Può Accedere Al Concordato In Continuità Una Piccola Impresa Sotto Soglia?

La domanda arriva quasi sempre nello stesso momento: il bilancio dell’ultimo esercizio è chiuso, i fornitori chiedono il rientro, la banca ha ridotto gli affidamenti e il titolare di una piccola impresa sente parlare del “concordato in continuità” come della soluzione che permette di pagare i debiti in parte e di non chiudere. Poi scopre che quella porta, per lui, è chiusa. Il concordato preventivo in continuità aziendale è riservato all’imprenditore che supera almeno una delle soglie dimensionali dell’impresa minore: chi resta sotto tutte e tre non può presentarlo, ma dispone di uno strumento costruito per lui, il concordato minore, che consente a sua volta di proseguire l’attività. La risposta breve, quindi, è no al concordato preventivo e sì a una continuità diversa, con regole, organi e tempi propri.

Questa ricostruzione segue il calendario reale di quella strada. Parte dal giorno in cui l’imprenditore guarda i numeri del triennio, passa per la verifica delle soglie, per l’eventuale composizione negoziata riservata alle imprese sotto soglia, per il lavoro con l’Organismo di composizione della crisi, fino al deposito, al voto dei creditori, all’omologazione e agli anni di esecuzione del piano. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Nelle crisi delle piccole imprese il tempo perso non si recupera: un pignoramento che arriva prima della domanda, un esercizio che fa saltare una soglia, un documento mancante al deposito cambiano l’esito.

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Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente sul confine tra due mondi. Da un lato c’è il sovraindebitamento, cioè il concordato minore: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC, cioè dell’organismo attraverso cui la domanda di concordato minore deve necessariamente passare. Dall’altro c’è la crisi d’impresa vera e propria, con la composizione negoziata a cui accede anche l’impresa sotto soglia: qui entra in gioco la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Chi conosce dall’interno entrambi i percorsi sa riconoscere prima degli altri quale dei due calendari si sta per aprire.

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La mappa temporale: dalla verifica delle soglie all’ultima rata del piano

Prima di entrare nelle singole tappe conviene guardare il percorso dall’alto. La sequenza che segue descrive la strada più comune per una piccola impresa sotto soglia che vuole continuare a lavorare: verifica dei parametri, eventuale fase negoziale, concordato minore, esecuzione. I tempi di legge sono pochi e puntuali; il resto dipende dal tribunale, dall’OCC e dalla qualità della documentazione. Dove il codice non fissa un termine, lo diciamo esplicitamente, perché inventare una durata “standard” sarebbe un modo sicuro di sbagliare la pianificazione.

La tabella riassume le tappe nell’ordine in cui le svilupperemo. Ogni riga rimanda a una sezione di dettaglio.

Tappa Momento Cosa accade Norma di riferimento Termine di legge
1 Giorno 0 Il bilancio chiuso apre la domanda sulla procedura art. 2, c. 1, lett. c) e d) CCII nessuno
2 Settimane 1-4 Verifica congiunta delle tre soglie sul triennio art. 2, c. 1, lett. d); artt. 84 e 121 CCII nessuno, ma i numeri si “congelano” al deposito
3 Mesi 1-6 (eventuale) Composizione negoziata per l’impresa sotto soglia artt. 12 e 25-quater CCII durata dell’incarico dell’esperto
4 Mesi 2-5 Costruzione del piano di continuità con l’OCC artt. 74, 75, 76 CCII nessuno
5 Giorno del deposito Domanda e vaglio di ammissibilità art. 77 CCII nessuno
6 Dopo il deposito Decreto di apertura e protezione del patrimonio art. 78 CCII termine per il voto non superiore a 30 giorni
7 Entro il termine fissato Voto dei creditori e maggioranze art. 79 CCII quello fissato nel decreto
8 Dopo il voto Omologazione, contestazioni, cram down tributario art. 80 CCII reclamo entro 30 giorni (art. 51)
9 Anni successivi Esecuzione, revoca, conversione artt. 81, 82, 83 CCII durata del piano

Due avvertenze di metodo. La prima: il calendario del concordato minore non è quello del concordato preventivo con un nome diverso. Non c’è un commissario giudiziale, non c’è la transazione fiscale dell’art. 88, non c’è la classificazione obbligatoria dei creditori come nella continuità del concordato preventivo. C’è un organismo, l’OCC, che accompagna la domanda dall’inizio alla fine. La seconda: la timeline cambia radicalmente se, in corsa, l’impresa supera una soglia. Per questo la tappa 2 non è una formalità, ma il punto da cui dipende tutto il resto.

Giorno 0: il bilancio è chiuso e la domanda è sul tavolo

Cosa succede

Il giorno zero non coincide con un atto giudiziario. Coincide con la presa di coscienza. Di solito è la chiusura di un bilancio in perdita, o la constatazione che la cassa dei prossimi mesi non coprirà rate, stipendi, tributi e fornitori. A volte è un evento esterno: un decreto ingiuntivo notificato, un atto di precetto, la revoca di un fido, un avviso di intimazione. L’imprenditore si chiede quale procedura possa salvare l’attività e, quasi sempre, la prima risposta che riceve dal mercato è “concordato in continuità”.

La norma

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo modificato dai correttivi, incluso il D.Lgs. 136/2024 e, da ultimo, il D.Lgs. 147/2026 in vigore dal 12 agosto 2026) costruisce la geografia delle procedure attorno a due definizioni dell’art. 2, comma 1.

La lettera c) definisce il sovraindebitamento: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dalla legge.

La lettera d) definisce l’impresa minore: l’impresa che presenta congiuntamente tre requisiti dimensionali riferiti ai tre esercizi antecedenti la domanda (o all’intera vita dell’impresa, se più breve): attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro.

Da queste due definizioni discende una conseguenza che il titolare spesso ignora. Il concordato preventivo, e quindi anche la sua versione in continuità aziendale, è destinato all’imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale, cioè a quello che non rientra nei parametri dell’impresa minore (art. 84, che rinvia al perimetro soggettivo dell’art. 121). La piccola impresa sotto soglia sta dall’altra parte del confine: è un debitore “sovraindebitato” e il suo strumento di continuità è il concordato minore degli artt. 74-83.

I termini che si attivano

Al giorno zero non decorre alcun termine processuale. Ma comincia a correre un tempo di fatto molto concreto: quello dei creditori. Ogni settimana senza una strategia è una settimana in cui un creditore può ottenere un titolo, notificare un precetto, avviare un pignoramento. Nessuna misura protettiva opera finché non si deposita una domanda o non si accede alla composizione negoziata.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva di questa fase è la più ampia di tutta la timeline: tutte le strade sono ancora aperte. Il debitore può raccogliere bilanci, dichiarazioni fiscali, estratti conto e scadenzario dei debiti; può far ricostruire la propria posizione debitoria verso Erario ed enti previdenziali; può valutare se l’attività, depurata dal debito pregresso, genera margini. Ciò che non può fare, sin da ora, è “scegliere” il concordato preventivo come se fosse una procedura a libera adesione: la legittimazione dipende dai numeri, non dalla volontà.

L’errore tipico di questa fase

Dare per scontato di essere un’impresa minore, o al contrario di non esserlo, sulla base della “sensazione” di essere piccoli. Un’impresa con ricavi modesti può avere un indebitamento superiore a 500.000 euro, magari per mutui ipotecari o per debiti tributari accumulati; un’impresa con un fatturato apparentemente alto può essere rimasta sotto i 200.000 euro di ricavi in ciascuno dei tre esercizi. L’altro errore frequente è aspettare un ulteriore esercizio “per vedere come va”, senza considerare che i numeri del nuovo bilancio entrano nel triennio di riferimento e possono spostare l’impresa da un lato all’altro del confine.

Quanto dura realmente

Il giorno zero dovrebbe durare pochi giorni. Nella pratica, molti imprenditori restano in questa fase per mesi, a volte un anno, tentando soluzioni informali con i singoli creditori. Il codice non lo vieta, ma il prezzo di quell’attesa si paga nelle tappe successive: debiti scaduti che crescono, azioni esecutive avviate, rapporti con i fornitori compromessi.

Settimane 1-4: la verifica delle tre soglie decide quale porta si apre

Cosa succede

A questo punto la procedura entra nella sua fase decisiva, anche se nessun giudice è ancora coinvolto. Si prendono i bilanci (o, per le imprese in contabilità semplificata, le scritture e le dichiarazioni) degli ultimi tre esercizi e si misurano i tre parametri. È una verifica tecnica, che richiede il lavoro congiunto di un legale e di un commercialista, perché ciascun parametro ha regole di calcolo proprie.

La norma

I tre requisiti dell’art. 2, comma 1, lett. d) sono congiunti: basta il superamento di uno solo perché l’impresa non sia più “minore”. La tabella sintetizza come si leggono.

Parametro Limite Periodo Come si misura
Attivo patrimoniale non superiore a 300.000 € annui ciascuno dei tre esercizi antecedenti totale dell’attivo dello stato patrimoniale
Ricavi lordi non superiori a 200.000 € annui ciascuno dei tre esercizi antecedenti ricavi in qualunque modo risultino, esercizio per esercizio, non come media
Debiti non superiori a 500.000 € alla data rilevante debiti anche non scaduti

La lettura dei ricavi “esercizio per esercizio” e non come media triennale risale alla relazione illustrativa al D.Lgs. 169/2007 sulla legge fallimentare, da cui il Codice ha ripreso gli stessi valori; la stampa professionale la richiama anche per l’art. 2 CCII. I valori sono aggiornabili ogni tre anni con decreto ministeriale: prima di ogni deposito va controllato che non siano intervenuti aggiornamenti.

Sul calcolo dei debiti la giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare, che usava la stessa soglia, offre indicazioni ancora utili. La Cassazione ha affermato che i crediti prescritti non vanno conteggiati ai fini del superamento della soglia, perché la prescrizione è un fatto estintivo al pari del pagamento (Cass., ord. n. 29008/2024, su fattispecie regolata dalla legge fallimentare). Ha precisato che rilevano i debiti sorti prima della data di riferimento, anche se accertati dopo (Cass., ord. n. 29472/2022, che richiama Cass. n. 3158/2018). Ha chiarito che un debito contestato non è escluso per il solo fatto della contestazione: il giudice può accertarne incidentalmente l’esistenza e la misura (Cass., ord. n. 20671/2024).

I termini che si attivano

Il triennio di riferimento non è fisso: si sposta in avanti ogni volta che si chiude un nuovo esercizio. Il momento che “fotografa” i numeri è il deposito della domanda: per questo la scelta della data di deposito è, a tutti gli effetti, una scelta strategica. Un bilancio in approvazione che porta i debiti oltre 500.000 euro, se depositato prima della domanda, può spostare l’impresa nel perimetro del concordato preventivo; un esercizio con ricavi sotto soglia, se entra nel triennio, può contribuire a riportarla nel perimetro dell’impresa minore.

Cosa può fare il debitore ora

Se l’impresa supera anche una sola soglia, il concordato preventivo in continuità diventa accessibile e il concordato minore si chiude; se resta sotto tutte e tre, vale il contrario. In questa fase il debitore può:

  • far verificare i tre parametri esercizio per esercizio, con riclassificazione dei bilanci se necessario;
  • far emergere debiti prescritti o contestati che incidono sul calcolo;
  • raccogliere le prove documentali, perché nel sistema del codice è il debitore a dover dimostrare di essere impresa minore quando un creditore chiede la liquidazione giudiziale (art. 121);
  • valutare se l’impresa, pur essendo sotto soglia, ha i requisiti di imprenditore agricolo o di start-up innovativa, categorie che il codice tratta anch’esse come sovraindebitate.

Sul piano probatorio la giurisprudenza ha sempre posto a carico dell’imprenditore la dimostrazione del mancato superamento dei limiti, riconoscendo però al giudice poteri di acquisizione d’ufficio delle informazioni, nel rispetto del contraddittorio (Cass. n. 8965/2019 e n. 24721/2015, in materia fallimentare). Nel codice la regola è scritta nell’art. 121: la liquidazione giudiziale si applica all’imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti dell’impresa minore.

L’errore tipico di questa fase

Confondere il debito “da bilancio” con il debito rilevante. Nella piccola impresa individuale capita spesso che il patrimonio personale e quello aziendale si sovrappongano, che i debiti tributari siano iscritti in modo incompleto, che manchino le passività verso enti previdenziali. Un calcolo superficiale porta a depositare una domanda di concordato minore che il tribunale dichiara inammissibile perché i requisiti dimensionali eccedono i limiti (l’art. 77 lo prevede espressamente), oppure, all’inverso, a presentare una domanda di concordato preventivo da parte di chi non è legittimato.

Il confronto che il titolare deve vedere subito

Una volta stabilito che l’impresa è sotto soglia, conviene mettere a confronto, in modo onesto, ciò che la piccola impresa non può avere e ciò che il codice le offre. Il confronto serve a liberare il campo da un equivoco diffuso: che il concordato minore sia una versione “povera” del concordato preventivo in continuità. Non lo è. È uno strumento diverso, con una logica propria, pensato per strutture in cui l’imprenditore coincide spesso con l’impresa e in cui la sostenibilità del piano dipende dal lavoro del titolare più che da un’organizzazione complessa.

Aspetto Concordato preventivo in continuità (impresa sopra soglia) Concordato minore in continuità (impresa sotto soglia)
Legittimazione imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale debitore sovraindebitato non consumatore
Organo di riferimento commissario giudiziale nominato dal tribunale OCC, con gestore nominato dall’organismo
Domanda con riserva prevista (art. 44) non prevista: domanda completa sin dall’inizio
Classi obbligatorie nella continuità secondo la disciplina del concordato preventivo facoltative, obbligatorie solo per i creditori con garanzie di terzi
Crediti tributari transazione fiscale dell’art. 88 disciplina autonoma dell’art. 80, comma 3
Attestazione professionista indipendente relazione particolareggiata dell’OCC
Esposizione alla liquidazione giudiziale sì, su istanza dei creditori no: l’alternativa è la liquidazione controllata

L’ultima riga merita attenzione. L’impresa minore non può essere sottoposta a liquidazione giudiziale: in caso di insuccesso della continuità, il suo orizzonte è la liquidazione controllata del sovraindebitato, che ha regole e conseguenze diverse, anche sotto il profilo dell’esdebitazione della persona fisica titolare. È un elemento che entra nel calcolo di convenienza fin dal giorno della verifica delle soglie: per la piccola impresa, restare nel perimetro dell’impresa minore significa anche restare fuori dal perimetro della liquidazione giudiziale.

Quanto dura realmente

Con documentazione ordinata la verifica richiede da due a quattro settimane. Se le scritture contabili sono incomplete, o se occorre ricostruire la posizione verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e gli enti previdenziali, il tempo si allunga. È però un tempo ben speso: tutto il calendario successivo dipende da questo risultato.

Mesi 1-6, se serve: la composizione negoziata riservata alle imprese sotto soglia

Cosa succede

Prima di qualunque procedura giudiziale, l’impresa sotto soglia può scegliere un percorso stragiudiziale e riservato: la composizione negoziata della crisi. Qui la dimensione dell’impresa non è un ostacolo, perché il codice ha previsto una disciplina apposita per le imprese sotto soglia. Un esperto indipendente affianca l’imprenditore nelle trattative con i creditori, senza sostituirsi a lui nella gestione.

La norma

La composizione negoziata è disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del codice. L’art. 25-quater regola il caso delle imprese commerciali e agricole che possiedono congiuntamente i requisiti dell’art. 2, comma 1, lett. d), cioè proprio quelle sotto soglia. L’impresa minore non accede al concordato preventivo, ma accede alla composizione negoziata e, all’esito delle trattative, può chiudere la crisi con soluzioni contrattuali oppure orientarsi verso gli strumenti del sovraindebitamento. L’art. 25-quater prevede, tra gli sbocchi, anche il ricorso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio: si tratta però di uno strumento liquidatorio, non di continuità, e la sua compatibilità con il caso concreto va verificata sul testo vigente.

I termini che si attivano

La composizione negoziata ha una durata legata all’incarico dell’esperto. I termini precisi (durata dell’incarico, eventuali proroghe, durata delle misure protettive se richieste e confermate dal tribunale) vanno sempre letti sul testo vigente degli artt. 17-19 e 25-quater, perché sono stati ritoccati più volte dai correttivi. Ciò che conta, nella timeline, è che durante la composizione negoziata il calendario delle azioni dei creditori può essere rallentato o sospeso solo se le misure protettive sono richieste e confermate.

Cosa può fare il debitore ora

La composizione negoziata è l’unica finestra in cui l’impresa sotto soglia tratta con i creditori con l’aiuto di un esperto, senza che la crisi diventi pubblica come in una procedura giudiziale. Il debitore può:

  • proporre ai creditori principali (banche, fornitori strategici, locatore) moratorie o accordi di riduzione;
  • usare la trattativa per verificare in anticipo se i creditori decisivi sarebbero disposti a votare un futuro concordato minore;
  • predisporre, nel frattempo, il materiale per l’OCC, in modo da non ripartire da zero se la negoziazione non chiude la crisi.

Non può, invece, usare la composizione negoziata come anticamera del concordato preventivo in continuità: se l’impresa resta sotto soglia, lo sbocco giudiziale di continuità rimane il concordato minore. È qui che la doppia competenza diventa concreta: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 e, al tempo stesso, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC, cioè conosce sia il tavolo della trattativa sia la procedura che può seguirla.

L’errore tipico di questa fase

Entrare in composizione negoziata senza un’idea chiara della procedura di “atterraggio”. L’impresa sotto soglia che negozia come se potesse poi presentare un concordato preventivo con classi, cram down trasversale e transazione fiscale dell’art. 88 costruisce aspettative sbagliate nei creditori. Il concordato minore ha regole diverse e le trattative devono essere coerenti con quelle regole.

Quanto dura realmente

Le composizioni negoziate delle piccole imprese tendono a chiudersi, in un senso o nell’altro, nell’arco di alcuni mesi. Non esistono statistiche ufficiali sui tempi medi specifici delle imprese sotto soglia: ogni stima generica va presa con prudenza. Ciò che si può dire è che una composizione negoziata ben preparata accorcia i tempi della fase successiva, perché i creditori conoscono già i numeri.

Mesi 2-5: il piano di continuità prende forma con l’OCC

Cosa succede

Il calendario ora corre verso il deposito. Se la composizione negoziata non c’è stata, o non ha chiuso la crisi, l’impresa sotto soglia lavora alla proposta di concordato minore. Il protagonista di questa fase, accanto all’imprenditore e ai suoi consulenti, è l’Organismo di composizione della crisi: la domanda deve essere presentata tramite l’OCC, che nomina un gestore e redige una relazione particolareggiata.

La norma

L’art. 74, comma 1, CCII individua il cuore del concordato minore: i debitori in stato di sovraindebitamento, esclusi i consumatori, possono proporre ai creditori un concordato minore quando la proposta consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. È, nei fatti, la continuità della piccola impresa. Fuori da questa ipotesi, il comma 2 ammette il concordato minore solo se è previsto l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura significativa l’attivo disponibile (il testo è stato riformulato dal D.Lgs. 136/2024).

Il comma 3 lascia ampia libertà di contenuto: soddisfacimento anche parziale dei crediti, con qualsiasi forma, e suddivisione facoltativa dei creditori in classi, che diventa obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. Il comma 4 rinvia, per quanto non regolato, alle norme sul concordato preventivo in quanto compatibili.

L’art. 75 elenca la documentazione: piano con tempi e modalità di adempimento, bilanci e scritture, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre esercizi, elenco dei creditori con le cause di prelazione, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni. Lo stesso articolo consente di soddisfare i creditori privilegiati non integralmente, purché in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione, come attestato dall’OCC, e di continuare a pagare le rate del mutuo garantito da beni strumentali all’attività.

L’art. 76 disciplina la relazione dell’OCC: cause dell’indebitamento, diligenza del debitore, atti impugnati dai creditori, completezza e attendibilità della documentazione, convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, costi della procedura, criteri di formazione delle classi.

I termini che si attivano

Il codice non fissa un termine per la preparazione della domanda. Ma in questa fase si accumulano due rischi temporali: le azioni esecutive dei creditori, che continuano a correre finché non c’è un decreto di apertura, e la possibile chiusura di un nuovo esercizio che entra nel triennio delle soglie. Se nel corso della preparazione si chiude un esercizio che porta l’impresa oltre una soglia, l’intero lavoro va ripensato.

Cosa può fare il debitore ora

È la fase in cui si decide la qualità del piano, e quindi le probabilità di superare sia il voto sia l’omologazione. Il debitore può:

  • costruire un piano di continuità con flussi di cassa prospettici realistici, separando ciò che serve per proseguire l’attività da ciò che va destinato ai creditori;
  • decidere se suddividere i creditori in classi, e con quali criteri;
  • stabilire il trattamento dei crediti privilegiati, ricordando che la Cassazione ha affermato che anche nel concordato minore va rispettata la graduazione delle cause di prelazione, pena l’inammissibilità rilevabile d’ufficio (Cass., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025);
  • ricercare eventuali apporti esterni, utili anche nella continuità per rendere la proposta più convincente.

È inoltre la fase in cui si costruisce la trasparenza. La Cassazione ha chiarito che nel concordato minore non esiste un requisito autonomo di “meritevolezza”, ma che l’accesso e la permanenza nella procedura dipendono dal corretto adempimento degli oneri informativi: una rappresentazione inattendibile delle cause dell’indebitamento e del patrimonio incide sull’ammissibilità e sull’omologazione, e le valutazioni dell’OCC non sanano condotte omissive del debitore (Cass., Sez. I, ord. n. 14800 del 18 maggio 2026).

Cosa contiene, in concreto, un piano di continuità della piccola impresa

Il piano di un concordato minore in continuità non ha bisogno della complessità di un piano industriale di una media impresa, ma deve rispondere con precisione ad alcune domande. Quali ricavi l’impresa realisticamente genererà nei prossimi anni, e su quali basi (contratti in corso, clientela storica, stagionalità)? Quali costi sono incomprimibili, compresi il compenso che il titolare deve trattenere per vivere e i debiti correnti che sorgeranno durante l’esecuzione? Quale quota del margine resta per i creditori anteriori, e con quale cadenza? Come saranno trattati i beni strumentali gravati da garanzie?

Nella piccola impresa individuale la distinzione tra spese dell’impresa e spese della famiglia è spesso sottile. Per questo l’art. 75 chiede anche informazioni sui redditi e sulle spese del nucleo familiare: il piano deve dimostrare che il titolare può vivere e, insieme, pagare i creditori. Un piano che destina ai creditori l’intero margine, senza lasciare nulla per la vita del titolare, non è prudente: è un piano destinato a non essere adempiuto. Un piano che, al contrario, trattiene una quota sproporzionata rispetto alle esigenze reali espone il debitore a contestazioni sulla convenienza.

C’è poi il tema delle risorse esterne. L’art. 74 le richiede come condizione di ammissibilità solo quando manca la continuità; nella continuità non sono obbligatorie. Ma un apporto di un familiare, di un socio o di un terzo, anche contenuto, può migliorare la percentuale offerta ai chirografari e rendere più solida la valutazione di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Nella continuità minore la percentuale offerta conta meno della credibilità del flusso: i creditori votano sulla probabilità di essere pagati, non sulla promessa.

L’errore tipico di questa fase

Copiare la struttura di un concordato preventivo in continuità. Nel concordato preventivo con continuità aziendale operano regole specifiche sul valore di liquidazione, sulla distribuzione del plusvalore, sulle classi obbligatorie e sulla transazione fiscale. Nel concordato minore la cornice è più snella, ma il rinvio dell’art. 74, comma 4, opera solo “in quanto compatibile”. Un piano che pretende di applicare al concordato minore istituti propri del concordato preventivo rischia di essere dichiarato inammissibile o di non essere omologato.

Quanto dura realmente

La costruzione del piano con l’OCC richiede tipicamente alcuni mesi, in funzione della disponibilità della documentazione e del carico dell’organismo. Non esiste un termine standard e non esistono dati ufficiali uniformi per tribunale. Una buona regola pratica è non pianificare il deposito prima di aver chiuso con certezza il calcolo delle soglie e la ricostruzione dei debiti fiscali e previdenziali.

Il giorno del deposito: la domanda e il vaglio di ammissibilità

Cosa succede

Siamo al giorno del deposito. La domanda di concordato minore, con il piano, la documentazione e la relazione dell’OCC, viene presentata al tribunale competente. Da questo momento il fascicolo è nelle mani del giudice, che compie anzitutto una verifica di ammissibilità.

La norma

L’art. 77 CCII elenca i casi di inammissibilità. Il giudice dichiara inammissibile la domanda se manca la documentazione dell’art. 75, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti dell’art. 2, comma 1, lett. d), se ha già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti o per due volte, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Nella lettura della Cassazione, la tassatività dell’elenco dell’art. 77 non impedisce di dichiarare inammissibile una proposta che viola regole inderogabili richiamate dall’art. 74, comma 4, come la graduazione dei privilegi (Cass. n. 28574/2025). Il controllo iniziale, dunque, non è puramente formale.

C’è poi un limite soggettivo che il codice pone espressamente per l’imprenditore cancellato: l’art. 33 dichiara inammissibile la domanda di accesso agli strumenti di regolazione, compreso il concordato minore, presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese. Per la piccola impresa individuale che ha già chiuso la partita IVA, la continuità attraverso il concordato minore non è più percorribile.

I termini che si attivano

Il codice non fissa un termine perentorio entro cui il giudice debba pronunciarsi sull’ammissibilità. Se il giudice rileva carenze integrabili, può concedere un termine per le integrazioni: quel termine, una volta assegnato, va rispettato con assoluto rigore. Quanto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, il codice (art. 9) dispone in linea generale che non si applica ai procedimenti da esso disciplinati, salvo diversa previsione: chi deposita a fine luglio non deve contare su una pausa estiva.

Cosa può fare il debitore ora

Tra il deposito e il decreto di apertura il debitore non è ancora protetto dalle azioni esecutive: la protezione arriva con il decreto, non con il deposito. In questa finestra il debitore può:

  • rispondere tempestivamente alle richieste di chiarimento del giudice e alle eventuali integrazioni;
  • documentare in modo definitivo il rispetto delle soglie, se il punto è sollevato;
  • coordinarsi con l’OCC per eventuali aggiornamenti della relazione.

Ciò che non può fare è modificare liberamente l’impostazione del piano dopo il deposito come se fosse una bozza: ogni modifica sostanziale richiede nuove valutazioni dell’OCC e può riaprire il vaglio di ammissibilità.

L’errore tipico di questa fase

Depositare una domanda incompleta “per prendere tempo”. Nel concordato minore manca un istituto equivalente alla domanda con riserva del concordato preventivo (art. 44): la domanda deve essere completa sin dall’inizio. Un deposito frettoloso espone a una dichiarazione di inammissibilità, con perdita di tempo e, spesso, con i creditori che nel frattempo hanno proseguito le azioni.

Quanto dura realmente

I tempi tra deposito e decreto variano molto da tribunale a tribunale. In alcuni uffici il decreto arriva in poche settimane; in altri, con ruoli più carichi o richieste di integrazione, il tempo si allunga. Non esistono statistiche nazionali pubbliche affidabili su questa fase specifica: va pianificata con un margine di prudenza.

Dopo il deposito: il decreto di apertura e lo scudo sul patrimonio

Cosa succede

Da questo momento in poi la procedura cambia natura. Con il decreto di apertura il concordato minore diventa una procedura concorsuale a tutti gli effetti: i creditori vengono informati, la proposta viene resa pubblica nelle forme previste e, soprattutto, il patrimonio dell’impresa può essere messo al riparo dalle iniziative individuali. Per la piccola impresa che vuole continuare a lavorare è il momento in cui la continuità smette di essere un’intenzione e diventa una condizione protetta.

La norma

L’art. 78 CCII regola il decreto. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura, dispone la comunicazione della proposta ai creditori a cura dell’OCC, ordina le forme di pubblicità e assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all’OCC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta e le eventuali contestazioni. Su istanza del debitore, il decreto può disporre che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori con titolo o causa anteriore.

Durante la procedura il debitore conserva la gestione dell’impresa, ma gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione del giudice non sono opponibili ai creditori anteriori. È una differenza importante rispetto al concordato preventivo, dove opera il commissario giudiziale: qui la vigilanza passa per il gestore dell’OCC e per il giudice.

I termini che si attivano

Il termine per le adesioni, fissato nel decreto e non superiore a trenta giorni, è il primo termine perentorio che il calendario impone ai creditori. Per il debitore, il termine che conta è quello dell’efficacia del blocco delle azioni esecutive: se non è stato richiesto nella domanda o non è stato concesso, i creditori possono continuare ad agire. È quindi essenziale che la richiesta di protezione sia formulata espressamente e motivata in relazione alla continuità.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva di questa fase riguarda la conservazione dei beni strumentali: il blocco delle esecuzioni serve proprio a impedire che un pignoramento sul conto o sui macchinari faccia morire l’attività prima del voto. Il debitore può:

  • chiedere che il decreto contenga il divieto di azioni esecutive e cautelari, documentando perché senza quel blocco la continuità non è possibile;
  • far valere il decreto nelle esecuzioni già pendenti, ottenendone la sospensione;
  • chiedere le autorizzazioni per gli atti di straordinaria amministrazione necessari alla prosecuzione (ad esempio la sostituzione di un macchinario);
  • proseguire il pagamento regolare delle rate del mutuo garantito da beni strumentali, se il piano lo prevede e l’OCC lo ha attestato.

Sulla convivenza tra procedure concorsuali minori e creditori privilegiati speciali va ricordato un dato utile anche per l’impresa sotto soglia che ha un mutuo fondiario: la Cassazione, enunciando un principio di diritto su rinvio pregiudiziale, ha ritenuto che il creditore fondiario possa avvalersi del privilegio processuale dell’art. 41 del Testo unico bancario anche nella liquidazione controllata, trattata in modo analogo alla liquidazione giudiziale (Cass., Sez. I, n. 22914 del 19 agosto 2024). Per il concordato minore in continuità la conseguenza pratica è chiara: se il piano fallisce e si converte in liquidazione controllata, l’immobile ipotecato è esposto all’iniziativa del fondiario; il piano deve tenerne conto sin dall’inizio.

L’errore tipico di questa fase

Considerare il decreto di apertura come una vittoria. Il decreto è solo l’avvio: il piano deve ancora superare il voto e il giudizio di omologazione. L’imprenditore che, rassicurato dal blocco delle esecuzioni, smette di monitorare la cassa e accumula nuovi debiti correnti verso fornitori ed Erario mina la fattibilità del piano proprio nel momento in cui il giudice e i creditori la stanno valutando.

Quanto dura realmente

Tra decreto e comunicazione ai creditori passano normalmente alcuni giorni o poche settimane, a seconda dell’organizzazione dell’OCC. Il termine per le adesioni, poi, è al massimo di trenta giorni. Nel complesso, questa fase occupa in genere uno-due mesi.

Entro trenta giorni: il voto dei creditori e la conta delle maggioranze

Cosa succede

Il calendario ora corre al ritmo dei creditori. Ciascuno riceve la proposta, la relazione dell’OCC e il decreto; ciascuno decide se aderire. L’OCC raccoglie le dichiarazioni, verifica le maggioranze e redige una relazione sui consensi e sulle eventuali contestazioni. È la tappa in cui la continuità della piccola impresa passa dal giudizio tecnico al giudizio di convenienza dei creditori.

La norma

L’art. 79 CCII stabilisce che il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se la proposta prevede classi, la maggioranza deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento non sono computati ai fini della maggioranza e non votano, salvo rinuncia, anche parziale, alla prelazione. Non votano, né sono computati, il coniuge, i parenti e affini del debitore entro il quarto grado, i cessionari e aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda.

I termini che si attivano

Il termine per le adesioni assegnato nel decreto è perentorio per i creditori: la dichiarazione che arriva oltre quella data non è computata secondo le regole fissate dal giudice. Per il debitore, si apre un termine di fatto, breve e decisivo: quello per dialogare con i creditori incerti, chiarire i punti del piano, fornire documenti integrativi. Una volta scaduto il termine, la fotografia dei consensi è fissata.

Cosa può fare il debitore ora

È la finestra della persuasione: il debitore non può cambiare le regole del voto, ma può far capire ai creditori perché la continuità conviene più della liquidazione. In concreto può:

  • illustrare ai creditori principali, in particolare alla banca e ai fornitori strategici, i flussi del piano e il confronto con l’alternativa liquidatoria contenuto nella relazione dell’OCC;
  • valutare con l’OCC se e come rispondere alle contestazioni sollevate;
  • verificare il peso dei crediti tributari e previdenziali sul totale, per capire se la loro mancata adesione sarà decisiva ai fini della maggioranza.

Quest’ultimo punto è centrale per le piccole imprese, nelle quali i debiti verso Erario e INPS rappresentano spesso una quota rilevante del passivo. Nel concordato minore la falcidia e la dilazione di quei debiti non passano attraverso la transazione fiscale dell’art. 88: la Cassazione ha affermato che il concordato minore ha in materia una disciplina autonoma e semplificata, fondata sulla relazione dell’OCC e sul meccanismo di superamento del dissenso dell’art. 80, comma 3, e che la procedura dell’art. 88 (incluso il voto dell’amministrazione finanziaria nelle forme del comma 6) non vi si applica (Cass., Sez. I, n. 14555/2026, depositata nel maggio 2026). È una differenza strutturale rispetto al concordato preventivo in continuità, che la piccola impresa deve conoscere prima di impostare la trattativa con il fisco. Il D.Lgs. 147/2026 ha esteso la transazione fiscale ai tributi locali nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi; per il concordato minore, alla luce di quella pronuncia, il trattamento dei tributi resta governato dalla disciplina propria dell’art. 80, che va comunque riletta nel testo vigente dopo l’ultimo correttivo.

L’errore tipico di questa fase

Contare i voti “a sentimento”. Molte piccole imprese sopravvalutano la disponibilità dei fornitori storici e sottovalutano il peso della banca o del fisco sul totale dei crediti. Una simulazione delle maggioranze, fatta prima del deposito, con le percentuali reali di ciascun creditore, evita sorprese a termine scaduto.

Quanto dura realmente

Il voto si esaurisce nel termine fissato dal decreto, al massimo trenta giorni. Seguono la relazione dell’OCC sui consensi e la trasmissione al giudice, che richiedono di norma poche settimane.

Dopo il voto: l’omologazione, le contestazioni e il superamento del dissenso del fisco

Cosa succede

Raccolti i voti, la procedura entra nella sua fase giudiziale conclusiva. Il giudice verifica l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, il raggiungimento delle maggioranze, e decide sulle contestazioni dei creditori. Se tutto è in ordine, omologa il concordato con sentenza. Per l’impresa sotto soglia è il momento in cui la continuità diventa giuridicamente vincolante per tutti i creditori anteriori, anche per quelli che non hanno aderito.

La norma

L’art. 80 CCII disciplina l’omologazione. Il comma 3 contiene la regola più rilevante per le piccole imprese: il giudice omologa il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della maggioranza e la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’OCC. Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 hanno ritoccato questa disciplina; per una lettura aggiornata va considerato anche l’ultimo correttivo del 2026.

Quando un creditore dissenziente contesta la convenienza della proposta, il giudice può comunque omologare se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Il controllo del giudice, come chiarito dalla Cassazione, non si limita alla regolarità formale: si estende al rispetto della graduazione dei privilegi (Cass. n. 28574/2025) e alla veridicità delle informazioni fornite dal debitore (Cass., ord. n. 14800/2026).

La sentenza di omologazione è soggetta a reclamo davanti alla corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII.

I termini che si attivano

Il reclamo contro la sentenza di omologazione o di diniego va proposto nel termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 51 CCII. Il termine decorre dalla notificazione o dalla comunicazione nelle forme previste da quella norma. Come già ricordato, nei procedimenti disciplinati dal codice la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, in linea generale, non opera: una sentenza comunicata a luglio richiede attenzione anche nel mese di agosto.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra di questa fase si chiude con la sentenza: dopo, si può solo reclamare o eseguire. Prima della decisione il debitore può:

  • replicare alle contestazioni dei creditori, documentando la convenienza del piano rispetto alla liquidazione;
  • chiedere l’applicazione dell’art. 80, comma 3, quando l’adesione del fisco o dell’ente previdenziale è decisiva e la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria;
  • predisporre, con i commercialisti, il cruscotto di monitoraggio che servirà durante l’esecuzione.

Dopo un eventuale diniego, il debitore può valutare il reclamo nei trenta giorni o, in alternativa, la conversione in liquidazione controllata, che il codice prevede in presenza di specifici presupposti.

Il ruolo dell’OCC al posto del commissario

Per chi conosce il concordato preventivo, la fase dell’omologazione del concordato minore presenta una differenza che incide sui tempi. Non c’è un commissario giudiziale che redige la relazione per i creditori e partecipa all’udienza con un parere autonomo; c’è l’OCC, che ha accompagnato la domanda sin dall’inizio, che ha attestato la convenienza nella relazione particolareggiata e che, dopo il voto, riferisce sull’esito dei consensi e sulle contestazioni. Questo rende la procedura più rapida, ma sposta sull’OCC un peso informativo notevole. La Cassazione, come si è visto, ha precisato che le valutazioni dell’OCC non possono sanare le omissioni del debitore: il giudice valuta la documentazione nel suo complesso e può negare l’omologazione se emergono rappresentazioni inattendibili (Cass., ord. n. 14800/2026). Per la piccola impresa la conseguenza pratica è che la collaborazione con il gestore dell’OCC deve essere piena e documentata in ogni fase, perché ciò che l’organismo non ha potuto verificare non diventa “vero” per il solo fatto di essere scritto nel piano.

L’errore tipico di questa fase

Affidarsi al cram down fiscale senza averlo preparato. Il superamento del dissenso del fisco richiede che la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria sia dimostrata con numeri credibili nella relazione dell’OCC. Una relazione generica, o un piano che riserva ai creditori pubblici un trattamento inferiore a quello che otterrebbero in liquidazione, non consente al giudice di applicare la norma.

Quanto dura realmente

Tra la chiusura del voto e la sentenza di omologazione possono trascorrere da poche settimane a qualche mese, in funzione delle contestazioni e del calendario del tribunale. Un eventuale reclamo allunga i tempi di ulteriori mesi.

Gli anni successivi: l’esecuzione del piano, la revoca e la conversione

Cosa succede

Con la sentenza di omologazione la procedura si sposta sul piano dell’esecuzione. L’impresa continua a lavorare e paga i creditori secondo i tempi e le modalità previsti. L’OCC vigila sull’adempimento e riferisce al giudice. È la tappa più lunga dell’intera timeline e, per molte piccole imprese, la più difficile: occorre mantenere per anni la disciplina di cassa che il piano presuppone.

La norma

L’art. 81 CCII affida al debitore l’esecuzione del piano sotto la vigilanza dell’OCC, che risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice se necessario. L’art. 82 disciplina la revoca dell’omologazione, ad esempio quando risultano dolosamente aumentati o diminuiti il passivo o l’attivo, quando sono stati commessi atti in frode o quando il piano non è adempiuto. L’art. 83 regola la conversione in liquidazione controllata, che può essere disposta in caso di revoca o di risoluzione e, a certe condizioni, su istanza del debitore o dei creditori.

I termini che si attivano

Le scadenze del piano diventano i termini più importanti della vita dell’impresa: ogni rata non pagata è un passo verso la risoluzione o la revoca. La durata del piano non è fissata dalla legge in misura standard per il concordato minore; deve però essere sostenibile e coerente con i flussi dell’attività, perché la fattibilità è valutata in sede di omologazione. Le istanze di revoca sono soggette ai termini previsti dall’art. 82, che vanno verificati nel testo vigente.

Cosa può fare il debitore ora

Durante l’esecuzione la finestra difensiva è il dialogo tempestivo con l’OCC: un problema segnalato in anticipo si gestisce, un inadempimento scoperto dai creditori si subisce. Il debitore può:

  • monitorare mese per mese gli scostamenti tra flussi reali e flussi di piano;
  • segnalare all’OCC le difficoltà, anche per valutare eventuali modifiche consentite;
  • gestire i debiti nuovi, sorti dopo l’omologazione, che non rientrano nel concordato e vanno pagati regolarmente.

Quando il piano va adattato

L’esecuzione di un piano pluriennale incontra quasi sempre imprevisti: un cliente importante che chiude, un aumento dei costi, una malattia del titolare. Il codice non consente di riscrivere unilateralmente il piano omologato, ma la vigilanza dell’OCC e il potere del giudice di risolvere le difficoltà dell’esecuzione offrono uno spazio di gestione. La differenza la fa il momento: uno scostamento segnalato quando è ancora contenuto può essere governato; uno scostamento emerso dopo mesi di rate non pagate apre la strada alla risoluzione o alla revoca e, attraverso l’art. 83, alla conversione in liquidazione controllata. Per la piccola impresa che ha scelto la continuità, la conversione significa perdere proprio ciò che il concordato minore doveva preservare: l’attività.

L’errore tipico di questa fase

Trascurare i debiti correnti. La piccola impresa che, durante l’esecuzione, accumula nuovi debiti tributari o previdenziali crea le premesse per una nuova crisi che il concordato già omologato non copre. E un secondo strumento di regolazione, nel breve periodo, incontra i limiti che il codice pone a chi ha già beneficiato dell’esdebitazione.

Quanto dura realmente

L’esecuzione dura quanto il piano: nelle piccole imprese in continuità si vedono frequentemente piani pluriennali. Il tempo complessivo dell’intera timeline, dalla verifica delle soglie all’ultima rata, si misura quindi in anni, con la fase giudiziale vera e propria concentrata in alcuni mesi.

La stessa procedura, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici: non descrivono casi reali dello studio. Mostrano, giorno per giorno, come la stessa piccola impresa possa arrivare a esiti opposti in funzione del momento in cui agisce.

Dati di partenza comuni. Impresa artigiana individuale di lavorazioni meccaniche. Attivo patrimoniale: 271.800 € (2024), 288.450 € (2025), 262.900 € (2026). Ricavi: 187.300 € (2024), 196.140 € (2025), 174.620 € (2026). Debiti complessivi a fine ottobre 2026: 438.760 €, così composti: mutuo ipotecario sul laboratorio 142.300 €, banca chirografaria 118.900 €, debiti tributari 96.410 €, contributi previdenziali 31.280 €, fornitori 49.870 €. L’attività, depurata dagli oneri del debito pregresso, genera un margine annuo stimato di 38.500 €.

Calendario A: l’impresa che agisce alle finestre giuste

Data Evento Effetto sulla timeline
2 novembre 2026 Verifica delle tre soglie con legale e commercialista impresa minore: tutte e tre le soglie rispettate
16 novembre 2026 Conferimento dell’incarico all’OCC parte la costruzione del piano
novembre 2026 – febbraio 2027 Ricostruzione debiti fiscali e previdenziali, piano quinquennale di continuità margine destinato ai creditori: 38.500 € annui
9 marzo 2027 Deposito della domanda di concordato minore con richiesta di blocco delle esecuzioni triennio “fotografato” al deposito
13 aprile 2027 Decreto di apertura con divieto di azioni esecutive conto corrente e macchinari protetti
20 aprile 2027 Comunicazione della proposta ai creditori da parte dell’OCC decorre il termine di 30 giorni
20 maggio 2027 Scadenza del termine per le adesioni banca e fornitori aderiscono; fisco non aderisce
8 luglio 2027 Sentenza di omologazione con applicazione dell’art. 80, c. 3 il piano vincola tutti i creditori anteriori
luglio 2027 – giugno 2032 Esecuzione del piano sotto vigilanza OCC continuità dell’attività

Il calcolo della maggioranza è il punto critico. Sul totale dei crediti ammessi al voto (ipotizziamo che il mutuo ipotecario sia pagato regolarmente come consentito dall’art. 75, comma 3, e quindi non votante) la base è di 296.460 € (118.900 + 96.410 + 31.280 + 49.870). Banca chirografaria e fornitori insieme fanno 168.770 €, pari a circa il 56,9%: la maggioranza è raggiunta anche senza il fisco. Se invece la banca non avesse aderito, i soli fornitori (16,8%) non sarebbero bastati, e l’adesione di fisco ed enti previdenziali (43,1%) sarebbe diventata decisiva: a quel punto il giudice avrebbe potuto applicare l’art. 80, comma 3, solo con una dimostrazione documentata della convenienza rispetto alla liquidazione.

Calendario B: l’impresa che lascia correre

Data Evento Effetto sulla timeline
novembre 2026 Nessuna verifica: si tenta un accordo informale con la banca nessuna protezione
18 gennaio 2027 Precetto notificato dalla banca decorre il termine per il pagamento
24 febbraio 2027 Pignoramento presso terzi sul conto aziendale cassa bloccata, fornitori non pagati
marzo-aprile 2027 Interessi, sanzioni e nuovi debiti correnti fanno salire l’esposizione a 507.300 € soglia dei debiti superata
maggio 2027 L’imprenditore cerca il concordato minore inammissibile per superamento della soglia dimensionale
giugno 2027 Unica via di continuità: concordato preventivo in continuità procedura più complessa e onerosa, con commissario giudiziale
nel frattempo Un creditore può chiedere la liquidazione giudiziale l’impresa non è più protetta dalla qualifica di impresa minore

Il confronto è istruttivo. Nel calendario A la piccola impresa usa lo strumento costruito per lei nei tempi giusti. Nel calendario B, la stessa impresa, quattro mesi dopo, ha cambiato categoria giuridica: il superamento della soglia dei debiti l’ha spostata nel perimetro del concordato preventivo, che a quel punto è accessibile ma richiede una struttura di piano, una documentazione e un’attestazione ben più impegnative. Paradossalmente, la piccola impresa può “guadagnare” l’accesso al concordato preventivo in continuità solo diventando, per effetto dei debiti accumulati, un’impresa che non è più minore. Non è una strategia: è la conseguenza di aver perso tempo.

I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un altro rimedio

La timeline principale descrive il concordato minore in continuità. Ma lungo il percorso si possono aprire binari alternativi. Ciascuno modifica il calendario in modo diverso.

Binario Chi può percorrerlo Effetto sul calendario Rapporto con la continuità
Composizione negoziata (art. 25-quater) impresa sotto soglia, commerciale o agricola anticipa la trattativa di alcuni mesi può precedere il concordato minore
Concordato minore (artt. 74-83) impresa minore, agricola, professionista timeline principale strumento di continuità tipico
Concordato preventivo in continuità (artt. 84 ss.) solo impresa sopra soglia timeline diversa, con commissario e classi inaccessibile all’impresa minore
Accordi di ristrutturazione (art. 57) imprenditore anche non commerciale, diverso dall’imprenditore minore esclusi per l’impresa minore non percorribile
Liquidazione controllata (artt. 268 ss.) sovraindebitato, anche su istanza dei creditori in presenza dei presupposti sostituisce la continuità con la liquidazione sbocco in caso di insuccesso o conversione

Il binario della composizione negoziata. Se l’impresa sotto soglia avvia la composizione negoziata, la timeline si allunga a monte ma si accorcia a valle. Le trattative con l’esperto possono portare a un accordo che rende inutile il concordato minore; se non lo portano, l’impresa arriva al deposito con creditori già informati, numeri già verificati e un’idea precisa di chi voterà a favore. L’art. 25-quater mantiene la coerenza del sistema: la composizione negoziata non apre, per l’impresa minore, le porte del concordato preventivo.

Il binario della liquidazione controllata. Se la continuità non è sostenibile, la timeline si converte in liquidazione. Può accadere su iniziativa del debitore, o su istanza dei creditori quando ricorrono i presupposti dell’art. 268, oppure per conversione del concordato minore revocato o risolto (art. 83). In questo binario la continuità è sostituita dalla vendita dei beni; per la persona fisica titolare dell’impresa resta la prospettiva dell’esdebitazione.

Il binario della crescita oltre soglia. È quello illustrato nel calendario B. Non è un rimedio che si attiva per scelta, ma un effetto dei numeri. Se l’impresa supera una soglia, il concordato minore si chiude e si apre il concordato preventivo; contestualmente, l’impresa diventa esposta alla liquidazione giudiziale su istanza dei creditori. È il binario da evitare quando la continuità è sostenibile con gli strumenti minori.

Il binario dell’impresa cancellata. Se il titolare chiude la partita IVA e cancella l’impresa dal registro prima di depositare la domanda, il concordato minore diventa inammissibile ai sensi dell’art. 33. La continuità, per definizione, non è più possibile: resta la liquidazione controllata, nei limiti previsti dal codice.

Il binario del professionista e dell’imprenditore agricolo. Il ragionamento sulla continuità vale anche per chi non è imprenditore commerciale. Il professionista e l’imprenditore agricolo sono, per definizione, debitori sovraindebitati e accedono al concordato minore quando la proposta consente di proseguire l’attività professionale o agricola. Per l’imprenditore agricolo c’è però una particolarità: gli accordi di ristrutturazione dell’art. 57 sono aperti all’imprenditore “anche non commerciale” purché diverso dall’imprenditore minore, sicché l’agricoltore che supera le soglie dimensionali dispone di un ventaglio di strumenti diverso da quello della piccola impresa agricola. Anche in questo caso, dunque, è la verifica dei numeri a stabilire quale calendario si apre.

Le 5 finestre critiche

Nell’intera timeline ci sono cinque momenti in cui agire o non agire cambia l’esito. Vanno riconosciuti in anticipo.

  1. Prima che si chiuda un nuovo esercizio. Il triennio di riferimento delle soglie si sposta in avanti ogni anno. Un esercizio con debiti in crescita può far uscire l’impresa dal perimetro dell’impresa minore. La verifica va fatta prima che quel bilancio entri nel triennio.

  2. Prima del primo pignoramento. Nessuna protezione opera prima del decreto di apertura del concordato minore o delle misure protettive della composizione negoziata. Un pignoramento sul conto aziendale può interrompere l’attività e rendere impossibile la continuità.

  3. Al momento del deposito, con la richiesta di blocco delle esecuzioni. Il divieto di azioni esecutive non è automatico: va chiesto e motivato. Una domanda che non lo contiene lascia il patrimonio esposto per tutta la durata della procedura.

  4. Durante il termine per le adesioni. Il termine non supera trenta giorni. È l’unica finestra in cui il debitore può spiegare ai creditori incerti perché la continuità conviene, prima che la fotografia dei consensi diventi definitiva.

  5. Entro trenta giorni dalla sentenza. Il reclamo contro l’omologazione o il diniego ha un termine perentorio di trenta giorni (art. 51 CCII), senza la pausa feriale che molti danno per scontata. Lasciarlo scadere significa rendere definitiva la decisione.

Le domande sul tempo

Se l’ultimo bilancio mi porta oltre una soglia, posso ancora chiedere il concordato minore?
No, se quel bilancio rientra nel triennio rilevante alla data del deposito: l’art. 77 prevede l’inammissibilità quando i requisiti dimensionali eccedono i limiti. Occorre verificare quali esercizi sono compresi nel triennio e se il superamento è effettivo, anche alla luce dei principi giurisprudenziali sul calcolo dei debiti (crediti prescritti, debiti contestati).

Ho già un pignoramento in corso da due mesi: è troppo tardi per la continuità?
Non necessariamente. Il decreto di apertura del concordato minore, su istanza del debitore, può impedire la prosecuzione delle azioni esecutive individuali fino alla definitività dell’omologazione. Ma ogni settimana conta: se nel frattempo il bene è aggiudicato o le somme sono assegnate, quel risultato non si recupera.

Quanto dura, in tutto, un concordato minore in continuità?
La fase giudiziale, dal deposito all’omologazione, si misura di norma in alcuni mesi; la preparazione con l’OCC in altri mesi; l’esecuzione del piano in anni. Non esistono dati ufficiali uniformi per tribunale, quindi ogni previsione va calibrata sull’ufficio competente.

Se la composizione negoziata fallisce, quanto tempo ho per depositare il concordato minore?
Il codice non impone un termine fisso di “passaggio” per l’impresa sotto soglia, ma al termine della composizione negoziata cessano le eventuali misure protettive. Il deposito va quindi preparato durante le trattative, non dopo.

Posso chiedere il concordato minore dopo aver chiuso la partita IVA?
Se l’impresa è stata cancellata dal registro delle imprese, l’art. 33 rende inammissibile la domanda di concordato minore. Chi vuole la continuità deve agire prima della cancellazione.

Se durante l’esecuzione del piano l’impresa cresce e supera le soglie, il concordato minore resta valido?
Il codice verifica i requisiti dimensionali al momento della domanda: la crescita successiva all’omologazione è, anzi, il risultato che la continuità persegue. Il piano omologato continua a vincolare i creditori anteriori; i nuovi debiti seguono le regole ordinarie. Va però tenuto presente che un’impresa cresciuta oltre soglia, se entra in una nuova crisi, sarà esposta alla liquidazione giudiziale e non più alla liquidazione controllata.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Quelle rese sulla legge fallimentare sono indicate come tali: le soglie dell’impresa minore riprendono gli stessi valori dell’art. 1 l. fall., e i principi sul calcolo dei parametri sono richiamati dagli interpreti anche per il codice. Per le pronunce di cui le fonti consultate non riportano la data di deposito sono indicati numero e anno.

Tappa 2 — Verifica delle soglie

  • Cass. civ., ord. n. 29008/2024 (legge fallimentare). Principio: i debiti prescritti non vanno conteggiati ai fini della soglia di indebitamento, perché la prescrizione estingue il diritto al pari del pagamento; se la prescrizione è controversa, il giudice deve accertarla anche acquisendo informazioni dall’ente creditore. Rilevanza: per la piccola impresa con vecchi debiti tributari, può fare la differenza tra stare sotto o sopra i 500.000 euro.

  • Cass. civ., ord. n. 29472/2022 (legge fallimentare). Principio: la soglia dei debiti si valuta con riferimento alla data rilevante e comprende i debiti sorti prima di essa, anche se accertati successivamente. Rilevanza: impedisce di “alleggerire” il calcolo escludendo debiti non ancora definiti.

  • Cass. civ., n. 3158/2018 (legge fallimentare). Principio, richiamato dalla pronuncia precedente: l’indebitamento si ricostruisce alla data di riferimento e può essere desunto anche da atti successivi della procedura. Rilevanza: conferma che il calcolo non si ferma alle risultanze di bilancio.

  • Cass. civ., ord. n. 20671/2024 (legge fallimentare). Principio: un debito contestato non è escluso dal computo per il solo fatto della contestazione; il giudice può accertarne incidentalmente esistenza e misura, senza pregiudicare la causa di merito. Rilevanza: contestare un debito non basta, da solo, a rientrare nella soglia.

  • Cass. civ., n. 8965/2019 (legge fallimentare). Principio: l’onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti grava sull’imprenditore, ma il giudice dispone di poteri ufficiosi di acquisizione delle informazioni nel contraddittorio. Rilevanza: anticipa la regola che l’art. 121 CCII ha codificato.

  • Cass. civ., n. 24721/2015 (legge fallimentare). Principio: in linea con la precedente, il giudice può integrare d’ufficio il quadro probatorio sui requisiti dimensionali. Rilevanza: la piccola impresa deve comunque presentarsi con una prova completa, senza contare sull’attività istruttoria del giudice.

Tappa 4 e 5 — Piano, oneri informativi, ammissibilità

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14800 del 18 maggio 2026. Principio: nel concordato minore non esiste un requisito autonomo di meritevolezza, ma l’ammissione e la permanenza nella procedura dipendono dal corretto e veritiero adempimento degli oneri informativi degli artt. 75-77; le valutazioni dell’OCC non sanano omissioni o rappresentazioni fuorvianti del debitore. Rilevanza: la trasparenza della piccola impresa, sin dalla preparazione, è un requisito di accesso alla continuità.

  • Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025. Principio: per effetto del rinvio dell’art. 74, comma 4, la proposta di concordato minore deve rispettare la graduazione delle cause di prelazione e le regole civilistiche richiamate; la violazione è causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio anche prima dell’omologazione, nonostante l’elenco dell’art. 77. Rilevanza: la libertà di contenuto del piano di continuità non è libertà di scavalcare i privilegi.

Tappa 6 — Decreto di apertura e beni ipotecati

  • Cass. civ., Sez. I, n. 22914 del 19 agosto 2024. Principio, enunciato su rinvio pregiudiziale: il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale dell’art. 41 TUB sia nella liquidazione giudiziale sia nella liquidazione controllata. Rilevanza: se il concordato minore della piccola impresa si converte in liquidazione controllata, il laboratorio o il capannone ipotecato resta esposto all’azione del fondiario; il piano di continuità deve prevenirlo.

Tappe 7 e 8 — Voto, omologazione, crediti pubblici

  • Cass. civ., Sez. I, n. 14555/2026 (maggio 2026; la data di deposito indicata dalla fonte consultata va verificata). Principio: nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non richiede la transazione fiscale dell’art. 88, perché opera una disciplina autonoma basata sulla relazione dell’OCC e sull’art. 80, comma 3; la procedura dell’art. 88, compreso il voto dell’amministrazione finanziaria nelle forme previste, non si applica. Rilevanza: è una delle differenze più concrete tra il concordato minore in continuità e il concordato preventivo in continuità che la piccola impresa non può usare.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo studio interviene nella tappa in cui l’impresa si trova, con strumenti diversi per ciascun momento del calendario.

  1. Verifica delle soglie al giorno zero. Se sei all’inizio, misuriamo con i commercialisti dello staff attivo, ricavi e debiti esercizio per esercizio, applicando i criteri giurisprudenziali sui crediti prescritti e contestati, e ti diciamo quale porta è aperta: concordato minore o concordato preventivo.

  2. Pianificazione della data di deposito. Individuiamo quali esercizi rientrano nel triennio rilevante e calcoliamo l’effetto della chiusura del prossimo bilancio sulle soglie, per scegliere il momento in cui depositare.

  3. Accompagnamento nella composizione negoziata. Se l’impresa è sotto soglia e vuole tentare la via negoziale, impostiamo l’istanza ai sensi dell’art. 25-quater, prepariamo i dati per l’esperto e conduciamo le trattative con i creditori principali.

  4. Costruzione del piano di continuità. Elaboriamo, insieme ai commercialisti, i flussi prospettici, il trattamento dei privilegiati nel rispetto della graduazione e l’eventuale suddivisione in classi.

  5. Interlocuzione con l’OCC. Raccogliamo e ordiniamo la documentazione dell’art. 75, rispondiamo alle richieste del gestore e verifichiamo la completezza degli oneri informativi.

  6. Richiesta di protezione nel deposito. Redigiamo la domanda con la richiesta motivata di blocco delle azioni esecutive e la facciamo valere nelle esecuzioni già pendenti.

  7. Simulazione delle maggioranze. Prima del deposito calcoliamo il peso di ciascun creditore e verifichiamo se l’adesione di fisco ed enti previdenziali sarà decisiva, per preparare l’applicazione dell’art. 80, comma 3.

  8. Gestione delle contestazioni e dell’omologazione. Replichiamo alle contestazioni dei creditori e documentiamo la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

  9. Reclamo e grado successivo. Se la sentenza è sfavorevole, valutiamo e proponiamo il reclamo nei trenta giorni e, se necessario, seguiamo il giudizio fino in Cassazione.

  10. Monitoraggio dell’esecuzione. Durante gli anni del piano verifichiamo gli scostamenti di cassa, gestiamo i rapporti con l’OCC e valutiamo per tempo le alternative in caso di difficoltà.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per la piccola impresa sotto soglia contano soprattutto due di queste qualifiche: quella di Gestore della crisi e fiduciario OCC, perché il concordato minore passa interamente attraverso l’organismo di composizione della crisi e la sua relazione, e quella di Esperto Negoziatore, perché la composizione negoziata è la fase che può precedere e preparare la continuità. La qualifica di cassazionista assicura la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti sui numeri delle soglie e sui flussi del piano, gli avvocati sulla domanda, sulle esecuzioni pendenti e sul giudizio di omologazione.

Chiusura

La risposta al titolo è netta: la piccola impresa sotto soglia non può accedere al concordato preventivo in continuità, perché il codice lo riserva all’imprenditore che supera almeno uno dei parametri dell’impresa minore. Ma la continuità non le è preclusa: il concordato minore esiste proprio per consentirle di proseguire l’attività pagando i creditori secondo un piano sostenibile, con l’OCC al posto del commissario e regole proprie sui crediti pubblici. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: un esercizio che fa saltare una soglia, un pignoramento arrivato prima del decreto, un termine di reclamo lasciato scadere cambiano tutto.

Lo Studio Monardo segue questi casi perché il concordato minore è materia di sovraindebitamento, e l’Avv. Monardo è Gestore della crisi L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC; e perché la fase che spesso lo precede, la composizione negoziata per le imprese sotto soglia, è il terreno su cui opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021. È questa doppia prospettiva a permettere di scegliere, per ogni piccola impresa, il calendario giusto.

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