La Proposta Di Concordato Può Prevedere La Cessione Delle Azioni Revocatorie Del Curatore?

Tra gli strumenti per chiudere una liquidazione giudiziale, il concordato è quello su cui circolano le idee più approssimative. Chi lo propone, che sia un creditore, un investitore o una società collegata all’imprenditore, spesso pensa di poter “comprare” in blocco tutto ciò che il curatore ha in mano: immobili, crediti, contenziosi, e soprattutto le azioni revocatorie e le azioni di responsabilità, che a volte valgono più dell’attivo stesso. I creditori, dall’altra parte, temono che dietro la cessione delle revocatorie si nasconda un regalo al convenuto o all’ex amministratore.

La risposta breve alla domanda del titolo è sì, la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale può prevedere la cessione delle azioni di pertinenza della massa, revocatorie comprese. Ma l’art. 240, comma 5, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) pone condizioni precise: le azioni devono essere autorizzate dal giudice delegato e la proposta deve indicarne in modo specifico l’oggetto e il fondamento della pretesa. Tutto il resto, cioè quello che il passaparola aggiunge o toglie, è il terreno dei miti.

Agire sulla base di una convinzione sbagliata, in questa materia, è spesso peggio che non agire affatto: una proposta costruita male viene dichiarata inammissibile, e un creditore che vota senza capire cosa sta cedendo rinuncia, magari, alla parte più preziosa dell’attivo.

I miti che verifichiamo in questa guida:

  1. “Nel concordato si cedono solo i beni: le azioni restano al curatore”.
  2. “Si possono cedere tutte le azioni, anche quelle non ancora individuate, con una clausola generica”.
  3. “Cedere le revocatorie al terzo è sempre un abuso a danno dei creditori”.
  4. “Con l’omologazione le revocatorie pendenti si estinguono”.
  5. “Chi acquista le azioni prende il posto del debitore in tutto”.
  6. “Il proponente deve comunque pagare tutti i creditori, anche quelli che si fanno vivi dopo”.
  7. “Per i creditori la cessione delle azioni è neutra: incassano lo stesso, solo prima”.

Perché lo Studio Monardo segue proprio questa materia? Perché la cessione delle azioni della massa è un pezzo della regolazione della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: valutare quanto vale un contenzioso, chi ha interesse ad acquistarlo e come strutturare un’offerta credibile ai creditori è il lavoro quotidiano della composizione negoziata. A questo si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, che porta a confrontarsi di continuo con liquidazioni, inventari dell’attivo e azioni recuperatorie degli organi della procedura.

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Mito n. 1 — “Nel concordato si cedono solo i beni: le azioni restano sempre al curatore”

Il mito: “Il concordato nella liquidazione giudiziale serve a rilevare i beni; i giudizi del curatore, revocatorie comprese, vanno avanti per conto loro e non possono essere oggetto della proposta”.

Perché ci credono in tanti

È comprensibile crederci. Nella percezione comune la revocatoria è “un potere del curatore”, uno strumento pubblicistico che serve a ricostruire il patrimonio a beneficio di tutti i creditori. Sembra strano che un soggetto privato possa acquistarlo come si acquista un capannone. Inoltre, molte guide divulgative descrivono il concordato come “vendita in blocco dell’attivo”, e l’attivo, nell’immaginario, è fatto di cose: immobili, macchinari, crediti verso clienti.

C’è poi un fondo di verità storico: per lungo tempo la questione è stata discussa, e una parte della giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare anteriore alla riforma del 2006 aveva ristretto la cedibilità alle sole azioni già proposte (lo vedremo al mito n. 2).

La realtà

In realtà la norma dice l’opposto. L’art. 240, comma 5, CCII stabilisce che la proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo della liquidazione giudiziale, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. La regola riprende quella dell’art. 124 della legge fallimentare, nel testo successivo alla riforma del 2006.

Le azioni della massa sono quindi un elemento dell’attivo cedibile, al pari dei beni. Rientrano nell’espressione, in via di principio:

  • le revocatorie fallimentari (art. 166 CCII) e le revocatorie ordinarie esercitate dal curatore (art. 165 CCII);
  • le azioni per far dichiarare l’inefficacia di atti a titolo gratuito o di pagamenti anticipati (artt. 163 e 164 CCII);
  • le azioni di responsabilità contro amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori che il curatore esercita ai sensi dell’art. 255 CCII;
  • in genere, le azioni che esistono solo perché c’è la procedura o che il curatore esercita nell’interesse dell’intera massa dei creditori.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è la distinzione tra queste azioni e i semplici crediti del debitore (ad esempio un credito verso un cliente). I crediti sono “beni” e si cedono come tali; le azioni di massa hanno invece una disciplina propria, con condizioni aggiuntive. Una cosa, però, è chiara: il proponente può offrire di più ai creditori proprio perché acquista anche il valore atteso dei contenziosi, e il curatore, dopo l’esecuzione del concordato, non dovrà più coltivarli.

Va segnalato un dettaglio del testo vigente: il comma 5 si riferisce alla proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo. Il debitore e le società a lui collegate possono proporre il concordato solo dopo un anno dalla sentenza e a condizione di apportare risorse che incrementino l’attivo di almeno il 10% (art. 240, comma 1); se la loro proposta possa contenere anche la cessione delle azioni di massa è un profilo da valutare caso per caso, con prudenza, perché la cessione di una revocatoria a chi ha compiuto l’atto revocabile pone problemi evidenti di convenienza.

La prova

Il testo dell’art. 240, comma 5, CCII chiude la questione sul piano normativo. Sul piano giurisprudenziale, già sotto la legge fallimentare la Cassazione ha considerato del tutto lecita la cessione delle revocatorie al terzo proponente: Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274 ha escluso che la previsione della cessione delle azioni revocatorie al terzo integri, di per sé, un abuso dello strumento concordatario. E Cass. civ., Sez. I, 28 febbraio 2007, n. 4766 ha ricostruito gli effetti processuali di una cessione di revocatorie all’assuntore, dando per scontata la sua ammissibilità.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede a questo mito, se è un potenziale proponente, rinuncia a una leva decisiva: costruisce un’offerta sui soli beni, che spesso valgono poco, e viene superato da una proposta concorrente che “prezza” anche i contenziosi. Se è un creditore, rischia di non accorgersi che la proposta su cui vota contiene la cessione delle azioni più promettenti, e di non chiedersi se il prezzo offerto sia adeguato al loro valore.

Mito n. 2 — “Si possono cedere tutte le azioni, anche quelle non ancora individuate, con una clausola generica”

Il mito: “Basta scrivere nella proposta che si cedono ‘tutte le azioni della procedura, presenti e future’: il proponente si prende tutto e poi decide lui cosa fare”.

Perché ci credono in tanti

Il mito nasce dalla prassi dei contratti di cessione d’azienda o di cessione di crediti in blocco, dove clausole omnicomprensive sono frequenti. Chi ragiona da investitore vuole un perimetro ampio: se la procedura ha “qualcosa” da recuperare, preferisce averlo, senza dover elencare ogni contenzioso. E, in effetti, la norma non impone che le azioni siano già state iniziate in giudizio: un fondo di verità c’è.

La realtà

La cessione non può essere generica: l’art. 240, comma 5, CCII richiede che le azioni siano autorizzate dal giudice delegato e che la proposta indichi in modo specifico l’oggetto e il fondamento della pretesa. Le condizioni sono due, e vanno lette insieme.

Prima condizione: l’autorizzazione del giudice delegato. Il curatore non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato. Secondo la lettura più diffusa, il requisito significa che sono cedibili le azioni che il giudice delegato ha già autorizzato il curatore a esercitare, siano esse già promosse o soltanto deliberate; resta fuori il “potenziale” contenzioso che nessun organo della procedura ha mai vagliato. È questo il passaggio che separa la disciplina attuale dalla giurisprudenza più restrittiva formatasi prima della riforma del 2006, che ammetteva la cessione solo delle azioni già proposte in giudizio alla data di deposito della proposta.

Seconda condizione: l’indicazione specifica dell’oggetto e del fondamento. La proposta deve dire quale atto si vuole revocare o quale condotta si contesta, nei confronti di chi, per quale importo, sulla base di quale norma. Non basta il riferimento a “eventuali azioni revocatorie” o “eventuali azioni di responsabilità”. La ragione è semplice: i creditori votano su una proposta, e possono valutarne la convenienza solo se sanno che cosa cedono. Il tribunale, in sede di omologazione, deve poter controllare la stessa cosa.

C’è infine un terzo requisito, di forma ma decisivo: la cessione deve risultare espressamente dalla proposta e dall’omologazione. Non si presume e non si ricava dalla cessione dei beni.

La prova

Cass. civ., Sez. I, n. 6587 del 2003 (aprile 2003) ha affermato che la cessione dell’azione revocatoria deve essere prevista espressamente nella proposta e recepita nella sentenza di omologazione: non è implicita nella cessione dei beni, che costituisce un patto distinto. Sul versante storico, Cass. civ., Sez. I, 9 ottobre 1998, n. 10013 aveva ritenuto cedibili al terzo soltanto le revocatorie già proposte alla data di deposito della domanda: una regola nata sul vecchio testo, che aiuta a capire perché il legislatore del 2006, e poi quello del Codice della crisi, abbiano scelto il diverso criterio dell’autorizzazione del giudice delegato unito all’indicazione specifica.

Cosa rischia chi ci crede

Una proposta con una clausola generica sulle “azioni future” espone il proponente a un rilievo di inammissibilità della clausola o dell’intera proposta, a seconda di quanto la cessione pesa nell’economia dell’offerta. Nel migliore dei casi, il proponente si ritrova con un perimetro ridotto rispetto a quello che pensava di acquistare, perché le azioni non specificamente indicate restano alla procedura. Ciò che non è indicato con oggetto e fondamento non passa al proponente, anche se lui lo aveva “messo nel prezzo”.

Mito n. 3 — “Cedere le revocatorie al terzo è sempre un abuso a danno dei creditori”

Il mito: “Se la proposta prevede la cessione delle revocatorie, c’è sotto un accordo con il convenuto: i creditori vengono sempre danneggiati e il tribunale deve bocciarla”.

Perché ci credono in tanti

Il sospetto non nasce dal nulla. Le revocatorie colpiscono spesso soggetti vicini all’imprenditore (società del gruppo, familiari, banche con cui c’erano rapporti stretti) o soggetti economicamente forti. Se il proponente è proprio uno di loro, o è collegato a uno di loro, la cessione dell’azione gli permette di “spegnere” il contenzioso pagando ai creditori una percentuale invece della restituzione integrale. Lo stesso discorso vale per le azioni di responsabilità contro gli ex amministratori. Il rischio per i creditori, dunque, esiste davvero.

La realtà

La cessione delle revocatorie non è di per sé un abuso: diventa un problema solo se il prezzo offerto non riflette il valore dell’azione o se la proposta è usata per finalità diverse da quelle del concordato. La legge non vieta al convenuto, o a un soggetto collegato, di acquistare l’azione: affida la tutela dei creditori a tre presidi.

  1. L’informazione: l’indicazione specifica di oggetto e fondamento consente ai creditori di stimare quanto vale l’azione ceduta.
  2. Il voto: sono i creditori a decidere se la proposta è conveniente. Il curatore esprime il proprio parere e il giudice delegato ne valuta la ritualità prima di sottoporla al voto.
  3. Il controllo del tribunale in sede di omologazione, chiamato a pronunciarsi anche sulle eventuali opposizioni.

Il vero rischio per i creditori, quindi, non è la cessione in sé ma la cessione sottoprezzo. Un esempio di domanda da porsi: se la revocatoria di un pagamento di 180.000 € ha buone probabilità di successo, e la proposta complessiva aumenta il riparto di soli 40.000 € rispetto a una liquidazione che comprenderebbe il contenzioso, il creditore sta cedendo valore senza un adeguato corrispettivo. Viceversa, se l’azione è incerta, lunga e costosa, venderla a un prezzo certo può essere conveniente.

Allo stesso modo, la legge tollera che il proponente ottenga un vantaggio economico dall’operazione: è la remunerazione del rischio che si assume. Il profitto del proponente non è, in sé, un indice di abuso.

Stimare quanto vale un contenzioso ceduto è un lavoro che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), svolge abitualmente quando valuta gli asset di un’impresa in crisi e la sostenibilità delle offerte dei terzi.

La prova

Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274 ha affermato che l’abuso del concordato può ravvisarsi quando la procedura sacrifica il patrimonio del debitore oltre il necessario, ma non per la mera disparità di trattamento tra creditori, e ha escluso che la cessione al terzo delle azioni revocatorie integri di per sé un abuso. Cass. civ., Sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2674 ha ritenuto ammissibile la proposta del terzo che si riservi un’eventuale eccedenza del valore dei beni trasferiti rispetto a quanto pagato, se contenuta entro limiti ragionevoli, qualificandola come corrispettivo del rischio assunto. Sul voto, una pronuncia recente (Cass. civ., Sez. I, 3 febbraio 2026, n. 2258) ha escluso che il voto del creditore proponente e delle società a lui collegate vada sterilizzato per conflitto di interessi nel computo della maggioranza: un dato che rende ancora più importante, per gli altri creditori, verificare in anticipo il valore di ciò che viene ceduto.

Cosa rischia chi ci crede

Il creditore convinto che la cessione sia “sempre illegittima” si limita a votare contro o a opporsi con argomenti di principio, che difficilmente reggono. Perde così l’occasione di fare l’unica contestazione efficace: dimostrare, numeri alla mano, che il valore delle azioni cedute è stato sottostimato e che la proposta non è conveniente. Il proponente che crede al mito opposto, cioè che “tutto è lecito”, rischia invece una proposta respinta dal voto o contestata in sede di omologazione.

Mito n. 4 — “Con l’omologazione le revocatorie pendenti si estinguono”

Il mito: “Quando il concordato è omologato e la procedura si chiude, il curatore sparisce e con lui spariscono le cause: il convenuto in revocatoria può stare tranquillo”.

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è reale. Le revocatorie fallimentari sono azioni che presuppongono la procedura: il loro effetto è rendere l’atto inefficace nei confronti della massa dei creditori. Se la procedura si chiude e non c’è più una massa, viene naturale pensare che l’azione perda il suo oggetto. Ed è effettivamente così quando le azioni non sono state cedute: in quel caso la chiusura incide sulla loro proseguibilità.

La realtà

Quando invece la proposta prevede la cessione e l’omologazione la recepisce, l’azione non si estingue: passa al cessionario, che subentra nel processo come successore a titolo particolare nel diritto controverso. Il giudizio prosegue, ma con un nuovo titolare dal lato attivo. Il momento in cui il curatore perde la legittimazione dipende da come è costruito il trasferimento: se la proposta lo subordina all’integrale adempimento degli obblighi concordatari, la legittimazione del curatore cessa solo quando viene accertata la completa esecuzione del concordato.

Il convenuto, quindi, non può contare sull’estinzione: può contare, al massimo, sulla possibilità di contestare la regolarità della successione, ad esempio se l’azione pendente non era stata indicata nella proposta con oggetto e fondamento.

Il passaggio dell’azione al proponente o all’assuntore non è automatico: serve la previsione espressa nella proposta, l’omologazione e, se così stabilito, l’esecuzione del concordato. Fino a quel momento la causa resta del curatore, che continua a coltivarla con l’autorizzazione del giudice delegato. Anche dopo l’omologazione definitiva, nella fase esecutiva, il curatore conserva le sue funzioni e la sua legittimazione per le attività che gli restano da compiere, come ha ricordato di recente la Cassazione.

La prova

Cass. civ., Sez. I, 28 febbraio 2007, n. 4766 ha stabilito che, se le revocatorie sono state cedute all’assuntore, la chiusura del fallimento non le rende improcedibili: si verifica una successione a titolo particolare, il processo va interrotto e non semplicemente proseguito tra le parti originarie, e la legittimazione del curatore viene meno con il provvedimento che accerta l’esecuzione del concordato quando il trasferimento è subordinato all’adempimento. Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 1992, n. 5147 aveva già chiarito che, se il trasferimento è differito all’esecuzione degli obblighi, i beni restano nella massa fino a quel momento e gli atti dispositivi del cessionario sono sospensivamente condizionati. Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13337 ha ribadito che con l’omologazione definitiva e il conto della gestione si apre la fase esecutiva, durante la quale il curatore mantiene la legittimazione processuale. Sono tutte pronunce rese sulla legge fallimentare, ma il meccanismo è stato riprodotto dal Codice della crisi.

Cosa rischia chi ci crede

Il convenuto in revocatoria che, contando sull’estinzione, smette di difendersi o non valuta una transazione con il cessionario, rischia una condanna alla restituzione a favore di un soggetto privato che ha tutto l’interesse a portare la causa fino in fondo. Il proponente che non gestisce correttamente la successione processuale, invece, rischia di vedere il giudizio interrompersi senza riassunzione tempestiva, con conseguenze sulla sua sopravvivenza.

Mito n. 5 — “Chi acquista le azioni prende il posto del debitore in tutto”

Il mito: “Il terzo che si fa cedere attivo e azioni diventa il nuovo debitore: subentra in tutte le posizioni, può agire e difendersi in ogni giudizio come se fosse l’imprenditore”.

Perché ci credono in tanti

La figura dell’assuntore è spesso descritta come colui che “si accolla” il concordato: prende l’attivo e paga i creditori. Da qui l’idea di una successione totale, simile a quella dell’erede. Il fondo di verità è che l’assuntore, per le azioni che gli sono cedute, diventa effettivamente il nuovo titolare.

La realtà

La successione riguarda ciò che è ceduto e nei limiti in cui è ceduto. Bisogna distinguere due piani.

Sul lato attivo, il cessionario delle azioni di massa diventa titolare delle sole azioni indicate e trasferite: è un successore a titolo particolare in quelle pretese, non nel patrimonio del debitore.

Sul lato passivo, la posizione dipende dal tipo di accollo. Se l’assuntore si obbliga con liberazione del debitore, diventa l’unico obbligato verso i creditori concordatari; se invece si obbliga senza liberazione, debitore e assuntore restano entrambi tenuti e l’assuntore è un garante coobbligato, non un successore. La differenza non è teorica: incide sulla legittimazione ad agire e a difendersi nei giudizi che riguardano il debitore.

Acquistare le revocatorie non significa diventare il debitore: significa diventare titolari di specifiche pretese, con gli oneri processuali che ne derivano, mentre le altre posizioni seguono le regole dell’accollo previsto nella proposta.

La prova

Cass. civ., Sez. III, 30 novembre 2010, n. 24263 ha chiarito che l’assuntore è successore a titolo particolare del fallito solo se subentra nei debiti con contestuale liberazione del debitore originario; in mancanza, non è legittimato a proporre l’opposizione agli atti esecutivi. In senso analogo Cass. civ., Sez. I, 2 dicembre 2003, n. 18382 ha qualificato l’assuntore senza liberazione come garante e coobbligato, escludendo che possa intervenire in appello oltre i limiti dell’art. 344 c.p.c.

Cosa rischia chi ci crede

Il proponente che si crede “successore universale” rischia di agire in giudizi in cui non ha legittimazione, con pronunce di inammissibilità e spese. Il creditore che crede di poter rivolgere ogni pretesa all’assuntore rischia di sbagliare destinatario, perdendo tempo prezioso. Chiarire nella proposta, con precisione, che cosa si cede, che cosa si accolla e con quali effetti liberatori è la prima tutela per tutti.

Mito n. 6 — “Il proponente deve comunque pagare tutti i creditori, anche quelli che si fanno vivi dopo”

Il mito: “Chi propone il concordato e si prende attivo e revocatorie risponde verso chiunque abbia un credito anteriore, anche se non si è mai insinuato al passivo”.

Perché ci credono in tanti

Il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori, anche quelli che non hanno partecipato alla procedura. Da qui l’idea che il proponente, che “prende tutto”, debba farsi carico di tutti. Ed è vero quando la proposta non prevede limitazioni: in quel caso l’assuntore deve pagare nella percentuale concordataria anche i creditori concorsuali non insinuati.

La realtà

L’art. 240, comma 5, CCII consente al proponente di limitare gli impegni ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. Verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, fatte salve le regole sull’esdebitazione.

La limitazione è strettamente legata alla cessione delle azioni: chi acquista attivo e revocatorie vuole sapere con precisione quanto dovrà pagare. Il rovescio della medaglia è che il creditore rimasto fuori dal perimetro non può rivolgersi al proponente, ma solo al debitore, spesso privo di patrimonio dopo la cessione.

Se la limitazione è contenuta nella proposta ed è recepita dall’omologazione passata in giudicato, non è più contestabile. Il momento per far valere le proprie ragioni è prima: insinuandosi, proponendo opposizione o domanda tardiva prima della proposta, oppure contestando la proposta nelle sedi previste.

La prova

Cass. civ., Sez. I, 25 febbraio 2011, n. 4698 ha affermato che la clausola con cui l’assuntore limita i propri obblighi ai crediti ammessi, recepita nell’omologazione passata in giudicato, non può più essere messa in discussione, e il creditore escluso non può farla valere con il reclamo nella fase esecutiva. Cass. civ., Sez. I, 17 marzo 2004, n. 5391 ha negato la legittimazione passiva dell’assuntore verso il creditore non insinuato, quando la proposta conteneva la limitazione: la pretesa, dopo il giudicato, può essere fatta valere solo verso il debitore. In senso inverso, Cass. civ., Sez. V, 3 marzo 2000, n. 2400 ha precisato che, in mancanza di limitazione, l’assuntore deve pagare nella percentuale concordataria anche i creditori concorsuali non insinuati.

Cosa rischia chi ci crede

Il creditore che non si è insinuato, convinto di poter comunque chiedere il pagamento al proponente, scopre a concordato concluso di poter agire solo contro un debitore senza beni. Insinuarsi tempestivamente è la condizione per restare dentro il perimetro degli impegni del proponente. Il proponente che dimentica di inserire la clausola, invece, si espone verso creditori che non aveva previsto nel suo piano economico.

Mito n. 7 — “Per i creditori la cessione delle azioni è neutra: incassano lo stesso, solo prima”

Il mito: “Che le revocatorie restino al curatore o passino al proponente non cambia nulla: i creditori prendono comunque la loro percentuale, e con il concordato la prendono prima”.

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è evidente: il concordato accelera i tempi. Una revocatoria può durare anni tra primo grado, appello e Cassazione, e nel frattempo i creditori non vedono nulla. Il concordato, invece, offre una percentuale definita e un calendario di pagamento. Chi ragiona solo in termini di tempo conclude che la cessione delle azioni sia un’operazione “a somma zero”: stessi soldi, meno attesa.

La realtà

La cessione delle azioni di massa sposta il rischio e il possibile guadagno: non è mai neutra. Con il concordato i creditori scambiano un valore incerto (l’esito dei giudizi) con un valore certo (la percentuale offerta). È uno scambio che può essere vantaggioso, ma comporta alcune conseguenze che il passaparola tende a ignorare.

Primo: il maggior ricavo passa al proponente. Se la revocatoria ceduta si chiude con una condanna più alta di quella stimata, o se l’azione di responsabilità porta a un risarcimento consistente, la differenza resta al cessionario. I creditori hanno già incassato, o incasseranno, la percentuale pattuita, e non hanno diritto a integrazioni. È la logica stessa della cessione: il proponente si assume il rischio dell’insuccesso e, in cambio, trattiene il risultato del successo.

Secondo: la percentuale offerta deve essere confrontata con l’alternativa liquidatoria. Nel concordato nella liquidazione giudiziale il termine di paragone è ciò che i creditori ricaverebbero proseguendo la procedura, comprese le azioni. Se una revocatoria ha solide probabilità di accoglimento e il convenuto è solvibile, cederla a un prezzo modesto significa rinunciare a una parte significativa del riparto futuro. Per questo l’indicazione specifica di oggetto e fondamento non è un adempimento formale: è lo strumento con cui i creditori possono fare il confronto.

Terzo: il rischio dell’inadempimento del proponente. Se il proponente non esegue gli obblighi assunti, il concordato può essere risolto e la procedura riprende. Ma nel frattempo il tempo è passato, e i giudizi ceduti potrebbero essere stati gestiti in modo poco diligente, o addirittura transatti a condizioni sfavorevoli, se il trasferimento non era subordinato all’esecuzione. Da qui l’importanza delle garanzie che accompagnano la proposta e della scelta tra trasferimento immediato e trasferimento differito all’adempimento: quest’ultimo tutela meglio la massa, perché lascia le azioni in capo al curatore finché i creditori non sono stati pagati.

Quarto: il rischio di “neutralizzazione” delle azioni. Quando il cessionario è il convenuto o un soggetto a lui vicino, l’azione ceduta, di fatto, non verrà mai coltivata: si estingue per confusione o per rinuncia. In questi casi il prezzo della cessione coincide con l’intero valore che i creditori ne trarranno. Non è vietato, come visto al mito n. 3, ma è un elemento che deve pesare in modo esplicito nella valutazione della convenienza.

Quinto: le azioni di responsabilità hanno una dinamica propria. Spesso sono le azioni di valore potenzialmente più alto, ma anche le più incerte e lunghe, perché richiedono la prova del danno e del nesso causale con la condotta degli organi sociali. Cederle a un terzo può essere una scelta razionale; cederle, senza un’adeguata valutazione, a chi ha interesse a non esercitarle può invece privare i creditori dell’unica fonte di recupero significativa.

La prova

La conferma viene dallo stesso art. 240, comma 5, CCII, che subordina la cessione all’autorizzazione del giudice delegato e all’indicazione specifica di oggetto e fondamento della pretesa proprio per consentire ai creditori e agli organi della procedura di valutarne il prezzo. Sul piano giurisprudenziale, Cass. civ., Sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2674 ha riconosciuto che il terzo può legittimamente trattenere il maggior valore dei beni trasferiti, entro limiti di ragionevolezza, come compenso del rischio: un principio che conferma come lo scambio tra rischio e guadagno sia strutturale, e non neutro. Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 1992, n. 5147 mostra invece la funzione protettiva del trasferimento differito: finché gli obblighi non sono eseguiti, ciò che è ceduto resta nella massa.

Cosa rischia chi ci crede

Il creditore che considera la cessione “neutra” vota senza chiedersi quanto valgono le azioni cedute, senza leggere il parere del curatore su quel punto e senza verificare le garanzie dell’esecuzione. Se poi la revocatoria ceduta si rivela vincente, o il proponente non adempie, scopre di aver accettato un rischio che non aveva visto. Prima del voto bisogna chiedersi non solo “quanto prendo”, ma “a che cosa rinuncio”.

Le domande da porre prima del voto

Per tradurre il mito n. 7 in comportamenti concreti, il creditore chiamato a votare può verificare, uno per uno, questi punti:

  • quali azioni sono cedute, contro chi e per quale importo complessivo;
  • in che stato si trovano i giudizi già promossi (fase, prove raccolte, eventuali pronunce di primo grado);
  • se il curatore, nel suo parere, ha espresso una stima del valore atteso delle azioni;
  • se il proponente o i soggetti a lui collegati coincidono con i convenuti o con gli ex amministratori;
  • se il trasferimento delle azioni è immediato o subordinato all’esecuzione del concordato;
  • quali garanzie assistono l’adempimento della proposta;
  • se la proposta limita gli impegni ai soli creditori ammessi e se la propria posizione rientra nel perimetro.

Nessuna di queste domande ha una risposta “giusta” in astratto, ma ciascuna sposta il giudizio di convenienza. La percentuale offerta è solo il primo numero: il secondo, spesso trascurato, è il valore di ciò che viene ceduto in cambio.

Il mito alla prova dei numeri

Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali: servono a vedere che cosa succede davvero a chi agisce sulla base di uno dei miti.

Ipotesi A — La clausola generica

Liquidazione giudiziale di una s.r.l. con attivo stimato in 412.600 € (immobile e magazzino) e passivo ammesso di 1.874.300 €. Il curatore, autorizzato dal giudice delegato, ha promosso una revocatoria fallimentare per pagamenti di 236.800 € a favore di un fornitore; ha inoltre segnalato nella relazione possibili profili di responsabilità degli amministratori, senza però chiedere né ottenere l’autorizzazione ad agire.

Un terzo deposita una proposta che offre il 22% ai chirografari e prevede la cessione di “tutte le azioni della procedura, comprese quelle di responsabilità, presenti e future”.

  • La revocatoria da 236.800 € è autorizzata e già promossa: cedibile, se la proposta ne indica oggetto (i pagamenti, il convenuto, l’importo) e fondamento (art. 166 CCII).
  • L’azione di responsabilità non è stata autorizzata e non è descritta: la clausola generica non basta a trasferirla.
  • Esito realistico: il proponente deve riformulare la proposta, specificando le azioni; se il valore atteso dell’azione di responsabilità era la ragione economica della sua offerta, deve ripensare il prezzo o attendere che l’azione venga autorizzata e descritta.

Ipotesi B — Il creditore che non si è insinuato

Un creditore vanta 58.430 € per forniture anteriori alla sentenza. Convinto che “il proponente paga tutti”, non presenta domanda di ammissione. La proposta del terzo, che comprende la cessione di due revocatorie per complessivi 311.000 €, limita gli impegni ai creditori ammessi e a quelli che hanno presentato opposizione o domanda tardiva al momento della proposta, offrendo il 18%.

  • Il creditore ammesso con 58.430 € avrebbe ricevuto, in esecuzione del concordato, 10.517,40 € (18%).
  • Il creditore non insinuato non ha azione verso il proponente: può rivolgersi solo al debitore, che dopo la cessione dell’attivo non ha beni.
  • Esito: perdita di fatto dell’intero credito, per non aver valutato la clausola di limitazione prevista dall’art. 240, comma 5.

Ipotesi C — Il prezzo delle revocatorie

Il curatore stima la probabilità di successo di una revocatoria da 184.700 € al 60%, con tempi di tre anni e spese stimate di 21.300 €. Valore atteso lordo: 110.820 €; al netto delle spese: 89.520 €. Il proponente offre, per l’intero pacchetto (beni stimati 96.400 € + revocatoria), 147.000 €.

  • Somma tra valore dei beni e valore atteso netto dell’azione: 185.920 €.
  • La proposta offre 38.920 € in meno, a fronte però di un incasso immediato e certo.
  • Esito: non c’è una risposta giusta in astratto. Il creditore che crede al mito n. 3 (“è sempre un abuso”) vota contro senza argomenti; quello informato confronta il valore attuale dell’incasso certo con il valore atteso del giudizio e decide. La convenienza si misura, non si presume.

Il fondo di verità

Ogni mito di questa guida nasce da un frammento corretto, ingrandito o staccato dal suo contesto. Ricomporli aiuta a vedere il quadro.

È vero che le revocatorie sono azioni “della procedura”. Esistono in funzione della massa dei creditori e, se non vengono cedute, la chiusura della procedura ne compromette la prosecuzione. Ma proprio perché appartengono alla massa, la legge consente di trasformarle in valore per i creditori anche attraverso il concordato, cedendole a chi offre un prezzo.

È vero che, un tempo, si potevano cedere solo le azioni già proposte. La giurisprudenza anteriore alla riforma del 2006 aveva adottato questo criterio restrittivo. Oggi il riferimento è all’autorizzazione del giudice delegato, accompagnata dall’indicazione specifica di oggetto e fondamento: un criterio diverso, che non coincide né con la libertà totale né con il vecchio limite.

È vero che la cessione può nascondere un conflitto di interessi. Il convenuto, o un soggetto vicino agli ex amministratori, può avere interesse ad acquistare l’azione per neutralizzarla. La legge non lo vieta, ma mette i creditori nelle condizioni di valutare il prezzo, grazie all’obbligo di specificare l’azione, e affida al voto e al tribunale il controllo.

È vero che il proponente “prende il posto” di qualcuno. Prende il posto del curatore nelle azioni cedute, come successore a titolo particolare; e, se l’accollo è liberatorio, prende il posto del debitore nei confronti dei creditori concordatari. Non diventa però un successore universale.

È vero che il concordato vincola tutti i creditori anteriori. Ma il proponente può delimitare i propri impegni, e chi è rimasto fuori dal perimetro conserva le proprie pretese solo verso il debitore.

Ricomposti così, i frammenti mostrano una disciplina coerente: la cessione delle azioni di massa è uno strumento legittimo per aumentare l’offerta ai creditori, a condizione che sia trasparente, specifica e valutata nel merito economico. Il rischio non sta nello strumento, ma nell’uso disinformato che ne fanno sia i proponenti sia i creditori.

Un’ultima precisazione sul quadro normativo vigente. Il testo dell’art. 240 CCII è stato interessato dal correttivo D.Lgs. 136/2024, che tra l’altro ha introdotto il comma 4-bis sulla proposta nella liquidazione giudiziale unitaria di gruppo; il comma 5 conserva la regola dell’autorizzazione del giudice delegato e dell’indicazione specifica di oggetto e fondamento. Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, che ha esteso ai tributi degli enti territoriali alcuni strumenti del Codice, non tocca invece la disciplina della cessione delle azioni di massa.

Mito e realtà a confronto

La tabella che segue riassume, mito per mito, come stanno davvero le cose secondo l’art. 240, comma 5, CCII e la giurisprudenza formatasi sul previgente art. 124 della legge fallimentare. Va letta come una sintesi: in ogni singola procedura contano il testo della proposta, il parere del curatore, il provvedimento del giudice delegato e la sentenza di omologazione.

Il mito Come stanno le cose
Si cedono solo i beni, le azioni restano al curatore La proposta di creditori o terzi può cedere anche le azioni di pertinenza della massa (art. 240, c. 5, CCII)
Basta una clausola generica su “tutte le azioni” Servono autorizzazione del giudice delegato e indicazione specifica di oggetto e fondamento; la cessione deve essere espressa
Cedere le revocatorie è sempre un abuso Non lo è di per sé (Cass. 3274/2011); il problema è il prezzo, da valutare con il voto e in omologazione
Con l’omologazione le revocatorie si estinguono Se cedute, proseguono in capo al cessionario come successore a titolo particolare (Cass. 4766/2007)
Chi acquista le azioni diventa il debitore È successore solo nelle azioni cedute; verso i creditori lo è solo con accollo liberatorio (Cass. 24263/2010)
Il proponente paga tutti, anche i non insinuati Può limitare gli impegni ai creditori ammessi o con opposizione/tardiva pendente (Cass. 4698/2011, 5391/2004)
Per i creditori la cessione è neutra Trasferisce al proponente il possibile maggior ricavo dei giudizi e lascia ai creditori il rischio di inadempimento della proposta

Domande di verifica: quindi è vero che…?

…il curatore deve dare il suo consenso alla cessione delle revocatorie?

Dipende da cosa si intende per consenso. Il curatore non “vende” le azioni con un contratto: la cessione è un contenuto della proposta di concordato. Il curatore però esprime il proprio parere sulla proposta, e il giudice delegato ne valuta la ritualità. Un parere negativo motivato sul valore delle azioni cedute pesa molto sulla decisione dei creditori.

…una revocatoria non ancora iniziata in tribunale non si può mai cedere?

No, non necessariamente. Il criterio del Codice è l’autorizzazione del giudice delegato, non la pendenza del giudizio. Un’azione autorizzata ma non ancora promossa può essere ceduta, purché la proposta ne indichi oggetto e fondamento. Il vecchio criterio delle sole azioni già proposte apparteneva alla giurisprudenza anteriore alla riforma del 2006.

…anche le azioni di responsabilità contro gli amministratori si possono cedere?

Sì, alle stesse condizioni. Sono azioni che il curatore esercita nell’interesse della massa (art. 255 CCII) e rientrano, in via di principio, tra le azioni di pertinenza della massa. Proprio perché possono riguardare soggetti vicini al proponente, è essenziale che la proposta ne indichi con precisione oggetto, convenuti e importo, così da consentire ai creditori di valutarne il prezzo.

…se il concordato non viene eseguito, le azioni restano al proponente?

No, se il trasferimento è subordinato all’esecuzione. In questo caso le azioni restano alla massa finché il concordato non è integralmente adempiuto, e il curatore conserva la legittimazione. Se il concordato viene risolto, la procedura riprende il suo corso con le azioni ancora in capo alla massa.

…il convenuto in revocatoria può proporre lui stesso il concordato e farsi cedere l’azione?

In linea di principio sì, ma sotto stretto controllo. La legge non lo esclude espressamente, e la Cassazione ha negato che la cessione delle revocatorie al terzo sia di per sé abusiva. Resta fermo che la proposta deve essere conveniente per i creditori, che ne valutano il prezzo con il voto, e che il tribunale controlla la regolarità della procedura in sede di omologazione.

Le sentenze che smontano i miti

Avvertenza: tutte le pronunce che seguono sono state rese sulla legge fallimentare (art. 124 l.fall. e norme collegate), la cui disciplina sulla cessione delle azioni di massa è stata ripresa dall’art. 240, comma 5, CCII. Il loro valore orientativo deriva dalla sostanziale continuità tra i due testi.

Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274 — Mito n. 3. L’abuso del concordato non si identifica con la semplice disparità di trattamento tra creditori, e la previsione della cessione delle revocatorie al terzo proponente non è, di per sé, abusiva. È la pronuncia di riferimento per chi teme che ogni cessione nasconda un danno ai creditori.

Cass. civ., Sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2674 — Mito n. 3. È ammissibile la proposta del terzo che trattenga per sé l’eventuale maggior valore dei beni trasferiti, entro limiti di ragionevolezza: è il compenso del rischio assunto. Conferma che il profitto del proponente non è, in sé, indice di abuso.

Cass. civ., Sez. I, n. 6587 del 2003 (aprile 2003) — Mito n. 2. La cessione dell’azione revocatoria deve essere prevista espressamente nella proposta e recepita nell’omologazione; non è implicita nella cessione dei beni. Smentisce l’idea di un trasferimento automatico o generico.

Cass. civ., Sez. I, 9 ottobre 1998, n. 10013 — Mito n. 2, profilo storico. Riteneva cedibili solo le revocatorie già proposte alla data della domanda. Spiega da dove nasce la convinzione che servano giudizi già pendenti, oggi sostituita dal criterio dell’autorizzazione del giudice delegato.

Cass. civ., Sez. I, 28 febbraio 2007, n. 4766 — Mito n. 4. Se le revocatorie sono cedute all’assuntore, la chiusura non le rende improcedibili: c’è successione a titolo particolare, il processo va interrotto e la legittimazione del curatore cessa con l’accertamento dell’esecuzione, se il trasferimento è condizionato all’adempimento.

Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 1992, n. 5147 — Mito n. 4. Se il trasferimento è differito all’esecuzione degli obblighi, i beni restano alla massa e gli atti dispositivi del cessionario sono sottoposti a condizione sospensiva. Principio utile per capire quando le azioni passano davvero al proponente.

Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13337 — Mito n. 4. Con l’omologazione definitiva e il conto della gestione si apre la fase esecutiva, in cui il curatore conserva la legittimazione processuale. Ricorda che la procedura non “sparisce” con l’omologa.

Cass. civ., Sez. III, 30 novembre 2010, n. 24263 — Mito n. 5. L’assuntore è successore del fallito solo se si accolla i debiti con liberazione del debitore originario; altrimenti non è legittimato all’opposizione agli atti esecutivi. Delimita la portata della “successione”.

Cass. civ., Sez. I, 2 dicembre 2003, n. 18382 — Mito n. 5. L’assuntore senza liberazione è garante e coobbligato, non successore, e non può intervenire in appello oltre i limiti dell’art. 344 c.p.c.

Cass. civ., Sez. I, 25 febbraio 2011, n. 4698 — Mito n. 6. La clausola che limita gli obblighi dell’assuntore ai crediti ammessi, una volta recepita dall’omologazione passata in giudicato, non è più contestabile con il reclamo nella fase esecutiva.

Cass. civ., Sez. I, 17 marzo 2004, n. 5391 — Mito n. 6. In presenza della clausola di limitazione, l’assuntore non è legittimato passivo verso il creditore non insinuato, che può agire solo contro il debitore.

Cass. civ., Sez. V, 3 marzo 2000, n. 2400 — Mito n. 6, rovescio. Senza limitazione, l’assuntore deve pagare nella percentuale concordataria anche i creditori concorsuali non insinuati. Mostra perché la clausola è decisiva.

Cass. civ., Sez. I, 3 febbraio 2026, n. 2258 — Mito n. 3, profilo del voto. Nel concordato proposto da un terzo, il voto del proponente creditore e delle società collegate non va escluso dal computo della maggioranza per conflitto di interessi. Rende ancora più importante, per gli altri creditori, una verifica anticipata del valore delle azioni cedute.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, con strumenti concreti, sia che tu sia un creditore chiamato a votare, sia che tu stia valutando di presentare una proposta.

  1. Analizziamo la proposta di concordato clausola per clausola, isolando le azioni di massa cedute e verificando se ciascuna è autorizzata dal giudice delegato e descritta con oggetto e fondamento.
  2. Ricostruiamo il valore atteso dei contenziosi ceduti: leggiamo gli atti dei giudizi pendenti, stimiamo probabilità di esito, tempi e spese, e confrontiamo il risultato con il prezzo offerto.
  3. Verifichiamo i collegamenti tra proponente, convenuti ed ex amministratori, per far emergere eventuali conflitti di interessi da portare all’attenzione degli organi della procedura e dei creditori.
  4. Esaminiamo la clausola di limitazione degli impegni e controlliamo la posizione del cliente nello stato passivo, predisponendo, se ancora possibile, domanda tardiva o opposizione.
  5. Redigiamo osservazioni e contestazioni motivate da sottoporre al curatore, al giudice delegato e, se necessario, al tribunale in sede di omologazione.
  6. Per il proponente, costruiamo la proposta: individuiamo le azioni cedibili, ne descriviamo oggetto e fondamento in modo da superare il vaglio di ammissibilità, coordiniamo cessione, accollo e garanzie.
  7. Gestiamo la successione processuale nei giudizi ceduti: riassunzioni, interventi e prosecuzione delle cause in capo al cessionario, con attenzione ai termini.
  8. Assistiamo il convenuto in revocatoria o in responsabilità nella nuova fase, valutando eccezioni sulla regolarità della cessione e possibili soluzioni transattive.
  9. Seguiamo la fase esecutiva del concordato, controllando adempimenti, svincoli e il momento del trasferimento effettivo delle azioni.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: nella composizione negoziata la valutazione delle prospettive di un’impresa passa anche dal valore dei suoi contenziosi e dalla sostenibilità delle offerte dei terzi, ed è esattamente il tipo di analisi che serve per giudicare una cessione di revocatorie. L’esperienza come Gestore della crisi e fiduciario OCC aggiunge la familiarità con gli inventari dell’attivo e con le azioni recuperatorie degli organi della procedura.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea: le questioni sulla cessione delle azioni di massa, come mostrano le pronunce citate, arrivano spesso davanti alla Suprema Corte. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i legali sui profili processuali e sulla validità della proposta, i commercialisti sulla stima dell’attivo, del valore atteso dei contenziosi e della convenienza rispetto alla liquidazione.

In chiusura

La cessione delle revocatorie e delle altre azioni della massa è uno degli snodi più delicati del concordato nella liquidazione giudiziale: può aumentare il valore offerto ai creditori, ma può anche trasferire a poco prezzo la parte migliore dell’attivo. L’informazione corretta è la prima difesa, per chi propone e per chi vota.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente dove si incontrano le competenze certificate dell’Avv. Monardo: la regolazione della crisi d’impresa, in cui opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, e la gestione delle procedure concorsuali e liquidatorie, che conosce dall’interno come Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario di un OCC. Analizzeremo la proposta, verificheremo il valore delle azioni cedute e costruiremo la strategia più adatta alla tua posizione.

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