Come Avviene L’omologazione Del Concordato Nella Liquidazione Giudiziale?

L’omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale non si vive allo stesso modo da tutte le posizioni: dipende da chi sei. Per il debitore che ha presentato la proposta, l’omologazione è la porta d’uscita dalla procedura e il momento in cui il patrimonio torna nelle sue mani. Per l’investitore che ha formulato un’offerta da terzo, è la condizione da cui dipende l’acquisto dell’azienda o dell’attivo. Per il creditore chirografario è il passaggio in cui una percentuale scritta su carta diventa un diritto esigibile. Per l’Erario, l’INPS e oggi anche i Comuni e le Regioni, è il punto in cui il tribunale può superare un loro voto contrario. Per il curatore e il comitato dei creditori, infine, è la fase in cui devono rendere conto del voto e prendere posizione per iscritto.

La norma di riferimento è l’art. 245 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che chiude il percorso aperto dalla proposta dell’art. 240 CCII e approvata secondo l’art. 244. L’articolo è stato modificato dal correttivo D.Lgs. 136/2024 e, nel comma dedicato al superamento del dissenso, dal D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, in vigore dal 12 agosto 2026. Lo stesso esito, cioè un decreto di omologazione, ha conseguenze molto diverse a seconda del ruolo che hai nella procedura: chi propone corre contro termini brevissimi, chi vota può trovarsi vincolato anche restando in silenzio, chi gestisce la procedura deve depositare atti che il tribunale leggerà con attenzione.

In questa guida trovi prima le regole comuni, poi cinque profili distinti:

  1. il debitore che propone il concordato (società o imprenditore in liquidazione giudiziale);
  2. il terzo proponente o assuntore (creditore, investitore, cordata);
  3. il creditore chirografario e il creditore inserito in una classe;
  4. il creditore privilegiato e i creditori pubblici (Fisco, enti previdenziali, enti territoriali);
  5. il curatore e il comitato dei creditori.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa fase? Il concordato nella liquidazione giudiziale è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la logica con cui si costruisce un accordo con i creditori e come lo si fa reggere davanti al tribunale. Quando l’impresa insolvente è piccola o il debitore è una persona fisica che sta valutando strade alternative, entra in gioco la sua seconda competenza specifica: è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e professionista fiduciario di un OCC, quindi è in grado di confrontare il concordato con gli strumenti riservati ai soggetti minori.

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Le regole che valgono per tutti: dal voto al decreto

Prima di entrare nei singoli profili conviene fissare una volta sola la sequenza prevista dal Codice, perché ogni ruolo si muove dentro la stessa cornice di atti e di termini.

Da dove si parte: la proposta e il voto

Il concordato nella liquidazione giudiziale nasce da una proposta disciplinata dall’art. 240 CCII. Possono presentarla uno o più creditori o un terzo; il debitore, le società cui partecipa o quelle sottoposte a comune controllo possono farlo solo entro limiti temporali precisi e a condizioni più rigorose. La proposta passa al vaglio del giudice delegato, che acquisisce il parere del curatore e quello del comitato dei creditori (art. 241 CCII), poi viene comunicata ai creditori, che esprimono il voto nel termine assegnato. L’approvazione richiede la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se la proposta prevede classi, anche la maggioranza nel maggior numero di classi (art. 244 CCII).

Su tutto questo esistono articoli dedicati. Qui interessa ciò che accade dopo, cioè quando il termine per votare è scaduto.

Fase 1: il rendiconto del voto

Scaduto il termine per le votazioni, il curatore riferisce al giudice delegato sull’esito del voto (art. 245, comma 1, CCII). È una relazione tecnica, non un parere sulla bontà della proposta: il curatore indica quali crediti hanno votato, in che misura, come si sono distribuiti i consensi e i dissensi, se sono state raggiunte le maggioranze richieste, anche per classi. Questo documento è la base di tutto il giudizio successivo: il tribunale lo userà per verificare che il voto sia stato regolare.

Fase 2: la comunicazione dell’approvazione e i termini

Se la proposta risulta approvata, il giudice delegato ne dispone la comunicazione al proponente e ai creditori dissenzienti. Da qui partono due termini distinti:

  • il proponente deve chiedere l’omologazione entro dieci giorni dalla comunicazione;
  • con decreto, il giudice delegato fissa un termine compreso tra quindici e trenta giorni per la proposizione delle eventuali opposizioni e per il deposito della relazione finale del comitato dei creditori; se il comitato non la deposita, vi provvede il curatore entro i sette giorni successivi.

Va ricordato che, ai sensi dell’art. 9 CCII, la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica ai procedimenti regolati dal Codice, salvo diversa previsione: chi riceve la comunicazione il 25 luglio non può contare sul mese di agosto per guadagnare tempo.

Fase 3: il ricorso per l’omologazione e le opposizioni

La richiesta di omologazione si propone con ricorso, nelle forme richiamate dall’art. 245, comma 3, come riformulato dal D.Lgs. 136/2024. L’opposizione dei dissenzienti e degli altri interessati si propone con memoria nel termine fissato dal giudice delegato. Le opposizioni hanno una disciplina e una giurisprudenza proprie, trattate in un articolo dedicato: in questa guida le richiamiamo solo nella misura in cui incidono sul lavoro del tribunale.

Fase 4: l’istruttoria e i controlli del tribunale

Il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito della votazione, esamina le eventuali opposizioni, dispone se necessario un’istruttoria e decide con decreto motivato (art. 245, comma 4). Due livelli di controllo vanno tenuti distinti:

Livello di controllo Quando scatta Cosa verifica il tribunale
Legittimità della procedura Sempre Legittimazione del proponente, rispetto dei termini, corretta comunicazione della proposta, regolarità del voto e del calcolo delle maggioranze
Legittimità sostanziale più ampia Soprattutto se ci sono opposizioni Fatti specifici dedotti dagli opponenti, coerenza della proposta con l’ordine delle cause di prelazione, conflitti nel voto
Convenienza Solo nei casi previsti dal comma 5 (classi dissenzienti, creditori pubblici) Se il trattamento offerto al dissenziente non è inferiore a quello ottenibile proseguendo la liquidazione giudiziale o con le alternative concretamente praticabili

Sotto la legge fallimentare la Cassazione aveva fissato un principio che conserva valore sistematico: in assenza di opposizioni il tribunale si limita a verificare la regolarità della procedura e l’esito del voto, mentre in presenza di opposizioni deve estendere il controllo ai fatti dedotti (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3327 del 12 febbraio 2010, resa sull’art. 129 l. fall.). Il testo dell’art. 245 riprende la stessa architettura.

Fase 5: il controllo di convenienza nei casi con classi

Il comma 5 dell’art. 245 consente al tribunale di omologare anche contro il dissenso di un creditore inserito in una classe dissenziente, o delle amministrazioni pubbliche creditrici, a condizione che il trattamento proposto non sia inferiore a quello che quel creditore otterrebbe dalla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Il D.Lgs. 136/2024 ha rimodellato la norma; il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (art. 4, comma 1, lett. e) l’ha ritoccata per affiancare agli enti erariali e previdenziali anche gli enti territoriali titolari dei tributi locali. Le contestazioni di convenienza sollevate dal dissenziente hanno un articolo dedicato: qui basta sapere che il giudizio di convenienza è un’eccezione, non la regola.

Fase 6: il decreto e la sua pubblicità

Il decreto di omologazione è pubblicato secondo l’art. 45 CCII, cioè comunicato alle parti e iscritto nel registro delle imprese (art. 245, comma 6). Per effetto della modifica del 2024 all’art. 246 CCII, il decreto produce effetti dalla data della pubblicazione; quando diventa definitivo, il curatore rende il conto della gestione e il tribunale dichiara chiusa la liquidazione giudiziale. La definitività e l’impugnazione del decreto, con il reclamo alla corte d’appello, sono trattate in un articolo dedicato.

Lo schema temporale comune

Momento Chi agisce Atto Termine
Scadenza del voto Curatore Relazione sull’esito al giudice delegato Subito dopo la scadenza
Approvazione Giudice delegato Comunicazione a proponente e dissenzienti; decreto che fissa i termini Dopo la relazione
Comunicazione ricevuta Proponente Ricorso per l’omologazione 10 giorni
Decreto del G.D. Opponenti Memoria di opposizione 15-30 giorni (fissati dal G.D.)
Decreto del G.D. Comitato dei creditori Relazione finale Stesso termine
Inerzia del comitato Curatore Relazione sostitutiva 7 giorni successivi
Udienza / camera di consiglio Tribunale Istruttoria e decreto motivato Senza termine fisso di legge
Dopo il decreto Cancelleria Pubblicazione ex art. 45 Immediata

Ora vediamo come questa cornice cambia volto a seconda di chi la guarda.

Profilo 1: sei il debitore che ha proposto il concordato

La tua situazione

Sei l’imprenditore, o l’organo amministrativo della società, nei cui confronti è stata aperta la liquidazione giudiziale. Hai deciso di non subire la vendita atomistica dei beni e hai presentato una proposta di concordato, magari con l’aiuto dei soci o di un finanziatore. I creditori l’hanno approvata. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei l’unico soggetto che ha l’onere di attivare il giudizio di omologazione. Senza il tuo ricorso, il tribunale non si muove.

Cosa cambia per te

L’art. 240 CCII ti consente di proporre il concordato solo in una finestra temporale delimitata e con una condizione di sostanza: la proposta del debitore, a differenza di quella del creditore o del terzo, deve portare risorse ulteriori rispetto al patrimonio già acquisito alla procedura. Questi requisiti sono stati già vagliati dal giudice delegato prima del voto, ma il tribunale, nel giudizio di omologazione, verifica di nuovo la regolarità della procedura: se la tua legittimazione era viziata, l’approvazione dei creditori non la sana.

La regola più importante per te è il termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’approvazione per depositare il ricorso per l’omologazione. Già sotto la legge fallimentare la Cassazione aveva chiarito che il giudizio di omologazione del concordato fallimentare si apre solo su istanza di parte, con ricorso, e che per il proponente decorre il termine proprio dei dieci giorni dalla comunicazione dell’approvazione, non quello più lungo assegnato agli opponenti (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3274 del 10 febbraio 2011). L’art. 245, comma 2, CCII ha mantenuto la stessa struttura.

Nel ricorso dovrai richiamare la proposta approvata, la relazione del curatore sull’esito del voto, le garanzie offerte e, se ci sono classi, gli elementi che consentono al tribunale di verificare le maggioranze per classe. Se prevedi l’apporto di finanza da parte dei soci o di terzi, è prudente allegare la prova della disponibilità effettiva delle somme: il tribunale non valuta la convenienza in assenza di contestazioni, ma una garanzia inesistente o revocata incide sulla regolarità e sulla serietà dell’operazione.

I numeri

Facciamo un esempio. La liquidazione giudiziale della tua società conta crediti chirografari ammessi per 1.847.300 € e privilegiati per 412.650 €. Proponi di pagare integralmente i privilegiati e il 18% ai chirografari, con un apporto esterno di 96.500 € da parte dei soci. Il curatore riferisce che hanno votato a favore crediti per 1.012.400 €, pari al 54,8% dei crediti ammessi al voto: la maggioranza c’è.

La comunicazione dell’approvazione ti arriva via PEC il 3 marzo 2026. Il termine di dieci giorni scade il 13 marzo 2026. Se depositi il ricorso il 16 marzo, rischi che il tribunale lo dichiari tardivo, con la conseguenza che la proposta approvata non arriva a omologazione e la liquidazione giudiziale prosegue.

Il ricorso, voce per voce

Il ricorso per l’omologazione non deve essere un atto di stile. Per chi è nella tua posizione conviene che contenga, in modo ordinato:

  • gli estremi della proposta approvata e di eventuali modifiche intervenute prima del voto, con l’indicazione della versione effettivamente sottoposta ai creditori;
  • il richiamo alla relazione del curatore sull’esito del voto, con il dato delle maggioranze complessive e, se ci sono classi, di quelle per classe;
  • la prova dei requisiti dell’art. 240 CCII che ti riguardano come debitore: data di apertura della liquidazione giudiziale, data del decreto di esecutività dello stato passivo, consistenza delle risorse esterne;
  • lo stato delle garanzie: fideiussioni rilasciate, somme depositate, impegni irrevocabili dei finanziatori;
  • le modalità e i tempi di esecuzione, perché dopo l’omologazione saranno il parametro su cui curatore, comitato e creditori misureranno il tuo adempimento.

Un ricorso completo riduce lo spazio dell’istruttoria: se il tribunale trova nel fascicolo tutto ciò che serve per verificare la regolarità della procedura, non ha ragione di chiedere integrazioni o di rinviare. Ogni rinvio, per un’impresa in liquidazione giudiziale, significa mesi in più di procedura e di costi di giustizia a carico dell’attivo.

Ricorda infine che il tribunale decide con decreto motivato: la motivazione deve dare conto dei controlli svolti. Se il collegio rileva un vizio di regolarità, ad esempio una comunicazione della proposta non pervenuta a una parte dei creditori, può rigettare la domanda di omologazione anche senza opposizioni.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è la decadenza per mancato rispetto del termine, perché nessun altro soggetto ha il potere di sostituirti nel chiedere l’omologazione della tua proposta. Ci sono poi rischi di contenuto:

  • la contestazione della tua legittimazione temporale o della sufficienza delle risorse aggiuntive previste dall’art. 240;
  • l’opposizione dei creditori dissenzienti che lamentano un trattamento deteriore rispetto alla prosecuzione della liquidazione;
  • le opposizioni dei soci della società, se ritengono pregiudicato il loro interesse residuo (tema su cui la Cassazione è tornata con Cass. civ., Sez. I, n. 31402 del 24 ottobre 2022, delimitando la portata di un proprio precedente);
  • la fragilità delle garanzie: un impegno di finanza esterna non assistito da fideiussione o deposito vincolato è il primo bersaglio delle opposizioni.

Le mosse giuste

  1. Calcola il termine di dieci giorni dal giorno esatto in cui ti è stata comunicata l’approvazione, senza contare sulla sospensione feriale.
  2. Prepara il ricorso prima che arrivi la comunicazione: la relazione del curatore sull’esito del voto è depositata nel fascicolo e puoi già conoscerne i contenuti.
  3. Rendi effettive le garanzie prima dell’udienza: se l’apporto dei soci deve essere versato su un conto vincolato alla procedura, fallo.
  4. Leggi la relazione finale del comitato dei creditori appena depositata: se è negativa, devi prepararti a replicare nel contraddittorio davanti al tribunale.
  5. Valuta se rispondere alle opposizioni con memoria e documenti: il tribunale può disporre istruttoria, ma il materiale probatorio lo devi fornire tu.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alla già citata Cass. n. 3274/2011 sul termine del proponente, è utile ricordare che l’interpretazione del contenuto della proposta e del decreto di omologazione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per vizi della motivazione (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 10634 del 9 maggio 2007, sulla legge fallimentare). Per te significa che la chiarezza della proposta è decisiva: ciò che non è scritto in modo univoco verrà interpretato dal tribunale, e quella lettura difficilmente sarà rimessa in discussione nei gradi successivi.

Profilo 2: sei il terzo proponente o l’assuntore

La tua situazione

Sei un investitore, un concorrente del debitore, una cordata di creditori o una società costituita appositamente per rilevare l’attivo. Hai presentato la proposta di concordato, magari assumendo su di te l’obbligo di pagare i creditori in cambio del trasferimento dei beni della procedura. Per chi è nella tua posizione, l’omologazione non è solo la fine di un procedimento: è l’atto da cui dipende il trasferimento di ciò che hai deciso di acquistare.

Cosa cambia per te

L’art. 240 CCII consente a creditori e terzi di presentare la proposta senza i vincoli temporali e sostanziali previsti per il debitore. Ma l’onere processuale è identico: sei tu, come proponente, a dover depositare il ricorso per l’omologazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell’approvazione (art. 245, comma 2).

Se agisci come assuntore, la tua proposta prevede di solito che tu ti accolli i debiti concordatari e che, con l’omologazione, i beni della procedura ti siano trasferiti. Il tribunale, nel verificare la regolarità della procedura, controllerà che la proposta descriva con precisione quali beni e quali azioni vengono trasferiti, se l’assuntore si libera o meno il debitore originario, quali garanzie assistono il pagamento.

Per te la regola decisiva è che la proposta, una volta omologata, vincola tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno votato o hanno votato contro: è questo effetto che rende sicuro l’investimento. Gli effetti nei confronti dei creditori sono disciplinati dall’art. 246 CCII e decorrono dalla pubblicazione del decreto.

Se più proposte concorrenti sono state presentate, il giudice delegato ne avrà selezionate e trasmesse una o più al voto. In questa fase hai interesse a monitorare che il voto sulla tua proposta sia stato correttamente calcolato rispetto alle alternative. Sotto la legge fallimentare la Cassazione aveva affermato che, quando più proposte offrono la stessa percentuale e solo una è approvata, il tribunale può omologarla nonostante l’opposizione solo se esiste una ragione legittima per cui l’assemblea ha respinto la proposta del debitore (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3327 del 12 febbraio 2010).

I numeri

Ipotesi: la procedura ha un attivo stimato dal curatore in 2.315.800 €, di cui un immobile industriale valutato 1.640.000 € e crediti verso clienti per 675.800 €. Come assuntore offri 1.394.200 € per l’intero attivo, con pagamento integrale dei prededucibili (88.700 €) e dei privilegiati (517.300 €) e il 31,4% ai chirografari, ammessi per 2.511.000 €. Totale da pagare ai chirografari: 788.454 €. Fai i conti: 88.700 + 517.300 + 788.454 = 1.394.454 €, cioè 254 € in più dell’offerta. Un errore di quadratura di questo tipo, se non corretto prima del voto, offre agli oppositori un argomento sulla fattibilità della proposta, e il tribunale lo esaminerà nella fase di controllo delle opposizioni.

Se la comunicazione dell’approvazione ti viene notificata il 9 giugno 2026, devi depositare il ricorso entro il 19 giugno 2026.

Dopo il decreto: cosa ti chiede la procedura

Una volta pubblicato il decreto di omologazione, gli effetti decorrono secondo l’art. 246 CCII. Per l’assuntore questo significa che gli obblighi di pagamento assunti con la proposta diventano esigibili nei termini indicati, e che il trasferimento dei beni si compie secondo quanto la proposta prevede. Il curatore, con il comitato dei creditori, sorveglia l’adempimento; la chiusura della liquidazione giudiziale arriva quando il decreto è definitivo e il curatore ha reso il conto.

Due accorgimenti pratici, per chi è nella tua posizione:

  • non condizionare l’offerta a eventi che dipendono da terzi senza indicare con precisione cosa accade se la condizione non si verifica: le condizioni vaghe sono un argomento di opposizione e un problema per il tribunale, che deve valutare la regolarità di ciò che omologa;
  • coordina l’operazione con i contratti pendenti: se l’attivo comprende un’azienda con dipendenti, contratti di fornitura o locazioni, la proposta deve chiarire quali rapporti subentrano. Il tribunale, in assenza di opposizioni, non rivaluta queste scelte; ma se un’opposizione le contesta, l’istruttoria si allunga.

Per l’assuntore, la qualità della proposta si misura nella fase di omologazione: un testo chiaro e garantito arriva al decreto senza istruttorie, un testo ambiguo apre la porta alle opposizioni.

I rischi specifici

Il rischio principale per il terzo proponente è l’opposizione del debitore o dei soci, che possono avere interesse a impedire il trasferimento dell’azienda a un soggetto esterno. Altri rischi:

  • l’esclusione dal computo dei voti di crediti acquistati dopo l’apertura della procedura o da soggetti privi dei requisiti di legge;
  • la contestazione delle garanzie offerte, se non proporzionate agli obblighi;
  • l’emergere, nell’istruttoria del tribunale, di conflitti di interesse nel voto, se la tua cordata include creditori che hanno votato la tua stessa proposta.

Le mosse giuste

  1. Deposita il ricorso entro dieci giorni, anche se sei un investitore e non un soggetto abituato ai termini processuali: il termine vale anche per te.
  2. Verifica, prima dell’udienza, il conteggio del curatore sulle maggioranze: se il voto di un creditore a te collegato è decisivo, prepara la difesa sulla sua legittimità.
  3. Rendi le garanzie immediatamente escutibili dalla procedura.
  4. Prepara la fase esecutiva: dopo la pubblicazione del decreto dovrai versare le somme o assumere gli obblighi nei tempi previsti dalla proposta.

Giurisprudenza dedicata

Sul voto dei creditori collegati al proponente, la Cassazione ha ritenuto che, pur in mancanza di una disciplina generale del conflitto di interessi dei votanti nel concordato fallimentare, le situazioni di conflitto possano incidere sul diritto di voto (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2948 dell’8 febbraio 2021). E sui crediti ceduti, la Cassazione ha escluso che le società veicolo cessionarie in blocco di crediti deteriorati possano votare nel concordato fallimentare se non sono in possesso dei requisiti di iscrizione richiesti dalla normativa di settore (Cass. civ., Sez. I, n. 3220 del febbraio 2025). Per te significa che il tribunale non si ferma al numero dei consensi: controlla chi li ha espressi e a quale titolo.

Profilo 3: sei un creditore chirografario o un creditore inserito in una classe

La tua situazione

Sei un fornitore, un professionista, un cliente che ha versato acconti, un dipendente per la parte non privilegiata del credito. Il tuo credito è stato ammesso al passivo della liquidazione giudiziale e ti è arrivata una proposta di concordato che prevede il pagamento di una percentuale. Hai votato a favore, contro, oppure non hai fatto nulla. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri se hai taciuto, e più di quanto pensi se sei finito in una classe dissenziente.

Cosa cambia per te

Nel concordato nella liquidazione giudiziale il tuo voto si esprime nel termine fissato dal giudice delegato. Il Codice ha conservato la regola, già propria del concordato fallimentare, per cui il creditore che non fa pervenire il proprio dissenso nel termine è considerato consenziente: il silenzio vale come voto favorevole. Ciò significa che, se non hai votato, nel rendiconto del curatore risulterai tra i favorevoli e non tra i dissenzienti.

La regola più importante per te è che solo il creditore dissenziente ammesso al voto riceve la comunicazione dell’approvazione e, con essa, la possibilità concreta di opporsi entro il termine fissato dal giudice delegato. Se la proposta prevede classi e la tua classe ha votato contro, hai uno strumento in più: puoi contestare la convenienza della proposta e chiedere al tribunale di verificare che il trattamento riservato alla tua classe non sia inferiore a quello che otterresti se la liquidazione giudiziale proseguisse (art. 245, comma 5). Le modalità dell’opposizione e della contestazione di convenienza sono trattate in articoli dedicati.

Se non hai partecipato al passivo, o il tuo credito è stato escluso, la tua posizione è più debole. Sulla legge fallimentare la Cassazione aveva affermato che i creditori non ammessi al passivo non sono legittimati a opporsi all’omologazione, anche se hanno impugnato l’esclusione, mentre lo sono i dissenzienti ammessi al voto, compresi gli ammessi con riserva o provvisoriamente (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9405 del 27 giugno 2002).

I numeri

Hai un credito chirografario ammesso per 37.860 €. La proposta prevede il 22% in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto: incasseresti 8.329,20 €. Il curatore, nel suo parere, stima che la prosecuzione della liquidazione giudiziale porterebbe ai chirografari una percentuale tra il 14% e il 17%, in un arco di tre o quattro anni: quindi tra 5.300,40 € e 6.436,20 €.

Se sei in una classe che ha votato contro, la contestazione di convenienza porta il tribunale a fare esattamente questo confronto. Con questi numeri, l’esito del confronto è sfavorevole alla tua contestazione: il concordato ti dà di più e prima. Se invece la stima del curatore indicasse un 26% in liquidazione, il tribunale non potrebbe superare il tuo dissenso con il meccanismo del comma 5.

Come leggere la comunicazione che ricevi

Se hai votato contro, il giudice delegato ti fa comunicare l’approvazione della proposta, di solito via PEC all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. Quella comunicazione è il punto di partenza dei tuoi tempi: il decreto del giudice delegato fissa la data entro cui puoi depositare la memoria di opposizione, in una forbice tra quindici e trenta giorni. Leggila con attenzione per individuare:

  • la data esatta entro cui proporre l’eventuale opposizione;
  • la data entro cui il comitato dei creditori deve depositare la relazione finale, che potrai consultare;
  • l’indicazione, se c’è, delle classi e dell’esito del voto in ciascuna di esse.

Se non hai mai comunicato alla procedura un indirizzo PEC valido, rischi di non ricevere nulla nei tempi utili. Per chi è nella tua posizione, la verifica del domicilio digitale indicato nella domanda di insinuazione è un controllo da fare prima del voto, non dopo.

C’è poi un aspetto spesso trascurato: anche se sei favorevole alla proposta, il giudizio di omologazione ti riguarda. Se il tribunale rigetta l’omologazione per un vizio di regolarità, la liquidazione giudiziale riprende il suo corso e la percentuale promessa svanisce. Puoi quindi avere interesse a seguire l’udienza e, se ne ricorrono i presupposti, a sostenere le ragioni del proponente nelle forme consentite dalla procedura.

I rischi specifici

Il rischio principale per il creditore chirografario è restare inerte durante il voto e scoprire di essere stato conteggiato tra i consenzienti, perdendo la possibilità di opporsi come dissenziente. Altri rischi:

  • non accorgersi di essere stato inserito in una classe con creditori che hanno interessi molto diversi dai tuoi;
  • sottovalutare la tempistica dei pagamenti: una percentuale più alta ma pagata in tempi lunghi e senza garanzie può valere meno di una liquidazione rapida;
  • confondere la verifica di regolarità con quella di convenienza: se non sei in una classe dissenziente, il tribunale, in assenza di opposizioni fondate su vizi specifici, non entra nel merito della percentuale.

Le mosse giuste

  1. Esprimi il voto in modo espresso e documentato, anche se sei contrario: è l’unico modo per comparire nel rendiconto come dissenziente.
  2. Leggi il parere del curatore sulla convenienza della proposta: contiene le stime che il tribunale userà per il confronto.
  3. Verifica in quale classe sei stato collocato e se la classe è omogenea per posizione giuridica e interessi economici.
  4. Se la tua classe ha votato contro, valuta con un legale la contestazione di convenienza entro il termine fissato dal giudice delegato.
  5. Dopo l’omologazione, annota le scadenze di pagamento: è da lì che parte il controllo sull’esecuzione.

Giurisprudenza dedicata

Oltre a Cass. n. 9405/2002 sulla legittimazione all’opposizione, ricorda che il tribunale, quando non ci sono opposizioni, limita il proprio controllo alla regolarità della procedura e all’esito del voto (Cass. n. 3327/2010). Per il creditore chirografario la conseguenza pratica è netta: se nessuno solleva un vizio specifico, nessuno lo farà per te.

Profilo 4: sei un creditore privilegiato o un creditore pubblico

La tua situazione

Sei una banca con ipoteca su un immobile della procedura, un lavoratore con credito privilegiato per retribuzioni, un professionista con privilegio generale, oppure sei l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, un Comune che vanta IMU e TARI, una Regione. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il tuo voto può non contare, oppure può essere superato dal tribunale.

Cosa cambia per te

Se la proposta prevede il pagamento integrale del tuo credito privilegiato, di regola non voti: la tua posizione non è incisa dal concordato, e nel rendiconto del curatore non comparirai tra i votanti. Se invece la proposta prevede il pagamento non integrale di creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, la parte non soddisfatta viene equiparata, ai fini del voto, ai chirografari, e il trattamento proposto non può essere inferiore a quello realizzabile sul ricavato dei beni gravati, secondo la stima di un professionista indipendente. Sono regole che precedono il giudizio di omologazione, ma che il tribunale ricontrolla in sede di verifica di regolarità.

Per i creditori pubblici la novità più rilevante del 2026 è l’estensione degli strumenti del Codice ai tributi locali. Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, in attuazione della legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023), ha esteso la transazione fiscale ai tributi gestiti direttamente da Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e, con l’art. 4, comma 1, lett. e), ha modificato l’art. 245, comma 5, CCII. La regola più importante per te, se sei un ente pubblico creditore, è che il tribunale può omologare anche contro il tuo voto quando il trattamento proposto non è inferiore a quello che otterresti proseguendo la liquidazione giudiziale e ricorrono gli altri presupposti dell’art. 245, comma 5.

Il punto va letto con equilibrio: la norma non toglie all’ente il diritto di votare, né quello di contestare la convenienza. Toglie al singolo ente pubblico il potere di bloccare da solo un concordato che garantisce a lui, e agli altri creditori, un risultato migliore della liquidazione.

I numeri

Ipotesi: il Comune vanta IMU e TARI per 63.470 €, in parte privilegiate e in parte chirografarie; l’Agenzia delle Entrate vanta 211.830 €; l’INPS 94.215 €. La proposta, con classi, offre ai crediti pubblici chirografari il 27% e prevede il pagamento integrale della parte privilegiata capiente.

Il Comune vota contro. La relazione del curatore sul voto mostra che la classe dei creditori pubblici è dissenziente. Il proponente chiede al tribunale di omologare ugualmente. Il tribunale confronta: secondo la stima agli atti, in prosecuzione della liquidazione il Comune incasserebbe il 19% della parte chirografaria entro un orizzonte di tre anni. Con il 27% subito, il trattamento concordatario è superiore e il tribunale può omologare. Se invece la stima della liquidazione indicasse il 31%, il dissenso dell’ente non potrebbe essere superato.

Il passaggio dal voto al cram down, in pratica

Per un ente pubblico, il percorso che porta al superamento del dissenso si articola in passaggi precisi, ciascuno verificabile nel fascicolo:

  1. il voto contrario dell’ente deve risultare dal rendiconto del curatore;
  2. la maggioranza dei crediti ammessi al voto deve comunque essere raggiunta, e con le classi deve esserci l’approvazione nel maggior numero di classi;
  3. la contestazione di convenienza, proposta nel termine fissato dal giudice delegato, apre il confronto;
  4. il tribunale confronta il trattamento offerto con quello ottenibile dalla prosecuzione della liquidazione, sulla base delle stime agli atti (parere e relazione del curatore, eventuale perizia, eventuale consulenza disposta in istruttoria);
  5. il decreto motivato deve spiegare perché il trattamento è stato ritenuto non deteriore.

Per i Comuni e le Regioni, che fino all’agosto 2026 non avevano un inquadramento espresso accanto alle agenzie fiscali, la novità impone di organizzare una capacità di valutazione interna: l’ente deve sapere quanto realisticamente incasserebbe dalla liquidazione, tenendo conto del rango del proprio credito e dei tempi. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, se ti limiti a votare no: il tribunale decide sul confronto numerico, non sulla fermezza del dissenso.

Per i creditori privilegiati privati, invece, la verifica si concentra sulla stima del bene gravato. Se la proposta paga il 100% della parte capiente e la stima del professionista indipendente è attendibile, il tribunale non ha ragione di intervenire. Se la stima è datata o sottovaluta il bene, l’opposizione è lo strumento per farlo emergere.

I rischi specifici

Il rischio principale per il creditore privilegiato è sottovalutare il proprio rango: se la proposta lo paga solo parzialmente e lui non vota, il silenzio lo fa risultare consenziente per la parte degradata. Per gli enti pubblici, il rischio è inverso: affidarsi al voto contrario come se fosse un veto, senza preparare una contestazione argomentata sulla convenienza.

Le mosse giuste

  1. Verifica se la proposta paga integralmente il tuo privilegio e, se non lo fa, leggi la stima del professionista indipendente sul valore del bene.
  2. Vota in modo espresso per la parte del credito che è degradata a chirografo.
  3. Se sei un ente pubblico, documenta in modo specifico perché la liquidazione ti darebbe di più: il tribunale decide sui numeri.
  4. Segui la data di pubblicazione del decreto: è da lì che decorrono gli effetti e i termini di pagamento.

Giurisprudenza dedicata

Sulla posizione dei crediti ceduti a società veicolo, già richiamata nel profilo precedente, la Cassazione ha escluso il diritto di voto delle SPV prive dei requisiti di legge (Cass. n. 3220 del febbraio 2025). È un principio che interessa anche le banche: chi ha ceduto il credito non vota più, e il cessionario vota solo se è legittimato. Il tribunale, verificando la regolarità del voto, è tenuto a tenerne conto.

Per chi sta valutando quale atteggiamento tenere davanti a una proposta di concordato che incide sul proprio credito, lo Studio Monardo mette a disposizione le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista.

Profilo 5: sei il curatore o un membro del comitato dei creditori

La tua situazione

Sei il professionista nominato curatore della liquidazione giudiziale, oppure fai parte del comitato dei creditori. Hai già espresso il parere sulla proposta prima del voto. Ora, scaduto il termine per votare, ti vengono chiesti atti precisi. Per chi è nella tua posizione, il giudizio di omologazione è il momento in cui il tuo lavoro viene sottoposto a verifica davanti al collegio.

Cosa cambia per te

Per il curatore, la regola più importante è il rendiconto dell’esito del voto al giudice delegato, che deve essere preciso nel calcolo delle maggioranze, anche per classi. Su quel documento si fonda la verifica di regolarità del tribunale. Il curatore deve inoltre essere pronto a sostituire il comitato: se il comitato dei creditori non deposita la relazione finale nel termine fissato dal giudice delegato, il curatore vi provvede entro i sette giorni successivi (art. 245, comma 2).

Per il comitato dei creditori, l’atto chiave è la relazione finale, da depositare nello stesso termine fissato per le opposizioni. Non è una formalità: è il documento con cui l’organo rappresentativo dei creditori dà al tribunale una lettura complessiva della proposta, dopo il voto.

Anche nella fase preliminare il comitato ha un ruolo. Sulla legge fallimentare, la Cassazione ha affermato che il decreto emesso in sede di reclamo ex art. 26 l. fall., con cui il tribunale aveva confermato la decisione del giudice delegato di trasmettere ai creditori solo una delle proposte, non è ricorribile per cassazione (Cass. civ., Sez. I, n. 23487 del 26 agosto 2021). Le scelte di quella fase si consolidano: nel giudizio di omologazione il collegio verifica che siano state regolari, ma non le rifà da capo.

I numeri

Ipotesi: i crediti ammessi al voto sono 3.284.600 €. Hanno votato a favore espressamente crediti per 1.128.900 €, contro per 642.300 €; non hanno votato crediti per 1.513.400 €. Applicando il silenzio-assenso, i consensi sono 2.642.300 €, pari all’80,4%. La proposta però prevede tre classi: nella classe dei fornitori strategici i contrari sono il 61%, nelle altre due prevalgono i favorevoli. Il curatore deve riferire sia la maggioranza complessiva sia la maggioranza per classi (due su tre): un rendiconto che riportasse solo il dato complessivo sarebbe incompleto e potrebbe portare il tribunale a disporre un supplemento istruttorio.

Sui tempi: il giudice delegato fissa il termine per opposizioni e relazione del comitato al 22 aprile 2026. Il comitato non deposita. Il curatore deve depositare la propria relazione entro il 29 aprile 2026.

La relazione finale del comitato: cosa deve dire

Il Codice non detta un contenuto vincolato per la relazione finale del comitato dei creditori, ma la sua funzione suggerisce cosa il tribunale si aspetta di trovarvi:

  • una valutazione dell’esito del voto, con eventuali osservazioni sulle maggioranze e sui voti dubbi;
  • una presa di posizione sulle opposizioni già depositate o annunciate, se il termine coincide;
  • un giudizio sulle garanzie e sulla concreta eseguibilità della proposta;
  • eventuali fatti sopravvenuti rispetto al parere espresso prima del voto (ad esempio l’emersione di nuovo attivo o il venir meno di una garanzia).

Per il curatore che si sostituisce al comitato inerte, la relazione deve coprire gli stessi punti. Per chi è nella tua posizione, la relazione non è un adempimento formale: è uno dei documenti che il tribunale legge per motivare il decreto. Una relazione che si limiti a richiamare il parere precedente, senza tenere conto di quanto accaduto nel voto, offre al collegio poco materiale e agli opponenti un argomento in più.

Anche la tempistica conta: il termine fissato dal giudice delegato vale per il comitato come per gli opponenti, e i sette giorni successivi concessi al curatore iniziano a decorrere dalla scadenza di quel termine. Se il comitato deposita in ritardo, il curatore deve valutare se depositare comunque la propria relazione per non lasciare il tribunale senza l’atto previsto dalla legge.

I rischi specifici

Il rischio principale per il curatore è un errore nel rendiconto del voto, che può portare al rigetto dell’omologazione o a contestazioni successive. Per il comitato, il rischio è l’inerzia: non depositare la relazione significa rinunciare a far sentire la voce dei creditori nella fase decisiva. Per entrambi c’è poi il tema del compenso del curatore, che in caso di chiusura con concordato è liquidato tenendo conto anche dell’attività successiva all’omologazione: la Cassazione ha chiarito che va determinato dopo l’esecuzione del concordato, considerando anche il compito di sorveglianza sull’adempimento (Cass. civ., Sez. I, n. 15168 del 31 maggio 2021, sulla legge fallimentare).

Le mosse giuste

  1. Il curatore redige il rendiconto distinguendo voti espressi, voti presunti e voti esclusi, con il calcolo per classi.
  2. Il comitato si riunisce subito dopo il decreto del giudice delegato che fissa il termine, per non arrivare all’ultimo giorno.
  3. Il curatore segnala nel rendiconto i voti dubbi (crediti ceduti, creditori collegati al proponente).
  4. Entrambi verificano le garanzie offerte dal proponente e ne riferiscono lo stato.

Giurisprudenza dedicata

Sul rapporto tra curatore e singolo creditore nel contenzioso sull’esito del voto, la Cassazione aveva affermato, sulla legge fallimentare, che nel giudizio promosso dal fallito contro il rigetto della proposta per mancato raggiungimento delle maggioranze, il contraddittore necessario è il curatore, non il singolo creditore (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1631 del 15 febbraio 1995). Per il curatore significa che il rendiconto del voto non è un atto neutro: è l’atto che dovrà difendere.

Tre proposte, tre giudizi di omologazione

Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative: applicano le stesse regole dell’art. 245 CCII a tre situazioni diverse, per mostrare come cambia il lavoro del tribunale a seconda di chi propone, di come si è votato e di chi si oppone.

Simulazione A: proposta del debitore, nessuna opposizione

Dati di partenza. Società di distribuzione alimentare in liquidazione giudiziale. Crediti ammessi al voto: 1.426.750 €. Proposta del debitore con apporto dei soci di 73.800 €, che incrementa l’attivo stimato dal curatore (612.400 €) di oltre il 12%. Offerta ai chirografari: 24%.

Sviluppo. Il voto si chiude il 10 febbraio 2026. Il curatore riferisce: favorevoli espressi 517.900 €, contrari 288.300 €, silenti 620.550 €. Favorevoli complessivi con il silenzio-assenso: 1.138.450 €, pari al 79,8%. Il giudice delegato fa comunicare l’approvazione il 16 febbraio. Il debitore deposita il ricorso il 24 febbraio, entro i dieci giorni (scadenza 26 febbraio). Il giudice delegato fissa al 18 marzo il termine per opposizioni e relazione del comitato. Nessuno si oppone; il comitato deposita una relazione favorevole il 12 marzo.

Esito. Il tribunale verifica la legittimazione del debitore, il rispetto della finestra temporale dell’art. 240, la presenza dell’apporto esterno, la correttezza della comunicazione della proposta e il calcolo delle maggioranze. Non entra nel merito della percentuale. Emette decreto motivato di omologazione, che viene pubblicato nel registro delle imprese. Gli effetti decorrono dalla pubblicazione.

Simulazione B: proposta dell’assuntore, opposizione dei soci

Dati di partenza. Società manifatturiera in liquidazione giudiziale. Assuntore: una società concorrente, che offre 2.087.300 € per l’intero attivo, compreso il ramo d’azienda produttivo, e il 29% ai chirografari ammessi per 3.950.200 €. Crediti ammessi al voto: 4.318.600 €.

Sviluppo. Approvazione con il 63,2% dei crediti. Comunicazione all’assuntore il 4 maggio 2026; ricorso depositato l’11 maggio. Il giudice delegato fissa il termine per opposizioni al 3 giugno. Il socio di minoranza della società in liquidazione si oppone sostenendo che il ramo d’azienda vale più di quanto stimato e che, cedendolo all’assuntore, si perde ogni possibilità di residuo attivo per i soci.

Esito. Il tribunale, oltre alla regolarità della procedura, deve ora esaminare l’opposizione. Verifica innanzitutto se il socio ha un interesse concreto e attuale a opporsi; poi valuta, se necessario con istruttoria (ad esempio una consulenza sul valore del ramo), se i fatti dedotti incidono sulla legittimità della proposta. Il controllo è più ampio rispetto alla simulazione A, ma resta un controllo sui fatti dedotti, non una rivalutazione generale della scelta dei creditori. Se l’opposizione non dimostra un vizio, il tribunale omologa e decide sull’opposizione nello stesso decreto.

Simulazione C: proposta con classi, voto contrario di un ente pubblico

Dati di partenza. Impresa di servizi in liquidazione giudiziale. Tre classi: (1) fornitori, crediti 812.400 €, offerta 21%; (2) professionisti e collaboratori, crediti 146.700 €, offerta 35%; (3) creditori pubblici per la parte chirografaria (Agenzia delle Entrate, INPS, Comune per IMU e TARI), crediti 538.900 €, offerta 18%.

Sviluppo. Le classi 1 e 2 approvano; la classe 3 vota contro per decisione dell’Agenzia delle Entrate e del Comune. La maggioranza complessiva dei crediti ammessi al voto è raggiunta e la proposta è approvata nel maggior numero di classi (due su tre). Il Comune, nel termine fissato dal giudice delegato, contesta la convenienza. Secondo la relazione del curatore la prosecuzione della liquidazione darebbe ai chirografari pubblici l’11,5%, in un orizzonte di quattro anni.

Esito. Il tribunale applica l’art. 245, comma 5, come modificato dal D.Lgs. 136/2024 e dal D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali: confronta il 18% offerto con l’11,5% ottenibile in liquidazione, ritiene il trattamento non deteriore e omologa superando il dissenso. In termini assoluti, per un credito comunale chirografario di 41.260 €, il confronto è tra 7.426,80 € con il concordato e 4.744,90 € in liquidazione.

Simulazione Proponente Opposizioni Controllo del tribunale Esito
A Debitore Nessuna Regolarità e voto Omologazione
B Assuntore Socio Regolarità, voto e fatti dedotti Omologazione se l’opposizione non prova un vizio
C Debitore o terzo, con classi Ente pubblico Regolarità, voto e convenienza Omologazione con superamento del dissenso

I casi misti: quando hai più di un ruolo

Nella pratica dei concordati nella liquidazione giudiziale, i ruoli raramente sono puri. Ecco le combinazioni più frequenti e come si sommano le regole.

Il creditore che è anche proponente

Una banca o un fornitore importante può presentare la proposta di concordato come creditore (art. 240 CCII consente a uno o più creditori di farlo). In questo caso hai due posizioni: come proponente devi depositare il ricorso per l’omologazione entro dieci giorni; come creditore voti sulla tua stessa proposta. È qui che il tema del conflitto di interessi emerge con più forza: la Cassazione, nel concordato fallimentare, ha ammesso che il conflitto possa incidere sul diritto di voto (Cass. n. 2948/2021). Il tribunale, nel verificare l’esito della votazione, può essere chiamato a valutare se il tuo voto debba essere escluso o neutralizzato. Se la maggioranza dipende dal tuo voto, il rischio è concreto.

Il socio che è anche creditore

Il socio della società in liquidazione giudiziale può essere titolare di un credito (ad esempio per finanziamenti soci, spesso postergati) e contemporaneamente avere un interesse da socio al residuo. Come creditore, la sua posizione nel voto dipende dal rango del credito; come socio, può valutare un’opposizione all’omologazione, ma la sua legittimazione e il suo interesse vanno verificati in concreto. La Cassazione è tornata su questo profilo con Cass. n. 31402/2022, precisando un proprio precedente che era stato frequentemente letto in modo troppo estensivo. Per chi è nella tua posizione, la regola pratica è che non basta essere socio per opporsi con successo: devi dimostrare un pregiudizio concreto.

Il garante del debitore che è anche creditore in regresso

Il fideiussore che ha pagato una banca al posto della società è creditore in regresso e partecipa al passivo. Se la proposta lo tratta come chirografario, vota e può opporsi come gli altri. Ma attenzione: l’omologazione del concordato vincola i creditori nei confronti del debitore, e la posizione del garante verso il creditore originario segue regole proprie. Chi è garante e creditore deve quindi valutare il concordato da due angoli: quanto recupera dalla procedura e quanto resta esposto verso la banca.

Il creditore privilegiato degradato

Se la proposta prevede il pagamento parziale del tuo privilegio, per la parte non soddisfatta sei trattato come chirografario ai fini del voto. Sei quindi contemporaneamente un creditore privilegiato (per la parte capiente) e un chirografario (per l’incapiente). Per la prima parte non voti; per la seconda sì, e il silenzio ti rende consenziente. Nel giudizio di omologazione, il tribunale verifica che la quota capiente sia stata stimata correttamente da un professionista indipendente.

L’ente pubblico che è creditore privilegiato e chirografario

È la situazione tipica di Agenzia delle Entrate, INPS e, dal 12 agosto 2026, dei Comuni e delle Regioni per i tributi locali: una parte del credito è privilegiata, una parte (spesso le sanzioni e alcuni interessi) è chirografaria. Il cram down dell’art. 245, comma 5, opera sulla parte che vota: l’ente può essere superato solo se il trattamento offerto non è inferiore a quello ottenibile nella liquidazione giudiziale.

Il curatore che deve valutare una proposta di un creditore che siede nel comitato

Se il proponente, o un creditore a lui collegato, fa parte del comitato dei creditori, la relazione finale del comitato rischia di essere viziata dal conflitto. Il curatore, che ha il potere di sostituirsi al comitato in caso di inerzia, deve comunque riferire nel rendiconto dell’esito del voto ogni circostanza utile perché il tribunale valuti la regolarità della procedura.

Il confronto tra i profili

Ogni profilo vive l’omologazione in modo diverso: per alcuni conta il termine, per altri il voto, per altri ancora il controllo del tribunale. La tabella riassume le differenze principali tra i cinque profili trattati.

Aspetto Debitore proponente Terzo / assuntore Chirografario / classe Privilegiato / ente pubblico Curatore / comitato
Atto chiave Ricorso per omologazione Ricorso per omologazione Voto espresso; eventuale opposizione Voto sulla parte degradata; eventuale contestazione di convenienza Rendiconto del voto; relazione finale
Termine 10 giorni dalla comunicazione 10 giorni dalla comunicazione Termine per il voto; 15-30 giorni per l’opposizione Come i chirografari per la parte che vota Relazione comitato nel termine del G.D.; curatore +7 giorni
Tutela principale Omologazione se procedura regolare Effetto vincolante verso tutti i creditori anteriori Contestazione di convenienza se in classe dissenziente Trattamento non inferiore alla liquidazione Controllo del tribunale sulla regolarità
Rischio principale Decadenza per tardività Opposizione di debitore o soci; voti esclusi Silenzio che vale consenso Voto contrario superato dal tribunale Errore nel calcolo delle maggioranze
Controllo del tribunale Legittimazione e requisiti art. 240 Garanzie, voti dei collegati Solo se si oppone o è in classe dissenziente Convenienza ex art. 245, comma 5 Completezza dei rendiconti

Osserva come lo stesso decreto produce effetti di segno opposto: per il proponente è il traguardo, per il creditore dissenziente può essere la fine delle sue possibilità di recupero oltre la percentuale, per l’ente pubblico è il punto in cui il suo voto viene messo in discussione. Nessun profilo è “neutro” davanti all’omologazione.

Le domande che valgono per tutti

Cosa succede se il proponente non deposita il ricorso entro dieci giorni?

La proposta approvata non arriva a omologazione e la liquidazione giudiziale prosegue. Il termine è a carico del proponente e la giurisprudenza formata sulla legge fallimentare lo ha ritenuto proprio del proponente, distinto da quello per gli opponenti (Cass. n. 3274/2011). Il tribunale non può attivarsi d’ufficio.

Il tribunale valuta sempre se il concordato è conveniente?

No. In assenza di opposizioni e fuori dai casi del comma 5, il tribunale controlla la regolarità della procedura e l’esito del voto. La valutazione della convenienza spetta ai creditori con il voto. Solo quando un creditore di una classe dissenziente, o un creditore pubblico, contesta la convenienza, il tribunale confronta il trattamento offerto con quello ottenibile in liquidazione.

Se non ho votato, posso ancora oppormi?

Nel concordato nella liquidazione giudiziale il silenzio vale consenso, quindi chi non ha votato non risulta tra i dissenzienti a cui il giudice delegato fa comunicare l’approvazione. La legittimazione all’opposizione va verificata caso per caso: per questo, se sei contrario, vota espressamente.

Quando il decreto produce effetti?

Secondo l’art. 246 CCII, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 136/2024, il decreto produce effetti dalla pubblicazione eseguita secondo l’art. 45 CCII. La chiusura della liquidazione giudiziale e il rendiconto del curatore seguono invece la definitività del decreto. Il reclamo e la definitività sono temi trattati in articoli dedicati.

Cosa accade ai giudizi sullo stato passivo ancora pendenti?

L’art. 246, comma 2-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, prevede che, con il decreto di omologazione definitivo, i giudizi di impugnazione dello stato passivo pendenti davanti al tribunale si interrompano e possano essere riassunti dal proponente o nei suoi confronti, davanti allo stesso giudice. Per il creditore che ha impugnato l’esclusione, quindi, l’omologazione non chiude la partita sul suo credito: cambia la controparte.

Il D.Lgs. 147/2026 cambia qualcosa per i creditori privati?

Non direttamente: interviene sulla posizione degli enti territoriali per i tributi locali, affiancandoli alle amministrazioni finanziarie e agli enti previdenziali nel meccanismo dell’art. 245, comma 5. Indirettamente, però, rende più facile omologare concordati in cui il debito verso Comuni e Regioni è rilevante, e questo interessa a tutti gli altri creditori.

La giurisprudenza, posizione per posizione

Tutte le pronunce che seguono sono state rese sulla legge fallimentare (artt. 124-131 l. fall., concordato fallimentare), che il Codice della crisi ha sostituito con il concordato nella liquidazione giudiziale degli artt. 240-253 CCII. Le citiamo dichiarandolo, perché l’impianto dell’art. 245 CCII riprende in larga parte quello dell’art. 129 l. fall. e i principi restano un riferimento interpretativo, da verificare sul testo vigente. I principi sono riformulati in parole nostre.

Per il proponente (debitore, creditore, terzo, assuntore)

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3274 del 10 febbraio 2011. Il giudizio di omologazione si apre solo su ricorso di parte, mai d’ufficio, e il proponente deve rispettare il termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’approvazione, che è cosa diversa dal termine concesso agli opponenti. Rilevanza: è la base giurisprudenziale del termine che oggi l’art. 245, comma 2, CCII pone a carico del proponente.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 10634 del 9 maggio 2007. Stabilire cosa dicono la proposta concordataria e il decreto di omologazione è un accertamento di fatto del giudice di merito, non rivedibile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. Rilevanza: chi redige la proposta deve scriverla in modo univoco, perché la lettura del tribunale sarà difficilmente rimessa in discussione.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3327 del 12 febbraio 2010. Senza opposizioni il tribunale si limita alla regolarità della procedura e al risultato del voto; con le opposizioni deve estendere il controllo di legittimità ai fatti dedotti. Inoltre, se più proposte offrono la stessa percentuale e ne viene approvata solo una, l’omologazione contro l’opposizione richiede una ragione legittima del rigetto della proposta del debitore. Rilevanza: definisce i due livelli di controllo che oggi l’art. 245, comma 4, CCII ripropone e interessa i casi di proposte concorrenti.

Per i creditori chirografari e le classi

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9405 del 27 giugno 2002. Sono legittimati a opporsi all’omologazione i creditori dissenzienti ammessi al voto, anche se ammessi con riserva o provvisoriamente; non lo sono i creditori esclusi dal passivo, nemmeno se hanno impugnato l’esclusione. Rilevanza: chi vuole opporsi deve prima aver conquistato un posto nel passivo.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2948 dell’8 febbraio 2021. Anche senza una disciplina generale del conflitto di interessi dei votanti nel concordato fallimentare, le situazioni di conflitto possono incidere sul diritto di voto. Rilevanza: nel giudizio di omologazione il tribunale verifica non solo quanti voti ci sono, ma anche se chi ha votato poteva farlo.

Per i creditori privilegiati, i cessionari di crediti e gli enti

Cass. civ., Sez. I, n. 3220 del febbraio 2025. Nel concordato fallimentare le società veicolo cessionarie in blocco di crediti deteriorati non possono votare se non possiedono i requisiti di iscrizione previsti dalla normativa di settore. Rilevanza: incide sul calcolo delle maggioranze e quindi sulla verifica di regolarità del voto che il tribunale compie in sede di omologazione. (La data indicata dalla fonte consultata cade di sabato: riportiamo solo mese e anno.)

Per i soci e gli altri interessati

Cass. civ., Sez. I, n. 31402 del 24 ottobre 2022. La Corte ha delimitato l’interesse del socio della società fallita a opporsi all’omologazione del concordato fallimentare, precisando il significato di un proprio precedente. Rilevanza: il socio non è automaticamente legittimato a bloccare l’omologazione; serve un interesse concreto.

Per gli organi della procedura

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1631 del 15 febbraio 1995. Il decreto che, in sede di reclamo, conferma o respinge il rigetto di una proposta concordataria per mancanza delle maggioranze è un provvedimento decisorio, ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost.; in quel giudizio contraddittore necessario è il curatore, non il singolo creditore. Rilevanza: il rendiconto del voto è un atto di cui il curatore risponde in giudizio.

Cass. civ., Sez. I, n. 23487 del 26 agosto 2021. Il decreto pronunciato in sede di reclamo ex art. 26 l. fall. sulla scelta del giudice delegato di trasmettere ai creditori una sola delle proposte non è ricorribile per cassazione. Rilevanza: le decisioni preliminari sul voto si consolidano prima dell’omologazione, e il tribunale in quella sede ne verifica la regolarità senza rifarle.

Cass. civ., Sez. I, n. 15168 del 31 maggio 2021. Se il fallimento si chiude con concordato, il compenso del curatore va liquidato dopo l’esecuzione, tenendo conto anche dell’attività successiva all’omologazione e della sorveglianza sull’adempimento. Rilevanza: l’omologazione non esaurisce il ruolo del curatore.

Sull’impugnazione del decreto (solo per accenno)

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3585 del 14 febbraio 2011. Contro il decreto di omologazione che decide anche sulle opposizioni è ammesso il reclamo alla corte d’appello; senza opposizioni il reclamo è precluso e il decreto, non soggetto a gravame, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. Rilevanza: mostra come la presenza o l’assenza di opposizioni nel giudizio di omologazione condizioni i rimedi successivi, tema approfondito in un articolo dedicato.

Pronuncia Profilo interessato Tema
Cass. 3274/2011 Proponente Ricorso di parte e termine di 10 giorni
Cass. 10634/2007 Proponente Interpretazione della proposta e del decreto
Cass. 3327/2010 Tutti Ampiezza del controllo; proposte concorrenti
Cass. 9405/2002 Creditori Legittimazione all’opposizione
Cass. 2948/2021 Creditori / proponente Conflitto di interessi nel voto
Cass. 3220/2025 Cessionari / banche Voto delle SPV
Cass. 31402/2022 Soci Interesse a opporsi
Cass. 1631/1995 Curatore Contraddittore nel contenzioso sul voto
Cass. 23487/2021 Organi Non ricorribilità del decreto ex art. 26
Cass. 15168/2021 Curatore Compenso dopo l’esecuzione
Cass. 3585/2011 Tutti Rimedi contro il decreto

Cosa può fare lo Studio Monardo nel giudizio di omologazione

Lo Studio lavora sul giudizio di omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale con strumenti diversi a seconda del ruolo di chi si rivolge a noi. Ecco cosa facciamo concretamente:

  1. Per il debitore proponente, calcoliamo il termine di dieci giorni dalla data della comunicazione dell’approvazione e prepariamo il ricorso per l’omologazione prima che la comunicazione arrivi, sulla base della relazione del curatore sull’esito del voto.
  2. Verifichiamo la legittimazione del debitore a proporre il concordato, controllando la finestra temporale e la consistenza delle risorse aggiuntive richieste dall’art. 240 CCII.
  3. Per il terzo proponente e l’assuntore, controlliamo la quadratura economica della proposta (prededucibili, privilegiati, percentuale ai chirografari) e la struttura delle garanzie, per eliminare gli argomenti di opposizione prima che vengano sollevati.
  4. Ricostruiamo il calcolo delle maggioranze, distinguendo voti espressi, voti presunti per silenzio e voti contestabili per conflitto di interessi o difetto di legittimazione, anche per classi.
  5. Per i creditori chirografari, analizziamo il parere del curatore e confrontiamo la percentuale offerta con le stime della liquidazione, per decidere se votare contro in modo espresso e se coltivare una contestazione di convenienza.
  6. Per i creditori privilegiati, esaminiamo la stima del professionista indipendente sul valore dei beni gravati, per verificare che la parte degradata a chirografo sia stata calcolata correttamente.
  7. Per gli enti pubblici e i creditori coinvolti dal D.Lgs. 147/2026, ricostruiamo lo scenario liquidatorio con cui il tribunale confronterà il trattamento offerto ai sensi dell’art. 245, comma 5.
  8. Redigiamo memorie e repliche nel contraddittorio davanti al tribunale e seguiamo l’eventuale istruttoria, inclusa la consulenza tecnica.
  9. Seguiamo la fase della pubblicità del decreto ex art. 45 CCII e la riassunzione dei giudizi sullo stato passivo pendenti ai sensi dell’art. 246, comma 2-bis.
  10. Coordiniamo avvocati e commercialisti dello staff sullo stesso fascicolo, perché il giudizio di omologazione richiede insieme la lettura giuridica della procedura e quella contabile dei numeri.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la competenza che riguarda la costruzione di soluzioni negoziate con il ceto creditorio, il dialogo con i creditori pubblici e la valutazione della sostenibilità di una proposta, cioè esattamente ciò che il tribunale torna a controllare in sede di omologazione. Per gli imprenditori minori e le persone fisiche coinvolte (soci, garanti), le qualifiche di Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC consentono di confrontare il concordato con gli strumenti del sovraindebitamento.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale della proposta fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza passaggi di consegne tra professionisti diversi nei momenti in cui i termini sono più stretti. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso, dai conteggi delle maggioranze alla verifica delle stime.

In conclusione: prima capisci il tuo ruolo, poi agisci secondo le tue regole

Il primo passo è capire quale posizione occupi nel concordato: proponente, assuntore, creditore chirografario, creditore privilegiato o pubblico, organo della procedura. Il secondo è agire secondo le regole che valgono per quella posizione, perché il termine di dieci giorni del proponente, il voto espresso del creditore, la contestazione di convenienza dell’ente e il rendiconto del curatore sono atti diversi, con tempi e conseguenze diverse.

Lo Studio Monardo segue questa fase perché il concordato nella liquidazione giudiziale è uno strumento della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la logica degli accordi con i creditori e i controlli che il tribunale svolge su di essi. Quando la crisi riguarda imprenditori minori, soci o garanti persone fisiche, la sua qualifica di Gestore della crisi L. 3/2012 e professionista fiduciario di un OCC permette di valutare anche le alternative del sovraindebitamento, senza perdere di vista i termini dell’omologazione.

📩 Il termine per chiedere l’omologazione o per opporsi può essere di pochi giorni: scrivici subito, trovi tutti i recapiti dello studio al termine di questa guida.

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