L’assenza dell’attestatore nel concordato semplificato non è uno sconto sui controlli: è un loro trasferimento. La funzione di garanzia che nel concordato preventivo ordinario spetta al professionista indipendente (art. 87, comma 3, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019) viene redistribuita su tre soggetti diversi: l’esperto della composizione negoziata, che con la relazione finale e il parere apre o chiude la porta dello strumento; l’ausiliario nominato dal tribunale ai sensi dell’art. 68 c.p.c.; il tribunale stesso, che verifica direttamente la fattibilità del piano di liquidazione e la convenienza per i creditori. Chi legge la norma come “meno professionisti, meno verifiche” rischia di presentarsi in udienza con un piano che nessuno ha mai davvero messo alla prova, e di vederlo respinto senza appello utile.
L’esperienza insegna che gli errori sul concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) si concentrano quasi sempre negli stessi punti. Eccoli, in ordine di gravità:
- Credere che, senza attestatore, nessuno controlli la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.
- Pensare di poter arrivare al concordato semplificato saltando, o “attraversando di corsa”, la composizione negoziata.
- Trascurare le trattative e la relazione finale dell’esperto, che sono il vero sostituto dell’attestazione.
- Lasciar scadere il termine di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale.
- Sottovalutare il vaglio del tribunale su fattibilità, assenza di pregiudizio e utilità per ciascun creditore.
- Estendere l’esonero dall’attestatore a strumenti che invece lo richiedono, o scegliere il semplificato quando era praticabile una soluzione diversa.
Perché questo tema riguarda da vicino lo Studio Monardo? Perché il concordato semplificato è, per costruzione, lo sbocco della composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi: e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Conosce quindi dall’interno il momento in cui si forma il documento che sostituisce l’attestazione, cioè la relazione finale dell’esperto, e sa quali passaggi delle trattative pesano sul giudizio di buona fede. È questa competenza, e non una generica familiarità con le procedure concorsuali, a orientare il lavoro dello Studio su questo strumento.
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Errore n. 1 — “Senza attestatore nessuno guarderà i numeri”
L’errore
Un’impresa commerciale chiude la composizione negoziata senza accordo con le banche. L’amministratore, letto che per il concordato semplificato “non serve l’attestatore”, prepara un piano di liquidazione con valori di realizzo stimati internamente, senza perizie sugli immobili e con un magazzino valutato al costo storico. Il ragionamento è semplice: se la legge non chiede a un professionista di attestare la veridicità dei dati, quei dati non verranno controllati da nessuno.
Perché è un errore
L’art. 87, comma 3, CCII impone, nel concordato preventivo, la relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L’art. 25-sexies non richiama quella norma, ed è da qui che nasce l’equivoco. Ma la stessa disposizione costruisce un sistema di verifiche alternativo e, per certi aspetti, più penetrante:
- il comma 1 richiede che la proposta sia accompagnata dal piano di liquidazione e dai documenti indicati dall’art. 39 CCII (scritture contabili, situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, elenco dei creditori con le cause di prelazione, elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni, valori dei beni e così via);
- il comma 3 impone al tribunale di acquisire la relazione finale e il parere dell’esperto, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, e di nominare un ausiliario;
- il comma 5 consente l’omologazione solo se il tribunale verifica, tra l’altro, la fattibilità del piano di liquidazione.
Il punto che sfugge quasi sempre è questo: nel concordato ordinario la fattibilità è “pre-attestata” da un professionista scelto dal debitore; nel semplificato è vagliata da soggetti che il debitore non sceglie (l’esperto, nominato dalla commissione presso la camera di commercio, e l’ausiliario, nominato dal tribunale).
Le conseguenze
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 31641 depositata il 4 dicembre 2025, ha chiarito che il controllo del tribunale nella fase di ammissibilità non è meramente formale: è uno scrutinio di legalità sostanziale che si estende alle condizioni previste dagli artt. 25-sexies e 39 CCII e alla non manifesta implausibilità della proposta. Nella stessa direzione si colloca l’ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026, secondo cui il vaglio di ammissibilità comprende la verifica dei presupposti di legge alla luce del contenuto concreto della documentazione depositata, e non solo della sua presenza.
La conseguenza più grave è la dichiarazione di inammissibilità in limine, o il diniego di omologazione, con l’impresa che resta esposta alle iniziative dei creditori e alla liquidazione giudiziale. A ciò si aggiunge che l’art. 25-sexies, comma 8, richiama in quanto compatibile anche l’art. 341 CCII: le condotte di falso nei dati non diventano irrilevanti solo perché manca un attestatore.
Cosa fare invece
Trattare il piano di liquidazione come se dovesse comunque superare un’attestazione. Il piano va costruito con stime documentate e verificabili (perizie sugli immobili, inventario fisico del magazzino, analisi dell’anzianità dei crediti verso clienti), perché saranno l’esperto e l’ausiliario a misurarne la tenuta. Conviene predisporre una nota metodologica che spieghi, voce per voce, da dove nasce ogni valore di realizzo: è il documento che consente all’esperto di formulare un parere argomentato sui presumibili risultati della liquidazione.
Il dettaglio che pochi conoscono
Nel concordato ordinario la giurisprudenza di legittimità ha sempre limitato il sindacato del giudice sulla relazione dell’attestatore alla congruità e logicità della motivazione e al collegamento tra dati e giudizio (principio richiamato, ad esempio, da Cass. n. 5825/2018 e Cass. n. 3640/2025). Nel semplificato, invece, manca uno “schermo” tecnico di parte su cui il giudice debba esercitare un controllo di secondo grado: il tribunale si confronta direttamente con il piano, assistito dall’ausiliario. Paradossalmente, quindi, l’assenza dell’attestatore può rendere il controllo sul merito economico più diretto, non più blando.
Per orientarsi, è utile mettere a confronto i soggetti che, nei due modelli, svolgono la funzione di controllo tecnico. La tabella chiarisce perché la domanda “chi controlla i numeri?” ha, nel semplificato, una risposta diversa ma non vuota.
| Profilo | Attestatore (concordato preventivo) | Esperto (composizione negoziata) | Ausiliario (concordato semplificato) |
|---|---|---|---|
| Chi lo sceglie | Il debitore | Commissione presso la camera di commercio | Il tribunale |
| Fonte normativa | Art. 87, comma 3, e art. 2, comma 1, lett. o), CCII | Artt. 13, 16 e 17 CCII | Art. 25-sexies, comma 3, CCII e art. 68 c.p.c. |
| Momento in cui interviene | Prima del deposito, a corredo della domanda | Durante le trattative e alla loro chiusura | Dopo il deposito, fino all’udienza |
| Oggetto del giudizio | Veridicità dei dati e fattibilità del piano | Svolgimento delle trattative, buona fede, presumibili risultati della liquidazione | Parere tecnico per il tribunale sulla proposta e sul piano |
| Rapporto con i creditori | Indiretto, mediato dai documenti del debitore | Diretto, per tutta la durata delle trattative | Indiretto, ma in contraddittorio con eventuali opponenti |
Il dato più significativo è la colonna “chi lo sceglie”. Nel semplificato nessuno dei soggetti che valutano il piano è scelto dall’impresa: è questa la ragione sostanziale per cui il legislatore ha ritenuto superflua una ulteriore attestazione di parte. Chi prepara il piano pensando di “convincere” un professionista di fiducia sbaglia interlocutore: dovrà convincere un esperto e un ausiliario che rispondono, rispettivamente, al sistema della composizione negoziata e al giudice.
Errore n. 2 — Usare la composizione negoziata come “anticamera formale”
L’errore
Un imprenditore, già in stato di insolvenza conclamata e senza alcuna prospettiva di risanamento, presenta l’istanza di composizione negoziata solo per “maturare” il diritto al concordato semplificato. Le trattative sono ridotte al minimo, le lettere ai creditori sono generiche, nessuna proposta concreta viene messa sul tavolo. L’obiettivo dichiarato, in privato, è uno solo: arrivare alla relazione finale negativa e depositare un concordato liquidatorio senza soglia minima di soddisfazione e senza voto.
Perché è un errore
Il concordato semplificato è uno strumento consequenziale e residuale: l’art. 25-sexies, comma 1, CCII lo consente solo quando l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23 CCII non sono praticabili. A monte, l’accesso alla composizione negoziata presuppone le condizioni dell’art. 12 CCII: una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza, e soprattutto la ragionevole perseguibilità del risanamento.
Le conseguenze
La Cassazione, con l’ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026, ha affermato che il concordato semplificato è inammissibile quando la composizione negoziata non era praticabile fin dall’origine: il tribunale, nell’esame preliminare, può verificare la sussistenza iniziale dei presupposti dell’art. 12 CCII, esaminando la documentazione prevista dagli artt. 25-sexies, comma 1, e 39 CCII. Chi ha usato la composizione come passaggio formale rischia di vedersi dichiarare inammissibile il concordato per un vizio che risale all’inizio del percorso, quando non è più rimediabile.
Cosa fare invece
Entrare in composizione negoziata solo se esiste una ragionevole prospettiva di risanamento, e documentarla fin dall’istanza. Il test pratico di autodiagnosi e il piano di risanamento redatti in apertura devono essere coerenti con i dati contabili: sono gli stessi documenti che il tribunale potrà rileggere a distanza di mesi per capire se la composizione era davvero percorribile. Se la prospettiva di risanamento non esiste, è più corretto valutare da subito altri strumenti (dal concordato preventivo liquidatorio, con le sue soglie e la sua attestazione, fino alla liquidazione giudiziale su istanza del debitore).
Il dettaglio che pochi conoscono
La “non praticabilità” delle soluzioni dell’art. 23 non coincide con il loro mancato raggiungimento. Il Tribunale di Bergamo, con decreto del 23 settembre 2022 (numero non reperito nelle fonti consultate), ha ritenuto inammissibile il concordato semplificato in un caso in cui era praticabile un accordo di ristrutturazione, anche con transazione fiscale, qualificando lo strumento come extrema ratio. È un profilo che oggi assume ulteriore rilievo dopo il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, che con l’art. 4 ha esteso ai tributi locali gli strumenti transattivi del Codice, anche nella composizione negoziata ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis: più si allarga la gamma delle soluzioni concordate possibili, più l’esperto e il tribunale potranno chiedersi perché nessuna di esse sia stata davvero esplorata.
Va poi considerato un aspetto procedurale spesso ignorato. Se l’esperto, già nelle prime fasi, ritiene che non sussistano concrete prospettive di risanamento, ne informa l’imprenditore e il segretario generale della camera di commercio, e la composizione si avvia all’archiviazione (art. 17 CCII). In uno scenario del genere l’impresa che contava sul semplificato si trova davanti a un paradosso: proprio la mancanza originaria di prospettive, che l’ha spinta a “passare” dalla composizione, è l’elemento che il tribunale potrà valorizzare per dichiarare inammissibile il concordato, secondo il principio affermato dall’ordinanza n. 623/2026. Il semplificato premia chi ha tentato davvero il risanamento e ha fallito, non chi non lo ha mai tentato.
Ne discende una regola di prudenza: prima di presentare l’istanza di composizione negoziata, l’impresa dovrebbe chiedersi non soltanto se il concordato semplificato sarebbe una buona via d’uscita in caso di insuccesso, ma se esistono le condizioni per sostenere davanti a un giudice, mesi dopo, che il risanamento era ragionevolmente perseguibile al momento dell’accesso. Se la risposta onesta è negativa, la composizione non è il percorso giusto e l’accesso al semplificato non può esserne l’obiettivo.
Errore n. 3 — Sottovalutare la relazione finale dell’esperto
L’errore
Durante la composizione negoziata l’impresa fornisce all’esperto informazioni parziali, risponde con ritardo alle richieste, non aggiorna la situazione finanziaria e tratta con i creditori in modo selettivo, ignorando i chirografari minori. Al termine, la relazione finale dà atto di trattative “non pienamente trasparenti”. L’impresa ritiene che si tratti di un dettaglio: tanto, nel concordato semplificato, “l’attestatore non serve”.
Perché è un errore
È proprio qui che si trova la risposta alla domanda del titolo. L’attestatore non serve perché il suo ruolo di filtro è già stato svolto, in forma diversa, dall’esperto: un professionista iscritto nell’elenco tenuto presso la camera di commercio del capoluogo di regione (art. 13 CCII), nominato da una commissione e non dall’imprenditore, tenuto all’indipendenza e alla terzietà (art. 16 CCII), che per mesi ha avuto accesso ai dati aziendali e ha osservato il comportamento del debitore. La relazione finale prevista dall’art. 17, comma 8, CCII è il presupposto di accesso; il parere sui presumibili risultati della liquidazione, acquisito dal tribunale ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 3, è l’elemento tecnico su cui poggia il giudizio di fattibilità.
Le conseguenze
Senza la dichiarazione dell’esperto che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, il concordato semplificato non è accessibile. La giurisprudenza di merito ha precisato il contenuto di questo requisito. Il Tribunale di Firenze, con provvedimento del 31 agosto 2022, ha indicato gli elementi che lo integrano: dialogo effettivo con i creditori, informazione completa e aggiornata sulla situazione patrimoniale e finanziaria, possibilità per i creditori di replicare alle proposte, formulazione di proposte riconducibili alle soluzioni dell’art. 23 e confronto con l’esito della liquidazione giudiziale. Il Tribunale di Ivrea, con provvedimento del 27 maggio 2022, ha ritenuto che il giudice possa chiedere al debitore di chiarire se nell’alternativa liquidatoria sussisterebbero azioni revocatorie, risarcitorie o restitutorie, perché i creditori devono poter valutare se la proposta sia davvero migliore. Una relazione finale che non attesta la buona fede delle trattative chiude in modo definitivo la strada del concordato semplificato.
Cosa fare invece
Considerare ogni interazione con l’esperto come parte del futuro fascicolo concordatario. Occorre tenere una traccia scritta e ordinata di tutte le proposte formulate ai creditori, delle loro risposte e degli aggiornamenti informativi trasmessi all’esperto tramite la piattaforma telematica. Le informazioni sulle possibili azioni di massa (revocatorie, responsabilità degli organi sociali) vanno rappresentate con trasparenza: nasconderle compromette la buona fede; esplicitarle consente all’esperto di formulare un parere completo sul confronto con la liquidazione giudiziale.
Il dettaglio che pochi conoscono
La relazione finale non è un atto che l’impresa può “contrattare”. L’esperto è terzo e la sua relazione viene inserita nella piattaforma e comunicata all’imprenditore. Se l’impresa ritiene che la relazione contenga inesattezze, la strada non è quella di chiederne la riscrittura, ma di documentare puntualmente, già nel corso delle trattative, i fatti che smentiscono la ricostruzione. Il tribunale, del resto, acquisisce la relazione e il parere come elementi di valutazione, ma l’ordinanza n. 31641/2025 ricorda che il giudizio sui presupposti resta del giudice: un fascicolo documentale solido serve sia a ottenere una relazione corretta, sia a contestualizzarla davanti al tribunale.
Per capire fino in fondo perché il legislatore si fidi della relazione dell’esperto al punto da rinunciare all’attestatore, basta considerare la differenza di “osservatorio”. L’attestatore lavora, per definizione, sui dati che il debitore gli fornisce, e li verifica con le tecniche di revisione a sua disposizione in un arco temporale limitato. L’esperto, invece, accompagna l’impresa per tutta la durata della composizione negoziata: partecipa agli incontri con banche, fornitori ed enti, riceve le risposte dei creditori, osserva se l’imprenditore mantiene gli impegni assunti, e può segnalare atti di straordinaria amministrazione o pagamenti non coerenti con le trattative. Il suo giudizio finale non è quindi una fotografia, ma il risultato di un’osservazione prolungata.
Su questa base si innesta il parere sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, che il tribunale acquisisce ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 3. È il documento che, funzionalmente, avvicina l’esperto all’attestatore: entrambi esprimono un giudizio tecnico sulla tenuta del piano. La differenza è che il parere dell’esperto nasce da una conoscenza diretta del contesto negoziale, compresi i motivi per cui le soluzioni concordate non sono state raggiunte. Un’impresa che ha trattato in modo opaco non riceverà né la dichiarazione di buona fede né un parere favorevole: i due giudizi, di fatto, si alimentano a vicenda.
Errore n. 4 — Far scadere il termine di 60 giorni
L’errore
La relazione finale negativa viene comunicata all’impresa a fine maggio. L’amministratore attende la riapertura dopo l’estate, convinto che la sospensione feriale dei termini (che opera solo dal 1° al 31 agosto) e qualche settimana di margine bastino a preparare la domanda. Quando il fascicolo è pronto, a settembre inoltrato, i 60 giorni sono già scaduti.
Perché è un errore
L’art. 25-sexies, comma 1, CCII consente di presentare la proposta di concordato semplificato entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale prevista dall’art. 17, comma 8. Si tratta di un termine che l’impresa non controlla nel suo decorso e che è legato a un evento preciso. Nel testo vigente, dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024, la norma consente anche di depositare la domanda con riserva di presentare successivamente proposta e piano, secondo l’art. 40 CCII; ma la dottrina e la stampa specializzata (si veda la segnalazione pubblicata su Iusletter il 24 giugno 2026, “Concordato semplificato con riserva: non superabile il termine decadenziale di 60 giorni”) evidenziano che il termine di sessanta giorni ha natura decadenziale e non viene aggirato dal deposito con riserva.
Le conseguenze
Decorso il termine, il concordato semplificato non è più proponibile, e con esso cadono i vantaggi che lo caratterizzano: niente attestatore, niente voto dei creditori, niente soglie minime di soddisfazione. All’impresa restano gli strumenti ordinari, a partire dal concordato preventivo liquidatorio, che richiede invece la relazione del professionista indipendente, l’apporto di risorse esterne nella misura prevista dall’art. 84, comma 4, CCII e il voto dei creditori. Nel frattempo, i creditori che durante la composizione negoziata avevano mantenuto una posizione attendista possono riprendere le iniziative esecutive.
Cosa fare invece
Preparare il fascicolo del concordato semplificato mentre la composizione negoziata è ancora in corso, non dopo. Quando le trattative mostrano segni di stallo, l’impresa deve già disporre della situazione patrimoniale aggiornata, dell’elenco dei creditori, della bozza di piano di liquidazione e delle perizie. Lo Studio Monardo, che può contare sull’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta il calendario della domanda a ritroso dalla data presumibile di chiusura della composizione, così che il deposito avvenga ben dentro i sessanta giorni. Se servono tempi tecnici, il deposito con riserva ai sensi dell’art. 40 va valutato come strumento per anticipare la protezione, non come modo per guadagnare tempo sul termine.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il termine decorre dalla comunicazione della relazione finale, non dalla chiusura formale della composizione negoziata né dall’archiviazione dell’istanza. Conviene quindi verificare con precisione, nella piattaforma telematica, la data in cui la relazione è stata inserita e comunicata. Un secondo aspetto spesso trascurato riguarda la sospensione feriale: anche ammesso che si applichi al termine (questione che va valutata con attenzione, trattandosi di un termine per un atto di impulso del debitore in materia concorsuale), essa copre esclusivamente il periodo dal 1° al 31 agosto. Costruire il calendario confidando in una sospensione incerta è un rischio che non vale la pena correre.
Sul piano pratico, il deposito con riserva previsto dal testo vigente merita qualche considerazione in più. Esso consente di anticipare la pubblicazione nel registro delle imprese e quindi gli effetti protettivi collegati, mentre si completa la redazione del piano. Ma la domanda con riserva ai sensi dell’art. 40 CCII comporta a sua volta un termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione, e obblighi informativi periodici fissati dal tribunale. Usare la riserva senza avere già pronta la struttura del piano significa spostare il problema, non risolverlo: se la documentazione non viene depositata nel termine concesso, la domanda diventa improcedibile e l’impresa si ritrova esposta, con il termine di sessanta giorni ormai irrimediabilmente consumato.
Un ulteriore profilo riguarda il coordinamento con le misure protettive eventualmente concesse durante la composizione negoziata. Queste hanno una durata limitata e un oggetto determinato; il passaggio al concordato semplificato non ne comporta automaticamente la prosecuzione. Chi lascia trascorrere settimane tra la relazione finale e il deposito crea un “buco” di protezione proprio nel momento più delicato, quando i creditori hanno appena appreso che le trattative non hanno avuto esito.
Errore n. 5 — Sottovalutare il giudizio del tribunale su convenienza e utilità
L’errore
L’impresa deposita un piano in cui i creditori privilegiati sono soddisfatti in larga parte e ai chirografari non va nulla. La giustificazione è che, senza voto e senza soglie minime, al tribunale basta verificare che l’esito non sia peggiore della liquidazione giudiziale; e in liquidazione giudiziale, si osserva, i chirografari non prenderebbero comunque nulla. La rapidità della procedura viene presentata come il vero “beneficio” per tutti.
Perché è un errore
L’art. 25-sexies, comma 5, CCII pone al tribunale quattro verifiche: regolarità del contraddittorio e del procedimento; rispetto dell’ordine delle cause di prelazione; fattibilità del piano di liquidazione; assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. A queste si aggiunge un requisito autonomo: la proposta deve comunque assicurare un’utilità a ciascun creditore. Assenza di pregiudizio e utilità sono due condizioni distinte, e la seconda non si esaurisce nella prima.
Le conseguenze
La Corte di cassazione, con la decisione n. 624 del gennaio 2026 (numero e anno certi; le fonti consultate indicano date di deposito diverse, 12 o 16 gennaio 2026), ha chiarito che l’utilità per ciascun creditore deve essere concreta ed economicamente apprezzabile anche per i chirografari, pur potendo non consistere in denaro, e che non può ridursi alla sola soluzione della crisi nel minor tempo possibile, che ai chirografari non soddisfatti non porta alcun vantaggio. Un piano costruito sul presupposto che “basta non peggiorare la liquidazione giudiziale” rischia il diniego di omologazione.
Si aggiunga che il tribunale non resta solo in questo giudizio: l’ausiliario nominato ai sensi del comma 3 rende il proprio parere, e tra il termine fissato per il parere e l’udienza devono intercorrere almeno quarantacinque giorni, durante i quali i creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione fino a dieci giorni prima dell’udienza (comma 4). È in questo spazio che si concentrano le contestazioni dei creditori sulla convenienza: senza voto, l’opposizione è lo strumento con cui il dissenso entra nel processo.
Cosa fare invece
Costruire il piano con una comparazione esplicita, voce per voce, tra il risultato del concordato semplificato e quello della liquidazione giudiziale, e prevedere per ciascuna categoria di creditori un’utilità concreta e individuabile. La comparazione deve tenere conto dei costi della liquidazione giudiziale, dei tempi di realizzo, delle azioni recuperatorie esperibili dal curatore e di quelle che il concordato rinuncia a esercitare. Se l’attivo non consente pagamenti ai chirografari, occorre interrogarsi seriamente su quale altra forma di utilità sia possibile e dimostrabile, oppure riconsiderare lo strumento.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il comma 1 dell’art. 25-sexies, nel testo vigente, consente la suddivisione dei creditori in classi, e il comma 3 include espressamente la corretta formazione delle classi nel vaglio di ritualità della proposta. La classificazione, pur non servendo al voto (che nel semplificato non c’è), incide sul trattamento differenziato e quindi sulla verifica dell’utilità per ciascun creditore. Una classificazione costruita male non viene “salvata” dall’assenza del voto: viene semplicemente scrutinata dal tribunale anziché dai creditori.
Il ruolo dell’ausiliario merita una precisazione ulteriore, perché è il soggetto che più direttamente “sostituisce” l’attestatore nella fase giudiziale. L’art. 25-sexies, comma 8, stabilisce che, ai fini dell’applicazione di alcune norme del concordato preventivo (artt. 106, 117, 118 e 119 CCII), l’ausiliario prende il posto del commissario giudiziale, e che il decreto con cui il tribunale ordina la comunicazione della proposta ai creditori equivale, ai fini dell’art. 106, al decreto di apertura. In concreto, ciò significa che gli atti di frode ai creditori, l’occultamento di parte dell’attivo o l’esposizione di passività insussistenti, se emersi nel corso della procedura, possono condurre alle conseguenze previste dall’art. 106 CCII. L’assenza dell’attestatore non elimina quindi il rischio che le inesattezze del piano vengano scoperte: lo sposta in avanti, dentro la procedura, dove le conseguenze sono più pesanti.
L’ausiliario, inoltre, è soggetto alle regole di incompatibilità e trasparenza richiamate dal comma 3 (con il rinvio alle norme del codice antimafia sugli incarichi giudiziari), a conferma del suo carattere di organo di fiducia del giudice e non dell’impresa. Per questo, nel dialogo con l’ausiliario, l’impresa deve rispondere con la stessa completezza che userebbe con un attestatore, ma sapendo che le risposte confluiranno direttamente nel parere destinato al tribunale.
Errore n. 6 — Estendere l’esonero dall’attestatore oltre i suoi confini
L’errore
Un’impresa, rassicurata dall’idea che “dopo la composizione negoziata l’attestatore non serve”, decide di proseguire l’attività e depositare una proposta che prevede la continuità aziendale diretta per diversi anni, con pagamento dei creditori dai flussi futuri, qualificandola come concordato semplificato. In un altro scenario, l’impresa pensa di poter chiudere un accordo di ristrutturazione dei debiti senza attestazione, perché proveniente da una composizione negoziata.
Perché è un errore
L’esonero dall’attestazione è proprio del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio: lo strumento è per cessione dei beni (art. 25-sexies, comma 1), e la fase esecutiva è affidata al liquidatore nominato con il decreto di omologazione (art. 25-septies CCII). Gli altri esiti della composizione negoziata seguono le loro regole: l’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 57 CCII e il piano attestato di risanamento (art. 56) richiedono l’attestazione del professionista indipendente; il concordato preventivo, anche in continuità, richiede la relazione prevista dall’art. 87, comma 3. Lo stesso art. 23 CCII, nell’elencare le soluzioni praticabili all’esito delle trattative, richiama questi strumenti nella loro disciplina ordinaria.
Le conseguenze
Una proposta che non rientra nello schema liquidatorio non beneficia della disciplina semplificata: il rischio è la declaratoria di inammissibilità. La giurisprudenza di merito ha ammesso forme di prosecuzione temporanea dell’attività solo in funzione della liquidazione: il Tribunale di Siena, con provvedimento del 9 settembre 2022, ha ritenuto compatibile con il semplificato una continuità diretta strumentale al piano di cessione, a condizione che se ne considerino i costi, che l’esperto verifichi i dati aziendali e che si accerti che la prosecuzione non pregiudichi i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale. Una continuità che diventa il cuore del piano, anziché il mezzo per vendere meglio, esce dal perimetro dello strumento e dal suo esonero.
Cosa fare invece
Scegliere lo strumento in base all’obiettivo reale. Se l’obiettivo è risanare e proseguire, la via è quella degli strumenti con attestazione (accordi, piano attestato, concordato in continuità); se l’obiettivo è liquidare in modo ordinato, il concordato semplificato è la sede giusta, e l’eventuale prosecuzione dell’attività va dimensionata e giustificata come funzionale alla vendita. Quando il piano prevede la cessione dell’azienda o di rami a un soggetto già individuato, va considerato che l’art. 25-septies, comma 2, impone al liquidatore giudiziale di verificare l’assenza di soluzioni migliori sul mercato prima di dare esecuzione all’offerta.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 16 settembre 2022, ha ritenuto applicabili al concordato semplificato le misure protettive e cautelari degli artt. 54 e 55 CCII, nonostante l’art. 25-sexies non richiami espressamente l’art. 54. Il comma 2 dell’art. 25-sexies collega peraltro alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese gli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII. È un aspetto da considerare nella scelta dello strumento: la protezione del patrimonio durante la procedura dipende da come e quando viene depositato il ricorso, non dall’assenza dell’attestatore.
Un’ultima annotazione riguarda la fase successiva all’omologazione. Il comma 8 dell’art. 25-sexies richiama, in quanto compatibili, anche l’art. 324 CCII, che sottrae ad alcune fattispecie di bancarotta i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione dello strumento omologato. È un effetto rilevante per amministratori e organi di controllo, ma presuppone che lo strumento sia proprio quello disciplinato dalla norma: un piano che fuoriesce dal perimetro liquidatorio rischia di non poter contare su questo effetto, con conseguenze che vanno ben oltre l’inammissibilità della proposta. Anche per questo, la scelta tra semplificato e strumenti con attestazione va fatta su basi tecniche e non solo per evitare il costo e i tempi di un’attestazione.
Gli errori in cifre: tre simulazioni sul costo di una scelta sbagliata
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, utili a misurare l’impatto concreto degli errori descritti. Non riproducono casi reali.
Simulazione A — Il piano senza perizie (errore n. 1)
Ipotesi: impresa con attivo dichiarato di 1.284.600 €, di cui un capannone stimato internamente 735.000 €, magazzino al costo storico 312.400 €, crediti verso clienti 237.200 €. Passivo: 2.071.300 €, di cui 618.900 € ipotecari, 196.450 € privilegiati (lavoratori ed enti), 1.255.950 € chirografari. Il piano promette ai chirografari l’8,4%.
Sviluppo: l’ausiliario, ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 3, si avvale di una stima che colloca il capannone a 571.300 €; il magazzino, per obsolescenza, viene ricondotto a 118.700 €; dei crediti verso clienti, 61.850 € risultano scaduti da oltre due anni e di difficile incasso. L’attivo realizzabile scende a 865.350 €. Dedotte le spese di procedura stimate in 74.200 €, restano 791.150 €: ipotecari e privilegiati assorbono 815.350 €.
Esito: ai chirografari non resta nulla, il piano promesso non è fattibile e manca l’utilità per ciascun creditore. Il tribunale può negare l’omologazione, e la differenza tra l’8,4% promesso e lo 0% reale emerge solo in sede giudiziale, quando non c’è più tempo per correggere. Con un piano costruito su perizie indipendenti fin dall’inizio, l’impresa avrebbe saputo con mesi di anticipo che serviva un apporto esterno o una diversa soluzione.
Simulazione B — I sessanta giorni (errore n. 4)
Ipotesi: relazione finale comunicata il 27 maggio. Termine di sessanta giorni: scade il 26 luglio.
Scenario corretto: il fascicolo è preparato durante le trattative; il ricorso è depositato il 9 luglio, pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo, con effetti protettivi dalla pubblicazione (art. 25-sexies, comma 2). Il patrimonio, valutato 643.900 €, viene liquidato nella procedura.
Scenario errato: l’impresa conta sulla sospensione feriale e prepara il ricorso per metà settembre. Anche a voler ipotizzare l’applicabilità della sospensione dal 1° al 31 agosto, il termine sarebbe comunque già scaduto il 26 luglio, prima dell’inizio del periodo feriale. Il concordato semplificato non è più proponibile. Nel frattempo un creditore chirografario per 87.430 € avvia il pignoramento presso terzi sui conti, e un fornitore privilegiato iscrive ipoteca giudiziale. Per accedere al concordato preventivo liquidatorio ordinario, l’impresa dovrà ora reperire l’attestazione, garantire l’apporto di risorse esterne nella misura richiesta dall’art. 84, comma 4, e ottenere il voto favorevole dei creditori.
Simulazione C — La “rapidità” come unica utilità (errore n. 5)
Ipotesi: attivo netto realizzabile 412.750 €; crediti privilegiati 438.900 €; chirografari 927.300 €. Il piano soddisfa i privilegiati al 94% e i chirografari a zero, argomentando che la liquidazione giudiziale durerebbe più a lungo.
Sviluppo: assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale? Forse sì, se si dimostra che la liquidazione giudiziale costerebbe di più. Utilità per ciascun creditore? No: secondo la Cassazione (decisione n. 624/2026), la sola rapidità non è un’utilità per chi non riceve nulla.
Esito: diniego di omologazione. Variante corretta: un terzo interessato all’acquisto offre 31.600 € in più per il compendio, destinati ai chirografari (circa 3,4% di soddisfazione). L’utilità diventa concreta e misurabile, e il piano supera il requisito. Resta ferma la verifica sulla natura di quelle risorse e sul rispetto dell’ordine delle prelazioni.
La mappa degli errori
Gli errori descritti non si commettono tutti nello stesso momento. Alcuni nascono all’apertura della composizione negoziata, quando l’impresa decide come presentarsi all’esperto; altri si consumano nelle settimane successive alla relazione finale; altri ancora emergono solo davanti al tribunale, quando l’ausiliario e i creditori opponenti mettono alla prova il piano. Conoscere il momento in cui ciascun errore prende forma è il modo più semplice per evitarlo: la tabella che segue li colloca lungo il percorso e indica se, una volta commessi, esista ancora un margine di correzione.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| 1. Piano senza verifiche sui dati | Redazione del piano di liquidazione | Inammissibilità o diniego di omologazione per non fattibilità | Parziale: integrazioni nel termine fino a 15 giorni concesso dal tribunale (comma 3) |
| 2. Composizione negoziata “di facciata” | Istanza di accesso (art. 12) | Inammissibilità per difetto dei presupposti iniziali | No: il vizio risale all’origine |
| 3. Trattative opache | Durante la composizione negoziata | Relazione finale senza attestazione di buona fede: accesso precluso | No per il semplificato; restano gli strumenti ordinari |
| 4. Termine di 60 giorni scaduto | Dopo la comunicazione della relazione finale | Decadenza dallo strumento | No per il semplificato |
| 5. Assenza di utilità per ciascun creditore | Redazione della proposta | Diniego di omologazione | Parziale: modifica della proposta nei limiti concessi |
| 6. Strumento sbagliato (continuità o accordo senza attestazione) | Scelta dello strumento | Inammissibilità o inefficacia | Parziale: scelta tempestiva di uno strumento coerente |
La checklist preventiva
Prima di depositare una proposta di concordato semplificato, verifica che:
- [ ] l’istanza di composizione negoziata fosse sostenuta da una ragionevole prospettiva di risanamento documentata (art. 12 CCII);
- [ ] tutte le proposte ai creditori siano state formulate per iscritto e conservate, con le relative risposte;
- [ ] le informazioni trasmesse all’esperto siano state complete, aggiornate e coerenti con la contabilità;
- [ ] la relazione finale dichiari espressamente che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni dell’art. 23 non sono praticabili;
- [ ] la data di comunicazione della relazione finale sia stata annotata e il termine di sessanta giorni calcolato senza contare su sospensioni;
- [ ] il piano di liquidazione sia fondato su perizie e stime documentate, con una nota metodologica per ciascun valore;
- [ ] la documentazione dell’art. 39 CCII sia completa (scritture contabili, situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, elenco creditori con le cause di prelazione, elenco dei titolari di diritti sui beni);
- [ ] sia stata predisposta una comparazione analitica con l’esito della liquidazione giudiziale, comprese le azioni recuperatorie esperibili;
- [ ] ciascun creditore riceva un’utilità concreta e individuabile, anche non monetaria;
- [ ] l’eventuale suddivisione in classi rispetti posizione giuridica e interessi economici omogenei;
- [ ] l’eventuale prosecuzione temporanea dell’attività sia funzionale alla liquidazione e ne siano stimati i costi;
- [ ] in caso di offerta di un soggetto già individuato, sia stato considerato il controllo del liquidatore giudiziale sull’assenza di soluzioni migliori (art. 25-septies).
Questa lista non sostituisce l’esame del caso concreto, ma consente di individuare in pochi minuti i punti in cui il fascicolo è più esposto. Se una sola delle verifiche dà esito negativo, conviene fermarsi e valutare con attenzione prima di depositare.
E se l’errore l’ho già fatto?
Non tutti gli errori hanno la stessa gravità, e non tutti sono definitivi. La distinzione decisiva è tra errori che riguardano il contenuto della proposta, spesso ancora correggibili, ed errori che riguardano i presupposti dello strumento, che di regola non lo sono.
Se il piano presenta lacune documentali o stime deboli, il comma 3 dell’art. 25-sexies offre una via d’uscita: il tribunale, nel valutare la ritualità della proposta, può concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni. Le integrazioni vanno preparate in anticipo, non improvvisate quando arriva il provvedimento: quindici giorni bastano per depositare perizie già commissionate, non per commissionarle. Inoltre, fino all’udienza, il dialogo con l’ausiliario consente di chiarire le scelte del piano e di prevenire rilievi.
Se il tribunale dichiara inammissibile la proposta, va considerato che il decreto è reclamabile davanti alla corte d’appello entro trenta giorni (art. 25-sexies, comma 6, e art. 247 CCII). Occorre però sapere che, secondo l’orientamento espresso dalla Cassazione in una delle pronunce depositate nel gennaio 2026, il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità pronunciata in limine non è ulteriormente ricorribile in cassazione: il reclamo è quindi, di fatto, l’ultima sede di riesame nel merito, e va preparato con la massima completezza.
Se è il decreto di omologazione o di diniego dell’omologazione a essere in discussione, il comma 7 consente il ricorso per cassazione contro il decreto della corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione. Qui la continuità della linea difensiva dal primo grado al giudizio di legittimità è un valore concreto.
Se il termine di sessanta giorni è scaduto, o la relazione finale non attesta la buona fede, il concordato semplificato non è più disponibile. Restano però altre vie d’uscita: il concordato preventivo liquidatorio ordinario (con attestazione, apporto di risorse esterne e voto), gli accordi di ristrutturazione dei debiti se esiste un consenso sufficiente, o la liquidazione giudiziale su istanza del debitore, che in alcuni casi consente una gestione più ordinata della crisi rispetto all’attesa delle iniziative dei creditori. La preclusione del semplificato non è la fine di ogni soluzione concordata: è la fine di quella senza attestatore e senza voto.
Se l’errore riguarda la scelta dello strumento, ad esempio una continuità presentata come semplificato, la via è riconsiderare tempestivamente l’impostazione: ricondurre la prosecuzione dell’attività a una funzione puramente liquidatoria oppure, se l’obiettivo è il risanamento, valutare uno strumento che preveda l’attestazione. Il tempo, anche qui, è il fattore che separa un errore recuperabile da uno definitivo.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho ricevuto la relazione finale da più di un mese e non ho ancora preparato nulla: sono fuori tempo?”
Non ancora, se i sessanta giorni non sono decorsi. Ma il margine è ridotto: occorre verificare subito la data esatta di comunicazione nella piattaforma e valutare il deposito della domanda con riserva ai sensi dell’art. 40 CCII, tenendo presente che il termine decadenziale resta fermo.
“Ho presentato un piano di liquidazione senza perizie: il tribunale lo respingerà di sicuro?”
Non di sicuro. Il tribunale può concedere fino a quindici giorni per integrazioni, e l’ausiliario può chiedere chiarimenti. Ma la debolezza delle stime emergerà comunque nel parere dell’ausiliario e nel giudizio di fattibilità: è meglio correggerla prima che diventi un rilievo.
“L’esperto ha scritto che le trattative non sono state del tutto trasparenti: posso comunque chiedere il concordato semplificato?”
Se la relazione finale non contiene la dichiarazione che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, il presupposto dell’art. 25-sexies, comma 1, manca. In questo caso occorre valutare gli strumenti ordinari.
“Senza voto dei creditori, posso escludere che qualcuno si opponga?”
No. Il comma 4 consente a qualsiasi creditore e interessato di proporre opposizione fino a dieci giorni prima dell’udienza. L’assenza di voto sposta il dissenso dalla votazione all’opposizione, ma non lo elimina.
“Ho previsto di proseguire l’attività per due anni nel piano: è un problema?”
Dipende dalla funzione della prosecuzione. Se serve a vendere meglio l’azienda e i costi sono stimati, la giurisprudenza di merito l’ha ritenuta compatibile; se è il vero obiettivo del piano, lo strumento rischia di non essere quello corretto.
“L’ausiliario deve essere coinvolto se faccio reclamo contro l’omologazione?”
Secondo la Cassazione (ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026), né l’ausiliario né il liquidatore sono litisconsorti necessari nel reclamo contro il decreto di omologazione, perché non sono portatori di un interesse proprio da far valere.
“Il mio commercialista ha già preparato un’attestazione per un concordato ordinario poi abbandonato: posso usarla nel semplificato?”
Non è richiesta, ma il lavoro di verifica svolto non è inutile: le analisi su dati e valori di realizzo possono confluire nel piano di liquidazione e nella nota metodologica, e aiutare l’esperto e l’ausiliario nelle loro valutazioni. Va però aggiornato alla data del deposito.
“La domanda con riserva mi dà più tempo per preparare il piano?”
Ti consente di anticipare il deposito e gli effetti della pubblicazione, ma il termine di sessanta giorni dalla relazione finale non si sposta e il tribunale fisserà un termine per completare la documentazione. Se a quella scadenza il piano non è pronto, la domanda diventa improcedibile.
Gli errori davanti ai giudici
Le pronunce che seguono mostrano che cosa accade quando gli errori descritti arrivano davanti al giudice. I principi sono riformulati e non riproducono le massime ufficiali. Dove le fonti consultate non riportavano il numero del provvedimento o la data esatta, lo si segnala espressamente.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641, depositata il 4 dicembre 2025 — Errore n. 1 e n. 3. Chi confida in un controllo solo formale trova un tribunale chiamato a una verifica di legalità sostanziale della proposta, che include le condizioni degli artt. 25-sexies e 39 CCII e la non manifesta implausibilità del piano; la relazione finale dell’esperto è presupposto di ammissibilità. Rilevanza: dimostra che l’assenza dell’attestatore non riduce lo spessore del controllo giudiziale.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1353, 21 gennaio 2026 — Errore n. 1. Il vaglio di ammissibilità si estende alla verifica dei presupposti di legge alla luce del contenuto dei documenti obbligatori, non solo della loro presenza. Rilevanza: un fascicolo completo ma con contenuti inattendibili non supera il filtro.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 623, 12 gennaio 2026 — Errore n. 2. Il concordato semplificato è inammissibile se la composizione negoziata non era praticabile fin dall’inizio; il tribunale può verificare i presupposti originari dell’art. 12 CCII sulla base dei documenti depositati. Rilevanza: la composizione usata come passaggio formale compromette l’intero percorso.
4. Cass. civ., Sez. I, n. 624/2026 (gennaio 2026; le fonti consultate riportano date di deposito non coincidenti) — Errore n. 5. L’utilità per ciascun creditore deve essere concreta ed economicamente apprezzabile, anche non monetaria, e non può consistere nella sola rapidità della soluzione della crisi. Rilevanza: delimita il requisito che più spesso viene sottovalutato nei piani liquidatori.
5. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 881, 16 gennaio 2026 — Fase di impugnazione. Ausiliario e liquidatore non sono parti necessarie nel reclamo contro l’omologazione, non avendo un interesse proprio. Rilevanza: chiarisce il ruolo dell’ausiliario, che sostituisce funzionalmente il commissario e svolge un compito di supporto tecnico al giudice, non di parte.
6. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9730, 12 aprile 2023 — Fase di deposito. Ai fini della competenza territoriale, il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito è irrilevante, in applicazione analogica dell’art. 161, comma 1, della legge fallimentare e in coerenza con l’art. 28 CCII. Rilevanza: chi sposta la sede in prossimità della domanda non sceglie il proprio tribunale.
7. Cass. n. 3640/2025 (data non reperita nelle fonti consultate) — Contrasto con il concordato ordinario. Nel concordato preventivo il giudice controlla la relazione dell’attestatore sotto il profilo della congruità e logicità della motivazione e del collegamento tra dati e giudizio. Rilevanza: aiuta a comprendere che cosa “manca” nel semplificato e perché lì il controllo del tribunale è diretto.
8. Cass. n. 5825/2018 (pronuncia resa nel vigore della legge fallimentare; data non reperita) — Contrasto con il concordato ordinario. Stesso principio sul controllo giudiziale della relazione del professionista attestatore. Rilevanza: conferma la natura di “schermo tecnico” dell’attestazione nel modello ordinario.
9. Trib. Firenze, 31 agosto 2022 (numero non reperito) — Errore n. 3. Individua il contenuto della buona fede nelle trattative: dialogo effettivo, informazione completa e aggiornata, possibilità di replica dei creditori, proposte riconducibili all’art. 23 e confronto con la liquidazione giudiziale. Rilevanza: offre un parametro operativo per costruire trattative “spendibili” davanti al tribunale.
10. Trib. Ivrea, 27 maggio 2022 (numero non reperito) — Errore n. 3 e n. 5. Il giudice può chiedere al debitore chiarimenti sulle azioni revocatorie, risarcitorie e restitutorie esperibili nell’alternativa liquidatoria. Rilevanza: la trasparenza sulle azioni di massa è parte della buona fede e del giudizio di convenienza.
11. Trib. Bergamo, decreto 23 settembre 2022 (numero non reperito) — Errore n. 2 e n. 6. Il semplificato è inammissibile quando era praticabile un accordo di ristrutturazione, anche con transazione fiscale: lo strumento è residuale. Rilevanza: la non praticabilità delle soluzioni dell’art. 23 va dimostrata, non presunta.
12. Trib. Siena, 9 settembre 2022 (numero non reperito) — Errore n. 6. Una continuità diretta è compatibile con il semplificato solo se funzionale alla liquidazione, con stima dei costi, verifica dei dati da parte dell’esperto e assenza di pregiudizio per i creditori. Rilevanza: segna il confine tra liquidazione ordinata e risanamento mascherato.
13. Trib. Milano, 16 settembre 2022 (numero non reperito) — Errore n. 6. Le misure protettive e cautelari degli artt. 54 e 55 CCII si applicano anche al concordato semplificato. Rilevanza: la protezione del patrimonio dipende dalla tempestività del deposito.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio lavora sul concordato semplificato con un doppio obiettivo: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando qualcosa è già andato storto, verificare con rigore quali rimedi siano ancora disponibili.
- Prevenzione — Analizziamo i presupposti dell’art. 12 CCII prima dell’istanza di composizione negoziata, confrontando il test di autodiagnosi con i dati contabili, perché il tribunale potrà rileggerli a distanza di mesi.
- Prevenzione — Impostiamo il fascicolo delle trattative: redigiamo le proposte ai creditori, ne archiviamo le risposte e organizziamo gli aggiornamenti informativi da trasmettere all’esperto tramite la piattaforma.
- Prevenzione — Calcoliamo il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale e costruiamo a ritroso il calendario del deposito, senza fare affidamento su sospensioni incerte.
- Prevenzione — Costruiamo il piano di liquidazione con lo staff di commercialisti, coordinando perizie e stime e redigendo la nota metodologica che consente all’esperto e all’ausiliario di valutarlo.
- Prevenzione — Predisponiamo la comparazione analitica con la liquidazione giudiziale, includendo costi, tempi e azioni recuperatorie, e verifichiamo che ciascun creditore riceva un’utilità concreta.
- Prevenzione — Verifichiamo la coerenza dello strumento con l’obiettivo, distinguendo la prosecuzione dell’attività funzionale alla vendita dal risanamento che richiede strumenti con attestazione.
- Rimedio — Prepariamo le integrazioni da depositare nel termine fino a quindici giorni concesso dal tribunale ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 3.
- Rimedio — Gestiamo le opposizioni dei creditori e il dialogo tecnico con l’ausiliario fino all’udienza di omologazione.
- Rimedio — Redigiamo il reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni e, quando ammesso, il ricorso per cassazione, mantenendo la stessa linea dal primo grado al giudizio di legittimità.
- Rimedio — Quando il semplificato è precluso, valutiamo gli strumenti alternativi (concordato preventivo liquidatorio, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale su istanza del debitore) e la loro concreta praticabilità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore è quella che pesa di più su questo tema: consente di leggere la composizione negoziata dal punto di vista di chi redige la relazione finale, cioè il documento che nel concordato semplificato prende il posto dell’attestazione. Per la stessa ragione, nel rispetto dei requisiti di terzietà e indipendenza previsti dal Codice della crisi, l’assistenza all’impresa non può mai sovrapporsi all’incarico di esperto nella medesima composizione. Accanto a questa competenza, la qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di cassazione, quando l’errore va riparato nei gradi successivi: stesso difensore, stessa linea.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso fascicolo: i profili giuridici della proposta e quelli economici del piano di liquidazione vengono costruiti in parallelo, e non ricuciti a valle.
Chiusura
Nel concordato semplificato l’attestatore non serve perché la sua funzione è già stata assorbita da un percorso più lungo e più esigente: mesi di trattative osservate da un esperto terzo, una relazione finale che ne certifica la correttezza, un ausiliario nominato dal tribunale e un giudice che verifica direttamente fattibilità, assenza di pregiudizio e utilità per ciascun creditore. Chi comprende questa logica evita gli errori più costosi; chi la ignora rischia di perdere l’unico strumento che consente di liquidare senza voto e senza soglie minime.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la composizione negoziata da cui il concordato semplificato discende e sa come si forma la relazione finale che ne apre l’accesso. È questa competenza certificata, unita alla continuità difensiva fino in Cassazione e al lavoro congiunto con i commercialisti, a definire il modo in cui lo Studio affronta ogni fascicolo.
📩 Hai dubbi sul tuo piano di liquidazione o sul termine che sta correndo? Contatta ora lo Studio Monardo: tutti i recapiti per raggiungerci sono indicati al termine di questo articolo.
