Il concordato semplificato non si perde quasi mai per mancanza di beni da liquidare: si perde perché si legge la proposta con le lenti sbagliate, ignorando ciò che la Corte di cassazione ha ormai chiarito. Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 la Prima sezione civile ha pronunciato una serie di decisioni che hanno ridisegnato il perimetro dello strumento previsto dagli articoli 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo risultante dai correttivi, incluso il D.Lgs. 136/2024). Chi prepara oggi una proposta, o chi da creditore deve decidere se opporsi, non può più ragionare come si faceva nei primi anni di applicazione, quando molti consideravano il semplificato una sorta di “uscita automatica” dalla composizione negoziata fallita.
Questa guida passa in rassegna le pronunce di legittimità verificate e le organizza attorno agli errori che, alla luce di quelle pronunce, compromettono più spesso la procedura:
- Pensare che il tribunale faccia solo un controllo formale sulla proposta.
- Dare per scontato che qualsiasi composizione negoziata, anche viziata in partenza, apra la porta al semplificato.
- Presentare come “utilità” per i creditori la sola rapidità della chiusura.
- Qualificare come “risorse esterne” la rinuncia dei soci alla prededuzione dei loro finanziamenti.
- Sbagliare la strada dell’impugnazione: ricorrere in Cassazione quando la legge non lo consente, o impostare male il contraddittorio nel reclamo.
- Credere che la Cassazione abbia già risolto tutto, trascurando le questioni ancora affidate ai tribunali.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Il concordato semplificato nasce solo dopo una composizione negoziata, e il suo accesso dipende da ciò che l’esperto scrive nella relazione finale: correttezza e buona fede delle trattative, esito negativo, impraticabilità delle soluzioni alternative. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il lavoro e le valutazioni che quella relazione deve contenere, e sa quindi dove la proposta successiva rischia di cedere al vaglio del tribunale e, poi, dei giudici dell’impugnazione. A questo si aggiunge l’abilitazione al patrocinio davanti alla Cassazione, che consente di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.
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Errore n. 1 — Pensare che il tribunale si limiti a “timbrare” la proposta
L’errore
Un’impresa chiude la composizione negoziata senza accordo. Gli amministratori depositano entro sessanta giorni la proposta di concordato per cessione dei beni, allegano il piano di liquidazione e la documentazione richiesta, e si convincono che il tribunale, a quel punto, debba soltanto verificare che le carte siano in ordine e fissare l’udienza di omologazione. Il ragionamento è comprensibile: la norma parla di “ritualità della proposta”, e non c’è nemmeno il voto dei creditori.
Perché è un errore
L’art. 25-sexies, comma 2, CCII stabilisce che il tribunale, ricevuta la proposta, ne valuta la ritualità, acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, e nomina un ausiliario. L’esperienza insegna che proprio la parola “ritualità” ha generato l’equivoco: molti l’hanno letta come controllo meramente estrinseco.
La Cassazione ha chiuso la questione. Con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025 (Sez. I, Rv. 676685-01) la Corte ha affermato che il giudizio di ammissibilità non si ferma alla regolarità formale, ma si estende alla legalità sostanziale della proposta, comprese le condizioni previste dall’art. 25-sexies in rapporto alla documentazione richiesta dallo stesso articolo e dall’art. 39 CCII. In quella vicenda il ricorso contro il decreto della Corte d’appello di Roma è stato rigettato: il controllo “pieno” del tribunale era legittimo.
Il principio è stato poi ripreso e sviluppato nelle pronunce del 12 gennaio 2026, di cui si dirà, e in particolare nell’ordinanza n. 623, che ha esteso la verifica preliminare anche ai presupposti di accesso alla composizione negoziata.
Le conseguenze
Chi deposita una proposta “formalmente completa” ma sostanzialmente fragile si espone a una declaratoria di inammissibilità già nella fase iniziale, prima ancora che i creditori possano esprimersi con le opposizioni. L’inammissibilità in limine chiude la procedura senza che l’impresa abbia potuto discutere nel merito la convenienza del piano, e lascia scoperto il patrimonio rispetto alle iniziative dei creditori, compresa la domanda di liquidazione giudiziale.
C’è poi un effetto meno visibile: quando la proposta cade in limine, la strada dell’impugnazione si restringe drasticamente (lo si vedrà nell’errore n. 5), perché secondo l’orientamento espresso nelle pronunce di gennaio 2026 il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile per cassazione.
Cosa fare invece
La proposta va costruita come se dovesse superare subito un esame di merito, non un controllo di cancelleria. Questo significa:
- verificare che il piano di liquidazione sia coerente con l’attivo indicato e con le stime dell’esperto;
- controllare che ogni documento dell’art. 39 CCII sia presente e aggiornato (situazione patrimoniale, elenco dei creditori con cause di prelazione, elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni, valore dei beni);
- anticipare, già nella proposta, la dimostrazione dei requisiti di omologazione dell’art. 25-sexies, comma 5: rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, utilità per ciascun creditore.
La regola pratica è semplice: ogni affermazione della proposta deve trovare un riscontro documentale che il tribunale possa verificare senza integrazioni.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il tribunale non lavora “al buio”: acquisisce il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione. Se quel parere esprime riserve sulle stime del piano, il tribunale ha già in mano l’argomento per un vaglio sostanziale. Ecco perché la coerenza tra relazione finale, parere dell’esperto e piano non è una formalità: un disallineamento tra questi documenti è il primo elemento che un controllo di legalità sostanziale fa emergere. La stessa ordinanza 31641/2025 richiama, tra i precedenti, la giurisprudenza sul controllo del giudice nel concordato preventivo, segno che la Corte considera il semplificato parte di un sistema unitario di verifica della legalità delle proposte concordatarie, e non un’isola a sé.
Come si traduce il principio nel fascicolo
Il controllo di legalità sostanziale ha una ricaduta pratica immediata sul modo di redigere gli allegati. Il tribunale, per decidere in limine, dispone soltanto di ciò che l’impresa ha depositato e di ciò che l’esperto ha scritto. Non c’è ancora un contraddittorio con i creditori, non c’è un commissario che abbia verificato i dati, non c’è una relazione dell’ausiliario sul merito. Questo significa che le lacune non possono essere “coperte” da spiegazioni successive: se il piano di liquidazione indica un valore di realizzo dell’immobile superiore alla stima dell’esperto, senza una perizia aggiornata che giustifichi lo scarto, quella differenza diventa da sola un indizio di inattendibilità.
Allo stesso modo, l’elenco dei creditori deve essere coerente con le scritture contabili e con quanto emerso durante la composizione negoziata. Se nelle trattative sono comparsi debiti fiscali o previdenziali che poi non risultano, o risultano in misura diversa, nell’elenco depositato con la proposta, il tribunale ha davanti una contraddizione documentale che il vaglio sostanziale non può ignorare. L’ordinanza 31641/2025, richiamando i propri precedenti sul controllo del giudice nel concordato preventivo, rende evidente che la Corte guarda al semplificato con lo stesso rigore riservato agli altri strumenti concordatari, pur in assenza del voto.
Il punto, in definitiva, è di metodo: la proposta non è un atto introduttivo da completare in corso d’opera, ma il documento sul quale si giocherà quasi tutto. Chi la deposita deve immaginare il decreto di inammissibilità che un giudice scrupoloso potrebbe scrivere e smontarne in anticipo ogni argomento.
Errore n. 2 — Credere che basti aver “avuto” una composizione negoziata, comunque sia andata
L’errore
L’impresa ha presentato istanza di composizione negoziata, l’esperto è stato nominato, le trattative si sono svolte e si sono chiuse con esito negativo. Gli amministratori ritengono che, chiusa la composizione, il diritto al semplificato sia acquisito. Non si chiedono se, al momento dell’istanza, l’impresa avesse davvero i requisiti per accedere alla composizione negoziata, né se l’istanza fosse stata presentata in un momento in cui la legge la escludeva.
Perché è un errore
Il concordato semplificato è uno strumento “derivato”: può essere proposto solo quando l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni alternative previste dall’art. 23 CCII non sono praticabili. La proposta va depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale.
Il punto che sfugge quasi sempre è che la composizione negoziata ha, a sua volta, presupposti di accesso fissati dall’art. 12 CCII: l’imprenditore deve trovarsi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, e deve risultare ragionevolmente perseguibile il risanamento. Secondo l’ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026 (Sez. I), il tribunale, nel verificare in limine l’ammissibilità della proposta di concordato semplificato, può spingere il controllo fino alla sussistenza “ab initio” dei presupposti di accesso alla composizione negoziata. In altre parole: se la composizione era viziata in partenza, il vizio si trasmette alla proposta che da essa dipende.
Sullo stesso piano si colloca la sentenza della Cassazione n. 31856 del dicembre 2025 (Sez. I, Rv. 676686-01), resa in un giudizio ancora regolato dalla legge fallimentare: la Corte ha riconosciuto al tribunale investito della domanda di fallimento il potere di valutare incidentalmente l’inammissibilità di un’istanza di composizione negoziata con misure protettive presentata in violazione dell’art. 23, comma 2, del D.L. 118/2021, cioè in pendenza di una domanda di concordato preventivo. Non riguarda direttamente il semplificato, ma conferma la stessa logica: una composizione negoziata avviata fuori dai presupposti di legge non produce gli effetti che l’impresa si aspetta.
Le conseguenze
Se il tribunale accerta che l’impresa, già al momento dell’istanza, non aveva alcuna prospettiva di risanamento (ad esempio perché l’attività era cessata da tempo e la composizione è stata usata solo per accedere al semplificato), la proposta è inammissibile. Si perde in un colpo solo la composizione negoziata, il tempo trascorso e la possibilità di chiudere la crisi senza voto dei creditori. E i sessanta giorni dalla relazione finale, nel frattempo, scorrono.
Una indicazione analoga arriva dalla giurisprudenza di merito: secondo il Tribunale di Ancona (decreto del 1° aprile 2025, come riportato dalla rassegna Unijuris), per accedere al semplificato è indispensabile la dichiarazione dell’esperto sulla conduzione delle trattative secondo correttezza e buona fede. Senza quella dichiarazione la porta resta chiusa.
Cosa fare invece
Prima di depositare la proposta occorre un vero e proprio “audit a ritroso” della composizione negoziata:
- ricostruire la situazione dell’impresa alla data dell’istanza, con i dati contabili di quel momento e non di oggi;
- verificare che, a quella data, il risanamento fosse ragionevolmente perseguibile e che il test pratico e la lista di controllo non fossero stati compilati in modo di comodo;
- accertare che non fossero pendenti, al momento dell’istanza, domande di concordato o altri procedimenti che la legge considera ostativi;
- leggere con attenzione la relazione finale dell’esperto, per verificare che contenga tutte e tre le dichiarazioni richieste.
Se uno di questi tasselli manca, è meglio saperlo prima del deposito: si può valutare uno strumento diverso, anziché esporsi a una declaratoria di inammissibilità.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’ordinanza 623/2026 sposta il baricentro dalla relazione finale (che guarda alla fine delle trattative) al momento iniziale della composizione. Questo significa che anche una relazione finale “pulita” non mette al riparo da un controllo sui presupposti d’accesso. Il fascicolo della composizione negoziata, compresa l’istanza originaria e i documenti caricati sulla piattaforma telematica, diventa quindi materiale di prova nel procedimento di semplificato. Chi ha compilato l’istanza in modo sommario si ritrova, mesi dopo, a doverne rispondere davanti al tribunale.
Una lettura sistematica dei due principi
Messe accanto, l’ordinanza 31641/2025 e l’ordinanza 623/2026 disegnano un controllo a due direzioni. La prima guarda in avanti, alla proposta e al piano: devono essere sostanzialmente legittimi, non solo formalmente regolari. La seconda guarda all’indietro, alla composizione negoziata da cui la proposta deriva: se l’accesso a quel percorso non era giustificato, il semplificato non può essere usato come approdo.
La ratio è comprensibile. Il semplificato offre all’imprenditore un vantaggio molto rilevante: la possibilità di ottenere l’omologazione senza il voto dei creditori. Questo vantaggio è giustificato dal fatto che il debitore ha prima tentato, in modo trasparente e con l’assistenza di un esperto indipendente, una soluzione negoziata. Se quel tentativo era solo apparente, perché il risanamento non era perseguibile fin dall’inizio, viene meno la giustificazione dello sconto procedurale. È la stessa logica che ispira la sentenza 31856/2025 nel diverso contesto della legge fallimentare: gli strumenti della composizione negoziata non possono essere attivati quando la legge li esclude, e il giudice può rilevarlo anche incidentalmente.
Per l’impresa, la conseguenza pratica è che la composizione negoziata va impostata fin dal primo giorno pensando anche al possibile esito negativo. Il test pratico, la lista di controllo, il piano di risanamento depositato sulla piattaforma e le comunicazioni con l’esperto costituiranno, se le trattative falliscono, il materiale che il tribunale potrà esaminare. Una composizione negoziata condotta con serietà è, insieme, il miglior tentativo di salvataggio e la migliore garanzia per l’eventuale semplificato.
Errore n. 3 — Presentare la rapidità della chiusura come “utilità” per i creditori
L’errore
Il piano di liquidazione prevede il pagamento parziale dei creditori privilegiati e nulla per i chirografari. Per superare il requisito dell’utilità, la proposta argomenta che il semplificato consente di chiudere la crisi in tempi molto più brevi della liquidazione giudiziale, con costi di procedura minori: la rapidità, si dice, è di per sé un vantaggio per tutti.
Perché è un errore
L’art. 25-sexies, comma 5, CCII subordina l’omologazione a tre condizioni: il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, l’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e la circostanza che la proposta assicuri comunque un’utilità a ciascun creditore. Sono tre requisiti distinti, che vanno soddisfatti tutti.
Con la sentenza n. 624 del 12 gennaio 2026 (Sez. I, Pres. Terrusi, Rel. Amatore), la Cassazione ha stabilito che l’utilità per ciascun creditore, pur potendo non essere misurabile in termini economici, non può consistere nella sola risoluzione della crisi nel minor tempo possibile. La ragione è lineare: una chiusura più rapida non porta alcun beneficio a chi, come i chirografari dell’esempio, non riceve comunque nulla. La Corte ha inoltre precisato che il parametro di riferimento è l’art. 25-sexies, comma 5, e non l’art. 84, comma 3, CCII, che la disciplina del semplificato non richiama.
Le conseguenze
Una proposta che affida l’utilità soltanto alla velocità della procedura è destinata al diniego di omologazione. Il rischio concreto è vedere respinta l’omologa dopo aver liquidato tempo e risorse nella procedura, con i creditori liberi di chiedere la liquidazione giudiziale.
Va ricordato anche il piano della convenienza: il requisito dell’assenza di pregiudizio si misura confrontando il piano con lo scenario della liquidazione giudiziale. Secondo il Tribunale di Bergamo (22 luglio 2026, come riportato da Unijuris), in questa comparazione non rilevano le azioni revocatorie e di responsabilità che sarebbero esperibili nella liquidazione giudiziale. È una presa di posizione di merito, non ancora vagliata dalla Cassazione, che mostra quanto la comparazione resti terreno di discussione.
Cosa fare invece
L’utilità va cercata e documentata creditore per creditore, o almeno categoria per categoria:
- per i privilegiati, verificare se il piano offra un soddisfacimento superiore a quello stimato in liquidazione giudiziale, o tempi di pagamento certi e documentati;
- per i chirografari, individuare un vantaggio reale: una percentuale anche modesta, resa possibile da un miglior realizzo dei beni, oppure un’utilità non monetaria ma concreta e specifica;
- esplicitare nel piano il confronto numerico con lo scenario liquidatorio, separando le voci per classe di creditori.
L’utilità non è un’affermazione da inserire nella proposta, ma un risultato da dimostrare con i numeri o con vantaggi concreti e verificabili.
Il dettaglio che pochi conoscono
La sentenza 624/2026 ammette espressamente che l’utilità possa non essere economica. Questo apre uno spazio che molti trascurano: vantaggi come la prosecuzione di rapporti commerciali con l’acquirente dell’azienda, la conservazione di contratti di fornitura o la liberazione del creditore da contenziosi possono, in astratto, integrare un’utilità. Ma devono essere riferibili al singolo creditore e dimostrabili. Una formula generica (“tutti beneficiano della chiusura ordinata della crisi”) ricade esattamente nell’argomento che la Cassazione ha respinto.
Il rapporto tra i tre requisiti di omologazione
La sentenza 624/2026 aiuta anche a mettere ordine tra i tre requisiti del comma 5. L’ordine delle cause di prelazione è un vincolo distributivo: dice chi deve essere pagato prima di chi. L’assenza di pregiudizio è un test comparativo: dice che nessun creditore deve stare peggio di come starebbe nella liquidazione giudiziale. L’utilità per ciascun creditore è un requisito ulteriore: dice che ciascuno deve ricevere qualcosa, in senso economico o comunque concreto, dalla proposta.
È qui che molti compromettono la propria posizione: si dimostra con cura il secondo requisito, mostrando che i chirografari riceverebbero zero in entrambi gli scenari e quindi non subiscono pregiudizio, e si ritiene con ciò soddisfatto anche il terzo. Ma l’assenza di pregiudizio e l’utilità non coincidono. Un creditore che riceve zero sia nel semplificato sia nella liquidazione giudiziale non è pregiudicato, ma non ottiene nemmeno alcuna utilità. La sentenza 624 chiude proprio questo varco: la rapidità non colma la differenza.
Va precisato che la Corte non ha richiesto una percentuale minima. A differenza di quanto avviene per il concordato preventivo liquidatorio, il semplificato non prevede soglie fisse di soddisfacimento, e la sentenza ha escluso il richiamo all’art. 84, comma 3. L’utilità resta quindi una valutazione concreta, da condurre caso per caso, ma deve esistere e deve essere dimostrata per ciascun creditore.
Errore n. 4 — Chiamare “risorse esterne” la rinuncia dei soci alla prededuzione
L’errore
Durante la composizione negoziata i soci hanno finanziato la società per consentirle di proseguire le trattative, e quei finanziamenti godono della prededuzione. Fallite le trattative, i soci si offrono di rinunciare alla prededuzione, o di postergare il proprio credito, e la proposta di concordato semplificato presenta questa rinuncia come un apporto di “risorse esterne” a favore dei creditori.
Perché è un errore
L’art. 84 CCII disciplina, per il concordato preventivo, la nozione di risorse esterne: apporti che non provengono dal patrimonio del debitore e che accrescono la massa destinata ai creditori. È qui che molti compromettono la propria posizione: si confonde il “non prendere” con il “dare”.
Con la sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026 (Sez. I), la Cassazione ha affermato che la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione negoziata non rientra nella definizione di risorse esterne: si tratta di una semplice modifica qualitativa di un credito già esistente, non di un apporto di nuova liquidità. La rinuncia sposta l’ordine di soddisfazione all’interno di un patrimonio che resta lo stesso; non porta “dall’esterno” nulla di nuovo.
Le conseguenze
Una proposta che regge la propria convenienza, o l’utilità per alcune categorie di creditori, su una qualificazione errata dell’apporto dei soci rischia di non superare il vaglio di ammissibilità o di omologazione. Se la “risorsa esterna” era l’unico elemento che consentiva di offrire qualcosa ai chirografari, cade con essa l’intero equilibrio del piano.
Sul versante processuale, la vicenda decisa con la sentenza 620 mostra anche un secondo rischio, che si collega all’errore successivo: secondo quanto riportato da una delle fonti consultate, il ricorso contro il decreto della Corte d’appello che aveva confermato l’inammissibilità del concordato semplificato è stato dichiarato inammissibile, per difetto di natura decisoria del provvedimento impugnato. La questione è approfondita più avanti, nel paragrafo dedicato alle divergenze tra le fonti.
Cosa fare invece
L’apporto dei soci va strutturato in modo che sia davvero esterno:
- versamenti in denaro a fondo perduto o finalizzati alla procedura, documentati e vincolati alla destinazione indicata nel piano;
- garanzie o impegni di terzi effettivamente escutibili, con indicazione del garante e della sua solvibilità;
- distinzione netta, nella proposta, tra ciò che è nuova finanza e ciò che è semplice rinuncia o postergazione di crediti preesistenti.
La rinuncia alla prededuzione non è inutile: libera attivo a favore degli altri creditori e può migliorare il loro soddisfacimento. Ma va presentata per ciò che è, e il suo effetto va calcolato correttamente nel confronto con la liquidazione giudiziale. Qui entra in gioco la competenza specifica dello Studio: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina uno staff di avvocati e commercialisti che verifica la corretta qualificazione di ogni apporto prima che la proposta arrivi davanti al tribunale.
Il dettaglio che pochi conoscono
La distinzione tra modifica qualitativa e apporto materiale ha effetti anche sul calcolo dell’utilità. Se i soci rinunciano alla prededuzione su 86.000 euro di finanziamenti, quella somma resta nel patrimonio e viene distribuita secondo l’ordine delle cause di prelazione: andrà prima ai privilegiati, e solo dopo, se avanza, ai chirografari. Un vero apporto esterno, invece, può essere destinato in modo più flessibile secondo il piano. Chi confonde le due figure rischia di promettere ai chirografari somme che, per legge, spettano prima ad altri.
Che cosa la sentenza 620 non dice
È utile anche delimitare la portata del principio. La sentenza 620/2026, almeno per come è riportata dalle fonti consultate, non afferma che la rinuncia dei soci sia irrilevante, né che la proposta che la prevede sia di per sé inammissibile. Afferma che quella rinuncia non può essere qualificata come risorsa esterna. La differenza è sostanziale: una rinuncia correttamente qualificata può contribuire all’equilibrio del piano, migliorando il soddisfacimento degli altri creditori nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione; una rinuncia qualificata come risorsa esterna rischia invece di giustificare distribuzioni che la legge non consente.
L’esperienza insegna che questo errore nasce spesso da una buona intenzione: i soci vogliono dimostrare il proprio impegno e cercano di dare il massimo rilievo al sacrificio che compiono. Ma il tribunale, nel controllo di legalità sostanziale, guarda alla natura economica dell’operazione, non alla sua etichetta. Un sacrificio dei soci che non porta nuova liquidità nella massa non aumenta ciò che c’è da distribuire: cambia soltanto chi lo riceve.
C’è infine un profilo di coerenza con la composizione negoziata. I finanziamenti dei soci erogati durante le trattative sono stati concessi, spesso, proprio per consentire all’impresa di proseguire mentre si cercava una soluzione. La prededuzione è il riconoscimento di quel contributo. Rinunciarvi è legittimo, ma trasformare la rinuncia in un apporto esterno significherebbe contare due volte lo stesso valore: una volta come finanziamento già entrato nel patrimonio, una seconda come risorsa nuova.
Errore n. 5 — Sbagliare la strada dell’impugnazione
L’errore
Il tribunale dichiara inammissibile la proposta di concordato semplificato. L’impresa propone reclamo alla Corte d’appello, che lo respinge. A quel punto gli amministratori, convinti di avere ragione, preparano un ricorso per cassazione, magari invocando l’art. 111, settimo comma, della Costituzione. In un altro scenario, è un creditore a reclamare contro il decreto di omologazione e a notificare il reclamo anche all’ausiliario e al liquidatore, temendo di non integrare correttamente il contraddittorio.
Perché è un errore
Il sistema delle impugnazioni nel concordato semplificato si fonda sul reclamo alla Corte d’appello, regolato dal rinvio all’art. 247 CCII. Ciò che accade dopo il reclamo dipende dalla natura del provvedimento.
Secondo il principio riportato nel commento del Sole 24 Ore alle pronunce del 12 gennaio 2026, il decreto con cui la Corte d’appello decide il reclamo contro l’inammissibilità della proposta dichiarata in limine dal tribunale non è ricorribile per cassazione, né in base agli artt. 25-sexies e 247 CCII, né con il ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost. La ragione è che quel provvedimento non ha carattere decisorio e definitivo su diritti soggettivi: l’impresa conserva la possibilità di accedere ad altri strumenti di regolazione della crisi. Una delle fonti consultate attribuisce questo principio alla sentenza n. 620/2026; l’altra non indica il numero.
Sul fronte del reclamo contro l’omologazione, l’ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026 (Sez. I, Pres. Terrusi, Rel. Amatore) ha chiarito che né l’ausiliario del tribunale né il commissario liquidatore sono legittimati passivi necessari nel reclamo avverso l’omologazione del concordato semplificato. La stessa pronuncia si è occupata anche della mancata comparizione del reclamante, profilo che va verificato sul testo integrale.
Le conseguenze
Un ricorso per cassazione contro un provvedimento non ricorribile si chiude con una declaratoria di inammissibilità, con la condanna alle spese e con il tempo perso. Il danno più grave, però, è strategico: mentre si attende la Cassazione, i sessanta giorni e le finestre utili per uno strumento alternativo possono essersi chiusi, e i creditori possono aver promosso la liquidazione giudiziale.
Sul versante opposto, un reclamo impostato male nel contraddittorio può generare questioni processuali che distolgono dal merito. Sapere chi è parte necessaria e chi non lo è evita notifiche inutili e, soprattutto, eccezioni sul punto.
Cosa fare invece
Di fronte a un’inammissibilità confermata in appello, la scelta razionale raramente è insistere in Cassazione. Occorre invece:
- valutare subito se sia possibile presentare una nuova proposta, correggendo i vizi rilevati, ove i termini lo consentano;
- considerare strumenti alternativi (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione), verificandone i requisiti;
- monitorare le iniziative dei creditori, in particolare eventuali domande di liquidazione giudiziale.
Quando invece si contesta l’omologazione, il reclamo va proposto nei termini di legge, con un contraddittorio calibrato sulle parti necessarie indicate dalla Cassazione. La valutazione sulla ricorribilità va fatta prima di investire tempo in un ricorso, non dopo.
Il dettaglio che pochi conoscono
La non ricorribilità riguarda il decreto che conferma l’inammissibilità pronunciata in limine. Diverso è il caso in cui la Corte d’appello decida su un provvedimento che ha definito il merito dell’omologazione. L’ordinanza 31641/2025, per esempio, ha esaminato e rigettato nel merito un ricorso contro un decreto della Corte d’appello di Roma: un commento ha segnalato una possibile tensione tra questa decisione e quelle di gennaio 2026. La linea di confine tra provvedimento decisorio e non decisorio è quindi il primo punto da verificare, sul testo integrale delle pronunce, prima di qualsiasi impugnazione.
Il quadro delle impugnazioni, in sintesi
Per orientarsi, è utile ricostruire il sistema come emerge dalle pronunce verificate. Contro il decreto del tribunale che dichiara inammissibile la proposta, o che decide sull’omologazione, è previsto il reclamo alla Corte d’appello secondo le regole richiamate dall’art. 247 CCII. Contro il decreto della Corte d’appello che conferma un’inammissibilità pronunciata in limine, secondo l’orientamento di gennaio 2026 non è ammesso il ricorso per cassazione, né ordinario né straordinario. Contro i provvedimenti che definiscono il merito dell’omologazione, la questione della ricorribilità va invece valutata alla luce della natura decisoria del provvedimento, tenendo conto che l’ordinanza 31641/2025 ha esaminato un ricorso proposto contro un decreto della Corte d’appello.
Questo quadro ha una conseguenza strategica precisa: la partita sull’ammissibilità si gioca quasi interamente tra tribunale e Corte d’appello. Il reclamo, in quella fase, non è un passaggio intermedio in vista della Cassazione, ma con ogni probabilità l’ultima occasione per far valere le proprie ragioni. Va quindi redatto con la completezza di un atto finale: ogni argomento, ogni documento, ogni profilo di illegittimità del decreto del tribunale deve trovarvi spazio.
Per il creditore che reclama contro l’omologa, l’ordinanza 881/2026 offre un’indicazione rassicurante sul contraddittorio, ma non esime dal rispetto rigoroso dei termini e dall’onere di argomentare in modo puntuale sui requisiti del comma 5. Un reclamo che contesti genericamente la convenienza della proposta, senza confrontarsi con i numeri del piano e con il parere dell’esperto, difficilmente potrà prevalere.
Errore n. 6 — Credere che la Cassazione abbia già risolto tutto
L’errore
Chi prepara la proposta legge le pronunce di legittimità, constata che riguardano ammissibilità, utilità, risorse esterne e impugnazioni, e conclude che, per tutto il resto, il campo sia libero. In particolare, dà per scontato che il semplificato possa servire anche a proseguire l’attività, o che la cessione dell’azienda possa essere strutturata a piacimento.
Perché è un errore
Il silenzio della Cassazione su un punto non equivale a un via libera. Su molte questioni, la regola si forma oggi nei tribunali, e le decisioni di merito non sono sempre allineate. Il punto che sfugge quasi sempre è che il semplificato è, per definizione normativa, un concordato per cessione dei beni: l’art. 25-sexies lo qualifica così, e l’art. 25-septies ne disciplina la liquidazione.
La giurisprudenza di merito riportata dalla rassegna Unijuris lo conferma con diverse sfumature:
- Tribunale di Milano, 15 aprile 2025: il concordato semplificato ha natura necessariamente liquidatoria ed è esclusa la continuità aziendale;
- Tribunale di Milano, 12 aprile 2025: la cessione dell’impresa in esercizio è ammessa solo se garantisce la migliore soddisfazione dei creditori;
- Tribunale di Roma, 4 maggio 2026: il piano deve avere contenuto liquidatorio, ma non deve necessariamente prevedere la liquidazione dell’azienda;
- Tribunale di Roma, 30 aprile 2026: la cessione dell’azienda può essere già avvenuta nella composizione negoziata, se ricorrono determinati requisiti;
- Tribunale di Rimini, 20 marzo 2025: in presenza di crediti assistiti da garanzia del Fondo di garanzia per le PMI (MCC), il piano deve prevedere una classe dedicata e un fondo rischi per l’eventuale escussione.
Le conseguenze
Una proposta che assume come pacifica una soluzione controversa può trovare un tribunale di diverso avviso. Il rischio è che una scelta legittima davanti a un ufficio giudiziario diventi causa di inammissibilità davanti a un altro.
Cosa fare invece
Occorre distinguere con rigore tre livelli: ciò che la Cassazione ha affermato (vincolante come orientamento di legittimità), ciò che la giurisprudenza di merito prevalente sostiene, e ciò che resta incerto. Per i punti incerti, la proposta deve contenere una motivazione esplicita della scelta compiuta, con riferimento all’orientamento del tribunale competente quando è noto. Sulle questioni aperte, la difesa migliore è anticipare l’obiezione, non sperare che il giudice non la sollevi.
Il dettaglio che pochi conoscono
Anche le norme si muovono. Il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147 sui tributi locali (che non è un correttivo del Codice della crisi, ma il decreto di riforma dei tributi regionali e locali) all’art. 4 ha esteso ai tributi locali gli strumenti del Codice, compresa la transazione fiscale nella composizione negoziata ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII. Per le imprese che arrivano al semplificato dopo una composizione negoziata in cui pesavano debiti verso enti locali, è un elemento da considerare già nella fase delle trattative, quando ancora è possibile un accordo; il suo riflesso sul semplificato non è stato ancora esaminato dalla Cassazione.
Perché distinguere tra legittimità e merito
La rassegna ragionata delle pronunce porta a una conclusione di metodo. La Cassazione, in pochi mesi, ha fissato alcuni punti fermi che riguardano l’architettura del semplificato: estensione del controllo del tribunale, collegamento con la composizione negoziata, significato dell’utilità, nozione di risorse esterne, limiti delle impugnazioni. Sono principi generali, destinati a valere per qualunque proposta.
Le questioni affrontate dai tribunali riguardano invece il contenuto concreto dei piani: se e come si possa cedere l’azienda, come trattare i crediti garantiti, quali poste considerare nel confronto con la liquidazione giudiziale. Su questi temi, la circostanza che le pronunce di merito non siano sempre sovrapponibili è fisiologica. Il Tribunale di Milano ha sottolineato la natura necessariamente liquidatoria dello strumento; il Tribunale di Roma ha precisato che contenuto liquidatorio non significa necessariamente liquidazione atomistica dell’azienda. Le due affermazioni non sono incompatibili, ma lasciano margini interpretativi che una proposta deve gestire.
Il criterio operativo è allora duplice. Sui punti decisi dalla Cassazione la proposta deve conformarsi senza riserve; sui punti affidati ai tribunali deve esporre e motivare la scelta compiuta, tenendo conto dell’orientamento dell’ufficio competente. È anche il modo più efficace per prevenire l’obiezione del creditore che volesse proporre opposizione.
Gli errori in cifre
Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia, per mostrare come i principi della Cassazione incidono sui numeri di una proposta.
Simulazione 1 — L’utilità affidata alla sola rapidità (Cass. 624/2026)
Ipotesi: società in liquidazione con attivo realizzabile stimato in 418.600 euro; creditori privilegiati per 389.450 euro; chirografari per 742.180 euro.
- Scenario liquidazione giudiziale: costi di procedura stimati 61.300 euro → attivo netto 357.300 euro → privilegiati soddisfatti al 91,7% circa; chirografari 0%.
- Proposta A (semplificato “rapido”): costi stimati 37.100 euro → attivo netto 381.500 euro → privilegiati al 98,0% circa; chirografari 0%. La proposta sostiene che l’utilità per i chirografari consiste nella chiusura più veloce.
- Esito alla luce della sentenza 624/2026: per i chirografari non c’è alcuna utilità, perché la rapidità non dà loro nulla. Rischio concreto di diniego dell’omologazione.
- Proposta B (semplificato con miglior realizzo): un’offerta per il complesso aziendale porta il realizzo a 447.920 euro; costi 37.100 euro → attivo netto 410.820 euro → privilegiati al 100% (389.450 euro); residuo 21.370 euro ai chirografari, pari al 2,88% circa.
- Esito: l’utilità per i chirografari è modesta ma reale e dimostrabile; il confronto con la liquidazione giudiziale è favorevole per tutte le categorie.
Simulazione 2 — La rinuncia alla prededuzione (Cass. 620/2026)
Ipotesi: stessa società, proposta B, ma i soci hanno erogato in composizione negoziata finanziamenti prededucibili per 86.400 euro, che nel conto precedente non erano stati considerati.
- Con la prededuzione: attivo netto 410.820 − 86.400 = 324.420 euro → privilegiati all’83,3% circa; chirografari 0%.
- I soci rinunciano alla prededuzione e la proposta presenta 86.400 euro di “risorse esterne”. Secondo la sentenza 620/2026 la qualificazione è errata: non c’è nuova liquidità, ma solo un credito che cambia rango.
- Effetto reale della rinuncia: l’attivo netto torna 410.820 euro e i soci concorrono come chirografari (o postergati, se così previsto), con un credito di 86.400 euro. Se concorrono come chirografari, il residuo di 21.370 euro va ripartito su 828.580 euro di crediti chirografari: la percentuale scende al 2,58% circa.
- Correzione: se i soci versano 29.750 euro di nuova finanza, quella è risorsa esterna in senso proprio; il residuo destinabile ai chirografari sale a 51.120 euro, cioè circa il 6,17% su 828.580 euro.
Simulazione 3 — I tempi che non perdonano
Ipotesi: la relazione finale dell’esperto viene comunicata il 14 marzo 2026.
- Il termine di sessanta giorni per depositare la proposta scade il 13 maggio 2026.
- Il tribunale dichiara inammissibile la proposta; il reclamo viene respinto dalla Corte d’appello. Se l’impresa impiega altri due mesi a preparare un ricorso per cassazione che, secondo l’orientamento di gennaio 2026, non è proponibile, perde tempo prezioso per valutare strumenti alternativi.
- Sul versante dell’omologazione: se il decreto è pubblicato il 3 settembre 2026, il termine di trenta giorni per il reclamo cadrebbe il 3 ottobre 2026, un sabato, e slitta quindi al lunedì 5 ottobre 2026. Ogni calcolo va comunque verificato sulla decorrenza indicata dalla norma vigente.
La mappa degli errori
La tabella riassume dove si annida ciascun errore, quale conseguenza produce e se esiste un rimedio. Va letta come una mappa di orientamento: la recuperabilità dipende sempre dalle circostanze concrete e dai termini ancora aperti.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Controllo ritenuto solo formale | Redazione della proposta | Inammissibilità in limine (Cass. 31641/2025) | Parziale: nuova proposta se i termini lo consentono |
| Presupposti della composizione non verificati | Istanza di composizione negoziata | Inammissibilità della proposta (Cass. 623/2026) | No, se il vizio è originario; si valutano altri strumenti |
| Utilità ridotta alla rapidità | Costruzione del piano | Diniego di omologazione (Cass. 624/2026) | Sì, se si individua un’utilità reale prima dell’omologa |
| Rinuncia alla prededuzione come risorsa esterna | Struttura degli apporti | Squilibrio del piano (Cass. 620/2026) | Sì, con nuova finanza effettiva |
| Impugnazione sbagliata | Dopo il reclamo | Ricorso inammissibile; tempo perso | Parziale: strumenti alternativi |
| Questioni aperte date per risolte | Scelte di piano | Esito diverso secondo il tribunale | Sì, motivando la scelta nella proposta |
La checklist preventiva
Prima di depositare una proposta di concordato semplificato, verifica che:
- [ ] la relazione finale dell’esperto contenga tutte le dichiarazioni richieste: correttezza e buona fede delle trattative, esito negativo, impraticabilità delle soluzioni alternative;
- [ ] il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale sia calcolato e annotato, con margine;
- [ ] alla data dell’istanza di composizione negoziata sussistessero i presupposti dell’art. 12 CCII, documentati con i dati di quel momento;
- [ ] al momento dell’istanza non pendessero procedimenti ostativi, in particolare domande di concordato;
- [ ] la documentazione dell’art. 39 CCII sia completa e aggiornata;
- [ ] il piano di liquidazione sia coerente con il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione;
- [ ] l’ordine delle cause di prelazione sia rispettato in ogni voce di riparto;
- [ ] il confronto con la liquidazione giudiziale sia esposto in cifre, per categoria di creditori;
- [ ] per ciascun creditore, o categoria, sia indicata un’utilità concreta e diversa dalla sola rapidità;
- [ ] ogni apporto dei soci o di terzi sia qualificato correttamente, distinguendo nuova finanza e rinunce;
- [ ] le scelte su punti ancora controversi (cessione dell’azienda, classi, crediti garantiti) siano motivate;
- [ ] sia già stata valutata la strategia in caso di inammissibilità, compresi gli strumenti alternativi.
E se l’errore l’ho già fatto?
Non tutti gli errori sono definitivi. La distinzione decisiva è tra vizi che riguardano la proposta e vizi che riguardano il percorso che l’ha preceduta.
Se il problema è nella proposta (documentazione incompleta, utilità non dimostrata, apporti mal qualificati), e il procedimento è ancora pendente davanti al tribunale, è possibile intervenire con integrazioni, quando il tribunale le consente, o con modifiche del piano prima dell’udienza di omologazione. Rafforzare la dimostrazione dell’utilità o trasformare una rinuncia in un apporto effettivo sono vie d’uscita concrete, finché il procedimento è aperto.
Se la proposta è già stata dichiarata inammissibile, occorre verificare se i sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale siano ancora aperti: in quel caso si può valutare una nuova proposta che corregga i vizi rilevati. Se il termine è scaduto, la strada passa per gli altri strumenti del Codice della crisi. La via d’uscita, in questa fase, raramente è il ricorso per cassazione: è la scelta tempestiva di uno strumento alternativo.
Se il vizio riguarda i presupposti della composizione negoziata (l’impresa non era risanabile già al momento dell’istanza), l’errore non si corregge con una nuova proposta di semplificato: il vizio è a monte. Restano gli strumenti che non presuppongono la composizione negoziata, verificandone i requisiti.
Se l’omologazione è stata negata, il reclamo alla Corte d’appello è il rimedio naturale. Va proposto nei termini, concentrandosi sui requisiti dell’art. 25-sexies, comma 5, e tenendo conto dei principi di legittimità ormai consolidati: non avrebbe senso, ad esempio, insistere sulla rapidità come unica forma di utilità.
Se sei un creditore e l’omologa è stata concessa nonostante uno dei vizi indicati, il reclamo è lo strumento per farlo valere. L’ordinanza 881/2026 aiuta a impostare correttamente il contraddittorio, evitando questioni processuali che distolgono dal merito.
Quando la preclusione è definitiva? Quando i termini per il reclamo sono decorsi, quando il vizio riguarda i presupposti originari e non è emendabile, o quando l’unico rimedio residuo sarebbe un ricorso per cassazione contro un provvedimento non ricorribile. In questi casi, il lavoro utile si sposta sulla gestione delle conseguenze: negoziazione con i creditori, valutazione delle alternative, difesa nell’eventuale liquidazione giudiziale.
Un’ultima osservazione riguarda la prevenzione dei conflitti con i creditori. Il semplificato non prevede il voto, ma consente ai creditori di proporre opposizione all’omologazione. Una proposta che affronta apertamente i principi di legittimità, e che dimostra in modo verificabile utilità, assenza di pregiudizio e corretta qualificazione degli apporti, sottrae argomenti all’opposizione e rende più prevedibile l’esito. Correggere un errore prima dell’udienza costa sempre meno che difendersi da un’opposizione fondata su quello stesso errore.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Il tribunale ha dichiarato inammissibile la mia proposta senza nemmeno sentire i creditori: può farlo?”
Sì. La Cassazione (ord. 31641/2025 e ord. 623/2026) riconosce al tribunale un controllo di legalità sostanziale già nella fase iniziale, che può estendersi ai presupposti della composizione negoziata. Il punto è verificare se le ragioni addotte siano corrette: su quelle si gioca il reclamo.
“Ho perso il reclamo in appello: posso andare in Cassazione?”
Se il decreto conferma un’inammissibilità pronunciata in limine, secondo l’orientamento espresso nelle pronunce di gennaio 2026 il ricorso per cassazione non è ammesso, neanche come ricorso straordinario. È però necessario verificare la natura del provvedimento, perché il confine tra decreti decisori e non decisori va esaminato caso per caso.
“I miei chirografari non prendono nulla: è sempre fatale?”
Non automaticamente, perché l’utilità può anche non essere economica. Ma non può consistere nella sola rapidità della procedura (sent. 624/2026). Se non si individua un vantaggio concreto per quei creditori, l’omologa è a rischio.
“Ho già scritto nella proposta che la rinuncia dei soci è una risorsa esterna: devo rifare tutto?”
Non necessariamente. Se il procedimento è pendente, si può correggere la qualificazione e ricalcolare gli effetti, eventualmente affiancando alla rinuncia un apporto effettivo di nuova finanza.
“La composizione negoziata è finita da due mesi: sono ancora in tempo?”
Il termine di sessanta giorni decorre dalla comunicazione della relazione finale. Se è scaduto, il semplificato non è più proponibile e occorre valutare un altro strumento.
“Sono un creditore e ho notificato il reclamo anche all’ausiliario: è un problema?”
L’ordinanza 881/2026 ha chiarito che l’ausiliario non è parte necessaria. Una notifica in più di regola non pregiudica il reclamo; quella che conta è la notifica alle parti necessarie.
“Ho letto che la Cassazione è sempre più severa sul semplificato: conviene ancora usarlo?”
La Cassazione non ha reso lo strumento inutilizzabile: ne ha chiarito le condizioni. Per un’impresa che ha condotto seriamente la composizione negoziata e può offrire ai creditori un’utilità reale rispetto alla liquidazione giudiziale, il semplificato resta una via percorribile e, per l’assenza del voto, spesso più rapida. Quello che le pronunce escludono è l’uso del semplificato come scorciatoia per chi non ha questi requisiti.
Gli errori davanti ai giudici
Questa sezione raccoglie le pronunce verificate nel corso della ricerca, con il principio riformulato e il collegamento all’errore che illustrano. Prima, una nota di trasparenza.
Le tre pronunce del 12 gennaio 2026: cosa è certo e cosa no
Le fonti consultate non sono del tutto allineate sulle pronunce n. 620, 623 e 624 del 2026. Il quadro che emerge è il seguente.
- Date: il commento del Sole 24 Ore (NT+ Diritto) indica per tutte e tre il deposito del 12 gennaio 2026; la rassegna Unijuris riporta la stessa data per la n. 624; una banca dati giuridica intitola la n. 620 come “sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026” della Prima sezione. Sulle date, quindi, le fonti verificate concordano.
- Tipo di provvedimento: secondo il Sole 24 Ore, le nn. 620 e 624 sono sentenze e la n. 623 è un’ordinanza.
- Principi: il Sole 24 Ore attribuisce alla n. 620 il principio sulla rinuncia alla prededuzione, alla n. 623 la verifica in limine dei presupposti della composizione negoziata, alla n. 624 il principio sull’utilità, e riporta un quarto principio (non ricorribilità del decreto d’appello sull’inammissibilità) senza collegarlo a un numero. Un altro commento attribuisce alla n. 620 sia il principio sulle risorse esterne sia la declaratoria di inammissibilità del ricorso, e riconduce all’ordinanza 31641/2025 l’estensione del controllo alle condizioni sostanziali.
- Punto da verificare: se il ricorso deciso con la n. 620 è stato dichiarato inammissibile, il principio sulle risorse esterne potrebbe essere stato enunciato nell’interesse della legge; non è stato possibile verificarlo sul testo integrale. La rassegna ufficiale della Cassazione di gennaio 2026 non è stata consultabile in questa sede.
In attesa del riscontro sul testo integrale, i principi sono presentati qui secondo l’attribuzione più dettagliata (Sole 24 Ore) e le divergenze sono dichiarate.
Le pronunce di legittimità
1. Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641 (Rv. 676685-01) — Pres. Terrusi, Rel. Amatore.
Principio: il vaglio di ammissibilità del concordato semplificato non è soltanto formale, ma riguarda anche la legalità sostanziale della proposta, alla luce delle condizioni dell’art. 25-sexies e della documentazione richiesta dagli artt. 25-sexies e 39 CCII.
Rilevanza: smentisce l’idea del tribunale “notaio” (errore n. 1). Ricorso rigettato.
2. Cass. civ., Sez. I, sent. 12 gennaio 2026, n. 620
Principio: la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti concessi nella composizione negoziata non è una risorsa esterna, perché modifica soltanto il rango di un credito già esistente senza portare nuova liquidità.
Rilevanza: impone di distinguere tra nuova finanza e rinunce (errore n. 4). Una fonte riferisce che il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. 12 gennaio 2026, n. 623
Principio: nella verifica preliminare di ammissibilità della proposta, il tribunale può controllare anche se i presupposti di accesso alla composizione negoziata (art. 12 CCII) esistevano fin dall’inizio.
Rilevanza: obbliga a un controllo a ritroso sul percorso della composizione (errore n. 2).
4. Cass. civ., Sez. I, sent. 12 gennaio 2026, n. 624 — Pres. Terrusi, Rel. Amatore.
Principio: l’utilità per ciascun creditore, richiesta dall’art. 25-sexies, comma 5, può non essere economica, ma non può ridursi alla chiusura più rapida della crisi, che nulla dà ai chirografari non soddisfatti.
Rilevanza: esclude la “rapidità” come argomento autosufficiente (errore n. 3).
5. Principio sulla non ricorribilità (pronunce del gennaio 2026)
Principio: il decreto della Corte d’appello che decide il reclamo contro l’inammissibilità dichiarata in limine non è impugnabile per cassazione, né in base al Codice della crisi né con il ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost.
Rilevanza: orienta la scelta dopo il reclamo (errore n. 5). Attribuzione al numero della pronuncia non univoca nelle fonti.
6. Cass. civ., Sez. I, ord. 16 gennaio 2026, n. 881 — Pres. Terrusi, Rel. Amatore.
Principio: nel reclamo contro l’omologazione del concordato semplificato non sono parti necessarie né l’ausiliario del tribunale né il commissario liquidatore.
Rilevanza: aiuta a impostare il contraddittorio nel reclamo (errore n. 5).
7. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 31856/2025 (dicembre 2025, Rv. 676686-01) — Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino; giudizio regolato dalla legge fallimentare.
Principio: il tribunale chiamato a decidere sul fallimento può valutare incidentalmente l’inammissibilità di un’istanza di composizione negoziata con misure protettive depositata in pendenza di una domanda di concordato, in violazione dell’art. 23, comma 2, D.L. 118/2021.
Rilevanza: conferma che una composizione negoziata avviata fuori dai presupposti non produce gli effetti attesi (errore n. 2).
Le pronunce di merito
8. Trib. Bergamo, 22 luglio 2026 — nella comparazione con la liquidazione giudiziale non rilevano le azioni revocatorie e di responsabilità (errore n. 3).
9. Trib. Roma, 4 maggio 2026 — il piano deve avere contenuto liquidatorio, senza che sia necessaria la liquidazione dell’azienda (errore n. 6).
10. Trib. Roma, 30 aprile 2026 — la cessione dell’azienda può essere già avvenuta nella composizione negoziata, a determinate condizioni (errore n. 6).
11. Trib. Milano, 15 aprile 2025 — il semplificato ha natura necessariamente liquidatoria; esclusa la continuità (errore n. 6).
12. Trib. Milano, 12 aprile 2025 — cessione dell’impresa in esercizio ammessa solo per la migliore soddisfazione dei creditori (errore n. 6).
13. Trib. Ancona, 1° aprile 2025 — indispensabile la dichiarazione dell’esperto sulla correttezza e buona fede delle trattative (errore n. 2).
14. Trib. Rimini, 20 marzo 2025 — con crediti garantiti dal Fondo per le PMI occorrono una classe dedicata e un fondo rischi (errore n. 6).
Le pronunce di merito sono riportate secondo la rassegna Unijuris dedicata agli artt. 25-sexies e 25-septies CCII.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il lavoro dello Studio segue la doppia logica di questa guida: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già avvenuto, verificare quali rimedi restano aperti.
- Audit a ritroso della composizione negoziata: ricostruiamo la situazione dell’impresa alla data dell’istanza e verifichiamo i presupposti dell’art. 12 CCII, per prevenire il rilievo previsto dall’ord. 623/2026.
- Esame della relazione finale dell’esperto: controlliamo che contenga tutte le dichiarazioni richieste per accedere al semplificato e calcoliamo il termine di sessanta giorni.
- Verifica documentale completa: confrontiamo la proposta con l’art. 39 CCII e con il parere dell’esperto, eliminando i disallineamenti che un controllo di legalità sostanziale farebbe emergere.
- Prova dell’utilità creditore per creditore: costruiamo con i commercialisti dello staff il confronto numerico con la liquidazione giudiziale e individuiamo utilità concrete, diverse dalla sola rapidità.
- Qualificazione degli apporti: distinguiamo nuova finanza e rinunce dei soci, e ristrutturiamo l’apporto quando la qualificazione non regge.
- Strategia sulle questioni aperte: motiviamo nella proposta le scelte su cessione dell’azienda, classi e crediti garantiti, tenendo conto degli orientamenti dei tribunali.
- Reclamo contro il diniego o contro l’omologa: redigiamo il reclamo nei termini, con un contraddittorio impostato secondo l’ord. 881/2026.
- Valutazione della ricorribilità: quando il termine per l’appello è già consumato, verifichiamo se il provvedimento sia ricorribile per cassazione prima di qualsiasi iniziativa.
- Piano B tempestivo: se la proposta è compromessa, esaminiamo subito gli strumenti alternativi del Codice della crisi.
- Assistenza ai creditori: analizziamo la proposta altrui e valutiamo opposizione e reclamo sulla base dei principi di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
L’abilitazione al patrocinio in Cassazione consente di seguire la stessa linea difensiva dalla proposta al reclamo e, quando il provvedimento è davvero ricorribile, fino alla Corte di legittimità: stesso difensore, stessa strategia, nessuna dispersione di informazioni tra un grado e l’altro. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di leggere la relazione finale e il percorso della composizione con gli occhi di chi conosce quel ruolo dall’interno, fermo restando che lo Studio non assiste l’impresa nelle procedure in cui l’Avvocato sia stato nominato esperto.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i profili giuridici della proposta e le stime contabili del piano vengono costruiti insieme, non in sequenza.
Chiusura
La giurisprudenza di legittimità ha trasformato il concordato semplificato da scorciatoia percepita a strumento rigoroso: controllo sostanziale fin dall’ingresso, verifica a ritroso della composizione negoziata, utilità reale per ciascun creditore, apporti qualificati per ciò che sono, impugnazioni ristrette. Chi conosce queste regole può ancora usare il semplificato con efficacia; chi le ignora rischia di perdere tempo, patrimonio e alternative.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il semplificato è la prosecuzione diretta della composizione negoziata, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce i passaggi che la relazione dell’esperto deve contenere e le verifiche a cui il tribunale sottopone poi la proposta. L’abilitazione al patrocinio davanti alla Cassazione permette di tenere la stessa linea dal deposito della proposta fino al grado di legittimità, quando il provvedimento è impugnabile.
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