Perché I Rapporti Di Lavoro Restano Sospesi Quando Si Apre La Liquidazione Giudiziale?

Quando il tribunale apre la liquidazione giudiziale di un’impresa, per chi ci lavora non succede la cosa che quasi tutti si aspettano. Il contratto non si chiude subito e nessuno viene licenziato in automatico. Il rapporto entra in uno stato di attesa: i rapporti di lavoro restano sospesi finché il curatore non decide se subentrare o recedere, e il modo in cui questa sospensione ti tocca dipende da chi sei. Una risposta valida per tutti non c’è.

Ecco tre esempi rapidi. Il magazziniere a tempo indeterminato di una piccola ditta di trasporti smette di lavorare e di essere pagato, e aspetta fino a quattro mesi. Poi il rapporto cessa con effetto dal giorno della sentenza, e a quel punto può chiedere la NASpI e insinuarsi al passivo per TFR e preavviso. Il tecnico di un’impresa manifatturiera che il curatore riesce a cedere come ramo d’azienda può invece passare al nuovo titolare senza perdere il posto. Il titolare della ditta, che è il datore di lavoro, scopre che dal giorno della sentenza la scelta non spetta più a lui: ogni decisione sui dipendenti passa al curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato.

In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti. Poi ci sono cinque profili:

  1. il lavoratore a tempo indeterminato dell’impresa che chiude;
  2. il lavoratore a termine, l’apprendista e il dipendente con contratti “speciali”;
  3. il lavoratore dell’azienda che prosegue o viene ceduta;
  4. i dipendenti coinvolti in un licenziamento collettivo e le loro rappresentanze;
  5. l’imprenditore datore di lavoro, prima e dopo l’apertura della procedura.

Seguono le simulazioni numeriche, i casi misti, una tabella di confronto, le domande valide per tutti, la giurisprudenza profilo per profilo e le attività concrete dello Studio.

Il motivo per cui lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema dipende dalle competenze certificate dell’Avvocato. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che affianca l’imprenditore nella composizione negoziata. È la sede in cui la sorte dei rapporti di lavoro si può ancora governare, prima che la liquidazione giudiziale li sospenda. Inoltre è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC: conosce quindi anche le procedure dei debitori “minori”, come la liquidazione controllata, dove il tema del lavoro dipendente si presenta con regole meno esplicite. Leggere l’art. 189 del Codice della crisi con gli occhi di chi gestisce le crisi dall’interno serve sia al lavoratore sia all’imprenditore.

📩 Se la tua azienda, o quella per cui lavori, è a un passo dalla liquidazione giudiziale, scrivici adesso: tutti i recapiti dello Studio sono in fondo a questa pagina.


Le regole comuni a tutti: cosa dice l’art. 189 CCII e perché la sospensione esiste

La base normativa, una volta sola

La disciplina sta nell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), nel testo modificato dai correttivi e da ultimo dal D.Lgs. 136/2024. Ci sono poi l’art. 190 sulla NASpI e l’art. 191 sul trasferimento d’azienda. I punti fondamentali sono questi.

  • Sospensione (comma 1). I rapporti di lavoro subordinato in corso quando viene pronunciata la sentenza di apertura restano sospesi. La sospensione dura finché il curatore, autorizzato dal giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, non comunica ai lavoratori il subentro della procedura nel rapporto oppure il recesso.
  • Decorrenza (comma 2). Il recesso del curatore ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro decorre invece dalla comunicazione ai lavoratori.
  • Recesso e cessazione automatica (comma 3). Se non è disposta la prosecuzione dell’attività e non è possibile trasferire l’azienda o un suo ramo, il curatore comunica il recesso per iscritto. Se passano quattro mesi dall’apertura senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti cessano con effetto dalla data di apertura. Le somme assistenziali o previdenziali che il lavoratore ha ricevuto durante la sospensione non vanno restituite.
  • Proroga (comma 4). Il termine di quattro mesi può essere prorogato dal giudice delegato fino a un massimo di otto mesi, che decorrono dal deposito del provvedimento. La proroga presuppone elementi concreti di ripresa dell’attività o di cessione dell’azienda, e la possono chiedere il curatore o i singoli lavoratori. Se alla scadenza il curatore non ha deciso, si torna alla regola del comma 3.
  • Dimissioni (comma 5). Le dimissioni rassegnate durante la sospensione si considerano date per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., con effetto dalla data di apertura. Fanno eccezione i casi in cui il lavoratore è ammesso a trattamenti di integrazione salariale o ad altri sostegni al reddito.
  • Licenziamento collettivo (commi 6-8). Nella liquidazione giudiziale c’è una procedura semplificata e accelerata, in deroga ai commi 2-8 dell’art. 4 della L. 223/1991. Non si applica nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese.
  • Indennità e TFR (comma 9). In ogni caso di cessazione, il lavoratore a tempo indeterminato ha diritto all’indennità di mancato preavviso. Questa indennità e il TFR sono crediti anteriori all’apertura e si insinuano al passivo. Lo stesso vale per il cosiddetto “ticket licenziamento” (art. 2, comma 31, L. 92/2012).
  • Esercizio dell’impresa (comma 10). Se l’attività prosegue, i rapporti di lavoro proseguono anch’essi. Il curatore conserva comunque il potere di sospenderli o di licenziare.

Il correttivo del 2024 ha inciso su alcuni punti di sostanza. Secondo la dottrina giuslavoristica che ne ha analizzato il testo, ha eliminato dal comma 1 la frase per cui l’apertura della procedura “non costituisce motivo di licenziamento”. Ha poi trasformato la “risoluzione di diritto” in “cessazione”, ha precisato che le prestazioni ricevute durante la sospensione non si restituiscono e ha superato il precedente meccanismo di indennità collegato alla proroga. L’art. 190 ha guadagnato un comma 1-bis: i termini per chiedere la NASpI decorrono dalla comunicazione di cessazione del curatore o dalle dimissioni del lavoratore, e non più dalla data di apertura, che è “retroattiva”. Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, entrato in vigore il 12 agosto 2026, ha toccato il Codice della crisi su altri fronti (transazione sui tributi locali) e non incide sull’art. 189.

Sospensione, subentro, recesso: tre parole da capire bene

Molti equivoci nascono dal significato delle parole, quindi conviene fissarle.

Sospensione non vuol dire licenziamento. Il contratto resta in vita, ma le due prestazioni principali sono congelate: tu non devi lavorare e l’impresa non deve pagarti. Non maturano retribuzioni, ratei o ferie per quel periodo, perché manca la prestazione che li giustifica. Resta però il vincolo giuridico, e per questo non sei ancora “disoccupato” ai fini della NASpI. Sotto la legge fallimentare questo stato poteva durare indefinitamente. Oggi ha un limite: quattro mesi, prorogabili in modo motivato.

Subentro vuol dire che la procedura prende il posto del datore di lavoro nel rapporto. Da quel momento lavori per la liquidazione giudiziale, che ti paga con le risorse della procedura, e i tuoi crediti per il lavoro successivo sono prededucibili. Il subentro decorre dalla comunicazione del curatore, non dalla sentenza: il periodo tra sentenza e comunicazione resta di sospensione. Di regola il curatore subentra quando c’è esercizio dell’impresa o quando servono lavoratori per completare attività utili alla liquidazione o alla cessione.

Recesso è la scelta del curatore di chiudere il rapporto. Per scelta del legislatore ha effetto retroattivo, dalla data di apertura. Le conseguenze sono che i crediti del lavoratore (TFR, preavviso, arretrati) si “fermano” a quella data e diventano crediti concorsuali anteriori, e che la procedura non accumula costi per il periodo intermedio. Il recesso individuale deve comunque essere motivato e rispettare la disciplina dei licenziamenti. Quando il numero dei recessi raggiunge le soglie della L. 223/1991, segue la procedura collettiva del comma 6.

C’è poi la cessazione automatica dei quattro mesi, che non è un atto del curatore ma un effetto della legge legato al silenzio. Equivale a un recesso nei suoi effetti economici e previdenziali: la cessazione vale come perdita involontaria dell’occupazione (art. 190) e dà diritto all’indennità di mancato preavviso per i rapporti a tempo indeterminato (art. 189, comma 9).

Come entrano nella procedura i crediti di lavoro

Qualunque sia il tuo profilo, i crediti maturati fino all’apertura si fanno valere con la domanda di ammissione al passivo (art. 201 CCII). Si trasmette per PEC all’indirizzo della procedura almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. La data dell’udienza è indicata nella sentenza di apertura e nella comunicazione che il curatore invia ai creditori. La domanda deve indicare la somma, i fatti e gli elementi di diritto su cui si fonda e l’eventuale titolo di prelazione. Per i lavoratori il titolo tipico è il privilegio generale sui mobili dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c., che copre retribuzioni, TFR e indennità di fine rapporto. Le domande presentate oltre il termine sono tardive. Si possono ancora proporre entro i limiti temporali dell’art. 208 CCII, ma con un procedimento successivo e meno favorevole.

Lo stato passivo, dichiarato esecutivo dal giudice delegato, è anche il presupposto per l’intervento del Fondo di garanzia INPS. Se il tuo credito per TFR o per le ultime retribuzioni è stato ammesso, puoi chiedere al Fondo il pagamento entro i limiti di legge. Il Fondo si surroga poi nei tuoi confronti verso la procedura. Per questo una domanda di ammissione completa e ben documentata vale doppio: ti colloca correttamente nel riparto e apre la strada al Fondo di garanzia.

Perché il legislatore ha scelto la sospensione e non la chiusura

Questa è la domanda del titolo. La risposta tiene insieme tre esigenze che tirano in direzioni diverse.

Prima esigenza: dare al curatore il tempo di capire se l’azienda vale di più viva che smembrata. Un’impresa con dipendenti formati, clienti attivi e contratti in corso può essere ceduta o affittata come complesso funzionante. Il prezzo di cessione è di solito molto più alto del valore dei soli macchinari. Se l’apertura della procedura chiudesse in automatico tutti i rapporti, il curatore perderebbe la parte di valore che sta nelle persone. Con la sospensione il “pacchetto” resta intatto per qualche mese.

Seconda esigenza: non caricare la massa dei creditori di stipendi senza lavoro. Se il rapporto proseguisse in pieno, ogni mese maturerebbero retribuzioni da pagare in prededuzione, cioè prima di tutti gli altri creditori, anche quando l’impresa è ferma. La sospensione blocca le due prestazioni: il lavoratore non lavora e la procedura non paga. La Cassazione lo ha detto più volte sotto la vecchia legge fallimentare, ragionando sull’art. 72 l.fall., che conteneva la stessa logica. Il fallimento non è di per sé una giusta causa di risoluzione e il rapporto entra in sospensione. Per quel periodo il lavoratore non può insinuarsi per le retribuzioni, perché manca la prestazione (Cass. ord. 7 ottobre 2022, n. 29328; Cass. ord. 25 febbraio 2021, n. 5233).

Terza esigenza: proteggere il lavoratore dall’attesa senza fine. Sotto la legge fallimentare il limite temporale mancava, e molti dipendenti restavano per mesi in un limbo: senza stipendio, senza licenziamento e quindi senza indennità di disoccupazione. Il Codice della crisi fissa il termine dei quattro mesi con cessazione automatica, la proroga solo motivata, le dimissioni qualificate per giusta causa e l’accesso alla NASpI. Sono tutti contrappesi pensati per l’anello debole.

C’è un punto da ricordare in ogni profilo. La scelta del curatore non è libera: quando recede, deve rispettare le regole sui licenziamenti individuali e collettivi. È un principio consolidato in giurisprudenza (Cass. 11 gennaio 2018, n. 522; Cass. 28 maggio 2019, n. 14503). Il Codice lo conferma per la parte collettiva, con una procedura propria.

Il calendario comune

Momento Cosa accade Riferimento
Giorno 0 Sentenza di apertura: rapporti sospesi, niente lavoro e niente stipendio art. 189 c. 1
Entro 4 mesi Il curatore comunica subentro o recesso art. 189 c. 1-3
Allo scadere dei 4 mesi senza subentro Cessazione automatica con effetto dal giorno 0 art. 189 c. 3
Prima della scadenza Istanza di proroga di curatore o lavoratori, fino a 8 mesi art. 189 c. 4
In qualunque momento della sospensione Dimissioni per giusta causa art. 189 c. 5
Dalla comunicazione di cessazione o dalle dimissioni Decorrono i termini per la domanda NASpI art. 190 c. 1-bis
Dopo la cessazione Insinuazione al passivo per TFR, preavviso e arretrati art. 189 c. 9

Le regole fin qui valgono per tutti. Adesso vediamo come cambiano a seconda di chi sei.


Profilo 1 — Sei un lavoratore a tempo indeterminato e l’azienda ha chiuso i cancelli

La tua situazione

Hai un contratto a tempo indeterminato. Magari gli ultimi stipendi sono arrivati in ritardo o non sono arrivati affatto. Una mattina trovi i cancelli chiusi, oppure ricevi una PEC del curatore che ti informa dell’apertura della liquidazione giudiziale. Nessuno ti ha licenziato e nessuno ti dice di tornare al lavoro. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: formalmente sei ancora un dipendente, ma per il momento non hai diritto allo stipendio.

Cosa cambia per te

Dal giorno della sentenza il tuo rapporto è sospeso. In pratica questo significa:

  • non devi presentarti al lavoro e non maturano retribuzioni a carico della procedura per il periodo di sospensione;
  • non sei disoccupato in senso tecnico finché il rapporto non cessa. Per questo la NASpI arriva solo dopo la cessazione, che può avvenire per recesso del curatore, per scadenza dei quattro mesi o per le tue dimissioni;
  • quando il rapporto cessa, la cessazione ha effetto dal giorno della sentenza, salvo il caso del subentro.

La regola più importante per te è questa: se il curatore non subentra entro quattro mesi, il rapporto cessa da solo, e la legge considera quella cessazione una perdita involontaria del lavoro, che dà accesso alla NASpI se hai i requisiti (art. 190 CCII). Non devi impugnare nulla per ottenere la cessazione e non devi temere che il silenzio valga come tue dimissioni.

Hai anche una carta da giocare tu: le dimissioni durante la sospensione valgono come dimissioni per giusta causa. Non devi dare il preavviso e conservi il diritto alla NASpI, perché le dimissioni per giusta causa non contano come disoccupazione volontaria. Fa eccezione il caso in cui sei già coperto da un trattamento di integrazione salariale o da un altro sostegno al reddito: lì la qualificazione automatica non opera.

I numeri

Facciamo un esempio. Hai 9 anni e 7 mesi di anzianità e una retribuzione lorda mensile di 2.064 €. Il tuo CCNL prevede un preavviso di un mese e mezzo per la tua qualifica (il dato vero va controllato nel contratto collettivo applicato).

  • Indennità di mancato preavviso: 2.064 × 1,5 = 3.096 € lordi. È un credito anteriore all’apertura e va chiesto con la domanda di ammissione al passivo.
  • TFR: ogni anno matura una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Su una retribuzione annua di circa 26.832 € (13 mensilità) la quota è di circa 1.988 € l’anno, a cui si aggiunge la rivalutazione. Per 9 anni e 7 mesi il montante lordo si colloca intorno a 19.000 €, prima della rivalutazione e al netto di quanto eventualmente già versato a un fondo pensione.
  • Arretrati anteriori alla sentenza: se mancano le ultime due mensilità e mezza, sono altri 5.160 € lordi circa, che hanno privilegio generale sui mobili ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c.

Se la procedura non ha attivo sufficiente, intervengono in parte il Fondo di garanzia INPS: per il TFR in base all’art. 2 della L. 297/1982, per le ultime tre mensilità in base al D.Lgs. 80/1992, entro i limiti di legge. Il Fondo interviene di regola dopo il deposito dello stato passivo esecutivo in cui il tuo credito è stato ammesso. Per questo l’insinuazione non è una formalità.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è restare “sospeso” senza fare nulla e perdere tempo prezioso: per i termini NASpI, per l’insinuazione al passivo, per la ricerca di un nuovo impiego. Il correttivo 2024 ha legato la decorrenza dei termini NASpI alla comunicazione di cessazione o alle dimissioni. Questo non vuol dire che tu possa aspettare dopo quel momento: il termine per la domanda va rispettato.

Il secondo rischio sono le domande di ammissione incomplete. Il lavoratore chiede il TFR ma dimentica il preavviso, gli scatti, i ratei di tredicesima o le ferie non godute. Oppure non chiede il privilegio. Sono tutti crediti diversi, con regimi diversi.

Il terzo rischio riguarda il licenziamento intimato dal curatore senza rispettare le regole. In quel caso hai rimedi concreti. La Cassazione ha stabilito che, accertata l’illegittimità del licenziamento del curatore, il lavoratore può essere ammesso al passivo per il risarcimento commisurato alle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra. Il TFR maturato nel corso del rapporto segue però una regola diversa (Cass. ord. 20 luglio 2020, n. 15407).

Le mosse giuste

  1. Conserva tutto: buste paga, contratto, lettere di assunzione e di passaggio di livello, CU. Ti serviranno per l’insinuazione.
  2. Valuta subito se dimetterti o attendere. Se hai una nuova offerta di lavoro, le dimissioni per giusta causa ti liberano senza preavviso e senza perdere la NASpI. Se invece l’azienda potrebbe essere ceduta, attendere può significare conservare il posto.
  3. Deposita la domanda di ammissione al passivo nei termini fissati dalla sentenza, indicando separatamente TFR, preavviso, arretrati e privilegi.
  4. Presenta la domanda NASpI nei termini dalla cessazione o dalle dimissioni.
  5. Attiva il Fondo di garanzia appena lo stato passivo diventa esecutivo.

Giurisprudenza dedicata

Per te contano soprattutto Cass. 29328/2022 (niente retribuzioni per il periodo di sospensione), Cass. 5233/2021 (sospensione senza esercizio provvisorio e limiti ai poteri del curatore) e Cass. 15407/2020 (risarcimento in caso di licenziamento illegittimo del curatore). Sono tutte pronunce rese sull’art. 72 della legge fallimentare. Il principio della sospensione, però, è lo stesso che il Codice della crisi ha scritto in modo esplicito nell’art. 189.


Profilo 2 — Sei a termine, apprendista o hai un contratto “speciale”

La tua situazione

Il tuo contratto ha una scadenza, oppure è un apprendistato, oppure lavori part-time o con un contratto intermittente. L’impresa entra in liquidazione giudiziale e ti chiedi se le regole valgono anche per te. Per chi è nella tua posizione la sospensione opera allo stesso modo, ma alcune tutele economiche sono diverse.

Cosa cambia per te

L’art. 189 parla di “rapporti di lavoro subordinato” senza distinguere: la sospensione riguarda anche i contratti a termine e l’apprendistato. Le differenze sono altrove.

  • Indennità di mancato preavviso. Il comma 9 la attribuisce espressamente al lavoratore a tempo indeterminato. Nel contratto a termine il preavviso non è previsto e quindi di norma non spetta. Se sei a termine, non contare sull’indennità di preavviso: concentrati su retribuzioni arretrate e TFR.
  • Scadenza del termine durante la sospensione. Se il contratto scade nei quattro mesi, il rapporto si esaurisce alla sua scadenza naturale. Per le conseguenze conviene però guardare con attenzione la data di cessazione che risulta dalle comunicazioni obbligatorie, perché incide sulla NASpI.
  • Apprendistato. L’apprendista è un lavoratore a tempo indeterminato a tutti gli effetti, anche se ha un percorso formativo. La sospensione blocca la formazione. Se il rapporto cessa, valgono le regole del tempo indeterminato, preavviso compreso secondo il CCNL.
  • Part-time. Le regole sono le stesse del tempo pieno, con importi proporzionati.

I numeri

Hai un contratto a termine di 12 mesi, iniziato il 3 novembre 2025 e in scadenza il 2 novembre 2026, con 1.712 € lordi mensili. La liquidazione giudiziale si apre il 9 febbraio 2026. I quattro mesi scadono il 9 giugno 2026, ben prima della scadenza del contratto. Se il curatore non subentra, il rapporto cessa con effetto dal 9 febbraio. Puoi insinuarti per gli arretrati anteriori e per il TFR maturato in circa 3 mesi: 1.712 × 13 / 13,5 / 12 × 3, cioè circa 412 € lordi. Non puoi chiedere i mesi residui fino a novembre come retribuzione, perché nel periodo di sospensione non hai lavorato.

Le altre forme contrattuali, una per una

Part-time. Il lavoratore a tempo parziale è in tutto e per tutto un dipendente subordinato. Sospensione, cessazione, dimissioni per giusta causa, preavviso (se a tempo indeterminato) e TFR seguono le stesse regole, con importi proporzionati all’orario. La sola attenzione riguarda i lavoratori con più rapporti part-time contemporanei: la sospensione di uno non tocca gli altri, e la NASpI va valutata considerando il rapporto che prosegue.

Lavoro intermittente. Se il contratto prevede l’indennità di disponibilità, la sospensione blocca anche le chiamate. Le somme maturate prima dell’apertura si insinuano al passivo come gli altri crediti di lavoro. La continuità di un rapporto che vive di chiamate dipende interamente dalla scelta del curatore di subentrare o meno.

Lavoratori somministrati. Non sono dipendenti dell’impresa in liquidazione ma dell’agenzia di somministrazione. La liquidazione dell’utilizzatore incide sul contratto commerciale di somministrazione, mentre il rapporto di lavoro resta con l’agenzia. In questo caso i crediti retributivi si fanno valere verso l’agenzia, che ne risponde in solido con l’utilizzatore nei limiti di legge.

Contratti di collaborazione. Collaboratori coordinati e continuativi e prestatori autonomi non rientrano nell’art. 189, che riguarda solo il lavoro subordinato. I loro contratti seguono la disciplina generale dei rapporti pendenti. Se il collaboratore sostiene che il rapporto era in realtà subordinato, dovrà farlo valere nell’accertamento del passivo, con le prove necessarie.

I rischi specifici

Il rischio principale è pensare di avere diritto alle retribuzioni fino alla scadenza del termine. Per il periodo sospeso la prestazione manca e quindi manca anche il credito retributivo. È il principio affermato per tutti i lavoratori da Cass. 29328/2022. Un secondo rischio, per l’apprendista, è dimenticare che spettano anche a lui il preavviso previsto dal CCNL e il TFR, come a ogni dipendente a tempo indeterminato.

Le mosse giuste

  1. Controlla tipo di contratto e data di scadenza sulla lettera di assunzione e sulle comunicazioni obbligatorie.
  2. Se sei apprendista, chiedi il preavviso nella domanda di ammissione.
  3. Valuta le dimissioni per giusta causa se hai un’altra opportunità: anche per te valgono ai fini NASpI.
  4. Non firmare conciliazioni o rinunce proposte da terzi senza averle fatte verificare.

Giurisprudenza dedicata

Non risultano pronunce di legittimità specifiche sul contratto a termine nella liquidazione giudiziale. Il principio generale della sospensione senza retribuzione (Cass. 29328/2022; Cass. 30 maggio 2018, n. 13693) vale anche per te. Questa è una delle zone in cui la prassi dei tribunali è ancora in formazione.


Profilo 3 — L’azienda continua a lavorare o sta per essere ceduta

La tua situazione

Nella tua azienda il curatore non ha spento le macchine. Il tribunale ha autorizzato l’esercizio dell’impresa (art. 211 CCII), oppure la procedura sta trattando l’affitto o la vendita dell’azienda o di un ramo. Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, perché il tuo lavoro è parte del valore che la procedura vuole vendere.

Cosa cambia per te

  • Se c’è esercizio dell’impresa, il comma 10 dell’art. 189 stabilisce che i rapporti proseguono. Il curatore può comunque sospenderli o licenziare. Se ti sospende, si applica l’art. 189 come per tutti gli altri.
  • Se il curatore subentra, la retribuzione decorre dalla comunicazione di subentro e da quel momento i tuoi crediti per il lavoro svolto sono prededucibili: si pagano prima dei creditori concorsuali.
  • Se l’azienda è ceduta o affittata, entra in gioco l’art. 191 CCII, che rinvia all’art. 47 della L. 428/1990 e alle altre norme sul trasferimento d’azienda nelle procedure concorsuali. In queste procedure gli accordi sindacali possono derogare in parte all’art. 2112 c.c., per esempio sul numero dei lavoratori che passano al cessionario o sulle condizioni.

La regola più importante per te: il tempo della sospensione serve proprio a cercare un acquirente, e la proroga fino a otto mesi esiste per questo. Anche tu, come singolo lavoratore, puoi chiedere la proroga al giudice delegato se ci sono elementi concreti di cessione.

I numeri

Il curatore riceve un’offerta per un ramo d’azienda con 14 dei 31 dipendenti. La procedura si è aperta il 2 marzo 2026, quindi i quattro mesi scadono il 2 luglio 2026. Il 24 giugno il curatore chiede una proroga, motivata con la trattativa in corso. Il giudice delegato la concede per 5 mesi con decreto depositato il 30 giugno: il nuovo termine scade il 30 novembre 2026. Il 6 ottobre si firma l’accordo sindacale ex art. 47 L. 428/1990 e il 21 ottobre il ramo passa all’acquirente con 14 lavoratori. Per i 17 dipendenti non trasferiti il curatore avvia la procedura di licenziamento collettivo (vedi profilo 4).

I rischi specifici

Il rischio principale è restare fuori dal perimetro dei trasferiti senza aver compreso il criterio di scelta. Gli accordi in sede di trasferimento possono selezionare i lavoratori, ma i criteri devono essere trasparenti e non discriminatori. Il secondo rischio sono le dimissioni premature: se ti dimetti nel pieno di una trattativa di cessione, rinunci alla possibilità di passare al nuovo datore.

Le mosse giuste

  1. Informati attraverso le rappresentanze sindacali sullo stato delle trattative e sui criteri.
  2. Se ci sono elementi concreti di cessione e il curatore non si muove, valuta l’istanza di proroga come singolo lavoratore, indicando domicilio o PEC.
  3. Verifica cosa resta in capo alla procedura e cosa passa al cessionario (TFR maturato, ferie, arretrati), e insinua comunque i crediti anteriori.
  4. Leggi l’accordo sindacale prima di firmare eventuali conciliazioni individuali.

Giurisprudenza dedicata

Sul subentro e sulla prosecuzione vale il principio per cui la scelta del curatore resta soggetta alla disciplina lavoristica (Cass. 522/2018; Cass. 14503/2019). Per il trasferimento in sede concorsuale il riferimento normativo è l’art. 191 CCII. Sulla cessione in liquidazione giudiziale non citiamo pronunce di legittimità specifiche, perché non ne abbiamo individuate di recenti con estremi completi e verificati. Su questo punto la prassi dei tribunali e degli accordi sindacali conta più dei precedenti.

C’è poi un aspetto che i lavoratori di un’azienda in esercizio sottovalutano: la prosecuzione non è garantita fino alla vendita. Il curatore può interrompere l’esercizio se diventa dannoso per i creditori, e il comitato dei creditori viene informato periodicamente. Se l’esercizio cessa, i rapporti tornano nella logica dell’art. 189: sospensione, poi subentro o recesso. Per chi è nella tua posizione conviene quindi preparare la domanda di ammissione al passivo per i crediti anteriori anche mentre si lavora. Così, se la trattativa salta, non si parte da zero.

Anche il lavoro prestato durante l’esercizio va documentato con cura: ore, turni, eventuali straordinari. Quei crediti sono prededucibili, ma vanno comunque provati e, se il curatore non li paga spontaneamente, accertati nelle forme previste per i crediti della procedura. Se la retribuzione del periodo di esercizio arriva in ritardo, ricordati che la tutela è più forte di quella dei crediti anteriori, ma non è automatica.


Profilo 4 — Sei coinvolto in un licenziamento collettivo (o rappresenti i colleghi)

La tua situazione

Lavori in un’impresa con più di quindici dipendenti. Il curatore ha deciso di recedere da un numero di rapporti tale da far scattare la disciplina del licenziamento collettivo: per la L. 223/1991, almeno cinque licenziamenti nell’arco di centoventi giorni. Oppure sei un componente della RSU o della RSA e ti arriva la comunicazione del curatore. Per chi è nella tua posizione, la sospensione si chiude con una procedura sindacale accelerata, molto più rapida di quella ordinaria.

Cosa cambia per te

Il comma 6 dell’art. 189 sostituisce, per la liquidazione giudiziale, i commi da 2 a 8 dell’art. 4 della L. 223/1991. In sintesi:

  • il curatore invia una comunicazione preventiva scritta alle rappresentanze sindacali aziendali (o, se mancano, a quelle di categoria) e all’Ispettorato del lavoro competente, indicando i contenuti minimi richiesti: motivi dell’esubero, numero e profili dei lavoratori coinvolti, tempi;
  • le rappresentanze sindacali possono chiedere l’esame congiunto entro sette giorni dalla comunicazione;
  • la consultazione si esaurisce dopo dieci giorni, prorogabili dal giudice delegato per non più di altri dieci;
  • terminata la fase sindacale, il curatore procede ai licenziamenti e alle comunicazioni previste dall’art. 4, comma 9, della L. 223/1991.

Il comma 7 aggiunge che questi licenziamenti sono esclusi dalla disciplina “anti-delocalizzazioni” della L. 234/2021 (commi 224-238). Il comma 8 chiarisce che la procedura semplificata non vale nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese.

La regola più importante per te: anche se accelerata, la procedura collettiva va rispettata, e il licenziamento intimato dal curatore senza osservarla può essere dichiarato inefficace o illegittimo, con conseguenze economiche a carico della procedura. È quanto emerge dalla giurisprudenza formatasi sotto la legge fallimentare. Nel caso deciso da Cass. 23 marzo 2018, n. 7308 il licenziamento della curatela era stato dichiarato inefficace per violazione della L. 223/1991, e la Corte ha cassato la decisione che negava alla lavoratrice l’ammissione al passivo dei crediti successivi.

I numeri

Impresa con 48 dipendenti, liquidazione aperta il 16 aprile 2026. Il curatore verifica che non ci sono acquirenti per l’intero complesso, ma solo per un ramo con 11 addetti. Il 18 maggio comunica alle RSU l’esubero di 37 lavoratori. Le RSU chiedono l’esame congiunto il 22 maggio, entro i sette giorni. La consultazione parte e, senza proroga, si esaurisce dopo dieci giorni. Il giudice delegato, su istanza motivata con la trattativa sul ramo, la proroga di altri 8 giorni. Al termine il curatore intima i recessi, che hanno effetto dalla data di apertura (16 aprile), e trasmette le comunicazioni di legge. Ciascuno dei 37 lavoratori a tempo indeterminato può insinuarsi per TFR, indennità di mancato preavviso e arretrati. La procedura insinua a sua volta il debito per il contributo di licenziamento (art. 2, comma 31, L. 92/2012) come credito anteriore.

Cosa controllare nella comunicazione del curatore

La comunicazione con cui il curatore apre la procedura collettiva è il documento su cui si gioca tutto, e va letta riga per riga. Deve indicare i motivi dell’esubero, spiegando perché non è possibile proseguire o perché la cessione riguarda solo una parte. Deve indicare il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente e del personale complessivamente occupato. Deve indicare i tempi di attuazione e le eventuali misure per ridurre l’impatto sociale. Una comunicazione generica, che non consente alle rappresentanze di capire quali posizioni sono a rischio e perché, rende difficile una consultazione effettiva. Questo può pesare in caso di contestazione.

È altrettanto importante la comunicazione finale, con l’elenco dei lavoratori licenziati e le modalità di applicazione dei criteri di scelta, che il curatore invia agli uffici competenti e alle associazioni sindacali. Se l’esubero è totale, perché l’intera azienda chiude, i criteri hanno un peso minore. Se l’esubero è parziale, sono il punto centrale della tutela individuale.

I rischi specifici

Il rischio principale è non usare la fase sindacale, che è brevissima. Sette giorni per chiedere l’esame congiunto e dieci per la consultazione non lasciano margine. Se le rappresentanze non si attivano, si perde l’unica sede in cui si può negoziare: criteri di scelta, incentivi, ricollocazione presso un eventuale cessionario.

Per il singolo lavoratore il rischio è non verificare i criteri di scelta quando i licenziamenti non riguardano tutti i dipendenti. Se l’esubero è parziale (per esempio perché un ramo prosegue), i criteri dell’art. 5 L. 223/1991 (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive) o quelli concordati in sede sindacale devono essere applicati correttamente.

Le mosse giuste

  1. Se sei rappresentante sindacale, chiedi subito l’esame congiunto e pretendi dati completi su ramo cedibile, perimetro e criteri.
  2. Se sei lavoratore, conserva la lettera di recesso e la comunicazione finale con l’elenco dei licenziati e i criteri applicati.
  3. Verifica la tua posizione nella graduatoria se l’esubero è parziale.
  4. Impugna nei termini di legge se ci sono vizi: l’impugnazione del licenziamento ha termini brevi e decadenze precise.
  5. Insinua comunque TFR, preavviso e arretrati.

Giurisprudenza dedicata

Cass. 7308/2018 sulle conseguenze di un licenziamento collettivo inefficace intimato dalla curatela. Cass. 522/2018 e Cass. 14503/2019 sul principio per cui il curatore che recede è soggetto alle norme limitative dei licenziamenti. Cass. 15407/2020 sulla misura del credito risarcitorio da ammettere al passivo.


Profilo 5 — Sei l’imprenditore che ha dipendenti

La tua situazione

Sei il titolare di una ditta individuale, oppure l’amministratore di una società, e hai dipendenti. I conti non tornano, i creditori premono, forse un creditore o il pubblico ministero hanno già chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale. Ti chiedi che fine faranno le persone che lavorano con te, e se puoi ancora fare qualcosa. Per chi è nella tua posizione il momento decisivo è prima della sentenza, non dopo.

Cosa cambia per te

Dal giorno dell’apertura perdi l’amministrazione e la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione. È il cosiddetto spossessamento, e i poteri passano al curatore. Anche le decisioni sui dipendenti non sono più tue: subentro, recesso, sospensione e licenziamenti collettivi sono atti del curatore, autorizzati dal giudice delegato e sentito il comitato dei creditori. Tu non puoi licenziare né riassumere per conto dell’impresa.

Prima dell’apertura hai invece strumenti che possono cambiare il destino dei rapporti di lavoro:

  • la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII), introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi nel Codice. Con l’aiuto di un esperto indipendente cerchi un accordo con i creditori, puoi chiedere misure protettive e continui a gestire l’impresa. Se l’impresa occupa più di quindici dipendenti, l’art. 4 CCII prevede obblighi di informazione e consultazione delle rappresentanze sindacali sulle decisioni che incidono sui rapporti di lavoro;
  • il concordato preventivo in continuità, che mira a preservare l’attività e quindi, tendenzialmente, i posti di lavoro;
  • gli accordi di ristrutturazione e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
  • per le imprese sotto soglia, gli strumenti del sovraindebitamento: il concordato minore e, come soluzione liquidatoria, la liquidazione controllata.

Composizione negoziata e lavoratori: cosa si può fare in concreto

La composizione negoziata è il percorso in cui il rapporto con i dipendenti si può ancora costruire invece che subire. Le possibilità concrete sono diverse.

  • Mantenere l’attività mentre si tratta. L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Gli atti di straordinaria amministrazione vanno comunicati all’esperto, che può segnalare il dissenso. I dipendenti continuano a lavorare e a essere pagati, e non scatta alcuna sospensione.
  • Proteggere il patrimonio dalle azioni esecutive. Con le misure protettive i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio o sui beni con cui si esercita l’impresa per il periodo concesso. Questo evita, ad esempio, il pignoramento dei conti da cui si pagano gli stipendi.
  • Preparare una cessione o un affitto “a caldo”. La soluzione può prevedere il trasferimento dell’azienda a un terzo che la porti avanti con il personale, con le tutele del trasferimento d’azienda e il coinvolgimento sindacale.
  • Coinvolgere i lavoratori come creditori. I dipendenti con crediti arretrati sono creditori a tutti gli effetti, e una soluzione negoziata può prevedere il loro pagamento secondo tempi sostenibili.

Il punto da ricordare è questo: se la composizione negoziata non riesce e si arriva alla liquidazione giudiziale, l’art. 189 scatta comunque. Ma un’azienda che ha già un acquirente o un affittuario individuato rende molto più probabile il subentro o la cessione, e molto meno probabile il recesso generalizzato.

I numeri

Hai 12 dipendenti e un debito complessivo di 1.284.000 €, di cui 96.300 € per retribuzioni e contributi arretrati. Se arrivi alla liquidazione giudiziale, dal giorno della sentenza i 12 rapporti sono sospesi. Ogni lavoratore insinua TFR, preavviso e arretrati, e il TFR maturato in azienda pesa interamente sul passivo. Se invece avvii per tempo una composizione negoziata e trovi un affittuario per l’azienda, i rapporti proseguono con l’affittuario secondo le regole sul trasferimento d’azienda. I crediti dei dipendenti verso di te non spariscono, ma il valore dell’azienda viva è a disposizione della soluzione negoziata.

I rischi specifici

Il rischio principale è aspettare troppo. Quando la sentenza è pronunciata, ogni margine di gestione dei rapporti di lavoro passa al curatore e la sospensione scatta senza che tu possa intervenire. Un secondo rischio, che riguarda la tua persona, è l’omesso versamento delle ritenute previdenziali trattenute ai dipendenti: oltre la soglia annua di legge (10.000 € annui) può avere rilevanza penale, a prescindere dalla procedura concorsuale. Un terzo rischio riguarda le scelte compiute nell’ultimo periodo, come pagamenti preferenziali o cessioni di beni, che il curatore potrà esaminare.

Le mosse giuste

  1. Fai una diagnosi tempestiva con il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, disponibile sulla piattaforma della composizione negoziata.
  2. Valuta subito la composizione negoziata: è lo strumento che lascia a te la gestione e permette di trattare con i creditori senza spezzare la squadra.
  3. Coinvolgi per tempo le rappresentanze sindacali se superi i quindici dipendenti.
  4. Metti in ordine il “pacchetto lavoro”: elenco dipendenti, anzianità, TFR maturato, posizioni contributive. È la prima cosa che un acquirente o un affittuario chiederà.
  5. Se sei un imprenditore persona fisica, considera fin da ora l’esdebitazione: il Codice consente di liberarsi dai debiti residui al termine della procedura, a determinate condizioni.

Su questo profilo pesa in modo diretto una delle competenze dello Studio: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce quindi dall’interno lo strumento che, prima della liquidazione, permette di proteggere l’azienda e i rapporti di lavoro.

Giurisprudenza dedicata

Per l’imprenditore la giurisprudenza sull’art. 72 l.fall. (Cass. 522/2018; Cass. 14503/2019; Cass. 5233/2021) chiarisce soprattutto cosa succede dopo: il curatore deve rispettare le regole lavoristiche, e la sospensione non trasforma in automatico il fallimento in una giusta causa di licenziamento (Cass. 29328/2022). Da qui il consiglio di non arrivarci impreparato.

Una nota sulle imprese “minori” che finiscono in liquidazione controllata. Il Codice non riproduce per quella procedura una disciplina dei rapporti di lavoro analoga all’art. 189. La gestione dei dipendenti in quella sede va quindi ricostruita caso per caso, partendo dai principi generali sui contratti pendenti e dalle norme lavoristiche, con il coordinamento del liquidatore e dell’OCC.


Tre buste paga, tre esiti: la sospensione con i numeri

Lo stesso evento, cioè l’apertura della liquidazione giudiziale il 13 gennaio 2026, applicato a tre profili diversi. Le cifre sono lorde e i preavvisi sono ipotizzati: quelli veri dipendono dal CCNL applicato.

Ipotesi A — impiegata a tempo indeterminato che si dimette. 14 anni di anzianità, retribuzione lorda di 2.318 € per 14 mensilità. Gli ultimi due stipendi non sono stati pagati. Il 27 febbraio 2026 riceve un’offerta di lavoro da un’altra azienda e il 2 marzo si dimette.
– Effetto delle dimissioni: giusta causa per legge, con effetto dal 13 gennaio. Niente preavviso da dare.
– Crediti da insinuare: arretrati 4.636 €; indennità di mancato preavviso ipotizzata in 2 mesi, cioè 4.636 €; TFR maturato, con quota annua di circa 2.404 € (2.318 × 14 / 13,5), quindi per 14 anni circa 33.600 € prima della rivalutazione e al netto di quanto destinato alla previdenza complementare.
– Indennità di disoccupazione: avendo subito un nuovo impiego, non le serve. Se il nuovo lavoro saltasse, conserverebbe l’accesso alla NASpI, perché le dimissioni per giusta causa non sono volontarie ai fini dell’indennità.

Ipotesi B — operaio a termine. Contratto di 9 mesi dal 1° ottobre 2025 al 30 giugno 2026, 1.687 € lordi mensili.
– Il curatore non subentra. I quattro mesi scadono il 13 maggio 2026 e il rapporto cessa con effetto dal 13 gennaio.
– Crediti: arretrati di dicembre, 1.687 €; ratei e TFR dei 3 mesi e mezzo, circa 510 €. Niente indennità di preavviso, perché il comma 9 la riserva al tempo indeterminato.
– Termini NASpI: decorrono dalla cessazione comunicata dal curatore (o, in mancanza, dalla cessazione automatica), secondo il nuovo comma 1-bis dell’art. 190.

Ipotesi C — tecnico inserito nel ramo ceduto. 6 anni di anzianità, 2.746 € lordi mensili.
– Il curatore ottiene una proroga, che il giudice concede fino al 30 settembre 2026, e il 15 settembre cede il ramo. Il tecnico è fra i trasferiti in base all’accordo sindacale ex art. 47 L. 428/1990.
– Il rapporto prosegue con il cessionario dalla data del trasferimento. Il periodo da gennaio a settembre resta però un periodo di sospensione, senza retribuzione da parte della procedura.
– Crediti anteriori: arretrati e, secondo quanto stabilito nell’accordo, la quota di TFR rimasta in capo alla procedura. Se ha percepito un sostegno al reddito nei mesi di sospensione, non deve restituirlo (art. 189 c. 3).

Il confronto finale: l’impiegata recupera subito un lavoro e affida al passivo e al Fondo di garanzia i propri crediti. L’operaio a termine ha crediti ridotti e nessun preavviso. Il tecnico conserva il posto, ma “paga” nove mesi di sospensione. Stessa sentenza, tre esiti molto diversi.


I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Il dirigente. È un lavoratore subordinato e la sospensione vale anche per lui. Ha però preavvisi contrattuali di solito molto più lunghi, quindi un’indennità di mancato preavviso più alta, e spesso componenti retributive variabili (bonus, fringe benefit) da quantificare con attenzione nella domanda di ammissione. Se è anche amministratore o socio, il curatore potrebbe contestare la natura subordinata del rapporto: preparati a dimostrarla con documenti (direttive ricevute, orario, inserimento nell’organizzazione).

Il dipendente che è anche socio o familiare del titolare. Il socio lavoratore di una società di capitali può essere dipendente a tutti gli effetti. La procedura verificherà però con attenzione la genuinità del rapporto. Il familiare che collabora nell’impresa familiare (art. 230-bis c.c.) senza contratto di lavoro subordinato non rientra nell’art. 189: i suoi diritti seguono altre regole.

Il lavoratore già in cassa integrazione al momento dell’apertura. Il comma 5 esclude la qualificazione automatica delle dimissioni per giusta causa quando il lavoratore è ammesso a trattamenti di integrazione salariale o ad altri sostegni al reddito. In quel caso le dimissioni seguono le regole ordinarie degli artt. 2118 e 2119 c.c. Prima di dimetterti, quindi, verifica quale trattamento stai percependo.

Il dipendente che ha garantito i debiti dell’impresa. Capita nelle piccole imprese: il dipendente, spesso un familiare, ha firmato una fideiussione per il fido aziendale. In questo caso è insieme creditore della procedura, per TFR e preavviso, e debitore della banca, come garante. Per questa seconda posizione, se i debiti personali diventano ingestibili, può valutare gli strumenti del sovraindebitamento per il consumatore o per il garante, con l’assistenza di un OCC.

Il lavoratore assunto dall’affittuario dell’azienda prima della liquidazione. Se l’azienda era già stata affittata prima della sentenza, il rapporto è con l’affittuario e non con l’impresa in liquidazione. La sospensione dell’art. 189 non lo tocca direttamente. Restano però da verificare i crediti maturati verso il datore originario prima dell’affitto e la responsabilità solidale prevista dall’art. 2112 c.c.


La lavoratrice in maternità o il lavoratore in malattia al momento dell’apertura. Le tutele speciali contro il licenziamento non scompaiono con la procedura. Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre conosce però un’eccezione per la cessazione dell’attività dell’azienda (art. 54 del D.Lgs. 151/2001). Se il curatore recede perché l’attività cessa del tutto, il recesso può essere ammesso. Se invece una parte dell’azienda prosegue o viene ceduta, la tutela torna a pesare e il recesso va valutato con estrema attenzione. Per il lavoratore in malattia le indennità a carico dell’INPS seguono le proprie regole. Le eventuali integrazioni a carico del datore, se maturate prima dell’apertura, si insinuano al passivo.

Il lavoratore che ha già impugnato un licenziamento intimato prima della sentenza. Se il datore aveva licenziato prima dell’apertura e il lavoratore ha impugnato, il giudizio prosegue secondo le regole sui rapporti tra cause pendenti e procedura. I crediti economici che ne derivano dovranno comunque passare per l’accertamento del passivo. In questi casi la posizione del lavoratore si colloca a metà fra il profilo del licenziato e quello del sospeso, e i due binari (giudizio di lavoro e stato passivo) vanno coordinati.

Il confronto tra profili

Le regole comuni sono le stesse per tutti. Cambiano però il peso del tempo, l’accesso alle indennità e il margine di negoziazione. La tabella riassume le differenze principali.

Aspetto Tempo indeterminato A termine / apprendista Azienda in esercizio o ceduta Licenziamento collettivo Imprenditore
Sospensione Sì, fino a scelta del curatore o 4 mesi Sì; il termine può scadere prima Rapporti proseguono, salvo sospensione decisa dal curatore Sì, chiusa con procedura sindacale Perde i poteri sui rapporti
Retribuzione nel periodo No No Sì se lavora (prededuzione) No fino al recesso —
Preavviso Sì, credito anteriore No per il termine; sì per l’apprendista Secondo esito della cessione Sì per tempo indeterminato —
NASpI Sì dopo cessazione o dimissioni Sì se ha i requisiti Solo se non trasferito e cessato Sì Non applicabile come datore
Leva principale Dimissioni per giusta causa Verifica del contratto Istanza di proroga Esame congiunto in 7 giorni Composizione negoziata prima della sentenza
Rischio principale Inerzia sui termini Pretendere stipendi fino a scadenza Dimettersi durante la trattativa Fase sindacale persa Arrivare tardi

Le domande che valgono per tutti

Durante la sospensione posso lavorare per un’altra azienda?
Il rapporto sospeso non ti obbliga a prestare attività, e non percepisci retribuzione dall’impresa in liquidazione. Per evitare contestazioni la strada più lineare è dimetterti per giusta causa, che non richiede preavviso e conserva la NASpI per il futuro, e poi assumere il nuovo impiego. In alternativa, se vuoi restare “agganciato” a un’eventuale cessione, valuta con attenzione come conciliare le due posizioni.

Se il curatore non mi comunica nulla per quattro mesi, cosa succede?
Il rapporto cessa automaticamente con effetto dalla data di apertura, salvo che sia stata concessa una proroga. Non devi fare nulla per ottenere la cessazione, ma devi attivarti per la NASpI e per l’insinuazione al passivo.

Ferie non godute e ratei: chi li paga?
Ferie maturate e non godute, ratei di tredicesima e quattordicesima maturati fino alla data di apertura sono crediti anteriori, da insinuare al passivo con il relativo privilegio. Nel periodo di sospensione non maturano ulteriori ratei, perché non c’è prestazione.

Cosa succede se, dopo essere stato licenziato dal curatore, scopro che il licenziamento era illegittimo?
Puoi impugnarlo nei termini di legge. Se l’illegittimità viene accertata, il credito risarcitorio per il periodo dal licenziamento alla reintegra può essere ammesso al passivo (Cass. 15407/2020). Il TFR maturato durante il rapporto segue invece la regola del credito anteriore.

Le somme ricevute durante la sospensione, ad esempio una prestazione di sostegno, vanno restituite se poi il rapporto cessa “dalla data di apertura”?
No. Il comma 3 dell’art. 189, nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024, lo esclude espressamente per le somme assistenziali o previdenziali percepite nel periodo di sospensione.


Il curatore può subentrare solo per alcuni lavoratori e recedere per gli altri?
Sì. La scelta riguarda i singoli rapporti e il curatore può subentrare in quelli necessari all’esercizio o alla cessione e recedere dagli altri. Le scelte devono però rispettare la disciplina dei licenziamenti, con la procedura collettiva se si superano le soglie e con criteri di selezione verificabili.

Chi controlla che il curatore non lasci passare i quattro mesi solo per comodità?
Il curatore agisce con l’autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori. La proroga richiede elementi concreti di ripresa o cessione. Senza quegli elementi, scaduto il termine il rapporto cessa e il lavoratore è libero di accedere alla NASpI. Il sistema è costruito proprio per evitare che l’attesa diventi una scelta di comodo.

La giurisprudenza, profilo per profilo

Tutte le pronunce che seguono sono state rese sotto la legge fallimentare (art. 72 l.fall.), che conteneva lo stesso meccanismo di sospensione oggi codificato e precisato nell’art. 189 CCII. Le citiamo dichiarandolo, perché i principi sono la base da cui il legislatore della riforma è partito.

Per il lavoratore a tempo indeterminato

Cass., ord. 7 ottobre 2022, n. 29328. Principio: il fallimento del datore non è di per sé una giusta causa di risoluzione ai sensi dell’art. 2119, comma 2, c.c. Il rapporto non si scioglie per legge ma entra in sospensione, e il lavoratore non può insinuarsi per le retribuzioni del periodo tra l’apertura e la scelta del curatore. Rilevanza: spiega perché, durante la sospensione, non maturano stipendi da chiedere alla procedura.

Cass., ord. 25 febbraio 2021, n. 5233. Principio: in assenza di esercizio provvisorio il rapporto si sospende e cessa l’obbligo retributivo, fino alla decisione del curatore. Quella decisione resta comunque soggetta alle norme che limitano i licenziamenti individuali e collettivi. Rilevanza: sintetizza in una sola pronuncia i due lati della sospensione: niente stipendio, ma neppure licenziamenti liberi.

Cass. 30 maggio 2018, n. 13693. Principio: conferma la sospensione del rapporto quando l’impresa fallita non prosegue l’attività. Rilevanza: è uno dei precedenti su cui poggia l’orientamento richiamato dalle pronunce successive.

Cass., ord. 20 luglio 2020, n. 15407. Principio: accertata l’illegittimità del licenziamento intimato dal curatore, il lavoratore può essere ammesso al passivo per il risarcimento pari alle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra. La regola riguarda le voci successive all’apertura e non il TFR maturato durante il rapporto. Rilevanza: indica cosa chiedere se il recesso del curatore è viziato.

Cass., ord. 13 luglio 2022, n. 22154. Principio: in materia di indennità di mobilità, la decorrenza della prestazione è spostata alla fine del periodo di preavviso solo se l’indennità sostitutiva del preavviso è stata effettivamente pagata. Se il pagamento non è provato, l’ente previdenziale non è esonerato. Rilevanza: la pronuncia riguarda la mobilità, ma il ragionamento interessa chi, in una procedura concorsuale, ha l’indennità di preavviso solo insinuata e non pagata.

Per il lavoratore a termine e i contratti speciali

Cass., ord. 3 febbraio 2023, n. 3351. Principio: nelle procedure concorsuali il rapporto di lavoro ancora in corso alla data della dichiarazione di fallimento, salvo i casi di prosecuzione dell’attività, è attratto nella fase di sospensione. Rilevanza: conferma che la sospensione riguarda ogni rapporto in corso, a prescindere dalla tipologia contrattuale.

Per chi lavora in un’azienda in esercizio o ceduta

Cass., sez. lav., 11 gennaio 2018, n. 522. Principio: la facoltà del curatore di sciogliere il rapporto deve rispettare la disciplina limitativa dei licenziamenti. Rilevanza: anche quando l’esercizio o la cessione non vanno in porto, il recesso del curatore non è libero.

Cass. 28 maggio 2019, n. 14503. Principio: conferma che la tutela della massa non esonera il curatore dal rispetto delle regole lavoristiche quando scioglie i rapporti. Rilevanza: utile per verificare la correttezza dei recessi successivi a una cessione parziale.

Per chi è coinvolto in un licenziamento collettivo

Cass. 23 marzo 2018, n. 7308. Principio: nel caso di una lavoratrice il cui licenziamento collettivo, intimato dalla curatela, era stato dichiarato inefficace per violazione della L. 223/1991, la Corte ha cassato la decisione che le negava l’ammissione al passivo dei crediti successivi, ritenendo errato fermarsi alla sola logica della sospensione. Rilevanza: mostra che la sospensione non “copre” un licenziamento collettivo irregolare.

Per l’imprenditore

Per l’imprenditore valgono i principi già visti, in particolare Cass. 29328/2022 e Cass. 5233/2021: con la sentenza la gestione dei rapporti passa al curatore, che deve rispettare le regole lavoristiche. Le decisioni sul personale vanno quindi prese prima, negli strumenti negoziali.


Cosa può fare lo Studio Monardo per te, qualunque sia il tuo profilo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore. Chi conosce la composizione negoziata sa quanto valga intervenire prima che la liquidazione giudiziale congeli i rapporti di lavoro, e sa anche leggere le scelte del curatore quando la procedura è già aperta. La qualifica di cassazionista garantisce che la stessa strategia possa essere seguita, dallo stesso difensore, dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio.

Ecco cosa facciamo in concreto:

  1. Per gli imprenditori, analizziamo i numeri della crisi e verifichiamo se ci sono le condizioni per la composizione negoziata o per un altro strumento che eviti la liquidazione giudiziale.
  2. Predisponiamo il “pacchetto lavoro” dell’impresa in crisi (dipendenti, anzianità, TFR, contributi), che serve sia alle trattative con i creditori sia a un eventuale affittuario o acquirente.
  3. Per i lavoratori a tempo indeterminato, ricostruiamo tutti i crediti: TFR, preavviso secondo CCNL, arretrati, ferie, ratei. Li qualifichiamo con il corretto privilegio e redigiamo la domanda di ammissione al passivo.
  4. Valutiamo con te se e quando dimetterti durante la sospensione, confrontando la tua situazione (nuova offerta, eventuali sostegni al reddito, possibili cessioni) con le regole del comma 5.
  5. Prepariamo l’istanza di proroga al giudice delegato quando ci sono elementi concreti di cessione o ripresa dell’attività.
  6. Esaminiamo l’accordo sindacale e i criteri di scelta nei trasferimenti d’azienda e nei licenziamenti collettivi, e verifichiamo che la procedura dell’art. 189, comma 6, sia stata rispettata.
  7. Impugniamo i licenziamenti viziati nei termini di legge e chiediamo l’ammissione al passivo dei crediti che ne derivano.
  8. Assistiamo nelle opposizioni allo stato passivo quando i crediti di lavoro vengono esclusi o declassati.
  9. Seguiamo la pratica presso il Fondo di garanzia INPS dopo l’esecutività dello stato passivo, per TFR e ultime mensilità.
  10. Per imprese minori, garanti e lavoratori con debiti personali, valutiamo gli strumenti del sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione) con la competenza del Gestore della crisi e del fiduciario OCC.

Ogni pratica è seguita da uno staff di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono i conteggi, gli avvocati costruiscono la strategia e la difesa.


In chiusura: prima capisci il tuo profilo, poi agisci secondo le tue regole

La sospensione dei rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale non è una formalità e neppure una punizione. È il modo in cui la legge prova a salvare il valore dell’azienda senza scaricare sui creditori stipendi senza lavoro, mettendo però al lavoratore dei paletti di garanzia. Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi; il secondo è agire secondo le tue regole, nei tuoi tempi, senza aspettare che decidano altri.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la figura chiamata a gestire proprio la fase in cui i rapporti di lavoro si possono ancora tutelare, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, quindi presente anche nelle procedure delle imprese minori e dei debitori persone fisiche. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo i termini in corso e costruiremo con te la strategia più adatta, che tu sia il dipendente o l’imprenditore.

📩 Ogni settimana di sospensione conta: contatta lo Studio Monardo oggi stesso, trovi telefono, e-mail e indirizzo nella sezione contatti in fondo alla pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Studio Monardo

Lo Studio Legale Italiano Specializzato In Cancellazione Debiti

Ogni Storia Di Debito È Diversa.

Raccontaci la tua: la prima consulenza è gratuita e senza impegno.

Clicca Subito Qui

Nessun obbligo di incarico · Risposta in giornata