Un’impresa esce da una composizione negoziata senza accordo. L’esperto ha depositato la relazione finale, le banche non hanno firmato, i fornitori hanno smesso di aspettare. Da quel momento sul tavolo restano due strade che portano entrambe alla liquidazione del patrimonio, ma con tempi, protagonisti e conseguenze radicalmente diversi: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (artt. 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019) e la liquidazione giudiziale (artt. 121 e seguenti dello stesso Codice), l’istituto che ha preso il posto del fallimento.
La differenza, vista da vicino, è soprattutto una questione di calendario. Nel concordato semplificato è l’imprenditore a muovere per primo, entro una finestra stretta, mantenendo la gestione fino all’omologa e proponendo lui stesso come vendere e come distribuire il ricavato. Nella liquidazione giudiziale il calendario lo detta il tribunale: sentenza, curatore, spossessamento, stato passivo, programma di liquidazione, anni di procedura. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: in questa materia il momento giusto dura sessanta giorni e non si ripresenta.
La ricostruzione che segue mette i due calendari uno accanto all’altro, tappa per tappa: dalla chiusura della composizione negoziata (giorno zero) al deposito del ricorso, dagli effetti immediati alla verifica del tribunale, dall’udienza all’omologa o allo stato passivo, dalle impugnazioni fino alla fase esecutiva, in cui il liquidatore del concordato e il curatore della liquidazione giudiziale vendono i beni con regole e tempi diversi.
Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa: il concordato semplificato è accessibile solo a chi ha attraversato una composizione negoziata, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato proprio al ruolo il cui parere e la cui relazione finale aprono o chiudono la porta del semplificato. Conoscere dall’interno il lavoro dell’esperto significa sapere che cosa il tribunale leggerà nella relazione finale e come prepararsi, prima che il calendario scada, al confronto con l’alternativa della liquidazione giudiziale.
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La mappa temporale: due procedure, due orologi
Prima di entrare nelle singole tappe conviene guardare il quadro intero. Le due procedure condividono il punto di arrivo, cioè la trasformazione del patrimonio aziendale in denaro da distribuire ai creditori, ma partono da presupposti diversi e procedono a velocità diverse.
Il concordato semplificato è uno sbocco riservato: presuppone che l’esperto della composizione negoziata abbia dichiarato nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che non erano praticabili le soluzioni negoziali previste dall’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), del Codice. Non c’è voto dei creditori: i creditori possono solo opporsi. Il tribunale omologa se la proposta non li pregiudica rispetto alla liquidazione giudiziale e assicura a ciascuno un’utilità.
La liquidazione giudiziale, invece, è la procedura “di default” dell’impresa insolvente non minore: può essere chiesta dal debitore, dai creditori, dal pubblico ministero, e non richiede alcun passaggio negoziale preventivo. Il suo esito è nelle mani degli organi della procedura.
| Tappa | Concordato semplificato | Liquidazione giudiziale | Dove se ne parla |
|---|---|---|---|
| Giorno 0 | Comunicazione della relazione finale dell’esperto (art. 17, c. 8) | Nessun presupposto negoziale: basta l’insolvenza (art. 121) | Tappa 1 |
| Entro 60 giorni | Deposito del ricorso con proposta e piano di liquidazione (art. 25-sexies, c. 1) | Ricorso di debitore, creditore o PM in qualsiasi momento | Tappa 2 |
| Giorno successivo al deposito | Pubblicazione nel registro delle imprese; effetti degli artt. 6, 46, 94, 96 | Sentenza di apertura: curatore, giudice delegato, spossessamento | Tappa 3 |
| Prime settimane | Vaglio di ammissibilità, nomina dell’ausiliario, fino a 15 giorni per integrazioni | Deposito delle scritture entro 3 giorni; inventario e accertamenti del curatore | Tappa 4 |
| Decreto di fissazione | Comunicazione della proposta ai creditori; almeno 45 giorni tra parere dell’ausiliario e udienza | Domande di insinuazione fino a 30 giorni prima dell’udienza di verifica (entro 120-150 giorni) | Tappa 5 |
| Udienza | Opposizioni costituite almeno 10 giorni prima; omologa o diniego | Esame dello stato passivo | Tappa 6 |
| Impugnazioni | Reclamo in corte d’appello entro 30 giorni; poi ricorso per cassazione entro 30 giorni | Reclamo contro la sentenza di apertura (art. 51) | Tappa 7 |
| Esecuzione | Liquidatore nominato con l’omologa (art. 25-septies) | Programma di liquidazione e vendite del curatore, completamento in tempi pluriennali | Tappa 8 |
| Fine della procedura | Esecuzione della proposta; effetti dell’art. 117 su creditori, soci e garanti | Chiusura, effetti sui soci illimitatamente responsabili, esdebitazione | Tappa 9 |
Le prossime sezioni percorrono questa tabella riga per riga. Ogni tappa indica cosa accade, quale norma lo regola, quali termini si attivano, cosa può fare l’imprenditore in quel momento, l’errore che più spesso si commette e quanto dura realmente la fase.
Giorno 0: la composizione negoziata si chiude senza accordo
Cosa succede
La storia di entrambe le procedure, in questo scenario, comincia lo stesso giorno: quello in cui l’esperto chiude l’incarico e redige la relazione finale, che viene inserita nella piattaforma telematica e comunicata all’imprenditore ai sensi dell’art. 17, comma 8, del Codice. È una relazione che non si limita a prendere atto del fallimento delle trattative: dice come le trattative si sono svolte e se esistevano alternative negoziali percorribili.
Da quel documento dipende tutto. Se l’esperto attesta che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b) non erano praticabili, si apre la porta del concordato semplificato. Se la relazione non contiene questa attestazione, il semplificato è precluso e restano gli altri strumenti di regolazione della crisi o, se l’impresa è insolvente, la prospettiva della liquidazione giudiziale.
La norma
L’art. 25-sexies, comma 1, del Codice disciplina i presupposti: relazione finale dell’esperto con il giudizio positivo sulla correttezza e buona fede delle trattative, impraticabilità delle soluzioni negoziali indicate dall’art. 23, proposta di concordato per cessione dei beni con piano di liquidazione e documenti dell’art. 39. La liquidazione giudiziale si regge invece sull’art. 121: si apre nei confronti dell’imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di impresa minore e che si trovi in stato di insolvenza, mentre l’art. 49, comma 5, esclude l’apertura se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono complessivamente inferiori a trentamila euro.
La Cassazione ha chiarito che il concordato semplificato non è una parentesi negoziale ma una vera procedura concorsuale: lo ha affermato Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9730 del 12 aprile 2023, pronunciata sulla disciplina del D.L. 118/2021 poi confluita nell’art. 25-sexies, applicando per analogia la regola sull’irrilevanza del trasferimento di sede nell’anno anteriore al deposito ai fini della competenza territoriale. Il dato è importante per il confronto: entrambe le strade sono concorsuali, cambiano i poteri dell’imprenditore e i tempi.
I termini che si attivano
Dalla comunicazione della relazione finale decorre il termine di sessanta giorni entro cui l’imprenditore può depositare la proposta di concordato semplificato (o la domanda di accesso ex art. 40, anche con riserva, come prevede oggi il comma 1 dell’art. 25-sexies). Il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale va trattato come perentorio: scaduto, lo sbocco del semplificato non è più disponibile.
Va ricordato un dato di calendario spesso ignorato: l’art. 9 del Codice esclude, salvo diversa previsione, l’applicazione della sospensione feriale dei termini (quella dall’1 al 31 agosto) ai procedimenti disciplinati dal Codice. Una relazione comunicata a metà luglio non regala all’imprenditore il mese di agosto: il conto prosegue.
Sul versante della liquidazione giudiziale nessun termine si attiva in questo momento per l’imprenditore. Ma la chiusura della composizione negoziata fa venir meno l’eventuale protezione e restituisce ai creditori la piena libertà di agire, anche con un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.
Cosa può fare l’imprenditore ora
La finestra difensiva più importante dell’intera vicenda si apre qui. L’imprenditore può:
- leggere la relazione finale per verificare che contenga entrambe le attestazioni richieste (buona fede e correttezza; impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23); senza di esse il ricorso non supera il vaglio;
- avviare subito la raccolta della documentazione dell’art. 39 (situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, elenco dei creditori con cause di prelazione, elenco dei beni, scritture contabili) che servirà nel ricorso;
- verificare se esiste un’offerta di un soggetto individuato per l’acquisto dell’azienda, di rami o di beni, che l’art. 25-septies consente di inserire nel piano;
- valutare, in alternativa, se ricorrano i presupposti per chiedere direttamente la liquidazione giudiziale in proprio, ad esempio quando non esiste alcuna utilità da offrire ai creditori chirografari.
Ciò che invece l’imprenditore non può più fare è tornare a una composizione negoziata appena chiusa per guadagnare tempo: la relazione finale è un atto che fotografa l’esito e il suo contenuto vincola la scelta successiva.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è considerare la relazione finale un atto burocratico e scoprire solo dopo settimane che non contiene il giudizio positivo sulla buona fede, magari perché durante le trattative l’imprenditore non ha fornito informazioni complete o ha compiuto atti che l’esperto ha segnalato. Il secondo errore è aspettare il “momento giusto” per depositare: il momento giusto è dentro i sessanta giorni, e ogni giorno perso è un giorno in cui un creditore può depositare il ricorso per la liquidazione giudiziale.
Quanto dura realmente
Questa tappa dura quanto l’imprenditore decide che duri, con un tetto di sessanta giorni. In pratica, una proposta di concordato semplificato con piano di liquidazione e documentazione dell’art. 39 richiede settimane di lavoro contabile: chi parte senza una situazione patrimoniale aggiornata difficilmente arriva in tempo. È una stima legata alla prassi, non un termine di legge, ma è la ragione per cui la preparazione del semplificato andrebbe avviata quando la composizione negoziata mostra i primi segni di stallo, non quando è già chiusa.
Entro sessanta giorni: il deposito del ricorso
Cosa succede
Il calendario ora corre in due direzioni. Da un lato l’imprenditore che sceglie il concordato semplificato deposita il ricorso al tribunale competente; dall’altro un creditore, o il pubblico ministero, o lo stesso imprenditore, può depositare un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Le due iniziative possono anche incrociarsi.
Nel concordato semplificato il ricorso contiene la proposta di concordato per cessione dei beni, il piano di liquidazione e i documenti dell’art. 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e per i privilegiati si applica l’art. 84, comma 5, sulla soddisfazione non integrale dei creditori muniti di prelazione (che non possono ricevere meno di quanto ricaverebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione). È l’imprenditore a disegnare la distribuzione, nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione.
Nella liquidazione giudiziale, invece, il ricorso di parte chiede al tribunale di accertare l’insolvenza: non c’è proposta, non c’è piano. Saranno gli organi della procedura a decidere come vendere e il riparto seguirà le regole legali.
La norma
L’art. 25-sexies, comma 2, stabilisce che l’omologazione si chiede con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato nel registro delle imprese a cura del cancelliere entro il giorno successivo al deposito.
Per la liquidazione giudiziale il riferimento è l’art. 49 del Codice, che va letto insieme alla regola di priorità del suo comma 1: il tribunale dichiara l’apertura “definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi” eventualmente proposte. È la norma che, in caso di procedimenti concorrenti, impone di esaminare prima la domanda del debitore.
I termini che si attivano
Il deposito del ricorso di concordato semplificato deve avvenire entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale. Il cancelliere ha poi un giorno per la pubblicazione nel registro delle imprese, ed è dalla pubblicazione che decorrono gli effetti protettivi descritti alla tappa successiva.
Nella liquidazione giudiziale il deposito del ricorso non ha un termine: può avvenire in qualsiasi momento in cui sussista l’insolvenza. Esiste però un limite temporale rilevante in senso opposto: l’art. 33 del Codice consente l’apertura entro un anno dalla cancellazione dell’impresa dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente o entro l’anno successivo.
Cosa può fare l’imprenditore ora
Se l’imprenditore ha già pronta la proposta, il deposito tempestivo del semplificato gli consente di presentarsi al tribunale con una soluzione propria, che il tribunale dovrà esaminare prima di decidere sull’eventuale ricorso di liquidazione giudiziale pendente.
Se la proposta non è pronta, l’art. 25-sexies, comma 1, nella formulazione oggi riportata dalle banche dati normative, consente entro lo stesso termine di sessanta giorni di depositare la domanda di accesso ai sensi dell’art. 40, anche con riserva di presentare successivamente proposta e piano. La domanda con riserva è una finestra difensiva, non un rinvio senza costi: il tribunale fissa un termine per il deposito e, se scade inutilmente, l’art. 49, comma 2, prevede che su ricorso possa aprirsi la liquidazione giudiziale.
Se invece l’imprenditore non ha alcuna utilità da offrire ai chirografari, deve valutare con lucidità se presentare comunque il semplificato. La Cassazione, come vedremo alla tappa dell’omologa, ha escluso che la sola rapidità rispetto alla liquidazione giudiziale costituisca un’utilità sufficiente.
L’errore tipico di questa fase
Depositare un ricorso “di bandiera”, privo della documentazione dell’art. 39 o con un piano che non regge, nella speranza di bloccare il creditore che ha chiesto la liquidazione giudiziale. Il risultato è l’opposto: il tribunale rileva l’inammissibilità, e il ricorso per liquidazione giudiziale torna in primo piano, spesso con un imprenditore che ha speso il proprio unico sbocco negoziale.
Un secondo errore riguarda la competenza: trasferire la sede poco prima del deposito non sposta il tribunale. Per il concordato semplificato la Cassazione (ord. n. 9730/2023, già citata) ha applicato la stessa regola che vale nelle altre procedure concorsuali.
Quanto dura realmente
Il deposito è un atto istantaneo, ma la sua preparazione si colloca dentro i sessanta giorni. Sul versante della liquidazione giudiziale, il tempo tra ricorso del creditore e sentenza dipende dal carico del tribunale e dall’istruttoria prefallimentare (convocazione delle parti, eventuale consulenza): parliamo di settimane o pochi mesi, non di un termine fisso.
Il giorno dopo il deposito: pubblicazione, protezione, spossessamento
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase, e le due strade si allontanano visibilmente.
Nel concordato semplificato, con la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, l’imprenditore resta alla guida dell’impresa. Non arriva un curatore, non c’è spossessamento. Scattano però effetti precisi: l’art. 25-sexies, comma 2, richiama gli artt. 6, 46, 94 e 96 del Codice. In sintesi: i crediti sorti in funzione della procedura acquistano la prededuzione nei limiti dell’art. 6; gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale (art. 46) e quelli compiuti senza autorizzazione sono inefficaci verso i creditori anteriori; l’imprenditore conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa (art. 94); si applicano, dalla data del deposito, alcune regole proprie del concorso dei creditori richiamate dall’art. 96.
Nella liquidazione giudiziale accade l’esatto contrario. La sentenza di apertura nomina il giudice delegato e il curatore (art. 49, comma 3, lettere a e b). Da quel momento l’imprenditore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni, che passano al curatore. L’impresa, salvo l’esercizio provvisorio autorizzato, si ferma.
La norma
Per il concordato semplificato: art. 25-sexies, comma 2, e le norme richiamate (artt. 6, 46, 94, 96). Per la liquidazione giudiziale: art. 49, commi 3 e 4. La sentenza produce effetti dalla pubblicazione e, rispetto ai terzi, dall’iscrizione nel registro delle imprese.
I termini che si attivano
Nel concordato semplificato, dalla pubblicazione del ricorso decorrono gli effetti appena descritti: da quel giorno ogni atto di straordinaria amministrazione senza autorizzazione rischia l’inefficacia. Nella liquidazione giudiziale la sentenza ordina all’imprenditore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni fiscali dei tre esercizi precedenti e l’elenco dei creditori con i relativi domicili digitali (art. 49, comma 3, lett. c). Il termine di tre giorni per il deposito delle scritture è il più breve dell’intera procedura, e la sua violazione pesa anche sul piano penale.
Cosa può fare l’imprenditore ora
Nel semplificato l’imprenditore governa ancora l’impresa. Può continuare l’ordinaria amministrazione, chiedere al tribunale l’autorizzazione per gli atti straordinari indispensabili (per esempio la conservazione del valore di un magazzino deperibile) e, se ha depositato domanda ex art. 40, valutare con il proprio legale la richiesta delle misure protettive previste dall’art. 54, che vanno chieste espressamente e confermate dal tribunale.
È in questa fase che la regia legale fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, conosce sia la logica della relazione finale sia quella del giudizio di omologa, e imposta la gestione del periodo intermedio in funzione di ciò che il tribunale verificherà.
Nella liquidazione giudiziale, invece, il margine dell’imprenditore si riduce a doveri di collaborazione: consegnare le scritture, fornire informazioni al curatore, comparire se convocato. Può proporre reclamo contro la sentenza (vedi la tappa delle impugnazioni) e, in prospettiva, presentare una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, alle condizioni e nei tempi stabiliti dagli artt. 240 e seguenti del Codice.
L’errore tipico di questa fase
Nel semplificato: pensare che, avendo mantenuto la gestione, nulla sia cambiato. Pagare un fornitore anteriore “strategico”, cedere un automezzo, concedere una garanzia senza autorizzazione sono atti che possono rivelarsi inefficaci e che l’ausiliario segnalerà al tribunale. L’art. 106, richiamato dall’art. 25-sexies, comma 8, collega agli atti di frode e agli atti non autorizzati conseguenze che possono arrivare fino all’apertura della liquidazione giudiziale.
Nella liquidazione giudiziale: non consegnare le scritture o consegnarle incomplete. È il primo dato che il curatore annota nella relazione al giudice delegato.
Quanto dura realmente
Gli effetti del deposito nel semplificato accompagnano l’impresa per tutta la fase fino all’omologa: mesi, non giorni. Nella liquidazione giudiziale lo spossessamento è definitivo e dura quanto la procedura.
Le prime settimane: il vaglio del tribunale e la nomina dell’ausiliario
Cosa succede
Il calendario ora corre sul tavolo del giudice. Nel concordato semplificato il tribunale non si limita a prendere atto del ricorso: acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, e valuta la ritualità della proposta, compresa la formazione delle classi (art. 25-sexies, comma 3). Nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 del codice di procedura civile, con l’applicazione delle cautele antimafia richiamate dalla norma. Se servono, può concedere un termine non superiore a quindici giorni per integrazioni e nuovi documenti.
Nella liquidazione giudiziale, nelle stesse settimane, il curatore prende possesso dei beni, redige l’inventario, accede alle banche dati che la sentenza lo autorizza a consultare (art. 49, comma 3, lett. f) e avvia la ricostruzione dell’attivo e del passivo.
La norma e la giurisprudenza
Questa è la tappa più “presidiata” dalla Cassazione negli ultimi mesi. Il punto controverso era l’ampiezza del vaglio iniziale: si tratta di un controllo puramente formale, o il tribunale può già entrare nel merito dei presupposti?
La risposta della Prima Sezione è netta. Con Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025 la Corte ha chiarito che il giudizio di ammissibilità non si ferma alla ritualità formale, ma si estende alla legalità sostanziale della proposta, cioè alla verifica delle condizioni previste dall’art. 25-sexies in rapporto alla documentazione richiesta dall’art. 39. Lo stesso principio è stato ribadito da Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026. Su un piano ancora più a monte, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 623 del 12 gennaio 2026 ha affermato, secondo i commenti che ne hanno dato conto, che il vaglio del tribunale investe anche i presupposti iniziali di accesso alla composizione negoziata (art. 12 del Codice): non basta che una composizione ci sia stata, occorre che fosse legittimamente accessibile.
Per la liquidazione giudiziale, invece, la fase iniziale non conosce un “vaglio di ammissibilità” della soluzione: la sentenza è già stata pronunciata sul presupposto dell’insolvenza.
I termini che si attivano
Il termine per integrazioni concesso dal tribunale nel semplificato non può superare quindici giorni: è un termine stretto, che presuppone che il materiale esista già. Il tribunale, con il successivo decreto, fissa anche il termine entro cui l’ausiliario deve depositare il proprio parere: è da quella scadenza che si conteranno i quarantacinque giorni che devono precedere l’udienza.
Nella liquidazione giudiziale il curatore, entro termini fissati dal Codice, deposita le proprie relazioni al giudice delegato sulle cause del dissesto e sulle responsabilità: è il momento in cui emergono eventuali profili di azioni di responsabilità e di rilevanza penale.
Cosa può fare l’imprenditore ora
Nel semplificato, la finestra delle integrazioni è l’ultima occasione per correggere il ricorso prima che diventi definitivo l’esito del vaglio. L’imprenditore può completare la documentazione dell’art. 39, chiarire la composizione delle classi, documentare le garanzie offerte, rispondere ai rilievi che il parere dell’esperto può aver sollevato sui risultati attesi della liquidazione.
Deve anche sapere che un eventuale esito negativo in questa fase ha un sistema di impugnazioni limitato: secondo quanto riportato dai commenti dell’ord. n. 623/2026, il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta non è ricorribile per cassazione. In altre parole, chi perde la partita dell’ammissibilità non ha un terzo grado.
Nella liquidazione giudiziale, l’imprenditore collabora con il curatore e, se ritiene che la sentenza sia stata pronunciata in assenza dei presupposti, ha già proposto o sta proponendo reclamo.
L’errore tipico di questa fase
Trattare l’ausiliario come un controllore formale. L’ausiliario è la figura che, al posto del commissario giudiziale (art. 25-sexies, comma 8), riferirà al tribunale sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale: il dialogo con lui, documentato e trasparente, è parte della strategia. Un secondo errore è sottovalutare la verifica dei presupposti della composizione negoziata: se l’impresa vi è entrata quando già era irreversibilmente insolvente senza prospettive, il problema può riemergere ora.
Quanto dura realmente
Tra deposito e decreto di fissazione dell’udienza passano, nella prassi, alcune settimane, influenzate dalla necessità di integrazioni e dal carico del tribunale. Nella liquidazione giudiziale l’inventario e le prime relazioni del curatore impegnano i primi mesi.
Il decreto di fissazione: quarantacinque giorni per i creditori
Cosa succede
Superato il vaglio iniziale, il tribunale del concordato semplificato emette un decreto con cui ordina all’imprenditore di comunicare la proposta ai creditori, a mezzo posta elettronica certificata se possibile o con raccomandata, e fissa la data dell’udienza per l’omologazione (art. 25-sexies, comma 4). Insieme alla proposta, i creditori ricevono il parere dell’esperto e quello dell’ausiliario, cioè gli elementi per valutare se la proposta li pregiudica rispetto alla liquidazione giudiziale.
È il momento in cui il concordato semplificato mostra la sua differenza più profonda rispetto a ogni altro concordato: non si vota. I creditori non approvano né respingono: possono soltanto opporsi all’omologazione costituendosi nel giudizio.
Nella liquidazione giudiziale, la fase corrispondente è quella delle domande di ammissione al passivo. Il curatore comunica ai creditori l’apertura della procedura e il termine per insinuarsi; ciascun creditore deve presentare una domanda, con la documentazione del credito e delle cause di prelazione, per partecipare al riparto.
La norma
Art. 25-sexies, comma 4, per il semplificato; art. 49, comma 3, lettere d) ed e), e art. 201 del Codice per la liquidazione giudiziale.
I termini che si attivano
Nel concordato semplificato la legge fissa due intervalli. Tra la scadenza del termine concesso all’ausiliario per il parere e l’udienza di omologazione devono intercorrere almeno quarantacinque giorni. E i creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione costituendosi almeno dieci giorni prima dell’udienza. Il primo intervallo protegge l’informazione dei creditori; il secondo delimita la finestra in cui il dissenso deve emergere.
Nella liquidazione giudiziale la sentenza fissa l’udienza di esame dello stato passivo entro centoventi giorni dal deposito della sentenza, o centocinquanta nei casi di particolare complessità, e assegna ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il termine perentorio di trenta giorni prima dell’udienza per presentare le domande di insinuazione (art. 49, comma 3, lettere d ed e). Le domande tardive restano possibili nei limiti dell’art. 208, con le relative conseguenze sul concorso ai riparti già eseguiti.
Cosa può fare l’imprenditore ora
Nel semplificato l’imprenditore ha un compito operativo preciso: eseguire la comunicazione ai creditori nei modi ordinati dal tribunale e conservarne la prova. Una comunicazione incompleta o irregolare espone l’omologa a censure sul rispetto del contraddittorio, che è il primo requisito dell’art. 25-sexies, comma 5. Può inoltre aprire un dialogo con i creditori più rilevanti, soprattutto quelli che, ricevuta la proposta, potrebbero opporsi: anche se non si vota, un’opposizione ben argomentata da un creditore importante pesa sull’esito.
Nella liquidazione giudiziale l’imprenditore non presenta domande e non partecipa al riparto: può, se lo ritiene, segnalare al curatore crediti inesistenti o già pagati, contribuendo a una corretta formazione del passivo.
L’errore tipico di questa fase
Nel semplificato: dare per scontato che, in assenza di voto, i creditori siano spettatori. Il creditore che si oppone porta davanti al tribunale proprio il confronto con la liquidazione giudiziale, e lo fa con i dati di cui dispone: valori di realizzo dei beni, possibili azioni recuperatorie che solo un curatore potrebbe esercitare, garanzie che la proposta non valorizza.
Nella liquidazione giudiziale, dal lato dei creditori, l’errore classico è lasciar scadere il termine dei trenta giorni prima dell’udienza.
Quanto dura realmente
Nel semplificato, sommando il termine per il parere dell’ausiliario ai quarantacinque giorni minimi, il periodo tra decreto e udienza difficilmente scende sotto i due mesi. Nella liquidazione giudiziale, tra sentenza e prima udienza di verifica, la legge prevede fino a quattro o cinque mesi; nella pratica le udienze di verifica possono essere più d’una e la formazione completa dello stato passivo richiede spesso tempi ulteriori.
L’udienza: omologa contro stato passivo
Cosa succede
Siamo al giorno dell’udienza. Nel concordato semplificato il tribunale verifica il rispetto del contraddittorio e della regolarità del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione; poi applica il doppio test che rappresenta il cuore dell’istituto e il punto di contatto con la liquidazione giudiziale. Omologa se la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale (o controllata) e se assicura un’utilità a ciascun creditore (art. 25-sexies, comma 5).
La liquidazione giudiziale, in altre parole, è il metro con cui si misura il semplificato. L’ausiliario e il tribunale devono chiedersi: che cosa otterrebbe ciascun creditore se l’impresa venisse invece liquidata dal curatore, con i suoi poteri e i suoi costi? Se la risposta è “di più”, l’omologa va negata.
Nella liquidazione giudiziale, l’udienza di verifica ha un oggetto diverso: il giudice delegato, sulla base del progetto di stato passivo predisposto dal curatore, decide su ciascuna domanda, ammettendola in tutto o in parte o escludendola, e definisce le cause di prelazione. Non si discute di convenienza: si accerta chi è creditore, di quanto e con quale rango.
La norma e la giurisprudenza
Il requisito dell’utilità per ciascun creditore è stato oggetto di un intervento della Cassazione che ha immediate ricadute sul confronto tra le due procedure. Con Cass. civ., Sez. I, n. 624/2026 (pronuncia di gennaio 2026 riportata dalle fonti con data e qualificazione non coincidenti) la Corte ha escluso che l’utilità possa consistere nella sola definizione più rapida della crisi rispetto alla liquidazione giudiziale, quando i creditori chirografari non ricevono alcuna soddisfazione. Secondo il commento di Edotto, la Corte ha precisato che l’utilità non deve necessariamente essere economica, ma deve tradursi in un vantaggio concreto e apprezzabile per la posizione del creditore.
Tradotto nel linguaggio del calendario: il tempo risparmiato rispetto alla liquidazione giudiziale non basta, da solo, a rendere omologabile il semplificato. Il fattore temporale è un argomento, non un’utilità.
I termini che si attivano
All’udienza il tribunale decide con decreto motivato, immediatamente esecutivo (art. 25-sexies, comma 6). Da quel momento, in caso di omologa, la proposta vincola tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso, in applicazione dell’art. 117 del Codice richiamato dal comma 8. In caso di diniego, si riapre la prospettiva della liquidazione giudiziale, che può essere dichiarata su ricorso dei legittimati ai sensi dell’art. 49, comma 2, quando il concordato non è omologato.
Nella liquidazione giudiziale lo stato passivo, reso esecutivo con decreto del giudice delegato, può essere impugnato con opposizione, impugnazione o revocazione secondo l’art. 206 del Codice, nei termini dell’art. 207.
Cosa può fare l’imprenditore ora
Nel semplificato, l’imprenditore difende la propria proposta: replica alle opposizioni, documenta il confronto con la liquidazione giudiziale, dimostra in che cosa consiste l’utilità per ciascun creditore. La finestra difensiva dell’udienza è quella in cui il confronto con la liquidazione giudiziale va reso numerico: valore di realizzo dei beni nel semplificato e nella liquidazione giudiziale, costi della procedura alternativa, tempi di incasso, eventuali risorse aggiuntive.
Un punto delicato riguarda proprio le risorse aggiuntive. Le fonti che hanno commentato le pronunce di gennaio 2026 riportano anche un principio sulla natura della rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti, ma attribuiscono quella decisione e il suo contenuto in modo non uniforme: è un profilo che merita verifica sul testo integrale prima di essere speso in udienza.
Nella liquidazione giudiziale l’imprenditore non ha un ruolo di parte nell’accertamento del passivo, ma può fornire al curatore elementi utili alla verifica.
L’errore tipico di questa fase
Costruire il confronto con la liquidazione giudiziale dimenticando ciò che solo il curatore può fare: le azioni revocatorie, le azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci, il recupero di crediti contestati. Se queste azioni hanno un valore realistico, il creditore opponente lo farà notare e il confronto rischia di pendere verso la liquidazione giudiziale. Nel semplificato il Codice richiama gli artt. 106, 117, 118, 119, 324 e 341, ma non il sistema delle azioni revocatorie della liquidazione giudiziale: è un’asimmetria che va spiegata e, se possibile, compensata nella proposta.
Quanto dura realmente
L’udienza di omologa, in assenza di rinvii, si chiude in una o due sessioni. Lo stato passivo della liquidazione giudiziale, nelle procedure con molti creditori, richiede spesso più udienze e un tempo misurabile in mesi.
Trenta giorni per impugnare: reclamo e Cassazione
Cosa succede
Da questo momento in poi le strade si incrociano sul terreno delle impugnazioni. Il decreto che omologa o nega l’omologa del concordato semplificato è reclamabile davanti alla corte d’appello; la sentenza che apre la liquidazione giudiziale è reclamabile davanti alla corte d’appello con il rito dell’art. 51.
La norma e la giurisprudenza
L’art. 25-sexies, comma 6, prevede il reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’art. 247; il comma 7 ammette il ricorso per cassazione contro il decreto della corte d’appello. Sul reclamo, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026 ha chiarito che né l’ausiliario né il liquidatore nominato ai sensi dell’art. 25-septies sono litisconsorti necessari, perché non hanno interessi propri da far valere: il contraddittorio si instaura tra debitore e creditori.
Sul piano dell’accesso alla Cassazione, la differenza tra le due procedure è sottile ma decisiva. Nel semplificato, come abbiamo visto, il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta non è ricorribile per cassazione (ord. n. 623/2026, secondo le fonti consultate). Nella liquidazione giudiziale, invece, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26510 del 1° ottobre 2025 ha affermato che il provvedimento che decide il reclamo contro la sentenza di apertura è impugnabile per cassazione anche se intitolato “decreto”, quando ha il contenuto e gli effetti della sentenza prevista dall’art. 51, comma 11.
I termini che si attivano
Il reclamo contro il decreto di omologa o di diniego del concordato semplificato va proposto entro trenta giorni (art. 25-sexies, comma 6, con rinvio all’art. 247). Il ricorso per cassazione contro il decreto della corte d’appello va proposto entro trenta giorni dalla comunicazione (comma 7). Anche il reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale segue un termine di trenta giorni, con le decorrenze previste dall’art. 51. Ricordiamo ancora che, ai sensi dell’art. 9 del Codice, la sospensione feriale dall’1 al 31 agosto non si applica a questi procedimenti salvo diversa previsione: un decreto comunicato a fine luglio non attende settembre.
Cosa può fare l’imprenditore ora
La finestra del reclamo è l’ultima occasione di merito: in corte d’appello si possono ridiscutere la valutazione di convenienza, l’utilità per i creditori, la fattibilità del piano. In Cassazione, dove ammessa, si discutono solo questioni di diritto. Per l’imprenditore che ha visto negare l’omologa, il reclamo è anche lo strumento per evitare che il diniego si traduca subito nell’apertura della liquidazione giudiziale su ricorso di un creditore.
Per l’imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale, il reclamo ex art. 51 è il mezzo per contestare i presupposti: la qualità di impresa non minore, lo stato di insolvenza, il superamento della soglia di trentamila euro di debiti scaduti, la priorità che avrebbe dovuto essere riconosciuta a una domanda di accesso a uno strumento di regolazione.
L’errore tipico di questa fase
Confondere i regimi di impugnazione: proporre ricorso per cassazione contro un provvedimento che la giurisprudenza ritiene non ricorribile, o non proporlo contro un “decreto” che, per contenuto, è una sentenza ricorribile. In entrambi i casi l’errore costa il grado di giudizio.
Quanto dura realmente
Un reclamo in corte d’appello richiede mediamente alcuni mesi; un giudizio di cassazione, tempi più lunghi. È un dato di prassi, non un termine di legge. Nel frattempo il decreto di omologa del semplificato, essendo immediatamente esecutivo, consente di avviare la fase di liquidazione.
Dopo l’omologa o dopo la sentenza: chi vende, come e in quanto tempo
Cosa succede
Il calendario ora corre sulla fase esecutiva, ed è qui che il divario temporale tra le due procedure diventa più visibile.
Nel concordato semplificato il tribunale, con il decreto di omologazione, nomina un liquidatore; si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 114 e 115 del Codice (art. 25-septies, comma 1). Se il piano prevede un’offerta da parte di un soggetto individuato per il trasferimento dell’azienda, di rami o di specifici beni, il liquidatore, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all’offerta (comma 2). Se il trasferimento deve avvenire prima dell’omologa, vi provvede l’ausiliario previa autorizzazione del tribunale (comma 3). La distribuzione segue la proposta omologata.
Nella liquidazione giudiziale il curatore predispone il programma di liquidazione, che individua modalità e tempi delle vendite e delle azioni da esercitare, e lo sottopone all’approvazione del comitato dei creditori e del giudice delegato secondo l’art. 213. Le vendite si svolgono con procedure competitive, i riparti seguono l’ordine di legge sulla base dello stato passivo esecutivo.
La norma
Art. 25-septies per il semplificato; art. 213 e seguenti per la liquidazione giudiziale. L’art. 213 fissa un termine per la presentazione del programma e un orizzonte massimo per il completamento delle operazioni, prorogabile in presenza di particolare complessità: è il segnale che il legislatore considera fisiologica una durata pluriennale della liquidazione giudiziale.
I termini che si attivano
Nel semplificato non esiste un termine legale analogo a quello dell’art. 213: i tempi sono quelli del piano omologato, e l’imprenditore che lo ha scritto ne è in parte responsabile. Se il piano non viene eseguito, i creditori possono chiedere la risoluzione del concordato ai sensi dell’art. 119, richiamato dall’art. 25-sexies, comma 8, nei termini previsti da quella norma.
Nella liquidazione giudiziale il curatore deve rispettare i termini del programma; eventuali scostamenti vanno giustificati e autorizzati.
Le differenze che maturano nel tempo
Alcune differenze tra le due procedure emergono solo in questa fase, quando il calendario si allunga.
Le azioni recuperatorie. Nella liquidazione giudiziale il curatore può esercitare le azioni revocatorie degli atti compiuti nel periodo sospetto, le azioni di inefficacia e le azioni di responsabilità contro gli organi sociali. Nel semplificato la legge non richiama questo sistema: il liquidatore esegue la proposta.
Il profilo penale. Il richiamo dell’art. 324 estende al concordato semplificato le esenzioni dai reati di bancarotta per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione della procedura; l’art. 341 disciplina i reati connessi al concordato. Nella liquidazione giudiziale l’apertura della procedura è la condizione per la contestazione dei reati di bancarotta, e la relazione del curatore è il documento che spesso li fa emergere.
L’effetto sui debiti residui. Nel semplificato omologato si applica l’art. 117: il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso, e l’imprenditore resta obbligato solo nei limiti della proposta. Nella liquidazione giudiziale la liberazione dai debiti residui passa attraverso l’esdebitazione, disciplinata dagli artt. 278 e seguenti, con presupposti di meritevolezza e tempi propri.
La continuità del controllo. Nel semplificato l’imprenditore che ha proposto il piano rimane un interlocutore della fase esecutiva; nella liquidazione giudiziale è un soggetto spossessato.
Cosa può fare l’imprenditore ora
Dopo l’omologa del semplificato, l’imprenditore collabora con il liquidatore, mette a disposizione la documentazione, segue l’esecuzione dell’offerta individuata e verifica che i riparti rispettino la proposta. Il presidio dell’esecuzione è la finestra difensiva più trascurata: è qui che si gioca il rischio di risoluzione.
Nella liquidazione giudiziale, se ne ricorrono le condizioni, l’imprenditore può valutare la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale e, al momento opportuno, la domanda di esdebitazione.
L’errore tipico di questa fase
Nel semplificato: considerare chiusa la vicenda con l’omologa. Un piano che sovrastima i valori di realizzo produce, mesi dopo, un riparto inferiore al promesso e l’iniziativa dei creditori per la risoluzione. Nella liquidazione giudiziale: disinteressarsi della procedura, rinunciando a fornire elementi che potrebbero ridurre il passivo o sostenere la successiva esdebitazione.
Quanto dura realmente
Il concordato semplificato con un’offerta già individuata può concludere la fase di vendita in tempi brevi dopo l’omologa; senza offerta, i tempi dipendono dal mercato dei beni. La liquidazione giudiziale, per la sua struttura (inventario, stato passivo, programma, azioni giudiziali, vendite competitive, riparti), si sviluppa normalmente su più anni. Sono stime fondate sulla struttura delle due procedure, non dati statistici ufficiali.
L’ultima tappa: la fine della procedura e il destino di società, soci e garanti
Cosa succede
Sono passati mesi, a volte anni, dalla relazione finale dell’esperto. Le due procedure arrivano al traguardo, ma il traguardo non è lo stesso. Il concordato semplificato termina con l’esecuzione della proposta omologata: il liquidatore completa le vendite, distribuisce le somme secondo la proposta, rende conto della propria attività. La liquidazione giudiziale termina con la chiusura della procedura, pronunciata dal tribunale quando ricorre una delle ipotesi previste dal Codice (ad esempio la ripartizione integrale dell’attivo, l’assenza di domande di ammissione al passivo, l’impossibilità di proseguire utilmente).
In questa fase il confronto si sposta dalla sorte dei beni alla sorte delle persone: l’imprenditore individuale, i soci, gli amministratori, i garanti. È qui che molti imprenditori scoprono, troppo tardi, che la scelta fatta al giorno zero aveva conseguenze anche sul proprio patrimonio personale.
La norma
Nel concordato semplificato il riferimento è l’art. 117 del Codice, richiamato dall’art. 25-sexies, comma 8: il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso. La stessa norma stabilisce che i creditori conservano i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, e che, salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Nella liquidazione giudiziale, l’apertura nei confronti di una società con soci illimitatamente responsabili produce l’estensione della procedura anche a questi ultimi, secondo l’art. 256 del Codice. La liberazione dai debiti residui per l’imprenditore persona fisica e, nei limiti di legge, per i soci passa attraverso l’esdebitazione (artt. 278 e seguenti), che richiede requisiti di meritevolezza e che il Codice collega anche al decorso di un periodo dall’apertura della procedura.
I termini che si attivano
Nel concordato semplificato i termini di questa fase sono quelli della risoluzione: l’art. 119, richiamato dall’art. 25-sexies, comma 8, consente ai creditori di chiedere la risoluzione per inadempimento entro il termine fissato da quella norma, che decorre dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto. Finché quel termine non è decorso, l’esecuzione della proposta resta esposta a contestazioni.
Nella liquidazione giudiziale i termini rilevanti riguardano la domanda di esdebitazione e l’eventuale riapertura della procedura. La domanda di esdebitazione segue presupposti e tempi propri, da verificare caso per caso rispetto alla data di apertura e a quella di chiusura.
Le differenze che pesano sulle persone
Per la società. Nel semplificato la società che ha eseguito la proposta esce dalla procedura con i debiti anteriori ridotti nei limiti della proposta stessa; se il patrimonio è stato interamente liquidato, la società potrà poi essere cancellata. Nella liquidazione giudiziale la società, all’esito della chiusura, viene di regola cancellata, ma resta esposta all’eventuale riapertura nei casi previsti.
Per i soci illimitatamente responsabili. È una delle differenze più concrete tra le due strade. Nel semplificato, salvo patto contrario, l’effetto esdebitativo del concordato si estende ai soci illimitatamente responsabili. Nella liquidazione giudiziale della società di persone, invece, la procedura si estende ai soci illimitatamente responsabili, che vedono aperta nei propri confronti una liquidazione con spossessamento del patrimonio personale. Per il socio di una s.n.c. o l’accomandatario di una s.a.s., la scelta tra semplificato e liquidazione giudiziale è anche una scelta sul proprio patrimonio.
Per i garanti. In entrambi i casi la posizione dei fideiussori non migliora automaticamente. Nel semplificato l’art. 117 conserva espressamente i diritti dei creditori contro i fideiussori e i coobbligati: il garante della società che ha ottenuto l’omologa può essere chiamato a pagare la differenza tra quanto il creditore ha ricevuto dal concordato e il credito originario. Nella liquidazione giudiziale il garante risponde, allo stesso modo, di quanto il creditore non recupera dal riparto. La differenza sta nei tempi e nell’importo: un semplificato che liquida bene l’azienda, magari con un’offerta individuata, può ridurre il residuo per cui il garante sarà escusso; una liquidazione giudiziale lunga con vendite al ribasso può aumentarlo.
Per gli amministratori. Nella liquidazione giudiziale il curatore valuta e, se ne ricorrono i presupposti, esercita l’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, e la sua relazione è il documento da cui spesso prendono avvio le indagini per bancarotta. Nel semplificato la gestione resta sotto la lente dell’esperto prima e dell’ausiliario poi, e l’art. 324 esclude la rilevanza penale, a titolo di bancarotta, dei pagamenti e delle operazioni compiuti in esecuzione della procedura; restano comunque applicabili le norme penali richiamate dall’art. 341, che puniscono i comportamenti fraudolenti nel concordato.
Una tabella di sintesi
| Profilo | Concordato semplificato | Liquidazione giudiziale |
|---|---|---|
| Chi prende l’iniziativa | Solo l’imprenditore, entro 60 giorni dalla relazione finale | Debitore, creditori, pubblico ministero, in qualsiasi momento di insolvenza |
| Presupposto negoziale | Composizione negoziata chiusa con relazione finale favorevole | Nessuno |
| Gestione dell’impresa fino alla decisione | All’imprenditore, con autorizzazione per atti straordinari | Al curatore, dopo la sentenza |
| Ruolo dei creditori | Nessun voto; solo opposizione fino a 10 giorni prima dell’udienza | Domande di insinuazione; partecipazione allo stato passivo e al comitato |
| Criterio di decisione | Nessun pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità per ciascun creditore | Accertamento dell’insolvenza; poi regole legali di riparto |
| Chi vende | Liquidatore nominato con l’omologa; possibile offerta già individuata | Curatore, secondo il programma di liquidazione |
| Azioni revocatorie | Non richiamate | Esercitabili dal curatore |
| Profilo penale | Esenzioni dell’art. 324 per gli atti esecutivi; reati dell’art. 341 | Reati di bancarotta, con la relazione del curatore come snodo |
| Debiti residui | Effetto dell’art. 117 nei limiti della proposta | Esdebitazione, con presupposti propri |
| Soci illimitatamente responsabili | Efficacia del concordato anche nei loro confronti, salvo patto contrario | Estensione della procedura ai soci (art. 256) |
Cosa può fare l’imprenditore ora
Nel semplificato, l’imprenditore che ha visto omologare la proposta deve seguire l’esecuzione fino all’ultimo riparto e conservare la documentazione che prova l’adempimento: è la prova dell’adempimento che chiude la porta alla risoluzione. Se ci sono garanti personali, è il momento di calcolare con precisione il residuo per cui potrebbero essere escussi e di valutare, per loro, gli strumenti di regolazione della crisi disponibili per le persone fisiche.
Nella liquidazione giudiziale, l’imprenditore persona fisica e i soci illimitatamente responsabili devono preparare la domanda di esdebitazione, curando i requisiti di meritevolezza: collaborazione con gli organi della procedura, assenza di condotte che la legge considera ostative.
L’errore tipico di questa fase
Dimenticare i garanti. Molti imprenditori scelgono la strada del semplificato o subiscono la liquidazione giudiziale ragionando solo sulla società, e scoprono a procedura conclusa che le fideiussioni personali rilasciate alle banche sono intatte. Il secondo errore, nella liquidazione giudiziale, è considerare l’esdebitazione automatica: non lo è, e comportamenti tenuti durante la procedura possono precluderla.
Quanto dura realmente
Nel semplificato la fase finale coincide con l’esecuzione del piano e con il decorso del termine per la risoluzione. Nella liquidazione giudiziale la chiusura arriva al termine delle operazioni di liquidazione e dei riparti, cioè dopo un percorso che, per la sua struttura, si misura normalmente in anni. Anche qui si tratta di valutazioni sulla struttura delle procedure, non di statistiche ufficiali.
La stessa crisi, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite sulle regole descritte, non casi reali. Le date sono scelte per mostrare l’effetto dei termini.
Simulazione A — l’imprenditore che usa la finestra dei sessanta giorni.
Ipotesi: società di distribuzione alimentare, debiti complessivi 1.847.300 €, di cui 312.600 € privilegiati (lavoratori ed erario) e 1.534.700 € chirografari. Attivo: magazzino stimato 418.900 €, automezzi 96.400 €, crediti commerciali esigibili 227.150 €. Un concorrente ha presentato un’offerta irrevocabile di 640.000 € per l’azienda nel suo complesso.
- 3 marzo: comunicazione della relazione finale dell’esperto, con attestazione di buona fede e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23.
- 3 marzo-24 aprile: predisposizione della documentazione dell’art. 39 e del piano di liquidazione con l’offerta individuata.
- 24 aprile (giorno 52): deposito del ricorso; 25 aprile: pubblicazione nel registro delle imprese.
- 14 maggio: decreto con termine di 15 giorni per un’integrazione sulle classi; integrazione depositata il 27 maggio.
- 10 giugno: decreto di fissazione; termine per il parere dell’ausiliario 10 luglio; udienza fissata al 2 ottobre (ben oltre i 45 giorni minimi, che scadrebbero il 24 agosto, senza alcuna sospensione feriale).
- 22 settembre: ultimo giorno utile per le opposizioni (dieci giorni prima dell’udienza).
- 2 ottobre: omologa; nomina del liquidatore, che esegue l’offerta verificata l’assenza di soluzioni migliori.
Esito: cessione dell’azienda per 640.000 €, oltre all’incasso dei crediti esclusi dal perimetro. Privilegiati pagati per intero (312.600 €); ai chirografari una percentuale calcolata sul residuo al netto delle spese di procedura. Il confronto con la liquidazione giudiziale, documentato dall’ausiliario, mostra che la vendita atomistica del magazzino da parte di un curatore avrebbe prodotto valori inferiori per deperibilità della merce.
Simulazione B — l’imprenditore che lascia correre.
Stessa impresa, stessa relazione finale del 3 marzo. L’imprenditore attende un ripensamento della banca.
- 2 maggio (giorno 60): il termine scade senza deposito.
- 19 maggio: un fornitore con credito di 87.430 € deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.
- 8 luglio: sentenza di apertura; il curatore prende possesso dei beni; l’offerta del concorrente decade.
- 11 luglio: scadenza dei tre giorni per il deposito delle scritture.
- Udienza di verifica dello stato passivo entro 120 giorni dal deposito della sentenza: fissata al 29 ottobre; domande di insinuazione fino al 29 settembre.
- Programma di liquidazione nei mesi successivi; vendita del magazzino a lotti, con valore deteriorato.
Esito: tempi più lunghi, spossessamento, riparto dipendente dall’esito delle vendite competitive e delle eventuali azioni del curatore; per l’imprenditore e gli amministratori, la prospettiva di un esame penale della gestione affidato alla relazione del curatore.
Il confronto. Al giorno 60 la Simulazione A ha già un ricorso pubblicato e la gestione in mano all’imprenditore; la Simulazione B ha un termine scaduto e nessuna alternativa al ricorso del creditore. La differenza non è stata la gravità della crisi, identica, ma l’uso del calendario.
I binari paralleli: quando una strada si innesta sull’altra
Le due procedure non sono compartimenti stagni. Il Codice prevede diversi punti di passaggio, ciascuno con un proprio calendario.
Primo binario: il ricorso per liquidazione giudiziale pendente. Se un creditore ha già depositato il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale quando l’imprenditore deposita il concordato semplificato, l’art. 49, comma 1, impone al tribunale di definire prima la domanda di accesso allo strumento di regolazione. Il semplificato, quindi, non “cancella” il ricorso del creditore, ma ne sospende in pratica l’esito fino alla decisione sulla proposta.
Secondo binario: la domanda con riserva che non si concretizza. Se l’imprenditore, entro i sessanta giorni, ha depositato una domanda ex art. 40 con riserva e poi non deposita proposta e piano nel termine fissato, l’art. 49, comma 2, consente l’apertura della liquidazione giudiziale su ricorso dei legittimati. La riserva è un ponte, non una piazzola di sosta.
Terzo binario: gli atti di frode. L’art. 106, richiamato dall’art. 25-sexies, comma 8, si applica in quanto compatibile, e ai suoi fini il decreto di fissazione dell’udienza equivale all’ammissione al concordato. Se emergono occultamenti di attivo, crediti inesistenti dichiarati o atti non autorizzati, la procedura può essere interrotta e, su ricorso, può aprirsi la liquidazione giudiziale.
Quarto binario: il diniego di omologa. Quando l’omologa è negata, la liquidazione giudiziale può essere dichiarata su ricorso (art. 49, comma 2). Il reclamo contro il diniego, come visto, è il mezzo per tenere aperta la strada del semplificato.
Quinto binario: la risoluzione dopo l’omologa. Se il piano non viene eseguito, i creditori possono chiedere la risoluzione del concordato ai sensi dell’art. 119; risolto il concordato, torna d’attualità la liquidazione giudiziale.
Sesto binario: dalla liquidazione giudiziale al concordato. Anche dopo la sentenza di apertura il Codice prevede la possibilità di un concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 240 e seguenti), con regole e legittimazioni proprie. Non è un ritorno al semplificato, ma è il segnale che la liquidazione giudiziale non è necessariamente una strada senza uscite.
Un ultimo elemento riguarda i debiti tributari. Il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147 sui tributi locali (riforma della fiscalità regionale e locale, in vigore dal 12 agosto 2026) ha esteso ai tributi locali gli strumenti del Codice della crisi, tra cui la transazione fiscale, anche nella composizione negoziata ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis. Per un’impresa che arriva al bivio tra semplificato e liquidazione giudiziale con debiti verso Comuni e Regioni, è un profilo da verificare già durante le trattative, perché incide su ciò che la composizione negoziata poteva ottenere e quindi sul contenuto della relazione finale.
Le cinque finestre che cambiano l’esito
- La lettura della relazione finale, il giorno stesso della comunicazione. Senza l’attestazione di buona fede e di impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23 il semplificato non esiste: saperlo subito consente di orientarsi verso altri strumenti prima che un creditore scelga per l’imprenditore.
- Il deposito entro sessanta giorni. È il termine che separa le due strade. Oltre quella data, la liquidazione giudiziale resta l’esito più probabile per l’impresa insolvente che non ha altri strumenti percorribili.
- I quindici giorni per le integrazioni. La Cassazione ha chiarito che il vaglio iniziale è sostanziale: questa è l’ultima occasione per completare la documentazione dell’art. 39 e i presupposti, e un esito negativo confermato in appello non arriva in Cassazione.
- L’udienza di omologa e il confronto con la liquidazione giudiziale. L’utilità per ciascun creditore deve essere concreta: la sola rapidità non basta. È il momento in cui i numeri del confronto devono essere già pronti.
- I trenta giorni per il reclamo. Sia contro il diniego del semplificato sia contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale il termine è breve e, in queste procedure, non conosce la sospensione feriale di agosto salvo diversa previsione.
Le domande sul tempo
La relazione finale mi è stata comunicata settanta giorni fa: posso ancora proporre il concordato semplificato?
No, se nel frattempo non è stata depositata almeno la domanda di accesso nei sessanta giorni. Il termine decorre dalla comunicazione prevista dall’art. 17, comma 8. Restano gli altri strumenti di regolazione della crisi, se ne ricorrono i presupposti, oppure la prospettiva della liquidazione giudiziale.
Un creditore ha chiesto la liquidazione giudiziale mentre preparavo il semplificato: è troppo tardi?
Non necessariamente. Se il deposito avviene entro i sessanta giorni, l’art. 49, comma 1, impone al tribunale di decidere prima sulla domanda di accesso allo strumento di regolazione. Il ricorso del creditore rimane pendente e torna attuale se il semplificato non supera il vaglio o non viene omologato.
Quanto dura in tutto il concordato semplificato rispetto alla liquidazione giudiziale?
Dal deposito all’omologa, sommando vaglio, integrazioni, termine per il parere dell’ausiliario e quarantacinque giorni minimi prima dell’udienza, la prassi indica alcuni mesi; la fase esecutiva dipende dal piano. La liquidazione giudiziale, con stato passivo, programma di liquidazione, vendite e riparti, si sviluppa tipicamente su più anni. Sono stime, non termini di legge.
Se l’omologa viene negata ad agosto, ho tempo fino a settembre per il reclamo?
In linea generale no: l’art. 9 del Codice esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa previsione. I trenta giorni del reclamo corrono anche dal 1° al 31 agosto.
Dopo quanto tempo dalla liquidazione giudiziale posso liberarmi dei debiti residui?
La liberazione passa per l’esdebitazione degli artt. 278 e seguenti, che ha presupposti e tempi propri. Nel concordato semplificato omologato, invece, l’effetto sui debiti anteriori discende direttamente dall’art. 117, nei limiti della proposta.
Le pronunce che scandiscono le due procedure
Le pronunce sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. I principi sono riformulati; dove le fonti consultate divergono sugli estremi, lo segnaliamo.
Tappa 1 — Natura della procedura e competenza
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9730 del 12 aprile 2023. Il concordato semplificato, nato con il D.L. 118/2021 e poi trasfuso nell’art. 25-sexies, è una procedura concorsuale; per la competenza territoriale si applica, per analogia, l’irrilevanza del trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito. Rilevanza: colloca il semplificato sullo stesso piano sistematico della liquidazione giudiziale e impedisce di scegliere il tribunale spostando la sede.
Tappa 4 — Vaglio di ammissibilità
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025. Il tribunale, in sede di ammissibilità, verifica anche la legalità sostanziale della proposta, cioè le condizioni dell’art. 25-sexies alla luce della documentazione dell’art. 39. Rilevanza: chi deposita un ricorso incompleto non può contare su un controllo meramente formale.
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026. Conferma che il giudizio di ammissibilità comprende la verifica delle condizioni di accesso in rapporto ai documenti richiesti. Rilevanza: consolida l’orientamento a poche settimane di distanza.
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 623 del 12 gennaio 2026. Secondo le fonti che l’hanno commentata, il vaglio del tribunale si estende ai presupposti iniziali di accesso alla composizione negoziata; il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile per cassazione. Rilevanza: un difetto nell’avvio della composizione negoziata può emergere proprio al momento del semplificato, e l’esito negativo non ha un terzo grado.
Tappa 6 — Omologa e confronto con la liquidazione giudiziale
– Cass. civ., Sez. I, n. 624/2026 (gennaio 2026). L’utilità che la proposta deve assicurare a ciascun creditore non può ridursi alla sola maggiore rapidità rispetto alla liquidazione giudiziale, quando i chirografari restano privi di soddisfazione; deve trattarsi di un vantaggio concreto e apprezzabile, anche non necessariamente economico. Nota: le fonti consultate indicano per questa decisione date (12 o 16 gennaio 2026) e qualificazioni (sentenza od ordinanza) diverse; riportiamo solo numero e anno. Rilevanza: è il punto di contatto diretto tra le due procedure: la liquidazione giudiziale è il parametro, e il fattore tempo da solo non lo supera.
Tappa 7 — Impugnazioni
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026. Nel reclamo contro l’omologa del concordato semplificato né l’ausiliario né il liquidatore dell’art. 25-septies sono litisconsorti necessari, non avendo interessi propri. Rilevanza: definisce chi deve essere coinvolto nel giudizio di reclamo, evitando nullità o, al contrario, adempimenti inutili.
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26510 del 1° ottobre 2025. Il provvedimento che decide il reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è ricorribile per cassazione anche se denominato “decreto”, quando ha contenuto ed effetti della sentenza dell’art. 51, comma 11. Rilevanza: mostra la diversa ampiezza dell’accesso alla Cassazione nelle due procedure.
Le fonti consultate riferiscono inoltre di una Cass. n. 620/2026 del gennaio 2026 in materia di concordato semplificato, ma ne descrivono il principio in modo non coincidente (da un lato la non ricorribilità del decreto di inammissibilità, dall’altro la natura della rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti): per questa ragione non la utilizziamo come precedente in questa ricostruzione.
Cosa può fare lo Studio Monardo, a qualunque tappa tu sia
Interveniamo nel punto del calendario in cui ti trovi. Ogni strumento è descritto per ciò che facciamo concretamente.
- Lettura della relazione finale entro pochi giorni dalla comunicazione. Verifichiamo che contenga l’attestazione di buona fede e di impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23 e calcoliamo la scadenza esatta dei sessanta giorni, senza alcuna sospensione feriale.
- Verifica dei presupposti di accesso alla composizione negoziata. Ricostruiamo la documentazione con cui l’impresa vi è entrata, perché la Cassazione ha chiarito che il tribunale del semplificato può tornare su quei presupposti.
- Costruzione del ricorso e della documentazione dell’art. 39. Con lo staff di commercialisti predisponiamo situazione patrimoniale, elenchi dei creditori e dei beni, piano di liquidazione ed eventuale formazione delle classi.
- Confronto numerico con la liquidazione giudiziale. Simuliamo che cosa otterrebbe ciascun creditore con un curatore, tenendo conto delle azioni revocatorie e di responsabilità, dei costi e dei tempi, e individuiamo l’utilità concreta per ciascuno.
- Domanda con riserva e misure protettive. Se i sessanta giorni non bastano, depositiamo la domanda ex art. 40 e valutiamo la richiesta delle misure dell’art. 54, pianificando il rispetto del termine assegnato.
- Gestione del periodo intermedio. Prepariamo le istanze di autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione e teniamo il dialogo con l’ausiliario, per evitare atti inefficaci o contestabili ai sensi dell’art. 106.
- Difesa in udienza e contro le opposizioni. Rispondiamo alle opposizioni dei creditori con i dati del confronto e sosteniamo la fattibilità del piano.
- Reclamo e ricorso per cassazione. Redigiamo il reclamo entro trenta giorni e, dove ammesso, il ricorso per cassazione, scegliendo il mezzo corretto secondo gli orientamenti più recenti.
- Assistenza nella liquidazione giudiziale. Se la procedura è già aperta, valutiamo il reclamo ex art. 51, assistiamo l’imprenditore nei rapporti con il curatore e verifichiamo le condizioni per il concordato nella liquidazione giudiziale e per l’esdebitazione.
- Presidio della fase esecutiva. Seguiamo l’attività del liquidatore e i riparti per prevenire il rischio di risoluzione ai sensi dell’art. 119.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questo tema pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore: il concordato semplificato nasce dalla relazione finale e dal parere dell’esperto, e conoscere dall’interno i criteri con cui quei documenti vengono redatti consente di leggere per tempo i segnali che porteranno il tribunale verso l’omologa o verso la liquidazione giudiziale. A questo si aggiunge la qualifica di cassazionista, che garantisce continuità di strategia dall’analisi della relazione finale fino al giudizio di Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea.
Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso fascicolo: i commercialisti sui numeri del piano e del confronto con la liquidazione giudiziale, gli avvocati sui presupposti, sul processo e sulle impugnazioni. Non promettiamo esiti: analizziamo, verifichiamo e costruiamo la strategia più adatta alla tappa in cui ti trovi.
Chiusura: il calendario non aspetta
Concordato semplificato e liquidazione giudiziale portano entrambi alla liquidazione del patrimonio, ma con un’inversione di ruoli: nel primo l’imprenditore propone, gestisce fino all’omologa e scrive il piano; nella seconda subisce il calendario del tribunale e del curatore. Il passaggio tra le due strade è governato da pochi termini brevi, il più importante dei quali è quello dei sessanta giorni dalla relazione finale. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata.
Lo Studio Monardo affronta questo bivio con una competenza specifica: il semplificato si apre solo al termine di una composizione negoziata e l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitato al ruolo da cui dipendono la relazione finale e il parere che il tribunale leggerà. La qualifica di cassazionista consente di seguire la stessa linea fino all’ultimo grado di giudizio, se la partita si sposta sulle impugnazioni.
📩 Non lasciare che i sessanta giorni scorrano senza una decisione: trovi tutti i recapiti dello Studio Monardo qui sotto, in fondo alla pagina. Scrivici oggi e analizzeremo insieme a quale tappa del calendario si trova la tua impresa.
