Chi apre il fascicolo di un’impresa in crisi trova quasi sempre, tra le prime voci del passivo, un debito con l’INPS: contributi non versati, sanzioni civili, avvisi di addebito già affidati all’agente della riscossione. E la domanda arriva puntuale: se l’impresa chiede un concordato preventivo di tipo liquidatorio, cioè con cessione dei beni e chiusura dell’attività, che fine fa quel debito?
La risposta onesta è che non esiste una sola risposta: dipende da chi sei. Lo stesso debito contributivo produce effetti molto diversi a seconda che tu sia la società che propone il concordato, l’imprenditore individuale che versa i contributi per sé, l’amministratore che ha trattenuto le quote dei dipendenti senza riversarle, il lavoratore che si ritrova un buco nell’estratto conto o il socio di una società di persone che risponde con il proprio patrimonio. Per la società l’INPS è un creditore privilegiato con cui negoziare un pagamento parziale, e che il tribunale può superare se vota contro. Per l’amministratore lo stesso debito può essere il presupposto di un reato. Per il dipendente è una questione di pensione futura. Per il socio illimitatamente responsabile è la differenza tra conservare la casa o perderla.
[casi_crediti_ceduti]Questa guida è costruita per profili. Dopo le regole comuni a tutti, trovi cinque sezioni dedicate:
- la società che propone il concordato liquidatorio;
- l’imprenditore individuale (artigiano, commerciante) con contributi propri e dei dipendenti;
- l’amministratore e legale rappresentante;
- il lavoratore dipendente dell’impresa in concordato;
- il socio illimitatamente responsabile e il garante.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il trattamento dei debiti INPS nel concordato è il punto in cui si incontrano due strumenti che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo pratica direttamente. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 conosce il tavolo su cui l’impresa tratta con i creditori pubblici prima di arrivare al concordato. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC segue le procedure minori in cui la falcidia dei contributi segue regole proprie. Il percorso che porta a un accordo con l’INPS, o a superarne il voto contrario, richiede esattamente queste due competenze.
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Le regole comuni a tutti: la base normativa sui contributi nel concordato liquidatorio
Prima di entrare nei singoli profili conviene fissare la cornice, una volta sola. Le sezioni successive vi faranno riferimento senza ripeterla.
Il concordato liquidatorio in due righe
Il concordato preventivo liquidatorio è disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024 e il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026. Nel liquidatorio l’impresa non prosegue: il patrimonio viene ceduto e il ricavato distribuito ai creditori. Per evitare che diventi una liquidazione giudiziale “addomesticata”, l’art. 84 CCII impone due condizioni di sostanza. La prima è un apporto di risorse esterne che aumenti di almeno il 10% il soddisfacimento dei creditori chirografari rispetto alla liquidazione giudiziale. La seconda è che i chirografari e i privilegiati degradati per incapienza ricevano almeno il 20% del loro credito complessivo.
Il debito INPS non è un debito qualsiasi: privilegi e gradi
Il credito dell’INPS si scompone in voci che il codice civile tratta in modo diverso:
- contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) dei lavoratori subordinati: privilegio generale sui mobili (art. 2753 c.c.), collocato al primo grado dell’art. 2778 c.c., insieme ai crediti di lavoro;
- altri contributi dovuti a enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria e accessori: privilegio dell’art. 2754 c.c., con un grado molto più basso (n. 8 dell’art. 2778 c.c.);
- sanzioni civili e interessi: assistiti da privilegio solo entro il limite del 50% del loro ammontare (art. 2754 c.c.); il resto è chirografario.
Questa scomposizione non è un dettaglio da contabili. Il grado di ciascuna voce decide se l’INPS va pagato per intero, se può essere falcidiato e quanto pesa il suo voto. Una proposta che non scompone il debito contributivo voce per voce parte già male.
L’art. 88 CCII: il “trattamento dei crediti tributari e contributivi”
La norma centrale è l’art. 88 CCII. Con il piano di concordato il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie, e dei relativi accessori. Valgono tre limiti:
- il piano deve assicurare un soddisfacimento non inferiore a quello ottenibile nella liquidazione giudiziale, e lo deve attestare un professionista indipendente;
- per la parte privilegiata, percentuale, tempi e garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori con grado inferiore o con posizione giuridica e interessi economici omogenei;
- per la parte chirografaria, anche se derivante da degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto agli altri chirografari oppure, se ci sono classi, deve essere almeno pari a quello della classe più favorita.
Nel liquidatorio l’attestazione riguarda la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale; nel concordato in continuità basta la non deteriorità. È una differenza che conta, perché il parametro del liquidatorio è più esigente.
Classi, voto e adesione dell’INPS
Quando i crediti previdenziali non sono pagati per intero, la suddivisione in classi è obbligatoria (art. 85 CCII). L’adesione dell’INPS non è un atto separato: è espressa con il voto sulla proposta di concordato (art. 88, comma 6). Per i contributi e per i premi INAIL vota la Direzione territoriale competente, su decisione del Direttore regionale. L’agente della riscossione vota solo per gli oneri di riscossione (art. 88, comma 7).
La proposta e la documentazione vanno depositate, insieme alla domanda, presso gli uffici indicati dall’art. 88, comma 5. Per l’INPS è la Direzione della sede dell’ultimo domicilio fiscale del debitore. Il messaggio INPS n. 3553 del 25 ottobre 2024 ha spiegato come l’Istituto applica le regole del D.Lgs. 136/2024 alle proposte presentate dal 28 settembre 2024. Per quelle anteriori restano le indicazioni della determinazione presidenziale n. 7 del 17 gennaio 2013. Il debitore può chiedere all’INPS il certificato unico dei debiti contributivi (art. 363 CCII), oggi tramite la procedura VeRA.
Il “cram down” contributivo nel liquidatorio
Che cosa accade se l’INPS vota contro, o non vota? L’art. 88, comma 3, CCII consente al tribunale di omologare il concordato liquidatorio anche senza l’adesione dell’ente previdenziale. Servono due condizioni: l’adesione deve essere determinante per raggiungere le maggioranze dell’art. 109, comma 1, e la proposta deve essere conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale. Nel concordato in continuità (comma 4) le regole sono diverse e più articolate, con un rinvio all’art. 112, comma 2.
Nel liquidatorio il voto contrario dell’INPS non è un veto: è un ostacolo che si supera solo dimostrando la convenienza con i numeri. La Cassazione (sent. n. 10723 del 22 aprile 2026) ha chiarito che il tribunale deve verificare la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e non può sovrapporvi un giudizio autonomo di “meritevolezza” del debitore fondato su condotte passate.
Come si misura la convenienza per l’INPS
Tutto il trattamento dei contributi nel liquidatorio ruota intorno a un confronto: quanto riceverebbe l’INPS con la proposta e quanto riceverebbe nella liquidazione giudiziale. Il confronto non è astratto e non si fa a percentuali generiche. Si costruisce in quattro passaggi:
- stima dell’attivo nella liquidazione giudiziale: valori di realizzo dei beni in una vendita forzata, tempi più lunghi, costi della procedura (compensi del curatore, spese di vendita, contenzioso);
- stima delle azioni recuperatorie che solo la liquidazione giudiziale consentirebbe, come revocatorie e azioni di responsabilità: se valgono molto, la liquidazione può risultare più conveniente;
- graduazione del passivo con l’ordine dei privilegi del codice civile, collocando ciascuna voce del debito INPS al suo grado;
- attualizzazione: un pagamento a tre anni vale meno di uno a sei mesi, e la proposta deve tenerne conto.
Nel liquidatorio il risultato deve essere positivo, cioè la proposta deve dare di più. Non basta che non dia di meno. È il professionista indipendente ad attestarlo, ma il commissario giudiziale verifica i numeri e l’INPS, se vota contro, può contestarli in sede di omologazione. Per questo la relazione del professionista è il documento su cui si gioca, prima di tutto, la sorte del debito contributivo.
Il confronto riguarda l’INPS come creditore, non l’insieme dei creditori. Una proposta può essere conveniente per i fornitori chirografari e non per l’INPS, ad esempio se l’apporto esterno viene destinato soltanto a una classe di cui l’Istituto non fa parte. In quel caso il cram down non è disponibile.
Le novità del 2026
Il D.Lgs. 147/2026 ha modificato di nuovo l’art. 88 (commi 1, 3, 4, 5 e 6). L’intervento più visibile è l’ingresso di regioni ed enti locali tra i creditori pubblici coinvolti nella transazione: anche IMU, TARI e gli altri tributi locali possono essere trattati con il piano e, nei limiti di legge, superati con il cram down. Per l’INPS la struttura resta quella descritta: proposta con il piano, voto della Direzione territoriale, cram down nel liquidatorio basato sulla convenienza. Per un’impresa con debiti sia previdenziali sia comunali, però, il fronte negoziale si allarga.
Le alternative al concordato preventivo
Due strade parallele vanno tenute presenti, perché cambiano il trattamento dell’INPS:
- il concordato minore (artt. 74 ss. CCII), per imprenditori sotto soglia e imprese agricole e start-up innovative: qui, secondo la Cassazione (sent. n. 14555 del 16 maggio 2026), la falcidia dei contributi non passa dalla procedura dell’art. 88, ma dalla relazione dell’OCC;
- il concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies CCII), accessibile solo dopo una composizione negoziata conclusa senza accordo: non c’è voto dei creditori e l’INPS può opporsi soltanto in sede di omologazione.
Profilo 1 — La società che propone il concordato liquidatorio
La tua situazione
Sei una società di capitali, una S.r.l. o una S.p.A., che ha smesso di versare i contributi da qualche trimestre. Hai ricevuto avvisi di addebito, forse sono già partite le prime azioni esecutive. L’attività non è più sostenibile, ma c’è un patrimonio da liquidare (un capannone, macchinari, crediti verso clienti, magazzino) e qualcuno disposto a mettere risorse esterne. Stai valutando un concordato liquidatorio e ti chiedi come trattare l’INPS. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: l’INPS è insieme un tuo creditore privilegiato e un votante, spesso con un peso determinante.
Cosa cambia per te
Per la società proponente il debito INPS va prima ricostruito, poi graduato, infine trattato con la proposta.
Ricostruire. Chiedi il certificato unico dei debiti contributivi (art. 363 CCII) e incrocia il risultato con l’estratto di ruolo dell’agente della riscossione e con la contabilità. Non è raro che ci siano differenze: avvisi già pagati in parte, contributi prescritti (la prescrizione dei contributi è di regola quinquennale), sanzioni calcolate su basi errate. Ogni euro tolto in questa fase è un euro che non va negoziato.
Graduare. Separa i contributi IVS (primo grado) dagli altri contributi (ottavo grado) e le sanzioni civili (privilegiate al 50%). Poi verifica la capienza: in un liquidatorio il privilegio generale mobiliare colpisce il ricavato dei beni mobili, e i crediti di lavoro concorrono allo stesso grado.
Trattare. Qui si applica l’art. 88: la parte capiente va pagata nei limiti del privilegio, salvo l’attestazione dell’art. 84, comma 5 (privilegiati pagati in misura non inferiore a quella realizzabile sui beni oggetto della prelazione). La parte incapiente degrada a chirografo e riceve il trattamento dei chirografari, con il minimo del 20% richiesto dall’art. 84.
La regola più importante per te: l’INPS non può essere trattato peggio dei creditori di grado inferiore. Se paghi il 100% a un fornitore con privilegio artigiano (grado più basso dei contributi IVS), non puoi offrire all’INPS meno del 100% sui contributi IVS.
I numeri
Ipotesi dimostrativa. Debito INPS ricostruito: 387.640 €, così composto:
| Voce | Importo | Privilegio | Grado |
|---|---|---|---|
| Contributi IVS dipendenti | 241.380 € | art. 2753 c.c. | 1 |
| Altri contributi (es. minori) | 52.910 € | art. 2754 c.c. | 8 |
| Sanzioni civili (privilegiate 50%) | 46.675 € | art. 2754 c.c. | 8 |
| Sanzioni civili (restante 50%) | 46.675 € | chirografo | — |
Attivo mobiliare netto (dopo prededuzioni): 512.300 €. Crediti di lavoratori al primo grado: 168.950 €. Primo grado complessivo: 168.950 + 241.380 = 410.330 €, interamente capiente. Residuo: 101.970 €.
All’ottavo grado l’INPS concorre con 99.585 € (52.910 + 46.675). Supponiamo che i gradi intermedi (2-7) valgano 37.240 €: residuo per l’ottavo grado 64.730 €. Copertura INPS all’ottavo grado: 64.730 / 99.585 = 65,0%. I 34.855 € non coperti degradano a chirografo, insieme ai 46.675 € già chirografari: in totale 81.530 € chirografari.
Se la proposta offre ai chirografari il 22,4% grazie all’apporto esterno, l’INPS riceve sulla parte chirografaria 18.263 €. Totale offerto all’INPS: 241.380 + 64.730 + 18.263 = 324.373 €, l’83,7% del debito.
Come collocare l’INPS nelle classi
Quando i contributi non sono pagati per intero, l’INPS va collocato in una classe (art. 85 CCII). La scelta di come costruire le classi non è neutra, perché incide sia sul trattamento sia sul calcolo delle maggioranze.
Le opzioni ricorrenti sono tre. La prima è una classe dedicata ai creditori pubblici (INPS, INAIL, Erario, e oggi anche regioni ed enti locali), che li raggruppa in base alla natura del credito. La seconda è una classe dedicata al solo INPS, utile quando la sua posizione è molto diversa da quella degli altri enti. La terza, per la parte degradata, è l’inserimento nella classe dei chirografari, quando il trattamento è identico.
In ogni caso valgono i vincoli dell’art. 88, comma 1: sulla parte chirografaria l’INPS non può ricevere meno della classe più favorita. Creare classi “su misura” per isolare l’INPS e offrirgli meno degli altri è il modo più rapido per rendere la proposta non omologabile. Viceversa, una classe ben costruita può rendere chiaro al tribunale perché il voto dell’Istituto è determinante e perché la proposta resta comunque conveniente per lui.
C’è infine il tema della parte privilegiata che la proposta non paga integralmente. L’art. 84, comma 5, consente di soddisfare i privilegiati in misura non integrale, purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato dei beni su cui grava la prelazione, secondo l’attestazione del professionista. Per l’INPS, il cui privilegio è generale sui mobili, l’attestazione deve considerare tutti i beni mobili e i crediti dell’impresa, non un singolo cespite.
Il percorso del debito INPS dentro la procedura
Per la società proponente conviene avere chiara la sequenza, perché in ogni passaggio l’INPS ha un ruolo diverso.
Deposito. Con la domanda la società deposita la proposta di trattamento dei contributi e la documentazione presso gli uffici INPS indicati dall’art. 88, comma 5. Il messaggio n. 3553/2024 precisa che, se la sede competente è diversa da quella del tribunale, il voto viene espresso dalla Direzione della sede del tribunale in rappresentanza delle altre.
Istruttoria del commissario giudiziale. Il commissario verifica il passivo, compreso il debito contributivo, e redige la relazione per i creditori. Se i numeri della società non coincidono con quelli dell’INPS, è qui che la differenza emerge.
Voto. L’INPS vota sull’intera proposta (art. 107 CCII), per la parte del credito che ha diritto di voto: la parte privilegiata che la proposta paga per intero, di regola, non vota; vota la parte degradata o falcidiata.
Omologazione. Se le maggioranze ci sono, il tribunale omologa verificando la regolarità della procedura e, in caso di opposizione, la convenienza. Se le maggioranze non ci sono per effetto del voto dell’INPS, entra in gioco il comma 3 dell’art. 88.
Esecuzione. Nel liquidatorio un liquidatore giudiziale realizza i beni e distribuisce il ricavato secondo il piano. L’INPS viene pagato secondo il rango e la percentuale stabiliti nella proposta omologata.
L’agente della riscossione: un votante a parte
Se il debito contributivo è stato affidato all’agente della riscossione con avvisi di addebito, nella procedura compare anche l’agente. L’agente della riscossione vota solo per gli oneri di riscossione (art. 88, comma 7), cioè per il proprio aggio, non per i contributi. La proposta deve quindi distinguere i contributi e le sanzioni, di cui è titolare l’INPS, dagli oneri di riscossione. Mescolarli è un errore frequente che falsa sia il calcolo delle maggioranze sia la verifica della convenienza.
I rischi specifici
Il rischio principale per la società è sbagliare la graduazione e trovarsi con una proposta inammissibile o non omologabile. Altri rischi tipici:
- una relazione del professionista indipendente che non dimostra con numeri verificabili la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale: senza quella prova, il cram down del comma 3 non è disponibile;
- classi formate in modo da trattare l’INPS degradato peggio di altri chirografari;
- una proposta depositata senza la copia agli uffici INPS competenti (art. 88, comma 5), con conseguenze sul procedimento di voto;
- un apporto esterno insufficiente a garantire il 10% di miglioramento e il 20% minimo dell’art. 84.
Le mosse giuste
- Ricostruisci il debito prima di scrivere il piano: certificato unico, estratto di ruolo, verifica della prescrizione.
- Fai graduare il credito voce per voce e simula la liquidazione giudiziale: è il parametro con cui tribunale e INPS misurano la convenienza.
- Apri un canale con la Direzione territoriale prima del deposito: il messaggio n. 3553/2024 descrive chi decide e chi firma.
- Prepara il cram down fin dall’inizio: se l’INPS è determinante, l’omologazione forzosa si costruisce sui numeri dell’attestazione, non dopo il voto.
- Valuta la composizione negoziata se sei ancora in tempo: apre la strada al concordato semplificato. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, segue proprio questo passaggio tra trattativa con i creditori pubblici e strumento di regolazione.
Giurisprudenza dedicata
Con la sentenza n. 10723 del 22 aprile 2026 la Cassazione (Sez. I) ha stabilito che nel concordato liquidatorio con trattamento dei crediti pubblici il tribunale, chiamato al cram down dell’art. 88, comma 3, deve limitarsi alla verifica della convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, anche sulla base della relazione del professionista. Non può negare l’accesso o l’omologa per un giudizio di meritevolezza legato a precedenti condotte o a violazioni reiterate. Per la società con un passato di omissioni contributive è un punto decisivo: il passato pesa sui numeri della convenienza e su eventuali responsabilità personali, non sulla possibilità in sé di superare il voto dell’INPS.
Profilo 2 — L’imprenditore individuale: artigiano, commerciante, piccola ditta
La tua situazione
Sei titolare di una ditta individuale. Hai dipendenti, o li hai avuti, e sei iscritto alla gestione speciale artigiani o commercianti per i tuoi contributi personali. Il debito INPS ha quindi una doppia anima: i contributi per i dipendenti e quelli che dovevi versare per te stesso. Per chi è nella tua posizione la prima domanda non è “come tratto l’INPS”, ma “quale procedura posso usare”.
Cosa cambia per te
Se superi le soglie di “impresa minore” (art. 2, comma 1, lett. d, CCII), cioè non sei sotto tutti i limiti di attivo, ricavi e debiti, accedi al concordato preventivo e valgono le regole comuni: art. 88, classi, voto dell’INPS, cram down. Se invece sei un’impresa minore, la strada è il concordato minore (artt. 74-83 CCII). Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi: nel concordato minore la falcidia dei contributi non passa per la procedura dell’art. 88.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026. Il concordato minore ha un procedimento autonomo e semplificato, imperniato sull’OCC. La convenienza rispetto alla liquidazione controllata è verificata dal giudice sulla relazione dell’organismo (art. 80, comma 3). Le modalità di deposito e di voto dell’art. 88, comma 6, sono incompatibili con questo procedimento (art. 74, comma 4).
Attenzione però: nel concordato minore liquidatorio servono risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (art. 74, comma 2). E il contenuto libero della proposta non autorizza a violare l’ordine delle cause di prelazione: con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025 la Cassazione ha escluso che nel concordato minore si possa derogare alla par condicio creditorum.
C’è poi un aspetto personale. Come ditta individuale, il debito dell’impresa è il tuo debito: non c’è uno schermo societario. Il concordato omologato vincola l’INPS per la parte falcidiata, e questo ti riguarda come persona.
L’OCC e la relazione di convenienza
Nel concordato minore il ruolo che nel concordato preventivo spetta al professionista indipendente e al commissario giudiziale è svolto dall’Organismo di Composizione della Crisi. L’OCC verifica la documentazione, ricostruisce il passivo (debito INPS compreso), stima che cosa ricaverebbero i creditori dalla liquidazione controllata e attesta la fattibilità del piano.
Per l’INPS questo significa che la discussione sulla convenienza si svolge sulla relazione dell’OCC. Se l’Istituto contesta la proposta, il giudice può omologare quando, sulla base di quella relazione, ritiene che la proposta sia più conveniente dell’alternativa liquidatoria (art. 80, comma 3, CCII). È la stessa logica del cram down del concordato preventivo, ma con un procedimento più snello e senza il passaggio formale previsto dall’art. 88, come ha chiarito la Cassazione nel 2026.
Se la tua ditta supera le soglie
L’imprenditore individuale che non è impresa minore accede al concordato preventivo come una società. Valgono quindi le regole del profilo 1: proposta ai sensi dell’art. 88, voto dell’INPS, cram down del comma 3 nel liquidatorio. Le differenze sono due e pesano.
La prima: il patrimonio da liquidare è il tuo patrimonio personale. Nel liquidatorio vanno messi a disposizione tutti i beni, salvo quelli esclusi per legge. Non c’è distinzione tra beni dell’impresa e beni di famiglia intestati a te.
La seconda: i contributi personali della gestione artigiani o commercianti entrano nel concordato come qualsiasi altro debito contributivo dell’imprenditore. Per la ditta individuale non esiste il problema del socio che resta scoperto: tutto il debito con l’INPS, per i dipendenti e per te, è trattato in un’unica procedura.
I numeri
Ipotesi dimostrativa: ditta artigiana con debito INPS di 96.420 €, di cui 58.730 € contributi per i dipendenti (IVS e minori), 27.190 € contributi personali della gestione artigiani, 10.500 € sanzioni civili. Attivo liquidabile: attrezzature e furgone per 31.600 €, crediti verso clienti per 14.850 €. Apporto esterno di un familiare: 18.000 €.
Se la ditta è impresa minore, il percorso è il concordato minore con OCC. Nella liquidazione controllata alternativa l’INPS ricaverebbe dal solo attivo (46.450 €, al netto delle spese di procedura stimate in 6.900 €: 39.550 €), concorrendo con i crediti di lavoro. Se i crediti dei dipendenti al primo grado sono 21.300 €, il primo grado vale 21.300 + contributi IVS. L’apporto di 18.000 € migliora la distribuzione: l’OCC deve attestare che, con quell’apporto, l’INPS riceve più che nella liquidazione controllata.
I rischi specifici
Il rischio principale è sbagliare procedura: depositare un concordato preventivo con una transazione ai sensi dell’art. 88 quando i requisiti dimensionali indicano il concordato minore, o viceversa. Altri rischi:
- confondere i contributi personali con quelli dei dipendenti, che hanno privilegi diversi e conseguenze diverse;
- trascurare il profilo penale delle ritenute dei dipendenti non versate (vedi il profilo dell’amministratore: per la ditta individuale il responsabile sei tu);
- ritenere che il concordato minore permetta qualunque trattamento: l’ordine dei privilegi resta.
Le mosse giuste
- Verifica le soglie di impresa minore con i dati degli ultimi tre esercizi.
- Rivolgiti a un OCC se sei impresa minore: è l’organismo che costruisce la relazione su cui il giudice verifica la convenienza.
- Separa nel passivo i contributi per i dipendenti dai contributi personali.
- Documenta l’apporto esterno e la sua destinazione.
- Controlla la prescrizione dei contributi più datati prima di includerli.
Giurisprudenza dedicata
Le sentenze n. 14555/2026 e n. 28574/2025 della Cassazione disegnano i confini: procedura propria per i contributi, ma senza libertà di alterare le prelazioni. Per chi è sotto soglia, sono il punto di partenza di qualsiasi proposta.
Profilo 3 — L’amministratore e legale rappresentante
La tua situazione
Sei l’amministratore della società in crisi, o lo sei stato negli anni in cui i contributi non sono stati versati. Forse hai trattenuto ogni mese le quote a carico dei dipendenti dalle buste paga senza riversarle all’INPS, perché la cassa serviva per pagare fornitori e stipendi. Ora la società va in concordato liquidatorio e ti chiedi se il concordato “copre” anche te. Per chi è nella tua posizione la risposta va detta subito: il concordato regola i debiti della società, non le tue responsabilità personali.
Cosa cambia per te
Il punto di partenza è l’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 463/1983 (convertito dalla L. 638/1983). L’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti è reato se l’importo omesso supera 10.000 € annui: si applicano la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 €. Sotto la soglia, dopo la depenalizzazione del D.Lgs. 8/2016, c’è una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 €. In entrambi i casi non sei punibile se versi entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento.
La regola più importante per te: il concordato omologato non estingue il reato già consumato, e la falcidia ottenuta dalla società non è il “versamento” che rende non punibili. Il reato si consuma alla scadenza del termine di versamento. La crisi dell’impresa, di regola, non basta a escludere il dolo, perché l’aver pagato altri creditori o gli stipendi è una scelta.
C’è però un profilo che va considerato. Dopo il deposito della domanda di concordato, anche con riserva, il debitore non può pagare liberamente i debiti anteriori. Il mancato pagamento successivo al deposito, imposto dalla procedura, è valutato in modo diverso dall’omissione volontaria, perché non dipende da una scelta del debitore ma da un divieto di legge. Resta fermo che le omissioni anteriori alla domanda restano tali: il concordato non le cancella retroattivamente.
I numeri
Ipotesi dimostrativa: nel 2024 la società ha trattenuto ai dipendenti 14.380 € di quote previdenziali senza versarle; nel 2025 altri 8.720 €. Per il 2024 la soglia annua di 10.000 € è superata: c’è rilevanza penale. Per il 2025 si è sotto soglia: sanzione amministrativa. Se l’INPS notifica l’accertamento il 3 marzo 2026, il versamento di 14.380 € entro il 3 giugno 2026 rende non punibile il fatto 2024. Ma dopo il deposito della domanda di concordato la società non può pagare quel debito anteriore senza autorizzazione: la tempistica tra accertamento e domanda diventa decisiva e va pianificata.
Le responsabilità civili
Oltre al profilo penale, c’è quello civile. L’amministratore risponde verso la società e verso i creditori sociali se, con condotte contrarie ai doveri dell’incarico, ha causato o aggravato il dissesto (artt. 2392, 2394 e 2476 c.c.). Nel concordato liquidatorio le azioni di responsabilità possono rientrare nell’attivo da liquidare, e il loro valore entra nel confronto con la liquidazione giudiziale. Una proposta che le rinuncia senza contropartita può risultare meno conveniente e mettere in difficoltà il cram down.
Il Codice della crisi ha anche introdotto un dovere di attivarsi tempestivamente (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII): l’imprenditore e gli amministratori devono dotarsi di assetti adeguati a rilevare la crisi. L’accumulo di debiti contributivi è uno dei segnali che il sistema considera rilevanti: i ritardi di pagamento verso l’INPS oltre determinate soglie fanno scattare le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (art. 25-novies CCII). Ignorare quelle segnalazioni rafforza le contestazioni verso chi gestiva l’impresa.
Il valore della composizione negoziata per te
La composizione negoziata non elimina le responsabilità, ma offre all’amministratore un percorso documentato: un esperto indipendente valuta il piano, le trattative con i creditori pubblici si svolgono in un contesto riconosciuto dalla legge, gli atti compiuti in quella sede sono valutati con criteri specifici. Se le trattative non riescono, la scelta tra concordato preventivo, concordato semplificato o altro strumento avviene su basi più solide.
I rischi specifici
Il rischio principale per l’amministratore è che la procedura concorsuale riapra l’esame delle sue scelte gestionali. In particolare:
- la contestazione penale per le ritenute non versate sopra soglia;
- le azioni di responsabilità (artt. 2392, 2476 c.c.) se la prosecuzione dell’attività in perdita ha aggravato il dissesto, anche a danno dell’INPS;
- in caso di insuccesso del concordato e apertura della liquidazione giudiziale, l’esposizione ai reati concorsuali.
Le mosse giuste
- Quantifica anno per anno le ritenute non versate: la soglia di 10.000 € è annua.
- Verifica le notifiche di accertamento e il decorso dei tre mesi per il versamento liberatorio.
- Coordina la domanda di concordato con la tua posizione personale: la tempistica del deposito incide sulla possibilità di pagare.
- Considera la composizione negoziata, che consente all’esperto di valutare gli atti di gestione nel corso delle trattative.
- Non firmare dichiarazioni sul debito senza averlo ricostruito.
Giurisprudenza dedicata
Per questo profilo la giurisprudenza civile sul concordato si incrocia con quella penale. La sentenza della Cassazione n. 10723/2026 ha un valore indiretto ma importante: le condotte pregresse non bloccano il cram down della società, ma restano rilevanti sul piano personale. La procedura salva l’impresa, non assolve l’amministratore.
Profilo 4 — Il lavoratore dipendente dell’impresa in concordato
La tua situazione
Lavori, o hai lavorato, per un’impresa che ha presentato domanda di concordato liquidatorio. Controllando l’estratto conto contributivo sul sito dell’INPS ti accorgi che per alcuni mesi i contributi risultano dichiarati ma non versati, oppure non risultano affatto. Forse attendi anche il TFR e le ultime mensilità. Ti chiedi se la falcidia che l’impresa propone all’INPS si tradurrà in una pensione più bassa. Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi: il rapporto tra l’impresa e l’INPS non è il tuo rapporto con l’INPS.
Cosa cambia per te
Il principio cardine è l’automaticità delle prestazioni (art. 2116 c.c.): le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando il datore non ha versato i contributi dovuti. Ai fini della tua pensione, i contributi omessi ma non prescritti si considerano come versati. Che l’impresa paghi all’INPS il 100% o il 30% di quel debito, il tuo conto non dovrebbe cambiare.
La regola più importante per te: l’automaticità copre i contributi non prescritti. I contributi si prescrivono di regola in cinque anni. Se l’omissione è più vecchia e l’INPS non ha interrotto la prescrizione, quel periodo non è più recuperabile con l’automaticità. Resta però la strada della rendita vitalizia (art. 13 L. 1338/1962), con cui si può coprire il periodo scoperto versando la riserva matematica. È un’operazione che può fare il datore o, in sua sostituzione, il lavoratore, con diritto di rivalersi sul datore. In un’impresa in concordato quel diritto di rivalsa diventa un credito concorsuale.
Sul piano del TFR e delle ultime retribuzioni interviene il Fondo di garanzia gestito dall’INPS (L. 297/1982 per il TFR; D.Lgs. 80/1992 per le ultime tre mensilità), che opera anche nelle procedure concorsuali di tipo liquidatorio secondo le condizioni previste dalla legge e dalle istruzioni dell’Istituto. Quando il Fondo paga, l’INPS si surroga nel tuo credito privilegiato e lo fa valere nel concordato al posto tuo. Il D.Lgs. 80/1992 prevede inoltre una tutela specifica per i contributi omessi alla previdenza complementare.
I numeri
Ipotesi dimostrativa: retribuzione imponibile mensile 2.140 €, contributi IVS non versati per 14 mesi tra il 2024 e il 2025. Aliquota complessiva del fondo pensioni lavoratori dipendenti: 33% (di cui circa 9,19% a carico del lavoratore e trattenuto in busta paga). Contributi omessi: 2.140 × 14 × 33% = 9.887,40 €, di cui quota trattenuta al lavoratore circa 2.753 €. Poiché l’omissione ha meno di cinque anni, opera l’automaticità: il periodo conta ai fini pensionistici. Nel concordato quei 9.887,40 € sono un credito dell’INPS di primo grado, non tuo; la loro eventuale falcidia non riduce la tua anzianità contributiva.
Se invece l’omissione risale al 2019 ed è prescritta, la copertura passa per la rendita vitalizia, il cui costo è calcolato dall’INPS in base all’età e alla retribuzione: è un importo che va chiesto all’Istituto e che può superare di molto i contributi originari.
Il lavoratore come creditore nel concordato
Oltre alla posizione contributiva, il lavoratore ha di solito un credito proprio verso l’impresa: retribuzioni arretrate, TFR, indennità di preavviso. Questi crediti sono privilegiati al primo grado (art. 2751-bis, n. 1, c.c.) e concorrono allo stesso grado dei contributi IVS dell’INPS. Nel concordato liquidatorio questo significa che lavoratori e INPS si dividono lo stesso “strato” dell’attivo mobiliare: se l’attivo non basta per entrambi, si riducono in proporzione.
Se la proposta prevede il pagamento integrale del tuo credito privilegiato, di regola non voti. Se invece il tuo credito viene in parte degradato a chirografo, voti per quella parte. In molti concordati liquidatori l’intervento del Fondo di garanzia cambia lo scenario: l’INPS paga il lavoratore e prende il suo posto nel concordato, sommando al proprio credito contributivo il credito acquisito per surrogazione.
I rischi specifici
Il rischio principale per il lavoratore è accorgersi troppo tardi dei buchi contributivi, quando la prescrizione è già maturata. Altri rischi:
- non presentare la domanda al Fondo di garanzia nei termini e con la documentazione richiesta;
- confondere il proprio credito per retribuzioni (che vota o è pagato nel concordato) con i contributi (credito dell’INPS);
- per la previdenza complementare, non segnalare al fondo pensione le omissioni.
Le mosse giuste
- Scarica l’estratto conto contributivo e confrontalo con le buste paga.
- Segnala per iscritto all’INPS i periodi scoperti: la denuncia interrompe il disinteresse e aiuta a evitare la prescrizione.
- Insinua o fai valere nel concordato i crediti di lavoro: retribuzioni e TFR sono privilegiati al primo grado.
- Presenta domanda al Fondo di garanzia quando ne ricorrono i presupposti.
- Valuta la rendita vitalizia per i periodi prescritti.
Giurisprudenza dedicata
Per questo profilo non abbiamo individuato, nelle fonti consultate per questa guida, pronunce recenti di legittimità specifiche sul rapporto tra concordato liquidatorio e posizione contributiva del lavoratore. I principi richiamati (automaticità, prescrizione, rendita vitalizia, Fondo di garanzia) derivano direttamente dalle norme citate, che vanno sempre applicate al caso concreto con l’estratto conto alla mano.
Profilo 5 — Il socio illimitatamente responsabile e il coobbligato
La tua situazione
Sei socio di una S.n.c. o socio accomandatario di una S.a.s., e la società propone un concordato liquidatorio. Oppure sei un terzo che, a qualche titolo, risponde dei contributi dell’impresa insieme a lei: tipicamente il committente di un appalto, che per legge risponde in solido con l’appaltatore dei contributi dovuti ai dipendenti impiegati nell’appalto. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il concordato può proteggerti, oppure lasciarti completamente esposto, a seconda del titolo per cui rispondi.
Cosa cambia per te
Per il socio illimitatamente responsabile vale l’art. 117 CCII: salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. In concreto, se il concordato omologato riduce il debito INPS della società a una certa percentuale, l’INPS non può pretendere la differenza dal socio a titolo di responsabilità per i debiti sociali.
La regola più importante per te: l’effetto esdebitatorio riguarda solo i debiti della società, non i tuoi contributi personali. Il socio di S.n.c. che lavora nell’impresa è di regola iscritto in proprio alla gestione commercianti o artigiani. Quei contributi sono un debito personale, non della società: il concordato sociale non li tocca. Vanno affrontati separatamente, eventualmente con gli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento.
Per il coobbligato (committente solidale, fideiussore, obbligato in via di regresso) la regola è opposta: l’art. 117 CCII stabilisce che i creditori conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati e i fideiussori. L’INPS può quindi chiedere al committente l’intero importo dei contributi relativi all’appalto, anche se nel concordato ha ricevuto una percentuale. Il committente che paga potrà far valere il regresso nei confronti della società, ma nei limiti del concordato.
I numeri
Ipotesi dimostrativa: S.n.c. con debito INPS sociale di 143.900 € (contributi dei dipendenti e sanzioni). Il concordato omologato offre all’INPS complessivamente il 61,3%: 88.211 €. Il socio non risponde dei restanti 55.689 €.
Lo stesso socio ha però contributi personali non versati alla gestione commercianti per 19.640 €. Questo debito resta interamente dovuto: l’INPS può agire contro di lui con avviso di addebito ed esecuzione. Se il socio non riesce a pagarlo, la sua situazione va valutata con un OCC per uno strumento di sovraindebitamento.
Committente solidale: l’appalto ha impiegato tre dipendenti dell’appaltatore per otto mesi, con contributi non versati per 23.170 €. Nel concordato l’INPS riceve su quel credito una percentuale. Il committente può essere chiamato a versare la differenza, entro i limiti della responsabilità solidale prevista dalla legge sugli appalti (con i suoi termini di decadenza, da verificare caso per caso).
Il socio accomandante e il socio di S.r.l.
Non tutti i soci sono nella stessa posizione. Il socio accomandante di una S.a.s. risponde limitatamente alla quota conferita, salvo che si sia ingerito nell’amministrazione: in quel caso perde il beneficio e risponde illimitatamente. Il socio di S.r.l. non risponde dei debiti sociali, quindi neppure dei contributi della società. Per lui il concordato della società non ha effetti diretti, salvo che abbia rilasciato garanzie personali o ricopra anche il ruolo di amministratore (vedi profilo 3).
Per tutti i soci, un punto comune: i finanziamenti dei soci alla società sono di regola postergati, cioè pagati dopo gli altri creditori, INPS compreso. Nel concordato liquidatorio difficilmente ricevono qualcosa, a meno che non vengano trasformati in apporto esterno, che è proprio una delle risorse che rendono possibile il 10% di incremento richiesto dall’art. 84.
I rischi specifici
Il rischio principale per il socio è credere che il concordato della società azzeri tutti i suoi debiti con l’INPS. Per il coobbligato, il rischio è opposto: credere di essere protetto dalla falcidia ottenuta dal debitore principale. Altri rischi:
- un “patto contrario” nella proposta che escluda l’efficacia del concordato verso i soci;
- la mancata verifica dei termini entro cui l’INPS può agire contro il committente solidale.
Le mosse giuste
- Separa i debiti sociali dai contributi personali già nella fase di ricostruzione del passivo.
- Leggi la proposta per verificare l’assenza di patti che escludano gli effetti verso i soci.
- Per i contributi personali, valuta con un OCC gli strumenti di sovraindebitamento.
- Se sei committente, verifica subito il perimetro e i termini della responsabilità solidale.
- Documenta ogni pagamento fatto in luogo della società per esercitare il regresso.
Giurisprudenza dedicata
Le norme dell’art. 117 CCII sono chiare nel loro tenore; nelle fonti consultate per questa guida non abbiamo individuato pronunce recenti di legittimità specifiche sull’estensione al socio degli effetti del concordato rispetto ai crediti INPS. Per il socio che dovrà affrontare i propri contributi personali con un concordato minore resta invece centrale la sentenza n. 14555/2026, richiamata nel profilo dell’imprenditore individuale.
Tre debiti INPS, tre esiti
Lo stesso problema, cioè un debito contributivo in un concordato liquidatorio, applicato a tre profili diversi. Tutte le ipotesi sono dimostrative e i numeri arrotondati al singolo euro.
Simulazione A — La S.r.l. e l’INPS che vota contro
Ipotesi: S.r.l. in concordato liquidatorio con crediti ammessi al voto per 1.692.400 €. Il debito INPS è di 527.860 €: 313.560 € privilegiati capienti e 214.300 € chirografari (sanzioni non privilegiate e contributi degradati). La proposta paga integralmente i privilegiati capienti e il 21,5% ai chirografari, grazie a un apporto esterno di 96.000 €. L’INPS vota solo per la parte degradata: 214.300 €, il 12,7% dei crediti ammessi al voto. Gli altri creditori favorevoli rappresentano il 44,1%. Con il voto contrario dell’INPS la maggioranza non c’è; con il suo voto favorevole sarebbe al 56,8%. L’adesione dell’INPS è determinante.
Si passa al cram down dell’art. 88, comma 3. Nella liquidazione giudiziale, secondo l’attestazione, il privilegio INPS sarebbe soddisfatto al 92% (costi e tempi di realizzo maggiori) e i chirografari al 6,8%. Confronto:
- liquidazione giudiziale: 313.560 × 92% + 214.300 × 6,8% = 288.475 + 14.572 = 303.047 €;
- proposta: 313.560 + 214.300 × 21,5% = 313.560 + 46.075 = 359.635 €.
La proposta è conveniente: il tribunale può omologare nonostante il voto contrario, senza valutare la meritevolezza della società (Cass. n. 10723/2026).
Simulazione B — La ditta artigiana sotto soglia
Ipotesi: ditta individuale impresa minore, debito INPS 61.380 € (39.420 € contributi per i dipendenti, 16.310 € contributi personali, 5.650 € sanzioni). Attivo liquidabile 28.900 €; apporto esterno 15.400 €. La strada è il concordato minore: niente procedura dell’art. 88 (Cass. n. 14555/2026), relazione dell’OCC sulla convenienza.
L’OCC stima che nella liquidazione controllata, dedotte le spese, l’INPS ricaverebbe complessivamente il 17,2% (10.557 €), concorrendo con i crediti dei dipendenti. Con l’apporto esterno la proposta offre all’INPS il 29,6% (18.168 €), rispettando l’ordine dei privilegi (Cass. n. 28574/2025). Il giudice può omologare anche se l’INPS contesta la convenienza, quando la proposta risulta più conveniente della liquidazione controllata.
Simulazione C — La S.n.c. e il socio con contributi personali
Ipotesi: S.n.c. con debito INPS sociale di 143.900 € in concordato liquidatorio. Proposta omologata: 61,3% all’INPS, cioè 88.211 €. Per l’art. 117 CCII il socio non risponde dei 55.689 € residui. Ma il socio ha 19.640 € di contributi personali alla gestione commercianti: per questi l’INPS mantiene tutte le azioni. Esito: la società chiude la sua esposizione, il socio no. Serve una seconda valutazione, sul piano personale, con un OCC.
Simulazione D — L’amministratore e la soglia delle ritenute
Ipotesi: amministratore di S.r.l. in concordato liquidatorio. Ritenute previdenziali trattenute ai dipendenti e non versate: 11.240 € nel 2024, 6.910 € nel 2025. L’accertamento INPS viene notificato il 14 gennaio 2026; la domanda di concordato con riserva è depositata il 2 febbraio 2026.
- Anno 2024: oltre la soglia di 10.000 € annui, rilievo penale. Il termine di tre mesi per il versamento liberatorio scade il 14 aprile 2026, ma dopo il 2 febbraio la società non può pagare il debito anteriore senza autorizzazione.
- Anno 2025: sotto soglia, sanzione amministrativa.
- Nel concordato quelle ritenute sono un credito INPS di primo grado (contributi IVS) o di grado inferiore, secondo la loro natura, e possono essere pagate per intero se capienti.
Esito: il concordato regola il debito della società, ma la posizione penale dell’amministratore per il 2024 resta aperta. La sequenza tra accertamento, versamento e domanda andava pianificata prima del deposito: ad esempio valutando un versamento personale dell’amministratore, che non è un pagamento della società.
I casi misti
Molte persone non stanno in un solo profilo. Ecco le combinazioni più frequenti e come si combinano le regole.
L’amministratore che è anche socio di una S.r.l. e garante della banca
È il caso classico della piccola S.r.l. familiare. Come amministratore porta il rischio penale per le ritenute non versate sopra soglia e le eventuali azioni di responsabilità. Come socio di S.r.l. non risponde dei debiti sociali, quindi neppure dei contributi della società. Come garante della banca resta esposto alla fideiussione, che il concordato non tocca (art. 117 CCII). La conseguenza pratica è che, per lui, il concordato della società risolve solo una parte dei problemi: la pianificazione deve includere anche la sua posizione personale, eventualmente con uno strumento di sovraindebitamento.
Il socio di S.n.c. che è anche lavoratore della società
Come socio beneficia dell’effetto del concordato sui debiti sociali. Come iscritto alla gestione commercianti porta un debito personale non coperto. Se, oltre a essere socio, ha anche un rapporto di lavoro subordinato con la società (ipotesi rara e da verificare con attenzione, perché la giurisprudenza ne valuta la genuinità), le regole sull’automaticità potrebbero riguardarlo come lavoratore. Le tre posizioni vanno tenute distinte fin dall’inizio.
L’imprenditore individuale che ha già avviato una composizione negoziata
Se la ditta supera le soglie di impresa minore e ha avviato una composizione negoziata con l’esperto, le trattative con l’INPS possono essere il primo terreno di confronto. Se non si raggiunge un accordo, l’imprenditore può chiedere il concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies CCII): niente voto dei creditori, omologa se la proposta non arreca pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e assicura un’utilità a ciascun creditore. L’INPS non vota, ma può opporsi all’omologa.
Il lavoratore che è anche creditore per prestazioni professionali
Capita che un ex dipendente abbia continuato a collaborare con l’impresa come professionista o lavoratore autonomo. I suoi crediti hanno ranghi diversi: primo grado per le retribuzioni da lavoro subordinato, privilegio professionale (art. 2751-bis, n. 2, c.c.) per i compensi degli ultimi due anni di prestazione autonoma. La sua posizione contributiva resta invece regolata dall’automaticità per il periodo da dipendente e dai versamenti in proprio per il periodo da autonomo.
L’impresa con contributi e tributi locali
Dopo il D.Lgs. 147/2026, l’impresa che ha debiti con l’INPS e anche con il Comune (IMU, TARI) può trattarli tutti nel piano. Il fronte dei creditori pubblici si allarga: ogni ente vota per la sua parte, e per ciascuno va verificato se l’adesione è determinante e se la proposta è conveniente.
Il lavoratore che ha anticipato la rendita vitalizia
Il lavoratore che ha pagato in proprio la riserva matematica per coprire un periodo prescritto ha un credito di rivalsa verso il datore: un credito concorsuale, da far valere nel concordato con il suo rango.
Il confronto tra profili
Il debito è lo stesso, ma la domanda giusta cambia: la società deve chiedersi quanto può pagare e come superare il voto; l’imprenditore individuale quale procedura usare; l’amministratore che cosa resta della sua responsabilità; il lavoratore se la sua pensione è al sicuro; il socio e il coobbligato se il concordato li riguarda. La tabella che segue riassume le differenze essenziali. Vanno lette insieme alle regole comuni, che valgono per tutti: art. 88 CCII, privilegi del codice civile, convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.
| Aspetto | Società proponente | Imprenditore individuale | Amministratore | Lavoratore | Socio / coobbligato |
|---|---|---|---|---|---|
| Effetto del concordato sul debito INPS | Falcidia nei limiti dell’art. 88 | Falcidia (art. 88 o concordato minore) | Nessun effetto sulle responsabilità personali | Nessun effetto sulla posizione contributiva non prescritta | Socio: liberato per i debiti sociali; coobbligato: resta obbligato |
| Strumento di riferimento | Concordato liquidatorio, cram down art. 88 c. 3 | Concordato preventivo o minore (OCC) | Versamento liberatorio entro 3 mesi; difesa penale | Automaticità (art. 2116 c.c.), Fondo di garanzia | Art. 117 CCII; sovraindebitamento per debiti personali |
| Chi decide | Creditori (voto INPS) e tribunale | Creditori e giudice; OCC per la convenienza | Giudice penale / INPS per le sanzioni | INPS | Tribunale del concordato; INPS per le azioni contro i coobbligati |
| Soglie chiave | 10% di apporto, 20% minimo ai chirografari | Soglie di impresa minore | 10.000 € annui di ritenute omesse | Prescrizione quinquennale | Termini della solidarietà negli appalti |
| Rischio principale | Graduazione errata, convenienza non provata | Procedura sbagliata | Reato non coperto dal concordato | Contributi prescritti | Credere di essere liberati |
| Tutela principale | Cram down basato sulla convenienza | Procedura semplificata davanti all’OCC | Non punibilità con versamento tempestivo | Automaticità e rendita vitalizia | Effetto esdebitatorio sui debiti sociali |
Le domande trasversali
Se il concordato liquidatorio fallisce, che cosa succede al debito INPS?
Se il concordato non viene omologato, o viene risolto o annullato, si apre di regola la liquidazione giudiziale. L’INPS insinua al passivo il credito per intero, con i suoi privilegi, e la falcidia proposta non ha più effetto. Per l’amministratore riemergono i rischi dei reati concorsuali; per il socio illimitatamente responsabile la liquidazione giudiziale della società si estende ai soci.
L’INPS può continuare le esecuzioni durante il concordato?
Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese operano le misure protettive (art. 54 CCII): i creditori per titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. La protezione riguarda il debitore, non i coobbligati né, salvo l’art. 117, i soci per debiti personali.
Il DURC si può ottenere durante il concordato liquidatorio?
Nel liquidatorio l’impresa non prosegue e il problema si pone meno. Va però verificato caso per caso con le regole dell’INPS, ad esempio se servono certificazioni per la cessione di un ramo d’azienda nel corso della procedura.
La domanda di concordato fa venire meno le rateizzazioni INPS in corso?
Dopo il deposito della domanda il debitore non può pagare liberamente i debiti anteriori, quindi neppure le rate di una dilazione contributiva in corso: quel debito confluisce nel concordato e viene trattato con il piano.
Che cosa cambia se la proposta è stata presentata prima del 28 settembre 2024?
Per le proposte anteriori l’INPS applica la determinazione presidenziale n. 7/2013, e la disciplina del cram down è quella del previgente art. 88, comma 2-bis. La Cassazione se ne è occupata con la sentenza n. 19790 del 14 giugno 2026, relativa a un concordato in continuità. Il regime applicabile va quindi individuato in base alla data di deposito.
I contributi che maturano dopo la domanda di concordato sono falcidiabili?
No. Il concordato riguarda i debiti anteriori alla pubblicazione della domanda. I contributi che maturano durante la procedura, ad esempio per i dipendenti ancora impiegati nelle operazioni di liquidazione, sono crediti sorti in occasione o in funzione della procedura e godono della prededuzione nei limiti dell’art. 6 CCII: vanno pagati alla scadenza e non entrano nella proposta.
Interessi e sanzioni continuano a correre?
Dal deposito della domanda il corso degli interessi sui crediti chirografari si arresta ai fini del concordato, secondo le regole richiamate dall’art. 96 CCII. Per i crediti privilegiati gli interessi seguono la sorte del privilegio, nei limiti di legge. Le sanzioni civili maturate fino al deposito entrano nel passivo con il privilegio limitato al 50% già visto. Il calcolo esatto va fatto sull’estratto dell’INPS, perché incide sia sul voto sia sulla convenienza.
Che cosa succede se l’INPS non vota affatto?
Il silenzio non equivale ad adesione: nel computo delle maggioranze il credito dell’INPS che non vota non si somma ai favorevoli. Se quel credito è determinante, la situazione è la stessa del voto contrario e la strada è il cram down dell’art. 88, comma 3, con la prova della convenienza.
La giurisprudenza profilo per profilo
Le pronunce che seguono sono state verificate per questa guida. Sono ordinate secondo il profilo per cui contano di più; per ciascuna trovi gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui è rilevante per i debiti INPS nel concordato liquidatorio. Dove una pronuncia è stata resa sulla disciplina previgente o su un istituto vicino, lo segnaliamo espressamente.
Per la società che propone il concordato liquidatorio
1. Cass. civ., Sez. I, sent. 22 aprile 2026, n. 10723.
Principio: nel concordato liquidatorio con trattamento dei crediti pubblici, il tribunale chiamato all’omologazione forzosa dell’art. 88, comma 3, CCII (nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024) deve accertare soltanto la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, anche alla luce della relazione del professionista indipendente. Non può introdurre un ulteriore filtro di “meritevolezza” basato su precedenti condotte distrattive o su violazioni reiterate degli obblighi verso il fisco.
Rilevanza: è la pronuncia di riferimento per il cram down contributivo nel liquidatorio. Sposta tutto il confronto sui numeri e rende decisiva la qualità dell’attestazione.
2. Cass. civ., Sez. I, sent. 14 giugno 2026, n. 19790.
Principio: la Corte si è pronunciata sull’omologazione forzosa in presenza di crediti fiscali e previdenziali secondo il previgente art. 88, comma 2-bis, CCII, in un concordato in continuità aziendale.
Rilevanza: conferma che il regime del cram down va individuato in base alla data della proposta. Per le procedure avviate prima del 28 settembre 2024 si applica la formulazione anteriore al D.Lgs. 136/2024; per quelle successive, i nuovi commi 3 (liquidatorio) e 4 (continuità).
3. Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2026, n. 22931.
Principio: la Corte ha precisato quali requisiti devono sussistere perché un concordato possa qualificarsi in continuità indiretta, cioè con prosecuzione dell’attività da parte di un soggetto diverso dal debitore.
Rilevanza: la qualificazione decide quale regola si applica all’INPS. Un piano presentato come continuità indiretta, ma privo dei requisiti, ricade nel liquidatorio, con il parametro più esigente della convenienza e il comma 3 dell’art. 88.
4. Cass. civ., Sez. I, sent. 9 luglio 2026, n. 22960.
Principio: la Corte ha interpretato la nozione di “valore di liquidazione” dell’art. 87, comma 1, lett. c), CCII nel concordato in continuità indiretta.
Rilevanza: il valore di liquidazione è il termine di paragone di ogni proposta ai creditori pubblici. Il modo in cui la Cassazione lo legge orienta anche la stima della liquidazione giudiziale nel confronto di convenienza richiesto per l’INPS.
5. Cass. civ., Sez. I, sent. 24 marzo 2026, n. 7005.
Principio: la Corte ha riconosciuto la prededuzione del credito della società incaricata della due diligence contabile funzionale all’ammissione al concordato.
Rilevanza: le prededuzioni si pagano prima dei privilegi, contributi IVS compresi. Più crescono i costi prededucibili, meno attivo resta per l’INPS: la proposta deve tenerne conto nel calcolo della convenienza.
Per l’imprenditore individuale e la piccola impresa
6. Cass. civ., Sez. I, sent. 16 maggio 2026, n. 14555.
Principio: nel concordato minore il pagamento parziale o dilazionato dei crediti tributari e previdenziali non richiede la proposta di transazione disciplinata dall’art. 88 CCII. Il concordato minore ha un procedimento proprio, semplificato e centrato sull’OCC, in cui la convenienza è verificata dal giudice sulla relazione dell’organismo (art. 80, comma 3). Le regole di deposito e di voto dell’art. 88 sono incompatibili con questo rito (art. 74, comma 4).
Rilevanza: per la ditta individuale sotto soglia e per il socio che deve affrontare i propri contributi personali, è la pronuncia che definisce il percorso.
7. Cass. civ., Sez. I, sent. 28 ottobre 2025, n. 28574.
Principio: il contenuto libero della proposta di concordato minore non consente di derogare alla par condicio creditorum e all’ordine delle cause di prelazione.
Rilevanza: la flessibilità del concordato minore non autorizza a pagare i chirografari prima o meglio dei contributi privilegiati. La proposta all’INPS deve rispettare il rango dei suoi crediti.
Per l’amministratore e per chi passa dalla composizione negoziata
8. Cass. civ., Sez. I, sent. 6 dicembre 2025, n. 31856.
Principio: la Corte si è occupata dell’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata e delle relative misure protettive quando è già pendente una domanda di concordato.
Rilevanza: chi governa l’impresa deve scegliere con attenzione la sequenza degli strumenti. Il rapporto tra composizione negoziata e concordato incide sulle protezioni del patrimonio rispetto alle azioni esecutive dell’INPS e sulla possibilità di arrivare al concordato semplificato.
Per il lavoratore e per il socio
Per questi profili, nelle fonti consultate, non sono emerse pronunce recenti di legittimità dedicate in modo specifico al rapporto tra concordato liquidatorio e crediti INPS. Le tutele derivano dalle norme richiamate nei rispettivi profili: art. 2116 c.c. e art. 13 L. 1338/1962 per il lavoratore; art. 117 CCII per il socio illimitatamente responsabile e per i coobbligati. Le sentenze nn. 14555/2026 e 28574/2025 restano rilevanti per il socio che debba regolare i propri contributi personali con uno strumento minore.
Una lettura d’insieme
Messe in fila, queste pronunce dicono tre cose utili a tutti i profili. La prima: nel liquidatorio il debito INPS si decide sui numeri, e il giudice non può sostituire la convenienza con un giudizio morale sul debitore. La seconda: la qualificazione del piano (liquidatorio, continuità diretta o indiretta, concordato minore) decide quale regola si applica all’Istituto. La terza: la data della proposta decide quale versione dell’art. 88 governa il cram down.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un debito con l’INPS in un concordato liquidatorio, lo Studio lavora su strumenti concreti, diversi a seconda del tuo profilo.
- Ricostruiamo il debito contributivo voce per voce, incrociando il certificato unico dei debiti (art. 363 CCII), l’estratto di ruolo dell’agente della riscossione e la contabilità, e verifichiamo prescrizione e correttezza delle sanzioni civili.
- Graduiamo il credito INPS secondo gli artt. 2753, 2754 e 2778 c.c., separando contributi IVS, altri contributi, sanzioni privilegiate e chirografarie, oneri di riscossione.
- Costruiamo con i commercialisti dello staff la simulazione della liquidazione giudiziale, che è il termine di paragone della convenienza per l’INPS e per il tribunale.
- Redigiamo la proposta di trattamento dei contributi nel rispetto dei limiti dell’art. 88, comma 1, e la depositiamo presso gli uffici INPS competenti secondo il comma 5.
- Gestiamo il confronto con la Direzione territoriale INPS prima e durante il voto, secondo le competenze indicate dal messaggio n. 3553/2024.
- Impostiamo fin dall’inizio la strategia di cram down dell’art. 88, comma 3, quando il voto dell’INPS è determinante, e la sosteniamo in sede di omologazione.
- Per l’imprenditore individuale sotto soglia, verifichiamo i requisiti di impresa minore e impostiamo con l’OCC il concordato minore, senza la procedura dell’art. 88.
- Per l’amministratore, quantifichiamo anno per anno le ritenute non versate, verifichiamo le notifiche di accertamento e coordiniamo i tempi della domanda di concordato con la sua posizione personale.
- Per il socio e il coobbligato, distinguiamo i debiti sociali coperti dall’art. 117 CCII dai debiti personali e dalle garanzie, e valutiamo gli strumenti di sovraindebitamento per i contributi personali.
- Per il lavoratore, verifichiamo l’estratto conto contributivo, individuiamo i periodi a rischio di prescrizione e impostiamo le domande al Fondo di garanzia e, se necessario, la rendita vitalizia.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il tema di questa guida pesano in particolare due di queste qualifiche. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, l’Avvocato conosce dall’interno il tavolo delle trattative tra impresa e creditori pubblici, che spesso precede il concordato e apre la strada al concordato semplificato. Come Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario di un OCC, segue le procedure minori in cui, come ha chiarito la Cassazione nel 2026, la falcidia dei contributi passa dalla relazione dell’organismo e non dall’art. 88.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la proposta all’INPS è lo stesso difensore che la sostiene davanti al tribunale e, se serve, nei gradi successivi. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i numeri della convenienza e la tenuta giuridica della proposta nascono nello stesso lavoro, non in due uffici separati.
In chiusura: prima il tuo profilo, poi le tue regole
Il debito con l’INPS in un concordato liquidatorio non ha un destino unico. Per la società è un credito privilegiato da graduare e, se serve, da superare con il cram down. Per l’imprenditore sotto soglia è un debito da trattare in un’altra procedura. Per l’amministratore è un tema di responsabilità personale che il concordato non risolve. Per il lavoratore è una posizione protetta dall’automaticità, entro i limiti della prescrizione. Per il socio e il coobbligato è una questione di confini.
Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, non per gli altri.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si colloca esattamente dove operano le competenze certificate dell’Avvocato: la trattativa con i creditori pubblici, che è il terreno dell’Esperto Negoziatore D.L. 118/2021, e le procedure minori con l’OCC, che sono il terreno del Gestore della crisi L. 3/2012. Accordo o transazione contributiva, cram down o concordato minore: la scelta dipende dai numeri e dal tuo profilo, e va fatta prima che i termini corrano.
📩 Non lasciare che sia l’INPS a decidere i tempi: scrivi allo Studio Monardo oggi stesso, i recapiti per contattarci sono in fondo a questa pagina.
