Quando il tribunale apre la liquidazione giudiziale del datore di lavoro, il dipendente si trova in una situazione anomala: il rapporto non è cessato, ma non lavora e non riceve lo stipendio. Resta in attesa che il curatore decida se proseguire il rapporto o scioglierlo. La domanda pratica è una sola: posso andarmene subito, senza perdere la NASpI, il TFR e l’indennità di preavviso?
La risposta, sul piano normativo, è sì. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII) qualifica come rese per giusta causa le dimissioni presentate durante la sospensione del rapporto. Il punto delicato è il momento: chi si dimette fuori dalla finestra di sospensione, o senza rispettare i termini per la domanda di NASpI, rischia di perdere l’indennità di disoccupazione e di vedere contestati i propri crediti al passivo.
Lo Studio Monardo segue questo tema dal lato della crisi d’impresa, non solo dal lato giuslavoristico. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno le fasi che precedono l’apertura della liquidazione giudiziale, quando si decide la sorte dell’azienda e dei rapporti di lavoro. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, e quindi opera stabilmente con le procedure concorsuali, i loro organi e le regole di ammissione dei crediti al passivo.
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Inquadramento normativo: art. 189 CCII e art. 2119 c.c.
Sul piano normativo la disciplina si regge su tre norme che vanno lette insieme.
La prima è l’art. 2119 c.c., che consente a ciascuna parte di recedere dal contratto di lavoro senza preavviso quando si verifica una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Al lavoratore che si dimette per giusta causa spetta l’indennità sostitutiva del preavviso. Il secondo comma, nella formulazione vigente, stabilisce che non costituisce giusta causa di risoluzione la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa, e rinvia al Codice della crisi per gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro.
La seconda è l’art. 189 CCII, dedicato ai rapporti di lavoro subordinato nella liquidazione giudiziale. La disciplina prevede che:
- l’apertura della liquidazione giudiziale non è di per sé causa di licenziamento;
- i rapporti in corso alla data della sentenza restano sospesi finché il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, comunica il subentro oppure il recesso;
- il recesso del curatore ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale;
- decorsi quattro mesi dall’apertura senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti si intendono risolti di diritto, con decorrenza dalla data di apertura, salva la proroga del termine prevista dal comma 4;
- le dimissioni rassegnate durante la sospensione si intendono presentate per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale (comma 5).
La terza è l’art. 190 CCII, secondo cui la cessazione del rapporto per effetto del recesso del curatore, della risoluzione di diritto o delle dimissioni durante la sospensione costituisce perdita involontaria dell’occupazione ai fini della NASpI.
La definizione essenziale è questa: nella liquidazione giudiziale la giusta causa delle dimissioni non va provata, perché è la legge a qualificarla tale, purché le dimissioni intervengano mentre il rapporto è sospeso.
La ratio
Va precisato che la scelta del legislatore risponde a un’esigenza concreta. Durante la sospensione il lavoratore non presta attività e non matura retribuzione: la giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare ha escluso che il dipendente possa insinuare al passivo le retribuzioni del periodo successivo all’apertura e anteriore alla decisione del curatore, perché il diritto allo stipendio presuppone la prestazione. Senza una via d’uscita, il dipendente resterebbe fino a quattro mesi (o più, in caso di proroga) senza reddito e senza accesso agli ammortizzatori. Il comma 5 gli consente di uscire subito conservando NASpI e indennità di preavviso.
Distinzione da istituti affini
La distinzione decisiva è con le dimissioni per giusta causa “ordinarie”. Fuori dalla liquidazione giudiziale (per esempio durante una composizione negoziata, un concordato preventivo o un semplice stato di difficoltà dell’azienda) il lavoratore deve dimostrare un inadempimento grave del datore: stipendi non pagati, contributi omessi, demansionamento. Esempio concreto: un dipendente con tre mensilità arretrate in un’azienda che ha appena chiesto l’accesso alla composizione negoziata può dimettersi per giusta causa, ma il fondamento è l’inadempimento retributivo, non la crisi in sé, e l’INPS potrà verificarlo. Lo stesso dipendente, il giorno dopo la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, si dimette in un regime diverso: la giusta causa è presunta dalla legge.
Diverso ancora è il caso della liquidazione coatta amministrativa: lì l’art. 2119, secondo comma, c.c. esclude che la procedura costituisca di per sé giusta causa, e la disciplina dei rapporti di lavoro segue le regole speciali di quella procedura.
Una nota di attualità: il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147 sui tributi locali, in vigore dal 12 agosto 2026, è intervenuto sul CCII per estendere ai tributi regionali e locali gli strumenti del Codice (tra cui la transazione fiscale, anche nella composizione negoziata). Non riguarda gli artt. 189 e 190 CCII, che restano invariati per i profili trattati in questo articolo.
Requisiti e termini
La disciplina prevede condizioni precise. Vanno esaminate una per una.
1. Apertura della liquidazione giudiziale. Serve una sentenza di apertura ex art. 49 CCII. Non bastano il deposito della domanda da parte di un creditore, la convocazione in camera di consiglio o lo stato di insolvenza di fatto. Prima della sentenza valgono le regole ordinarie dell’art. 2119 c.c.
2. Rapporto in corso alla data della sentenza. La norma riguarda i rapporti di lavoro subordinato pendenti all’apertura. Chi era già cessato (per dimissioni, licenziamento o scadenza del termine) non rientra nell’art. 189: i suoi crediti si insinuano al passivo secondo le regole generali.
3. Rapporto sospeso. Le dimissioni devono intervenire nel periodo di sospensione, cioè prima che il curatore comunichi il subentro o il recesso e prima che maturi la risoluzione di diritto. Se il curatore è subentrato, il rapporto prosegue con la procedura e le dimissioni tornano alle regole ordinarie. Se il rapporto si è già risolto, non c’è più nulla da cui dimettersi.
4. Forma delle dimissioni. Le dimissioni del lavoratore subordinato seguono, in via generale, la procedura telematica prevista dall’art. 26 D.Lgs. 151/2015. In termini operativi, conviene indirizzarle anche al curatore (il cui nominativo e PEC risultano dalla sentenza e dal registro delle imprese) e conservarne copia: l’INPS chiede di allegare la lettera di dimissioni alla domanda di NASpI.
5. Requisiti NASpI. L’art. 190 CCII qualifica la cessazione come involontaria, ma restano necessari gli altri requisiti del D.Lgs. 22/2015 (in particolare quello contributivo). La circolare INPS n. 21 del 10 febbraio 2023 ha chiarito che il termine di 68 giorni per la domanda decorre dalla data delle dimissioni (non dalla data di apertura, a cui pure retroagisce l’effetto) e che gli operatori verificano nel registro delle imprese lo stato di liquidazione giudiziale del datore.
6. Salvezza degli ammortizzatori. L’INPS precisa che restano salvi i casi di accesso alla CIGS o ad altre prestazioni di sostegno al reddito. Se l’azienda accede a un trattamento di integrazione salariale, la valutazione di convenienza delle dimissioni cambia.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Sospensione del rapporto | Dalla sentenza di apertura | Legale | Nessuna retribuzione maturata nel periodo |
| Scelta del curatore (subentro/recesso) | Dalla sentenza di apertura, entro 4 mesi | Perentorio per il curatore | Risoluzione di diritto con effetto dall’apertura |
| Proroga (art. 189 c. 4) | Su istanza presentata prima della scadenza dei 4 mesi | Disposta dal giudice delegato | Sospensione prolungata fino al nuovo termine |
| Dimissioni per giusta causa ex lege | Solo durante la sospensione | Finestra temporale | Fuori finestra: regole ordinarie o nessun effetto |
| Domanda NASpI | 68 giorni dalle dimissioni / dalla ricezione del recesso / dalla risoluzione di diritto | Decadenza | Perdita della prestazione |
| Decorrenza NASpI | Dall’8° giorno se domanda entro l’8° giorno; altrimenti dal giorno dopo la domanda | Legale | Giorni di indennità persi se si ritarda |
| Domanda di ammissione al passivo tempestiva | Almeno 30 giorni prima dell’udienza di verifica | Procedurale | Domanda tardiva |
| Opposizione allo stato passivo | 30 giorni dalla comunicazione dell’esito | Perentorio (sospeso 1-31 agosto) | Credito escluso definitivamente |
Il termine più critico è quello dei 68 giorni per la NASpI: decorre dalle dimissioni, non dall’apertura della liquidazione, ed è a pena di decadenza. La sospensione feriale dei termini processuali (1-31 agosto) riguarda l’opposizione allo stato passivo, ma non si applica al termine amministrativo della NASpI.
Va precisato che la durata della proroga e l’eventuale indennità aggiuntiva prevista dal comma 4 per i lavoratori il cui rapporto si risolva dopo la proroga vanno verificate sul testo vigente e sul decreto del giudice delegato del singolo caso: le soglie sono fissate dalla norma e non si prestano a stime generiche.
Procedura passo-passo
In termini operativi, la sequenza corretta è la seguente.
1. Verifica dell’apertura. Il lavoratore acquisisce la sentenza di apertura (o almeno ne verifica l’iscrizione nel registro delle imprese tramite visura). Dalla sentenza risultano il tribunale, il giudice delegato, il curatore con la sua PEC e la data dell’udienza di verifica dello stato passivo.
2. Verifica dello stato del rapporto. Bisogna accertare che il curatore non abbia già comunicato il subentro o il recesso. Il curatore deve comunicare la propria scelta per iscritto; in caso di dubbio, una PEC al curatore con richiesta di informazioni chiarisce la posizione. Se è già arrivato il recesso, il lavoratore non deve dimettersi: la cessazione è già avvenuta e il termine NASpI decorre dalla ricezione della comunicazione.
3. Calcolo della scadenza dei quattro mesi. Si individua la data di risoluzione di diritto e si verifica se sia stata chiesta o concessa una proroga. Sono legittimati a chiederla il curatore, il direttore dell’ispettorato territoriale del lavoro e gli stessi lavoratori, quando ci sono prospettive concrete di ripresa o di cessione dell’azienda.
4. Valutazione di convenienza. Prima di dimettersi va considerato se esistono:
– un’ipotesi concreta di cessione dell’azienda o di un ramo (art. 191 CCII), che potrebbe consentire la prosecuzione del rapporto con l’acquirente;
– un trattamento di integrazione salariale in corso o richiesto;
– un’offerta di lavoro già disponibile (in tal caso conta il momento di inizio del nuovo impiego, per evitare sovrapposizioni con la NASpI).
5. Presentazione delle dimissioni. Le dimissioni si presentano con la procedura telematica e si comunicano al curatore. Nel testo conviene richiamare espressamente l’art. 189, comma 5, CCII e la data di apertura della liquidazione giudiziale. Non va indicato alcun periodo di preavviso: le dimissioni hanno effetto dalla data di apertura e il preavviso non è dovuto.
6. Domanda di NASpI. La domanda si presenta all’INPS entro 68 giorni dalle dimissioni, allegando la lettera. Presentarla entro l’ottavo giorno consente di far decorrere l’indennità dall’ottavo giorno successivo all’evento.
7. Domanda di ammissione al passivo. Davanti al giudice delegato del tribunale che ha aperto la procedura, con ricorso trasmesso via PEC al curatore, il lavoratore chiede l’ammissione di:
– retribuzioni arretrate maturate fino all’apertura;
– TFR maturato;
– ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi non goduti;
– indennità sostitutiva del preavviso.
Questi crediti sono assistiti dal privilegio generale sui mobili dell’art. 2751-bis n. 1 c.c., che copre le retribuzioni e le indennità dovute per la cessazione del rapporto.
8. Verifica dello stato passivo e opposizione. Il curatore deposita il progetto di stato passivo; il lavoratore può presentare osservazioni. Se il credito viene escluso o ammesso in chirografo, si propone opposizione allo stato passivo davanti al tribunale entro 30 giorni dalla comunicazione.
9. Fondo di garanzia INPS. Dopo che lo stato passivo è divenuto esecutivo, il lavoratore chiede al Fondo di garanzia il pagamento del TFR (art. 2 L. 297/1982) e delle ultime tre mensilità di retribuzione rientranti nei limiti del D.Lgs. 80/1992. Il Fondo paga e si surroga nel privilegio.
Dove si sbaglia più spesso
La prima avvertenza: dimettersi prima della sentenza di apertura, sul presupposto che “l’azienda sta fallendo”, sottopone le dimissioni alle regole ordinarie e obbliga a provare un inadempimento grave del datore. L’INPS può negare la NASpI se la giusta causa non risulta.
La seconda: ritenere che i 68 giorni decorrano dalla data di apertura (a cui retroagisce l’effetto) e non dalle dimissioni. La circolare INPS n. 21/2023 è chiara nel collegare la decorrenza all’evento di cessazione.
La terza: omettere l’indennità sostitutiva del preavviso nella domanda di ammissione al passivo. Il curatore non la riconosce d’ufficio.
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative di calcolo, costruite su dati realistici. Non riguardano casi reali.
Esempio 1: dimissioni nel periodo di sospensione
Dati di partenza:
– sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: 14 gennaio 2026;
– lavoratore con retribuzione lorda mensile di 2.143,60 €, anzianità di 7 anni e 5 mesi;
– retribuzioni non pagate: novembre e dicembre 2025, più i giorni lavorati di gennaio 2026 (fino al 13), pari a 4.287,20 € + 927,41 € = 5.214,61 € lordi;
– TFR accantonato: 11.287,45 €;
– preavviso da CCNL per il suo livello e anzianità: 30 giorni di calendario;
– nessuna comunicazione del curatore.
Sviluppo:
1. Scadenza dei quattro mesi: 14 maggio 2026. Nessuna istanza di proroga risulta depositata.
2. Il lavoratore presenta le dimissioni il 3 marzo 2026. Il rapporto è sospeso: si applica l’art. 189, comma 5, CCII.
3. Effetto delle dimissioni: retroattivo al 14 gennaio 2026.
4. Termine NASpI: 68 giorni dal 3 marzo 2026, cioè 10 maggio 2026. Il lavoratore presenta la domanda il 9 marzo 2026 (sesto giorno): la prestazione decorre dall’11 marzo 2026, ottavo giorno successivo alle dimissioni.
5. Crediti da insinuare al passivo: retribuzioni arretrate 5.214,61 €; TFR 11.287,45 €; indennità sostitutiva del preavviso pari a una mensilità, 2.143,60 €; ratei e ferie maturati secondo le buste paga.
Esito: con dimissioni nella finestra, la cessazione è qualificata come involontaria, il lavoratore accede alla NASpI e chiede l’ammissione dell’indennità di preavviso in privilegio. Per TFR e ultime tre mensilità, una volta esecutivo lo stato passivo, potrà attivare il Fondo di garanzia nei limiti di legge.
Esempio 2: dimissioni tardive dopo la risoluzione di diritto
Dati di partenza:
– sentenza di apertura: 22 settembre 2025;
– nessuna istanza di proroga, nessuna comunicazione del curatore;
– il lavoratore, non informato, presenta le dimissioni il 2 febbraio 2026.
Sviluppo:
1. Scadenza dei quattro mesi: 22 gennaio 2026. In quella data il rapporto si è risolto di diritto, con effetto dal 22 settembre 2025.
2. Le dimissioni del 2 febbraio 2026 intervengono su un rapporto già cessato: sono prive di effetto.
3. Il termine NASpI decorre dalla risoluzione di diritto (22 gennaio 2026): 68 giorni portano al 31 marzo 2026.
4. Se il lavoratore attendesse un riscontro sulle sue dimissioni e presentasse la domanda il 14 aprile 2026, sarebbe fuori termine.
Esito: le dimissioni tardive non producono danno in sé, perché la cessazione è comunque involontaria ai sensi dell’art. 190 CCII. Il rischio vero è calcolare il termine NASpI dalla data sbagliata. Se invece il giudice delegato avesse concesso una proroga, il rapporto sarebbe ancora sospeso e le dimissioni del 2 febbraio sarebbero valide come giusta causa ex lege, con termine NASpI decorrente da quella data.
Casi particolari
La regola generale non copre tutte le situazioni. Le più frequenti sono le seguenti.
Esercizio dell’impresa da parte del curatore
Se il tribunale autorizza l’esercizio dell’impresa (art. 211 CCII), i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore ne disponga la sospensione o lo scioglimento. In questo scenario il lavoratore può continuare a lavorare per la procedura e maturare retribuzioni in prededuzione. La qualificazione delle dimissioni dipende allora da come il curatore ha gestito il singolo rapporto: se il rapporto prosegue effettivamente, la giusta causa automatica dell’art. 189, comma 5, non può essere data per scontata e vanno verificati gli atti della procedura.
Cessione dell’azienda o di un ramo
L’art. 191 CCII rinvia alla disciplina del trasferimento d’azienda nelle procedure concorsuali (art. 47 L. 428/1990), che consente accordi sindacali in deroga alle tutele ordinarie. Chi si dimette durante la sospensione mentre è in corso una trattativa di cessione rinuncia alla possibilità di passare all’acquirente. È una scelta legittima, ma va fatta conoscendo lo stato della trattativa.
Lavoratrice madre o lavoratore padre
Le dimissioni presentate durante la gravidanza o nei primi tre anni di vita del figlio richiedono la convalida presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001). La liquidazione giudiziale non elimina questo passaggio. In termini operativi, la convalida va chiesta subito, per non comprimere il termine NASpI.
Dirigenti
Per il dirigente valgono gli stessi artt. 189 e 190 CCII. Cambia l’entità dei crediti: l’indennità sostitutiva del preavviso da contratto collettivo dei dirigenti è spesso di più mensilità e pesa molto nella domanda di ammissione al passivo. Va verificato con attenzione il CCNL applicato.
Dimissioni presentate prima della sentenza
Chi si è dimesso nei giorni precedenti l’apertura, per esempio dopo mesi di stipendi non pagati, resta nel regime ordinario: la giusta causa deve risultare da un inadempimento grave del datore. Sul punto la Cassazione ha riconosciuto che l’omissione contributiva prolungata integra un inadempimento idoneo a giustificare le dimissioni e il diritto alla NASpI.
Contratto a tempo determinato
Il rapporto a termine in corso all’apertura è anch’esso sospeso. Se la scadenza del termine cade durante la sospensione, il rapporto cessa per scadenza naturale e la cessazione è comunque involontaria ai fini NASpI. Le dimissioni anticipate durante la sospensione restano qualificate dalla legge come per giusta causa: in questo caso il lavoratore evita di attendere la scadenza senza reddito. Va valutato caso per caso se le dimissioni convengano rispetto all’attesa del termine, soprattutto quando la scadenza è vicina.
Apprendistato
Per l’apprendista il recesso è regolato in modo particolare dall’art. 42 D.Lgs. 81/2015, che consente il recesso con preavviso al termine del periodo formativo. Durante la sospensione da liquidazione giudiziale, tuttavia, l’art. 189 CCII non distingue tra tipologie di lavoro subordinato: anche l’apprendista può dimettersi con effetto dall’apertura. Il profilo da controllare è il riconoscimento del periodo formativo già svolto, che rileva per eventuali successivi rapporti.
Malattia, infortunio e maternità durante la sospensione
La circolare INPS n. 21/2023 rinvia, per gli eventi di malattia, infortunio e maternità, alle regole ordinarie della circolare n. 94/2015 sulla decorrenza della NASpI. In termini operativi, il lavoratore in malattia che si dimette durante la sospensione deve coordinare la data delle dimissioni con lo stato di malattia, perché questo incide sulla decorrenza dell’indennità di disoccupazione.
Dalla composizione negoziata alla liquidazione giudiziale
Spesso la liquidazione giudiziale non arriva all’improvviso. Prima c’è una composizione negoziata della crisi (oggi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti CCII, che hanno assorbito il D.L. 118/2021) oppure una domanda di concordato preventivo poi non andata a buon fine. Durante queste fasi il rapporto di lavoro prosegue normalmente: non c’è sospensione, e le dimissioni per giusta causa richiedono un inadempimento grave del datore. L’imprenditore in composizione negoziata deve comunque informare e consultare le rappresentanze sindacali quando le decisioni incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di dipendenti. Per il lavoratore, il momento in cui l’impresa passa dalla trattativa con l’esperto alla sentenza di apertura segna il cambio di regime: il giorno prima vale l’art. 2119 c.c. con onere della prova, il giorno dopo vale l’art. 189, comma 5, CCII.
Riconoscere in quale fase si trova la procedura è quindi il primo accertamento da compiere, prima ancora di scrivere la lettera di dimissioni.
Liquidazione coatta amministrativa
Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa l’art. 2119, secondo comma, c.c. esclude espressamente che la procedura costituisca di per sé giusta causa. Il lavoratore dovrà fondare le dimissioni su un inadempimento specifico.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), conosce la sequenza che porta un’azienda dalla crisi alla liquidazione giudiziale: per questo lo Studio individua il regime applicabile alle dimissioni in base alla fase in cui si trova la procedura.
Il contenuto della domanda di ammissione al passivo del lavoratore dimissionario
Va precisato che le dimissioni sono solo il primo atto. I crediti del lavoratore si recuperano attraverso la verifica dello stato passivo, e la domanda va costruita con attenzione.
Forma e destinatario. La domanda si propone con ricorso trasmesso all’indirizzo PEC del curatore indicato nella sentenza o nella comunicazione che il curatore invia ai creditori. Il curatore comunica ai creditori noti, compresi i dipendenti, la data dell’udienza di verifica e il termine per presentare la domanda.
Contenuto necessario. La domanda indica:
– le generalità del lavoratore e l’indirizzo PEC per le comunicazioni;
– la somma chiesta, distinta per voce (retribuzioni, ratei di mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti, TFR, indennità sostitutiva del preavviso);
– i fatti e gli elementi di diritto che fondano ciascun credito;
– la richiesta di collocazione in privilegio ai sensi dell’art. 2751-bis n. 1 c.c.;
– i documenti: buste paga, CUD o Certificazione Unica, lettera di dimissioni con ricevuta telematica, contratto o lettera di assunzione, CCNL applicato.
Importi lordi. I crediti di lavoro si chiedono al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali: saranno il curatore o il Fondo di garanzia, al momento del pagamento, a operare le trattenute dovute.
Indennità sostitutiva del preavviso. È la voce più spesso dimenticata. Con le dimissioni ex art. 189, comma 5, CCII il lavoratore ha titolo all’indennità prevista dall’art. 2119 c.c.; la sua misura dipende dal CCNL, dal livello e dall’anzianità. Il ragionamento della Cassazione sulla natura indennitaria dell’indennità sostitutiva, sviluppato in tema di legge fallimentare, sostiene la sua ammissibilità al passivo.
Retribuzioni del periodo di sospensione. In linea con l’orientamento formato sulla legge fallimentare, non vanno chieste come retribuzioni: il curatore le escluderebbe. Va invece valutata con attenzione l’ipotesi in cui il lavoratore abbia effettivamente lavorato dopo l’apertura su richiesta della procedura: in quel caso il credito ha natura diversa e può essere prededucibile.
Fondo di garanzia. Il Fondo interviene sul TFR e sulle ultime tre mensilità rientranti nel periodo e nei massimali di legge. La domanda all’INPS presuppone che il credito sia stato ammesso allo stato passivo divenuto esecutivo: una domanda di ammissione incompleta si riflette quindi anche sull’intervento del Fondo.
In sintesi: una domanda di ammissione ben documentata è la condizione per incassare sia dalla procedura sia dal Fondo di garanzia.
Domande frequenti
Se l’azienda è in liquidazione giudiziale devo per forza dimettermi?
No. Il rapporto è sospeso e si risolve comunque di diritto se il curatore non comunica il subentro entro quattro mesi dall’apertura (salvo proroga). Anche in quel caso la cessazione è involontaria e dà accesso alla NASpI. Le dimissioni servono a uscire prima: chi non ha alternative di reddito, o ha già un nuovo impiego, può avere interesse a non attendere la scadenza. Chi spera in una cessione dell’azienda, invece, può avere interesse ad aspettare.
Dimettendomi perdo la NASpI?
No, se le dimissioni sono presentate durante la sospensione del rapporto. L’art. 190 CCII qualifica la cessazione come perdita involontaria dell’occupazione e la circolare INPS n. 21/2023 lo conferma. Restano necessari i requisiti contributivi del D.Lgs. 22/2015 e il rispetto del termine di 68 giorni dalle dimissioni per la domanda. Va allegata la lettera di dimissioni; l’INPS verifica nel registro delle imprese l’apertura della procedura.
Devo dare il preavviso?
No. Le dimissioni rassegnate durante la sospensione si intendono per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. e hanno effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il preavviso non è dovuto. Al contrario, al lavoratore spetta l’indennità sostitutiva del preavviso, che deve chiedere con la domanda di ammissione al passivo, perché il curatore non la riconosce d’ufficio.
Mi pagheranno gli stipendi dei mesi di sospensione?
In linea di massima no. La giurisprudenza formata sulla legge fallimentare ha escluso che il lavoratore possa insinuare al passivo le retribuzioni relative al periodo tra l’apertura della procedura e la decisione del curatore, perché la retribuzione presuppone la prestazione lavorativa. Sono invece ammissibili le retribuzioni maturate prima dell’apertura, il TFR e le indennità di fine rapporto.
Il curatore mi ha comunicato il subentro: posso ancora dimettermi per giusta causa?
Sì, ma non più in base all’art. 189, comma 5, CCII. Con il subentro il rapporto prosegue con la procedura e le dimissioni seguono le regole ordinarie: serve un inadempimento grave, per esempio il mancato pagamento delle retribuzioni maturate dopo il subentro, che sono crediti prededucibili. La valutazione va fatta caso per caso.
Posso dimettermi e iniziare subito un nuovo lavoro?
Sì. Le dimissioni durante la sospensione liberano il lavoratore dal rapporto con effetto dall’apertura, quindi non c’è incompatibilità con un nuovo impiego. Va però coordinata la NASpI: se il nuovo rapporto inizia prima della domanda o subito dopo, l’indennità può non spettare o essere ridotta, secondo le regole del D.Lgs. 22/2015 sulla compatibilità con il lavoro. I crediti verso la procedura (arretrati, TFR, preavviso) restano comunque insinuabili al passivo.
Chi mi paga il TFR se il curatore non ha soldi?
Se l’attivo della procedura non basta, interviene il Fondo di garanzia dell’INPS, che paga il TFR e, nei limiti di legge, le ultime tre mensilità di retribuzione. Il presupposto è che il credito sia stato ammesso allo stato passivo e che lo stato passivo sia divenuto esecutivo. Per questo la domanda di ammissione va presentata in modo completo e documentato: è il titolo su cui l’INPS calcola il pagamento.
Ho firmato le dimissioni un giorno dopo la scadenza dei quattro mesi: cosa succede?
È il caso limite più frequente. Se non è stata concessa alcuna proroga, il rapporto si era già risolto di diritto alla scadenza, con effetto dall’apertura. Le dimissioni non hanno effetto, ma la cessazione resta involontaria. Il termine di 68 giorni per la NASpI decorre dalla data della risoluzione di diritto, non dalle dimissioni: va ricalcolato subito.
Il quadro giurisprudenziale
Sul piano giurisprudenziale l’art. 189 CCII è una norma ancora giovane: le pronunce di legittimità che lo applicano direttamente sono poche. Il quadro si ricostruisce con le decisioni sugli effetti del fallimento sul rapporto di lavoro (art. 72 legge fallimentare, oggi abrogata ma di contenuto vicino), con quelle sulla giusta causa di dimissioni e con quelle sulla NASpI. Dove una pronuncia riguarda la legge fallimentare o un rapporto diverso dal lavoro subordinato, è indicato espressamente.
1. Cass., Sez. Lav., 29 settembre 2022, n. 28403 (legge fallimentare). Il fallimento non risolve automaticamente il rapporto di lavoro, che entra in sospensione; se il curatore sceglie lo scioglimento, il rapporto cessa per la cessazione dell’attività e non per effetto del fallimento in sé. In mancanza di preavviso lavorato spetta l’indennità sostitutiva, che ha natura indennitaria e non risarcitoria e quindi può essere ammessa al passivo. Rilevanza: è la base per sostenere l’ammissibilità al passivo dell’indennità di preavviso anche dopo le dimissioni ex art. 189, comma 5, CCII.
2. Cass. 30 maggio 2018, n. 13693 (legge fallimentare; richiamata da Cass. 28403/2022). Il lavoratore non può insinuarsi al passivo per le retribuzioni del periodo compreso tra la dichiarazione di fallimento e la scelta del curatore, perché il diritto allo stipendio presuppone la corrispettività delle prestazioni e non la semplice esistenza del rapporto. Rilevanza: spiega perché la sospensione è priva di reddito e perché le dimissioni anticipate possono essere convenienti.
3. Cass. 11 marzo 2026, n. 5445 (data di pubblicazione riportata dalle fonti; sezione non indicata). L’omissione del versamento dei contributi per un periodo prolungato, nel caso esaminato sedici mesi, costituisce un inadempimento molto grave che giustifica le dimissioni per giusta causa e il diritto alla NASpI; il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali non riduce la gravità dell’inadempimento. Rilevanza: è il riferimento per chi si dimette prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, quando la giusta causa va dimostrata.
4. Cass., Sez. Lav., ord. 2 maggio 2025, n. 11586. Una condotta del datore (nel caso, il demansionamento) giustifica le dimissioni per giusta causa solo se costituisce un inadempimento grave, e il giudice deve motivare il nesso causale tra quella condotta e il recesso immediato. Rilevanza: segna la differenza tra il regime ordinario, in cui gravità e nesso vanno provati, e il regime dell’art. 189, comma 5, CCII, in cui la giusta causa è qualificata dalla legge.
5. Cass., Sez. Lav., 22 agosto 2024, n. 23039. In materia di NASpI, l’esclusione dell’indennità per le cessazioni non involontarie riguarda anche la risoluzione consensuale, salvo che l’adesione del lavoratore sia avvenuta in presenza di una giusta causa di recesso. Rilevanza: conferma che, ai fini della NASpI, ciò che conta è la presenza di una giusta causa; nella liquidazione giudiziale è l’art. 190 CCII a qualificare la cessazione come involontaria.
6. Cass., Sez. Lav., ord. 23 agosto 2024, n. 23057 (contratto di agenzia). L’indennità sostitutiva del preavviso prevista dall’art. 2119 c.c. in caso di recesso per giusta causa spetta al lavoratore subordinato e non può essere pretesa dal preponente che recede per giusta causa. Rilevanza: ribadisce, per contrasto, che il dipendente dimissionario per giusta causa ha titolo all’indennità sostitutiva.
7. Cass., Sez. Lav., ord. 17 giugno 2024, n. 16773 (contratto di agenzia). Nella valutazione della giusta causa di recesso rileva anche l’omissione dei versamenti contributivi da parte del preponente. Rilevanza: conferma il peso dell’inadempimento contributivo nel giudizio sulla giusta causa, utile per le dimissioni antecedenti la sentenza di apertura.
8. Cass., Sez. Lav., ord. 7 agosto 2024, n. 22349 (contratto di agenzia). La gravità dell’inadempimento si misura in relazione all’intensità del vincolo fiduciario proprio del rapporto considerato. Rilevanza: chiarisce che la giusta causa ordinaria è sempre una valutazione di proporzione, mentre l’art. 189, comma 5, CCII la sottrae a questa valutazione per il periodo di sospensione.
Accanto alla giurisprudenza va considerata la prassi amministrativa: la circolare INPS n. 21 del 10 febbraio 2023 ha fissato le istruzioni per la NASpI in caso di dimissioni, recesso del curatore e risoluzione di diritto nella liquidazione giudiziale, con decorrenza del termine dalla data dell’evento di cessazione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio Monardo lavora sulle dimissioni nella liquidazione giudiziale con un metodo che unisce la lettura degli atti della procedura e la tutela del credito del lavoratore. Questi gli strumenti concreti.
- Acquisiamo e leggiamo la sentenza di apertura, individuando data di apertura, curatore, giudice delegato e udienza di verifica dello stato passivo.
- Verifichiamo lo stato del rapporto con una richiesta formale via PEC al curatore, per accertare se sia intervenuto subentro, recesso o istanza di proroga.
- Calcoliamo le scadenze: termine dei quattro mesi, eventuale proroga, termine di 68 giorni per la NASpI, termini per l’insinuazione e per l’opposizione.
- Valutiamo la convenienza delle dimissioni rispetto a cessione dell’azienda, ammortizzatori sociali e nuove occupazioni.
- Predisponiamo la comunicazione al curatore che accompagna le dimissioni telematiche, con il richiamo all’art. 189, comma 5, CCII.
- Quantifichiamo i crediti con l’apporto dei commercialisti dello staff: retribuzioni arretrate, TFR, ratei, ferie, indennità sostitutiva del preavviso.
- Redigiamo e depositiamo la domanda di ammissione al passivo, con la richiesta del privilegio dell’art. 2751-bis n. 1 c.c.
- Esaminiamo il progetto di stato passivo e presentiamo osservazioni quando un credito è escluso o declassato.
- Proponiamo opposizione allo stato passivo davanti al tribunale nei termini di legge.
- Seguiamo la domanda al Fondo di garanzia INPS per TFR e ultime mensilità, una volta esecutivo lo stato passivo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesano in modo particolare due abilitazioni. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, l’Avvocato conosce le fasi che precedono la liquidazione giudiziale e il modo in cui vengono gestiti i rapporti di lavoro nelle trattative di risanamento. Come cassazionista, garantisce la continuità della stessa strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, anche quando l’opposizione allo stato passivo approda al giudizio di legittimità.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono buste paga, TFR e posizione contributiva; gli avvocati curano dimissioni, domanda di ammissione e contenzioso. Lo Studio si impegna sui mezzi: analizzeremo gli atti, verificheremo i termini e costruiremo la strategia, senza promettere un risultato che dipende dalla procedura e dal giudice.
Chiusura
In sintesi: durante la sospensione del rapporto, le dimissioni del lavoratore nella liquidazione giudiziale sono per legge rese per giusta causa, con effetto dalla data di apertura. Il lavoratore non deve dare il preavviso, ha diritto all’indennità sostitutiva e accede alla NASpI, purché presenti la domanda entro 68 giorni dalle dimissioni. Fuori da quella finestra valgono altre regole: prima della sentenza serve un inadempimento grave del datore; dopo la risoluzione di diritto le dimissioni non hanno più effetto. I crediti vanno poi fatti valere con la domanda di ammissione al passivo e, per TFR e ultime mensilità, con il Fondo di garanzia.
Lo Studio Monardo affronta questo tema dal punto di osservazione della crisi d’impresa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce quindi le fasi che conducono all’apertura della liquidazione giudiziale; come Gestore della crisi (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC lavora stabilmente con organi delle procedure concorsuali, verifiche dei crediti e stati passivi. È questa la base per individuare, nel singolo caso, il momento giusto per dimettersi e i crediti da far valere.
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