Questa pagina raccoglie, in forma di domande e risposte, i dubbi che emergono più spesso quando una grande impresa entra in amministrazione straordinaria e compare una figura che quasi nessuno conosceva prima: il commissario straordinario. Chi lo sceglie, perché proprio lui, che cosa può decidere da solo, quando deve chiedere il permesso al Ministero, a chi risponde se sbaglia e come può essere rimosso. Le risposte sono complete ma volutamente dirette, come se ce le chiedessero a voce.
Il quadro normativo, in poche righe. L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi non è disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che si occupa della liquidazione coatta amministrativa agli artt. 293 e seguenti, ma da due leggi speciali: il D.Lgs. 270/1999 (la cosiddetta “Prodi-bis”) e il D.L. 347/2003, convertito dalla L. 39/2004 (la “legge Marzano”), pensata per i gruppi di dimensioni molto rilevanti e con un accesso più rapido. Entrambe affidano la guida della procedura a un organo nominato da un’autorità amministrativa, non dal giudice: è questo il punto da cui partono quasi tutte le domande che seguono.
Perché ne scriviamo noi? Perché il commissario straordinario è, prima di tutto, un professionista terzo chiamato a gestire una crisi d’impresa con requisiti di indipendenza, cause di incompatibilità e obblighi di rendiconto verso un’autorità. È lo stesso schema in cui opera l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, incaricato di agevolare le trattative tra impresa e creditori in condizioni di terzietà, e come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, ruolo nel quale redige relazioni, verifica l’attendibilità dei dati e risponde del proprio operato secondo regole di diligenza professionale. Conoscere dall’interno come lavora un organo della crisi aiuta a capire che cosa si può chiedere a un commissario straordinario, che cosa no, e come muoversi per tempo.
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Il commissario straordinario è la stessa persona del commissario giudiziale?
No, sono due organi diversi, anche se nella pratica spesso coincidono nella stessa persona. La differenza sta nella fase della procedura e in chi conferisce l’incarico.
Nella Prodi-bis la procedura ha una struttura a due tempi. Prima c’è la dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del tribunale e una fase di osservazione, durante la quale opera il commissario giudiziale, nominato dal tribunale su indicazione del Ministero, che studia l’impresa e riferisce sulle prospettive di recupero (ne parliamo in modo specifico nella guida dedicata a quella figura). Poi, se il tribunale apre l’amministrazione straordinaria vera e propria, entra in scena il commissario straordinario, nominato dal Ministro, che prende in mano l’impresa.
Il passaggio è molto più di un cambio di nome. Il commissario giudiziale, in sostanza, osserva, vigila e propone; il commissario straordinario gestisce: ha in mano l’impresa, amministra i beni dell’imprenditore insolvente, predispone ed esegue il programma di cessione o di ristrutturazione, sta in giudizio per l’impresa.
Perché allora spesso coincidono? Perché la continuità ha un valore pratico enorme: chi ha già passato settimane a leggere bilanci, contratti e flussi di cassa è in una posizione migliore per gestire subito. La dottrina segnala che, di regola, il Ministro tende a scegliere come commissario straordinario lo stesso commissario giudiziale, ma si tratta di una prassi, non di un obbligo: la nomina resta un atto autonomo del Ministro ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 270/1999.
Nella legge Marzano la distinzione è ancora più sfumata: il commissario straordinario viene nominato con lo stesso decreto ministeriale che ammette l’impresa alla procedura, e fino alla dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del tribunale svolge anche le funzioni che nella Prodi-bis spettano al commissario giudiziale (art. 3 D.L. 347/2003). Torneremo su questa differenza più avanti.
In sintesi: il commissario giudiziale accompagna la fase giudiziale di accertamento, il commissario straordinario è l’organo di gestione della procedura amministrativa.
Chi lo nomina, materialmente? Il tribunale?
No: lo nomina il Ministro competente, oggi il Ministero delle imprese e del made in Italy, con un proprio decreto. È una delle caratteristiche che rendono l’amministrazione straordinaria una procedura “ibrida”, con una fase giudiziale e una fase amministrativa.
Nella Prodi-bis l’art. 38 del D.Lgs. 270/1999 stabilisce che il Ministro nomina il commissario straordinario entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di apertura dell’amministrazione straordinaria emesso dal tribunale. Il tribunale, quindi, decide se la procedura si apre; il Ministro decide chi la guida.
Nella legge Marzano l’iniziativa parte addirittura dall’impresa, che chiede l’ammissione al Ministro e contemporaneamente presenta ricorso al tribunale per l’accertamento dell’insolvenza. Il Ministro, valutati i requisiti, dispone con decreto l’ammissione immediata alla procedura e nomina il commissario straordinario nello stesso provvedimento (art. 2 D.L. 347/2003). Per alcune imprese che operano nei servizi pubblici essenziali la legge prevede una regola speciale sull’organo che provvede alla nomina, che non approfondiamo qui perché riguarda il ruolo del Ministero e degli organi di governo, trattato in una guida a parte.
Una precisazione utile: il fatto che la nomina provenga da un’autorità amministrativa ha conseguenze anche sul piano dei rimedi. La dottrina osserva che il decreto ministeriale di ammissione e nomina nella legge Marzano, essendo un atto amministrativo, si impugna davanti al giudice amministrativo (il TAR del Lazio, considerata la sede del Ministero), mentre le contestazioni sugli atti di gestione del commissario che ledono diritti soggettivi seguono un’altra strada, davanti al tribunale, di cui parleremo nel blocco sulle paure finali.
Può essere nominato chiunque? Quali requisiti servono?
No. Servono requisiti di professionalità e di onorabilità fissati per regolamento, e l’assenza di precise cause di incompatibilità. È la parte che più interessa a chi si chiede se il commissario sia davvero “neutrale”.
La base è l’art. 39, comma 1, del D.Lgs. 270/1999, che rimette a un regolamento del Ministro, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, la determinazione dei requisiti. Quel regolamento è il D.M. 10 aprile 2013, n. 60, che si applica ai commissari giudiziali e straordinari della Prodi-bis e, per richiamo espresso (art. 7), anche ai commissari nominati nella legge Marzano ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 347/2003.
Per i commissari straordinari, l’art. 2, comma 2, del regolamento richiede in alternativa:
- iscrizione da almeno cinque anni a un albo professionale, con competenza specifica in procedure concorsuali o risanamento aziendale;
- oppure cinque anni di esperienza come amministratore, dirigente pubblico, commissario o curatore in procedure concorsuali, con un titolo di studio adeguato.
I requisiti di onorabilità (art. 3 del regolamento) escludono, tra gli altri, gli interdetti e gli inabilitati, chi è stato dichiarato fallito o insolvente, chi è sottoposto a procedure concorsuali fino alla loro conclusione, chi ha subito misure di prevenzione (salvi gli effetti della riabilitazione) e chi ha riportato condanne irrevocabili per determinati reati. Se queste condizioni sopravvengono dopo la nomina, il regolamento prevede la decadenza del commissario.
Poi ci sono le situazioni impeditive (art. 4 del regolamento), che si saldano alle cause di incompatibilità previste direttamente dall’art. 38, comma 1-bis, del D.Lgs. 270/1999. Non può essere nominato:
- chi ha esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell’impresa insolvente, o vi si è comunque ingerito;
- il parente o l’affine entro il quarto grado dell’imprenditore o di chi gestiva l’impresa;
- chi è creditore o debitore dell’impresa;
- chi, nei due anni anteriori all’insolvenza, ha prestato attività professionale a favore dell’impresa.
Al momento dell’accettazione, il commissario dichiara l’insussistenza delle cause di incompatibilità e autocertifica i requisiti ai sensi del D.P.R. 445/2000; il Ministero può verificarne la veridicità e il commissario deve comunicare tempestivamente ogni variazione (art. 6 del regolamento). L’accettazione deve arrivare entro dieci giorni dalla ricezione della nomina, a pena di decadenza.
Il punto che conta per creditori e imprenditore: una dichiarazione non veritiera o una variazione non comunicata non sono un dettaglio formale, ma una “grave inadempienza” valutabile ai fini della revoca (art. 6, comma 3, del regolamento, che rinvia all’art. 43 del D.Lgs. 270/1999).
Perché a volte i commissari sono tre e non uno?
Risposta breve: perché la legge lo consente quando la procedura è di eccezionale rilevanza e gravità.
L’art. 38 del D.Lgs. 270/1999 prevede che il Ministro nomini uno o tre commissari straordinari. La scelta del collegio a tre è pensata per i casi più complessi: gruppi con molte società, migliaia di dipendenti, stabilimenti in più regioni, profili industriali e finanziari che richiedono competenze diverse. Non esiste una via di mezzo: o uno, o tre.
Quando i commissari sono tre, il funzionamento è collegiale: secondo la disciplina richiamata dalla dottrina sulla base della regola dettata per i commissari giudiziali (art. 15, comma 2), le decisioni si prendono a maggioranza e la rappresentanza dell’impresa spetta ad almeno due di loro. In pratica, per chi tratta con la procedura, significa due cose: verificare che l’atto che si riceve sia firmato da chi ha il potere di impegnare l’impresa, e non dare per scontato che l’interlocutore abituale possa decidere da solo.
Il collegio a tre ha vantaggi evidenti (divisione dei compiti, controllo reciproco) ma anche un costo organizzativo: le decisioni possono richiedere più tempo, e nelle trattative con fornitori, acquirenti o sindacati è importante capire fin dall’inizio come i commissari si sono organizzati internamente.
Appena nominato, che cosa fa il commissario?
Accetta, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e prende in mano l’impresa. Da quel momento l’imprenditore perde la gestione e l’amministrazione dei beni.
La sequenza, nella Prodi-bis, è questa:
- Accettazione e dichiarazioni. Entro dieci giorni il commissario accetta l’incarico e rilascia le dichiarazioni su requisiti e incompatibilità (art. 38, comma 1-bis, D.Lgs. 270/1999; art. 6 D.M. 60/2013).
- Presa in carico della gestione. Il commissario straordinario gestisce l’impresa e amministra i beni dell’imprenditore insolvente; per effetto del rinvio alle regole della procedura concorsuale, l’imprenditore è spossessato, gli atti che compie dopo l’apertura sono inefficaci verso i creditori e il commissario prende il suo posto nei giudizi relativi ai rapporti patrimoniali. Restano vietate le azioni esecutive individuali sui beni dell’impresa (art. 48).
- Il comitato di sorveglianza. Entro quindici giorni dalla nomina del commissario, il Ministro nomina il comitato di sorveglianza, composto da tre o cinque membri, di cui uno o due scelti tra i creditori chirografari e gli altri tra esperti (art. 45). Il comitato esprime pareri, obbligatori ma non vincolanti nei casi previsti dalla legge, e può ispezionare le scritture contabili (art. 46).
- Il lavoro sul programma. Da subito il commissario deve impostare il programma, perché il termine per presentarlo decorre dal decreto di apertura, non dalla sua nomina.
Nei primi giorni la priorità è garantire la continuità operativa: pagamenti essenziali, rapporti con i fornitori strategici, rapporti con il personale e con le banche. Qui entrano in gioco due strumenti importanti: la facoltà di sciogliere i contratti in corso non ancora interamente eseguiti, con la possibilità per il contraente di intimargli per iscritto di decidere entro trenta giorni, trascorsi i quali il contratto si intende sciolto (art. 50), e la prededuzione dei crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio (art. 52). Per un fornitore, questa è la differenza tra un credito anteriore che entra nel concorso e un credito nuovo che viene pagato in prededuzione.
Chi decide il programma, e in quanto tempo?
Lo predispone il commissario, lo autorizza il Ministero, e i tempi sono stretti. Il programma è il cuore della procedura: è il documento che dice come l’impresa verrà salvata, se con la vendita dei complessi aziendali o con la ristrutturazione.
Nella Prodi-bis il commissario deve presentare il programma entro sessanta giorni dal decreto di apertura; il Ministro può concedere una sola proroga, non superiore ad altri sessanta giorni, quando la complessità del caso lo giustifica (art. 54). E c’è una conseguenza precisa: la mancata presentazione del programma nei termini è causa di revoca del commissario (art. 54, comma 4, richiamato dall’art. 43).
Nel predisporlo, il commissario deve muoversi dentro tre paletti (art. 55):
- rispettare gli indirizzi di politica industriale fissati dal Ministro;
- salvaguardare, per quanto possibile, l’unità operativa dei complessi aziendali;
- contemperare questa esigenza con la tutela dei creditori.
Può scegliere tra due indirizzi: un programma di cessione dei complessi aziendali, di durata non superiore a un anno, oppure un programma di ristrutturazione, di durata non superiore a due anni. I contenuti del programma sono indicati dall’art. 56.
Dopo la presentazione, il Ministero, sentito il comitato di sorveglianza, si pronuncia sull’autorizzazione in termini brevi fissati dall’art. 57. Il programma autorizzato viene depositato in cancelleria, con l’omissione delle parti che devono restare riservate (art. 59), ed è da quel momento consultabile dagli interessati. Se poi, strada facendo, il commissario si accorge che il programma non è più adatto, può proporne la modifica o la sostituzione, sempre con autorizzazione ministeriale (art. 60).
Nella legge Marzano il termine per la presentazione del programma è diverso e più ampio, ed è stato oggetto di più interventi legislativi: va verificato sul testo vigente dell’art. 4 del D.L. 347/2003 al momento in cui si affronta il caso concreto.
Ecco la mappa dei passaggi:
| Fase | Atto | Termine | Chi decide / davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Apertura (Prodi-bis) | Decreto di apertura dell’amministrazione straordinaria | dopo la fase di osservazione | Tribunale |
| Nomina | Decreto di nomina di uno o tre commissari straordinari | entro 5 giorni dalla comunicazione del decreto di apertura (art. 38) | Ministro |
| Accettazione | Accettazione e dichiarazione di insussistenza delle incompatibilità | entro 10 giorni dalla ricezione, a pena di decadenza (art. 6 D.M. 60/2013) | Commissario |
| Comitato di sorveglianza | Nomina di 3 o 5 membri | entro 15 giorni dalla nomina del commissario (art. 45) | Ministro |
| Programma | Presentazione del programma di cessione o ristrutturazione | 60 giorni dal decreto di apertura, prorogabili una volta di max 60 (art. 54) | Commissario → Ministero |
| Autorizzazione | Autorizzazione del programma | termini dell’art. 57 | Ministero, sentito il comitato |
| Pubblicità | Deposito del programma in cancelleria | dopo l’autorizzazione (art. 59) | Commissario |
| Esecuzione | Relazione periodica sull’andamento | ogni tre mesi (art. 61) | Commissario → Ministro |
| Atti straordinari | Autorizzazione per gli atti dell’art. 42 | prima del compimento dell’atto | Ministero, sentito il comitato |
| Fine programma | Relazione finale | entro 10 giorni dalla scadenza del programma (art. 66) | Commissario, con parere del comitato |
| Cessazione dall’ufficio | Rendiconto della gestione | alla cessazione (art. 44) | Commissario |
Per vendere un ramo d’azienda basta la firma del commissario?
No. Per gli atti più importanti serve l’autorizzazione del Ministero, sentito il comitato di sorveglianza. È la regola che bilancia i grandi poteri di gestione del commissario.
L’art. 42 del D.Lgs. 270/1999 elenca gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione che il commissario può compiere solo previa autorizzazione:
- alienazione e affitto di aziende e di rami d’azienda;
- alienazione e locazione di beni immobili;
- alienazione di beni mobili in blocco;
- costituzione di pegni;
- transazioni di valore indeterminato o superiore alla soglia fissata dalla norma, oggi indicata in 206.583 euro.
Per le vendite c’è un ulteriore livello di garanzia. L’art. 62 stabilisce che le alienazioni avvengano secondo criteri fissati dal Ministro e, per immobili, aziende e rami d’azienda di valore superiore a una soglia, con forme di pubblicità adeguate e sulla base di stime di esperti. A trasferimento avvenuto, è il Ministro a disporre la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni di pignoramenti e sequestri sui beni trasferiti (art. 64).
Che cosa succede se il commissario compie uno di questi atti senza autorizzazione? Il problema non è solo di rapporti interni con il Ministero: l’autorizzazione è un requisito di legittimazione dell’atto. Chi acquista un ramo d’azienda o firma una transazione con la procedura ha tutto l’interesse a chiedere copia del provvedimento di autorizzazione e a verificare che copra esattamente l’operazione conclusa (perimetro dei beni, prezzo, condizioni). È una cautela elementare che, nella fretta delle trattative, spesso viene trascurata.
Tutto ciò che invece rientra nella gestione ordinaria (acquisti correnti, pagamenti, rapporti con il personale nei limiti del programma, contratti di fornitura) il commissario lo gestisce in autonomia, con la responsabilità che ne deriva.
Il commissario può delegare il lavoro a qualcun altro?
Solo in parte. L’art. 41 del D.Lgs. 270/1999 stabilisce che le attribuzioni del commissario sono personali e non trasmissibili. Detto questo, la norma riconosce che nessuno può gestire da solo un gruppo industriale, e quindi distingue:
- la gestione corrente dell’impresa può essere delegata dal commissario, sotto la propria responsabilità, a dirigenti o collaboratori;
- le altre deleghe, per funzioni che vanno oltre la gestione corrente e per singole operazioni, richiedono l’autorizzazione del Ministero;
- anche il ricorso a esperti e consulenti tecnici passa per l’autorizzazione ministeriale.
Per chi tratta con la procedura la conseguenza è concreta: se dall’altra parte del tavolo c’è un direttore generale o un manager della società in amministrazione straordinaria, bisogna capire se agisce nella gestione corrente (e quindi in base a una delega del commissario) o se l’operazione richiede una delega specifica autorizzata. Una lettera di impegno firmata dal delegato sbagliato può rivelarsi inopponibile alla procedura.
La delega non sposta la responsabilità: il commissario continua a rispondere delle scelte compiute da chi ha delegato per la gestione corrente.
A chi rende conto il commissario mentre il programma è in esecuzione?
A tre soggetti: al Ministero, al comitato di sorveglianza e, per alcuni aspetti, all’autorità giudiziaria. Il commissario ha ampi poteri, ma lavora sotto una rete di controlli fitta.
Il primo controllore è il Ministero, che esercita la vigilanza sulla procedura e può avvalersi di esperti, società specializzate e della Guardia di finanza (art. 37). Il commissario deve inviare al Ministro una relazione trimestrale sull’andamento dell’esecuzione del programma e dell’impresa (art. 61). Di come il Ministero esercita in concreto la vigilanza parliamo nella guida dedicata, qui basta dire che la vigilanza ministeriale non è una formalità: è il canale attraverso cui possono arrivare le direttive, le richieste di chiarimento e, nei casi gravi, la revoca.
Il secondo è il comitato di sorveglianza, che rende pareri sugli atti più rilevanti (programma, autorizzazioni dell’art. 42, relazione finale) e può ispezionare le scritture contabili e chiedere chiarimenti (art. 46). Poiché nel comitato siedono anche uno o due creditori chirografari, è il luogo in cui la voce dei creditori arriva più vicino alle decisioni del commissario.
Il terzo è il giudice: il tribunale e il giudice delegato restano competenti per l’accertamento del passivo, per i riparti e per le contestazioni sugli atti lesivi di diritti soggettivi. Il commissario predispone i prospetti di riparto, che passano al giudice delegato con il parere del comitato.
Alla fine del programma, il commissario redige una relazione finale entro dieci giorni dalla scadenza (art. 66); quando cessa dall’ufficio, per qualsiasi ragione, deve rendere il conto della gestione (art. 44). Prima della chiusura della procedura presenta al Ministero il conto della gestione e il bilancio finale (art. 75).
Con la legge Marzano il commissario ha poteri diversi?
In parte sì: arriva prima, con un decreto ministeriale, e nella fase iniziale fa anche il lavoro che nella Prodi-bis spetta al commissario giudiziale.
Le differenze principali:
- Momento della nomina. Nella Marzano il commissario straordinario è nominato con il decreto ministeriale di ammissione immediata alla procedura, su istanza dell’impresa, prima ancora che il tribunale abbia dichiarato lo stato di insolvenza (art. 2 D.L. 347/2003). Nella Prodi-bis, invece, la nomina segue il decreto di apertura del tribunale.
- Funzioni nella fase iniziale. Fino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, il commissario svolge le funzioni del commissario giudiziale, con l’obbligo di gestire l’impresa e di compiere gli atti necessari all’accertamento dell’insolvenza (art. 3 D.L. 347/2003). Può anche essere autorizzato dal giudice delegato a pagare alcuni creditori anteriori, quando è necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuità.
- Legittimazione processuale. Il decreto di ammissione produce effetti analoghi a quelli della sentenza di insolvenza, e il commissario è legittimato a stare in giudizio nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali dell’impresa (art. 2, comma 2-bis, D.L. 347/2003).
- Requisiti. Il D.M. 60/2013 si applica anche ai commissari della Marzano (art. 7 del regolamento), salvo quanto diversamente previsto dalla specifica disciplina ministeriale di settore.
Per tutto ciò che la Marzano non disciplina diversamente si applicano le regole della Prodi-bis, in quanto compatibili (art. 8 D.L. 347/2003). Quindi le autorizzazioni dell’art. 42, i limiti alla delega dell’art. 41, la revoca dell’art. 43 e gli obblighi di rendiconto valgono, in linea generale, anche qui.
Un’avvertenza: la legge Marzano è stata modificata molte volte, spesso con decreti legati a singole crisi industriali di grande impatto. Prima di impostare qualsiasi strategia, bisogna controllare il testo vigente delle disposizioni che interessano, anche per verificare se la procedura in questione segua regole speciali.
E se l’impresa fa parte di un gruppo?
Il commissario della procedura “madre” diventa il perno di tutto il gruppo, con poteri che vanno oltre la singola società.
Nella Prodi-bis, quando una società del gruppo entra in amministrazione straordinaria, il commissario straordinario è legittimato a chiedere la dichiarazione di insolvenza delle altre imprese del gruppo (art. 82). Se queste vengono ammesse alla procedura, gli organi della procedura madre (commissario e, salvo integrazioni, comitato di sorveglianza) vengono preposti anche alle altre imprese (art. 85). Per le società del gruppo che non hanno prospettive autonome di recupero, il commissario può predisporre un programma integrato con quello della capogruppo (art. 86).
Per ricostruire i rapporti tra le società, il commissario, il Ministero e il tribunale possono chiedere informazioni alla Consob e ad altre autorità (art. 83). E il commissario ha uno strumento di controllo particolarmente incisivo: può denunciare al tribunale, ai sensi dell’art. 2409 c.c., le gravi irregolarità degli amministratori e dei sindaci delle società del gruppo non ancora in procedura; se le irregolarità sono accertate, il commissario denunciante può essere nominato amministratore giudiziario (art. 89). Le società che hanno abusato della direzione unitaria rispondono in solido (art. 90, in collegamento con l’art. 2497 c.c.).
Per chi ha rapporti con una controllata in bonis di un gruppo in crisi, questo significa una cosa precisa: anche se la società con cui si lavora non è (ancora) in procedura, il commissario della capogruppo può arrivare a incidere sulla sua gestione, sia chiedendone l’ammissione, sia attivando il controllo giudiziario.
Contratti in corso e cause pendenti: chi decide e chi rappresenta l’impresa?
Sui contratti decide il commissario; nelle cause la parte diventa la procedura, rappresentata dal commissario.
Sui contratti pendenti, l’art. 50 consente al commissario straordinario di sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, non ancora interamente eseguiti da entrambe le parti. Non è una scelta che il contraente può subire indefinitamente: chi ha concluso il contratto con l’impresa può intimare per iscritto al commissario di comunicare le sue determinazioni, e se il commissario non risponde entro trenta giorni il contratto si intende sciolto. Fino a quella decisione, il contratto resta sospeso nella sua esecuzione nei limiti indicati dalla legge. Se invece il commissario decide di proseguire il rapporto, le prestazioni rese durante la procedura generano crediti in prededuzione (art. 52).
Sulle cause in corso, l’apertura dell’amministrazione straordinaria produce effetti analoghi a quelli del fallimento: il processo si interrompe e la parte processuale diventa la procedura, rappresentata in giudizio dal commissario. La Corte di cassazione, Sez. I civile, con l’ordinanza n. 6955/2025, ha chiarito un profilo pratico importante: se il giudice non dichiara l’interruzione e il processo prosegue, gli atti successivi sono affetti da nullità relativa, che può essere fatta valere solo dalla parte protetta, cioè l’impresa in amministrazione straordinaria; la controparte non può invocarla. La sentenza resa in quelle condizioni è valida tra le parti, ma inopponibile alla procedura.
Tradotto: un creditore che ottiene una sentenza favorevole in un giudizio proseguito “come se nulla fosse” dopo l’apertura dell’amministrazione straordinaria rischia di avere in mano un titolo che non può far valere contro la massa. Chi è in causa con un’impresa entrata in procedura deve quindi riassumere il giudizio nei confronti del commissario nei termini e, per i crediti, seguire la via dell’accertamento del passivo.
Su questo tipo di valutazioni, a cavallo tra processo civile e procedura concorsuale, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta la verifica sui rapporti pendenti e sulle cause in corso coordinandola con lo staff di avvocati e commercialisti dello studio.
Il commissario straordinario è un pubblico ufficiale?
Sì, per quanto riguarda le sue funzioni decisionali nella procedura, anche quando l’atto finale ha forma privatistica.
Il punto è stato affrontato dalla Corte di cassazione, Sez. VI penale, con la sentenza n. 34509/2025. Il caso riguardava chi aveva usato minacce per indurre il commissario straordinario a tornare su una decisione di gestione (la risoluzione di un contratto). La difesa sosteneva che, nel risolvere un contratto, il commissario agisse come un qualunque contraente privato. La Corte ha respinto questa impostazione: la funzione decisionale del commissario straordinario è funzione pubblica, perché è orientata alle finalità pubblicistiche dell’amministrazione straordinaria (conservazione del patrimonio produttivo, continuità dell’impresa, tutela dell’occupazione), anche quando l’atto finale ha natura privatistica. Chi usa violenza o minaccia per condizionarla risponde del reato dell’art. 336 c.p. (violenza o minaccia a pubblico ufficiale). La Corte ha anche escluso che la reazione potesse essere giustificata come risposta ad atti arbitrari, perché il commissario stava esercitando un potere legittimo, inserito nel piano di risanamento.
Le conseguenze pratiche sono due, e vanno in direzioni opposte:
- per chi tratta con la procedura: la pressione sul commissario, anche in forme che in un rapporto tra privati sarebbero “solo” aggressive, può avere rilievo penale. Le contestazioni vanno fatte con gli strumenti previsti dalla legge (istanze, reclami, ricorsi, segnalazioni al comitato e al Ministero);
- per il commissario: la qualifica pubblicistica comporta anche il regime più severo di responsabilità tipico di chi esercita una pubblica funzione.
Se il commissario sbaglia, chi ne risponde e come mi difendo?
Risponde lui, secondo regole di diligenza professionale; e chi subisce un atto illegittimo ha un rimedio davanti al tribunale. Ma bisogna distinguere bene i piani.
Il primo piano è quello degli atti di gestione che ledono diritti soggettivi. Per questi l’art. 65 del D.Lgs. 270/1999 prevede che si possa ricorrere al tribunale, che decide in camera di consiglio con provvedimento reclamabile. È lo strumento per contestare, ad esempio, un atto del commissario che incide su un diritto del contraente o del creditore in modo non conforme alla legge o al programma autorizzato.
Il secondo piano è quello della responsabilità personale del commissario per il modo in cui ha gestito. La Prodi-bis non contiene una disciplina dettagliata sul punto e, per quanto non previsto, rinvia alle regole della procedura concorsuale amministrativa. Ne deriva che il commissario è tenuto ad adempiere con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e risponde dei danni causati alla procedura dalla sua violazione; il rendiconto alla cessazione dall’ufficio (art. 44) e la vigilanza ministeriale sono i momenti in cui eventuali irregolarità emergono. Le modalità concrete dell’azione contro il commissario cessato (chi la promuove e con quale autorizzazione) vanno verificate sul caso, alla luce del rinvio normativo.
Sul rendiconto la giurisprudenza recente ha dato un’indicazione importante. Con l’ordinanza n. 6819 del marzo 2026, la Cassazione (Sez. I civile), in una vicenda di amministrazione straordinaria convertita in fallimento, ha affermato che il controllo preventivo dell’autorità di vigilanza sul rendiconto non ha effetto preclusivo rispetto a un successivo controllo giurisdizionale, e che il curatore subentrato può scegliere tra l’azione ordinaria di rendiconto e la contestazione in sede concorsuale. In altre parole: il fatto che il Ministero abbia “visto” il conto della gestione non chiude la partita sulla correttezza dell’operato dei commissari.
Il terzo piano, diverso, è quello delle azioni che il commissario promuove: azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci, azioni revocatorie, denunce ex art. 2409 c.c. nel gruppo. Qui il commissario non è il destinatario della responsabilità ma il suo motore, e le sue scelte (agire o non agire, transigere o no) sono a loro volta soggette alle autorizzazioni dell’art. 42 quando si traducono in transazioni sopra soglia.
- Azioni di responsabilità. L’art. 2394-bis c.c. attribuisce espressamente al commissario straordinario, in caso di amministrazione straordinaria, le azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci previste dagli articoli precedenti. Nel testo riportato dalle banche dati come modificato dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, la norma prevede ora che queste azioni siano proposte, a pena di decadenza, entro due anni dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza: un termine che, se confermato sul testo ufficiale, cambia radicalmente i tempi di lavoro del commissario e la posizione degli amministratori. Sul contenuto dell’azione, la giurisprudenza formata sul fallimento, applicabile per analogia di funzione, chiarisce che l’azione sociale e quella dei creditori confluiscono in un’unica azione inscindibile, esercitata dall’organo della procedura per reintegrare il patrimonio sociale (Cass., Sez. I civ., sent. n. 10378 del 21 giugno 2012), e che l’organo della procedura può esercitare ogni azione di responsabilità contro gli amministratori, anche per pagamenti preferenziali in violazione della parità tra creditori (Cass., Sez. Unite civ., sent. n. 1641 del 23 gennaio 2017).
- Azioni revocatorie. Nella Prodi-bis la revocatoria fallimentare è richiamata dall’art. 49, ma con un limite preciso: il commissario può proporla solo dopo l’autorizzazione di un programma di cessione dei complessi aziendali. La Cassazione, Sez. I civile, con la sentenza n. 7056 del 17 marzo 2025, ha aggiunto che a questa azione non si applica il termine triennale dell’art. 69-bis l.fall., ma la prescrizione quinquennale dell’art. 2903 c.c., che decorre dall’autorizzazione del programma. Già con riferimento alla vecchia amministrazione straordinaria della L. 95/1979, la Cassazione (Sez. I civ., n. 9453 del 10 maggio 2016) aveva chiarito che il commissario non ha bisogno dell’autorizzazione dell’autorità di vigilanza per promuovere la revocatoria, perché quell’autorizzazione è richiesta solo per le azioni di responsabilità e per gli atti di straordinaria amministrazione. Infine, la Cassazione, Sez. I civ., n. 33119 del 18 dicembre 2025, ha escluso l’applicazione delle esenzioni dell’art. 67, comma 3, lett. a) e g), l.fall. a un pagamento effettuato dalla società poi ammessa alla procedura: le esenzioni non sono uno scudo automatico contro le revocatorie del commissario.
Il limite reale: il commissario non risponde dell’esito economico della procedura in sé, ma della correttezza e diligenza delle scelte. Un programma di cessione che non trova acquirenti non è, di per sé, un illecito; un programma eseguito ignorando le autorizzazioni o i criteri di vendita può esserlo.
Si può far revocare il commissario?
Sì, ma non per scelta dei creditori o dell’imprenditore: decide il Ministro, d’ufficio o su istanza del comitato di sorveglianza.
L’art. 43 del D.Lgs. 270/1999 prevede che il Ministro possa revocare o sostituire il commissario straordinario quando:
- non adempie con la dovuta diligenza ai propri compiti;
- si rivela oggettivamente inidoneo all’incarico;
- non presenta il programma nei termini (art. 54).
La revoca può essere disposta d’ufficio o su istanza del comitato di sorveglianza, e il Ministro deve comunicare preventivamente al commissario i motivi o gli addebiti, così da consentirgli di interloquire. A questa disciplina si aggiunge il D.M. 60/2013: la sopravvenuta perdita dei requisiti di onorabilità comporta la decadenza, mentre la mancata comunicazione delle variazioni o le dichiarazioni non veritiere sono valutabili come grave inadempienza ai fini della revoca. Il regolamento prevede inoltre ipotesi di sospensione, obbligatorie (ad esempio in caso di misure cautelari personali) o facoltative (ad esempio in caso di rinvio a giudizio per delitto non colposo), valutate dal Ministero anche in base al pregiudizio per la credibilità della procedura (art. 5).
Che cosa può fare, allora, un creditore o un altro interessato che ritiene il commissario inadempiente? Non può chiederne direttamente la revoca al tribunale, ma può:
- segnalare le circostanze al comitato di sorveglianza, che è legittimato a presentare istanza di revoca;
- segnalarle al Ministero, che esercita la vigilanza e può agire d’ufficio;
- contestare i singoli atti lesivi di diritti davanti al tribunale (art. 65).
Una segnalazione efficace è documentata, circostanziata e mirata a un inadempimento specifico, non a un generico dissenso sulle scelte di gestione, che restano nella discrezionalità del commissario entro il programma autorizzato.
Da fornitore o da creditore, rischio di non contare nulla?
Il rischio di contare poco esiste, ma non è inevitabile. È la domanda che sentiamo più spesso da chi, dopo anni di forniture, si trova davanti a un commissario che non conosce.
Le leve concrete sono quattro:
- Il comitato di sorveglianza. Vi siedono uno o due creditori chirografari: è il punto di contatto più vicino alle decisioni sui grandi atti della procedura.
- Il programma depositato. Una volta autorizzato e depositato in cancelleria (art. 59), il programma è consultabile: è lì che si capisce se l’azienda sarà venduta, a quali condizioni, con quali tempi, e quale sarà la sorte dei contratti.
- I contratti pendenti. Se il contratto è ancora in corso, l’intimazione scritta dell’art. 50 costringe il commissario a decidere entro trenta giorni: meglio sapere subito che restare in sospeso per mesi.
- I crediti nuovi. Le forniture rese dopo l’apertura per la continuazione dell’impresa sono in prededuzione (art. 52): chi continua a lavorare con la procedura deve documentare con precisione la data delle prestazioni, per evitare che vengano confuse con i crediti anteriori.
La rassicurazione fondata: il commissario è vincolato da regole di trasparenza, autorizzazioni e controlli che limitano la discrezionalità. Il limite reale: i crediti anteriori entrano nel concorso e il loro soddisfacimento dipende dall’esito del programma, non dalla volontà del commissario di “andare incontro” al singolo creditore.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Ecco due simulazioni dimostrative, costruite su dati ipotetici, per mostrare come i termini e le autorizzazioni funzionano in pratica.
Simulazione 1 — Il calendario dei primi mesi (Prodi-bis).
Ipotesi: il tribunale emette il decreto di apertura dell’amministrazione straordinaria di una società industriale il 2 marzo 2026; il decreto viene comunicato al Ministero il 3 marzo 2026.
- Nomina del commissario: il Ministro deve provvedere entro cinque giorni dalla comunicazione, quindi entro l’8 marzo 2026 (art. 38). Supponiamo nomina con decreto del 6 marzo 2026, comunicata lo stesso giorno.
- Accettazione: entro dieci giorni dalla ricezione, quindi entro il 16 marzo 2026, a pena di decadenza, con dichiarazione di insussistenza delle incompatibilità.
- Comitato di sorveglianza: entro quindici giorni dalla nomina del commissario, quindi entro il 21 marzo 2026 (art. 45).
- Programma: sessanta giorni dal decreto di apertura, non dalla nomina. Termine ordinario: 1° maggio 2026. Con l’unica proroga possibile, al massimo di altri sessanta giorni: 30 giugno 2026 (art. 54).
- Esito: se al 30 giugno 2026 il programma non è stato presentato, il commissario è esposto alla revoca ai sensi dell’art. 43. Se invece il programma è di cessione ed è autorizzato, ad esempio, il 24 luglio 2026, la sua durata non potrà superare un anno; se è di ristrutturazione, due anni.
Il dato da notare: tra il decreto di apertura e il termine ordinario del programma ci sono sessanta giorni, ma il commissario, nominato il 6 marzo, ne ha effettivamente cinquantasei. È per questo che, quando il commissario giudiziale viene confermato come straordinario, il lavoro già svolto nella fase di osservazione pesa moltissimo.
Simulazione 2 — Transazioni, vendite e deleghe.
Ipotesi: durante l’esecuzione del programma il commissario deve chiudere tre partite.
- Partita A: transazione con un fornitore che reclama 187.940 euro per forniture contestate. Il valore è inferiore alla soglia di 206.583 euro indicata dall’art. 42: la transazione rientra nei poteri del commissario senza autorizzazione ministeriale specifica, ferma la sua responsabilità per la convenienza dell’accordo.
- Partita B: transazione con un appaltatore che reclama 214.360 euro. Il valore è superiore alla soglia: serve l’autorizzazione del Ministero, sentito il comitato di sorveglianza. Il commissario deve quindi raccogliere il parere del comitato e trasmettere la richiesta prima di firmare.
- Partita C: affitto di un ramo d’azienda (un magazzino con 23 dipendenti) a un operatore interessato all’acquisto. Qui il valore non conta: l’affitto di un ramo d’azienda è sempre soggetto all’autorizzazione dell’art. 42; se poi si arriva alla vendita, servono anche la pubblicità e la stima previste dall’art. 62 per i beni sopra soglia.
- Delega: il commissario affida al direttore amministrativo della società la gestione dei pagamenti correnti (delega di gestione corrente, ammessa sotto la sua responsabilità ai sensi dell’art. 41); per affidare a un manager esterno la conduzione delle trattative sulla Partita C, invece, serve l’autorizzazione ministeriale prevista per le deleghe diverse dalla gestione corrente.
Esito: la stessa giornata di lavoro del commissario può contenere atti che firma da solo, atti che delega e atti per i quali deve fermarsi e attendere il Ministero. Per la controparte, sapere in quale categoria cade l’operazione è il primo controllo da fare prima di firmare.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Quando arriva il commissario straordinario, la partita dell’imprenditore è già finita?”
Sul piano della gestione, quasi sempre sì. Con la nomina del commissario, l’imprenditore perde l’amministrazione dei beni e la guida dell’impresa; le scelte sul programma, sui contratti, sulle vendite, sulle cause passano al commissario, sotto il controllo del Ministero e del comitato di sorveglianza. L’imprenditore può interloquire, fornire informazioni, segnalare, ma non decide più. E i soci e gli amministratori possono diventare destinatari delle azioni di responsabilità che il commissario è legittimato a promuovere.
Ecco perché la domanda giusta non è “che cosa farà il commissario”, ma “che cosa potevo fare prima che arrivasse”. Per le imprese che non hanno ancora raggiunto lo stato di insolvenza esistono strumenti di regolazione della crisi che lasciano la gestione all’imprenditore: in primo luogo la composizione negoziata della crisi, oggi disciplinata dal Codice della crisi (artt. 12 e seguenti CCII) dopo essere nata con il D.L. 118/2021, nella quale un esperto indipendente affianca l’impresa nelle trattative con i creditori senza spossessarla. I presupposti, le soglie e la scelta dello strumento vanno valutati caso per caso, ma la logica è chiara: più si interviene presto, più strumenti restano nelle mani dell’impresa.
Per i creditori e i fornitori la domanda equivalente è: “Mi sono accorto in tempo dei segnali?” Ritardi di pagamento sistematici, richieste di dilazione ripetute, cambi improvvisi negli interlocutori sono indizi che giustificano una revisione delle esposizioni prima, non dopo, l’apertura di una procedura in cui le leve a disposizione saranno quelle, limitate, descritte sopra.
Ma i giudici cosa dicono?
Su questo tema abbiamo scelto un criterio rigoroso: riportiamo solo le pronunce che abbiamo potuto verificare su fonti indipendenti, con estremi e contenuto, e non riprendiamo sentenze conosciute soltanto per titolo o citate in altri articoli. Quando una pronuncia riguarda il fallimento o la vecchia amministrazione straordinaria della L. 95/1979, lo diciamo espressamente. Dove la giurisprudenza non c’è o non è stata verificata, l’articolo si fonda sul testo delle norme, citate articolo per articolo nelle risposte precedenti.
1. Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 34509/2025.
Principio (riformulato): le scelte gestionali del commissario straordinario di un’amministrazione straordinaria costituiscono esercizio di una funzione pubblica anche quando sfociano in un atto di diritto privato, come la risoluzione di un contratto, perché sono orientate alle finalità pubblicistiche della procedura; la violenza o la minaccia usate per condizionarle integrano il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), e non è invocabile la reazione ad atti arbitrari quando il commissario esercita un potere legittimo previsto dal piano di risanamento.
Perché conta qui: definisce la natura dei poteri di gestione del commissario e fissa un confine netto per chi tratta con la procedura: il dissenso va espresso con gli strumenti di legge, non con pressioni personali. La data della decisione non era indicata nella fonte consultata.
2. Corte di cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 6955/2025.
Principio (riformulato): l’apertura dell’amministrazione straordinaria comporta l’interruzione del processo in cui è parte l’impresa; se il giudizio prosegue senza che l’interruzione sia dichiarata, gli atti successivi sono affetti da nullità relativa, eccepibile solo dalla parte che la norma protegge, cioè l’impresa in procedura, e la sentenza resa in quelle condizioni resta valida tra le parti ma non è opponibile alla procedura.
Perché conta qui: riguarda il potere di rappresentanza processuale del commissario: è attraverso di lui che l’impresa sta in giudizio dopo l’apertura, e chi prosegue la causa ignorandolo rischia di ottenere un titolo inutilizzabile contro la massa. La data della decisione non era indicata nella fonte consultata.
3. Corte di cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 7056 del 17 marzo 2025.
Principio (riformulato): nella Prodi-bis il commissario straordinario può esercitare la revocatoria fallimentare dei pagamenti e degli atti dell’art. 67, comma 2, l.fall. solo dopo l’autorizzazione del programma di cessione; l’azione non è soggetta al termine triennale dell’art. 69-bis l.fall., perché la disciplina speciale dell’amministrazione straordinaria prevale, ma alla prescrizione quinquennale decorrente dall’autorizzazione del programma.
Perché conta qui: collega un potere del commissario (la revocatoria) a un atto ministeriale (l’autorizzazione del programma), mostrando come scelta del programma e poteri processuali siano legati.
4. Corte di cassazione, Sez. I civile, n. 9453 del 10 maggio 2016 (amministrazione straordinaria della L. 95/1979).
Principio (riformulato): il commissario dell’amministrazione straordinaria ha gli stessi poteri del commissario liquidatore e non ha bisogno dell’autorizzazione dell’autorità di vigilanza per promuovere o proseguire la revocatoria; l’autorizzazione è richiesta solo per le azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci e per gli atti di straordinaria amministrazione.
Perché conta qui: delimita il perimetro delle autorizzazioni necessarie per agire in giudizio. Va letta con cautela, perché è resa sulla disciplina previgente.
5. Corte di cassazione, Sez. I civile, n. 33119 del 18 dicembre 2025.
Principio (riformulato): in un’amministrazione straordinaria, è stata esclusa l’esenzione da revocatoria prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a) e g), l.fall. per un pagamento eseguito dalla società poi ammessa alla procedura.
Perché conta qui: riguarda l’esercizio in concreto delle revocatorie promosse dal commissario e i limiti delle difese dei creditori che hanno ricevuto pagamenti.
6. Corte di cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 6819 del marzo 2026.
Principio (riformulato): in un’amministrazione straordinaria convertita in fallimento, il controllo preventivo dell’autorità di vigilanza sul rendiconto dei commissari non impedisce il successivo controllo del giudice; il curatore può proporre sia l’azione ordinaria di rendiconto sia la contestazione in sede concorsuale.
Perché conta qui: riguarda direttamente la responsabilità e il rendiconto del commissario: l’approvazione amministrativa non chiude le contestazioni. Il giorno indicato dalla fonte cade di sabato, per questo riportiamo solo mese e anno.
7. Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 1641 del 23 gennaio 2017 (fallimento).
Principio (riformulato): l’organo della procedura può esercitare, in sede civile e penale, ogni azione di responsabilità contro gli amministratori, comprese quelle fondate su pagamenti preferenziali in violazione della parità tra creditori.
Perché conta qui: resa sul curatore fallimentare, chiarisce l’ampiezza delle azioni di responsabilità che l’art. 2394-bis c.c. attribuisce anche al commissario straordinario.
8. Corte di cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 10378 del 21 giugno 2012 (fallimento).
Principio (riformulato): con l’apertura della procedura le azioni sociale e dei creditori contro gli amministratori confluiscono in un’unica azione, di contenuto inscindibile, esercitata dall’organo della procedura; la prescrizione è quinquennale e, per i fatti che fondano l’azione sociale, decorre dal fatto dannoso, con la sospensione dell’art. 2941, n. 7, c.c.
Perché conta qui: descrive la struttura dell’azione di responsabilità che il commissario straordinario esercita ai sensi dell’art. 2394-bis c.c.; i termini vanno però coordinati con la decadenza biennale introdotta nel 2026, da verificare sul testo ufficiale.
Le fonti normative di riferimento, che in questo tema fanno il lavoro che in altri fanno le sentenze:
| Fonte | Che cosa stabilisce sul commissario straordinario |
|---|---|
| Art. 38 D.Lgs. 270/1999 | Nomina ministeriale di uno o tre commissari entro 5 giorni; incompatibilità (comma 1-bis) |
| Art. 39 D.Lgs. 270/1999 | Requisiti di professionalità e onorabilità rimessi a regolamento |
| D.M. 10 aprile 2013, n. 60 | Requisiti, situazioni impeditive, sospensione, decadenza, accettazione entro 10 giorni |
| Art. 41 D.Lgs. 270/1999 | Intrasmissibilità delle attribuzioni; delega della gestione corrente; deleghe autorizzate |
| Art. 42 D.Lgs. 270/1999 | Atti di straordinaria amministrazione soggetti ad autorizzazione ministeriale |
| Art. 43 D.Lgs. 270/1999 | Revoca e sostituzione |
| Art. 44 D.Lgs. 270/1999 | Rendiconto alla cessazione |
| Artt. 54-61 D.Lgs. 270/1999 | Programma: termini, contenuti, autorizzazione, deposito, modifica, relazioni trimestrali |
| Art. 65 D.Lgs. 270/1999 | Ricorso al tribunale contro atti lesivi di diritti soggettivi |
| Art. 49 D.Lgs. 270/1999 | Revocatorie del commissario, dopo l’autorizzazione del programma di cessione |
| Art. 2394-bis c.c. | Azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci attribuite al commissario straordinario |
| Artt. 2, 3 e 8 D.L. 347/2003 | Nomina con il decreto di ammissione, funzioni iniziali, legittimazione processuale, rinvio alla Prodi-bis |
E voi, concretamente, cosa fate?
Quando un’amministrazione straordinaria tocca un’impresa cliente, un fornitore, un creditore o un imprenditore, il nostro lavoro consiste nel tradurre i poteri del commissario in azioni e verifiche concrete. Questi sono gli strumenti che mettiamo in campo:
- Ricostruiamo il quadro della procedura: verifichiamo se si applica la Prodi-bis o la legge Marzano, individuiamo il decreto di nomina, il numero dei commissari e i termini già decorsi per il programma.
- Controlliamo i poteri dell’interlocutore: prima di ogni firma accertiamo se l’atto rientra nella gestione corrente, in una delega autorizzata o tra gli atti che richiedono l’autorizzazione dell’art. 42, e chiediamo copia dei provvedimenti.
- Esaminiamo il programma depositato in cancelleria e ne estraiamo ciò che incide sul cliente: sorte dei contratti, perimetro delle cessioni, tempi.
- Gestiamo i contratti pendenti: valutiamo se e quando inviare l’intimazione scritta dell’art. 50 e prepariamo la comunicazione.
- Separiamo i crediti anteriori dai crediti prededucibili, documentando le prestazioni rese dopo l’apertura per la continuazione dell’impresa.
- Curiamo le cause pendenti: verifichiamo interruzione e riassunzione nei confronti del commissario, per evitare sentenze inopponibili alla procedura.
- Predisponiamo le segnalazioni al comitato di sorveglianza e al Ministero quando emergono inadempimenti specifici e documentati del commissario.
- Proponiamo i ricorsi al tribunale contro gli atti di gestione lesivi di diritti soggettivi, ai sensi dell’art. 65.
- Valutiamo con l’imprenditore e i soci l’esposizione alle azioni di responsabilità che il commissario può promuovere e impostiamo la linea difensiva.
- Prima che la crisi arrivi a questo punto, analizziamo con l’impresa l’accesso alla composizione negoziata e agli altri strumenti che lasciano la gestione all’imprenditore.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: è il ruolo di chi, nella composizione negoziata, opera come terzo indipendente tra impresa e creditori, con requisiti e incompatibilità definiti dalla legge e con il dovere di rendere conto del proprio operato. Conoscere dall’interno le regole che governano un organo della crisi consente di leggere con precisione i poteri e i limiti del commissario straordinario, e di capire quando una sua scelta è discrezionale e quando invece è contestabile.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di Cassazione: chi imposta la verifica sui rapporti con la procedura è lo stesso professionista che, se necessario, segue il contenzioso in tutti i gradi, senza cambi di linea. E il lavoro è svolto da uno staff di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i primi sulle questioni di legittimazione, autorizzazioni e ricorsi, i secondi su crediti, prededuzione, riparti e dati contabili.
In chiusura
Tre messaggi da portare con sé dopo queste risposte.
Primo: il commissario straordinario lo nomina il Ministro, non il tribunale, scegliendolo tra professionisti con requisiti di professionalità e onorabilità fissati dal D.M. 60/2013 e privi delle incompatibilità dell’art. 38, comma 1-bis; i commissari possono essere uno o tre.
Secondo: ha poteri pieni di gestione e di rappresentanza, ma non illimitati: gli atti più rilevanti richiedono l’autorizzazione ministeriale, la delega è ammessa solo entro confini precisi, il programma ha termini stringenti e la sua mancata presentazione apre la strada alla revoca.
Terzo: chi tratta con la procedura ha rimedi concreti, dal comitato di sorveglianza al ricorso al tribunale contro gli atti lesivi di diritti, ma deve usarli con metodo e per tempo.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC: ruoli in cui un professionista terzo gestisce o accompagna una crisi rispettando requisiti di indipendenza, obblighi di relazione e controlli di un’autorità, esattamente come accade, su scala maggiore, al commissario straordinario. È questa esperienza sulle regole degli organi della crisi a guidare l’analisi dei rapporti con la procedura.
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