Questo non è un articolo da leggere e poi dimenticare: è un piano da eseguire, foglio di calcolo alla mano. Se sei l’imprenditore che sta costruendo una proposta di concordato preventivo, il commercialista che deve far quadrare i numeri, oppure il fornitore che ha ricevuto una comunicazione con scritto “pagamento del 23% dei crediti chirografari” e vuoi capire se quel numero sta in piedi, qui trovi la sequenza esatta delle operazioni che portano a quella cifra. Alla fine di queste mosse saprai ricostruire, voce per voce, da dove nasce la percentuale offerta ai chirografari, quali limiti di legge deve rispettare e in quali punti un calcolo apparentemente corretto si rompe.
La percentuale ai chirografari non è una cifra che il debitore sceglie: è un residuo. È quello che rimane dopo aver stimato l’attivo, tolto i costi della procedura e le prededuzioni, pagato i creditori privilegiati secondo il loro grado e aggiunto l’eventuale finanza esterna. Per questo chi sbaglia una sola voce a monte sbaglia la percentuale a valle, e chi la promette senza averla verificata espone l’intera procedura a un giudizio di inammissibilità o, più avanti, a contestazioni sulla fattibilità.
Lo Studio Monardo lavora su questo calcolo con un taglio preciso: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè il professionista che nella composizione negoziata deve valutare proprio la ragionevole perseguibilità del risanamento e la sostenibilità delle offerte ai creditori; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, ruoli nei quali la verifica della percentuale offerta ai creditori chirografari e del rispetto dell’ordine delle prelazioni è il cuore dell’attività di attestazione e relazione. È da qui che deriva la competenza specifica sul tema di questo articolo: leggere un piano di riparto, controllarne la coerenza con le regole di graduazione e capire se la percentuale promessa è sostenibile.
📩 Hai davanti un piano di concordato e non sai se la percentuale ai chirografari regge? Scrivici adesso: tutti i riferimenti dello Studio sono in fondo a questa pagina.
Da quale mossa partire: la diagnosi della tua situazione
Prima di procedere, assicurati di sapere in quale posizione ti trovi. Il metodo di calcolo è uno solo, ma il punto da cui partire cambia molto a seconda del ruolo che hai e della fase in cui è arrivata la procedura. Rispondi a queste quattro domande.
Domanda 1 — Stai costruendo la proposta o la stai valutando?
Se sei il debitore (o il suo consulente), il tuo obiettivo è arrivare a una percentuale sostenibile, attestabile e conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale. Devi partire dalla mossa 1 e percorrerle tutte, senza saltarne nessuna: ogni passaggio produce un dato che entra nel successivo.
Se sei un creditore chirografario, il tuo obiettivo è diverso: capire se la cifra che ti viene proposta è realistica e se è almeno pari a quella che otterresti in una liquidazione giudiziale. In questo caso puoi partire dalla mossa 7 (il confronto con l’alternativa liquidatoria) e poi risalire alle voci che ti sembrano deboli: attivo sopravvalutato, spese sottostimate, privilegi trascurati.
Domanda 2 — Il concordato è liquidatorio o in continuità?
È la domanda che cambia di più il calcolo. Nel concordato liquidatorio l’art. 84, comma 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII) impone due soglie numeriche: risorse esterne che aumentino l’attivo disponibile di almeno il 10% e un soddisfacimento di almeno il 20% per i chirografari e per i privilegiati degradati a chirografo. Nel concordato in continuità quelle soglie non ci sono, ma entrano in gioco regole di distribuzione diverse: il valore di liquidazione va ripartito secondo l’ordine delle prelazioni, mentre il valore eccedente segue una regola più flessibile (art. 84, comma 6, CCII), e ogni creditore deve ricevere un’utilità specifica ed economicamente valutabile (art. 84, comma 3, CCII).
Domanda 3 — Ci sono creditori privilegiati che rischiano di non essere pagati per intero?
Se il patrimonio su cui grava un privilegio o un’ipoteca vale meno del credito garantito, quella parte “scoperta” scende tra i chirografari. Questo aumenta il denominatore della percentuale e la abbassa. Se hai privilegi generali (lavoratori, professionisti, enti previdenziali, Erario) e il patrimonio mobiliare non basta a coprirli, i chirografari possono ricevere qualcosa solo da beni immobili liberi o da finanza esterna: è il punto della mossa 4.
Domanda 4 — Hai crediti contestati, condizionali o in contenzioso?
Se sì, la percentuale non può essere calcolata su una massa passiva “pulita”: devi decidere come trattare i crediti incerti, con accantonamenti o con una percentuale variabile tra un minimo e un massimo. È il tema della mossa 1 e della mossa 8.
La tabella di orientamento
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Debitore che sta impostando il piano da zero | Mossa 1 | Senza una massa passiva corretta ogni calcolo successivo è falsato |
| Debitore con perizie già pronte ma senza riparto | Mossa 3 | Devi ancora sottrarre costi di procedura e prededuzioni |
| Concordato liquidatorio con poco attivo | Mossa 5 | Le soglie del 10% e del 20% decidono l’ammissibilità |
| Concordato in continuità con flussi futuri | Mossa 6 | La distribuzione del valore eccedente segue regole proprie |
| Privilegiati generali molto pesanti (INPS, Erario, dipendenti) | Mossa 4 | Rischio che ai chirografari non resti nulla dal patrimonio |
| Creditore che riceve la proposta | Mossa 7 | Il confronto con la liquidazione giudiziale è il tuo primo strumento di valutazione |
| Crediti contestati o in causa | Mossa 1 e mossa 8 | Va scelto come rappresentarli nella percentuale |
Non passare oltre finché non hai individuato con certezza la tua casella: lavorare sulla mossa sbagliata significa perdere tempo su voci che, nel tuo caso, non spostano la percentuale.
La formula che userai in tutte le mosse
Tieni a portata di mano questa formula: tutto il piano serve a riempirne le caselle con dati verificati.
Percentuale chirografari = (Attivo realizzabile + Finanza esterna destinata ai chirografari − Spese di procedura − Crediti prededucibili − Crediti privilegiati soddisfatti) ÷ (Crediti chirografari originari + Parte degradata dei privilegiati + Accantonamenti per crediti incerti)
Il numeratore è “quanto resta”; il denominatore è “fra quanti va diviso”. Ogni mossa interviene su una delle due grandezze.
Dove si sbaglia più spesso, casella per casella
Prima di cominciare, conviene sapere dove finiscono di solito gli errori. Non è un elenco teorico: sono i punti che commissari giudiziali e attestatori contestano con più frequenza nelle relazioni sui piani concordatari.
Nel numeratore, la voce più fragile è l’attivo. Il magazzino valutato a costo storico, i crediti commerciali non svalutati, l’immobile stimato a valore di mercato in condizioni ordinarie anziché a valore di realizzo in tempi brevi: sono tutte scelte che aumentano artificialmente la percentuale. Ricorda che un attivo sovrastimato del 10% non alza la percentuale del 10%: la alza molto di più, perché i privilegiati vengono pagati per primi e tutto il “di più” si scarica sui chirografari. È l’effetto leva del residuo, e lavora in entrambe le direzioni: un errore sull’attivo si amplifica sulla percentuale.
Sempre nel numeratore, la seconda voce fragile sono le spese di procedura. Molti piani le stimano al minimo e dimenticano voci come i costi di custodia di beni invenduti per anni, le imposte sulle plusvalenze da realizzo, le spese legali per il recupero dei crediti commerciali. Anche qui l’effetto è amplificato: ogni euro di spesa dimenticato è un euro tolto ai chirografari.
Nel denominatore, l’errore tipico è dimenticare la parte degradata. Chi calcola la percentuale dividendo il residuo solo per i fornitori, senza aggiungere la parte scoperta dei crediti ipotecari e dei privilegiati incapienti, ottiene una cifra più alta di quella reale. Nella prima simulazione di questo articolo la differenza tra le due formule è di oltre tre punti percentuali.
Ancora nel denominatore, il secondo errore riguarda i crediti incerti. Ignorare una causa pendente perché “probabilmente la vinceremo” significa promettere ai chirografari una percentuale che potrebbe scendere al momento della sentenza. La soluzione è trattarli in modo esplicito, come vedrai nelle mosse 1 e 8.
Infine, l’errore di prospettiva: confondere percentuale nominale e valore reale. Il 30% pagato in cinque anni non è il 30% pagato oggi. La mossa 7 serve proprio a rimettere ogni percentuale sulla stessa base temporale.
Mossa 1 — Fotografa la massa passiva chirografaria
Obiettivo della mossa: costruire il denominatore della percentuale, cioè l’elenco completo e verificato di tutti i crediti che saranno pagati in percentuale, senza dimenticarne nessuno e senza gonfiarlo.
Quando va fatta
Subito, prima ancora di stimare l’attivo. Se hai depositato una domanda con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII, il tribunale ti concede un termine per depositare proposta, piano e documentazione: è quella la finestra in cui la massa passiva va chiusa. Ricorda che i termini processuali restano sospesi dal 1° al 31 agosto solo dove la sospensione feriale si applica; nelle procedure concorsuali molte attività hanno carattere d’urgenza, quindi non fare affidamento sulla pausa estiva per allungare i tempi di lavoro e verifica sempre con il tuo legale se il termine assegnato dal tribunale ne beneficia.
Come si esegue
- Parti dalla contabilità, non dalla memoria. Estrai dal gestionale il partitario fornitori, il mastro dei debiti verso banche, i debiti tributari e previdenziali, i debiti verso dipendenti (retribuzioni, TFR, ratei), i debiti verso soci.
- Riconcilia ogni posizione rilevante. Invia ai creditori principali una richiesta di conferma del saldo, oppure confronta l’importo contabile con estratti conto, fatture, solleciti e decreti ingiuntivi ricevuti. Le differenze vanno annotate, non ignorate.
- Recupera la posizione fiscale e contributiva ufficiale. Richiedi l’estratto di ruolo e la situazione dei carichi affidati all’agente della riscossione, il cassetto fiscale e l’estratto contributivo. L’art. 88 CCII disciplina il trattamento dei crediti tributari e contributivi, e la loro misura esatta incide sia sui privilegi sia sulla parte degradata.
- Isola i crediti incerti. Individua i crediti contestati (cause pendenti, fatture rifiutate), i crediti condizionali (fideiussioni rilasciate dall’impresa a favore di terzi, garanzie a prima richiesta) e i crediti futuri prevedibili (penali contrattuali, risarcimenti in corso di quantificazione). Per ciascuno annota importo massimo, probabilità di soccombenza e fonte del rischio.
- Calcola interessi e accessori fino alla data di riferimento. Per i chirografari, ai fini del concorso gli interessi si arrestano con la presentazione della domanda; per i privilegiati la disciplina è diversa e va verificata voce per voce. Non sommare interessi che la legge non ti chiede di sommare: gonfieresti il denominatore.
- Prepara la colonna “degradati”. Per ora lasciala vuota: la riempirai alla mossa 4, quando saprai quanta parte dei crediti privilegiati resta scoperta.
La base giuridica
L’art. 87 CCII stabilisce il contenuto del piano e impone l’indicazione dei creditori e dei rispettivi crediti; l’art. 39 CCII elenca la documentazione da depositare con la domanda, tra cui l’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei crediti e delle cause di prelazione. L’esattezza di questo elenco non è un adempimento formale: è la base su cui i creditori votano e su cui il tribunale controlla la fattibilità.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la scoperta tardiva di un credito non censito, ad esempio una cartella notificata a un indirizzo PEC non monitorato o una fideiussione dimenticata. Non correggere “a occhio” la percentuale: ricalcola il denominatore, verifica se il nuovo credito è privilegiato o chirografario, e valuta con il tuo legale se serve un’integrazione o una modifica della proposta prima del voto. Una percentuale che cala di due punti dopo la comunicazione ai creditori è un problema serio; una percentuale che cala dopo l’omologazione può diventare un problema di adempimento.
Per i crediti contestati hai due strade. La prima è l’accantonamento: inserisci nel denominatore l’importo massimo del credito contestato e lo paghi solo se e quando verrà accertato. La seconda è la percentuale variabile: dichiari una percentuale minima (calcolata come se il credito contestato fosse dovuto) e una massima (calcolata come se non lo fosse). Su questa seconda soluzione la Cassazione si è espressa in modo favorevole, come vedrai alla mossa 8.
Check di completamento
- Hai un elenco dei creditori con importo, titolo e causa di prelazione, riconciliato almeno per le posizioni sopra una soglia di rilevanza che hai fissato.
- Hai una colonna separata dei crediti incerti con importo massimo e scelta di trattamento (accantonamento o percentuale variabile).
- Hai la posizione tributaria e contributiva aggiornata da fonte ufficiale.
Mossa 2 — Stima l’attivo realmente realizzabile
Obiettivo della mossa: costruire la parte “positiva” del numeratore, cioè quanto denaro entrerà davvero nella procedura, in quali tempi e con quali costi di realizzo.
Quando va fatta
In parallelo alla mossa 1, ma va chiusa solo dopo che hai le perizie. Non anticipare la percentuale ai creditori prima che i valori siano stati stimati da soggetti indipendenti e verificati dal professionista attestatore.
Come si esegue
- Separa l’attivo per destinazione. Dividi in tre colonne: beni immobili (con indicazione delle ipoteche iscritte), beni mobili e crediti (sui quali gravano i privilegi generali mobiliari), liquidità e flussi futuri. Questa separazione non è estetica: alla mossa 4 ti servirà per capire su quale massa si soddisfa ciascun privilegiato.
- Usa valori di realizzo, non valori di bilancio. Il magazzino si stima al prezzo che un acquirente pagherebbe in una vendita forzata, non al costo storico. I crediti commerciali si svalutano in base all’anzianità e alla solvibilità del debitore. Gli immobili si stimano tenendo conto dei tempi di vendita e dei ribassi d’asta prevedibili.
- Sottrai i costi di realizzo. Commissioni, oneri notarili, spese di cancellazione delle formalità, costi di custodia fino alla vendita: tutto ciò che separa il prezzo lordo dall’incasso netto.
- Fissa i tempi di incasso. Una somma incassata tra quattro anni vale meno di una somma incassata subito. Annota per ogni voce l’anno previsto di realizzo: ti servirà alla mossa 7 per attualizzare.
- Nel concordato in continuità, costruisci il piano dei flussi. Qui l’attivo comprende anche i flussi di cassa prodotti dalla prosecuzione dell’attività. Proiettali con prudenza, distinguendo i flussi necessari al funzionamento dell’impresa da quelli disponibili per i creditori.
- Fai stimare il valore di liquidazione “alternativo”. Oltre al valore che l’attivo ha nel concordato, ti serve il valore che avrebbe in una liquidazione giudiziale, cioè lo scenario di confronto. Spesso è più basso, perché i tempi sono più lunghi, le vendite sono forzate e i costi della procedura sono maggiori.
Le voci dell’attivo che richiedono un trattamento particolare
Alcune componenti dell’attivo non si prestano a una stima lineare e vanno trattate con attenzione specifica, perché incidono in modo rilevante sul numeratore.
Crediti verso soci e società del gruppo. Se l’impresa vanta crediti verso soci o verso società collegate, verifica la loro effettiva esigibilità: spesso si tratta di posizioni difficili da recuperare, magari verso soggetti a loro volta in difficoltà. Inseriscili al valore di presumibile realizzo, non al valore nominale, e documenta le ragioni della stima.
Partecipazioni. Le partecipazioni in altre società vanno valutate sulla base del patrimonio della partecipata e della concreta possibilità di cederle. Una partecipazione di minoranza in una società non quotata può avere un mercato molto ristretto: il valore di realizzo può essere molto inferiore a quello contabile.
Avviamento e beni immateriali. Nel concordato liquidatorio l’avviamento ha valore solo se l’azienda o un suo ramo viene ceduto in funzionamento; marchi, brevetti e software vanno stimati da un perito che consideri il mercato effettivo. Nel concordato in continuità il valore dell’avviamento si esprime nei flussi futuri e non va contato due volte, una come bene e una come flusso.
Crediti fiscali. Crediti IVA, crediti d’imposta e rimborsi possono essere una componente importante dell’attivo, ma vanno considerati con i tempi e le condizioni previste per l’effettivo incasso o per la compensazione, e tenendo conto che l’Amministrazione finanziaria potrebbe opporre in compensazione i propri crediti.
Azioni giudiziarie attive. Se l’impresa ha cause in corso come attrice (recupero crediti, risarcimenti), il loro valore va stimato con prudenza, considerando probabilità di successo, tempi e solvibilità della controparte. Spesso è preferibile indicarle come “attivo eventuale”, distribuito solo se e quando realizzato: in questo modo non entrano nella percentuale minima promessa, ma possono incrementarla.
Beni gravati da diritti di terzi. Beni in leasing, beni in comodato, beni oggetto di riserva di proprietà o di sequestro non sono attivo disponibile, o lo sono solo per la parte di valore eccedente i diritti del terzo. Includerli per intero è uno degli errori più gravi che un piano possa contenere.
La base giuridica
L’art. 87 CCII richiede che il piano indichi le modalità e i tempi di adempimento della proposta; l’art. 87, comma 3, CCII prevede la relazione del professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Un attivo sopravvalutato è il modo più comune per costruire una percentuale ai chirografari irrealistica. Le pronunce di legittimità sottolineano costantemente che il valore di realizzo in caso di liquidazione concorsuale è il parametro di riferimento per misurare quanto spetta ai creditori garantiti: lo ha ribadito, fra le altre, Cass. civ., Sez. I, 8 giugno 2020, n. 10884, sulla legge fallimentare.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è una perizia che arriva con un valore molto inferiore alle attese, magari su un immobile che costituiva una parte importante dell’attivo. Non è il momento di cercare un perito più “generoso”: l’attestatore deve verificare autonomamente i criteri di valutazione, e un valore poco credibile verrà comunque contestato dal commissario giudiziale. Ricalcola, riduci la percentuale, e valuta se puoi compensare con finanza esterna (mossa 5) o con un diverso assetto del piano.
Check di completamento
- Ogni voce dell’attivo ha un valore di realizzo netto, una data prevista di incasso e la massa di appartenenza (immobiliare, mobiliare, liquidità/flussi).
- Hai due valori: quello nel concordato e quello nell’alternativa della liquidazione giudiziale.
- Le stime sono documentate da perizie o da criteri verificabili, non da valutazioni interne non motivate.
Mossa 3 — Sottrai i costi della procedura e i crediti prededucibili
Obiettivo della mossa: togliere dall’attivo tutto ciò che deve essere pagato prima di qualunque creditore concorsuale, così da ottenere la massa effettivamente ripartibile.
Quando va fatta
Dopo aver chiuso le prime due mosse e prima di toccare i privilegiati. Molti piani sbagliano proprio qui, perché sottostimano le spese di procedura per mostrare una percentuale più alta ai chirografari.
Come si esegue
- Stima il compenso del commissario giudiziale e, nel concordato liquidatorio, quello del liquidatore giudiziale, sulla base dei parametri ministeriali previsti per gli organi delle procedure concorsuali. Considera che il compenso è calcolato anche in funzione dell’attivo realizzato e del passivo, quindi va stimato sui valori delle mosse 1 e 2.
- Stima i costi dei professionisti della procedura: attestatore, advisor, periti, consulenti tecnici nominati. Qui non si tratta di indicare cifre in astratto, ma di riportare nel piano gli importi effettivamente pattuiti o prevedibili e di verificare quali di essi abbiano natura prededucibile.
- Stima le spese vive della procedura: pubblicità delle vendite, custodia, assicurazioni, spese di cancelleria, contributo unificato e diritti previsti dalla legge.
- Individua i crediti prededucibili sorti durante la procedura: ad esempio i debiti contratti per la gestione dell’impresa durante il concordato, i finanziamenti autorizzati, i debiti verso i fornitori dei mesi successivi alla domanda. L’art. 6 CCII individua i crediti prededucibili e va letto voce per voce.
- Aggiungi un margine prudenziale per imprevisti: un fondo spese che copra contenziosi incidentali, ritardi di vendita, imposte sulle plusvalenze di realizzo.
- Imputa le spese alla massa corretta. Le spese generali della procedura gravano di regola sulla massa mobiliare e sulla liquidità; le spese specifiche di un immobile (perizia, custodia, vendita) gravano su quel bene e riducono il ricavato destinato al creditore ipotecario.
La base giuridica
L’art. 6 CCII disciplina i crediti prededucibili e la loro collocazione; l’art. 84, comma 5, CCII prevede che il soddisfacimento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca vada misurato sul ricavato della liquidazione del bene al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene e della quota parte delle spese generali. Questa precisazione è decisiva: se dimentichi di imputare le spese pro quota ai beni gravati, sottostimi la parte degradata e sovrastimi la percentuale ai chirografari.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il commissario giudiziale che, nella sua relazione ai creditori, ricalcola le spese di procedura con importi superiori a quelli del piano. Se succede, la percentuale “reale” scende e i creditori votano su un dato diverso da quello che hai comunicato. Non contestare il ricalcolo per principio: confrontalo voce per voce, ammetti le correzioni fondate e valuta con il tuo legale se modificare la proposta prima dell’adunanza o del termine per il voto.
Check di completamento
- Hai un prospetto delle spese di procedura distinto per massa (generale, immobiliare, singolo bene).
- Hai l’elenco dei crediti prededucibili previsti, con titolo giuridico della prededuzione.
- Hai sottratto tutto dall’attivo della mossa 2 e ottenuto una “massa ripartibile” per ciascuna categoria di beni.
Mossa 4 — Gradua i privilegiati e misura la parte che scende a chirografo
Obiettivo della mossa: pagare i creditori privilegiati nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e determinare con precisione quanta parte dei loro crediti, rimasta scoperta, entra nel denominatore dei chirografari.
Quando va fatta
Subito dopo la mossa 3. È la mossa più tecnica dell’intero piano ed è quella in cui si concentrano le contestazioni più serie, perché incide su due grandezze contemporaneamente: riduce il numeratore (ciò che resta per i chirografari) e aumenta il denominatore (i crediti tra cui il residuo va diviso).
Come si esegue
- Ordina i privilegi secondo il codice civile. I privilegi generali mobiliari seguono l’ordine dell’art. 2778 c.c.: in testa i crediti di lavoro dipendente dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c., poi via via gli altri, fino ai crediti tributari e contributivi nelle rispettive posizioni. I privilegi speciali, il pegno e l’ipoteca si soddisfano sui beni specifici.
- Soddisfa ogni creditore ipotecario o pignoratizio sul suo bene. Prendi il ricavato netto del bene (mossa 2, al netto delle spese della mossa 3) e confrontalo con il credito garantito. Se il credito è superiore, la differenza è la parte degradata e passa nella colonna che avevi lasciato vuota alla mossa 1.
- Soddisfa i privilegiati generali sulla massa mobiliare. Scorri l’ordine delle prelazioni: il primo grado viene pagato per intero prima che il secondo riceva qualcosa, e così via. Quando la massa mobiliare si esaurisce, la parte residua dei privilegiati rimasti scoperti si degrada a chirografo.
- Verifica se esiste un residuo immobiliare. Se un immobile vale più del credito ipotecario che lo grava, il residuo può essere destinato prima ai privilegiati generali rimasti incapienti sulla massa mobiliare (secondo le regole di collocazione sussidiaria) e solo dopo ai chirografari.
- Fai attestare il soddisfacimento parziale. Se proponi di pagare un creditore privilegiato in misura non integrale, l’art. 84, comma 5, CCII richiede che un professionista indipendente attesti che il trattamento non è inferiore a quello realizzabile dalla liquidazione dei beni vincolati, al netto delle spese.
- Aggiorna il denominatore. Somma ai chirografari originari tutte le parti degradate: è questo il denominatore definitivo della percentuale.
La base giuridica
L’art. 84, comma 5, CCII consente il pagamento non integrale dei creditori con privilegio, pegno o ipoteca, purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato dei beni gravati, e stabilisce che la parte residua del credito è trattata come credito chirografario. Nel concordato in continuità l’art. 84, comma 6, CCII richiede che il valore di liquidazione sia distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, e il comma 7 dedica una tutela rafforzata ai crediti di lavoro assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c.
Qui la giurisprudenza è netta. Con la sentenza Cass. civ., Sez. I, 8 giugno 2020, n. 10884, la Corte ha chiarito, nel regime della legge fallimentare, che il pagamento parziale dei creditori con privilegio generale mobiliare è ammesso solo se il patrimonio mobiliare è effettivamente incapiente: in quel caso i chirografari possono ricevere qualcosa solo attingendo a beni immobili (per la parte non destinata ai creditori che vi hanno prelazione) oppure a risorse esterne; se invece il patrimonio mobiliare basta a coprire i privilegiati, questi non possono essere sacrificati a vantaggio dei chirografari. La stessa pronuncia richiama un precedente del 2012 (Cass. 8 giugno 2012, n. 9373) nel medesimo senso. Tradotto in termini di calcolo: non puoi “spostare” denaro dai privilegiati ai chirografari per alzare la percentuale di questi ultimi, salvo che si tratti di finanza esterna.
Il principio è stato ribadito, nella sua versione codicistica, da Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574, che, pronunciandosi sul concordato minore del sovraindebitamento, ha ritenuto inammissibile, rilevandolo anche d’ufficio, la proposta che non rispetta la garanzia patrimoniale e l’ordine delle cause legittime di prelazione, disciplinati per il concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII e richiamati dall’art. 74 CCII per il concordato minore.
Nota operativa dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012): la graduazione dei privilegiati è la voce che controlliamo per prima in ogni piano, perché un errore sull’ordine delle prelazioni non produce solo una percentuale sbagliata, ma una proposta che il tribunale può dichiarare inammissibile.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la riqualificazione di un credito: un credito che avevi considerato chirografario si rivela privilegiato (per esempio un credito di un professionista o di un artigiano che rientra nell’art. 2751-bis c.c.), oppure un privilegio che davi per certo viene contestato. Ogni riqualificazione sposta denaro tra le colonne: se un credito “sale” a privilegiato, toglie risorse al numeratore dei chirografari e riduce il denominatore; l’effetto netto va ricalcolato, non stimato.
Un secondo imprevisto riguarda i crediti tributari e contributivi. Il trattamento dei tributi e dei contributi passa per la disciplina dell’art. 88 CCII (transazione fiscale e contributiva). Tieni presente che il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 sui tributi locali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, supplemento ordinario n. 30, in vigore dal 12 agosto 2026), attuativo della legge delega fiscale n. 111/2023, con il suo art. 4 ha inciso sul CCII estendendo ai tributi regionali e locali gli strumenti del Codice, tra cui la transazione fiscale. Se tra i tuoi creditori ci sono un Comune o una Regione (IMU, TARI, tributi regionali), verifica con il tuo legale come cambia la procedura di adesione dell’ente e come si colloca il relativo credito nel riparto: è un dato che incide direttamente sulla parte degradata e, quindi, sulla percentuale.
Check di completamento
- Ogni creditore privilegiato è collocato nel grado corretto e soddisfatto sulla massa corretta.
- Per ogni creditore privilegiato pagato non integralmente esiste un’attestazione che il trattamento non è inferiore al valore di realizzo dei beni gravati.
- La colonna dei crediti degradati è compilata e sommata al denominatore.
Mossa 5 — Nel concordato liquidatorio, aggiungi la finanza esterna e verifica le due soglie
Obiettivo della mossa: verificare che la proposta liquidatoria superi i due limiti numerici fissati dall’art. 84, comma 4, CCII, e calcolare quanta finanza esterna serve per superarli.
Quando va fatta
Dopo la mossa 4, quando conosci il residuo per i chirografari “dal solo patrimonio”. Se il concordato è in continuità, salta alla mossa 6.
Come si esegue
- Calcola la prima soglia: l’incremento dell’attivo. Prendi l’attivo disponibile e calcola il 10%. Le risorse esterne devono incrementarlo almeno di questa misura. Attenzione: la base è l’attivo, non il passivo; un attivo di 2.847.300 euro richiede risorse esterne per almeno 284.730 euro.
- Calcola la seconda soglia: il 20% ai chirografari. Prendi il denominatore definitivo (chirografari originari più degradati) e calcolane il 20%. La proposta deve assicurare almeno quella cifra all’insieme dei chirografari e dei privilegiati degradati.
- Confronta le due soglie con il residuo patrimoniale. Se il residuo patrimoniale (mossa 4) più la finanza esterna minima del 10% non raggiungono il 20%, la finanza esterna necessaria è quella che colma la differenza: in pratica, la soglia che “morde” è la più alta delle due.
- Qualifica correttamente la finanza esterna. Le risorse esterne sono apporti che non provengono dal patrimonio del debitore: versamenti di soci o terzi, garanzie escutibili, apporti di un assuntore. L’art. 84, comma 4, CCII contiene una definizione propria di risorse esterne e consente, entro limiti precisi, che queste vengano distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. Verifica con il tuo legale se l’apporto che hai in mente rientra nella definizione: un apporto che transita dal patrimonio del debitore o che è soltanto la rinuncia a un credito potrebbe non essere considerato finanza esterna.
- Documenta l’impegno. La finanza esterna conta solo se è certa. Raccogli l’impegno irrevocabile del soggetto che la apporta, i tempi di versamento e, se possibile, una garanzia (deposito vincolato, fideiussione bancaria).
- Ricalcola la percentuale finale. Numeratore = residuo patrimoniale + finanza esterna destinata ai chirografari; denominatore = invariato. Il risultato è la percentuale da indicare nella proposta, prima del confronto con la liquidazione giudiziale (mossa 7).
La base giuridica
L’art. 84, comma 4, CCII, nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024, stabilisce che nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei chirografari e dei privilegiati degradati in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo. È la soglia minima che il tribunale verifica già in sede di ammissione: sotto il 20% la proposta liquidatoria non è ammissibile, a prescindere da quanto i creditori potrebbero gradirla.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il socio o il terzo che riduce o ritira l’apporto promesso dopo il deposito. Senza la finanza esterna, la proposta può scendere sotto le soglie e diventare inammissibile. Per questo l’impegno va formalizzato prima del deposito, possibilmente garantito, e il piano dovrebbe indicare cosa accade se l’apporto non arriva (ad esempio un garante di secondo livello). La Cassazione, nel regime della legge fallimentare, ha precisato che le garanzie offerte per il concordato non sono assimilabili a una fideiussione ordinaria e restano efficaci, nei limiti della percentuale concordataria cui si riferiscono, anche se il concordato viene risolto per inadempimento del debitore (Cass. civ., Sez. I, 27 febbraio 2003, n. 2961): una ragione in più per far garantire la percentuale, perché la garanzia continua a coprirla.
Check di completamento
- La finanza esterna è almeno pari al 10% dell’attivo disponibile.
- La percentuale ai chirografari e degradati, comprensiva della finanza esterna, è almeno del 20%.
- L’impegno del terzo è scritto, irrevocabile e, se possibile, garantito.
Mossa 6 — Nel concordato in continuità, distribuisci valore di liquidazione ed eccedente
Obiettivo della mossa: calcolare la percentuale ai chirografari quando il piano si regge sui flussi della prosecuzione dell’attività, rispettando le due regole di distribuzione dell’art. 84, comma 6, CCII.
Quando va fatta
Dopo la mossa 4, se il tuo piano prevede la continuità aziendale, diretta o indiretta (art. 84, comma 2, CCII). In questo caso non ci sono le soglie del 10% e del 20%, ma il calcolo è più articolato.
Come si esegue
- Separa due “torte”. La prima è il valore di liquidazione: quanto si ricaverebbe liquidando il patrimonio in una liquidazione giudiziale. La seconda è il valore eccedente: il plusvalore generato dalla continuità, cioè i flussi futuri al netto di quanto serve per far funzionare l’impresa, che eccedono il valore di liquidazione.
- Distribuisci la prima torta in ordine rigoroso. Il valore di liquidazione va ripartito nel rispetto della graduazione delle cause di prelazione: i privilegiati prima, i chirografari dopo, senza salti.
- Distribuisci la seconda torta con la regola di priorità relativa. Sul valore eccedente l’art. 84, comma 6, CCII consente una distribuzione più flessibile: è sufficiente che i crediti inseriti in una classe dissenziente ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore. Fanno eccezione i crediti di lavoro dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c., che per il comma 7 vanno soddisfatti nel rispetto delle prelazioni anche sul valore eccedente.
- Forma le classi. Nel concordato in continuità la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria (art. 85 CCII). I chirografari possono essere divisi in più classi omogenee per posizione giuridica e interessi economici (ad esempio fornitori strategici, fornitori ordinari, banche per la parte degradata) e ciascuna classe può ricevere una percentuale diversa, purché la differenza sia coerente con la regola di priorità relativa e motivata.
- Assicura a ciascun creditore un’utilità. L’art. 84, comma 3, CCII richiede che la proposta preveda per ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione dei rapporti contrattuali con il debitore. Per il fornitore strategico, la percentuale monetaria può essere integrata dal valore della prosecuzione del rapporto: annotalo, ma non sommarlo alla percentuale come se fosse denaro.
- Calcola la percentuale per classe. Per ogni classe chirografaria: (quota del valore di liquidazione spettante + quota del valore eccedente attribuita) ÷ crediti della classe.
Come verificare la distribuzione per classi: un controllo in tre righe
Per non perderti nella teoria, usa questo controllo pratico ogni volta che attribuisci a una classe chirografaria una percentuale diversa da un’altra.
Prima riga: il valore di liquidazione. Calcola quanto spetterebbe a ciascuna classe chirografaria se si distribuisse il solo valore di liquidazione nell’ordine delle prelazioni. Nella simulazione 3 di questo articolo, tutte le classi chirografarie ricevono il 3,81%: è la base che nessuna classe può vedersi negata.
Seconda riga: il valore eccedente. Annota quanto ciascuna classe riceve in più grazie alla continuità. Qui la regola di priorità relativa ti consente di differenziare, ma con un limite: una classe dissenziente deve ricevere un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore.
Terza riga: il test del singolo creditore. Verifica che nessun creditore della classe, dissenziente, riceva meno di quanto avrebbe nella liquidazione giudiziale, e annota l’utilità non monetaria eventualmente offerta (ad esempio la prosecuzione dei contratti per i fornitori strategici).
Se una delle tre righe non regge, la percentuale della classe va rivista prima del deposito. È molto più semplice correggere un prospetto che difendere una distribuzione incoerente davanti al tribunale con una classe che ha già votato contro.
La base giuridica
L’art. 84, commi 2, 3, 6 e 7, CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, e l’art. 112 CCII per le condizioni di omologazione anche in presenza di classi dissenzienti. Sul punto Cass. civ., Sez. I, 8 agosto 2024, n. 22474 ha affermato, con riferimento al concordato in continuità della legge fallimentare (art. 186-bis l.fall.), che il surplus generato dalla prosecuzione dell’attività costituisce un incremento di valore dei beni aziendali e ricade nella garanzia patrimoniale generale dell’art. 2740 c.c.: il debitore non può destinarlo a suo piacimento, ma deve rispettare il divieto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. Il valore dell’impresa in funzionamento, dunque, non è “denaro libero” con cui premiare a scelta alcuni chirografari: nel vecchio regime era soggetto alla graduazione, nel nuovo segue le regole dell’art. 84, comma 6, CCII. Poiché la pronuncia riguarda la legge fallimentare, usala come criterio di prudenza e verifica con il tuo legale come si raccorda con la regola di priorità relativa oggi vigente.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è una classe chirografaria che vota contro. In quel caso l’omologazione passa per il meccanismo dell’art. 112 CCII e il tribunale controlla che la distribuzione del valore eccedente rispetti la regola di priorità relativa. Se avevi attribuito a una classe di grado inferiore più di quanto dato alla classe dissenziente, la percentuale va riequilibrata. Prepara fin dall’inizio un prospetto che dimostri, classe per classe, il rispetto della regola: ti eviterà di dover modificare il piano sotto pressione.
Check di completamento
- Hai due prospetti distinti: distribuzione del valore di liquidazione e distribuzione del valore eccedente.
- Ogni classe ha una percentuale motivata e coerente con il grado.
- Ogni creditore ha un’utilità individuata e valutabile.
Mossa 7 — Attualizza e confronta con la liquidazione giudiziale
Obiettivo della mossa: verificare che la percentuale offerta valga, in termini reali, almeno quanto i chirografari otterrebbero nella liquidazione giudiziale, e presentare il confronto in modo comprensibile.
Quando va fatta
Dopo le mosse 5 o 6, prima di scrivere la proposta definitiva. È anche la mossa da cui deve partire il creditore che riceve la proposta e vuole valutarla.
Come si esegue
- Ricalcola la percentuale nello scenario di liquidazione giudiziale. Usa il valore di liquidazione stimato alla mossa 2, spese della liquidazione giudiziale (di regola più alte), stessa graduazione dei privilegiati, nessuna finanza esterna (perché in liquidazione giudiziale i soci non hanno motivo di apportarla).
- Attualizza entrambe le percentuali. Una percentuale del 33,6% pagata in un’unica soluzione a tre anni non vale il 33,6% oggi. Applica un tasso di attualizzazione ragionevole e documentato e confronta i valori attuali, non quelli nominali.
- Considera i tempi della liquidazione giudiziale. Anche lo scenario alternativo ha tempi lunghi, spesso più lunghi del concordato: attualizza anche quello.
- Prepara un prospetto comparativo. Due colonne: concordato e liquidazione giudiziale; righe: attivo, spese, privilegiati, residuo per chirografari, percentuale nominale, tempi, percentuale attualizzata.
- Verifica il test per ogni creditore. Nel concordato in continuità il confronto va fatto anche sul singolo creditore dissenziente: il suo credito deve essere soddisfatto in misura non inferiore a quella che otterrebbe nella liquidazione giudiziale (art. 84, comma 1, e art. 112 CCII).
Quale tasso usare per attualizzare
La scelta del tasso di attualizzazione non è neutra: un tasso più alto riduce di più il valore delle percentuali pagate in futuro e quindi penalizza i piani lunghi. Non esiste una formula imposta dalla legge, ma esistono criteri di ragionevolezza che l’attestatore e il commissario prenderanno in considerazione.
Usa un tasso coerente con il rischio del piano. Un pagamento garantito da un deposito vincolato è quasi privo di rischio e può essere attualizzato a un tasso basso; un pagamento che dipende dai flussi di una continuità aziendale incerta richiede un tasso più alto, perché il creditore sopporta il rischio che quei flussi non si realizzino.
Usa lo stesso tasso per i due scenari, salvo motivazione. Se attualizzi il concordato al 5% e la liquidazione giudiziale al 2%, falsi il confronto. Se ritieni che i due scenari abbiano un rischio diverso, spiegalo nel piano.
Mostra la sensibilità. Presenta il confronto con almeno due o tre tassi diversi: se il concordato resta preferibile anche con il tasso più severo, il risultato è robusto; se cambia segno al variare del tasso, i creditori devono saperlo.
Considera anche il costo dell’attesa per il creditore. Per un fornitore che ha bisogno di liquidità, il 25% pagato entro un anno può valere più del 32% pagato in cinque anni. È un elemento che non entra nella formula, ma che pesa sul voto: tienine conto quando costruisci il calendario dei pagamenti della mossa 8.
La base giuridica
L’art. 84, comma 1, CCII stabilisce che con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale. È il parametro che ogni percentuale deve superare. Il tribunale, in sede di omologazione, verifica anche questo profilo quando un creditore dissenziente lo contesta. Una percentuale alta in apparenza ma pagata in tempi lunghissimi può risultare, attualizzata, inferiore a quella della liquidazione giudiziale: in quel caso non è un buon concordato, è solo un numero alto.
Già prima della riforma del 2006 la Cassazione aveva collegato l’accesso al concordato a una previsione favorevole sulla possibilità di pagare i creditori nella misura e nei tempi richiesti: nella sentenza Cass. civ., Sez. I, 8 ottobre 1999, n. 11288 la Corte ha affermato che l’insolvenza ha lo stesso significato nel concordato e nel fallimento, con la sola differenza che nel concordato non deve impedire una previsione favorevole sul pagamento dei creditori nella misura minima e nei termini fissati dalla legge allora vigente. Oggi le soglie sono diverse, ma l’idea di fondo resta: la percentuale non è una promessa, è una previsione che deve essere ragionevole.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il commissario giudiziale che, nella sua relazione, stima per la liquidazione giudiziale un valore più alto del tuo, riducendo il vantaggio del concordato. Se il divario si assottiglia, la proposta perde attrattiva e rischia il voto contrario. Puoi reagire in tre modi: documentare meglio le ragioni per cui la liquidazione giudiziale renderebbe meno (tempi, ribassi, costi), anticipare i pagamenti per migliorare il valore attuale, oppure incrementare la finanza esterna.
Check di completamento
- Hai un prospetto comparativo con percentuali nominali e attualizzate.
- La percentuale attualizzata del concordato supera quella attualizzata della liquidazione giudiziale.
- Nel concordato in continuità, hai verificato il test anche per i singoli creditori potenzialmente dissenzienti.
Mossa 8 — Scrivi la percentuale nella proposta e rendila resistente
Obiettivo della mossa: tradurre il calcolo in una clausola della proposta chiara, verificabile e, se possibile, garantita, che tenga conto dei crediti incerti e dei rischi del piano.
Quando va fatta
È l’ultima mossa prima del deposito della proposta e del piano definitivi (o prima della scadenza del termine concesso dal tribunale nella domanda con riserva).
Come si esegue
- Scegli tra percentuale fissa e percentuale variabile. Se la massa passiva è certa, indica una percentuale fissa. Se ci sono crediti contestati di importo rilevante, indica un minimo e un massimo e spiega da cosa dipende la variazione.
- Indica i tempi di pagamento. Per ogni riparto: data prevista, importo, fonte delle risorse. Nel concordato in continuità collega i pagamenti ai flussi del piano.
- Valuta se garantire la percentuale. Una garanzia (fideiussione di un socio, deposito vincolato, garanzia bancaria) rende la percentuale più credibile. Se la offri, specifica se garantisce un importo minimo o l’intera percentuale.
- Distingui percentuale “assicurata” e percentuale “stimata”. Nel concordato liquidatorio, se la percentuale dipende dal realizzo dei beni, esplicita quale parte è certa (ad esempio garantita da finanza esterna) e quale dipende dalle vendite. I creditori votano meglio quando sanno quale parte del numero è sicura.
- Inserisci lo stress test. Mostra cosa accade alla percentuale se l’attivo realizza il 10% o il 20% in meno, o se un credito contestato viene accolto. È un passaggio che l’attestatore e il commissario apprezzano e che rafforza la credibilità della proposta.
- Rileggi la proposta con gli occhi del creditore. Il fornitore che riceve la comunicazione deve capire: quanto riceverà, quando, da quale fonte e cosa succede se il piano non va come previsto.
La base giuridica
L’art. 87 CCII sul contenuto del piano; l’art. 84, comma 4, CCII sulle soglie del liquidatorio. Sulla percentuale variabile, la Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2016, n. 7066, nel regime della legge fallimentare, ha ritenuto ammissibile una domanda di concordato che prevedeva percentuali di soddisfacimento variabili tra un minimo e un massimo, in funzione dell’esito dell’accertamento di crediti vantati da terzi: secondo la Corte, questa previsione non altera lo stato analitico dell’attivo, l’elenco dei creditori né i tempi e le modalità di adempimento, ma incide solo sull’ammontare da ripartire, e consente comunque ai chirografari una valutazione concreta della proposta. Una forchetta ben spiegata è quindi preferibile a una percentuale fissa costruita ignorando un credito contestato.
Sulle garanzie, la Cass. civ., Sez. I, 30 agosto 2007, n. 18324 ha chiarito, sempre sotto la legge fallimentare, che la garanzia prestata da un terzo nel concordato si pone come alternativa alla cessione dei beni, salvo diversa volontà chiaramente espressa dal debitore, e che una garanzia generica estesa a tutto il patrimonio non è ammessa. Se garantisci la percentuale, la garanzia va individuata con precisione.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il tribunale che, in sede di ammissione, rileva un’incoerenza tra la percentuale indicata nella proposta e i dati del piano. Non è un dettaglio formale: se la percentuale non discende dal piano, i creditori non possono votare consapevolmente. Correggi l’incoerenza nel termine eventualmente concesso, e assicurati che proposta, piano e attestazione riportino gli stessi numeri.
Check di completamento
- Proposta, piano e attestazione indicano la stessa percentuale (o la stessa forchetta).
- Ogni credito incerto è trattato in modo esplicito.
- I tempi di pagamento e le fonti delle risorse sono indicati per ogni riparto.
Il piano alla prova dei numeri
Ecco quattro simulazioni dimostrative. Non sono casi reali dello Studio: sono esercizi costruiti con importi realistici per farti vedere come si muove la percentuale quando cambia un solo dato. Partono tutte dalla stessa impresa.
Situazione di partenza comune. Impresa commerciale con un immobile strumentale (valore netto di realizzo nel concordato 1.065.300 euro) gravato da ipoteca a favore di una banca per 1.420.000 euro; beni mobili, magazzino e crediti commerciali per 1.782.000 euro; spese di procedura stimate 186.400 euro; crediti prededucibili 92.750 euro. Privilegiati generali: lavoratori 318.600 euro, professionisti 47.380 euro, INPS 263.540 euro, Erario 412.910 euro (totale 1.042.430 euro). Fornitori chirografari 1.896.550 euro.
Simulazione 1 — Concordato liquidatorio con patrimonio capiente
- Massa mobiliare netta: 1.782.000 − 186.400 − 92.750 = 1.502.850 euro.
- Privilegiati generali pagati per intero: 1.502.850 − 1.042.430 = 460.420 euro di residuo.
- Banca: riceve 1.065.300 sull’immobile; la parte scoperta di 354.700 euro scende a chirografo.
- Denominatore: 1.896.550 + 354.700 = 2.251.250 euro.
- Percentuale dal solo patrimonio: 460.420 ÷ 2.251.250 = 20,45%.
- Soglia del 10% dell’attivo (2.847.300): finanza esterna minima 284.730 euro. I soci apportano 296.000 euro.
- Percentuale finale: (460.420 + 296.000) ÷ 2.251.250 = 33,60%.
Chi chiude le mosse 1-5 nei tempi assegnati dal tribunale deposita una proposta ammissibile con un margine ampio sopra il 20%. Chi si accorge solo dopo il deposito che l’apporto dei soci non raggiungeva il 10% dell’attivo deve correre ai ripari quando il termine potrebbe essere già scaduto.
Simulazione 2 — Stessa impresa, massa mobiliare incapiente
Ora i beni mobili e i crediti valgono solo 1.182.000 euro.
- Massa mobiliare netta: 1.182.000 − 279.150 = 902.850 euro, insufficiente per i privilegiati generali (1.042.430).
- Lavoratori, professionisti e INPS pagati per intero (629.520); all’Erario restano 273.330 euro: la parte scoperta di 139.580 euro scende a chirografo.
- Per i chirografari dal patrimonio resta zero: è esattamente lo scenario descritto da Cass. 10884/2020, in cui i chirografari possono essere pagati solo con immobili residui o finanza esterna.
- Denominatore: 1.896.550 + 354.700 + 139.580 = 2.390.830 euro.
- Soglia del 20%: servono 478.166 euro, tutti di finanza esterna. La soglia del 10% dell’attivo (2.247.300, quindi 224.730) è superata automaticamente: qui la soglia che “morde” è quella del 20%.
Chi non ha fatto la mossa 4 con cura avrebbe calcolato un residuo positivo per i chirografari e scoperto l’errore solo con la relazione del commissario.
Simulazione 3 — Concordato in continuità con classi
L’impresa prosegue. Valore di liquidazione distribuibile 2.193.400 euro: copre ipotecario (1.065.300) e privilegiati generali (1.042.430) e lascia ai chirografari 85.670 euro (3,81%). La continuità genera un valore eccedente da destinare ai creditori di 612.300 euro.
- Totale ai chirografari: 85.670 + 612.300 = 697.970 euro, pari al 31,00% complessivo.
- Classe A, fornitori strategici (584.900 euro): 38%, cioè 222.262 euro, più la prosecuzione dei contratti come utilità aggiuntiva.
- Classi B e C, fornitori ordinari e banca per la parte degradata (1.666.350 euro): ricevono i restanti 475.708 euro, cioè il 28,55%.
La differenza tra la classe A e le classi B e C va motivata con la diversa posizione economica e verificata con la regola di priorità relativa: se la classe B dissente, il tribunale controllerà che il suo trattamento sia coerente con il grado rispetto alle altre.
Simulazione 4 — Credito contestato e percentuale variabile
Torniamo alla simulazione 1 (756.420 euro disponibili per i chirografari) e aggiungiamo un credito contestato di 214.600 euro, oggetto di causa.
- Se il credito viene riconosciuto: 756.420 ÷ (2.251.250 + 214.600) = 30,68% (minimo).
- Se viene respinto: 33,60% (massimo).
- Confronto con la liquidazione giudiziale: con un valore dell’immobile di 958.700 euro, mobili per 1.553.100 euro, spese più alte (334.350) e nessuna finanza esterna, ai chirografari resterebbero 176.320 euro su 2.357.850, cioè il 7,48%.
- Attualizzazione: il 33,60% pagato a tre anni, con un tasso del 5%, vale oggi circa il 29,02%; anche così supera largamente la liquidazione giudiziale.
Il piano in una pagina
Se devi stampare una sola pagina di questo articolo, stampa questa. Le otto mosse si susseguono in un ordine che non è casuale: ciascuna produce un dato che la successiva usa.
Il primo passo è costruire il denominatore (mossa 1), poi stimare l’attivo (mossa 2), poi togliere spese e prededuzioni (mossa 3). Solo a quel punto puoi graduare i privilegiati e scoprire quanta parte di essi scende a chirografo (mossa 4). Da qui il percorso si biforca: se il concordato è liquidatorio verifichi le soglie del 10% e del 20% e calcoli la finanza esterna necessaria (mossa 5); se è in continuità distribuisci valore di liquidazione ed eccedente per classi (mossa 6). Poi confronti con la liquidazione giudiziale in termini attualizzati (mossa 7) e scrivi la clausola della proposta (mossa 8).
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Massa passiva | Denominatore completo e verificato | Entro il termine dell’art. 44 CCII o prima del deposito | Percentuale sovrastimata, crediti dimenticati |
| 2. Attivo realizzabile | Valori di realizzo netti e tempi | Prima della relazione dell’attestatore | Attivo gonfiato, contestazioni del commissario |
| 3. Spese e prededuzioni | Massa ripartibile | Prima della graduazione | Spese sottostimate, percentuale irrealistica |
| 4. Privilegiati e degradati | Graduazione corretta | Prima del calcolo finale | Inammissibilità per violazione delle prelazioni |
| 5. Soglie liquidatorio | 10% di risorse esterne e 20% ai chirografari | Prima del deposito | Proposta inammissibile |
| 6. Continuità e classi | Distribuzione per classi coerente | Prima del deposito | Omologazione negata con classe dissenziente |
| 7. Confronto attualizzato | Miglior soddisfacimento | Prima della proposta definitiva | Voto contrario, opposizione del dissenziente |
| 8. Clausola della proposta | Percentuale chiara e garantita | Al deposito | Incoerenze tra proposta, piano e attestazione |
Ogni voce calcolata con cura è un margine di sicurezza conquistato; ogni voce stimata a occhio è un rischio che si scaricherà sulla percentuale.
Gli scenari di deviazione
Anche il piano più accurato incontra imprevisti. Ecco i tre più frequenti e il piano B per ciascuno.
Scenario 1 — Un creditore rilevante contesta il calcolo e accelera
Un creditore importante, ad esempio una banca o un fornitore con un credito elevato, contesta la percentuale sostenendo che l’attivo è sottostimato o che il suo credito è privilegiato e non chirografario. Può farlo con osservazioni al commissario giudiziale, votando contro o proponendo opposizione all’omologazione.
Piano B. Prima di tutto verifica la fondatezza della contestazione sul merito: se il creditore ha ragione sulla natura privilegiata del credito, ricalcola la mossa 4 e valuta l’effetto sulla percentuale. Se ha torto, prepara una replica documentata (perizie, contratti, estratti) da mettere a disposizione del commissario. Considera che un creditore con un credito molto rilevante può spostare l’esito del voto: un dialogo preventivo, con un prospetto di confronto chiaro (mossa 7), è spesso più utile di una contrapposizione in udienza.
Scenario 2 — Il termine concesso dal tribunale sta per scadere e la percentuale non è pronta
Hai depositato una domanda con riserva e il termine assegnato per il deposito del piano sta per scadere, ma le perizie non sono complete o la finanza esterna non è ancora formalizzata.
Piano B. Valuta con il tuo legale se ricorrono i presupposti per chiedere una proroga del termine nei limiti dell’art. 44 CCII: la proroga non è automatica e va motivata con ragioni concrete. Nel frattempo, chiudi le mosse che non dipendono dai dati mancanti (massa passiva, spese, graduazione) e prepara il calcolo in forma parametrica: quando arriverà il dato mancante, la percentuale si aggiornerà in pochi minuti. Non depositare una percentuale “provvisoria” senza dichiararla come tale.
Scenario 3 — Manca un documento decisivo
Un contratto di finanziamento, un atto di costituzione di ipoteca, una perizia su un bene: un documento essenziale non si trova, oppure la controparte non lo fornisce.
Piano B. Ricostruisci il dato da fonti alternative: visure ipotecarie e catastali per le garanzie, estratti conto per i finanziamenti, centrale rischi per l’esposizione bancaria, cassetto fiscale per i debiti tributari. Se il dato resta incerto, trattalo come credito contestato (accantonamento o percentuale variabile). Indica nel piano la fonte usata e il motivo per cui il documento originale non era disponibile: la trasparenza riduce il rischio che il commissario o il tribunale considerino il dato inattendibile.
Le domande di chi sta eseguendo il piano
Posso fare la mossa 5 prima della mossa 4?
No. Le soglie del 20% si calcolano su un denominatore che comprende i privilegiati degradati, e quel dato esce solo dalla mossa 4. Se calcoli la finanza esterna necessaria prima di sapere quanti crediti scendono a chirografo, rischi di sottostimarla.
Posso offrire percentuali diverse a chirografari diversi?
Sì, ma solo attraverso le classi: creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei vanno nella stessa classe e ricevono lo stesso trattamento. Nel concordato in continuità le classi sono obbligatorie e la distribuzione del valore eccedente deve rispettare la regola di priorità relativa.
Il 20% vale anche nel concordato in continuità?
No. La soglia del 20% e l’obbligo di risorse esterne pari ad almeno il 10% dell’attivo sono previsti dall’art. 84, comma 4, CCII per il concordato liquidatorio. Nel concordato in continuità non c’è una soglia minima fissa, ma resta il limite del miglior soddisfacimento rispetto alla liquidazione giudiziale e l’utilità per ciascun creditore.
Se l’attivo realizza più del previsto, la percentuale aumenta?
Dipende da come hai scritto la proposta. Se hai indicato una percentuale fissa, il maggior ricavo potrebbe restare nella disponibilità del debitore o essere destinato secondo quanto previsto nel piano; se hai indicato una percentuale “stimata” legata al realizzo, i creditori beneficiano del maggior ricavo. È una scelta da fare consapevolmente alla mossa 8.
Come creditore, posso chiedere i dettagli del calcolo?
Sì: la relazione del commissario giudiziale ai creditori contiene l’analisi della proposta, e puoi consultare la documentazione depositata. Se un dato ti sembra incoerente, segnalalo al commissario prima del voto: è il momento in cui le osservazioni hanno più peso.
L’IVA e le ritenute possono essere pagate in percentuale?
Il trattamento dei crediti tributari, comprese IVA e ritenute, passa per l’art. 88 CCII e per la transazione fiscale, che oggi consente il pagamento non integrale nel rispetto delle condizioni ivi previste. Dopo il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, verifica anche la disciplina applicabile ai tributi regionali e comunali.
La percentuale si calcola anche sugli interessi?
Per i crediti chirografari il corso degli interessi si arresta, ai fini del concorso, con la presentazione della domanda di accesso alla procedura: la percentuale si calcola quindi sul capitale e sugli interessi maturati fino a quel momento. Per i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca le regole sono diverse e vanno verificate voce per voce. Non sommare interessi maturati dopo la domanda ai crediti chirografari: gonfieresti il denominatore e abbasseresti artificialmente la percentuale.
I finanziamenti dei soci partecipano al riparto come gli altri chirografari?
Non necessariamente. I finanziamenti dei soci erogati in situazioni di squilibrio possono essere postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c. (e, per i gruppi, dell’art. 2497-quinquies c.c.): in quel caso vengono soddisfatti solo dopo gli altri creditori. Se tratti un finanziamento postergato come un credito chirografario ordinario, riduci la percentuale degli altri chirografari. Verifica con il tuo legale la qualificazione di ciascun finanziamento e come collocarlo nelle classi.
E nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio?
Il concordato semplificato dell’art. 25-sexies CCII, accessibile dopo una composizione negoziata conclusa senza successo, non prevede il voto dei creditori né le soglie del 10% e del 20% del concordato preventivo liquidatorio. Il tribunale verifica, tra l’altro, che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e che assicuri un’utilità a ciascun creditore. Il metodo di calcolo che hai seguito in questo articolo (massa passiva, attivo, spese, graduazione, confronto) resta comunque il modo corretto per costruire e controllare la percentuale anche in questa procedura.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti indipendenti. Molte riguardano la legge fallimentare (R.D. 267/1942), perché sul calcolo della percentuale nel CCII la giurisprudenza di legittimità è ancora in formazione: vanno lette come criteri interpretativi, verificando la loro compatibilità con le norme vigenti.
A sostegno della mossa 4 (graduazione dei privilegiati)
Cass. civ., Sez. I, 8 giugno 2020, n. 10884 (legge fallimentare). Il pagamento parziale dei privilegiati generali mobiliari è ammesso solo in caso di effettiva incapienza del patrimonio mobiliare; in quel caso i chirografari possono essere soddisfatti solo con beni immobili non destinati ai creditori prelatizi o con risorse esterne. Il valore di realizzo nella liquidazione concorsuale fissa il limite minimo per i privilegiati. Rilevanza: è la regola che impedisce di “prelevare” dai privilegiati per alzare la percentuale dei chirografari.
Cass. 8 giugno 2012, n. 9373 (legge fallimentare), richiamata dalla sentenza n. 10884/2020. Secondo quanto riportato in quella pronuncia, in caso di incapienza mobiliare il soddisfacimento dei chirografari è possibile se esiste concorso sugli immobili o finanza esterna. Rilevanza: conferma la continuità dell’orientamento.
Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574 (CCII, concordato minore). La proposta che non rispetta la garanzia patrimoniale e l’ordine delle cause di prelazione, regolati per il concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, è inammissibile, e il vizio è rilevabile d’ufficio già prima dell’omologazione. Rilevanza: un errore nella graduazione non abbassa solo la percentuale, rende la proposta inammissibile.
A sostegno della mossa 6 (continuità)
Cass. civ., Sez. I, 8 agosto 2024, n. 22474 (legge fallimentare, art. 186-bis). Il surplus generato dalla continuità aziendale è incremento di valore dei beni e rientra nella garanzia patrimoniale generale; il debitore non può disporne liberamente in violazione dell’ordine delle prelazioni. Rilevanza: il valore eccedente non è un “fondo libero” da distribuire senza regole.
A sostegno della mossa 5 e della mossa 8 (finanza esterna e garanzie)
Cass. civ., Sez. I, 27 febbraio 2003, n. 2961 (legge fallimentare). Le garanzie prestate per il concordato non sono equiparabili a una fideiussione ordinaria e restano efficaci, entro la percentuale concordataria cui si riferiscono, anche in caso di risoluzione per inadempimento del debitore. Rilevanza: garantire la percentuale la rende più solida nel tempo.
Cass. civ., Sez. I, 30 agosto 2007, n. 18324 (legge fallimentare). La garanzia del terzo è alternativa alla cessione dei beni, salvo diversa volontà espressa, e non è ammessa una garanzia generica su tutto il patrimonio. Rilevanza: la garanzia della percentuale va individuata con precisione.
A sostegno della mossa 8 (percentuale variabile)
Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2016, n. 7066 (legge fallimentare). È ammissibile la proposta con percentuali di soddisfacimento variabili tra un minimo e un massimo, in funzione dell’esito dell’accertamento di crediti di terzi, perché incide solo sull’importo da ripartire e consente ai creditori una valutazione concreta. Rilevanza: è la base per gestire i crediti contestati senza falsare la percentuale.
A sostegno della mossa 7 (prognosi di soddisfacimento)
Cass. civ., Sez. I, 8 ottobre 1999, n. 11288 (legge fallimentare, testo anteriore alla riforma del 2006). L’insolvenza ha lo stesso significato nel concordato e nel fallimento; nel concordato non deve però impedire una previsione favorevole sul pagamento dei creditori nella misura minima e nei tempi di legge. Rilevanza: la percentuale è una previsione che deve essere ragionevole, non una promessa svincolata dai dati.
Cosa può fare lo Studio Monardo sul calcolo della percentuale
Il calcolo della percentuale ai chirografari è un lavoro in cui diritto e numeri non si possono separare. Per questo lo Studio lo affronta con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono la massa passiva e l’attivo, gli avvocati verificano graduazione, soglie e coerenza con le norme e con la giurisprudenza.
Ecco, concretamente, cosa facciamo:
- Ricostruiamo la massa passiva incrociando contabilità, estratti di ruolo, estratti contributivi, centrale rischi e visure ipotecarie, per individuare crediti dimenticati, duplicati o qualificati in modo errato.
- Verifichiamo la graduazione dei privilegi creditore per creditore, controllando la collocazione nell’ordine dell’art. 2778 c.c. e la massa su cui ciascun privilegio si soddisfa.
- Calcoliamo la parte degradata dei crediti ipotecari e privilegiati, imputando le spese di procedura pro quota ai beni gravati come richiede l’art. 84, comma 5, CCII.
- Controlliamo il rispetto delle soglie del 10% e del 20% nel concordato liquidatorio e verifichiamo che la finanza esterna rientri nella definizione dell’art. 84, comma 4, CCII.
- Costruiamo il prospetto di distribuzione per classi nel concordato in continuità, separando valore di liquidazione e valore eccedente e documentando il rispetto della regola di priorità relativa.
- Redigiamo il confronto attualizzato con la liquidazione giudiziale, con tassi e tempi documentati, da allegare al piano o da usare nella valutazione della proposta ricevuta.
- Esaminiamo, per il creditore, la proposta ricevuta, individuando le voci deboli del calcolo e preparando le osservazioni da presentare al commissario giudiziale prima del voto.
- Verifichiamo l’impatto del D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali quando tra i creditori ci sono Comuni o Regioni, e coordiniamo la transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII.
- Redigiamo la clausola della proposta con percentuale fissa o variabile, tempi di pagamento e garanzie individuate con precisione.
- Seguiamo il contenzioso che nasce dalla contestazione della percentuale, dall’opposizione all’omologazione fino all’eventuale ricorso in Cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva in ogni grado.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più su questo tema: nella composizione negoziata l’esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento e la sostenibilità delle soluzioni proposte ai creditori, ed è spesso proprio da quella fase che nasce il piano di concordato. L’esperienza come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC si aggiunge sul versante della verifica delle percentuali e dell’ordine delle prelazioni, che nel concordato minore segue le stesse regole del concordato preventivo, come ha ricordato la Cassazione con la sentenza n. 28574/2025.
Continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che verifica il calcolo segue l’eventuale contenzioso in ogni grado, senza dispersione di informazioni tra professionisti diversi. Il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti consente di tenere insieme la correttezza giuridica della graduazione e quella contabile dei numeri.
Chiusura
La percentuale offerta ai creditori chirografari non si sceglie: si calcola, voce per voce, partendo dalla massa passiva e arrivando al confronto con la liquidazione giudiziale. Ogni voce verificata è un argomento in più davanti al tribunale e ai creditori; ogni voce trascurata è un punto da cui la proposta può essere attaccata.
Lo Studio Monardo lavora su questo tema in modo specifico perché le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coincidono con i momenti in cui la percentuale viene costruita e controllata: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) valuta la sostenibilità delle soluzioni proposte ai creditori nella fase che precede il concordato; come Gestore della crisi (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC applica ogni giorno le regole su prelazioni e percentuali che la Cassazione ha esteso dal concordato preventivo al concordato minore. Che tu stia costruendo una proposta o valutandone una, analizzeremo i numeri e verificheremo la coerenza del calcolo con le norme vigenti.
📩 Non votare e non depositare una proposta senza aver controllato ogni passaggio del calcolo: contatta lo Studio Monardo oggi stesso, i recapiti sono qui sotto, in fondo all’articolo.
