere se formare classi facoltative valutando non solo il voto, ma anche la mappa delle possibili opposizioni. Ricordando che le classi obbligatorie dell’art. 85, comma 2, vanno comunque formate, le domande da porsi sono:

  • quali creditori, se dissenzienti, possono essere determinanti per raggiungere la soglia del 20% senza classi?
  • quali classi rischiano di risultare dissenzienti, aprendo la porta all’opposizione di qualsiasi loro componente?
  • il confronto con la liquidazione giudiziale, bene per bene e azione per azione, regge per ogni classe?

Il secondo pilastro della contromossa è documentale: un’attestazione che ricostruisce in modo analitico lo scenario della liquidazione giudiziale, comprese le azioni recuperatorie, toglie al dissenziente la sua arma principale.

Le pronunce che ti proteggono

Il controllo di convenienza rimesso al tribunale si inserisce in un sistema in cui, come ricordano le pronunce rese sulla legge fallimentare citate nella terza mossa (Cass. n. 21860/2010 e Cass. n. 18987/2011), il giudice non sostituisce d’ufficio la propria valutazione a quella dei creditori: lo fa solo quando la legge glielo chiede, come nel caso dell’opposizione qualificata dell’art. 112, comma 5.

Sesta mossa: il creditore propone il “suo” concordato

La mossa

L’ultima mossa, la più aggressiva, è quella del creditore che non si limita a votare contro ma presenta una proposta concorrente ai sensi dell’art. 90 CCII, oppure partecipa alla procedura competitiva sui beni con un’offerta concorrente. È la mossa tipica del concorrente o del creditore strategico interessato all’azienda o a un asset specifico.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene quando il patrimonio del debitore contiene beni che hanno per lui un valore superiore a quello di mercato (un immobile confinante, un marchio, un ramo d’azienda complementare). Con la proposta concorrente può offrire ai creditori una percentuale migliore e, nello stesso tempo, acquisire il bene a cui è interessato.

Preferisce non farlo quando la proposta del debitore è già attestata come sufficientemente soddisfacente da precludere le proposte concorrenti, oppure quando l’acquisizione del bene è possibile più semplicemente partecipando alla vendita competitiva.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe in modo specifico, e torna in gioco l’art. 85. La suddivisione in classi è obbligatoria per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate (art. 85, comma 2, CCII). Il creditore che propone non può votare mescolato agli altri creditori del suo rango, perché il suo interesse non è omogeneo al loro: è al tempo stesso creditore e futuro beneficiario del piano. La classe obbligatoria isola il suo voto, impedendogli di usare il proprio credito per far approvare la propria proposta a danno della proposta del debitore.

Le proposte concorrenti, inoltre, sono soggette alle soglie di legittimazione e alle cause di inammissibilità previste dall’art. 90 CCII, tra cui l’attestazione che la proposta del debitore assicura un soddisfacimento dei chirografari pari almeno alla soglia di legge.

La tua contromossa

La contromossa chiave è rendere la propria proposta “a prova di concorrenza”: percentuale per i chirografari attestata in misura tale da precludere le proposte concorrenti, classi costruite in modo da non lasciare spazi a una proposta alternativa più appetibile per una singola classe, e procedura competitiva sui beni già regolata. Se la proposta concorrente arriva comunque, verifica che il proponente e le parti correlate siano stati classati separatamente: è un controllo che spetta anche al commissario e al tribunale, ma è bene sollecitarlo.

Le pronunce che ti proteggono

Sul divieto di alterare l’ordine delle prelazioni attraverso il trattamento delle classi, che vale anche per la proposta concorrente, si richiamano Cass. civ., Sez. I, n. 22169/2024 e Cass. civ., Sez. I, n. 22474/2024, che sotto la legge fallimentare hanno ricondotto il surplus del concordato in continuità alla garanzia patrimoniale generica e quindi al rispetto delle prelazioni: a maggior ragione nel concordato liquidatorio, dove tutto il ricavato deriva dalla liquidazione del patrimonio, il trattamento delle classi deve seguire l’ordine delle cause legittime di prelazione. Va ricordata anche Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025, che per il concordato minore ha qualificato come causa di inammissibilità, rilevabile d’ufficio prima dell’omologazione, il mancato rispetto della graduazione delle prelazioni prevista per il concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII.

Mossa trasversale: il creditore pagato in natura e il privilegiato degradato

Due situazioni attraversano tutte le mosse descritte e meritano un esame a parte, perché nel concordato liquidatorio sono molto più frequenti che nella continuità: il creditore che riceve beni invece di denaro e il creditore privilegiato che, per incapienza dei beni, scende in parte in chirografo.

La mossa del creditore pagato con utilità diverse dal denaro

Nel liquidatorio capita spesso che il modo più efficiente per soddisfare un creditore non sia vendere un bene e pagarlo con il ricavato, ma attribuirgli direttamente il bene: l’immobile alla banca ipotecaria, il magazzino al fornitore che lo aveva consegnato, un credito verso terzi ceduto al creditore che è anche debitore di quel terzo, quote di una società veicolo. Il creditore che riceve questa proposta fa due calcoli. Il primo riguarda il valore del bene: lo stimerà al ribasso, perché per lui il bene è un costo di gestione e un rischio di rivendita. Il secondo riguarda il suo potere di voto: sa che, se viene mescolato con creditori pagati in denaro, il suo interesse economico è diverso dal loro, e che questa diversità può diventare un argomento per contestare la classe.

L’art. 85, comma 2, CCII risolve la questione a monte: i creditori soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro vanno sempre classati separatamente. L’espressione “anche in parte” è decisiva: basta che una frazione del pagamento avvenga in natura perché scatti l’obbligo.

Perché il creditore la sfrutta (e quando preferisce non farlo)

Dal suo punto di vista, la classe separata è un vantaggio negoziale. Isolato, il suo voto pesa sull’esito di quella classe; e se la classe è dissenziente, ai sensi dell’art. 112, comma 5, egli acquista anche la legittimazione a contestare la convenienza della proposta. Per questo il creditore pagato in natura tende a contestare la stima del bene attribuito: un valore più basso significa una percentuale di soddisfazione più bassa, e quindi un argomento più forte per sostenere che la liquidazione giudiziale gli darebbe di più.

Preferisce non insistere quando il bene attribuito ha per lui un valore d’uso superiore al valore di mercato (il fornitore che rientra in possesso di merce che sa rivendere, la società del gruppo che acquisisce un immobile già utilizzato): in quei casi la datio in solutum è spesso la soluzione che preferisce, e il suo voto favorevole è prevedibile.

I suoi limiti e la tua contromossa

Qui però il suo margine si restringe, perché la stima non la fa lui. Il valore delle utilità attribuite va stimato e attestato in modo indipendente, e il confronto con la liquidazione giudiziale si fa su quella stima, non sulla valutazione soggettiva del creditore. La contromossa del debitore è quindi:

  • far periziare i beni destinati all’attribuzione con criteri omogenei a quelli utilizzati per lo scenario di liquidazione giudiziale;
  • esplicitare nella proposta il valore attribuito e la percentuale di soddisfazione che ne deriva;
  • valutare se offrire al creditore un’alternativa (bene oppure percentuale in denaro), in modo che la classe esprima una scelta e non subisca un’imposizione;
  • verificare che l’attribuzione non alteri l’ordine delle prelazioni rispetto agli altri creditori di pari o superiore grado.

Un caso tipico nel liquidatorio è l’attribuzione dell’immobile ipotecato direttamente al creditore ipotecario. Se il valore del bene copre l’intero credito, il creditore è soddisfatto integralmente e non vota; ma se il valore è inferiore, il creditore riceve in parte un’utilità diversa dal denaro (il bene) e in parte un trattamento chirografario per il residuo. In questa ipotesi la classe separata è obbligatoria e va costruita con attenzione, perché il creditore ha un interesse economico non omogeneo a quello degli altri chirografari.

Il privilegiato degradato: chi vota e in quale classe

L’altro snodo è il privilegiato incapiente. Nel concordato liquidatorio la regola è che i creditori con privilegio, pegno o ipoteca soddisfatti integralmente non votano, salvo rinuncia alla prelazione. Ma quando il bene su cui grava la prelazione vale meno del credito, la parte non coperta è trattata come chirografaria e, per quella parte, il creditore vota.

La domanda strategica è: il privilegiato degradato va in una classe propria o con gli altri chirografari? Nel liquidatorio, fuori dai casi dell’art. 85, comma 2, la legge non impone una classe specifica per i privilegiati degradati; ma se il privilegiato degradato è l’Erario o un ente previdenziale, la classe è obbligatoria in quanto credito tributario o contributivo non pagato per intero. Negli altri casi (ad esempio un artigiano con privilegio ex art. 2751-bis c.c. incapiente) la scelta è del debitore, ma deve rispettare il criterio dell’omogeneità: un creditore che riceve il 100% della parte capiente e il 21% di quella degradata ha un interesse economico diverso da quello di un fornitore puramente chirografario, e accorparli può diventare un tema di contestazione.

Dal punto di vista del privilegiato, la classe propria è preferibile perché gli permette di far pesare la sua posizione mista. Dal punto di vista del debitore, la classe separata è spesso la scelta più prudente: riduce il rischio di contestazioni sull’omogeneità e rende più leggibile il confronto con la liquidazione giudiziale, in cui il privilegiato sarebbe pagato prima dei chirografari sul ricavato del bene gravato.

La contromossa chiave è separare con precisione, per ciascun privilegiato, la parte capiente da quella degradata, sulla base di una stima dei beni gravati coerente con quella usata nell’attestazione. È qui che si gioca la credibilità dell’intero piano: una sopravvalutazione dei beni gonfia la parte capiente e riduce i voti dei degradati, ma espone la proposta a un’opposizione fondata sulla convenienza. Una sottovalutazione fa l’opposto, aumentando i voti in chirografo e la base su cui calcolare il 20% minimo dell’art. 84, comma 4.

Le pronunce che ti proteggono

Sul classamento dei privilegiati parzialmente incapienti si è già richiamato l’orientamento del Tribunale di Treviso (10 luglio 2023). Sul rispetto delle prelazioni nel trattamento tra classi, che vale in modo particolare quando i creditori sono pagati in natura, restano centrali Cass. n. 22169/2024 e Cass. n. 22474/2024, oltre a Cass. n. 28574/2025 sull’inammissibilità rilevabile d’ufficio quando la graduazione non è rispettata.

Liquidatorio e continuità a confronto: perché la risposta cambia

Per evitare equivoci frequenti nella prassi, vale la pena mettere in fila le differenze che contano davvero per chi deve decidere sulle classi in un concordato liquidatorio. Il creditore conosce queste differenze e le usa: se la proposta del debitore confonde i due regimi, il creditore troverà il varco.

Profilo Concordato liquidatorio Concordato in continuità
Obbligo generale di classi No: classi facoltative (art. 85, co. 1) Sì: classi sempre obbligatorie (art. 85, co. 3)
Classi obbligatorie specifiche Sì: crediti pubblici non pagati per intero, garanzie di terzi, utilità diverse dal denaro, proponenti e parti correlate (art. 85, co. 2) Le stesse, più i creditori privilegiati interessati dalla ristrutturazione e le classi separate per i piccoli fornitori
Regola di approvazione Maggioranza dei crediti ammessi al voto; con classi, anche nel maggior numero di classi (art. 109, co. 1) Voto favorevole di tutte le classi, salvo ristrutturazione trasversale (art. 112, co. 2)
Superamento del dissenso di classe Non c’è ristrutturazione trasversale; opposizione per convenienza con confronto sulla liquidazione giudiziale (art. 112, co. 5) Ristrutturazione trasversale a condizioni rigorose (art. 112, co. 2)
Requisiti economici della proposta Risorse esterne che aumentano di almeno il 10% la soddisfazione dei chirografari; minimo 20% (art. 84, co. 4) Nessuna soglia minima analoga; regole sulla distribuzione del valore (art. 84, co. 6)

Il messaggio operativo è uno: nel liquidatorio le classi sono meno numerose per legge, ma ogni classe pesa di più, perché manca il paracadute della ristrutturazione trasversale e la soglia per l’opposizione cambia a seconda che le classi ci siano o no.

La partita giocata: tre simulazioni sulle classi nel concordato liquidatorio

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati verosimili; non riproducono casi reali.

Simulazione 1 — Concordato senza classi facoltative, con classe pubblica obbligatoria

Ipotesi: srl in liquidazione con passivo ammesso al voto di 1.284.600 €. Composizione: chirografari commerciali 731.900 €; banca chirografaria senza garanzie di terzi 214.300 €; Erario per IVA e ritenute con privilegio degradato in parte a chirografo 338.400 €. Il piano offre il 21,7% ai chirografari grazie a un apporto esterno del socio di 96.800 €, che porta la soddisfazione oltre il +10% richiesto dall’art. 84, comma 4, rispetto alla liquidazione giudiziale stimata al 17,4%.

Mossa del creditore: l’Erario, non pagato per intero, deve essere classato separatamente (art. 85, comma 2). Il debitore decide di non formare altre classi: restano quindi due classi, “Erario” e “tutti gli altri chirografari”.

Sviluppo: al voto, banca e il 58% dei fornitori approvano; l’Erario non aderisce. Classe 2 (chirografari): favorevoli 214.300 + 424.502 = 638.802 € su 946.200 € → maggioranza raggiunta. Classe 1 (Erario): dissenziente. Totale favorevoli 638.802 € su 1.284.600 € → 49,7%: maggioranza dei crediti non raggiunta e classi favorevoli 1 su 2, non il maggior numero.

Contromossa: il debitore ha preparato la transazione fiscale con l’attestazione di convenienza. Se l’adesione dell’Erario risulta determinante e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale, entra in gioco il meccanismo di omologazione in mancanza di adesione dell’amministrazione previsto dall’art. 88 nella versione applicabile al piano. Senza quella documentazione, la proposta cadrebbe.

Simulazione 2 — Classi facoltative e soglia del 20% per l’opposizione

Ipotesi: passivo ammesso al voto di 2.067.350 €. Un fornitore strategico, con credito di 452.800 € (21,9% del totale), è contrario alla proposta perché punta all’acquisto di un capannone nella liquidazione giudiziale.

Scenario A (nessuna classe oltre a quelle obbligatorie, e nessun credito pubblico o garantito da terzi da classare): la proposta passa con il 64% dei crediti. Il fornitore, da solo, rappresenta il 21,9% dei crediti: supera la soglia del 20% e può contestare la convenienza ai sensi dell’art. 112, comma 5. Il tribunale deve verificare se il suo credito sia soddisfatto in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale.

Scenario B (il debitore forma una classe “fornitori di beni strumentali” in cui il fornitore è inserito con altri 11 creditori omogenei, per un totale di 693.100 €): gli altri fornitori della classe, interessati a incassare in tempi brevi, votano a favore per 240.300 € di credito; la classe approva? No: 240.300 € su 693.100 € è il 34,7%, la classe è dissenziente. Il fornitore, appartenendo a una classe dissenziente, può comunque opporsi.

Lettura strategica: le classi non sono una scorciatoia per neutralizzare il dissenziente. Se il debitore avesse costruito una classe artificiosa solo per “annegare” il fornitore, si sarebbe esposto alla contestazione per scorretta formazione delle classi. La vera contromossa è quindi rafforzare il confronto con la liquidazione giudiziale (stima del capannone, costi e tempi della vendita in procedura) in modo che il giudizio di convenienza regga.

Simulazione 3 — Banca garantita dal socio e apporto esterno mirato

Ipotesi: la banca vanta 387.650 € chirografari garantiti dalla fideiussione dell’amministratore-socio. Il piano liquidatorio offre il 23,1% ai chirografari. La banca, potendo escutere il socio per il residuo di 298.103 €, è indifferente alla percentuale e minaccia il voto contrario.

Mossa: la banca è classata separatamente (art. 85, comma 2) e vota contro: la sua classe è dissenziente.

Contromossa: il socio, consapevole che sarà comunque escusso, conferisce come apporto esterno 61.420 € destinati alla classe della banca, nel rispetto del principio di neutralità dell’apporto del terzo, ottenendo contestualmente un accordo con la banca sulla liberazione parziale della garanzia. La percentuale della classe sale al 39%; la banca cambia voto; la classe diventa favorevole. Il socio, nel frattempo, valuta con un gestore della crisi la propria posizione residua. È il tipico caso in cui la classe obbligatoria, anziché essere un ostacolo, diventa il tavolo su cui si scrive l’accordo.

Quando all’avversario conviene trattare

C’è un momento della partita in cui ogni creditore del concordato liquidatorio è più disposto all’accordo, e conoscerlo è metà del lavoro.

Il creditore pubblico tratta meglio prima del deposito, quando la proposta di transazione fiscale può ancora essere calibrata sui criteri di valutazione interni dell’ente. Dopo il deposito, la sua posizione si irrigidisce: deve esprimersi su una proposta formale. Dal suo punto di vista, il momento migliore è quello in cui riceve un’attestazione di convenienza chiara e un piano con tempi certi. Il dialogo avviato durante la composizione negoziata, in cui l’esperto può facilitare le interlocuzioni con l’amministrazione finanziaria, è spesso il contesto più adatto.

La banca garantita da terzi tratta quando la proposta incide anche sulla posizione del garante. Finché può contare su un fideiussore solvibile, ha poco interesse alla percentuale concordataria. Quando l’apporto del socio garante viene messo sul tavolo come contropartita di una liberazione parziale, la convenienza cambia: incassa subito una parte significativa ed evita i tempi e i costi dell’azione contro il garante.

Il fornitore chirografario tratta quando percepisce che i tempi della liquidazione giudiziale sarebbero lunghi. Il suo interesse è incassare. Nel concordato liquidatorio, una procedura competitiva rapida e un calendario dei riparti chiaro valgono, ai suoi occhi, quanto qualche punto percentuale in più.

Il creditore strategico tratta quando la proposta concorrente è preclusa. Se la percentuale attestata per i chirografari impedisce le proposte concorrenti, al concorrente interessato a un bene non resta che partecipare alla procedura competitiva o accordarsi con il debitore sull’acquisto del bene a condizioni di mercato, a vantaggio di tutta la massa.

Tutti i creditori trattano di più quando le classi sono costruite in modo trasparente e motivato. Una proposta che espone con chiarezza perché ogni creditore sta in quella classe, quanto riceve e quanto riceverebbe in liquidazione giudiziale riduce lo spazio per le contestazioni e sposta la discussione sui numeri, dove il debitore può negoziare.

Va infine considerato il canale del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), accessibile solo all’esito della composizione negoziata quando le trattative non hanno avuto esito positivo. Non prevede il voto dei creditori: i creditori possono solo opporsi all’omologazione, e il tribunale verifica tra l’altro che la proposta non arrechi pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale. Per chi viene da una composizione negoziata fallita, è un’alternativa da confrontare con il concordato liquidatorio ordinario proprio sul piano della gestione del dissenso.

La partita in tabella

La tabella riassume, per ciascuna mossa, il vincolo normativo che limita il creditore e la contromossa del debitore. Le finestre indicate sono quelle in cui la contromossa ha più efficacia: dopo, il margine di manovra si riduce sensibilmente.

Mossa del creditore Norma o condizione che lo vincola Contromossa del debitore Finestra utile
Erario/INPS/enti locali pretendono una classe propria Art. 85, co. 2 (classe obbligatoria se non pagati per intero); art. 88 (convenienza rispetto alla liquidazione) Classe pubblica dedicata, transazione fiscale con attestazione di convenienza Prima del deposito, idealmente in composizione negoziata
Banca garantita da terzi vota “con le mani libere” Art. 85, co. 2 e co. 4 (classe obbligatoria, nessuna alterazione delle prelazioni) Censire le garanzie di terzi; apporto esterno del garante neutro per il patrimonio Redazione del piano
Contestazione della formazione delle classi Art. 112, co. 1 (verifica della corretta formazione delle classi) Motivazione scritta di ogni classe; niente classi artificiose Redazione della proposta e relazione del commissario
Voto contrario per far mancare la maggioranza delle classi Art. 109, co. 1 (maggioranza dei crediti e del maggior numero di classi) Simulazione del voto; adesioni raccolte; regole sui privilegiati che non votano Prima e durante le operazioni di voto
Opposizione per difetto di convenienza Art. 112, co. 5 (classe dissenziente o 20% senza classi; confronto con la liquidazione giudiziale) Valutare se e quali classi facoltative formare; stima analitica dell’alternativa liquidatoria Redazione del piano e giudizio di omologazione
Proposta concorrente Art. 85, co. 2 (classe obbligatoria per proponenti e parti correlate); art. 90 Percentuale attestata che precluda le proposte concorrenti; procedura competitiva regolata Redazione della proposta

Le domande di chi deve classare i propri creditori

“Nel concordato liquidatorio sono obbligato a dividere i creditori in classi?”
No, non in via generale: le classi sono facoltative (art. 85, comma 1), ma diventano obbligatorie nei quattro casi dell’art. 85, comma 2. Si tratta dei crediti tributari o previdenziali non pagati per intero, dei creditori con garanzie prestate da terzi, dei creditori soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro, dei creditori proponenti e delle parti correlate. L’obbligo generalizzato di classare tutti i creditori riguarda invece il concordato in continuità (art. 85, comma 3).

“Se devo pagare l’IVA solo in parte, posso lasciare l’Erario insieme ai fornitori?”
No. Il credito tributario non integralmente soddisfatto richiede una classe propria. Accorparlo ai chirografari espone la proposta al rilievo di scorretta formazione delle classi in sede di omologazione.

“Se formo una sola classe obbligatoria, devo classare anche tutti gli altri?”
No, non necessariamente. La legge impone la classe per le categorie dell’art. 85, comma 2; gli altri creditori possono restare non classati o essere a loro volta suddivisi in classi facoltative. Va però valutato l’effetto sul voto (art. 109, comma 1) e sull’opposizione per convenienza (art. 112, comma 5).

“Pagare un creditore con un bene invece che in denaro cambia qualcosa?”
Sì: fa scattare l’obbligo di classe. Il creditore che riceve un immobile, un credito ceduto, quote o altre utilità diverse dal denaro, anche solo in parte, deve essere classato separatamente, perché il suo interesse economico non è comparabile con quello di chi riceve una percentuale in denaro.

“Il creditore ipotecario pagato per intero vota nella mia classe?”
No, salvo rinuncia al privilegio. Il privilegiato soddisfatto integralmente non vota; se il privilegio è incapiente vota per la parte degradata, ed è per quella parte che va classato.

“Le classi mi proteggono dall’opposizione di un singolo creditore?”
Non automaticamente. Senza classi, per contestare la convenienza servono dissenzienti che rappresentino il 20% dei crediti; con le classi, basta un creditore di una classe dissenziente. La scelta va fatta caso per caso, con la mappa dei creditori davanti.

I paletti fissati dai giudici

Raccogliamo qui i riferimenti giurisprudenziali utilizzati nell’articolo, organizzati per la mossa del creditore che ciascuno delimita. Le pronunce rese sotto la legge fallimentare sono segnalate come tali: vanno lette come chiavi interpretative, non come applicazioni dirette del Codice della crisi.

Sulla pretesa del creditore pubblico (prima mossa)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. interlocutoria n. 15593/2026, pubblicata il 21 maggio 2026. Principio: nella versione anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’omologazione forzosa in mancanza di adesione dell’amministrazione (art. 88, comma 2-bis) era agganciata alle maggioranze dell’art. 109, comma 1, cioè al regime del concordato liquidatorio, e non al concordato in continuità; la Corte ha rinviato alla Corte di giustizia UE una questione connessa. Rilevanza: conferma che la classe dei crediti pubblici nel liquidatorio dialoga con un meccanismo specifico di superamento del dissenso dell’ente.
  2. Cass. civ., Sez. I, n. 7663/2026, pubblicata il 30 marzo 2026. Principio: i debiti tributari non pagati non rendono di per sé immeritevole il debitore; il tema rileva solo per atti in frode o passività inesistenti; in continuità l’omologazione può fondarsi anche sull’approvazione di una sola classe qualificata. Rilevanza: delimita le obiezioni dell’Agenzia e segna, per contrasto, la maggiore rigidità del voto per classi nel liquidatorio.

Sulla banca garantita e sugli apporti esterni (seconda mossa)

  1. Cass. civ., Sez. I, n. 9373/2012 (legge fallimentare). Principio: l’apporto del terzo non viola l’ordine delle prelazioni solo se è neutro per il patrimonio del debitore. Rilevanza: consente di destinare l’apporto del socio garante a una classe specifica.
  2. Cass. civ., n. 12864/2019 (legge fallimentare). Principio: conferma la neutralità patrimoniale come condizione per la libera destinazione dell’apporto esterno. Rilevanza: rafforza la contromossa sull’apporto mirato.
  3. Cass. civ., n. 13391/2019 (legge fallimentare). Principio: stesso orientamento sulla finanza esterna neutra. Rilevanza: completa il quadro richiamato anche dalla Cassazione del 2026.

Sulla contestazione della formazione delle classi (terza mossa)

  1. Cass. civ., Sez. I, n. 2706 del 4 febbraio 2009 (legge fallimentare). Principio: le classi si formano su posizione giuridica e interessi economici omogenei, e il tribunale ne controlla i criteri. Rilevanza: è il parametro con cui il creditore può attaccare e il debitore difendere le classi.
  2. Cass. civ., Sez. I, n. 3274 del 10 febbraio 2011 (legge fallimentare). Principio: il sindacato sulle classi comprende l’abuso, letto alla luce della buona fede. Rilevanza: segna il limite alla moltiplicazione artificiosa delle classi.
  3. Tribunale di Milano, decreto del 19 luglio 2011 (legge fallimentare). Principio: è stato commentato come caso di abuso nella formazione delle classi finalizzata a orientare il voto. Rilevanza: esempio concreto della linea da non superare.
  4. Tribunale di Treviso, 10 luglio 2023. Principio: i privilegiati parzialmente incapienti si classano per la parte degradata e, se la parte capiente è pagata oltre 180 giorni dall’omologazione, anche per quella. Rilevanza: guida il classamento dei privilegiati degradati.

Sul voto e sull’opposizione per convenienza (quarta e quinta mossa)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3659 del 13 febbraio 2025. Principio: senza approvazione dei creditori non c’è omologazione; il giudice dell’impugnazione non può saltare il voto. Rilevanza: il voto per classi è un passaggio necessario.
  2. Cass. civ., Sez. I, n. 21860 del 25 ottobre 2010 (legge fallimentare). Principio: il tribunale non svolge d’ufficio un giudizio di convenienza. Rilevanza: il giudizio di convenienza nel liquidatorio si apre solo su opposizione qualificata ex art. 112, comma 5.
  3. Cass. civ., Sez. I, n. 18987 del 16 settembre 2011 (legge fallimentare). Principio: il controllo giudiziale si concentra sulla corretta informazione dei creditori e sulla regolarità del voto. Rilevanza: rende decisiva la trasparenza nella motivazione delle classi.

Sulle prelazioni e sulla proposta concorrente (sesta mossa)

  1. Cass. civ., Sez. I, n. 22169/2024 (legge fallimentare). Principio: il surplus da continuità rientra nella garanzia patrimoniale generica e soggiace al divieto di alterare le prelazioni. Rilevanza: a maggior ragione nel liquidatorio il trattamento delle classi segue la graduazione.
  2. Cass. civ., Sez. I, n. 22474/2024 (legge fallimentare). Principio: conforme alla precedente. Rilevanza: consolida l’orientamento.
  3. Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025. Principio: nel concordato minore la violazione della graduazione delle prelazioni prevista per il concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII è causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio. Rilevanza: conferma che il rispetto delle prelazioni tra classi è un requisito che il giudice verifica anche senza eccezione di parte.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Giochiamo la partita delle classi al posto tuo: leggiamo la mappa dei creditori come la leggerebbero loro, anticipiamo le mosse dei più forti e costruiamo una proposta che regga al voto e all’omologazione. Concretamente:

  1. Censiamo il passivo per natura, grado e garanzie, individuando i crediti che fanno scattare le classi obbligatorie dell’art. 85, comma 2: tributi e contributi non pagati per intero, garanzie di terzi, pagamenti in utilità diverse dal denaro, creditori proponenti e parti correlate.
  2. Ricostruiamo lo scenario della liquidazione giudiziale bene per bene, insieme ai commercialisti dello staff, perché è il parametro su cui ogni creditore misura la proposta e su cui il tribunale decide un’eventuale opposizione.
  3. Progettiamo le classi facoltative solo dove servono, motivando per iscritto il criterio di ciascuna e verificando l’omogeneità di posizione giuridica e interessi economici.
  4. Simuliamo il voto classe per classe secondo l’art. 109, comma 1, e la mappa delle possibili opposizioni per convenienza secondo l’art. 112, comma 5.
  5. Prepariamo la proposta di transazione fiscale e contributiva, con la documentazione sulla convenienza necessaria anche per l’omologazione in mancanza di adesione degli enti, tenendo conto delle novità sui tributi locali.
  6. Strutturiamo gli apporti esterni del socio o di terzi in modo neutro per il patrimonio, destinandoli dove spostano davvero il voto e rispettando la soglia di aumento del 10% e il 20% minimo per i chirografari.
  7. Leggiamo insieme la crisi della società e quella dei garanti persone fisiche, valutando per questi ultimi gli strumenti del sovraindebitamento.
  8. Presidiamo il rapporto con il commissario giudiziale, rispondendo puntualmente ai rilievi sulle classi prima che diventino motivi di opposizione.
  9. Difendiamo la proposta nel giudizio di omologazione e nelle eventuali impugnazioni, con la stessa linea dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado.
  10. Valutiamo l’alternativa del concordato semplificato quando la composizione negoziata non si è chiusa positivamente.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: è nella composizione negoziata che si sondano Erario, banche e fornitori e si raccolgono le adesioni che poi decidono il voto delle classi. L’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario OCC completa il quadro quando i garanti sono persone fisiche. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’impostazione delle classi fino all’eventuale giudizio di legittimità.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: la convenienza del creditore è una questione di numeri quanto di diritto, e le classi vanno costruite su entrambi i piani.

Chiusura

Alla domanda del titolo la risposta è netta: nel concordato liquidatorio le classi sono facoltative, ma diventano obbligatorie ogni volta che entrano in gioco i crediti pubblici non pagati per intero, le garanzie di terzi, i pagamenti in natura o i creditori proponenti. E anche dove sono facoltative, la scelta di formarle cambia il voto e cambia chi può opporsi all’omologazione. Nel concordato non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.

Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo dalle competenze certificate del suo titolare: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 consente di preparare le classi già nella fase delle trattative con i creditori, mentre quelle di Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC portano l’abitudine a costruire proposte per una pluralità di creditori, a verificare le prelazioni e a misurare ogni offerta contro l’alternativa liquidatoria.

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  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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