Gli Amministratori Di Una Banca In Liquidazione Coatta Rischiano La Bancarotta?

Questa pagina raccoglie, nel formato domanda e risposta, i dubbi che emergono più spesso quando una banca viene posta in liquidazione coatta amministrativa e chi l’ha amministrata, diretta o controllata si chiede che cosa possa accadergli sul piano penale. Le domande sono scritte come le farebbe una persona che non è del mestiere; le risposte sono quelle che daremmo a voce, con i riferimenti di legge e le pronunce verificate.

Il contesto normativo, in breve. La banca non fallisce e non va in liquidazione giudiziale: quando è in dissesto, dopo la fase di vigilanza e gli eventuali strumenti di risoluzione, la sua sorte passa per la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo unico bancario (artt. 80 ss. TUB) e, per quanto non previsto, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, artt. 293 ss., come modificato dai correttivi fino al D.Lgs. 136/2024). Il punto decisivo per il penalista è uno: l’art. 343 CCII equipara l’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, pronunciato a norma degli artt. 297 e 298, alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini delle norme penali del Codice. È la stessa regola che, sotto la legge fallimentare, stava nell’art. 237 l.fall. Senza quella sentenza di insolvenza la bancarotta non c’è; con quella sentenza, gli amministratori della banca si trovano esposti agli stessi reati di un imprenditore dichiarato insolvente, accanto ai reati societari e bancari che restano autonomi.

Perché ce ne occupiamo noi. La responsabilità penale degli amministratori nasce quasi sempre da come è stata gestita la crisi prima che diventasse irreversibile: segnali ignorati, assetti inadeguati, operazioni compiute quando il dissesto era già visibile. È esattamente la materia di cui si occupa l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), figura chiamata a leggere i bilanci in tensione e le condotte gestorie nella fase in cui la crisi è ancora governabile, abilitazione che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede. E quando le conseguenze della procedura ricadono sul patrimonio personale dell’ex amministratore persona fisica, entra in gioco la competenza di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di professionista fiduciario di un OCC, che consente di valutare gli effetti di una condanna sulle strade di uscita dal debito personale.

📩 Se sei stato amministratore, sindaco o dirigente di una banca finita in liquidazione coatta e hai ricevuto un avviso, un’informazione di garanzia o una richiesta del commissario, scrivici adesso: i riferimenti dello studio sono riportati in fondo a questa pagina.


Blocco A — Le basi

“Ma una banca può davvero fallire? E allora come si fa a parlare di bancarotta?”

No, la banca non fallisce, ma la bancarotta può esserci lo stesso. È il paradosso che sorprende quasi tutti, e la soluzione sta in una norma di raccordo.

Le banche sono escluse dalla liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento) perché per loro la legge prevede una procedura amministrativa speciale: la liquidazione coatta amministrativa, disposta dall’autorità di vigilanza e governata da commissari liquidatori nominati dalla Banca d’Italia. Fin qui sembra che i reati fallimentari, costruiti attorno alla “dichiarazione di fallimento”, non possano mai applicarsi.

Il legislatore ha però chiuso questa porta. Già l’art. 237, primo comma, l.fall. stabiliva che l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza previsto dagli artt. 195 e 202 l.fall. è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini del titolo sulle disposizioni penali. Il Codice della crisi ha riprodotto la regola nell’art. 343, comma 1, CCII: l’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza a norma degli artt. 297 e 298 è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell’applicazione delle disposizioni del titolo IX (quello dei reati).

Per le banche, l’accertamento dell’insolvenza è regolato anche dal TUB, che rinvia per il resto alla disciplina generale. In concreto: il tribunale, su ricorso dei commissari o del pubblico ministero, accerta con sentenza che la banca era insolvente. Da quel momento il quadro penale è lo stesso di un’impresa in liquidazione giudiziale: bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, bancarotta semplice, bancarotta impropria degli amministratori di società.

Attenzione a un punto: l’art. 343 serve anche ad altro. I commi 2 e 3 estendono al commissario liquidatore e a chi lo coadiuva i reati propri degli organi della procedura (artt. 334, 335 e 336 CCII), e il comma 3, modificato dal D.Lgs. 224/2023, li estende al commissario speciale della risoluzione bancaria e agli amministratori straordinari e temporanei previsti dal Regolamento (UE) 2021/23. Insomma, la norma guarda sia a chi ha portato la banca al dissesto sia a chi gestisce la procedura dopo.

“Chi rischia, in concreto? Solo il presidente o tutto il consiglio?”

Rischiano tutti coloro che la legge chiama a rispondere come “amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori”, ma ciascuno solo per ciò che ha fatto o ha omesso di impedire.

Nella bancarotta “impropria”, cioè quella commessa da persone diverse dall’imprenditore individuale, la legge individua i soggetti attivi per funzione. Nel Codice della crisi la norma di riferimento è l’art. 329 CCII (che prende il posto dell’art. 223 l.fall.) per la bancarotta fraudolenta e l’art. 330 CCII (già art. 224 l.fall.) per quella semplice. Nella banca questo significa: consiglieri di amministrazione, componenti del comitato esecutivo, direttore generale e vice direttori con poteri gestori, sindaci, oltre agli amministratori di fatto.

Il presidente non risponde “perché presidente”. Risponde se ha compiuto o voluto le condotte, oppure se, avendo un obbligo giuridico di impedire l’evento, non lo ha fatto pur conoscendone i segnali. Il consigliere non esecutivo, all’opposto, non è al riparo per il solo fatto di non avere deleghe: la giurisprudenza penale guarda ai segnali d’allarme percepibili e alla reazione concreta.

Una categoria spesso dimenticata è quella dei soggetti esterni. Il concorrente esterno (il cliente che riceve un finanziamento “di favore”, il consulente che costruisce l’operazione, il socio di riferimento) può rispondere in concorso se il suo contributo è provato. La Cassazione penale, Sez. V, con la sentenza n. 7723 del 22 febbraio 2024, lo ha ribadito per un caso diverso dal bancario ma utile per capire il criterio: chi non riveste la qualifica non risponde “come tale” della bancarotta impropria da operazioni dolose, ma solo come concorrente esterno, e serve la prova del contributo dato al soggetto qualificato.

Ruolo nella banca Su cosa si concentra l’accusa Difesa tipica
Amministratore delegato / comitato esecutivo Erogazioni, operazioni su azioni proprie, rappresentazione al mercato Correttezza delle istruttorie, delibere, pareri
Consigliere senza deleghe Omesso impedimento, segnali d’allarme Flussi informativi ricevuti, dissensi verbalizzati
Direttore generale e vice Esecuzione delle direttive, comunicazioni alla vigilanza Perimetro delle deleghe effettive
Sindaci Omesso controllo Richieste di chiarimento, segnalazioni fatte
Dirigente preposto ai documenti contabili Bilanci, prospetti Fonti dei dati, controlli interni
Esterni (clienti, consulenti, soci) Concorso Mancata consapevolezza, assenza di contributo

“Quando scatta il reato: con la liquidazione coatta o con la sentenza del tribunale?”

Scatta con la sentenza che accerta l’insolvenza, non con il decreto che dispone la liquidazione coatta. È una distinzione che pochi fanno e che ha conseguenze enormi.

Il provvedimento che apre la liquidazione coatta (art. 300 CCII per la disciplina generale; per le banche il decreto previsto dal TUB) è un atto amministrativo. Può anche non essere mai seguito da una sentenza di insolvenza: in quel caso la banca è in liquidazione, ma i reati di bancarotta non sono configurabili, perché manca l’equivalente della dichiarazione di fallimento.

L’accertamento giudiziale dell’insolvenza, invece, può arrivare in due momenti. Può essere anteriore all’apertura della liquidazione coatta (art. 297 CCII) o successivo (art. 298 CCII, già art. 202 l.fall.): nel secondo caso il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o del pubblico ministero, dichiara che l’impresa era insolvente quando è stata disposta la liquidazione. In entrambi i casi l’art. 343 CCII fa scattare l’equiparazione.

Da qui tre conseguenze pratiche:

  1. Prima di quella sentenza non si può parlare di bancarotta, anche se si può già parlare di reati societari (false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza, aggiotaggio), che non dipendono dall’insolvenza.
  2. Impugnare la sentenza di insolvenza è un interesse anche penale. Se la sentenza cade, cade il presupposto della bancarotta; per questo gli ex amministratori devono essere messi in condizione di difendersi in quel giudizio.
  3. I tempi della prescrizione dei reati di bancarotta si misurano, secondo l’impostazione corrente, a partire dalla sentenza che accerta l’insolvenza: chi pensa che “sono passati dieci anni dalle operazioni, quindi è tutto prescritto” sbaglia spesso il punto di partenza.

Un’avvertenza sulla legge applicabile: se l’insolvenza o i fatti si collocano prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi (15 luglio 2022), le norme di riferimento sono quelle della legge fallimentare (artt. 216, 217, 223, 224, 237 l.fall.). Le fattispecie sono sostanzialmente corrispondenti e si applica la regola generale dell’art. 2 c.p. sulla successione di leggi penali, con la disposizione più favorevole all’imputato quando le due discipline divergono.

“Bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice: che differenza c’è per un banchiere?”

La differenza è tra volontà di danneggiare i creditori o di rappresentare il falso, da un lato, e gestione imprudente che aggrava il dissesto, dall’altro. Le pene sono molto distanti.

La bancarotta fraudolenta (art. 322 CCII per l’imprenditore, richiamato dall’art. 329 CCII per gli amministratori di società; già artt. 216 e 223 l.fall.) è punita con la reclusione da tre a dieci anni. Nella versione degli amministratori di società assume tre forme:

  • patrimoniale: distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione di beni, esposizione di passività inesistenti. Nella banca può significare, per esempio, erogazioni a soggetti collegati senza alcuna prospettiva di rientro, o cessioni di attivi a valori incongrui;
  • documentale: tenuta delle scritture in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari;
  • impropria da reato societario o da operazioni dolose: l’amministratore ha cagionato o concorso a cagionare il dissesto commettendo alcuni reati societari (tra cui le false comunicazioni sociali), oppure ha cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose l’insolvenza della società.

La bancarotta semplice (art. 323 CCII per l’imprenditore e art. 330 CCII per le società; già artt. 217 e 224 l.fall.) è punita con la reclusione da sei mesi a due anni. Riguarda condotte non fraudolente: spese eccessive, operazioni manifestamente imprudenti per ritardare l’insolvenza, aggravamento del dissesto astenendosi dal chiedere la procedura o con altra grave colpa, omessa tenuta delle scritture nei casi meno gravi.

Per un banchiere il confine passa spesso per le operazioni di “salvataggio” della banca stessa: aumenti di capitale sostenuti da finanziamenti concessi ai sottoscrittori, cartolarizzazioni costruite per migliorare i coefficienti, rinvii nella classificazione dei crediti deteriorati. Se queste scelte sono imprudenti ma trasparenti, il terreno è quello della bancarotta semplice (o di nessun reato, se rientrano nel rischio d’impresa). Se sono accompagnate da false rappresentazioni al mercato o alla vigilanza e hanno contribuito al dissesto, il terreno diventa quello della fraudolenta impropria.

La Cassazione civile, Sez. I, con la sentenza n. 9082 del 7 aprile 2025, ha valorizzato un riflesso della condanna per bancarotta semplice dell’amministratore che vale la pena conoscere: il giudicato penale di condanna per l’art. 224, comma 2, l.fall. accerta anche il danno consistente nel verificarsi o nell’aggravarsi del dissesto. Tradotto: una condanna per bancarotta semplice pesa poi nel giudizio civile di responsabilità promosso dalla procedura.


Blocco B — La procedura

“Chi fa partire il procedimento penale? Il commissario, la Banca d’Italia o la Procura?”

Tutti e tre possono avere un ruolo, ma il motore è la Procura della Repubblica.

Il percorso tipico è questo. I commissari liquidatori, nominati dalla Banca d’Italia, prendono in consegna la banca e redigono una relazione sulle cause del dissesto e sulle responsabilità. Quella relazione, insieme alle ispezioni della vigilanza (Banca d’Italia e, per le banche significative, BCE) e agli eventuali accertamenti della CONSOB, finisce sulla scrivania del pubblico ministero. Da lì partono iscrizioni nel registro degli indagati, perquisizioni, consulenze tecniche contabili e, spesso, sequestri preventivi.

Il pubblico ministero è anche uno dei soggetti legittimati a chiedere al tribunale l’accertamento dello stato di insolvenza successivo alla liquidazione coatta (art. 298 CCII). Così può accadere che la sentenza di insolvenza venga sollecitata proprio per rendere procedibili le ipotesi di bancarotta.

Un aspetto che gli ex amministratori sottovalutano: le dichiarazioni rese al commissario liquidatore nei primi incontri, magari per “collaborare” o “spiegare”, non sono chiacchiere senza conseguenze. La Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10751 del 18 marzo 2025, ha ribadito che le dichiarazioni rese dal fallito al curatore sono pienamente utilizzabili nel processo penale per bancarotta. La pronuncia riguarda il curatore, ma la ragione su cui poggia (l’organo della procedura non svolge attività di indagine e il suo rapporto è un atto della procedura concorsuale) porta a ritenere che il principio valga anche per il commissario liquidatore: è una nostra lettura, che va verificata nel caso concreto, ma suggerisce prudenza.

Parallelamente, il commissario valuta l’azione di responsabilità civile contro gli organi sociali (di cui ci occupiamo in un’altra guida): procedimento penale e civile corrono su binari separati ma si influenzano, come si è visto con la pronuncia n. 9082/2025.

“Quali reati mi possono contestare oltre alla bancarotta?”

Nei crack bancari la bancarotta è spesso solo una parte delle accuse, e non sempre la principale. I reati societari e finanziari non richiedono l’insolvenza e possono essere contestati anche se la sentenza di insolvenza non arriva mai.

I principali:

  • Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti, i sindaci e i liquidatori che, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, o occultano con mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare, al fine di ostacolarne le funzioni; e, in un’ipotesi distinta, chi in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute, ostacola consapevolmente quelle funzioni. Per le banche è il reato “di settore” per eccellenza, perché il rapporto con Banca d’Italia e BCE è continuo.
  • False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.): bilanci e relazioni che espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero. L’art. 2622 riguarda le società emittenti strumenti finanziari quotati o equiparati. Se il falso ha contribuito al dissesto e l’insolvenza viene accertata, può trasformarsi in bancarotta fraudolenta impropria.
  • Aggiotaggio (art. 2637 c.c.): diffusione di notizie false o operazioni simulate idonee ad alterare il prezzo di strumenti finanziari non quotati, incluse, nella prassi delle banche popolari, le azioni proprie.
  • Falso in prospetto (art. 173-bis TUF): informazioni false nei prospetti destinati agli investitori, ad esempio negli aumenti di capitale.
  • Reati previsti dal TUB, come quelli connessi agli obblighi degli esponenti bancari.

Su questi reati si innesta anche la responsabilità amministrativa dell’ente (D.Lgs. 231/2001), che nel caso della Banca Popolare di Vicenza è stata contestata alla banca stessa, nel frattempo in liquidazione coatta, come ricostruisce la Corte costituzionale nella sentenza n. 7/2025.

“Come si svolge, passo per passo, la vicenda giudiziaria?”

Di seguito la sequenza tipica, con l’avvertenza che i tempi reali dipendono dalle singole procedure e dagli uffici giudiziari. Dove la legge fissa termini precisi, li indichiamo in modo generico (“nei termini di legge”), perché variano a seconda della fase e vanno controllati sul testo vigente al momento.

Fase Atto Termine Davanti a chi
1. Crisi Ispezioni, richieste della vigilanza, eventuali misure di intervento precoce o amministrazione straordinaria della banca Variabile Banca d’Italia / BCE
2. Avvio LCA Decreto che dispone la liquidazione coatta e nomina dei commissari Su proposta della vigilanza Autorità amministrativa
3. Accertamento insolvenza Sentenza che dichiara l’insolvenza (prima o dopo la LCA, artt. 297-298 CCII e norme TUB) Su ricorso di commissari o PM Tribunale
4. Impugnazione Opposizione / reclamo contro la sentenza di insolvenza Nei termini fissati dalla legge Tribunale / Corte d’appello
5. Relazione Relazione dei commissari sulle cause del dissesto Dopo l’insediamento Commissari, trasmessa all’autorità e, se ne ricorrono i presupposti, al PM
6. Indagini Iscrizioni, consulenze, sequestri Termini di durata delle indagini Procura della Repubblica / GIP
7. Udienza preliminare Richiesta di rinvio a giudizio Dopo l’avviso di conclusione GUP
8. Dibattimento Processo di primo grado Variabile Tribunale in composizione collegiale
9. Impugnazioni Appello e ricorso per cassazione Nei termini processuali Corte d’appello / Corte di cassazione

Lo snodo che si tende a trascurare è il passaggio 4. La sentenza che accerta l’insolvenza è il presupposto della bancarotta; contestarla, se ci sono argomenti, non è un’opzione da lasciare ai soli soci o alla banca: anche gli ex esponenti hanno un interesse concreto. Sull’ampiezza del contraddittorio in quel giudizio e sulla legittimazione degli ex amministratori conviene un esame puntuale del caso, perché le norme del TUB e del Codice della crisi vanno lette insieme.

Altro snodo delicato è il passaggio 6, con i sequestri preventivi finalizzati alla confisca. Nei crack bancari possono riguardare somme molto elevate; vedremo più avanti come la Corte costituzionale abbia inciso su una delle ipotesi di confisca previste per i reati societari.

“E se nel frattempo il commissario mi fa causa per i danni?”

È frequente, ma è un’altra partita. L’azione di responsabilità civile contro amministratori e sindaci spetta al commissario liquidatore, previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza, ed è trattata in un’altra nostra guida dedicata. Qui interessa solo per due incroci.

Il primo: se il commissario o la banca in liquidazione si costituiscono parte civile nel processo penale, la pretesa risarcitoria viaggia dentro il processo penale e una condanna penale si porta dietro la condanna civile generica.

Il secondo: come ha mostrato la Cassazione civile con la sentenza n. 9082/2025 già citata, una condanna definitiva per bancarotta semplice dell’amministratore accerta il danno consistente nel verificarsi o nell’aggravarsi del dissesto. Questo significa che le scelte difensive nel processo penale vanno coordinate con quelle del giudizio civile, perché un patteggiamento o una rinuncia a difendersi su un capo possono avere effetti fuori dal processo penale.

Viceversa, un’assoluzione penale con formula piena può avere effetti nel giudizio civile solo alle condizioni stabilite dal codice di procedura penale: non è un automatismo.

“Quanto dura e come si chiude, di solito?”

I processi per i crack bancari durano molti anni e spesso si chiudono in modo “misto”: condanne su alcuni capi, prescrizione o assoluzione su altri.

Il caso della Banca Popolare di Vicenza è emblematico. Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza n. 7/2025 della Corte costituzionale, il Tribunale di Vicenza aveva giudicato quattro persone fisiche per aggiotaggio societario (manipolativo e informativo), ostacolo alle funzioni delle autorità di vigilanza (Banca d’Italia, BCE e CONSOB) e falso in prospetto, con contestazione dell’illecito amministrativo alla banca, nel frattempo in liquidazione coatta. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 10 ottobre 2022, aveva revocato la confisca per equivalente di 963 milioni di euro ritenendola manifestamente sproporzionata. La Cassazione, Sez. V penale, con ordinanza del 27 febbraio 2024, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sull’art. 2641 c.c., decisa poi dalla Consulta. Secondo le cronache giornalistiche, la Cassazione ha definito il filone principale il 9 aprile 2025, con riduzione delle pene anche per effetto della prescrizione e un rinvio per uno degli imputati: questo dato proviene da fonti di stampa e non da un testo di sentenza che abbiamo potuto leggere.

Notate due cose: in quel filone non c’era la bancarotta, ma i reati societari e di mercato; e la vicenda, tra primo grado, appello, Cassazione e Corte costituzionale, ha richiesto quasi un decennio dal dissesto.

Per Veneto Banca, Banca Etruria e Banca Marche sono noti processi con contestazioni di bancarotta e di reati societari, con esiti differenziati riportati dalla stampa; in questa sede non riportiamo esiti specifici perché non abbiamo potuto verificare gli estremi delle relative pronunce su fonti ufficiali o riviste giuridiche. È una scelta di metodo: in questa materia preferiamo dire meno che dire cose non riscontrate.


Blocco C — I casi particolari

“Io ero solo un consigliere indipendente, senza deleghe. Rischio anch’io?”

Dipende da che cosa sapeva o avrebbe dovuto sapere, e da che cosa ha fatto quando ha visto segnali d’allarme.

Il consigliere non esecutivo di una banca non è un passante. La disciplina bancaria impone agli organi di amministrazione obblighi rafforzati di conoscenza e di controllo, e la giurisprudenza penale costruisce la responsabilità dell’amministratore senza deleghe sull’omesso impedimento, ex art. 40, secondo comma, c.p.: risponde se aveva l’obbligo giuridico di intervenire, se ha percepito (o non poteva non percepire) i segnali d’allarme e se, ciononostante, è rimasto inerte con la consapevolezza e l’accettazione dell’evento.

In pratica, la difesa si gioca sui documenti:

  • che cosa arrivava al consiglio (ordini del giorno, documentazione pre-consiliare, relazioni delle funzioni di controllo);
  • che cosa il consigliere ha chiesto, contestato, fatto verbalizzare;
  • se ha votato contro o si è astenuto motivando;
  • se ha segnalato alla vigilanza o al collegio sindacale.

Un dissenso verbalizzato e motivato pesa molto più di qualsiasi ricordo raccontato anni dopo. Per questo il primo lavoro difensivo è ricostruire l’archivio personale: mail, appunti, documentazione ricevuta.

Un’avvertenza: per la bancarotta fraudolenta serve il dolo, anche nella forma eventuale secondo la giurisprudenza; per la bancarotta semplice basta la colpa nei casi previsti. Il consigliere che “non sapeva” può comunque essere chiamato a rispondere della seconda se la sua ignoranza deriva da una grave negligenza nella funzione.

“La banca era finita in risoluzione prima della liquidazione coatta: cambia qualcosa?”

Cambia il percorso, non necessariamente il rischio. È il caso delle banche sottoposte alle procedure di risoluzione previste dal D.Lgs. 180/2015, in cui una parte delle attività viene trasferita a un ente ponte e la banca residua viene poi posta in liquidazione coatta.

Per il penalista contano due elementi:

  1. anche per la banca residua posta in liquidazione coatta, la bancarotta richiede l’accertamento giudiziale dell’insolvenza: l’art. 343 CCII non fa eccezioni;
  2. il comma 3 dello stesso art. 343 estende i reati degli organi della procedura (artt. 334, 335 e 336 CCII) al commissario speciale previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 180/2015 e, dopo la modifica del D.Lgs. 224/2023, anche agli amministratori straordinari e temporanei previsti dal Regolamento (UE) 2021/23 e a chi li coadiuva.

Il secondo punto riguarda chi gestisce la procedura dopo, non gli ex amministratori. Ma serve a capire che il legislatore considera risoluzione e liquidazione coatta come tasselli di un’unica sequenza.

Per gli ex esponenti, la fase di risoluzione lascia spesso una traccia documentale importante: valutazioni indipendenti dell’attivo, relazioni delle autorità, perizie sul valore dei crediti. Sono documenti che l’accusa utilizza per dimostrare che il dissesto era già in atto, ma che la difesa può utilizzare per mostrare quando e perché il valore si è perso.

“E se gli amministratori si limitavano a seguire le indicazioni della capogruppo o del socio di riferimento?”

Seguire indicazioni non esonera, ma può spostare il baricentro della responsabilità e aprire la strada al concorso di altri soggetti.

Nelle banche appartenenti a gruppi, l’attività di direzione e coordinamento della capogruppo è fisiologica. Ma l’amministratore della controllata conserva i propri doveri: non può eseguire operazioni che sa essere dannose per la propria banca e per i suoi creditori solo perché richieste dalla capogruppo.

Sul piano penale si aprono due scenari:

  • l’amministratore della controllata risponde come autore, se ha posto in essere le condotte con la consapevolezza richiesta;
  • gli esponenti della capogruppo o il socio di riferimento possono rispondere in concorso, come amministratori di fatto se esercitavano in modo continuativo poteri gestori, oppure come concorrenti esterni se hanno dato un contributo provato. Come ha chiarito la Cass. pen., Sez. V, n. 7723/2024, il soggetto privo di qualifica risponde solo a titolo di concorso e la prova del contributo è indispensabile.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: è la combinazione di competenze che serve per leggere insieme delibere di gruppo, flussi infragruppo e profili penali.

In questi casi, la ricostruzione delle catene decisionali (chi ha proposto, chi ha istruito, chi ha deliberato, chi ha eseguito) è la parte più faticosa del lavoro, ma è quella che separa una posizione difendibile da una indifendibile.

“Possono sequestrarmi la casa e i conti prima della condanna?”

Sì, in presenza dei presupposti di legge il giudice può disporre un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente sui beni personali. È uno degli strumenti più temuti, e a ragione.

Nei reati societari, l’art. 2641 c.c. prevedeva la confisca obbligatoria del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo, anche per equivalente. Nel caso Popolare di Vicenza, il calcolo era stato fatto sui finanziamenti erogati dalla banca per l’acquisto di azioni e obbligazioni proprie, arrivando a 963 milioni di euro. La Corte di cassazione, in precedenti pronunce citate dalla Consulta (Sez. V, n. 42778 del 19 settembre 2017; Sez. V, n. 1991 del 16 gennaio 2019; Sez. V, n. 6391 del 18 febbraio 2021), aveva ammesso che i finanziamenti potessero essere considerati “beni utilizzati per commettere il reato”.

Con la sentenza n. 7 del 2025, depositata il 4 febbraio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 2641, secondo comma, c.c. nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria per equivalente dei beni utilizzati per commettere il reato e, in via consequenziale, il primo comma limitatamente alle parole “e dei beni utilizzati per commetterlo”. La Corte ha qualificato quella confisca come pena patrimoniale e ha ritenuto incostituzionale il suo automatismo, che impediva al giudice di valutarne la proporzione rispetto al profitto e alle condizioni del condannato.

Resta però ferma la confisca obbligatoria del profitto, e il giudice può ancora disporre la confisca diretta delle cose che servirono a commettere il reato secondo le regole generali dell’art. 240 c.p., con un vaglio di proporzionalità. Per la bancarotta valgono le regole proprie di quella fattispecie e quelle generali.

Che cosa fare in concreto: impugnare il sequestro nei termini, contestare il nesso tra beni e reato, dimostrare l’origine lecita del patrimonio, far valere la sproporzione alla luce della sentenza n. 7/2025 dove pertinente.


Blocco D — Le paure finali

“Rischio davvero il carcere?”

Il rischio esiste, ma è molto diverso a seconda del reato, della pena in concreto e della posizione personale.

Le cornici sono note: da tre a dieci anni per la bancarotta fraudolenta, da sei mesi a due anni per la semplice, pene autonome per i reati societari (per l’ostacolo alla vigilanza la reclusione va da uno a quattro anni, con aggravamento per le società quotate). Nella pratica, la pena in concreto dipende da attenuanti, dal ruolo effettivo, dalla durata del processo e dalla prescrizione di singoli capi. Il caso vicentino mostra che le pene finali possono attestarsi su livelli significativamente più bassi di quelli inflitti in primo grado.

Per pene contenute entro i limiti di legge esistono poi le misure alternative e le pene sostitutive introdotte dalla riforma del 2022. Non è corretto dire “non rischio nulla”; non è corretto nemmeno dire “finisco certamente in carcere”. Il rischio va misurato sul fascicolo, capo per capo.

Una nota sulle pene accessorie: la condanna per bancarotta fraudolenta comporta pene accessorie interdittive (inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e incapacità a esercitare uffici direttivi presso imprese), che per chi lavora nel settore bancario o finanziario possono pesare più della pena principale. Si aggiungono i requisiti di onorabilità degli esponenti bancari, che una condanna può compromettere.

“Perderò tutto quello che ho, anche la casa di famiglia?”

Non automaticamente, ma la combinazione di confisca, risarcimenti e azioni civili può incidere in modo serio sul patrimonio personale.

Le minacce al patrimonio arrivano da tre direzioni:

  1. sequestro e confisca nel processo penale, oggi temperata nei reati societari dalla sentenza costituzionale n. 7/2025 quanto ai beni strumentali e al loro equivalente, ma piena quanto al profitto;
  2. risarcimento alle parti civili, cioè risparmiatori, azionisti, la stessa banca in liquidazione;
  3. azione di responsabilità del commissario, che corre in sede civile.

Gli atti dispositivi compiuti dall’ex amministratore dopo l’emergere della crisi (donazioni ai figli, fondi patrimoniali, trust) possono essere aggrediti con le azioni revocatorie. Un’operazione fatta “per proteggersi” può trasformarsi in un problema in più.

Esistono però strumenti per gestire l’esposizione personale: l’ex amministratore persona fisica che non riesce a far fronte ai debiti derivanti dalla vicenda può valutare le procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della crisi (che hanno sostituito la L. 3/2012), con un’avvertenza importante che vedremo nella domanda che nessuno fa.

“Sono passati tanti anni: non è tutto prescritto?”

Forse sì per alcuni reati, quasi certamente no per altri. Il punto di partenza del calcolo è diverso a seconda del reato.

Per i reati societari (false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza, aggiotaggio) la prescrizione decorre di regola dalla consumazione della condotta: la data della comunicazione falsa, dell’approvazione del bilancio, della diffusione della notizia. Per questi reati, a distanza di molti anni dal crack, la prescrizione è un tema reale, come dimostrano le cronache dei processi bancari degli ultimi anni.

Per la bancarotta, invece, l’orientamento consolidato fa coincidere il momento rilevante con la sentenza che dichiara il fallimento o, per la banca, che accerta l’insolvenza ai sensi dell’art. 343 CCII (o dell’art. 237 l.fall.). Le condotte possono essere anche molto risalenti, ma il cronometro parte dopo.

Si aggiungono le regole sulla sospensione e sull’interruzione e le modifiche alla disciplina della prescrizione e dell’improcedibilità in appello e in Cassazione susseguitesi dal 2017 in poi, che rendono il calcolo una questione da fare sul caso concreto, data per data. Non fidatevi di calcoli “a spanne”: un errore di partenza di qualche anno cambia tutta la strategia.

“Se collaboro con il commissario, mi aiuta o mi danneggia?”

Può aiutare, ma va preparata: tutto ciò che dite può entrare nel processo penale.

La Cass. pen., Sez. V, n. 10751/2025, citata sopra, ha confermato la piena utilizzabilità nel processo penale delle dichiarazioni rese al curatore. Il commissario liquidatore della banca svolge una funzione analoga sotto il profilo della ricostruzione delle cause del dissesto. Ne deriva un consiglio semplice: prima di un colloquio con il commissario, fatevi assistere e preparate i documenti.

Collaborare non significa auto-accusarsi. Significa fornire documenti che ricostruiscono correttamente le decisioni, spiegare il contesto delle delibere, indicare dove si trovano gli atti. Una collaborazione ordinata può anche ridurre il rischio di contestazioni di bancarotta documentale, perché aiuta a dimostrare che le scritture permettevano la ricostruzione del patrimonio.

All’opposto, il silenzio totale o la consegna parziale di documenti personali rilevanti possono essere letti in modo negativo. Come sempre, la scelta va calibrata sulla posizione: per chi è già indagato, i colloqui informali senza garanzie sono da evitare.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Ecco due ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia. Non sono casi reali né casi seguiti dallo studio: servono a mostrare come si ragiona.

Ipotesi 1 — Il consigliere senza deleghe e il finanziamento “baciato”.
Una banca popolare non quotata approva, nell’esercizio 2019, un aumento di capitale di 47.380.000 €. Di questi, 12.640.000 € vengono sottoscritti da clienti che ricevono contestualmente finanziamenti della stessa banca. Il consiglio delibera l’aumento; i finanziamenti vengono deliberati dal comitato esecutivo. Le comunicazioni a Banca d’Italia indicano il patrimonio di vigilanza senza dedurre le azioni finanziate.
Ad aprile 2021 la banca è posta in liquidazione coatta; il 14 settembre 2021 il tribunale ne accerta l’insolvenza.
→ Per la vigilanza: la comunicazione del patrimonio senza deduzione può integrare l’ostacolo alla vigilanza (art. 2638 c.c.), indipendentemente dall’insolvenza, con prescrizione calcolata dalla data delle comunicazioni.
→ Per la bancarotta: dopo la sentenza di settembre 2021 l’accusa può contestare la bancarotta fraudolenta impropria da reato societario se le false comunicazioni hanno concorso a cagionare il dissesto. I fatti sono anteriori al 15 luglio 2022: si applicano gli artt. 223 e 237 l.fall., con raffronto con gli artt. 329 e 343 CCII ai sensi dell’art. 2 c.p.
→ Per il consigliere senza deleghe che non era nel comitato esecutivo: la difesa ricostruisce quali informazioni sui finanziamenti correlati sono arrivate al consiglio. Se i verbali mostrano che nessuna relazione delle funzioni di controllo segnalava il fenomeno, l’omesso impedimento doloso è difficilmente sostenibile; se invece l’audit aveva segnalato il problema in due consigli (diciamo il 22 maggio e il 17 luglio 2019) e il consigliere non ha chiesto nulla, la posizione si complica.

Ipotesi 2 — Il direttore generale e il rinvio delle rettifiche.
Al 31 dicembre 2020 una banca ha crediti deteriorati per 318.900.000 €. Le funzioni interne propongono rettifiche aggiuntive per 41.270.000 €; il direttore generale ne fa approvare solo 9.850.000 €, sostenendo che il mercato si riprenderà. Nel 2021 l’esercizio chiude con un patrimonio sotto i minimi; nel 2022 la banca va in liquidazione coatta e il tribunale accerta l’insolvenza il 3 novembre 2022.
→ Legge applicabile: la sentenza di insolvenza è posteriore al 15 luglio 2022, quindi la cornice di riferimento è il Codice della crisi (artt. 329, 330 e 343 CCII), con la regola dell’art. 2 c.p. per le condotte precedenti.
→ Se la scelta è documentata e motivata, anche se imprudente, il terreno è la bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (art. 330 CCII), punita con la reclusione da sei mesi a due anni.
→ Se emergono comunicazioni al mercato o alla vigilanza consapevolmente false sulla qualità del credito, il terreno può diventare la bancarotta fraudolenta impropria e, in autonomia, l’ostacolo alla vigilanza.
→ In caso di condanna per bancarotta semplice, la Cass. civ. n. 9082/2025 indica che il giudicato penale accerta il danno da aggravamento del dissesto: nel giudizio civile del commissario la difesa resterebbe concentrata sulla misura del danno.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“La sentenza che accerta l’insolvenza della banca la posso contestare io, e conviene farlo?”

È la domanda decisiva e quasi nessuno la pone. Tutti si concentrano sul processo penale, che arriva anni dopo, e trascurano il giudizio sull’insolvenza, che arriva prima e ne è il presupposto.

Per gli amministratori di un’impresa privata, la sentenza che apre la liquidazione giudiziale si inserisce in un procedimento in cui il debitore è parte. Per la banca la dinamica è diversa: l’accertamento dell’insolvenza può avvenire dopo la liquidazione coatta, su ricorso dei commissari o del pubblico ministero, quando gli organi sociali sono già decaduti. Gli ex amministratori rischiano di trovarsi una sentenza costruita senza il loro apporto, che però costituisce l’architrave dei reati di bancarotta.

Sul contraddittorio nel giudizio di accertamento dell’insolvenza delle banche esiste un dibattito, anche giurisprudenziale, che va verificato sul caso. Due cose però sono chiare:

  1. l’insolvenza va riferita al momento del provvedimento di liquidazione coatta: se all’epoca la banca, pur in crisi, non era insolvente (ad esempio perché la crisi era di liquidità superabile o di patrimonio sotto i requisiti ma non di incapacità ad adempiere), la contestazione ha basi tecniche;
  2. la sentenza non crea solo il presupposto, ma anche il punto di partenza dei tempi di prescrizione della bancarotta.

L’altra domanda che nessuno fa riguarda il futuro personale: una condanna definitiva per bancarotta fraudolenta incide sulla possibilità di ottenere l’esdebitazione. Sotto la legge fallimentare, la Cassazione civile, Sez. I, con la sentenza n. 18517 del 7 luglio 2025, ha affermato che anche il patteggiamento per bancarotta fraudolenta, prima della riforma Cartabia, era causa ostativa; con la sentenza n. 19949 del 17 luglio 2025 ha precisato che, per il fallito condannato per quei reati, serve la riabilitazione, sulla quale decide il Tribunale di sorveglianza. Prima di patteggiare, l’ex amministratore deve sapere che cosa quella scelta comporta per l’esdebitazione e per le procedure da sovraindebitamento: le pronunce citate riguardano il fallito sotto la vecchia legge, ma il tema dei riflessi della condanna sulla liberazione dai debiti va verificato anche nelle procedure del Codice della crisi.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i riferimenti che abbiamo verificato, con il principio riformulato e il motivo per cui contano in questa materia. Alcuni sono resi sulla legge fallimentare o sul codice civile e lo segnaliamo; le regole del Codice della crisi sono in larga parte corrispondenti, ma la corrispondenza va controllata caso per caso.

1. Corte costituzionale, sentenza n. 7 del 2025 (decisa il 14 gennaio 2025, depositata il 4 febbraio 2025).
Principio: la confisca obbligatoria per equivalente dei beni utilizzati per commettere un reato societario, prevista dall’art. 2641 c.c., è una pena patrimoniale; il suo automatismo, che impedisce di valutarne la proporzione, è incostituzionale. Cade anche la confisca diretta obbligatoria dei beni strumentali prevista dal primo comma; resta la confisca obbligatoria del profitto.
Perché conta: nasce dal processo sulla Banca Popolare di Vicenza e cambia il perimetro patrimoniale del rischio per gli esponenti bancari accusati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza o falso.

2. Corte di cassazione, Sez. V penale, ordinanza del 27 febbraio 2024 (r.o. n. 127/2024).
Principio: la Cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione sull’obbligatorietà della confisca per equivalente ex art. 2641 c.c., sottoponendola alla Corte costituzionale.
Perché conta: mostra che, nei crack bancari, la difesa può sollevare questioni di proporzionalità anche davanti al giudice di legittimità.

3. Corte d’appello di Venezia, sentenza del 10 ottobre 2022 (processo Banca Popolare di Vicenza, come ricostruito dalla Consulta).
Principio: la Corte territoriale ha revocato la confisca di 963 milioni di euro ritenendola manifestamente sproporzionata, disapplicando l’art. 2641, secondo comma, c.c. alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 8 marzo 2022, C-205/20).
Perché conta: è il primo passaggio giudiziario che ha messo in discussione la maxi-confisca nei confronti degli ex esponenti di una banca in liquidazione coatta.

4. Cassazione penale, Sez. V, n. 42778 del 19 settembre 2017.
Principio: secondo la lettura che ne dà la Corte costituzionale nella sentenza n. 7/2025, rientra nell’orientamento che ammette la confisca dei finanziamenti erogati dalla banca come “beni utilizzati per commettere il reato” societario.
Perché conta: è uno dei presupposti dell’impostazione poi incisa dalla Consulta; utile per capire perché le contestazioni ai banchieri arrivavano a importi così elevati.

5. Cassazione penale, Sez. V, n. 1991 del 16 gennaio 2019.
Principio: conferma, nella ricostruzione della Consulta, la stessa linea sulla confiscabilità dei finanziamenti come beni strumentali al reato.
Perché conta: insieme alla precedente e alla successiva, documenta un orientamento consolidato della Sezione V prima del 2025.

6. Cassazione penale, Sez. V, n. 6391 del 18 febbraio 2021.
Principio: si colloca nello stesso filone sulla confisca dei finanziamenti come beni utilizzati per commettere il reato, ritenuto dalla Consulta interpretazione non implausibile.
Perché conta: dopo la sentenza n. 7/2025 questi precedenti vanno riletti: il problema non è più “se” i finanziamenti siano strumentali, ma se la confisca sia proporzionata e non automatica.

7. Cassazione penale, Sez. V, n. 10751 del 18 marzo 2025.
Principio: le dichiarazioni rese dal fallito al curatore sono pienamente utilizzabili nel processo penale per bancarotta.
Perché conta: pronuncia resa in tema di curatore; per analogia di funzione suggerisce estrema prudenza nei colloqui con il commissario liquidatore della banca.

8. Cassazione penale, Sez. V, n. 7723 del 22 febbraio 2024.
Principio: chi non riveste la qualifica di amministratore non risponde della bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose come autore, ma solo come concorrente esterno e con la prova del contributo dato al soggetto qualificato.
Perché conta: si riferisce al socio pubblico di una società partecipata, ma il criterio vale per soci di riferimento, esponenti di capogruppo e consulenti coinvolti nei crack bancari.

9. Cassazione civile, Sez. I, n. 9082 del 7 aprile 2025.
Principio: il giudicato penale di condanna dell’amministratore per bancarotta semplice ai sensi dell’art. 224, comma 2, l.fall. accerta il danno consistente nel verificarsi o nell’aggravarsi del dissesto.
Perché conta: collega la scelta difensiva nel processo penale agli effetti nell’azione di responsabilità del commissario (pronuncia sulla legge fallimentare).

10. Cassazione civile, Sez. I, n. 18517 del 7 luglio 2025.
Principio: prima della riforma Cartabia anche la sentenza di patteggiamento per bancarotta fraudolenta o per reati contro l’economia pubblica costituiva causa ostativa all’esdebitazione.
Perché conta: chi valuta un patteggiamento deve misurarne gli effetti sul proprio futuro debitorio (pronuncia sulla legge fallimentare).

11. Cassazione civile, Sez. I, n. 19949 del 17 luglio 2025.
Principio: per ottenere l’esdebitazione il fallito condannato per i reati indicati dalla legge fallimentare deve conseguire la riabilitazione, sulla quale decide il Tribunale di sorveglianza e non il tribunale fallimentare.
Perché conta: indica la strada, lunga, per recuperare la possibilità di liberarsi dai debiti dopo una condanna per bancarotta (pronuncia sulla legge fallimentare).

12. Cassazione civile, Sez. I, n. 7134 del 25 marzo 2026.
Principio: il finanziamento erogato a un’impresa già in stato di decozione è contrario al buon costume, con la conseguenza che le somme erogate non sono ripetibili.
Perché conta: riguarda la banca come finanziatrice di imprese decotte, non gli amministratori della banca in liquidazione; ma mostra quanto la giurisprudenza consideri grave il credito concesso a chi è già insolvente, condotta che nel crack di una banca può essere letta anche in chiave di dissipazione dell’attivo.

Una precisazione su Veneto Banca, Banca Etruria e Banca Marche. Per queste vicende le cronache riportano processi per bancarotta e reati societari, con condanne, assoluzioni e prescrizioni nei diversi gradi. Non riportiamo numeri di sentenza né esiti definitivi perché, in questa sessione di verifica, non li abbiamo potuti riscontrare su testi ufficiali o riviste giuridiche. Allo stesso modo, la decisione della Cassazione del 9 aprile 2025 sul filone principale della Banca Popolare di Vicenza è citata sopra solo sulla base delle notizie di stampa.

Riferimento Tema Disciplina
C. cost. 7/2025 Confisca art. 2641 c.c. Codice civile
Cass. V ord. 27/2/2024 Rimessione alla Consulta Codice civile
App. Venezia 10/10/2022 Revoca maxi-confisca BPVi Codice civile / CGUE
Cass. V 42778/2017, 1991/2019, 6391/2021 Finanziamenti come beni strumentali Codice civile
Cass. V 10751/2025 Dichiarazioni al curatore Legge fallimentare
Cass. V 7723/2024 Concorso dell’extraneus Legge fallimentare
Cass. I civ. 9082/2025 Bancarotta semplice e danno Legge fallimentare
Cass. I civ. 18517/2025 e 19949/2025 Condanna ed esdebitazione Legge fallimentare
Cass. I civ. 7134/2026 Credito a impresa decotta Diritto civile/bancario

“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco gli strumenti che mettiamo in campo quando un ex amministratore, sindaco o dirigente di una banca in liquidazione coatta si rivolge allo studio.

  1. Ricostruiamo la posizione personale nell’organigramma reale della banca: deleghe formali, poteri esercitati di fatto, partecipazione a comitati, flussi informativi ricevuti.
  2. Esaminiamo la sentenza che ha accertato l’insolvenza e verifichiamo se, quando e con quali argomenti tecnici sia possibile contestarla, perché è il presupposto della bancarotta ai sensi dell’art. 343 CCII o dell’art. 237 l.fall.
  3. Calcoliamo la prescrizione capo per capo, distinguendo i reati societari (che decorrono dalla condotta) dalla bancarotta (che dipende dalla sentenza di insolvenza) e applicando le regole succedutesi nel tempo.
  4. Analizziamo bilanci, segnalazioni di vigilanza e relazioni ispettive con i commercialisti dello staff, per separare le valutazioni discrezionali dalle rappresentazioni false.
  5. Prepariamo i colloqui con il commissario liquidatore e con gli organi di vigilanza, selezionando i documenti da produrre e definendo i limiti delle dichiarazioni.
  6. Impugniamo sequestri preventivi e confische, facendo valere il difetto di nesso con il reato e, dove pertinente, i principi di proporzionalità affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 7/2025.
  7. Coordiniamo la difesa penale con quella nel giudizio civile di responsabilità, perché le scelte in un processo producono effetti nell’altro.
  8. Valutiamo con il cliente le conseguenze di un eventuale patteggiamento su pene accessorie, requisiti di onorabilità ed esdebitazione futura.
  9. Studiamo le procedure di sovraindebitamento disponibili per l’ex amministratore persona fisica esposto a pretese che il suo patrimonio non può sostenere.
  10. Seguiamo il procedimento fino alla Corte di cassazione, con la stessa linea difensiva dall’analisi iniziale all’ultimo grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: chi è abilitato a intervenire nella composizione negoziata è abituato a valutare se e quando un’impresa è passata dalla difficoltà alla crisi e dalla crisi all’insolvenza, cioè esattamente la linea temporale su cui si gioca la distinzione tra gestione imprudente, bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta. A questa lettura si affianca il coordinamento dello staff in diritto bancario, necessario per interpretare segnalazioni di vigilanza, classificazioni del credito e operazioni sul capitale.

La continuità è un valore concreto: lo stesso difensore, cassazionista, imposta la strategia dalla prima analisi e la porta fino al giudizio di legittimità, senza cambi di linea tra un grado e l’altro. Accanto all’avvocato lavorano commercialisti e avvocati dello staff sullo stesso fascicolo, perché in un crack bancario il processo si vince o si perde anche sui numeri.


In sintesi: tre cose da portarsi via

Dalle risposte emergono tre messaggi.

Primo: la bancarotta per gli amministratori di banca esiste, ma ha un presupposto preciso. È la sentenza che accerta l’insolvenza (art. 343 CCII, già art. 237 l.fall.), non il decreto di liquidazione coatta. Su quella sentenza conviene concentrare l’attenzione fin da subito.

Secondo: i reati societari e di vigilanza corrono da soli. Ostacolo alla vigilanza, false comunicazioni sociali, aggiotaggio e falso in prospetto non hanno bisogno dell’insolvenza, hanno tempi di prescrizione propri e, nel caso della Popolare di Vicenza, sono stati il cuore del processo; la Consulta, con la sentenza n. 7/2025, ha però ridimensionato la confisca automatica collegata.

Terzo: penale, civile e patrimonio personale vanno gestiti insieme. Una scelta processuale presa senza considerarne gli effetti sull’azione del commissario o sull’esdebitazione futura può costare più del processo stesso.

Perché questo è un tema per noi: la responsabilità degli amministratori si decide sulla lettura dei segnali della crisi e del momento in cui l’impresa è diventata insolvente, che è il cuore del lavoro dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. E quando il peso della vicenda si sposta sul patrimonio personale dell’ex esponente, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di professionista fiduciario di un OCC permette di valutare le vie d’uscita dal debito tenendo conto degli effetti di un’eventuale condanna.

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