Pochi argomenti generano tanta confusione tra gli imprenditori quanto la revocatoria dei pagamenti ricevuti da un cliente che, poche settimane o pochi mesi dopo, finisce in liquidazione giudiziale. Il fornitore riceve la lettera del curatore che chiede indietro somme incassate per merce regolarmente consegnata e la prima reazione è di incredulità: “ho lavorato, ho fatturato, mi hanno pagato: che cosa dovrei restituire?”. Da qui nasce un passaparola fatto di frasi sentite dal commercialista di un collega, da un forum o da un’esperienza vissuta anni fa con la vecchia legge fallimentare. È comprensibile crederci, perché quasi ognuna di queste frasi contiene un pezzo di verità. Il problema è che quel pezzo, isolato dal resto, porta a decisioni sbagliate: ignorare la lettera, firmare una transazione affrettata, oppure, al contrario, chiudere un contenzioso che si poteva vincere.
Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi crede di essere al riparo non raccoglie le prove che gli servirebbero, e chi crede di non avere difese restituisce somme che la legge gli avrebbe consentito di trattenere.
In questa guida, aggiornata a ottobre 2026 sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, con i correttivi fino al D.Lgs. 136/2024), mettiamo alla prova sette convinzioni diffuse:
- “Se ho consegnato la merce, il pagamento è intoccabile.”
- “Il curatore può chiedermi indietro tutto quello che ho incassato negli ultimi anni.”
- “Basta che il cliente fosse in crisi perché io debba restituire.”
- “Se pagava sempre in ritardo, quei pagamenti sono per forza revocabili.”
- “Con un piano di rientro firmato, o con un pagamento in merce, sono al sicuro.”
- “Anche i pagamenti incassati durante la composizione negoziata o il concordato verranno revocati.”
- “Se restituisco, quei soldi li ho persi per sempre.”
Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché la revocatoria dei pagamenti al fornitore si decide quasi sempre prima della liquidazione giudiziale: dipende da come l’impresa debitrice ha gestito la propria crisi e da quale strumento ha scelto. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che accompagna le trattative nella composizione negoziata, dove la legge protegge proprio i pagamenti coerenti con il risanamento; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, competenza che consente di leggere anche le crisi delle imprese minori, che sfociano nella liquidazione controllata anziché in quella giudiziale. Conoscere dall’interno gli strumenti di regolazione della crisi significa sapere quali pagamenti la legge mette al riparo e quali no.
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Mito n. 1 — “Se ho consegnato la merce e sono stato pagato il giusto, il pagamento è intoccabile”
IL MITO: “La revocatoria colpisce i regali e le operazioni sospette; un pagamento a fronte di merce consegnata a prezzo di mercato non può essere toccato.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità esiste ed è forte. Nell’esperienza comune, ciò che viene annullato in caso di insolvenza sono le donazioni, le vendite sottocosto agli amici, le ipoteche concesse all’ultimo momento. Inoltre il codice civile conosce la revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), che richiede un pregiudizio per i creditori e, per gli atti onerosi, la partecipazione del terzo alla frode: chi ha sentito parlare di quella azione si convince che, se non c’è stato nessun “imbroglio”, non c’è nulla da restituire. Infine, il fornitore ragiona in termini di scambio: ho dato 100 di merce, ho ricevuto 100 di denaro, il patrimonio del cliente non si è impoverito.
La realtà
In realtà la norma dice un’altra cosa. L’art. 166, comma 2, del Codice della crisi stabilisce che sono revocabili, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori. Il pagamento di una fattura scaduta per una fornitura reale è esattamente questo: un debito liquido ed esigibile estinto con denaro.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è la funzione della revocatoria concorsuale. Non serve a punire un comportamento scorretto, ma a ripristinare la par condicio creditorum: quando l’impresa è già insolvente, ogni euro pagato a un creditore è un euro sottratto agli altri, che riceveranno una percentuale molto inferiore. Nella revocatoria fallimentare il pregiudizio non va dimostrato caso per caso: la lesione della parità tra creditori è insita nel pagamento eseguito da un debitore insolvente a chi ne conosceva l’insolvenza. La congruità del prezzo della merce non conta: conta che il fornitore sia stato soddisfatto per intero mentre gli altri creditori resteranno in parte insoddisfatti.
Questo non significa che ogni pagamento sia revocabile. Il comma 3 dello stesso art. 166 elenca le esenzioni, e la prima riguarda proprio i fornitori: non sono soggetti a revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso (lett. a). Il fornitore, quindi, non è al sicuro perché ha consegnato la merce, ma può esserlo se il pagamento è avvenuto secondo le modalità e i tempi abituali del rapporto: ne parliamo nel mito n. 4.
La prova
La Cassazione ha chiarito, con riferimento all’art. 67 della legge fallimentare (di cui l’art. 166 CCII riproduce la struttura), che nella revocatoria dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili il danno è in re ipsa e il curatore deve provare soltanto la conoscenza dello stato di insolvenza da parte di chi ha ricevuto il pagamento (Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2010, n. 25571). In un caso emblematico, la Corte ha negato che il grossista di medicinali potesse sottrarsi alla revocatoria dei pagamenti ricevuti da un farmacista poi fallito invocando la particolare natura, regolata e quasi obbligata, della fornitura (Cass. civ., 9 luglio 2008, n. 18833): anche una fornitura “necessaria” resta soggetta alla regola generale.
Un dettaglio spesso trascurato: chi ha ricevuto davvero il pagamento
Prima ancora di discutere di conoscenza o di esenzioni, conviene verificare un presupposto che il curatore dà spesso per scontato: che il pagamento provenga davvero dal patrimonio del debitore poi finito in liquidazione. Se la fattura è stata saldata da un terzo con denaro proprio, ad esempio da un socio o da un garante che non ha poi esercitato rivalsa verso la società prima dell’apertura della procedura, la giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare ha escluso in diverse occasioni la revocabilità, perché la massa non ha subito alcuna sottrazione. È un controllo documentale semplice, che parte dall’intestazione del conto di provenienza del bonifico, e che può cambiare l’esito della lite.
Allo stesso modo va controllata la natura del rapporto. L’esenzione dei termini d’uso riguarda i pagamenti di beni e servizi nell’esercizio dell’attività d’impresa: se il pagamento si riferisce a un finanziamento, al rimborso di un prestito del socio o a un’operazione estranea all’attività tipica, l’esenzione non è invocabile e la difesa si sposta interamente sulla conoscenza dell’insolvenza.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che lo scambio equilibrato lo protegga tende a rispondere al curatore con una difesa sbagliata: produce le bolle di consegna e i listini per dimostrare la congruità del prezzo, argomento irrilevante, e trascura invece le due difese che contano davvero, cioè la mancata conoscenza dell’insolvenza e l’esenzione dei termini d’uso. Il risultato è un giudizio impostato male fin dalla comparsa di risposta, con il rischio concreto di una condanna alla restituzione integrale, oltre agli interessi e alle spese.
Mito n. 2 — “Il curatore può chiedermi indietro tutto quello che ho incassato negli ultimi anni”
IL MITO: “Con la liquidazione giudiziale il curatore può rimettere in discussione qualsiasi pagamento ricevuto dal cliente, anche di due o tre anni prima.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui c’è un fondo di verità. Il curatore ha a disposizione strumenti diversi con orizzonti temporali diversi: la revocatoria ordinaria del codice civile, esercitabile anche dal curatore, guarda a un arco di cinque anni di prescrizione; l’inefficacia degli atti a titolo gratuito copre i due anni anteriori; e la stessa revocatoria concorsuale ha periodi sospetti di sei mesi o di un anno a seconda dell’atto. Chi sente parlare di “due anni”, “cinque anni” e “un anno” finisce per sommare tutto in un’idea generica: il curatore può tornare indietro quanto vuole.
La realtà
Per un normale pagamento di fattura scaduta, il periodo sospetto è di sei mesi, non di anni. L’art. 166, comma 2, CCII rende revocabili i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori. Il periodo si allunga a un anno solo per gli atti “anomali” del comma 1: ad esempio gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento (lett. b), di cui parliamo nel mito n. 5.
Il dettaglio che il passaparola ignora riguarda il momento da cui si calcola il periodo. L’art. 170 CCII fa decorrere i termini dalla data di deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, non dalla sentenza di apertura. Se il cliente ha depositato una domanda (ad esempio di concordato preventivo poi sfociata in liquidazione giudiziale) a marzo e la sentenza è arrivata a ottobre, i sei mesi si contano a ritroso da marzo, e i pagamenti ricevuti dopo il deposito restano comunque esposti salvo che rientrino nelle esenzioni.
C’è poi un limite di decadenza per il curatore: l’azione non può essere promossa decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto (art. 170 CCII). Un termine che il fornitore deve controllare subito, perché un’azione tardiva è improponibile.
Un’ipotesi distinta, spesso confusa con la revocatoria, è quella dell’art. 164 CCII: sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno dell’apertura della liquidazione giudiziale o successivamente, se eseguiti dopo il deposito della domanda o nei due anni anteriori. È il caso del cliente che paga in anticipo un debito non ancora scaduto: qui non serve provare la conoscenza dell’insolvenza, ma si tratta di un’ipotesi specifica, non della regola.
Come si legge, in pratica, il calendario della procedura
Il primo atto di difesa del fornitore è un calendario. Servono tre date: quella di ciascun pagamento contestato, quella del deposito della domanda cui è seguita l’apertura e quella della sentenza di apertura. La seconda si ricava dalla sentenza stessa o dal fascicolo; nei casi di consecuzione di procedure, quando ad esempio una domanda di concordato è stata seguita senza soluzione di continuità dalla liquidazione giudiziale, il punto di partenza va individuato con attenzione, perché sposta all’indietro tutto il periodo sospetto.
Una volta fissate le date, i pagamenti si dividono in tre gruppi: quelli anteriori ai sei mesi (fuori dalla revocatoria del comma 2), quelli compresi nei sei mesi (esposti, salvo esenzioni) e quelli successivi al deposito della domanda (esposti, ma potenzialmente coperti dall’esenzione per gli atti legalmente compiuti durante la procedura). Per gli eventuali atti anomali si ripete lo stesso esercizio su un anno. Questa semplice suddivisione, fatta prima di rispondere al curatore, spesso riduce in modo significativo l’importo realmente in discussione.
La prova
La prova sta nel testo stesso degli artt. 166 e 170 CCII. La giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare ha anche chiarito che le eccezioni relative al periodo sospetto, cioè alla collocazione temporale dell’atto, sono rilevabili d’ufficio dal giudice (Cass. civ., n. 5333/2011, richiamata nella rassegna di massime sull’art. 67 l.fall.): segno che il calcolo del periodo è un elemento strutturale dell’azione, non un dettaglio.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa che tutto sia revocabile tende a cedere subito, accettando una transazione su importi che comprendono pagamenti fuori dal periodo sospetto. Chi, al contrario, conta i sei mesi dalla sentenza anziché dal deposito della domanda si crede al sicuro per pagamenti che invece rientrano pienamente nel periodo. In entrambi i casi l’errore nasce da un calcolo fatto sul dato sbagliato: la data da cercare per prima è quella del deposito della domanda, che risulta dal fascicolo della procedura.
Mito n. 3 — “Basta che il cliente fosse in crisi perché io debba restituire”
IL MITO: “Se l’azienda era già in difficoltà quando mi ha pagato, il curatore vince automaticamente: la crisi c’era, quindi la revocatoria scatta.”
Perché ci credono in tanti
È la semplificazione più diffusa e ha due radici. La prima: per gli atti anomali del comma 1 dell’art. 166 è il fornitore a dover provare di non conoscere l’insolvenza, e chi ha avuto un’esperienza di quel tipo generalizza. La seconda: l’insolvenza del debitore, una volta aperta la procedura, è un dato acquisito e non si può contestare sostenendo che si trattava di una difficoltà passeggera. Da qui l’idea che basti la crisi per perdere.
La realtà
Per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili (art. 166, comma 2) è il curatore a dover provare che il fornitore conosceva lo stato d’insolvenza del cliente al momento del pagamento. E non basta la conoscibilità astratta: serve la conoscenza effettiva, ricavabile anche da presunzioni, purché gravi, precise e concordanti.
Va poi distinta la “crisi” dall'”insolvenza”. Il Codice definisce la crisi come lo stato che rende probabile l’insolvenza, manifestata dall’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici; l’insolvenza è l’incapacità attuale di soddisfare regolarmente le obbligazioni. Il fornitore può sapere che il cliente attraversa un momento difficile senza sapere che è insolvente. Il curatore deve dimostrare la seconda cosa, non la prima.
Vero, ma solo a metà: la prova del curatore non è impossibile. I giudici valorizzano indizi concreti come ritardi cronici e crescenti nei pagamenti, richieste di dilazione, piani di rientro concordati, protesti, decreti ingiuntivi, azioni esecutive, notizie di stampa, la qualità di operatore professionale del creditore. È la somma di questi elementi, non la generica difficoltà del cliente, a fondare la condanna alla restituzione.
La prova
La Cassazione, sulla legge fallimentare, ha affermato che nell’azione revocatoria è richiesta la conoscenza effettiva e non la mera conoscibilità dello stato di insolvenza, e che gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti (Cass. civ., 4 marzo 2010, n. 5256). Più di recente, con l’ordinanza n. 101/2026 della Prima Sezione civile, la Corte ha ribadito che la conoscenza deve sussistere al momento del pagamento, ma può essere provata anche attraverso fatti anteriori come ritardi cronici, piani di rientro e iniziative legali del creditore; l’accertamento è riservato al giudice di merito, che può fondarlo su presunzioni.
È qui che l’esperienza come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa dell’Avv. Monardo diventa concreta: sapere come un’impresa in difficoltà comunica con i propri fornitori durante le trattative permette di distinguere ciò che il fornitore poteva davvero conoscere da ciò che il curatore ricostruisce a posteriori.
Gli indizi che pesano di più, e quelli che pesano meno
Non tutti gli elementi hanno lo stesso valore. In linea generale, pesano molto gli indizi che provengono dallo stesso fornitore o che lui non poteva ignorare: le diffide e le messe in mora inviate, il decreto ingiuntivo ottenuto, il piano di rientro sottoscritto, la sospensione delle forniture o il passaggio al pagamento anticipato. Pesano anche gli indizi pubblici e facilmente consultabili, come i protesti e le procedure esecutive iscritte. Pesano meno, invece, le voci di mercato non circostanziate, i ritardi modesti e coerenti con la storia del rapporto, le notizie generiche sulla crisi di un intero settore.
Conta inoltre la qualità del creditore. Un fornitore strutturato, con un ufficio crediti che monitora i clienti tramite banche dati, può vedersi attribuire una capacità di percepire i segnali di insolvenza superiore a quella di un piccolo artigiano. È un elemento che il giudice valuta nel complesso, ma che il fornitore deve conoscere per non sottovalutare la propria posizione.
Cosa rischia chi ci crede
Chi dà per scontata la sconfitta non contesta la prova del curatore e non porta i propri elementi contrari: corrispondenza in cui il cliente rassicurava sulla propria solidità, ordini regolari fino alla fine, bilanci pubblicati in utile, assenza di protesti consultabili. Sono elementi che possono spezzare la catena presuntiva, ma vanno raccolti e prodotti tempestivamente.
Mito n. 4 — “Se il cliente pagava sempre in ritardo, quei pagamenti sono per forza revocabili”
IL MITO: “Il contratto diceva 60 giorni, il cliente pagava a 120: i pagamenti fuori termine sono anomali e il curatore li revoca tutti.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è che il ritardo nei pagamenti è il primo indizio di insolvenza e, intuitivamente, un pagamento “fuori termine” non sembra un pagamento “nei termini d’uso”. Per anni una parte della giurisprudenza di merito ha adottato un criterio formalistico, escludendo l’esenzione per qualsiasi pagamento difforme dal contratto o dalle sue modifiche successive.
La realtà
L’esenzione dell’art. 166, comma 3, lett. a), CCII riguarda i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa “nei termini d’uso”. La Cassazione ha chiarito tre punti decisivi:
- l’espressione “termini d’uso” si riferisce ai pagamenti, non alle forniture: conta come e quando si paga, non la natura della merce;
- il parametro è la prassi concretamente invalsa tra le parti, non la prassi generica del settore economico;
- un pagamento difforme dal contratto può rientrare nei termini d’uso se la diversa modalità era già divenuta abituale nel rapporto prima dei pagamenti contestati, ad esempio perché il fornitore accettava stabilmente il pagamento a 120 giorni limitandosi ai solleciti.
Se il cliente pagava a 120 giorni da anni e ha continuato a farlo negli ultimi sei mesi, quei pagamenti possono essere esenti. Se invece il cliente pagava a 60 giorni e negli ultimi mesi è passato a 150, il ritardo nuovo è uno scostamento dalla prassi e l’esenzione non opera.
Vero, ma solo a metà: la prassi deve esistere davvero ed essere anteriore. Se il rapporto è nuovo o le forniture sono regolate in modo diverso dalle precedenti, il riferimento torna alle condizioni contrattuali. L’onere di dimostrare che i pagamenti rispettavano la prassi abituale grava sul fornitore che invoca l’esenzione.
La prova
Con l’ordinanza 7 luglio 2021, n. 19373 la Cassazione ha stabilito che i “termini d’uso” riguardano i pagamenti e non le forniture, in continuità con la sentenza 7 dicembre 2016, n. 25162. Con l’ordinanza 26 aprile 2023, n. 10997 ha precisato che i pagamenti tardivi rispetto al contratto restano esenti se accettati in una prassi già esistente, da verificare in un’epoca prossima ai pagamenti revocandi. Con la sentenza 22 novembre 2024, n. 30127 ha cassato una decisione d’appello che aveva negato l’esenzione per la breve durata del rapporto senza verificare le condizioni contrattuali pattuite: quando manca una prassi consolidata, il parametro diventa il contratto.
Come si costruisce la prova della prassi
La prova della prassi è quasi sempre documentale e numerica. Si parte dall’estratto conto clienti degli ultimi due o tre anni, si calcola per ogni fattura il numero di giorni tra emissione (o scadenza) e incasso, e si confronta la media del periodo “sano” con quella dei sei mesi sospetti. Se gli scostamenti sono contenuti, l’argomento è solido; se l’ultimo periodo mostra un salto netto, l’esenzione difficilmente regge. Contano anche le modalità: un cliente che ha sempre pagato con bonifico e negli ultimi mesi ha iniziato a pagare con assegni di terzi, o con pagamenti parziali e frazionati, si è allontanato dalla prassi anche se i tempi sono simili.
Il punto decisivo è la stabilità della prassi prima del periodo sospetto: un comportamento tollerato solo negli ultimi mesi non diventa “uso” per il solo fatto di essersi ripetuto qualche volta.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa che ogni ritardo condanni il pagamento non ricostruisce la storia del rapporto. Eppure l’estratto conto clienti degli ultimi anni, con le date di fattura e di incasso, è spesso la prova più forte. Senza un prospetto che mostri la regolarità del ritardo, l’esenzione non può essere riconosciuta, perché nessun giudice la ricostruisce d’ufficio.
Mito n. 5 — “Con un piano di rientro firmato, o con un pagamento in merce, sono al sicuro”
IL MITO: “Se il cliente in difficoltà ha firmato un piano di rientro e lo ha rispettato, oppure mi ha saldato restituendo merce o cedendomi un credito, ho fatto la cosa giusta e nessuno può toccarmi.”
Perché ci credono in tanti
Dal punto di vista del fornitore il piano di rientro è un gesto di buona fede: invece di agire in giudizio, ha concesso tempo al cliente. Quanto al pagamento “in natura”, l’idea è che recuperare la propria merce o un credito del cliente sia meglio di niente e che non sia un vero pagamento. Infine, si sente parlare di “piani” che proteggono dalla revocatoria e si confonde il piano di rientro privato con il piano attestato di risanamento.
La realtà
Il piano di rientro privato non è un’esenzione: è un indizio a carico del fornitore. L’esenzione dei termini d’uso tutela le operazioni correnti e fisiologiche del rapporto, non i pagamenti eseguiti per rimediare a un inadempimento già verificatosi. Un accordo di rateizzazione nato perché il cliente non pagava dimostra, anzi, che il fornitore era al corrente di una difficoltà seria.
Diversa è la posizione del piano attestato di risanamento (art. 56 CCII): gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in sua esecuzione sono esenti dalla revocatoria (art. 166, comma 3, lett. d), salvo dolo o colpa grave dell’attestatore o del debitore. Ma è uno strumento con requisiti precisi: piano con data certa, attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità. Una lettera firmata tra cliente e fornitore non lo è.
Quanto ai pagamenti in natura, l’art. 166, comma 1, lett. b), CCII rende revocabili, nell’anno anteriore al deposito della domanda, gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento: restituzione o cessione di merce, cessione di crediti in luogo del pagamento, datio in solutum. Qui l’onere si inverte: è il fornitore a dover provare di non conoscere lo stato d’insolvenza, e il periodo sospetto raddoppia rispetto al pagamento ordinario. Non tutto ciò che non è contante è anomalo: assegni, bonifici e altri strumenti di uso comune sono mezzi normali.
La prova
L’ordinanza della Cassazione n. 101/2026 (Sez. I civile) ha escluso che i pagamenti eseguiti in base a un piano di rientro, concordato dopo l’inadempimento dell’obbligazione originaria, possano beneficiare dell’esenzione per i termini d’uso, che riguarda solo le operazioni correnti. Sui mezzi anormali, la Corte ha qualificato la cessione di merce per estinguere un debito come mezzo anormale di pagamento revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2, l.fall. (Cass. civ., 14 febbraio 2011, n. 3581), mentre ha ritenuto gli assegni postdatati mezzi normali di pagamento (Cass. civ., 11 febbraio 2011, n. 3471).
Cosa rischia chi ci crede
Il fornitore che ha “salvato” il proprio credito con un piano di rientro o riprendendosi la merce spesso si trova nella posizione peggiore: periodo sospetto più lungo, onere della prova a proprio carico, documenti che dimostrano che conosceva le difficoltà del cliente. Accorgersene quando arriva l’atto di citazione significa aver perso tempo prezioso per raccogliere le prove contrarie.
Mito n. 6 — “Anche i pagamenti incassati durante la composizione negoziata o il concordato verranno revocati”
IL MITO: “Se il cliente era già in una procedura per la crisi e poi è finito in liquidazione giudiziale, tutto quello che mi ha pagato in quel periodo andrà restituito: era palesemente in crisi.”
Perché ci credono in tanti
Il ragionamento ha una logica apparente: se il cliente aveva avviato una procedura, il fornitore sapeva della crisi; e se sapeva, la revocatoria dovrebbe essere scontata. In più, molti ricordano che il periodo sospetto si calcola dal deposito della domanda, e ne deducono che i pagamenti successivi siano i più esposti di tutti.
La realtà
Il legislatore ha scelto di proteggere chi continua a lavorare con l’impresa che tenta di risanarsi, perché senza fornitori nessun risanamento è possibile. Due norme lo dicono chiaramente.
La prima è l’art. 166, comma 3, lett. e), CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024: sono esenti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, del concordato semplificato, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e dell’accordo di ristrutturazione omologato, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di accesso a tali strumenti. Il pagamento autorizzato o comunque legittimo eseguito durante la procedura non si revoca.
La seconda è l’art. 24 CCII, dedicato alla composizione negoziata: gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto non sono soggetti alla revocatoria dell’art. 166, comma 2, purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.
Vero, ma solo a metà: la protezione non è un lasciapassare. Nella composizione negoziata l’esenzione copre solo i pagamenti coerenti con le trattative, e riguarda la revocatoria del comma 2, non gli atti anomali del comma 1. Nel concordato, il pagamento deve essere “legalmente” posto in essere: un pagamento di crediti anteriori non autorizzato, eseguito in violazione delle regole della procedura, non gode della stessa tutela.
La prova
La prova è testuale: art. 166, comma 3, lett. e), e art. 24 CCII. Si tratta di norme proprie del Codice della crisi senza un vero equivalente nella vecchia legge fallimentare per la composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021 e poi trasfusa nel Codice: per questo la giurisprudenza di legittimità sul punto è ancora in formazione e la valutazione di “coerenza” con le trattative sarà decisa caso per caso, sulla base della documentazione della procedura.
Cosa deve fare il fornitore durante la composizione negoziata
Chi continua a fornire un’impresa in composizione negoziata può fare molto per proteggersi. Conviene chiedere conferma che l’esperto abbia accettato l’incarico e conservarne la prova, perché la protezione dell’art. 24 opera per i pagamenti successivi all’accettazione. Conviene documentare che le forniture e i pagamenti seguono condizioni correnti, coerenti con il piano di risanamento discusso con l’esperto, e non sono invece il saldo privilegiato di vecchi debiti a danno degli altri creditori. Quando l’impresa intende compiere atti di straordinaria amministrazione o pagamenti non coerenti con le trattative, il Codice prevede che ne informi l’esperto, il quale può segnalare il proprio dissenso: un pagamento eseguito nonostante il dissenso dell’esperto è, prevedibilmente, quello più esposto in una successiva liquidazione giudiziale.
Il D.L. 118/2021, che ha introdotto la composizione negoziata, ha costruito questa tutela proprio per evitare che i fornitori si ritirino al primo segnale di crisi: la protezione è reale, ma va accompagnata da una gestione ordinata della documentazione.
Cosa rischia chi ci crede
Il fornitore che dà per persa la partita restituisce somme protette dalla legge, o smette di fornire un cliente in composizione negoziata per timore di revocatorie che la norma esclude, contribuendo al fallimento del risanamento. Chi invece conosce la regola chiede di vedere la relazione dell’esperto e i verbali delle trattative per verificare se il proprio pagamento era coerente con il percorso di risanamento.
Mito n. 7 — “Se restituisco, quei soldi li ho persi per sempre”
IL MITO: “La revocatoria cancella il pagamento e il mio credito: restituisco e resto a mani vuote.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è economico: chi restituisce 30.000 euro e poi viene soddisfatto al 10% nel riparto perde effettivamente la maggior parte della somma. La percezione di “perdita totale” nasce da qui, e dal fatto che il fornitore vede il denaro uscire subito mentre il riparto arriva anni dopo.
La realtà
La revoca del pagamento fa rivivere il credito originario: chi restituisce è ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale credito (art. 171 CCII, che riproduce l’art. 70 l.fall.). Il fornitore torna nella posizione in cui si sarebbe trovato se il pagamento non fosse mai avvenuto: creditore concorsuale, con il proprio rango di eventuale privilegio, accanto agli altri creditori.
Due conseguenze pratiche. Primo: il credito rinato va insinuato al passivo, eventualmente anche con domanda tardiva, perché la restituzione non comporta un’iscrizione automatica. Secondo: nella valutazione di una transazione con il curatore occorre stimare quanto si recupererà dal riparto, perché il saldo economico reale è la differenza tra quanto si restituisce e quanto si riceverà come creditore.
Va anche ricordato che sulla somma da restituire gli interessi decorrono di regola dalla domanda giudiziale del curatore, trattandosi di un debito di valuta (Cass. civ., n. 27084/2011, sulla legge fallimentare). Tempi lunghi di causa significano interessi più alti: anche questo entra nella valutazione.
La prova
Il principio è nel testo dell’art. 171 CCII. La giurisprudenza sulla legge fallimentare ha precisato anche che la domanda di restituzione relativa a pagamenti diversi da quelli indicati nell’atto introduttivo costituisce una domanda nuova (Cass. civ., n. 13767/2015): il perimetro della lite è quello fissato dal curatore all’inizio, e il fornitore deve verificarlo con precisione.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto di perdere tutto tende a resistere a oltranza anche quando la difesa è debole, accumulando spese e interessi; oppure, all’opposto, restituisce senza poi insinuarsi al passivo, rinunciando di fatto alla quota che il riparto gli avrebbe riconosciuto. La restituzione non chiude la partita: apre la fase dell’insinuazione al passivo.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia per mostrare la sequenza reale delle regole.
Simulazione A — Il fornitore convinto che “la merce consegnata lo protegga”.
Ipotesi: un’impresa di componenti meccanici riceve dal cliente cinque bonifici per complessivi 46.380 € tra il 9 gennaio e il 22 maggio. Il cliente deposita domanda di liquidazione giudiziale in proprio il 4 giugno; la sentenza di apertura è del 19 giugno. Il contratto prevedeva pagamento a 60 giorni; nei due anni precedenti il cliente pagava mediamente a 63 giorni, ma i cinque bonifici sono arrivati tra 141 e 188 giorni dalla fattura, dopo tre solleciti e una diffida.
Sequenza: il periodo sospetto si calcola dal 4 giugno (deposito della domanda), quindi copre dal 4 dicembre al 4 giugno: tutti i bonifici vi rientrano. L’esenzione dei termini d’uso non opera, perché lo scostamento dalla prassi (63 giorni) è netto e recente. Resta la difesa sulla conoscenza dell’insolvenza, che il curatore deve provare, ma la diffida inviata dal fornitore stesso è un indizio a suo carico. Esito probabile senza difese ulteriori: restituzione di 46.380 € più interessi dalla domanda, con ammissione al passivo per lo stesso importo.
Simulazione B — Il fornitore con ritardo “storico”.
Ipotesi: stessi importi e stesse date, ma l’estratto conto degli ultimi tre anni mostra che il cliente ha sempre pagato tra 140 e 190 giorni, con solleciti informali e senza diffide; il fornitore ha continuato a consegnare alle stesse condizioni.
Sequenza: i pagamenti rientrano nel periodo sospetto, ma il fornitore può invocare l’art. 166, comma 3, lett. a), dimostrando una prassi consolidata tra le parti anteriore ai pagamenti contestati. Esito: se la prova documentale regge, i 46.380 € non sono revocabili, a prescindere dalla conoscenza dell’insolvenza.
Simulazione C — Il piano di rientro e la merce ripresa.
Ipotesi: credito scaduto di 27.915 €. A settembre il cliente firma un piano di rientro in sei rate da 3.100 € e, per il residuo di 9.315 €, restituisce merce in magazzino. Domanda di accesso depositata il 17 luglio dell’anno successivo.
Sequenza: le rate pagate con bonifico rientrano nella revocatoria del comma 2 se cadono nei sei mesi anteriori al 17 luglio (dal 17 gennaio in poi); il piano di rientro esclude l’esenzione dei termini d’uso ed è un indizio di conoscenza. La restituzione della merce è un mezzo anormale di pagamento (comma 1, lett. b): periodo sospetto di un anno, dunque l’atto di settembre vi rientra, e l’onere di provare la non conoscenza passa al fornitore. Esito: il fornitore che si credeva “doppiamente protetto” è esposto su entrambi i fronti.
Il fondo di verità
Ogni mito esaminato nasce da un frammento corretto. Rimetterli al loro posto aiuta a capire dove si trova davvero la linea di difesa.
È vero che lo scambio equilibrato conta, ma conta nella revocatoria ordinaria e nella revocatoria degli atti onerosi sproporzionati del comma 1, lett. a), dove la sproporzione di oltre un quarto è il presupposto dell’azione. Nella revocatoria dei pagamenti del comma 2 non rileva: il pregiudizio è la violazione della parità tra creditori.
È vero che il curatore dispone di orizzonti temporali lunghi, ma per strumenti diversi e con presupposti diversi. Per il pagamento ordinario di una fattura scaduta il periodo è di sei mesi, calcolati dal deposito della domanda; l’azione si estingue per decadenza nei termini dell’art. 170.
È vero che l’insolvenza, una volta dichiarata la procedura, non si discute più. Ma resta da provare, nel comma 2, che il fornitore la conoscesse al momento del pagamento: la conoscenza è un fatto da dimostrare, non una conseguenza automatica.
È vero che il ritardo nei pagamenti è il primo sintomo della crisi. Ma la legge non guarda al ritardo rispetto al contratto: guarda allo scostamento rispetto alla prassi tra le parti. Un ritardo abituale e tollerato non è un segnale nuovo.
È vero che esistono “piani” che proteggono dalla revocatoria: sono il piano attestato di risanamento e gli strumenti omologati. Il piano di rientro tra privati non ne fa parte.
È vero, infine, che restituire fa male economicamente. Ma il credito rinasce e può essere insinuato al passivo: la perdita reale è la differenza tra restituzione e riparto, non l’intera somma.
C’è un ultimo frammento di verità che vale per le imprese minori. Non ogni cliente insolvente finisce in liquidazione giudiziale: l’imprenditore sotto le soglie di legge accede alla liquidazione controllata, procedura del sovraindebitamento gestita con l’intervento degli OCC. Lì il liquidatore può esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, cioè la revocatoria ordinaria, con presupposti diversi da quelli dell’art. 166. Chi dà per scontata la disciplina della liquidazione giudiziale senza verificare quale procedura è stata aperta rischia di difendersi con le regole sbagliate.
Una nota sulle procedure aperte con la vecchia legge fallimentare
Molte cause di revocatoria ancora pendenti nel 2026 riguardano fallimenti dichiarati prima del 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del Codice della crisi. In quei casi si applica l’art. 67 della legge fallimentare, che contiene le stesse categorie: atti anomali con onere invertito, pagamenti di debiti liquidi ed esigibili con prova a carico del curatore, esenzione dei termini d’uso. Per questo la giurisprudenza citata in questa guida, formatasi in gran parte sulla legge fallimentare, resta il riferimento principale anche per l’interpretazione dell’art. 166 CCII. Le novità vere del Codice riguardano soprattutto la decorrenza dal deposito della domanda e le esenzioni legate agli strumenti di regolazione della crisi e alla composizione negoziata.
Mito vs realtà in tabella
La tabella riassume ciascuna convinzione accanto alla regola effettiva. È utile come promemoria nel momento in cui arriva la lettera del curatore: prima di rispondere, conviene verificare in quale riga si colloca il proprio caso e quale documento serve per sostenerlo. Ricordiamo che i riferimenti sono al Codice della crisi vigente a ottobre 2026; per le procedure aperte con la legge fallimentare valgono le corrispondenti norme dell’art. 67 l.fall., con struttura analoga.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Merce consegnata = pagamento intoccabile | Il pagamento di debiti liquidi ed esigibili è revocabile (art. 166, c. 2) se il curatore prova la conoscenza dell’insolvenza; la congruità del prezzo non rileva |
| Il curatore può risalire di anni | Sei mesi per i pagamenti ordinari, un anno per gli atti anomali; si calcola dal deposito della domanda (art. 170); decadenza 3 anni dall’apertura / 5 dall’atto |
| Basta la crisi del cliente | Serve la conoscenza effettiva dell’insolvenza, provata dal curatore anche con presunzioni gravi, precise e concordanti |
| Pagamento in ritardo = revocabile | Esente se conforme alla prassi consolidata tra le parti (termini d’uso, art. 166, c. 3, lett. a); onere della prova sul fornitore |
| Piano di rientro o merce restituita = sicurezza | Il piano di rientro esclude i termini d’uso ed è indizio di conoscenza; la datio in solutum è mezzo anormale con onere invertito e periodo di un anno |
| Pagamenti in procedura = revocati | Esenti se in esecuzione o legalmente compiuti dopo la domanda (lett. e) o, in composizione negoziata, se coerenti con le trattative (art. 24) |
| Restituisco e perdo tutto | Il credito rinasce e va insinuato al passivo (art. 171); la perdita reale è la differenza con il riparto |
Le domande di verifica
Quindi è vero che il curatore deve dimostrare che sapevo dell’insolvenza?
Sì, per i pagamenti ordinari. Nel comma 2 dell’art. 166 la prova spetta al curatore. Per gli atti anomali del comma 1 (ad esempio pagamento con merce o cessione di crediti) l’onere si inverte e tocca al fornitore dimostrare di non conoscere lo stato d’insolvenza.
Quindi è vero che i sei mesi si contano dalla sentenza di apertura?
No. L’art. 170 CCII fa decorrere i termini dal deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale. Se tra domanda e sentenza sono passati mesi, il periodo sospetto si sposta all’indietro di conseguenza.
Quindi è vero che se il cliente mi pagava sempre a 150 giorni sono al riparo?
Dipende. Se la prassi era consolidata e anteriore ai pagamenti contestati, e gli ultimi pagamenti la rispettano, l’esenzione dei termini d’uso può operare; ma l’onere di provarla è del fornitore, con documenti che mostrino la regolarità del rapporto nel tempo. Se negli ultimi mesi i tempi si sono allungati rispetto alla prassi, l’esenzione cade.
Quindi è vero che i pagamenti ricevuti mentre il cliente era in composizione negoziata sono protetti?
Sì, a condizione. L’art. 24 CCII li sottrae alla revocatoria del comma 2 se successivi all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e coerenti con l’andamento delle trattative e le prospettive di risanamento. La coerenza va verificata caso per caso.
Quindi è vero che, se perdo la causa, posso insinuarmi al passivo?
Sì. L’art. 171 CCII ammette al passivo chi ha restituito quanto ricevuto per effetto della revoca, per il suo eventuale credito. Occorre però presentare la domanda di ammissione: l’iscrizione non è automatica.
Le sentenze che smontano i miti
Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti indipendenti. Gran parte riguarda l’art. 67 della legge fallimentare, ma i principi sono trasferibili all’art. 166 CCII, che ne ricalca la struttura; lo indichiamo espressamente per ciascuna.
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Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2024, n. 30127 (l.fall.). Principio: i pagamenti di forniture rientranti nell’attività tipica dell’impresa sono esenti anche se eseguiti con tempi o modalità diversi da quelli contrattuali, se conformi a pratiche commerciali consolidate e stabili tra le parti; in mancanza di una prassi (prime forniture o forniture regolate diversamente), il parametro sono le condizioni pattuite. Rilevanza: smonta il mito n. 4 e indica al fornitore con rapporto recente quale prova predisporre.
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Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 101/2026 (l.fall.; data di deposito non riportata dalla fonte consultata). Principio: i pagamenti eseguiti in base a un piano di rientro concordato dopo l’inadempimento non rientrano nei termini d’uso; la conoscenza dell’insolvenza, da valutare al momento del pagamento, può essere desunta da fatti anteriori come ritardi cronici, piani di rientro e azioni legali. Rilevanza: demolisce il mito n. 5 e ridimensiona il mito n. 3.
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Cass. civ., sez. I, ordinanza 26 aprile 2023, n. 10997 (l.fall.). Principio: i pagamenti tardivi rispetto al contratto restano esenti se di fatto accettati secondo una prassi già esistente, da accertare in un’epoca prossima ai pagamenti contestati; rileva la prassi tra le parti, non quella di settore. Rilevanza: mito n. 4.
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Cass. civ., sez. I, ordinanza 7 luglio 2021, n. 19373 (l.fall.). Principio: i “termini d’uso” si riferiscono ai pagamenti e non alle forniture; i pagamenti difformi dal contratto restano opponibili alla massa se coerenti con il concreto svolgimento del rapporto. Rilevanza: mito n. 4.
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Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 2016, n. 25162 (l.fall.). Principio: precedente conforme sul riferimento dei termini d’uso ai pagamenti. Rilevanza: mostra che l’orientamento del mito n. 4 è consolidato da quasi un decennio.
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Cass. civ., n. 27939/2020 (l.fall.; data non riportata dalla fonte consultata). Principio: il pagamento difforme dal contratto può valere come esatto adempimento se accettato in termini nuovi già prima dei pagamenti revocandi; non rilevano le prassi del settore economico. Rilevanza: mito n. 4.
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Cass. civ., n. 9851/2019 (l.fall.; data non riportata). Principio: va verificato se vi sia stato uno scostamento dai termini consueti tra le parti, e l’onere della prova grava su chi ha ricevuto il pagamento. Rilevanza: chiarisce il “vero a metà” del mito n. 4: l’esenzione va dimostrata dal fornitore.
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Cass. civ., n. 4482/2021 (l.fall.; data non riportata). Principio: l’esenzione non va oltre la normale consuetudine; i nuovi termini devono essere divenuti abituali prima dei pagamenti contestati. Rilevanza: limite all’uso difensivo del mito n. 4.
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Cass. civ., n. 7580/2019 (l.fall.; data non riportata). Principio: se il ritardo è divenuto consuetudine senza reazioni del creditore diverse dai solleciti, la prassi prevale sul contratto. Rilevanza: mito n. 4, e spiega perché una diffida formale può pesare contro il fornitore.
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Cass. civ., 17 dicembre 2010, n. 25571 (l.fall.). Principio: nella revocatoria dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili il danno è in re ipsa e al curatore basta provare la conoscenza dell’insolvenza. Rilevanza: smonta il mito n. 1.
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Cass. civ., 4 marzo 2010, n. 5256 (l.fall.). Principio: è richiesta la conoscenza effettiva e non la mera conoscibilità dello stato di insolvenza, desumibile da indizi gravi, precisi e concordanti. Rilevanza: ridimensiona il mito n. 3.
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Cass. civ., 9 luglio 2008, n. 18833 (l.fall.). Principio: il grossista di medicinali non può sottrarsi alla revocatoria dei pagamenti del farmacista fallito invocando il regime vincolato della fornitura. Rilevanza: mito n. 1: nessuna categoria di fornitore è esente per la sola natura della fornitura.
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Cass. civ., 14 febbraio 2011, n. 3581 (l.fall.). Principio: la cessione di merce per estinguere un debito è un mezzo anormale di pagamento, revocabile nel periodo più lungo e con onere invertito. Rilevanza: mito n. 5.
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Cass. civ., 11 febbraio 2011, n. 3471 (l.fall.). Principio: gli assegni postdatati sono mezzi normali di pagamento. Rilevanza: precisa il confine del mito n. 5: non ogni strumento diverso dal contante è anomalo.
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Cass. civ., n. 27084/2011 e Cass. civ., n. 13767/2015 (l.fall.; date non riportate). Principi: l’obbligo restitutorio è debito di valuta con interessi dalla domanda; i pagamenti non indicati nell’atto introduttivo richiedono una domanda distinta. Rilevanza: mito n. 7, per calcolare il costo reale della restituzione e il perimetro della lite.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato. Quando un fornitore riceve la richiesta del curatore, il lavoro concreto dello Studio segue questi passaggi:
- Ricostruiamo il calendario della procedura: individuiamo la data di deposito della domanda cui è seguita l’apertura, calcoliamo il periodo sospetto di sei mesi e di un anno e verifichiamo il rispetto dei termini di decadenza dell’art. 170 CCII.
- Classifichiamo ogni pagamento contestato: distinguiamo i pagamenti ordinari (comma 2), gli atti anomali (comma 1) e le ipotesi di inefficacia dell’art. 164, perché a ciascuna corrispondono onere della prova e periodo diversi.
- Ricostruiamo la prassi del rapporto: elaboriamo, con i commercialisti dello staff, il prospetto pluriennale fattura-incasso che documenta i tempi medi di pagamento e misura lo scostamento negli ultimi mesi, base dell’esenzione dei termini d’uso.
- Contestiamo la prova della conoscenza dell’insolvenza: esaminiamo gli indizi indicati dal curatore e raccogliamo gli elementi contrari (corrispondenza, ordini regolari, bilanci, assenza di protesti) per spezzare la catena presuntiva.
- Verifichiamo le esenzioni legate agli strumenti di regolazione della crisi: accertiamo se il pagamento è avvenuto in esecuzione di un piano attestato, di un concordato o di un accordo omologato, o dopo il deposito della domanda, e se era legalmente compiuto.
- Esaminiamo la documentazione della composizione negoziata: quando il cliente era in composizione negoziata, analizziamo la relazione dell’esperto e lo stato delle trattative per verificare la coerenza del pagamento ai sensi dell’art. 24 CCII.
- Accertiamo la procedura effettivamente aperta: verifichiamo se si tratta di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, perché nella seconda cambiano azioni e presupposti.
- Redigiamo la difesa in giudizio: impostiamo la comparsa di risposta sulle difese realmente decisive, con le eccezioni tempestive e le richieste istruttorie necessarie.
- Valutiamo la convenienza di una transazione: confrontiamo la somma richiesta con la stima del riparto sul credito che rinasce, gli interessi e i tempi di causa.
- Predisponiamo l’insinuazione al passivo: dopo la restituzione o la transazione, depositiamo la domanda di ammissione per il credito rinato ai sensi dell’art. 171 CCII.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: la revocatoria dei pagamenti ai fornitori dipende sempre più spesso da ciò che è accaduto durante la composizione negoziata o gli altri strumenti di regolazione della crisi, e conoscere come si svolgono le trattative consente di valutare la “coerenza” di un pagamento con la prospettiva di risanamento con cognizione di causa. L’esperienza come Gestore della crisi e fiduciario OCC copre invece i casi in cui il cliente è un’impresa minore finita in liquidazione controllata.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue la linea difensiva in tutti i gradi, senza dispersioni di informazioni. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché la difesa nella revocatoria è fatta di diritto e di numeri: date, estratti conto, tempi medi di incasso.
Conclusione
Nella revocatoria dei pagamenti al fornitore la differenza tra restituire tutto e non restituire nulla sta spesso in un dettaglio: una data di deposito, un prospetto dei tempi medi di incasso, una diffida inviata o non inviata, un pagamento compiuto durante le trattative di una composizione negoziata. L’informazione corretta è la prima difesa, e va usata prima di rispondere al curatore, non dopo.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché la revocatoria dei pagamenti ai fornitori è l’altra faccia della gestione della crisi d’impresa: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di leggere i pagamenti alla luce degli strumenti di regolazione che la legge pone a tutela di chi continua a fornire l’impresa in difficoltà, mentre la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario OCC consente di affrontare i casi in cui il cliente insolvente è un’impresa minore, soggetta alla liquidazione controllata. Analizzeremo i documenti, verificheremo ogni esenzione applicabile e costruiremo la strategia più adatta al tuo caso.
📩 Prima di restituire anche un solo euro al curatore, scrivici: i contatti per raggiungere lo studio sono riportati al termine di questa pagina.
