Va Rispettato L’ordine Delle Cause Di Prelazione Nel Concordato Semplificato?

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è lo strumento che si apre quando la composizione negoziata della crisi non ha portato a un accordo. I creditori non votano. Decide il tribunale. Proprio per questo la legge fissa alcuni paletti che il giudice deve controllare d’ufficio, e uno dei più rigidi riguarda il modo in cui il ricavato viene distribuito: il piano deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione, e una proposta che paga i privilegiati “a pioggia”, senza seguire la graduazione, rischia di non essere omologata.

Per l’imprenditore la domanda non è teorica. Il termine per depositare la proposta è breve, il piano va costruito in poche settimane e un errore nella sequenza dei pagamenti può far cadere l’intera operazione, con l’apertura della liquidazione giudiziale come esito più probabile. Per il creditore privilegiato, al contrario, conoscere la regola significa sapere quando opporsi.

Lo Studio Monardo segue questo tema per una ragione precisa. Il concordato semplificato nasce solo all’esito della composizione negoziata e presuppone la relazione finale dell’esperto. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno come si conducono le trattative, come l’esperto valuta la buona fede delle parti e come redige la relazione che apre o chiude la strada al concordato semplificato. Questa conoscenza della fase che precede il deposito è il presupposto per costruire un piano di riparto coerente con l’ordine delle prelazioni.

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Inquadramento normativo: che cosa impone l’art. 25-sexies CCII

Sul piano normativo, il concordato semplificato è disciplinato dagli artt. 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII), come modificato dai decreti correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024.

Definizione essenziale. Il concordato semplificato è una proposta di concordato per cessione dei beni, accompagnata da un piano di liquidazione, che l’imprenditore può presentare quando l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali previste dall’art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b), non sono praticabili.

La norma chiave per il tema di questo articolo è il comma 5 dell’art. 25-sexies. Il tribunale omologa il concordato quando verifica, congiuntamente:

  1. la regolarità del contraddittorio e del procedimento;
  2. il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione;
  3. la fattibilità del piano di liquidazione;
  4. che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale (o controllata);
  5. che la proposta assicuri comunque un’utilità a ciascun creditore.

Le condizioni sono cumulative. Va precisato che il rispetto dell’ordine delle prelazioni non è “assorbito” dagli altri due test di convenienza: un piano può essere più vantaggioso della liquidazione giudiziale e dare qualcosa a tutti, ma resta non omologabile se altera la graduazione. È esattamente la lettura offerta dalla Corte d’Appello di Catania nel decreto del 14 febbraio 2025, di cui si dirà più avanti.

Che cosa sono le cause di prelazione

L’espressione richiama l’art. 2741 c.c.: i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione, cioè privilegi, pegno e ipoteca. I privilegi sono graduati dal codice civile (artt. 2777 e seguenti, in particolare l’art. 2778 per i privilegi generali e speciali sui mobili): i crediti dei lavoratori dipendenti e dei professionisti (art. 2751-bis c.c.) precedono, ad esempio, molte voci contributive e tributarie, che a loro volta precedono i chirografari.

Rispettare l’ordine significa che un creditore di grado successivo non può ricevere nulla dal patrimonio del debitore finché quello di grado anteriore non è soddisfatto per intero, oppure nei limiti del valore del bene su cui grava la prelazione. È la cosiddetta regola della priorità assoluta (absolute priority rule).

La ratio: perché proprio nel concordato semplificato

La disciplina prevede un procedimento senza voto. Nel concordato preventivo i creditori, divisi in classi, possono accettare trattamenti diversi da quelli che otterrebbero in un riparto rigido; qui invece la proposta si impone ai creditori per effetto della sola omologazione. Il legislatore ha quindi sostituito il consenso con controlli oggettivi del tribunale. Tra questi, l’ordine delle prelazioni è il presidio che impedisce di spostare valore dai creditori garantiti verso quelli di rango inferiore senza che nessuno lo abbia accettato.

Differenza con il concordato in continuità: un esempio concreto

Nel concordato preventivo in continuità aziendale l’art. 84, comma 6, CCII distingue: il valore di liquidazione va distribuito secondo la graduazione delle prelazioni; il valore eccedente (il “plusvalore” generato dalla continuità) può seguire la regola della priorità relativa, purché le classi di rango inferiore non ricevano un trattamento più favorevole di quelle di rango superiore. Nel concordato semplificato questa doppia regola manca, perché lo strumento è solo liquidatorio.

In termini operativi: se un’impresa in continuità ha un valore di liquidazione di 300.000 € e un plusvalore di 80.000 €, quegli 80.000 € possono essere ripartiti con una certa flessibilità. Se la stessa impresa presenta un concordato semplificato, i 380.000 € di attivo ricavato dalla cessione dei beni seguono la graduazione dall’inizio alla fine. La flessibilità, come si vedrà, è ammessa solo per le risorse che non appartengono al patrimonio del debitore.

Requisiti e termini

La domanda sul rispetto dell’ordine delle prelazioni si pone solo se il concordato semplificato è ammissibile. Le condizioni vanno quindi verificate una per una.

Le condizioni di accesso

  • Previa composizione negoziata. Senza la relazione finale dell’esperto la proposta è inammissibile (Trib. Milano, sent. n. 426 del 15 giugno 2024, come riportata nel massimario della CCIAA di Pordenone-Udine).
  • Attestazione di correttezza e buona fede delle trattative. È contenuta nella relazione finale. Il tribunale non è vincolato al giudizio dell’esperto e può esaminare le omissioni di correttezza allegate in modo specifico dagli opponenti (App. Napoli, decreto 7 gennaio 2025).
  • Impraticabilità delle soluzioni negoziali. L’esperto deve dichiarare che le soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b), non sono praticabili.
  • Natura esclusivamente liquidatoria. Non è ammessa la continuità diretta, neppure come fase transitoria verso una successiva liquidazione (Trib. Milano, sent. n. 277 del 3 aprile 2025).
  • Piano di liquidazione e documenti dell’art. 39 CCII allegati alla proposta.

I requisiti di contenuto legati alle prelazioni

Va precisato che, ai fini del tema, il piano deve contenere almeno:

  • l’elenco dei creditori con l’indicazione della causa di prelazione e del grado;
  • per i creditori con privilegio speciale, pegno o ipoteca, la stima del valore di realizzo del bene gravato, perché la parte di credito che non trova capienza nel bene segue un destino diverso;
  • un prospetto di riparto che mostri la sequenza dei pagamenti per gradi;
  • l’indicazione separata delle eventuali risorse esterne (apporti di soci o terzi) e della loro destinazione;
  • la comparazione con l’esito della liquidazione giudiziale.

La possibilità di classi dopo il correttivo

Il D.Lgs. 136/2024 ha inciso sui commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 25-sexies. Nel testo vigente la proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e il tribunale, nel primo vaglio, controlla anche la corretta formazione delle classi. Le classi, però, non sono uno strumento per aggirare la graduazione. Il Tribunale di Ferrara, con provvedimento del 25 marzo 2025, ha ritenuto illegittima la formazione di un’unica classe di creditori privilegiati di grado diverso quando non vi è capienza per soddisfarli tutti integralmente.

Tabella dei termini

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
60 giorni per depositare la proposta Dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto Perentorio (condizione di accesso) Lo strumento non è più utilizzabile; restano le procedure ordinarie
Fino a 15 giorni per integrazioni Dal provvedimento del tribunale che le richiede Assegnato dal giudice Proposta valutata sugli atti; rischio di inammissibilità
Parere dell’ausiliario Termine fissato dal tribunale nel decreto di nomina Assegnato dal giudice L’udienza va fissata rispettando l’intervallo minimo previsto dal comma 4
10 giorni prima dell’udienza per le opposizioni A ritroso dalla data dell’udienza di omologazione Perentorio L’opposizione tardiva è inammissibile; restano i controlli d’ufficio
30 giorni per il reclamo in corte d’appello Dalla comunicazione o notificazione del decreto Perentorio Il decreto di omologazione o di rigetto diventa definitivo
30 giorni per il ricorso in Cassazione Dalla comunicazione del decreto della corte d’appello Perentorio Si consolida la decisione di secondo grado

Il termine più critico è quello dei 60 giorni: entro quel periodo occorre costruire un prospetto di riparto che regga al controllo sull’ordine delle prelazioni. Un errore di graduazione scoperto dopo non sempre è sanabile con le integrazioni concesse dal tribunale.

Il D.L. 118/2021, poi trasfuso nel Codice, ha previsto la conservazione dei termini anche nella fase di passaggio dalla composizione negoziata al concordato semplificato. La Corte d’Appello di Milano (sent. n. 298 del 30 gennaio 2023) ha però chiarito che i 60 giorni non producono di per sé un nuovo effetto protettivo automatico: le misure protettive vanno chieste secondo le regole generali.

Procedura passo-passo

La disciplina prevede una sequenza precisa. Ogni passaggio ha un punto in cui l’ordine delle prelazioni può essere messo in discussione.

1. Chiusura della composizione negoziata

L’esperto deposita la relazione finale nella piattaforma e la comunica all’imprenditore. Da qui decorrono i 60 giorni. In termini operativi, la relazione deve contenere sia la dichiarazione di correttezza e buona fede delle trattative sia la dichiarazione di impraticabilità delle soluzioni negoziali.

2. Redazione del piano di liquidazione e del prospetto di riparto

È la fase decisiva per il tema di questo articolo. Il prospetto va costruito in tre passaggi:

  • calcolo dell’attivo netto realizzabile dalla cessione dei beni, al netto delle spese della procedura e dei crediti prededucibili;
  • imputazione dei ricavi dei singoli beni gravati ai creditori titolari di ipoteca, pegno o privilegio speciale su quei beni, nei limiti del valore di realizzo;
  • riparto del residuo per gradi, partendo dal privilegio generale di grado anteriore e scendendo fino ai chirografari.

Le risorse esterne (finanza di soci o terzi) vanno tenute in un conto separato del prospetto. Il loro trattamento è diverso, come si spiega nei casi particolari.

3. Deposito del ricorso

Il ricorso si presenta al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali. La Cassazione (ord. n. 9730 del 12 aprile 2023) ha chiarito che, per individuare il giudice competente, il trasferimento della sede avvenuto nell’anno precedente non rileva, in applicazione analogica della regola già dettata dalla legge fallimentare. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato nel registro delle imprese. Dalla pubblicazione si producono gli effetti richiamati dal comma 2 dell’art. 25-sexies.

4. Primo vaglio del tribunale

Il tribunale acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto, verifica la ritualità della proposta e la corretta formazione delle eventuali classi, nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c. Può concedere fino a 15 giorni per integrazioni.

Prima avvertenza decisiva: il vaglio di ammissibilità non è puramente formale. La Cassazione (ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025 e ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026) ha affermato che il tribunale esamina anche la legalità sostanziale della proposta, in rapporto alla documentazione prodotta. Un prospetto che altera in modo evidente la graduazione può quindi essere bloccato già in questa fase.

5. Comunicazione ai creditori e parere dell’ausiliario

Il decreto ordina al debitore di comunicare la proposta, la relazione finale, il parere dell’esperto e il parere dell’ausiliario ai creditori risultanti dall’elenco, e fissa l’udienza di omologazione. L’ausiliario esamina il piano e, in particolare, controlla la correttezza dei gradi assegnati e la stima dei beni gravati.

6. Opposizioni

I creditori e qualsiasi interessato possono opporsi costituendosi entro il termine perentorio di 10 giorni prima dell’udienza. È lo spazio in cui il creditore privilegiato può contestare l’alterazione della graduazione, la sottostima del bene su cui grava la sua garanzia o l’inserimento in una classe con creditori di rango diverso.

7. Udienza e decisione

Il tribunale verifica le condizioni del comma 5. Seconda avvertenza decisiva: il controllo sull’ordine delle prelazioni è d’ufficio. La Corte d’Appello di Ancona (4 dicembre 2024, come riportata in dottrina) ha precisato che i presupposti ostativi all’omologazione vanno verificati anche senza opposizioni: il silenzio dei creditori non rende automatica l’omologa.

Va precisato però un limite: l’omologazione non è un accertamento del passivo. Secondo il Tribunale di Cuneo (10 luglio 2025, come riferito in dottrina), in quella sede non si accertano in modo definitivo l’esistenza, l’ammontare e il rango dei singoli crediti. Il tribunale controlla che il riparto proposto sia coerente con la graduazione dei crediti così come risultano dagli atti; le contestazioni sull’esistenza del privilegio restano affidate agli strumenti ordinari.

8. Impugnazioni

Il decreto è immediatamente esecutivo ed è reclamabile davanti alla corte d’appello entro 30 giorni. Contro il decreto della corte d’appello è ammesso ricorso per cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione. Due precisazioni della Cassazione interessano chi impugna:

  • nel reclamo contro l’omologazione né l’ausiliario né il liquidatore sono contraddittori necessari (ord. n. 881 del 16 gennaio 2026);
  • il decreto della corte d’appello che conferma la sola inammissibilità della proposta non è ricorribile in Cassazione con il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. (sent. n. 620 del 12 gennaio 2026).

Dove si sbaglia più spesso

  • Pagare pro quota tutti i privilegiati successivi ai lavoratori, come se fossero un’unica categoria.
  • Mescolare nel riparto l’attivo del debitore e la finanza esterna, così che non si capisce più quale denaro segue la graduazione e quale no.
  • Trattare un creditore ipotecario come integralmente privilegiato senza stimare il valore del bene, oppure degradarlo a chirografo senza una stima che dimostri l’incapienza.
  • Dimenticare che anche i chirografari devono ricevere un’utilità concreta.

Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici. Non riproducono casi reali. Servono a mostrare come si costruisce un riparto che rispetta la graduazione e dove nasce l’errore.

Esempio 1 — Riparto per gradi e finanza esterna destinata ai chirografari

Dati di partenza. Relazione finale dell’esperto comunicata il 9 marzo 2026; termine di 60 giorni in scadenza l’8 maggio 2026; ricorso depositato il 4 maggio 2026.

Voce Importo
Attivo lordo da cessione dei beni 412.730 €
Spese di procedura e crediti prededucibili 38.460 €
Crediti di lavoro dipendente (art. 2751-bis n. 1 c.c.) 96.215 €
Crediti di professionisti (art. 2751-bis n. 2 c.c.) 41.880 €
Crediti contributivi privilegiati di grado successivo 187.340 €
Crediti tributari privilegiati di grado ancora successivo 133.920 €
Crediti chirografari 512.400 €
Apporto esterno dei soci, non proveniente dal patrimonio sociale 27.650 €

Sviluppo del calcolo corretto.

  • Attivo netto distribuibile: 412.730 − 38.460 = 374.270 €.
  • Lavoratori: pagati per intero (96.215 €). Residuo: 278.055 €.
  • Professionisti: pagati per intero (41.880 €). Residuo: 236.175 €.
  • Crediti contributivi: pagati per intero (187.340 €). Residuo: 48.835 €.
  • Crediti tributari privilegiati: ricevono 48.835 € su 133.920 €, pari al 36,47%. Il resto, privo di capienza, è degradato al chirografo.
  • Chirografari: dal patrimonio del debitore non ricevono nulla.

A questo punto il piano non supererebbe il test dell’utilità per ciascun creditore. Interviene l’apporto esterno: i 27.650 € dei soci vengono destinati ai soli chirografari, che ottengono il 5,40% (27.650 / 512.400). Il credito tributario degradato, se viene trattato come chirografo, partecipa alla stessa percentuale sulla parte non capiente.

L’errore da evitare. Ipotizziamo un piano alternativo che, pagati i lavoratori, ripartisce i 278.055 € residui pro quota tra professionisti, contributivi e tributari (totale 363.140 €), con una percentuale uniforme del 76,57%. I professionisti riceverebbero circa 32.067 € invece di 41.880 €, perdendo 9.813 €; i crediti tributari di grado inferiore riceverebbero circa 102.543 € invece di 48.835 €. Il valore passa da un grado anteriore a uno posteriore senza consenso: è esattamente lo schema ritenuto inammissibile dal Tribunale di Ferrara il 25 marzo 2025.

Esempio 2 — Creditore ipotecario incapiente

Dati di partenza. Credito ipotecario della banca: 318.600 €. Immobile gravato: valore di realizzo stimato 241.900 €, costi di vendita e di cancellazione dei gravami 12.470 €. Altri crediti chirografari: 286.330 €. Attivo libero residuo dopo il pagamento degli altri privilegiati: 19.340 €.

Sviluppo.

  • Netto ricavabile dall’immobile: 241.900 − 12.470 = 229.430 €, interamente destinati alla banca (72,01% del credito).
  • Parte non capiente: 318.600 − 229.430 = 89.170 €, degradata al chirografo.
  • Massa chirografaria complessiva: 286.330 + 89.170 = 375.500 €.
  • Attivo libero di 19.340 € ripartito tra i chirografari: 5,15%.
  • La banca riceve in totale circa 234.022 € (229.430 + 4.592).

Verifica di non pregiudizio. Se nella liquidazione giudiziale la vendita forzata dell’immobile fosse stimata a un netto di 207.300 € e i chirografari non ricevessero nulla, il piano supererebbe il confronto: la banca otterrebbe di più sul bene e qualcosa anche sulla parte degradata. La degradazione è legittima perché poggia su una stima dell’incapienza del bene; senza quella stima, ridurre il pagamento dell’ipotecario sarebbe una deroga all’ordine delle prelazioni non consentita.

In termini operativi, entrambi gli esempi mostrano lo stesso metodo: prima si separano le fonti (patrimonio del debitore e risorse esterne), poi si attribuiscono i beni gravati ai rispettivi creditori nei limiti del loro valore, infine si scende per gradi.

Casi particolari

Le risorse esterne: il denaro dei terzi segue regole proprie

Il caso più discusso riguarda la finanza apportata da soci o terzi. La disciplina del concordato semplificato non contiene una norma espressa equivalente a quella del concordato preventivo liquidatorio, che all’art. 84 CCII consente di distribuire le risorse esterne in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. alle condizioni ivi previste. La giurisprudenza di merito ha comunque ricavato una soluzione dai principi generali: la graduazione riguarda il patrimonio del debitore assoggettato al concorso, non beni che a quel patrimonio non appartengono.

In questo senso si è espresso il Tribunale di Ferrara il 25 marzo 2025, che ha applicato la regola della priorità assoluta al patrimonio del debitore escludendola per la finanza esterna. La dottrina segnala anche un provvedimento del Tribunale di Piacenza che ha omologato un concordato semplificato con risorse esterne distribuite in deroga alle prelazioni, a condizione che ciascun creditore ricevesse un’utilità e non vi fosse pregiudizio rispetto alla liquidazione. Va precisato che la finanza esterna non è un requisito: la Corte d’Appello di Roma (sent. n. 4154 dell’11 giugno 2024) ha escluso che lo strumento richieda l’apporto di risorse esterne.

La condizione pratica è la tracciabilità: il piano deve dimostrare che le somme provengono davvero da terzi e non sono il ricavato, diretto o indiretto, di beni del debitore.

Il privilegiato incapiente

Il secondo caso riguarda il creditore privilegiato o ipotecario che non trova capienza nel bene gravato. La Corte d’Appello di Catania, con decreto del 14 febbraio 2025, ha affermato che le regole sull’utilità per ciascun creditore e sul confronto con la liquidazione giudiziale non sostituiscono il rispetto dell’ordine delle prelazioni: la deroga è ammessa solo quando il bene su cui grava la garanzia è incapiente. Il pagamento parziale del privilegiato, dunque, è possibile, ma solo nella misura dimostrata dalla stima del bene e con degradazione al chirografo della parte residua.

Crediti tributari e contributivi

Il concordato semplificato non contiene una disciplina specifica sui crediti fiscali. La Corte d’Appello di Lecce (sent. n. 22 del 15 gennaio 2025) ha ammesso la falcidia dei debiti tributari anche in assenza di una norma dedicata, con il limite del confronto con la liquidazione giudiziale. Falcidia, però, non significa salto di grado: il credito tributario privilegiato resta collocato nella posizione che il codice civile gli assegna, e può essere pagato in parte solo se l’attivo, scendendo per gradi, non arriva a coprirlo.

Sul fronte della fiscalità locale va segnalato il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026). Non si tratta di un correttivo del Codice della crisi ma del decreto di riforma dei tributi regionali e locali: il suo art. 4 modifica il CCII estendendo ai tributi locali gli strumenti del Codice, compresa la transazione fiscale, anche nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis). Per l’impresa che arriva al concordato semplificato, questo significa che l’accordo con gli enti locali può essere tentato già nella fase delle trattative; se non si raggiunge, i crediti per tributi locali assistiti da privilegio entrano nel riparto secondo il loro grado.

Le classi con creditori di rango diverso

Dopo il D.Lgs. 136/2024 il debitore può suddividere i creditori in classi. Va precisato che la classe non autorizza a “livellare” i gradi: una classe unica di privilegiati di rango diverso, in mancanza di capienza integrale, è stata ritenuta illegittima dal Tribunale di Ferrara. Le classi sono utili soprattutto per differenziare i chirografari (fornitori strategici, finanziatori, creditori degradati) senza alterare la sequenza dei privilegi.

Su questo terreno, la competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), unita al lavoro dello staff di avvocati e commercialisti, consente di leggere il riparto partendo da ciò che è emerso nelle trattative.

Il confronto con la continuità: quando la priorità relativa non si applica

La Cassazione, con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, ha esaminato l’omologazione forzosa di un concordato preventivo in continuità approvato da una sola classe, richiamando la direttiva UE 2019/1023 e la regola che consente di applicare l’ordine delle prelazioni anche al valore eccedente quello di liquidazione. La pronuncia non riguarda il concordato semplificato, ma è utile per contrasto: le regole di distribuzione del plusvalore da continuità presuppongono un’impresa che prosegue, mentre nel semplificato la continuità diretta è esclusa.

I crediti prededucibili e le spese della procedura

Un ultimo caso riguarda i crediti che non sono semplici privilegi ma prededuzioni: le spese della procedura, il compenso dell’ausiliario e, nei limiti previsti dall’art. 6 CCII, i crediti sorti in funzione della composizione negoziata e del concordato. La disciplina prevede che questi crediti siano soddisfatti prima di ogni altro sul ricavato dei beni, con esclusione di quanto destinato ai creditori garantiti su beni specifici nei limiti del loro valore. In termini operativi, nel prospetto di riparto vanno stimati e accantonati per primi: sottostimarli significa che, al momento della liquidazione, mancheranno somme per i privilegiati di grado più basso, e il riparto effettivo finirà per discostarsi da quello omologato. Il piano deve quindi indicare una riserva prudente, motivata e verificabile dall’ausiliario.

Domande frequenti

Nel concordato semplificato posso pagare l’Erario meno di quanto prenderebbe con i privilegi?

Sì, ma solo se l’attivo non è sufficiente. Il credito tributario privilegiato va collocato nel suo grado: riceve ciò che resta dopo il pagamento integrale dei creditori di grado anteriore. Se il residuo non basta, la parte scoperta viene trattata come chirografaria. La Corte d’Appello di Lecce ha ammesso la falcidia dei debiti tributari in questo strumento, ma sempre nel confronto con la liquidazione giudiziale. Non è invece possibile pagare l’Erario meno per dare di più a un creditore di grado successivo.

I soldi messi dai soci devono seguire l’ordine dei privilegi?

Secondo l’orientamento di merito prevalente, no. Le risorse che non appartengono al patrimonio del debitore possono essere destinate anche ai chirografari, superando i privilegiati non integralmente soddisfatti. Il Tribunale di Ferrara ha limitato la regola della priorità assoluta al patrimonio assoggettato al concorso. Occorre però dimostrare che l’apporto è davvero esterno e che il piano, nel suo complesso, assicura un’utilità a ciascun creditore e non pregiudica nessuno rispetto alla liquidazione giudiziale.

Se nessun creditore si oppone, il tribunale controlla comunque l’ordine delle prelazioni?

Sì. Il comma 5 dell’art. 25-sexies elenca condizioni che il tribunale deve verificare per omologare, e il rispetto dell’ordine delle prelazioni è una di queste. La Corte d’Appello di Ancona (4 dicembre 2024) ha escluso che l’inerzia dei creditori porti a un’omologa automatica. Inoltre la Cassazione ha chiarito che già il vaglio di ammissibilità si estende alla legalità sostanziale della proposta.

Posso mettere tutti i privilegiati in un’unica classe e pagarli con la stessa percentuale?

Se l’attivo non basta a pagarli tutti per intero, la risposta è negativa. Una classe che riunisce privilegiati di rango diverso e li paga con la stessa percentuale finisce per spostare valore dal grado anteriore a quello posteriore. È ciò che il Tribunale di Ferrara ha giudicato illegittimo nel marzo 2025. Le classi restano utilizzabili, ma per raggruppare creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei.

Ai chirografari basta dare l’1%?

La legge non fissa una soglia minima per i chirografari nel concordato semplificato. La Corte d’Appello di Catania ha ritenuto che il requisito dell’utilità valga anche senza percentuale minima. Tuttavia l’utilità deve essere concreta: la Cassazione (ord. n. 624 del 16 gennaio 2026) ha escluso che possa consistere nella sola rapidità con cui si chiude la crisi, perché questo vantaggio non giova ai chirografari. Una percentuale simbolica rischia di essere ritenuta non adeguata.

Caso limite: il bene ipotecato vale più del credito della banca. Che cosa succede all’eccedenza?

La banca viene pagata per intero sul ricavato del bene, nei limiti del suo credito e degli accessori assistiti da ipoteca. L’eccedenza non resta alla banca: confluisce nell’attivo generale e viene distribuita agli altri creditori secondo l’ordine delle prelazioni, partendo dal privilegio generale di grado anteriore. Un piano che lasciasse l’eccedenza a un creditore specifico, fuori dalla graduazione, non rispetterebbe il comma 5.

Il quadro giurisprudenziale

Le pronunce che seguono sono state riscontrate su fonti indipendenti (banca dati della Corte di cassazione, Brocardi, massimario della CCIAA di Pordenone-Udine, rassegne di EC News). Per alcune decisioni di merito il numero non è indicato dalla fonte: in quei casi si riportano l’ufficio e la data. I principi sono riformulati.

Sull’ordine delle cause di prelazione

1. Corte d’Appello di Catania, decreto 14 febbraio 2025.
Principio: i requisiti dell’utilità per ciascun creditore e del confronto con la liquidazione giudiziale si aggiungono al rispetto della graduazione, non lo rimpiazzano; la deroga all’ordine delle prelazioni è consentita solo per la parte di credito che non trova capienza nel bene gravato. Il decreto aggiunge che l’utilità per ciascun creditore non presuppone una soglia minima per i chirografari.
Rilevanza: è la pronuncia di secondo grado più diretta sul tema del titolo. Risponde in modo netto alla domanda: sì, l’ordine va rispettato.

2. Tribunale di Ferrara, 25 marzo 2025 (numero non indicato nella fonte consultata).
Principio: è inammissibile la proposta che paga pro quota tutti i privilegiati successivi ai lavoratori senza seguirne il grado; è illegittima una classe unica di privilegiati di rango diverso se non c’è capienza per tutti. La regola della priorità assoluta riguarda il patrimonio del debitore, non la finanza esterna.
Rilevanza: chiarisce sia il divieto sia il suo perimetro, ed è il riferimento principale per l’uso delle classi dopo il correttivo.

3. Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026.
Principio: nel concordato preventivo in continuità, in caso di mancata approvazione da parte di tutte le classi, è sufficiente il voto favorevole di una sola classe composta da creditori che, applicando la graduazione anche al valore eccedente quello di liquidazione, sarebbero soddisfatti almeno in parte; il nuovo art. 112 CCII ha recepito questa lettura.
Rilevanza: riguarda la continuità e non il semplificato. Serve a capire per differenza perché nel concordato semplificato, solo liquidatorio, non c’è spazio per la distribuzione flessibile del plusvalore.

Sull’utilità e sul confronto con la liquidazione giudiziale

4. Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 624 del 16 gennaio 2026.
Principio: l’utilità che il piano deve assicurare a ogni creditore non può coincidere con la semplice rapidità della soluzione, vantaggio che ai chirografari non porta nulla.
Rilevanza: quando l’ordine delle prelazioni assorbe tutto l’attivo, il piano deve trovare un’utilità effettiva per i chirografari, tipicamente con risorse esterne.

5. Tribunale di Milano, sentenza n. 902 del 21 novembre 2024.
Principio: in sede di omologazione il tribunale verifica che la proposta non arrechi pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e che assicuri un’utilità a ciascun creditore.
Rilevanza: conferma il carattere cumulativo dei controlli del comma 5, che si sommano a quello sulla graduazione.

6. Corte d’Appello di Potenza, sentenza n. 336 del 19 luglio 2024.
Principio: il giudice valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale; lo strumento ha natura di extrema ratio.
Rilevanza: la comparazione con la liquidazione è il secondo binario di controllo, e va documentata accanto al prospetto di riparto.

7. Tribunale di Pescara, sentenza del 27 gennaio 2025 (numero non indicato nella fonte consultata).
Principio: è stato omologato un piano modificato dopo le opposizioni che garantiva ai chirografari il 4,24%, ritenuto più vantaggioso della liquidazione giudiziale, nella quale non avrebbero ricevuto nulla.
Rilevanza: mostra che anche percentuali contenute possono superare il test, se il confronto con la liquidazione è dimostrato.

Sui crediti tributari e sulla finanza esterna

8. Corte d’Appello di Lecce, sentenza n. 22 del 15 gennaio 2025.
Principio: nel concordato semplificato i debiti tributari possono essere falcidiati anche senza una disciplina dedicata, entro il limite del confronto con la liquidazione giudiziale.
Rilevanza: la falcidia è ammessa, ma resta dentro la graduazione: il credito fiscale non può essere scavalcato da creditori di rango inferiore.

9. Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 4154 dell’11 giugno 2024.
Principio: il concordato semplificato è autonomo rispetto al concordato preventivo, non prevede il voto dei creditori e non richiede l’apporto di risorse esterne.
Rilevanza: spiega perché il controllo sulla graduazione è affidato al giudice e perché la finanza esterna è facoltativa.

Sui poteri del tribunale

10. Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025.
Principio: il vaglio di ammissibilità della proposta non si ferma alla ritualità formale ma comprende la legalità sostanziale, valutata in rapporto alla documentazione prodotta.
Rilevanza: una violazione evidente dell’ordine delle prelazioni può essere rilevata già all’ingresso del procedimento.

11. Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026.
Principio: ribadisce che il primo controllo del tribunale si estende alle condizioni di ammissibilità della proposta, in rapporto agli atti depositati.
Rilevanza: consolida l’orientamento della Corte in tempi recentissimi.

12. Corte d’Appello di Ancona, 4 dicembre 2024 (come riferita in dottrina).
Principio: i presupposti ostativi all’omologazione si verificano d’ufficio, anche in assenza di opposizioni.
Rilevanza: il rispetto della graduazione non dipende dall’iniziativa dei creditori.

13. Tribunale di Cuneo, 10 luglio 2025 (come riferita in dottrina).
Principio: l’omologazione non comporta l’accertamento del passivo, né la verifica definitiva dell’ammontare e del rango dei crediti.
Rilevanza: delimita il controllo: il tribunale verifica la coerenza del riparto con la graduazione, non decide le controversie sull’esistenza dei privilegi.

14. Corte d’Appello di Napoli, decreto 7 gennaio 2025.
Principio: i creditori non votano ma possono opporsi; il parere dell’esperto non vincola il tribunale, che può esaminare le carenze di correttezza e buona fede allegate in modo specifico.
Rilevanza: l’opposizione è la sede in cui il privilegiato fa valere l’alterazione della graduazione.

Sul procedimento e sulle impugnazioni

15. Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026.
Principio: nel reclamo contro l’omologazione l’ausiliario e il liquidatore non sono contraddittori necessari.
Rilevanza: semplifica la corretta instaurazione del reclamo del creditore che lamenta la violazione dell’ordine delle prelazioni.

16. Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026.
Principio: il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta non può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione.
Rilevanza: un piano dichiarato inammissibile per difetti di graduazione difficilmente potrà essere recuperato in sede di legittimità; il prospetto va corretto prima.

17. Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 9730 del 12 aprile 2023.
Principio: per la competenza territoriale si applica in via analogica la regola della legge fallimentare che rende irrilevante il trasferimento di sede avvenuto nell’anno precedente.
Rilevanza: individuare il tribunale giusto è il primo passo per non perdere il termine dei 60 giorni.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio affronta il riparto nel concordato semplificato con un metodo che parte dalla composizione negoziata e arriva, se necessario, fino all’ultimo grado di giudizio. Questi sono gli strumenti concreti.

  1. Ricostruiamo la mappa delle prelazioni: per ogni creditore individuiamo la causa di prelazione, l’articolo del codice civile che la fonda e il grado, confrontando l’elenco dei creditori con titoli, iscrizioni ipotecarie e certificazioni dei debiti pubblici.
  2. Separiamo le fonti dell’attivo: distinguiamo nel prospetto il ricavato dei beni del debitore dalla finanza esterna, documentando la provenienza delle risorse dei terzi.
  3. Facciamo stimare i beni gravati: coordiniamo con i commercialisti dello staff e con i periti la stima dei beni oggetto di ipoteca, pegno o privilegio speciale, per dimostrare l’eventuale incapienza e la degradazione al chirografo.
  4. Costruiamo il prospetto di riparto per gradi, verificando che nessun creditore di grado posteriore riceva somme dal patrimonio del debitore prima del pagamento integrale di quello anteriore.
  5. Valutiamo l’uso delle classi: proponiamo classi solo se omogenee per posizione giuridica e interesse economico, evitando aggregazioni di privilegiati di rango diverso.
  6. Redigiamo la comparazione con la liquidazione giudiziale, stimando costi, tempi e valori di realizzo della vendita forzata.
  7. Verifichiamo l’utilità per ciascun creditore, controllando che anche i chirografari ottengano un vantaggio economico concreto e non simbolico.
  8. Predisponiamo il ricorso e le integrazioni nei termini, compresa la risposta ai rilievi del tribunale e dell’ausiliario.
  9. Assistiamo il creditore privilegiato che intende opporsi, redigendo l’opposizione entro il termine di 10 giorni prima dell’udienza e indicando in modo specifico la violazione della graduazione.
  10. Proponiamo reclamo e ricorso per cassazione contro il decreto, con la stessa linea difensiva impostata fin dall’inizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema la qualifica di Esperto Negoziatore è la più rilevante. Il concordato semplificato è possibile solo se la composizione negoziata si chiude con una relazione finale che attesta la correttezza e la buona fede delle trattative: chi conosce il ruolo dell’esperto sa quali informazioni devono emergere già durante le trattative, compresa la comparazione con la liquidazione e la posizione dei creditori privilegiati, perché il successivo piano di riparto sia credibile.

La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore segue il piano, l’eventuale reclamo in corte d’appello e il ricorso per cassazione, senza cambi di linea.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso fascicolo: i commercialisti verificano numeri, stime e prospetti; gli avvocati ne valutano la tenuta giuridica rispetto all’art. 25-sexies e alla giurisprudenza. Il coordinamento in diritto tributario è utile quando nel riparto compaiono crediti fiscali e contributivi privilegiati, o crediti per tributi locali dopo il D.Lgs. 147/2026.

Il nostro impegno è di mezzi: analizzeremo la posizione, verificheremo i dati e costruiremo la strategia più coerente con le regole del concordato semplificato.

Chiusura

La risposta alla domanda del titolo è affermativa. Nel concordato semplificato l’ordine delle cause di prelazione va rispettato sul patrimonio del debitore, e il tribunale lo controlla d’ufficio sia nel primo vaglio sia in omologazione. La deroga è ammessa solo per la parte di credito che non trova capienza nel bene gravato, mentre la finanza esterna, secondo l’orientamento di merito, può seguire una destinazione diversa se il piano assicura un’utilità a ciascun creditore e non pregiudica nessuno rispetto alla liquidazione giudiziale. Le classi introdotte dal correttivo non consentono di livellare i gradi.

Lo Studio Monardo tratta questa materia perché il concordato semplificato è la prosecuzione diretta della composizione negoziata: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo consente di impostare il riparto già durante le trattative, quando si formano i dati che l’esperto e poi il tribunale esamineranno. La qualifica di cassazionista assicura che la stessa linea venga sostenuta, se necessario, fino all’ultimo grado.

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