Se stai valutando di rilevare un’impresa in liquidazione giudiziale “chiudendo” la procedura con un concordato, oppure sei un creditore, un socio o un investitore a cui è stato chiesto di fare da assuntore, fermati un momento: questo non è un articolo da leggere, è un piano da eseguire, mossa dopo mossa, prima di firmare qualunque proposta. L’assuntore è il soggetto che prende su di sé gli obblighi del concordato verso i creditori e, in cambio, riceve l’attivo della procedura, spesso insieme alle azioni che il curatore ha avviato o potrebbe avviare. È una figura che può trasformare una liquidazione in un’occasione di acquisto, ma che può anche trasformare un affare apparente in un debito personale senza fondo, se il perimetro degli impegni non è disegnato con precisione.
Nelle pagine che seguono trovi otto mosse in ordine: capire se puoi essere assuntore e quando, misurare ciò che assumi, scegliere cosa prendere e cosa lasciare, costruire le garanzie, scrivere le clausole che contano (prima tra tutte quella sulla liberazione del debitore), attraversare voto e omologazione, ricevere beni e azioni, eseguire senza incappare nella risoluzione. Ogni mossa ha un obiettivo, un termine, una base giuridica e un controllo finale. Non saltarne nessuna.
Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché la proposta con assuntore è, nella sostanza, una negoziazione tra un investitore e la massa dei creditori dentro una procedura concorsuale, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: il suo lavoro quotidiano è far incontrare imprese in crisi, creditori e terzi disposti a mettere risorse, con proposte sostenibili e verificabili. A questo si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, che significa abitudine a leggere un passivo, a confrontare la soluzione concordata con l’alternativa liquidatoria e a misurare la convenienza per i creditori: esattamente il confronto su cui si gioca l’ammissibilità di una proposta con assuntore.
📩 Prima di impegnare il tuo patrimonio come assuntore, parlane con noi: tutti i riferimenti per contattare lo studio sono in fondo a questa pagina.
La diagnosi della tua situazione
Il primo passo è capire da quale mossa partire. Non tutti arrivano a questo piano nello stesso punto: c’è chi ha solo un’idea (“potrei rilevare l’azienda tramite concordato”), chi ha già una bozza di proposta scritta da altri, chi la proposta l’ha già depositata e ora si trova di fronte al parere del curatore o al voto, chi addirittura ha ottenuto l’omologazione e deve eseguire. Rispondi a queste quattro domande con onestà, perché la risposta ti dice dove inizia il tuo lavoro.
Domanda 1 — Chi sei rispetto al debitore?
Sei un terzo estraneo all’impresa? Un creditore ammesso al passivo? Un socio, un amministratore, una società collegata al debitore, oppure il debitore stesso? La risposta cambia tutto. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, con i correttivi fino al D.Lgs. 136/2024) consente a uno o più creditori o a un terzo di presentare la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale anche prima che sia reso esecutivo lo stato passivo, purché la contabilità del debitore permetta al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre al giudice delegato (art. 240, comma 1, CCII). Il debitore e le società a lui collegate (quelle cui partecipa o sottoposte a comune controllo), invece, hanno una finestra più stretta: la proposta non è ammissibile prima di un anno dall’apertura della liquidazione giudiziale e oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo; dopo il correttivo, la proposta del debitore deve inoltre prevedere apporti di risorse che aumentino l’attivo in misura significativa (la soglia indicata nel testo vigente è il 10%). Se rientri nella seconda categoria, non partire dalle clausole: parti dal calendario.
Domanda 2 — A che punto è la procedura?
Lo stato passivo è già esecutivo? Il curatore ha già promosso azioni revocatorie, di responsabilità contro amministratori e sindaci, di inefficacia? I beni sono già stati venduti in parte? Più la procedura è avanzata, più l’attivo è “fotografato” e meno margine resta per scommettere sul valore futuro; ma al tempo stesso il passivo è più certo, e quindi il rischio dell’assuntore è più misurabile. Una proposta presentata prima dell’esecutività dello stato passivo ti espone a crediti ancora da accertare, e il modo in cui li gestisci (anche con la limitazione ai creditori ammessi, che tratteremo solo per accenni perché ha una disciplina e un approfondimento propri) incide direttamente sulla tua esposizione.
Domanda 3 — Cosa vuoi davvero ottenere?
Vuoi l’azienda in esercizio, un singolo immobile, un marchio, i crediti che la procedura vanta verso terzi, le azioni risarcitorie contro gli ex amministratori? Oppure vuoi semplicemente chiudere la procedura per liberare il debitore (per esempio, perché sei un familiare o un socio che vuole restituire all’imprenditore la possibilità di ripartire)? L’assuntore “economico” cerca un margine tra quanto paga e quanto riceve; l’assuntore “di salvataggio” cerca la chiusura e la liberazione. Le clausole che servono ai due profili sono diverse, e confonderle è l’errore più costoso.
Domanda 4 — Che cosa hai già firmato?
Hai già sottoscritto lettere di intenti, impegni con il curatore, fideiussioni a favore di terzi garanti, accordi con il debitore per la cessione di beni “dopo” la chiusura? Ogni impegno anteriore va inventariato, perché alcuni accordi tra fallito e garanti del concordato non sono opponibili alla massa se hanno ad oggetto beni del debitore nel corso della procedura (lo vedremo con la giurisprudenza). Non passare oltre finché non hai sul tavolo l’elenco completo di ciò che hai già promesso.
Tabella di orientamento
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Hai solo l’idea di rilevare l’attivo tramite concordato | Mossa 1 | Devi prima verificare legittimazione e finestra temporale |
| Sei socio, amministratore o società collegata al debitore | Mossa 1 | Per te valgono termini e condizioni più stringenti |
| Hai una bozza di proposta ma non hai visto le carte della procedura | Mossa 2 | Senza due diligence non sai cosa stai assumendo |
| Conosci attivo e passivo, ma non hai deciso il perimetro | Mossa 3 | Devi scegliere beni, azioni di massa e debiti da assumere |
| Il curatore ti chiede garanzie o cauzioni | Mossa 4 | Le garanzie sono il cuore della fiducia e del rischio di risoluzione |
| Vuoi che il debitore sia liberato subito | Mossa 5 | La clausola di liberazione cambia la tua posizione giuridica |
| La proposta è depositata e attendi pareri e voto | Mossa 6 | Devi presidiare la fase di approvazione e omologazione |
| L’omologazione è arrivata | Mossa 7 | Devi ottenere il trasferimento e subentrare nei giudizi |
| Stai pagando i creditori e temi contestazioni | Mossa 8 | Devi evitare la risoluzione e gestire la tua responsabilità |
Mossa 1 — Verifica di poter essere assuntore e scegli il momento giusto
Obiettivo della mossa: stabilire, con certezza, che la tua proposta sarà ammissibile dal punto di vista soggettivo e temporale, prima di spendere un euro in consulenze tecniche o perizie.
Quando va fatta
Subito, appena l’idea prende forma. Se sei un creditore o un terzo, la finestra si apre con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e può essere sfruttata anche prima che lo stato passivo diventi esecutivo, a condizione che il curatore sia in grado di predisporre un elenco provvisorio dei creditori sulla base della contabilità. Se sei il debitore, una società di cui il debitore è socio o una società sottoposta a comune controllo, devi attendere che sia decorso un anno dalla sentenza di apertura, e non puoi più presentare la proposta quando sono passati due anni dal decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo. Annota queste due date su un calendario e non fidarti della memoria.
Tieni presente che, per i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, la regola generale è che la sospensione feriale dei termini (quella dal 1 al 31 agosto) non opera, salvo che sia diversamente previsto (art. 9 CCII): non contare su agosto come su un mese “di tregua”.
Come si esegue
- Procurati la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e, se esiste, il decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Le date che ti servono stanno lì.
- Ricostruisci i legami societari tra te e il debitore: partecipazioni dirette e indirette, controllo, amministratori comuni. Se c’è un legame, sei nella categoria con la finestra ristretta e con l’onere degli apporti aggiuntivi.
- Se sei un terzo e vuoi depositare prima dell’esecutività dello stato passivo, chiedi al curatore (tramite istanza o richiesta di accesso agli atti nelle forme consentite dal giudice delegato) se la contabilità consente l’elenco provvisorio dei creditori. Se la contabilità è lacunosa, la tua proposta anticipata rischia di non essere nemmeno esaminata.
- Decidi se agire da solo o con altri: la legge consente che la proposta venga da “uno o più” creditori o terzi. Una cordata di assuntori distribuisce il rischio, ma ti obbliga a regolare i rapporti interni (chi paga cosa, chi riceve quali beni, cosa succede se uno dei partecipanti non versa).
- Se intendi operare tramite una società veicolo costituita apposta, verifica che sia capitalizzata in modo credibile: un assuntore senza patrimonio rende la proposta poco convincente per il curatore e per i creditori, e sposta tutto il peso sulle garanzie (mossa 4).
La base giuridica
L’art. 240 CCII disciplina l’iniziativa: comma 1 per i soggetti legittimati e i tempi, comma 2 per il contenuto possibile della proposta (classi, trattamenti differenziati, ristrutturazione dei debiti in qualsiasi forma, anche tramite cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie), comma 4 per il trattamento dei creditori muniti di prelazione, comma 5 per la proposta di creditori o terzi che preveda la cessione delle azioni di pertinenza della massa e la limitazione degli impegni ai soli creditori ammessi. La disciplina riprende, con aggiornamenti, quella dell’art. 124 della legge fallimentare: per questo la giurisprudenza sull’assuntore nel concordato fallimentare resta il punto di riferimento principale, con l’avvertenza che si tratta di pronunce rese sulla legge fallimentare.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è scoprire, a lavoro avviato, di essere “collegato” al debitore senza saperlo: per esempio, perché una tua società partecipa indirettamente a una holding del debitore. In questo caso hai due strade: aspettare la finestra temporale prevista per i soggetti collegati (con gli apporti aggiuntivi richiesti), oppure ripensare la struttura con un assuntore realmente terzo, senza schermi artificiosi. Non costruire interposizioni di comodo: se il tribunale ravvisa che il terzo è in realtà il debitore, la proposta cade e con essa tutto il lavoro preparatorio.
Un secondo imprevisto è la concorrenza: un altro creditore o un altro terzo presenta una proposta prima di te o insieme a te. Il Codice consente che più proposte vengano sottoposte ai creditori; preparati a competere sul contenuto (più risorse, tempi più brevi, garanzie più solide) e non solo sulla velocità.
Check di completamento
- Hai in mano le date della sentenza di apertura e, se esiste, del decreto di esecutività dello stato passivo.
- Hai stabilito per iscritto se sei terzo, creditore o soggetto collegato al debitore.
- Hai deciso se agire da solo, in cordata o tramite veicolo, e la struttura è capitalizzata.
Non passare alla mossa 2 finché tutte e tre le condizioni non sono soddisfatte.
Mossa 2 — Misura ciò che stai per assumere: la due diligence sull’attivo e sul passivo
Obiettivo della mossa: conoscere, con numeri e documenti, il valore realistico dell’attivo che riceverai e il peso esatto dei debiti che ti impegni a pagare, comprese le spese della procedura e i crediti prededucibili.
Quando va fatta
Dopo aver verificato la legittimazione e prima di scrivere una sola riga della proposta. È la mossa che richiede più tempo: calcola settimane, non giorni, soprattutto se l’attivo comprende un’azienda in esercizio provvisorio, immobili con vincoli o contenziosi pendenti.
Come si esegue
Prima di procedere, assicurati di poter accedere alla documentazione della procedura. Le fonti principali sono:
- Lo stato passivo (definitivo o in formazione) e l’elenco delle domande tardive e delle opposizioni pendenti: ti dice chi sono i creditori, quanto chiedono, con quali privilegi.
- Le relazioni del curatore al giudice delegato e il programma di liquidazione: ti dicono come il curatore valuta l’attivo, quali azioni ha avviato o intende avviare, quali tempi prevede.
- Le perizie di stima dei beni immobili, mobili e dell’azienda, se già disposte.
- I fascicoli dei giudizi promossi dal curatore (revocatorie, azioni di responsabilità, recupero crediti) e di quelli promossi contro la procedura.
- I rendiconti e il conto delle spese di procedura maturate e prevedibili, compresi i compensi degli organi stabiliti dalla legge.
Con queste carte costruisci tre colonne. Nella prima metti l’attivo “certo” (liquidità, beni già stimati, crediti esigibili). Nella seconda l’attivo “aleatorio” (azioni giudiziarie, crediti contestati, beni con mercato incerto). Nella terza il passivo che ti accollerai: spese e prededuzioni, privilegiati, chirografari, crediti contestati, accantonamenti per le tardive. Il margine dell’assuntore è la differenza tra il valore realizzabile delle prime due colonne (pesando la seconda per la probabilità di successo) e il costo della terza.
Ricorda che la Cassazione ha ritenuto legittima la proposta di un terzo che preveda, a suo favore, l’eventuale eccedenza tra il valore dei beni ricevuti e quanto necessario per soddisfare i creditori, purché tale margine sia ragionevole: è il compenso per l’onere e il rischio che l’assuntore si prende (Cass. civ., Sez. VI, sent. n. 2674 del 22 febbraio 2012). Il margine è legittimo, ma devi poterlo giustificare con numeri: un’eccedenza sproporzionata rende la proposta vulnerabile davanti al curatore, al comitato e al tribunale.
La base giuridica
L’art. 240, comma 4, CCII consente di proporre ai creditori privilegiati un pagamento non integrale, purché non inferiore a quanto realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione del bene su cui grava la prelazione, secondo l’attestazione di un professionista indipendente; e vieta di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. Per te, come assuntore, significa che il costo dei privilegiati non è negoziabile a piacere: ha un pavimento, che va stimato e attestato.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il “buco” informativo: il curatore non ha ancora stimato alcuni beni, oppure i fascicoli delle azioni pendenti non sono disponibili. Non colmare il vuoto con stime ottimistiche. Le soluzioni praticabili sono tre: chiedere al curatore (attraverso il giudice delegato, se necessario) di completare le stime; commissionare una perizia di parte da allegare alla proposta, dichiarandone i limiti; oppure escludere dal perimetro i beni o le azioni che non sai valutare (mossa 3). È meglio una proposta più piccola e solida che una proposta grande costruita su numeri che il curatore smentirà nel parere.
Un secondo imprevisto riguarda i debiti fiscali e contributivi: possono emergere tardi, con domande tardive o con accertamenti successivi. Prevedi un accantonamento prudenziale e valuta, nella mossa 3, come delimitare il tuo impegno.
Check di completamento
- Hai la tabella a tre colonne (attivo certo, attivo aleatorio, passivo da assumere) con le fonti di ogni numero.
- Hai stimato spese di procedura e prededuzioni fino alla chiusura.
- Hai calcolato il pavimento minimo dei privilegiati e sai che dovrà essere attestato.
Mossa 3 — Decidi il perimetro: quali beni, quali azioni di massa, quali debiti
Obiettivo della mossa: disegnare con precisione chirurgica cosa ti viene trasferito e cosa ti impegni a pagare, perché tutto ciò che non è scritto nella proposta e recepito nel provvedimento di omologazione, per te, non esiste oppure ti espone.
Quando va fatta
Dopo la due diligence e prima della redazione della proposta. È la mossa in cui il lavoro tecnico diventa scelta strategica.
Come si esegue
Il perimetro dell’attivo. Puoi chiedere che ti venga trasferito l’intero attivo, oppure solo una parte (per esempio l’azienda, lasciando alla liquidazione alcuni beni non strategici). In linea generale, la proposta con assuntore prevede la cessione dei beni compresi nell’attivo e, se lo chiedi espressamente, anche delle azioni di pertinenza della massa.
Le azioni di pertinenza della massa. Revocatorie fallimentari e ordinarie, azioni di inefficacia, azioni di responsabilità contro amministratori, sindaci e revisori: sono spesso la parte più “pregiata” e più rischiosa dell’attivo. L’art. 240, comma 5, CCII consente al creditore o al terzo proponente di ottenerne la cessione, ma a condizioni precise: le azioni devono essere autorizzate dal giudice delegato e la proposta deve indicarne specificamente l’oggetto e il fondamento della pretesa. Tre indicazioni operative, tratte dalla giurisprudenza:
- La cessione delle azioni non è mai implicita. La Cassazione ha chiarito che il trasferimento dell’azione revocatoria all’assuntore deve essere espressamente previsto nella proposta e recepito nella sentenza di omologazione: non si può desumere dalla generica cessione dei beni (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6587 del 26 aprile 2003). Scrivi, azione per azione, chi è il convenuto, che cosa si chiede, su quali presupposti.
- La cessione non è di per sé un abuso. Trasferire al terzo le revocatorie non è, in sé, un’operazione abusiva, né lo è la sola deroga alla parità di trattamento tra creditori (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3274 del 10 febbraio 2011). Ciò non toglie che la convenienza dell’operazione sarà valutata: se le azioni valgono molto e tu offri poco, i creditori e il curatore se ne accorgeranno.
- Attenzione alle azioni non ancora proposte. Sotto la legge fallimentare nella versione anteriore alla riforma del 2006, la Cassazione aveva ritenuto cedibili solo le revocatorie già proposte alla data di deposito della proposta (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 10013 del 9 ottobre 1998). La disciplina attuale ruota invece sull’autorizzazione del giudice delegato e sull’indicazione specifica di oggetto e fondamento: verifica sempre, con il curatore, lo stato di ciascuna azione e documenta l’autorizzazione.
Il perimetro del passivo. L’assuntore assume l’obbligo di pagare i creditori secondo le percentuali e i tempi proposti, oltre alle spese della procedura e ai crediti prededucibili. Qui hai una scelta fondamentale: assumere gli obblighi verso tutti i creditori concorsuali, compresi quelli che non si sono insinuati, oppure limitarli ai soli creditori ammessi al passivo (anche provvisoriamente) e a quelli che, alla data della proposta, hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda tardiva. In questo secondo caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore (art. 240, comma 5, CCII). È uno strumento potente, che ha un suo approfondimento dedicato; qui ti basta sapere che, senza questa limitazione, la Cassazione ha ritenuto che l’assuntore debba pagare nella percentuale concordataria anche i creditori non insinuati (Cass. civ., Sez. V, sent. n. 2400 del 3 marzo 2000), mentre con la limitazione l’assuntore non è legittimato passivo rispetto alle pretese del creditore non insinuato, che può rivolgersi solo al debitore (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5391 del 17 marzo 2004).
Il trattamento per classi. L’art. 240, comma 2, CCII consente di suddividere i creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei e di prevedere trattamenti differenziati, purché motivati. Per l’assuntore è un modo per graduare l’impegno: per esempio, pagamento più rapido ai fornitori strategici dell’azienda che intende proseguire, conversione in partecipazioni per i creditori finanziari disposti ad entrare nel capitale del veicolo. Se la società ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari coinvolti dalla proposta, i portatori formano una classe a sé (art. 240, comma 3, CCII).
La base giuridica
Art. 240, commi 2, 3 e 5, CCII; per la giurisprudenza, le pronunce sull’art. 124 l. fall. citate sopra, rese sul previgente regime ma utilizzabili per l’impianto analogo.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il disallineamento tra perimetro desiderato e perimetro autorizzabile: il giudice delegato non autorizza la cessione di un’azione, oppure il curatore ritiene che una certa azione abbia un valore molto superiore a quello implicitamente riconosciuto nella tua offerta. Prepara una versione “B” della proposta senza quell’azione (o con un prezzo aggiuntivo specifico per essa), così da non perdere settimane a ricominciare.
Un altro rischio è la sovrapposizione tra beni trasferiti e azioni: se, per esempio, cedi a te stesso la revocatoria di una vendita immobiliare ma non disciplini il destino dell’immobile recuperato, ti ritrovi con una vittoria giudiziaria senza bene. La giurisprudenza ha richiesto, accanto alla cessione dell’azione, un patto parallelo sulla cessione dei beni oggetto dell’atto revocato (Cass. n. 6587/2003, cit.).
Check di completamento
- Hai l’elenco tassativo dei beni e delle azioni da trasferire, con oggetto e fondamento di ciascuna azione.
- Hai deciso se assumere gli obblighi verso tutti i creditori o limitarli, e ne conosci le conseguenze.
- Hai una struttura per classi coerente con i tuoi obiettivi e motivabile.
Il perimetro quando nell’attivo c’è un’azienda in esercizio
Se nell’attivo c’è un’azienda ancora in funzione (magari in esercizio provvisorio autorizzato dal tribunale), il perimetro non si esaurisce in un elenco di beni. Prima di procedere, assicurati di avere risposte scritte su quattro punti.
I contratti in corso. Nella liquidazione giudiziale i contratti pendenti seguono regole proprie: alcuni sono stati sciolti dal curatore, altri proseguiti, altri ancora sono in attesa di decisione. Chiedi al curatore l’elenco aggiornato e verifica quali contratti ti servono davvero (locazioni, forniture essenziali, licenze, concessioni). Un’azienda senza il contratto di locazione dell’immobile in cui opera può valere molto meno di quanto pensi.
I rapporti di lavoro. Il trasferimento d’azienda nell’ambito delle procedure concorsuali ha regole speciali sui rapporti di lavoro e richiede, di norma, procedure di informazione e consultazione sindacale. Non includere l’azienda nel perimetro senza aver verificato, con il curatore e con un consulente del lavoro, quali rapporti si trasferiscono, con quali condizioni e con quali oneri.
Le autorizzazioni amministrative. Licenze, iscrizioni, autorizzazioni ambientali e sanitarie non sempre si trasferiscono automaticamente. Per alcuni settori servono domande di subentro con requisiti soggettivi del nuovo titolare: se non li possiedi, l’azienda che ricevi non potrà operare.
I debiti “di gestione” maturati durante la procedura. Le obbligazioni sorte durante l’esercizio provvisorio sono, in linea generale, prededucibili: rientrano nella terza colonna della tua due diligence e vanno pagate per intero. Fatti dare dal curatore un prospetto aggiornato e prevedi un meccanismo di aggiornamento fino alla data dell’omologazione.
Lista di controllo del perimetro
| Voce | Domanda da porti | Dove trovi la risposta |
|---|---|---|
| Beni immobili | Sono liberi da vincoli diversi dalle ipoteche? Ci sono occupanti? | Perizia, visure, relazioni del curatore |
| Beni mobili e magazzino | Esistono fisicamente? Sono vendibili? | Inventario del curatore |
| Crediti verso terzi | Sono esigibili? Il debitore ceduto può opporre controcrediti? | Contabilità, corrispondenza, contratti |
| Revocatorie e inefficacia | Sono già proposte? Sono autorizzate? Qual è il fondamento? | Fascicoli dei giudizi, decreti del giudice delegato |
| Azioni di responsabilità | Ci sono elementi documentati? Il convenuto è solvibile? | Relazione del curatore sulle cause del dissesto |
| Azienda in esercizio | Contratti, lavoratori, autorizzazioni? | Curatore, consulente del lavoro, enti competenti |
| Passivo prededucibile | Quanto vale fino alla chiusura? | Rendiconti, prospetti del curatore |
| Passivo concorsuale | Ammesso, contestato, tardivo? | Stato passivo, domande tardive, opposizioni |
Non passare alla mossa 4 finché ogni riga di questa tabella non ha una risposta documentata.
Mossa 4 — Costruisci le garanzie: cosa offri, a chi, fino a quando
Obiettivo della mossa: offrire ai creditori garanzie credibili e proporzionate, sapendo che la mancata costituzione delle garanzie promesse è una delle cause tipiche di risoluzione del concordato.
Quando va fatta
In parallelo alla redazione della proposta, ma con un anticipo sufficiente a raccogliere gli impegni dei garanti (banche, assicurazioni, soci, società del gruppo) prima del deposito. Una garanzia “da definire” è, per il curatore, una garanzia che non c’è.
Come si esegue
- Scegli lo strumento. Le forme più usate sono la fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, il deposito vincolato di somme presso la procedura, il pegno su titoli o quote, l’ipoteca su beni dell’assuntore o di terzi. Ogni strumento ha costi, tempi di rilascio e grado di affidabilità diversi.
- Calibra l’importo. La garanzia deve coprire, come minimo, il fabbisogno per i pagamenti che non sono assicurati dall’attivo trasferito. Se paghi i creditori con il ricavato della vendita dei beni che ricevi, la garanzia copre il rischio che la vendita renda meno del previsto o arrivi più tardi.
- Definisci la durata. La garanzia deve restare efficace almeno fino alla completa esecuzione del concordato e all’eventuale scadenza dei termini per agire in risoluzione. Una fideiussione che scade prima dell’ultimo pagamento è una porta aperta alla risoluzione.
- Regola i rapporti con i garanti. Il garante che paga al posto tuo avrà azione di regresso. Se il garante è anche creditore o vuole beni della procedura come contropartita, attenzione: la Cassazione ha ritenuto non opponibile in sede concorsuale ai creditori l’accordo tra il fallito e il fideiussore del concordato avente ad oggetto beni del fallito, salvo che abbia efficacia dopo la chiusura dell’esecuzione del concordato (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2450 del 15 marzo 1988). Struttura questi accordi in modo che producano effetti solo a concordato eseguito.
- Coordina garanzie e creditori non insinuati. Secondo la regola tradizionale sugli effetti del concordato, l’omologazione vincola tutti i creditori anteriori, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione, ma a questi ultimi non si estendono le garanzie prestate nel concordato da terzi. Verifica nel testo della proposta che questo effetto sia coerente con il perimetro scelto nella mossa 3.
La base giuridica
Le norme sugli effetti, sull’esecuzione e sulla risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 248-250 CCII, che riprendono gli artt. 135-137 l. fall.). La risoluzione può essere chiesta se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi del concordato; la disciplina sull’esecuzione affida al giudice delegato, una volta accertata la completa esecuzione, lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la banca che, a proposta già impostata, riduce l’importo garantito o chiede contro-garanzie che non puoi dare. Il piano B: sostituire parte della fideiussione con un deposito vincolato (anche frazionato nel tempo, se la proposta lo prevede), oppure ridurre il perimetro delle obbligazioni non coperte dall’attivo trasferito. Non presentare mai una proposta con garanzie che sai di non poter costituire: una garanzia promessa e non prestata non è solo un problema di credibilità, è un presupposto della risoluzione del concordato.
Check di completamento
- Hai impegni scritti dei garanti, con importo, durata e condizioni.
- La durata delle garanzie copre l’intero piano di pagamenti.
- Gli accordi con i garanti che riguardano beni del debitore producono effetti solo dopo l’esecuzione del concordato.
Mossa 5 — Scrivi le clausole che decidono la tua posizione: liberazione del debitore, trasferimento, eccedenze
Obiettivo della mossa: decidere consapevolmente se diventare successore del debitore nei debiti (con liberazione immediata del debitore) oppure affiancarlo come coobbligato, e tradurre la scelta in clausole chiare su liberazione, tempi del trasferimento e destinazione delle eccedenze.
Quando va fatta
Nella redazione della proposta, dopo aver definito perimetro e garanzie. È la mossa più tecnica e quella in cui gli errori si scoprono tardi, quando il rimedio non è più possibile.
Come si esegue
Scegli tra liberazione immediata e accollo cumulativo. La proposta può prevedere che, con l’omologazione, il debitore sia immediatamente liberato e che l’unico obbligato verso i creditori sia l’assuntore; oppure che l’assuntore si affianchi al debitore, senza liberarlo. Le conseguenze sono profonde:
- La Cassazione ha precisato che, in mancanza di liberazione contestuale del debitore originario, l’assuntore non subentra nel debito ma si affianca al debitore come garante e coobbligato (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18382 del 2 dicembre 2003).
- Solo quando l’assuntore subentra nei singoli debiti con la contestuale liberazione del debitore originario si configura una successione a titolo particolare; in mancanza, l’assuntore non è legittimato a proporre, ad esempio, opposizione agli atti esecutivi in luogo del debitore (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 24263 del 30 novembre 2010).
- Secondo la regola tradizionale sulla risoluzione, quando gli obblighi del concordato sono stati assunti dal proponente con liberazione immediata del debitore, la risoluzione non può essere pronunciata: i creditori dovranno agire contro l’assuntore e contro i garanti, ma la liquidazione giudiziale non si “riapre” per il debitore.
Cosa significa per te. Con la liberazione immediata ti assumi l’intero rischio dell’operazione: se non paghi, i creditori ti aggrediscono direttamente, e il debitore è fuori. Se sei un assuntore “di salvataggio” (un socio o un familiare che vuole liberare l’imprenditore), la liberazione immediata è spesso proprio l’obiettivo. Se sei un assuntore “economico”, la liberazione immediata rende la proposta molto più appetibile per i creditori del debitore persona fisica e per il debitore stesso, ma ti priva del “paracadute” della risoluzione: valuta se il margine atteso giustifica il rischio.
Disciplina i tempi del trasferimento. Puoi prevedere che i beni ti siano trasferiti con l’omologazione oppure solo dopo l’adempimento dei tuoi obblighi. La Cassazione ha ritenuto che, quando il trasferimento è differito all’esecuzione degli obblighi dell’assuntore, i beni restano nella massa e gli atti di disposizione dell’assuntore su quei beni restano sospensivamente condizionati; se la condizione diventa impossibile, il bene torna nella disponibilità del curatore (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5147 del 29 aprile 1992). Se intendi rivendere subito un immobile per finanziare i pagamenti, il trasferimento differito ti crea problemi pratici con l’acquirente e con la banca che finanzia: prevedi una clausola che consenta il trasferimento contestuale a fronte di versamenti vincolati.
Prevedi la destinazione delle eccedenze e delle sopravvenienze. Che succede se una revocatoria ceduta rende più del previsto, o se emerge un credito che nessuno aveva censito? Se la proposta lo prevede, il beneficio resta a te (è il compenso del rischio, nei limiti della ragionevolezza, Cass. n. 2674/2012, cit.). Se la proposta tace, si apre il contenzioso.
Prevedi la gestione dei crediti contestati e degli accantonamenti. Le somme destinate a creditori contestati, condizionali o irreperibili vanno accantonate secondo le modalità stabilite dal giudice. Definisci nella proposta chi trattiene gli accantonamenti, come vengono liberati e a chi tornano se il credito si rivela inesistente.
La base giuridica
Art. 240, comma 2, CCII (ristrutturazione in qualsiasi forma, anche tramite accollo o altre operazioni straordinarie); norme sugli effetti, sull’esecuzione e sulla risoluzione (artt. 248-250 CCII); artt. 1273 e seguenti c.c. per la disciplina generale dell’accollo, applicabile per quanto compatibile.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è un creditore importante che, in sede di voto, condiziona il proprio consenso alla liberazione immediata del debitore persona fisica (per esempio, perché ne è parente o socio) oppure, al contrario, alla permanenza dell’obbligazione del debitore come garanzia aggiuntiva. Prepara entrambe le versioni della clausola e calcola in anticipo l’effetto di ciascuna sul tuo rischio: deciderai sotto pressione, ma con numeri già pronti.
Una nota sulle competenze. In questa fase la proposta smette di essere un’offerta d’acquisto e diventa una negoziazione con una pluralità di creditori, curatore e comitato: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, imposta le clausole di liberazione e trasferimento partendo da come verranno lette dai creditori e dal tribunale, non solo da come conviene a chi le scrive.
Check di completamento
- La proposta dice in modo inequivoco se il debitore è liberato immediatamente o no.
- Il momento del trasferimento dei beni è indicato, con le relative conseguenze.
- Eccedenze, sopravvenienze, accantonamenti e crediti contestati hanno una regola scritta.
Mossa 6 — Attraversa pareri, voto e omologazione senza perdere la proposta per strada
Obiettivo della mossa: portare la proposta dall’esame del giudice delegato fino al provvedimento di omologazione definitivo, presidiando ogni passaggio in cui un parere negativo, un’opposizione o un difetto formale possono farla cadere.
Quando va fatta
Dal deposito della proposta fino al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione. I termini sono fissati dal Codice e, per alcuni passaggi, dal giudice delegato con proprio decreto: leggi con attenzione ogni provvedimento comunicato, perché i giorni per comunicare il dissenso, depositare opposizioni o proporre reclamo corrono dalla comunicazione e, come detto, non si fermano tra il 1 e il 31 agosto nei procedimenti regolati dal Codice, salvo diversa previsione.
Come si esegue
- Deposito e comunicazioni. La proposta si deposita nella cancelleria del tribunale presso cui pende la liquidazione giudiziale, con la documentazione a supporto (perizie, attestazione del professionista indipendente sui privilegiati se prevista, impegni dei garanti). Il giudice delegato la comunica al curatore e al comitato dei creditori per i pareri.
- Il parere del curatore. Il curatore esprime un parere che, nella prassi, si concentra sulla convenienza della proposta rispetto alla prosecuzione della liquidazione, sulla serietà dell’assuntore e sulla consistenza delle garanzie. Prima di procedere, assicurati di aver fornito al curatore tutti gli elementi che gli servono: un parere negativo per mancanza di informazioni è un parere evitabile.
- Il parere del comitato dei creditori. Il comitato è l’organo che rappresenta gli interessi dei creditori nella procedura; il suo parere sulla proposta è un passaggio decisivo. Se la proposta prevede trattamenti differenziati o classi, preparati a motivarli nel dettaglio.
- Il voto dei creditori. La proposta ammessa viene comunicata ai creditori, che si esprimono nei termini fissati dal giudice delegato. Verifica le regole sulle maggioranze e sul computo dei voti (per crediti e, se ci sono classi, per classi), comprese quelle sul valore del silenzio dei creditori che non esprimono il dissenso nei termini, e sulle esclusioni dal voto per i creditori in conflitto di interessi. Se sei un creditore-assuntore, considera che il tuo credito potrebbe non essere computato o essere soggetto a limiti.
- L’omologazione. Approvata la proposta, si apre il giudizio di omologazione, nel quale i creditori dissenzienti e gli altri interessati possono proporre opposizione. Il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito della votazione e, in presenza di opposizioni o di classi dissenzienti, valuta i profili di convenienza secondo le regole del Codice.
- Il reclamo. Contro il provvedimento del tribunale è ammesso reclamo alla corte d’appello entro termini brevi (trenta giorni secondo l’impianto tradizionale, da verificare sul provvedimento comunicato). Fino a quando il provvedimento non è definitivo, non dare per acquisiti i beni.
La base giuridica
Gli articoli del capo del Codice dedicato al concordato nella liquidazione giudiziale, dall’art. 240 (iniziativa) alle norme su esame della proposta, voto, approvazione, giudizio di omologazione e reclamo. Sul piano della giurisprudenza, ricorda un punto chiave: la clausola che limita gli obblighi dell’assuntore, una volta recepita nel provvedimento di omologazione passato in giudicato, non è più contestabile da parte del creditore escluso in sede di esecuzione (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4698 del 25 febbraio 2011). Ciò che non viene contestato nel giudizio di omologazione si consolida: vale per i creditori, ma vale anche per te. Se una clausola è ambigua, il momento per chiarirla è prima del giudicato.
Se qualcosa va storto
Parere negativo del curatore o del comitato. Non è necessariamente la fine. Leggi le ragioni: se riguardano la convenienza, puoi migliorare l’offerta (più risorse, garanzie più ampie, pagamenti più rapidi) e depositare una proposta modificata; se riguardano la serietà dell’assuntore, rafforza la capitalizzazione del veicolo o affianca un garante più solido.
Proposta concorrente. Se un altro soggetto presenta una proposta migliore, i creditori possono preferirla. Valuta se rilanciare (con un margine ancora ragionevole) o se ritirarti prima di aver sostenuto altri costi.
Opposizione di un creditore rilevante. Prepara per tempo una memoria che dimostri la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, con i numeri della mossa 2. È qui che il lavoro di due diligence si trasforma in argomento giudiziale.
Check di completamento
- Hai ricevuto e analizzato i pareri del curatore e del comitato.
- La proposta è stata approvata con le maggioranze richieste.
- Il provvedimento di omologazione è definitivo (nessun reclamo pendente o reclami respinti).
Come preparare il dossier per il curatore e per il comitato
Il parere del curatore e quello del comitato dei creditori si formano sulle carte che ricevono. Non lasciare che siano loro a ricostruire la tua proposta: consegna un dossier ordinato. Il primo passo è una nota di sintesi di poche pagine che spieghi chi sei, cosa offri, cosa chiedi in cambio e perché la proposta conviene ai creditori rispetto alla prosecuzione della liquidazione. Allega poi:
- Il prospetto di confronto tra quanto ciascuna classe o categoria di creditori riceverebbe con il concordato e quanto riceverebbe, secondo stime prudenti, dalla liquidazione: importi, tempi, probabilità di realizzo. È il documento che il curatore cercherà per primo.
- La prova della capacità dell’assuntore: bilanci del veicolo, dichiarazioni di impegno dei soci, lettere delle banche, eventuali conferimenti già eseguiti.
- Gli impegni dei garanti con importo, durata, condizioni di escussione.
- L’elenco tassativo delle azioni di massa che chiedi di ricevere, con oggetto e fondamento, e l’indicazione dello stato di ciascun giudizio.
- Le perizie e l’attestazione sui creditori muniti di prelazione, se la proposta prevede per loro un pagamento non integrale.
- Il cronoprogramma dei pagamenti, con le fonti di copertura di ciascuna scadenza.
Un dossier così costruito riduce il rischio di pareri negativi “per mancanza di elementi” e accorcia i tempi, perché il curatore non deve chiedere integrazioni.
Il ruolo dell’attestazione sui creditori privilegiati
Se la proposta prevede che ipotecari, pignoratizi o privilegiati non siano pagati per intero, la legge richiede che il pagamento offerto non sia inferiore a quanto realizzabile dalla liquidazione dei beni o diritti su cui grava la prelazione, secondo la relazione giurata di un professionista indipendente nominato dal tribunale (art. 240, comma 4, CCII). Per l’assuntore questo passaggio ha tre conseguenze pratiche. La prima: i tempi si allungano, perché serve la nomina e il lavoro del professionista. La seconda: il valore attestato diventa il pavimento non negoziabile dell’offerta verso quei creditori. La terza: se il valore attestato è superiore a quello che avevi stimato nella mossa 2, devi ricalcolare il margine e, se necessario, rivedere l’intera proposta. Non passare al voto finché l’attestazione non è depositata e i numeri della proposta non sono allineati.
Il comportamento dell’assuntore durante il voto
Durante la fase di voto, la tentazione è “fare campagna” presso i creditori. Puoi certamente illustrare la proposta e rispondere alle domande, ma ogni accordo separato con singoli creditori (pagamenti extra, vantaggi non previsti nella proposta) è un rischio serio: altera la parità di trattamento fuori dalle regole delle classi e può essere fatto valere in sede di omologazione o, peggio, come causa di invalidità. Tutto ciò che offri a un creditore deve stare nella proposta, a disposizione di tutti.
Mossa 7 — Ricevi i beni e subentra nelle azioni della massa
Obiettivo della mossa: ottenere l’effettivo trasferimento dei beni e delle azioni previste nella proposta, subentrare correttamente nei giudizi pendenti e gestire gli aspetti fiscali del trasferimento.
Quando va fatta
Dopo l’omologazione (o, se la proposta lo prevede, dopo l’adempimento degli obblighi cui il trasferimento è condizionato). Prima di procedere, assicurati che il provvedimento sia definitivo e che le condizioni previste per il trasferimento si siano verificate.
Come si esegue
Il trasferimento dei beni. Il provvedimento di omologazione costituisce il titolo del trasferimento dei beni all’assuntore secondo quanto previsto nella proposta. Per gli immobili e i beni mobili registrati, cura la trascrizione e le volture; per l’azienda, verifica i contratti in corso e i rapporti di lavoro che si trasferiscono; per i crediti verso terzi, cura le notifiche ai debitori ceduti. Se la proposta prevedeva il trasferimento differito, ricorda che fino all’adempimento i beni restano nella massa e gli atti di disposizione sono condizionati (Cass. n. 5147/1992, cit.).
Il subentro nelle azioni di massa. Se hai ottenuto la cessione delle revocatorie o di altre azioni, la chiusura della procedura non le rende improcedibili: l’assuntore subentra nel diritto controverso. La Cassazione ha qualificato questo passaggio come causa di interruzione del processo, con conseguente necessità di riassunzione da parte (o nei confronti) dell’assuntore, e non come semplice prosecuzione tra le parti originarie (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4766 del 28 febbraio 2007). Prepara gli atti di riassunzione per tempo e controlla i termini processuali di ciascun giudizio.
La posizione processuale dell’assuntore. Quando agisci per recuperare somme dovute al patrimonio del debitore, ti trovi nella stessa posizione sostanziale del debitore in bonis e del curatore: la controparte potrà opporti le stesse eccezioni, compresa la compensazione con propri crediti, purché fondata su fatti anteriori all’apertura della procedura, e potrà opporti il contratto senza i limiti dell’art. 2704 c.c. sulla data certa (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13762 del 31 maggio 2017). Inserisci questa variabile nella valutazione dei crediti che ricevi: un credito apparentemente pieno può ridursi per effetto di controcrediti del debitore ceduto.
Il vincolo del giudicato sullo stato passivo. Allo stesso modo, il giudicato formatosi in sede di opposizione allo stato passivo vincola l’assuntore, che ne beneficia come avente causa dalla procedura: il creditore non può invocare nei suoi confronti una causa di prelazione diversa da quella accertata (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 14143 del 27 ottobre 2000). È un argomento di difesa utile: usa lo stato passivo come perimetro delle pretese.
Gli aspetti fiscali del trasferimento. Il trasferimento dei beni all’assuntore è soggetto a imposta di registro proporzionale sui beni trasferiti. Sul punto più discusso, cioè se il valore dei debiti accollati debba entrare nella base imponibile, la Cassazione ha escluso che l’accollo, effetto legale dell’operazione concordataria, concorra a formarla, richiamando l’art. 21, comma 3, del d.P.R. 131/1986 (Cass., ord. n. 33442/2023; data di deposito non reperita nelle fonti consultate). L’Agenzia delle Entrate si è adeguata con la risoluzione n. 13/E del 19 febbraio 2025, che supera la precedente impostazione della circolare n. 27/E del 2012 e invita gli uffici a riesaminare le controversie pendenti: l’imposta va calcolata sui singoli beni trasferiti, secondo le aliquote proprie di ciascuna categoria. Fai calcolare l’imposta su questa base prima di registrare il provvedimento.
La base giuridica
Art. 240, comma 5, CCII (cessione delle azioni della massa); norme sugli effetti e sull’esecuzione del concordato; art. 111 c.p.c. e norme sull’interruzione del processo per il subentro nei giudizi; art. 21, comma 3, d.P.R. 131/1986 per il registro.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il giudizio interrotto e non riassunto nei termini: l’azione che avevi “comprato” si estingue. Il rimedio è preventivo: subito dopo l’omologazione, fai un elenco di tutti i giudizi trasferiti con la data di interruzione e il termine per la riassunzione, e assegna a ciascuno un responsabile.
Un secondo imprevisto è l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro calcolata anche sui debiti accollati. Oggi la posizione dell’Agenzia è allineata alla Cassazione, ma se ricevi un atto impositivo difforme valuta subito il ricorso nei termini.
Check di completamento
- Beni trascritti e volturati, crediti notificati ai debitori ceduti.
- Tutti i giudizi trasferiti riassunti nei termini.
- Imposta di registro liquidata sulla base corretta.
Mossa 8 — Esegui, rendiconta e proteggiti dalla risoluzione e dalle pretese dei creditori
Obiettivo della mossa: pagare i creditori secondo la proposta, documentare ogni pagamento, gestire le contestazioni e arrivare alla dichiarazione di completa esecuzione con lo svincolo delle garanzie.
Quando va fatta
Dall’omologazione definitiva fino all’ultimo pagamento previsto e oltre, fino a quando non siano decorsi i termini per eventuali azioni di risoluzione o annullamento. Non considerarti “libero” il giorno dell’ultimo bonifico.
Come si esegue
- Rispetta il calendario dei pagamenti. Il curatore, il giudice delegato e il comitato dei creditori sorvegliano l’adempimento. Ogni ritardo va motivato e, se possibile, concordato in anticipo.
- Gestisci i creditori non insinuati. Se non hai limitato gli impegni, dovrai pagare nella percentuale concordataria anche i creditori che si presentano dopo (Cass. n. 2400/2000, cit.); se li hai limitati, potrai eccepire il difetto di legittimazione passiva rinviandoli al debitore (Cass. n. 5391/2004, cit.). In entrambi i casi, tieni un registro delle richieste ricevute e delle risposte date.
- Gestisci accantonamenti e crediti contestati. Quando un credito contestato viene definito, paga o libera l’accantonamento secondo le regole del provvedimento.
- Rendiconta. Documenta ogni pagamento con quietanze e prospetti riepilogativi; consegna al curatore i documenti necessari per l’accertamento della completa esecuzione.
- Chiedi lo svincolo. Accertata la completa esecuzione, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia. Solo a quel punto le tue garanzie (e quelle dei tuoi garanti) si liberano.
La base giuridica
Norme sull’esecuzione e sulla risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 249-250 CCII) e sull’annullamento, che riprendono gli artt. 136-138 l. fall. La risoluzione può essere chiesta quando le garanzie promesse non sono costituite o quando gli obblighi del concordato non sono adempiuti regolarmente; se hai assunto gli obblighi con liberazione immediata del debitore, la risoluzione non è pronunciabile, ma la tua esposizione verso i creditori resta piena e diretta.
Se qualcosa va storto
Non riesci a pagare una rata. Comunicalo subito al curatore, proponi un piano di rientro e attiva, se necessario, le garanzie: un inadempimento gestito è molto diverso da un inadempimento subito. Se il debitore non è stato liberato, ricorda che la risoluzione riporta la procedura sui binari della liquidazione, con la perdita del perimetro che ti era stato trasferito e il rischio di dover rispondere delle conseguenze.
Emerge un creditore inatteso con un credito rilevante. Verifica se rientra nel perimetro (mossa 3), se è anteriore all’apertura della procedura, se il suo credito è stato accertato nello stato passivo con una causa di prelazione diversa da quella che ora invoca (Cass. n. 14143/2000, cit.).
Un debitore ceduto oppone compensazione. Verifica che i fatti costitutivi del suo controcredito siano anteriori all’apertura della procedura: solo in quel caso l’eccezione è opponibile all’assuntore (Cass. ord. n. 13762/2017, cit.).
Check di completamento
- Tutti i pagamenti documentati e consegnati al curatore.
- Accantonamenti definiti o liberati.
- Provvedimento di svincolo delle garanzie e cancellazione delle ipoteche ottenuto.
La mappa dei rischi dell’assuntore
Ogni rischio dell’assuntore nasce da una mossa saltata o eseguita male. Questa mappa li mette in fila, con la mossa che li previene.
| Rischio | Come si manifesta | Mossa che lo previene |
|---|---|---|
| Passivo emergente | Creditori non insinuati, tardivi, debiti fiscali scoperti dopo | Mosse 2 e 3 |
| Sopravvalutazione dell’attivo | Beni venduti a meno del previsto, crediti inesigibili | Mossa 2 |
| Rischio processuale | Revocatorie perse, giudizi estinti per mancata riassunzione | Mosse 3 e 7 |
| Eccezioni dei debitori ceduti | Compensazioni con controcrediti anteriori | Mosse 2 e 7 |
| Rischio fiscale | Registro liquidato su base errata, oneri sui trasferimenti | Mossa 7 |
| Rischio garanzie | Fideiussione scaduta o ridotta prima della fine del piano | Mossa 4 |
| Risoluzione | Garanzie non costituite, inadempimento non scarso | Mosse 4, 5 e 8 |
| Annullamento | Scoperta di passivo dolosamente esagerato o attivo sottratto o dissimulato | Mossa 2 |
Il rischio di annullamento merita una parola in più. Secondo l’impianto tradizionale, ripreso dal Codice, il concordato può essere annullato quando si scopre che il passivo è stato dolosamente esagerato oppure che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo. Se sei un terzo estraneo, l’annullamento non dipende da un tuo comportamento, ma colpisce comunque l’operazione su cui hai investito. È un’altra ragione per cui la due diligence non è un costo da comprimere: se nelle carte della procedura emergono segnali di distrazione o di passivo gonfiato, segnalali prima e calibra la proposta, invece di scoprirli dopo l’omologazione.
La responsabilità dell’assuntore verso i creditori: che cosa possono fare contro di te
Una volta omologato il concordato, i creditori vincolati non hanno più davanti il curatore e la massa, ma l’assuntore (da solo, se il debitore è stato liberato; insieme al debitore, se l’accollo è cumulativo). In concreto, verso di te possono:
- Chiedere l’adempimento delle somme dovute secondo la proposta, nella percentuale e alle scadenze previste, con le ordinarie azioni di condanna e, ottenuto un titolo, con l’esecuzione forzata sul tuo patrimonio.
- Escutere le garanzie prestate da terzi a favore dei creditori, nei limiti in cui la garanzia si estende al singolo creditore (ricorda che, secondo la regola tradizionale, le garanzie prestate da terzi nel concordato non si estendono ai creditori che non hanno presentato domanda di ammissione).
- Chiedere la risoluzione del concordato, se il debitore non è stato liberato e ne ricorrono i presupposti, nei termini previsti dal Codice.
- Opporsi alle tue iniziative quando agisci come avente causa della procedura, facendo valere le eccezioni che avrebbero potuto opporre al curatore o al debitore.
D’altra parte, anche tu hai difese specifiche: il perimetro scritto nella proposta e recepito nell’omologazione, il giudicato sullo stato passivo, l’eventuale limitazione degli impegni, la regola per cui la compensazione è opponibile solo se fondata su fatti anteriori all’apertura. La tua migliore difesa da assuntore è un fascicolo ordinato: proposta, provvedimento di omologazione, stato passivo, quietanze.
Quando l’assuntore è un socio o un familiare del debitore
Se agisci per liberare l’imprenditore (un genitore, un coniuge, il socio con cui hai condiviso l’impresa), il rischio cambia volto. Il tuo obiettivo non è il margine ma la chiusura, e la tentazione è firmare impegni superiori alle tue possibilità pur di ottenerla. Prima di procedere, assicurati di tre cose: che la proposta rispetti i limiti temporali e gli apporti richiesti ai soggetti collegati (mossa 1); che le garanzie che offri non mettano a rischio il patrimonio familiare oltre quanto sei disposto a perdere (mossa 4); che la liberazione immediata del debitore sia davvero ciò che vuoi, sapendo che ti rende l’unico obbligato e preclude la risoluzione (mossa 5). Se la crisi riguarda anche il tuo patrimonio personale, valuta prima, con un professionista, gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento: assumere obbligazioni concordatarie mentre sei tu stesso in difficoltà rischia di trasferire la crisi da una persona all’altra.
Il piano alla prova dei numeri
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali: servono a mostrare come cambia l’esito a seconda di quando e come esegui le mosse. Stessa situazione di partenza per tutte.
Situazione di partenza. Liquidazione giudiziale di una s.r.l. aperta il 14 febbraio 2025. Attivo stimato dal curatore: liquidità 186.300 €, capannone stimato 742.000 € (gravato da ipoteca per un credito di 611.450 €), magazzino 93.700 €, azione revocatoria pendente su pagamenti a un fornitore per 128.900 €, azione di responsabilità contro l’ex amministratore non ancora promossa. Passivo ammesso: privilegiati generali (lavoratori, erario) 214.600 €, chirografari 1.387.200 €. Spese di procedura e prededuzioni stimate fino alla chiusura: 97.450 €. Stato passivo esecutivo dal 23 settembre 2025.
Simulazione 1 — Il terzo che agisce presto e bene
Un investitore terzo, senza legami con il debitore, completa la due diligence a novembre 2025 (mossa 2) e propone: pagamento integrale delle prededuzioni (97.450 €), pagamento al creditore ipotecario di 611.450 € (pari al credito, inferiore al valore attestato del capannone), privilegiati generali al 100% (214.600 €), chirografari al 18% (249.696 €). Totale impegno: 1.173.196 €. Riceve: liquidità 186.300 €, capannone, magazzino, revocatoria pendente (con oggetto e fondamento specificati e autorizzazione del giudice delegato). Garanzia: fideiussione bancaria per 420.000 € fino a 90 giorni dopo l’ultimo pagamento (mossa 4). Valore stimato dell’attivo ricevuto: 186.300 + 742.000 + 93.700 + (128.900 × 60% di probabilità = 77.340) = 1.099.340 €. Il margine immediato è negativo (−73.856 €), ma il capannone serve all’investitore per la propria attività e il magazzino viene rivenduto con un ricarico: la proposta ha senso solo se i flussi dell’attività coprono la differenza. Esito: proposta coerente, garanzie credibili, eccedenza ragionevole. Chi agisce alla mossa 2 con dati completi arriva al voto con numeri che il curatore può verificare.
Simulazione 2 — La cessione dell’azione di responsabilità “dimenticata”
Stesso investitore, ma la proposta parla genericamente di “cessione di tutti i beni e diritti della procedura”, senza indicare l’azione di responsabilità contro l’ex amministratore, mai promossa. Dopo l’omologazione l’investitore scopre elementi che renderebbero l’azione fondata per circa 310.000 €. Esito: l’azione non gli è stata ceduta, perché la cessione delle azioni di massa richiede indicazione specifica di oggetto e fondamento e autorizzazione del giudice delegato, e non può desumersi dalla cessione generica dei beni (principio affermato, sotto la legge fallimentare, da Cass. n. 6587/2003). Chi avesse completato la mossa 3 avrebbe inserito l’azione con il suo fondamento e ne avrebbe chiesto l’autorizzazione.
Simulazione 3 — Il socio collegato che arriva troppo presto
Il socio di maggioranza della s.r.l. (persona fisica) vuole presentare la proposta a dicembre 2025 per chiudere rapidamente. Esito: la proposta è inammissibile, perché per il debitore e i soggetti collegati la finestra si apre solo dopo un anno dall’apertura (quindi non prima del 14 febbraio 2026) e la proposta deve prevedere apporti che aumentino l’attivo nella misura indicata dalla legge. Se il socio attende febbraio 2026 e conferisce, oltre all’attivo esistente, risorse aggiuntive pari almeno al 10% dell’attivo (circa 114.400 € su un attivo di circa 1.150.000 €, calcolato sui valori di stima), la proposta diventa esaminabile. Chi parte dalla mossa 1 evita il deposito inutile.
Simulazione 4 — Liberazione immediata o accollo cumulativo
L’investitore della simulazione 1 deve scegliere tra liberazione immediata del debitore e accollo cumulativo. A metà esecuzione, dopo aver pagato 702.000 €, l’investitore incontra difficoltà e non versa la rata da 166.800 € del 30 giugno 2027. Con accollo cumulativo: i creditori possono chiedere la risoluzione; la procedura riprende con il curatore, il trasferimento dei beni è messo in discussione e l’investitore rischia di perdere il perimetro ricevuto, oltre all’escussione della fideiussione. Con liberazione immediata: la risoluzione non è pronunciabile; i creditori agiscono direttamente contro l’investitore e contro la banca garante, che paga fino a 420.000 € e si rivale sull’investitore. In entrambi i casi l’inadempimento costa; cambia chi ne paga le conseguenze e in quale sede.
Il piano in una pagina
Se devi ricordare una sola cosa, ricorda che l’assuntore è un soggetto che compra un attivo pagando debiti altrui, e che ogni sua garanzia di successo sta nella precisione della proposta. Il piano si riduce a otto passaggi. Verifica di essere legittimato e di trovarti nella finestra giusta. Misura attivo e passivo con documenti, non con impressioni. Decidi il perimetro di beni, azioni e debiti, scrivendolo in modo tassativo. Costruisci garanzie che puoi davvero prestare e che durano quanto il piano. Scegli consapevolmente tra liberazione immediata del debitore e accollo cumulativo. Presidia pareri, voto e omologazione, chiarendo ogni ambiguità prima del giudicato. Ricevi i beni, riassumi i giudizi, liquida correttamente il registro. Esegui, rendiconta e ottieni lo svincolo.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se saltata |
|---|---|---|---|
| 1. Legittimazione e tempi | Proposta ammissibile | Terzi: dall’apertura; collegati: dopo 1 anno ed entro 2 anni dall’esecutività dello stato passivo | Inammissibilità |
| 2. Due diligence | Conoscere attivo e passivo | Prima della redazione | Impegno sproporzionato, parere negativo |
| 3. Perimetro | Beni, azioni e debiti tassativi | Prima della redazione | Azioni non cedute, debiti imprevisti |
| 4. Garanzie | Credibilità e copertura | Prima del deposito | Risoluzione per garanzie non costituite |
| 5. Clausole chiave | Liberazione, trasferimento, eccedenze | Nella redazione | Posizione giuridica non voluta |
| 6. Pareri, voto, omologazione | Provvedimento definitivo | Termini fissati dal giudice e dal Codice | Rigetto, giudicato su clausole ambigue |
| 7. Trasferimento e subentro | Beni e azioni effettivamente acquisiti | Subito dopo l’omologazione | Estinzione dei giudizi, imposte errate |
| 8. Esecuzione | Completa esecuzione e svincolo | Fino all’ultimo pagamento e oltre | Risoluzione, azioni dirette dei creditori |
Gli scenari di deviazione
Anche il piano meglio eseguito incontra imprevisti. Questi sono i tre più frequenti, con il piano B per ciascuno.
Scenario 1 — La controparte accelera: il curatore vende prima del voto
Il curatore, nell’interesse della procedura, non è obbligato a sospendere la liquidazione solo perché è stata presentata una proposta di concordato. Se, mentre la proposta è all’esame, il curatore vende il bene che per te era centrale (per esempio il capannone), il tuo progetto perde senso. Piano B: prima del deposito, verifica il programma di liquidazione e le vendite già fissate; se c’è un bene strategico in vendita, rappresenta al curatore e al giudice delegato l’esistenza della proposta e chiedi di valutare l’opportunità di coordinare i tempi. Se la vendita avviene comunque, rimodula la proposta (prezzo inferiore a fronte del perimetro ridotto) oppure ritirala, senza insistere su un’offerta che non regge più. In alternativa, valuta di partecipare alla vendita competitiva come acquirente, fuori dal concordato.
Scenario 2 — Il termine è scaduto: giudizio interrotto non riassunto o finestra temporale chiusa
Se il giudizio relativo a un’azione che ti è stata ceduta si è interrotto e il termine per riassumerlo è decorso, l’azione rischia l’estinzione. Piano B: verifica con precisione da quando decorre il termine (dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo) e se sono possibili rimedi processuali; se l’estinzione è inevitabile, verifica se l’azione può essere riproposta nei termini di prescrizione o decadenza ancora aperti. Per il futuro, la regola è l’elenco dei giudizi con scadenze della mossa 7.
Se invece è la finestra di presentazione della proposta a essere chiusa (per esempio, sono decorsi due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo e sei un soggetto collegato), non c’è un piano B dentro questo strumento: valuta di sostenere una proposta presentata da un terzo realmente indipendente o di partecipare alle vendite della procedura.
Scenario 3 — Il documento irreperibile: contabilità lacunosa o perizia mancante
Se la contabilità del debitore è incompleta e il curatore non riesce a predisporre l’elenco provvisorio dei creditori, la proposta anticipata (prima dell’esecutività dello stato passivo) non è percorribile. Piano B: attendi l’esecutività dello stato passivo, usando il tempo per completare la due diligence; nel frattempo, raccogli presso fornitori, banche ed enti le informazioni sul passivo che ti servono a stimare il rischio. Se manca una perizia su un bene, commissiona una stima di parte trasparente o escludi il bene dal perimetro.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso fare la mossa 5 (clausole) prima della mossa 3 (perimetro)?
No. Le clausole su liberazione e trasferimento hanno senso solo quando sai esattamente quali beni e quali debiti sono in gioco. Scrivere prima le clausole e poi adattare il perimetro produce proposte incoerenti, che il curatore segnalerà nel parere.
Posso essere assuntore se sono già creditore della procedura?
Sì: la legge consente che la proposta venga da uno o più creditori. Considera però che la tua doppia veste può incidere sul voto e sul modo in cui gli altri creditori leggeranno la proposta; trasparenza su questo punto fin dall’inizio.
Se pago tutto, il debitore è liberato anche se non ho previsto la liberazione immediata?
Con l’esecuzione del concordato omologato il debitore è liberato nei limiti della percentuale concordataria verso i creditori vincolati dal concordato. La liberazione immediata serve a un’altra cosa: a far uscire subito il debitore dal rapporto, rendendo te unico obbligato fin dall’omologazione e precludendo la risoluzione.
Posso rivendere i beni prima di aver pagato tutti i creditori?
Dipende da come hai disciplinato il trasferimento. Se il trasferimento avviene con l’omologazione, sì, nei limiti delle garanzie che hai prestato; se è differito all’esecuzione, i tuoi atti di disposizione restano condizionati e l’acquirente lo saprà.
Che cosa rischio verso i creditori che non si sono insinuati?
Se non hai limitato gli impegni, devi pagarli nella percentuale concordataria; se li hai limitati, rispondono verso di loro il debitore. Il tema ha un approfondimento dedicato: qui ti basta ricordare che la scelta va fatta nella mossa 3 e scritta nella proposta.
L’imposta di registro si calcola anche sui debiti che mi accollo?
Secondo la Cassazione e la risoluzione n. 13/E del 19 febbraio 2025 dell’Agenzia delle Entrate, no: la base imponibile è il valore dei beni trasferiti, mentre l’accollo, effetto legale dell’operazione, ne resta fuori.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Avvertenza: le pronunce che seguono sono state rese sulla legge fallimentare (in particolare sugli artt. 124, 135, 136 e 137 l. fall.), la cui disciplina dell’assuntore è stata ripresa con adattamenti dall’art. 240 e dalle norme successive del Codice della crisi. Restano il riferimento principale, ma vanno lette alla luce del testo vigente.
A sostegno della mossa 2 (misurare il margine)
- Cass. civ., Sez. VI, sent. n. 2674 del 22 febbraio 2012. Principio: è ammissibile la proposta del terzo che riservi a sé l’eventuale eccedenza tra valore dei beni trasferiti e fabbisogno concordatario, se il margine è ragionevole, perché remunera l’onere e il rischio assunti. Rilevanza: legittima il profitto dell’assuntore, ma ne impone la giustificabilità.
A sostegno della mossa 3 (perimetro delle azioni e dei debiti)
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6587 del 26 aprile 2003. Principio: la cessione dell’azione revocatoria all’assuntore deve risultare espressamente dalla proposta e dal provvedimento di omologazione e richiede una previsione parallela sui beni oggetto dell’atto revocato. Rilevanza: nessuna cessione implicita di azioni.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3274 del 10 febbraio 2011. Principio: trasferire le revocatorie al terzo non è di per sé abusivo, né lo è la sola deroga alla parità di trattamento. Rilevanza: rassicura sulla legittimità dell’operazione, ferma la valutazione di convenienza.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 10013 del 9 ottobre 1998. Principio: nel regime anteriore alla riforma del 2006, erano cedibili al terzo solo le revocatorie già proposte al deposito della proposta. Rilevanza: spiega da dove nasce l’attuale requisito di autorizzazione e indicazione specifica.
- Cass. civ., Sez. V, sent. n. 2400 del 3 marzo 2000. Principio: senza limitazione, l’assuntore paga nella percentuale concordataria anche i creditori non insinuati. Rilevanza: misura l’esposizione dell’assuntore.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5391 del 17 marzo 2004. Principio: se gli obblighi sono limitati ai crediti ammessi, l’assuntore non è legittimato passivo verso il creditore non insinuato, che deve rivolgersi al debitore. Rilevanza: effetto della limitazione, trattata solo per accenni.
A sostegno della mossa 4 (garanzie)
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2450 del 15 marzo 1988. Principio: l’accordo tra debitore e fideiussore del concordato avente ad oggetto beni del debitore non è opponibile in sede concorsuale ai creditori, salvo che produca effetti dopo la chiusura dell’esecuzione del concordato. Rilevanza: come strutturare le contropartite dei garanti.
A sostegno della mossa 5 (liberazione e trasferimento)
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18382 del 2 dicembre 2003. Principio: senza liberazione contestuale del debitore, l’assuntore si affianca al debitore come garante e coobbligato, senza succedergli nel debito. Rilevanza: la scelta tra liberazione e accollo cumulativo.
- Cass. civ., Sez. III, sent. n. 24263 del 30 novembre 2010. Principio: l’assuntore è successore a titolo particolare solo se subentra nei debiti con liberazione del debitore; altrimenti non può, ad esempio, proporre opposizione agli atti esecutivi in luogo del debitore. Rilevanza: legittimazione processuale dell’assuntore.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5147 del 29 aprile 1992. Principio: con trasferimento differito all’adempimento, i beni restano nella massa e gli atti di disposizione dell’assuntore sono sospensivamente condizionati. Rilevanza: tempi del trasferimento.
A sostegno della mossa 6 (omologazione e giudicato)
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4698 del 25 febbraio 2011. Principio: la clausola limitativa degli obblighi dell’assuntore recepita nell’omologazione definitiva non è più contestabile dal creditore escluso. Rilevanza: chiarire ogni ambiguità prima del giudicato.
A sostegno delle mosse 7 e 8 (subentro, esecuzione, difese)
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4766 del 28 febbraio 2007. Principio: con la cessione delle revocatorie, la chiusura della procedura non le rende improcedibili; l’assuntore subentra e il processo si interrompe. Rilevanza: riassunzione tempestiva dei giudizi.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13762 del 31 maggio 2017. Principio: all’assuntore che agisce per crediti del patrimonio del debitore la controparte può opporre compensazione e il contratto senza i limiti dell’art. 2704 c.c., purché i fatti siano anteriori all’apertura. Rilevanza: valutazione dei crediti ricevuti.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 14143 del 27 ottobre 2000. Principio: il giudicato sull’opposizione allo stato passivo vincola anche l’assuntore e gli giova come avente causa dalla procedura. Rilevanza: difesa contro pretese di prelazione diverse.
- Cass., ord. n. 33442/2023 (data di deposito non reperita). Principio: l’imposta di registro proporzionale si applica sul valore dei beni trasferiti all’assuntore, con esclusione dell’accollo dei debiti ai sensi dell’art. 21, comma 3, d.P.R. 131/1986. Rilevanza: costo fiscale del trasferimento.
- Prassi: Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 13/E del 19 febbraio 2025. Allinea la posizione dell’Amministrazione alla Cassazione e supera la circolare n. 27/E del 2012.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Questi sono gli strumenti concreti con cui lo Studio affianca chi valuta di diventare assuntore, o chi deve decidere se aderire a una proposta con assuntore:
- Verifichiamo la legittimazione e il calendario: ricostruiamo legami societari e date della procedura e ti diciamo, per iscritto, se e da quando la tua proposta è ammissibile.
- Analizziamo lo stato passivo, le relazioni del curatore e i fascicoli dei giudizi, costruendo con i commercialisti dello staff la tabella attivo certo / attivo aleatorio / passivo da assumere.
- Stimiamo il margine dell’assuntore e lo confrontiamo con l’alternativa liquidatoria, per capire se la proposta è sostenibile e difendibile davanti a curatore e tribunale.
- Redigiamo l’elenco tassativo dei beni e delle azioni di massa da trasferire, con oggetto e fondamento di ciascuna azione, e prepariamo l’istanza per l’autorizzazione del giudice delegato.
- Impostiamo il perimetro del passivo e le classi, valutando con te se e come limitare gli impegni.
- Negoziamo con banche e garanti il contenuto e la durata delle garanzie, verificando che coprano l’intero piano.
- Scriviamo le clausole su liberazione del debitore, tempi del trasferimento, eccedenze e accantonamenti, simulando l’effetto di ogni opzione sulla tua esposizione.
- Presidiamo pareri, voto, opposizioni e reclamo, preparando le memorie sulla convenienza della proposta.
- Curiamo il trasferimento e il subentro: trascrizioni, notifiche ai debitori ceduti, riassunzione dei giudizi, verifica della liquidazione dell’imposta di registro.
- Accompagniamo l’esecuzione fino allo svincolo delle garanzie, gestendo contestazioni, compensazioni e richieste di creditori non insinuati.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la proposta con assuntore è una trattativa tra un soggetto che mette risorse e una pluralità di creditori con interessi diversi, ed è proprio il tipo di trattativa che la composizione negoziata richiede di condurre con metodo, trasparenza e numeri verificabili. Accanto ad essa, l’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario OCC significa lavorare ogni giorno sul confronto tra soluzione concordata e alternativa liquidatoria, che è il criterio con cui curatore, comitato e tribunale leggeranno la tua proposta.
Se la proposta sfocia in contenzioso (opposizione all’omologazione, reclamo, giudizi riassunti, controversie con i creditori in fase di esecuzione), la strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso fascicolo: i commercialisti sulla due diligence, sulle stime e sui profili fiscali del trasferimento, gli avvocati sulle clausole, sulle garanzie e sul percorso processuale.
Chiusura
L’assuntore non è un acquirente qualsiasi: è il soggetto che, prendendo su di sé gli obblighi del concordato, riceve l’attivo e talvolta le azioni della massa, e che può liberare il debitore o affiancarlo. Ogni riga della proposta che scrivi oggi è un impegno che i creditori potranno farti valere domani: ciò che è preciso ti protegge, ciò che è vago ti espone.
Lo Studio Monardo segue questo tema perché la figura dell’assuntore vive all’incrocio tra negoziazione con i creditori e valutazione della convenienza rispetto alla liquidazione: la prima è il terreno dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la seconda è il lavoro quotidiano del Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC. Sono le competenze certificate dell’Avv. Monardo che rendono possibile affiancarti in ciascuna delle otto mosse, dal calendario iniziale allo svincolo delle garanzie.
📩 Hai una proposta da valutare o ti è stato chiesto di fare da assuntore? Scrivici adesso: trovi tutti i recapiti dello studio al termine di questa guida.
