Quanto Costa Un Concordato Semplificato Per La Liquidazione Del Patrimonio?

Questa guida raccoglie le domande che ci vengono rivolte più spesso da imprenditori e amministratori che stanno chiudendo una composizione negoziata senza accordo e si chiedono quanto costerà il passo successivo. Le risposte sono complete, ma restano su un solo punto: quali spese di procedura e di giustizia comporta il concordato semplificato, chi le sostiene, quando e con quale priorità rispetto ai creditori. Non è una guida generale all’istituto.

Il contesto normativo, in poche righe. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è disciplinato dagli artt. 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificati dai correttivi e da ultimo dal D.Lgs. 136/2024. Si accede solo dopo una composizione negoziata in cui l’esperto ha dichiarato, nella relazione finale, che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma non hanno avuto esito. Non c’è voto dei creditori, non c’è commissario giudiziale, non serve un attestatore: è il tribunale, con l’aiuto di un ausiliario, a verificare la proposta. Il compenso dell’esperto è regolato dall’art. 25-ter CCII, quello del liquidatore dal rinvio dell’art. 25-septies alle regole del concordato liquidatorio.

Perché questo tema rientra esattamente nella specializzazione dello Studio? Il concordato semplificato nasce dentro la composizione negoziata: senza la relazione finale dell’esperto la domanda non è nemmeno ammissibile, e una delle voci di costo principali è proprio il compenso dell’esperto. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno come si conduce una composizione negoziata, come si scrive una relazione finale e come si determina il compenso dell’esperto secondo l’art. 25-ter, ed è da questa posizione che leggiamo il conto complessivo della procedura.

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Quali sono, in concreto, le spese di un concordato semplificato?

Le voci sono cinque: contributo unificato e spese di cancelleria, compenso dell’ausiliario, compenso del liquidatore, compenso dell’esperto della composizione negoziata, spese di comunicazione e pubblicità.

Vediamole in fila, perché la confusione nasce quasi sempre dal fatto che alcune spese “appartengono” alla fase precedente e altre a quella successiva.

  1. Contributo unificato e anticipazione forfettaria. Sono i costi di giustizia per il deposito del ricorso per omologazione (ne parliamo più sotto).
  2. Ausiliario del tribunale. L’art. 25-sexies, comma 3, CCII prevede che il tribunale nomini un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c., che deve accettare entro tre giorni e depositare un parere. È una figura a carico della procedura.
  3. Liquidatore. Con il decreto di omologazione il tribunale nomina un liquidatore (art. 25-septies, comma 1), che esegue il piano, vende i beni e ripartisce il ricavato. Anche il suo compenso grava sulla procedura.
  4. Esperto della composizione negoziata. Il suo lavoro è terminato prima del deposito, ma il suo compenso, determinato secondo l’art. 25-ter CCII, spesso non è ancora stato pagato quando si arriva al concordato semplificato. Ed è prededucibile.
  5. Comunicazioni e pubblicità. La proposta va comunicata a tutti i creditori via PEC o raccomandata; il decreto va pubblicato; le eventuali vendite comportano oneri di pubblicità.

Cosa manca, rispetto a un concordato preventivo ordinario? Mancano il commissario giudiziale e la relazione di attestazione: due voci che nel concordato preventivo pesano in modo rilevante e che qui sono sostituite dalla relazione finale dell’esperto, già prodotta nella composizione negoziata, e dal parere dell’ausiliario. È uno dei motivi per cui il legislatore ha costruito lo strumento come “semplificato” anche sotto il profilo economico.

Attenzione però: “semplificato” non vuol dire “gratuito”. Le voci restano, e alcune (l’esperto, il liquidatore) sono proporzionate all’attivo.

Chi paga, l’imprenditore o i creditori?

Paga il patrimonio dell’impresa: le spese di procedura sono prededucibili e vengono soddisfatte prima dei creditori concorsuali.

Detta in modo più diretto: nessuno manda una fattura ai creditori. Ma ogni euro speso per la procedura è un euro che non arriva ai creditori, perché la prededuzione mette quelle spese in testa alla fila.

Il meccanismo è questo. L’art. 25-sexies, comma 2, CCII stabilisce che dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese si producono, tra gli altri, gli effetti dell’art. 6 CCII, cioè la norma sui crediti prededucibili. I compensi degli organi nominati dal tribunale (ausiliario e liquidatore) e le spese della procedura rientrano in questa categoria. Per l’esperto la regola è ancora più netta: l’art. 25-ter, comma 12, dice testualmente che il suo compenso è prededucibile.

Il Tribunale di Milano, con decreto del 9 ottobre 2025, ha ricordato che durante la composizione negoziata non nascono, di regola, crediti prededucibili, salvo quelli espressamente previsti dalla legge, tra cui proprio il compenso dell’esperto. È un’indicazione importante: la prededuzione non si estende a ogni debito contratto durante le trattative, ma copre sicuramente l’esperto.

Il soggetto formalmente obbligato verso l’esperto è l’imprenditore (art. 25-ter, comma 11). Se l’impresa ha liquidità, può pagarlo prima del deposito; se non ce l’ha, quel credito entra nel concordato semplificato in prededuzione.

Bisogna pagare tutto subito o si paga alla fine?

No, non tutto subito. Al deposito servono solo i costi di giustizia; i compensi degli organi si pagano a valle, con il ricavato delle liquidazioni o con le risorse messe a disposizione dal piano.

La sequenza tipica, in termini di cassa, è la seguente:

  • al deposito del ricorso: contributo unificato e anticipazione forfettaria;
  • dopo il decreto che fissa l’udienza: spese per comunicare la proposta, i pareri e la relazione a tutti i creditori;
  • dopo l’omologazione: compenso dell’ausiliario (liquidato dal tribunale), poi, man mano che la liquidazione procede, spese di vendita e pubblicità e, alla fine, compenso del liquidatore;
  • esperto: dipende. Se le parti si sono accordate e l’impresa ha pagato, la voce è già chiusa; se no, il compenso viene liquidato dalla commissione dell’art. 13, comma 6, e confluisce in prededuzione.

Un dettaglio che pochi conoscono: l’art. 25-ter, comma 13, consente all’esperto di chiedere un acconto non superiore a un terzo del compenso presumibile, dopo almeno 60 giorni dall’accettazione dell’incarico. Quindi può accadere che una parte del compenso dell’esperto sia già stata pagata durante la composizione negoziata, e che nel concordato semplificato resti solo il saldo.

Quindi costa meno di un concordato preventivo?

Di regola sì, perché mancano alcune figure costose; ma il risparmio dipende dalla dimensione dell’impresa e da come si è svolta la composizione negoziata.

Mettiamo in fila le differenze strutturali, senza cifre inventate. Nel concordato preventivo liquidatorio il debitore sostiene, tra l’altro, il costo della relazione dell’attestatore indipendente, il compenso del commissario giudiziale per tutta la durata della procedura, le spese dell’adunanza e del voto dei creditori, e poi il compenso del liquidatore giudiziale. Nel concordato semplificato:

  • non c’è l’attestatore, perché la sua funzione è in parte assorbita dalla relazione finale dell’esperto e dal parere dell’ausiliario;
  • non c’è il commissario giudiziale, sostituito dall’ausiliario, con un ruolo più circoscritto nel tempo;
  • non c’è il voto, quindi non ci sono i costi organizzativi dell’adunanza;
  • resta il liquidatore, come nel concordato liquidatorio ordinario.

C’è però un costo che il preventivo “ordinario” non sempre ha: l’esperto della composizione negoziata, che nel semplificato è un passaggio obbligato. Per un’impresa media il saldo è di norma favorevole al semplificato; per una micro-impresa con attivo contabile alto e realizzo basso, il compenso dell’esperto può ridurre sensibilmente il vantaggio.

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 4154 dell’11 giugno 2024, ha qualificato il concordato semplificato come una figura autonoma, non soggetta in via analogica a tutta la disciplina del concordato preventivo. È la chiave per capire perché le voci di costo tipiche del preventivo non si trasferiscono automaticamente nel semplificato.

Quanto si paga di contributo unificato per depositare il ricorso?

Il ricorso per omologazione del concordato semplificato viene trattato come la domanda di apertura di una procedura concorsuale: l’importo di riferimento è quello previsto dal Testo unico spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) per le procedure concorsuali, cioè 851 euro, più l’anticipazione forfettaria di 27 euro.

Due precisazioni oneste. La prima: l’art. 25-sexies non contiene una voce dedicata al contributo unificato, e il Testo unico è stato scritto prima che il concordato semplificato esistesse. La riconduzione alla categoria delle procedure concorsuali è coerente con la qualificazione data dalla Cassazione: con l’ordinanza n. 9730 del 12 aprile 2023, la Prima Sezione ha affermato che il concordato semplificato appartiene al novero delle procedure concorsuali, applicando di conseguenza, per la competenza, la regola sul trasferimento di sede nell’anno anteriore. La pronuncia riguardava la competenza, non il contributo unificato, ma conferma l’inquadramento.

La seconda: prima del deposito conviene verificare con la cancelleria fallimentare del tribunale competente l’importo applicato e le modalità di versamento, perché sulle procedure di nuova introduzione le prassi degli uffici non sono sempre uniformi.

Nessun contributo è dovuto, invece, per la sola istanza di accesso alla composizione negoziata, che si presenta sulla piattaforma telematica delle Camere di commercio: è un procedimento non giudiziale. Il costo di giustizia nasce quando si entra in tribunale, cioè con il ricorso ex art. 25-sexies (o con la domanda con riserva ex art. 40, che il comma 1 consente anche qui).

L’ausiliario nominato dal tribunale va pagato? Quanto?

Sì, va pagato, e il suo compenso è liquidato dal tribunale a carico della procedura. La norma, però, non contiene una tabella dedicata.

L’ausiliario dell’art. 25-sexies, comma 3, è nominato “ai sensi dell’art. 68 c.p.c.”, cioè come ausiliario del giudice. Deve accettare entro tre giorni, rendere le dichiarazioni previste dalla normativa antimafia richiamata dalla norma e depositare un parere sulla proposta. Il tribunale può anche concedere fino a quindici giorni per integrazioni.

Come si determina il compenso? Qui bisogna essere chiari: il testo dell’art. 25-sexies non fissa criteri propri. Nella prassi i tribunali fanno riferimento o alla disciplina generale degli ausiliari del magistrato contenuta nel D.P.R. 115/2002, oppure, per analogia di funzioni, ai parametri previsti per gli organi delle procedure concorsuali (D.M. 30/2012). La scelta incide sull’importo, perché i secondi sono parametrati all’attivo e al passivo, mentre i primi seguono logiche diverse. È una voce da stimare insieme al tribunale e da accantonare nel piano, non da ignorare.

Un elemento può incidere sui tempi e quindi sull’impegno richiesto: se il piano prevede che un trasferimento di azienda o di beni avvenga prima dell’omologazione, l’art. 25-septies, comma 3, affida l’esecuzione proprio all’ausiliario, previa autorizzazione del tribunale. In quel caso il suo lavoro si allarga e, prevedibilmente, anche il compenso.

Una curiosità processuale che ha un riflesso pratico: la Cassazione, con l’ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026, ha chiarito che né l’ausiliario né il liquidatore sono contraddittori necessari nel reclamo contro l’omologazione, perché non hanno interessi propri da far valere. Tradotto: il loro compenso non li rende “parti” del giudizio, e le spese di eventuali impugnazioni non si moltiplicano per la loro presenza.

Quanto costa l’esperto, se il concordato semplificato arriva dopo la composizione negoziata?

Il compenso dell’esperto si calcola con l’art. 25-ter CCII: una percentuale decrescente per scaglioni sull’attivo dell’impresa, con un minimo di 4.000 euro e un massimo di 400.000 euro, corretta da maggiorazioni e riduzioni.

È la voce che sorprende di più, perché molti imprenditori la considerano un costo “già sostenuto” e la dimenticano nel piano del concordato semplificato. Invece, se non è stata pagata, ci entra in prededuzione.

Gli scaglioni del comma 1 sono questi:

Attivo dell’impresa Percentuale minima Percentuale massima
fino a 100.000 € 4,00% 6,00%
da 100.000,01 a 500.000 € 1,00% 1,50%
da 500.000,01 a 1.000.000 € 0,50% 0,80%
da 1.000.000,01 a 2.500.000 € 0,25% 0,43%
da 2.500.000,01 a 50.000.000 € 0,05% 0,10%
da 50.000.000,01 a 400.000.000 € 0,010% 0,025%
oltre (scaglioni ulteriori) percentuali millesimali

La base di calcolo (comma 9) è la media dell’attivo degli ultimi tre bilanci oppure, se mancano, l’attivo della situazione patrimoniale depositata con l’istanza.

Poi intervengono i correttivi:

  • da 21 a 50 creditori e parti interessate: +25%; oltre 50: +35%;
  • fino a 5 creditori e parti interessate: −40% (lavoratori e rappresentanze sindacali non si contano);
  • +10% se l’esperto individua un acquirente o se c’è vendita del complesso aziendale;
  • +100% se le trattative si chiudono con uno dei risultati indicati dall’art. 23, comma 1, o dal comma 2, lettera b).

Qui sta il punto che riguarda direttamente chi arriva al concordato semplificato: la maggiorazione del 100% è legata al successo delle trattative (contratto, convenzione di moratoria, accordo, accordo di ristrutturazione), mentre il concordato semplificato è lo sbocco previsto quando le trattative non hanno avuto esito. Secondo la lettera della norma, quindi, l’arrivo al semplificato non fa scattare il raddoppio.

Si aggiungono le spese documentate (comma 10), ma non i compensi dei collaboratori di cui l’esperto si è avvalso.

E il liquidatore che il tribunale nomina con l’omologazione, come viene pagato?

Con il ricavato della liquidazione, in prededuzione, secondo i criteri richiamati dalle norme sul concordato liquidatorio.

L’art. 25-septies, comma 1, stabilisce che il tribunale, con il decreto di omologazione, nomina un liquidatore e rinvia, in quanto compatibili, agli artt. 114 e 115 CCII. L’art. 114 è la norma sulla liquidazione nel concordato preventivo con cessione dei beni, che a sua volta richiama per il liquidatore alcune disposizioni dettate per il curatore, compresa quella sul compenso. Il risultato pratico è che il compenso del liquidatore viene determinato con parametri proporzionati all’attivo realizzato e ripartito, e liquidato dal tribunale.

Due variabili incidono più di altre:

  • la presenza di un’offerta già individuata nel piano. Se c’è, l’art. 25-septies, comma 2, prevede che il liquidatore, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, dia esecuzione a quell’offerta: un’attività più snella di una liquidazione “a bando” bene per bene;
  • il numero e la natura dei beni. Crediti da incassare, azioni recuperatorie, immobili in più località: ogni attività in più è tempo e spesa.

Il liquidatore non è un costo che si sceglie, è imposto dalla legge. Ma un piano costruito bene, con perimetro dei beni chiaro e offerte già raccolte, riduce in concreto la durata e quindi il peso della liquidazione.

Ci sono spese di comunicazione e di pubblicità?

Sì, e il loro peso dipende soprattutto dal numero di creditori e dal tipo di vendite previste.

Il ricorso è pubblicato nel registro delle imprese dal cancelliere entro il giorno successivo al deposito (art. 25-sexies, comma 2). Poi il tribunale, con decreto, ordina all’imprenditore di comunicare la proposta, il parere dell’ausiliario e la relazione finale dell’esperto a tutti i creditori risultanti dall’elenco, a mezzo PEC o, se non disponibile, raccomandata con avviso di ricevimento (comma 4). Con cento creditori senza PEC, le raccomandate diventano una voce reale.

Il decreto di omologazione è poi pubblicato con le modalità dell’art. 45 CCII (comma 6). In fase di liquidazione, se si procede con vendite competitive, si aggiungono gli oneri di pubblicità delle vendite, tra cui, quando la vendita passa dal Portale delle vendite pubbliche, il contributo di pubblicazione previsto dal Testo unico spese di giustizia per ciascun lotto.

Per orientarsi, ecco la tabella dei passaggi, dei termini e delle voci di spesa collegate.

Fase Atto Termine Davanti a chi Voce di spesa
Fine composizione negoziata Relazione finale dell’esperto comunicata all’imprenditore (art. 17, c. 8) Esperto Compenso esperto (art. 25-ter), prededucibile
Accesso Ricorso ex art. 25-sexies (anche con riserva ex art. 40) entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione Tribunale del centro degli interessi principali Contributo unificato e anticipazione forfettaria
Pubblicità iniziale Iscrizione nel registro imprese entro il giorno successivo al deposito Cancelliere Oneri di cancelleria
Istruttoria Nomina ausiliario e parere accettazione entro 3 giorni; eventuali integrazioni fino a 15 giorni Tribunale / ausiliario Compenso ausiliario
Contraddittorio Comunicazione ai creditori fissata nel decreto; almeno 45 giorni tra termine dell’ausiliario e udienza Imprenditore PEC / raccomandate A/R
Opposizioni Costituzione degli opponenti fino a 10 giorni prima dell’udienza (perentorio) Tribunale Spese di lite eventuali
Omologazione Decreto motivato, pubblicato ex art. 45 all’esito dell’udienza Tribunale Pubblicità del decreto
Impugnazioni Reclamo / ricorso per cassazione 30 giorni / 30 giorni Corte d’appello / Cassazione Contributo unificato del grado
Esecuzione Liquidazione e riparti secondo il piano Liquidatore Compenso liquidatore, spese di vendita

Se il tribunale dichiara inammissibile la proposta, le spese sono perse?

In buona parte sì: il contributo unificato versato non si recupera e il compenso dell’esperto resta comunque dovuto, perché remunera un lavoro già svolto.

È la ragione per cui il vaglio iniziale va preso sul serio. La Cassazione, negli ultimi mesi, ha chiarito che il controllo di ammissibilità non è una formalità. Con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025 e poi con l’ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026, la Prima Sezione ha affermato che il tribunale non si limita a verificare la regolarità formale del ricorso, ma accerta la legalità sostanziale della proposta e le condizioni dell’art. 25-sexies, anche in rapporto alla documentazione richiesta.

Il presupposto più delicato è la relazione finale dell’esperto. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 426 del 15 giugno 2024, ha dichiarato inammissibile una proposta non preceduta da una relazione finale che desse atto della correttezza delle trattative e dell’impraticabilità delle altre soluzioni. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 236 del 20 marzo 2025, ha ribadito che il termine di 60 giorni dalla relazione è un limite da rispettare, eventualmente con una domanda in forma prenotativa.

E c’è un aspetto che aggrava il conto: secondo la Cassazione, sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026, il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile per cassazione con il ricorso straordinario, perché non ha carattere decisorio. In pratica, dopo il reclamo la strada si chiude: si ripartirà da un altro strumento, con nuove spese, e intanto il tempo passa.

Il consiglio pratico è uno: prima di versare il contributo unificato, si verifica che la documentazione dell’art. 39 CCII sia completa e che la relazione finale contenga le dichiarazioni richieste. È un controllo che costa poco e protegge da una spesa inutile.

Se un creditore si oppone o fa reclamo, i costi aumentano?

Possono aumentare, perché l’opposizione apre un contenzioso con possibili spese di lite e l’eventuale reclamo comporta un nuovo grado di giudizio con i relativi costi di giustizia.

L’art. 25-sexies, comma 4, consente a creditori e interessati di opporsi costituendosi fino a dieci giorni prima dell’udienza, termine perentorio. Il decreto di omologazione è reclamabile davanti alla corte d’appello entro trenta giorni (comma 6), e contro la decisione della corte d’appello è proponibile ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione (comma 7). Ogni grado ha il suo contributo unificato e il rischio di condanna alle spese processuali.

Le opposizioni più frequenti contestano due cose: che i creditori siano trattati peggio che nella liquidazione giudiziale e che le trattative non siano state condotte in buona fede. La Corte d’appello di Napoli, decreto del 7 gennaio 2025, ha affermato che il parere dell’esperto non vincola il tribunale, che può verificare autonomamente la correttezza delle trattative, e che queste richiedono informazioni complete ai creditori, proposte formali e un confronto con l’alternativa liquidatoria.

Proprio qui entra in gioco l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista: chi conosce il modo in cui la relazione finale viene redatta sa anche dove un creditore cercherà il punto debole, e può seguire la proposta dall’udienza fino all’eventuale ricorso in Cassazione.

Il modo più efficace di contenere questa voce è prevenire l’opposizione: un piano che documenta in modo trasparente il confronto con la liquidazione giudiziale, voce per voce, lascia meno spazio a contestazioni.

Ho pochi creditori: l’esperto mi costa meno?

Sì: con non più di cinque creditori e parti interessate il compenso dell’esperto è ridotto del 40%, ma non può scendere sotto il minimo di 4.000 euro.

È il caso tipico della piccola società con un’esposizione concentrata: una banca, l’Erario, un paio di fornitori, il locatore. La riduzione del comma 4 dell’art. 25-ter si applica al compenso calcolato sugli scaglioni; il comma 3 fissa però un pavimento di 4.000 euro per il compenso complessivo. Per un’impresa con attivo modesto, quindi, il risparmio effettivo può essere più contenuto di quanto il 40% faccia pensare (lo vediamo nell’esempio numerico più avanti).

Va ricordato anche il caso estremo del comma 8: se l’imprenditore non compare o l’esperto archivia subito la composizione negoziata, il compenso è liquidato tra 500 e 5.000 euro. Ma in quell’ipotesi non si arriva al concordato semplificato, che presuppone trattative effettivamente svolte.

Sul conteggio dei creditori: lavoratori e rappresentanze sindacali non entrano nel numero utile per maggiorazioni e riduzioni. Un’impresa con quattro creditori finanziari e commerciali e venti dipendenti resta quindi nella fascia con riduzione.

Se ho già un compratore per l’azienda, si risparmia?

In genere sì sul piano dei tempi e delle spese di vendita, ma il compenso dell’esperto può aumentare del 10% se è stato lui a individuare l’acquirente.

L’art. 25-septies, comma 2, prevede che, se il piano di liquidazione include un’offerta di un soggetto già individuato per il trasferimento dell’azienda, di rami o di beni specifici, il liquidatore dia esecuzione all’offerta dopo aver verificato che sul mercato non ci siano soluzioni migliori. Si applicano gli artt. 2919-2929 c.c. sugli effetti della vendita forzata. Questo riduce in concreto le spese di pubblicità e la durata della liquidazione rispetto a una vendita lotto per lotto.

Se il trasferimento deve avvenire prima dell’omologazione, l’esecuzione spetta all’ausiliario con autorizzazione del tribunale (comma 3): il suo impegno cresce e il tribunale ne terrà conto nel liquidarne il compenso.

Sul fronte dell’esperto, l’art. 25-ter prevede la maggiorazione del 10% in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione dell’acquirente da parte dell’esperto. Il saldo complessivo resta di norma favorevole, perché una vendita in blocco già negoziata evita costi di liquidazione frammentata. Ma va calcolato, non presunto.


E se il patrimonio non basta nemmeno a pagare le spese della procedura?

È il rischio più serio, e la risposta onesta è che in quel caso il concordato semplificato non sta in piedi: se dopo le spese prededucibili ai creditori non arriva nulla, manca l’utilità richiesta dalla legge.

L’art. 25-sexies, comma 5, chiede al tribunale di verificare che la proposta assicuri un’utilità a ciascun creditore e non arrechi pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale. La Cassazione, con l’ordinanza n. 624 del gennaio 2026, ha escluso che la sola rapidità della chiusura rappresenti un’utilità per i chirografari che non ricevono nulla. Tradotto in termini di costi: se le prededuzioni (esperto, ausiliario, liquidatore, spese) assorbono tutto ciò che resta dopo i privilegiati, il piano rischia la bocciatura.

Il limite reale è questo: le spese della procedura non si possono “comprimere” per decreto, si possono solo prevedere con precisione. La rassicurazione fondata è che il piano non deve necessariamente reggersi solo sui beni dell’impresa: risorse esterne, come apporti di soci o di terzi oppure offerte di acquisto migliorative già raccolte, possono coprire una parte delle prededuzioni e restituire un margine ai creditori. Vanno però documentate e rese vincolanti, perché il tribunale verifica la fattibilità del piano e non si accontenta di promesse.

Cosa fare, in concreto, quando i numeri sono al limite? Tre verifiche, prima del deposito:

  • ricalcolare il compenso dell’esperto sulla base corretta e verificare se l’accordo con l’esperto è già stato raggiunto o se deve ancora essere definito;
  • stimare in modo prudente il realizzo, perché è il realizzo, non il valore contabile, a pagare le spese e i creditori;
  • confrontare il risultato con la liquidazione giudiziale: se anche in quella sede i chirografari non riceverebbero nulla, la domanda da porsi non è più quanto costa il semplificato, ma se sia lo strumento adatto.

Rischio di pagare l’esperto e poi finire comunque in liquidazione giudiziale?

Sì, è possibile. Il compenso dell’esperto è dovuto per l’attività svolta, indipendentemente dall’esito del concordato semplificato.

Questo è il limite reale. Ma va letto insieme a una rassicurazione fondata: se si apre la liquidazione giudiziale, il compenso dell’esperto resta prededucibile (art. 25-ter, comma 12), quindi non si aggiunge al passivo chirografario dell’imprenditore come un debito qualsiasi. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9567 del 5 novembre 2024, ha ricordato che il compenso è fissato prima di tutto dall’accordo delle parti e, in mancanza, dalla commissione, il cui provvedimento costituisce titolo esecutivo.

C’è un’altra tutela, prevista dal comma 11: l’accordo sul compenso concluso prima di 120 giorni dalla convocazione delle parti è nullo, salvo che le trattative si concludano prima. È una regola pensata per evitare che l’imprenditore, nei primi giorni di difficoltà, accetti condizioni sbilanciate.

Le spese possono far bocciare il concordato perché “costa più della liquidazione giudiziale”?

In teoria sì, in pratica di rado: il confronto si fa sul risultato netto per i creditori, e la liquidazione giudiziale ha costi propri di solito non inferiori.

Il tribunale deve accertare che la proposta non sia peggiore per i creditori della liquidazione giudiziale. La Corte d’appello di Potenza, sentenza n. 336 del 19 luglio 2024, ha sottolineato che il giudice deve valutare la convenienza del concordato rispetto all’alternativa liquidatoria. Nella liquidazione giudiziale ci sono curatore, comitato dei creditori, accertamento del passivo, vendite competitive, tempi tipicamente più lunghi. La rassicurazione fondata è che il semplificato, senza voto, senza commissario e senza attestatore, nasce con una struttura di costo più leggera; il limite reale è che questo vantaggio va dimostrato numeri alla mano nel piano, non affermato.

Chi controlla che i compensi degli organi non siano sproporzionati?

Li controlla chi li liquida: il tribunale per ausiliario e liquidatore, la commissione dell’art. 13, comma 6, per l’esperto se manca l’accordo. Nessun organo si autoliquida.

Questa è una rassicurazione fondata. L’esperto può accordarsi con l’imprenditore, ma l’accordo è valido solo se concluso dopo 120 giorni dalla convocazione delle parti (o dopo la chiusura anticipata delle trattative); in mancanza, decide la commissione applicando i criteri dell’art. 25-ter: opera prestata, complessità, contributo alla negoziazione, sollecitudine. Per ausiliario e liquidatore provvede il tribunale con un provvedimento che deve dar conto dei parametri adottati.

Il limite reale è che i parametri lasciano margini ampi tra minimo e massimo, come si vede già dagli scaglioni dell’esperto. Per questo è utile che il piano contenga stime prudenti, prossime ai valori massimi, piuttosto che ottimistiche: se a consuntivo i compensi risultano inferiori, la differenza va ai creditori; se risultano superiori, il piano può non reggere.

Un’ultima indicazione: le spese di procedura vanno rappresentate al tribunale in modo trasparente fin dal ricorso. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 902 del 21 novembre 2024, ha ricordato che in sede di omologa si verificano fattibilità, assenza di pregiudizio e utilità per ciascun creditore: un piano che nasconde o sottostima le prededuzioni espone l’imprenditore proprio su questi tre fronti.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Due ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati per rendere leggibili i calcoli. Non sono casi reali.

Ipotesi 1 – S.r.l. di distribuzione, attivo medio degli ultimi tre bilanci 1.843.600 €, 34 creditori e parti interessate (esclusi i dipendenti), composizione negoziata chiusa senza accordo, relazione finale comunicata il 9 settembre 2026.

  • Termine per il ricorso: 60 giorni dalla comunicazione, quindi entro l’8 novembre 2026 (l’eventuale sospensione feriale riguarda solo il periodo 1-31 agosto e qui non rileva).
  • Compenso dell’esperto per scaglioni:
  • fino a 100.000 €: da 4.000 a 6.000 €;
  • da 100.000 a 500.000 € (400.000 €): da 4.000 a 6.000 €;
  • da 500.000 a 1.000.000 € (500.000 €): da 2.500 a 4.000 €;
  • da 1.000.000 a 1.843.600 € (843.600 €): da 2.109 a 3.627,48 €.
  • Totale base: da 12.609 a 19.627,48 €.
  • Maggiorazione del 25% (da 21 a 50 creditori): da 15.761,25 a 24.534,35 €.
  • Nessuna maggiorazione del 100%, perché le trattative non sono sfociate in uno degli esiti indicati dall’art. 23.
  • Se durante le trattative è stato versato un acconto di 5.180 € (entro il terzo del presumibile), il saldo da prevedere in prededuzione va da 10.581,25 a 19.354,35 €.
  • Al deposito: contributo unificato 851 € + anticipazione forfettaria 27 € = 878 €.
  • Comunicazioni: 34 creditori, di cui 9 senza PEC: 9 raccomandate A/R.
  • Da accantonare nel piano, con stima da concordare in base ai criteri adottati dal tribunale: compenso dell’ausiliario e compenso del liquidatore.

Ipotesi 2 – S.r.l. artigiana, attivo medio 212.700 €, 4 creditori (Erario privilegiato 97.400 €, banca chirografaria 41.300 €, fornitore 18.750 €, locatore 9.260 €).

  • Compenso dell’esperto: 4.000-6.000 € sul primo scaglione + 1.127-1.690,50 € sul secondo (112.700 €) = 5.127-7.690,50 €; riduzione del 40% = 3.076,20-4.614,30 €; applicando il minimo di legge, da 4.000 a 4.614,30 €.
  • Prededuzioni stimate nel piano, in via di pura ipotesi: esperto 4.300 €, costi di giustizia 878 €, ausiliario 3.150 €, liquidatore 6.420 €, spese di vendita 1.270 € = 16.018 €.
  • Scenario A – realizzo 141.900 €: 141.900 − 16.018 = 125.882 €; pagato l’Erario (97.400 €), restano 28.482 € per 69.310 € di chirografi, cioè circa il 41,1%. C’è un’utilità concreta per ciascun creditore.
  • Scenario B – realizzo 112.400 €: 112.400 − 16.018 = 96.382 €, insufficiente perfino a pagare per intero l’Erario. Ai chirografari non arriva nulla: alla luce della Cassazione n. 624/2026 il piano è esposto alla bocciatura, salvo apporti esterni che riportino un’utilità per tutti.

La lezione delle due ipotesi è che le spese di procedura non sono una nota a margine: nelle imprese piccole possono decidere da sole se il concordato semplificato è omologabile.


La domanda che nessuno fa (ma tutti dovrebbero fare)

“Il compenso dell’esperto si calcola sull’attivo dei bilanci o su quello che realizzerò davvero vendendo?”

Sull’attivo dei bilanci. Ed è un dettaglio che cambia i conti.

L’art. 25-ter, comma 9, prende come base la media dell’attivo degli ultimi tre bilanci (o, in mancanza, la situazione patrimoniale depositata con l’istanza). Non conta il valore di realizzo dei beni nel concordato semplificato. Un’impresa in crisi profonda ha spesso un attivo contabile gonfiato da crediti inesigibili, magazzino obsoleto, immobilizzazioni sopravvalutate: il compenso dell’esperto viene calcolato su quei numeri, mentre i creditori saranno pagati con il ricavato effettivo, spesso molto più basso.

Ne derivano tre conseguenze pratiche:

  1. il peso percentuale delle spese di procedura sul ricavato reale può essere molto superiore a quanto sembra guardando le aliquote;
  2. nel piano, il compenso dell’esperto va inserito tra le prededuzioni con l’importo realistico, non con una stima ottimistica;
  3. se il compenso non è ancora stato definito, l’accordo con l’esperto (possibile solo dopo i 120 giorni, salvo chiusura anticipata delle trattative) è il momento per tenere conto delle circostanze del comma 1: opera prestata, complessità, contributo alla negoziazione, sollecitudine.

C’è poi una conseguenza indiretta: il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, in vigore dal 12 agosto 2026, con il suo art. 4 ha esteso ai tributi locali gli strumenti del Codice, compresa la transazione fiscale nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis). Per molte imprese con debiti IMU o TARI rilevanti, questo rende più probabile chiudere le trattative con un accordo prima di arrivare al semplificato, e cambia quindi la valutazione costi-benefici dell’una e dell’altra strada. Va considerato prima, non dopo, la relazione finale.


Ma i giudici cosa dicono?

Ecco le pronunce che abbiamo verificato e che toccano, direttamente o indirettamente, i costi e i presupposti economici del concordato semplificato. Per ciascuna: estremi, principio riformulato, perché conta per chi deve fare i conti.

1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9730 del 12 aprile 2023.
Principio: il concordato semplificato appartiene alle procedure concorsuali; per la competenza territoriale si applica in via analogica l’irrilevanza del trasferimento di sede nell’anno anteriore (decisione sul testo originario del D.L. 118/2021).
Rilevanza: sostiene l’inquadramento concorsuale, che si riflette anche sulla disciplina dei costi di giustizia e sulla prededuzione.

2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025.
Principio: il vaglio di ammissibilità riguarda anche la legalità sostanziale e i requisiti dell’art. 25-sexies, non solo la forma.
Rilevanza: un ricorso incompleto rischia di bruciare contributo unificato e tempo.

3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026.
Principio: conferma che il controllo iniziale del tribunale si estende alle condizioni di ammissibilità valutate sulla documentazione richiesta.
Rilevanza: consolida l’orientamento, rendendo decisiva la preparazione del ricorso.

4. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 620 del 12 gennaio 2026.
Principio: il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, mancando decisorietà.
Rilevanza: dopo l’inammissibilità confermata non c’è un ulteriore grado; le spese sostenute non si recuperano con un’impugnazione.

5. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 624/2026 (gennaio 2026).
Principio: la sola celerità della soluzione non costituisce utilità per i chirografari privi di qualsiasi soddisfazione.
Rilevanza: se le spese prededucibili azzerano la quota dei chirografari, l’omologazione è a rischio.

6. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026.
Principio: ausiliario e liquidatore non sono contraddittori necessari nel reclamo contro l’omologazione, non avendo interessi propri.
Rilevanza: gli organi pagati dalla procedura restano estranei al contenzioso sull’omologa.

7. Trib. Milano, decreto del 9 ottobre 2025.
Principio: nella composizione negoziata non sorgono crediti prededucibili se non nei casi previsti dalla legge, tra cui il compenso dell’esperto.
Rilevanza: chiarisce quali costi delle trattative passano davanti ai creditori nel successivo concordato semplificato.

8. Trib. Milano, sent. n. 9567 del 5 novembre 2024.
Principio: il compenso dell’esperto è fissato dall’accordo delle parti o, in mancanza, dalla commissione, il cui provvedimento è titolo esecutivo.
Rilevanza: il compenso dell’esperto è una voce certa e azionabile, da inserire nel piano.

9. Trib. Milano, sent. n. 426 del 15 giugno 2024.
Principio: è inammissibile la proposta non preceduta dalla relazione finale che attesti correttezza delle trattative e impraticabilità di altre soluzioni.
Rilevanza: senza i presupposti della composizione negoziata, ogni spesa di accesso è inutile.

10. Trib. Milano, sent. n. 236 del 20 marzo 2025.
Principio: la domanda va proposta entro 60 giorni dalla relazione finale, anche in forma prenotativa.
Rilevanza: la domanda con riserva consente di depositare in tempo e completare il piano, con i relativi costi di giustizia.

11. Trib. Milano, sent. n. 902 del 21 novembre 2024.
Principio: in sede di omologa si verificano fattibilità, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione e utilità per ciascun creditore.
Rilevanza: le prededuzioni incidono su tutti e tre i parametri.

12. App. Potenza, sent. n. 336 del 19 luglio 2024.
Principio: il giudice valuta la convenienza del concordato rispetto alla liquidazione giudiziale; lo strumento è una soluzione residuale.
Rilevanza: il confronto con l’alternativa include anche i costi delle due procedure.

13. App. Napoli, decreto del 7 gennaio 2025.
Principio: il parere dell’esperto non vincola il tribunale, che verifica autonomamente buona fede e completezza delle trattative.
Rilevanza: le opposizioni su questo terreno sono la principale fonte di spese aggiuntive.

14. App. Roma, sent. n. 4154 dell’11 giugno 2024.
Principio: il concordato semplificato è figura autonoma, non soggetta in via analogica a tutta la disciplina del concordato preventivo.
Rilevanza: spiega perché non si applicano automaticamente voci di costo tipiche del preventivo, come commissario e attestatore.


E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco gli strumenti che mettiamo in campo quando un imprenditore deve capire quanto gli costerà, in termini di spese di procedura e di giustizia, un concordato semplificato.

  1. Ricostruiamo la base di calcolo del compenso dell’esperto, partendo dalla media dell’attivo degli ultimi tre bilanci, e applichiamo scaglioni, maggiorazioni e riduzioni dell’art. 25-ter.
  2. Verifichiamo lo stato del compenso dell’esperto: acconti versati, accordo raggiunto o da raggiungere, rispetto del termine di 120 giorni, eventuale liquidazione da parte della commissione.
  3. Costruiamo il prospetto delle prededuzioni (esperto, ausiliario, liquidatore, costi di giustizia, comunicazioni, vendite) da inserire nel piano di liquidazione.
  4. Simuliamo il riparto nei diversi scenari di realizzo, per verificare che resti un’utilità per ciascun creditore alla luce della Cassazione n. 624/2026.
  5. Confrontiamo il risultato con la liquidazione giudiziale, voce per voce, per sostenere il giudizio di non pregiudizio.
  6. Controlliamo la completezza della documentazione dell’art. 39 CCII e i contenuti della relazione finale, prima di versare il contributo unificato.
  7. Valutiamo la domanda con riserva ex art. 40 quando il termine di 60 giorni è vicino e il piano non è ancora completo.
  8. Prepariamo e gestiamo le comunicazioni ai creditori imposte dal decreto del tribunale, nei tempi fissati.
  9. Organizziamo le offerte già individuate per il trasferimento dell’azienda o di beni, così da semplificare la fase di liquidazione.
  10. Seguiamo le opposizioni, il reclamo e l’eventuale ricorso in Cassazione, con la stessa strategia dall’inizio alla fine.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021. Il concordato semplificato è il seguito diretto della composizione negoziata: conoscere dall’interno il ruolo dell’esperto, il contenuto della relazione finale e la disciplina del suo compenso consente di stimare con precisione la voce di costo che più spesso viene sottovalutata e di prevenire le contestazioni sulla buona fede delle trattative.

La continuità è parte del metodo: lo stesso difensore segue l’analisi iniziale, il deposito, l’udienza, il reclamo e, da cassazionista, l’eventuale giudizio di legittimità, senza cambi di linea a metà strada.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono attivo, bilanci e scenari di realizzo; gli avvocati traducono quei numeri nel piano, nel ricorso e nella difesa davanti al tribunale.


In sintesi

Tre messaggi emergono dalle risposte.

Primo: le spese di un concordato semplificato sono poche ma reali: costi di giustizia al deposito, ausiliario, liquidatore, esperto della composizione negoziata, comunicazioni e pubblicità. Tutte, tranne i costi di giustizia, si pagano in prededuzione con il patrimonio dell’impresa.

Secondo: il compenso dell’esperto è la voce più spesso dimenticata, si calcola sull’attivo dei bilanci e non sul realizzo, e nelle imprese piccole può incidere in modo decisivo.

Terzo: le spese decidono l’omologabilità: se dopo le prededuzioni non resta un’utilità per ciascun creditore, il piano è esposto alla bocciatura.

Per questo il tema rientra nella specializzazione dello Studio: il concordato semplificato è la prosecuzione della composizione negoziata, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ne conosce dall’interno meccanismi, relazione finale e regole sul compenso dell’esperto. È da qui che partiamo per stimare il costo reale della procedura e costruire un piano che regga al controllo del tribunale.

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