Il calendario che decide la sorte dei processi pendenti
C’è un momento preciso in cui un imprenditore che ha chiuso senza accordo la composizione negoziata smette di chiedersi se il concordato semplificato verrà omologato e comincia a chiedersi un’altra cosa: che fine fanno le cause che ha in corso. La causa del fornitore che pretende 47.000 euro, l’esecuzione immobiliare avviata dalla banca, il giudizio d’appello contro un ex dipendente, il contenzioso con il Comune sulla TARI. Nessuna di queste vicende si ferma per magia nel giorno in cui il tribunale firma il decreto. Ognuna segue un proprio orologio, che si incrocia con quello della procedura in punti ben definiti.
Chi sa cosa succede dopo l’omologa, e quando succede, sceglie il momento giusto per agire invece di subire le mosse degli altri. Questa guida ricostruisce la cronologia completa: dalla relazione finale dell’esperto al ricorso per l’omologazione, dalla pubblicazione nel registro delle imprese al decreto del tribunale, dal reclamo in corte d’appello al ricorso per cassazione, fino alla fase di liquidazione affidata al liquidatore e alla chiusura. Per ogni tappa indichiamo la norma, i termini che si attivano, ciò che il debitore può ancora fare e ciò che ormai gli è precluso, con le pronunce della Corte di cassazione che hanno segnato il percorso, comprese quelle del gennaio 2026.
[casi_crediti_ceduti]Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (artt. 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019) nasce soltanto dall’esito negativo della composizione negoziata: non esiste senza un esperto che abbia condotto le trattative e redatto la relazione finale. È per questo che lo Studio Monardo segue questa materia con una competenza specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno la fase da cui il concordato semplificato prende vita, la relazione finale che ne condiziona l’accesso e i rapporti con i creditori che poi diventano parti delle cause pendenti. A questo si aggiunge la qualifica di cassazionista, che consente di seguire il contenzioso collegato alla procedura fino all’ultimo grado.
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La mappa del tempo: dalla relazione finale alla chiusura
La procedura si snoda lungo una sequenza di passaggi che il Codice scandisce con termini precisi. Alcuni sono termini perentori fissati dalla legge, altri sono intervalli minimi, altri ancora dipendono dal calendario del tribunale. Le cause in corso attraversano questa sequenza e, a seconda della tappa, cambiano natura: prima sono processi qualunque contro un imprenditore in difficoltà, poi diventano processi contro un debitore che ha chiesto l’omologazione, infine diventano giudizi i cui esiti sono “filtrati” dal concordato omologato.
La tabella che segue è la bussola dell’intero articolo. Ogni riga corrisponde a una tappa sviluppata più avanti.
| Tappa | Quando | Atto o evento | Effetto sulle cause in corso | Norma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorno 0 | Comunicazione della relazione finale dell’esperto | Cessano le misure protettive della composizione negoziata; le cause riprendono il loro corso ordinario | artt. 17, 18, 25-sexies c. 1 CCII |
| 2 | Entro 60 giorni dal giorno 0 | Deposito del ricorso e pubblicazione nel registro delle imprese (entro il giorno successivo) | Si producono gli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII; inefficacia delle ipoteche giudiziali recenti | art. 25-sexies c. 2 CCII |
| 3 | Dopo il deposito | Verifica di ritualità, nomina dell’ausiliario, eventuale termine fino a 15 giorni per integrazioni | Le cause pendenti entrano nell’istruttoria come informazioni sul passivo | art. 25-sexies c. 3 CCII |
| 4 | Almeno 45 giorni tra il termine per il parere dell’ausiliario e l’udienza | Comunicazione ai creditori e fissazione dell’udienza; opposizioni fino a 10 giorni prima | Il creditore in lite può opporsi e far valere il proprio credito contestato | art. 25-sexies c. 4 CCII |
| 5 | Udienza e decreto | Omologazione con decreto motivato immediatamente esecutivo; nomina del liquidatore | Il concordato vincola i creditori anteriori; i giudizi di cognizione proseguono ma il loro esito è “ridotto” alla misura concordataria | artt. 25-sexies c. 5-6, 25-septies, 117 CCII |
| 6 | Entro 30 giorni dalla comunicazione | Reclamo alla corte d’appello | Il decreto resta esecutivo; la sorte delle cause dipende dall’esito del reclamo | artt. 25-sexies c. 6, 247 CCII |
| 7 | Entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto d’appello | Ricorso per cassazione | Limiti di ricorribilità chiariti nel 2026 | art. 25-sexies c. 7 CCII |
| 8 | Dopo l’omologa | Esecuzioni individuali, cause tributarie, crediti verso coobbligati | Le esecuzioni dei creditori anteriori sui beni ceduti non possono proseguire in contrasto con il concordato; coobbligati e fideiussori restano esposti | art. 117 CCII |
| 9 | Fase liquidatoria e chiusura | Vendite, riparti, eventuale risoluzione | Liberazione del debitore; risoluzione richiedibile entro un anno dall’ultimo adempimento previsto | artt. 25-sexies c. 8, 114, 118, 119 CCII |
Due avvertenze prima di partire. La prima: il concordato semplificato non conosce il voto dei creditori, quindi non c’è una “fase di adunanza” in cui le cause vengono discusse; i creditori parlano attraverso le opposizioni. La seconda: a differenza di quanto accade nella liquidazione giudiziale, l’omologa non interrompe automaticamente i processi in cui il debitore è parte. È questo il filo conduttore di tutta la cronologia.
Giorno 0: la relazione finale dell’esperto e la fine dello scudo protettivo
Cosa succede
Il calendario parte quando l’esperto della composizione negoziata deposita la relazione finale e questa viene comunicata all’imprenditore, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 8, CCII. Se l’esperto attesta che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate dall’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), non sono praticabili, si apre la porta del concordato semplificato. Senza quella attestazione la porta resta chiusa.
Per le cause in corso il giorno 0 ha un significato molto concreto. Durante la composizione negoziata l’imprenditore può aver ottenuto le misure protettive dell’art. 18 CCII, che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Con la chiusura della composizione quello scudo viene meno. Le esecuzioni rimaste sospese possono riprendere; i creditori che avevano atteso possono tornare all’attacco.
La norma
L’art. 25-sexies, comma 1, CCII consente all’imprenditore di presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione finale, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati dall’art. 39 CCII. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi. Nello stesso termine può essere presentata anche la domanda di cui all’art. 40 CCII, pure con riserva di deposito della documentazione.
I termini che si attivano
Il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale è il primo termine perentorio della cronologia: superato, il concordato semplificato non è più accessibile. Il calcolo segue le regole ordinarie: si esclude il giorno iniziale, si conta quello finale e, se cade di sabato o in un giorno festivo, si proroga al primo giorno non festivo successivo.
Occorre poi ricordare che nelle procedure disciplinate dal Codice della crisi la sospensione feriale non opera, per espressa previsione dell’art. 9 CCII; le cause ordinarie in corso, invece, continuano a beneficiare della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Due calendari diversi corrono quindi in parallelo: quello della procedura, che non si ferma ad agosto, e quello dei processi pendenti, che si ferma.
Cosa può fare il debitore ora
In questa fase il debitore ha in mano due leve. La prima è la rapidità: ogni giorno che passa tra il giorno 0 e il deposito del ricorso è un giorno in cui le cause e le esecuzioni corrono senza alcun filtro. La seconda è la mappatura del contenzioso: per redigere il piano di liquidazione e i documenti dell’art. 39 CCII occorre comunque censire ogni lite pendente, attiva e passiva, con il valore della pretesa, lo stato del giudizio e la prevedibile durata. Quella mappatura è anche il punto di partenza per decidere quali cause conviene coltivare e quali definire.
Restano invece preclusi, da questo momento, gli strumenti tipici della composizione: le misure protettive dell’art. 18 non possono essere prorogate una volta chiuso il percorso, e il debitore non può contare sulla loro sopravvivenza durante i sessanta giorni.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è considerare i sessanta giorni come un periodo “protetto”. Non lo sono. Il creditore che aveva un’esecuzione sospesa può chiederne la ripresa, e il creditore munito di decreto ingiuntivo può iscrivere ipoteca giudiziale. Chi aspetta il cinquantanovesimo giorno per depositare lascia aperta una finestra di quasi due mesi in cui la posizione dei creditori più aggressivi può peggiorare quella di tutti gli altri.
Quanto dura realmente
La durata è fissata dalla legge: sessanta giorni al massimo. Nella pratica la preparazione del piano di liquidazione, dell’inventario e della documentazione contabile richiede settimane, ed è prudente iniziare a lavorarci già durante le ultime fasi della composizione negoziata, quando l’esito negativo delle trattative appare probabile.
Entro il 60° giorno: il ricorso e la pubblicazione nel registro delle imprese
Cosa succede
A questo punto la procedura entra nella sua fase giudiziale. L’imprenditore deposita il ricorso per l’omologazione presso il tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero ed è pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.
Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti previsti dagli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII. Per le cause in corso è il secondo spartiacque della cronologia, perché da qui in avanti il debitore non è più un imprenditore qualunque: è un debitore che ha chiesto l’omologazione di un concordato liquidatorio, e i suoi creditori anteriori sono destinati a essere vincolati dal risultato.
La norma
L’art. 25-sexies, comma 2, CCII richiama quattro disposizioni. L’art. 6 riguarda la prededuzione dei crediti sorti in funzione e in occasione della procedura. L’art. 46 disciplina gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dopo il deposito della domanda e comprende la regola sull’inefficacia, rispetto ai creditori anteriori, delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la pubblicazione della domanda. L’art. 94 riguarda la gestione dell’impresa durante la procedura. L’art. 96 rende applicabili, in quanto compatibili, le norme sugli effetti della liquidazione giudiziale per i creditori, come quelle in materia di compensazione e di decorso degli interessi.
Sul piano territoriale la Cassazione ha chiarito, già nel 2023, che il concordato semplificato è una vera procedura concorsuale e che la competenza si radica secondo criteri analoghi a quelli del concordato preventivo, senza che rilevi il trasferimento della sede nell’anno precedente al deposito (Cass., Sez. I, ord. n. 9730 del 12 aprile 2023, resa ancora in relazione alla disciplina del D.L. 118/2021 e letta in coerenza con l’art. 28 CCII).
I termini che si attivano
Il deposito deve avvenire entro il sessantesimo giorno dalla comunicazione della relazione finale. La pubblicazione deve seguire entro il giorno successivo al deposito: è un adempimento della cancelleria, ma il debitore ha tutto l’interesse a verificarne la tempestività, perché dalla pubblicazione decorrono gli effetti a sua tutela.
Il termine di novanta giorni per l’inefficacia delle ipoteche giudiziali si calcola a ritroso dalla pubblicazione. Un’ipoteca iscritta il 20 febbraio, con pubblicazione del ricorso il 7 maggio, cade nella finestra (sono 76 giorni) e non potrà essere opposta agli altri creditori anteriori.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva di questa tappa riguarda le ipoteche e le compensazioni: è il momento di verificare quali iscrizioni giudiziali cadono nei novanta giorni e quali crediti dei terzi sono compensabili secondo le regole richiamate dall’art. 96. Nelle cause pendenti il debitore conserva la propria capacità processuale: può costituirsi, difendersi, impugnare. Gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, compresi gli accordi transattivi che comportano rinunce o assunzione di nuovi obblighi, vanno però valutati alla luce dell’art. 46 CCII e, quando necessario, sottoposti all’autorizzazione del tribunale.
Bisogna essere chiari su un punto: l’art. 25-sexies, comma 2, non richiama l’art. 54 CCII, cioè la norma che nel concordato preventivo consente al debitore di ottenere misure protettive dal momento della pubblicazione della domanda. L’ampiezza della protezione patrimoniale nel semplificato prima dell’omologa è perciò un tema su cui la prassi dei tribunali non è uniforme, e ogni strategia va calibrata sul tribunale competente.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è firmare una transazione in una causa pendente senza chiedersi se si tratti di un atto di straordinaria amministrazione. Un accordo che riconosce un debito contestato e prevede il pagamento integrale di quel creditore, a ricorso già pubblicato, rischia di essere inefficace e, soprattutto, di alterare la parità di trattamento su cui il tribunale dovrà pronunciarsi.
Quanto dura realmente
Il deposito e la pubblicazione richiedono, in condizioni normali, uno o due giorni. Ciò che richiede tempo è la preparazione del fascicolo. Nella prassi conviene depositare con qualche giorno di margine rispetto alla scadenza, per evitare che un problema tecnico nel deposito telematico trasformi un ritardo minimo in una decadenza definitiva.
Dal decreto sulla ritualità: l’ausiliario, il controllo del tribunale e i 15 giorni per integrare
Cosa succede
Il calendario ora corre dentro le stanze del tribunale. Il giudice acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, valuta la ritualità della proposta, verificando anche la corretta formazione delle classi, e nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c., assegnandogli un termine per depositare il proprio parere. Se la proposta presenta lacune, il tribunale può concedere un termine non superiore a quindici giorni per integrazioni e modifiche.
La norma
L’art. 25-sexies, comma 3, CCII disciplina questa fase. Il controllo del tribunale non è soltanto formale. La Cassazione, in una serie di pronunce ravvicinate, ha chiarito che il vaglio iniziale si estende alla legalità sostanziale della proposta: il tribunale deve verificare la sussistenza dei requisiti dell’art. 25-sexies in rapporto alla documentazione richiesta dallo stesso articolo e dall’art. 39 CCII (Cass., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025; Cass., Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026). Con l’ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026 la Prima Sezione ha aggiunto che quel controllo iniziale può riguardare, fin dall’origine, anche i presupposti di accesso alla composizione negoziata previsti dall’art. 12 CCII.
I termini che si attivano
Il termine per il parere dell’ausiliario è fissato dal tribunale. Il termine per le integrazioni non può superare i quindici giorni: è un termine giudiziale, ma la sua mancata osservanza espone la proposta alla declaratoria di inammissibilità, con la conseguenza che le cause in corso tornano a correre senza alcun orizzonte concordatario.
Cosa può fare il debitore ora
Per le cause in corso questa è una tappa silenziosa ma decisiva. L’ausiliario e il tribunale leggono il piano di liquidazione e devono capire come sono trattati i crediti contestati. La finestra difensiva consiste nel rappresentare con precisione ogni lite pendente nel piano: quale credito è in contestazione, per quale importo, con quale grado di rischio, e quale accantonamento è previsto nel caso in cui il creditore risulti vittorioso. Un piano che ignora una causa da 47.000 euro, o che la considera già vinta senza spiegazione, offre all’ausiliario un argomento per dubitare della fattibilità.
Il debitore può inoltre utilizzare il termine per le integrazioni per chiarire, con documenti, lo stato dei giudizi: sentenze di primo grado, ordinanze istruttorie, perizie già depositate. Ciò che non può fare è modificare la natura della proposta, che resta un concordato per cessione dei beni.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è sottovalutare il controllo iniziale, immaginando che il tribunale si limiti a verificare la presenza dei documenti. La giurisprudenza del 2025 e del 2026 dice il contrario. Un fascicolo che non dimostra i presupposti della composizione negoziata o che lascia incompleta la documentazione dell’art. 39 rischia l’inammissibilità, e, come vedremo alla tappa 7, contro la conferma dell’inammissibilità in appello la strada della Cassazione è stata chiusa.
Quanto dura realmente
La durata di questa fase dipende dal carico del tribunale e dal termine assegnato all’ausiliario. Nella prassi si misura in settimane, non in giorni. In questo periodo le cause pendenti proseguono normalmente: le udienze si tengono, i termini processuali decorrono, le sentenze possono essere pronunciate.
Almeno 45 giorni prima dell’udienza: la comunicazione ai creditori e le opposizioni
Cosa succede
Da questo momento in poi i creditori entrano formalmente in scena. Il tribunale ordina che la proposta, insieme al parere dell’ausiliario e alla relazione finale e al parere dell’esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall’elenco depositato, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata. Con lo stesso decreto fissa la data dell’udienza per l’omologazione.
La norma
L’art. 25-sexies, comma 4, CCII prevede che tra la scadenza del termine concesso all’ausiliario per il deposito del parere e l’udienza di omologazione debbano intercorrere non meno di quarantacinque giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all’omologazione costituendosi entro dieci giorni prima dell’udienza fissata.
Ai fini dell’art. 106 CCII, cioè della disciplina degli atti di frode e della revoca, il decreto con cui il tribunale ordina la comunicazione equivale all’ammissione al concordato (art. 25-sexies, comma 8, CCII).
I termini che si attivano
Due termini dominano questa tappa: l’intervallo minimo di quarantacinque giorni, che tutela il diritto dei creditori di esaminare la proposta, e il termine per l’opposizione, che scade dieci giorni prima dell’udienza ed è il termine perentorio decisivo per il creditore che vuole far valere le proprie ragioni nella procedura.
Cosa può fare il debitore ora
La fase delle opposizioni è quella in cui le cause in corso “entrano” davvero nel concordato. Il creditore che ha una causa pendente contro il debitore, ad esempio per un credito contestato, ha due possibilità: limitarsi a coltivare il proprio giudizio, contando di far valere poi la sentenza nei limiti del concordato, oppure opporsi all’omologazione, sostenendo che la proposta non gli assicura alcuna utilità o lo pregiudica rispetto alla liquidazione giudiziale.
Il debitore, dal canto suo, deve prepararsi a rispondere sul terreno che la Cassazione ha reso più impegnativo nel gennaio 2026. Con l’ordinanza n. 624/2026 la Prima Sezione ha escluso che l’utilità richiesta per ciascun creditore possa consistere nella sola definizione rapida della crisi, quando ai chirografari non è destinata alcuna soddisfazione. Con la sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026 la Corte ha precisato che le somme derivanti dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione negoziata, con vincolo di postergazione, non rientrano tra le risorse esterne di cui all’art. 84, comma 4, CCII, regola ritenuta applicabile anche al concordato semplificato. La finestra difensiva, per il debitore, è dimostrare che la proposta offre a ogni creditore, compreso quello in lite, qualcosa di concreto e migliore della liquidazione giudiziale.
L’errore tipico di questa fase
Per il creditore in causa, l’errore tipico è pensare che la propria causa pendente sia sufficiente a tutelarlo. Non lo è: se il concordato viene omologato, la sentenza che otterrà, anche favorevole, varrà nei limiti della percentuale concordataria. Per il debitore, l’errore speculare è ignorare le opposizioni minori: anche un creditore con un credito modesto può sollevare il tema dell’utilità, e un rilievo fondato può far cadere l’intera proposta.
Quanto dura realmente
Tra il decreto che fissa l’udienza e l’udienza stessa passano, per legge, almeno quarantacinque giorni dalla scadenza del termine dell’ausiliario. Nella prassi l’intervallo complessivo, dalla nomina dell’ausiliario all’udienza, si colloca spesso nell’ordine di alcuni mesi.
Il giorno dell’omologa: decreto immediatamente esecutivo e nomina del liquidatore
Cosa succede
Siamo al cuore della cronologia. All’udienza il tribunale verifica la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione; accerta inoltre che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e che comunque assicuri un’utilità a ciascun creditore. Se tutto torna, omologa il concordato con decreto motivato.
Il decreto di omologazione è immediatamente esecutivo: i suoi effetti non attendono l’esito di un eventuale reclamo. Con lo stesso decreto il tribunale nomina un liquidatore, al quale si applica la disciplina dell’art. 114 CCII sulla cessione dei beni (art. 25-septies CCII).
La norma
Le norme di riferimento sono l’art. 25-sexies, commi 5 e 6, e l’art. 25-septies CCII. Per gli effetti sui creditori, l’art. 25-sexies, comma 8, richiama, in quanto compatibili, gli artt. 106, 117, 118, 119, 324 e 341 CCII, sostituendo il commissario giudiziale con l’ausiliario.
La regola chiave per le cause in corso è l’art. 117 CCII: il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda di accesso nel registro delle imprese. Restano però impregiudicati i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Che cosa accade, concretamente, alle cause in corso
A questo punto la procedura entra in una nuova fase, e conviene distinguere le cause per tipologia.
Le cause di accertamento del credito promosse dai creditori anteriori proseguono. L’omologazione non è una sentenza sull’esistenza dei singoli crediti. Già sotto la legge fallimentare la Cassazione ha affermato che l’omologa fissa in modo definitivo la riduzione quantitativa dei crediti, ma non forma giudicato sulla loro esistenza, entità e rango, sicché il creditore può far accertare in via ordinaria il proprio credito e il privilegio (Cass., Sez. I, n. 12545 del 22 settembre 2000, resa in tema di art. 184 l.fall.). Il principio, riferito al concordato preventivo, è coerente con la struttura del semplificato, che non prevede neppure un’adunanza o una verifica dei crediti. Ciò che cambia è il “valore” della vittoria: il credito accertato dopo l’omologa sarà soddisfatto nella misura prevista dal concordato, non per intero.
Nelle cause relative ai crediti concordatari il liquidatore diventa una figura da considerare. Nel concordato con cessione dei beni il debito resta in capo all’imprenditore, ma la gestione della liquidazione e dei pagamenti passa al liquidatore. Le Sezioni Unite, sotto la legge fallimentare, hanno ritenuto che nella causa promossa dal creditore per l’accertamento del credito concordatario debitore e liquidatore siano litisconsorti necessari (Cass., Sez. Un., n. 4779 del 28 maggio 1987). È un principio risalente, che va maneggiato con cautela nel nuovo contesto, ma che indica una direzione pratica precisa: nelle cause pendenti è opportuno valutare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore, per evitare che la sentenza non sia opponibile alla procedura.
Le cause contro i fideiussori e i coobbligati non subiscono alcuna riduzione. L’art. 117 lo dice espressamente: il creditore conserva intatti i diritti verso chi ha garantito il debito. La banca che sta agendo contro il socio fideiussore può proseguire per l’intero.
Le cause contro i soci illimitatamente responsabili seguono invece l’effetto esdebitatorio. La Cassazione ha chiarito, in tema di art. 184 l.fall., che l’efficacia remissoria del concordato si estende ai soci illimitatamente responsabili per i debiti sociali, senza che la procedura si estenda al loro patrimonio (Cass., Sez. I, n. 11343 del 30 agosto 2001). L’art. 117, comma 2, CCII recepisce la regola, salvo patto contrario.
Le cause promosse dal debitore e relative a crediti o beni compresi nella cessione riguardano ora il patrimonio destinato ai creditori. Il loro esito confluisce nella liquidazione. Il coordinamento con il liquidatore è indispensabile per decidere chi debba coltivarle e come.
I termini che si attivano
Dalla comunicazione del decreto decorre il termine di trenta giorni per il reclamo alla corte d’appello. Nei giudizi ordinari pendenti, invece, nessun termine nuovo si apre automaticamente: l’omologa non interrompe i processi in cui l’imprenditore è parte, perché il debitore in concordato non perde la capacità processuale come accade al debitore in liquidazione giudiziale. Ogni causa prosegue con i propri termini, compresa la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
Cosa può fare il debitore ora
È in questa fase centrale che si gioca il coordinamento tra procedura e contenzioso: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, segue proprio il punto di contatto tra la procedura nata dalla composizione negoziata e i giudizi che le sopravvivono.
In concreto il debitore può: depositare nei giudizi pendenti il decreto di omologazione, chiedendo che l’eventuale condanna tenga conto della falcidia concordataria; segnalare al giudice l’opportunità di chiamare in causa il liquidatore; eccepire, nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, l’efficacia esdebitatoria del concordato; valutare con il liquidatore la definizione transattiva delle liti in cui la prosecuzione costa più di quanto possa rendere. La finestra difensiva principale è far entrare il decreto di omologa in ogni fascicolo pendente prima che si formino titoli esecutivi “pieni”.
Ciò che il debitore non può più fare è pagare un creditore anteriore in misura diversa da quella concordataria: ogni pagamento preferenziale altera il piano e può fondare iniziative di risoluzione o di revoca.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è lasciare che una causa pendente si concluda con una sentenza di condanna per l’intero importo, senza che nel giudizio sia stata rappresentata l’esistenza del concordato. Il creditore otterrà un titolo che formalmente dice “pagare 47.380 euro”, e il debitore dovrà poi contestarne l’esecuzione. Un passaggio processuale tempestivo evita un secondo contenzioso.
Quanto dura realmente
Il decreto viene di regola pronunciato a ridosso dell’udienza o entro poche settimane. Le cause pendenti, invece, hanno tempi propri: un giudizio di primo grado già avviato può proseguire per mesi o anni dopo l’omologa, ed è per questo che la loro gestione è parte integrante dell’esecuzione del concordato.
Entro 30 giorni dalla comunicazione: il reclamo in corte d’appello
Cosa succede
Sono passati pochi giorni dal decreto. Il concordato è omologato e già esecutivo, ma la partita non è chiusa. Le parti che si ritengono lese, tipicamente i creditori opponenti oppure il debitore in caso di rigetto, possono proporre reclamo alla corte d’appello. Il procedimento segue le regole dell’art. 247 CCII, la norma dettata per il reclamo contro i provvedimenti in materia di liquidazione giudiziale e richiamata dall’art. 25-sexies, comma 6.
La norma
Il reclamo va proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto. Su un profilo processuale rilevante la Cassazione è intervenuta a inizio 2026: secondo quanto riportato da Brocardi, con l’ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026 la Prima Sezione ha escluso che l’ausiliario e il commissario liquidatore siano litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo contro il decreto di omologazione, perché non sono portatori di interessi propri da far valere e non agiscono come sostituti processuali.
I termini che si attivano
Trenta giorni dalla comunicazione: è un termine perentorio, che nella procedura non beneficia della sospensione feriale. Un decreto comunicato il 15 luglio non concede al creditore il “respiro” di agosto: il termine scade il 14 agosto, come in qualunque altro mese.
Cosa può fare il debitore ora
Durante il reclamo il decreto resta esecutivo. Questo significa che il liquidatore può iniziare le operazioni e che, nelle cause pendenti, il debitore può continuare a far valere l’omologa. La finestra difensiva consiste nel non sospendere la gestione del contenzioso in attesa della corte d’appello: le sentenze che nel frattempo vengono pronunciate devono tenere conto del concordato, perché il decreto produce effetti immediati.
Il debitore deve però prepararsi a uno scenario alternativo. Se la corte d’appello accoglie il reclamo e revoca l’omologa, il quadro delle cause pendenti cambia di nuovo: i creditori possono riacquistare la possibilità di ottenere condanne e di agire esecutivamente per l’intero, salvo l’apertura di altre procedure. Conviene quindi gestire ogni giudizio con un “piano B” processuale, evitando rinunce o acquiescenze che presuppongano la definitività del concordato.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico del creditore opponente è notificare il reclamo anche all’ausiliario come contraddittore necessario e perdere tempo su questioni di rito; quello del debitore è considerare la partita chiusa e smobilitare la difesa nelle cause pendenti. Entrambi gli errori nascono dalla stessa illusione: che il calendario si sia fermato all’udienza di omologazione.
Quanto dura realmente
Il reclamo in corte d’appello si svolge in camera di consiglio. I tempi dipendono dalla corte e dalla complessità delle questioni sollevate; nella prassi si contano in mesi. Nel frattempo le cause ordinarie proseguono e possono giungere a decisione.
Entro 30 giorni dal decreto d’appello: la Cassazione e i limiti fissati nel 2026
Cosa succede
L’ultimo grado di controllo sulla procedura è la Corte di cassazione. L’art. 25-sexies, comma 7, CCII prevede che contro il decreto della corte d’appello sia ammesso ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione. Il gennaio 2026 ha però tracciato confini precisi su quali decreti possano arrivare davvero a Piazza Cavour.
La norma
Con l’ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026 la Prima Sezione ha stabilito, secondo quanto riportato da Edotto e da Fiscal Focus, che il decreto con cui la corte d’appello, in sede di reclamo, conferma l’inammissibilità della proposta di concordato semplificato non è ricorribile in cassazione, né in base agli artt. 25-sexies, comma 7, e 247 CCII, né in base all’art. 111, comma 7, della Costituzione. Il ragionamento si fonda sulla mancanza di decisorietà del provvedimento che si limita a negare l’accesso alla procedura.
Va segnalato che su una banca dati divulgativa questo stesso principio risulta associato al numero 620/2026; le fonti che riportano il contenuto delle tre pronunce del 12 gennaio 2026 attribuiscono invece alla sentenza n. 620 il principio sulle risorse esterne e alla ordinanza n. 623 quello sulla non ricorribilità. In questa guida seguiamo questa seconda attribuzione.
I termini che si attivano
Trenta giorni dalla comunicazione del decreto della corte d’appello: termine perentorio per il ricorso per cassazione, quando il decreto è ricorribile. Il ricorso non sospende automaticamente l’efficacia dei provvedimenti già emessi.
Cosa può fare il debitore ora
La distinzione tracciata dall’ordinanza n. 623 è decisiva per le cause in corso. Se la corte d’appello ha deciso nel merito dell’omologazione, confermandola o negandola, la via del ricorso per cassazione è aperta nei limiti di legge. Se invece ha confermato l’inammissibilità della proposta, il debitore non può contare sulla Cassazione per riaprire la partita: le cause pendenti torneranno a correre senza il filtro del concordato, e la strategia va ricostruita su altri strumenti del Codice. La finestra difensiva, qui, è valutare subito, alla lettura del decreto d’appello, quale delle due ipotesi ricorre, perché da quella valutazione dipende la gestione di tutti i giudizi pendenti.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è proporre un ricorso per cassazione contro un decreto non ricorribile, confidando nel suo effetto “dilatorio”. Il ricorso inammissibile non ferma nulla: le esecuzioni dei creditori riprendono, le cause si concludono con condanne piene e il tempo speso nel tentativo è sottratto alla ricerca di soluzioni alternative.
Quanto dura realmente
Il giudizio di legittimità richiede, nella prassi, tempi misurabili in mesi o in anni. Le pronunce di gennaio 2026 sono intervenute su procedure avviate nei primi anni di applicazione dell’istituto, a conferma che il contenzioso sul concordato semplificato è ancora in fase di assestamento.
Dopo l’omologa: esecuzioni individuali, crediti tributari e coobbligati
Cosa succede
Da questo momento in poi il campo di battaglia si sposta dalle aule della procedura a quelle dell’esecuzione individuale. Il concordato è omologato, il liquidatore è al lavoro. Ma cosa accade all’esecuzione immobiliare che la banca aveva avviato due anni prima? E al pignoramento presso terzi notificato da un fornitore? E alle cause con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o con il Comune?
La norma
L’art. 117 CCII rende il concordato obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda. Nel concordato per cessione dei beni il patrimonio è destinato alla liquidazione a beneficio dell’intero ceto creditorio secondo il piano omologato: un’esecuzione individuale di un creditore anteriore sui beni ceduti si pone in contrasto con il vincolo concordatario e con la par condicio. Il creditore anteriore, dopo l’omologa, deve essere soddisfatto nella procedura e secondo il piano, non attraverso l’esecuzione individuale sui beni destinati alla liquidazione. Le modalità con cui le esecuzioni pendenti vengono definite davanti al giudice dell’esecuzione dipendono dalla fase in cui si trovano e dalla prassi del tribunale; è un passaggio che va sempre gestito con un’istanza specifica e documentata.
Per i crediti tributari vale la regola dell’anteriorità. Le Sezioni Unite, in tema di concordato preventivo sotto la legge fallimentare, hanno affermato che i crediti per imposte relative a presupposti maturati prima dell’apertura della procedura sono anteriori anche se non ancora accertati o iscritti a ruolo, devono essere fatti valere nella procedura e l’agente della riscossione è soggetto al divieto di azioni esecutive individuali (Cass., Sez. Un., n. 9201 del 6 settembre 1990).
Quanto ai tributi locali, il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026), attuativo della L. 111/2023, contiene con l’art. 4 modifiche al Codice della crisi che estendono ai tributi regionali e locali gli strumenti del Codice, compresa la transazione sui tributi nella composizione negoziata ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis. Per chi arriva al concordato semplificato questo conta soprattutto “a monte”: è nella fase delle trattative con l’esperto che oggi si può tentare di definire anche il debito verso Comuni e Regioni, riducendo il contenzioso tributario che altrimenti sopravvive alla procedura.
I termini che si attivano
Nelle esecuzioni pendenti non esiste un termine unico: il termine che conta è quello dell’opposizione agli atti esecutivi, di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza (art. 617 c.p.c.), quando il giudice dell’esecuzione compia atti incompatibili con il concordato omologato. Nelle cause tributarie restano fermi i termini del processo tributario, mentre nelle cause ordinarie, come detto, opera la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva in questa tappa è l’istanza al giudice dell’esecuzione, corredata dal decreto di omologazione e dalla prova dell’anteriorità del credito. Il liquidatore, d’intesa con il debitore, deve poi coordinare la vendita dei beni già pignorati con il piano di liquidazione, evitando duplicazioni di costi e di aste.
Sui coobbligati il quadro è opposto. La banca che ha una fideiussione del socio può agire contro di lui per l’intero, anche dopo l’omologa: l’art. 117 fa salvi i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il debitore non può “proteggere” il fideiussore con il proprio concordato; il fideiussore deve valutare per sé strumenti autonomi, anche di sovraindebitamento se ne ricorrono i presupposti.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è attendere che sia il giudice dell’esecuzione ad accorgersi dell’omologa. Il fascicolo dell’esecuzione e quello del concordato viaggiano in uffici diversi, talvolta in tribunali diversi. Se nessuno deposita il decreto, l’esecuzione può proseguire fino all’aggiudicazione, e rimediare dopo è molto più difficile.
Quanto dura realmente
L’istanza al giudice dell’esecuzione viene in genere esaminata alla prima udienza utile o con provvedimento fuori udienza. La sorte complessiva delle esecuzioni pendenti si definisce di regola nel giro di alcuni mesi dall’omologa, mentre le cause contro i fideiussori seguono i tempi ordinari dei giudizi di cognizione.
Dalla liquidazione alla chiusura: riparti, liberazione e risoluzione entro un anno
Cosa succede
Il calendario ora corre verso l’esecuzione del piano. Il liquidatore vende i beni secondo il piano omologato, sotto la vigilanza dell’ausiliario, al quale l’art. 25-sexies, comma 8, attribuisce le funzioni che nel concordato preventivo spettano al commissario giudiziale. Quando il piano comprende un’offerta già individuata per l’acquisto dell’azienda, di rami o di specifici beni, l’art. 25-septies prevede che il liquidatore vi dia esecuzione dopo aver verificato l’assenza di soluzioni migliori sul mercato.
Per le cause ancora in corso questa è la fase dei conti finali. I crediti contestati, se nel frattempo accertati, vanno soddisfatti con gli accantonamenti previsti; quelli rigettati liberano le somme accantonate a favore degli altri creditori.
La norma
Tre norme scandiscono la fase finale. L’art. 118 CCII disciplina l’esecuzione del concordato e la sorveglianza sull’adempimento. L’art. 119 CCII consente ai creditori di chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento, che però non può essere pronunciata se l’inadempimento ha scarsa importanza; il ricorso per la risoluzione va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. L’art. 106 CCII, richiamato anch’esso, consente di colpire gli atti di frode.
Sull’effetto liberatorio, la Cassazione, in tema di concordato con cessione dei beni sotto la legge fallimentare, ha affermato che il concordato produce un’efficacia remissoria e liberatoria e che il debitore si libera con la distribuzione del ricavato della liquidazione, quale che sia la percentuale destinata ai chirografari, salvo che il concordato preveda diversamente (Cass., Sez. I, n. 3957 del 18 marzo 2003). È la ragione per cui un creditore che vince la causa dopo la chiusura delle operazioni non può pretendere dal debitore la differenza tra il credito accertato e la percentuale concordataria.
I termini che si attivano
Un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento: è il termine entro cui il creditore insoddisfatto può chiedere la risoluzione. Superato quel termine, l’assetto concordatario si consolida.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore deve vigilare perché ogni causa sia stata chiusa o “neutralizzata” prima dei riparti finali. La finestra difensiva consiste nel chiedere al liquidatore riparti che tengano conto degli accantonamenti per le cause pendenti, così da non esporsi a contestazioni di inadempimento da parte del creditore vittorioso in giudizio. Se la causa pendente è ancora lontana dalla conclusione, è opportuno valutare con il liquidatore una transazione autorizzata, che chiuda la lite entro i confini del piano.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è distribuire tutto il ricavato senza accantonare nulla per il credito contestato. Se poi il creditore vince la causa e non trova somme accantonate, può lamentare l’inadempimento del concordato e chiederne la risoluzione entro l’anno: un esito che riporta indietro l’orologio di anni.
Quanto dura realmente
La fase liquidatoria dipende dalla natura dei beni: un’azienda già oggetto di offerta può essere trasferita in tempi brevi, un patrimonio immobiliare frazionato richiede più tentativi di vendita. Le cause in corso possono allungare la chiusura, ed è uno dei motivi per cui conviene definirle quando il rapporto tra costi e benefici lo consiglia.
La stessa procedura, due calendari
Le due ricostruzioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati ma coerenti con i termini di legge. Lo scenario di partenza è identico: una S.r.l. con passivo complessivo di 1.284.600 euro, composizione negoziata chiusa senza accordo, relazione finale dell’esperto comunicata il 12 marzo 2026. Il piano di liquidazione prevede per i chirografari una percentuale del 9,4%. Pendono tre vicende: una causa di un fornitore che chiede 47.380 euro per forniture contestate; un’esecuzione immobiliare della banca su un capannone; un’azione della stessa banca contro il socio fideiussore per 212.750 euro. Il 20 febbraio 2026 un altro creditore ha iscritto ipoteca giudiziale su un immobile aziendale.
Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste
- 12 marzo 2026 (giorno 0): comunicazione della relazione finale. Lo stesso giorno parte la mappatura di tutte le liti pendenti.
- 6 maggio 2026: deposito del ricorso, cinque giorni prima della scadenza dell’11 maggio (il sessantesimo giorno cade di lunedì). Il piano accantona 4.453,72 euro per la causa del fornitore, pari al 9,4% di 47.380 euro.
- 7 maggio 2026: pubblicazione nel registro delle imprese. L’ipoteca del 20 febbraio è stata iscritta 76 giorni prima: cade nei novanta giorni ed è inefficace rispetto ai creditori anteriori. Il debitore lo documenta subito.
- Maggio-giugno 2026: nomina dell’ausiliario; la tabella delle liti, allegata al piano, evita richieste di integrazione.
- 22 settembre 2026: udienza di omologazione; il fornitore non si è opposto, avendo verificato l’accantonamento.
- 6 ottobre 2026: decreto di omologazione, comunicato il 7 ottobre; il termine per il reclamo scade venerdì 6 novembre 2026.
- Ottobre 2026: il decreto è depositato nella causa del fornitore e nell’esecuzione immobiliare, con istanza al giudice dell’esecuzione; il liquidatore coordina la vendita del capannone con il piano.
- Esito: se il fornitore vince, riceve 4.453,72 euro già accantonati; la banca prosegue contro il fideiussore per il residuo non soddisfatto dal concordato. Se il credito della banca, di 212.750 euro, riceve in chirografo il 9,4%, cioè 19.998,50 euro, il fideiussore rimane esposto per 192.751,50 euro, ed è informato in tempo per valutare i propri strumenti.
Calendario B: il debitore che lascia correre
- 12 marzo 2026: comunicazione della relazione finale. Nessuna iniziativa.
- Aprile 2026: la banca chiede la ripresa dell’esecuzione immobiliare, non più coperta dalle misure protettive della composizione.
- 11 maggio 2026: deposito del ricorso all’ultimo giorno utile; il piano menziona la causa del fornitore senza accantonamento.
- Giugno 2026: il tribunale concede quindici giorni per integrare la documentazione dell’art. 39; il fascicolo si allunga.
- Settembre 2026: il fornitore si oppone sostenendo che la proposta non gli assicura alcuna utilità concreta; il dibattito si sposta sui principi affermati dalla Cassazione con l’ordinanza n. 624/2026.
- Ottobre 2026: il concordato viene omologato, ma nel frattempo, nella causa del fornitore, è stata pronunciata una sentenza di condanna per 47.380 euro senza che il giudice fosse informato della procedura.
- Dopo l’omologa: il fornitore notifica precetto per l’intero; il debitore deve proporre opposizione per far valere il concordato. La vendita del capannone, intanto, è proseguita nella procedura esecutiva senza coordinamento con il liquidatore.
- Esito: stesso concordato, stessa percentuale, ma due contenziosi in più, ritardi nella liquidazione e un creditore che, in assenza di accantonamento, può lamentare l’inadempimento entro un anno dall’ultimo adempimento.
Il confronto mostra una cosa semplice: le norme sono le stesse, ma l’ordine in cui il debitore compie le proprie mosse cambia l’esito pratico delle cause pendenti.
I binari paralleli: quando la timeline cambia direzione
La cronologia descritta finora presuppone un percorso lineare: ricorso, omologa, liquidazione, chiusura. Nella realtà il calendario può deviare in almeno quattro direzioni, e ciascuna cambia la sorte delle cause in corso.
Primo binario: la transazione nelle singole cause. Il debitore, o dopo l’omologa il liquidatore, può definire una lite con un accordo che riconosca al creditore una somma compatibile con il piano. Prima dell’omologa l’accordo va valutato alla luce dell’art. 46 CCII; dopo l’omologa deve rispettare il piano e l’ordine delle prelazioni. La transazione accorcia la timeline e libera gli accantonamenti, ma non può tradursi in un trattamento di favore per un creditore rispetto agli altri della stessa classe o dello stesso rango.
Secondo binario: la domanda prenotativa dell’art. 40. L’art. 25-sexies consente di proporre, entro i sessanta giorni, la domanda di accesso con riserva di deposito della documentazione. Il calendario si allunga, perché ai sessanta giorni si aggiunge il termine concesso dal tribunale, ma la pubblicazione della domanda anticipa gli effetti a tutela del patrimonio. Per un debitore con molte cause aggressive in corso, guadagnare la pubblicazione anticipata può essere più importante che presentare subito un piano completo.
Terzo binario: l’inammissibilità o il rigetto. Se la proposta è dichiarata inammissibile, e la corte d’appello conferma, la Cassazione non è accessibile secondo l’ordinanza n. 623/2026. Le cause in corso tornano a correre senza filtro e i creditori possono valutare l’iniziativa per la liquidazione giudiziale. A quel punto la timeline cambia natura: se si apre la liquidazione giudiziale, i processi in cui il debitore è parte si interrompono e i creditori devono insinuarsi al passivo. È l’esatto opposto dello scenario concordatario.
Quarto binario: la risoluzione o la revoca. Dopo l’omologa, un inadempimento non di scarsa importanza consente la risoluzione entro un anno dall’ultimo adempimento previsto (art. 119 CCII); gli atti di frode consentono le iniziative dell’art. 106 CCII. In entrambi i casi i creditori possono recuperare la possibilità di far valere l’intero credito, e le sentenze ottenute nelle cause pendenti tornano a “pesare” per il loro valore pieno, nei limiti di quanto ricevuto.
In tutti e quattro i binari la regola di fondo non cambia: le cause pendenti vanno seguite con la consapevolezza di quale orologio stia scandendo il tempo della procedura in quel preciso momento.
Il calendario per tipologia di causa
Non tutte le cause in corso seguono lo stesso orologio. La tabella che segue riassume, per le controversie più frequenti, che cosa accade dopo l’omologa e quale mossa compete al debitore. È uno strumento di orientamento: ogni fascicolo va comunque letto nel dettaglio.
| Tipo di causa pendente | Chi agisce | Cosa accade dopo l’omologa | Mossa del debitore |
|---|---|---|---|
| Accertamento di un credito anteriore (forniture, appalti, servizi) | Creditore | Prosegue; l’eventuale credito accertato è pagato nella misura concordataria | Depositare il decreto, valutare la chiamata del liquidatore, verificare l’accantonamento |
| Opposizione a decreto ingiuntivo per credito anteriore | Debitore | Prosegue; il decreto confermato non consente di pretendere più della misura concordataria | Coltivare l’opposizione e far constare il concordato |
| Causa di lavoro per crediti anteriori | Lavoratore | Prosegue; il credito, se accertato, è soddisfatto secondo il suo rango privilegiato e il piano | Verificare il rispetto dell’ordine delle prelazioni nel riparto |
| Esecuzione individuale di un creditore anteriore | Creditore | Non può proseguire in contrasto con il concordato sui beni ceduti | Istanza al giudice dell’esecuzione con il decreto di omologa |
| Azione contro fideiussore o coobbligato | Creditore | Prosegue per l’intero (art. 117 CCII) | Informare tempestivamente il garante |
| Azione contro socio illimitatamente responsabile | Creditore | Il socio beneficia dell’effetto esdebitatorio, salvo patto contrario | Eccepire il concordato nel giudizio |
| Recupero di crediti del debitore verso clienti | Debitore | Il ricavato confluisce nella liquidazione | Coordinarsi con il liquidatore su prosecuzione o cessione del credito |
| Contenzioso tributario su imposte anteriori | Debitore o ente | Il credito, se anteriore, è concorsuale | Coordinare l’esito con il piano e con il trattamento previsto per l’erario |
Le cause di lavoro: il rango prima della percentuale
Le controversie con ex dipendenti meritano un discorso a parte, perché i crediti di lavoro godono di privilegio generale sui mobili ai sensi dell’art. 2751-bis c.c. Nel concordato semplificato la tutela dei lavoratori passa attraverso il controllo che il tribunale compie al momento dell’omologa sul rispetto dell’ordine delle cause di prelazione. Per una causa di lavoro ancora pendente al momento dell’omologa, ciò significa che l’eventuale credito accertato non segue la percentuale dei chirografari, ma il trattamento riservato al suo rango nel piano di liquidazione. Per il debitore la conseguenza pratica è che l’accantonamento per una causa di lavoro deve essere calcolato sul rango privilegiato, non sulla percentuale chirografaria: un errore su questo punto può compromettere la fattibilità del riparto. Le cause di lavoro restano soggette alle regole processuali del rito del lavoro e, come le altre cause ordinarie, alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, con le eccezioni previste dalla legge per le materie urgenti.
Le cause attive del debitore: un patrimonio da liquidare, non da abbandonare
Siamo nella fase in cui molte imprese commettono un errore silenzioso: smettono di coltivare le cause in cui sono creditrici. Una causa per il recupero di 31.870 euro da un cliente moroso non perde valore con l’omologa; anzi, diventa parte del patrimonio destinato ai creditori. Il piano di liquidazione deve dire come quel credito litigioso sarà realizzato: proseguendo il giudizio, cedendo il credito a terzi, definendolo con una transazione. Dopo l’omologa la scelta coinvolge il liquidatore, che ha il compito di realizzare l’attivo secondo il piano. Abbandonare la causa, lasciandola estinguere per inattività, significa sottrarre ai creditori una parte dell’attivo e può esporre il debitore a contestazioni sull’esecuzione del concordato.
Va ricordato anche un limite: le azioni revocatorie concorsuali sono tipiche della liquidazione giudiziale e non sono richiamate dalla disciplina del concordato semplificato. Il liquidatore del semplificato lavora quindi sul patrimonio così come descritto nel piano, e le cause attive “utili” sono quelle che il debitore aveva già, o che rientrano nelle ordinarie azioni di recupero. Chi pensa di recuperare attivo attraverso revocatorie deve sapere che questo strumento appartiene a un altro scenario, quello della liquidazione giudiziale.
I contratti in corso e le liti che ne derivano
L’art. 25-sexies, comma 2, richiama gli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII, ma non la norma che nel concordato preventivo disciplina i contratti pendenti (art. 97 CCII). Il debitore che deve sciogliersi da un contratto non più compatibile con la liquidazione non dispone, quindi, dello stesso strumento previsto nel concordato preventivo e deve muoversi secondo le regole generali del diritto dei contratti, oppure attraverso le soluzioni negoziate già nella composizione. È un punto che incide direttamente sul contenzioso: le liti nate da recessi, risoluzioni o inadempimenti contrattuali successivi alla pubblicazione del ricorso possono generare crediti dei terzi che non sono anteriori, e che quindi non seguono la falcidia concordataria. Per questo i contratti in corso vanno analizzati prima del deposito, non dopo l’omologa: è nel piano che si decide se e come concluderli.
I crediti sorti dopo la pubblicazione
Il vincolo dell’art. 117 riguarda i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda. I crediti sorti successivamente, in funzione o in occasione della procedura, rientrano nella disciplina della prededuzione dell’art. 6 CCII, espressamente richiamato dall’art. 25-sexies. Le cause promosse da questi creditori seguono una logica diversa: non c’è falcidia da far valere, e il debitore o il liquidatore devono garantirne il pagamento secondo le regole della prededuzione. Per un’impresa che continua a operare fino alla cessione dell’azienda, distinguere con precisione la data di nascita di ogni debito, prima o dopo la pubblicazione, è una delle operazioni più delicate dell’intera cronologia: da quella data dipende se la causa del creditore si concluderà con il pagamento della percentuale o con il pagamento integrale.
Le spese delle cause pendenti
Ogni causa che prosegue dopo l’omologa genera spese di lite. Il debitore deve considerarle nel piano, sia quelle che sosterrà per difendersi sia quelle a cui potrebbe essere condannato se soccombente. La qualificazione delle spese di lite liquidate a favore del creditore anteriore vittorioso, come accessorie al credito concorsuale o come obbligazione autonoma sorta dopo la pubblicazione, è una questione da esaminare caso per caso, con attenzione alla data di inizio del giudizio e alla prassi del tribunale. Proprio per questa incertezza, una causa di valore modesto, il cui esito è prevedibile, è spesso candidata naturale a una definizione transattiva autorizzata.
Le 5 finestre critiche
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I sessanta giorni dopo la relazione finale. Sono il periodo in cui le misure protettive della composizione negoziata sono cessate e il concordato non è ancora stato chiesto. Depositare presto, e non all’ultimo giorno, riduce lo spazio di manovra dei creditori più aggressivi.
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La pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. Da quel giorno si producono gli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII e si calcolano a ritroso i novanta giorni per l’inefficacia delle ipoteche giudiziali. Verificare subito le iscrizioni recenti è un’azione che non si può rinviare.
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Il termine di opposizione, dieci giorni prima dell’udienza. Per il creditore in causa è l’ultima occasione per contestare la proposta nella procedura; per il debitore è il momento in cui deve dimostrare l’utilità per ciascun creditore, alla luce della Cassazione di gennaio 2026.
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Il deposito del decreto di omologazione nei giudizi pendenti. È la mossa che evita condanne per l’intero e precetti da contestare. Va fatta in ogni causa e in ogni esecuzione, senza attendere il passaggio in giudicato del decreto, che è immediatamente esecutivo.
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L’anno successivo all’ultimo adempimento. È la finestra in cui i creditori possono chiedere la risoluzione. Riparti che tengono conto degli accantonamenti per le cause pendenti sono la miglior difesa contro un’iniziativa di questo tipo.
Le domande sul tempo
Se la causa del creditore è iniziata prima della pubblicazione del ricorso, il suo credito è vincolato dal concordato?
Sì, se il credito è anteriore alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. È l’anteriorità del credito, non la data della sentenza, a determinare il vincolo dell’art. 117 CCII. Il creditore può proseguire la causa per far accertare il proprio diritto, ma il pagamento avverrà nella misura concordataria.
Sono passati sei mesi dall’omologa e la causa del fornitore è ancora in primo grado: cosa succede?
La causa prosegue. L’omologa non la interrompe e non la estingue. Il giudice dovrà accertare se il credito esiste e in quale misura; l’eventuale condanna andrà coordinata con il concordato. È il momento di verificare che il decreto di omologa sia nel fascicolo e che il liquidatore sia informato.
Posso ancora oppormi all’omologazione se l’udienza è fra otto giorni?
No, se il termine è quello ordinario: l’opposizione va proposta costituendosi entro dieci giorni prima dell’udienza. A otto giorni dall’udienza il creditore ha perso questa possibilità nella procedura, e potrà semmai valutare il reclamo se ne sussistono i presupposti.
Quanto tempo ho per il reclamo se il decreto mi è stato comunicato il 25 luglio?
Trenta giorni dalla comunicazione, senza sospensione feriale per le procedure regolate dal Codice della crisi: il termine scade il 24 agosto. Nelle cause ordinarie pendenti, invece, la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto continua a operare.
Quanto dura in tutto, dalla relazione finale alla chiusura?
Il tratto iniziale è scandito dalla legge: sessanta giorni per il ricorso, almeno quarantacinque giorni tra il termine dell’ausiliario e l’udienza, trenta giorni per il reclamo e trenta per l’eventuale ricorso per cassazione. Il tratto finale dipende dalla liquidazione dei beni e dalla durata delle cause pendenti, che può prolungarsi ben oltre l’omologa.
Le pronunce che scandiscono la procedura
I riferimenti sono ordinati secondo la tappa della cronologia a cui si riferiscono. Le pronunce sulla legge fallimentare sono indicate come tali: il loro principio va trasposto con cautela nel concordato semplificato.
| Tappa | Pronuncia | Principio, in sintesi |
|---|---|---|
| 2 | Cass., Sez. I, ord. n. 9730/2023 | Natura concorsuale e competenza territoriale |
| 3 | Cass., Sez. I, ord. n. 31641/2025 | Controllo sostanziale dei requisiti |
| 3 | Cass., Sez. I, ord. n. 1353/2026 | Ammissibilità e documentazione |
| 3 e 7 | Cass., Sez. I, ord. n. 623/2026 | Presupposti della composizione; non ricorribilità dell’inammissibilità |
| 4 | Cass., Sez. I, sent. n. 620/2026 | Risorse esterne e rinuncia alla prededuzione |
| 4 | Cass., Sez. I, ord. n. 624/2026 | Utilità per ciascun creditore |
| 6 | Cass., Sez. I, ord. n. 881/2026 | Contraddittori nel reclamo |
| 5 | Cass., Sez. I, n. 12545/2000 (l.fall.) | L’omologa non fa giudicato sui crediti |
| 5 | Cass., Sez. Un., n. 4779/1987 (l.fall.) | Debitore e liquidatore nella causa sul credito |
| 5 | Cass., Sez. I, n. 11343/2001 (l.fall.) | Effetto sui soci illimitatamente responsabili |
| 8 | Cass., Sez. Un., n. 9201/1990 (l.fall.) | Anteriorità dei crediti tributari |
| 9 | Cass., Sez. I, n. 3957/2003 (l.fall.) | Effetto liberatorio della cessione dei beni |
Tappa 2 — Cass., Sez. I, ord. n. 9730 del 12 aprile 2023. Il concordato semplificato è una procedura concorsuale a pieno titolo; per individuare il tribunale competente si applicano criteri analoghi a quelli del concordato preventivo, e il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito non sposta la competenza. Rilevanza: il ricorso depositato davanti al giudice sbagliato fa slittare tutta la cronologia e lascia le cause pendenti senza il filtro della procedura.
Tappa 3 — Cass., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025. Il vaglio iniziale del tribunale non è solo formale ma si estende alla legalità sostanziale, cioè alla presenza dei requisiti dell’art. 25-sexies alla luce dei documenti richiesti anche dall’art. 39. Rilevanza: un piano che non rappresenta con completezza il contenzioso pendente può non superare questo controllo.
Tappa 3 — Cass., Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026. Conferma che il giudizio di ammissibilità comprende la verifica delle condizioni di accesso in rapporto alla documentazione prescritta. Rilevanza: consolida un indirizzo che rende la fase iniziale il primo vero filtro.
Tappe 3 e 7 — Cass., Sez. I, ord. n. 623 del 12 gennaio 2026. Il controllo iniziale può investire i presupposti di accesso alla composizione negoziata; il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta non è impugnabile in cassazione, né in base al Codice della crisi né in base all’art. 111 Cost. Rilevanza: chi vede dichiarata inammissibile la proposta deve pianificare subito la gestione delle cause senza contare su un terzo grado.
Tappa 4 — Cass., Sez. I, sent. n. 620 del 12 gennaio 2026. Le somme che derivano dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti concessi nella composizione negoziata, con postergazione, non sono “risorse esterne” ai sensi dell’art. 84, comma 4, CCII, norma ritenuta applicabile anche al semplificato. Rilevanza: incide sul calcolo dell’utilità e quindi sulla posizione del creditore in lite che valuta l’opposizione.
Tappa 4 — Cass., Sez. I, ord. n. 624/2026 (gennaio 2026). L’utilità che la proposta deve assicurare a ciascun creditore non coincide con la mera rapidità nella soluzione della crisi quando i chirografari non ricevono nulla. Rilevanza: offre al creditore con causa pendente un argomento forte per l’opposizione. La data è indicata come 12 gennaio da una fonte e come 16 gennaio da un’altra.
Tappa 6 — Cass., Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026. Ausiliario e commissario liquidatore non sono contraddittori necessari nel reclamo contro l’omologazione. Rilevanza: semplifica il rito del reclamo e ne accelera i tempi.
Tappa 5 — Cass., Sez. I, n. 12545 del 22 settembre 2000 (legge fallimentare). L’omologa stabilisce in via definitiva la riduzione dei crediti ma non decide con efficacia di giudicato su esistenza, ammontare e rango, che restano accertabili in sede ordinaria. Rilevanza: spiega perché le cause di accertamento sopravvivono all’omologa.
Tappa 5 — Cass., Sez. Un., n. 4779 del 28 maggio 1987 (legge fallimentare). Nel concordato con cessione dei beni il debito resta all’imprenditore, mentre la legittimazione a pagare spetta al liquidatore; nella causa del creditore sul credito concordatario entrambi devono partecipare al giudizio. Rilevanza: orienta sull’integrazione del contraddittorio nelle cause pendenti.
Tappa 5 — Cass., Sez. I, n. 11343 del 30 agosto 2001 (legge fallimentare). L’effetto remissorio del concordato si estende ai soci illimitatamente responsabili per i debiti sociali, senza estendere la procedura ai loro beni. Rilevanza: incide sulle cause promosse contro i soci di società di persone.
Tappa 8 — Cass., Sez. Un., n. 9201 del 6 settembre 1990 (legge fallimentare). I crediti tributari relativi a presupposti anteriori all’apertura del concordato sono concorsuali anche se non ancora accertati o iscritti a ruolo, e l’agente della riscossione non può procedere con esecuzioni individuali. Rilevanza: chiarisce la posizione delle cause e delle esecuzioni fiscali pendenti.
Tappa 9 — Cass., Sez. I, n. 3957 del 18 marzo 2003 (legge fallimentare). Nel concordato con cessione dei beni il debitore si libera con la ripartizione del ricavato, a prescindere dalla percentuale ricevuta dai chirografari, salvo diversa previsione. Rilevanza: spiega perché la sentenza ottenuta dopo la chiusura non consente di pretendere la differenza.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Interveniamo nella tappa in cui ti trovi, con strumenti diversi a seconda del punto della cronologia.
- Mappatura delle liti pendenti al giorno 0. Se la relazione finale ti è appena stata comunicata, censiamo ogni causa ed esecuzione, attiva e passiva, con valore, stato e prossime scadenze, e la trasformiamo nella tabella da allegare al piano.
- Calcolo delle scadenze della procedura. Calcoliamo il sessantesimo giorno, la data di pubblicazione e i novanta giorni a ritroso per le ipoteche giudiziali, segnalando le iscrizioni inefficaci.
- Valutazione degli accordi in corso di procedura. Prima di qualsiasi transazione in una causa pendente, verifichiamo se si tratta di un atto di straordinaria amministrazione e predisponiamo, quando serve, l’istanza di autorizzazione.
- Rappresentazione dei crediti contestati nel piano. Quantifichiamo gli accantonamenti per le cause in corso e li motiviamo, per prevenire rilievi dell’ausiliario e opposizioni sull’utilità.
- Risposta alle opposizioni. Se sei nella fase dei quarantacinque giorni, analizziamo le opposizioni dei creditori in lite e costruiamo la replica sul terreno indicato dalla Cassazione nel gennaio 2026.
- Deposito dell’omologa nei giudizi pendenti. Dopo il decreto, lo depositiamo in ogni causa ed esecuzione, con le istanze necessarie e la richiesta di integrazione del contraddittorio verso il liquidatore quando opportuno.
- Istanze al giudice dell’esecuzione. Predisponiamo le istanze nelle esecuzioni individuali dei creditori anteriori e, se il giudice compie atti incompatibili con il concordato, valutiamo l’opposizione agli atti esecutivi nei venti giorni.
- Reclamo e ricorso per cassazione. Verifichiamo entro i trenta giorni se il decreto è reclamabile e, dopo l’appello, se è ricorribile alla luce dell’ordinanza n. 623/2026, evitando impugnazioni inutili.
- Coordinamento con il liquidatore. Seguiamo la fase dei riparti perché tengano conto delle cause pendenti, riducendo il rischio di iniziative di risoluzione entro l’anno.
- Gestione delle posizioni dei garanti. Analizziamo la posizione dei fideiussori e dei coobbligati, che il concordato non protegge, e valutiamo gli strumenti autonomi a loro disposizione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: il concordato semplificato nasce dalla relazione finale dell’esperto, e conoscere il funzionamento della composizione negoziata significa saper leggere quella relazione, anticipare i rilievi sui presupposti di accesso e impostare fin dall’inizio un piano che regga il controllo del tribunale. La qualifica di Gestore della crisi e il rapporto con l’OCC sono utili quando la crisi coinvolge anche soci e fideiussori persone fisiche.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore segue la procedura, le cause pendenti, il reclamo e l’eventuale ricorso di legittimità, senza passaggi di consegne che fanno perdere tempo e informazioni. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti verificano i numeri del piano e gli accantonamenti, gli avvocati gestiscono i giudizi e le esecuzioni.
Chiusura
Le cause in corso non scompaiono con l’omologa del concordato semplificato: cambiano significato. Il creditore può ancora vincere, ma vince nella misura del concordato; il fideiussore resta esposto; l’esecuzione individuale non può più correre in contrasto con il piano; il debitore, se ha fatto le mosse giuste, chiude con la ripartizione del ricavato. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, e anche quella che più spesso viene sprecata: un decreto non depositato, un accantonamento dimenticato, un reclamo proposto fuori termine valgono più di qualunque argomento giuridico.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché è il punto di incontro tra due competenze certificate dell’Avvocato: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che riguarda proprio la fase da cui il concordato semplificato prende origine, e quella di avvocato cassazionista, che permette di seguire le cause collegate alla procedura fino all’ultimo grado di giudizio. Analizzeremo la tappa in cui ti trovi e costruiremo la strategia per ogni causa ancora aperta.
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