Si Può Cedere Tutto Il Patrimonio Ai Creditori Con Il Concordato Liquidatorio?

Chi guida un’impresa in difficoltà e arriva a pensare “consegno tutto ai creditori e chiudiamo la partita” ragiona, di solito, solo dal proprio lato del tavolo. Si chiede se la legge lo consenta, quanto tempo serva, che cosa resterà. Molto meno spesso si chiede che cosa faranno, nel frattempo, la banca con ipoteca, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, il fornitore storico che vanta sei mesi di fatture non pagate. Eppure è da loro che dipende l’esito: sono loro che votano, che possono opporsi all’omologazione, che sorvegliano il liquidatore e che, se le promesse non vengono mantenute, chiedono la risoluzione.

La risposta breve alla domanda del titolo è sì: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ammette un concordato preventivo che si realizza attraverso la liquidazione del patrimonio o la cessione dei beni ai creditori (art. 84, comma 1). Ma la versione attuale di questa “cessio bonorum” non è più quella della vecchia legge fallimentare: oggi il debitore non può limitarsi a mettere i beni sul tavolo. Deve aggiungere risorse esterne pari ad almeno il 10% dell’attivo e deve assicurare ai chirografari almeno il 20% (art. 84, comma 4). Ed è proprio su queste soglie, oltre che sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, che si concentra la strategia dei creditori.

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Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. È questo il filo dell’articolo: ricostruire, una per una, le mosse che i creditori possono giocare contro (o dentro) un concordato liquidatorio, i limiti che la legge impone a ciascuna di esse e le contromosse a disposizione dell’imprenditore.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia per una ragione precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che conduce la composizione negoziata da cui può nascere il concordato semplificato per la cessione dei beni; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, competenze che coprono il versante del piccolo imprenditore sotto soglia, per il quale la strada liquidatoria passa dal concordato minore o dalla liquidazione controllata. Conoscere dall’interno sia il tavolo delle trattative sia le procedure degli Organismi di composizione significa sapere in anticipo dove i creditori faranno pressione.

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Chi hai di fronte: i creditori di un’impresa che liquida

Quando un’impresa propone di cedere il proprio patrimonio, i creditori non formano un blocco unico. Ragionano in modo diverso perché hanno posizioni diverse, e capire queste differenze è la chiave di lettura di tutta la partita.

La banca con garanzia ipotecaria o pignoratizia. Dal suo punto di vista, il concordato liquidatorio è un’operazione quasi neutra: il bene su cui grava l’ipoteca verrà venduto comunque, nel concordato o nella liquidazione giudiziale. Ciò che le interessa è il prezzo di vendita, i tempi e i costi che graveranno sul ricavato. L’art. 84, comma 5, CCII le offre una tutela precisa: i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti anche non integralmente, ma mai in misura inferiore a quella realizzabile sul ricavato del bene in caso di liquidazione, attestata da un professionista indipendente. La banca, quindi, osserva soprattutto due cose: la stima del bene e le spese di procedura che la “erodono”.

L’Erario e gli enti previdenziali. Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS sono creditori istituzionali: non trattano per convenienza commerciale, ma secondo regole pubblicistiche. Il loro canale è la transazione fiscale e contributiva (art. 88 CCII). Su questo fronte il quadro si è appena mosso: il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, ulteriore correttivo al Codice in vigore dal 12 agosto 2026, ha esteso la transazione fiscale anche ai tributi locali (IMU, TARI e simili), riducendo il potere di veto dei Comuni che in passato potevano bloccare l’operazione pur rappresentando una quota minima del passivo. Per un’impresa che liquida immobili con arretrati IMU, è un cambiamento da valutare con attenzione.

I fornitori e i creditori chirografari. Sono i più esposti: in una liquidazione giudiziale rischiano di ricevere percentuali molto basse, spesso dopo anni. Dal loro punto di vista, conviene un concordato che garantisca la soglia minima del 20%, tempi certi e, soprattutto, risorse esterne che non avrebbero mai visto in un fallimento. Ma sono anche i creditori più sospettosi: temono che il debitore abbia svuotato l’impresa prima della domanda, o che le stime dell’attivo siano gonfiate.

I lavoratori. I crediti di lavoro godono di un trattamento rafforzato (art. 84, comma 7, CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, con richiamo agli artt. 2751-bis, n. 1, e 2116 c.c.). Di rado si oppongono a un concordato ben costruito; diventano un problema quando il piano non tiene conto della loro posizione privilegiata.

I garanti e i coobbligati, visti dal creditore. C’è un aspetto che il debitore spesso trascura: per la banca il concordato non è l’unico tavolo. L’art. 117 CCII stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, ma che i creditori conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso. Se il socio ha firmato una fideiussione omnibus, la banca può accettare la percentuale concordataria e, contemporaneamente, agire contro di lui per la differenza. Questo cambia profondamente la sua convenienza: può votare a favore del concordato e, allo stesso tempo, preparare il recupero sul patrimonio personale del garante.

Il punto comune è uno solo: ogni creditore confronta il concordato con l’alternativa della liquidazione giudiziale. Se il concordato gli dà di più, in tempi ragionevoli e con rischi minori, lo appoggia. Se gli dà di meno, o se teme di essere ingannato, attacca. Tutto ciò che segue è la declinazione di questo confronto.

Prima mossa: aggredire il patrimonio prima che arrivi la domanda

La mossa

La prima cosa che il creditore informato farà, quando percepisce che l’impresa sta scivolando verso una soluzione concordataria, è cercare di migliorare la propria posizione prima che il concorso si cristallizzi. Le armi sono tre: il pignoramento (mobiliare, presso terzi, immobiliare), l’iscrizione di ipoteca giudiziale sulla base di un decreto ingiuntivo, e il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 37, comma 2, CCII), che il creditore può presentare quando l’impresa è insolvente.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene arrivare per primo. Un pignoramento sul conto corrente o sui crediti verso clienti può far incassare somme che, una volta aperto il concordato, finirebbero nel concorso. Un’ipoteca giudiziale su un immobile trasforma un credito chirografario in privilegiato. Il ricorso per liquidazione giudiziale, poi, è una leva di pressione formidabile: costringe l’imprenditore a reagire, spesso a trattare.

Il creditore preferisce non fare queste mosse quando il rapporto costo-beneficio è sfavorevole: un’esecuzione immobiliare costa e dura anni, e il ricorso per liquidazione giudiziale, se accolto, apre una procedura in cui anche lui sarà soddisfatto in percentuale e con tempi lunghi.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone dei paletti precisi.

Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato (art. 46, comma 5, CCII). La corsa all’ipoteca dell’ultimo minuto, quindi, rischia di non portare nulla.

Dalla pubblicazione della domanda con richiesta di misure protettive, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui viene esercitata l’attività d’impresa (art. 54, comma 2, CCII). Le misure protettive sono soggette a conferma del tribunale e a una durata massima complessiva, ma nel frattempo congelano la partita.

Quanto al ricorso per liquidazione giudiziale, il Codice prevede la trattazione unitaria delle domande (art. 7 CCII): se è pendente una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, il tribunale la esamina in via prioritaria, purché non sia manifestamente inammissibile e il piano non sia manifestamente inadeguato.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è depositare la domanda, anche nella forma “con riserva” (art. 44 CCII), chiedendo da subito le misure protettive, prima che le azioni dei creditori si consolidino. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese scattano il blocco delle esecuzioni e l’inefficacia delle ipoteche giudiziali dell’ultimo trimestre.

Attenzione però al rovescio della medaglia. Dal deposito della domanda, gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale (art. 46, comma 1, CCII); quelli compiuti senza autorizzazione sono inefficaci verso i creditori anteriori. Chi ha in mente di “cedere tutto” non può iniziare a vendere per conto proprio: la cessione si fa dentro la procedura, con le sue regole.

Per l’impresa che ha già intrapreso la composizione negoziata (oggi artt. 12 ss. CCII, che hanno assorbito il D.L. 118/2021), la contromossa è ancora più efficace: le misure protettive possono essere chieste già durante le trattative con l’assistenza dell’esperto, e l’esito negativo delle trattative apre la porta al concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies CCII), di cui parleremo più avanti.

Le pronunce che ti proteggono

Una pronuncia recente della Cassazione ricorda che il passaggio al voto è un presupposto non aggirabile: con l’ordinanza Cass. civ., Sez. I, 13 febbraio 2025, n. 3659, la Corte ha escluso che la corte d’appello possa omologare una proposta che il tribunale aveva dichiarato inammissibile senza farla votare. Per il debitore la lezione è duplice: una domanda costruita male rischia di non arrivare mai al voto; e il creditore che punta sull’inammissibilità per riaprire la strada all’esecuzione o alla liquidazione giudiziale ha un’arma concreta. Per questo la domanda va preparata prima che la pressione dei creditori diventi insostenibile, non dopo.

Seconda mossa: contestare l’ammissibilità della proposta liquidatoria

La mossa

Depositata la domanda, il creditore ben assistito non resta a guardare. La sua seconda mossa è verificare se la proposta rispetta i requisiti specifici del concordato liquidatorio e, in caso contrario, segnalarlo al commissario giudiziale e al tribunale, così da ottenere una declaratoria di inammissibilità e, di conseguenza, l’apertura della liquidazione giudiziale su sua istanza.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene attaccare l’ammissibilità quando ritiene che la liquidazione giudiziale gli darebbe di più: ad esempio perché il curatore potrebbe esercitare azioni revocatorie o di responsabilità contro gli amministratori che il concordato invece lascia cadere. Preferisce non farlo quando la proposta contiene risorse esterne consistenti, che in un fallimento non vedrebbe mai.

I suoi limiti (e i limiti della proposta)

Il terreno di gioco è definito dall’art. 84, comma 4, CCII. Nel concordato con liquidazione del patrimonio:

  • la proposta deve prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda;
  • deve assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo;
  • le risorse esterne possono essere distribuite anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., purché sia rispettato quel 20%;
  • sono considerati “esterni” anche i conferimenti dei soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, purché destinati ai creditori concorsuali.

Ecco il primo punto di svolta rispetto alla vecchia cessio bonorum. Sotto la legge fallimentare, la Cassazione aveva più volte chiarito che, nel concordato con cessione dei beni, la percentuale indicata dal debitore non era vincolante: lo hanno affermato le Sezioni Unite con la sentenza n. 1521 del 2013, in linea con Cass. n. 13817/2011. Il debitore metteva a disposizione i beni, e i creditori si accontentavano del ricavato. Oggi non è più così: cedere “tutto il patrimonio” senza risorse esterne e senza la garanzia del 20% ai chirografari non basta a rendere ammissibile un concordato liquidatorio.

Il limite del creditore, però, è altrettanto netto: non può contestare il merito economico della proposta in sede di ammissione se i requisiti di legge sono rispettati. La valutazione della convenienza è affidata al voto e, eventualmente, all’opposizione all’omologazione. In sede di ammissione il tribunale verifica la ritualità della proposta e che il piano non sia manifestamente inidoneo (art. 47 CCII).

C’è poi un punto in cui il creditore può affondare: il rispetto delle cause di prelazione. Con la sentenza Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574, la Cassazione ha stabilito, in tema di concordato minore, che la proposta deve rispettare le regole sulla responsabilità patrimoniale e sulla par condicio e la graduazione delle cause di prelazione desumibile dagli artt. 84 e 112 CCII (richiamati dall’art. 74, comma 4); la violazione rende la proposta inammissibile, con un vizio rilevabile anche d’ufficio prima del giudizio di omologazione. La pronuncia riguarda il concordato minore, ma il principio è un segnale chiaro per tutti gli strumenti liquidatori: le risorse del debitore devono seguire l’ordine dei privilegi; solo la finanza esterna può essere distribuita più liberamente.

La tua contromossa

La contromossa chiave è costruire la proposta in modo che le soglie del 10% e del 20% siano dimostrate con numeri verificabili, non semplicemente dichiarate. Questo significa:

  1. quantificare l’attivo disponibile con perizie aggiornate, distinguendo ciò che è già del debitore da ciò che arriva dall’esterno;
  2. documentare l’impegno del terzo o dei soci a versare la finanza esterna (con garanzie, depositi vincolati, lettere d’impegno irrevocabili), così che il commissario possa considerarla certa;
  3. tenere distinta, nel piano di riparto, la distribuzione dell’attivo “interno” (che segue rigidamente l’ordine delle prelazioni) da quella delle risorse esterne;
  4. far attestare da un professionista indipendente la veridicità dei dati e la fattibilità del piano (art. 87, comma 3, CCII).

Una proposta con questi elementi riduce al minimo lo spazio per l’attacco sull’ammissibilità e sposta la partita sul terreno del voto, dove il debitore che offre più della liquidazione giudiziale ha un vantaggio strutturale.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre alla già citata Cass. 28574/2025, va ricordata Cass. civ., Sez. I, 8 agosto 2024, n. 22474, resa sulla legge fallimentare: il valore generato dall’attività del debitore rientra nella garanzia patrimoniale generica e non può essere distribuito liberamente, perché incontra il divieto di alterare l’ordine delle cause di prelazione. Il principio, letto insieme all’art. 84, comma 4, CCII, conferma per contrasto il ruolo decisivo della finanza esterna: è l’unica parte dell’attivo che il debitore può destinare con margini più ampi.

Terza mossa: scavare nel passato dell’impresa per far revocare il concordato

La mossa

Mentre la procedura è aperta, il commissario giudiziale redige la propria relazione sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore e sulle garanzie offerte (art. 105 CCII). Il creditore attento contribuisce a questo lavoro: segnala operazioni sospette, cessioni di rami d’azienda a società collegate, pagamenti preferenziali, prelievi dei soci. L’obiettivo è ottenere la revoca dell’ammissione per atti di frode (art. 106 CCII).

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene quando sospetta che una parte del patrimonio sia stata sottratta prima della domanda. In un concordato liquidatorio, cedere “tutto il patrimonio” ha senso solo se il patrimonio è davvero tutto lì; se qualcosa è stato portato fuori, la liquidazione giudiziale, con le azioni revocatorie del curatore, può rendere di più. Preferisce non farla quando la sola alternativa realistica è una liquidazione giudiziale lunga e costosa, in cui le eventuali azioni recuperatorie hanno scarse probabilità di successo.

I suoi limiti

La revoca per atti di frode richiede atti specifici, provati e idonei a pregiudicare la corretta informazione dei creditori: non bastano sospetti generici. L’art. 106 CCII parla di occultamento o dissimulazione dell’attivo, omessa denuncia di crediti, esposizione di passività insussistenti, altri atti di frode accertati dal commissario. Anche nella recente Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663 (resa su un concordato in continuità), la Corte ha ricordato che ai fini dell’omologazione rilevano gli atti in frode ai creditori e le passività inesistenti, ma che nel caso concreto non erano stati provati con sufficiente specificità; e che un motivo di ricorso che non indichi in modo puntuale atti e circostanze di fatto è inammissibile. Il creditore che vuole far saltare il concordato deve portare fatti, non suggestioni.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è la trasparenza preventiva: dichiarare nella domanda e nel piano ogni operazione degli anni precedenti che un creditore potrebbe leggere come sospetta, spiegandone le ragioni e, se necessario, prevedendo nel piano stesso il recupero o la compensazione. Un atto dichiarato e motivato difficilmente integra la “frode”, che presuppone un occultamento; un atto taciuto e scoperto dal commissario può far crollare tutto.

Nella composizione negoziata, questo lavoro di “pulizia” si fa con l’esperto prima ancora di arrivare al concordato: è una delle ragioni per cui il percorso negoziato, quando è praticabile, prepara meglio la successiva cessione dei beni.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre a Cass. 7663/2026, rileva il principio affermato da Cass. civ., Sez. I, 18 gennaio 2013, n. 1237 (legge fallimentare): nel concordato con cessione dei beni il liquidatore deve essere privo di conflitti di interesse, e non è compatibile con questo requisito la nomina del commissario giudiziale che ha sorvegliato la fase precedente, perché finirebbe per sommare gestione e controllo. È una garanzia che opera a vantaggio di tutti: il creditore sa che chi venderà i beni non è lo stesso soggetto che ha certificato la correttezza del debitore; il debitore sa che le accuse di “gestione addomesticata” hanno un argine strutturale.

Quarta mossa: votare contro, e trascinare gli altri

La mossa

La mossa più diretta a disposizione dei creditori è il voto. Il concordato preventivo è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se sono previste classi, occorre anche la maggioranza nel maggior numero di classi (art. 109 CCII), con le regole speciali previste dalla norma per il caso in cui un solo creditore detenga da solo la maggioranza. Il creditore forte (la banca con un’esposizione chirografaria rilevante, l’Erario per il debito tributario degradato) può quindi decidere la partita da solo, o quasi.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, il voto contrario conviene quando la liquidazione giudiziale promette di più, o quando gli serve come leva per ottenere condizioni migliori in una modifica della proposta. Spesso il voto contrario annunciato è un’apertura di trattativa: il creditore dice “così no”, per sentirsi chiedere “e allora come?”.

Il creditore preferisce non votare contro quando il concordato contiene risorse esterne che sparirebbero in caso di bocciatura. È il paradosso del concordato liquidatorio ben costruito: la finanza esterna è insieme un requisito di legge e il principale argomento di persuasione verso i creditori.

I suoi limiti

I creditori privilegiati soddisfatti integralmente non votano, salvo che rinuncino in tutto o in parte alla prelazione (art. 109 CCII): la banca ipotecaria che, secondo il piano, incassa per intero il proprio credito sul ricavato del bene non ha diritto di voto per quella parte. Vota solo per la quota degradata a chirografo per incapienza.

Alcuni creditori in conflitto di interessi sono esclusi dal voto e dal calcolo delle maggioranze (art. 109 CCII): ad esempio le società che controllano la società debitrice, quelle da essa controllate o sottoposte a comune controllo, oltre ai cessionari dei loro crediti nell’anno anteriore alla domanda.

C’è poi il punto che, nel concordato liquidatorio, è centrale: il voto contrario di un solo creditore, anche importante, non chiude automaticamente la partita se gli altri raggiungono le maggioranze. E il dissenziente deve poi passare dall’opposizione all’omologazione, con un onere preciso.

La tua contromossa

La contromossa chiave è la formazione delle classi e la gestione della trattativa con i creditori forti prima del voto. Le classi sono facoltative nel concordato liquidatorio, ma obbligatorie per alcune categorie (ad esempio per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento e per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, art. 85 CCII). Una classificazione ragionata, con criteri omogenei di posizione giuridica e interessi economici, consente di evitare che un unico creditore domini il risultato e di costruire trattamenti differenziati giustificati.

Sul fronte erariale, la transazione fiscale (art. 88 CCII) è la sede in cui si negozia con l’Amministrazione. Con il D.Lgs. 147/2026 entrano nel perimetro anche i tributi locali: per un’impresa che cede immobili gravati da IMU arretrata, ciò significa poter includere anche quei debiti nella proposta, invece di subire la posizione del Comune come un ostacolo esterno al concordato.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. civ., Sez. I, 13 febbraio 2025, n. 3659 ricorda che senza voto non c’è omologazione: il passaggio assembleare è il cuore del concordato. Per il creditore dissenziente significa che il suo strumento non è “bloccare” la procedura con eccezioni formali, ma convincere gli altri creditori o, se perde il voto, dimostrare in sede di opposizione che il concordato gli dà meno della liquidazione giudiziale. Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663, pur pronunciata su un concordato in continuità, è utile per chiarire che le modifiche del D.Lgs. 136/2024 non travolgono i provvedimenti già adottati prima della loro entrata in vigore: in procedure a cavallo tra le due discipline, le regole del voto si leggono secondo la norma vigente al momento in cui l’atto è stato compiuto.

Quinta mossa: l’opposizione all’omologazione per difetto di convenienza

La mossa

Se la proposta è approvata, il creditore che ha votato contro può ancora giocare. La sua arma è l’opposizione all’omologazione. Nel concordato liquidatorio la regola è scritta nell’art. 112, comma 5, CCII: se un creditore appartenente a una classe dissenziente o, in mancanza di classi, creditori dissenzienti che rappresentano almeno il 20% dei crediti ammessi al voto contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, con riferimento alla data della domanda di concordato.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene opporsi quando dispone di elementi concreti per dimostrare che la liquidazione giudiziale renderebbe di più: perizie sui beni più alte di quelle del debitore, azioni revocatorie o di responsabilità che un curatore potrebbe esercitare, crediti verso terzi sottostimati. Preferisce non opporsi quando la differenza è marginale: un giudizio di opposizione costa, allunga i tempi e, se perso, lascia il creditore con la stessa percentuale ma più tardi.

I suoi limiti

Senza classi, il creditore isolato non è legittimato a contestare la convenienza: servono dissenzienti che rappresentino almeno il 20% dei crediti ammessi al voto. Con le classi, basta un creditore appartenente a una classe dissenziente. Questa regola è decisiva per la strategia di entrambe le parti.

Il parametro non è “quanto spererebbe di ottenere” il creditore, ma quanto otterrebbe concretamente nella liquidazione giudiziale alla data della domanda. Il confronto si fa sul valore di liquidazione, tenendo conto dei costi della procedura alternativa, dei tempi, delle probabilità di successo delle azioni recuperatorie. In questo confronto la finanza esterna, che nella liquidazione giudiziale non esisterebbe, pesa a favore del concordato.

Nel concordato liquidatorio, inoltre, il tribunale verifica che il piano non sia manifestamente inattuabile (art. 112, comma 1, CCII): un controllo più leggero rispetto a quello richiesto nel concordato in continuità, dove occorre che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza.

La tua contromossa

La contromossa chiave è il “test del miglior soddisfacimento” costruito in anticipo: un prospetto comparativo, attestato, che metta a confronto per ciascuna categoria di creditori il risultato del concordato e quello della liquidazione giudiziale alla data della domanda. Chi deposita un piano già corredato da questo confronto, con stime prudenti e costi di procedura realistici, toglie al creditore oppositore il terreno su cui muoversi.

È la fase in cui la competenza tecnica fa la differenza: lo Studio Monardo, attraverso l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e lo staff di avvocati e commercialisti, legge il confronto con la liquidazione giudiziale con gli stessi strumenti che userà il creditore opponente, così da anticiparne le obiezioni.

Va ricordato anche che il debitore può prevenire le opposizioni con una formazione di classi che renda più difficile raggiungere il 20% dei dissenzienti, o al contrario che isoli in classi omogenee i creditori più ostili, offrendo trattamenti giustificati. È un lavoro di ingegneria della proposta che va fatto prima del deposito, non dopo.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663 ha confermato che la fattibilità del piano è già oggetto di vaglio in sede di ammissione e che, in fase di omologazione, la legge non richiede la meritevolezza soggettiva del debitore: ciò che conta sono i requisiti oggettivi, gli eventuali atti in frode e la convenienza. Per il debitore questo significa che l’opposizione costruita su argomenti morali (“l’imprenditore ha sbagliato tutto, non merita il concordato”) non ha presa: il terreno è quello dei numeri.

Sotto la legge fallimentare, Cass. civ., Sez. I, 18 giugno 2008, n. 16598 aveva poi chiarito che, una volta omologato il concordato, le controversie sui diritti dei singoli creditori nella fase di esecuzione appartengono al giudizio ordinario, e non al giudice delegato. Il che significa che la sede dell’opposizione è l’unico momento in cui il creditore può contestare la convenienza complessiva dell’operazione: dopo, potrà discutere solo del proprio credito.

Sesta mossa: sorvegliare (e contestare) la liquidazione dei beni ceduti

La mossa

Omologato il concordato, la partita non è finita: per il concordato con cessione dei beni comincia anzi la fase più delicata. L’art. 114 CCII prevede che, se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione. I creditori, attraverso il comitato e attraverso i reclami contro gli atti del liquidatore, continuano a giocare: controllano le vendite, contestano i prezzi, chiedono la sospensione di aggiudicazioni ritenute svantaggiose.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene presidiare la liquidazione perché è lì che si decide la percentuale reale. Il piano indica una stima; il mercato dà un prezzo. Una vendita frettolosa a un prezzo vile riduce l’attivo e, quindi, il riparto. La banca ipotecaria è particolarmente attenta, perché il ricavato del bene gravato è la sua fonte di soddisfazione. Preferisce non intervenire quando le vendite procedono secondo le stime: ogni contestazione allunga i tempi, e il tempo, per il creditore, ha un costo.

I suoi limiti

Il liquidatore non è un mandatario dei creditori né del debitore: è un organo della procedura, che risponde al tribunale e agisce secondo il piano omologato. Il creditore non può imporgli scelte di vendita diverse da quelle previste, ma può segnalare irregolarità e impugnare gli atti nelle forme previste.

La legittimazione del liquidatore è circoscritta alla liquidazione e alla distribuzione del ricavato. Come chiarito da Cass. civ., Sez. II, 4 settembre 2015, n. 17606 (legge fallimentare), il liquidatore non è parte necessaria nelle controversie sull’esistenza o sull’ammontare dei crediti, nelle quali può solo intervenire: chi contesta il proprio credito litiga con il debitore, non con il liquidatore.

Una garanzia contro le vendite a prezzo vile esiste: Cass. civ., Sez. I, 13 luglio 1994, n. 6560, resa sulla legge fallimentare, ha ammesso che il giudice delegato possa sospendere la vendita, anche dopo l’aggiudicazione e il versamento del prezzo, quando il prezzo risulti notevolmente inferiore al giusto, fino all’emissione del decreto di trasferimento. È uno strumento che protegge allo stesso modo creditori e debitore.

Infine, le decisioni del giudice sulle vendite non sono insindacabili: Cass. civ., Sez. Unite, 16 luglio 2008, n. 19506 ha riconosciuto che i decreti del giudice delegato sulle vendite nel concordato con cessione dei beni sono impugnabili con ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 Cost., come i provvedimenti della fase esecutiva fallimentare.

La tua contromossa

La contromossa chiave è scrivere nel piano regole di liquidazione chiare: modalità competitive, tempi, prezzi base, eventuali offerte già acquisite, criteri per i ribassi. Più la liquidazione è predeterminata, meno spazio resta per contestazioni successive. L’art. 114 consente al concordato di “disporre diversamente” rispetto alla nomina giudiziale del liquidatore, ma le scelte del debitore devono restare compatibili con la trasparenza e la competitività delle vendite.

C’è poi un punto che chi pensa di “cedere tutto e sparire” sottovaluta. Con la cessione dei beni il debitore perde la disponibilità dei beni ceduti, ma resta parte di una procedura che dura fino all’ultimo riparto. Il suo interesse è che la liquidazione renda quanto previsto, perché da questo dipende la stabilità dell’omologazione. Collaborare con il liquidatore, fornire documenti, agevolare l’accesso agli immobili è, prima di tutto, un modo per proteggersi dalla mossa successiva dei creditori: la risoluzione.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre alle decisioni già citate, va ricordata Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 1999, n. 226 (legge fallimentare): con la chiusura della procedura il debitore perde ogni diritto sui beni ceduti, e la legittimazione ad agire e a resistere in giudizio su quei beni spetta al liquidatore. È la conferma che la cessione è reale: chi cede “tutto il patrimonio” non può poi gestirlo, né rivendicarlo, né essere chiamato a risponderne in luogo dell’organo della procedura.

Settima mossa: chiedere la risoluzione (o l’annullamento) del concordato

La mossa

L’ultima mossa a disposizione dei creditori arriva dopo l’omologazione: se il concordato non viene adempiuto, ciascun creditore può chiederne la risoluzione (art. 119 CCII). Se emerge che il debitore ha dolosamente esagerato il passivo o sottratto o dissimulato una parte rilevante dell’attivo, può chiederne l’annullamento (art. 120 CCII). In entrambi i casi, il risultato pratico è lo stesso: si riapre la strada alla liquidazione giudiziale.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, la risoluzione conviene quando la liquidazione sta rendendo molto meno di quanto promesso e c’è ancora qualcosa da recuperare con una procedura diversa (azioni revocatorie, azioni di responsabilità, patrimoni non ceduti). Preferisce non chiederla quando la liquidazione è ormai quasi conclusa e una nuova procedura costerebbe più di quanto potrebbe rendere.

I suoi limiti

Il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza (art. 119 CCII). Il ricorso per risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato: superata questa finestra, la mossa non è più giocabile.

Sotto la legge fallimentare la Cassazione aveva elaborato regole precise per il concordato con cessione dei beni:

  • Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2019, n. 20652: il concordato va risolto se non realizza la sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, salvo che l’inadempimento sia di scarsa importanza; la percentuale indicata dal debitore non è di per sé vincolante, salvo un impegno specifico, ma costituisce il parametro per misurare la gravità dell’inadempimento;
  • Cass. civ., 4 marzo 2015, n. 4398: la risoluzione si impone quando, secondo una ragionevole previsione, il ricavato della liquidazione non consente di soddisfare neppure in minima parte i chirografari e integralmente i privilegiati, o quando sopravviene l’impossibilità oggettiva di attuare le condizioni minime di legge;
  • Cass. civ., 20 giugno 2011, n. 13446, in linea con Cass. civ., 31 marzo 2010, n. 7942: quando il debitore si è limitato a cedere i beni senza garantire una percentuale, la risoluzione deriva dal mancato soddisfacimento dei privilegiati (integralmente o nella misura promessa) e dal mancato pagamento dei chirografari.

Nel Codice della crisi il quadro cambia proprio sul punto più sensibile: poiché l’art. 84, comma 4, impone di assicurare ai chirografari almeno il 20%, il mancato raggiungimento di questa soglia non è più un “risultato deludente” della cessione, ma la violazione di una condizione minima di legge. È ragionevole ritenere che, sotto il CCII, il creditore che dimostra lo scostamento rispetto a quel minimo abbia argomenti più solidi di quelli di cui disponeva con la vecchia cessio bonorum; la giurisprudenza di legittimità specifica sul nuovo art. 119, tuttavia, è ancora in formazione.

La tua contromossa

La contromossa chiave è blindare il 20% fin dall’inizio: una finanza esterna sufficiente a coprire lo scarto tra stima prudente dell’attivo e soglia minima, eventualmente con un impegno del terzo a integrare l’apporto se il ricavato delle vendite scende sotto una certa cifra. È uno strumento contrattuale, non previsto testualmente dalla legge, ma coerente con la funzione dell’art. 84: rende il piano resistente agli scostamenti di mercato.

In parallelo, occorre monitorare la liquidazione e, se le vendite rendono meno del previsto, valutare per tempo una modifica dell’impostazione (ad esempio un ulteriore apporto) prima che i creditori arrivino al ricorso per risoluzione.

Le pronunce che ti proteggono

Le decisioni appena citate, pur rese sulla legge fallimentare, offrono al debitore un argine importante: l’inadempimento di scarsa importanza non legittima la risoluzione, e la valutazione va fatta guardando alla funzione complessiva del concordato, non al singolo pagamento ritardato. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 1521 del 2013, hanno inoltre fissato la distinzione tra fattibilità giuridica (sempre sindacabile dal giudice) e fattibilità economica (rimessa, entro certi limiti, alla valutazione dei creditori): una distinzione che il Codice della crisi ha in parte recepito e che continua a orientare la lettura dei poteri del tribunale.

Il percorso parallelo: il concordato semplificato per la cessione dei beni

C’è una variante che cambia radicalmente le mosse dei creditori, ed è quella più vicina alla composizione negoziata guidata dall’Esperto. L’art. 25-sexies CCII prevede che, quando l’esperto dichiara nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni previste dall’art. 23 non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione.

Le differenze rispetto al concordato liquidatorio “ordinario” sono rilevanti:

  • non c’è il voto dei creditori: la partita si gioca tutta davanti al tribunale, in sede di omologazione;
  • non si applicano le soglie del 10% di risorse esterne e del 20% ai chirografari previste dall’art. 84, comma 4;
  • i creditori possono opporsi all’omologazione, e il tribunale omologa se il piano rispetta l’ordine delle cause di prelazione, la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore;
  • è nominato un ausiliario e, con l’omologazione, un liquidatore (art. 25-septies CCII), che può anche dover gestire offerte già acquisite.

Dal punto di vista del creditore, il concordato semplificato è insieme una minaccia e un’opportunità: perde il voto, ma il debitore può accedervi solo se le trattative si sono svolte in buona fede, cosa che il creditore stesso, partecipando al tavolo con l’esperto, contribuisce a documentare. Per l’imprenditore, la composizione negoziata è la fase in cui si costruisce la credibilità che poi renderà difficile l’opposizione al concordato semplificato.

La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, costruiti per mostrare come le regole si traducono in numeri. Non rappresentano casi reali.

Simulazione 1 — La soglia del 20% e l’opposizione per convenienza

Ipotesi: società di distribuzione con attivo realizzabile stimato in 1.184.700 €; spese di procedura e prededuzioni stimate 162.300 €; crediti privilegiati capienti 418.900 €; crediti chirografari (inclusi i privilegiati degradati) 2.736.400 €.

  • Apporto esterno minimo (10% dell’attivo): 118.470 €. I soci si impegnano a versare 131.500 €, con postergazione e senza obbligo di restituzione.
  • Attivo complessivo: 1.184.700 + 131.500 = 1.316.200 €.
  • Disponibile per i chirografari: 1.316.200 − 162.300 − 418.900 = 735.000 €.
  • Percentuale chirografari: 735.000 / 2.736.400 = 26,86%, sopra la soglia del 20%.

La mossa del creditore: una banca chirografaria per 612.800 €, insieme a due fornitori per complessivi 49.700 €, vota contro. Senza classi, i dissenzienti rappresentano 662.500 € su 2.736.400 € ammessi al voto, cioè il 24,2%: superano il 20% e sono legittimati a contestare la convenienza ex art. 112, comma 5.

La contromossa: il piano contiene già il confronto con la liquidazione giudiziale. Senza apporto esterno e con costi di procedura stimati più alti (241.800 €), l’alternativa darebbe ai chirografari 1.184.700 − 241.800 − 418.900 = 524.000 €, pari al 19,15%. Il concordato rende circa 7,7 punti percentuali in più: per la banca, 26,86% di 612.800 € = 164.598 € contro 117.351 € nella liquidazione giudiziale. L’opposizione, impostata così, ha poche probabilità di successo; e per il creditore, a quel punto, la convenienza di proseguire il giudizio diventa negativa.

Simulazione 2 — Dalla composizione negoziata al concordato semplificato

Ipotesi: impresa manifatturiera con passivo di 3.917.600 €. La composizione negoziata, con l’assistenza dell’esperto, non porta a un accordo con il principale creditore bancario. La relazione finale, che attesta correttezza e buona fede delle trattative, è comunicata il 3 marzo 2026.

  • Termine per depositare la proposta di concordato semplificato per cessione dei beni: sessanta giorni, quindi entro il 2 maggio 2026.
  • L’impresa deposita il 21 aprile 2026, allegando un’offerta irrevocabile di un terzo per l’acquisto dello stabilimento a 1.326.400 € e il piano di liquidazione del magazzino.
  • La mossa del creditore: la banca si oppone all’omologazione sostenendo che in una liquidazione giudiziale lo stabilimento varrebbe 1.450.000 €.
  • La contromossa: la perizia allegata al piano stima il valore di realizzo in sede di liquidazione giudiziale, al netto dei tempi (stimati in 30 mesi) e dei ribassi d’asta, in 1.187.900 €. Il prezzo offerto è superiore; il piano rispetta l’ordine delle prelazioni e garantisce un’utilità a ogni creditore. Il terreno su cui la banca deve dimostrare il pregiudizio è stretto.

Nota: se il deposito fosse avvenuto il 5 maggio 2026, il termine di sessanta giorni sarebbe stato superato e il concordato semplificato non sarebbe stato più percorribile; l’impresa avrebbe dovuto scegliere un concordato liquidatorio ordinario, con voto e soglie dell’art. 84, comma 4.

Simulazione 3 — Lo scostamento in fase di liquidazione e la risoluzione

Ipotesi: concordato liquidatorio omologato il 14 aprile 2025, con percentuale ai chirografari stimata nel 23,4% e ultimo riparto previsto per il 30 giugno 2026. Le vendite immobiliari rendono il 31% meno del previsto; la percentuale effettiva scende al 14,7%.

  • La mossa del creditore: un fornitore chirografario per 87.350 € deposita ricorso per la risoluzione il 9 settembre 2026, ben entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento (termine ultimo: 30 giugno 2027).
  • Il suo argomento: lo scostamento rispetto al minimo del 20% previsto dall’art. 84, comma 4, non è di scarsa importanza.
  • La contromossa che sarebbe stata disponibile: un impegno del terzo a integrare l’apporto fino al raggiungimento del 20% (nell’esempio: 5,3 punti su un monte chirografario di 1.948.200 €, cioè 103.255 €). In mancanza, il debitore può solo contestare la gravità dell’inadempimento, partendo da una posizione debole.

La lezione: la risoluzione si previene nel piano, non in tribunale.

Quando all’avversario conviene trattare

C’è un momento in cui il creditore, anche quello più ostile, preferisce l’accordo al conflitto. Riconoscerlo è la parte più sottile della strategia.

Il primo momento è prima del deposito. Finché non c’è una domanda, il creditore ha tutte le armi esecutive a disposizione. Ma sa anche che, se l’imprenditore deposita con misure protettive, quelle armi si fermano e le ipoteche giudiziali recenti diventano inefficaci. È il momento in cui una proposta seria di finanza esterna, presentata in anticipo, può ottenere il consenso o almeno la neutralità della banca. La composizione negoziata nasce proprio per questo: offre un tavolo riservato, con un esperto terzo, in cui il creditore può valutare l’alternativa senza il clamore di una procedura pubblica.

Il secondo momento è dopo la relazione del commissario. Se la relazione conferma la correttezza del debitore e la congruità delle stime, il creditore dissenziente sa che l’opposizione per convenienza avrà vita difficile. Spesso è qui che arrivano le richieste di modifica: un trattamento migliore per una classe, un calendario di riparti più rapido. La legge consente al debitore di modificare la proposta entro i termini previsti; una modifica mirata può trasformare un voto contrario in un voto favorevole.

Il terzo momento è durante la liquidazione. Quando le vendite procedono più lentamente del previsto, il creditore valuta il costo della risoluzione: una nuova procedura, nuovi costi, nuovi tempi. Un apporto integrativo, offerto prima che il ricorso per risoluzione sia depositato, può essere accolto come la soluzione più conveniente per tutti.

Il quarto momento riguarda i garanti. La banca che ha una fideiussione personale del socio ragiona su due tavoli: il concordato e l’azione contro il garante. Una trattativa che consideri entrambi, ad esempio un apporto esterno del socio a fronte di una liberazione della fideiussione, è spesso la chiave per sbloccare il voto. Per il socio persona fisica che non riesce a far fronte alla garanzia, il passo successivo può essere uno strumento del sovraindebitamento (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata), gestito con l’OCC.

Dal suo punto di vista, il creditore tratta quando l’alternativa gli costa di più. Il compito del debitore è rendere visibile, con numeri, quanto quell’alternativa costerebbe.

Il fattore tempo: perché un punto percentuale oggi vale più di due domani

C’è una variabile che i debitori sottovalutano e che i creditori professionali, invece, calcolano sempre: il tempo. Una banca o un fondo che acquista crediti deteriorati non confronta solo le percentuali nominali, ma il loro valore attuale, cioè quanto vale oggi un incasso che arriverà fra due, tre o cinque anni. Per questi soggetti il denaro ha un costo, e ogni anno di attesa riduce il valore del recupero.

Facciamo un esempio dimostrativo. Un creditore chirografario per 418.600 € può scegliere fra due scenari. Nel concordato liquidatorio riceve il 24,3% con riparto finale stimato a 18 mesi: 101.720 €. Nella liquidazione giudiziale, secondo le stime, riceverebbe il 27,9% (grazie a un’azione revocatoria che il curatore potrebbe esercitare), ma con riparto finale stimato a 54 mesi: 116.789 €. Sulla carta la liquidazione giudiziale rende di più. Ma se il creditore attualizza i due importi con un tasso del 7% annuo, che riflette il suo costo del capitale e il rischio di esito incerto dell’azione revocatoria, il quadro si ribalta: il valore attuale del concordato è di circa 91.900 €, quello della liquidazione giudiziale di circa 86.100 €. In più, la revocatoria potrebbe fallire.

Dal suo punto di vista, quindi, il concordato può convenire anche quando promette una percentuale nominale più bassa. È un argomento che va messo sul tavolo esplicitamente: un piano che indica non solo le percentuali, ma anche i tempi realistici di riparto e il rischio delle azioni alternative, parla la lingua del creditore professionale. Attenzione però: in sede di opposizione per convenienza ex art. 112, comma 5, il tribunale confronta il soddisfacimento del credito con quello realizzabile nella liquidazione giudiziale; i tempi e le incertezze dell’alternativa sono elementi della valutazione, non un modo per aggirare il confronto. Il fattore tempo è uno strumento di persuasione prima del voto, più che un argomento di difesa in giudizio.

C’è infine un elemento che il creditore pesa e che il debitore spesso dimentica: la certezza della controparte. Nella liquidazione giudiziale il creditore si confronta con un curatore e con una procedura di cui non controlla i tempi. Nel concordato liquidatorio, soprattutto se il piano prevede offerte già acquisite per i beni principali, il creditore sa chi comprerà, a quale prezzo e quando. Un’offerta irrevocabile allegata al piano vale, agli occhi del creditore, più di una stima peritale anche superiore, perché trasforma un valore ipotetico in un incasso prevedibile.

La partita in tabella

La tabella che segue riassume le mosse descritte, i vincoli che le limitano e le contromosse che il debitore può giocare.

Mossa del creditore Termine o condizione che lo vincola Contromossa del debitore Finestra utile
Pignoramenti e ipoteche giudiziali prima della domanda Ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni prima della pubblicazione della domanda inefficaci (art. 46 c. 5); blocco delle esecuzioni con misure protettive (art. 54) Deposito tempestivo, anche con riserva, con richiesta di misure protettive Prima che le esecuzioni arrivino alla vendita
Ricorso per liquidazione giudiziale Trattazione unitaria e priorità della domanda di concordato non manifestamente inammissibile (art. 7) Domanda completa e ammissibile; composizione negoziata se praticabile Prima dell’udienza sul ricorso
Contestazione dell’ammissibilità Requisiti art. 84 c. 4: 10% risorse esterne, 20% chirografari Finanza esterna documentata e attestata; riparto che rispetta le prelazioni Prima del deposito
Segnalazione di atti in frode Atti specifici e provati (art. 106) Trasparenza preventiva su tutte le operazioni pregresse Nella domanda e nel piano
Voto contrario Maggioranze art. 109; privilegiati capienti non votano; esclusione dei creditori in conflitto Classi ragionate; transazione fiscale (estesa ai tributi locali dal D.Lgs. 147/2026) Prima del voto
Opposizione per convenienza Legittimazione: classe dissenziente o 20% dei crediti ammessi al voto; parametro: liquidazione giudiziale alla data della domanda (art. 112 c. 5) Prospetto comparativo attestato Nel piano, poi in udienza di omologazione
Contestazione delle vendite Atti del liquidatore secondo il piano; sospensione per prezzo vile Regole di liquidazione predeterminate Prima di ogni vendita
Risoluzione o annullamento Inadempimento non di scarsa importanza; ricorso entro un anno dall’ultimo adempimento (art. 119); annullamento per frodi (art. 120) Impegno integrativo del terzo; monitoraggio dei riparti Durante tutta l’esecuzione

Le domande di chi sta per cedere tutto

Posso cedere i beni ai creditori senza aggiungere nulla di mio?

No, nel concordato liquidatorio ordinario. L’art. 84, comma 4, CCII richiede un apporto di risorse esterne che aumenti l’attivo di almeno il 10% e la garanzia del 20% ai chirografari. L’eccezione è il concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies), accessibile solo dopo una composizione negoziata conclusa senza accordo, che non prevede queste soglie.

Se cedo tutto il patrimonio, sono liberato dai debiti residui?

Sì, per i debiti dell’impresa sottoposti al concordato, nei limiti della proposta omologata. Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori (art. 117 CCII). Ma i creditori conservano i loro diritti contro fideiussori e coobbligati: se hai garantito personalmente i debiti della società, quella garanzia non si estingue con il concordato.

La banca può continuare il pignoramento dopo che ho depositato la domanda?

No, se hai chiesto le misure protettive e queste producono effetto. Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa (art. 54 CCII), nei limiti di durata e di conferma previsti dalla legge.

Un solo creditore può bloccare l’omologazione?

Non da solo, se non ci sono classi e non rappresenta almeno il 20% dei crediti ammessi al voto. In presenza di classi, invece, basta un creditore di una classe dissenziente per sollevare la questione della convenienza; il tribunale omologa comunque se il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale (art. 112, comma 5).

Cosa succede se le vendite rendono meno del previsto?

Il rischio è la risoluzione del concordato. Ciascun creditore può chiederla entro un anno dall’ultimo adempimento, se l’inadempimento non è di scarsa importanza (art. 119). Sotto il CCII, scendere sotto la soglia minima del 20% è un argomento forte per il creditore; un impegno integrativo del terzo, previsto nel piano, è la migliore prevenzione.

Sono un piccolo imprenditore sotto soglia: posso fare un concordato liquidatorio?

Non il concordato preventivo, ma esistono strumenti equivalenti. L’imprenditore minore accede alle procedure di sovraindebitamento tramite l’OCC: il concordato minore, che in forma liquidatoria è ammesso solo con apporto di risorse esterne, o la liquidazione controllata del patrimonio. La Cassazione (sent. n. 28574/2025) ha ricordato che anche nel concordato minore la proposta deve rispettare la graduazione delle prelazioni.

I paletti fissati dai giudici

Le pronunce che seguono sono state verificate in questa sede; molte sono rese sotto la legge fallimentare, perché la giurisprudenza di legittimità sul concordato liquidatorio del Codice della crisi è ancora in formazione. Per ciascuna è indicato il principio, riformulato, e la mossa del creditore che limita.

Sui requisiti della proposta e sull’ammissibilità

  1. Cass. civ., Sez. I, sent. 28 ottobre 2025, n. 28574. Nel concordato minore la proposta deve rispettare le regole sulla garanzia patrimoniale e sulla parità di trattamento e la graduazione delle cause di prelazione desumibile dagli artt. 84 e 112 CCII; la violazione è causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio prima dell’omologazione. Rilevanza: fissa il perimetro entro cui il creditore può attaccare la proposta liquidatoria del piccolo imprenditore e, per analogia, la necessità di distinguere l’attivo interno dalla finanza esterna.

  2. Cass. civ., Sez. I, sent. 8 agosto 2024, n. 22474 (legge fallimentare). Il valore prodotto dall’attività del debitore rientra nella garanzia generica e va distribuito nel rispetto dell’ordine delle prelazioni. Rilevanza: conferma che solo le risorse esterne possono essere distribuite con maggiore libertà, come oggi prevede l’art. 84, comma 4.

  3. Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 1521 del 2013 (legge fallimentare; data non riportata nelle fonti consultate). Distingue la fattibilità giuridica, sempre sindacabile dal giudice, da quella economica, rimessa ai creditori; nel concordato con cessione dei beni la percentuale prospettata non era vincolante. Rilevanza: segna la differenza con il CCII, che rende invece obbligatorio il 20% ai chirografari.

  4. Cass. civ., n. 13817/2011 (legge fallimentare). In linea con la pronuncia precedente, esclude il carattere vincolante della percentuale nella cessione dei beni. Rilevanza: storico punto di riferimento della vecchia cessio bonorum, superato dalle soglie dell’art. 84.

Sul voto e sull’omologazione

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 13 febbraio 2025, n. 3659. L’omologazione presuppone l’approvazione dei creditori: se il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta senza farla votare, la corte d’appello non può omologarla. Rilevanza: il voto è un passaggio insostituibile; il creditore che ottiene l’inammissibilità blocca la procedura alla radice.

  2. Cass. civ., Sez. I, sent. 30 marzo 2026, n. 7663. In un concordato in continuità, la Corte chiarisce le condizioni dell’omologazione con classi dissenzienti, esclude che serva la meritevolezza soggettiva del debitore, richiede prove specifiche degli atti in frode e afferma che le modifiche del D.Lgs. 136/2024 non travolgono i provvedimenti già adottati. Rilevanza: limita le opposizioni generiche dei creditori e orienta le procedure a cavallo tra le due discipline.

  3. Cass. civ., Sez. I, sent. 18 giugno 2008, n. 16598 (legge fallimentare). Dopo l’omologazione, le controversie sui diritti dei singoli creditori nell’esecuzione del concordato spettano al giudice ordinario. Rilevanza: la convenienza complessiva si contesta in sede di omologazione, non dopo.

Sulla liquidazione dei beni ceduti

  1. Cass. civ., Sez. I, sent. 18 gennaio 2013, n. 1237 (legge fallimentare). Il liquidatore non deve trovarsi in conflitto di interessi; non è compatibile la nomina del commissario giudiziale della fase precedente. Rilevanza: garantisce la terzietà di chi vende i beni.

  2. Cass. civ., Sez. II, sent. 4 settembre 2015, n. 17606 (legge fallimentare). Il liquidatore è legittimato nelle controversie sulla liquidazione e sulla distribuzione, non in quelle sull’esistenza dei crediti, nelle quali può solo intervenire. Rilevanza: chiarisce con chi il creditore deve litigare sul proprio credito.

  3. Cass. civ., Sez. Unite, sent. 16 luglio 2008, n. 19506 (legge fallimentare). I decreti del giudice delegato sulle vendite nel concordato con cessione dei beni sono ricorribili in Cassazione ex art. 111 Cost. Rilevanza: le vendite sono controllabili fino all’ultimo grado.

  4. Cass. civ., Sez. I, sent. 13 luglio 1994, n. 6560 (legge fallimentare). Il giudice delegato può sospendere la vendita anche dopo l’aggiudicazione, se il prezzo è notevolmente inferiore al giusto, fino al decreto di trasferimento. Rilevanza: protegge creditori e debitore dalle vendite a prezzo vile.

  5. Cass. civ., Sez. I, sent. 12 gennaio 1999, n. 226 (legge fallimentare). Con la chiusura della procedura il debitore perde i diritti sui beni ceduti e la legittimazione processuale spetta al liquidatore. Rilevanza: la cessione è effettiva; il debitore non può più disporre dei beni.

Sulla risoluzione

  1. Cass. civ., Sez. I, sent. 31 luglio 2019, n. 20652 (legge fallimentare). Il concordato si risolve se non realizza la funzione di soddisfare i creditori come promesso, salvo inadempimento di scarsa importanza; la percentuale indicata è il parametro per misurare la gravità. Rilevanza: definisce il terreno della mossa di risoluzione.

  2. Cass. civ., sent. 4 marzo 2015, n. 4398 (legge fallimentare). La risoluzione si impone se il ricavato, secondo ragionevole previsione, non soddisfa neppure in minima parte i chirografari e integralmente i privilegiati, o se le condizioni minime di legge diventano oggettivamente inattuabili. Rilevanza: sotto il CCII, la “condizione minima” è il 20% dell’art. 84.

  3. Cass. civ., sent. 20 giugno 2011, n. 13446, e Cass. civ., sent. 31 marzo 2010, n. 7942 (legge fallimentare). Nella cessione dei beni senza percentuale garantita, la risoluzione segue al mancato soddisfacimento dei privilegiati e al mancato pagamento dei chirografari. Rilevanza: mostrano quanto fosse stretta la mossa di risoluzione nella vecchia cessio bonorum, e quanto si sia allargata con le soglie del CCII.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Giochiamo la partita al posto tuo: analizziamo le mosse già fatte dai creditori, intercettiamo i punti deboli delle loro posizioni, presidiamo le scadenze che la legge impone a entrambe le parti e apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la convenienza del creditore si sposta. In concreto:

  1. Verifichiamo se la cessione dei beni è davvero la strada giusta, confrontando concordato liquidatorio, concordato semplificato, accordi di ristrutturazione e, per l’imprenditore sotto soglia, gli strumenti del sovraindebitamento.
  2. Ricostruiamo l’attivo e il passivo con lo staff di commercialisti, distinguendo l’attivo interno dalla finanza esterna e verificando il rispetto del 10% e del 20% dell’art. 84, comma 4.
  3. Strutturiamo l’apporto esterno di soci o terzi con impegni documentati, vincoli di postergazione ed eventuali clausole integrative a presidio della soglia minima.
  4. Prepariamo il deposito con misure protettive nei tempi utili a bloccare le esecuzioni e a rendere inefficaci le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti.
  5. Mappiamo le operazioni pregresse che un creditore potrebbe leggere come atti in frode e le esponiamo con trasparenza nel piano.
  6. Costruiamo le classi e il prospetto di confronto con la liquidazione giudiziale, così da prevenire l’opposizione per difetto di convenienza.
  7. Impostiamo la transazione fiscale e contributiva, valutando anche l’estensione ai tributi locali introdotta dal D.Lgs. 147/2026.
  8. Conduciamo la composizione negoziata e, se le trattative non hanno esito, prepariamo il concordato semplificato per la cessione dei beni entro i sessanta giorni dalla relazione finale.
  9. Seguiamo la fase di liquidazione, controllando le vendite e predisponendo, se necessario, le contromosse rispetto a reclami e richieste di risoluzione.
  10. Valutiamo la posizione dei soci garanti, coordinando il concordato della società con gli strumenti del sovraindebitamento per la persona fisica.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore è quella che pesa di più quando il debitore è un’impresa che valuta di cedere il proprio patrimonio: significa conoscere dall’interno la composizione negoziata, che è la porta d’accesso al concordato semplificato per la cessione dei beni, e il modo in cui banche ed Erario si muovono a quel tavolo. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC coprono l’altra metà del problema: il piccolo imprenditore sotto soglia e il socio garante persona fisica, per i quali la via liquidatoria passa dal concordato minore o dalla liquidazione controllata.

La continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione è garantita dalla qualifica di cassazionista: la stessa linea difensiva accompagna il caso dal deposito della domanda all’eventuale giudizio di legittimità sull’omologazione o sulle vendite. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso fascicolo, perché la convenienza del creditore si misura con i numeri prima ancora che con le norme.

Chiusura

Cedere tutto il patrimonio ai creditori è possibile, ma non è un gesto di resa: è una partita con regole precise, in cui ogni creditore valuta se il concordato gli conviene più della liquidazione giudiziale e gioca le proprie mosse di conseguenza. Nella crisi d’impresa non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti: chi deposita prima che le esecuzioni si consolidino, chi documenta la finanza esterna, chi mette nel piano il confronto con la liquidazione giudiziale e chi blinda la soglia del 20% contro gli scostamenti di mercato.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura che guida la composizione negoziata da cui nasce il concordato semplificato per la cessione dei beni, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento L. 3/2012 e fiduciario di un OCC, competenze che coprono l’imprenditore minore e i soci garanti. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo le alternative e costruiremo la strategia, senza promesse di risultato ma con un piano che tenga conto delle mosse di ogni creditore.

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