Questa guida raccoglie, in forma di domande e risposte, i dubbi più frequenti di chi sta valutando un concordato preventivo con liquidazione del patrimonio e ha a disposizione l’aiuto di qualcuno “di fuori”: un socio disposto a mettere un immobile, un familiare pronto a versare una somma, un investitore che vuole acquistare un bene e pagare direttamente i creditori. La domanda di fondo è sempre la stessa: i beni che non appartengono all’impresa possono diventare le “risorse esterne” che la legge richiede? Le risposte sono scritte come le daremmo a voce, senza giri di parole, ma con i riferimenti normativi e giurisprudenziali verificati.
Il quadro è questo. L’art. 84, comma 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo risultante dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024) stabilisce che nel concordato liquidatorio la proposta deve prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l’attivo disponibile alla data della domanda e che assicuri ai chirografari e ai privilegiati degradati per incapienza almeno il 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., purché quel 20 per cento sia rispettato. La norma precisa che sono esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, se il piano ne prevede la diretta destinazione ai creditori concorsuali.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la costruzione della finanza esterna è il punto in cui si decide se un’impresa in crisi può evitare la liquidazione giudiziale, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è il ruolo che, nella composizione negoziata, valuta ogni giorno se gli apporti di soci e terzi sono reali, quantificabili e idonei a sostenere un piano. Lo stesso problema si pone, con regole proprie, nel concordato minore liquidatorio, materia in cui l’Avvocato opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC.
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Le basi
In parole semplici, cosa sono queste “risorse esterne” nel concordato liquidatorio?
Sono ricchezza nuova che arriva da fuori del patrimonio dell’impresa e che il piano destina direttamente ai creditori. Tutto qui, ma ogni parola conta.
Pensi al concordato liquidatorio come a una vendita ordinata di tutto quello che l’impresa possiede, con i ricavi distribuiti ai creditori. Se il piano si fermasse lì, i creditori otterrebbero più o meno quello che otterrebbero in una liquidazione giudiziale. Il legislatore ha deciso che questo non basta: per ottenere il concordato al posto della liquidazione giudiziale, il debitore deve “portare qualcosa in più”. Quel qualcosa in più sono le risorse esterne.
La Cassazione, con la sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026 (Prima Sezione civile), ha descritto la risorsa esterna come un apporto di nuova ricchezza, estraneo al patrimonio del debitore, che può essere distribuito ai creditori e che fa crescere l’attivo. Non basta un vantaggio solo contabile, né una diversa distribuzione del rischio tra i creditori. Nel caso deciso, la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione negoziata non è stata considerata risorsa esterna, perché non aggiungeva un euro all’attivo: cambiava soltanto chi veniva pagato prima.
Da qui la risposta alla domanda del titolo, in prima battuta: un bene di un terzo è, per definizione, fuori dal patrimonio dell’impresa; quindi può essere una risorsa esterna, a condizione che venga effettivamente trasferito, liquidato o messo a disposizione con un vincolo che lo destini ai creditori. Un bene del terzo che resta nella piena disponibilità del terzo, senza alcun impegno giuridicamente vincolante, è solo una promessa.
Ma la legge parla solo dei soci. Un terzo qualsiasi può contribuire?
Sì. La norma cita espressamente i soci perché è il caso in cui il dubbio era più forte: un socio è vicino all’impresa e i suoi apporti potrebbero sembrare “interni”. Il legislatore ha chiarito che anche questi apporti sono esterni, purché siano senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione e il piano li destini direttamente ai creditori concorsuali.
Per un terzo che non ha alcun legame con la società (un familiare dell’imprenditore, un’altra impresa del gruppo, un investitore, un futuro acquirente dell’azienda) il carattere esterno è ancora più evidente: i suoi beni non sono mai appartenuti all’impresa e non fanno parte della garanzia patrimoniale generica dei creditori. Il criterio da applicare è quello sostanziale indicato dalla Cassazione nel 2026: ricchezza nuova, estranea al patrimonio del debitore, distribuibile, che incrementa l’attivo.
Attenzione a un punto che spesso sfugge. La formula “senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione” vale per i soci, ma la logica è generale: se il terzo dà un bene o una somma pretendendo di essere rimborsato alla pari degli altri creditori, quell’apporto non incrementa davvero l’attivo, perché crea un nuovo debito che concorre con quelli esistenti. Il risultato netto per i creditori è quasi nullo. Un apporto del terzo serve davvero solo se è a fondo perduto, oppure se il suo eventuale rimborso viene dopo che i creditori concorsuali sono stati soddisfatti.
Quanto deve valere, almeno, il contributo del terzo?
Deve far crescere l’attivo disponibile di almeno il 10 per cento rispetto al momento in cui si presenta la domanda. E, insieme, deve permettere di pagare almeno il 20 per cento ai chirografari e ai privilegiati degradati per incapienza.
Sono due soglie diverse e vanno verificate entrambe. La prima è una soglia di “incremento”: si prende l’attivo disponibile alla data della domanda (il valore realizzabile dei beni dell’impresa) e si calcola il 10 per cento. Il valore del bene del terzo, al netto di tutto ciò che lo grava, deve almeno raggiungere quella cifra. La seconda è una soglia di “risultato”: sommando attivo interno e risorse esterne, dopo aver pagato prededuzioni e privilegiati, ai chirografari (compresi i privilegiati che non trovano capienza nel bene su cui grava il loro privilegio) deve arrivare almeno un quinto del credito.
Può accadere che il bene del terzo superi il 10 per cento ma non basti a garantire il 20 per cento; oppure che il 20 per cento sia raggiunto, ma solo grazie a un attivo interno particolarmente ricco, con un apporto esterno inferiore al 10 per cento. In entrambi i casi la proposta non rispetta l’art. 84, comma 4. Vedremo più avanti, nella parte dedicata agli esempi, come si fanno i conti.
C’è poi la questione della stima. L’attivo disponibile è un valore di realizzo, non un valore di bilancio: un capannone iscritto a 600.000 euro può valere sul mercato molto meno, e la soglia del 10 per cento si calcola su quanto si ricaverebbe davvero. Lo stesso criterio prudente vale per il bene del terzo. Se si usa una stima ottimistica per l’attivo interno e una pessimistica per l’apporto, il 10 per cento sembra più difficile da raggiungere; se si fa il contrario, si rischia di presentare un piano che il commissario smonterà. La coerenza tra i criteri di stima è il primo controllo che un attestatore serio deve fare, e conviene anticiparlo.
Che differenza c’è con il concordato in continuità?
Nel concordato in continuità le risorse esterne non sono un requisito di ammissibilità: il piano si regge sui flussi della prosecuzione dell’attività. Nel liquidatorio, invece, senza risorse esterne il concordato non può nemmeno partire. È per questo che, nel liquidatorio, la domanda “posso usare i beni di un terzo?” diventa decisiva.
C’è poi un aspetto che la Cassazione ha chiarito proprio confrontando le due situazioni. Con la sentenza n. 22474 dell’8 agosto 2024 e con l’ordinanza n. 18014 del 2 luglio 2025 (entrambe della Prima Sezione civile e relative a concordati in continuità regolati dalla legge fallimentare), la Corte ha affermato che il surplus prodotto dalla prosecuzione dell’attività è un incremento di valore dei beni aziendali: resta quindi dentro la garanzia patrimoniale generica e il debitore non può distribuirlo liberamente, alterando l’ordine delle prelazioni. Il valore generato dall’impresa è “interno”; solo ciò che arriva davvero da fuori può essere distribuito con maggiore libertà. Il bene di un terzo appartiene a questa seconda categoria: ed è proprio questo che gli dà un peso particolare nel concordato liquidatorio.
La procedura
Come si “porta” in concreto un bene di un terzo dentro il concordato?
Dipende dal tipo di bene e dalla fiducia che i creditori e il tribunale possono riporre nell’impegno. Le strade praticabili sono diverse e non esiste un modello unico imposto dalla legge.
La più semplice è il versamento di una somma: il terzo vende il proprio bene e versa il ricavato alla procedura, oppure versa subito una somma su un conto vincolato. Il vantaggio è la certezza; lo svantaggio è che il terzo deve già avere la liquidità o trovare l’acquirente prima della domanda.
La seconda è il trasferimento del bene all’impresa o alla procedura con destinazione ai creditori: il bene entra nel compendio da liquidare, ma con l’indicazione nel piano che il suo ricavato è finanza esterna. Qui servono un atto di trasferimento valido e una stima indipendente del valore.
La terza è l’impegno irrevocabile del terzo a vendere il bene e a versare il ricavato, eventualmente con un prezzo minimo, accompagnato da garanzie (per esempio una fideiussione bancaria o assicurativa sull’importo promesso). È la soluzione più flessibile, ma è anche quella più esposta: se l’impegno non è vincolante e garantito, il tribunale e il commissario giudiziale lo valuteranno con estrema prudenza.
La quarta è la segregazione del bene, attraverso un trust o un vincolo di destinazione, a favore dei creditori concorsuali. Ne parliamo più avanti, perché risolve un problema che molti non vedono: la protezione del bene dai creditori personali del terzo.
Qualunque strada si scelga, il piano deve prevedere espressamente la destinazione diretta delle risorse ai creditori concorsuali: lo richiede la stessa formulazione dell’art. 84, comma 4.
Cosa bisogna depositare per dimostrare che l’apporto è reale?
Il tribunale e, poi, il commissario giudiziale devono poter verificare tre cose: che il bene esiste e vale quanto si dice, che il terzo si è obbligato in modo vincolante, che il ricavato andrà ai creditori.
Per il valore servono una perizia di stima aggiornata e, per gli immobili, la documentazione ipocatastale che mostri le eventuali ipoteche, pignoramenti o altri pesi a carico del terzo. Il valore utile è sempre quello netto: se l’immobile del terzo vale 180.000 euro ma è gravato da un mutuo residuo di 95.000 euro, l’apporto realistico non supera 85.000 euro, e anzi va ridotto dei costi di vendita.
Per l’impegno servono atti scritti, firmati dal terzo (e, se il bene è in comunione legale, da entrambi i coniugi), con contenuto preciso: quale bene, a quali condizioni, entro quali tempi, con quali garanzie, con quale destinazione del ricavato. Una lettera di intenti generica non è sufficiente.
Per la destinazione, il piano deve indicare come le risorse esterne si sommano all’attivo e come vengono ripartite tra le classi o tra i creditori. Il professionista indipendente che attesta il piano deve poter valutare anche la componente esterna: un’attestazione che non esamina la solidità dell’apporto del terzo è un’attestazione debole su un punto essenziale.
In che ordine si svolgono i passaggi?
La tabella che segue riassume la sequenza tipica, con i riferimenti principali. Non sostituisce l’analisi del caso concreto, perché tempi e modalità dipendono anche dalle scelte del tribunale.
| Fase | Atto | Termine / momento | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Preparazione | Perizia del bene del terzo, verifica dei gravami, accordo scritto con il terzo | Prima del deposito | Debitore, terzo, consulenti |
| Domanda | Deposito di proposta e piano con indicazione delle risorse esterne e della loro destinazione | Momento che fissa l'”attivo disponibile” su cui calcolare il 10% | Tribunale |
| Attestazione | Relazione del professionista indipendente su veridicità dei dati e fattibilità, compresa la componente esterna | Con il piano | Tribunale, creditori |
| Vaglio iniziale | Verifica di ammissibilità, anche sul rispetto delle soglie del 10% e del 20% | Dopo il deposito | Tribunale |
| Istruttoria | Relazione del commissario giudiziale, anche sulla consistenza degli apporti esterni | Prima del voto | Commissario, creditori |
| Voto | Espressione del voto dei creditori sulla proposta | Secondo i termini fissati dal tribunale | Creditori |
| Omologazione | Verifica della regolarità della procedura e del rispetto delle regole distributive | Dopo il voto | Tribunale |
| Esecuzione | Trasferimento o liquidazione del bene del terzo, versamento del ricavato, riparto | Secondo il piano | Liquidatore giudiziale, commissario |
Due momenti meritano attenzione. Il primo è la data della domanda: è da lì che si misura l’attivo disponibile e quindi la soglia del 10 per cento. Un bene del terzo apportato “in corsa”, dopo che l’attivo è già stato stimato, va comunque confrontato con quel valore iniziale. Il secondo è l’esecuzione: se il terzo non adempie, il piano diventa ineseguibile e si apre il rischio di risoluzione del concordato.
Il commissario giudiziale controlla anche i beni del terzo?
Sì, nella misura in cui servono a capire se la proposta sta in piedi. Il commissario non amministra il patrimonio del terzo, ma deve valutare se l’apporto promesso è credibile e se verrà effettivamente destinato ai creditori.
In pratica, il commissario esamina la perizia del bene, i gravami, la solvibilità del terzo, l’esistenza di garanzie, i tempi previsti per la vendita. Se rileva che il bene è sopravvalutato o che il terzo è a sua volta esposto verso creditori personali, lo segnala nella relazione, e quella segnalazione pesa sia sul voto sia sul giudizio del tribunale.
Il controllo iniziale del tribunale, del resto, è tutt’altro che formale. Con l’ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026, la Cassazione ha affermato, con riferimento al concordato semplificato, che il controllo del tribunale in fase di ammissibilità si estende alla verifica dei presupposti di accesso e che il decreto della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile per cassazione. È un’indicazione che va oltre lo specifico istituto: un difetto nella costruzione della proposta rischia di chiudere la partita nella fase iniziale, con margini di impugnazione molto ridotti.
Le risorse del terzo devono rispettare l’ordine dei privilegi?
No, se si rispetta la soglia del 20 per cento: è proprio questa la loro forza. L’art. 84, comma 4, consente di distribuire le risorse esterne in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., cioè senza seguire la regola per cui i creditori privilegiati vanno pagati prima dei chirografari.
In concreto: l’attivo dell’impresa va distribuito secondo l’ordine delle cause di prelazione; il ricavato del bene del terzo, invece, può essere indirizzato in misura maggiore ai chirografari, per raggiungere la soglia del 20 per cento e rendere la proposta appetibile al voto. Questo è possibile perché quei beni non hanno mai fatto parte della garanzia generica dei creditori: nessun privilegiato poteva contare su di essi.
La libertà, però, non è assoluta. Le risorse devono essere davvero esterne (altrimenti valgono le regole ordinarie, come la Cassazione ha ricordato nel 2024 e nel 2025 per il surplus da continuità) e la soglia del 20 per cento ai chirografari e ai degradati deve essere comunque assicurata. Inoltre il trattamento delle classi deve restare coerente con le regole sull’omologazione, che il tribunale verifica.
Per il concordato minore il quadro è diverso. Con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, la Cassazione (Prima Sezione) ha affermato che la proposta di concordato minore deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause di prelazione come disciplinata dagli artt. 84 e 112 CCII, richiamati dall’art. 74, comma 4; la violazione è causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio prima dell’omologazione. È un monito importante per chi pensa di trasporre meccanicamente le regole del concordato preventivo al sovraindebitamento.
I casi particolari
E se il bene del terzo è ipotecato a garanzia di un debito della mia impresa?
È uno dei casi più frequenti e più delicati. Pensi al padre dell’imprenditore che, anni fa, ha concesso ipoteca sulla propria casa a garanzia del finanziamento bancario della società. Ora quella casa viene “offerta” come risorsa esterna.
Il punto è che la banca ha già un diritto su quel bene: in quanto creditore ipotecario, può soddisfarsi sul ricavato della vendita indipendentemente dal concordato, perché il bene non è dell’impresa. Il Codice della crisi, all’art. 117, conserva ai creditori i diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso; e il terzo che ha concesso ipoteca su un proprio bene si trova in una posizione analoga, perché la sua garanzia non viene travolta dalla falcidia concordataria.
Ne deriva che il valore del bene del terzo, ai fini dell’apporto, va calcolato al netto della quota che spetterebbe comunque alla banca garantita. Se la casa vale 240.000 euro e il credito garantito è di 160.000 euro, la parte “libera” è 80.000 euro, prima dei costi di vendita. Si può costruire un accordo con la banca (per esempio la vendita concordata del bene con pagamento diretto e rinuncia della banca a insinuarsi per la parte soddisfatta), ma va negoziato e documentato. Contare due volte lo stesso valore, una come garanzia della banca e una come apporto ai chirografari, è l’errore che fa cadere il piano.
Vale anche se il bene è di un socio, ma intestato alla moglie o a una sua società?
Vale, ma il discorso si sposta su chi deve firmare. L’apporto è del soggetto che è titolare del bene. Se l’immobile è della moglie del socio, è lei che deve obbligarsi; se è in comunione legale tra i coniugi, servono entrambi; se è di una società del socio, deve deliberare l’organo competente di quella società, con tutte le cautele sul conflitto di interessi e sull’interesse sociale della società che dà il bene.
La qualifica giuridica dell’apporto cambia poco: socio, familiare o società collegata, l’apporto è esterno se viene da un patrimonio diverso da quello del debitore e se non genera un obbligo di restituzione concorrente con i creditori. Cambia molto, invece, la solidità dell’impegno. Un tribunale guarderà con sospetto un piano in cui la risorsa esterna dipende da un soggetto che non ha firmato nulla, o da una società che ha a sua volta debiti significativi.
C’è poi un controllo che conviene fare prima: se il terzo che dà il bene ha creditori propri, questi potrebbero contestare l’atto con cui il bene viene destinato al concordato, ad esempio con l’azione revocatoria ordinaria prevista dall’art. 2901 c.c., se ne ricorrono i presupposti. Un apporto esposto a un’azione dei creditori del terzo non è un apporto sicuro.
L’esperienza dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore D.L. 118/2021 è proprio questa: verificare se l’apporto del terzo è giuridicamente vincolante e patrimonialmente capiente prima di presentarlo a creditori e tribunale.
Si può usare un trust per vincolare il bene del terzo ai creditori?
Si può, ed è uno degli strumenti che la prassi ha valorizzato per risolvere un limite strutturale: gli effetti protettivi del concordato riguardano il patrimonio del debitore, non quello del terzo. Se il terzo promette un immobile ma nel frattempo un suo creditore personale lo pignora, il concordato non può impedirlo, e la risorsa esterna sparisce.
Con il conferimento in trust a favore dei creditori concorsuali, il bene viene separato dal patrimonio del terzo e destinato in via esclusiva all’esecuzione del piano. I creditori del concordato diventano beneficiari, anche quelli dissenzienti, e un guardiano può controllare la gestione. Il risultato è che il professionista attestatore e il commissario giudiziale possono considerare l’apporto come effettivamente garantito, e non come una semplice promessa.
Il trust non è una formula magica. Va costituito con un atto rigoroso, va trascritto se riguarda beni immobili, e resta esposto alle stesse verifiche sul patrimonio del disponente: se il terzo è in difficoltà con i propri creditori, anche il trust può essere contestato. Ma quando l’apporto esterno è costituito da beni anziché da denaro, la segregazione è spesso il modo più convincente per dimostrare che quei beni arriveranno davvero ai creditori. Alternative possibili, da valutare caso per caso, sono il vincolo di destinazione trascritto o il deposito vincolato del prezzo.
E nel concordato minore liquidatorio funziona allo stesso modo?
Il principio è simile, i numeri no. Nel concordato minore, regolato dagli artt. 74 e seguenti CCII e riservato ai debitori sovraindebitati non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, la proposta liquidatoria è ammessa solo se prevede l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda (formulazione introdotta dal D.Lgs. 136/2024 nell’art. 74, comma 2). Non ci sono le soglie fisse del 10 e del 20 per cento, ma un criterio qualitativo.
La giurisprudenza di merito ha dato contenuto a quell'”apprezzabile”. Il Tribunale di Ferrara, con decreto del 23 maggio 2023, ha richiesto un contributo consistente, non irrisorio ed economicamente valutabile, anche se non necessariamente in denaro. Il Tribunale di Campobasso, con decreto del 14 gennaio 2025, ha ritenuto ammissibile un concordato minore liquidatorio sorretto dalla sola finanza esterna.
Il limite principale, come detto, è quello indicato dalla Cassazione con la sentenza n. 28574/2025: nel concordato minore la proposta deve rispettare la graduazione delle cause di prelazione secondo le regole richiamate dall’art. 74, comma 4. Chi trasferisce al concordato minore la libertà distributiva del concordato preventivo rischia l’inammissibilità. È un terreno in cui il ruolo dell’OCC e del gestore della crisi è determinante, perché è nella loro relazione che la consistenza dell’apporto esterno viene esaminata per prima.
Le paure finali
Se il terzo poi si tira indietro, che cosa succede al concordato?
Succede quello che succede a ogni piano che non viene eseguito: il concordato può essere risolto, e l’impresa torna esposta alla liquidazione giudiziale. È il rischio più serio, e va detto con chiarezza.
Prima dell’omologazione, se l’impegno del terzo viene meno, la proposta perde un requisito di ammissibilità: senza risorse esterne il concordato liquidatorio non regge, e il tribunale ne prende atto. Dopo l’omologazione, l’inadempimento del terzo rende il piano non eseguibile, e i creditori possono chiedere la risoluzione nei termini e alle condizioni previsti dal Codice.
Per questo la qualità dell’impegno conta più del valore nominale del bene. Un apporto di 60.000 euro garantito da fideiussione bancaria a prima richiesta vale, per i creditori, molto più di un immobile da 120.000 euro “promesso” senza alcun vincolo. La rassicurazione fondata è che il rischio si può ridurre in modo significativo con gli strumenti giusti: versamento anticipato, conto vincolato, trust, garanzie autonome. Il limite reale è che nessuno strumento elimina del tutto il rischio se il terzo, nel frattempo, diventa insolvente.
Il terzo che mi aiuta rischia di perdere tutto?
Rischia quello che decide di mettere, non di più. Il terzo che apporta un bene non diventa debitore dei creditori del concordato per l’intero debito dell’impresa: si obbliga nei limiti dell’impegno assunto.
Diverso è il caso del terzo che sia già, per conto suo, fideiussore o garante dell’impresa. In questo caso il concordato non lo libera: l’art. 117 CCII conserva ai creditori i diritti verso i coobbligati e i fideiussori. Molti familiari si convincono che “se la società fa il concordato, la mia fideiussione si riduce alla percentuale concordataria”. Non è così, e conviene saperlo prima.
Un apporto ben costruito, anzi, può essere l’occasione per regolare anche la posizione del terzo garante: l’accordo con la banca garantita può prevedere che il pagamento effettuato con il bene del terzo chiuda la sua esposizione come garante. Ma è un accordo da negoziare, non un effetto automatico della legge. Chi offre un bene al concordato deve sapere con precisione a cosa si obbliga e da cosa resta comunque esposto.
Quanto tempo ho davvero per organizzare l’apporto?
Meno di quanto si pensa. L’apporto va definito prima del deposito della domanda, perché è dalla data della domanda che si misura l’attivo disponibile e si verificano le soglie.
Se si presenta una domanda “con riserva” per ottenere le misure protettive e preparare il piano, il tempo concesso dal tribunale va usato anche per chiudere gli accordi con il terzo: perizia, verifica dei gravami, firma degli impegni, garanzie. Arrivare alla scadenza con un apporto ancora “in trattativa” è uno degli scenari più rischiosi.
Va considerato anche il tempo di realizzo. Se il bene del terzo deve essere venduto, il piano deve indicare tempi credibili, coerenti con il mercato di riferimento. Una vendita immobiliare stimata in sei mesi, in un mercato locale che richiede in media il doppio, è una previsione che il commissario contesterà. Un apporto rapido e certo vale più di un apporto alto e incerto.
Un’ultima indicazione pratica: conviene sempre chiedersi se il percorso più adatto sia davvero il concordato liquidatorio. Se l’impresa ha ancora un valore di funzionamento, il passaggio dalla composizione negoziata, con l’affiancamento dell’esperto, può permettere di negoziare l’apporto del terzo in un contesto più riservato e di scegliere poi lo strumento più adatto. Il tempo speso a scegliere bene lo strumento non è tempo perso: è quello che evita di depositare una proposta destinata a fermarsi al primo vaglio.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Ecco due ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia ma realistici. Non sono casi reali dello Studio.
Simulazione 1 — Immobile del socio con mutuo residuo.
Ipotesi: attivo disponibile dell’impresa alla data della domanda 437.850 €. Prededuzioni stimate 38.400 €; privilegiati 212.600 €, interamente capienti; chirografari (compresi i privilegiati degradati) 1.146.900 €.
– Soglia del 10%: 437.850 × 10% = 43.785 € di risorse esterne minime.
– Distribuzione dell’attivo interno: 437.850 − 38.400 − 212.600 = 186.850 € ai chirografari, pari al 16,29%. Senza apporti, la soglia del 20% (229.380 €) non è raggiunta.
– Apporto del socio: immobile stimato 96.000 €, mutuo residuo del socio 41.200 €, costi di vendita stimati al 6% (5.760 €). Valore netto: 96.000 − 41.200 − 5.760 = 49.040 €.
– Verifica: 49.040 € ≥ 43.785 € → soglia del 10% rispettata. Ai chirografari: 186.850 + 49.040 = 235.890 €, pari al 20,57% → soglia del 20% rispettata.
– Prova di sensibilità: se l’immobile si vende al 10% in meno (86.400 €, costi 5.184 €), il netto scende a 40.016 €. A quel punto il 10% non è più rispettato e i chirografari ricevono 226.866 €, pari al 19,78%. La proposta sarebbe sotto entrambe le soglie. Soluzione da valutare: un prezzo minimo garantito dal socio o un’integrazione in denaro.
Simulazione 2 — Casa del padre ipotecata a garanzia del finanziamento della società.
Ipotesi: attivo disponibile 268.400 €, soglia del 10% = 26.840 €. Casa del padre stimata 213.500 €, gravata da ipoteca a garanzia di un credito bancario verso la società di 152.700 €. Costi di vendita stimati al 4% (8.540 €).
– Dal ricavato, la banca garantita si soddisfa per 152.700 €. Restano 213.500 − 152.700 − 8.540 = 52.260 €.
– Sembra un apporto sufficiente. Ma il padre, pagando con il proprio bene il debito della società, potrebbe vantare verso la società un diritto di regresso o di surrogazione per 152.700 €: un nuovo credito concorrente, che diluirebbe la percentuale dei chirografari.
– Se il padre rinuncia al regresso (o lo posterga al pagamento integrale dei creditori concorsuali) e destina i 52.260 € ai creditori, l’apporto supera la soglia del 10% e, in più, il debito bancario della società si riduce di 152.700 €, migliorando la percentuale degli altri.
– Se invece il padre non rinuncia, il quadro cambia completamente e il calcolo va rifatto da capo. Il valore dell’apporto dipende tanto dal bene quanto da ciò a cui il terzo rinuncia.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“I beni di terzi che ho già in azienda li posso contare come risorse esterne?”
Quasi mai, e il motivo è sottile. Molte imprese utilizzano beni che non sono loro: macchinari in leasing, immobili in comodato da un familiare, veicoli intestati al socio, attrezzature in noleggio. Nel predisporre il piano liquidatorio si è tentati di includerli nell’attivo, oppure di qualificarli come “contributo esterno” perché il proprietario è d’accordo a lasciarli a disposizione.
Ma una cosa è l’uso, un’altra è la destinazione ai creditori. Un bene di terzi che l’impresa usa non è attivo dell’impresa e non diventa risorsa esterna solo perché resta dov’è. Lo diventa solo se il proprietario lo trasferisce, lo vende versando il ricavato, o lo vincola formalmente ai creditori. Senza quell’atto, inserirlo nel piano significa sovrastimare l’attivo o la finanza esterna, con due conseguenze possibili: un’attestazione che non regge e un giudizio di inammissibilità o di non fattibilità.
Il discorso vale anche al contrario. Se un bene di terzi in leasing viene restituito al concedente, quel valore esce dal perimetro e non può essere conteggiato. E se un bene formalmente intestato a un terzo è in realtà frutto di distrazioni dal patrimonio dell’impresa, presentarlo come “apporto esterno” è un errore grave: quel bene potrebbe essere oggetto di azioni recuperatorie, e la sua natura “esterna” sarebbe contestabile alla radice.
La Cassazione, con la sentenza n. 620/2026, ha ricordato che la risorsa esterna deve essere nuova ricchezza che incrementa l’attivo. Un bene che già lavorava per l’impresa, senza alcun nuovo atto di destinazione, non aggiunge nulla.
Una variante frequente riguarda i crediti dei soci. Il socio che ha finanziato l’impresa negli anni e oggi dichiara di “rinunciare” al proprio credito non apporta, in senso stretto, un bene: elimina un debito. È un effetto utile, perché riduce la massa passiva e migliora la percentuale degli altri creditori, ma va qualificato correttamente. La rinuncia a un credito non è la stessa cosa del versamento di nuova liquidità o del trasferimento di un immobile, e la sentenza n. 620/2026 invita a distinguere tra ciò che accresce l’attivo e ciò che si limita a redistribuire il rischio. Prima di contare un’operazione come risorsa esterna, chiedetevi sempre: entra nuova ricchezza a disposizione dei creditori, sì o no? Se la risposta è no, quell’operazione può comunque migliorare il piano, ma non serve a superare la soglia del 10 per cento.
Infine, un controllo spesso dimenticato riguarda i tempi del trasferimento. Se il bene del terzo entra nel patrimonio dell’impresa prima della domanda senza un chiaro vincolo di destinazione, rischia di confondersi con l’attivo interno e di essere trattato secondo le regole ordinarie sulle prelazioni. È quindi preferibile che l’atto con cui il terzo mette a disposizione il bene richiami espressamente il piano concordatario e la destinazione del ricavato ai creditori concorsuali.
Ma i giudici cosa dicono?
Ecco le pronunce che abbiamo verificato e che aiutano a rispondere alla domanda del titolo. Per ciascuna indichiamo estremi, principio riformulato e rilevanza. Alcune riguardano la legge fallimentare o istituti vicini (continuità, concordato semplificato, concordato minore): lo segnaliamo di volta in volta, perché il loro peso sul concordato liquidatorio del Codice della crisi è indiretto.
| Pronuncia | Principio in sintesi | Perché conta qui |
|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, sent. n. 620 del 12 gennaio 2026 | La risorsa esterna ex art. 84, c. 4, CCII è nuova ricchezza, estranea al patrimonio del debitore, distribuibile e idonea ad accrescere l’attivo; la rinuncia dei soci alla prededuzione non lo è | Definisce che cosa può essere “esterno”: il bene del terzo vale se aggiunge ricchezza reale |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 623 del 12 gennaio 2026 | Nel concordato semplificato il controllo iniziale del tribunale si estende ai presupposti di accesso; il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile per cassazione | Mostra quanto pesa il vaglio iniziale: un apporto mal costruito può chiudere subito la procedura |
| Cass. civ., Sez. I, sent. n. 624 del 12 gennaio 2026 | L’utilità per i creditori, anche non economica, deve essere concreta e apprezzabile per il singolo; la sola rapidità non basta | Le risorse esterne devono tradursi in un vantaggio tangibile, non in un beneficio astratto |
| Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025 | Nel concordato minore la proposta deve rispettare gli artt. 2740-2741 c.c. e la graduazione delle prelazioni richiamata dall’art. 74, c. 4, CCII; violazione rilevabile d’ufficio | Limita la libertà distributiva nel sovraindebitamento, anche in presenza di apporti esterni |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18014 del 2 luglio 2025 (legge fallimentare) | Il surplus della continuità è incremento di valore dei beni aziendali, rientra nella garanzia generica e non può essere distribuito alterando le prelazioni | Per contrasto: solo ciò che è davvero esterno gode della deroga agli artt. 2740-2741 |
| Cass. civ., Sez. I, sent. n. 22474 dell’8 agosto 2024 (legge fallimentare) | Stesso principio: il plusvalore da continuità non è liberamente destinabile dal debitore | Conferma la linea di confine tra risorse interne ed esterne |
| Trib. Ferrara, decreto del 23 maggio 2023 | Nel concordato minore il contributo esterno deve essere consistente, non irrisorio ed economicamente valutabile, anche se non in denaro | Utile per valutare apporti in natura, come un immobile del terzo |
| Trib. Campobasso, decreto del 14 gennaio 2025 | Ammissibile un concordato minore liquidatorio sorretto dalla sola finanza esterna | Conferma che l’apporto del terzo può essere l’unica fonte del piano nel sovraindebitamento |
| Trib. Pescara, 27 gennaio 2025 | Nel confronto con la liquidazione giudiziale rientra la finanza esterna, anche costituita da immobili dei soci, oltre a rinunce e liquidità | Riconosce gli immobili dei soci come componente della finanza esterna |
| App. Ancona, 27 marzo 2024 | L’utilità rilevante deve derivare dalla proposta del debitore rispetto alla liquidazione giudiziale; i vantaggi fiscali del creditore non contano | Evita di “gonfiare” l’apporto con utilità indirette |
| Trib. Como, 27 ottobre 2022 | Ogni creditore deve ottenere un soddisfacimento non irrisorio | Rafforza la necessità che l’apporto si traduca in percentuali concrete |
Qualche considerazione d’insieme, per legare i punti.
Primo: la nozione di risorsa esterna è sostanziale, non formale. La sentenza n. 620/2026 è oggi il riferimento più diretto: conta se arriva ricchezza nuova, non come la si chiama. Un immobile di un terzo trasferito o venduto a favore dei creditori supera questo test; una rinuncia che sposta soltanto l’ordine dei pagamenti no.
Secondo: la deroga distributiva vale solo per ciò che è davvero esterno. Le pronunce del 2024 e del 2025 sul surplus da continuità, pur riferite alla legge fallimentare, tracciano una linea che il Codice della crisi ha reso esplicita nell’art. 84, comma 4: libertà distributiva per le risorse esterne, rispetto delle prelazioni per quelle interne.
Terzo: nel concordato minore la libertà è più stretta. La sentenza n. 28574/2025 impone il rispetto della graduazione delle prelazioni; la giurisprudenza di merito, pur ammettendo piani fondati sulla sola finanza esterna (Campobasso 2025), esige che il contributo sia consistente e valutabile (Ferrara 2023).
Quarto: l’utilità deve essere concreta. Le sentenze n. 624/2026 e le decisioni di Ancona 2024 e Como 2022, pur nate in contesti diversi, convergono: l’apporto deve tradursi in un beneficio misurabile per i creditori, non in vantaggi indiretti o di mera rapidità.
Le decisioni di merito di Ferrara, Campobasso, Pescara, Ancona e Como sono citate con data e autorità ma senza numero di registro, perché la fonte consultata non lo riporta; ne abbiamo riformulato il principio senza riprodurre le massime.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco cosa facciamo, punto per punto, quando un’impresa ci chiede se può costruire un concordato liquidatorio su beni di terzi.
- Ricostruiamo l’attivo disponibile alla data prevista per la domanda, separando i beni dell’impresa da quelli solo in uso (leasing, comodati, noleggi), per calcolare con precisione la soglia del 10 per cento.
- Esaminiamo il bene del terzo: titolarità, regime patrimoniale, ipoteche, pignoramenti, trascrizioni pregiudizievoli, e ne determiniamo il valore netto con il supporto di periti.
- Verifichiamo la posizione patrimoniale del terzo, per valutare il rischio che i suoi creditori personali aggrediscano il bene o contestino l’atto di destinazione.
- Individuiamo lo strumento giuridico più adatto per rendere l’apporto vincolante: versamento su conto vincolato, trasferimento, impegno irrevocabile con garanzia, trust o vincolo di destinazione.
- Redigiamo gli accordi con il terzo, comprese le eventuali rinunce al regresso o le clausole di postergazione, perché l’apporto non generi un nuovo debito concorrente.
- Negoziamo con i creditori garantiti sul bene del terzo, quando il bene è già ipotecato a garanzia dei debiti dell’impresa, per evitare doppi conteggi e coordinare la vendita.
- Simuliamo la distribuzione tra classi e creditori, con prove di sensibilità sul prezzo di realizzo, per verificare il rispetto del 20 per cento anche in scenari prudenziali.
- Lavoriamo con il professionista attestatore fornendo la documentazione sulla componente esterna, perché la relazione possa esaminarla in modo specifico.
- Seguiamo il dialogo con il commissario giudiziale e il tribunale sulla consistenza degli apporti, e predisponiamo le eventuali difese nelle fasi di reclamo e impugnazione.
- Valutiamo, nel sovraindebitamento, la strada del concordato minore liquidatorio, tenendo conto del criterio dell’apporto “apprezzabile” e del rispetto delle prelazioni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è il ruolo che, nella composizione negoziata, misura la credibilità degli apporti di soci e terzi e la loro capacità di sostenere un piano. Quando la composizione negoziata sfocia in un concordato, compreso quello semplificato, la stessa competenza serve a costruire una finanza esterna che superi il vaglio del tribunale. Per i debitori sovraindebitati, la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario OCC consente di impostare l’apporto esterno secondo i criteri propri del concordato minore.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea. E sul caso lavora uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, perché la valutazione del bene del terzo, la simulazione dei riparti e i profili fiscali dell’apporto richiedono competenze che vanno lette insieme.
In chiusura
Tre messaggi emergono dalle risposte.
Il primo: sì, un concordato liquidatorio può includere beni di terzi come risorse esterne, purché siano ricchezza nuova, estranea al patrimonio del debitore, effettivamente destinata ai creditori, come ha ribadito la Cassazione nel 2026.
Il secondo: contano il valore netto e la solidità dell’impegno, non il valore nominale del bene. Ipoteche, mutui, diritti di regresso, creditori personali del terzo e tempi di vendita possono ridurre l’apporto sotto le soglie del 10 e del 20 per cento.
Il terzo: nel concordato minore le regole sono diverse, più elastiche sulla misura dell’apporto ma più rigide sul rispetto delle prelazioni.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ruolo che impone di valutare la consistenza degli apporti esterni prima ancora che arrivino al tribunale, ed è Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC, qualifiche che coprono il versante del concordato minore. Analizzeremo il bene del terzo, verificheremo le soglie e costruiremo con voi lo strumento più adatto per renderlo davvero utilizzabile.
📩 Prima di firmare qualsiasi impegno con il terzo che vuole aiutarti, parlane con noi: i riferimenti per contattare lo Studio sono qui sotto, in fondo all’articolo.
