Come Si Comunica Il Proprio Credito Al Commissario Nel Concordato?

Quando un tuo cliente, un tuo fornitore o la società a cui hai prestato denaro deposita una domanda di concordato preventivo, la prima reazione è quasi sempre la stessa: attendere. Si aspetta la PEC del commissario giudiziale, si legge la proposta, si spera che l’importo indicato sia quello giusto. È un errore di prospettiva. Nel concordato preventivo il tuo credito non viene “accertato” da nessuno in modo definitivo: viene registrato in un elenco che il debitore ha scritto per primo, e conta per quello che risulta lì. Il debitore conosce questo meccanismo meglio di te, perché è lui ad averlo messo in moto. La partita, quindi, non si gioca sul piano della ragione astratta ma su quello delle mosse e dei termini.

Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. In questo articolo ricostruiamo, nell’ordine in cui avvengono, le scelte che il debitore in concordato (e, accanto a lui, gli altri creditori) compie sul tuo credito: come lo descrive nell’elenco, come il commissario lo verifica e te lo comunica, quando può essere contestato, come il giudice delegato lo ammette al voto e che cosa succede dopo l’omologazione. Per ciascuna mossa vedremo i limiti che la legge impone alla controparte e la contromossa che hai a disposizione, sulla base del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) nel testo aggiornato dal correttivo D.Lgs. 136/2024.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo passaggio? Perché la comunicazione del credito al commissario è un atto che sta esattamente all’incrocio tra la crisi d’impresa e la verifica dei debiti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il modo in cui un’impresa in difficoltà costruisce il proprio piano e il proprio elenco dei creditori, e quindi sa dove quell’elenco tende a essere impreciso. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: attività in cui la ricognizione dei debiti, il confronto con le scritture e la gestione delle contestazioni dei creditori sono il lavoro quotidiano. Le stesse competenze, rovesciate, servono al creditore che vuole far valere la propria posizione.

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Chi hai di fronte: un debitore che scrive le regole della prima mano

Nel concordato preventivo la controparte non è un creditore che ti aggredisce, ma un’impresa che ha chiesto al tribunale di regolare la propria crisi attraverso una proposta ai creditori. Dal suo punto di vista, la procedura ha un obiettivo preciso: ottenere l’approvazione della proposta e poi l’omologazione. Tutto ciò che fa sul tuo credito va letto attraverso questa lente.

La convenienza del debitore si misura in voti e in percentuali. Ogni euro di credito che l’elenco attribuisce a un creditore pesa due volte: pesa nel calcolo delle maggioranze necessarie all’approvazione e pesa nel fabbisogno concordatario, cioè nella quantità di risorse che il piano deve destinare ai pagamenti. Un elenco “prudente” verso il basso riduce il fabbisogno e rende la proposta più sostenibile sulla carta; un elenco che colloca un credito tra i chirografari anziché tra i privilegiati libera risorse e cambia la composizione delle classi. Non serve immaginare un debitore in malafede: basta un ufficio amministrativo sotto pressione, scritture contabili in ritardo, interessi non calcolati, fatture contestate in modo informale e mai chiarite.

Il debitore, d’altra parte, sa che il suo spazio di manovra non è illimitato. Accanto a lui c’è il commissario giudiziale, nominato dal tribunale con il decreto di apertura, che ha il compito di verificare l’elenco dei creditori sulla scorta delle scritture contabili e di apportare le rettifiche necessarie (art. 104, comma 1, CCII). Il commissario non è il tuo avvocato e non è nemmeno l’avvocato del debitore: è un organo della procedura, che vigila e informa i creditori perché possano votare consapevolmente. Questo è il punto di appoggio della tua strategia: ogni informazione che fornisci al commissario, documentata e tempestiva, entra nel circuito della procedura e costringe il debitore a confrontarsi con essa.

C’è poi una terza figura che spesso il creditore dimentica: gli altri creditori. Nel concordato preventivo i creditori sono anche concorrenti fra loro. Il fornitore che ha 80.000 euro di chirografo ha interesse che il tuo credito risulti più basso, perché a parità di attivo la sua percentuale di soddisfazione cresce; la banca con ipoteca ha interesse a contestare un privilegio che si sovrappone al suo. Il Codice consente espressamente a ciascun creditore di contestare i crediti concorrenti (art. 107, comma 4). Il debitore lo sa e, quando conviene, lascia che siano altri a fare la mossa più aggressiva.

Quando preferisce trattare e quando invece “tenere la linea”? In generale il debitore ha interesse a chiudere in fretta le divergenze sui crediti di importo marginale e a resistere su quelli che spostano le maggioranze o il fabbisogno. Se il tuo credito è determinante per una classe o per il quorum, aspettati resistenza; se è marginale, una precisazione ben documentata inviata nei tempi giusti viene spesso recepita senza contrasto, perché per il debitore non vale la pena aprire un fronte davanti al giudice delegato.

Va infine considerato il modo in cui il commissario lavora. Il commissario dispone delle scritture contabili del debitore, della documentazione depositata con il ricorso e di ciò che i creditori gli trasmettono. Non ha il compito di andare a cercare la documentazione di ciascun creditore, né di ricostruire d’ufficio interessi e spese che nessuno gli ha segnalato. La sua verifica è tanto più accurata quanto più è alimentata dai creditori: il creditore che tace lascia che sia la contabilità del debitore a parlare per lui. Al tempo stesso, il commissario è tenuto a riferire nella relazione sulle osservazioni ricevute e a trasmettere ai creditori le contestazioni presentate (art. 107, comma 5). Ogni tuo atto, quindi, diventa visibile agli altri attori della procedura, e questo ha un valore anche negoziale.

Ecco perché “comunicare il credito al commissario” non è un adempimento burocratico. Nel concordato preventivo non esiste una domanda di ammissione al passivo come nella liquidazione giudiziale, non esiste un progetto di stato passivo da impugnare, non esiste un giudicato sul tuo credito. Esiste una sequenza di comunicazioni, osservazioni e contestazioni con termini stretti, a ritroso rispetto alla data del voto, che non si sospendono neppure ad agosto. Chi la conosce gioca; chi aspetta la subisce.

Prima mossa: il debitore scrive l’elenco dei creditori

La mossa

Il ricorso per l’accesso al concordato preventivo deve essere corredato da una serie di documenti, tra cui l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (art. 39 CCII). È la fotografia iniziale del passivo, ed è il debitore a scattarla. In quella fotografia il tuo credito può comparire per l’importo esatto, per un importo inferiore, con una collocazione diversa da quella che ritieni corretta (chirografo invece che privilegio) o, nel caso peggiore, non comparire affatto.

L’elenco viene poi ripreso nel piano e nella proposta: le percentuali offerte, la suddivisione in classi e le previsioni di pagamento sono costruite su quei numeri. Se il tuo credito è sottostimato, la percentuale che ti viene offerta si applicherà a una base più bassa; se sei collocato nella classe sbagliata, il trattamento che ricevi sarà quello di un’altra categoria.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene un elenco che rispecchi le scritture contabili così come sono, senza aggiungere interessi moratori non registrati, penali, spese legali di decreti ingiuntivi o differenze su fatture contestate. È la scelta più economica: non richiede istruttorie, non aumenta il fabbisogno e non complica la formazione delle classi. Il debitore preferisce invece non spingersi a omettere crediti evidenti o documentati, perché un elenco palesemente inattendibile mette a rischio l’ammissione stessa e attira l’attenzione del commissario.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone due argini. Il primo è la verifica del commissario giudiziale, che deve controllare l’elenco sulla base delle scritture contabili e rettificarlo (art. 104, comma 1, CCII). Il secondo è il regime delle classi: i crediti oggetto di contestazione giudiziale devono comunque trovare collocazione in una delle classi previste dalla proposta o in una classe dedicata, altrimenti la proposta è inammissibile (Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2024, n. 21431, resa sulla legge fallimentare). Un credito che il debitore contesta in giudizio non può essere semplicemente “dimenticato”: deve avere un posto nella struttura della proposta.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. Appena hai notizia del deposito del ricorso (pubblicato nel registro delle imprese), procurati la proposta e l’elenco dei creditori e confronta subito l’importo e il rango che ti sono attribuiti con la tua documentazione: contratti, fatture, estratti conto, decreti ingiuntivi, sentenze, atti di pignoramento, garanzie. Non aspettare che sia il commissario a scriverti: il commissario lavora sulle scritture del debitore e il tuo contributo documentale è ciò che gli consente di rettificarle.

La precisazione va indirizzata al commissario giudiziale via PEC e deve essere autosufficiente: importo per capitale, interessi (con criterio di calcolo e data finale), spese, titolo da cui nasce il credito, eventuale causa di prelazione con la norma che la fonda, documenti allegati. Non è una domanda di insinuazione e non ha forme sacramentali, ma più è completa, meno spazio lascia al debitore per sostenere che il credito è incerto.

Come si scrive, in pratica, la comunicazione al commissario

La precisazione del credito non ha un modello imposto dalla legge, e proprio per questo molti creditori la riducono a due righe: “si comunica che il credito ammonta a euro…”. È la scelta che conviene al debitore, perché lascia al commissario il solo confronto con le scritture contabili, che sono le sue. Una comunicazione efficace, invece, si costruisce come un piccolo fascicolo autonomo, che il commissario possa verificare senza dover chiedere altro.

Primo elemento: l’identificazione. Indica i dati completi del creditore (denominazione, codice fiscale o partita IVA, sede), il numero della procedura e il tribunale, il nome del commissario giudiziale come risulta dal decreto di apertura e, soprattutto, l’indirizzo PEC al quale vuoi ricevere tutte le comunicazioni successive. Questo singolo dato vale da solo la comunicazione, perché ti sottrae al regime del deposito in cancelleria previsto dall’art. 104, comma 3, CCII.

Secondo elemento: la composizione del credito. Separa le voci: capitale, interessi, spese. Per gli interessi indica il tasso applicato (convenzionale, legale o moratorio commerciale), la data di decorrenza e la data finale del calcolo; per le spese indica la fonte (ad esempio la liquidazione contenuta in un decreto ingiuntivo). Un credito presentato come somma unica è più facile da ridurre, perché il commissario non sa quale parte sia documentata e quale no.

Terzo elemento: il titolo. Allega i documenti da cui il credito nasce e quelli che lo rendono certo: contratto, ordini, documenti di trasporto, fatture, estratti conto, solleciti, eventuali riconoscimenti di debito, provvedimenti giudiziali. Un decreto ingiuntivo non opposto o una sentenza sono gli elementi che più restringono il margine di contestazione del debitore.

Quarto elemento: la causa di prelazione. Se ritieni che il credito sia privilegiato, indica la norma (ad esempio uno dei privilegi generali sui mobili dell’art. 2751-bis c.c.) e i fatti che ne integrano i presupposti. Se c’è un’ipoteca o un pegno, allega l’atto costitutivo e la nota di iscrizione. È in questa parte che si gioca la collocazione nelle classi, e quindi il trattamento.

Quinto elemento: le garanzie di terzi. Se il credito è garantito da fideiussori o coobbligati, indicalo. Il Codice consente anche a questi soggetti di presentare osservazioni e contestazioni (art. 107, comma 4), e il loro comportamento nella procedura incide sulla tua strategia di recupero fuori dal concordato.

Sesto elemento: la richiesta. Chiudi chiedendo espressamente al commissario di rettificare l’elenco dei creditori e di ammetterti al voto per l’importo e con il rango indicati. È una richiesta che il commissario valuterà nell’ambito della verifica dell’art. 104; formularla in modo esplicito evita che la comunicazione venga letta come semplice informativa.

Conserva le ricevute di accettazione e consegna della PEC: sono la prova che hai comunicato il credito prima della relazione, utile sia per eventuali contestazioni sia, in seguito, per ricostruire la tua diligenza nella fase esecutiva.

Le pronunce che ti proteggono

La Cassazione ha chiarito che i crediti contestati in giudizio non possono restare fuori dalla proposta (Cass. n. 21431/2024). E ha più volte ribadito che la sommaria delibazione su entità e grado dei crediti operata nella procedura non fa stato definitivo (Cass. civ., sez. I, 4 luglio 2023, n. 18903): l’elenco del debitore non è una sentenza sul tuo credito, e proprio per questo va corretto finché si è in tempo per incidere sul voto.

Seconda mossa: la verifica del commissario e la comunicazione che ti raggiunge (o no)

La mossa

Dopo il decreto di apertura, il commissario giudiziale verifica l’elenco e comunica a ciascun creditore il piano, la proposta, il decreto di apertura e un avviso con la data iniziale e la data finale del voto (art. 104, comma 2, CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024). La comunicazione avviene via PEC se il creditore ha un indirizzo digitale, altrimenti con raccomandata presso la sede o la residenza. L’avviso contiene anche l’invito a indicare un indirizzo PEC e l’avvertimento sulle conseguenze della mancata indicazione.

Formalmente questa è una mossa del commissario, non del debitore. Ma il commissario parte dai dati anagrafici e dagli indirizzi che il debitore gli ha fornito. Se l’elenco ti ha omesso, o riporta un tuo indirizzo vecchio, la comunicazione può non raggiungerti.

Perché conta per la controparte

Dal suo punto di vista, un creditore che non riceve le comunicazioni è un creditore che non vota, non contesta e non si oppone. Non serve alcuna manovra: l’inerzia lavora da sola. Nei concordati in cui il voto si decide per pochi punti percentuali, l’assenza di alcuni creditori può spostare l’esito.

I suoi limiti

La legge prevede una regola netta sul canale delle comunicazioni successive: se entro quindici giorni dalla comunicazione dell’avviso il creditore non indica il proprio indirizzo PEC, o se il messaggio non viene consegnato per causa imputabile al destinatario, le comunicazioni successive avvengono con le modalità dell’art. 10, comma 3, CCII, cioè mediante deposito in cancelleria (art. 104, comma 3, come modificato dal D.Lgs. 136/2024). È un limite per te, ma anche per la procedura: il commissario deve aver prima tentato la comunicazione all’indirizzo corretto.

Quando il numero dei creditori è molto elevato o è difficile identificarli, il tribunale, sentito il commissario, può autorizzare forme di comunicazione alternative previste dall’art. 242 CCII (art. 104, comma 4). Anche in questo caso, però, si tratta di modalità autorizzate dal giudice, non di una scelta unilaterale del debitore.

La tua contromossa

La contromossa chiave è comunicare per primo, non per ultimo: indica subito al commissario il tuo indirizzo PEC, anche se non hai ricevuto nulla, e allega la precisazione del credito. Il nome del commissario e il suo indirizzo PEC sono indicati nel decreto di apertura, che è pubblicato e consultabile. In questo modo esci dal rischio delle comunicazioni in cancelleria e ti assicuri di ricevere la relazione, le osservazioni degli altri e i provvedimenti del giudice delegato.

Se ti accorgi di non essere stato inserito nell’elenco, segnalalo al commissario con la documentazione del credito: la verifica dell’elenco è un dovere del commissario, e la tua segnalazione è il modo più diretto per attivarlo.

Le pronunce che ti proteggono

La giurisprudenza ha mostrato quanto pesi la posizione del creditore non incluso. La Cassazione ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso di un creditore non incluso nell’elenco dei crediti ammessi, sottolineando che l’omologazione non produce cosa giudicata sull’entità e sul grado dei crediti (Cass. n. 18903/2023): il credito resta accertabile nelle sedi ordinarie, ma la partita del voto, per chi non è entrato nell’elenco, è persa. È la ragione per cui la comunicazione tempestiva al commissario vale più di qualsiasi rimedio successivo.

Terza mossa: la relazione del commissario e l’elenco dei legittimati al voto

La mossa

Il commissario redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte e sulle garanzie offerte ai creditori (art. 105 CCII). Poi, almeno quindici giorni prima della data iniziale del voto, deposita e comunica la propria relazione insieme alle proposte definitive, e vi allega, ai soli fini del voto, l’elenco dei creditori legittimati con l’importo per cui ciascuno è ammesso (art. 107, comma 3, CCII, modificato dal D.Lgs. 136/2024).

È qui che il tuo credito assume la forma che conta per la votazione: un nome e un numero. Se il commissario ha recepito la tua precisazione, quel numero sarà quello corretto; se non l’ha recepita, in tutto o in parte, la relazione lo dirà.

Perché conta per il debitore

Il debitore legge l’elenco dei legittimati come un pallottoliere. Sa quanti voti gli servono e da quali creditori o classi può aspettarseli. Un credito “ammesso” per un importo maggiore di quello indicato nel suo elenco può complicargli i conti; un credito ammesso per un importo minore glieli semplifica. Ecco perché, in questa fase, il debitore valuta se contestare a sua volta l’importo che il commissario ti ha riconosciuto.

I suoi limiti

La legge fissa una scansione temporale che vale per tutti, debitore compreso. Il debitore non può modificare a piacimento l’elenco dei legittimati: può solo presentare osservazioni e contestazioni nei termini dell’art. 107, comma 4, che vedremo nella mossa successiva. L’importo per cui sei ammesso al voto è quello che risulta dall’elenco del commissario, salvo contestazione e provvedimento del giudice delegato.

Un dettaglio che fa la differenza: i termini dei commi 3, 4 e 6 dell’art. 107 non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini (art. 107, comma 9, CCII). Se la data del voto cade a settembre, le scadenze a ritroso possono cadere in pieno agosto, e il periodo 1-31 agosto non le congela.

La tua contromossa

Appena ricevi la relazione, verifica tre cose: se compari tra i legittimati al voto, per quale importo, e se la relazione dà conto della tua precisazione. Se l’importo non coincide, hai pochi giorni per reagire con una contestazione motivata, e il conto va fatto all’indietro dalla data iniziale del voto.

Leggi poi la relazione anche nella parte che riguarda la convenienza della proposta: è l’unico documento redatto da un soggetto terzo che ti dice quanto riceveresti con il concordato rispetto all’alternativa liquidatoria. Ti servirà per decidere come votare e, eventualmente, se opporti all’omologazione.

Le pronunce che ti proteggono

La Cassazione ha precisato che, se né il debitore né gli altri creditori sollevano contestazioni sulla legittimazione al voto di un creditore, quest’ultimo è implicitamente ammesso, senza bisogno di uno specifico provvedimento del giudice delegato (Cass. civ., sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34372, sulla legge fallimentare). Il silenzio delle controparti consolida la tua posizione nell’elenco: un motivo in più per far entrare il credito corretto nell’elenco del commissario, perché quello che non viene contestato in tempo resta fermo ai fini del voto.

Quarta mossa: la contestazione del tuo credito

La mossa

Almeno dieci giorni prima della data iniziale del voto, il debitore, i coobbligati, i fideiussori, gli obbligati in regresso e i creditori possono presentare osservazioni e contestazioni, inviandole via PEC al commissario giudiziale (art. 107, comma 4, CCII). Ciascun creditore può sollevare contestazioni sui crediti concorrenti; il debitore può replicare, contestare a sua volta i crediti e deve fornire al giudice i chiarimenti necessari.

È la mossa più diretta contro di te. Il debitore può contestare l’importo (gli interessi non sono dovuti, la fattura riguardava merce difettosa), il rango (il privilegio non sussiste, l’ipoteca è revocabile) o l’esistenza stessa del credito. Altri creditori possono fare lo stesso, con motivazioni simili.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il debitore contesta quando il tuo credito sposta l’equilibrio: quando ti colloca in una classe in cui il voto è in bilico, quando il privilegio che rivendichi assorbirebbe risorse destinate ai chirografari, quando l’importo che hai precisato è sensibilmente superiore a quello delle sue scritture. Preferisce non farlo quando la contestazione sarebbe debole sul piano documentale, perché una contestazione respinta dal giudice delegato peggiora la sua credibilità agli occhi degli altri creditori.

I suoi limiti

Le contestazioni devono essere presentate entro il termine dell’art. 107, comma 4, e vengono comunicate dal commissario a tutti gli interessati (comma 5). Non esistono contestazioni “a sorpresa” il giorno del voto: il sistema è costruito perché ogni parte conosca in anticipo le obiezioni dell’altra. Il commissario deposita poi, almeno sette giorni prima della data iniziale del voto, la relazione definitiva (comma 6), e i provvedimenti del giudice delegato devono essere comunicati almeno due giorni prima (comma 7).

Inoltre, la contestazione nella procedura non decide nulla in via definitiva: produce solo, come vedremo, una valutazione provvisoria ai fini del voto.

La tua contromossa

La contromossa chiave è rispondere nel merito e con i documenti, entro lo stesso circuito di PEC al commissario, prima che il giudice delegato decida. Il comma 4 non prevede espressamente una “replica” del creditore contestato, ma nulla impedisce di trasmettere al commissario osservazioni e documenti a sostegno del proprio credito, che il commissario può riferire al giudice. Il punto è non lasciare che la contestazione resti l’unica voce sul tavolo.

Valuta anche la contromossa simmetrica: se ritieni che il credito di un altro creditore sia gonfiato o che un privilegio altrui sia infondato, puoi contestarlo tu, con lo stesso termine. In un concordato liquidatorio, ogni euro di credito altrui ridotto è un euro in più nella base di riparto.

È qui che la conoscenza della crisi d’impresa vista “dall’altra parte del tavolo” fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, sa leggere un piano concordatario nelle sue ipotesi economiche e individuare dove la contestazione del debitore è solida e dove è soltanto tattica.

Le pronunce che ti proteggono

Una delle decisioni più utili per il creditore privilegiato è Cass. civ., sez. I, n. 4750/2025 (legge fallimentare): il creditore che si ritiene privilegiato ma è stato collocato tra i chirografari deve contestare la collocazione e astenersi dal voto; se vota come chirografario, non può poi promuovere un giudizio per l’accertamento del privilegio. È una regola che va tenuta presente proprio al momento della contestazione: la scelta di votare o di astenersi non è neutra.

Quinta mossa: l’ammissione provvisoria e il voto telematico

La mossa

Sulle contestazioni decide il giudice delegato, che può ammettere provvisoriamente, in tutto o in parte, i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti (art. 108 CCII, che riprende l’impianto dell’art. 176 della legge fallimentare). Poi si vota: il voto è espresso con modalità telematiche, mediante PEC inviata al commissario giudiziale (art. 107, commi 1 e 8, CCII).

Perché conta per la controparte

Il debitore punta a un’ammissione provvisoria che riduca il peso dei creditori ostili e mantenga quello dei creditori favorevoli. Sa che il provvedimento del giudice delegato non è definitivo, ma sa anche che è quello che conta nel giorno del voto. Per lui il risultato della votazione è tutto; il giudizio successivo sul credito è un problema che, se arriverà, arriverà dopo l’omologazione.

I suoi limiti

L’ammissione provvisoria non è un giudicato e non può esserlo: lo ha ribadito la Cassazione, chiarendo che anche il controllo sui crediti operato in sede di omologazione, perfino dopo opposizioni e reclami, serve solo al calcolo delle maggioranze e lascia aperta la questione dell’esistenza, dell’entità e del rango del credito (Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 2024, n. 26560). In senso conforme si è espressa la Corte d’Appello di Venezia, sez. I, con decisione dell’8 febbraio 2024: l’accertamento dei crediti contestati nella procedura è provvisorio, e quello definitivo spetta al giudice della cognizione ordinaria.

C’è un secondo limite, che opera come garanzia per il creditore escluso: nel sistema della legge fallimentare (art. 176, comma 1), riprodotto nel Codice, i creditori esclusi possono opporsi all’esclusione in sede di omologazione quando la loro ammissione avrebbe inciso sulla formazione delle maggioranze. Se il tuo voto avrebbe cambiato l’esito, la partita non è chiusa.

La tua contromossa

Tre mosse, in sequenza:

  1. Vota, e vota nei tempi: la PEC con il voto va inviata al commissario nella finestra tra data iniziale e data finale indicate nell’avviso.
  2. Se sei un creditore privilegiato collocato tra i chirografari, valuta seriamente di astenerti, per non compromettere il successivo accertamento del privilegio (Cass. n. 4750/2025).
  3. Se sei stato escluso o ammesso per un importo inferiore e il tuo voto sarebbe stato decisivo, prepara l’opposizione all’omologazione, rispettando i termini fissati per il giudizio di omologazione.

Il voto nelle classi: perché il tuo credito pesa più di quanto credi

Quando la proposta suddivide i creditori in classi, il peso del tuo credito non si misura sul totale del passivo, ma all’interno della classe in cui sei collocato. Le maggioranze necessarie sono stabilite dall’art. 109 CCII, con regole diverse a seconda che il concordato sia liquidatorio o in continuità aziendale. Dal punto di vista strategico, ciò che conta è un dato semplice: in una classe composta da pochi creditori, un singolo credito può decidere l’esito della classe, e l’esito di una classe può condizionare quello dell’intera proposta.

Il debitore lo sa, ed è per questo che la collocazione nelle classi è il terreno in cui più spesso si concentrano le contestazioni. Spostare un credito da una classe a un’altra, o ridurne l’importo all’interno della classe, può cambiare la maggioranza senza toccare il totale del passivo. Per te, la verifica della classe in cui sei collocato è importante quanto quella dell’importo: se la classe è sbagliata, contesti la collocazione; se la classe è giusta ma l’importo è ridotto, contesti l’importo. In entrambi i casi il termine è quello dell’art. 107, comma 4.

C’è poi un aspetto che riguarda il trattamento economico. Le classi devono raggruppare creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei, e il trattamento previsto per ciascuna deve rispettare le regole del Codice. Se la tua collocazione ti attribuisce un trattamento diverso da quello dei creditori nella tua stessa posizione, la questione può essere fatta valere anche in sede di omologazione. La lettura della proposta, classe per classe, è quindi il presupposto di ogni contromossa successiva.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre alle decisioni già citate, va ricordata Cass. civ., sez. I, n. 19788/2026: il creditore dissenziente che intende reclamare contro l’omologazione deve aver prima proposto opposizione nel giudizio di omologa nel termine previsto, cioè almeno dieci giorni prima dell’udienza secondo quanto riportato dalla massima. Chi non si è opposto in primo grado non può recuperare in reclamo: la sequenza va rispettata fin dall’inizio.

Sesta mossa: dopo l’omologa, il debitore paga “secondo il piano”

La mossa

Omologato il concordato, il debitore esegue il piano: paga la percentuale prevista alle scadenze indicate, oppure, nel concordato liquidatorio, il liquidatore procede ai riparti. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese (art. 117 CCII), anche per quelli che hanno votato contro o non hanno votato.

Perché conta per il debitore

Per il debitore questa è la fase della stabilizzazione. Se il tuo credito era stato sottostimato o contestato, sarà pagato nella misura riconosciuta nel piano; per ottenere di più dovrai agire. Il debitore sa che un’azione ordinaria richiede tempo e costi, e conta sul fatto che molti creditori rinunceranno.

I suoi limiti

Il debitore non può rifiutare di pagare la percentuale concordataria sul credito che tu dimostri di avere, anche se diverso da quello dell’elenco: proprio perché l’omologa non accerta definitivamente i crediti, il tuo credito può essere accertato in un giudizio ordinario e, una volta accertato, va soddisfatto alle condizioni del concordato. Inoltre, nella fase esecutiva del concordato con cessione dei beni, le contestazioni sulla distribuzione del ricavato appartengono al giudice della cognizione ordinaria, non ai reclami interni alla procedura (Cass. civ., sez. I, 15 luglio 2025, n. 19602).

Sul piano della prescrizione la regola gioca a tuo favore: la prescrizione dei crediti anteriori non decorre finché il decreto di omologa non è definitivo e finché dura la temporanea inesigibilità del credito, che nel concordato con liquidatore cessa con la predisposizione del riparto che lo comprende (Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 2022, n. 35960, resa sulla legge fallimentare).

La tua contromossa

Se il credito non è stato riconosciuto per intero, la strada è l’azione di accertamento davanti al giudice ordinario. Il divieto di azioni esecutive e cautelari che accompagna la procedura non impedisce di proporre un’azione di cognizione, come una domanda di accertamento o di risoluzione contrattuale, anche se la sentenza favorevole non potrà essere eseguita coattivamente al di fuori delle regole del concordato (Cass. civ., sez. I, n. 24609/2026).

Tieni però presente il rovescio: anche il creditore che vince il giudizio ordinario resta vincolato alla percentuale falcidiata e non può pretendere in via esecutiva l’intero importo accertato (Cass. civ., sez. I, n. 23075/2026). L’accertamento serve a fissare la base su cui si calcola la percentuale, non a sottrarsi al concordato.

Le pronunce che ti proteggono

Le decisioni nn. 26560/2024, 19602/2025, 24609/2026 e 35960/2022 tracciano un perimetro coerente: il tuo credito non si “consuma” nella procedura; si misura nella procedura ai fini del voto e si accerta, se necessario, fuori. Ciò che si consuma, se resti inerte, è la possibilità di pesare sul voto e di opporti all’omologa.

La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati verosimili per mostrare come si combinano termini e contromosse. Non descrivono casi reali.

Simulazione 1 — Il fornitore sottostimato

Ipotesi: un fornitore di componenti vanta 38.760 € per fatture scadute, più 2.914 € di interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 calcolati fino alla data di pubblicazione della domanda. Il debitore deposita domanda di concordato liquidatorio; il decreto di apertura viene emesso il 3 marzo 2026 e fissa la data iniziale del voto al 15 giugno 2026. Nell’elenco del debitore il fornitore compare per 35.120 €: mancano due fatture contestate a voce per ritardi di consegna e mancano gli interessi.

Mossa del debitore: elenco “da scritture”, che per lui riduce il fabbisogno di 6.554 € e rende la percentuale offerta ai chirografari (ipotizziamo il 21,4%) più sostenibile.

Contromossa del creditore: il 10 marzo il fornitore indica la propria PEC al commissario e trasmette la precisazione del credito per 41.674 €, allegando ordini, documenti di trasporto firmati senza riserve e il calcolo degli interessi. Il commissario verifica le scritture, riscontra che le due fatture sono registrate ma “sospese” e, nella relazione depositata entro il 31 maggio (almeno quindici giorni prima del 15 giugno), ammette il fornitore al voto per 38.760 €, lasciando fuori gli interessi in attesa di chiarimenti.

Esito: entro il 5 giugno (almeno dieci giorni prima) il debitore non contesta l’importo; il fornitore, a sua volta, invia osservazioni sugli interessi. In assenza di contestazione, il credito di 38.760 € resta fermo ai fini del voto. Sugli interessi la partita può proseguire dopo l’omologa in sede ordinaria: con la percentuale del 21,4%, la differenza in gioco vale circa 624 € (2.914 × 21,4%). Il dato economico orienta la scelta: per 624 € conviene chiudere con il debitore, non avviare una causa.

Simulazione 2 — Il creditore privilegiato collocato tra i chirografari

Ipotesi: un artigiano vanta 27.380 € per lavorazioni eseguite, credito che ritiene assistito dal privilegio dell’art. 2751-bis n. 5 c.c. Il debitore lo colloca tra i chirografari, a cui offre il 14,7%. Data iniziale del voto: 22 settembre 2026.

Conto a ritroso: relazione del commissario entro il 7 settembre; contestazioni entro il 12 settembre; relazione definitiva entro il 15 settembre; provvedimenti del giudice delegato comunicati entro il 20 settembre. Poiché i termini dell’art. 107, commi 3, 4 e 6, non sono soggetti alla sospensione feriale, la preparazione della contestazione cade di fatto in agosto, senza alcun congelamento dei termini nel periodo 1-31 agosto.

Contromossa: entro il 12 settembre l’artigiano contesta la propria collocazione, documentando i requisiti dell’impresa artigiana, e comunica al commissario che si asterrà dal voto come chirografario.

Esito: il giudice delegato, ai soli fini del voto, mantiene la collocazione chirografaria. L’artigiano non vota. Avendo contestato e non avendo votato come chirografario, conserva la possibilità di far accertare il privilegio (Cass. n. 4750/2025). Se il privilegio viene riconosciuto e la proposta prevede per i privilegiati un pagamento integrale, la differenza è tra circa 4.025 € (14,7% di 27.380) e 27.380 €: una partita che giustifica lo sforzo.

Simulazione 3 — Il voto decisivo e l’opposizione all’omologa

Ipotesi: concordato con crediti ammessi al voto per 4.218.600 €. Una società di servizi, con credito di 186.450 €, viene esclusa dal voto su contestazione del debitore, che sostiene l’inesistenza del contratto. La proposta ottiene voti favorevoli pari al 51,3% dei crediti ammessi.

Calcolo: se la società fosse stata ammessa e avesse votato contro, la base sarebbe salita a 4.405.050 € e i voti favorevoli (circa 2.164.142 €) sarebbero scesi al 49,1%, sotto la maggioranza.

Contromossa: la società, che ha documentato il contratto, propone opposizione all’omologazione nei termini del giudizio di omologa, facendo valere che la propria ammissione avrebbe inciso sulla formazione delle maggioranze. Il tribunale dovrà valutare la questione nell’ambito dell’omologa.

Esito possibile: se l’opposizione è fondata, il concordato non viene omologato nella forma votata; il debitore, a quel punto, ha interesse a riaprire il dialogo con la società di servizi. Qui il rapporto di forza si è ribaltato: un credito escluso ma decisivo vale, sul tavolo della trattativa, molto più della sua percentuale.

Quando al debitore conviene accogliere la tua precisazione

C’è una lettura della procedura che quasi nessuno offre al creditore: il concordato non è soltanto una sequenza di termini, ma una trattativa a più voci in cui la convenienza del debitore cambia nel tempo. Riconoscere quei momenti consente di ottenere una correzione del credito senza contenzioso.

Primo momento: prima della relazione del commissario. Dal suo punto di vista, conviene che l’elenco dei legittimati al voto sia pulito, senza contestazioni che il commissario dovrà riferire e il giudice decidere. Una precisazione documentata inviata presto può essere recepita dal commissario e accettata dal debitore senza resistenza, soprattutto se l’importo non sposta le maggioranze. È la fase in cui il costo, per il debitore, di riconoscere il tuo credito è più basso.

Secondo momento: quando il tuo voto è in bilico. Se il tuo credito pesa in una classe o sul quorum, il debitore ha bisogno del tuo voto favorevole o, quanto meno, di evitare il tuo voto contrario. È il momento in cui è più disposto a chiarire le partite controverse, a riconoscere interessi o spese, a correggere una collocazione. Il tuo potere negoziale coincide con il peso del tuo voto: va speso prima della votazione, non dopo.

Terzo momento: dopo una contestazione debole. Se il debitore ha contestato il tuo credito ma la contestazione si regge su argomenti poco documentati, il rischio che il giudice delegato la respinga lo induce spesso a ridimensionarla. Un’esposizione puntuale al commissario, con documenti, sposta la sua convenienza.

Quarto momento: davanti all’opposizione all’omologa. Come mostra la terza simulazione, un creditore escluso il cui voto sarebbe stato decisivo ha in mano uno strumento che può impedire l’omologazione. Per il debitore, a quel punto, chiudere la divergenza costa meno che rischiare il rigetto.

Quinto momento: dopo l’omologa, nella fase esecutiva. Il debitore che sta eseguendo il piano ha interesse a evitare giudizi ordinari che lo costringano ad accantonare somme o a rivedere i riparti. Una proposta di definizione del credito, coerente con la percentuale concordataria, è spesso preferibile per entrambe le parti a una causa di accertamento.

In nessuno di questi momenti la trattativa può alterare le regole della procedura: il trattamento dei creditori deve rispettare la proposta omologata e le cause di prelazione, e non sono ammessi accordi che attribuiscano a un singolo creditore vantaggi non previsti dalla proposta. La trattativa riguarda l’importo e il rango del tuo credito, non il trattamento che il concordato riserva alla tua categoria.

Un’ultima considerazione riguarda i creditori pubblici. Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (in vigore dal 12 agosto 2026), con il suo art. 4, ha esteso ai tributi regionali e locali gli istituti del Codice della crisi, tra cui la transazione su quei tributi. Per i creditori privati questo significa che, nei concordati in cui l’ente locale è creditore rilevante, la composizione del passivo e la dinamica del voto possono cambiare: un motivo in più per leggere con attenzione l’elenco dei legittimati e il peso dei crediti pubblici al suo interno.

La partita in tabella

La tabella riassume, per ogni mossa, il vincolo che la legge impone e la contromossa del creditore. I termini dell’art. 107 si calcolano a ritroso dalla data iniziale del voto e non si sospendono nel periodo feriale (1-31 agosto).

Mossa della controparte Termine o condizione che la vincola Contromossa del creditore Finestra utile
Il debitore redige l’elenco dei creditori (art. 39 CCII) Verifica del commissario sulle scritture (art. 104, c. 1) Confrontare elenco e documenti; inviare precisazione del credito via PEC al commissario Dal deposito della domanda alla relazione del commissario
Il commissario comunica proposta e date del voto (art. 104, c. 2) Invito a indicare la PEC; dopo 15 giorni senza PEC, comunicazioni in cancelleria (art. 104, c. 3) Indicare subito la PEC, anche senza aver ricevuto nulla Entro 15 giorni dall’avviso, meglio prima
Relazione con elenco dei legittimati al voto (art. 107, c. 3) Almeno 15 giorni prima della data iniziale del voto Verificare presenza, importo e collocazione Dal deposito della relazione al termine per contestare
Contestazione del tuo credito da parte di debitore o altri creditori (art. 107, c. 4) Almeno 10 giorni prima della data iniziale del voto, via PEC al commissario Rispondere con documenti; contestare a tua volta crediti altrui Fino a 10 giorni prima del voto
Relazione definitiva e decisione del giudice delegato (art. 107, c. 6-7; art. 108) Relazione almeno 7 giorni prima; provvedimenti comunicati almeno 2 giorni prima Valutare se votare o astenersi (privilegio contestato) Fino alla data iniziale del voto
Voto telematico (art. 107, c. 1 e 8) PEC al commissario nella finestra di voto Votare nei tempi; documentare l’esclusione decisiva Tra data iniziale e finale del voto
Omologa ed esecuzione del piano (art. 117) Obbligatorietà per i creditori anteriori; nessun giudicato sui crediti Opposizione all’omologa se l’esclusione era decisiva; azione di accertamento ordinaria Termini del giudizio di omologa; poi giudizio ordinario

Le domande di chi ha un credito verso un’impresa in concordato

Devo presentare una domanda di ammissione al passivo come nel fallimento?

No. Nel concordato preventivo non esiste una verifica del passivo come nella liquidazione giudiziale. Il tuo credito risulta dall’elenco del debitore, verificato dal commissario. Ciò che puoi e devi fare è precisare il credito al commissario via PEC, con i documenti, perché l’elenco dei legittimati al voto sia corretto.

Non ho ricevuto nessuna PEC dal commissario: che cosa faccio?

Scrivi tu al commissario, subito. Il nome e i riferimenti del commissario si ricavano dal decreto di apertura. Indica la tua PEC, allega la documentazione del credito e chiedi di essere inserito o rettificato nell’elenco. Se non indichi una PEC entro quindici giorni dall’avviso, le comunicazioni successive avvengono con deposito in cancelleria (art. 104, c. 3, CCII), e rischi di non accorgerti delle scadenze.

Il debitore ha contestato il mio credito: perdo il diritto al pagamento?

No: la contestazione incide solo sul voto. Il giudice delegato decide in via provvisoria, ai soli fini del voto e delle maggioranze. L’esistenza e l’importo del credito restano accertabili in sede ordinaria, perché né l’ammissione provvisoria né l’omologa formano giudicato (Cass. n. 26560/2024). Se il credito viene accertato, sarà pagato nella percentuale prevista dal concordato.

Sono un creditore privilegiato ma mi hanno messo tra i chirografari: voto o no?

Prima contesta, poi valuta con attenzione l’astensione. Secondo Cass. n. 4750/2025, il creditore che vota come chirografario senza aver contestato la collocazione non può poi chiedere l’accertamento del privilegio. La scelta del voto va fatta con questa conseguenza ben presente.

Se vinco una causa sul mio credito dopo l’omologa, posso pretendere l’intero importo?

No, resti vincolato alla percentuale concordataria. L’accertamento in sede ordinaria fissa la base del credito, ma il pagamento avviene nella misura falcidiata prevista dal concordato (Cass. n. 23075/2026).

Durante il concordato il mio credito si prescrive?

Per i crediti anteriori, la prescrizione non corre finché l’omologa non è definitiva e il credito resta temporaneamente inesigibile, condizione che nel concordato con cessione cessa con il riparto che lo comprende (Cass. n. 35960/2022). È comunque prudente monitorare i tempi e documentare ogni comunicazione con il commissario e, dopo l’omologa, con il liquidatore.

Il commissario può “ammettermi” al pagamento?

No: il commissario verifica l’elenco e lo rettifica ai fini della procedura, ma non decide in modo definitivo sul credito. La sua verifica serve a formare l’elenco dei legittimati al voto; le eventuali contestazioni sono decise dal giudice delegato in via provvisoria (art. 108 CCII). Il pagamento avviene secondo il piano omologato, sulla base del credito riconosciuto o, in caso di contrasto, accertato dal giudice ordinario.

Posso comunicare il credito anche dopo il voto?

Puoi farlo, ma perdi la partita più importante. Dopo il voto non puoi più incidere sulle maggioranze, salvo far valere in sede di omologazione che la tua esclusione è stata decisiva. Il credito resta comunque soggetto agli effetti del concordato omologato, se anteriore alla pubblicazione della domanda (art. 117 CCII), e potrai farlo accertare in sede ordinaria per ottenere la percentuale prevista. Conviene sempre comunicarlo prima della relazione del commissario.

I paletti fissati dai giudici

Le pronunce che seguono sono state riscontrate su fonti giurisprudenziali indipendenti. Molte sono state rese sotto la legge fallimentare (artt. 171-184 l.fall.): i principi richiamati sono riferiti agli istituti corrispondenti del Codice della crisi (artt. 104-117 CCII), ma il testo e i termini applicabili vanno sempre verificati sulla disciplina vigente. Per alcune pronunce del 2025 e del 2026 sono indicati solo numero e anno, perché la data non è stata riscontrata con certezza.

Sui paletti all’elenco del debitore

Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2024, n. 21431. Principio: i crediti oggetto di contestazione giudiziale non possono essere esclusi dalla struttura della proposta; vanno inseriti in una delle classi previste o in una classe apposita, pena l’inammissibilità. Rilevanza: limita la possibilità per il debitore di “far sparire” dall’elenco il credito che contesta; il creditore che ha una lite pendente deve verificare dove è stato collocato.

Cass. civ., sez. I, 4 luglio 2023, n. 18903. Principio: l’omologazione non produce cosa giudicata sulla delibazione sommaria di entità e grado dei crediti; il ricorso di un creditore non incluso, che lamenti solo questo, è inammissibile per difetto di interesse. Rilevanza: chiarisce che l’elenco non è una sentenza sul credito, ma anche che il creditore rimasto fuori non può recuperare la partita del voto con il ricorso per cassazione; la comunicazione tempestiva al commissario è decisiva.

Sui paletti alle contestazioni e al voto

Cass. civ., sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34372. Principio: se nessuno contesta, prima o durante le operazioni di voto, la legittimazione di un creditore, questi si considera implicitamente ammesso, senza bisogno di un provvedimento espresso del giudice delegato. Rilevanza: rende stabile, ai fini del voto, l’importo che il creditore ha fatto entrare nell’elenco; chi intende contestare deve farlo nei termini.

Cass. civ., sez. I, n. 4750/2025. Principio: il creditore che si afferma privilegiato ma è collocato tra i chirografari deve contestare la collocazione e astenersi dal voto; se vota, perde la possibilità di agire poi per l’accertamento del privilegio. Rilevanza: è la regola che più spesso sorprende i creditori privilegiati e che orienta la scelta tra voto e astensione.

Corte d’Appello di Venezia, sez. I, 8 febbraio 2024. Principio: esistenza, ammontare e rango dei crediti contestati sono valutati nella procedura solo in via provvisoria, ai fini del voto; l’accertamento definitivo spetta alla cognizione ordinaria. Rilevanza: conferma, nel merito, che la contestazione del debitore non ti priva del credito.

Sui paletti all’omologa e ai rimedi del creditore

Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 2024, n. 26560. Principio: neppure l’omologazione, anche dopo opposizione e reclamo, accerta i crediti in modo definitivo; il controllo serve al calcolo delle maggioranze, e l’accertamento resta possibile anche nella fase esecutiva. Rilevanza: è il pilastro della strategia “due tempi”: voto nella procedura, accertamento fuori.

Cass. civ., sez. I, n. 19788/2026. Principio: il creditore dissenziente può reclamare contro l’omologa solo se ha prima proposto opposizione nel giudizio di omologazione, con memoria depositata nel termine di legge. Rilevanza: impone di decidere subito se opporsi; l’inerzia in primo grado preclude il reclamo.

Sui paletti alla fase esecutiva

Cass. civ., sez. I, 15 luglio 2025, n. 19602. Principio: nella fase esecutiva del concordato con cessione dei beni, le contestazioni sulla distribuzione del ricavato si propongono davanti al giudice della cognizione ordinaria, non con reclami interni alla procedura. Rilevanza: indica al creditore il giudice corretto quando il riparto non riconosce il suo credito.

Cass. civ., sez. I, n. 24609/2026. Principio: il divieto di azioni esecutive durante la procedura non impedisce le azioni di accertamento, come la domanda di risoluzione contrattuale, ma la sentenza ottenuta non può essere eseguita coattivamente fuori dalle regole concorsuali. Rilevanza: consente di avviare per tempo l’accertamento del credito contestato.

Cass. civ., sez. I, n. 23075/2026. Principio: dopo l’omologa, il creditore resta vincolato alla percentuale falcidiata e non può pretendere in via esecutiva il maggior importo accertato in un giudizio ordinario. Rilevanza: delimita il risultato economico dell’accertamento; utile per valutare se una causa conviene.

Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 2022, n. 35960. Principio: per i crediti anteriori la prescrizione non decorre finché l’omologa non è definitiva e finché dura la temporanea inesigibilità del credito, che cessa con il riparto del liquidatore che lo include. Rilevanza: rassicura il creditore sulla tenuta del credito durante la procedura, senza esonerarlo dall’attivarsi nei momenti utili.

Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo credito nel concordato

Giochiamo la partita al posto tuo: analizziamo le mosse già fatte dal debitore, intercettiamo le imprecisioni dell’elenco, presidiamo le scadenze che la procedura impone e apriamo il dialogo con la controparte nel momento in cui la sua convenienza si sposta. In concreto:

  1. Ricostruiamo il credito a partire da contratti, fatture, estratti e titoli, calcolando capitale, interessi e spese fino alla data rilevante e individuando l’eventuale causa di prelazione con la norma che la fonda.
  2. Confrontiamo il credito con l’elenco del debitore e con la proposta, per verificare importo, rango e classe in cui sei stato collocato.
  3. Redigiamo e trasmettiamo via PEC al commissario la precisazione del credito, con i documenti, e indichiamo l’indirizzo digitale per le comunicazioni successive.
  4. Costruiamo il calendario a ritroso dalla data iniziale del voto (15, 10, 7 e 2 giorni), tenendo conto che quei termini non si sospendono nel periodo 1-31 agosto.
  5. Esaminiamo la relazione del commissario e l’elenco dei legittimati al voto, segnalando ogni divergenza.
  6. Predisponiamo le osservazioni e le contestazioni, sia per difendere il tuo credito sia, quando conviene, per contestare crediti o privilegi altrui.
  7. Valutiamo con te la scelta tra voto e astensione, soprattutto quando è in gioco un privilegio contestato.
  8. Verifichiamo se la tua esclusione è stata decisiva per le maggioranze e, in tal caso, prepariamo l’opposizione all’omologazione e l’eventuale reclamo.
  9. Avviamo l’azione di accertamento ordinaria quando il credito non è stato riconosciuto per intero, valutandone prima la convenienza economica alla luce della percentuale concordataria.
  10. Seguiamo la fase esecutiva, controllando pagamenti e riparti e intervenendo davanti al giudice competente se il tuo credito non è considerato.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una partita come questa pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: chi ha la competenza per affiancare un’impresa in crisi nella ricerca di un accordo con i creditori sa come si costruiscono un piano, un elenco dei debiti e una proposta, e quindi sa leggerli dal lato del creditore. Accanto a essa, l’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario OCC riguarda proprio la ricognizione dei debiti e la gestione delle posizioni dei creditori nelle procedure di composizione.

La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia: dalla precisazione del credito al commissario, all’opposizione all’omologa, al reclamo, fino al ricorso in Cassazione, la stessa linea e lo stesso difensore.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: la lettura del piano concordatario, la verifica delle percentuali offerte e la valutazione della convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria sono analisi economiche quanto giuridiche.

Chiusura

Nel concordato preventivo non vince il creditore che ha ragione in astratto, ma quello che conosce le regole della procedura e muove nei tempi giusti. Il tuo credito entra nella procedura attraverso un elenco scritto dal debitore, viene verificato dal commissario, può essere contestato e ammesso in via provvisoria, e pesa sul voto solo se è stato comunicato e difeso entro termini stretti, che non si fermano ad agosto. Dopo l’omologa resta accertabile, ma vincolato alla percentuale concordataria.

Lo Studio Monardo si occupa di questo tema perché la comunicazione del credito al commissario è il punto in cui crisi d’impresa e verifica dei debiti si incontrano: la competenza di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 permette di leggere il piano del debitore dall’interno, e quella di Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC riguarda proprio la ricognizione dei crediti e la gestione delle contestazioni. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo l’elenco e costruiremo la strategia per far pesare il tuo credito.

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