Il debito con l’INPS di un’impresa in crisi non compare all’improvviso il giorno in cui si deposita il ricorso di concordato semplificato. Ha una storia lunga, con date precise. I primi mesi di contributi non versati. L’avviso di addebito. La segnalazione che l’Istituto, come creditore pubblico qualificato, è tenuto a inviare. Poi i mesi della composizione negoziata, con l’INPS seduto al tavolo delle trattative senza poter firmare uno stralcio. Infine la relazione finale dell’esperto, che fa partire un conto alla rovescia di sessanta giorni. Solo a quel punto si decide come, quanto e quando l’INPS verrà pagato.
Questa ricostruzione segue il debito contributivo lungo tutta la procedura, tappa per tappa. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Nel concordato semplificato questo conta più che altrove: non si vota, l’INPS non può essere convinto con un accordo transattivo previdenziale, e tutto si gioca sulla corretta collocazione del credito nel piano di liquidazione e sul vaglio del tribunale.
La timeline, in sintesi:
- mesi prima: contributi omessi, avvisi di addebito, segnalazione dell’INPS;
- composizione negoziata: l’INPS partecipa alle trattative, ma la transazione dell’art. 23, comma 2-bis, riguarda i soli tributi;
- relazione finale: si aprono i 60 giorni per il ricorso;
- deposito e pubblicazione: il credito INPS viene graduato nel piano e “fotografato”;
- fase dell’ausiliario e udienza: comunicazione all’INPS, eventuale opposizione;
- omologa, reclamo, liquidazione: i pagamenti arrivano dai riparti del liquidatore.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Il concordato semplificato esiste solo come sbocco di una composizione negoziata fallita, e la sua porta d’ingresso è la relazione finale dell’esperto. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno come si conducono le trattative con i creditori pubblici, cosa deve risultare dalla relazione finale e come quel documento condiziona l’accesso al semplificato. A questa competenza si somma il coordinamento di uno staff di avvocati e commercialisti che lavora sulla graduazione dei crediti previdenziali e sulle stime di liquidazione.
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La mappa temporale: dove si trova oggi il tuo debito contributivo
Prima di entrare nelle singole tappe, serve una visione d’insieme. Nel concordato semplificato il debito INPS attraversa due procedure distinte, la composizione negoziata (artt. 12 ss. del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019) e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (artt. 25-sexies e 25-septies). La prima è stragiudiziale e assistita dall’esperto; la seconda è una procedura concorsuale vera e propria, come ha chiarito la Cassazione già nel 2023.
Il dato che il lettore deve fissare subito: nel concordato semplificato non c’è voto dei creditori e non c’è transazione contributiva. Il pagamento dell’INPS dipende da tre variabili: il grado del privilegio che assiste ciascuna voce del credito, il valore dei beni su cui quel privilegio si esercita e il controllo del tribunale sull'”utilità” e sul “non pregiudizio” della proposta.
| Tappa | Quando | Cosa succede al debito INPS | Norma di riferimento | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesi o anni prima | Omissioni, avvisi di addebito, segnalazione | art. 25-novies CCII | Tappa 1 |
| 2 | Giorno 0 della composizione negoziata | L’INPS entra nelle trattative; misure protettive | artt. 12, 17, 18, 23 CCII | Tappa 2 |
| 3 | Fine delle trattative | Relazione finale dell’esperto, comunicazione | artt. 17 c. 8, 25-sexies c. 1 | Tappa 3 |
| 4 | Entro 60 giorni dalla comunicazione | Ricorso con piano: graduazione del credito INPS | art. 25-sexies c. 1, artt. 2753, 2754, 2778 c.c. | Tappa 4 |
| 5 | Dal giorno successivo al deposito | Pubblicazione nel registro imprese, effetti | art. 25-sexies c. 2 | Tappa 5 |
| 6 | Settimane successive | Ausiliario, eventuali integrazioni (15 gg), comunicazione all’INPS | art. 25-sexies c. 3-4 | Tappa 6 |
| 7 | Almeno 10 giorni prima dell’udienza | Opposizione dell’INPS | art. 25-sexies c. 4 | Tappa 7 |
| 8 | Udienza e dopo | Omologa con decreto, reclamo 30 gg, Cassazione 30 gg | art. 25-sexies c. 5-7 | Tappa 8 |
| 9 | Dopo l’omologa | Liquidazione e riparti all’INPS | art. 25-septies, rinvio agli artt. 117-119 | Tappa 9 |
Ogni riga corrisponde a una sezione che segue. Una sola avvertenza di metodo: i termini indicati sono quelli della legge; i tempi reali dipendono dal tribunale e dal carico dei ruoli, e dove li stimiamo lo dichiariamo come stima.
Tappa 1 — Mesi prima: i contributi omessi e la segnalazione dell’INPS
Cosa succede
La storia comincia sempre allo stesso modo. Per qualche mese l’impresa paga gli stipendi netti ma non versa i contributi con il modello F24. Poi smette di pagare anche le rate di una rateazione già concessa. L’INPS forma l’avviso di addebito, titolo esecutivo che sostituisce la vecchia cartella per i crediti contributivi, e lo affida all’agente della riscossione. Nel frattempo maturano le sanzioni civili e le somme aggiuntive.
In questa fase entra in gioco un istituto che il Codice della crisi ha reso centrale: le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (art. 25-novies CCII). L’INPS è tra questi creditori e, al superamento delle soglie di ritardo e di importo previste dalla legge, deve avvisare l’imprenditore (e, dove esistono, gli organi di controllo) della situazione di inadempimento, invitandolo a valutare l’accesso alla composizione negoziata.
La norma
La segnalazione dell’INPS ha una funzione di allerta, non sanzionatoria: non è un atto esecutivo e non produce di per sé effetti sul patrimonio. Serve però a datare l’emersione della crisi e, in un eventuale giudizio di responsabilità contro gli amministratori, il fatto che la segnalazione sia rimasta senza seguito pesa.
Sul piano civilistico, il credito contributivo nasce già con la sua “etichetta”: i contributi per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti godono del privilegio generale sui mobili dell’art. 2753 c.c.; gli altri contributi previdenziali e assistenziali di fonte legale godono del privilegio dell’art. 2754 c.c., che si estende anche agli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Il grado di questi privilegi è fissato dall’art. 2778 c.c.: i contributi IVS stanno in testa alla graduatoria mobiliare insieme ai crediti di lavoro, gli altri contributi più in basso (n. 8).
I termini che si attivano
In questa fase non ci sono termini processuali che corrono contro l’imprenditore, ma ci sono tre orologi che vanno guardati:
- il termine per opporsi all’avviso di addebito, se si contesta il merito del credito (per i contributi l’opposizione si propone davanti al giudice del lavoro); è un termine perentorio, che decorre dalla notifica dell’avviso;
- la soglia annua oltre la quale l’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti assume rilevanza penale (art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983);
- il tempo che passa tra la segnalazione e la reazione dell’imprenditore, che non è un termine giuridico ma diventa un dato di fatto nel giudizio sulla buona fede delle trattative.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la finestra in cui si può ancora scegliere lo strumento. L’imprenditore può chiedere all’INPS una rateazione ordinaria, contestare le voci che ritiene non dovute, oppure presentare istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica delle Camere di commercio. Quello che non può fare è sperare che il debito “invecchi”: i contributi hanno un regime di prescrizione proprio e le sanzioni civili continuano a crescere.
Una scelta da fare subito è distinguere, nella contabilità, le varie componenti del debito INPS: contributi IVS, contributi minori (malattia, maternità, disoccupazione e simili), quote a carico dei lavoratori trattenute e non versate, sanzioni civili, somme aggiuntive. Questa scomposizione, che sembra un esercizio contabile, deciderà mesi dopo quanto l’INPS dovrà ricevere nel piano.
L’errore tipico di questa fase
Pagare “qualcosa” all’INPS in modo disordinato, magari le ultime mensilità per ottenere il DURC, lasciando scoperte quelle più vecchie. In vista di una procedura concorsuale i pagamenti selettivi vanno ponderati: possono alterare la par condicio e, soprattutto, non risolvono nulla se il debito complessivo resta fuori controllo.
Quanto dura realmente
Non esiste una durata tipica. Nella pratica tra il primo mancato versamento e l’apertura della composizione negoziata passano spesso molti mesi; più lungo è questo intervallo, più pesante diventa la quota di sanzioni civili e più difficile sarà dimostrare all’esperto che il risanamento è ancora praticabile.
Tappa 2 — Giorno 0 della composizione negoziata: l’INPS al tavolo
Cosa succede
Il calendario ora corre su un binario diverso. L’imprenditore deposita l’istanza, l’esperto viene nominato e convoca le parti. L’INPS, se il suo credito è rilevante, viene invitato alle trattative. Spesso l’imprenditore chiede anche le misure protettive: dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio (art. 18 CCII), salvo la conferma del tribunale nei termini previsti.
La norma
Il punto decisivo di questa tappa riguarda ciò che all’INPS si può proporre. Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto nell’art. 23 il comma 2-bis, che consente, durante la composizione negoziata, una proposta di pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari, con relazione di un professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Secondo i commenti tecnici consultati, questa transazione riguarda i soli crediti tributari e non i contributi previdenziali. Il successivo D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (in vigore dal 12 agosto 2026), con il suo art. 4, ha esteso gli strumenti del Codice ai tributi degli enti locali: anche questa novità non tocca i crediti dell’INPS.
Lo stesso vale per le misure premiali dell’art. 25-bis (riduzione di sanzioni e interessi, rateazione fino a 120 rate), che i commenti riferiscono ai debiti tributari.
Ne deriva che, in composizione negoziata, il debito INPS si gestisce con gli strumenti ordinari: la rateazione amministrativa concessa dall’Istituto, il pagamento con risorse prodotte dalla continuità, un contratto o un accordo con gli altri creditori che liberi liquidità per pagare i contributi. Uno stralcio previdenziale vincolante per l’INPS, in questa sede, non c’è.
I termini che si attivano
- La durata della composizione negoziata è limitata (art. 17 CCII), con possibilità di proroga.
- Le misure protettive richiedono la conferma del tribunale nei termini dell’art. 19; se il ricorso per la conferma non viene depositato nei tempi, le misure perdono efficacia.
- Le misure protettive hanno comunque un limite massimo di durata complessiva.
Cosa può fare il debitore ora
È la fase in cui si costruisce, mattone dopo mattone, la futura relazione finale dell’esperto. L’imprenditore deve partecipare con correttezza e trasparenza: fornire all’esperto un quadro completo e aggiornato del debito contributivo, rispondere alle richieste dell’INPS, non contrarre nuovi debiti previdenziali correnti. Se le trattative falliscono, il semplificato è accessibile solo se l’esperto attesta che sono state condotte secondo correttezza e buona fede.
Va anche valutato, già qui, se il patrimonio regge una prospettiva liquidatoria che rispetti i privilegi INPS. Se i beni mobili sono pochi e il debito contributivo è altissimo, il semplificato può rivelarsi una strada stretta, perché i contributi privilegiati andranno pagati prima di qualsiasi chirografario.
L’errore tipico di questa fase
Trattare l’INPS come un creditore “come gli altri”, proponendogli una percentuale secca senza distinguere tra contributi IVS, contributi minori e accessori. L’Istituto, che opera con regole interne vincolate, non può aderire a proposte che ignorano la graduazione legale. E un atteggiamento poco trasparente verso il creditore pubblico più esposto rischia di compromettere proprio il giudizio di buona fede su cui si fonda l’accesso al semplificato.
Quanto dura realmente
La composizione negoziata ha una durata legale contenuta, con proroghe. Nella pratica, le trattative che si chiudono senza accordo si esauriscono spesso in alcuni mesi. È una stima, non una statistica: tutto dipende dalla complessità del passivo e dalla risposta dei creditori.
Tappa 3 — La relazione finale: l’esperto chiude e si apre il conto alla rovescia
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Le trattative non hanno prodotto una soluzione e l’esperto redige la relazione finale, che viene inserita nella piattaforma e comunicata all’imprenditore (art. 17, comma 8, CCII). Se nella relazione l’esperto dichiara che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede e che le soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), non sono praticabili, si apre la via del concordato semplificato.
La norma
L’art. 25-sexies, comma 1, CCII (nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024) consente all’imprenditore di presentare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, una proposta di concordato per cessione dei beni, con il piano di liquidazione e i documenti dell’art. 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi. Nello stesso termine si può depositare una domanda con riserva ex art. 40.
I termini che si attivano
Il termine di sessanta giorni è il più importante dell’intera timeline: superato quel giorno, il concordato semplificato non è più accessibile e restano solo gli altri strumenti del Codice o la liquidazione giudiziale. Sul calcolo:
- il termine decorre dalla comunicazione della relazione finale;
- in materia di sospensione feriale (1-31 agosto) va tenuto presente che il Codice prevede regole proprie per i termini delle sue procedure (art. 9 CCII): chi si trova a cavallo di agosto deve verificare con il proprio difensore se e come la sospensione operi, senza fare affidamento su un mese in più che potrebbe non esserci;
- se il termine scade di sabato o in un giorno festivo, si applicano le regole generali sulla proroga al primo giorno non festivo.
Cosa può fare il debitore ora
Il giorno della comunicazione va annotato come la data da cui dipende tutto. In questi sessanta giorni il lavoro sul debito INPS è intenso:
- chiedere all’INPS l’estratto aggiornato della posizione debitoria e degli avvisi di addebito;
- riconciliare l’estratto con la contabilità, voce per voce;
- verificare eventuali crediti contestati in sede di opposizione;
- stimare il valore di realizzo dei beni mobili (su cui si esercitano i privilegi dell’INPS) e degli immobili.
Le opzioni ancora aperte in questa finestra sono tre: depositare il semplificato, depositare la domanda con riserva, oppure abbandonare il percorso verso un’altra procedura. Precluso, a questo punto, è tornare in composizione negoziata sullo stesso progetto.
L’errore tipico di questa fase
Considerare i sessanta giorni come un tempo abbondante. In realtà il piano di liquidazione deve indicare come verrà pagato ciascun creditore, e per l’INPS questo significa avere i numeri corretti del credito e la ripartizione per grado. Chi arriva al cinquantesimo giorno con un estratto INPS non riconciliato deposita un piano fragile, esposto alle richieste di integrazione del tribunale e all’opposizione dell’Istituto.
Quanto dura realmente
Il termine è di legge e non si allunga. I tempi per ottenere un estratto aggiornato e riconciliato dall’INPS variano: conviene chiederlo prima ancora che la relazione finale venga comunicata, quando ci si accorge che le trattative si stanno chiudendo senza esito.
Tappa 4 — Entro 60 giorni: il ricorso e la collocazione del credito INPS nel piano
Cosa succede
È il cuore della risposta alla domanda del titolo. Il debito INPS, nel concordato semplificato, si paga con il ricavato della liquidazione dei beni, secondo un piano che deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione. Nel ricorso l’imprenditore indica come il credito dell’INPS verrà soddisfatto: integralmente, in parte, in tempi definiti, con quali risorse.
La norma
L’art. 25-sexies, comma 5, CCII stabilisce le condizioni dell’omologazione: il tribunale verifica la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano, e accerta che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e assicuri comunque un’utilità a ciascun creditore.
Per l’INPS questo si traduce in una graduazione a più livelli:
| Componente del debito INPS | Collocazione | Fonte |
|---|---|---|
| Contributi IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) | Privilegio generale mobiliare, primo grado dell’art. 2778 | artt. 2753 e 2778 c.c. |
| Altri contributi previdenziali e assistenziali di fonte legale | Privilegio generale mobiliare, grado n. 8 | artt. 2754 e 2778 c.c. |
| Accessori (sanzioni civili, somme aggiuntive) | Privilegiati per il 50%, il resto chirografario | art. 2754 c.c. |
| Parte privilegiata non capiente sui beni | Chirografaria per la quota non soddisfatta | principio di capienza |
| Contribuzione non di fonte legale (es. casse di origine contrattuale) | Chirografaria | Cass. 3878/2019; Cass. 25173/2015 |
Alcune precisazioni che fanno la differenza:
- il privilegio dei contributi è generale sui mobili: se i beni mobili del datore di lavoro non bastano, la parte non coperta non è automaticamente persa, perché il codice civile prevede per alcuni crediti (tra cui quelli dell’art. 2753) una collocazione sussidiaria sul ricavato degli immobili, con preferenza rispetto ai chirografari (art. 2776 c.c.);
- il privilegio dell’art. 2754 copia la sua ragion d’essere dalla fonte legale dell’obbligo: la Cassazione ha negato il privilegio ai contributi dovuti a enti in base alla sola contrattazione collettiva (Cass. Sez. I, sent. 14 dicembre 2015, n. 25173, relativa ai contributi alla Cassa Edile, in regime di legge fallimentare) e ai contributi verso enti di previdenza privata integrativa di fonte contrattuale (Cass. Sez. VI-1, ord. 8 febbraio 2019, n. 3878, anch’essa in un fallimento);
- rientrano invece nel privilegio voci che non sono contributi in senso stretto ma ne condividono la funzione, come il rimborso all’INPS di indennità e contribuzione figurativa per la mobilità lunga (Cass. Sez. Lavoro, ord. 13 gennaio 2020, n. 399);
- non sono contributi, e quindi non godono del privilegio dell’art. 2754, i prelievi che hanno natura tributaria (Cass. Sez. Lavoro, sent. 22 settembre 2010, n. 20006, sul contributo al Servizio sanitario nazionale).
Il rispetto dell’ordine delle prelazioni
Nel concordato semplificato non si applica l’art. 88 CCII sul trattamento dei crediti tributari e contributivi, che è collocato nella disciplina del concordato preventivo e non è richiamato dall’art. 25-sexies, comma 8 (che rinvia solo agli artt. 106, 117, 118, 119, 324 e 341). La conseguenza è doppia: non serve l’adesione dell’INPS, perché non c’è voto; ma non esiste neppure lo strumento per “comprimere” il credito contributivo privilegiato oltre quanto consente il valore dei beni. In pratica, la parte del credito INPS che trova capienza nel valore di realizzo dei beni su cui grava il privilegio va pagata secondo il suo grado, prima dei creditori di grado inferiore e dei chirografari.
Resta discusso, e la giurisprudenza di merito non è uniforme, se le risorse esterne messe a disposizione da terzi possano essere distribuite in deroga all’ordine delle prelazioni. Su questo punto la prudenza impone di costruire il piano in modo che, anche nell’ipotesi più rigorosa, il trattamento dell’INPS non risulti inferiore a quello che riceverebbe in liquidazione giudiziale.
Le quote trattenute ai dipendenti e le classi
Una voce merita un discorso a parte: le quote di contributi trattenute sulle buste paga dei lavoratori e non versate all’INPS. Nel piano seguono la stessa graduazione dei contributi a cui si riferiscono, ma hanno un profilo ulteriore che il debitore non può ignorare. L’omesso versamento delle ritenute previdenziali oltre la soglia annua prevista dall’art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983 ha rilevanza penale, e il pagamento previsto da un piano di liquidazione, che arriverà mesi dopo con i riparti, non coincide necessariamente con le condizioni che la legge prevede per escludere la punibilità. È un aspetto da valutare prima del deposito, con l’amministratore, perché incide sulle sue scelte personali e non solo su quelle dell’impresa.
Quanto alle classi, l’art. 25-sexies consente di prevederle. Per l’INPS la classe può avere senso per raggruppare la parte chirografaria del credito contributivo insieme ad altri creditori pubblici, con un trattamento omogeneo. Non può invece servire a spostare i contributi privilegiati capienti in una posizione peggiore di quella che il loro grado imporrebbe: il tribunale verifica la corretta formazione delle classi già nella fase di ammissibilità (comma 3) e l’ordine delle prelazioni in sede di omologa (comma 5). Nel concordato semplificato, a differenza del preventivo, le classi non servono a raccogliere voti, perché il voto non c’è: servono a rendere leggibile e controllabile il trattamento dei creditori.
Un’ultima avvertenza riguarda i crediti INPS ancora incerti, per esempio quelli oggetto di un’opposizione all’avviso di addebito pendente davanti al giudice del lavoro. Il piano deve tenerne conto, con un accantonamento coerente con il grado che quel credito avrebbe se venisse confermato: lasciarli fuori significa esporre la liquidazione a una sorpresa nei riparti.
I termini che si attivano
Il deposito del ricorso deve avvenire entro il sessantesimo giorno. Dal deposito decorrono, con la pubblicazione, gli effetti descritti nella tappa successiva.
Cosa può fare il debitore ora
Qui si decide se l’INPS avrà motivo di opporsi. Le scelte disponibili:
- collocare correttamente ogni componente del credito nel suo grado;
- documentare le stime di realizzo dei beni mobili e immobili con perizie aggiornate;
- prevedere, per la parte degradata a chirografo, un’utilità concreta e non meramente simbolica;
- valutare se suddividere i creditori in classi, sapendo che la classe non può servire ad aggirare l’ordine dei privilegi;
- indicare tempi di pagamento credibili, coerenti con il programma di vendita.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, imposta la graduazione del credito contributivo pensando già all’udienza e all’eventuale reclamo.
L’errore tipico di questa fase
Mettere tutto il debito INPS in un’unica riga “privilegiato” o, peggio, “chirografario”. Nel primo caso si sovrastima l’esborso necessario e si riduce l’utilità per gli altri creditori; nel secondo si viola l’ordine delle prelazioni e si consegna all’INPS un motivo di opposizione quasi certo. Un secondo errore frequente: dimenticare che le sanzioni civili sono privilegiate solo a metà.
Quanto dura realmente
Il lavoro di graduazione richiede tempo, perché dipende dalla qualità dei dati. In una contabilità ordinata bastano alcune settimane; con avvisi di addebito sparsi su più anni e rateazioni decadute si consuma gran parte dei sessanta giorni.
Tappa 5 — Dal giorno dopo il deposito: la pubblicazione e la “fotografia” del credito
Cosa succede
Da questo momento in poi il credito INPS smette di essere una cifra che cresce in modo indefinito e diventa una posizione concorsuale. Il ricorso viene comunicato al pubblico ministero e pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito (art. 25-sexies, comma 2).
La norma
Dalla data della pubblicazione si producono gli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII. Sono effetti che toccano direttamente il rapporto con l’INPS:
- l’art. 46 regola gli atti compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda, sottoponendo quelli eccedenti l’ordinaria amministrazione al controllo del tribunale;
- l’art. 94 disciplina gli effetti della domanda sull’amministrazione dei beni durante la procedura;
- l’art. 96 richiama, in quanto compatibili, alcune regole degli effetti della procedura sui crediti;
- l’art. 6 disciplina la prededuzione dei crediti sorti in funzione o in occasione della procedura.
La conseguenza pratica: i contributi maturati prima della pubblicazione sono crediti concorsuali e si pagano secondo il piano; quelli che maturano dopo, per l’eventuale attività ancora in corso, vanno pagati alle scadenze. Un’impresa che deposita il semplificato e continua per qualche settimana a occupare personale, magari per completare le commesse da liquidare, deve versare regolarmente i contributi correnti.
I termini che si attivano
La pubblicazione segna il confine tra debito concorsuale e debito corrente. Non è un termine a carico del debitore, ma è la data che il piano deve usare come riferimento per il calcolo del credito INPS.
Cosa può fare il debitore ora
Mantenere separati i due flussi: il debito vecchio, congelato nel piano, e i versamenti correnti. Comunicare all’INPS l’avvenuto deposito, così che l’Istituto non prosegua con iniziative incompatibili con la procedura. Verificare se le azioni esecutive dell’agente della riscossione, già avviate su avvisi di addebito, sono coperte da misure protettive ancora efficaci.
L’errore tipico di questa fase
Smettere di versare anche i contributi correnti, pensando che “tanto c’è il concordato”. Quei contributi non entrano nel piano, si accumulano come debito nuovo e possono compromettere la fattibilità della liquidazione e la valutazione del tribunale.
Quanto dura realmente
La pubblicazione è questione di un giorno. Gli effetti, invece, accompagnano l’impresa fino alla chiusura della liquidazione.
Tappa 6 — Le settimane dell’ausiliario: il tribunale guarda il credito INPS
Cosa succede
Siamo nelle settimane successive al deposito. Il tribunale acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto, valuta la ritualità della proposta (compresa, se ci sono, la corretta formazione delle classi) e nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c. (art. 25-sexies, comma 3). Se mancano dati o documenti, può concedere un termine non superiore a quindici giorni per integrazioni.
Poi il tribunale ordina che la proposta, con il parere dell’ausiliario e la relazione finale e il parere dell’esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall’elenco, tramite posta elettronica certificata o, se non possibile, con raccomandata, e fissa l’udienza di omologazione (comma 4). L’INPS riceve quindi la proposta e i documenti come ogni altro creditore.
La norma
La Cassazione ha chiarito che in questa fase il tribunale non si limita a un controllo formale. Con l’ordinanza Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31641, e con l’ordinanza Sez. I, 21 gennaio 2026, n. 1353 (nella sintesi riportata da Brocardi), ha affermato che il vaglio di ammissibilità riguarda anche la legalità sostanziale della proposta e la presenza delle condizioni dell’art. 25-sexies, in rapporto alla documentazione richiesta. Per il debito INPS il significato è chiaro: un piano che colloca male i contributi privilegiati può essere fermato già qui, prima ancora che l’Istituto si opponga.
L’ausiliario, a sua volta, esprime un parere che il tribunale e i creditori leggono con attenzione: se segnala che la graduazione del credito INPS non è corretta o che le stime dei beni mobili sono ottimistiche, l’Istituto avrà un argomento in più.
I termini che si attivano
- termine di integrazione: massimo 15 giorni, da rispettare a pena di rigetto della proposta;
- tra la scadenza del termine concesso all’ausiliario per il suo parere e l’udienza devono intercorrere almeno 45 giorni;
- la comunicazione ai creditori va eseguita nei tempi indicati dal tribunale: una comunicazione omessa all’INPS espone l’omologa a vizi di contraddittorio.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la finestra per correggere il piano prima che lo leggano i creditori. Se il tribunale chiede integrazioni sulla posizione INPS, la risposta deve essere puntuale: estratto aggiornato, riconciliazione, ripartizione per grado, perizie. Conviene anche dialogare con l’ausiliario, mettendogli a disposizione i documenti sul debito contributivo, senza attendere che sia lui a chiederli.
Precluso, in questa fase, è stravolgere la proposta: le integrazioni servono a completare e chiarire, non a presentare un concordato diverso.
L’errore tipico di questa fase
Eseguire le comunicazioni ai creditori in modo approssimativo, usando un indirizzo PEC dell’INPS non corretto o dimenticando l’agente della riscossione che ha in carico gli avvisi di addebito. Il contraddittorio è una delle condizioni che il tribunale verifica espressamente per l’omologa.
Quanto dura realmente
Tra il deposito e l’udienza passano di regola alcuni mesi: il solo intervallo minimo di quarantacinque giorni tra parere dell’ausiliario e udienza, sommato ai tempi di nomina e di lavoro dell’ausiliario, porta facilmente a tre-quattro mesi. È una stima che dipende dal tribunale.
Tappa 7 — Dieci giorni prima dell’udienza: l’opposizione dell’INPS
Cosa succede
Il calendario ora corre verso l’udienza. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all’omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza (art. 25-sexies, comma 4). L’INPS è il creditore che, più spesso di altri, ha interesse a farlo: è un creditore pubblico, il suo credito è in gran parte privilegiato e non ha la possibilità di negoziare un trattamento diverso.
La norma
I motivi tipici dell’opposizione dell’INPS si ricavano dalle condizioni di omologazione del comma 5:
- violazione dell’ordine delle cause di prelazione, per esempio quando i chirografari ricevono qualcosa mentre i contributi IVS, capienti sul valore dei beni, non vengono pagati per intero;
- pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, quando l’Istituto dimostra che in quella sede avrebbe ricevuto di più (per esempio grazie ad azioni revocatorie o di responsabilità che il semplificato non esercita);
- assenza di utilità per la parte di credito degradata a chirografo;
- non fattibilità del piano, per stime di realizzo irrealistiche.
Sul terzo punto la Cassazione è intervenuta nel gennaio 2026. Con la pronuncia n. 624/2026 della Sezione I (che Brocardi indica come ordinanza del 16 gennaio 2026 e altri commenti come sentenza del 12 gennaio 2026: le fonti divergono sulla data e sulla forma, non sul principio) ha affermato che l’utilità per ciascun creditore può anche non essere strettamente economica, ma deve essere un vantaggio concreto; la sola maggiore rapidità nella chiusura della crisi non basta, specie se i chirografari non ricevono nulla. Per la quota chirografaria del credito INPS, dunque, un piano che prometta all’Istituto solo “tempi più brevi” è esposto a censura.
I termini che si attivano
Il termine di dieci giorni prima dell’udienza è perentorio e si calcola a ritroso dalla data dell’udienza. Per il debitore non è un termine da rispettare, ma è la data dalla quale sa con certezza quali contestazioni dovrà affrontare.
Cosa può fare il debitore ora
Preparare la replica sul piano dei numeri, non delle dichiarazioni di principio. Se l’INPS contesta la graduazione, si risponde con la tabella di riparto e con le perizie; se contesta il pregiudizio, con una comparazione puntuale con lo scenario di liquidazione giudiziale (costi, tempi, azioni esperibili); se contesta l’utilità, dimostrando che la quota chirografaria riceve un pagamento effettivo.
L’errore tipico di questa fase
Sottovalutare l’opposizione perché “l’INPS non vota”. È vero che nel semplificato non c’è voto, ma l’opposizione dell’Istituto porta all’attenzione del tribunale proprio le condizioni che il tribunale deve verificare d’ufficio: una contestazione ben argomentata può bastare a negare l’omologa.
Quanto dura realmente
La fase si consuma nei dieci giorni che precedono l’udienza e, se il tribunale concede termini per note, in qualche settimana ulteriore.
Tappa 8 — L’udienza, il decreto e i trenta giorni del reclamo
Cosa succede
Siamo al giorno dell’udienza. Il tribunale, verificate le condizioni del comma 5, omologa il concordato con decreto motivato, immediatamente esecutivo (comma 6). Da quel momento il piano diventa obbligatorio per tutti i creditori anteriori, INPS compreso, nei limiti di quanto previsto.
La norma
Il decreto è soggetto a reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni (comma 6, con rinvio all’art. 247). Contro il decreto della corte d’appello è ammesso ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione (comma 7).
Due precisazioni della Cassazione incidono su questa fase:
- nel reclamo contro il decreto di omologa né l’ausiliario né il liquidatore sono contraddittori necessari, perché non hanno interessi propri da far valere (Cass. Sez. I, ord. 16 gennaio 2026, n. 881). Il confronto si svolge quindi tra il debitore e i creditori reclamanti, tra cui l’INPS;
- quando invece la proposta viene dichiarata inammissibile e la corte d’appello conferma, il decreto della corte non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., perché non ha carattere decisorio. Questo principio è affermato da una delle pronunce della Sezione I del gennaio 2026: Brocardi lo attribuisce alla n. 620 (sentenza del 12 gennaio 2026), mentre altri commenti lo attribuiscono all’ordinanza n. 623 e riferiscono la n. 620 al diverso tema delle risorse esterne. Riportiamo il principio, che coincide nelle fonti, senza poter confermare a quale delle due pronunce appartenga.
I termini che si attivano
- reclamo: 30 giorni;
- ricorso per cassazione: 30 giorni dalla comunicazione del decreto della corte d’appello;
- sulla sospensione feriale (1-31 agosto) vale l’avvertenza già fatta: il Codice detta regole proprie per i termini delle sue procedure (art. 9 CCII), e su un termine così breve non si deve correre il rischio di un calcolo sbagliato.
Cosa può fare il debitore ora
Se l’omologa arriva, il debitore deve difenderla nel reclamo dell’INPS con la stessa linea tenuta in tribunale. Se l’omologa viene negata, il debitore può reclamare; ma deve sapere che, dopo un rigetto, l’impresa insolvente è esposta alla liquidazione giudiziale su istanza dei creditori, INPS compreso. Continuità di difesa tra tribunale, corte d’appello e Cassazione significa non dover ricostruire ogni volta la graduazione del credito contributivo.
L’errore tipico di questa fase
Iniziare i pagamenti all’INPS prima che sia chiaro quali voci il decreto ha riconosciuto e in quale grado, o, al contrario, ritardarli perché “c’è il reclamo”: il decreto è immediatamente esecutivo e il piano va eseguito.
Quanto dura realmente
Il decreto arriva di solito dopo l’udienza in tempi variabili. Il reclamo aggiunge alcuni mesi; un eventuale ricorso per cassazione, molti di più. Sono stime: ogni corte ha i suoi tempi.
Tappa 9 — Dopo l’omologa: la liquidazione e i riparti all’INPS
Cosa succede
Da questo momento in poi il debito INPS si paga davvero. Il piano di liquidazione viene eseguito da un liquidatore nominato dal tribunale (art. 25-septies CCII), che vende i beni e distribuisce il ricavato. L’INPS riceve i pagamenti nei riparti, nell’ordine del suo grado: prima la quota privilegiata dei contributi IVS, poi quella degli altri contributi e degli accessori privilegiati al 50%, infine, insieme agli altri chirografari, la parte degradata.
La norma
All’esecuzione si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 117 (effetti del concordato per i creditori), 118 (esecuzione), 119 (risoluzione), oltre agli artt. 106, 324 e 341, con l’ausiliario al posto del commissario giudiziale (art. 25-sexies, comma 8).
Sul piano della responsabilità, è utile un principio affermato in un contesto diverso ma vicino: il liquidatore che, nel riparto, trascura un credito previdenziale privilegiato risponde del danno, da misurare sulla percentuale che quel credito avrebbe ricevuto se fosse stato collocato correttamente (Cass. Sez. III, ord. 15 gennaio 2020, n. 521, relativa al liquidatore di una società di capitali e a un credito ENASARCO). Il principio conferma quanto sia delicata la collocazione dei contributi in qualsiasi riparto.
I termini che si attivano
I tempi dei riparti sono quelli del piano. Se i pagamenti non vengono eseguiti, l’INPS può chiedere la risoluzione del concordato secondo l’art. 119, applicabile in quanto compatibile, che prevede un termine per la domanda decorrente dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto. Il termine per chiedere la risoluzione è un termine di decadenza, e il creditore che lo lascia scadere perde quella strada.
Cosa può fare il debitore ora
Collaborare con il liquidatore, fornire tutta la documentazione sulla posizione contributiva, segnalare eventuali errori nel riparto, ottenere dall’INPS l’attestazione di quanto incassato. Sul piano della regolarità contributiva per eventuali attività residue, il rapporto con l’Istituto va gestito voce per voce.
L’errore tipico di questa fase
Credere che, con l’omologa, il debito INPS sia “chiuso”. Non lo è finché non vengono eseguiti i riparti previsti; e una liquidazione che rende meno del previsto non cambia la graduazione: riduce soltanto ciò che arriva ai gradi più bassi.
Quanto dura realmente
Dipende dai beni. La vendita di un magazzino può richiedere pochi mesi, quella di un immobile o di un ramo d’azienda anche più di un anno. Il debito INPS si estingue, nella parte prevista, con l’ultimo riparto.
La stessa procedura, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Usano gli stessi dati di partenza e mostrano come cambia l’esito a seconda delle date in cui l’imprenditore agisce.
Dati comuni. Società con debito INPS così composto: contributi IVS 87.430 €; altri contributi 12.360 €; sanzioni civili 21.940 € (totale 121.730 €). Crediti dei dipendenti di pari grado dei contributi IVS: 29.850 €. Beni mobili (magazzino e attrezzature) stimati in 64.780 €. Immobile stimato 182.500 €, gravato da ipoteca bancaria per 196.300 €, quindi incapiente. Spese prededucibili stimate nel semplificato: 18.640 €. Altri chirografari: 238.700 €. I soci offrono 25.000 € di finanza esterna destinata ai chirografari. Relazione finale dell’esperto comunicata giovedì 12 novembre 2026: il sessantesimo giorno cade lunedì 11 gennaio 2027.
Calendario A — chi agisce alle finestre giuste
| Data | Evento |
|---|---|
| 16 novembre 2026 | Richiesta all’INPS dell’estratto aggiornato |
| 1-15 dicembre 2026 | Riconciliazione per voci, perizia sui beni mobili |
| 18 dicembre 2026 (giorno 36) | Deposito del ricorso con piano |
| entro il giorno successivo | Pubblicazione nel registro delle imprese |
| 8 gennaio 2027 | Nomina dell’ausiliario, termine per il parere al 19 febbraio 2027 |
| 2 aprile 2027 | Ultimo giorno utile per l’opposizione dell’INPS |
| 12 aprile 2027 | Udienza (oltre il minimo di 45 giorni dopo il 19 febbraio) |
Il riparto previsto. Dai beni mobili (64.780 €) si detraggono le prededuzioni (18.640 €): restano 46.140 €. Su questa somma concorrono in pari grado i dipendenti (29.850 €) e i contributi IVS (87.430 €), per un totale di 117.280 €: la percentuale è del 39,34%. All’INPS vanno 34.396 € per i contributi IVS. Il resto dei contributi IVS (53.034 €), i contributi minori e le sanzioni civili, non trovando capienza sui mobili, diventano chirografari: 87.334 €. La finanza esterna di 25.000 € viene ripartita tra 339.834 € di chirografi (INPS 87.334 €, fornitori 238.700 €, residuo bancario 13.800 €): 7,36%, cioè 6.425 € all’INPS. Totale per l’Istituto: circa 40.821 €.
Il confronto con la liquidazione giudiziale. Ipotizzando spese prededucibili più alte (27.410 €) e nessuna finanza esterna, sui mobili resterebbero 37.370 €: percentuale del 31,86%, cioè circa 27.859 € all’INPS e nulla ai chirografari. Il semplificato dà all’INPS di più: il requisito del non pregiudizio è rispettato, la quota chirografaria riceve un’utilità concreta, l’ordine delle prelazioni sui beni è osservato. L’INPS, all’udienza del 12 aprile, ha pochi argomenti.
Un punto resta da valutare caso per caso: la finanza esterna va ai chirografari mentre i contributi minori e la metà privilegiata delle sanzioni civili, di grado più alto, non trovano capienza sui beni. Se il tribunale ritenesse che anche la finanza esterna debba seguire l’ordine delle prelazioni, quei 25.000 € andrebbero prima a quelle voci. Per questo il piano del calendario A espone anche questa seconda ipotesi, mostrando che l’INPS sarebbe comunque soddisfatto in misura superiore alla liquidazione giudiziale.
Calendario B — chi lascia correre
| Data | Evento |
|---|---|
| 12 novembre 2026 | Comunicazione della relazione finale; nessuna iniziativa |
| 20 dicembre 2026 | Prima richiesta dell’estratto INPS |
| 8 gennaio 2027 (giorno 57) | Deposito del ricorso: tutto il debito INPS in un’unica riga chirografaria al 7,36% |
| febbraio 2027 | Il tribunale concede 15 giorni per integrare; risposta generica |
| 10 marzo 2027 | Decreto di rigetto della proposta |
Il debitore del calendario B ha rispettato il termine dei sessanta giorni, ma per tre giorni soltanto, e ha depositato un piano che offre all’INPS circa 8.959 € (il 7,36% di 121.730 €). Il tribunale nota che i contributi IVS, che hanno capienza sui beni mobili, sono trattati come chirografari: l’ordine delle prelazioni è violato. Concessi i quindici giorni, l’integrazione non riconcilia le voci. La proposta viene respinta. L’INPS, che a quel punto vanta l’intero credito di 121.730 € più gli accessori maturati, può chiedere la liquidazione giudiziale.
Se lo stesso debitore avesse depositato il 15 gennaio 2027, quattro giorni oltre il termine, il problema sarebbe stato ancora più radicale: il semplificato sarebbe stato precluso in partenza.
I binari paralleli: quando il debito INPS prende un’altra strada
Il concordato semplificato non è l’unica uscita. A seconda della fase in cui ci si trova, la timeline del debito INPS può deviare su binari diversi.
Il concordato preventivo con transazione contributiva. Se l’impresa ha i requisiti, il concordato preventivo consente di proporre all’INPS un pagamento parziale o dilazionato dei contributi ai sensi dell’art. 88 CCII, con l’attestazione di un professionista e un passaggio di voto. È uno strumento più complesso, con tempi più lunghi, ma è l’unico che permette di negoziare un trattamento dei contributi privilegiati inferiore a quello che deriverebbe dalla sola capienza dei beni, a determinate condizioni. Nel semplificato, come visto, questa porta non c’è.
Gli accordi di ristrutturazione. Anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti è prevista una transazione con gli enti previdenziali (art. 63 CCII). La strada presuppone un accordo con una percentuale qualificata di creditori: se le trattative in composizione negoziata erano vicine a un’intesa, può essere più adatta del semplificato.
La rateazione amministrativa. Quando il problema è soprattutto di liquidità e non di insolvenza, una rateazione dell’INPS durante o dopo la composizione negoziata può bastare. Non comprime il debito, ma lo diluisce nel tempo.
La liquidazione giudiziale. È l’alternativa di riferimento con cui il semplificato si misura. Il debito INPS viene ammesso al passivo e pagato nei riparti del curatore, con lo stesso ordine dei privilegi ma con costi e tempi di norma maggiori.
Il passaggio dal semplificato a un’altra procedura. Se il semplificato viene respinto, l’impresa può ancora valutare altri strumenti, salvo che nel frattempo non sia stata aperta la liquidazione giudiziale. Il tempo, però, gioca contro: ogni mese aggiunge sanzioni civili al debito INPS e riduce il valore dei beni.
| Strumento | Voto dei creditori | Stralcio dei contributi privilegiati oltre la capienza | Ruolo dell’INPS |
|---|---|---|---|
| Composizione negoziata | No | No (art. 23 c. 2-bis solo tributi) | Partecipa alle trattative |
| Concordato semplificato | No | No | Riceve la proposta, può opporsi |
| Concordato preventivo | Sì | Possibile con art. 88, a condizioni | Vota e può opporsi |
| Accordi di ristrutturazione | Adesioni | Possibile con transazione | Aderisce o no |
| Liquidazione giudiziale | No | No | Si insinua al passivo |
Le 5 finestre critiche
- Il giorno in cui arriva la segnalazione dell’INPS: reagire subito, con l’istanza di composizione negoziata o con un piano credibile, cambia la valutazione di buona fede che l’esperto metterà per iscritto mesi dopo.
- Le prime settimane della composizione negoziata: è qui che si fornisce all’esperto un quadro completo del debito contributivo e si chiedono, se servono, le misure protettive con il ricorso per la conferma nei tempi.
- Il giorno della comunicazione della relazione finale: da quel giorno si contano sessanta giorni, non uno di più; l’estratto INPS va chiesto subito.
- Il deposito del ricorso: la graduazione del credito INPS per voci e per grado, con perizie aggiornate, decide se l’Istituto avrà o no un motivo di opposizione.
- Il termine di quindici giorni per le integrazioni: è l’ultima occasione per correggere il piano prima che il tribunale lo valuti nel merito e prima che l’INPS prepari l’opposizione.
Le domande sul tempo
Sono passati 50 giorni dalla relazione finale: posso ancora depositare il semplificato?
Sì, se il sessantesimo giorno non è ancora scaduto. Con dieci giorni a disposizione, però, la graduazione del credito INPS rischia di essere approssimativa. In alternativa, nello stesso termine si può depositare una domanda con riserva (art. 40), che consente di completare il piano nei tempi fissati dal tribunale.
L’INPS può pignorare mentre aspetto l’udienza di omologazione?
Dipende dalla situazione delle misure protettive e dagli effetti che la legge collega alla pubblicazione del ricorso. È un punto da verificare sul singolo fascicolo, con attenzione alle azioni dell’agente della riscossione già in corso sugli avvisi di addebito.
Quanto tempo passa tra il deposito e il primo pagamento all’INPS?
Il primo pagamento arriva con il primo riparto del liquidatore, dopo l’omologa e dopo la vendita dei beni. Sommando i tempi dell’ausiliario, l’intervallo minimo di quarantacinque giorni prima dell’udienza, il decreto e la vendita, si arriva facilmente a parecchi mesi. È una stima, non un termine di legge.
Se l’omologa viene reclamata dall’INPS, il piano si ferma?
No: il decreto di omologa è immediatamente esecutivo. Il reclamo, da proporre entro trenta giorni, non sospende automaticamente l’esecuzione.
Quanto dura in tutto?
Dalla relazione finale all’ultimo riparto possono passare da circa un anno a oltre due, secondo i beni da vendere e l’eventuale contenzioso con l’INPS. Anche questa è una stima.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Quando sono state rese in base alla legge fallimentare, lo indichiamo. I principi sono riformulati.
Natura della procedura e accesso (tappe 3-4)
Cass. civ., Sez. I, ord. 12 aprile 2023, n. 9730. Il concordato semplificato, pur con le sue particolarità, è una procedura concorsuale; per la competenza territoriale si applicano in via analogica le regole del concordato preventivo, con irrilevanza del trasferimento della sede nell’anno anteriore. Rilevanza: la natura concorsuale spiega perché il credito INPS sia governato dalle regole di graduazione proprie del concorso. (Pronuncia resa sotto il regime del D.L. 118/2021.)
Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641. Il vaglio di ammissibilità del tribunale non è solo formale, ma investe la legalità sostanziale della proposta e le condizioni dell’art. 25-sexies in rapporto ai documenti richiesti. Rilevanza: una graduazione errata dei contributi può essere rilevata già in questa fase.
Cass. civ., Sez. I, ord. 21 gennaio 2026, n. 1353. Conferma che il giudizio di ammissibilità comprende la verifica delle condizioni di legge, collegate alla documentazione da depositare. Rilevanza: l’estratto INPS riconciliato è parte della documentazione che il tribunale può esigere.
Collocazione del credito INPS (tappa 4)
Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 13 gennaio 2020, n. 399. Il credito dell’INPS per il rimborso delle indennità e della contribuzione figurativa della mobilità lunga ha natura contributiva e gode del privilegio dell’art. 2754 c.c. Rilevanza: non solo i contributi correnti, ma anche voci affini possono essere privilegiate e vanno graduate.
Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 8 febbraio 2019, n. 3878. Il privilegio dei contributi protegge l’interesse pubblico al finanziamento della previdenza obbligatoria; i contributi dovuti a un ente in base alla contrattazione collettiva sono chirografari. Rilevanza: nel piano vanno distinti i contributi di fonte legale (INPS) da quelli di fonte contrattuale. (Fallimento, legge fallimentare.)
Cass. civ., Sez. I, sent. 14 dicembre 2015, n. 25173. I contributi non versati alla Cassa Edile non sono privilegiati, perché dovuti per contratto collettivo e non per legge. Rilevanza: stessa distinzione, utile nei settori in cui accanto all’INPS operano enti bilaterali. (Legge fallimentare.)
Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. 22 settembre 2010, n. 20006. Il contributo al Servizio sanitario nazionale previsto dall’art. 31 L. 41/1986 ha natura tributaria e non gode del privilegio dell’art. 2754 c.c. Rilevanza: non tutto ciò che l’INPS riscuote è “contributo” ai fini del privilegio. (Legge fallimentare.)
Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. 5 marzo 1991, n. 2271. Il privilegio degli artt. 2754 e 2778 n. 8 c.c. si estende, per interpretazione estensiva, ai contributi e accessori dovuti all’INPS da artigiani e commercianti. Rilevanza: pronuncia risalente, utile per l’impresa individuale che ha debiti contributivi propri oltre a quelli per i dipendenti.
Omologa e utilità (tappe 7-8)
Cass. civ., Sez. I, n. 624/2026 (gennaio 2026). L’utilità che il piano deve assicurare a ciascun creditore può non essere economica ma deve essere concreta; la sola maggiore rapidità nella risoluzione della crisi non basta, in particolare quando i chirografari restano senza alcuna soddisfazione. Rilevanza: la quota chirografaria del credito INPS deve ricevere un vantaggio effettivo. Le fonti consultate divergono su data e forma (ordinanza del 16 gennaio 2026 secondo Brocardi; sentenza del 12 gennaio 2026 secondo altri commenti): per questo indichiamo soltanto il mese.
Cass. civ., Sez. I, n. 620/2026 e n. 623/2026 (gennaio 2026). Il decreto con cui la corte d’appello conferma l’inammissibilità della proposta di concordato semplificato non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, perché non ha natura decisoria. Rilevanza: se la proposta viene dichiarata inammissibile, anche per errori sul credito INPS, i rimedi si esauriscono in appello. Il principio è riportato in modo concorde, ma Brocardi lo attribuisce alla n. 620, altri commenti alla n. 623 (riferendo la n. 620 alle risorse esterne): non abbiamo potuto verificare quale sia corretta.
Cass. civ., Sez. I, ord. 16 gennaio 2026, n. 881. Nel reclamo contro il decreto di omologa del semplificato, né l’ausiliario né il liquidatore sono contraddittori necessari. Rilevanza: il contenzioso con l’INPS sull’omologa si svolge tra debitore e creditore.
Esecuzione e riparti (tappa 9)
Cass. civ., Sez. III, ord. 15 gennaio 2020, n. 521. Il liquidatore di una società di capitali che trascura un credito previdenziale privilegiato risponde del danno, da valutare sulla percentuale che quel credito avrebbe ottenuto se correttamente collocato. Rilevanza: conferma, per analogia, l’importanza della corretta graduazione dei contributi anche nei riparti del concordato semplificato.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Lo Studio interviene nella fase in cui il debito INPS si trova oggi. Se sei ancora prima della composizione negoziata, lavoriamo sulla scelta dello strumento; se hai già ricevuto la relazione finale, lavoriamo contro il calendario dei sessanta giorni; se c’è un’opposizione dell’INPS, prepariamo la difesa.
- Ricostruiamo il debito INPS voce per voce, separando contributi IVS, contributi minori, quote trattenute ai dipendenti, sanzioni civili e somme aggiuntive, e confrontiamo l’estratto dell’Istituto con la contabilità.
- Esaminiamo gli avvisi di addebito per individuare voci contestabili e verificare se sono ancora aperti i termini per l’opposizione davanti al giudice del lavoro.
- Accompagniamo l’impresa nella composizione negoziata, preparando la documentazione sul debito contributivo da fornire all’esperto e gestendo il dialogo con l’INPS al tavolo delle trattative.
- Calcoliamo il calendario dei sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale e pianifichiamo ogni passaggio a ritroso dalla scadenza.
- Costruiamo la graduazione del credito INPS nel piano di liquidazione, con tabelle di riparto e simulazioni nelle diverse ipotesi sull’ordine delle prelazioni.
- Redigiamo la comparazione con la liquidazione giudiziale, per dimostrare il requisito del non pregiudizio con numeri verificabili.
- Rispondiamo alle richieste di integrazione del tribunale entro il termine di quindici giorni, con documenti mirati e non generici.
- Curiamo le comunicazioni ai creditori, verificando gli indirizzi dell’INPS e dell’agente della riscossione.
- Difendiamo il piano contro l’opposizione dell’INPS all’udienza e nel reclamo, e valutiamo il ricorso per cassazione nei casi in cui è ammesso.
- Seguiamo la fase dei riparti, controllando che il liquidatore collochi correttamente i contributi e che le somme versate all’INPS siano imputate alle voci giuste.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 è quella che pesa di più su questo tema. Il concordato semplificato nasce dalla composizione negoziata e vive della relazione finale dell’esperto: conoscere dall’interno i criteri con cui l’esperto valuta la correttezza e la buona fede delle trattative, e il modo in cui l’INPS partecipa a quel tavolo, permette di preparare fin dall’inizio un percorso coerente con ciò che il tribunale dovrà verificare.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che imposta la graduazione del credito INPS nel piano la sostiene davanti al tribunale, in corte d’appello e, quando ammesso, davanti alla Suprema Corte. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano sullo stesso fascicolo: i primi sulle questioni procedurali e sulle opposizioni, i secondi sulla riconciliazione dei dati contributivi, sulle stime e sulle tabelle di riparto.
Chiusura
Il debito INPS, nel concordato semplificato, non si paga con un accordo: si paga con l’ordine delle prelazioni, con il valore dei beni e con le date. Si paga bene quando ogni voce è collocata al suo posto e il piano viene depositato in tempo; si paga male, o non si paga affatto attraverso il concordato, quando ci si accorge troppo tardi che i sessanta giorni sono finiti o che il tribunale non può omologare un piano che ignora i privilegi dell’Istituto. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il concordato semplificato è la prosecuzione diretta della composizione negoziata: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e questa competenza consente di leggere il percorso del debito INPS dal primo incontro con l’esperto fino ai riparti del liquidatore, con il supporto di uno staff di avvocati e commercialisti e con la continuità di un difensore cassazionista.
📩 Se la relazione finale dell’esperto è già arrivata, ogni giorno conta: scrivici subito, i recapiti dello studio sono in fondo a questa pagina.
