Chi arriva al concordato semplificato di solito ha già combattuto una lunga partita: mesi di composizione negoziata, incontri con le banche, proposte respinte, una relazione finale dell’esperto che certifica che le trattative sono state condotte con correttezza e buona fede ma che nessuna soluzione conservativa è stata possibile. A quel punto molti imprenditori pensano che il gioco sia finito, che non resti altro da fare se non consegnare i beni e aspettare. È un errore di prospettiva. La liquidazione dei beni nel concordato semplificato è una fase in cui i creditori continuano a muovere, e chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle.
I creditori, infatti, non votano. Ma non per questo restano fermi: possono opporsi all’omologazione, contestare le stime, sollecitare offerte concorrenti, sorvegliare il liquidatore, chiederne la revoca, contestare i riparti e, nei casi più gravi, chiedere la risoluzione del concordato per aprire la strada alla liquidazione giudiziale. Ogni mossa ha una logica economica precisa e, soprattutto, ha dei limiti che la legge impone a chi la compie. Questo articolo non commenta in astratto la norma sulla liquidazione del patrimonio: segue la fase esecutiva della liquidazione dal punto di vista di chi la vive, mossa dopo mossa.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché il concordato semplificato non esiste da solo: nasce soltanto dopo una composizione negoziata della crisi e si regge sulla relazione finale e sul parere dell’esperto, che il tribunale acquisisce per valutare i presumibili risultati della liquidazione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso da cui il concordato semplificato discende, il contenuto che la relazione finale deve avere e il modo in cui i creditori leggono quei documenti per costruire le loro contestazioni. È questa competenza certificata, non una formula generica, a collegare lo Studio al tema.
📩 Hai ricevuto la relazione finale dell’esperto o stai valutando la liquidazione dei beni con il concordato semplificato? Contattaci ora: trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo a questa pagina.
Chi hai di fronte: i creditori di un’impresa che ha già negoziato
Nel concordato semplificato la controparte non è un soggetto unico. È una pluralità di attori economici con interessi diversi, spesso confliggenti tra loro, che hanno già partecipato alle trattative della composizione negoziata e conoscono a fondo i numeri dell’impresa. Questa è la prima differenza rispetto a qualunque altra procedura: i creditori arrivano alla fase liquidatoria con un vantaggio informativo enorme, perché hanno visto il piano, le stime, le offerte, e hanno già deciso, durante le trattative, che le soluzioni proposte non li soddisfacevano.
La banca con ipoteca sul capannone o sull’immobile aziendale ragiona in termini di recupero sul singolo bene. Le interessa che il prezzo di vendita sia il più alto possibile, che le spese della procedura gravino il meno possibile sul ricavato del suo bene e che i tempi siano brevi, perché ogni mese di attesa ha un costo di provvista e di accantonamento. Dal suo punto di vista, conviene un concordato semplificato che venda in fretta e bene; non conviene uno che trascini vendite deserte per anni.
L’Erario e gli enti previdenziali hanno logiche diverse. Sono creditori privilegiati per buona parte dei loro crediti, ma il privilegio generale mobiliare spesso resta incapiente. Nel concordato semplificato non c’è una votazione in cui l’amministrazione esprima un consenso, ma l’amministrazione può opporsi. Il confronto, per loro, è sempre con la liquidazione giudiziale: se la proposta li tratta peggio di quanto otterrebbero lì, faranno opposizione. Va ricordato inoltre che il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026), che non è un correttivo del Codice ma la riforma dei tributi regionali e locali, con il suo art. 4 ha esteso ai tributi locali gli strumenti del Codice della crisi, inclusa la transazione fiscale nella composizione negoziata: anche il Comune creditore, quindi, arriva oggi alla fase finale avendo avuto a disposizione strumenti di trattativa che prima non aveva, e questo pesa sul giudizio di correttezza delle trattative.
I fornitori chirografari sono la massa silenziosa. Individualmente pesano poco, collettivamente pesano molto. Il loro problema è semplice: nel concordato liquidatorio sono gli ultimi a essere pagati e spesso ricevono percentuali modeste. Per loro l’unica domanda rilevante è: «ottengo qualcosa in più rispetto a un fallimento, oggi liquidazione giudiziale?». Se la risposta è no, o se il vantaggio è solo apparente, saranno i primi a opporsi.
I lavoratori hanno crediti privilegiati per retribuzioni e TFR e un interesse concreto anche alla sorte dell’azienda, se la cessione riguarda un complesso produttivo.
Infine c’è un attore che spesso viene dimenticato: il terzo offerente, cioè chi ha già presentato un’offerta irrevocabile per acquistare l’azienda o specifici beni, e il potenziale concorrente che vorrebbe comprare a un prezzo migliore. Non sono creditori, ma sono controparti a pieno titolo nella partita della liquidazione, perché la loro presenza sposta il prezzo e quindi la soddisfazione di tutti gli altri.
Qual è la chiave di lettura che unisce questi attori? La convenienza comparata. Ogni creditore confronta il concordato semplificato con l’alternativa che conosce, cioè la liquidazione giudiziale. La legge recepisce esattamente questo criterio: il tribunale omologa solo se la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e assicura un’utilità a ciascun creditore (art. 25-sexies, comma 5, CCII). Tutte le mosse dei creditori, dall’opposizione al reclamo, dalla sorveglianza del liquidatore alla richiesta di risoluzione, ruotano intorno a questo confronto. Chi governa i numeri del confronto con la liquidazione giudiziale governa la partita.
Un’ultima osservazione sul profilo della controparte. Il creditore professionale, cioè la banca o la società di gestione dei crediti deteriorati, non agisce per principio: agisce se la mossa ha un ritorno atteso positivo. Un’opposizione all’omologazione costa: richiede un difensore, spesso un consulente tecnico che contesti le stime, tempo. La banca la proporrà se ritiene che il ricavato del suo bene in liquidazione giudiziale sarebbe sensibilmente superiore, o se teme che le spese prededucibili del concordato erodano la sua garanzia. Capire quando la mossa le conviene significa capire quando arriverà.
Prima mossa: aggredire prima che la proposta sia pubblicata
La mossa
La prima cosa che il creditore farà, nel momento in cui la composizione negoziata si chiude senza accordo, è valutare se agire subito. La relazione finale dell’esperto viene comunicata all’imprenditore e da quella comunicazione decorre il termine di 60 giorni per depositare la proposta di concordato semplificato (art. 25-sexies, comma 1, CCII). In questa finestra il creditore sa che le misure protettive eventualmente concesse durante le trattative sono cessate o stanno cessando, e può tentare di avviare o riprendere un’esecuzione, iscrivere un’ipoteca giudiziale sulla base di un decreto ingiuntivo, o depositare un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene muovere prima della pubblicazione del ricorso per una ragione semplice: dopo, molte porte si chiudono. Iscrivere un’ipoteca giudiziale prima che l’impresa entri in una procedura concorsuale significa, in teoria, trasformare un credito chirografario in un credito garantito. Avviare un pignoramento significa vincolare un bene. Chiedere la liquidazione giudiziale significa sottrarre all’imprenditore la scelta dello strumento.
Il creditore preferisce non farla quando il costo dell’azione supera il beneficio atteso: se il bene è già gravato da ipoteche di grado anteriore per importi superiori al suo valore, un’ipoteca giudiziale di grado successivo non vale nulla; se il debitore ha pochi beni aggredibili, il pignoramento costa più di quanto rende.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone regole precise.
Anzitutto, dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese si producono gli effetti degli articoli 6, 46, 94 e 96 del Codice (art. 25-sexies, comma 2, CCII). Tra questi c’è la regola dell’art. 46 secondo cui le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la pubblicazione della domanda sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. L’ipoteca giudiziale iscritta “di corsa” nei novanta giorni prima della pubblicazione non dà alcuna prelazione nel concordato semplificato. La pubblicazione deve avvenire, a cura del cancelliere, entro il giorno successivo al deposito: il tempo del deposito, quindi, è una variabile strategica.
In secondo luogo, il creditore che chiede l’apertura della liquidazione giudiziale deve fare i conti con il fatto che il concordato semplificato è uno strumento di regolazione della crisi: la pendenza della domanda incide sul procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, secondo le regole generali del Codice sul coordinamento tra procedimenti.
C’è però un limite che opera a favore del creditore, e va conosciuto senza illusioni: il termine di 60 giorni non è uno scudo automatico. La Corte d’Appello di Milano (sent. n. 298 del 30 gennaio 2023) ha chiarito che quel termine non introduce un nuovo blocco automatico delle azioni, ma serve soltanto a collegare temporalmente il concordato semplificato alla negoziazione; cessate le misure protettive, i creditori possono riprendere le azioni esecutive e può essere aperta la procedura liquidatoria giudiziale, anche se la negoziazione non è stata formalmente archiviata.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è non consumare inutilmente i 60 giorni: depositare il ricorso il prima possibile, anche nella forma con riserva consentita dalla norma, per far scattare gli effetti protettivi della pubblicazione. L’art. 25-sexies, comma 1, consente infatti all’imprenditore di presentare entro lo stesso termine anche la domanda prevista dall’art. 40 con riserva di depositare proposta e piano. Il Tribunale di Milano (sent. n. 236 del 20 marzo 2025) ha ribadito che anche la domanda prenotativa deve rispettare il termine di 60 giorni dalla relazione finale, perché è il nesso con la composizione negoziata a legittimare lo strumento.
Se nel frattempo il creditore ha già avviato un’esecuzione, va valutata la richiesta di misure protettive e cautelari. È un punto su cui le soluzioni non sono uniformi, perché l’art. 25-sexies non richiama espressamente l’art. 54; il Tribunale di Avellino (ord. del 19 aprile 2023) ha però ritenuto applicabile il sub-procedimento cautelare e protettivo degli artt. 54 e seguenti anche in questo contesto. Si tratta di una mossa da preparare con cura, non di un effetto automatico.
Infine, attenzione al presupposto: senza una relazione finale dell’esperto la proposta è inammissibile (Trib. Milano, sent. n. 426 del 15 giugno 2024). Il creditore che vuole bloccare il concordato semplificato cercherà per prima cosa difetti nella relazione o nella tempistica. Il deposito deve essere inattaccabile sotto questo profilo.
Le pronunce che ti proteggono (e quelle che devi conoscere)
- Corte d’Appello di Milano, sent. n. 298 del 30 gennaio 2023: il termine di 60 giorni non è uno stay automatico; dopo la cessazione delle misure protettive i creditori possono riprendere le azioni. È la pronuncia che spiega perché bisogna muoversi presto.
- Tribunale di Milano, sent. n. 236 del 20 marzo 2025: il termine di 60 giorni vale anche per la domanda con riserva; il nesso con la composizione negoziata è essenziale.
- Tribunale di Milano, sent. n. 426 del 15 giugno 2024: la proposta non preceduta dalla relazione finale è inammissibile.
- Tribunale di Avellino, ord. del 19 aprile 2023: applicabilità del sub-procedimento cautelare degli artt. 54 ss.
Seconda mossa: attaccare la proposta prima dell’omologazione
La mossa
Depositato il ricorso, il tribunale acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione, valuta la ritualità della proposta, nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c. e ordina all’imprenditore di comunicare ai creditori la proposta, il parere dell’ausiliario, la relazione finale e il parere dell’esperto. L’udienza di omologazione è fissata a non meno di 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’ausiliario. I creditori e qualsiasi interessato possono opporsi costituendosi entro il termine perentorio di 10 giorni prima dell’udienza (art. 25-sexies, commi 3 e 4, CCII).
Questa è la mossa più importante dei creditori, perché è l’unica occasione in cui possono incidere direttamente sul destino della liquidazione. Non votano, ma possono contestare.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il creditore oppone quando ritiene che la liquidazione giudiziale gli darebbe di più, o quando contesta le stime su cui il piano di liquidazione si fonda. Le opposizioni tipiche sono quattro.
La prima riguarda il pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale: il creditore sostiene che, in una liquidazione giudiziale, il curatore potrebbe esercitare azioni revocatorie o di responsabilità che il concordato semplificato non prevede, recuperando risorse ulteriori.
La seconda riguarda l’utilità per ciascun creditore: il chirografario sostiene che la proposta non gli assicura alcuna utilità concreta.
La terza riguarda il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione: il privilegiato sostiene che la proposta destina ai chirografari risorse che dovrebbero andare a lui.
La quarta riguarda la correttezza delle trattative: il creditore sostiene che la composizione negoziata non è stata condotta in buona fede e che la relazione finale è inattendibile.
Il creditore preferisce non opporsi quando la proposta gli garantisce già un risultato pari o superiore a quello che otterrebbe in liquidazione giudiziale, e i tempi della liquidazione concordataria sono più brevi. Per una banca con ipoteca su un bene appetibile, un concordato semplificato che contiene già un’offerta irrevocabile a un buon prezzo è spesso preferibile a un’asta giudiziale incerta.
I suoi limiti
Il primo limite è temporale: il termine per costituirsi e opporsi è perentorio, 10 giorni prima dell’udienza. Il creditore che si sveglia tardi perde la possibilità di opporsi.
Il secondo limite riguarda il contenuto delle contestazioni. Qui la giurisprudenza ha tracciato confini precisi, in entrambe le direzioni.
Da un lato, la Corte d’Appello di Napoli (decreto del 7 gennaio 2025) ha affermato che proprio perché i creditori non votano ma possono opporsi, il giudice non può limitarsi a un controllo formale e può esaminare anche la correttezza e la buona fede delle trattative, quando sono sollevate eccezioni specifiche. Questo significa che il creditore ha uno spazio reale di contestazione.
Dall’altro lato, il creditore non può pretendere che il concordato semplificato sia trattato come un concordato preventivo. La Corte d’Appello di Roma (sent. n. 4154 dell’11 giugno 2024) ha qualificato lo strumento come esclusivamente liquidatorio e autonomo rispetto al concordato preventivo: non vi è una soglia minima di soddisfazione per i chirografari, non c’è voto dei creditori e non è necessario l’apporto di risorse esterne. Il creditore chirografario non può opporsi sostenendo che manca il 20 per cento: quella soglia non esiste nel concordato semplificato.
Sul fronte dell’utilità, però, la Cassazione ha alzato l’asticella. Con l’ordinanza n. 624 del 16 gennaio 2026, la Prima Sezione civile ha chiarito che l’utilità che la proposta deve assicurare a ciascun creditore non può consistere nella sola rapidità nella soluzione della crisi, perché questo non procura alcun vantaggio effettivo ai chirografari. Questo è un limite che opera contro il debitore, e va conosciuto: una proposta che offre ai chirografari “solo” la velocità rischia l’opposizione fondata.
Sul fronte dell’ordine delle prelazioni, la Corte d’Appello di Catania (decreto del 14 febbraio 2025) ha affermato che l’ordine delle cause di prelazione non può essere derogato per assicurare un’utilità minima ai chirografari, salvo che il bene oggetto della garanzia sia incapiente. Il privilegiato che si oppone a una proposta che “toglie” a lui per dare ai chirografari ha quindi un argomento forte, a meno che la sua garanzia non copra comunque il credito.
La tua contromossa
La contromossa chiave è costruire la proposta e il piano di liquidazione pensando già alle opposizioni: un confronto analitico, bene per bene, con la liquidazione giudiziale e un’utilità concreta e dimostrabile per ogni classe di creditori.
In concreto, il piano dovrebbe contenere un’analisi comparativa che stimi cosa otterrebbe ciascun creditore in liquidazione giudiziale, al netto dei maggiori costi e tempi di quella procedura, e cosa ottiene invece nel concordato semplificato. Se esistono potenziali azioni revocatorie o di responsabilità, il piano deve prenderne atto e spiegare perché il loro valore atteso è modesto, oppure prevedere che siano esercitate dal liquidatore.
Sull’utilità per i chirografari, dopo la Cassazione del gennaio 2026, è prudente che la proposta preveda un pagamento effettivo, anche modesto, e non soltanto l’argomento della celerità.
Il Tribunale di Milano (sent. n. 902 del 21 novembre 2024) ha riepilogato i controlli dell’omologazione: fattibilità, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità per ciascun creditore. La Corte d’Appello di Milano (sent. n. 1033 del 21 marzo 2024) ha precisato che il controllo sulla fattibilità include la verifica della non manifesta implausibilità del piano. Questi sono i parametri su cui il creditore costruirà l’opposizione e su cui il piano deve essere solido.
Sul piano della correttezza delle trattative, la contromossa si prepara durante la composizione negoziata, non dopo. La stessa Corte d’Appello di Napoli, nel decreto del 7 gennaio 2025, ha indicato che la buona fede richiede informazioni complete ai creditori, proposte formalizzate e un confronto con la liquidazione giudiziale. Se l’imprenditore ha documentato tutto questo nel corso delle trattative, le eccezioni del creditore perdono forza.
Le pronunce che ti proteggono (e quelle che devi conoscere)
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 624 del 16 gennaio 2026: l’utilità per i creditori non può risolversi nella sola celerità della soluzione della crisi.
- Corte d’Appello di Roma, sent. n. 4154 dell’11 giugno 2024: natura esclusivamente liquidatoria e autonoma; nessuna soglia minima per i chirografari, nessun voto, nessun obbligo di finanza esterna.
- Corte d’Appello di Napoli, decreto del 7 gennaio 2025: controllo non solo formale, anche sulla buona fede delle trattative, in presenza di eccezioni specifiche.
- Corte d’Appello di Catania, decreto del 14 febbraio 2025: l’ordine delle prelazioni non si deroga per garantire un’utilità ai chirografari, salvo incapienza del bene.
- Tribunale di Milano, sent. n. 902 del 21 novembre 2024 e Corte d’Appello di Milano, sent. n. 1033 del 21 marzo 2024: parametri del controllo di omologazione e della fattibilità.
Terza mossa: giocare la partita dell’offerta e della vendita
La mossa
Omologato il concordato, la liquidazione entra nel vivo. Con il decreto di omologazione il tribunale nomina un liquidatore e si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 114 e 115 del Codice (art. 25-septies, comma 1, CCII). Da questo momento i beni non si vendono più a trattativa privata dall’imprenditore: si vendono con le regole delle vendite della liquidazione giudiziale, in quanto compatibili (art. 114, comma 4, CCII).
Qui i creditori e i terzi hanno due mosse possibili. La prima, tipica della banca ipotecaria, è pretendere che la vendita sia davvero competitiva, per massimizzare il prezzo. La seconda, tipica del terzo interessato, è presentare un’offerta concorrente per scalzare l’offerente individuato nel piano.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal punto di vista della banca, conviene una gara: ogni euro in più di prezzo è un euro in più di recupero sul suo credito. Dal punto di vista del concorrente, conviene inserirsi quando l’offerta già presente nel piano è sottovalutata.
Il creditore garantito preferisce invece non spingere sulla competizione quando l’offerta già presente è buona e il rischio di una gara deserta, con conseguenti ribassi, è concreto. Un’offerta irrevocabile “certa” vale spesso più di un’asta incerta.
I suoi limiti
Quando il piano contiene un’offerta di un soggetto individuato per il trasferimento dell’azienda, di rami o di specifici beni, il liquidatore dà esecuzione all’offerta solo dopo aver verificato l’assenza di soluzioni migliori sul mercato (art. 25-septies, comma 2, CCII). E l’art. 114, comma 1-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, prevede che quando il piano contiene offerte irrevocabili di un soggetto individuato il tribunale stabilisca le modalità di pubblicità che il liquidatore deve seguire per raccogliere offerte concorrenti.
Questo significa due cose. Per il creditore, che la competitività è garantita dalla legge: non deve “conquistarla” con un’opposizione. Per il debitore, che l’offerta inserita nel piano non è blindata: può essere superata. Un’offerta individuata non mette il bene al riparo dal mercato: ne fissa soltanto il prezzo minimo di partenza.
Altro limite importante riguarda la stabilità della vendita: la norma richiama gli artt. 2919-2929 del codice civile, cioè la disciplina degli effetti della vendita forzata. L’acquirente acquista i diritti che spettavano al venditore, e le nullità degli atti della procedura che precedono la vendita non sono opponibili all’acquirente, salvo il caso di collusione con il venditore procedente. Per il creditore che volesse contestare a posteriori una vendita, il margine è quindi molto ristretto.
C’è poi un limite su cui spesso si gioca il contenzioso: l’avviso di vendita predisposto dal liquidatore è la regola della gara, e le condizioni che vi sono fissate vincolano tutti i partecipanti. La Cassazione (Sez. III civ., sent. n. 24570 del 5 ottobre 2018), in materia di vendite forzate, ha qualificato l’avviso di vendita come lex specialis della procedura di vendita. Il concorrente che non rispetta le condizioni dell’avviso viene escluso; il creditore che contesta l’aggiudicazione deve confrontarsi con quelle regole.
Infine c’è la vendita prima dell’omologazione. Se il piano prevede che il trasferimento avvenga prima dell’omologa, l’offerta è eseguita dall’ausiliario, con le stesse modalità e previa autorizzazione del tribunale (art. 25-septies, comma 3, CCII). Il creditore che teme una vendita affrettata ha qui un presidio: l’autorizzazione del giudice.
La tua contromossa
Dal lato del debitore, la contromossa è duplice.
Prima di tutto, se c’è un’offerta individuata, conviene che sia irrevocabile, ben strutturata, cauzionata e collocata a un prezzo realistico rispetto al mercato. Un prezzo troppo basso attirerà offerte concorrenti, il che non è un male per i creditori ma può far saltare l’operazione costruita durante le trattative, se l’offerente individuato aveva subordinato l’offerta a condizioni specifiche (come la salvaguardia dei livelli occupazionali). Un prezzo congruo, invece, scoraggia la gara e rende più stabile l’esecuzione.
In secondo luogo, conviene che il piano di liquidazione indichi chiaramente le modalità di pubblicità e di raccolta delle offerte concorrenti, così che il tribunale le recepisca nel decreto e il liquidatore abbia un percorso già tracciato. Ogni ambiguità diventa un appiglio per contestazioni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce il modo in cui durante la composizione negoziata si raccolgono e si valutano le manifestazioni d’interesse: è su quella base che lo Studio verifica se l’offerta inserita nel piano reggerà la prova del mercato.
Se il bene è gravato da ipoteche o pignoramenti, la contromossa riguarda anche la cancellazione dei vincoli. L’art. 114, comma 4, prevede che la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri e di ogni altro vincolo avvenga su ordine del giudice, salvo diversa disposizione del decreto di omologazione per gli atti a questa successivi. È opportuno che il piano chieda espressamente al tribunale di regolare questo aspetto, per evitare che ogni vendita richieda un passaggio ulteriore.
Le pronunce che ti proteggono (e quelle che devi conoscere)
- Cass. civ., Sez. III, sent. n. 24570 del 5 ottobre 2018 (pronuncia in materia di vendite forzate): l’avviso di vendita come lex specialis della gara.
- Tribunale di Milano, sent. n. 277 del 3 aprile 2025: nel concordato semplificato non è ammessa la continuità diretta, nemmeno come fase transitoria verso la liquidazione, perché lo strumento presuppone la cessione dei beni. Il creditore che contesta un piano che prevede la prosecuzione dell’attività da parte dell’imprenditore prima della vendita ha qui un argomento forte.
- Tribunale di Milano, sent. n. 132 del 23 febbraio 2024: la liquidazione mediante concordato semplificato presuppone l’insuccesso dei tentativi conservativi; senza voto non è possibile un piano di continuità.
Quarta mossa: presidiare il riparto del ricavato
La mossa
Venduti i beni, si passa alla distribuzione. È qui che i creditori più organizzati, in particolare la banca ipotecaria e l’Erario, concentrano la loro attenzione: controllano come il liquidatore imputa le spese, come ripartisce il ricavato tra i beni gravati da garanzie e il resto del patrimonio, quali accantonamenti trattiene per i crediti contestati. Ogni scelta del liquidatore ha un effetto diretto sul loro recupero, e ciascuno cerca di spostare il risultato a proprio favore.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il creditore ipotecario ha un interesse preciso: che sul ricavato del suo bene gravino soltanto le spese specificamente riferibili a quel bene, e non una quota delle spese generali della procedura. Il privilegiato generale ha l’interesse opposto: che le spese generali siano distribuite in modo da non erodere la massa mobiliare su cui si soddisfa. Il chirografario, infine, ha interesse che siano ridotti gli accantonamenti per crediti contestati, così da anticipare la sua quota.
Il creditore preferisce non contestare il riparto quando la differenza in gioco è modesta rispetto al costo di una contestazione. Per la banca che recupera già quasi integralmente il credito, discutere qualche migliaio di euro di spese non è conveniente.
I suoi limiti
Il primo limite deriva dal decreto di omologazione e dal piano: il liquidatore esegue il piano omologato, e il riparto deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione che il tribunale ha verificato in sede di omologazione (art. 25-sexies, comma 5, CCII). Il creditore non può rimettere in discussione, in fase esecutiva, scelte che il tribunale ha già valutato, se non ha fatto opposizione a suo tempo o reclamo nei termini.
Il secondo limite riguarda la natura del concordato. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso: il richiamo all’art. 117 del Codice contenuto nell’art. 25-sexies, comma 8, vale anche per il concordato semplificato. Dopo l’omologazione il singolo creditore anteriore non può aggredire individualmente i beni destinati alla liquidazione: la sua soddisfazione passa attraverso il riparto.
Il terzo limite riguarda l’accertamento dei crediti. Nel concordato non si forma uno stato passivo con efficacia di giudicato come nella liquidazione giudiziale. Le contestazioni sull’esistenza o sull’ammontare dei crediti si risolvono, secondo i principi generali, davanti al giudice ordinario; nel frattempo il liquidatore accantona le somme corrispondenti. Il creditore contestato non può pretendere il pagamento immediato, ma neppure può essere escluso senza accantonamento.
La tua contromossa
La contromossa chiave è un piano di liquidazione che stabilisca già i criteri di imputazione delle spese e di riparto, in modo che il liquidatore non debba inventarli e i creditori non possano contestarli. Un piano che indica, per ciascun bene gravato, quali spese specifiche saranno poste a carico del ricavato, e con quale criterio si ripartiscono le spese generali, toglie terreno a molte contestazioni.
È utile anche prevedere nel piano una tempistica dei riparti parziali: i creditori che ricevono acconti periodici sono meno propensi a contestare e a chiedere la revoca del liquidatore. La liquidazione che si protrae senza distribuzioni è quella che genera conflitti.
Infine, per i crediti contestati conviene che il piano preveda il meccanismo di accantonamento e i criteri per la sua liberazione, in modo che i creditori non contestati non debbano attendere la definizione di ogni controversia.
Le pronunce che ti proteggono (e quelle che devi conoscere)
- Corte d’Appello di Catania, decreto del 14 febbraio 2025: l’ordine delle prelazioni va rispettato, salvo incapienza del bene; è il parametro con cui si misura la correttezza di ogni riparto.
- Corte d’Appello di Lecce, sent. n. 22 del 15 gennaio 2025: nel concordato semplificato i debiti tributari possono essere falcidiati, con l’unico limite del confronto con la liquidazione giudiziale. L’Erario, quindi, non può pretendere in fase di riparto un trattamento diverso da quello omologato invocando regole del concordato preventivo.
- Corte d’Appello di Roma, sent. n. 4154 dell’11 giugno 2024: autonomia dello strumento rispetto al concordato preventivo, che impedisce di applicare per analogia regole non richiamate.
Quinta mossa: sorvegliare, contestare e far revocare il liquidatore
La mossa
Durante la liquidazione il creditore non è uno spettatore. Può chiedere informazioni, sollecitare il liquidatore, contestare singoli atti, chiedere al tribunale la revoca del liquidatore se ritiene che stia gestendo male la procedura, contestare il rendiconto finale. Nei casi più delicati, può chiedere che il liquidatore eserciti azioni di responsabilità contro gli amministratori o i sindaci, o contestare una rinuncia a quelle azioni.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene sorvegliare quando la liquidazione è lunga e il valore dei beni a rischio di deterioramento: un magazzino che si svaluta, un immobile che resta invenduto, crediti verso clienti che diventano inesigibili con il passare del tempo. Conviene anche quando il creditore sospetta che esistano azioni recuperatorie non coltivate.
Preferisce non farlo quando la liquidazione procede regolarmente e i riparti arrivano: in quel caso ogni contestazione rallenta la procedura e quindi il suo stesso recupero.
I suoi limiti
Gli strumenti del creditore sono quelli che la legge gli assegna. Al liquidatore si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla revoca, sulla sostituzione, sulla responsabilità, sul compenso e sul rendiconto del curatore (art. 114, comma 2, CCII, con il rinvio agli artt. 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231). La revoca segue quindi le regole previste per il curatore: serve un’istanza motivata e una valutazione del tribunale. Non basta che il creditore sia insoddisfatto.
Quanto all’informazione, l’art. 114 prevede che il liquidatore riferisca ogni sei mesi sull’andamento della liquidazione e trasmetta, alla chiusura, un rapporto riepilogativo finale, il conto della gestione e gli estratti dei conti. Nel concordato preventivo questi atti sono diretti al commissario giudiziale; nel concordato semplificato, dove il commissario non c’è, l’art. 25-sexies, comma 8, prevede che l’ausiliario ne faccia le veci ai fini delle norme richiamate, tra cui l’art. 118 sull’esecuzione del concordato. L’applicazione concreta di questo meccanismo dipende dalle indicazioni contenute nel decreto di omologazione, e varia da tribunale a tribunale.
Sul fronte delle azioni di responsabilità, l’art. 115 del Codice attribuisce al liquidatore l’esercizio delle azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni e delle azioni di responsabilità; il Correttivo del 2024 ha esteso al concordato semplificato liquidatorio la regola di inefficacia dei patti che limitano quelle azioni. Ma la rinuncia non è sempre vietata. Il Tribunale di Mantova, con decreto del 20 novembre 2025, ha ritenuto legittima, previa autorizzazione del tribunale, la rinuncia del liquidatore giudiziale alle azioni di responsabilità quando essa assicuri un beneficio concreto e verificabile per i creditori, nel caso esaminato condizionando lo svincolo di finanza esterna, e quando le azioni rinunciate appaiano meramente astratte. Il creditore che contesta una rinuncia deve dimostrare che le azioni avevano un valore concreto superiore al beneficio ottenuto: non basta invocare in astratto l’art. 115.
La tua contromossa
Il debitore, dopo l’omologazione, non gestisce più la liquidazione, ma ha ancora un ruolo: deve collaborare con il liquidatore, fornire informazioni e documenti, e ha interesse che la liquidazione proceda nei tempi previsti, perché un fallimento dell’esecuzione può portare alla risoluzione del concordato. La contromossa chiave è la trasparenza documentale: un’impresa che consegna al liquidatore un dossier completo su beni, crediti, contratti pendenti e contenziosi riduce lo spazio per le contestazioni dei creditori e accelera i riparti.
Se esistono potenziali azioni di responsabilità contro gli amministratori, la questione va affrontata nel piano, non nascosta. Un piano che le valuta, ne stima il valore realistico e, se del caso, prevede un apporto di finanza esterna come contropartita, è molto più stabile di un piano che tace.
Le pronunce che ti proteggono (e quelle che devi conoscere)
- Tribunale di Mantova, decreto del 20 novembre 2025: legittimità della rinuncia autorizzata alle azioni di responsabilità quando procura un beneficio concreto e verificabile per i creditori.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026: gli organi della procedura (secondo la sintesi disponibile, l’ausiliario e il liquidatore) non sono contraddittori necessari nel giudizio di reclamo contro l’omologazione. Il creditore che reclama deve rivolgere il contraddittorio verso le parti necessarie, non verso gli organi.
Sesta mossa: reclamo, ricorso per cassazione e risoluzione
La mossa
L’ultima serie di mosse riguarda la stabilità del concordato. Il creditore che ha perso l’opposizione può proporre reclamo alla Corte d’Appello entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di omologazione e, contro il decreto della Corte d’Appello, ricorso per cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 25-sexies, commi 6 e 7, CCII). Durante l’esecuzione, inoltre, il creditore può chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento, grazie al richiamo dell’art. 119 contenuto nell’art. 25-sexies, comma 8, che richiama anche l’art. 106 sugli atti in frode ai creditori.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il reclamo e il ricorso per cassazione convengono al creditore che ha un argomento giuridico forte, perché il decreto di omologazione è immediatamente esecutivo e il liquidatore inizia a lavorare subito: un’impugnazione non blocca automaticamente le vendite. Il creditore deve quindi valutare se l’eventuale vittoria arriverà in tempo utile.
La risoluzione conviene quando la liquidazione si rivela un fallimento sostanziale: i beni non si vendono o si vendono a prezzi molto inferiori alle stime, e i creditori ricevono molto meno di quanto il piano lasciava prevedere. In quel caso il creditore può preferire la liquidazione giudiziale, dove un curatore potrà esercitare anche le azioni revocatorie.
Preferisce non farla quando i beni sono già stati in gran parte venduti e il ricavato distribuito: aprire una liquidazione giudiziale a quel punto significa soltanto aggiungere costi.
I suoi limiti
Il decreto di omologazione è immediatamente esecutivo: il reclamo non sospende di per sé la liquidazione. I termini di 30 giorni sono rigidi.
Sul ricorso per cassazione la giurisprudenza recente ha fissato limiti precisi. Con la sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026 la Prima Sezione civile ha escluso la ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. del decreto della Corte d’Appello che conferma l’inammissibilità della proposta. Al contrario, il controllo del giudice sulla proposta è ampio: con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025 e con l’ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026, la Cassazione ha chiarito che il giudizio di ammissibilità non si esaurisce nella regolarità formale ma comprende la verifica della legalità sostanziale della proposta e delle condizioni di ammissibilità, anche in rapporto alla documentazione prescritta. Per il creditore questo significa che le contestazioni sostanziali vanno sollevate davanti al tribunale e alla Corte d’Appello, non tenute in serbo per la Cassazione.
Quanto alla risoluzione, il concordato non si risolve se l’inadempimento ha scarsa importanza, e il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto (art. 119 CCII, applicabile in quanto compatibile). Nel concordato con cessione dei beni, inoltre, il terreno decisivo è capire che cosa il debitore abbia effettivamente promesso: la messa a disposizione dei beni, oppure il pagamento di una percentuale determinata. È una questione che si gioca tutta sul testo della proposta.
La tua contromossa
La contromossa chiave è scrivere la proposta con precisione chirurgica su ciò che si promette: beni da liquidare, modalità, stime prudenti, eventuali percentuali indicate come previsioni e non come garanzie, se questo è il reale contenuto dell’impegno. Un piano con stime gonfiate è la premessa migliore per una risoluzione.
Anche la scelta del tribunale va presidiata: il ricorso si deposita presso il tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali, e la Cassazione (Sez. I, ord. n. 9730 del 12 aprile 2023) ha applicato in via analogica la regola dell’irrilevanza del trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito. Un’eccezione di incompetenza del creditore, fondata su un trasferimento recente, va prevista.
Infine, in caso di reclamo, il debitore deve curare il contraddittorio e preparare una difesa che dimostri, ancora una volta, la convenienza comparata. La partita in Corte d’Appello si vince sugli stessi numeri del confronto con la liquidazione giudiziale.
La mossa nascosta: denunciare atti in frode
C’è una variante della sesta mossa che il creditore tiene di riserva e che va conosciuta: la segnalazione di atti in frode. L’art. 25-sexies, comma 8, richiama l’art. 106 del Codice e precisa che, ai fini di quella norma, il decreto con cui il tribunale ordina la comunicazione della proposta ai creditori equivale all’ammissione al concordato. In pratica, se emerge che l’imprenditore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, ha dolosamente omesso di denunciare crediti, ha esposto passività inesistenti o ha commesso altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, si apre la strada alla reazione del tribunale prevista per il concordato preventivo, con l’ausiliario al posto del commissario giudiziale.
Dal punto di vista del creditore, questa è la mossa più potente, perché non richiede di dimostrare un inadempimento della liquidazione: basta un comportamento scorretto del debitore. Ma è anche la più impegnativa sul piano probatorio. Il creditore che denuncia atti in frode deve indicare fatti specifici, non sospetti generici: la semplice divergenza tra le stime del piano e il ricavato delle vendite non è, di per sé, una frode. Il creditore la gioca, di regola, quando durante le trattative della composizione negoziata ha raccolto elementi concreti, ad esempio pagamenti preferenziali a parti correlate o cessioni di beni a prezzi anomali nei mesi precedenti.
La contromossa del debitore, ancora una volta, si prepara a monte. L’elenco dei creditori e la documentazione dell’art. 39 allegati alla proposta devono essere completi e coerenti con quanto rappresentato all’esperto durante le trattative. Ogni operazione straordinaria compiuta nel periodo della crisi deve essere spiegata nel piano, con le sue ragioni economiche. Ciò che il debitore ha dichiarato con trasparenza non può essere trasformato dal creditore in un atto occultato. E se esistono operazioni potenzialmente contestabili, è preferibile che il piano ne preveda l’esame da parte del liquidatore, piuttosto che lasciarle emergere attraverso la denuncia di un creditore ostile.
C’è infine un profilo che il creditore spesso trascura: l’esenzione prevista dall’art. 324 del Codice, anch’esso richiamato dall’art. 25-sexies, comma 8, per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione del concordato omologato. Per l’imprenditore e per il liquidatore significa che gli atti compiuti nel rispetto del piano e del decreto godono di una protezione specifica; per il creditore significa che contestare un pagamento eseguito in conformità al piano omologato è una mossa con scarse probabilità di successo. Anche questo dato entra nel calcolo di convenienza della controparte: più il debitore esegue fedelmente il piano, meno spazio resta per l’iniziativa del creditore insoddisfatto.
Le pronunce che ti proteggono (e quelle che devi conoscere)
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 620 del 12 gennaio 2026: il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025 e ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026: il vaglio di ammissibilità comprende la legalità sostanziale della proposta.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9730 del 12 aprile 2023: competenza territoriale e irrilevanza del trasferimento di sede nell’anno precedente.
- Corte d’Appello di Potenza, sent. n. 336 del 19 luglio 2024: il concordato semplificato è una extrema ratio e il giudice deve valutarne la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.
La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare la meccanica delle mosse. Non rappresentano casi reali.
Simulazione 1 – L’ipoteca giudiziale dell’ultimo momento
Ipotesi: Alfa S.r.l. riceve la comunicazione della relazione finale dell’esperto il 9 marzo 2026. Il termine di 60 giorni scade l’8 maggio 2026. Un fornitore con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 87.640 € iscrive ipoteca giudiziale sul capannone il 2 febbraio 2026, durante le ultime settimane delle trattative.
Mossa del creditore: conta sul fatto che l’ipoteca gli garantisca una prelazione sul ricavato del capannone, di grado successivo a quella della banca.
Contromossa: Alfa deposita il ricorso con il piano il 21 aprile 2026; il cancelliere lo pubblica nel registro delle imprese il 22 aprile 2026. Il novantesimo giorno anteriore alla pubblicazione cade il 22 gennaio 2026: l’ipoteca del 2 febbraio è dunque iscritta nei novanta giorni precedenti e, per effetto del richiamo all’art. 46, è inefficace rispetto ai creditori anteriori. Il fornitore resta chirografario per l’intero credito.
Variante: se Alfa avesse atteso l’ultimo giorno utile, depositando l’8 maggio e ottenendo la pubblicazione il 9 maggio, il novantesimo giorno anteriore sarebbe caduto l’8 febbraio 2026, e l’ipoteca del 2 febbraio sarebbe rimasta fuori dalla finestra. Due settimane di ritardo nel deposito avrebbero trasformato un chirografario da 87.640 € in un creditore ipotecario.
Simulazione 2 – L’offerta individuata e la gara
Ipotesi: il piano di Beta S.r.l. contiene un’offerta irrevocabile di un soggetto individuato per il ramo produttivo (capannone, impianti, marchio) a 1.137.000 €, con cauzione del 10%. La banca ha ipoteca di primo grado sul capannone per un credito di 1.048.700 €. Il valore di stima attribuito al capannone è il 74% del valore del ramo.
Mossa del creditore: la banca non si oppone all’omologazione ma, dopo l’omologa, sollecita il liquidatore a dare la massima pubblicità all’offerta per raccogliere proposte concorrenti, ritenendo il prezzo sottostimato.
Sviluppo: il tribunale, recependo il piano, ha già fissato nel decreto le modalità di pubblicità previste dall’art. 114, comma 1-bis. Arriva un’offerta concorrente a 1.196.400 €. Si apre la gara, che si chiude con un’aggiudicazione a 1.231.000 €.
Calcolo: la quota del prezzo attribuibile al capannone è 910.940 € (74% di 1.231.000 €). Dedotte le spese specifiche di vendita imputate al bene, ipotizzate in 27.315 €, restano 883.625 € per la banca, che rispetto all’aggiudicazione iniziale a 1.137.000 € avrebbe incassato invece 814.065 € (74% di 1.137.000 € = 841.380 €, meno le stesse spese). La banca recupera 69.560 € in più grazie alla gara. Il residuo credito, 165.075 €, concorre come chirografario sul resto del patrimonio.
Esito per il debitore: la gara non è una sconfitta. Più alto il prezzo, più alta la soddisfazione complessiva, minore il rischio di opposizioni e di risoluzione. La competizione voluta dalla legge è un alleato del debitore che ha scritto bene il piano.
Simulazione 3 – Il liquidatore che non incassa
Ipotesi: il piano di Gamma S.r.l. prevede l’incasso di 312.000 € di crediti verso clienti, entro diciotto mesi. Dopo diciotto mesi il liquidatore ne ha incassati 171.500 €. I chirografari, cui il piano lasciava prevedere una soddisfazione del 7,4%, ricevono il 3,1%.
Mossa del creditore: un fornitore chirografario per 54.380 € chiede la risoluzione del concordato, sostenendo un inadempimento non di scarsa importanza.
Contromossa: la difesa si gioca sul testo della proposta. Se la proposta prometteva la cessione dei crediti e indicava il 7,4% come stima, e il liquidatore ha agito con diligenza (azioni giudiziali avviate, solleciti documentati), l’argomento è che l’impegno era la messa a disposizione dei beni e che lo scostamento dipende dall’alea della riscossione. Se invece la proposta garantiva il 7,4%, la posizione del debitore è molto più fragile. Il ricorso deve inoltre rispettare il termine di un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto.
Esito: la stessa differenza di risultato, 4,3 punti percentuali, ha conseguenze opposte a seconda di come è stata scritta la proposta.
Quando all’avversario conviene trattare
Anche nel concordato semplificato, dove i creditori non votano, esistono momenti in cui la controparte è più disposta all’accordo. Saperli riconoscere è la lettura strategica che manca in quasi tutte le guide.
Prima del deposito, nei 60 giorni. È il momento in cui la banca ipotecaria e i principali creditori valutano se opporsi. Un confronto informale, numeri alla mano, che mostri il risultato atteso nella liquidazione concordataria rispetto a quella giudiziale, può prevenire l’opposizione. Il creditore che vede chiaramente il proprio vantaggio non ha motivo di spendere per opporsi. Non si tratta di riaprire le trattative della composizione negoziata, ma di presentare la proposta in modo che ogni creditore ne comprenda la convenienza.
Dopo il parere dell’ausiliario. Se il parere dell’ausiliario è favorevole, il creditore che pensava di opporsi sa che la sua posizione si è indebolita. È il momento in cui spesso le opposizioni annunciate rientrano, o si trasformano in richieste di chiarimenti sulle modalità della liquidazione.
Quando c’è un’offerta concorrente. Per la banca, l’arrivo di un concorrente è una buona notizia: aumenta il prezzo. Per l’offerente individuato è un rischio. Per il debitore è l’occasione di stabilizzare l’operazione: un prezzo più alto riduce la probabilità di contestazioni future.
Dopo il reclamo, prima della decisione della Corte d’Appello. Il creditore che ha reclamato sa che il decreto di omologazione è esecutivo e che la liquidazione procede. Se le vendite stanno andando bene, il reclamo perde senso economico; se la Corte d’Appello dovesse accoglierlo, i costi di un’eventuale liquidazione giudiziale si aggiungerebbero a quelli già sostenuti. Spesso è il momento in cui una rinuncia al reclamo diventa conveniente per il creditore stesso.
Prima di una richiesta di risoluzione. Il creditore che minaccia la risoluzione sa che la liquidazione giudiziale successiva avrebbe costi aggiuntivi e tempi lunghi. Se il liquidatore dimostra che sta operando con diligenza e che il ritardo ha cause oggettive, la minaccia perde forza.
Dal punto di vista della controparte, l’accordo conviene ogni volta che il costo della mossa supera il beneficio atteso. Il compito di chi assiste l’impresa è rendere questo calcolo evidente, con i numeri del confronto con la liquidazione giudiziale.
Un’avvertenza finale su questo punto: trattare non significa offrire a un singolo creditore più di quanto il piano gli riconosce. Ogni vantaggio riservato a chi minaccia l’opposizione altera l’ordine delle prelazioni e la parità di trattamento, ed espone l’intero concordato a contestazioni ben più gravi. Ciò che si può negoziare sono le modalità, i tempi e la trasparenza delle informazioni, non il trattamento sostanziale.
La partita in tabella
La tabella riassume le mosse tipiche dei creditori nella fase della liquidazione, il vincolo che la legge impone loro, la contromossa del debitore e la finestra utile per giocarla.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Ipoteca giudiziale o esecuzione prima del deposito | Inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori alla pubblicazione (art. 46 richiamato dall’art. 25-sexies, c. 2) | Deposito tempestivo del ricorso, anche con riserva; valutazione di misure protettive | Entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale, il prima possibile |
| Opposizione all’omologazione | Costituzione entro il termine perentorio di 10 giorni prima dell’udienza (art. 25-sexies, c. 4) | Piano con confronto analitico con la liquidazione giudiziale e utilità concreta per ciascun creditore | Dalla redazione del piano all’udienza |
| Pressione per la gara o offerta concorrente | Il liquidatore verifica l’assenza di soluzioni migliori; pubblicità fissata dal tribunale (art. 25-septies, c. 2; art. 114, c. 1-bis) | Offerta individuata congrua e cauzionata; modalità di pubblicità già nel piano | Dalla stesura del piano al decreto di omologa |
| Contestazione del riparto | Rispetto dell’ordine delle prelazioni verificato in omologa; obbligatorietà del concordato (art. 117) | Criteri di imputazione delle spese e riparti parziali indicati nel piano | Stesura del piano; collaborazione con il liquidatore |
| Istanza di revoca del liquidatore o contestazione del rendiconto | Regole del curatore applicabili in quanto compatibili (art. 114, c. 2) | Trasparenza documentale verso il liquidatore | Durante l’intera liquidazione |
| Reclamo e ricorso per cassazione | 30 giorni dalla comunicazione; decreto immediatamente esecutivo (art. 25-sexies, cc. 6-7) | Difesa sui numeri della convenienza comparata | Dalla comunicazione del decreto |
| Richiesta di risoluzione | Inadempimento non di scarsa importanza; un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento (art. 119) | Proposta che distingue stime e impegni; stime prudenti | Già nella redazione della proposta |
Le domande di chi deve liquidare
Dopo l’omologazione posso ancora vendere io i beni?
No, con l’omologazione la vendita passa al liquidatore nominato dal tribunale. L’imprenditore non gestisce più la liquidazione e deve collaborare con il liquidatore. Solo se il piano prevede un trasferimento anteriore all’omologazione, l’offerta è eseguita dall’ausiliario con autorizzazione del tribunale.
La banca può continuare il pignoramento sull’immobile dopo l’omologazione?
Di regola no: il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori e la soddisfazione passa attraverso la liquidazione concordataria. Il bene viene venduto dal liquidatore con le regole delle vendite concorsuali, e la cancellazione del pignoramento avviene su ordine del giudice, salvo diversa previsione del decreto di omologazione.
L’offerta che ho trovato durante le trattative è sicura?
No, non è blindata: il liquidatore deve verificare che non esistano soluzioni migliori sul mercato. Il tribunale stabilisce le modalità di pubblicità per raccogliere offerte concorrenti. Se arriva un’offerta migliore, si apre la competizione. Un prezzo congruo riduce questo rischio.
I creditori possono bloccare tutto votando contro?
No, nel concordato semplificato i creditori non votano, ma possono opporsi all’omologazione. Devono costituirsi entro 10 giorni prima dell’udienza. Il tribunale valuta le opposizioni alla luce della convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e dell’utilità per ciascun creditore.
Se il liquidatore incassa meno del previsto il concordato salta?
Non automaticamente: la risoluzione richiede un inadempimento non di scarsa importanza e una richiesta tempestiva. Molto dipende da che cosa la proposta prometteva: la cessione dei beni oppure una percentuale garantita.
Posso offrire ai chirografari soltanto la rapidità della procedura?
No, secondo la Cassazione la sola celerità non integra l’utilità richiesta. È prudente prevedere un pagamento effettivo, anche contenuto, per ciascun creditore.
I paletti fissati dai giudici
Qui sono raccolte tutte le pronunce citate, ordinate secondo la mossa del creditore che ciascuna limita o orienta. I principi sono riformulati in modo sintetico; per l’uso in giudizio va sempre consultato il testo integrale.
Sulle mosse prima del deposito
- Corte d’Appello di Milano, sent. n. 298 del 30 gennaio 2023. Principio: il termine di 60 giorni dalla relazione finale non crea un nuovo blocco automatico delle azioni, ma collega il concordato semplificato alla negoziazione; cessate le misure protettive, le azioni dei creditori possono riprendere. Rilevanza: impone al debitore di depositare presto e, se necessario, di chiedere tutela.
- Tribunale di Milano, sent. n. 236 del 20 marzo 2025. Principio: anche la domanda con riserva deve rispettare il termine di 60 giorni; il collegamento con la composizione negoziata è indispensabile. Rilevanza: definisce la finestra in cui il debitore può muovere.
- Tribunale di Milano, sent. n. 426 del 15 giugno 2024. Principio: senza relazione finale dell’esperto la proposta è inammissibile. Rilevanza: è il primo vizio che il creditore cercherà.
- Tribunale di Avellino, ord. del 19 aprile 2023. Principio: è applicabile il sub-procedimento cautelare degli artt. 54 ss. Rilevanza: apre la strada alla richiesta di tutela contro le azioni esecutive.
Sull’opposizione all’omologazione
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 624 del 16 gennaio 2026. Principio: l’utilità dovuta a ciascun creditore non può identificarsi con la sola rapidità della soluzione. Rilevanza: rafforza le opposizioni dei chirografari contro proposte prive di un vantaggio concreto.
- Corte d’Appello di Roma, sent. n. 4154 dell’11 giugno 2024. Principio: lo strumento è solo liquidatorio e autonomo dal concordato preventivo; non vi sono soglie minime per i chirografari, voto o obbligo di risorse esterne. Rilevanza: delimita le pretese dei creditori.
- Corte d’Appello di Napoli, decreto del 7 gennaio 2025. Principio: il controllo in sede di omologazione può estendersi alla buona fede delle trattative se sono sollevate eccezioni precise; la buona fede richiede informazioni complete, proposte formalizzate e confronto con la liquidazione giudiziale. Rilevanza: definisce il perimetro delle contestazioni sulla composizione negoziata.
- Corte d’Appello di Potenza, sent. n. 336 del 19 luglio 2024. Principio: lo strumento è un’extrema ratio e il giudice ne valuta la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Rilevanza: il confronto comparato è il terreno dell’opposizione.
- Tribunale di Milano, sent. n. 902 del 21 novembre 2024. Principio: in omologazione si verificano fattibilità, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità per ciascun creditore. Rilevanza: elenca i parametri su cui il creditore costruisce l’opposizione.
- Corte d’Appello di Milano, sent. n. 1033 del 21 marzo 2024. Principio: il controllo di fattibilità comprende la verifica che il piano non sia manifestamente implausibile. Rilevanza: limita le opposizioni basate su contestazioni generiche delle stime.
Sulla vendita e sulla natura liquidatoria
- Tribunale di Milano, sent. n. 277 del 3 aprile 2025. Principio: esclusa la continuità diretta, anche transitoria, perché lo strumento presuppone la cessione dei beni. Rilevanza: un piano che rinvia la vendita proseguendo l’attività è esposto alle contestazioni.
- Tribunale di Milano, sent. n. 132 del 23 febbraio 2024. Principio: il concordato semplificato presuppone il fallimento dei tentativi conservativi; senza voto non è possibile la continuità. Rilevanza: conferma il carattere puramente liquidatorio della fase esecutiva.
- Cass. civ., Sez. III, sent. n. 24570 del 5 ottobre 2018 (in materia di vendite forzate). Principio: l’avviso di vendita è la regola speciale della gara. Rilevanza: vincola offerenti e creditori alle condizioni fissate dal liquidatore.
Sul riparto
- Corte d’Appello di Catania, decreto del 14 febbraio 2025. Principio: non si può derogare all’ordine delle prelazioni per assicurare un’utilità ai chirografari, salvo incapienza del bene. Rilevanza: parametro di correttezza dei riparti.
- Corte d’Appello di Lecce, sent. n. 22 del 15 gennaio 2025. Principio: i debiti tributari sono falcidiabili, con il solo limite del confronto con la liquidazione giudiziale. Rilevanza: delimita le pretese dell’Erario.
Sul liquidatore e sulle azioni
- Tribunale di Mantova, decreto del 20 novembre 2025. Principio: la rinuncia autorizzata alle azioni di responsabilità è legittima se procura un beneficio concreto e verificabile ai creditori e le azioni appaiono astratte. Rilevanza: limita le contestazioni dei creditori sulla gestione delle azioni.
Sulle impugnazioni
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026. Principio: gli organi della procedura non sono contraddittori necessari nel reclamo contro l’omologazione. Rilevanza: regola il contraddittorio nelle impugnazioni dei creditori.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 620 del 12 gennaio 2026. Principio: non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità. Rilevanza: chiude la partita dopo il secondo grado in quei casi.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025 e ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026. Principio: il controllo di ammissibilità si estende alla legalità sostanziale della proposta e alle condizioni di ammissibilità. Rilevanza: le contestazioni sostanziali vanno sollevate subito.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9730 del 12 aprile 2023. Principio: il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito è irrilevante ai fini della competenza. Rilevanza: neutralizza o fonda eccezioni di incompetenza.
Cosa può fare lo Studio Monardo nella partita della liquidazione
Giochiamo la partita al posto tuo, con lo stesso metodo descritto in questo articolo: analizziamo le mosse già fatte dai creditori, intercettiamo i vizi dei loro atti, presidiamo le scadenze che devono rispettare e apriamo il confronto nel momento in cui la loro convenienza si sposta.
- Leggiamo la relazione finale dell’esperto e il parere sui risultati della liquidazione per individuare i punti che i creditori potranno contestare e rafforzarli prima del deposito.
- Calcoliamo il calendario dei 60 giorni e la finestra dei novanta giorni dell’art. 46, verificando ipoteche giudiziali e pignoramenti recenti per scegliere la data di deposito più utile.
- Predisponiamo il ricorso, anche con riserva, e valutiamo con te la richiesta di misure protettive se un creditore ha già avviato un’esecuzione.
- Costruiamo il confronto analitico con la liquidazione giudiziale, bene per bene e classe per classe, insieme ai commercialisti dello staff.
- Verifichiamo la congruità dell’offerta individuata e predisponiamo nel piano le modalità di pubblicità per le offerte concorrenti.
- Scriviamo i criteri di imputazione delle spese, di riparto e di accantonamento, così che il liquidatore abbia regole chiare e i creditori meno spazio per contestare.
- Rispondiamo alle opposizioni dei creditori con difese fondate sui numeri e sulla giurisprudenza più recente.
- Assistiamo l’impresa nei rapporti con l’ausiliario e con il liquidatore, preparando il dossier documentale su beni, crediti e contratti pendenti.
- Difendiamo il decreto di omologazione nel reclamo e in Cassazione, mantenendo la stessa strategia dal primo grado all’ultimo.
- Valutiamo le richieste di risoluzione e le contestazioni sul rendiconto, verificando termini e presupposti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore è quella che pesa di più in questa partita: il concordato semplificato nasce dalla composizione negoziata, e conoscere dall’interno come si conducono le trattative, come si raccolgono le manifestazioni d’interesse e che cosa deve contenere la relazione finale permette di anticipare le contestazioni che i creditori solleveranno sulla correttezza e sulla buona fede. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea, dal ricorso per l’omologazione al reclamo e al giudizio di legittimità, senza passaggi di consegne nei momenti più delicati.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso, perché la convenienza dei creditori è materia contabile quanto giuridica: le stime, il confronto con la liquidazione giudiziale, i riparti e le imputazioni delle spese sono numeri prima ancora che norme, e vanno costruiti insieme. Il nostro impegno è di mezzi: analizzeremo la tua posizione, verificheremo i documenti e costruiremo la strategia più adatta, senza promettere risultati che dipendono dal tribunale e dal mercato.
Chiusura: la liquidazione è una partita, non una resa
Il concordato semplificato è spesso descritto come l’ultima spiaggia, ma la fase della liquidazione dei beni è tutt’altro che passiva. I creditori si muovono prima del deposito, durante l’omologazione, al momento della vendita, nel riparto e fino alla risoluzione. Nella liquidazione concordataria non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.
Lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia perché il concordato semplificato è il seguito diretto della composizione negoziata della crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la relazione finale, il parere dell’esperto sulla liquidazione e le dinamiche delle trattative su cui i creditori costruiranno le loro mosse. A questa competenza si aggiungono la continuità difensiva fino in Cassazione e il lavoro congiunto con i commercialisti dello staff sui numeri della convenienza comparata.
📩 Non lasciare che siano i creditori a dettare i tempi della liquidazione: scrivici oggi stesso, i recapiti dello Studio Monardo sono riportati al termine di questa guida.
