Cosa Succede Se Arrivano Più Proposte Di Concordato Concorrenti?

Cosa succede, concretamente, quando nella stessa liquidazione giudiziale arrivano sul tavolo del giudice delegato due, tre o più proposte di concordato, presentate da soggetti diversi e con contenuti diversi? È una domanda che si pongono il terzo che vuole rilevare l’azienda, il creditore che ha costruito una cordata, il socio che vorrebbe rientrare in possesso dell’impresa e, non da ultimo, il creditore chiamato a esprimersi. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa situazione può evolvere verso un voto su tutte le proposte, verso una selezione preventiva della sola proposta migliore o, se si è ancora prima della liquidazione, verso il diverso meccanismo delle proposte concorrenti nel concordato preventivo. Ciascuna di queste strade ha logiche, tempi e rischi propri, e va soppesata con attenzione.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) disciplina il tema negli artt. 240-246, e il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha riscritto proprio le regole sulla pluralità di proposte: oggi, come regola, tutte le proposte vanno ai creditori, salvo che curatore e comitato dei creditori, insieme, ne individuino una o più maggiormente convenienti; e quando si vota su più proposte prevale quella con la maggioranza più elevata, con la proposta presentata per prima come criterio di chiusura in caso di parità.

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Lo Studio Monardo segue questa materia da una posizione precisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è il professionista che, nella composizione negoziata, mette a confronto le soluzioni possibili con l’alternativa liquidatoria e misura la convenienza di ciascuna per i creditori, cioè esattamente l’operazione che curatore, comitato e creditori compiono quando devono scegliere tra proposte di concordato concorrenti. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, ruoli nei quali il confronto tra la proposta e l’esito della liquidazione è il cuore stesso dell’attestazione. Da qui deriva la familiarità con il giudizio comparativo che questo articolo analizza.

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Il punto da cui partono tutte le strade

Prima di confrontare le opzioni conviene fissare gli elementi che le accomunano, perché sono questi a rendere possibile la concorrenza tra proposte.

Chi può presentare una proposta nella liquidazione giudiziale

L’art. 240 CCII consente di presentare una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale a uno o più creditori e a un terzo, anche prima che lo stato passivo sia reso esecutivo, purché la contabilità tenuta e le altre notizie disponibili permettano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre al giudice delegato. Il debitore, le società cui egli partecipa e quelle sottoposte a comune controllo possono invece proporre il concordato solo dopo il decorso di un anno dall’apertura della liquidazione giudiziale e purché non siano trascorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

Ne discende un dato strutturale: la platea dei potenziali proponenti è ampia e non coordinata. Un investitore interessato all’azienda, un fornitore strategico che vuole salvaguardare il canale commerciale, una banca che ha acquistato crediti, un gruppo di ex soci: ognuno può depositare la propria proposta, e nulla impedisce che i depositi si sovrappongano.

Il percorso comune: ricorso, pareri, verifica di ritualità

Ogni proposta segue lo stesso binario dell’art. 241 CCII:

  1. si deposita con ricorso al giudice delegato; se il proponente è un terzo, il ricorso indica un indirizzo PEC per le comunicazioni;
  2. il giudice delegato chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte;
  3. occorre il parere favorevole del comitato dei creditori oltre a quello del curatore;
  4. il giudice delegato verifica la ritualità della proposta;
  5. se la proposta prevede condizioni differenziate per classi, prima della comunicazione passa al vaglio del tribunale, che controlla il corretto utilizzo dei criteri di formazione delle classi e di trattamento differenziato (art. 241, comma 3, in relazione all’art. 240, comma 2);
  6. il giudice delegato ordina la comunicazione ai creditori, a cura del curatore, fissando un termine tra venti e trenta giorni per far pervenire eventuali dissensi.

È su questo binario che si innesta la pluralità. Il comma 2 dell’art. 241, nella versione modificata dal D.Lgs. 136/2024, prende in considerazione sia il caso in cui le proposte siano più d’una fin dall’inizio, sia quello in cui una nuova proposta sopraggiunga prima che il giudice delegato abbia ordinato la comunicazione.

Il terreno su cui le proposte si confrontano

Le proposte concorrenti raramente differiscono solo per la percentuale offerta. L’art. 240 CCII lascia al proponente un’ampia libertà di contenuto, ed è proprio questa libertà a rendere difficile il confronto. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse, la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, anche mediante cessione di beni, accollo o altre operazioni straordinarie, compresa l’attribuzione ai creditori di azioni, quote o altri strumenti finanziari. Può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non siano soddisfatti integralmente, purché la relazione giurata di un professionista indipendente attesti un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione.

Il proponente può inoltre limitare i propri impegni ai creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al momento della proposta; verso gli altri creditori resta, in linea di principio, l’obbligazione del debitore. Può infine chiedere la cessione delle azioni di pertinenza della massa, come le revocatorie, se autorizzate dal giudice delegato, indicandone oggetto e fondamento. Dopo il correttivo, l’art. 240 consente anche proposte coordinate nell’ambito della liquidazione giudiziale unitaria di un gruppo, ferma l’autonomia delle masse.

Ne deriva che il confronto tra proposte concorrenti è un confronto tra pacchetti, non tra numeri: una proposta che offre il 18% in contanti entro due mesi, accollandosi solo i crediti ammessi, e una che offre il 22% in tre anni, rilevando le azioni revocatorie e assumendosi anche i crediti tardivi, non sono confrontabili senza attualizzare i flussi, stimare il valore delle azioni cedute e valutare le garanzie. È qui che il parere del curatore sui presumibili risultati della liquidazione diventa il punto di riferimento comune.

Chi vota e chi resta fuori

Il voto riguarda i crediti ammessi, anche provvisoriamente, secondo l’elenco predisposto dal curatore; il Codice contiene inoltre regole specifiche sull’esclusione dal voto e dal calcolo delle maggioranze di soggetti collegati al debitore e di creditori in conflitto d’interessi (art. 243 CCII). Nella competizione tra proposte questo profilo assume un rilievo particolare: quando una cordata di creditori presenta la propria proposta, la posizione di voto dei suoi componenti, e il modo in cui la proposta li colloca in classi, va esaminata con attenzione, perché può essere oggetto di contestazione da parte dei proponenti concorrenti in sede di omologazione.

Il silenzio dei creditori: il dettaglio che cambia tutto

Nella liquidazione giudiziale i creditori che non fanno pervenire il proprio dissenso nel termine fissato si considerano consenzienti (art. 244, comma 2). È la differenza più rilevante rispetto al concordato preventivo, dove il voto deve essere espresso. Il rovescio della medaglia, quando le proposte sono più d’una, è evidente: un creditore che resta inerte viene conteggiato come favorevole a ciascuna delle proposte sottoposte al voto. Il confronto tra le proposte, quindi, si gioca in larga misura sui dissensi espressi, non sui consensi.

Le maggioranze e la regola di prevalenza

L’art. 244 CCII stabilisce che il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto e, in presenza di classi, se la stessa maggioranza si verifica anche nel maggior numero di classi. Il comma 4, sostituito dal correttivo del 2024, aggiunge la regola dedicata: quando sono sottoposte al voto più proposte, si considera approvata quella che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità prevale la proposta presentata per prima. Le variazioni del numero dei creditori ammessi o dell’ammontare dei crediti intervenute dopo la scadenza del termine di voto non incidono sul calcolo (art. 244, comma 3).

Dopo il voto: omologazione e parametro di convenienza

La proposta che prevale non è ancora un concordato efficace: deve essere omologata dal tribunale (art. 245 CCII), che verifica la regolarità della procedura e l’esito della votazione e decide sulle eventuali opposizioni. Se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza, il tribunale può omologare se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Il metro di paragone, quindi, è sempre l’alternativa liquidatoria: lo stesso criterio che, a monte, curatore e comitato utilizzano per scegliere tra le proposte. Dopo il correttivo, inoltre, il decreto di omologazione produce effetti dalla pubblicazione (art. 246).

Prima strada: tutte le proposte davanti ai creditori

In cosa consiste

È la regola generale introdotta dal D.Lgs. 136/2024 nell’art. 241, comma 2: se le proposte sono più d’una, tutte vengono sottoposte all’approvazione dei creditori. Il legislatore ha voluto che siano i destinatari del concordato a valutare l’intero ventaglio delle ipotesi di soluzione, senza che un organo della procedura possa, da solo, sottrarre loro un’alternativa. Si tratta di una netta discontinuità rispetto all’art. 125 della legge fallimentare, che affidava al comitato dei creditori la scelta della proposta da sottoporre al voto e consentiva al giudice delegato, su richiesta del curatore, di far comunicare anche altre proposte ritenute «parimenti convenienti».

Quando ha senso: tre scenari

  • Proposte equivalenti per contenuto ma diverse per struttura. Una proposta offre una percentuale più alta ma differita, l’altra una percentuale più bassa ma pagata subito; nessuna delle due è oggettivamente dominante, e la preferenza dipende dal profilo del singolo creditore.
  • Proposte che si rivolgono a classi diverse. Una proposta tutela meglio i fornitori, un’altra i creditori finanziari; un filtro preventivo rischierebbe di favorire una componente del ceto creditorio a danno di un’altra.
  • Comitato dei creditori diviso o in posizione di potenziale conflitto. Se alcuni componenti del comitato sono vicini a uno dei proponenti, rimettere la scelta al voto di tutti i creditori riduce i margini di contestazione successiva.

Come si svolge in sintesi

Il giudice delegato, acquisiti i pareri e verificata la ritualità di ciascuna proposta, ne ordina la comunicazione congiunta ai creditori con il medesimo termine per il dissenso. Ogni creditore può esprimere dissenso su una, su alcune o su tutte le proposte; in mancanza, è conteggiato come favorevole a ciascuna. Allo scadere del termine il curatore riferisce sull’esito; prevale la proposta con la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto, purché abbia raggiunto le maggioranze richieste dall’art. 244, commi 1 e 2.

Vantaggi

A fronte di un percorso apparentemente più laborioso, i vantaggi sono concreti:

  • massima trasparenza: nessuna proposta viene esclusa per una valutazione discrezionale di organi della procedura;
  • riduzione del contenzioso: il proponente escluso ha meno argomenti per contestare una selezione che non c’è stata;
  • effetto competitivo: sapere che la propria proposta sarà messa a confronto diretto con le altre spinge i proponenti a migliorare le condizioni prima della comunicazione;
  • coerenza con la natura negoziale dell’istituto, che la giurisprudenza ha da tempo valorizzato: l’esito dipende dal consenso informato dei creditori.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia non va sottovalutato:

  • il silenzio-assenso può falsare il confronto: se molti creditori restano inerti, più proposte raggiungono percentuali di approvazione molto alte e simili, e la differenza la fanno pochi dissensi, o addirittura il criterio temporale della parità;
  • i tempi si allungano quando anche una sola proposta prevede classi e deve passare preventivamente per il tribunale ai sensi dell’art. 241, comma 3: la comunicazione congiunta dovrà attendere il vaglio più lento;
  • i creditori meno strutturati possono non avere gli strumenti per confrontare proposte tecnicamente complesse, finendo per non esprimersi;
  • il criterio della «presentazione per prima» in caso di parità introduce un elemento che premia la tempestività più che la qualità.

Il profilo ideale

Questa strada si adatta alle liquidazioni con proposte di qualità comparabile, ceto creditorio articolato in componenti con interessi diversi e organi della procedura che preferiscono non assumersi una scelta discrezionale esposta a contestazioni.

Le pronunce che la illuminano

La giurisprudenza formatasi sul concordato fallimentare ha chiarito che la valutazione di merito della proposta appartiene agli organi espressione dei creditori e non al giudice delegato, il cui controllo è di regolarità formale (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24121 dell’8 agosto 2023). Sul versante del concordato preventivo, già nel regime della legge fallimentare la Cassazione aveva sottolineato la prevalente natura contrattuale dell’istituto e il ruolo decisivo del consenso informato dei creditori (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21860 del 25 ottobre 2010). Entrambe le affermazioni sono coerenti con la scelta del correttivo di portare tutte le proposte davanti ai creditori.

Un precedente specifico sulla pluralità di proposte rafforza questa lettura. Già nel 2010 la Cassazione, chiamata a decidere su un concordato fallimentare in cui più proposte erano state approvate con il meccanismo del silenzio-assenso, ha escluso che il tribunale potesse scegliere in sede di omologazione la proposta ritenuta più conveniente: così facendo il giudice si sarebbe sostituito ai creditori, ai quali soli spetta la scelta (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18621 dell’11 agosto 2010). È proprio per evitare situazioni di stallo come quella, in cui più proposte risultano tutte approvate, che il legislatore ha poi introdotto una regola espressa di prevalenza, oggi contenuta nell’art. 244, comma 4, CCII.

Seconda strada: la selezione congiunta di curatore e comitato

In cosa consiste

La regola generale ammette un’eccezione espressa: le proposte vanno tutte al voto salvo che il curatore e il comitato dei creditori, congiuntamente, ne individuino una o più maggiormente convenienti. In tal caso solo le proposte selezionate vengono comunicate ai creditori. Rispetto all’art. 125 l.fall. cambiano due elementi: la scelta non spetta più al solo comitato, ma richiede la concorde valutazione di entrambi gli organi; e l’oggetto della selezione può essere anche plurimo («una o più»), cosicché si può restringere il campo senza ridurlo necessariamente a una sola proposta.

Quando ha senso: tre scenari

  • Una proposta nettamente dominante. Se una proposta offre più denaro, in tempi più brevi, con garanzie migliori, sottoporre al voto anche quelle peggiori aggiunge complessità senza utilità.
  • Proposte prive di garanzie credibili. Il parere del curatore riguarda proprio i presumibili risultati della liquidazione e le garanzie offerte: una proposta senza copertura effettiva può essere esclusa a beneficio di quelle che la offrono.
  • Esigenza di rapidità. Quando il valore dell’attivo si deteriora (azienda in esercizio provvisorio, beni deperibili, contratti in scadenza), restringere la scelta evita che il voto su proposte deboli rallenti la chiusura.

Come si svolge in sintesi

Curatore e comitato esaminano comparativamente le proposte, confrontandole tra loro e con la prosecuzione della liquidazione. Se convergono su una o più proposte, ne danno conto e il giudice delegato, verificata la ritualità, ordina la comunicazione delle sole proposte individuate. L’elemento dirimente è la congiunzione: se curatore e comitato non concordano, la selezione non si perfeziona e torna a valere la regola generale, con tutte le proposte al voto. Quanto alla forma del parere del comitato, la Cassazione, nel regime anteriore alla riforma del 2007, aveva escluso la necessità di una deliberazione collegiale, ammettendo dichiarazioni separate dei componenti o, con adeguata avvertenza, il silenzio-assenso, e aveva ritenuto eventuali irregolarità sanate dall’approvazione dei creditori (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 24026 del 26 novembre 2010): un principio da maneggiare con prudenza, perché formatosi su una disciplina diversa, ma utile a comprendere come i vizi procedurali del parere tendano a essere valutati alla luce del risultato del voto.

Resta aperto un profilo che il testo non risolve espressamente: cosa accade se il comitato non è costituito o non riesce a funzionare. La regola generale sul comitato dei creditori (art. 140 CCII) attribuisce al giudice delegato il potere di provvedere in caso di inerzia, impossibilità di funzionamento o urgenza; la già citata ordinanza n. 24121/2023 ha però precisato che, anche quando il comitato non è stato costituito, il giudice delegato non si spinge al merito della proposta, limitandosi alla regolarità formale. Il coordinamento tra queste indicazioni e la nuova selezione «congiunta» è uno dei punti su cui la prassi dei tribunali dovrà consolidarsi.

Vantaggi

  • Rapidità e chiarezza per i creditori, che ricevono un numero ridotto di alternative già filtrate da chi conosce meglio la procedura;
  • filtro tecnico fondato su informazioni che i singoli creditori non hanno, a partire dalle stime del curatore sui risultati della liquidazione;
  • riduzione del rischio che una proposta debole prevalga grazie al silenzio-assenso e al criterio temporale.

Rischi e svantaggi

  • Esposizione a contestazioni da parte del proponente escluso, che può lamentare una valutazione non adeguatamente motivata;
  • dipendenza dall’accordo tra due organi: basta un disaccordo per tornare alla regola generale, con possibile perdita di tempo;
  • rischio di sottrarre ai creditori un’alternativa che, per ragioni non colte dagli organi (ad esempio relazioni commerciali future), alcuni avrebbero preferito.

Il profilo ideale

Questa strada si adatta alle procedure in cui una proposta domina chiaramente le altre per entità, tempi e garanzie, oppure in cui alcune proposte sono prive di copertura credibile, e in cui curatore e comitato condividono una valutazione documentabile.

Le pronunce che la illuminano

Oltre alle già citate n. 24121/2023 e n. 24026/2010, conserva interesse sistematico Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4760 del 3 aprile 2002, che nel regime fallimentare ha riconosciuto al giudice delegato, a fronte della presentazione di una proposta di concordato, il potere di sospendere le operazioni di liquidazione anche dopo il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario e fino al decreto di trasferimento: il deposito di proposte concorrenti, dunque, può incidere sul ritmo della liquidazione, e la selezione degli organi ha anche la funzione di non bloccare l’attivo su ipotesi poco solide.

Terza strada: le proposte concorrenti nel concordato preventivo

In cosa consiste

Chi si interroga sulle proposte concorrenti deve sapere che esiste un istituto dal nome quasi identico ma dalla logica diversa: le proposte concorrenti nel concordato preventivo (art. 90 CCII). Qui il contesto non è la liquidazione giudiziale ma una procedura avviata dal debitore, e la concorrenza è un correttivo al monopolio del debitore sulla proposta. Possono presentare una proposta concorrente uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda, rappresentino almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, entro un termine anteriore alla data iniziale stabilita per il voto; non si computano i crediti della società che controlla il debitore, delle controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. Le proposte concorrenti non sono ammissibili quando il professionista indipendente attesta che la proposta del debitore assicura il pagamento di una quota minima dei crediti chirografari (nella legge fallimentare era il 40%, o il 30% in continuità; il Codice ha mantenuto il meccanismo con una soglia ridotta).

Il voto segue regole proprie (art. 109 CCII): quando sono poste al voto più proposte, prevale quella che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi; in caso di parità prevale quella del debitore e, tra proposte di creditori, quella presentata per prima; se nessuna raggiunge le maggioranze, il giudice rimette al voto la sola proposta che ha ottenuto la maggioranza relativa. Soprattutto, nel concordato preventivo il silenzio non vale assenso.

Quando ha senso: tre scenari

  • Il creditore qualificato che non condivide la proposta del debitore e ha la forza (almeno il 10%) per contrapporne una propria prima che l’impresa arrivi alla liquidazione giudiziale.
  • L’investitore che preferisce intervenire su un’impresa ancora in bonis, con l’azienda in funzionamento e senza gli effetti dello spossessamento.
  • Il debitore che vuole conservare il vantaggio della parità, sapendo che nel concordato preventivo, a differenza della liquidazione giudiziale, la sua proposta prevale in caso di pari consensi.

Come si svolge in sintesi

La proposta concorrente viene depositata con le informazioni e, ove necessaria, la relazione del professionista; il commissario giudiziale riferisce su tutte le proposte; i creditori votano espressamente. In questo contesto rileva anche la recente estensione ai tributi locali degli strumenti del Codice operata dall’art. 4 del D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (in vigore dal 12 agosto 2026): le proposte concorrenti che coinvolgono debiti verso enti locali devono confrontarsi con un perimetro della transazione fiscale più ampio di quello conosciuto fino a pochi mesi fa.

Vantaggi e svantaggi a confronto con la liquidazione giudiziale

Il vantaggio principale è intervenire prima, quando il valore dell’impresa è normalmente più alto. Lo svantaggio è che l’iniziativa è riservata a chi raggiunge la soglia del 10% e che la proposta del debitore, se attestata sopra la soglia percentuale, chiude la porta alla concorrenza. Nella liquidazione giudiziale, invece, la legittimazione è più ampia (anche un terzo senza crediti), ma il valore dell’attivo è spesso già eroso.

Il profilo ideale

Questa strada si adatta a creditori qualificati o investitori che vogliono incidere sull’esito della crisi quando l’impresa è ancora in concordato preventivo, prima che la liquidazione giudiziale ne riduca il valore.

Le pronunce che la illuminano

Il controllo del tribunale nella fase di ammissione resta, secondo l’impostazione consolidata sotto la legge fallimentare, un controllo di completezza e regolarità, che non si sostituisce al giudizio di convenienza dei creditori (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3586 del 14 febbraio 2011), e la prevalente natura negoziale del concordato rende decisivo il consenso informato (Cass. n. 21860/2010, già citata).

Le tre strade messe alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia per mostrare come operano le regole; non riproducono casi reali. I dati di partenza sono gli stessi per le prime tre.

Dati comuni. Gamma S.r.l. è in liquidazione giudiziale dal 14 gennaio 2025; lo stato passivo è stato reso esecutivo il 2 ottobre 2025. I crediti ammessi al voto ammontano a 2.847.300 €. Sono depositate tre proposte:

Proposta Proponente Deposito Offerta ai chirografari Garanzie Classi
A terzo investitore 3 marzo 2026 18,4% entro 60 giorni dall’omologazione fideiussione bancaria a prima richiesta no
B cordata di creditori 21 marzo 2026 21,7% in tre rate semestrali; 26,3% per i fornitori strategici pegno su somme pari al 40% del fabbisogno sì (tre classi)
C ex socio di maggioranza 9 aprile 2026 23,1% subordinato a un finanziamento non ancora deliberato nessuna no

La proposta C proviene da un soggetto collegato al debitore: è ammissibile perché è trascorso più di un anno dall’apertura della liquidazione (14 gennaio 2026) e non sono decorsi due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo (che scadranno il 2 ottobre 2027).

Simulazione 1 — Tutte le proposte al voto

Curatore e comitato non trovano un accordo sulla selezione: il curatore ritiene convenienti A e B, il comitato vorrebbe sottoporre al voto anche C. Torna quindi a operare la regola generale e tutte e tre le proposte vengono comunicate. La proposta B, che prevede classi, passa preventivamente per il tribunale ai sensi dell’art. 241, comma 3; la comunicazione congiunta slitta finché il vaglio non è concluso.

Nel termine fissato pervengono i seguenti dissensi:

  • proposta A: dissensi per 612.450 € → favorevoli 2.234.850 € (78,49%);
  • proposta B: dissensi per 498.900 € → favorevoli 2.348.400 € (82,48%), con maggioranza raggiunta in tutte e tre le classi;
  • proposta C: dissensi per 1.502.180 € → favorevoli 1.345.120 € (47,24%): non raggiunge la maggioranza.

Esito: A e B sono entrambe approvate secondo le maggioranze dell’art. 244, comma 1; prevale B, che ha conseguito la maggioranza più elevata. La proposta C non entra nel confronto finale perché non è approvata. Si apre la fase di omologazione della sola proposta B.

Simulazione 2 — Selezione congiunta

Con gli stessi dati, curatore e comitato convergono: escludono C, che non offre garanzie e dipende da un finanziamento incerto, e individuano A e B come maggiormente convenienti rispetto alla prosecuzione della liquidazione, che secondo le stime del curatore garantirebbe ai chirografari circa il 12,6%. Il giudice delegato, verificata la ritualità, ordina la comunicazione delle sole A e B.

Esito: con dissensi identici a quelli della simulazione 1, prevale ancora B. Cambiano però due elementi: i creditori ricevono un quadro più semplice e la proposta C, esclusa, non ha raccolto consensi grazie al silenzio-assenso. A fronte di questo vantaggio, l’ex socio escluso potrebbe contestare la selezione nelle sedi consentite e, comunque, proporre opposizione all’omologazione se ne ricorrono i presupposti: un rischio che la motivazione del parere congiunto deve prevenire.

Simulazione 3 — La parità e il peso dell’inerzia

Variante: dopo la selezione, solo tre creditori esprimono dissenso, e lo fanno in modo identico su A e su B, per complessivi 214.760 €. Tutti gli altri restano in silenzio.

  • proposta A: favorevoli 2.632.540 € (92,46%);
  • proposta B: favorevoli 2.632.540 € (92,46%).

Esito: parità. Prevale la proposta presentata per prima, cioè A, depositata il 3 marzo 2026, benché offra ai chirografari una percentuale inferiore. La simulazione mostra il rovescio della medaglia del silenzio-assenso: il creditore che preferisce B ma non esprime dissenso su A contribuisce, senza saperlo, a far prevalere la proposta che gli piace meno. Nel voto su più proposte nella liquidazione giudiziale, il dissenso selettivo è lo strumento con cui il creditore esprime una preferenza.

Simulazione 4 — Lo stesso conflitto anticipato al concordato preventivo

Delta S.p.A. è in concordato preventivo liquidatorio; i crediti ammessi al voto sono 4.120.600 €. Un gruppo di creditori titolari di crediti per 487.300 € (11,83% del passivo risultante dalla situazione patrimoniale) supera la soglia del 10% e deposita una proposta concorrente, ammissibile perché l’attestazione non certifica per la proposta del debitore una percentuale ai chirografari pari alla soglia di legge. Al voto:

  • proposta del debitore: favorevoli 1.648.240 € (40,00%);
  • proposta concorrente: favorevoli 1.854.270 € (45,00%).

Nessuna raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi; qui il silenzio non conta come assenso. Il giudice rimette al voto la sola proposta concorrente, che ha conseguito la maggioranza relativa. Se il confronto si fosse chiuso in parità con maggioranze raggiunte, avrebbe prevalso la proposta del debitore: una regola opposta a quella della liquidazione giudiziale, dove il debitore non gode di alcuna preferenza.

Il confronto in una tabella

La tabella riassume i profili che pesano di più nella scelta o nella previsione dell’esito. I costi indicati sono solo quelli connessi alla procedura per legge; non si considerano compensi professionali. Va precisato che le prime due colonne non sono alternative tra cui sceglie il proponente, ma esiti possibili della stessa procedura, che il proponente e i creditori devono saper anticipare; la terza è un’alternativa in senso proprio, percorribile solo prima della liquidazione giudiziale.

Profilo Tutte le proposte al voto (art. 241, c. 2, regola) Selezione congiunta curatore + comitato Proposte concorrenti nel concordato preventivo (art. 90)
Chi decide cosa va al voto la legge: tutte curatore e comitato, solo se concordi il tribunale sull’ammissibilità; poi tutte al voto
Legittimazione a proporre creditori, terzi; debitore e collegati con i limiti temporali dell’art. 240 stessa creditori con almeno il 10% dei crediti
Valore del silenzio assenso assenso non vale assenso
Regola di prevalenza maggioranza più elevata; parità → prima presentata stessa, tra le proposte selezionate maggioranza più elevata; parità → debitore, poi prima presentata
Tempi più lunghi se una proposta ha classi più brevi se la selezione è condivisa legati al calendario del voto nel concordato preventivo
Rischio in caso di esito negativo prosegue la liquidazione prosegue la liquidazione; possibili contestazioni dell’escluso apertura della liquidazione giudiziale su istanza
Reversibilità il proponente può migliorare la proposta prima della comunicazione stessa, ma dopo la selezione i margini si riducono modifiche entro i termini fissati per il voto
Costi di legge spese di procedura e compenso del curatore liquidato dal tribunale stessa spese di procedura e compenso del commissario giudiziale

I criteri che orientano la scelta

Quale strada si aprirà, e come conviene muoversi, dipende da elementi del caso concreto. Cinque criteri meritano di essere soppesati.

1. La qualità comparativa delle proposte. Se una proposta domina chiaramente le altre per percentuale, tempi e garanzie, è ragionevole attendersi una selezione congiunta; se le proposte sono equivalenti o si rivolgono a componenti diverse del ceto creditorio, generalmente si andrà al voto su tutte. Il proponente che sa di non dominare ha interesse a differenziarsi su un elemento misurabile, come la garanzia o i tempi di pagamento.

2. La solidità delle garanzie. Il parere del curatore verte espressamente sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte. Una proposta priva di copertura credibile è la candidata naturale all’esclusione; il rovescio della medaglia è che anche una proposta economicamente generosa può essere messa da parte se non è sostenuta da impegni verificabili.

3. Il momento del deposito. In caso di parità prevale la proposta presentata per prima. Se la proposta sopraggiunge dopo che il giudice delegato ha già ordinato la comunicazione, il meccanismo del comma 2 dell’art. 241 non opera più nei termini descritti. Il tempo è un fattore competitivo, ma depositare in fretta una proposta fragile espone all’esclusione.

4. La presenza di classi. Una proposta con trattamenti differenziati richiede il vaglio preventivo del tribunale e, al voto, la maggioranza anche nel maggior numero di classi. A fronte della possibilità di modulare l’offerta, si accettano tempi più lunghi e un requisito di approvazione più articolato.

5. La fase in cui si trova l’impresa. Se l’impresa è ancora in concordato preventivo, il creditore qualificato può valutare la proposta concorrente dell’art. 90, con regole di voto diverse e un valore dell’attivo spesso più alto; una volta aperta la liquidazione giudiziale, il campo si allarga a qualsiasi terzo ma il silenzio-assenso e la regola della prima proposta cambiano la dinamica del confronto.

Un criterio ulteriore riguarda la proposta che sopraggiunge. Il comma 2 dell’art. 241 considera anche l’ipotesi della proposta nuova presentata prima che il giudice delegato abbia ordinato la comunicazione: anch’essa entra nel confronto, con pareri e verifica di ritualità propri. Per chi ha già depositato, va soppesato il rischio che un concorrente attenda le mosse altrui per poi depositare un’offerta di poco migliore; per chi arriva dopo, l’elemento dirimente è depositare in tempo utile e con un vantaggio misurabile, perché la parità premierà comunque chi è arrivato prima. Una volta ordinata la comunicazione, invece, l’ingresso di nuove proposte nello stesso voto non è previsto, e il proponente tardivo dovrà valutare se attendere l’esito della votazione in corso.

Infine, la posizione di chi vota. Per il creditore titolare di un credito privilegiato che la proposta promette di pagare integralmente, la competizione tra proposte ha un interesse diverso rispetto a quello del chirografario: ciò che conta è soprattutto la certezza e la tempistica del pagamento. Per il fornitore che vuole continuare a lavorare con l’azienda, una proposta che ne prevede la continuazione da parte di un terzo può valere più di qualche punto percentuale. Per il creditore finanziario, il trattamento delle garanzie e l’eventuale attribuzione di strumenti partecipativi può essere decisivo. Non esiste una proposta migliore in astratto: esiste la proposta migliore per una certa posizione creditoria, ed è per questo che il legislatore del 2024 ha scelto, come regola, di lasciare la decisione ai creditori.

Per il creditore che deve votare, i criteri si traducono in una domanda essenziale: quale proposta, confrontata con la prosecuzione della liquidazione, mi assicura un risultato migliore e più certo? Se la risposta non coincide con quella che prevarrebbe per inerzia, l’unico modo per farla valere è esprimere dissenso sulle proposte non preferite.

Lo Studio Monardo affronta queste valutazioni con l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi da sovraindebitamento presso un OCC: due ruoli in cui il confronto tra soluzioni concordate e alternativa liquidatoria è il lavoro quotidiano.

Le domande di chi deve decidere

Il curatore può scegliere da solo la proposta migliore?
No. Dopo il D.Lgs. 136/2024 la selezione richiede la valutazione congiunta di curatore e comitato dei creditori. Se uno dei due non concorda, tutte le proposte vanno al voto.

Posso migliorare la mia proposta dopo aver visto quella di un concorrente?
Finché il giudice delegato non ha ordinato la comunicazione, nulla impedisce di depositare una proposta modificata, che segue lo stesso percorso di pareri e verifica. Va però soppesato che una proposta modificata può essere considerata nuova ai fini del criterio temporale della parità: il miglioramento può costare la priorità.

Se resto in silenzio, voto per tutte le proposte?
Sì: nella liquidazione giudiziale il creditore che non esprime dissenso nel termine si considera consenziente, e se le proposte al voto sono più d’una il silenzio vale per ciascuna. Chi ha una preferenza deve manifestarla dissentendo dalle altre.

La proposta che vince il voto è già definitiva?
No. Deve essere omologata dal tribunale, che decide anche sulle opposizioni; un creditore di una classe dissenziente può contestare la convenienza, e il tribunale verifica che il suo credito sia soddisfatto in misura non inferiore alla prosecuzione della liquidazione giudiziale.

Se nessuna proposta viene approvata cosa succede?
Nella liquidazione giudiziale la procedura prosegue con la liquidazione dell’attivo. Nel concordato preventivo, invece, se nessuna proposta raggiunge le maggioranze il giudice rimette al voto quella con la maggioranza relativa.

Il proponente escluso dalla selezione può fare qualcosa?
Il primo strumento è preventivo: una proposta ben documentata, con garanzie verificabili, riduce il rischio di esclusione. Se l’esclusione avviene, occorre valutare caso per caso la natura del provvedimento e i rimedi esperibili; resta ferma la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede di omologazione, se si è legittimati a opporsi, e, come chiarito dalla Cassazione per i rilievi formali, di ripresentare una proposta emendata.

Un terzo può presentare una proposta anche se non è creditore?
Sì: l’art. 240 CCII legittima espressamente il terzo, senza richiedere che sia titolare di crediti. È la principale differenza rispetto alle proposte concorrenti nel concordato preventivo, riservate ai creditori che raggiungono la soglia del 10%.

La proposta che prevale può essere modificata dopo il voto?
Il voto si forma su quella proposta nei termini comunicati; modifiche sostanziali successive rimetterebbero in discussione il consenso espresso, che è il fondamento dell’approvazione. Per questo è nella fase anteriore alla comunicazione che il proponente deve definire con cura ogni elemento.

Il debitore può competere con le proposte dei terzi?
Sì, ma solo dopo un anno dall’apertura della liquidazione giudiziale e prima che siano decorsi due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo. A differenza del concordato preventivo, nella liquidazione giudiziale la sua proposta non gode di alcuna preferenza in caso di parità.

Una cordata può acquistare crediti per pesare di più nel voto sulla propria proposta?
L’acquisto di crediti è lecito, ma non garantisce il peso sperato. Il voto spetta ai crediti ammessi al passivo, e nella giurisprudenza di merito si trova l’esclusione dal voto dei cessionari di crediti non ancora insinuati (Trib. Milano, 5 agosto 2022). Va inoltre soppesato che i crediti acquistati dal proponente possono sollevare questioni di conflitto d’interessi, che i proponenti concorrenti hanno interesse a far valere. Prima di impostare una strategia di acquisti, conviene verificare la posizione di ogni credito nello stato passivo e la sua collocazione nelle eventuali classi.

Le decisioni che orientano la scelta

La giurisprudenza specifica sul nuovo testo dell’art. 241, comma 2, CCII è ancora scarna: la regola del voto su tutte le proposte è entrata in vigore con il correttivo del settembre 2024. Le pronunce che seguono, verificate nelle massime pubblicate, sono raggruppate per la strada che illuminano; quelle rese sulla legge fallimentare sono indicate come tali e vanno lette tenendo conto della diversa disciplina.

Sul ruolo degli organi nella scelta (prima e seconda strada)

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24121 dell’8 agosto 2023. Il giudizio di merito sulla proposta compete al comitato dei creditori; il giudice delegato, anche quando il comitato non è stato costituito, si limita alla verifica della regolarità formale. I provvedimenti che confermano tale verifica non impediscono di ripresentare l’istanza emendata dai vizi o di riproporla spiegando perché la valutazione sarebbe errata. Rilevanza: conferma che la competizione tra proposte si decide sul terreno della convenienza, affidato agli organi dei creditori e ai creditori stessi, e che l’esclusione per vizi formali non è necessariamente definitiva.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 24026 del 26 novembre 2010 (legge fallimentare, regime anteriore al 2007). Il parere del comitato dei creditori non richiede una deliberazione collegiale e può risultare da dichiarazioni separate o, con adeguata avvertenza, dal silenzio dei componenti; le irregolarità del parere sono superate dall’approvazione dei creditori. Rilevanza: offre un criterio di lettura dei vizi del parere nella selezione congiunta, da applicare con cautela alla disciplina attuale.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4760 del 3 aprile 2002 (legge fallimentare). A fronte di una proposta di concordato il giudice delegato può sospendere la liquidazione anche dopo il pagamento del prezzo, fino al decreto di trasferimento, perché i suoi provvedimenti restano revocabili fino all’esecuzione. Rilevanza: spiega perché la pluralità di proposte incide sui tempi della liquidazione e perché la selezione ha anche una funzione di contenimento.

Sul confronto tra più proposte e sull’omologazione (prima e seconda strada)

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18621 dell’11 agosto 2010 (legge fallimentare, testo dell’art. 128 anteriore alla L. 69/2009). Quando più proposte risultano approvate per silenzio-assenso, se tutti i proponenti chiedono l’omologazione il tribunale non può confrontarle e omologare quella che giudica più conveniente, perché la scelta spetta ai creditori; se l’omologazione è chiesta da un solo proponente, il controllo resta limitato a regolarità della procedura ed esito del voto. Rilevanza: è il caso di scuola da cui nasce l’esigenza di una regola legale di prevalenza, oggi affidata alla maggioranza più elevata e, a parità, alla priorità del deposito.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3327 del 12 febbraio 2010 (legge fallimentare). La convenienza del concordato è affidata a curatore, comitato e creditori votanti, e in assenza di opposizioni il tribunale verifica solo regolarità e voto; con opposizioni, invece, il controllo diventa più penetrante. In un caso di più proposte con identica percentuale (pagamento integrale) di cui solo una approvata, la Corte ha richiesto che il tribunale accertasse un motivo legittimo del rifiuto della proposta del fallito prima di omologare quella del terzo. Rilevanza: mostra che la sconfitta al voto di una proposta equivalente può essere fatta valere in omologazione, attraverso l’opposizione.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 19707 del 17 giugno 2022 (legge fallimentare). Il creditore che aveva presentato una proposta non ammessa al voto non è legittimato, per difetto di interesse, a opporsi all’omologazione della diversa proposta poi approvata. Rilevanza: per il proponente escluso dalla selezione, l’opposizione all’omologazione non è uno strumento scontato: le contestazioni vanno impostate prima, sul terreno della selezione e del parere.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9405 del 27 giugno 2002 (legge fallimentare). Possono opporsi all’omologazione solo i creditori dissenzienti con diritto di voto, cioè ammessi al passivo anche con riserva o in via provvisoria; non i creditori esclusi, neppure se hanno impugnato l’esclusione. Rilevanza: chi intende contestare la proposta prevalsa deve aver espresso dissenso: un ulteriore argomento contro l’inerzia nel voto su più proposte.

Sui controlli del giudice delegato prima del voto (seconda strada)

  • Tribunale di Palermo, Sez. IV civ., decreto del 22 novembre 2023 (legge fallimentare). Quando la proposta proviene da un terzo, il giudice delegato deve verificarne la convenienza per i creditori ed escludere che l’istituto sia utilizzato in modo abusivo. Rilevanza: indica una lettura del controllo preliminare più ampia di quella formale accolta dalla Cassazione nel 2023; il contrasto va tenuto presente quando a competere sono proposte di terzi.
  • Tribunale di Milano, Sez. fallimentare, provvedimento del 5 agosto 2022 (legge fallimentare). Prima del voto il giudice delegato controlla chi è legittimato a votare e può escludere i cessionari di crediti non ancora insinuati al passivo. Rilevanza: nella competizione tra proposte, gli acquisti di crediti compiuti da una cordata per pesare nel voto possono non produrre l’effetto sperato.

Sulla natura negoziale e sul controllo del giudice (tutte le strade)

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21860 del 25 ottobre 2010 (legge fallimentare, concordato preventivo). Dopo la riforma del 2007 il concordato ha natura prevalentemente contrattuale e il consenso informato dei creditori è decisivo; il giudice non sostituisce la propria valutazione di convenienza a quella dei creditori. Rilevanza: è il fondamento culturale della regola del voto su tutte le proposte introdotta dal correttivo.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3586 del 14 febbraio 2011 (legge fallimentare, concordato preventivo). In fase di ammissione il tribunale verifica completezza e regolarità della documentazione e la completezza e motivazione dell’attestazione, senza entrare nel merito. Rilevanza: delimita il controllo giudiziale anche sull’ammissibilità delle proposte concorrenti nel concordato preventivo.
  • Cass. civ., Sez. VI, sent. n. 5315 del 4 marzo 2011 (legge fallimentare, concordato preventivo). Il decreto del giudice delegato che dispone il versamento al commissario delle somme messe a disposizione da un terzo non ha carattere decisorio e non è ricorribile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. Rilevanza: illustra la natura ordinatoria di molti provvedimenti del giudice delegato nella gestione delle proposte che coinvolgono apporti di terzi, e dunque i limiti delle impugnazioni nelle fasi intermedie.

Il quadro sarà inevitabilmente arricchito dalle prime applicazioni del nuovo art. 241, comma 2, e dell’art. 244, comma 4, nella formulazione del 2024: è ragionevole attendersi che i tribunali chiariscano soprattutto il contenuto minimo della motivazione della selezione congiunta e il trattamento della proposta sopraggiunta.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a più proposte concorrenti, l’errore più frequente è muoversi tardi o senza un confronto documentato. Lo Studio interviene con strumenti precisi:

  1. Ricostruiamo la posizione del cliente nella procedura: se è proponente, creditore votante o soggetto collegato al debitore, verificando i limiti temporali dell’art. 240 CCII.
  2. Mettiamo a confronto le proposte depositate con una tabella di convenienza che considera percentuali, tempi, garanzie e trattamento per classi, rapportandole alle stime del curatore sulla prosecuzione della liquidazione.
  3. Valutiamo quale delle strade regge davanti al giudice nel caso specifico: voto su tutte le proposte, selezione congiunta o, se l’impresa è ancora in concordato preventivo, proposta concorrente ex art. 90.
  4. Strutturiamo la proposta del cliente (con o senza classi), curando le garanzie su cui verte il parere del curatore e coordinandoci con il professionista per la relazione giurata quando necessaria.
  5. Predisponiamo il ricorso al giudice delegato e le eventuali modifiche migliorative, calcolando l’effetto della modifica sul criterio temporale di prevalenza.
  6. Interloquiamo con curatore e comitato fornendo elementi documentali a sostegno della convenienza, perché la selezione congiunta si basi su dati completi.
  7. Pianifichiamo il voto del creditore, individuando su quali proposte esprimere dissenso per far valere una preferenza nel regime del silenzio-assenso.
  8. Redigiamo le opposizioni all’omologazione o le difese contro di esse, sviluppando il confronto con la prosecuzione della liquidazione richiesto dall’art. 245 CCII.
  9. Seguiamo reclamo e ricorso per Cassazione sui provvedimenti impugnabili, mantenendo la stessa linea difensiva dalla prima valutazione fino all’ultimo grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in modo particolare la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta fatta oggi, quando si decide se proporre, migliorare o votare, va difesa domani in omologazione, in reclamo e davanti alla Suprema Corte senza cambiare mani. La qualifica di Esperto Negoziatore aggiunge l’abitudine a misurare ogni soluzione rispetto all’alternativa liquidatoria, che è esattamente il parametro con cui curatore, comitato e tribunale giudicano le proposte concorrenti.

Lo staff unisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sui profili procedurali e sulle impugnazioni, i secondi sulla lettura dei dati contabili, delle stime di realizzo e della sostenibilità delle garanzie offerte.

In chiusura

Quando arrivano più proposte di concordato nella stessa liquidazione giudiziale, l’esito non è affidato al caso: dipende da chi le ha presentate e quando, dalla qualità delle garanzie, dal fatto che curatore e comitato convergano o meno su una selezione e, in ultima analisi, dal modo in cui i creditori esprimono o non esprimono il proprio dissenso. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: una proposta depositata male può essere esclusa, un silenzio può far prevalere l’offerta peggiore.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, lavora per mestiere sul confronto tra soluzioni negoziate e liquidazione, e come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC è abituato ad attestare se una proposta assicura ai creditori più di quanto otterrebbero dalla liquidazione. È lo stesso giudizio che decide quale proposta concorrente prevale.

📩 Hai una proposta da depositare o devi decidere come votare tra più offerte? Scrivi allo Studio Monardo oggi stesso: i recapiti per raggiungerci sono al termine di questa guida.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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