Chi presenta una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, o chi da creditore se la vede arrivare, si concentra di solito sul voto finale: quante adesioni servono, quanto pesa il silenzio, quando arriva l’omologazione. C’è però un passaggio che viene prima e che decide se ai creditori la proposta arriverà mai: il parere del comitato dei creditori. L’art. 241 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) lo nomina in una sola riga, senza dire che cosa accade se il comitato tace, se non è mai stato costituito o se uno dei suoi componenti è anche l’autore della proposta. Queste lacune le hanno colmate i giudici, quasi sempre lavorando sulla vecchia legge fallimentare, le cui regole sono passate nel Codice con poche variazioni.
Per questo, sul parere del comitato, conta più ciò che hanno deciso i giudici che la lettera della legge. In questa analisi trovi le decisioni che servono davvero, ciascuna spiegata due volte: prima il principio giuridico, poi la sua conseguenza pratica per chi propone il concordato, per il creditore che siede nel comitato e per quello che ne è fuori.
Il tema rientra nella crisi d’impresa, e lo Studio Monardo vi lavora per una ragione precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Questo ruolo richiede di valutare la convenienza delle soluzioni concordate rispetto alla liquidazione e di gestire il dialogo con i creditori, cioè esattamente il giudizio che il comitato è chiamato a esprimere sulla proposta di concordato. A questo si aggiungono la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e l’attività di professionista fiduciario di un OCC. In quelle procedure il professionista deve anche attestare se il piano conviene ai creditori rispetto alla liquidazione, che è la stessa valutazione chiesta al comitato.
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Il quadro normativo in breve: quattro norme da leggere insieme
Le regole sul parere non stanno tutte in un unico articolo. Ce ne sono quattro, da leggere insieme.
L’art. 241 CCII: il parere come condizione per comunicare la proposta
Il concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 240 ss. CCII, l’erede del concordato fallimentare) si propone con ricorso al giudice delegato. La procedura dell’art. 241 si svolge in due tempi.
- Primo tempo: il curatore. Il giudice delegato chiede al curatore un parere sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte. Si tratta di un parere tecnico: confronta quanto la proposta promette con quanto i creditori ricaverebbero se la liquidazione proseguisse.
- Secondo tempo: il comitato e il giudice. Concluso questo primo passaggio, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori e verificata la ritualità della proposta, ordina al curatore di comunicarla ai creditori via PEC insieme ai pareri. Nella comunicazione si avverte che la mancata risposta varrà come voto favorevole e si fissa un termine, tra venti e trenta giorni, per depositare eventuali dissensi in cancelleria.
Lo stesso articolo contiene altre due regole che riguardano il comitato:
- più proposte concorrenti: vanno tutte sottoposte ai creditori, salvo che curatore e comitato, d’accordo tra loro, individuino quella o quelle più convenienti. Qui il comitato contribuisce a selezionare le proposte, non si limita a dare un parere;
- proposte con classi e trattamenti differenziati: prima della comunicazione ai creditori il tribunale deve controllare il corretto uso dei criteri di formazione delle classi (art. 240, comma 2, lett. a e b), tenendo conto della relazione giurata prevista dall’art. 240, comma 4.
Il comma 2 dell’art. 241 è stato modificato dall’art. 39 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il correttivo-ter). L’impianto però è rimasto lo stesso: senza parere favorevole del comitato la proposta non arriva ai creditori.
L’art. 140 CCII: come delibera il comitato e quando lo sostituisce il giudice
L’art. 140 CCII stabilisce come lavora il comitato:
- le deliberazioni devono essere motivate, anche in modo sintetico (comma 1);
- si decide a maggioranza dei votanti, entro quindici giorni dal momento in cui la richiesta arriva al presidente. Il voto può essere espresso in riunione o con consultazioni telematiche, purché ne resti la prova (comma 3);
- il silenzio vale come parere favorevole solo per i pareri non vincolanti: se il parere non è comunicato al curatore nel termine, si considera favorevole (comma 3, ritoccato dal D.Lgs. 136/2024);
- provvede il giudice delegato in caso di inerzia, di impossibilità di costituire il comitato per mancanza di numero o indisponibilità dei creditori, di impossibilità di funzionamento o di urgenza (comma 4, anch’esso modificato dal D.Lgs. 136/2024);
- negli stessi casi del comma 4, i poteri di ispezione e informazione passano anche a ciascun creditore, previa autorizzazione del giudice delegato (comma 5);
- ai componenti si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 3 dell’art. 2407 c.c. sulla responsabilità (comma 7).
L’art. 138 CCII: il componente in conflitto di interessi si astiene
Il comma 6 dell’art. 138 CCII, la norma sulla nomina del comitato, riprende la regola del vecchio art. 40 l.fall.: il componente che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione. Proprio su questa regola, nella versione della legge fallimentare, si è pronunciata la Cassazione nel 2011 (lo vediamo più avanti).
I rimedi: reclamo contro gli atti del comitato e contro i decreti del giudice delegato
Contro gli atti del comitato e contro i decreti del giudice delegato il Codice prevede due reclami distinti: quello contro gli atti del comitato (art. 141 CCII) e quello contro i decreti del giudice delegato (art. 124 CCII). Lo stesso schema esisteva nella legge fallimentare (artt. 36 e 26). La Cassazione ha dato a questi rimedi un peso decisivo, perché chi non reclama in tempo, in genere, non può più far valere il vizio dopo.
| Norma | Contenuto rilevante per il parere |
|---|---|
| Art. 240 CCII | Chi può proporre il concordato, classi, relazione giurata |
| Art. 241 CCII | Parere del curatore, parere favorevole del comitato, controllo di ritualità del giudice delegato |
| Art. 140 CCII | Motivazione, maggioranza, termine di 15 giorni, silenzio-assenso solo per i pareri non vincolanti, supplenza del giudice delegato |
| Art. 138 CCII | Astensione del componente in conflitto di interessi |
| Artt. 141 e 124 CCII | Reclamo contro gli atti del comitato e contro i decreti del giudice delegato |
| Artt. 125, 40, 41, 36 e 26 l.fall. | Le norme precedenti, su cui si è formata la giurisprudenza citata |
L’orientamento consolidato: il comitato giudica il merito, il giudice controlla le regole
Il principio più stabile sul tema è la divisione dei compiti: il giudizio sulla convenienza spetta ai creditori, il giudice controlla solo la legalità. È questo principio a spiegare perché il parere del comitato è necessario.
Il comitato decide sul merito, il giudice delegato controlla la ritualità
La vicenda. In una procedura di concordato fallimentare, il comitato dei creditori non era stato costituito. Il giudice delegato, chiamato a sostituirlo, aveva esaminato la proposta e preso una decisione che il proponente aveva contestato fino in Cassazione.
Il principio. Con Cass. civ., Sez. I, ord. 8 agosto 2023, n. 24121, la Suprema Corte ha chiarito che la valutazione di merito della proposta di concordato spetta al comitato dei creditori. Il giudice delegato, anche quando il comitato non è stato costituito, verifica soltanto la regolarità formale della proposta. La Corte ha aggiunto un corollario pratico: i provvedimenti che confermano l’esito di questa verifica non impediscono di presentare una nuova istanza, corretta dai vizi rilevati, né di ripresentare la stessa spiegando perché la valutazione del giudice era sbagliata.
Il principio, nella pratica. Sono due affermazioni diverse.
- Primo. Nemmeno quando il comitato manca il giudice delegato si “promuove” a giudice della convenienza. Il suo compito resta il controllo di legalità: legittimazione del proponente, rispetto dei termini, completezza della documentazione, correttezza formale della proposta. La convenienza, cioè se ai creditori conviene di più il concordato o la liquidazione, resta riservata ai creditori.
- Secondo. Il provvedimento con cui il giudice delegato non dà corso alla proposta non chiude definitivamente la questione. Il proponente può correggere i vizi e ripresentarla, oppure ripresentarla argomentando che il rilievo del giudice era infondato.
Se la tua proposta è stata bloccata in questa fase, spesso conviene ripresentarla corretta piuttosto che impugnare.
Il parere riguarda la convenienza, non un controllo burocratico
La vicenda. Una procedura aperta prima della riforma del 2006, e quindi regolata dal testo originario della legge fallimentare. Si discuteva se il parere del comitato fosse valido benché non adottato in una riunione collegiale e privo di motivazione.
Il principio. Cass. civ., Sez. I, sent. 26 novembre 2010, n. 24026 ha affermato diverse cose. Il parere sui presumibili risultati della liquidazione, non regolato in dettaglio dall’art. 125 l.fall., seguiva le regole generali dell’art. 41 sul funzionamento del comitato. Il comitato non doveva necessariamente deliberare in riunione: il parere poteva risultare anche da dichiarazioni separate dei singoli componenti e, se il giudice delegato aveva avvertito che il silenzio sarebbe valso come assenso, poteva formarsi per silenzio-assenso. L’obbligo di motivazione era stato introdotto solo dal D.Lgs. 5/2006. Soprattutto, le irregolarità del parere, compresa la mancanza di motivazione, sono sanate dall’approvazione del concordato da parte dei creditori, ai quali spetta la valutazione di convenienza.
Il principio, nella pratica. La sentenza riguarda il regime previgente, ma contiene un’idea che vale ancora: il parere del comitato è un filtro che serve ai creditori, non un fine in sé. Se i creditori hanno votato e approvato la proposta, un difetto formale del parere difficilmente basta a far cadere il concordato. Chi vuole contestare il parere deve farlo prima del voto, non dopo.
Il quadro che ne risulta
Le due pronunce, lette insieme, danno un quadro chiaro:
| Soggetto | Che cosa valuta | Con quale effetto |
|---|---|---|
| Curatore | Presumibili risultati della liquidazione e garanzie | Parere tecnico che orienta il comitato e i creditori |
| Comitato dei creditori | Convenienza della proposta | Parere favorevole necessario perché la proposta vada ai creditori |
| Giudice delegato | Ritualità e regolarità formale | Controllo di legalità; sostituisce il comitato se manca o resta inerte, senza diventare giudice della convenienza (Cass. 24121/2023) |
| Creditori | Convenienza finale, con il voto | La loro approvazione sana le irregolarità del parere (Cass. 24026/2010) |
Prima questione aperta: il parere del comitato è davvero vincolante?
La questione
Chi propone il concordato si chiede: se il comitato dice no, è finita? E chi siede nel comitato si chiede: il mio parere conta davvero, o il giudice può comunque mandare avanti la proposta?
Che cosa dicono la norma e i giudici
L’art. 241 CCII non parla di un parere “sentito” ma di un parere favorevole, che il giudice delegato deve aver “acquisito” prima di ordinare la comunicazione ai creditori. La lettera della norma fa quindi del parere positivo una condizione di procedibilità: senza parere favorevole manca il presupposto per l’ordine di comunicazione.
Questa lettura trova conferma nel principio di Cass. 24121/2023: se il merito spetta al comitato e il giudice controlla solo la regolarità formale, il giudice delegato non può scavalcare un parere contrario del comitato con una propria valutazione di convenienza. Farebbe proprio la valutazione che la Cassazione gli nega.
Un secondo indizio sta nell’art. 140, comma 3, CCII. La regola per cui il silenzio del comitato vale come parere favorevole è limitata ai pareri non vincolanti. Il legislatore distingue quindi due categorie di pareri e riserva il silenzio-assenso a quelli che non vincolano. Ne segue un’interpretazione, che vale come tale e non come principio già affermato dalla Cassazione sul nuovo testo: il parere sull’art. 241 è del tipo vincolante, e il silenzio del comitato non equivale a parere favorevole.
Dove c’è incertezza
Sul vecchio regime la Cassazione (Cass. 24026/2010) aveva ammesso che il parere si formasse per silenzio-assenso, se il giudice delegato lo aveva preavvertito. Oggi l’art. 140, comma 3, limita espressamente il silenzio-assenso ai pareri non vincolanti, e il ragionamento del 2010 non si può trasferire automaticamente. Su questo punto non risultano pronunce di legittimità sul Codice della crisi.
L’assunzione prudenziale: trattare il parere dell’art. 241 come vincolante e non contare sul silenzio del comitato. Se il comitato non risponde, la strada corretta è far constatare l’inerzia e chiedere che provveda il giudice delegato (art. 140, comma 4), non dare per scontato un assenso tacito.
Che cosa significa per te
- Se proponi il concordato: un parere negativo del comitato ferma la proposta. Hai tre possibilità: migliorarla (più risorse, garanzie più solide, tempi più brevi), correggerla e ripresentarla, oppure contestare il parere se è viziato (conflitto di interessi, mancanza di motivazione, delibera irregolare).
- Se sei un creditore nel comitato: il tuo voto vale molto di più di un semplice parere. Votare contro significa, in pratica, impedire che tutti gli altri creditori si pronuncino. Per questo la motivazione richiesta dall’art. 140, comma 1, non è una formalità: deve spiegare perché la proposta è meno conveniente della liquidazione, appoggiandosi al parere del curatore.
- Se sei un creditore fuori dal comitato: un parere negativo ti toglie la possibilità di votare su quella proposta. Se ritieni la proposta conveniente, hai interesse a verificare come è stato formato il parere.
Il parere del comitato è il punto in cui una proposta di concordato si ferma più spesso, prima che i creditori la vedano: va preparato con la stessa cura del piano.
Il rapporto con il parere del curatore
Il parere del comitato non nasce da solo. L’art. 241 CCII stabilisce un ordine preciso: prima il curatore si pronuncia sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, poi il comitato esprime il proprio parere. L’ordine ha una logica. Il comitato è formato da creditori, non da tecnici, e ha bisogno di un termine di confronto: quanto renderebbe la liquidazione, in quanto tempo, con quali rischi. Il parere del curatore fornisce proprio questo.
Ne derivano tre conseguenze pratiche.
- Il comitato non è vincolato dal parere del curatore. Può discostarsene, ad esempio perché ritiene troppo ottimistiche le stime di realizzo dei beni o perché attribuisce un peso diverso ai tempi della liquidazione. In questo caso, però, la motivazione richiesta dall’art. 140, comma 1, deve spiegare perché se ne discosta: un parere negativo che ignora una stima del curatore favorevole alla proposta è più facilmente contestabile.
- Un parere del curatore incompleto rende fragile anche quello del comitato. Se il curatore non ha esaminato le garanzie offerte, ad esempio una fideiussione bancaria o un deposito vincolato, il comitato decide senza un elemento essenziale. Conviene chiedere che il parere tecnico venga integrato prima che il comitato si pronunci.
- Entrambi i pareri vengono comunicati ai creditori. L’art. 241 prevede che la proposta sia trasmessa insieme ai pareri. Il creditore che riceve la comunicazione PEC trova quindi sia la valutazione tecnica del curatore sia quella del comitato, e può basarsi su entrambe per decidere se depositare il dissenso entro il termine fissato.
Quando le proposte sono più d’una
Il ruolo del comitato si allarga quando arrivano più proposte concorrenti, per esempio quella di un creditore e quella di un terzo interessato a rilevare l’azienda. La regola generale dell’art. 241 è che tutte le proposte vanno sottoposte ai creditori. C’è però un’eccezione: curatore e comitato, d’accordo tra loro, possono indicare la proposta o le proposte più convenienti, limitando a queste la consultazione.
È un potere diverso dal semplice parere. Qui il comitato partecipa a una selezione, che però richiede l’accordo con il curatore: il comitato da solo non può escludere una proposta, e nemmeno il curatore da solo. Per il proponente la conseguenza è concreta: in caso di concorrenza la proposta va costruita per convincere sia l’organo tecnico sia quello rappresentativo dei creditori, perché il disaccordo tra i due riporta tutte le proposte al voto.
Lo stesso schema vale per le questioni di conflitto. Se un componente del comitato è legato a uno dei proponenti concorrenti, l’obbligo di astensione riguarda anche la scelta tra le proposte. Lì il voto di quel componente può essere ancora più decisivo, perché favorisce una proposta a scapito delle altre.
Le proposte con classi: un passaggio in più
Se la proposta suddivide i creditori in classi con trattamenti differenziati, l’art. 241 prevede un ulteriore controllo: prima della comunicazione ai creditori, il tribunale verifica il corretto uso dei criteri di formazione delle classi (art. 240, comma 2, lett. a e b), tenendo conto della relazione giurata dell’art. 240, comma 4. In questo caso il parere del comitato non sostituisce il giudizio del tribunale: si aggiunge. Una proposta può ottenere il parere favorevole del comitato e fermarsi comunque davanti al tribunale perché le classi sono costruite male, o viceversa.
Per il comitato questo significa che il proprio parere deve riguardare la convenienza complessiva e la sostenibilità del trattamento delle diverse classi, senza invadere il controllo di legittimità sui criteri di classamento, che spetta al tribunale.
Che cosa deve contenere una motivazione ben fatta
L’art. 140, comma 1, chiede una motivazione “anche sintetica”. Sintetica però non significa assente o di stile. Una delibera che si limita a dire “parere contrario” o “proposta non conveniente” espone il comitato a contestazioni. Una motivazione solida tocca almeno questi punti:
| Elemento | Domanda a cui rispondere |
|---|---|
| Confronto con la liquidazione | La percentuale offerta è superiore, uguale o inferiore a quella stimata dal curatore? |
| Tempi | In quanto tempo arrivano i pagamenti con il concordato e con la liquidazione? |
| Garanzie | Le risorse promesse sono garantite (fideiussione, deposito, impegno irrevocabile) o solo dichiarate? |
| Trattamento delle classi | I creditori con posizioni simili ricevono trattamenti coerenti? |
| Azioni della procedura | La proposta prevede la cessione di azioni revocatorie o di responsabilità, e a quale valore? |
| Conflitti | Chi ha votato e chi si è astenuto, e perché? |
Una motivazione che risponde a queste domande protegge il parere dalle contestazioni e i componenti dalla responsabilità, che l’art. 140, comma 7, CCII ricollega in quanto compatibili ai commi 1 e 3 dell’art. 2407 c.c.
Seconda questione aperta: che cosa succede se il comitato non c’è o non risponde
La questione
Nelle liquidazioni giudiziali più piccole il comitato spesso non viene costituito: i creditori non danno disponibilità oppure sono troppo pochi. In altri casi è nominato ma non si riunisce. La proposta di concordato resta bloccata?
Che cosa dicono la norma e i giudici
La risposta della legge è netta: no, la proposta non resta bloccata. L’art. 140, comma 4, CCII (come prima l’art. 41, comma 4, l.fall.) prevede che provveda il giudice delegato in quattro casi: inerzia del comitato, impossibilità di costituirlo per mancanza di numero o indisponibilità dei creditori, impossibilità di funzionamento, urgenza. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 169/2007, citata dal commento all’art. 41 l.fall., spiega che il potere sostitutivo copre anche il caso del comitato impossibile da costituire. È quindi esclusa una nomina forzata di creditori che non vogliono farne parte.
Cass. 24121/2023 riguarda proprio questo scenario: un concordato fallimentare con il comitato non costituito. La Corte ha fissato il perimetro del potere sostitutivo: anche quando sostituisce il comitato, il giudice delegato si limita a controllare la regolarità formale della proposta.
Ne deriva una conseguenza che a prima vista sorprende. Quando il comitato funziona, la proposta supera due filtri: il giudizio di convenienza del comitato e il controllo di ritualità del giudice. Quando il comitato manca, il filtro di merito di fatto si sposta interamente sul voto dei creditori, perché il giudice che lo sostituisce non può fare il giudizio di convenienza al suo posto.
Che cosa succede ai poteri di controllo
L’art. 140, comma 5, CCII aggiunge un riequilibrio importante. Nei casi di supplenza del giudice delegato, i poteri di consultare le scritture contabili e i documenti della procedura e di chiedere chiarimenti al curatore e al debitore spettano anche a ciascun creditore, previa autorizzazione del giudice. Senza comitato, quindi, ogni creditore può chiedere di vedere i documenti necessari per decidere come votare.
Il termine di quindici giorni e l’inerzia
L’art. 140, comma 3, dà al comitato quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte del presidente. Superato questo termine senza delibera, si configura l’inerzia che consente la supplenza del giudice. Per il proponente il dato pratico è semplice: un comitato che non si pronuncia non può bloccare la proposta a tempo indefinito. Va però sollecitato e la sua inerzia va documentata.
Come si impugna il provvedimento con cui il giudice sostituisce il comitato
Quando il giudice delegato provvede al posto del comitato, chi non è d’accordo deve scegliere il rimedio giusto e rispettarne il termine. Su questo punto c’è la pronuncia più recente fra quelle esaminate.
La vicenda. Il comitato dei creditori non si pronunciava. Per superare questa inerzia il giudice delegato aveva autorizzato il curatore a firmare un accordo con il promissario acquirente di un immobile ipotecato a favore di una banca. La banca aveva proposto reclamo contando sul termine di dieci giorni previsto per i decreti del giudice delegato. Il tribunale lo aveva dichiarato tardivo, applicando il termine di otto giorni. Il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile.
Il principio. Con Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15790/2026 (pubblicata a giugno 2026), la Suprema Corte ha chiarito che l’atto del giudice delegato adottato in sostituzione del comitato inerte ha la stessa natura dell’atto del comitato: è un atto di gestione, impugnabile con il reclamo previsto per gli atti del comitato (art. 36 l.fall.), solo per violazione di legge e nel termine perentorio di otto giorni. La decisione del tribunale su quel reclamo non è ricorribile in Cassazione, perché non è definitiva né decisoria. Restano salve le difese del titolare del diritto nelle sedi ordinarie. La Corte ha compensato le spese per la novità della questione.
Questa linea ha radici lontane. Già Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5425 del giugno 1994 aveva escluso il ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost. contro il decreto del tribunale sul reclamo ex art. 36 l.fall., perché quel provvedimento non decide un diritto soggettivo: esprime un potere di direzione e vigilanza sulla procedura. Diverso era il caso deciso da Cass. civ., Sez. I, sent. 15 febbraio 1995, n. 1631. Lì il tribunale, sul reclamo ex art. 26 l.fall., si era pronunciato sul provvedimento del giudice delegato che respingeva la proposta di concordato fallimentare per mancato raggiungimento delle maggioranze. La Corte lo ha considerato una decisione sulla legittimità di quel provvedimento, ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost., e ha individuato nel curatore, che rappresenta la massa dei creditori, il contraddittore necessario del fallito che contesta il rigetto.
Il principio, nella pratica. Contano due distinzioni:
- atto “da comitato” del giudice delegato, compreso il parere o l’autorizzazione dati in via sostitutiva: rimedio breve, termine di otto giorni, soli vizi di legge, nessun ricorso in Cassazione contro la decisione sul reclamo (Cass. 15790/2026);
- provvedimento “da giudice” che chiude la sorte della proposta, come il rigetto per mancanza delle maggioranze: secondo il precedente del 1995 è una decisione sulla legittimità, contro cui si è ammesso il ricorso straordinario.
Nel Codice della crisi il reclamo contro gli atti del comitato è disciplinato dall’art. 141 CCII e quello contro i decreti del giudice delegato dall’art. 124 CCII. Le pronunce citate riguardano la legge fallimentare. L’assunzione prudenziale: contro un parere reso dal giudice delegato al posto del comitato, reclamare entro il termine breve di otto giorni, senza contare su termini più lunghi.
Che cosa significa per te
- Se proponi il concordato e il comitato non c’è: la proposta passa al giudice delegato, che controlla la ritualità. Il vero esame avverrà con il voto, quindi conviene curare fin da subito la chiarezza della proposta e la documentazione messa a disposizione dei creditori.
- Se proponi e il comitato è inerte: chiedi al curatore e al giudice delegato di constatare il decorso dei quindici giorni e di provvedere in via sostitutiva.
- Se sei un creditore e il comitato non è costituito: chiedi l’autorizzazione a consultare scritture e atti della procedura (art. 140, comma 5). Tocca a te valutare la convenienza, e il silenzio vale come voto favorevole.
Un passaggio di metodo: valutare se una soluzione negoziata convenga ai creditori più della liquidazione è il cuore del lavoro dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e del Gestore della crisi (L. 3/2012), qualifiche dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Applichiamo lo stesso metodo quando analizziamo una proposta di concordato per conto del proponente o di un creditore.
Terza questione aperta: il componente del comitato in conflitto di interessi
La questione
Il caso è più frequente di quanto si pensi. Un creditore siede nel comitato e, nello stesso tempo, è l’autore della proposta di concordato, o è collegato al terzo che la presenta, o ancora ne riceverebbe un trattamento di favore. Può votare sul parere? E se vota, il parere è nullo?
Che cosa dicono la norma e i giudici
La regola di partenza è chiara: il componente in conflitto di interessi si astiene dalla votazione (art. 138 CCII, in continuità con l’art. 40 l.fall. riformato).
La Cassazione ne ha però precisato le conseguenze con un approccio pragmatico. Cass. civ., Sez. I, sent. 10 febbraio 2011, n. 3274 ha esaminato un concordato fallimentare proposto da un terzo, in una procedura aperta prima della riforma ma decisa mentre era già in vigore il D.Lgs. 5/2006 (e prima del D.Lgs. 169/2007). La Corte ha affermato che l’obbligo di astensione del componente in conflitto si applicava subito anche alle procedure già pendenti e che il voto espresso in violazione dell’obbligo è irregolare. Ha però aggiunto che quel voto non compromette la regolarità del procedimento se non si dimostra un danno e se la delibera non è stata impugnata tempestivamente con il reclamo (allora art. 36 l.fall.).
Il principio, nella pratica
Il vizio esiste, ma non opera da solo. Perché il voto del componente in conflitto pesi davvero servono due condizioni:
- un reclamo tempestivo contro la delibera del comitato (oggi art. 141 CCII), presentato nei termini brevi previsti;
- la prova di un pregiudizio concreto: bisogna dimostrare che senza quel voto il risultato sarebbe stato diverso, o che il conflitto ha alterato la valutazione di convenienza.
Il calcolo della maggioranza è l’aspetto decisivo. L’art. 140, comma 3, richiede la maggioranza dei votanti. Se il componente in conflitto si astiene come deve, la maggioranza si calcola sugli altri. Se in un comitato di tre membri il componente in conflitto ha votato a favore e gli altri due si sono divisi, il suo voto è stato decisivo e il danno è facile da dimostrare. Se invece gli altri due hanno votato nello stesso senso, il voto irregolare non ha cambiato nulla.
Dove c’è incertezza
La sentenza del 2011 riguarda la legge fallimentare. Il Codice della crisi ha mantenuto sia l’obbligo di astensione sia il sistema dei reclami, e non risultano pronunce di legittimità che abbiano rivisto il principio sotto il Codice. Resta aperto anche il confine del “conflitto”: la norma non lo definisce, e bisogna valutare caso per caso se l’interesse del componente sia davvero contrapposto a quello della massa dei creditori (per esempio perché è il proponente, o è socio o amministratore del terzo proponente, o riceverebbe un trattamento migliore della sua classe).
L’assunzione prudenziale: chi intende far valere il conflitto di interessi deve reclamare subito e dimostrare che il voto irregolare è stato determinante. Aspettare il voto dei creditori o l’omologazione espone al rischio che il vizio sia ormai superato, anche alla luce di Cass. 24026/2010, secondo cui l’approvazione dei creditori sana le irregolarità del parere.
Che cosa significa per te
- Se sei un componente del comitato collegato al proponente: dichiara il conflitto e astieniti. È la scelta corretta e protegge il concordato da contestazioni successive, oltre a proteggere te dalla responsabilità che l’art. 140, comma 7, CCII ricollega all’art. 2407 c.c.
- Se proponi il concordato: verifica la composizione del comitato prima di depositare. Un componente in conflitto che vota a favore può rendere il parere contestabile e far perdere tempo prezioso.
- Se sei un creditore escluso dal comitato: chiedi i verbali della delibera, controlla chi ha votato e reagisci nei termini del reclamo.
Il conflitto di interessi va fatto valere subito e con prove concrete: dopo il voto dei creditori diventa molto più difficile farlo pesare.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. 24121/2023
Tra le decisioni esaminate sul parere, la più utile per la pratica sotto il Codice della crisi è Cass. civ., Sez. I, ord. 8 agosto 2023, n. 24121, riportata nel commento all’art. 241 CCII. La più recente in assoluto, Cass. 15790/2026, riguarda i rimedi contro gli atti sostitutivi del giudice ed è trattata nella seconda questione. Riguarda il concordato fallimentare, ma il principio si adatta senza difficoltà al concordato nella liquidazione giudiziale, perché la struttura dell’art. 241 CCII riprende quella dell’art. 125 l.fall.
Il contesto
Il comitato dei creditori non era stato costituito e il giudice delegato era intervenuto in sua vece. Il proponente contestava l’esito della verifica. Alla Corte si chiedeva di chiarire due cose: fin dove arriva il potere del giudice delegato quando supplisce al comitato, e che natura hanno i provvedimenti che chiudono questa fase.
La motivazione, in parole semplici
La Corte ha ragionato in tre passaggi:
- Chi decide la convenienza. Nel concordato fallimentare la scelta sulla convenienza è dei creditori: prima del comitato, che li rappresenta, poi della massa con il voto. Il giudice non ha questo compito.
- Che cosa fa il giudice quando sostituisce il comitato. Assume la funzione del comitato solo per non bloccare la procedura, ma non ne acquisisce il potere di valutare il merito. Resta un giudice che controlla la legalità.
- Che cosa vale il suo provvedimento. Il provvedimento che conferma l’esito della verifica non diventa definitivo come una sentenza. Il proponente può ripresentare la proposta corretta, oppure la stessa proposta spiegando perché il rilievo del giudice era sbagliato.
Che cosa cambia rispetto a prima
Il principio non nasce dal nulla: già la Relazione illustrativa al D.Lgs. 169/2007 descriveva il controllo del giudice sulla “ritualità” come controllo di legittimità. La pronuncia del 2023 però lo applica espressamente all’ipotesi del comitato non costituito, che era quella più incerta. In quella situazione si poteva sostenere che il giudice, rimasto unico interlocutore, dovesse valutare anche il merito. La Cassazione lo ha escluso.
Le conseguenze pratiche sono due:
- per il proponente, un giudice delegato che respinge la proposta perché la ritiene poco conveniente esce dal suo ruolo, e questo argomento si può far valere;
- per i creditori, quando manca il comitato il controllo di merito resta tutto nelle loro mani, e il silenzio vale come voto favorevole. Senza comitato, il creditore che non esamina la proposta rischia di approvarla senza volerlo.
Un precedente da tenere presente: la sospensione della liquidazione
Collegata a questo tema è Cass. civ., Sez. I, sent. 3 aprile 2002, n. 4760, sulla legge fallimentare. La Corte ha affermato che i provvedimenti del giudice delegato sono modificabili e revocabili, anche d’ufficio, finché non sono eseguiti. Ha aggiunto che, una volta presentata la proposta di concordato, il giudice delegato può sospendere la liquidazione dell’attivo anche dopo l’aggiudicazione di un bene e il pagamento del prezzo, finché non è emesso il decreto di trasferimento. Il collegamento con il parere è diretto: mentre il comitato esamina la proposta, la liquidazione può andare avanti e svuotare la proposta del suo oggetto. Chi propone ha interesse a chiedere subito che la vendita dei beni coinvolti sia sospesa. La pronuncia riguarda la legge fallimentare: sotto il Codice la possibilità va verificata alla luce delle norme sulla liquidazione dell’attivo.
I principi applicati ai casi reali
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come lavorano i principi visti. Non riguardano casi reali.
Simulazione 1: comitato non costituito e giudice che valuta la convenienza
Ipotesi. Liquidazione giudiziale di una s.r.l. con passivo accertato di 1.284.600 euro. Il comitato non è stato costituito perché nessun creditore si è reso disponibile. Il 14 febbraio un terzo deposita una proposta di concordato che offre ai chirografari il 17,5%, con pagamento entro 120 giorni dall’omologazione e garanzia bancaria a prima richiesta. Il curatore stima che la liquidazione darebbe ai chirografari tra il 9% e il 13%, in circa tre anni. Il giudice delegato, in sostituzione del comitato, dichiara di non dare corso alla proposta perché “la percentuale offerta non appare adeguata”.
Applicazione. Alla luce di Cass. 24121/2023, il giudice che sostituisce il comitato controlla la regolarità formale, non la convenienza. La motivazione “percentuale non adeguata” è un giudizio di merito. Il proponente può ripresentare la stessa proposta spiegando perché il rilievo è errato, come la Corte consente espressamente, citando il parere del curatore che indica un recupero inferiore con la liquidazione.
Esito. Se la proposta è regolare, l’argomento per farla arrivare al voto dei creditori è solido. Lì il silenzio conterà come assenso.
Simulazione 2: componente in conflitto che vota a favore
Ipotesi. Comitato di tre componenti. La proposta viene da una società il cui socio di maggioranza è anche il legale rappresentante del creditore A, componente del comitato. Il presidente riceve la richiesta di parere il 3 marzo e il comitato delibera il 15 marzo: A a favore, B a favore, C contro.
Applicazione. A doveva astenersi (art. 138 CCII). Senza il suo voto la delibera sarebbe stata uno a uno: con due soli votanti divisi non c’è maggioranza. Secondo Cass. 3274/2011 il voto irregolare conta solo se c’è un danno e se la delibera è reclamata in tempo. Qui il voto di A è stato decisivo, quindi il danno è dimostrabile. C, o un altro creditore interessato, deve proporre subito il reclamo contro la delibera.
Esito. Con un reclamo tempestivo il parere può essere travolto e la questione torna al comitato o, se il comitato non riesce a funzionare, al giudice delegato. Senza reclamo, una volta che i creditori approvano, il vizio rischia di essere superato (Cass. 24026/2010).
Simulazione 3: comitato inerte
Ipotesi. Il 2 settembre il curatore trasmette al presidente del comitato la richiesta di parere, con il proprio parere sui presumibili risultati della liquidazione. Al 22 settembre nessuno ha deliberato. Il proponente, che ha offerto 412.750 euro con un vincolo di validità dell’offerta di 90 giorni, teme di perdere la finanza del terzo.
Applicazione. Il termine di quindici giorni dell’art. 140, comma 3, CCII è scaduto il 17 settembre. Non vale il silenzio-assenso, perché il parere dell’art. 241 è necessariamente “favorevole” e quindi, secondo l’interpretazione prudente, vincolante. Si configura però l’inerzia prevista dall’art. 140, comma 4. Il proponente chiede al giudice delegato di provvedere in sostituzione e di disporre il controllo di ritualità.
Esito. Il giudice delegato, constatata l’inerzia, può provvedere senza attendere oltre, nei limiti del controllo formale indicati da Cass. 24121/2023. Documentare per tempo l’inerzia del comitato è il modo più efficace per non perdere la finanza del terzo.
La giurisprudenza in tabella
La tabella raccoglie tutte le pronunce usate nell’analisi. Tre avvertenze. Primo: tutte riguardano la legge fallimentare, perché sul parere del comitato nel concordato nella liquidazione giudiziale non risultano, alla data di pubblicazione (ottobre 2026), pronunce di legittimità sul Codice della crisi. I principi vengono proposti come applicabili per la continuità tra art. 125 l.fall. e art. 241 CCII, e tra artt. 40-41 l.fall. e artt. 138 e 140 CCII. Secondo: due pronunce (2010 e 2011) riguardano procedure aperte prima della riforma del 2006 e vanno lette tenendo conto di questo. Terzo: nell’analisi abbiamo usato solo pronunce di cui abbiamo potuto verificare gli estremi e il contenuto, perciò il loro numero è contenuto.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, ord. 8 agosto 2023, n. 24121 | Ruolo del giudice delegato con comitato non costituito | Il merito spetta al comitato; il giudice verifica solo la regolarità formale; si può ripresentare l’istanza | Il proponente può contestare un rigetto motivato con la convenienza e ripresentare la proposta |
| Cass. civ., Sez. I, sent. 26 novembre 2010, n. 24026 | Forma e motivazione del parere (regime previgente) | Parere anche per dichiarazioni separate o per silenzio-assenso preavvertito; vizi sanati dall’approvazione dei creditori | Le irregolarità del parere vanno fatte valere prima del voto |
| Cass. civ., Sez. I, sent. 10 febbraio 2011, n. 3274 | Voto del componente in conflitto di interessi | L’obbligo di astensione vale subito; il voto irregolare conta solo con danno e reclamo tempestivo | Reclamare subito e dimostrare che il voto è stato determinante |
| Cass. civ., Sez. I, sent. 3 aprile 2002, n. 4760 | Provvedimenti del giudice delegato e liquidazione in pendenza di proposta | Provvedimenti revocabili fino all’esecuzione; possibile sospendere la liquidazione fino al decreto di trasferimento | Chiedere subito la sospensione delle vendite che svuoterebbero la proposta |
| Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15790/2026 | Reclamo contro l’atto del giudice delegato in sostituzione del comitato inerte | Atto di gestione equiparato a quello del comitato: reclamo ex art. 36 l.fall., solo per violazione di legge, entro 8 giorni; decisione non ricorribile in Cassazione | Contro il parere o l’autorizzazione sostitutivi reclamare entro 8 giorni |
| Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5425/1994 (giugno) | Ricorribilità della decisione sul reclamo ex art. 36 l.fall. | Il decreto del tribunale sul reclamo non è ricorribile ex art. 111 Cost., perché esprime un potere di direzione della procedura | Il reclamo è di fatto l’unica sede per contestare gli atti di gestione |
| Cass. civ., Sez. I, sent. 15 febbraio 1995, n. 1631 | Rigetto della proposta di concordato fallimentare per mancanza delle maggioranze | Il decreto sul reclamo ex art. 26 l.fall. è decisione sulla legittimità, ricorribile ex art. 111 Cost.; contraddittore necessario è il curatore | Distinguere gli atti di gestione dai provvedimenti che chiudono la sorte della proposta |
La sintesi operativa
I principi pratici che emergono dalla giurisprudenza e dalle norme esaminate:
- Il comitato deve pronunciarsi, e il suo parere deve essere favorevole perché la proposta arrivi ai creditori (art. 241 CCII).
- Il comitato giudica la convenienza; il giudice delegato controlla soltanto la ritualità (Cass. 24121/2023).
- Se il comitato manca o è inerte, provvede il giudice delegato, ma senza sostituirsi ai creditori nel giudizio di merito (art. 140, comma 4, CCII; Cass. 24121/2023).
- Il silenzio del comitato vale come assenso solo per i pareri non vincolanti: sul parere dell’art. 241 è prudente non contarci (art. 140, comma 3, CCII).
- La delibera del comitato va motivata, anche in modo sintetico, e presa a maggioranza dei votanti entro quindici giorni.
- Contro l’atto con cui il giudice delegato sostituisce il comitato inerte si reclama come contro gli atti del comitato, entro otto giorni e solo per violazione di legge (Cass. 15790/2026).
- Il componente in conflitto di interessi deve astenersi (art. 138, comma 6, CCII); se vota, il vizio conta solo con reclamo tempestivo e prova del danno (Cass. 3274/2011).
- L’approvazione dei creditori tende a sanare le irregolarità del parere: le contestazioni vanno fatte prima del voto (Cass. 24026/2010).
- Il rigetto per vizi formali non è definitivo: la proposta si può correggere e ripresentare (Cass. 24121/2023).
- Senza comitato, ogni creditore può chiedere di consultare scritture e documenti, previa autorizzazione del giudice (art. 140, comma 5, CCII).
- Mentre si attende il parere, conviene valutare la richiesta di sospendere le vendite dei beni coinvolti (Cass. 4760/2002, sulla legge fallimentare).
Le domande sul “quindi, in pratica?”
Se il comitato dà parere negativo, posso chiedere al giudice di mandare comunque la proposta ai creditori?
Non come semplice richiesta di riesame della convenienza. Secondo Cass. 24121/2023 il giudice delegato non giudica il merito, quindi non può “superare” un no motivato del comitato con una propria valutazione di convenienza. Le strade realistiche sono migliorare la proposta e ripresentarla, oppure contestare la delibera per vizi propri: conflitto di interessi, mancanza di motivazione, maggioranza non raggiunta.
Il comitato non risponde da settimane: il silenzio vale come sì?
Per i pareri non vincolanti sì (art. 140, comma 3, CCII). Il parere dell’art. 241, però, deve essere “favorevole”, e la soluzione più prudente è non considerarlo un parere esposto al silenzio-assenso. Conviene far constatare l’inerzia e chiedere al giudice delegato di provvedere (art. 140, comma 4).
Nella mia procedura il comitato non è mai stato costituito: chi valuta la proposta?
Il giudice delegato fa il controllo di ritualità al posto del comitato. Il giudizio di convenienza passa nei fatti al voto dei creditori. In questa situazione ogni creditore può chiedere al giudice l’autorizzazione a consultare atti e scritture (art. 140, comma 5, CCII).
Un componente del comitato è collegato a chi propone il concordato: il parere è nullo?
Non automaticamente. Il componente doveva astenersi (art. 138 CCII), ma secondo Cass. 3274/2011 il voto irregolare incide solo se la delibera è reclamata in tempo e si dimostra un pregiudizio, tipicamente perché quel voto è stato decisivo.
Ho scoperto un vizio del parere dopo che i creditori hanno approvato: posso ancora farlo valere?
È molto difficile. Cass. 24026/2010 ha affermato, nel regime previgente, che l’approvazione dei creditori sana le irregolarità del parere, perché la valutazione di convenienza spetta a loro. Le contestazioni vanno proposte prima del voto, con il reclamo.
Cosa può fare lo Studio Monardo sul parere del comitato
Applichiamo questi orientamenti al tuo fascicolo, che tu sia il proponente, un componente del comitato o un creditore che ne è fuori. Ecco cosa facciamo in concreto:
- Esaminiamo la proposta prima del deposito confrontandola con i presumibili risultati della liquidazione, per anticipare le obiezioni che il curatore e il comitato potrebbero sollevare.
- Ricostruiamo la composizione del comitato e verifichiamo eventuali situazioni di conflitto di interessi dei componenti rispetto al proponente, ai suoi soci o amministratori.
- Controlliamo la delibera del comitato: termine di quindici giorni, maggioranza dei votanti, prova del voto, motivazione, astensioni dovute.
- Prepariamo e depositiamo il reclamo contro la delibera viziata nei termini di legge, documentando quanto il voto irregolare sia stato decisivo, come richiede Cass. 3274/2011.
- Sollecitiamo e documentiamo l’inerzia del comitato e chiediamo al giudice delegato di provvedere in sostituzione ai sensi dell’art. 140, comma 4, CCII.
- Contestiamo i provvedimenti del giudice delegato che, sostituendo il comitato, entrano nel merito della convenienza, facendo valere il limite fissato da Cass. 24121/2023.
- Ripresentiamo la proposta corretta, eliminando i vizi formali rilevati o argomentando perché il rilievo era infondato.
- Chiediamo l’autorizzazione a consultare scritture e atti per il creditore quando il comitato manca (art. 140, comma 5, CCII), e redigiamo il dissenso motivato da depositare entro il termine fissato.
- Valutiamo con i commercialisti dello staff la sostenibilità delle risorse offerte, delle garanzie e del calendario dei pagamenti, così che il parere del curatore e quello del comitato possano basarsi su numeri verificati.
- Chiediamo la sospensione delle vendite che rischiano di svuotare la proposta mentre si attende il parere, valutando i presupposti alla luce delle norme sulla liquidazione dell’attivo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista conta in modo particolare su questo tema. Gli orientamenti esaminati sono nati in giudizi arrivati fino in Cassazione, e lo stesso difensore può seguire la questione dalla delibera del comitato al reclamo e fino al giudizio di legittimità, mantenendo la stessa linea strategica. La qualifica di Esperto Negoziatore fornisce il metodo per l’analisi di convenienza rispetto alla liquidazione, su cui si gioca il parere.
Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i profili giuridici del parere e quelli economici della proposta vengono esaminati in parallelo, non in momenti diversi.
In chiusura
Quindi, il comitato dei creditori deve esprimersi sulla proposta di concordato? Sì. Il suo parere favorevole è la condizione perché la proposta arrivi ai creditori. Se il comitato manca o resta inerte, provvede il giudice delegato, che però controlla le regole e non la convenienza. Il componente in conflitto deve astenersi, e chi vuole far valere un vizio deve farlo subito, prima del voto.
Lo Studio Monardo segue questa fase perché il parere del comitato è una valutazione di convenienza rispetto alla liquidazione. È lo stesso giudizio che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo svolge come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e che, come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, applica nelle procedure in cui va attestato se un piano conviene ai creditori più della liquidazione. La qualifica di cassazionista consente di seguire le eventuali impugnazioni fino all’ultimo grado.
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