Cosa Succede Se Un Creditore Ha Più Della Metà Dei Crediti Nel Concordato Liquidatorio?

C’è un momento, nella vita di molte imprese in crisi, in cui l’imprenditore apre l’elenco dei debiti e si accorge che un solo nome pesa più di tutti gli altri messi insieme. Una banca con un mutuo ipotecario ormai incapiente, l’Agenzia delle Entrate con anni di imposte non versate, un fornitore strategico che ha continuato a consegnare merce fino all’ultimo, una società di cartolarizzazione che ha comprato in blocco i crediti deteriorati. Quando quel nome supera il 50% dei crediti ammessi al voto, il concordato preventivo liquidatorio cambia natura: il voto non è più una conta diffusa, ma un confronto diretto con un interlocutore che, da solo, potrebbe decidere l’esito.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) non ignora questo squilibrio. L’art. 109, comma 1, CCII stabilisce che, se un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato solo se, oltre alla maggioranza dei crediti, ottiene anche la maggioranza per teste dei voti espressi. È un doppio filtro: il creditore dominante non basta da solo a far passare la proposta, ma con il suo “no” può affondarla.

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Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Questo articolo ricostruisce la procedura in sequenza: la preparazione del piano, il deposito, il decreto di apertura, i quarantacinque giorni che precedono il voto, il voto stesso, la conta, l’udienza di omologazione, i reclami. Per ciascuna tappa vedremo cosa cambia quando c’è un creditore sopra la metà, quali termini si attivano, quali finestre si aprono per il debitore e quali si chiudono per sempre.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché il confronto con il creditore dominante comincia quasi sempre prima del concordato, al tavolo della composizione negoziata: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che il legislatore ha pensato proprio per condurre le trattative tra impresa e creditori principali. Ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC: ruoli in cui la conta dei crediti ammessi al voto, la verifica delle maggioranze e la gestione dei creditori che pesano più degli altri sono il lavoro di ogni giorno, anche nel concordato minore, che adotta una logica di voto analoga.

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La mappa temporale: dove pesa il creditore di maggioranza

Il calendario di un concordato liquidatorio con un creditore dominante non è diverso, nella forma, da quello di qualunque altro concordato. Cambia la sostanza delle singole tappe: ogni scelta, dalla formazione delle classi alla data del voto, va letta alla luce di una domanda sola. Che cosa farà quel creditore, e che cosa succede se vota contro?

La tabella che segue fissa le tappe e i termini principali. Ogni riga rimanda alla sezione in cui la fase è sviluppata nel dettaglio. I termini indicati come “fissati dal tribunale” dipendono dal decreto di apertura e vanno sempre letti sul provvedimento del singolo caso.

Tappa Momento Atto o evento Norma Cosa conta per il creditore oltre il 50%
1 Mesi prima del deposito Mappatura del passivo, eventuale composizione negoziata D.L. 118/2021, artt. 12 ss. e 84-85 CCII Si capisce se il voto sarà “bloccabile”
2 Giorno 0 Ricorso per concordato (pieno o con riserva) artt. 40, 44, 54 CCII Misure protettive, primo contatto formale
3 Decreto di apertura Nomina commissario, date di voto art. 47 CCII Si fissa il calendario della votazione
4 Fino a 45 giorni prima del voto Relazione del commissario, crediti contestati, proposte concorrenti artt. 90, 105, 108 CCII Il peso effettivo del creditore viene accertato
5 Finestra di voto Espressione dei voti artt. 107, 109 CCII Doppia maggioranza: crediti e teste
6 Chiusura del voto Relazione sull’esito, eventuale mancata approvazione artt. 110, 111 CCII Il “no” del creditore dominante produce i suoi effetti
7 Udienza di omologazione Opposizioni, parere del commissario artt. 48, 88, 108, 112 CCII Prova di resistenza, convenienza, cram-down fiscale
8 Dopo l’omologa Reclamo, ricorso per cassazione, esecuzione artt. 51, 114 CCII Le ultime contestazioni sul voto

Due avvertenze prima di partire. La prima: il concordato liquidatorio è quello che prevede la liquidazione del patrimonio, e l’art. 84, comma 4, CCII richiede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile e assicuri ai chirografari (e ai privilegiati degradati) almeno il 20% del loro credito complessivo. La seconda: nel concordato in continuità le regole di voto sono diverse (art. 109, comma 5, CCII, con il voto per classi e la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2). Qui ci occupiamo solo del liquidatorio, dove il creditore oltre la metà ha un potere molto più diretto.

Tappa 1 — Mesi prima del deposito: la mappa del passivo e il nome che pesa più degli altri

Cosa succede

Tutto comincia lontano dal tribunale. L’impresa, con i suoi consulenti, ricostruisce l’elenco dei creditori con importi, cause di prelazione, garanzie, contestazioni pendenti. È qui che emerge il dato decisivo: un unico soggetto supera la metà dei crediti che saranno ammessi al voto. Attenzione, però, alla parola “ammessi”. Il 50% non si calcola sul passivo totale, ma sulla base di voto, che è più stretta del passivo.

Non votano, per esempio, i creditori privilegiati che il piano soddisfa integralmente, salvo che rinuncino alla prelazione (art. 109, comma 3, CCII). Non votano i soggetti esclusi dall’art. 109, comma 6: coniuge, convivente di fatto, parte dell’unione civile, parenti e affini fino al quarto grado, società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo, cessionari di crediti che hanno acquistato da meno di un anno prima della domanda, creditori in conflitto d’interessi. Ogni esclusione restringe la base e può far salire, o scendere, la percentuale del creditore principale.

La norma

L’architettura di partenza è nell’art. 84 CCII (finalità e contenuto del concordato, con le soglie del liquidatorio), nell’art. 85 CCII (contenuto del piano e classi) e nell’art. 109 CCII (maggioranze). Nel liquidatorio le classi sono in generale facoltative, ma l’art. 85 CCII le rende obbligatorie per alcune categorie, tra cui i titolari di crediti fiscali e previdenziali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento e i titolari di garanzie prestate da terzi. Se il creditore dominante è l’Erario, la classe è quindi già un dato di partenza.

I termini che si attivano

In questa fase non corrono termini processuali, ma corre il tempo dell’impresa. Se è stata attivata la composizione negoziata della crisi (oggi disciplinata dagli artt. 12 ss. CCII, che hanno assorbito il D.L. 118/2021), le trattative con l’esperto durano di regola 180 giorni, prorogabili; al termine, se l’esperto dichiara nella relazione finale che le soluzioni negoziali non sono praticabili, si apre la strada al concordato semplificato dell’art. 25-sexies CCII, da proporre entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale.

Cosa può fare il debitore ora

È la finestra più ampia di tutta la procedura, ed è quella in cui il creditore dominante si può ancora “agganciare” senza contare voti. Le opzioni concrete sono quattro:

  • verificare se il creditore oltre il 50% lo è davvero sulla base di voto: un privilegiato integralmente soddisfatto non vota, e la mappa può cambiare radicalmente;
  • avviare un confronto strutturato, ad esempio attraverso la composizione negoziata, in cui l’esperto conduce le trattative proprio con i creditori che pesano di più;
  • valutare se, con quel creditore favorevole, sia percorribile uno strumento diverso dal concordato, come un accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII, che richiede il 60% dei crediti) o un accordo agevolato (art. 60 CCII, con soglia ridotta al 30% in presenza delle condizioni di legge);
  • costruire il piano sapendo che, se quel creditore è contrario, il concordato liquidatorio “a voto pieno” rischia di essere una strada chiusa.

Chi è, di solito, il creditore oltre la metà

Ricostruire l’identità del creditore dominante non è un esercizio teorico, perché ogni categoria ha logiche di voto diverse e tempi decisionali propri.

La banca o il pool di banche. È il caso più frequente nelle imprese che hanno finanziato immobili o investimenti. Il credito è spesso in parte ipotecario e in parte chirografario: la parte coperta dal valore del bene, se il piano la paga per intero, resta fuori dal voto; la parte incapiente vota come chirografaria. La decisione passa per comitati crediti interni che si riuniscono a cadenze prefissate, e il debitore deve conoscere quelle cadenze per non arrivare alla finestra di voto con una pratica ancora in istruttoria.

La società di cartolarizzazione o il servicer. Quando i crediti deteriorati sono stati ceduti, il creditore dominante può essere un veicolo che ha acquistato il credito a un prezzo inferiore al nominale. Qui entra in gioco una regola precisa: l’art. 109, comma 6, CCII esclude dal voto i cessionari che hanno acquistato il credito da meno di un anno prima della domanda, salvo le eccezioni previste. La data della cessione diventa un elemento da accertare con documenti, perché può togliere al creditore dominante il diritto di voto.

L’Agenzia delle Entrate o l’ente previdenziale. Imposte, ritenute, IVA e contributi non versati possono sommarsi fino a superare la metà del passivo. L’amministrazione esprime il proprio voto sulla proposta di transazione fiscale o contributiva secondo l’art. 88 CCII, con procedure interne e termini propri. Il dissenso, come vedremo, non è sempre definitivo.

Il fornitore strategico o la società del gruppo. Un fornitore unico che ha continuato a consegnare può accumulare un’esposizione dominante. Se è collegato al debitore o ha un interesse diretto nell’esito, ad esempio perché intende acquistare l’azienda o parte dei beni nella liquidazione, si pone la questione del conflitto d’interessi; se è una società controllante, controllata o sottoposta a comune controllo, è escluso dal voto per legge.

Per ciascuna di queste figure la stessa percentuale, poniamo il 53%, significa cose diverse: con una banca si tratta sui tempi e sul valore delle garanzie, con un cessionario si verifica la data della cessione, con il Fisco si costruisce una transazione fiscale, con una società collegata si controlla l’esclusione dal voto.

L’errore tipico di questa fase

Calcolare la percentuale sul passivo totale. L’imprenditore vede che la banca ha 1,2 milioni su 2,5 e conclude che “non arriva alla metà”. Ma se 600.000 euro di debiti privilegiati saranno pagati per intero e non votano, la base scende a 1,9 milioni e la banca, con la parte chirografaria del suo credito, può superare la soglia. Vale anche il contrario: un creditore che sembra maggioritario può scendere sotto il 50% una volta collocata la parte privilegiata del suo credito fuori dal voto.

Quanto dura realmente

La fase preparatoria non ha una durata di legge. Nella pratica, la raccolta dei dati, l’attestazione del professionista indipendente e la costruzione del piano richiedono di norma diversi mesi; se si passa dalla composizione negoziata, alla durata delle trattative si aggiunge il tempo per la relazione finale dell’esperto.

Tappa 2 — Giorno 0: il deposito della domanda e il primo contatto formale

Cosa succede

Siamo al giorno 0. L’impresa deposita il ricorso: completo di proposta, piano, attestazione e documenti, oppure “con riserva” (domanda prenotativa) per guadagnare tempo e completare il piano entro il termine che il tribunale concede (art. 44 CCII). Con il ricorso, il debitore può chiedere le misure protettive dell’art. 54 CCII, che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio.

Per il creditore oltre la metà, il deposito è il momento in cui il conflitto diventa pubblico. La domanda viene iscritta nel registro delle imprese e da quel momento i creditori sanno ufficialmente che la loro sorte si deciderà con un voto.

La norma

Il procedimento unitario è regolato dall’art. 40 CCII; la domanda con riserva dall’art. 44 CCII; le misure protettive dagli artt. 54 e 55 CCII. Il termine per il deposito della proposta definitiva nella domanda con riserva è fissato dal tribunale entro un intervallo stabilito dalla legge, con possibilità di proroga in presenza di giustificati motivi.

I termini che si attivano

Il termine fissato dal tribunale per completare la domanda prenotativa è perentorio: se scade senza deposito della proposta e del piano, la domanda è dichiarata inammissibile e, se ne ricorrono i presupposti e c’è un’istanza, può aprirsi la liquidazione giudiziale. Le misure protettive richieste con il ricorso devono essere confermate dal tribunale con il procedimento dell’art. 55 CCII, e anche lì operano termini stretti.

Cosa può fare il debitore ora

Il periodo coperto dalla riserva è l’ultima occasione per modellare la proposta sul creditore dominante prima che il calendario del voto sia fissato. Il debitore può:

  • usare la finestra della riserva per trattare con quel creditore la percentuale offerta, i tempi di pagamento, la destinazione del ricavato delle garanzie;
  • valutare la formazione di classi (obbligatorie o facoltative) che, come vedremo, aggiungono un ulteriore livello di maggioranza;
  • verificare se il creditore dominante abbia interessi propri nel piano, ad esempio come potenziale acquirente dei beni o come soggetto collegato a un offerente: in quel caso si pone la questione del conflitto d’interessi, che può escluderlo dal voto.

L’errore tipico di questa fase

Depositare con riserva senza un dialogo avviato con il creditore principale, confidando di “convincerlo dopo”. Il tempo della riserva è limitato e, una volta fissate le date di voto, il margine per riscrivere la proposta si restringe. L’altro errore frequente è sottovalutare la pubblicità della domanda: alcuni creditori, specie quelli istituzionali, reagiscono al deposito irrigidendo la propria posizione interna, e il dossier passa a uffici che hanno regole di voto più rigide.

Quanto dura realmente

Dal deposito con riserva al deposito del piano completo passano, nella pratica, alcuni mesi tra termine iniziale ed eventuale proroga. Se la domanda è già completa, si passa direttamente al vaglio di ammissibilità che conduce al decreto di apertura.

Tappa 3 — Il decreto di apertura: il calendario del voto viene scritto

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il tribunale, verificata l’ammissibilità della proposta e la non manifesta inidoneità del piano, apre il concordato con decreto. Nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale, e soprattutto fissa la data iniziale e la data finale per l’espressione del voto dei creditori, oltre al termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori e al termine entro cui il debitore deve depositare la somma destinata alle spese della procedura.

Per il creditore dominante, il decreto è il documento che stabilisce quanto tempo resta per trattare e quando il suo voto diventerà definitivo.

La norma

L’apertura è disciplinata dall’art. 47 CCII. Il decreto è comunicato e iscritto nel registro delle imprese; dalla sua pubblicazione decorrono gli effetti per i creditori previsti dagli artt. 46 e 54 CCII. Il commissario giudiziale comunica ai creditori la data iniziale e finale del voto e le modalità per esprimerlo, che oggi sono telematiche (art. 107 CCII).

I termini che si attivano

  • Il termine per il deposito della somma per le spese di procedura è perentorio: il mancato deposito porta alla revoca del decreto.
  • Il calendario del voto fissato nel decreto diventa la griglia su cui si calcolano tutti i termini successivi “a ritroso”: quello per la relazione del commissario, quello per le proposte concorrenti, quello per le osservazioni.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore deve rileggere il decreto con un occhio solo: quello del creditore oltre la metà. Le mosse disponibili:

  • verificare che l’elenco dei creditori ammessi al voto sia corretto, perché ogni errore sulla base di calcolo sposta la percentuale del creditore dominante;
  • predisporre, già ora, il dossier sulle eventuali cause di esclusione (art. 109, comma 6, CCII): rapporti di controllo, cessioni recenti del credito, interessi in conflitto;
  • valutare l’opportunità di modificare la proposta prima dell’inizio del voto, nei limiti consentiti, per rispondere a obiezioni del creditore principale;
  • se il creditore dominante è l’amministrazione finanziaria, verificare che la proposta di transazione fiscale (art. 88 CCII) sia stata correttamente presentata agli uffici, perché il suo eventuale rigetto apre la strada ai meccanismi di superamento del dissenso in sede di omologa.

L’errore tipico di questa fase

Trattare la data del voto come un dettaglio organizzativo. In realtà la data fissa il perimetro di tutte le difese: se il debitore scopre una causa di esclusione del creditore dominante quando il voto è già chiuso, potrà farla valere solo in omologa e solo superando la prova di resistenza, con un onere molto più pesante.

Quanto dura realmente

Il tempo tra deposito del piano completo e decreto di apertura varia molto da tribunale a tribunale, in funzione dei carichi e delle eventuali richieste di integrazione. Le date di voto sono di norma fissate a distanza di alcuni mesi dal decreto, per consentire al commissario di svolgere le verifiche.

Tappa 4 — Fino a quarantacinque giorni prima del voto: il peso del creditore viene accertato

Cosa succede

Il calendario ora corre verso il voto, e in questa finestra si gioca la partita più tecnica. Il commissario giudiziale verifica l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni, controlla le scritture, accerta le cause del dissesto e redige la relazione particolareggiata dell’art. 105 CCII, che deve essere depositata almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. È in questa relazione che i creditori, e il creditore dominante per primo, trovano il giudizio del commissario sulla convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.

Contemporaneamente, si definisce la platea dei votanti. I crediti contestati possono essere ammessi provvisoriamente al voto dal giudice delegato, in tutto o in parte, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti (art. 108 CCII). Questo meccanismo è decisivo quando il credito del creditore dominante è in tutto o in parte contestato: un’ammissione provvisoria parziale può farlo scendere sotto la soglia del 50%, e cambiare le regole del gioco.

La giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare, che il Codice ha recepito, ha chiarito più volte la distanza tra voto e accertamento del credito. Cass., sez. I, ord. 21 febbraio 2025 n. 4596 ha ribadito che l’inserimento di un credito contestato nell’elenco dei creditori non vale come riconoscimento e che l’ammissione provvisoria al voto rileva solo per la formazione delle maggioranze, restando l’accertamento definitivo affidato al giudizio ordinario. Già Cass., sez. I, 24 marzo 2000 n. 3521 aveva precisato che l’ammissione al voto non decide l’esistenza né l’entità del credito ai fini del soddisfacimento.

La norma

  • Art. 105 CCII: relazione del commissario, da depositare almeno 45 giorni prima della data iniziale del voto.
  • Art. 108 CCII: ammissione provvisoria dei crediti contestati.
  • Art. 90 CCII: proposte concorrenti, che possono essere presentate da creditori che rappresentino almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale, fino a trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione, salvo i casi di inammissibilità previsti dalla stessa norma in relazione alla percentuale offerta dal debitore.
  • Art. 109, comma 7, CCII: il creditore che presenta una proposta concorrente, e le società a lui collegate, possono votare solo se la proposta li colloca in un’apposita classe.

I termini che si attivano

Quarantacinque giorni prima del voto: termine per il deposito della relazione del commissario. Trenta giorni prima del voto: termine ultimo per le proposte concorrenti. Il debitore può depositare osservazioni e il commissario illustra la relazione e le proposte definitive prima dell’apertura del voto secondo le modalità dell’art. 107 CCII. Sulla sospensione feriale (che va dal 1° al 31 agosto) occorre cautela: nei procedimenti concorsuali non tutti i termini ne beneficiano, e se il calendario del voto attraversa agosto conviene trattare ogni scadenza come se la sospensione non operasse.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la finestra in cui il debitore può ancora incidere sulla base di calcolo del voto. Le opzioni concrete:

  • contestare la misura del credito del creditore dominante, chiedendo al giudice delegato un’ammissione al voto solo parziale per la parte effettivamente documentata;
  • segnalare al commissario le cause di esclusione dal voto: rapporti di controllo, cessione del credito avvenuta meno di un anno prima della domanda, conflitto d’interessi;
  • rispondere nel merito alle eventuali critiche del commissario sulla convenienza, perché la sua relazione sarà letta dal creditore dominante come la principale base della propria decisione;
  • monitorare se il creditore dominante, con almeno il 10% dei crediti, stia preparando una proposta concorrente: in quel caso, se vuole votare, deve essere collocato in una classe apposita, e il quadro delle maggioranze cambia.

Sul conflitto d’interessi, la norma oggi è esplicita (art. 109, comma 6, ultimo periodo, CCII), ma la sua portata è stata costruita dalla giurisprudenza. Cass., Sezioni Unite, 28 giugno 2018 n. 17186, pronunciata in tema di concordato fallimentare secondo la legge fallimentare, ha affermato che vanno escluse dal voto le società che si trovano in conflitto d’interessi con il proponente, perché il loro voto non è orientato al miglior soddisfacimento dei creditori ma a un interesse diverso. Di segno complementare è Cass., sez. I, ord. 29 dicembre 2024 n. 34807, anch’essa sulla legge fallimentare: il divieto di voto della società controllante non opera se, al momento del voto, la controllante è già sottoposta a procedura concorsuale, perché in quel caso il suo interesse coincide con quello degli altri creditori.

L’errore tipico di questa fase

Lasciare la verifica del credito del creditore dominante al commissario, dando per scontato che l’importo indicato dal creditore sia corretto. Interessi moratori calcolati oltre la data della domanda, spese legali non documentate, duplicazioni tra debitore principale e garante: sono voci che, se eliminate, possono ridurre la percentuale di voto. E una percentuale che scende dal 52% al 48% fa sparire la regola della doppia maggioranza.

Quanto dura realmente

Dal decreto di apertura alla relazione del commissario passano di regola alcuni mesi. È il periodo in cui il dialogo con il creditore dominante deve essere più serrato, perché la sua decisione, specie se si tratta di una banca o dell’amministrazione finanziaria, passa per un iter interno che richiede tempo.

Tappa 5 — La finestra di voto: due maggioranze da conquistare

Cosa succede

Siamo al primo giorno del voto. I creditori esprimono il loro voto con le modalità telematiche indicate dal commissario, entro la data finale fissata nel decreto. Nel concordato liquidatorio senza creditori dominanti, la regola è una sola: la proposta passa se ottiene il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. La base di calcolo, quindi, non è quella dei soli votanti: chi resta in silenzio non contribuisce alla maggioranza, e nei fatti il suo silenzio pesa come un mancato consenso.

Quando invece un unico creditore supera la metà dei crediti ammessi al voto, l’art. 109, comma 1, CCII aggiunge un secondo requisito: la proposta deve ottenere anche la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Il legislatore ha voluto evitare che un solo soggetto possa imporre a tutti gli altri una proposta che la generalità dei creditori non condivide.

Da questo momento in poi gli scenari sono tre.

Voto del creditore dominante Maggioranza dei crediti Maggioranza per teste dei votanti Esito (senza classi)
Favorevole Raggiunta grazie a lui Raggiunta Proposta approvata
Favorevole Raggiunta grazie a lui Non raggiunta Proposta respinta
Contrario Non raggiungibile Irrilevante Proposta respinta (salvo meccanismi di omologa, es. art. 88 CCII)
Astenuto Non raggiungibile, perché il suo credito resta nella base Irrilevante Proposta respinta

L’ultima riga è quella che sorprende di più. Proprio perché la maggioranza si calcola sui crediti ammessi al voto, il creditore che supera il 50% e non vota rende di fatto impossibile raggiungere la maggioranza dei crediti: tutti gli altri insieme non arrivano alla metà.

La norma

  • Art. 107 CCII: modalità del voto, telematiche, sotto il controllo del commissario.
  • Art. 109, comma 1, CCII: maggioranza dei crediti ammessi al voto; doppia maggioranza (crediti e teste) se un unico creditore supera la maggioranza dei crediti; in presenza di classi, maggioranza dei crediti anche nel maggior numero di classi.
  • Art. 109, commi 3 e 4, CCII: i privilegiati integralmente soddisfatti non votano, salvo rinuncia alla prelazione; i privilegiati parzialmente soddisfatti votano come chirografari per la parte non soddisfatta.

Sul trattamento dei privilegiati, la giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare offre un’utile prospettiva storica. Cass., sez. I, 22 marzo 2010 n. 6901 ha spiegato, per il periodo anteriore al D.Lgs. 169/2007, che i creditori privilegiati non avevano diritto di voto perché l’esito della proposta non poteva incidere sul loro trattamento: il principio, aggiornato, è lo stesso che oggi esclude dal voto i privilegiati soddisfatti per intero. Chi non rischia nulla non decide per gli altri.

I termini che si attivano

Il voto va espresso entro la data finale stabilita nel decreto di apertura: è un termine perentorio, e il voto tardivo non concorre alla formazione delle maggioranze. Il creditore dominante che lascia scadere la finestra senza votare produce l’effetto dell’astensione descritto sopra.

Cosa può fare il debitore ora

Durante il voto il debitore non può più cambiare la base di calcolo, ma può ancora lavorare sulla maggioranza per teste. Questo è il punto che molti imprenditori trascurano. Se il creditore dominante vota a favore, la partita si sposta sui piccoli creditori: fornitori, professionisti, dipendenti per la parte di credito non privilegiata, piccoli artigiani. Ogni voto espresso conta uno, indipendentemente dall’importo.

Le mosse disponibili:

  • informare in modo trasparente i creditori minori sul contenuto della proposta e sulla relazione del commissario, perché la maggioranza per teste si calcola sui voti espressi e un creditore informato vota più facilmente;
  • verificare che il voto del creditore dominante sia stato espresso nelle forme previste, perché un voto irregolare cambia lo scenario;
  • predisporre fin d’ora la documentazione per l’udienza di omologazione, nel caso in cui l’esito si giochi su pochi voti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, segue esattamente questa fase con lo staff dello Studio: verifica della base di voto, conta per crediti e per teste, analisi delle cause di esclusione.

L’errore tipico di questa fase

Concentrarsi solo sul creditore dominante e dimenticare i piccoli. È lo scenario più beffardo: la banca o l’Erario votano a favore, la maggioranza dei crediti è ampiamente superata, ma tra i votanti prevalgono per numero i “no” di fornitori scontenti. La proposta cade per la regola della maggioranza per teste, che esiste proprio per controbilanciare il peso del grande creditore.

Quanto dura realmente

La finestra di voto è stabilita dal decreto e, di norma, dura alcune settimane. Il tempo reale, però, è quello che serve al creditore dominante per deliberare internamente: per una banca o per l’amministrazione finanziaria la decisione passa da organi interni con proprie procedure, e il debitore deve tenerne conto fin dalla tappa 3.

Le questioni aperte sulla doppia maggioranza

La regola dell’art. 109, comma 1, CCII sembra semplice, ma la sua applicazione pratica solleva domande che il debitore deve porsi prima del voto, non dopo.

Il creditore dominante conta come “testa”? Sì. La maggioranza per teste si calcola sui voti espressi dai creditori ammessi al voto, e il creditore dominante è uno di essi. Nel conteggio vale uno, come qualunque altro votante: il suo peso economico si esaurisce nella prima maggioranza, quella dei crediti.

Su quale base si calcolano le teste? La norma parla di voti espressi, non di creditori ammessi. È una differenza sostanziale rispetto alla maggioranza dei crediti, che si calcola invece sull’intera base dei crediti ammessi al voto. Ne deriva un’asimmetria che il debitore deve conoscere: nella maggioranza dei crediti chi non vota “pesa” come un mancato consenso; nella maggioranza per teste chi non vota semplicemente non conta. Bastano pochi creditori minori contrari, se gli altri non votano, per far prevalere i “no” per numero.

Che cosa succede se più creditori appartengono allo stesso gruppo? La norma parla di “un unico creditore”. Se il 50% è superato solo sommando i crediti di più società distinte, anche se collegate tra loro, la regola testuale non scatta automaticamente; ma la presenza di legami societari impone di verificare se qualcuna di quelle società sia esclusa dal voto per conflitto d’interessi o per rapporti di controllo con il debitore. È un punto su cui il quadro va valutato caso per caso.

E se ci sono le classi? Nel liquidatorio con classi (obbligatorie o facoltative), alla maggioranza dei crediti, e all’eventuale maggioranza per teste, si aggiunge il requisito che la maggioranza dei crediti sia raggiunta anche nel maggior numero di classi. Il creditore dominante collocato in una classe tutta sua può far vincere quella classe, ma da solo non decide le altre. Con tre classi, servono almeno due classi favorevoli.

Chi controlla i conteggi? Il commissario giudiziale, nella relazione sull’esito del voto, e il tribunale in omologazione. Ma il debitore e i creditori hanno tutto l’interesse a rifare i calcoli in proprio, perché un errore di conteggio si contesta con l’opposizione e, se determinante, cambia l’esito.

Tappa 6 — La chiusura del voto: la conta e il peso di un “no”

Cosa succede

Il voto si chiude. Il commissario giudiziale redige la relazione in cui sono riportati i voti favorevoli e contrari, con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti, e la deposita in cancelleria (art. 110 CCII). È la fotografia dell’esito: maggioranza dei crediti, maggioranza per teste (se dovuta), eventuale maggioranza nelle classi.

Se la proposta è approvata, la procedura si avvia all’omologazione. Se invece le maggioranze non sono raggiunte, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell’art. 111 CCII: su ricorso di uno dei soggetti legittimati e se ne ricorrono i presupposti, può aprirsi la liquidazione giudiziale.

Quando ci sono più proposte concorrenti, l’art. 109, comma 2, CCII stabilisce che prevale quella che ha ottenuto la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; se nessuna raggiunge le maggioranze, il giudice delegato rimette al voto la sola proposta che ha ottenuto la maggioranza relativa, con un nuovo termine per esprimere il voto.

La norma

  • Art. 110 CCII: relazione del commissario sull’esito delle votazioni.
  • Art. 111 CCII: mancata approvazione e conseguenze.
  • Art. 109, comma 2, CCII: proposte concorrenti e seconda votazione.

I termini che si attivano

La mancata approvazione non produce automaticamente la liquidazione giudiziale: serve un ricorso dei legittimati e l’accertamento dei presupposti. Ma i tempi, da qui in avanti, sono brevi. Se il voto è negativo per effetto del “no” del creditore dominante, le contestazioni sul suo diritto di voto vanno preparate subito, perché la sede in cui farle valere sarà l’udienza di omologazione, se la procedura arriva a quella fase, o il procedimento che si apre su ricorso per liquidazione giudiziale.

Cosa può fare il debitore ora

Se il creditore dominante ha votato contro, il debitore ha davanti tre scenari, da valutare in fretta:

  • verificare se quel voto era legittimo: un creditore in conflitto d’interessi o escluso per legge non avrebbe dovuto votare, e senza il suo voto la conta cambia;
  • verificare se il creditore dominante è l’amministrazione finanziaria o un ente previdenziale: in tal caso l’art. 88 CCII consente al tribunale, a determinate condizioni, di omologare anche senza l’adesione dell’ente, quando essa è determinante per le maggioranze e la proposta è conveniente o non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria;
  • valutare un percorso alternativo, come la presentazione di una nuova proposta nei limiti consentiti, l’accordo di ristrutturazione o, per le imprese che vi accedono, il ricorso al concordato semplificato dopo la composizione negoziata.

Un punto va chiarito con onestà: nel concordato liquidatorio non esiste la ristrutturazione trasversale dei debiti dell’art. 112, comma 2, CCII, che consente di omologare un concordato in continuità anche contro il dissenso di alcune classi. Cass., sez. I, 30 marzo 2026 n. 7663 (data di pubblicazione), pronunciata su un concordato in continuità, ha confermato che in quel contesto l’approvazione di una sola classe può bastare quando ricorrono le condizioni di legge. Proprio il confronto con questa pronuncia mostra quanto sia diverso il liquidatorio: lì il “no” del creditore dominante non è superabile con il meccanismo delle classi.

L’errore tipico di questa fase

Considerare il voto negativo come la fine di tutto. In realtà, quando il risultato dipende da un solo creditore, il controllo sulla legittimità del suo voto e sui presupposti dell’art. 88 CCII (se si tratta del Fisco) è la prima cosa da fare. Il secondo errore, opposto, è dare per certo che il tribunale “rimedierà”: i meccanismi di superamento del dissenso hanno presupposti stretti e vanno dimostrati con documenti, non con argomenti generici.

Quanto dura realmente

La relazione sul voto viene depositata a ridosso della chiusura della votazione. Il periodo successivo, fino all’udienza di omologazione o all’eventuale istanza di liquidazione giudiziale, dipende dai tempi del singolo tribunale.

Tappa 7 — L’udienza di omologazione: la prova di resistenza e la convenienza

Cosa succede

Se la proposta è approvata, il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio per l’omologazione. È l’ultima sede in cui il voto del creditore dominante può essere rimesso in discussione, e lo si fa con due strumenti: l’opposizione all’omologazione e la contestazione dell’esclusione o dell’ammissione al voto.

Il principio che governa questa fase si chiama prova di resistenza. L’art. 108 CCII stabilisce che i creditori esclusi possono opporsi all’esclusione in sede di omologazione solo se la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze. La regola, oggi scritta, è stata costruita dalla giurisprudenza: Cass., sez. I, 21 febbraio 2018 n. 4192, in tema di concordato preventivo regolato dalla legge fallimentare, ha affermato che l’esclusione dal voto di un creditore non rende di per sé invalida l’approvazione, dovendosi verificare se la maggioranza resti raggiunta anche senza (o con) il voto controverso, calcolata sugli effettivi aventi diritto. La Corte ha applicato al concordato un principio elaborato per le delibere assembleari.

Quando c’è un creditore sopra la metà, la prova di resistenza ha quasi sempre esito netto: il suo voto è per definizione determinante sulla maggioranza dei crediti. Se ha votato a favore ed era in conflitto d’interessi, eliminarlo fa crollare la maggioranza; se ha votato contro ed era escluso per legge, eliminarlo può far emergere una maggioranza favorevole.

La norma

  • Art. 48 CCII: procedimento di omologazione, con opposizioni da costituire almeno dieci giorni prima dell’udienza e parere del commissario da depositare almeno cinque giorni prima.
  • Art. 108 CCII: opposizione all’esclusione dal voto e prova di resistenza.
  • Art. 112 CCII: condizioni dell’omologazione; nel liquidatorio, se i creditori dissenzienti che rappresentano almeno il 20% dei crediti ammessi al voto (o un creditore di una classe dissenziente) contestano la convenienza, il tribunale può omologare se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale.
  • Art. 88 CCII: omologazione in caso di mancata adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando l’adesione è determinante e la proposta è conveniente o non deteriore.

Sulla disciplina vigente, un’avvertenza. Il Codice è stato modificato più volte: dal D.Lgs. 83/2022, che ha riscritto anche il comma 1 dell’art. 109, dal correttivo D.Lgs. 136/2024, che è intervenuto sul comma 5 (continuità) e ha introdotto il comma 5-bis, e da ultimo dal D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, ulteriore correttivo che tra l’altro amplia il perimetro della transazione fiscale estendendola ai tributi locali. Nel testo dell’art. 109 aggiornato al 12 agosto 2026 che abbiamo consultato non risultano modifiche alla regola del creditore oltre la metà; l’estensione della transazione ai tributi locali, invece, è rilevante quando il creditore dominante è un ente impositore locale, perché porta anche questi crediti dentro il meccanismo di adesione e di eventuale superamento del dissenso.

I termini che si attivano

Le opposizioni all’omologazione vanno costituite almeno dieci giorni prima dell’udienza: il termine è perentorio. Chi non si costituisce in tempo perde la possibilità di contestare in quella sede il voto del creditore dominante. Il commissario deposita il proprio parere motivato almeno cinque giorni prima.

Cosa può fare il debitore ora

L’udienza di omologazione è l’ultima finestra di merito: dopo restano solo le impugnazioni. Il debitore può:

  • difendere l’approvazione contro le opposizioni dei dissenzienti, dimostrando che il voto del creditore dominante era legittimo e non viziato da conflitto d’interessi;
  • se la proposta era stata respinta per il voto del Fisco o di un ente previdenziale, sostenere l’omologazione ai sensi dell’art. 88 CCII, documentando la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale con la relazione del professionista indipendente;
  • rispondere alle contestazioni sulla convenienza dell’art. 112 CCII con un confronto numerico tra concordato e alternativa liquidatoria.

L’errore tipico di questa fase

Sottovalutare la prova di resistenza. Il creditore che contesta il voto altrui deve dimostrare che, eliminato o aggiunto quel voto, l’esito sarebbe cambiato; il debitore che difende l’omologa deve fare la stessa conta in senso inverso. Arrivare all’udienza senza un prospetto numerico delle maggioranze ricalcolate è un errore che non si recupera nei gradi successivi.

Quanto dura realmente

L’udienza di omologazione è fissata dal tribunale con tempi variabili; il decreto di omologazione è di regola emesso a ridosso dell’udienza o dopo un breve rinvio, se servono approfondimenti istruttori.

Come si costruisce il confronto con l’alternativa liquidatoria

Quando il creditore dominante vota contro, o quando i dissenzienti contestano la convenienza, il cuore del giudizio di omologa diventa un confronto numerico: quanto riceverebbe ciascun creditore con il concordato e quanto con la liquidazione giudiziale. Questo confronto non si improvvisa in udienza. Si costruisce con alcuni elementi precisi:

  • il valore di realizzo dei beni in una vendita concorsuale, che di regola sconta ribassi rispetto al valore di mercato, e i tempi della vendita;
  • le risorse esterne che il concordato porta e che la liquidazione giudiziale non avrebbe: l’apporto del socio o del terzo, che nel liquidatorio deve incrementare di almeno il 10% l’attivo (art. 84, comma 4, CCII);
  • i costi della procedura alternativa, cioè i compensi degli organi stabiliti per legge e le spese di gestione della liquidazione giudiziale;
  • le azioni recuperatorie (revocatorie, azioni di responsabilità) che il curatore potrebbe esercitare in liquidazione giudiziale e che il piano concordatario deve considerare;
  • il trattamento delle prelazioni, perché un credito privilegiato del creditore dominante può essere soddisfatto in modo diverso nei due scenari.

La relazione del professionista indipendente e la relazione del commissario forniscono la base di questo confronto. Il creditore dominante, a sua volta, può produrre stime alternative. Il tribunale non decide sulla base di impressioni: la convenienza si dimostra con numeri verificabili, e chi arriva all’udienza con un prospetto comparativo solido ha un vantaggio difficilmente recuperabile dalla controparte.

Va ricordato che la valutazione di convenienza ha confini diversi a seconda dello strumento: nel caso dell’art. 88 CCII il parametro è il trattamento dell’amministrazione finanziaria o dell’ente previdenziale; nel caso dell’art. 112 CCII è il soddisfacimento del creditore dissenziente che ha contestato la convenienza. In entrambi i casi il confronto si fa sul singolo credito, non sulla massa in astratto.

Tappa 8 — Dopo l’omologa: reclamo, Cassazione ed esecuzione del piano

Cosa succede

Il tribunale ha deciso. Se il concordato è omologato, inizia la fase esecutiva: nel liquidatorio il tribunale nomina il liquidatore giudiziale e il comitato dei creditori, e i beni vengono venduti secondo il piano (art. 114 CCII). Se l’omologa è negata, e c’è istanza, si apre la liquidazione giudiziale.

Contro il provvedimento le parti possono proporre reclamo alla Corte d’appello e poi ricorso per cassazione, secondo l’art. 51 CCII. In queste sedi la questione del creditore dominante può riemergere: legittimità del suo voto, conflitto d’interessi, corretta applicazione della doppia maggioranza.

La norma

  • Art. 51 CCII: reclamo contro la sentenza o il decreto del tribunale, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione per le parti o dall’iscrizione nel registro delle imprese per gli altri interessati; ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni.
  • Art. 114 CCII: cessioni dei beni nel concordato liquidatorio.
  • Art. 119 CCII: risoluzione del concordato per inadempimento.

Sul piano dell’esecuzione, la giurisprudenza ricorda che il voto non chiude ogni questione sui crediti. Cass., sez. I, ord. 21 febbraio 2025 n. 4596 ha precisato, secondo la ricostruzione disponibile, che il mancato adempimento dell’ordine di accantonare le somme relative ai crediti contestati può costituire grave inadempimento rilevante per la risoluzione, a differenza della mera contestazione del credito. E Cass., sez. I, 24 marzo 2000 n. 3521 ha escluso che il creditore dissenziente il cui credito è contestato possa partecipare come parte al reclamo del debitore contro il provvedimento che ha accertato il mancato raggiungimento delle maggioranze: il voto non attribuisce, di per sé, una posizione processuale stabile.

I termini che si attivano

Trenta giorni per il reclamo; trenta giorni per il ricorso per cassazione. Sono termini perentori. Per la sospensione feriale (1-31 agosto) vale la stessa cautela vista nella tappa 4: nei procedimenti concorsuali la sua applicazione va verificata caso per caso, e la scelta prudente è non farvi affidamento.

Cosa può fare il debitore ora

  • Se il concordato è omologato e il creditore dominante reclama, difendere il decreto ribadendo la legittimità del calcolo delle maggioranze.
  • Se l’omologa è negata per effetto del voto del creditore dominante, valutare in tempi strettissimi se ci sono motivi di reclamo fondati su vizi di diritto (conflitto d’interessi non rilevato, errata applicazione dell’art. 109 o dell’art. 88 CCII).
  • In fase esecutiva, adempiere agli accantonamenti per i crediti contestati, per non esporre il concordato alla risoluzione.

L’errore tipico di questa fase

Proporre un reclamo che ripete le stesse argomentazioni dell’udienza senza individuare un vizio specifico del provvedimento. In Cassazione, poi, le censure devono essere formulate con precisione: la stessa Cass. 7663/2026 ha dichiarato inammissibile una censura perché il ricorrente non aveva spiegato in modo specifico perché una classe avrebbe ricevuto di più in caso di liquidazione.

Quanto dura realmente

Il reclamo in Corte d’appello e l’eventuale ricorso per cassazione possono richiedere mesi o anni. Nel frattempo, salvo provvedimenti di sospensione, l’esecuzione del concordato omologato prosegue.

La stessa procedura, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati inventati a scopo esplicativo. Non riguardano casi reali.

Dati comuni. Impresa commerciale in liquidazione volontaria. Passivo complessivo 2.847.300 €. Crediti privilegiati (dipendenti e parte del credito ipotecario) pagati per intero dal piano: 612.900 €, esclusi dal voto. Base di voto: 2.234.400 €. Creditore dominante: una banca con credito chirografario (inclusa la parte ipotecaria incapiente) di 1.231.750 €, pari al 55,1% della base di voto. Altri 43 creditori chirografari per 1.002.650 €. Proposta: 23% ai chirografari, con apporto esterno del socio di 214.000 €. Domanda completa depositata il 9 febbraio 2026.

Calendario A — Il debitore che agisce alle finestre giuste

  • Novembre 2025 (tappa 1). Prima del deposito, il debitore ricalcola la base di voto e scopre che 41.380 € di interessi moratori inseriti dalla banca sono maturati dopo la data presumibile della domanda. Apre un confronto con la banca, documentando la convenienza del concordato rispetto alla vendita forzata dell’immobile.
  • 9 febbraio 2026 (tappa 2). Deposito della domanda completa, con misure protettive.
  • 16 marzo 2026 (tappa 3). Decreto di apertura: voto dal 22 al 30 giugno 2026. Il debitore legge subito il calendario e fissa le scadenze a ritroso.
  • Aprile 2026 (tappa 4). Il giudice delegato, su segnalazione del commissario, ammette la banca al voto per 1.190.370 €, al netto degli interessi non dovuti. La percentuale scende al 54,3%: resta sopra la soglia, e la doppia maggioranza resta necessaria. Il debitore lo sa e si prepara. La relazione del commissario, depositata l’8 maggio 2026, cioè 45 giorni prima del 22 giugno, giudica la proposta più conveniente della liquidazione giudiziale.
  • 22-30 giugno 2026 (tappa 5). La banca vota a favore. Dei 43 creditori minori, 29 votano: 17 favorevoli, 12 contrari. Voti espressi: 30 (banca compresa). Favorevoli per teste: 18 su 30. Maggioranza dei crediti: raggiunta. Maggioranza per teste: raggiunta.
  • Settembre 2026 (tappa 7). Un creditore oppone l’omologa sostenendo il conflitto d’interessi della banca. Il debitore dimostra con documenti l’assenza di interessi della banca nella liquidazione dei beni. Concordato omologato.

Calendario B — Il debitore che lascia correre

  • Novembre 2025. Nessuna verifica preliminare. Il debitore ritiene che la banca “voterà comunque a favore” perché le conviene.
  • 9 febbraio 2026. Deposito.
  • 16 marzo 2026. Decreto di apertura con le stesse date di voto. Nessuna verifica sull’ammontare del credito della banca, che viene ammessa per l’intero importo dichiarato: 1.273.130 €, pari al 57% circa della base di voto.
  • Maggio 2026. Il debitore non prepara alcuna comunicazione per i creditori minori.
  • 22-30 giugno 2026. La banca vota a favore. Dei 43 creditori minori, solo 21 votano: 8 favorevoli, 13 contrari. Voti espressi: 22. Favorevoli per teste: 9 su 22. La maggioranza dei crediti c’è, quella per teste no: la proposta è respinta.
  • Luglio 2026. Il giudice delegato riferisce al tribunale; un fornitore deposita ricorso per la liquidazione giudiziale.

Il confronto giorno per giorno

Data Calendario A Calendario B
Novembre 2025 Verifica della base di voto e dialogo con la banca Nessuna verifica
16 marzo 2026 Scadenze calcolate a ritroso Calendario ignorato
Aprile 2026 Credito della banca ridotto in sede di ammissione Credito ammesso per intero
Maggio 2026 Informazione ai creditori minori Nessuna comunicazione
22-30 giugno 2026 Doppia maggioranza raggiunta (18 su 30 per teste) Maggioranza per teste mancata (9 su 22)
Dopo il voto Omologazione Rischio liquidazione giudiziale

La lezione delle due timeline è controintuitiva: con un creditore dominante favorevole, il concordato si perde sui piccoli creditori, non sul grande. Nel calendario B il debitore aveva dalla sua il 57% dei crediti ed è stato battuto dal numero dei fornitori.

Una terza ipotesi: il creditore dominante vota contro

Stessi dati, ma il creditore al 55,1% è l’Agenzia delle Entrate, con crediti in parte privilegiati e in parte chirografari, e la proposta contiene una transazione fiscale (art. 88 CCII). L’Agenzia vota contro: la maggioranza dei crediti è irraggiungibile. Il debitore, in sede di omologazione, chiede l’applicazione dell’art. 88 CCII: deve dimostrare che l’adesione dell’amministrazione era determinante per le maggioranze e che la proposta assicura all’Erario un trattamento conveniente o non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Se il confronto, ad esempio, mostra un recupero dell’11,7% nel concordato contro un 6,9% stimato in liquidazione giudiziale, la valutazione del tribunale ha un dato oggettivo su cui poggiare; se invece la differenza è nulla o negativa, il “no” del Fisco resta insuperabile.

I binari paralleli: quando la timeline cambia strada

Il concordato liquidatorio “a voto pieno” non è l’unica strada. Quando c’è un creditore che da solo supera la metà, la scelta dello strumento è spesso più importante della gestione del voto.

Il binario della composizione negoziata e del concordato semplificato

La composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII) nasce proprio per gestire il confronto con i creditori principali sotto la guida di un esperto indipendente. Se le trattative con il creditore dominante vanno a buon fine, si può arrivare a un contratto, a un accordo di ristrutturazione o a una convenzione di moratoria. Se falliscono, e l’esperto attesta nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma le soluzioni negoziali non sono praticabili, l’imprenditore può proporre entro sessanta giorni il concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies CCII).

Il concordato semplificato ha una caratteristica decisiva per il nostro tema: non prevede il voto dei creditori. Il tribunale omologa se la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e assicura un’utilità a ciascun creditore. Il creditore dominante non può bloccarlo con il voto; può solo opporsi all’omologazione. La timeline si accorcia e il baricentro si sposta dal consenso alla dimostrazione della non pregiudizievolezza.

Il binario dell’accordo di ristrutturazione

Se il creditore dominante è favorevole, può convenire puntare su un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII), che richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, oppure sull’accordo agevolato (art. 60 CCII), con soglia dimezzata al 30% quando il debitore non propone moratoria dei crediti estranei e non chiede misure protettive temporanee. In questo binario non c’è la regola della maggioranza per teste: i creditori estranei devono essere pagati integralmente nei termini di legge. Il grande creditore diventa così l’alleato principale, anziché un ostacolo.

Il binario delle proposte concorrenti

Il creditore dominante può essere anche un concorrente. Con almeno il 10% dei crediti, può presentare una propria proposta (art. 90 CCII), salvo che quella del debitore superi le soglie di soddisfacimento che la rendono inammissibile. In tal caso l’art. 109, comma 7, CCII gli consente di votare solo se collocato in una classe apposita. La timeline si sdoppia: due proposte, una votazione comparativa, l’eventuale seconda votazione dell’art. 109, comma 2.

Il binario del concordato in continuità

Se l’impresa ha prospettive di prosecuzione, il passaggio al concordato in continuità cambia completamente le regole di voto: voto per classi, maggioranze dell’art. 109, comma 5, CCII e possibilità di ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII. Il creditore dominante non scompare, ma il suo voto non è più, da solo, un veto. È però una scelta che dipende dalla realtà aziendale, non dal desiderio di aggirare un creditore.

Il binario del concordato minore

Per chi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale (piccoli imprenditori sotto soglia, professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative), lo strumento è il concordato minore, gestito con l’OCC. Anche qui la maggioranza si calcola sui crediti ammessi al voto, e l’art. 79 CCII prevede una regola specifica per il caso in cui un solo creditore sia titolare di crediti superiori alla maggioranza. È il terreno tipico del Gestore della crisi.

I binari a confronto

Binario Voto dei creditori Ruolo del creditore oltre il 50% Snodo temporale decisivo
Concordato liquidatorio ordinario Sì, maggioranza dei crediti + teste Può bloccare con il “no” Data finale del voto
Concordato semplificato (art. 25-sexies) No Può solo opporsi all’omologa 60 giorni dalla relazione finale dell’esperto
Accordo di ristrutturazione (artt. 57 e 60) Adesioni, non voto Alleato necessario per le soglie Deposito con le adesioni
Proposta concorrente (art. 90) Sì, votazione comparativa Vota solo se in classe apposita 30 giorni prima del voto
Concordato in continuità Sì, per classi Non ha da solo un veto Data finale del voto e cram-down
Concordato minore (art. 79) Sì Regola specifica per il creditore maggioritario Termini fissati dal giudice

La scelta del binario non può essere fatta “contro” un creditore: ogni strumento ha presupposti propri che il tribunale verifica. Ma la presenza di un creditore oltre la metà è, nella pratica, uno dei fattori che più incidono su quella scelta, e va pesata fin dalla tappa 1.

Le 5 finestre critiche

  1. La mappatura della base di voto prima del deposito. È il momento in cui si scopre se il creditore supera davvero il 50% una volta esclusi i privilegiati integralmente soddisfatti e i soggetti senza diritto di voto.
  2. La riserva dell’art. 44 CCII. Il tempo concesso per completare la domanda è quello in cui si può ancora modellare la proposta sul creditore dominante.
  3. Le settimane tra decreto di apertura e relazione del commissario. È l’ultima occasione per ridurre in sede di ammissione al voto il credito del creditore dominante o per far emergere un conflitto d’interessi.
  4. La finestra di voto, con la partita della maggioranza per teste. Con il creditore dominante favorevole, ogni piccolo creditore informato è un voto in più.
  5. I dieci giorni prima dell’udienza di omologazione. È il termine per le opposizioni, ed è la sede della prova di resistenza e, se il creditore dominante è il Fisco, della richiesta di omologa ai sensi dell’art. 88 CCII.

Le domande sul tempo

Se il creditore dominante non ha ancora votato e mancano tre giorni alla chiusura, che cosa succede se non vota?

Se non vota entro la data finale, il suo credito resta nella base di calcolo ma non si somma ai favorevoli. Con più del 50% della base, la sua astensione impedisce di raggiungere la maggioranza dei crediti. In questi tre giorni il debitore può solo sollecitare una decisione con argomenti documentati.

Posso ancora contestare il diritto di voto del creditore dominante se il voto si è già chiuso?

Sì, ma solo in sede di omologazione, con un’opposizione costituita almeno dieci giorni prima dell’udienza, e solo superando la prova di resistenza (art. 108 CCII): bisogna dimostrare che, senza quel voto o con un voto diverso, l’esito sarebbe cambiato.

Quanto tempo ho, dopo la relazione finale dell’esperto, per proporre il concordato semplificato senza voto?

Sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto (art. 25-sexies CCII). È un termine stretto: il piano di liquidazione deve essere già pronto.

Se il concordato viene omologato nonostante il “no” del creditore dominante (art. 88 CCII), quanto tempo ha lui per reclamare?

Trenta giorni, secondo l’art. 51 CCII, dalla notificazione del provvedimento per le parti. Fino alla decisione sul reclamo, salvo sospensione, il piano si esegue.

Quanto dura in tutto un concordato liquidatorio con un creditore dominante?

Dalla preparazione all’omologazione servono di regola diversi mesi, spesso più di un anno se si includono la fase con riserva e l’eventuale composizione negoziata. La presenza di un creditore dominante non allunga i termini di legge, ma rende più frequenti le contestazioni sul voto, e quindi le opposizioni e i reclami.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Gran parte riguarda la legge fallimentare (R.D. 267/1942): le citiamo dichiarandolo, perché i principi sono stati recepiti nel Codice della crisi.

Tappe 1 e 4 — Chi può votare e chi no

  • Cass., Sezioni Unite, 28 giugno 2018 n. 17186 (legge fallimentare, concordato fallimentare). Principio: i creditori in conflitto d’interessi con il proponente, come le società a esso collegate, non possono partecipare al voto, perché il loro interesse non coincide con quello della massa. Rilevanza: è la base giurisprudenziale dell’esclusione per conflitto d’interessi oggi scritta nell’art. 109, comma 6, CCII; quando il creditore oltre il 50% ha un interesse extraconcorsuale, la sua esclusione cambia l’esito del voto.
  • Cass., sez. I, ord. 29 dicembre 2024 n. 34807 (legge fallimentare, art. 177, comma 4). Principio: il divieto di voto della controllante non opera se questa, al momento del voto, è già in procedura concorsuale, perché il suo interesse si allinea a quello degli altri creditori. Rilevanza: l’esclusione non è automatica; occorre verificare in concreto se il conflitto esiste.
  • Cass., sez. I, 22 marzo 2010 n. 6901 (legge fallimentare, regime anteriore al D.Lgs. 169/2007). Principio: i creditori privilegiati non votavano perché l’esito della proposta non poteva incidere sul loro trattamento. Rilevanza: spiega la logica dell’art. 109, comma 3, CCII, che esclude dal voto i privilegiati integralmente soddisfatti e può spostare sopra o sotto la soglia del 50% il creditore principale.

Tappa 4 — I crediti contestati

  • Cass., sez. I, ord. 21 febbraio 2025 n. 4596 (legge fallimentare). Principio: l’inserimento del credito contestato nell’elenco non equivale a riconoscimento; l’ammissione provvisoria al voto serve solo a formare le maggioranze e non pregiudica l’accertamento definitivo; l’omesso accantonamento delle somme può integrare grave inadempimento. Rilevanza: se il credito del creditore dominante è contestato, la sua ammissione al voto può essere parziale, con effetti diretti sulla soglia del 50%.
  • Cass., sez. I, 24 marzo 2000 n. 3521 (legge fallimentare). Principio: l’ammissione al voto non decide l’esistenza e l’entità del credito; il creditore dissenziente con credito contestato non può essere parte nel reclamo del debitore contro l’accertamento del mancato raggiungimento delle maggioranze. Rilevanza: chiarisce la distanza tra peso nel voto e posizione processuale.

Tappe 6 e 7 — La conta e l’omologazione

  • Cass., sez. I, 21 febbraio 2018 n. 4192 (legge fallimentare). Principio: l’esclusione dal voto di un creditore non invalida di per sé l’approvazione: va verificato se la maggioranza resta raggiunta ricalcolando sui soli aventi diritto (prova di resistenza). Rilevanza: è il principio poi scritto nell’art. 108 CCII; con un creditore oltre il 50%, il suo voto è quasi sempre determinante, e la prova di resistenza diventa il cuore dell’opposizione.
  • Cass., sez. I, 30 marzo 2026 n. 7663 (data di pubblicazione; Codice della crisi, concordato in continuità). Principio: nel concordato in continuità il dissenso di alcune classi può essere superato con l’approvazione anche di una sola classe, alle condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII; il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha recepito questa lettura. Rilevanza: per contrasto, mostra che nel liquidatorio questo strumento non esiste e il voto contrario del creditore dominante non si supera con il gioco delle classi.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Se sei ancora prima del deposito lavoriamo sulla base di voto; se il calendario del voto è già fissato lavoriamo sulle ammissioni e sui creditori minori; se il voto si è chiuso lavoriamo sull’omologazione e sulle impugnazioni.

  1. Ricalcoliamo la base di voto prima del deposito, separando privilegiati integralmente soddisfatti, privilegiati degradati e soggetti esclusi dall’art. 109, comma 6, CCII, per stabilire se il creditore principale supera davvero il 50%.
  2. Conduciamo il confronto con il creditore dominante nella composizione negoziata, dove l’Avvocato opera come Esperto Negoziatore, o comunque in una trattativa documentata prima del deposito.
  3. Valutiamo lo strumento più adatto: concordato liquidatorio, concordato semplificato dell’art. 25-sexies, accordo di ristrutturazione, concordato minore con l’OCC.
  4. Verifichiamo voce per voce il credito del creditore dominante (interessi, spese, duplicazioni con garanti) e predisponiamo l’istanza per un’ammissione al voto limitata alla parte documentata.
  5. Costruiamo il dossier sul conflitto d’interessi, raccogliendo documenti su rapporti societari, interessi del creditore nella liquidazione dei beni, cessioni recenti del credito.
  6. Calcoliamo in anticipo la doppia maggioranza, crediti e teste, con scenari di affluenza diversi, per capire quanti creditori minori servono.
  7. Prepariamo la transazione fiscale quando il creditore dominante è l’Erario o un ente previdenziale, e il prospetto di convenienza necessario a chiedere l’omologa ai sensi dell’art. 88 CCII.
  8. Redigiamo opposizioni e difese all’omologazione con il prospetto numerico della prova di resistenza.
  9. Seguiamo reclamo e ricorso per cassazione con la stessa linea difensiva impostata dall’inizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore è quella che pesa di più su questo tema: il creditore che detiene più della metà dei crediti è, quasi sempre, il primo interlocutore della composizione negoziata, e la conoscenza di quel procedimento permette di impostare per tempo l’alternativa del concordato semplificato senza voto. L’esperienza come Gestore della crisi e fiduciario OCC aggiunge la pratica quotidiana delle verifiche sulle maggioranze e sui crediti ammessi al voto.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore, cassazionista, segue la causa in ogni grado, senza passaggi di consegne. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono il passivo, il trattamento dei privilegiati e il confronto con l’alternativa liquidatoria; gli avvocati traducono quei numeri in istanze, opposizioni e impugnazioni. Quando il creditore dominante è una banca o l’amministrazione finanziaria, il coordinamento in diritto bancario e tributario consente di leggere il credito con gli strumenti propri di ciascuna materia.

Chiusura

Un creditore che detiene più della metà dei crediti non decide da solo il concordato liquidatorio: con il suo “sì” ha bisogno anche della maggioranza per teste, con il suo “no” lo blocca, salvo i meccanismi di superamento previsti per i crediti fiscali e previdenziali. Tra questi due poli c’è uno spazio fatto di verifiche sulla base di voto, conflitti d’interessi, crediti contestati, prove di resistenza. Ogni spazio ha la sua finestra temporale, e ogni finestra si chiude a una data precisa. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questa materia perché l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la figura chiamata a gestire il confronto con i creditori principali prima che si arrivi al voto, ed è Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario di un OCC, ruoli in cui il calcolo delle maggioranze e il peso dei singoli creditori sono materia di lavoro quotidiano.

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