Nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio i creditori non votano. Non c’è un’adunanza, non ci sono maggioranze da raggiungere, non c’è una percentuale minima garantita ai chirografari. Al loro posto la legge mette un controllo del tribunale che si regge su poche parole dell’art. 25-sexies, comma 5, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019): la proposta deve non arrecare pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa liquidatoria e “comunque assicurare un’utilità a ciascun creditore”. È una formula breve, che però decide la sorte di decine di posizioni diverse.
Il punto da fissare subito è questo: non esiste una sola risposta alla domanda “che cos’è l’utilità”, perché quello che conta come utilità cambia a seconda di chi sei. Per una banca con ipoteca su un capannone, l’utilità può coincidere con il ricavato della vendita di quel bene, ottenuto prima e con meno costi. Per un fornitore chirografario, la Cassazione ha appena chiarito che la sola velocità della procedura non basta, se in tasca non gli arriva nulla di concreto. Per l’Erario, per l’INPS o per un Comune il discorso passa per l’ordine dei privilegi e per i limiti di una transazione fiscale che nel concordato semplificato non è disciplinata. Per un lavoratore, la domanda vera è se il suo privilegio verrà pagato per intero e quando. Per il socio che ha finanziato l’impresa durante la composizione negoziata, la questione è se la sua prededuzione resta in piedi o se può essere “giocata” come risorsa a favore degli altri.
In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti, poi sei profili distinti: il fornitore chirografario, la banca o il creditore con garanzia reale, gli enti pubblici (Erario, enti previdenziali, enti locali), i lavoratori dipendenti, i soci finanziatori e i creditori postergati, e infine l’imprenditore che deve scrivere la proposta. Seguono simulazioni numeriche, i casi misti, una tabella di confronto, le domande trasversali e la giurisprudenza ordinata per profilo.
Perché lo Studio Monardo tratta proprio questa materia? Il concordato semplificato si può proporre solo dopo una composizione negoziata della crisi fallita, e solo se l’esperto, nella relazione finale, attesta che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la fase che precede il concordato semplificato, cioè proprio il percorso in cui si forma il giudizio sulle trattative e sui presumibili risultati della liquidazione che il tribunale userà per misurare l’utilità di ciascun creditore.
📩 Sei un creditore che ha ricevuto la comunicazione di un concordato semplificato, oppure un imprenditore che sta valutando di proporlo? Scrivici adesso: tutti i recapiti dello studio sono riportati in fondo a questa pagina.
Le regole comuni a tutti: da dove nasce il requisito dell’utilità
Prima di entrare nei singoli profili conviene fissare, una volta sola, il quadro normativo che vale per ogni creditore. I profili successivi rinviano a questa parte.
Il percorso che porta al concordato semplificato
Il concordato semplificato non è uno strumento a cui si accede liberamente. È l’uscita “di emergenza” di una composizione negoziata della crisi che non ha prodotto un accordo. L’art. 25-sexies, comma 1, CCII consente all’imprenditore di presentare la proposta solo quando l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni previste dall’art. 23, commi 1 e 2, lettera b), non sono praticabili. La domanda va depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, insieme a un piano di liquidazione e ai documenti indicati dall’art. 39 CCII.
La giurisprudenza ha sottolineato che si tratta di uno strumento di natura residuale: la Corte d’appello di Potenza (sent. n. 336 del 19 luglio 2024) lo ha definito una sorta di extrema ratio, utilizzabile solo quando non sono percorribili altre soluzioni concordate. Il Tribunale di Milano (sent. n. 426 del 15 giugno 2024) ha dichiarato inammissibile una proposta non preceduta da una relazione finale dell’esperto che attestasse buona fede e impraticabilità delle soluzioni alternative.
Che cosa controlla il tribunale
Il cuore del tema è il comma 5 dell’art. 25-sexies. Il tribunale omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore. Nel testo pubblicato dalle principali banche dati aggiornate l’alternativa di confronto comprende anche la liquidazione controllata, per i soggetti che vi sono assoggettati.
Da quella frase si ricavano quattro controlli distinti, che non si sostituiscono l’uno all’altro:
- ordine delle cause di prelazione: i creditori vengono soddisfatti secondo la graduazione di legge;
- fattibilità del piano di liquidazione: il piano deve essere realisticamente eseguibile;
- assenza di pregiudizio: nessun creditore deve ricevere meno di quanto riceverebbe dalla liquidazione giudiziale;
- utilità per ciascun creditore: ogni singolo creditore deve ricavare dalla proposta un vantaggio concreto.
Il terzo e il quarto requisito non coincidono. L’assenza di pregiudizio è un confronto: proposta contro alternativa. L’utilità è una soglia minima autonoma, introdotta dalla parola “comunque”: anche se la proposta non peggiora la posizione di nessuno rispetto alla liquidazione giudiziale, deve comunque dare qualcosa a ciascuno. Un piano che darebbe zero ai chirografari, così come darebbe zero la liquidazione giudiziale, supera il test del pregiudizio ma non quello dell’utilità.
Che cosa ha detto la Cassazione sull’utilità
Il riferimento centrale è la pronuncia della Cassazione, Sez. I, n. 624/2026, depositata il 12 gennaio 2026. Secondo i commenti pubblicati il giorno successivo, la Corte ha chiarito che l’utilità può anche non essere quantificabile in denaro, ma deve tradursi in un vantaggio concreto e apprezzabile per la posizione del singolo creditore, non astratto o indiretto. La sola definizione più rapida della crisi non costituisce utilità, in particolare quando i creditori chirografari non ricevono alcuna forma di soddisfazione. Nel caso esaminato l’utilità era riconosciuta ai prededucibili e ai privilegiati, mentre ai chirografari restava soltanto la rapidità: troppo poco.
Questo principio va letto insieme a una seconda decisione dello stesso giorno, la Cass., Sez. I, n. 620/2026 (12 gennaio 2026), che ha applicato al concordato semplificato la nozione di “risorse esterne” ricavabile dall’art. 84, comma 4, CCII: una risorsa esterna è un apporto di ricchezza nuova, estranea al patrimonio del debitore, distribuibile ai creditori e idonea ad aumentare l’attivo. La rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione negoziata non è una risorsa esterna, perché non porta liquidità e incide solo sull’ordine di soddisfazione.
Utilità nel concordato semplificato e utilità nel concordato in continuità
Per capire il contenuto della parola “utilità” è utile un confronto con un’altra norma del Codice. Nel concordato preventivo in continuità aziendale, l’art. 84, comma 3, CCII stabilisce che la proposta prevede per ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, e precisa che tale utilità può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.
L’art. 25-sexies usa una formula più asciutta: la proposta deve “comunque” assicurare un’utilità a ciascun creditore. Non richiede espressamente che l’utilità sia “specificamente individuata” né “economicamente valutabile”. Da qui la lettura accolta dalla Cassazione nel gennaio 2026: l’utilità può anche non essere quantificabile in denaro, ma non può essere astratta. Le due norme condividono quindi un nucleo comune (il vantaggio deve riguardare il singolo creditore, non la massa in generale) e si differenziano per il grado di formalizzazione richiesto.
Il confronto ha anche un risvolto pratico. Poiché il concordato semplificato è solo liquidatorio (lo ricordano le pronunce del Tribunale di Milano richiamate più avanti), l’utilità non può derivare dalla prosecuzione dell’attività da parte del debitore. Può semmai derivare dalla prosecuzione dei rapporti con un terzo acquirente dell’azienda, quando il piano prevede la cessione e il cessionario assume impegni verificabili. Chi invoca un’utilità di questo tipo deve dimostrarla con documenti, non con previsioni.
Pregiudizio e utilità: come si costruisce il confronto
Il test dell’assenza di pregiudizio richiede di stimare due scenari: quanto riceverebbe ciascun creditore dal concordato e quanto riceverebbe dalla liquidazione giudiziale. Le voci che di solito spostano il confronto sono sempre le stesse:
- il valore di realizzo dei beni: nella liquidazione giudiziale le vendite avvengono con procedure competitive che possono comportare ribassi; nel concordato semplificato una vendita programmata, o la cessione dell’azienda in blocco, può spuntare prezzi più alti;
- i costi della procedura: compensi degli organi, spese di custodia e di vendita, durata;
- le azioni recuperatorie: nella liquidazione giudiziale il curatore può esercitare azioni revocatorie e di responsabilità che il concordato semplificato, di regola, non prevede. È una voce che può far pendere la bilancia verso la liquidazione giudiziale e che i creditori hanno interesse a far emergere;
- i tempi dei riparti: l’attualizzazione delle somme incide sul confronto, ma, come detto, non può da sola trasformarsi in utilità.
Una volta superato il test del pregiudizio, il controllo sull’utilità si sposta sul singolo: per ogni categoria, e in definitiva per ogni creditore, si verifica se il piano prevede un vantaggio concreto. Le due verifiche si svolgono una dopo l’altra, non in alternativa.
Quello che il concordato semplificato non richiede
Altrettanto importante è sapere che cosa la legge non chiede. La Corte d’appello di Roma (sent. n. 4154 dell’11 giugno 2024) ha affermato che il concordato semplificato ha natura autonoma e liquidatoria, che non vi si applicano per analogia le regole del concordato preventivo e che non è prevista una soglia minima di soddisfazione per i chirografari: non vale, in particolare, il 20% richiesto nel concordato preventivo liquidatorio dall’art. 84, comma 4, CCII. La stessa Corte ha osservato che non è richiesto nemmeno l’apporto di risorse esterne.
Ne deriva un equilibrio delicato: nessuna percentuale minima, ma un’utilità concreta per ciascuno. È qui che si gioca la partita.
Il rapporto con l’ordine delle cause di prelazione
La Corte d’appello di Catania (decreto del 14 febbraio 2025) ha precisato che il requisito dell’utilità per ciascun creditore e quello dell’assenza di pregiudizio non sono alternativi al rispetto dell’ordine delle cause di prelazione: quest’ultimo resta inderogabile, salvo l’incapienza del bene oggetto della garanzia. In altre parole, l’imprenditore non può “inventare” un’utilità per i chirografari sottraendo risorse ai privilegiati di grado anteriore.
Il ruolo dell’esperto e dell’ausiliario
Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, e nomina un ausiliario. Il parere dell’esperto è dunque il primo documento su cui si misura il confronto con la liquidazione giudiziale e, di riflesso, l’utilità. La Corte d’appello di Napoli (decreto del 7 gennaio 2025) ha precisato che il parere è necessario ma non vincolante: il tribunale può esaminare anche eventuali omissioni sul piano della buona fede.
Come si fa sentire il creditore
Non votando, il creditore ha un solo strumento: l’opposizione all’omologazione. La proposta, il parere dell’esperto e la relazione dell’ausiliario vengono comunicati ai creditori; i creditori e qualsiasi interessato possono opporsi costituendosi entro il termine perentorio fissato rispetto all’udienza di omologazione. Contro il decreto del tribunale è ammesso reclamo alla Corte d’appello e, poi, ricorso per cassazione. La Cassazione (ord. n. 881 del 16 gennaio 2026) ha chiarito che né l’ausiliario né il liquidatore sono litisconsorti necessari nel reclamo contro l’omologazione.
Questi termini sono brevi e perentori: chi li lascia passare perde la possibilità di contestare l’utilità che gli è stata attribuita.
Il controllo inizia già in ammissibilità
Infine, la Cassazione ha esteso la profondità del controllo anche alla fase iniziale: con l’ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025 e l’ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026 ha affermato che il giudizio di ammissibilità non è un controllo solo formale, ma si estende alla legalità sostanziale della proposta e alla verifica delle condizioni di accesso, in rapporto al contenuto della documentazione depositata. Una proposta che, già sulla carta, non attribuisce nulla ai chirografari rischia quindi di fermarsi prima ancora dell’udienza di omologazione.
Se sei un fornitore chirografario
La tua situazione
Hai consegnato merce, prestato un servizio, eseguito un lavoro. La fattura non è stata pagata, non hai garanzie, non hai privilegi. Ti arriva la comunicazione di un concordato semplificato con allegato un piano di liquidazione: leggi le tabelle e scopri che i privilegiati vengono pagati in buona parte, mentre alla tua categoria è riservata una percentuale minima, a volte nulla. Per chi è nella tua posizione, il requisito dell’utilità è stato scritto quasi apposta.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei il creditore per cui la differenza tra “assenza di pregiudizio” e “utilità” diventa decisiva. Nella liquidazione giudiziale, quando l’attivo è assorbito da prededuzioni e privilegi, il chirografario riceve spesso zero. Se il concordato semplificato ti offre zero, la proposta potrebbe non pregiudicarti rispetto all’alternativa, ma non ti assicura alcuna utilità.
Dopo la Cass. n. 624/2026, la regola per te è chiara: l’imprenditore non può giustificare un’offerta vuota invocando i tempi più brevi o la chiusura ordinata della crisi. Serve un vantaggio concreto e apprezzabile, riferibile alla tua posizione.
Che cosa può essere, allora, un’utilità per un chirografario? Le forme più frequenti sono:
- un pagamento in percentuale, anche modesto, purché effettivo e non solo teorico;
- un pagamento finanziato da risorse esterne, cioè ricchezza nuova portata da soci o terzi, nella nozione accolta dalla Cass. n. 620/2026;
- un vantaggio non monetario ma concreto, ad esempio la prosecuzione di un rapporto commerciale con l’acquirente dell’azienda, se il piano prevede un trasferimento aziendale e quel rapporto è effettivamente garantito. Su questo punto la giurisprudenza di legittimità non ha ancora fornito esempi puntuali: la pronuncia del 2026 ammette che l’utilità possa non essere economicamente quantificabile, ma esige che sia concreta. Un mero “auspicio” di continuare a lavorare con il nuovo titolare non basta.
Ricorda però che l’utilità non è una percentuale minima: non esiste un 20% obbligatorio, come ha ricordato la Corte d’appello di Roma nella sent. n. 4154/2024. Un 3% reale e documentato può rispettare il requisito; uno 0% accompagnato da promesse generiche no.
I numeri
Facciamo un esempio. Sei creditore chirografario per 18.730 €. Il piano prevede un attivo realizzabile di 612.400 €, prededuzioni per 74.150 €, privilegi per 541.900 €. Il fabbisogno dei creditori di rango superiore (74.150 + 541.900 = 616.050 €) supera l’attivo: senza risorse aggiuntive, ai chirografari non arriverebbe nulla. Se però un socio versa 21.600 € a titolo di finanza esterna, destinati ai chirografari che complessivamente vantano 432.000 €, la percentuale diventa 5%: per te, 936,50 €. È poco, ma è un’utilità concreta, misurabile e non astratta.
Nel caso opposto, con zero risorse esterne e la sola motivazione della “rapidità”, sei esattamente nella situazione che la Cassazione ha ritenuto insufficiente.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è non opporti. Poiché non esiste voto, la tua inerzia non viene contata come dissenso: il tribunale valuta comunque d’ufficio i requisiti, ma la tua opposizione è il modo più efficace per portare all’attenzione del giudice gli elementi concreti che dimostrano l’assenza di utilità. Altri rischi:
- sottovalutare la differenza tra percentuale promessa e percentuale realizzabile: se il piano poggia su valori di realizzo ottimistici, l’utilità può essere solo apparente;
- non verificare la natura delle risorse esterne: se l’apporto è condizionato, revocabile o meramente contabile, non è ricchezza nuova;
- accettare la qualificazione del proprio credito senza controllo: un credito che spetterebbe in privilegio (per esempio quello di un artigiano o di una cooperativa, nei limiti dell’art. 2751-bis c.c.) potrebbe essere stato classificato come chirografario.
Le mosse giuste
- Leggi subito la comunicazione e annota il termine per l’opposizione: è perentorio.
- Confronta il piano con il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione: è il documento che il tribunale userà come base.
- Verifica se la tua categoria riceve un pagamento effettivo e da quali risorse proviene.
- Controlla la corretta collocazione del tuo credito (chirografo, privilegio, prededuzione).
- Se l’utilità manca o è solo apparente, costruisci un’opposizione documentata, richiamando la Cass. n. 624/2026.
Giurisprudenza dedicata
Per il chirografario, i due riferimenti decisivi sono la Cass. n. 624/2026 (la rapidità non è utilità) e la Corte d’appello di Roma n. 4154/2024 (nessuna soglia minima). Letti insieme, dicono una cosa precisa: non hai diritto a una percentuale fissa, ma hai diritto a qualcosa di concreto.
Se sei una banca o un creditore con ipoteca o pegno
La tua situazione
Hai finanziato l’impresa con un mutuo garantito da ipoteca sull’immobile aziendale, oppure hai un pegno su beni mobili o su crediti. Nel concordato semplificato quel bene verrà venduto dal liquidatore nominato dal tribunale. La tua preoccupazione è doppia: ricavare dalla vendita almeno quanto ricaveresti in una liquidazione giudiziale, e non vederti sottrarre una parte del ricavato a favore di altri.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. Per te l’utilità coincide, nella sostanza, con il rispetto rigoroso dell’ordine delle cause di prelazione sul bene oggetto della garanzia. La Corte d’appello di Catania (14 febbraio 2025) ha escluso che il requisito dell’utilità possa essere usato come alternativa all’ordine dei privilegi: quest’ultimo è inderogabile, salvo l’incapienza del bene.
Questo significa due cose:
- il ricavato della vendita del bene ipotecato va a te, al netto delle spese specifiche di quel bene e dei crediti di grado anteriore;
- se il bene non basta a soddisfarti per intero, la parte di credito non coperta concorre con i chirografari.
Proprio la parte incapiente è il punto su cui l’utilità torna a interessarti: per quella quota sei un chirografario come gli altri e valgono le regole del profilo precedente. Una banca che recupera, per esempio, il 74% sul bene ipotecato e zero sul residuo ottiene utilità sulla parte garantita, ma potrebbe non ottenerne sulla parte degradata.
I numeri
Hai un credito di 386.200 € garantito da ipoteca di primo grado su un capannone. Il parere dell’esperto stima un valore di realizzo di 297.500 € in una vendita gestita dal liquidatore del concordato; in una liquidazione giudiziale l’esperto stima 268.900 € (tempi più lunghi, costi di procedura più alti, vendite all’asta con ribassi). Le spese specifiche di conservazione e vendita sono 11.340 €.
- Nel concordato: 297.500 – 11.340 = 286.160 € a te; residuo incapiente 100.040 €, che concorre in chirografo.
- In liquidazione giudiziale: 268.900 – 11.340 = 257.560 €; residuo incapiente 128.640 €.
Sul bene, il confronto è favorevole al concordato per 28.600 €: assenza di pregiudizio superata. Sul residuo, conta quanto il piano dà ai chirografari: se il piano prevede il 4%, ricevi altri 4.001,60 €; se prevede zero, la tua quota incapiente non ottiene alcuna utilità.
I rischi specifici
Il rischio principale è una stima del valore di realizzo non verificata. Se il piano sopravvaluta il valore in concordato o sottovaluta quello in liquidazione giudiziale, il confronto può apparire favorevole senza esserlo. Altri rischi:
- spese di procedura imputate in misura sproporzionata al bene ipotecato;
- crediti prededucibili sorti in composizione negoziata che si collocano prima del tuo;
- vendita dell’azienda “in blocco” senza una corretta ripartizione del prezzo tra i singoli beni: se non si sa quanta parte del prezzo è riferita all’immobile, non puoi verificare quanto ti spetta. L’art. 25-septies CCII prevede, quando il piano include un’offerta di un soggetto individuato per il trasferimento dell’azienda o di rami, che il liquidatore verifichi l’assenza di soluzioni migliori sul mercato.
Le mosse giuste
- Chiedi e confronta la perizia sul bene con le stime del parere dell’esperto.
- Verifica l’allocazione del prezzo se la vendita è in blocco.
- Controlla le prededuzioni e la loro origine (finanziamenti autorizzati, compensi, spese).
- Valuta l’utilità sulla parte incapiente: per quella quota sei un chirografario.
- Se l’ordine delle prelazioni è violato, opponiti, richiamando il decreto della Corte d’appello di Catania del 14 febbraio 2025.
Giurisprudenza dedicata
Oltre al decreto della Corte d’appello di Catania, è utile la sent. n. 336/2024 della Corte d’appello di Potenza, che impone al giudice di valutare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale: per un creditore garantito, la convenienza si misura soprattutto sul valore di realizzo del bene.
Se sei l’Erario, un ente previdenziale o un ente locale
La tua situazione
Il debitore ha accumulato debiti tributari (IVA, ritenute, imposte dirette), contributivi e, spesso, tributi locali (IMU, TARI). Quei crediti sono in larga parte assistiti da privilegio, con gradi diversi. Nel concordato semplificato l’ente creditore non vota, come tutti gli altri; ma, a differenza di quanto avviene nel concordato preventivo, non esiste una disciplina specifica della transazione fiscale costruita per questo strumento.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la domanda centrale è se il credito pubblico possa essere pagato in misura parziale. La Corte d’appello di Lecce (sent. n. 22 del 15 gennaio 2025) ha risposto di sì: nel concordato semplificato è ammessa la falcidia dei debiti tributari anche in mancanza di una disciplina specifica, e i creditori privilegiati possono non essere soddisfatti integralmente; il limite è il confronto con la liquidazione giudiziale.
Questo ha due conseguenze per l’ente pubblico:
- l’utilità si misura con lo stesso metro degli altri: il credito pubblico deve ricevere un vantaggio concreto e almeno quanto riceverebbe in liquidazione giudiziale;
- l’ordine delle cause di prelazione resta inderogabile: un credito tributario di grado anteriore non può essere pagato meno di uno di grado successivo.
Va poi considerato il percorso che precede il concordato semplificato. Durante la composizione negoziata, il Codice consente oggi accordi con l’amministrazione finanziaria nell’ambito delle soluzioni dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, introdotto con i correttivi del 2024. Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026), che non è un correttivo del Codice ma il decreto di riforma dei tributi regionali e locali, con il suo art. 4 ha esteso ai tributi locali gli strumenti del Codice, compresa la transazione fiscale anche nella composizione negoziata. Per un Comune creditore questo significa che la trattativa sul proprio credito può aprirsi già prima del concordato semplificato, con regole proprie.
I numeri
Un’impresa ha debiti verso l’Erario per 147.380 € (di cui 58.920 € in privilegio di grado anteriore e 88.460 € in grado successivo), verso l’INPS per 63.270 € in privilegio e verso il Comune per 9.815 € di tributi locali. Il piano destina ai privilegiati, dopo prededuzioni e creditori ipotecari, un attivo residuo di 141.100 €.
Seguendo l’ordine di legge, si pagano per primi i crediti di grado più alto. Ipotizziamo che i contributi INPS e il privilegio erariale anteriore vengano soddisfatti per intero (63.270 + 58.920 = 122.190 €). Restano 18.910 € per i gradi successivi. Se il grado erariale successivo (88.460 €) assorbe tutto, il pagamento è del 21,4%; la parte non soddisfatta (69.550 €) degrada in chirografo e partecipa alla percentuale dei chirografari. Il credito comunale, se collocato dopo, potrebbe restare scoperto e degradare a sua volta.
La domanda di utilità per l’ente pubblico è allora la stessa del chirografario per la parte degradata: c’è un pagamento concreto o no?
I rischi specifici
Il rischio principale, per l’ente, è una collocazione errata dei gradi di privilegio. Un errore nel grado può spostare decine di migliaia di euro a favore di un altro creditore. Altri rischi:
- stime della liquidazione giudiziale che non tengono conto dei poteri di riscossione dell’ente;
- crediti non ancora iscritti a ruolo o non ancora accertati, che non compaiono negli elenchi;
- mancata opposizione nei termini.
Le mosse giuste
- Verifica la classificazione dei crediti per tipo di tributo e grado di privilegio.
- Confronta il piano con l’ipotesi di liquidazione giudiziale, tenendo conto dei tempi di riparto.
- Valuta se la parte degradata riceve un’utilità concreta.
- Per i tributi locali, verifica cosa è stato proposto in composizione negoziata alla luce del D.Lgs. 147/2026.
- Opponiti se l’ordine dei privilegi non è rispettato.
Giurisprudenza dedicata
Il riferimento specifico è la Corte d’appello di Lecce, sent. n. 22/2025, che va letta insieme al decreto della Corte d’appello di Catania del 14 febbraio 2025: falcidia possibile, ma sempre nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e del confronto con la liquidazione giudiziale.
Se sei un lavoratore dipendente
La tua situazione
Lavori, o hai lavorato fino a poco tempo fa, per l’impresa che ha proposto il concordato semplificato. Ti mancano alcune mensilità, il TFR, forse ferie e permessi non goduti. Hai sentito dire che “nel concordato i creditori prendono una percentuale” e temi di perdere una parte di ciò che ti spetta. La prima cosa che devi sapere è che la tua posizione è tra le più protette dell’intero sistema.
Cosa cambia per te
I crediti di lavoro subordinato (retribuzioni, TFR, indennità) sono assistiti dal privilegio generale sui beni mobili dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c., che si colloca al vertice dei privilegi mobiliari. Per te l’utilità coincide, nella maggior parte dei casi, con il pagamento integrale o quasi integrale del credito, perché l’ordine delle cause di prelazione è inderogabile anche nel concordato semplificato. Il decreto della Corte d’appello di Catania del 14 febbraio 2025 lo ha ribadito con chiarezza: nessuna “utilità” costruita per altri creditori può essere finanziata scavalcando un privilegio di grado superiore.
Ci sono però due situazioni in cui anche il tuo credito può non essere pagato per intero:
- incapienza del patrimonio mobiliare: il privilegio generale mobiliare si soddisfa sui beni mobili; se il valore dei mobili non basta, la parte residua può trovare collocazione sussidiaria sugli immobili nei limiti previsti dalla legge oppure, in mancanza, degradare;
- prededuzioni elevate: le spese della procedura e i crediti sorti durante la composizione negoziata e autorizzati vengono prima.
Il confronto con la liquidazione giudiziale, per te, ha anche un profilo di tempo: nel concordato semplificato i riparti possono arrivare prima. Ma attenzione: dopo la Cass. n. 624/2026 la rapidità, da sola, non è un’utilità. Per te, però, la questione raramente si pone, perché l’utilità monetaria è normalmente presente.
I numeri
Hai un credito di 14.860 € (tre mensilità per 7.215 € e TFR per 7.645 €). I crediti dei lavoratori in tutto ammontano a 238.400 €. Dopo le prededuzioni, il valore realizzabile dei beni mobili (macchinari, scorte, crediti verso clienti) è 205.300 €. Il privilegio generale mobiliare copre i lavoratori per 205.300 / 238.400 = 86,1%: ricevi 12.796,80 €. Il residuo di 2.063,20 € cerca collocazione sul ricavato degli immobili, nei limiti di legge: se il ricavato degli immobili, dopo i creditori ipotecari, lascia margine, il tuo credito viene coperto per intero.
I rischi specifici
Il rischio principale è un’errata quantificazione del tuo credito negli elenchi. Il piano si basa sui dati contabili dell’impresa: se le mensilità o il TFR sono calcolati male, la tua utilità è calcolata su una base sbagliata. Altri rischi:
- mancato inserimento di voci accessorie (ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima maturate);
- confusione tra la quota di TFR rimasta in azienda e quella versata a forme di previdenza complementare o al fondo di tesoreria;
- incertezza sui tempi del pagamento e sul coordinamento con le tutele pubbliche: è opportuno verificare caso per caso, anche con l’INPS, l’operatività del Fondo di garanzia rispetto a questo specifico strumento.
Le mosse giuste
- Recupera buste paga, CU e prospetto del TFR e confrontali con l’importo indicato nel piano.
- Verifica che il tuo credito sia collocato in privilegio e non in chirografo.
- Controlla l’attivo mobiliare stimato nel parere dell’esperto: è la base del tuo privilegio.
- Valuta l’opposizione solo se il credito è sottostimato o collocato in modo errato.
- Informati sulle tutele pubbliche prima di decidere come muoverti.
Giurisprudenza dedicata
Per il lavoratore, il riferimento è il decreto della Corte d’appello di Catania del 14 febbraio 2025 sull’inderogabilità dell’ordine dei privilegi. Utile anche la Cass. n. 624/2026, che conferma che l’utilità deve essere riferita alla posizione del singolo creditore: anche un lavoratore pagato all’86% deve vedere riconosciuta una collocazione corretta per il residuo.
Se sei un socio finanziatore o un creditore postergato
La tua situazione
Sei socio dell’impresa e hai versato denaro per sostenerla. Forse lo hai fatto prima della crisi, con finanziamenti che il codice civile considera postergati (art. 2467 c.c., quando erogati in situazione di squilibrio); forse lo hai fatto durante la composizione negoziata, con finanziamenti autorizzati dal tribunale e assistiti da prededuzione. Ora l’impresa propone il concordato semplificato e ti chiedi quale sia la tua sorte e se le tue scelte possano “aiutare” gli altri creditori.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, le regole sono più severe di quanto speri, ma anche più chiare di quanto pensi.
Prima regola: rinunciare alla prededuzione non equivale a portare risorse esterne. La Cass. n. 620/2026 ha escluso che la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati in composizione negoziata possa essere considerata risorsa esterna: non immette liquidità, non aumenta l’attivo, sposta soltanto l’ordine di soddisfazione. Se l’obiettivo è garantire un’utilità ai chirografari con il tuo intervento, la via è un apporto di ricchezza nuova, non una rinuncia.
Seconda regola: se il tuo credito è postergato, vieni dopo tutti i chirografari. Questo pone un problema delicato: il requisito dell’utilità a “ciascun creditore” vale anche per te? La legge non distingue, ma la postergazione è anch’essa una regola d’ordine che il concordato semplificato deve rispettare. La giurisprudenza di legittimità, per quanto risulta dalle pronunce reperite, non ha ancora affrontato in modo specifico questo punto: la soluzione più prudente è ritenere che il rispetto dell’ordine legale prevalga e che il postergato possa restare insoddisfatto quando i chirografari non sono pagati per intero, ma è un tema che va valutato nel caso concreto.
I numeri
Hai finanziato l’impresa durante la composizione negoziata con 46.500 €, prededucibili. Altri creditori chirografari vantano 512.700 € e il piano non attribuisce loro nulla. Ipotesi A: rinunci alla prededuzione; i tuoi 46.500 € non vengono pagati e quella somma resta nell’attivo, ma la Cassazione esclude che questa sia una risorsa esterna, e la rinuncia, da sola, non ti consente di distribuire quell’importo ai chirografari derogando alla graduazione. Ipotesi B: versi 25.635 € di denaro nuovo, vincolato ai chirografari: ottengono il 5%, e l’utilità concreta è dimostrata. La tua prededuzione resta intatta.
I rischi specifici
Il rischio principale è credere che una rinuncia o una postergazione volontaria basti a “salvare” il piano. Altri rischi:
- apporti di finanza esterna non vincolati o revocabili, che il tribunale non considera ricchezza nuova effettiva;
- confusione tra finanziamenti prededucibili (autorizzati in composizione negoziata) e postergati (art. 2467 c.c.);
- responsabilità e rischi di revocatoria su pagamenti ricevuti prima della procedura, da valutare separatamente.
Le mosse giuste
- Ricostruisci la natura di ogni tuo finanziamento: data, autorizzazione, contesto finanziario dell’impresa.
- Se vuoi sostenere il piano, ragiona in termini di denaro nuovo, con impegno irrevocabile e destinazione chiara.
- Non affidarti alla sola rinuncia alla prededuzione: dopo la Cass. n. 620/2026 non ha l’effetto sperato.
- Valuta la tua collocazione nel piano e verifica se la postergazione è corretta.
- Coordina l’apporto con il parere dell’esperto, che deve poterne tenere conto nella stima dei risultati.
Giurisprudenza dedicata
La pronuncia di riferimento è la Cass. n. 620/2026 sulla nozione di risorse esterne. Utile, in chiave complementare, la sent. n. 4154/2024 della Corte d’appello di Roma, secondo cui l’apporto di risorse esterne non è un requisito del concordato semplificato: non è obbligatorio, ma quando serve per garantire l’utilità ai chirografari deve essere vero apporto.
Se sei l’imprenditore che deve scrivere la proposta
La tua situazione
Hai affrontato la composizione negoziata. Hai incontrato i creditori, hai discusso con l’esperto, hai cercato un accordo. Non è andata bene. L’esperto ha depositato la relazione finale e ha dato atto che le trattative si sono svolte in buona fede ma senza esito. Hai sessanta giorni per proporre un concordato semplificato. La domanda che ti poni è: come costruisco una proposta che il tribunale omologhi, sapendo che ogni creditore deve ricevere un’utilità?
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei l’unico, tra tutti i profili, che può ancora scegliere come distribuire le risorse e quali risorse portare. La regola più importante, per te, è che l’utilità va dimostrata per ciascun creditore, non per la massa: una proposta che funziona per privilegiati e prededucibili ma lascia i chirografari senza nulla non è omologabile solo perché chiude la crisi in fretta (Cass. n. 624/2026).
Hai a disposizione alcune leve:
- massimizzare il realizzo dell’attivo, per esempio con la cessione dell’azienda in esercizio a un terzo individuato, che spesso vale più della vendita frazionata in liquidazione giudiziale; l’art. 25-septies CCII disciplina il caso in cui il piano comprenda un’offerta di un soggetto individuato per il trasferimento dell’azienda o di suoi rami;
- ridurre costi e tempi rispetto alla liquidazione giudiziale, senza però presentare la sola rapidità come utilità;
- portare finanza esterna vera, da soci o terzi, destinata ai creditori che altrimenti resterebbero a zero;
- suddividere i creditori in classi, se utile a una distribuzione coerente con le posizioni giuridiche, sempre nel rispetto dell’ordine delle prelazioni.
Ricorda poi che il concordato semplificato è solo liquidatorio: il Tribunale di Milano (sent. n. 132 del 23 febbraio 2024) ha escluso un piano di continuità con conservazione dell’azienda in capo al debitore, e lo stesso Tribunale (sent. n. 277 del 3 aprile 2025) ha escluso anche la continuità diretta funzionale a una successiva liquidazione.
I numeri
Attivo stimato in concordato 1.184.300 €, in liquidazione giudiziale 1.012.700 €. Prededuzioni 96.450 €, ipotecari 528.000 € (bene stimato 541.200 € in concordato, 479.800 € in liquidazione giudiziale), privilegiati generali 497.600 €, chirografari 694.300 €.
- In concordato: dopo prededuzioni e ipotecari restano 1.184.300 – 96.450 – 528.000 = 559.850 €; i privilegiati generali sono pagati per intero (497.600 €), restano 62.250 € per i chirografari: 8,97%.
- In liquidazione giudiziale: 1.012.700 – 96.450 (prededuzioni, che in concreto sarebbero anche maggiori) – 479.800 (ricavo del bene ipotecato, interamente all’ipotecario) = 436.450 €; i privilegiati generali ricevono 87,7%; i chirografari zero; l’ipotecario perde 48.200 € che degradano in chirografo.
La proposta supera il test del pregiudizio per tutte le categorie e assicura un’utilità concreta ai chirografari. Se invece l’attivo in concordato fosse 1.115.000 €, ai chirografari resterebbero 0 € dopo il pagamento dei privilegiati: per rispettare il requisito servirebbe un apporto esterno.
I rischi specifici
Il rischio principale è presentare una proposta che, sulla carta, non assicura utilità ai chirografari: dopo la Cass. n. 31641/2025 e la n. 1353/2026, la verifica di legalità sostanziale inizia già in ammissibilità. Altri rischi:
- stime di realizzo ottimistiche che l’ausiliario e i creditori possono smontare;
- mancato rispetto dell’ordine delle cause di prelazione per “creare” utilità ai chirografari;
- deposito oltre i sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale (Trib. Milano, sent. n. 236 del 20 marzo 2025);
- carenze di buona fede nelle trattative, che il tribunale può rilevare anche contro il parere dell’esperto (App. Napoli, 7 gennaio 2025).
Le mosse giuste
- Prepara già durante la composizione negoziata il confronto con la liquidazione giudiziale, con stime documentate.
- Verifica, categoria per categoria, che ciascun creditore riceva qualcosa di concreto.
- Se i chirografari restano a zero, cerca finanza esterna vera e formalizzala con impegni irrevocabili.
- Costruisci il piano rispettando l’ordine dei privilegi e spiega l’allocazione dei prezzi in caso di vendita in blocco.
- Rispetta i termini e coordina la documentazione dell’art. 39 CCII.
Qui entra in gioco la competenza dello Studio: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce la composizione negoziata dall’interno e può aiutarti a impostare fin dalle trattative il confronto con la liquidazione giudiziale su cui il tribunale misurerà l’utilità.
Giurisprudenza dedicata
Per l’imprenditore valgono soprattutto la Cass. n. 624/2026 (utilità concreta), la n. 620/2026 (nozione di risorse esterne), le ordinanze n. 31641/2025 e n. 1353/2026 (controllo sostanziale in ammissibilità), e le pronunce milanesi sulla natura solo liquidatoria dello strumento.
Tre creditori, tre esiti: le simulazioni numeriche
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi asciutti. Lo stesso concordato semplificato viene osservato con gli occhi di tre creditori diversi. I numeri sono ipotetici e servono solo a mostrare come lavora il requisito dell’utilità.
Dati comuni. Proposta depositata il 9 febbraio 2026, quarantasette giorni dopo la comunicazione della relazione finale dell’esperto (avvenuta il 24 dicembre 2025), quindi entro i sessanta giorni. Attivo stimato in concordato 873.600 €; nella stima dell’esperto, la liquidazione giudiziale renderebbe 761.250 €. Prededuzioni 58.300 €. Un creditore ipotecario per 312.900 € su un immobile stimato 287.400 € in concordato e 254.100 € in liquidazione giudiziale. Lavoratori 104.700 €. Erario e INPS privilegiati 176.250 €. Chirografari 389.450 €.
Simulazione 1: il lavoratore. Un dipendente vanta 9.430 €. Dopo le prededuzioni e il ricavo dell’immobile all’ipotecario, l’attivo residuo in concordato è 873.600 – 58.300 – 287.400 = 527.900 €. I lavoratori (104.700 €) sono pagati per intero, poi Erario e INPS (176.250 €) per intero. Il dipendente riceve 9.430 €, il 100%. In liquidazione giudiziale l’attivo residuo sarebbe 761.250 – 58.300 – 254.100 = 448.850 €: anche lì i lavoratori sarebbero pagati per intero. Esito: nessun pregiudizio, utilità piena. Per questo profilo il problema non si pone.
Simulazione 2: la banca ipotecaria. Credito 312.900 €. In concordato riceve 287.400 € sul bene; la parte incapiente di 25.500 € concorre in chirografo. In liquidazione giudiziale riceverebbe 254.100 €, con 58.800 € in chirografo. Sui chirografi, in concordato restano 527.900 – 104.700 – 176.250 = 246.950 € per una massa chirografaria di 389.450 + 25.500 = 414.950 €: percentuale 59,51%. La banca incassa sul residuo 15.175,87 €; totale 302.575,87 €, cioè il 96,7%. In liquidazione giudiziale: 448.850 – 104.700 – 176.250 = 167.900 € per chirografi di 389.450 + 58.800 = 448.250 €, cioè il 37,46%; la banca riceverebbe 254.100 + 22.024,60 = 276.124,60 €. Esito: nessun pregiudizio, utilità concreta sia sulla parte garantita sia su quella incapiente.
Simulazione 3: il fornitore chirografario, variante pessimistica. Ipotizziamo ora che il realizzo dell’immobile scenda a 249.800 € in concordato e che emergano debiti erariali privilegiati non contabilizzati per 291.600 € (totale Erario e INPS 467.850 €). Attivo residuo dopo prededuzioni e ipotecario: 873.600 – 58.300 – 249.800 = 565.500 €. Lavoratori 104.700 € e privilegiati pubblici 467.850 € = 572.550 €: l’attivo non basta nemmeno ai privilegiati. Il fornitore con 17.290 € di credito riceve zero. La proposta potrebbe non arrecargli pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, dove riceverebbe ugualmente zero, ma non gli assicura alcuna utilità: dopo la Cass. n. 624/2026 il tribunale non può omologare invocando la sola rapidità. Per salvare la proposta servirebbe un apporto esterno: con 19.470 € di finanza nuova destinata ai chirografari, che nella variante assommano a 389.450 + 63.100 di incapienza ipotecaria = 452.550 €, la percentuale salirebbe al 4,30% e il fornitore riceverebbe 743,86 €.
I casi misti: quando appartieni a più profili
Molti creditori non stanno in un solo profilo. Ecco come si combinano le regole.
La banca con garanzia e parte incapiente
È il caso più frequente, già visto nelle simulazioni. La banca è contemporaneamente creditore garantito (per la parte coperta dal valore del bene) e chirografario (per il residuo). Il requisito dell’utilità va verificato su entrambe le componenti. Una proposta che rispetta l’ordine sul bene ma attribuisce zero alla parte incapiente è vulnerabile esattamente come quella che dà zero a un fornitore. La conseguenza pratica è che la banca, se la parte degradata è rilevante, ha lo stesso interesse del chirografario a contestare la mancanza di utilità.
Il lavoratore che è anche socio
Nelle piccole società non è raro che un dipendente sia anche socio e abbia finanziato l’impresa. Le due posizioni restano separate: per le retribuzioni e il TFR vale il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c.; per il finanziamento vale la disciplina della postergazione (art. 2467 c.c.) o della prededuzione se autorizzato in composizione negoziata. Il lavoratore-socio può trovarsi pagato integralmente come dipendente e azzerato come finanziatore. Se vuole sostenere il piano, la Cass. n. 620/2026 gli indica che cosa conta: denaro nuovo, non rinunce.
L’ente pubblico con crediti privilegiati e chirografari
L’Erario ha spesso crediti con gradi diversi e parti chirografarie (per esempio sanzioni e interessi, a seconda della loro natura e collocazione). Anche qui l’utilità va valutata per componente: il pagamento integrale del privilegio di grado anteriore non dimostra di per sé un’utilità per la parte degradata o chirografaria. La sent. n. 22/2025 della Corte d’appello di Lecce, che ammette la falcidia dei crediti tributari, lascia fermo il confronto con la liquidazione giudiziale per ciascuna componente.
Il fornitore che è anche cliente
Un fornitore può essere anche debitore dell’impresa (per esempio per note di credito o forniture inverse). La compensazione, nei limiti in cui è ammessa dalle regole concorsuali, riduce il credito da insinuare; l’utilità va misurata sul saldo netto. In più, se il piano prevede la cessione dell’azienda a un terzo che continuerà il rapporto commerciale, il fornitore potrebbe sostenere che la prosecuzione del rapporto è per lui un vantaggio concreto: la Cassazione ammette utilità non quantificabili in denaro, purché concrete e apprezzabili, ma serve un impegno verificabile del cessionario, non una semplice aspettativa.
Il garante dell’impresa che è anche creditore
Chi ha garantito i debiti della società (spesso l’amministratore o un socio) e ha pagato al posto suo diventa creditore in regresso o surroga. La sua collocazione segue quella del credito originario o, in caso di regresso, è chirografaria. Il concordato semplificato non libera automaticamente i coobbligati e i fideiussori nei confronti dei creditori: il garante resta esposto per la parte non pagata dal concordato. È un profilo da valutare con attenzione, perché l’utilità che il creditore principale ottiene dal concordato riduce l’esposizione del garante, ma non la elimina.
Il creditore che non è stato inserito negli elenchi
Un caso misto particolare riguarda chi è creditore ma non compare, o compare per un importo diverso, negli elenchi depositati con la proposta. Il concordato semplificato, una volta omologato, produce effetti verso tutti i creditori anteriori, e il piano di riparto si basa sui dati dell’imprenditore. Chi non è stato inserito, o lo è stato in misura errata, ha un interesse doppio: far correggere la propria posizione e verificare che, una volta corretta, l’utilità attribuita alla sua categoria resti concreta. Un credito non contabilizzato che emerge tardi può, come mostra la terza simulazione, cambiare l’intero equilibrio del piano: per questo l’opposizione è anche lo strumento per far emergere passività ignorate.
L’impresa che ha più categorie di creditori a zero
Infine, il caso in cui il piano lasci a zero non solo i chirografari ma anche una parte dei privilegiati di grado inferiore. Qui i profili si sommano: l’ente pubblico con privilegio di grado basso, la banca con parte incapiente, il fornitore e il lavoratore autonomo con credito chirografario si trovano tutti nella stessa posizione sostanziale. Il requisito dell’utilità li accomuna: per ciascuno di loro va verificato se la proposta attribuisce qualcosa di concreto. Se la risposta è no per una o più categorie, la proposta così com’è non soddisfa la regola, e l’imprenditore deve intervenire con finanza esterna, con una migliore valorizzazione dell’attivo o con una diversa impostazione del piano, sempre senza alterare l’ordine dei privilegi.
Il confronto tra profili
Mettere i profili uno accanto all’altro aiuta a capire perché la stessa formula legislativa produce effetti così diversi. Per i lavoratori e per i creditori con garanzia reale, l’utilità coincide quasi sempre con il rispetto dell’ordine dei privilegi e con il valore di realizzo dei beni: il loro problema è più di quantificazione che di principio. Per gli enti pubblici il nodo è la falcidia del credito privilegiato, ammessa dalla giurisprudenza di merito ma sempre ancorata all’ordine dei gradi. Per i chirografari, invece, il requisito dell’utilità è la vera barriera: è l’unico presidio che impedisce un concordato in cui loro restano a mani vuote. Per i soci finanziatori il punto è distinguere la rinuncia dall’apporto. Per l’imprenditore, infine, l’utilità è un onere di costruzione e di prova.
| Aspetto | Fornitore chirografario | Banca garantita | Erario, INPS, enti locali | Lavoratore | Socio finanziatore / postergato | Imprenditore proponente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base della tutela | Requisito dell’utilità | Ordine delle prelazioni sul bene | Ordine dei gradi di privilegio | Privilegio art. 2751-bis n. 1 c.c. | Prededuzione (se autorizzato) o postergazione | Onere di dimostrare utilità e assenza di pregiudizio |
| Soglia minima | Nessuna (App. Roma 4154/2024) | Valore di realizzo del bene | Nessuna, falcidia ammessa (App. Lecce 22/2025) | Di regola pagamento integrale | Nessuna se postergato | Nessuna percentuale fissa |
| La rapidità basta? | No (Cass. 624/2026) | Rileva solo nel confronto | Rileva solo nel confronto | Raramente rilevante | No | Non può essere l’unica utilità |
| Rischio principale | Non opporsi | Stime di realizzo non verificate | Gradi collocati male | Credito sottostimato | Confondere rinuncia e apporto | Inammissibilità già in apertura |
| Arma principale | Opposizione all’omologazione | Opposizione su ordine e valori | Opposizione su gradi e confronto | Verifica degli elenchi | Apporto di denaro nuovo | Piano documentato e finanza esterna |
Le domande trasversali
Se il piano mi dà zero ma anche la liquidazione giudiziale mi darebbe zero, il concordato può essere omologato?
No, se zero è davvero l’esito per una categoria di creditori. Il test del pregiudizio sarebbe superato, ma la parola “comunque” dell’art. 25-sexies, comma 5, impone una soglia autonoma di utilità. La Cass. n. 624/2026 ha escluso che la sola maggiore rapidità basti a soddisfarla.
Un pagamento del 2% è sufficiente?
La legge non fissa percentuali e la Corte d’appello di Roma (sent. n. 4154/2024) esclude soglie minime per i chirografari. Una percentuale bassa ma effettiva, sostenuta da risorse certe, può rappresentare un’utilità concreta. Una percentuale simbolica che dipende da stime irrealistiche, invece, può essere contestata come utilità solo apparente. Conta la sostanza, non il numero.
Che cosa succede se non mi oppongo?
Il tribunale controlla comunque d’ufficio i requisiti dell’art. 25-sexies, comma 5. Ma senza opposizione il giudice lavora sui documenti depositati dall’imprenditore, sul parere dell’esperto e sulla relazione dell’ausiliario. Se hai elementi concreti che dimostrano l’assenza di utilità o un errore nella tua collocazione, l’opposizione è lo strumento per farli valere, nel termine perentorio previsto.
E se il tribunale omologa nonostante la mancanza di utilità?
Il decreto di omologazione è reclamabile davanti alla Corte d’appello e la decisione può poi essere impugnata in Cassazione. La Cass. n. 881/2026 ha chiarito che nel reclamo non è necessario coinvolgere l’ausiliario o il liquidatore come litisconsorti. Diverso il caso opposto: secondo la giurisprudenza di legittimità, il decreto della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta non è ricorribile per cassazione.
Le classi possono servire a garantire un’utilità a tutti?
L’art. 25-sexies, comma 1, consente all’imprenditore di suddividere i creditori in classi. Le classi permettono trattamenti differenziati tra creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei, ma non consentono di derogare all’ordine delle cause di prelazione, che il comma 5 richiama espressamente. In pratica, le classi possono aiutare a calibrare il trattamento all’interno di un rango (per esempio tra fornitori strategici e altri chirografari), ma non possono creare un’utilità per una categoria sottraendo risorse a un rango superiore. E ogni classe, a sua volta, deve ricevere un’utilità concreta.
Chi decide, in concreto, se l’utilità c’è?
Il tribunale, in sede di omologazione. Lo fa sulla base della proposta, del piano, della relazione finale e del parere dell’esperto, della relazione dell’ausiliario e delle opposizioni. Il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante (Corte d’appello di Napoli, decreto del 7 gennaio 2025). Questo significa che anche un parere favorevole non mette al riparo la proposta: se emerge che un’utilità è solo apparente, il giudice può negare l’omologazione.
Il concordato semplificato chiude anche i debiti dei garanti?
No. L’omologazione definisce il rapporto tra il debitore e i creditori anteriori, ma, salvo diversa previsione negoziata, i creditori conservano i diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Per il garante, l’utilità ottenuta dal creditore nel concordato riduce l’esposizione residua; per il creditore, la garanzia personale resta una fonte di soddisfazione ulteriore, che non incide sul giudizio di utilità della proposta.
Se il concordato non viene omologato, che cosa succede ai creditori?
Il mancato accesso al concordato semplificato non estingue i debiti: i creditori riacquistano la possibilità di agire individualmente e, ricorrendone i presupposti, può essere aperta la liquidazione giudiziale. Per i creditori che hanno puntato sull’opposizione, l’esito sarà allora misurato proprio su quell’alternativa che il piano doveva battere.
La giurisprudenza profilo per profilo
I riferimenti che seguono sono stati riscontrati su fonti indipendenti (banche dati di legislazione e massimari camerali, riviste professionali). I principi sono riformulati in parole nostre.
Per il fornitore chirografario
- Cass. civ., Sez. I, n. 624/2026, depositata il 12 gennaio 2026. L’utilità richiesta dall’art. 25-sexies, comma 5, deve consistere in un vantaggio concreto e apprezzabile per il singolo creditore, anche non quantificabile in denaro; la sola definizione più rapida della crisi non basta quando i chirografari non ricevono nulla. È la pronuncia che dà contenuto alla parola “utilità”.
- Corte d’appello di Roma, sent. n. 4154 dell’11 giugno 2024. Il concordato semplificato è uno strumento autonomo e liquidatorio; non si applicano per analogia le regole del concordato preventivo e non esiste una soglia minima per i chirografari. Per il fornitore significa: niente 20% garantito, ma diritto a qualcosa di concreto.
- Trib. Alessandria, sent. n. 6 del 19 gennaio 2023. Lo strumento prescinde dalla volontà dei creditori; la buona fede nelle trattative presuppone che queste potessero condurre a un’offerta accettabile. Spiega perché il chirografario, senza voto, deve fare affidamento sul controllo del giudice.
Per la banca e i creditori con garanzia reale
- Corte d’appello di Catania, decreto del 14 febbraio 2025. Utilità e assenza di pregiudizio non sono alternative all’ordine delle cause di prelazione, che resta inderogabile salvo l’incapienza del bene in garanzia. È il presidio principale del creditore ipotecario o pignoratizio.
- Corte d’appello di Potenza, sent. n. 336 del 19 luglio 2024. Il giudice deve valutare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale; lo strumento è un’extrema ratio. Per la banca, il confronto passa dal valore di realizzo del bene.
- Trib. Milano, sent. n. 902 del 21 novembre 2024. In sede di omologazione il tribunale verifica la fattibilità del piano, l’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e l’utilità per ciascun creditore. Conferma che i controlli sono cumulativi.
Per Erario, enti previdenziali ed enti locali
- Corte d’appello di Lecce, sent. n. 22 del 15 gennaio 2025. Nel concordato semplificato è ammessa la falcidia dei debiti tributari anche in mancanza di una disciplina specifica; i privilegiati possono non essere pagati per intero; il limite è il confronto con la liquidazione giudiziale. È la pronuncia di riferimento per l’ente pubblico.
Per i lavoratori
- Per i crediti di lavoro valgono soprattutto il decreto della Corte d’appello di Catania del 14 febbraio 2025, già citato, sull’inderogabilità dell’ordine dei privilegi, e la Cass. n. 624/2026, che riferisce l’utilità alla posizione del singolo creditore. Non risultano, dalle fonti consultate, pronunce specifiche sul concordato semplificato dedicate ai crediti dei lavoratori.
Per i soci finanziatori e i postergati
- Cass. civ., Sez. I, n. 620/2026, del 12 gennaio 2026. Al concordato semplificato si applica la nozione di risorse esterne dell’art. 84, comma 4, CCII: apporto di ricchezza nuova, estranea al patrimonio, distribuibile e idonea ad aumentare l’attivo. La rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati in composizione negoziata non è risorsa esterna. È decisiva per chi vuole sostenere il piano con un proprio intervento.
Per l’imprenditore proponente
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025. Il giudizio di ammissibilità si estende ai profili di legalità sostanziale, non alla sola ritualità formale. Una proposta senza utilità per i chirografari può fermarsi già in apertura.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026. Il vaglio di ammissibilità comprende la verifica delle condizioni di accesso in rapporto al contenuto della documentazione richiesta. Conferma la linea dell’ordinanza precedente.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026. Ausiliario e liquidatore non sono litisconsorti necessari nel reclamo contro l’omologazione. Rileva per la gestione del contenzioso dopo il decreto.
- Corte d’appello di Napoli, decreto del 7 gennaio 2025. Il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante; il tribunale può valutare omissioni sul piano della buona fede, che richiede un confronto effettivo con i creditori e una comparazione con la liquidazione giudiziale. Indica all’imprenditore che il confronto si prepara già in composizione negoziata.
- Corte d’appello di Milano, sent. n. 1033 del 21 marzo 2024. Il controllo del giudice sulla proposta comprende la verifica che il piano non sia manifestamente implausibile. Si salda con il controllo sull’utilità: un’utilità basata su stime implausibili non è un’utilità.
- Trib. Milano, sent. n. 132 del 23 febbraio 2024 e sent. n. 277 del 3 aprile 2025. Il concordato semplificato è solo liquidatorio: esclusi sia il piano di continuità con conservazione dell’azienda sia la continuità diretta funzionale a una successiva liquidazione.
- Trib. Milano, sent. n. 236 del 20 marzo 2025. La domanda, solo liquidatoria, va presentata entro sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto; è ammessa la forma prenotativa.
- Trib. Milano, sent. n. 426 del 15 giugno 2024. È inammissibile la proposta non preceduta dalla relazione finale che attesti buona fede e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23. Ricorda che l’utilità presuppone l’accesso legittimo allo strumento.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il requisito dell’utilità si costruisce, o si contesta, con i numeri e con i documenti. Ecco cosa facciamo concretamente, profilo per profilo.
- Per i creditori chirografari, analizziamo il piano di liquidazione e il parere dell’esperto per verificare se la percentuale offerta è effettiva, da quali risorse proviene e se esiste davvero un’utilità concreta nel senso della Cass. n. 624/2026.
- Per le banche e i creditori garantiti, confrontiamo le stime di realizzo dei beni oggetto di garanzia in concordato e in liquidazione giudiziale, e verifichiamo l’allocazione del prezzo nelle vendite in blocco.
- Per gli enti creditori e per chi ne contesta la collocazione, ricostruiamo i gradi di privilegio dei crediti tributari e contributivi e controlliamo il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione.
- Per i lavoratori, ricalcoliamo retribuzioni, TFR e accessori e confrontiamo il risultato con gli importi e la collocazione indicati nel piano.
- Per i soci, qualifichiamo ogni finanziamento (prededucibile, postergato, ordinario) e, se intendono sostenere il piano, strutturiamo un apporto di finanza esterna conforme alla nozione accolta dalla Cass. n. 620/2026.
- Per l’imprenditore, impostiamo già durante la composizione negoziata il confronto con la liquidazione giudiziale, così che la relazione finale e il parere dell’esperto poggino su dati solidi.
- Redigiamo la proposta e il piano di liquidazione verificando, categoria per categoria, che ogni creditore riceva un vantaggio concreto e che l’ordine dei privilegi sia rispettato.
- Prepariamo e depositiamo le opposizioni all’omologazione nei termini perentori, con allegati tecnici sui valori e sulla collocazione dei crediti.
- Seguiamo il reclamo davanti alla Corte d’appello e l’eventuale ricorso per cassazione, con la stessa linea difensiva impostata fin dall’inizio.
- Coordiniamo avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, perché il giudizio sull’utilità è insieme giuridico e contabile.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più su questo tema: il concordato semplificato nasce dentro la composizione negoziata, e il giudizio sull’utilità si fonda sulla relazione finale e sul parere che l’esperto rende sui presumibili risultati della liquidazione. Conoscere quel ruolo dall’interno significa sapere quali dati servono, come vanno presentati e dove una stima può essere contestata. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: chi imposta l’opposizione o la proposta segue anche il reclamo e il ricorso in Cassazione, con la stessa linea.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i commercialisti verificano stime, gradi e calcoli di riparto; gli avvocati traducono i numeri in argomenti giuridici davanti al tribunale.
Prima il profilo, poi la strategia
Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi, il secondo è agire secondo le regole che valgono per te. Per il lavoratore e la banca garantita la partita si gioca sull’ordine dei privilegi e sui valori di realizzo; per il fornitore chirografario sulla concretezza dell’utilità; per l’ente pubblico sulla corretta collocazione dei gradi; per il socio sulla differenza tra rinuncia e apporto; per l’imprenditore sulla capacità di dimostrare, numeri alla mano, che nessuno resta a mani vuote. In ogni caso i termini sono brevi e non si recuperano.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché il concordato semplificato è il punto di arrivo di una composizione negoziata non riuscita, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la relazione finale e il parere dell’esperto, su cui si misura l’utilità di ciascun creditore, sono il terreno su cui questa competenza opera direttamente. A ciò si aggiunge la qualifica di cassazionista, che consente di seguire l’eventuale contenzioso fino all’ultimo grado.
📩 Il termine per opporti o per depositare la proposta corre già: contatta oggi lo Studio Monardo, trovi telefono, email e tutti gli altri riferimenti in fondo all’articolo.
