Questa è una raccolta delle domande che ci vengono rivolte più spesso da chi ha firmato una fideiussione per una società che ha chiesto, o sta per chiedere, il concordato preventivo in continuità aziendale. Le risposte sono complete e tutte su un solo punto: il garante resta obbligato oppure l’omologazione lo libera? Altri aspetti del concordato in continuità (classi, voto, misure protettive, transazione fiscale) li lasciamo fuori e li richiamiamo solo dove servono a capire la sorte della garanzia.
In breve, il quadro normativo è questo. La regola sta nell’art. 117 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo modificato dai correttivi, compreso il D.Lgs. 136/2024). Il primo comma dice che il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Subito dopo, però, aggiunge che questi creditori «conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso». Il secondo comma estende gli effetti del concordato ai soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario. Il testo riprende l’art. 184 della vecchia legge fallimentare, e per questo buona parte della giurisprudenza formata su quella norma resta utile. Dalle nostre verifiche, nemmeno l’ultimo correttivo (D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, che tra l’altro estende la transazione fiscale ai tributi locali) ha modificato questo articolo.
Perché lo Studio Monardo segue proprio questa materia? Il fideiussore di una società in crisi si trova a metà strada fra due mondi: da un lato la crisi d’impresa, dall’altro il sovraindebitamento della persona fisica. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi lavora sul tavolo in cui la società tratta con le banche, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce gli strumenti a cui il garante persona fisica può ricorrere quando la banca, dopo l’omologa, si rivolge a lui per la parte che la società non pagherà.
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Blocco A — Le basi
Se la mia società ottiene l’omologa del concordato in continuità, io come fideiussore sono libero?
No. Di regola il fideiussore non viene liberato dall’omologazione del concordato, nemmeno se il concordato è in continuità e l’azienda continua a lavorare.
Il motivo è scritto nella legge. L’art. 117, comma 1, CCII separa due piani. Il primo è il rapporto tra la società e i suoi creditori, che il concordato modifica: se il piano promette ai chirografari il 30%, la società deve il 30% e non più l’intero. Il secondo è il rapporto tra il creditore e chi ha garantito, che il concordato non tocca: la banca conserva «impregiudicati» i suoi diritti verso fideiussori, coobbligati e obbligati in via di regresso.
In concreto, la riduzione del debito ottenuta con il concordato vale per la società e non per Lei. La banca prende dal concordato ciò che il piano prevede e può chiederLe la differenza, fino al massimo garantito.
Molti pensano che questo contraddica il carattere accessorio della fideiussione, perché di regola il fideiussore non può essere obbligato a più di quanto deve il debitore principale (art. 1941 c.c.). La contraddizione però è solo apparente. La garanzia serve proprio a proteggere il creditore dall’insolvenza del debitore, e il concordato è una forma regolata di quella insolvenza. Se l’omologa liberasse i garanti, la fideiussione sparirebbe esattamente quando serve. Per questo il legislatore, già con la legge fallimentare e oggi con il Codice della crisi, ha fatto un’eccezione esplicita.
Il tipo di concordato non cambia nulla. In continuità diretta o indiretta, liquidatorio, con o senza classi, con o senza ristrutturazione trasversale: l’art. 117 si trova nella disciplina generale degli effetti del concordato e vale per tutte le varianti. L’unica eccezione vera riguarda i soci illimitatamente responsabili, di cui parliamo più avanti.
Chi rientra esattamente tra i garanti che restano obbligati?
Tutti coloro che rispondono del debito della società senza essere la società stessa, con un’unica eccezione per i soci illimitatamente responsabili.
La norma usa tre categorie:
- fideiussori: chi ha firmato una fideiussione specifica o omnibus a favore della banca o di un fornitore, compresi soci e amministratori di S.r.l. e S.p.A.;
- coobbligati: chi è obbligato in solido con la società, ad esempio un altro debitore dello stesso mutuo o chi ha firmato il contratto come co-mutuatario;
- obbligati in via di regresso: tipicamente gli avallanti e i giranti di titoli cambiari.
In pratica il caso più frequente è il socio-amministratore di una S.r.l. che anni fa ha firmato una fideiussione omnibus in banca. Per lui la risposta è netta: la responsabilità limitata della S.r.l. protegge il suo patrimonio dai debiti sociali, ma non dai debiti che ha garantito di persona. La fideiussione è un’obbligazione sua, nata da un contratto suo.
Le cose non cambiano per chi ha firmato un contratto autonomo di garanzia o una garanzia «a prima richiesta». Qui il legame con il debito principale è ancora più debole, e quindi il garante ha ancora meno possibilità di invocare la riduzione concordataria.
Che differenza c’è tra il socio di una S.r.l. e il socio di una S.n.c.?
È la differenza che decide tutto. Il socio di S.r.l. che ha firmato una fideiussione resta esposto per intero, mentre il socio illimitatamente responsabile di una società di persone beneficia del concordato della società, anche se ha firmato a sua volta una fideiussione.
L’art. 117, comma 2, CCII prevede che, salvo patto contrario, il concordato della società abbia efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si tratta dei soci di S.n.c. e degli accomandatari di S.a.s. Il socio accomandante, che risponde nei limiti del conferimento, e il socio di società di capitali non rientrano in questa regola.
Resta una domanda: il socio di S.n.c. che oltre alla responsabilità illimitata ha firmato anche una fideiussione rientra nel comma 1 (garanti che restano obbligati) o nel comma 2 (soci che beneficiano del concordato)? La giurisprudenza ha scelto la seconda soluzione. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3022 del 16 febbraio 2015, hanno chiarito che la salvezza dei diritti contro i fideiussori riguarda i garanti terzi, non i soci che già rispondono del debito sociale come debito proprio. Il Tribunale di Padova (sentenza n. 1027 del 12 giugno 2026) ha applicato lo stesso principio all’art. 117 CCII, aggiungendo che a questo risultato non si oppone neppure una clausola di pagamento «a prima richiesta».
Se Lei è socio di una S.n.c. o accomandatario di una S.a.s., la fideiussione che ha firmato non Le toglie il beneficio del concordato. Se invece è socio o amministratore di una S.r.l., quel beneficio non lo ha.
Da quando la banca può chiedermi i soldi?
Dipende dal contratto di fideiussione, non dal concordato. Spesso la banca può farlo anche prima dell’omologa, a volte già durante la procedura.
Le misure protettive che la società chiede con la domanda di concordato (art. 54 CCII) bloccano le azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio del debitore, cioè della società. Il patrimonio del fideiussore non è coperto. La banca, in linea di principio, può revocare i fidi, intimare il pagamento al garante e, se ha un titolo, agire esecutivamente su di lui mentre la procedura della società è ancora aperta.
Nella pratica bancaria la fideiussione omnibus prevede di solito il pagamento «a semplice richiesta scritta». In più, l’apertura di una procedura concorsuale del debitore principale è spesso indicata come causa di decadenza dal beneficio del termine. In questi casi la lettera della banca può arrivare anche nelle prime settimane.
Detto questo, l’importo che la banca chiederà alla fine dipende proprio dal concordato. Una volta omologato il piano, la banca incassa dalla società la percentuale promessa e chiede al garante la differenza. Prima dell’omologa può chiedere l’intero, e ciò che riceverà dal concordato andrà poi a ridurre il credito residuo. Il punto da tenere presente è che nessuna norma Le concede di aspettare la fine della procedura prima di pagare.
Blocco B — La procedura
Durante il concordato posso fare qualcosa per proteggermi, o devo solo aspettare?
Può fare parecchio, e conviene farlo presto, prima che il piano sia depositato nella versione definitiva.
Il primo passo è leggere il contratto di fideiussione: importo massimo garantito, clausole di pagamento a prima richiesta, deroga all’art. 1957 c.c., clausola di sopravvivenza, data di firma. Molte difese si giocano qui (ne parliamo nelle risposte successive).
Il secondo passo è capire come il piano tratta il debito che Lei ha garantito. In un concordato in continuità il piano può prevedere percentuali diverse per classi diverse. Il credito bancario chirografario assistito da fideiussioni personali può essere pagato al 20% oppure al 60%, e per Lei la differenza è enorme: ogni punto percentuale che la società non paga è un punto che la banca Le chiederà.
Il terzo passo è trattare. Il socio-garante ha un interesse diretto a che il piano sia sostenibile e preveda per la banca garantita la percentuale più alta possibile. Inoltre, durante la procedura, lo spazio per un accordo a saldo e stralcio tra banca e garante esiste ed è concreto. Lo vediamo nella tabella più avanti.
Il quarto passo è proteggere il Suo regresso. Se paga, entra nei diritti della banca (art. 1949 c.c.), privilegi compresi. In base al momento in cui paga, può diventare creditore della società nel concordato oppure subire le stesse riduzioni previste dal piano.
Se pago la banca durante la procedura, poi posso rivalermi sulla società?
Sì, ma il Suo diritto di rivalsa sarà quasi sempre soggetto alle stesse riduzioni del concordato.
Quando il fideiussore paga ottiene due strumenti: la surrogazione nei diritti del creditore (art. 1949 c.c.) e il regresso verso il debitore (art. 1950 c.c.). Contro una società in concordato però entrambi incontrano un limite. La causa del Suo credito, cioè la fideiussione firmata prima della crisi, è anteriore alla domanda. Per l’orientamento prevalente il Suo credito di rivalsa va quindi trattato come credito concorsuale, soggetto alla falcidia prevista dal piano.
C’è anche un aspetto pratico, di cui pochi si accorgono. Il concordato non può pagare due volte lo stesso debito. Se la banca è stata inserita nel piano per l’intero credito e ha incassato la percentuale prevista, Lei, che paga la differenza, non può chiedere alla società una seconda percentuale sulla stessa somma. In concreto la parte del debito che il concordato «taglia» resta definitivamente a carico del garante, salvo che esistano altri coobbligati verso cui rivalersi.
Lo scenario cambia se Lei paga prima della pubblicazione della domanda. In quel caso è creditore anteriore a pieno titolo per quanto ha versato e partecipa al concordato come tutti gli altri, nella classe che il piano Le assegna, con l’eventuale privilegio in cui si è surrogato. Le simulazioni più avanti mostrano come cambia il risultato.
Posso votare nel concordato in quanto fideiussore?
Di solito no, finché non ha pagato. Chi vota è la banca, che è la titolare del credito.
Il fideiussore che non ha ancora pagato ha soltanto un credito di regresso eventuale, che diventa attuale solo con il pagamento. La banca resta inserita nel concordato per l’intero suo credito e vota per quell’importo. Questo crea un effetto che spesso irrita i garanti: la banca può votare contro un piano che a Lei converrebbe, o a favore di un piano che Le lascia sulle spalle una quota enorme, senza doverLe rendere conto.
Se Lei paga integralmente prima delle votazioni, la situazione cambia: subentra alla banca e può chiedere di partecipare al concordato per la somma versata. Se paga solo una parte, il rapporto con la banca diventa più complicato e va valutato caso per caso, anche alla luce delle clausole del contratto bancario che spesso escludono la surrogazione finché il creditore non è stato soddisfatto per intero.
Il voto favorevole della banca al concordato mi libera?
No. Né il voto favorevole né la mancata opposizione all’omologazione sono «fatti del creditore» che liberano il garante.
L’idea nasce dall’art. 1955 c.c.: la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, il fideiussore non può più subentrare nei diritti, nelle garanzie e nei privilegi del creditore. Molti garanti ragionano così: «Se la banca ha votato sì, ha accettato di ricevere meno dalla società, e questo mi ha danneggiato». Il ragionamento non regge, per due motivi.
Il primo è che l’effetto riduttivo del concordato non dipende dalla scelta della singola banca. Nasce dalla decisione della maggioranza e dall’omologazione del tribunale, e vincola anche i creditori che hanno votato contro. La Cassazione ha già escluso che la mancata opposizione all’omologazione di un concordato possa liberare il fideiussore ai sensi dell’art. 1955 (Cass., sez. III, 23 gennaio 1998, n. 656).
Il secondo è che la giurisprudenza recente è molto rigorosa sul fatto del creditore. Servono la violazione di un obbligo di legge o di contratto e una perdita giuridica del diritto di surrogazione, non una semplice maggiore difficoltà di recupero (Cass., sez. III, 13 marzo 2024, n. 6685; Cass., sez. III, 17 giugno 2024, n. 16831; Cass., sez. III, 10 gennaio 2025, n. 668).
Questa strada, nella maggior parte dei casi, non porta alla liberazione. Ce ne sono altre più solide, che vediamo nel blocco successivo.
Quali sono i passaggi da tenere d’occhio, fase per fase?
Sono cinque i momenti in cui la posizione del garante cambia. Li riassumiamo in una tabella e poi li commentiamo.
| Fase | Atto rilevante per il garante | Termine / momento | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Pre-crisi | Firma o rinnovo della fideiussione; eventuale pagamento anticipato | Prima della pubblicazione della domanda | Banca (rapporto contrattuale) |
| Domanda di accesso | Pubblicazione nel registro imprese: spartiacque tra crediti anteriori e posteriori | Data di iscrizione | Tribunale / registro imprese |
| Misure protettive | Proteggono la società, non il patrimonio del garante | Durata fissata dal tribunale (art. 54-55 CCII) | Tribunale |
| Piano e voto | Percentuale riconosciuta al credito garantito; voto della banca | Termini fissati nel decreto di apertura | Commissario giudiziale / tribunale |
| Omologazione | Effetto obbligatorio verso i creditori anteriori; garanti esclusi (art. 117) | Sentenza di omologa | Tribunale |
| Esecuzione del piano | Pagamenti alla banca; richiesta al garante del residuo | Secondo il cronoprogramma del piano | Banca / giudice ordinario in caso di contenzioso |
Due fasi meritano attenzione in più. La pubblicazione della domanda fissa la data che separa i crediti anteriori, soggetti al concordato, da quelli successivi. Per il garante che vuole pagare e poi entrare nel concordato come creditore, conta da che parte di quella data si trova il pagamento. La fase del piano e del voto è l’unico momento in cui si può incidere sulla percentuale destinata alla banca garantita, e quindi sul residuo che resterà a Suo carico. Dopo l’omologa i numeri sono fissati.
Blocco C — I casi particolari
E se nel piano di concordato c’è scritto che anche i garanti vengono liberati?
Una clausola del genere non vincola i creditori che non l’hanno accettata singolarmente. Il piano non può cancellare una garanzia che la legge dichiara «impregiudicata».
Ci capita di vedere piani in cui compare la frase «con l’esecuzione del piano si intendono estinte anche le garanzie personali prestate dai soci». La maggioranza dei creditori non ha il potere di disporre dei diritti che ciascun creditore ha verso un terzo. Il concordato vincola i creditori per quanto riguarda il loro rapporto con la società, non per quello con i garanti. Una clausola di questo tipo può funzionare solo come proposta di accordo con le singole banche che la sottoscrivono in modo espresso. Diventa allora un patto tra banca e garante, che si regge sul consenso e non sull’omologa.
Diverso è il caso del comma 2 dell’art. 117. Per i soci illimitatamente responsabili la legge prevede l’estensione degli effetti «salvo patto contrario». Lì il piano o l’accordo possono escludere l’estensione, non crearla.
Nel concordato in continuità esiste poi la possibilità che sia un terzo, ad esempio un investitore, a pagare la banca. Se il pagamento estingue integralmente il credito garantito, la fideiussione si estingue con esso. Se lo estingue solo in parte, il garante resta obbligato per il residuo.
E se la banca, durante la procedura, rinuncia a un’ipoteca o a un pegno?
Questo è uno dei pochi casi in cui il garante può davvero ottenere la liberazione, in tutto o in parte.
Se la banca, con un atto suo, rinuncia a una garanzia reale che Lei avrebbe potuto far valere dopo aver pagato (ad esempio consente la cancellazione di un’ipoteca su un immobile della società senza essere pagata), Lei perde un diritto di surrogazione concreto. Questo è esattamente il «fatto del creditore» previsto dall’art. 1955 c.c. La Cassazione ha riconosciuto la liberazione del fideiussore quando il creditore, con un accordo transattivo con un terzo, ha fatto estinguere l’ipoteca che garantiva il credito (Cass., sez. I, 25 settembre 2018, n. 22775).
Nel concordato in continuità queste situazioni sono più frequenti di quanto si pensi, perché spesso il piano prevede la vendita di immobili non strategici con cancellazione delle ipoteche, oppure accordi con la banca per liberare beni da pegni e ipoteche in cambio di un pagamento parziale. In questi casi bisogna verificare se la cancellazione è avvenuta per decisione volontaria della banca o per effetto della legge. Se l’ipoteca viene cancellata per effetto della vendita in procedura, con il ricavato distribuito secondo le cause di prelazione, non c’è alcun fatto del creditore.
Attenzione anche al limite opposto: non ogni scelta della banca sulle garanzie libera il fideiussore. Ad esempio, l’utilizzo da parte del creditore delle somme ricavate dalla vendita di titoli in pegno non è stato considerato causa di liberazione (Cass., sez. I, 20 settembre 2017, n. 21833).
Io sono socio di una S.r.l., ma anche amministratore: cambia qualcosa?
Ai fini della liberazione no. Possono però cambiare le difese disponibili, e non a Suo favore.
Il socio-amministratore di una S.r.l. che ha firmato fideiussioni è un garante terzo a tutti gli effetti. L’art. 117, comma 2, non lo riguarda e il concordato non ha effetto nei suoi confronti. La carica di amministratore non gli dà alcun beneficio ulteriore.
Anzi, chi ha amministrato la società fa più fatica a far valere le eccezioni basate sul comportamento della banca. La Cassazione ha escluso la liberazione ex art. 1955 quando il fideiussore era anche amministratore della società debitrice, conosceva le condizioni patrimoniali dell’impresa e aveva sollecitato lui stesso i finanziamenti (Cass., sez. III, 20 aprile 1982, n. 2461, pronuncia risalente ma tuttora indicativa). Difficilmente chi ha guidato l’impresa verso la crisi può sostenere che la banca avrebbe dovuto proteggerlo meglio.
Questo è il punto in cui serve una visione d’insieme, e qui entrano in gioco due delle competenze dell’Avv. Monardo: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) conosce le dinamiche di trattativa con le banche nella crisi della società; come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC conosce gli strumenti che restano al garante persona fisica. Il socio-amministratore spesso deve gestire insieme la sorte della società e la propria.
Un ultimo profilo: se la fideiussione è stata firmata dopo che la crisi era già evidente, magari su richiesta della banca per mantenere i fidi, bisogna valutare con attenzione la data e il contesto della firma. In quella fase possono emergere profili di nullità parziale delle clausole o di contestazione del rapporto, da esaminare con il contratto alla mano.
E se il debito garantito è stato ristrutturato o sostituito da un nuovo finanziamento?
Qui la risposta può cambiare, perché la fideiussione segue la sorte del debito che garantisce.
Il concordato riduce il debito per effetto della legge, ma l’obbligazione garantita resta la stessa. Le operazioni volontarie fatte attorno al concordato sono un’altra cosa: estinzione di un vecchio fido e apertura di un nuovo finanziamento, consolidamento di più linee in un mutuo nuovo, novazione. In questi casi la garanzia potrebbe non coprire il debito nuovo. La Cassazione ha affermato che l’estinzione dell’obbligazione principale libera il fideiussore qualunque sia il modo in cui avviene, anche se il credito viene ristrutturato o sostituito con nuovi finanziamenti, salvo diverso accordo tra le parti (Cass., sez. III, 7 marzo 2017, n. 5630).
Tutto dipende dalla clausola del contratto di fideiussione. Le fideiussioni omnibus bancarie quasi sempre estendono la garanzia a ogni debito presente e futuro del cliente e contengono clausole di sopravvivenza. Chi ha firmato una fideiussione specifica su un singolo mutuo, invece, può avere spazio per sostenere che il nuovo finanziamento concesso nel piano di continuità non è coperto.
Un caso a parte sono gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e seguenti CCII), che hanno natura negoziale. La remissione concessa volontariamente al debitore principale libera i fideiussori secondo la regola generale dell’art. 1239 c.c. Per questo il Codice della crisi detta una disciplina apposita per i creditori aderenti e non aderenti. Le banche, di regola, si cautelano con clausole espresse. Anche qui conta il testo che si firma.
E il termine di sei mesi dell’art. 1957 c.c.? Può salvarmi?
Può, ma solo se il Suo contratto non lo ha escluso. Nelle fideiussioni bancarie, quasi sempre lo ha escluso.
L’art. 1957 c.c. libera il fideiussore se il creditore, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, non ha proposto le sue istanze contro il debitore e non le ha coltivate con diligenza. È un’eccezione diversa dalla liberazione per fatto del creditore dell’art. 1955: la Cassazione ha precisato che le due norme hanno presupposti diversi e che il giudice non può applicare l’una se il garante ha invocato l’altra (Cass., sez. III, 27 settembre 2011, n. 19736).
Con la società in concordato ci sono due problemi. Il primo è che le misure protettive e gli effetti della procedura impediscono alla banca di agire esecutivamente contro la società. Si discute quindi se e in che modo l’inerzia del creditore sia rimproverabile. Il secondo, più concreto, è che quasi tutti i moduli di fideiussione bancaria contengono una clausola di rinuncia all’art. 1957. Su queste clausole esiste da anni un ampio contenzioso legato ai moduli uniformi del settore bancario, e la loro validità va verificata caso per caso in base alla data e al testo del contratto.
Il consiglio è di non dare per scontato né che l’art. 1957 La salvi né che sia inutilizzabile. Va letto il contratto, ricostruite le date di scadenza e di revoca dei fidi, verificate le iniziative della banca verso la società.
Blocco D — Le paure finali
Rischio di perdere la casa per i debiti della società?
Il rischio esiste, e va detto chiaramente. Ma non è automatico, e ci sono strumenti per gestirlo.
Se la banca ottiene un titolo esecutivo contro di Lei (decreto ingiuntivo, sentenza, oppure un atto notarile con valore di titolo), può pignorare i Suoi beni, casa compresa, per il residuo che il concordato non copre. Il concordato della società non Le offre alcuno scudo diretto.
Prima di arrivare al pignoramento però ci sono diversi passaggi utili. Il primo è la contestazione del quantum: la banca deve dimostrare l’importo dovuto, al netto di quanto ricevuto o da ricevere dal concordato, e nel limite massimo garantito. Il secondo sono le eccezioni sul contratto: le cause di liberazione viste sopra, la validità delle clausole, la prescrizione. Il terzo è la trattativa a saldo e stralcio. La banca sa che recuperare dal garante tramite esecuzione immobiliare richiede tempo e ha esiti incerti, e quindi spesso è disponibile a chiudere con una somma inferiore.
Se il debito residuo supera ciò che Lei potrà mai pagare, resta lo strumento più radicale: le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento previste dal Codice della crisi per la persona fisica, cioè concordato minore, liquidazione controllata ed eventualmente ristrutturazione dei debiti del consumatore quando ne ricorrono i requisiti, fino all’esdebitazione. Chi ha garantito i debiti di una società può accedervi, se è in stato di sovraindebitamento e se ricorrono i presupposti soggettivi richiesti per ciascuna procedura, da verificare con attenzione.
Quanto tempo ho prima che la banca si muova contro di me?
Meno di quanto spera. Di solito la banca si muove verso il garante già all’apertura della procedura, non dopo l’omologa.
Come abbiamo visto, le misure protettive coprono la società e non Lei. La banca segue regole prudenziali di classificazione dei crediti deteriorati e ha tutto l’interesse a formalizzare subito la richiesta al garante, anche solo per interrompere la prescrizione e mettersi al riparo dall’art. 1957.
Questo però non significa che domani arriverà un pignoramento. Tra la lettera di messa in mora e un’esecuzione su un immobile passano in genere mesi. Serve un titolo esecutivo, serve la notifica, servono i tempi della procedura esecutiva. È un periodo da usare bene. Il momento migliore per trattare con la banca è prima dell’omologa, quando la percentuale del concordato non è ancora definitiva e la banca ha ancora incertezze sul proprio recupero.
Un limite reale: se ha firmato una fideiussione a prima richiesta, la banca può pretendere il pagamento immediato e Lei dovrà pagare prima e contestare dopo, salvo eccezioni di abuso evidente.
Se la società fallisce dopo il concordato, la mia posizione peggiora?
Sì, di solito peggiora, perché la percentuale che la banca riceve dalla società si riduce ancora e la differenza che Le chiede aumenta.
Il concordato in continuità si basa su un piano di risanamento con flussi futuri. Se il piano non viene eseguito, può portare alla risoluzione del concordato e, in presenza di insolvenza, all’apertura della liquidazione giudiziale. In quel caso la banca concorrerà nella liquidazione con i risultati che questa consentirà, spesso inferiori a quelli promessi dal piano, e il residuo a carico del garante crescerà.
C’è anche un aspetto che si nota meno. Ciò che Lei ha eventualmente pagato alla banca durante il concordato non viene restituito. Il Suo credito di regresso finirà nella liquidazione giudiziale insieme a quello degli altri creditori.
Per questo il garante ha un interesse diretto alla tenuta del piano, non solo alla sua omologazione. Seguire l’esecuzione del concordato, verificare che i pagamenti alla banca garantita vengano fatti alle scadenze, intervenire in tempo se il piano si blocca: sono attività che riguardano anche Lei, non solo la società.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Ecco due esercizi di calcolo e una variante sui tempi. Sono ipotesi dimostrative, non casi reali.
Simulazione 1 — Socio-amministratore di S.r.l., fideiussione omnibus fino a 250.000 €.
Ipotesi: credito chirografario della banca verso la S.r.l. di 187.640 €. Domanda di concordato in continuità pubblicata il 14 aprile 2026. Il piano omologato prevede per la classe dei chirografari bancari il 28% in tre rate annuali.
– Quanto la banca riceverà dalla società: 187.640 × 28% = 52.539,20 €.
– Residuo che la banca può chiedere al garante: 187.640 − 52.539,20 = 135.100,80 €, entro il massimale di 250.000 €.
– Se il garante paga 135.100,80 €, il suo regresso verso la società non dà diritto a un’ulteriore percentuale concordataria su quella somma, perché il piano ha già soddisfatto la banca nella misura prevista per l’intero credito. Risultato: la parte «tagliata» del debito resta di fatto a carico del garante.
– Variante: se il piano prevedesse per la stessa classe il 41%, la banca riceverebbe 76.932,40 € e il residuo a carico del garante scenderebbe a 110.707,60 €. Tredici punti percentuali in più nel piano valgono 24.393,20 € in meno sulle spalle del fideiussore.
Simulazione 2 — Socio di S.n.c. che ha firmato anche una fideiussione.
Ipotesi: debito della S.n.c. verso un fornitore di 64.380 €, garantito anche dalla fideiussione personale del socio. Il concordato omologato riconosce ai chirografari il 35%.
– La società paga 64.380 × 35% = 22.533 €.
– In base all’art. 117, comma 2, CCII e all’orientamento delle Sezioni Unite (n. 3022/2015), ripreso dal Tribunale di Padova (n. 1027/2026), il socio illimitatamente responsabile beneficia dell’effetto esdebitatorio anche se ha firmato la fideiussione. Il fornitore non può chiedergli i 41.847 € residui.
– Confronto: se lo stesso soggetto fosse stato socio accomandante di una S.a.s., o socio di una S.r.l., quei 41.847 € sarebbero rimasti esigibili nei suoi confronti come fideiussore.
Variante sui tempi — Pagamento prima o dopo la domanda.
Ipotesi: fideiussione specifica su un fido di 21.730 €. La società pubblica la domanda il 14 aprile 2026.
– Se il garante paga la banca il 2 febbraio 2026, prima della domanda, diventa creditore anteriore della società per 21.730 € e partecipa al concordato con la percentuale della sua classe (con il 28%: 6.084,40 €).
– Se paga il 20 maggio 2026, dopo la domanda, la banca è già inserita nel concordato per lo stesso credito e il garante non ha un’autonoma percentuale da far valere: al massimo subentra nella posizione della banca per quanto la banca non abbia già incassato. Lo stesso esborso, in momenti diversi, produce effetti diversi.
La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare
«Il concordato della società è davvero lo strumento giusto, se io come garante resterò comunque esposto per tutta la parte che non viene pagata?»
Chi ha firmato le fideiussioni di solito è anche chi decide se e come la società deve chiedere il concordato. Spesso sceglie il concordato in continuità pensando di salvare l’azienda e, insieme, sé stesso. Come abbiamo visto, l’omologa salva la società ma non il garante. Più il piano «taglia» il debito bancario garantito, più grande sarà il conto personale.
Questo non significa che il concordato sia una scelta sbagliata. Significa che la strategia della società e quella del garante vanno progettate insieme fin dall’inizio, con alcune domande precise:
- la percentuale offerta alle banche garantite è la massima sostenibile, o si poteva fare di più per quella classe, ad esempio con un apporto di finanza esterna?
- conviene una composizione negoziata della crisi prima del concordato, in cui le banche possono firmare accordi che regolano espressamente anche le garanzie personali, con il consenso del garante?
- è possibile un accordo separato banca–garante a saldo e stralcio, collegato all’esecuzione del piano, che chiuda in modo definitivo la posizione personale?
- il garante persona fisica ha bisogno di una procedura di sovraindebitamento propria, da coordinare con i tempi del concordato della società?
Sono domande che il piano della società da solo non risolve, perché il commissario giudiziale e il tribunale valutano la posizione dei creditori, non quella dei garanti. Se nessuno le pone per tempo, il garante le scopre il giorno in cui riceve la lettera della banca, quando ormai i margini di trattativa sono minimi.
Ma i giudici cosa dicono?
Ecco le pronunce che abbiamo verificato e che sono rilevanti per la sorte del garante quando la società è in concordato. Alcune sono state rese sulla legge fallimentare (art. 184 l.fall., oggi riprodotto nell’art. 117 CCII) o sulla disciplina generale della fideiussione: lo segnaliamo di volta in volta.
1. Cass., Sezioni Unite, 16 febbraio 2015, n. 3022 (legge fallimentare).
Principio: la salvezza dei diritti dei creditori verso i fideiussori riguarda i garanti terzi. Non riguarda i soci illimitatamente responsabili, che rispondono del debito sociale come debito proprio e beneficiano quindi del concordato della società anche se hanno firmato una fideiussione.
Rilevanza: è il riferimento che separa la posizione del socio di S.n.c. o accomandatario da quella del socio di S.r.l.
2. Trib. Padova, sez. I, 12 giugno 2026, n. 1027.
Principio: l’art. 117 CCII si applica anche al concordato semplificato. L’omologazione produce l’effetto esdebitatorio verso i soci illimitatamente responsabili anche quando hanno firmato una fideiussione, e la clausola «a prima richiesta» non lo esclude.
Rilevanza: è la prima applicazione recente del principio delle Sezioni Unite nel quadro del Codice della crisi.
3. Cass., sez. III, 23 gennaio 1998, n. 656 (legge fallimentare).
Principio: il creditore che non si oppone all’omologazione di un concordato preventivo non compie un fatto che libera il fideiussore ai sensi dell’art. 1955 c.c.
Rilevanza: esclude che il comportamento processuale della banca nella procedura (voto, mancata opposizione) possa da solo liberare il garante.
4. Cass., sez. III, 13 marzo 2024, n. 6685.
Principio: per la liberazione ex art. 1955 non basta un danno economico o una maggiore difficoltà di recupero. Serve la perdita giuridica del diritto di surrogazione o di regresso.
Rilevanza: fissa un limite rigoroso per chi spera di liberarsi sostenendo che la banca abbia «peggiorato» la situazione nel concordato.
5. Cass., sez. III, 17 giugno 2024, n. 16831.
Principio: la semplice inerzia del creditore non libera il fideiussore. Occorre la violazione di un dovere imposto dalla legge o dal contratto.
Rilevanza: il fatto che la banca non abbia «fatto nulla» durante la crisi non basta.
6. Cass., sez. III, 10 gennaio 2025, n. 668.
Principio: la tolleranza del creditore verso pagamenti irregolari del debitore non libera il garante.
Rilevanza: utile contro l’argomento secondo cui la banca, avendo tollerato ritardi prima della domanda, avrebbe aggravato la posizione del fideiussore.
7. Cass., sez. III, 19 febbraio 2020, n. 4175.
Principio: la liberazione richiede un fatto colposo o illecito del creditore che causi una perdita giuridica, non meramente economica, per il fideiussore.
Rilevanza: conferma l’orientamento rigoroso consolidato negli anni successivi.
8. Cass., sez. I, 25 settembre 2018, n. 22775.
Principio: l’accordo transattivo tra creditore e terzo che porta all’estinzione dell’ipoteca a garanzia del credito libera il fideiussore.
Rilevanza: è la via di liberazione più concreta nei concordati in continuità che prevedono accordi con le banche per liberare beni da ipoteche.
9. Cass., sez. I, 20 settembre 2017, n. 21833.
Principio: l’utilizzo da parte del creditore delle somme ricavate dalla vendita di titoli in pegno del debitore non libera i fideiussori.
Rilevanza: segna il confine rispetto alla pronuncia precedente: non ogni operazione sulle garanzie reali costituisce fatto liberatorio.
10. Cass., sez. III, 7 marzo 2017, n. 5630.
Principio: l’estinzione dell’obbligazione principale libera il fideiussore qualunque sia il modo in cui avviene, anche con ristrutturazione o sostituzione con nuovi finanziamenti, salvo diversa pattuizione.
Rilevanza: va considerata quando, accanto al concordato, la banca rinegozia o sostituisce le linee garantite.
11. Cass., sez. III, 27 settembre 2011, n. 19736.
Principio: gli artt. 1955 e 1957 c.c. hanno presupposti diversi, e il giudice non può applicare d’ufficio l’uno quando il garante ha invocato l’altro.
Rilevanza: le difese del garante vanno impostate con precisione fin dal primo atto, perché quella sbagliata non viene «corretta» dal giudice.
12. Cass., sez. III, 20 aprile 1982, n. 2461 (pronuncia risalente).
Principio: il fideiussore che amministrava la società debitrice, conosceva le sue condizioni patrimoniali e aveva sollecitato lui stesso la concessione dei fidi non può ottenere la liberazione sostenendo che il creditore abbia agito con imprudenza.
Rilevanza: riguarda direttamente il socio-amministratore di S.r.l., cioè la figura di garante più comune nei concordati in continuità. Chi ha guidato l’impresa fatica a scaricare sulla banca le conseguenze della crisi, e la difesa va costruita su altri argomenti: il contratto, le garanzie reali, il calcolo del residuo.
Altre pronunce sulla fideiussione in contesti concorsuali sono emerse dalle nostre ricerche, ma non le riportiamo perché non è stato possibile verificarne il contenuto in modo completo.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco cosa fa lo Studio quando ci contatta un fideiussore di una società che ha chiesto, o sta per chiedere, il concordato in continuità.
- Analizziamo il contratto di fideiussione riga per riga: massimale, clausole di pagamento a prima richiesta, rinuncia all’art. 1957 c.c., sopravvivenza della garanzia, data e contesto della firma.
- Verifichiamo se Lei rientra nel comma 1 o nel comma 2 dell’art. 117 CCII, cioè se è un garante terzo che resta obbligato o un socio illimitatamente responsabile che beneficia del concordato.
- Leggiamo il piano e la proposta di concordato per individuare la percentuale e i tempi di pagamento previsti per il credito che Lei ha garantito, e calcoliamo il residuo che resterà a Suo carico.
- Ricostruiamo la sorte delle garanzie reali (ipoteche, pegni) collegate al credito, per individuare eventuali rinunce volontarie della banca che possano liberarLa ai sensi dell’art. 1955 c.c.
- Valutiamo con i commercialisti dello staff il momento più conveniente per un eventuale pagamento, prima o dopo la domanda, e i suoi effetti sul regresso.
- Impostiamo e conduciamo la trattativa con la banca per un accordo a saldo e stralcio della posizione personale, coordinato con i tempi del piano.
- Prepariamo la difesa contro decreti ingiuntivi e azioni esecutive promossi dalla banca contro il garante, contestando importo, titolo ed eccezioni contrattuali.
- Verifichiamo i presupposti per una procedura di sovraindebitamento personale (concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione) quando il residuo è oltre le Sue possibilità.
- Coordiniamo la strategia della società e quella del garante, così che le scelte sul piano non si traducano in un costo personale non valutato.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema due competenze pesano più delle altre. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avvocato conosce le trattative con il sistema bancario nella fase in cui la società cerca di risanarsi, ed è lì che si decide quanta parte del debito resterà al garante. Come Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario di un OCC, conosce gli strumenti con cui il garante persona fisica può affrontare un debito residuo che da solo non riesce a sostenere.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di Cassazione: stesso difensore, stessa linea. Se la banca agisce contro il garante e la causa arriva fino all’ultimo grado, non bisogna ricominciare da capo con un nuovo professionista.
Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulle eccezioni contrattuali e sul contenzioso, i secondi sui numeri del piano, sulla percentuale concordataria e sulla sostenibilità di un eventuale accordo con la banca.
Chiusura
Dalle risposte emergono tre messaggi chiave.
Primo: il concordato in continuità libera la società, non il fideiussore. L’art. 117 CCII conserva intatti i diritti dei creditori verso i garanti terzi, compreso il socio-amministratore di S.r.l., e il voto favorevole della banca non cambia le cose.
Secondo: l’unica eccezione strutturale riguarda i soci illimitatamente responsabili, che beneficiano del concordato della società anche se hanno firmato una fideiussione. Per tutti gli altri, le vie di liberazione sono specifiche e vanno cercate nel contratto e nel comportamento della banca sulle garanzie reali.
Terzo: la posizione del garante si difende prima dell’omologa, quando la percentuale del piano, la trattativa con la banca e il momento di un eventuale pagamento possono ancora cambiare il risultato.
Lo Studio Monardo segue questo tema perché si trova all’incrocio tra due competenze certificate dell’Avvocato. Quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) riguarda il tavolo in cui la società tratta con le banche e in cui si decide quanto del debito resterà al garante. Quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC riguarda gli strumenti con cui il garante persona fisica può gestire il residuo.
📩 Prima che la banca Le chieda la differenza, ci faccia esaminare la Sua fideiussione: i contatti dello Studio Monardo sono qui sotto, al termine della pagina.
