Come funziona, concretamente, la domanda di concordato con riserva quando l’obiettivo non è chiudere l’impresa ma tenerla in vita? È la domanda che si pone l’amministratore che vede avvicinarsi un pignoramento sul conto aziendale, la revoca degli affidamenti o un’istanza di liquidazione giudiziale, e che sa di avere un’azienda ancora capace di generare cassa ma non ha pronto, oggi, un piano attestato da depositare. La domanda “con riserva” (detta anche prenotativa) disciplinata dall’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) serve esattamente a questo: guadagnare un tempo protetto per costruire la proposta. Ma non è un’unica strada: può essere presentata in forma “pura”, oppure accompagnata da un progetto di regolazione che anticipa il regime della continuità, e va soppesata anche rispetto all’alternativa di depositare direttamente una domanda completa.
Non esiste una risposta valida per tutte le imprese, ed è proprio questo il punto: la stessa norma, usata in tre modi diversi, produce effetti molto diversi su fornitori, banche, contratti e responsabilità degli amministratori.
Lo Studio Monardo segue questa materia da una prospettiva precisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè uno dei professionisti chiamati ad affiancare gli imprenditori nella composizione negoziata, il percorso stragiudiziale che più spesso precede o sostituisce la domanda con riserva: valutare se e quando “prenotare” un concordato in continuità è dunque il cuore della competenza certificata, non un tema collaterale. A questo si aggiunge il lavoro coordinato con uno staff di avvocati e commercialisti, indispensabile perché la scelta tra le diverse forme della domanda dipende tanto dai numeri del piano quanto dalle regole processuali.
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Il quadro di partenza: che cosa “prenota” davvero la domanda con riserva
Prima di mettere a confronto le strade, conviene fissare i pochi concetti che le accomunano.
La domanda con riserva è un ricorso ai sensi dell’art. 40 CCII con cui il debitore chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi senza depositare subito la proposta, il piano e l’attestazione. L’art. 44, comma 1, consente infatti di presentare il ricorso corredato soltanto della documentazione minima prevista dall’art. 39, comma 3 (in sostanza: i bilanci degli ultimi tre esercizi o, per chi non è tenuto a redigerli, le dichiarazioni fiscali corrispondenti, e l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei crediti e delle cause di prelazione), “riservandosi” di completare il deposito entro un termine fissato dal tribunale.
Con il decreto che accoglie la domanda il tribunale, secondo il testo vigente dopo il D.Lgs. 83/2022 e il correttivo D.Lgs. 136/2024:
- fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, decorrente dall’iscrizione prevista dall’art. 45, comma 2, entro il quale il debitore deve depositare la proposta di concordato con piano, attestazione e documentazione, oppure la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis); il termine è prorogabile, su istanza motivata, di non oltre ulteriori sessanta giorni (lett. a);
- nomina un commissario giudiziale, che deve segnalare immediatamente eventuali atti in frode ai creditori o condotte pregiudizievoli (lett. b);
- impone obblighi informativi periodici, almeno mensili, con il deposito di una situazione economico-patrimoniale e finanziaria che viene poi pubblicata nel registro delle imprese (lett. c);
- ordina il versamento di una somma per le spese della procedura, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni (lett. d).
Il comma 3 dello stesso articolo precisa che i termini delle lettere a), c) e d) non sono soggetti alla sospensione feriale (che, ricordiamo, opera solo dal 1° al 31 agosto): chi deposita a luglio non può contare su un mese “in più”.
L’elemento dirimente, ai fini del confronto, sta però nei commi introdotti dal D.Lgs. 136/2024:
- il comma 1-bis stabilisce che dal deposito della domanda e fino alla scadenza del termine si producono gli effetti dell’art. 46 CCII (atti urgenti di straordinaria amministrazione solo se autorizzati dal tribunale; inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti l’iscrizione della domanda) e, per lo stesso periodo, sono neutralizzate le regole del codice civile sulla riduzione del capitale per perdite e sulla correlata causa di scioglimento;
- il comma 1-ter sanziona con l’inefficacia gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione, con la conseguente revoca del decreto;
- il comma 1-quater, in deroga al comma 1-bis, permette al debitore di chiedere che si applichi fin da subito il regime dello strumento prescelto, depositando un progetto di regolazione conforme a quello strumento, insieme alla domanda o successivamente.
Il comma 2, infine, consente al tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario o del pubblico ministero, di revocare il termine concesso quando emergono atti in frode, gravi violazioni degli obblighi informativi o il mancato versamento delle spese.
Un’ultima premessa riguarda la “continuità aziendale”. L’art. 84 CCII distingue la continuità diretta (l’impresa prosegue in capo allo stesso debitore) da quella indiretta (l’azienda prosegue in capo a un terzo, per esempio tramite cessione, affitto o conferimento). Questa distinzione non cambia il funzionamento dell’art. 44, ma pesa molto sulla scelta della forma della domanda: chi ha già un’offerta di un terzo, o un affitto d’azienda da tutelare, ha esigenze diverse da chi deve semplicemente stabilizzare la gestione corrente. È anche il terreno su cui la Cassazione, con l’ordinanza n. 22960 pubblicata il 9 luglio 2026, ha precisato come va calcolato il valore di liquidazione nella continuità indiretta: un dato che chi “prenota” un concordato con l’idea di una cessione deve tenere presente fin dal primo giorno.
Gli obblighi della fase prenotativa, comuni a ogni forma di riserva
Qualunque sia la forma scelta, la fase prenotativa è un periodo di trasparenza rafforzata. Gli obblighi informativi della lett. c) non sono un adempimento formale: la situazione economico-patrimoniale e finanziaria depositata ogni mese viene iscritta nel registro delle imprese ed è quindi leggibile da creditori, banche e concorrenti. Il commissario la confronta con i dati precedenti, verifica l’andamento della gestione e può segnalare al tribunale scostamenti significativi. Una gestione che, durante la riserva, continua a bruciare cassa senza una spiegazione coerente con il futuro piano è uno degli indizi che più frequentemente alimentano le richieste di revoca del termine.
Va soppesato anche il regime degli atti. Gli atti di ordinaria amministrazione restano nella disponibilità dell’imprenditore; quelli urgenti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale, che può assumere informazioni, anche da terzi, e sentire il commissario. Il confine tra ordinaria e straordinaria amministrazione non è sempre netto (si pensi a un nuovo finanziamento, a un accordo transattivo con un creditore, alla vendita di un macchinario non più utilizzato), e il comma 1-ter sanziona l’errore con l’inefficacia dell’atto e la revoca del decreto. Per questo, nella fase prenotativa, la prudenza suggerisce di chiedere l’autorizzazione ogni volta che il dubbio è ragionevole. I crediti dei terzi sorti da atti legittimamente compiuti sono prededucibili, ma, come si vedrà, la prededuzione presuppone che alla riserva segua effettivamente l’apertura della procedura.
Infine, il codice consente di chiedere già con la domanda, anche nella forma con riserva, l’autorizzazione a contrarre finanziamenti funzionali alla prosecuzione dell’attività (art. 99 CCII), purché un professionista indipendente attesti che sono destinati al miglior soddisfacimento dei creditori. Per un’impresa in continuità, la cassa nella fase prenotativa è spesso la variabile che decide tutto: anche questo profilo incide sulla scelta della forma della domanda, perché un finanziatore sarà tanto più disposto a intervenire quanto più la riserva appare seria e orientata a un piano concreto.
Il rapporto con la composizione negoziata
Chi valuta la domanda con riserva deve chiedersi anche se non sia preferibile, o già in corso, la composizione negoziata della crisi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del CCII, nata dal D.L. 118/2021. Si tratta di un percorso stragiudiziale e riservato, nel quale un esperto indipendente agevola le trattative tra l’imprenditore e i creditori, con la possibilità di chiedere misure protettive e cautelari. A fronte del vantaggio della riservatezza e della minore rigidità, il rovescio della medaglia è che non vincola i creditori dissenzienti, salvo gli sbocchi espressamente previsti.
I due strumenti non si sovrappongono liberamente. L’art. 25-quinquies CCII stabilisce che l’istanza di composizione negoziata non può essere presentata mentre è pendente un procedimento introdotto con domanda di accesso a uno strumento di regolazione, anche nella forma con riserva, e pone limiti anche quando l’imprenditore abbia rinunciato a tale domanda in un periodo recente. In senso inverso, la conclusione negativa delle trattative non impedisce di depositare una domanda con riserva o una domanda completa, e in quel caso il lavoro svolto con l’esperto, compresi i dati raccolti e le bozze di piano, diventa la base naturale del progetto di regolazione o del piano definitivo. È questo il motivo per cui la scelta tra le tre opzioni che seguono non può essere separata dalla storia, anche stragiudiziale, della crisi.
Fissati questi elementi comuni, le strade realmente percorribili per chi punta alla continuità sono tre.
Opzione 1: la domanda con riserva “pura”
In cosa consiste
È la forma classica, erede del vecchio concordato “in bianco” dell’art. 161, comma 6, della legge fallimentare. Il debitore deposita il ricorso ex art. 40 con la documentazione dell’art. 39, comma 3, chiede la concessione del termine dell’art. 44, comma 1, lett. a), e, se lo ritiene necessario, domanda anche le misure protettive dell’art. 54, comma 2. Non deposita alcun progetto di regolazione: durante la fase prenotativa si applica quindi il regime “generale” dell’art. 46, richiamato dal comma 1-bis.
Quando ha senso: tre scenari
- L’impresa ha bisogno di bloccare subito azioni esecutive o un’istanza di liquidazione giudiziale, ma non ha ancora deciso se la soluzione finale sarà un concordato in continuità o un accordo di ristrutturazione con le banche. La forma pura lascia aperte entrambe le uscite, perché l’art. 44, lett. a), consente di depositare entro il termine sia la proposta di concordato sia la domanda di omologazione di accordi o del piano di ristrutturazione.
- I contratti in corso non sono a rischio immediato: i fornitori strategici continuano a servire l’impresa, i contratti di locazione e leasing non sono in discussione, e la priorità è soltanto “congelare” il fronte dei creditori aggressivi.
- Il quadro contabile non è ancora sufficientemente consolidato da consentire di redigere un progetto di regolazione credibile: depositarne uno sommario esporrebbe l’impresa a un vaglio negativo del tribunale, mentre la forma pura richiede soltanto la documentazione minima.
Come si esegue, in sintesi
Il ricorso va presentato al tribunale competente. Sul punto la Cassazione è tornata più volte nel 2025: con l’ordinanza n. 6620 del 12 marzo 2025 e con l’ordinanza n. 21865 del 29 luglio 2025 ha ribadito che la competenza si radica nel luogo in cui l’impresa ha il centro dei propri interessi principali, che si presume coincidente con la sede legale, salvo che risulti, in modo riconoscibile dai terzi, che l’attività si svolge stabilmente altrove. Sbagliare tribunale, nella fase prenotativa, significa perdere giorni preziosi.
Dopo il decreto, il debitore deve versare la somma per le spese nel termine perentorio assegnato, rispettare gli obblighi informativi mensili e chiedere l’autorizzazione per ogni atto urgente di straordinaria amministrazione. Entro il termine (eventualmente prorogato) deposita la proposta definitiva con il piano in continuità e l’attestazione del professionista indipendente.
I vantaggi, motivati
Il primo vantaggio è la rapidità: la documentazione richiesta è quella che un’impresa ordinata ha già nei propri archivi. Il secondo è la flessibilità dell’approdo: la scelta definitiva tra concordato e accordi viene rinviata al momento in cui il quadro sarà chiaro. Il terzo è la protezione degli amministratori: per il periodo coperto dal comma 1-bis non operano gli obblighi civilistici di ricapitalizzazione o messa in liquidazione connessi alle perdite, il che sottrae gli organi sociali a un dilemma che, fuori dalla procedura, può tradursi in responsabilità personale. Infine, per effetto dell’art. 46, le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all’iscrizione della domanda nel registro delle imprese diventano inefficaci verso i creditori anteriori.
Rischi e svantaggi, onestamente
A fronte di questi vantaggi, il rovescio della medaglia è significativo. Durante la fase prenotativa “pura” il debitore non beneficia delle regole proprie del concordato in continuità, in particolare di quelle che proteggono i contratti pendenti (art. 94-bis) e che consentono di sospendere o sciogliere quelli non più funzionali (art. 97). Inoltre, la forma pura è quella più esposta al sospetto di uso dilatorio: il commissario giudiziale vigila fin dal primo giorno e il tribunale può revocare il termine se gli obblighi informativi vengono disattesi.
C’è poi un rischio meno visibile ma concreto: se la riserva non viene sciolta e la procedura non si apre, i crediti sorti nella fase prenotativa rischiano di non essere riconosciuti come prededucibili. È quanto ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n. 1730 del 24 gennaio 2025, che ha negato la prededuzione in un caso in cui alla domanda con riserva non era seguito il deposito di proposta e piano, perché manca la necessaria continuità tra le fasi (la cosiddetta consecutio). Per un fornitore o un finanziatore che valuta se sostenere l’impresa in questa fase, è un dato che pesa: e pesa quindi anche sulla capacità del debitore di ottenere credito.
Quanto alla somma per le spese, la Cassazione (ord. n. 12352 del 9 maggio 2025, resa però su una fattispecie ancora regolata dall’art. 161, comma 6, della legge fallimentare) ha escluso che il mancato o insufficiente versamento comportasse automaticamente l’inammissibilità della domanda in assenza di una norma espressa. Oggi, tuttavia, il quadro è cambiato: l’art. 44, comma 2, CCII annovera espressamente il mancato rispetto dell’obbligo di versamento tra le cause di revoca del termine. L’ordinanza n. 12523 dell’8 maggio 2024 ha inoltre chiarito che il decreto che quantifica le spese non è reclamabile autonomamente: le contestazioni sull’importo vanno fatte valere con il reclamo contro l’eventuale sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. In pratica, il versamento va eseguito puntualmente e la discussione sull’importo, se c’è, va rinviata.
Il profilo ideale dell’opzione 1 è quello dell’impresa che deve fermare subito l’aggressione dei creditori, non ha contratti strategici in bilico e ha bisogno di tempo anche per scegliere quale strumento adottare.
Opzione 2: la domanda con riserva accompagnata dal progetto di regolazione in continuità
In cosa consiste
È la variante introdotta dal D.Lgs. 136/2024 con il nuovo comma 1-quater dell’art. 44. Il debitore deposita la domanda con riserva e, contestualmente o in un momento successivo, dichiara di voler accedere al concordato in continuità aziendale e deposita un progetto di regolazione coerente con quello strumento. Chiede quindi al tribunale che, in deroga al comma 1-bis, si applichi fin da subito il regime proprio del concordato in continuità.
La legge non descrive il contenuto minimo del progetto. I primi commenti segnalano che la giurisprudenza di merito tende a esigere almeno gli elementi essenziali di un piano (linee strategiche, flussi attesi, trattamento ipotizzato delle classi), con riferimenti alla lista di controllo del D.M. 21 marzo 2023, e che l’applicazione del regime anticipato non è automatica ma passa per una verifica di completezza e plausibilità da parte del tribunale.
Quando ha senso: tre scenari
- Un fornitore essenziale minaccia di sospendere le forniture o di risolvere il contratto solo perché l’impresa ha depositato la domanda. Il regime della continuità include l’art. 94-bis, che impedisce ai creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, di provocarne la risoluzione o di modificarli unilateralmente per il solo fatto del deposito della domanda o del mancato pagamento di crediti anteriori.
- Esistono contratti in corso diventati un peso (una locazione di un magazzino non più necessario, un contratto di fornitura a prezzi fuori mercato) che l’impresa vuole sospendere o sciogliere già nella fase prenotativa: l’art. 97, comma 7, CCII richiama proprio il comma 1-quater dell’art. 44, consentendo di anticipare le relative istanze.
- Il piano è già in fase avanzata, magari perché l’impresa esce da una composizione negoziata non conclusa con un accordo, e il debitore dispone di numeri sufficienti per presentare un progetto credibile.
Come si esegue, in sintesi
Il procedimento iniziale coincide con quello dell’opzione 1 (ricorso ex art. 40, documentazione ex art. 39, comma 3, termine, commissario, obblighi informativi, spese), a cui si aggiunge il deposito del progetto e l’istanza specifica perché si applichi il regime della continuità. Su quell’istanza il tribunale si pronuncia dopo aver verificato il progetto.
I vantaggi, motivati
Il vantaggio principale è la stabilizzazione della gestione corrente: il regime della continuità protegge i rapporti contrattuali essenziali proprio nella fase più delicata, quella in cui fornitori e controparti, appresa la notizia della domanda, sono più tentati di sfilarsi. Su questo punto l’orientamento non è ancora uniforme: una parte della giurisprudenza di merito (si cita in dottrina Trib. Arezzo, 9 agosto 2024) aveva escluso l’applicabilità dell’art. 94-bis durante la fase prenotativa, mentre un orientamento successivo (Trib. Milano, 2 novembre 2025, secondo la ricostruzione dei commentatori) l’ha ammessa proprio per effetto del comma 1-quater, quando il progetto indica il concordato in continuità. Il secondo vantaggio è la credibilità: un progetto ben costruito comunica a banche, fornitori e commissario che la domanda non è un espediente dilatorio. Il terzo è l’anticipo dei tempi: parte del lavoro necessario al piano definitivo è già fatta, e il termine dell’art. 44 lavora a favore e non contro l’impresa.
Rischi e svantaggi, onestamente
Il rovescio della medaglia sta nell’esposizione. Il progetto viene vagliato dal tribunale e letto dal commissario: se è debole, il rischio non è soltanto il rigetto dell’istanza di applicazione anticipata del regime, ma anche quello di fornire elementi a chi vuole sostenere che la domanda è inidonea o abusiva. Inoltre, il progetto “orienta” la scelta: dichiarare la continuità sin dall’inizio riduce la flessibilità rispetto all’opzione 1, anche se il passaggio successivo a un altro strumento non è precluso in astratto. Infine, la preparazione richiede tempo e competenze contabili: se l’impresa ha davanti una scadenza di pochi giorni (un’asta fissata, un’udienza sulla liquidazione giudiziale), aspettare il progetto può significare depositare tardi.
C’è anche un tema di coerenza futura. Se la continuità sarà indiretta, fondata sull’offerta di un terzo, il progetto dovrà già tenere conto di come il valore di quell’offerta entrerà nel confronto con l’alternativa liquidatoria: la Cassazione, con l’ord. n. 22960/2026, ha affermato che nel concordato in continuità il tribunale, già in sede di ammissibilità, deve controllare la legalità della proposta anche quanto al calcolo del valore di liquidazione, e che non si può escludere da esso il valore dell’offerta del terzo sostituendolo con una stima inferiore di liquidazione “atomistica”, tanto più se l’offerta è stata selezionata con una procedura competitiva.
Il profilo ideale dell’opzione 2 è quello dell’impresa che ha già un’idea chiara di continuità, numeri sufficienti per renderla plausibile e contratti strategici da proteggere fin dal primo giorno.
Opzione 3: la domanda completa di concordato in continuità, senza riserva
In cosa consiste
È l’alternativa di confronto: il debitore non chiede alcun termine e deposita subito, con il ricorso ex art. 40, la proposta, il piano in continuità redatto secondo l’art. 87 CCII e l’attestazione del professionista indipendente. Il tribunale, verificata l’ammissibilità, apre la procedura con il decreto dell’art. 47.
Quando ha senso: tre scenari
- L’impresa ha già lavorato al piano, per esempio durante una composizione negoziata nella quale le trattative con i creditori non hanno portato a un accordo, e dispone di un piano attestabile in tempi brevi.
- Il debitore teme che una fase prenotativa venga letta come dilatoria (per esempio perché vi è già stata una precedente domanda con riserva non coltivata) e preferisce presentarsi con un progetto completo.
- Non c’è un’urgenza esecutiva immediata, o le misure protettive possono essere chieste comunque con la domanda completa, per cui il beneficio del “tempo prenotato” non compensa il rischio di una fase intermedia.
Come si esegue, in sintesi
Si deposita il ricorso con tutta la documentazione, comprensiva del piano, dell’attestazione e, se l’impresa intende avvalersene, della proposta di transazione fiscale e contributiva ex art. 88 CCII. Su quest’ultimo punto va segnalato che il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, ha esteso il perimetro della transazione ai tributi locali: un elemento che può incidere sulla costruzione del piano in continuità, sia esso depositato subito o alla scadenza della riserva.
I vantaggi, motivati
Il vantaggio è la linearità: niente fase prenotativa, niente obblighi informativi mensili prima dell’apertura, niente rischio di revoca del termine. Il tribunale valuta subito un piano completo, e l’apertura della procedura determina l’applicazione di tutte le regole del concordato in continuità (effetti dell’art. 94-bis, regime dei contratti dell’art. 97, autorizzazioni ai pagamenti dell’art. 100, finanziamenti ex art. 99, classi e regole distributive dell’art. 84).
Rischi e svantaggi, onestamente
Il rovescio della medaglia è il tempo necessario a preparare tutto prima del deposito: settimane o mesi in cui l’impresa resta esposta a pignoramenti, iscrizioni di ipoteche giudiziali e istanze di liquidazione giudiziale, e in cui gli amministratori restano soggetti agli obblighi civilistici connessi alle perdite. In assenza di una tutela anticipata, un creditore aggressivo può aggredire proprio i beni che il piano considera essenziali. Il ricorso alla composizione negoziata, con le sue misure protettive, può colmare questo vuoto, ma è un percorso diverso, con regole proprie.
Il profilo ideale dell’opzione 3 è quello dell’impresa che ha già il piano pronto o quasi, non subisce aggressioni imminenti e vuole presentarsi al tribunale con un progetto completo fin dal primo atto.
Le tre strade alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con gli stessi dati di partenza per rendere confrontabili le opzioni. Non riproducono casi reali.
Dati comuni. Società di produzione di componenti meccanici, 37 dipendenti. Debiti complessivi: 2.347.800 €, di cui 612.450 € verso banche (in parte ipotecari), 884.300 € verso fornitori, 498.700 € tributari e contributivi, 352.350 € altri. Un fornitore di materia prima strategica, creditore di 143.900 €, ha comunicato che sospenderà le forniture. Il 2 giugno 2026 un fornitore ha iscritto ipoteca giudiziale sul capannone per 76.240 €. Un istituto di credito ha notificato un pignoramento presso terzi. La società ritiene di poter generare, proseguendo l’attività, un flusso netto annuo di circa 318.000 €.
Simulazione 1 — Riserva pura
Il ricorso è depositato il 14 luglio 2026 e la domanda è iscritta nel registro delle imprese il 16 luglio. Il tribunale concede sessanta giorni. Poiché il termine non subisce sospensione feriale, la scadenza cade il 14 settembre 2026: dal 17 al 31 luglio decorrono 15 giorni, agosto ne aggiunge 31, e i restanti 14 portano al 14 settembre.
Effetti: l’ipoteca giudiziale del 2 giugno è stata iscritta 44 giorni prima dell’iscrizione della domanda, quindi entro la finestra di novanta giorni dell’art. 46: è inefficace verso i creditori anteriori. Se la società ha chiesto le misure protettive, il pignoramento presso terzi della banca non potrà proseguire per la durata delle misure confermate dal tribunale. Gli amministratori, grazie al comma 1-bis, non sono tenuti a convocare l’assemblea per la ricapitalizzazione nonostante le perdite.
Criticità: il fornitore strategico non è vincolato dal regime dell’art. 94-bis, perché la società non ha depositato alcun progetto. Se sospende le forniture, la produzione può fermarsi proprio mentre si costruisce il piano. L’autorizzazione a pagare i crediti anteriori per prestazioni essenziali (art. 100 CCII) è costruita sul concordato in continuità: nella fase prenotativa pura la sua concessione è quantomeno incerta e, in ogni caso, richiederebbe di dimostrare che la prestazione è essenziale e che il pagamento è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
Se il piano non è pronto, la società chiede proroga motivata di sessanta giorni: il nuovo termine scade il 13 novembre 2026 (16 giorni restanti di settembre, 31 di ottobre, 13 di novembre).
Simulazione 2 — Riserva con progetto in continuità
Stessi dati, stesso deposito al 14 luglio. Con la domanda la società deposita un progetto di regolazione in continuità diretta: prosecuzione dell’attività, classi distinte per creditori bancari ipotecari, fornitori strategici, fornitori non strategici e creditori pubblici, flussi del piano quinquennale per complessivi 1.590.000 € circa (318.000 € annui per cinque anni) destinati ai creditori.
Il tribunale, verificata la plausibilità del progetto, ammette l’applicazione anticipata del regime della continuità. Se l’orientamento del tribunale è quello che ammette l’art. 94-bis anche nella fase prenotativa, il fornitore di materia prima non può rifiutare l’adempimento del contratto pendente per il solo fatto del mancato pagamento dei 143.900 € anteriori. La società può inoltre chiedere fin da subito la sospensione del contratto di locazione di un secondo magazzino non più necessario, che costa 4.870 € al mese.
L’ipoteca giudiziale resta inefficace come nella simulazione 1. Il termine e la proroga funzionano allo stesso modo.
Criticità: il progetto è stato redatto in sei settimane, che la società non aveva nella simulazione 1. Se i numeri del progetto fossero fragili, il tribunale potrebbe negare il regime anticipato, e il commissario utilizzerebbe quelle stesse cifre come metro per valutare il piano definitivo.
Simulazione 3 — Domanda completa senza riserva
Stessi dati, ma la società sceglie di depositare direttamente il piano attestato. Il lavoro di redazione e attestazione richiede circa tre mesi: il deposito avviene il 13 ottobre 2026.
Effetti: nel frattempo l’ipoteca giudiziale del 2 giugno è stata iscritta ben oltre novanta giorni prima dell’iscrizione della domanda: non è più colpita dall’inefficacia dell’art. 46 e resta opponibile. La banca ha potuto proseguire il pignoramento presso terzi per tutta l’estate, salvo l’accesso alla composizione negoziata con misure protettive. Il fornitore strategico ha sospeso le forniture a luglio. Una volta aperta la procedura, la società beneficia di tutte le regole della continuità, ma vi arriva dopo aver subito i danni del periodo scoperto.
Vantaggio: nessuna fase prenotativa, nessun rischio di revoca del termine, un piano già vagliato dall’attestatore al momento del deposito.
La lezione delle tre simulazioni è che la scelta non dipende dall’entità del debito, ma dal calendario: dove cadono le iscrizioni pregiudizievoli, quanto è vicina l’interruzione delle forniture, quanto tempo serve davvero per un piano attestabile.
Il confronto in tabella
La tabella riassume le differenze che contano davvero nella scelta. Va letta tenendo presente che le tre strade non sono gerarchicamente ordinate: ciascuna è la migliore in un certo contesto e la peggiore in un altro. Quanto ai costi, l’unico profilo comparabile in termini generali è quello dei costi di giustizia e delle spese di procedura previsti dalla legge: il contributo unificato e i diritti di cancelleria dovuti per il ricorso, la somma che il tribunale ordina di versare per le spese della procedura ai sensi dell’art. 44, lett. d), e il compenso del commissario giudiziale liquidato secondo i parametri di legge. Questi importi non sono fissi, perché la somma per le spese viene determinata dal tribunale in relazione alla dimensione dell’impresa e alla presumibile durata della procedura; ciò che cambia tra le opzioni è soprattutto il momento in cui vengono sostenuti.
| Criterio | Opzione 1 — Riserva pura | Opzione 2 — Riserva con progetto in continuità | Opzione 3 — Domanda completa |
|---|---|---|---|
| Tempi per il deposito | Immediati: bastano bilanci ed elenco creditori | Brevi o medi: serve un progetto plausibile | Lunghi: serve piano attestato completo |
| Durata della fase prenotativa | 30-60 giorni, prorogabili di non oltre 60 | 30-60 giorni, prorogabili di non oltre 60 | Assente |
| Complessità | Bassa all’ingresso, alta alla scadenza | Media all’ingresso, minore alla scadenza | Alta all’ingresso |
| Tutela dei contratti pendenti (art. 94-bis) | Non applicabile | Applicabile secondo l’orientamento più recente, se il tribunale ammette il regime anticipato | Applicabile dall’apertura |
| Sospensione/scioglimento contratti (art. 97) | Non anticipabile | Anticipabile (art. 97, comma 7) | Dopo la domanda, secondo le regole ordinarie |
| Ipoteche giudiziali nei 90 giorni | Inefficaci dal deposito | Inefficaci dal deposito | Inefficaci solo se iscritte nei 90 giorni prima di una domanda depositata più tardi |
| Effetti sull’esecuzione | Blocco solo se chieste e confermate le misure protettive | Come opzione 1 | Blocco solo dal deposito, con misure protettive |
| Obblighi civilistici sulle perdite | Sospesi fino alla scadenza del termine | Sospesi fino alla scadenza del termine | Restano operativi fino al deposito |
| Rischi in caso di esito negativo | Revoca del termine; prededuzione a rischio se il piano non arriva | Come opzione 1, più l’esposizione dei numeri del progetto | Inammissibilità o mancata omologazione, senza fase intermedia |
| Reversibilità della scelta dello strumento | Massima: concordato, accordi o PRO restano possibili | Ridotta: lo strumento è già indicato, il cambio va motivato | Minima: la proposta è già definita, modificabile nei limiti di legge |
| Costi di giustizia | Contributo unificato e diritti; somma per spese ex lett. d); compenso del commissario | Come opzione 1 | Contributo unificato e diritti; compenso del commissario dall’apertura |
L’elemento che la tabella non può mostrare è la sequenza temporale: un’impresa può passare dall’opzione 1 all’opzione 2 depositando il progetto in un momento successivo alla domanda, come consente espressamente il comma 1-quater. La scelta iniziale, dunque, non è sempre definitiva.
I criteri per scegliere
Non c’è una regola che indichi in astratto l’opzione corretta. Ci sono però criteri ricorrenti che, combinati, orientano la valutazione.
Primo criterio: l’urgenza esecutiva. Se la situazione presenta un pignoramento in corso su beni essenziali, un’asta già fissata o un’istanza di liquidazione giudiziale con udienza vicina, generalmente il tempo necessario per la domanda completa è un lusso che l’impresa non può permettersi. In questi casi le opzioni 1 e 2 tendono a prevalere, e la scelta tra le due dipende dagli altri criteri. Va soppesato, però, che una fase prenotativa chiesta solo per prendere tempo, senza un progetto realistico dietro, espone alla revoca del termine e al rischio che il tribunale, alla scadenza, dichiari l’inammissibilità e apra la liquidazione giudiziale su istanza dei creditori.
Secondo criterio: la fragilità dei contratti strategici. Se la continuità dipende da pochi contratti essenziali (fornitura di materia prima, licenze, locazione dello stabilimento) e le controparti hanno già manifestato l’intenzione di sfilarsi, il regime anticipato della continuità diventa un fattore decisivo. A fronte di questo vantaggio, occorre valutare se l’impresa è in grado di presentare in tempi brevi un progetto sufficientemente solido da superare il vaglio del tribunale. Se lo è, l’opzione 2 offre una tutela che l’opzione 1 non dà.
Terzo criterio: la maturità del piano. Se i numeri sono già stati elaborati (per esempio nel corso di una composizione negoziata), l’opzione 3 o almeno l’opzione 2 consentono di valorizzare il lavoro fatto. Se invece la contabilità non è aggiornata e i flussi prospettici sono ancora da costruire, un progetto prematuro rischia di nuocere più che giovare: la riserva pura, accompagnata da un deposito del progetto in un secondo momento, è spesso l’equilibrio più prudente.
Quarto criterio: la natura della continuità. Se la continuità sarà indiretta, fondata su una cessione o un affitto d’azienda, è essenziale capire fin dall’inizio come verrà trattata l’offerta del terzo nel confronto con l’alternativa liquidatoria, alla luce dell’ord. n. 22960/2026 della Cassazione. In questo scenario il progetto di regolazione ha una funzione anche di “prenotazione” della struttura dell’operazione e di garanzia per l’acquirente.
Quinto criterio: la storia procedurale dell’impresa. Se l’impresa ha già presentato in passato domande con riserva non coltivate, o se è in corso una composizione negoziata, le valutazioni cambiano. Il codice regola i rapporti tra composizione negoziata e domanda di accesso agli strumenti (art. 25-quinquies CCII) e prevede limiti alla presentazione dell’istanza di composizione negoziata in pendenza di una domanda ex art. 40, anche con riserva, o dopo una rinuncia recente. L’elemento dirimente, qui, è non bruciare strade che potrebbero servire più avanti.
Se l’impresa presenta contemporaneamente più criteri in tensione tra loro (urgenza alta ma piano immaturo; contratti fragili ma progetto non ancora credibile), la soluzione non è scegliere a priori, ma programmare una sequenza: riserva pura subito, progetto in continuità depositato appena i numeri lo consentono, piano definitivo entro il termine o la proroga.
In questa valutazione si inserisce l’esperienza specifica dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conoscere dall’interno la composizione negoziata consente di leggere la domanda con riserva non come un atto isolato, ma come un passaggio di una strategia di risanamento coerente.
Le domande di chi è indeciso
Posso depositare la riserva pura e solo dopo il progetto in continuità?
Sì. Il comma 1-quater dell’art. 44 prevede espressamente che il progetto possa essere depositato insieme alla domanda o successivamente. Il rovescio della medaglia è che il regime della continuità decorre solo da quando il tribunale lo ammette, non retroattivamente: i contratti già risolti o le forniture già sospese nel frattempo non vengono “riattivate” dalla norma.
Se alla scadenza il piano non è pronto, che cosa succede?
È possibile chiedere la proroga, motivata, di non oltre sessanta giorni. Se anche il termine prorogato decorre senza deposito, il tribunale dichiara l’improcedibilità o l’inammissibilità della domanda e, se pende un’istanza dei creditori o del pubblico ministero, può aprire la liquidazione giudiziale. Inoltre, come ha chiarito la Cassazione con l’ord. n. 1730/2025, i crediti sorti nella fase prenotativa rischiano di perdere la prededuzione se la procedura non viene effettivamente aperta. Va considerato che la proroga non è un diritto automatico: occorre dimostrare che il lavoro sul piano è in corso e che il tempo aggiuntivo è funzionale a concluderlo.
Posso cambiare strumento a metà strada?
Con la riserva pura, la flessibilità è massima: entro il termine si può depositare un concordato in continuità, un accordo di ristrutturazione o un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Con il progetto in continuità lo strumento è già indicato, e un cambio di rotta richiede una motivazione credibile, tanto più se è stato concesso il regime anticipato.
E se scelgo la strada sbagliata?
Le conseguenze non sono simmetriche. Scegliere la riserva pura quando servirebbe la tutela dei contratti può far perdere forniture essenziali; scegliere il progetto quando i numeri non reggono può offrire argomenti a chi contesta la domanda; scegliere la domanda completa quando l’urgenza è alta può significare subire pignoramenti e ipoteche nel periodo scoperto. Per questo la decisione va presa sulla base di un’analisi preliminare dei contratti, delle iscrizioni pregiudizievoli e dei flussi di cassa, e non per abitudine.
La domanda con riserva protegge automaticamente dai pignoramenti?
No. Il deposito produce gli effetti dell’art. 46 (atti straordinari solo autorizzati, inefficacia delle ipoteche giudiziali recenti), ma il blocco delle azioni esecutive e cautelari dipende dalle misure protettive previste dall’art. 54, che vanno richieste espressamente e confermate dal tribunale secondo il procedimento dell’art. 55. È un passaggio che non va dato per scontato.
Il commissario giudiziale “gestisce” l’impresa durante la riserva?
No. L’imprenditore conserva la gestione, ma sotto la vigilanza del commissario e nel rispetto degli obblighi informativi. Il commissario non è un amministratore: controlla, segnala, riferisce. La Cassazione, nell’ord. n. 22960/2026, ha ribadito tra l’altro che il commissario non è parte in senso sostanziale e non ha una legittimazione autonoma a impugnare o resistere nel giudizio di legittimità.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono state selezionate perché illuminano aspetti specifici del confronto. I principi sono riformulati e non costituiscono la riproduzione delle massime ufficiali. Dove la pronuncia riguarda la legge fallimentare previgente, lo si segnala espressamente.
Sul funzionamento comune della domanda con riserva (rilevanti per tutte le opzioni)
1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6620 del 12 marzo 2025. La competenza a ricevere la domanda dell’art. 44 spetta al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede effettiva, che di norma coincide con quella legale; se emergono elementi contrari, conta il luogo in cui l’attività prevalente si svolge in modo riconoscibile dai terzi. Rilevanza: un errore di competenza nella fase prenotativa costa giorni che il termine non restituisce.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21865 del 29 luglio 2025. Il criterio di riferimento per la competenza è il centro degli interessi principali del debitore, presuntivamente coincidente con la sede legale, salvo la prova di un diverso luogo conoscibile dai terzi. Rilevanza: conferma il principio della pronuncia precedente e ne consolida l’applicazione a tutte le domande di accesso.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12523 dell’8 maggio 2024. Il decreto con cui il tribunale ordina il versamento della somma per le spese della procedura non è autonomamente reclamabile; le contestazioni sull’importo vanno proposte con il reclamo contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale. Rilevanza: chi sceglie una delle due forme di riserva deve versare comunque nel termine perentorio, senza contare su un’impugnazione immediata.
4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12352 del 9 maggio 2025 (fattispecie regolata dall’art. 161, comma 6, l. fall.). Il mancato o insufficiente deposito della somma richiesta non determinava di per sé l’inammissibilità o l’improcedibilità, in mancanza di una norma espressa, non essendo applicabili ratione temporis le regole del CCII. Rilevanza: va letta per contrasto: oggi l’art. 44, comma 2, CCII include espressamente il mancato versamento tra le cause di revoca del termine.
5. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1730 del 24 gennaio 2025. La prededuzione dei crediti sorti nella fase successiva alla domanda presuppone che la procedura sia stata effettivamente aperta: la sola domanda con riserva, non seguita dal deposito di proposta e piano, non basta, perché manca la continuità tra le fasi. Rilevanza: è il rischio principale delle opzioni 1 e 2 se la riserva non viene sciolta, e incide sulla disponibilità di fornitori e finanziatori a sostenere l’impresa.
Sul regime anticipato della continuità (opzione 2)
6. Trib. Milano, 2 novembre 2025 (provvedimento citato in dottrina; estremi da verificare sul testo integrale). Quando il debitore deposita un progetto di regolazione che indica il concordato in continuità, l’art. 94-bis può operare anche durante la fase prenotativa, per effetto del comma 1-quater dell’art. 44. Rilevanza: sostiene l’utilità dell’opzione 2 per chi deve proteggere contratti strategici.
7. Trib. Arezzo, 9 agosto 2024 (provvedimento citato in dottrina; estremi da verificare sul testo integrale). Aveva escluso l’applicabilità dell’art. 94-bis nella fase prenotativa. Rilevanza: dimostra che l’orientamento non è uniforme e che il beneficio dell’opzione 2 dipende anche dalla prassi del tribunale competente.
Sul controllo del piano in continuità (opzioni 2 e 3, e scioglimento della riserva)
8. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22960 pubblicata il 9 luglio 2026. Nel concordato in continuità il tribunale verifica, già in sede di ammissibilità, la legalità sostanziale della proposta, compreso il metodo di calcolo del valore di liquidazione; nella continuità indiretta basata sull’offerta di un terzo non è legittimo escludere dal valore di liquidazione l’importo dell’offerta per sostituirlo con una stima inferiore di liquidazione atomistica, specie se l’offerta è stata selezionata con procedura competitiva. La stessa ordinanza afferma che il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità senza aprire la liquidazione giudiziale non ha natura decisoria e non è ricorribile ex art. 111 Cost., e che il commissario giudiziale non ha legittimazione autonoma in sede di legittimità. Rilevanza: è il riferimento principale per chi, durante la riserva, costruisce una continuità indiretta.
9. Cass. civ., Sez. Unite, n. 1521 del 23 gennaio 2013 (legge fallimentare). Il giudice è tenuto a controllare la fattibilità giuridica della proposta di concordato, mentre la valutazione della convenienza economica spetta ai creditori; il controllo sulla fattibilità economica resta limitato alla verifica della manifesta inidoneità del piano. Rilevanza: è il principio-cardine, richiamato anche dalla Cassazione nel 2026, che delimita il vaglio del tribunale sul piano depositato allo scioglimento della riserva o con la domanda completa.
Sulla stabilità della scelta (opzione 3 e passaggi tra strumenti)
10. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22960/2026, profilo processuale. Il giudizio sull’inammissibilità della proposta, quando non è accompagnato dall’apertura della liquidazione giudiziale, non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione. Rilevanza: chi sceglie la domanda completa e si vede dichiarare inammissibile la proposta non può contare su un ulteriore grado di legittimità immediato: la qualità del piano depositato, e la coerenza della strategia fin dal primo atto, diventano decisive.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio affronta la domanda con riserva come una scelta strategica e non come un adempimento. Concretamente:
- Ricostruiamo il calendario della crisi: verifichiamo le date di iscrizione di ipoteche giudiziali, pignoramenti, istanze di liquidazione giudiziale e scadenze contrattuali, per stabilire quale forma di domanda consente di neutralizzare il maggior numero di pregiudizi.
- Valutiamo quale delle tre opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando urgenza esecutiva, maturità del piano, fragilità dei contratti e prassi del tribunale competente.
- Individuiamo il tribunale competente sulla base della sede effettiva dell’impresa e del centro degli interessi principali, alla luce della giurisprudenza di legittimità del 2025.
- Redigiamo il ricorso ex art. 40 con riserva e predisponiamo la documentazione dell’art. 39, comma 3, insieme ai commercialisti dello staff.
- Prepariamo le istanze di misure protettive e seguiamo il procedimento di conferma, per evitare che il blocco delle azioni esecutive venga meno per vizi procedurali.
- Costruiamo il progetto di regolazione in continuità quando la tutela dei contratti strategici lo richiede, curando che i numeri siano plausibili e coerenti con il piano definitivo.
- Predisponiamo le istanze ex art. 94-bis e art. 97 per proteggere i contratti essenziali o sospendere quelli non più funzionali, sostenendole con gli orientamenti giurisprudenziali più recenti.
- Gestiamo gli obblighi informativi mensili e le richieste di autorizzazione per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione, per ridurre il rischio di revoca del termine.
- Valutiamo la tempestività della proroga e ne costruiamo la motivazione documentale.
- Coordiniamo il passaggio dalla fase prenotativa al piano definitivo, integrando, ove utile, la transazione fiscale e contributiva anche alla luce dell’estensione ai tributi locali.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il tema della domanda con riserva, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più: consente di valutare con cognizione di causa se il percorso della composizione negoziata sia ancora praticabile o se sia il momento di depositare la domanda con riserva, e come coordinare i due strumenti senza precludersi alternative.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la scelta fatta oggi, nella forma della domanda, va difesa domani davanti al tribunale, in sede di reclamo e, se necessario, in sede di legittimità, senza cambiare mani e senza cambiare linea. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché il progetto di regolazione e il piano in continuità sono documenti in cui l’aspetto giuridico e quello economico-finanziario non possono essere separati.
Chiusura
La domanda di concordato con riserva per la continuità aziendale funziona come una “prenotazione” della tutela concorsuale, ma la sua forma condiziona ciò che accade nei mesi più delicati della crisi: la riserva pura offre rapidità e flessibilità, il progetto in continuità anticipa la protezione dei contratti a fronte di una maggiore esposizione, la domanda completa garantisce linearità a costo di un periodo scoperto. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, contratti e diritti che non sempre si recuperano.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: lavorare sulla composizione negoziata significa confrontarsi ogni giorno con il momento esatto in cui un’impresa deve decidere se e come accedere a uno strumento giudiziale di regolazione della crisi. A questa competenza si affiancano lo staff multidisciplinare e la possibilità di seguire la strategia fino all’ultimo grado di giudizio.
📩 Prima che il termine della riserva inizi a correre, parliamone: i recapiti per raggiungere lo Studio Monardo ti aspettano qui sotto, in fondo all’articolo.
