Che Differenza C’è Tra Concordato Liquidatorio E Liquidazione Giudiziale?

Concordato liquidatorio e liquidazione giudiziale portano entrambi allo stesso punto di arrivo materiale: i beni dell’impresa vengono venduti e il ricavato viene distribuito ai creditori. Eppure non esiste una sola risposta alla domanda “che differenza c’è”: la differenza che conta davvero dipende da chi sei. Per l’imprenditore la distanza tra i due percorsi si misura in controllo della propria uscita dal mercato, esposizione penale e possibilità di ripartire. Per il fornitore non pagato si misura in percentuale di recupero e tempi. Per la banca con ipoteca si misura nel valore del bene vincolato. Per il lavoratore si misura in continuità del rapporto e accesso al Fondo di garanzia. Per il socio che ha firmato una fideiussione si misura nel debito residuo che, comunque vada, resterà sulle sue spalle.

Qualche esempio lampo. Lo stesso passivo di 2,2 milioni di euro può valere ai chirografari circa il 19% in liquidazione giudiziale e quasi il 39% in un concordato liquidatorio sostenuto da finanza esterna. Lo stesso amministratore che in liquidazione giudiziale perde l’amministrazione dei beni il giorno della sentenza, nel concordato la conserva sotto la vigilanza del commissario. Lo stesso fideiussore che spera di essere “liberato” dal concordato della società scopre che la banca conserva intatti i suoi diritti verso di lui.

In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti, poi cinque sezioni dedicate: l’imprenditore e gli amministratori, il creditore chirografario, il creditore privilegiato e ipotecario (banche ed enti impositori), il lavoratore dipendente, il socio, il garante e il fideiussore persona fisica.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa scelta? Perché la scelta tra concordato liquidatorio e liquidazione giudiziale è il cuore del lavoro dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura chiamata proprio a valutare con l’imprenditore quale strumento di regolazione sia percorribile prima che il tribunale decida per lui. E poiché le conseguenze di una liquidazione d’impresa ricadono quasi sempre su persone fisiche (soci, garanti, ex imprenditori individuali), entra in gioco anche la competenza di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, che consente di seguire anche il “dopo” sul piano personale.

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Le regole comuni a tutti: che cosa sono, giuridicamente, i due percorsi

Prima di entrare nei singoli profili serve una base condivisa, spiegata una volta sola. I profili rinvieranno qui.

Il concordato liquidatorio

Il concordato preventivo è disciplinato dagli artt. 84 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dai correttivi, da ultimo dal D.Lgs. 136/2024 e dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147. L’art. 84, comma 1, consente all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di proporre un concordato che soddisfi i creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, attraverso la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l’attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma.

Il concordato liquidatorio è quello in cui il soddisfacimento dei creditori deriva dalla vendita del patrimonio e non dalla prosecuzione dell’attività. Proprio perché l’impresa esce dal mercato, il legislatore pretende un “di più” rispetto alla liquidazione giudiziale. L’art. 84, comma 4, richiede:

  • un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda;
  • che tale apporto assicuri ai creditori chirografari e ai privilegiati degradati per incapienza un soddisfacimento non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo.

Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. (cioè senza seguire rigidamente l’ordine delle prelazioni), purché resti rispettato il 20% dei chirografari. Sono considerate esterne anche quelle apportate dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, se destinate direttamente ai creditori.

La proposta viene votata dai creditori: secondo l’art. 109 CCII il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se sono previste classi, anche dalla maggioranza delle classi. Se approvato e privo di vizi, il tribunale lo omologa. Con l’omologazione la proposta diventa vincolante per tutti i creditori anteriori, anche per chi ha votato contro (art. 117 CCII). Se il concordato prevede la cessione dei beni, il tribunale nomina un liquidatore giudiziale e un comitato dei creditori che sorvegliano la vendita (art. 114 CCII).

La liquidazione giudiziale

La liquidazione giudiziale (artt. 121 e seguenti CCII) è l’erede del fallimento. Non nasce da una proposta del debitore ma da una sentenza del tribunale che accerta lo stato di insolvenza di un imprenditore commerciale non qualificabile come impresa minore. Può essere chiesta dallo stesso debitore, da uno o più creditori o dal pubblico ministero. L’art. 49, comma 5, CCII prevede che non si apra se i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria sono complessivamente inferiori a 30.000 euro.

Con la sentenza il tribunale nomina il giudice delegato e il curatore, ordina al debitore di depositare entro tre giorni bilanci, scritture contabili e dichiarazioni fiscali, e fissa l’udienza per l’esame dello stato passivo. Il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni, che passano al curatore. Non c’è nessun voto dei creditori sul “se” liquidare: si liquida per legge, e il ricavato viene ripartito rispettando rigorosamente l’ordine delle prelazioni.

Le cinque differenze strutturali da tenere a mente

Aspetto Concordato liquidatorio Liquidazione giudiziale
Chi la avvia Solo il debitore, con una proposta Debitore, creditori o pubblico ministero
Chi gestisce i beni Il debitore sotto vigilanza del commissario; poi il liquidatore giudiziale Il curatore, dal giorno della sentenza
Voto dei creditori Necessario (art. 109 CCII) Assente sulla scelta di liquidare
Soglie minime di soddisfacimento +10% attivo con risorse esterne; almeno 20% ai chirografari Nessuna: i creditori ricevono ciò che resta
Azioni revocatorie del curatore Non previste come nella liquidazione giudiziale Sì (artt. 163 ss. CCII)

La regola che lega i due percorsi è una sola: il concordato liquidatorio deve sempre garantire ai creditori almeno quanto otterrebbero in liquidazione giudiziale. La liquidazione giudiziale è il termine di paragone di ogni concordato, e il professionista indipendente che attesta il piano deve dimostrarlo con numeri.

Esiste poi un collegamento procedurale. L’art. 7 CCII stabilisce la trattazione unitaria delle domande: se pende una richiesta di liquidazione giudiziale e il debitore deposita domanda di concordato, il tribunale esamina in via prioritaria lo strumento di regolazione, a condizione che non sia manifestamente inadeguato. Se però la proposta è dichiarata inammissibile, non approvata o non omologata, oppure se il concordato viene revocato per atti in frode (art. 106 CCII), si apre la liquidazione giudiziale su istanza dei soggetti legittimati (art. 49, comma 2). Il concordato fallito è la strada più breve verso la liquidazione giudiziale.

Gli organi delle due procedure: chi decide che cosa

Una parte rilevante della differenza tra i due percorsi sta nelle persone che governano la procedura. Conoscerle aiuta ogni profilo a capire a chi rivolgersi.

Nel concordato liquidatorio gli organi sono:

  • il tribunale, che verifica l’ammissibilità, fissa i termini, decide sull’omologazione e sulle opposizioni;
  • il giudice delegato, che autorizza gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione;
  • il commissario giudiziale, che vigila sulla gestione del debitore, verifica l’elenco dei creditori, redige la relazione sulla proposta e informa i creditori;
  • il professionista indipendente (attestatore), nominato dal debitore, che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;
  • dopo l’omologazione, se il concordato prevede la cessione dei beni, il liquidatore giudiziale e il comitato dei creditori, che curano e sorvegliano le vendite.

Nella liquidazione giudiziale gli organi sono:

  • il tribunale, che dichiara l’apertura e decide sui reclami;
  • il giudice delegato, che dirige la procedura, rende esecutivo lo stato passivo e autorizza gli atti del curatore;
  • il curatore, che amministra il patrimonio, accerta il passivo, liquida l’attivo, esercita le azioni revocatorie e di responsabilità e predispone i riparti;
  • il comitato dei creditori, che autorizza o esprime pareri sugli atti più rilevanti.

La differenza essenziale è questa: nel concordato l’iniziativa resta al debitore e i controlli sono esterni; nella liquidazione giudiziale l’iniziativa passa a un organo pubblico, il curatore, che agisce nell’interesse della massa dei creditori.

Costi di giustizia: le voci previste dalla legge

Entrambi i percorsi comportano costi di procedura posti a carico del patrimonio e pagati in prededuzione, prima dei creditori. In termini generali, nel concordato rientrano il compenso del commissario giudiziale e, se nominato, del liquidatore giudiziale, determinati secondo i criteri stabiliti dalla normativa regolamentare; il compenso dell’attestatore; le spese di pubblicità e delle vendite. Nella liquidazione giudiziale rientrano il compenso del curatore, anch’esso determinato secondo i parametri regolamentari, le spese delle vendite, delle perizie e dei giudizi promossi dal curatore. Il deposito dei ricorsi è soggetto al contributo unificato secondo le regole generali. Queste voci contano perché incidono direttamente su ciò che resta ai creditori: nelle simulazioni più avanti la differenza di spese prededucibili tra i due percorsi è uno dei fattori che spiegano la diversa percentuale.

Un terzo percorso da non confondere

Nella liquidazione giudiziale esiste anche il concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 240 ss. CCII), che chiude la procedura già aperta con una proposta di terzi, creditori o, a certe condizioni, dello stesso debitore. Non è il concordato preventivo liquidatorio: interviene a valle della sentenza, non a monte. Il D.Lgs. 147/2026 ne ha toccato la disciplina sul versante fiscale, estendendo all’art. 245 CCII (come all’art. 88 per il concordato preventivo) la transazione sui tributi gestiti direttamente da Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Se sei l’imprenditore o l’amministratore della società

La tua situazione

Sei il titolare di un’impresa individuale o l’amministratore di una società (di solito una S.r.l.) che non riesce più a pagare con regolarità. Hai capito che la continuità non è sostenibile, perché il mercato è perso, i margini sono negativi o non c’è un acquirente interessato a proseguire l’attività. La domanda che ti fai non è “chiudere o no”, ma come chiudere. È la domanda giusta, e la tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei l’unico dei cinque profili che può scegliere. Gli altri subiscono la procedura; tu puoi decidere di proporne una.

Cosa cambia per te

Nel concordato liquidatorio sei tu a presentare la proposta e conservi l’amministrazione dei beni fino all’omologazione, sotto la vigilanza del commissario giudiziale; nella liquidazione giudiziale perdi tutto il giorno della sentenza. Questa è la differenza più tangibile.

Nel concordato:

  • depositi il ricorso, eventualmente “con riserva” (art. 44 CCII) per avere tempo di completare piano e attestazione;
  • puoi chiedere misure protettive che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio (artt. 54-55 CCII);
  • gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale;
  • devi reperire finanza esterna pari almeno al 10% dell’attivo disponibile. È il punto critico: senza un socio, un terzo o un investitore che apporti risorse non restituibili, il concordato liquidatorio non è nemmeno proponibile.

Nella liquidazione giudiziale:

  • subisci lo spossessamento: l’amministrazione e la disponibilità dei beni passano al curatore;
  • devi consegnare scritture e bilanci entro tre giorni dalla sentenza;
  • il curatore esamina gli atti degli anni precedenti e può esercitare le azioni revocatorie e le azioni di responsabilità contro gli amministratori;
  • sul piano penale, gli atti distrattivi o la tenuta irregolare delle scritture possono integrare i reati di bancarotta (artt. 322 ss. CCII). Le disposizioni penali si estendono anche al concordato preventivo per alcuni fatti (art. 341 CCII), ma nel concordato i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di un piano omologato godono di specifiche esenzioni.

Il percorso nel tempo: le tappe che ti riguardano

Per chi è nella tua posizione è utile vedere la sequenza dei due percorsi, perché ciascuna tappa richiede un adempimento preciso.

Concordato liquidatorio:

  1. deposito del ricorso (anche con riserva, con successivo deposito di proposta, piano e attestazione nel termine concesso dal tribunale);
  2. eventuali misure protettive, con udienza di conferma;
  3. decreto di apertura, nomina del commissario e fissazione delle date per il voto;
  4. relazione del commissario e votazione dei creditori;
  5. giudizio di omologazione, con eventuali opposizioni;
  6. esecuzione del piano tramite liquidatore e comitato dei creditori, sotto la sorveglianza del commissario.

Liquidazione giudiziale:

  1. ricorso di un creditore, del PM o tuo stesso;
  2. udienza davanti al tribunale, in cui puoi difenderti e contestare l’insolvenza o il superamento delle soglie;
  3. sentenza di apertura, con spossessamento immediato;
  4. consegna delle scritture entro tre giorni e collaborazione con il curatore;
  5. formazione dello stato passivo, liquidazione dell’attivo, riparti;
  6. chiusura e, se sei una persona fisica, eventuale esdebitazione.

Nella liquidazione giudiziale la tua partecipazione è in larga parte un dovere di collaborazione; nel concordato è un’attività di proposta e di gestione di cui rispondi. Per questo il concordato richiede più lavoro preparatorio, ma ti lascia più margini.

Le soglie che ti sottraggono alla liquidazione giudiziale

Non ogni imprenditore in difficoltà può essere sottoposto a liquidazione giudiziale. Ne sono esclusi l’imprenditore agricolo e l’impresa minore, cioè quella che nei tre esercizi precedenti ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro (art. 2, comma 1, lett. d, CCII). Per l’impresa minore il percorso alternativo non è il concordato preventivo, ma il concordato minore o la liquidazione controllata, cioè gli strumenti del sovraindebitamento gestiti con l’OCC. Se la tua impresa è al confine di queste soglie, la prima verifica da fare non è “concordato o liquidazione giudiziale”, ma “a quale famiglia di procedure appartengo”: chi deve dimostrare di essere impresa minore deve farlo con i bilanci e la documentazione contabile.

I numeri

Immagina una S.r.l. con attivo realizzabile stimato in 1.184.600 euro. Il 10% richiesto dall’art. 84, comma 4, è pari a 118.460 euro: è la soglia minima della finanza esterna. Se il socio è disposto ad apportare 152.300 euro a fondo perduto, il requisito è soddisfatto con un margine di circa 33.840 euro. Se invece il socio può apportare solo 96.500 euro, mancano 21.960 euro e la proposta non è ammissibile come concordato liquidatorio.

Il secondo test è quello del 20% ai chirografari. Con chirografari per 1.736.900 euro, la soglia è di 347.380 euro. Il piano deve dimostrare di raggiungerla (le simulazioni più avanti mostrano come). In parallelo, il professionista attestatore deve confrontare l’esito del concordato con quello di un’ipotetica liquidazione giudiziale, che di solito realizza meno (vendite forzate, costi della procedura più alti, tempi più lunghi).

I rischi specifici

Il rischio principale per te è presentare un concordato liquidatorio “di facciata” per guadagnare tempo: se viene dichiarato inammissibile o revocato, la liquidazione giudiziale arriva comunque, e spesso con un passivo più alto. La Cassazione ha precisato che il provvedimento della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta senza aprire la liquidazione giudiziale non è ricorribile per cassazione (Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176): ciò significa che, chiusa quella porta, non c’è un ulteriore grado per riaprirla.

Altri rischi tipici di questo profilo:

  • atti compiuti prima della domanda: pagamenti preferenziali a fornitori “amici” o alla banca su cui hai firmato garanzie possono diventare oggetto di revocatoria e, nei casi gravi, di contestazione penale se si arriva alla liquidazione giudiziale;
  • atti in frode: l’occultamento di parte dell’attivo o la dolosa omissione di crediti nella proposta comportano la revoca del concordato (art. 106 CCII);
  • inadempimento dopo l’omologazione: se il piano non viene eseguito e il commissario o un creditore chiede la risoluzione (art. 119 CCII), il risultato è ancora la liquidazione giudiziale.

Le mosse giuste

  1. Fotografa l’insolvenza prima che lo faccia un creditore. Se un creditore deposita istanza di liquidazione giudiziale, il tempo per costruire una proposta si riduce drasticamente.
  2. Verifica subito la disponibilità di finanza esterna: senza il 10% di apporto non c’è concordato liquidatorio. Valuta soci, parenti, terzi interessati ad acquisire singoli beni a condizioni migliori.
  3. Considera la composizione negoziata come anticamera: consente di trattare con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente e di arrivare al concordato con un piano già discusso.
  4. Blocca ogni atto dispositivo non indispensabile: vendite sottocosto, pagamenti selettivi e restituzioni di finanziamenti soci sono esattamente ciò che il curatore cercherà.
  5. Fai stimare in modo realistico il valore di liquidazione: è il parametro con cui ogni creditore misurerà la tua proposta.

Su questo punto lo Studio Monardo lavora con la competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, per mettere a confronto, numeri alla mano, concordato liquidatorio e liquidazione giudiziale prima che sia il tribunale a scegliere.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alla già citata Cass. n. 31176/2025, è utile ricordare che la Cassazione aveva già affermato, sotto la legge fallimentare, che il provvedimento di inammissibilità della proposta di concordato non accompagnato dalla dichiarazione di fallimento non è impugnabile per cassazione (Cass., Sez. Un., n. 27073/2016). Il principio è stato confermato nel nuovo sistema: la partita sull’ammissibilità si gioca nei gradi di merito, e lì va preparata con cura.

Se sei un creditore chirografario (fornitore, professionista, piccolo finanziatore)

La tua situazione

Hai fornito merci, servizi o prestazioni professionali e hai in mano fatture non pagate. Non hai ipoteca, pegno o privilegio: sei un creditore chirografario, cioè l’ultimo della fila. Ti arriva una comunicazione del commissario giudiziale che ti invita a votare un concordato, oppure una PEC del curatore che ti comunica l’apertura della liquidazione giudiziale e il termine per presentare la domanda di ammissione al passivo. Per chi è nella tua posizione, la differenza tra i due percorsi si traduce in una sola domanda: quanto incasso, e quando?

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. Nel concordato liquidatorio la legge ti garantisce una soglia minima del 20% del tuo credito chirografario, alimentata dalla finanza esterna; nella liquidazione giudiziale non esiste alcuna soglia minima.

Nel concordato:

  • voti: il tuo voto conta per la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 109 CCII). Se la proposta prevede classi, voti all’interno della tua classe;
  • ricevi una proposta scritta con la percentuale promessa e il piano che la sostiene, insieme alla relazione del commissario giudiziale che ne valuta la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale;
  • puoi opporti all’omologazione se ritieni che la proposta ti tratti peggio di quanto otterresti in liquidazione giudiziale;
  • dopo l’omologazione, se il debitore non adempie, puoi chiedere la risoluzione del concordato (art. 119 CCII) entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto.

Nella liquidazione giudiziale:

  • devi presentare la domanda di ammissione al passivo almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo;
  • non voti nulla sul “se” liquidare: puoi partecipare al comitato dei creditori e contestare lo stato passivo;
  • ricevi i riparti solo dopo che sono stati soddisfatti per intero i creditori in prededuzione e i privilegiati, nei limiti dell’attivo;
  • dal giorno della sentenza è sospeso il decorso degli interessi sui crediti chirografari.

Come leggere la proposta di concordato liquidatorio: cinque verifiche

Prima di votare, per chi è nella tua posizione valgono cinque controlli pratici:

  1. La finanza esterna è certa? Verifica se l’apporto è già stato versato, se è garantito (ad esempio con fideiussione bancaria o deposito vincolato) o se è soltanto promesso. Un apporto non vincolante indebolisce l’intera proposta.
  2. La percentuale è “promessa” o “stimata”? Nel concordato liquidatorio la percentuale dipende dall’esito delle vendite. Controlla se la proposta assume un impegno a pagare almeno una certa percentuale o se si limita a indicare una previsione.
  3. I valori di realizzo sono realistici? Confronta le stime dei beni con le perizie e con il mercato. Un magazzino stimato a valore di libro difficilmente realizza quel valore in una vendita liquidatoria.
  4. Le classi sono costruite correttamente? Se sei inserito in una classe con creditori dalla posizione molto diversa (ad esempio fornitori strategici trattati meglio), verifica se il trattamento differenziato è giustificato.
  5. Che cosa dice il commissario sull’alternativa liquidatoria? La relazione del commissario indica se e di quanto il concordato è più conveniente della liquidazione giudiziale: è il dato da cui partire per decidere il voto.

I numeri

Hai un credito di 47.280 euro. Se il concordato liquidatorio promette il 38,8%, incasserai circa 18.343 euro, secondo i tempi del piano. Se si arriva alla liquidazione giudiziale e la percentuale di riparto finale ai chirografari è del 19,1%, incasserai circa 9.028 euro, normalmente dopo più anni e con riparti parziali.

La soglia legale del 20% ti dice anche un’altra cosa: se il piano di concordato liquidatorio ti promette il 15%, la proposta è strutturalmente non conforme all’art. 84, comma 4, e lo puoi far valere.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è votare “a scatola chiusa”, fidandoti della percentuale promessa senza verificare se il piano la può davvero garantire. Nel concordato liquidatorio la percentuale dipende dal prezzo che si riuscirà a spuntare nelle vendite: se gli immobili restano invenduti o si svalutano, la percentuale effettiva può scendere. In questi casi resta lo strumento della risoluzione, ma il tempo trascorso pesa.

Altri rischi:

  • creditore assente: il peso del mancato voto dipende dalle regole di calcolo delle maggioranze applicabili alla singola procedura, ma in ogni caso chi non vota resta vincolato dall’omologazione come tutti gli altri creditori anteriori;
  • domanda tardiva nella liquidazione giudiziale: la domanda presentata oltre il termine è ammessa solo alle condizioni dell’art. 208 CCII e partecipa ai soli riparti successivi;
  • pagamenti ricevuti prima: se hai incassato pagamenti dal debitore nei mesi precedenti, nella liquidazione giudiziale il curatore può chiederne la restituzione con l’azione revocatoria. Nel concordato liquidatorio, invece, questo rischio di norma non si presenta nella stessa forma.

Le mosse giuste

  1. Leggi la relazione del commissario giudiziale prima di votare: è il documento che confronta concordato e liquidazione giudiziale.
  2. Verifica la classificazione del tuo credito: un credito qualificato come chirografario potrebbe in realtà essere assistito da privilegio (si pensi ad alcuni crediti di professionisti o artigiani).
  3. Controlla l’entità della finanza esterna e la sua effettiva vincolatività: un impegno generico di un terzo non vale quanto una somma già versata o garantita.
  4. Rispetta i termini per l’insinuazione al passivo se si arriva alla liquidazione giudiziale.
  5. Valuta la tua esposizione alla revocatoria se hai ricevuto pagamenti nel semestre o nell’anno precedente.

Giurisprudenza dedicata

Per i creditori anteriori al concordato è rilevante la Corte d’appello di Firenze, Sez. II, sentenza 10 marzo 2025, n. 436: il creditore anteriore può chiedere la liquidazione giudiziale del debitore concordatario, nei limiti del credito falcidiato, anche senza avere chiesto la risoluzione del concordato, se dimostra un’insolvenza attuale derivante da debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato (art. 119, comma 7, CCII). L’omologazione, quindi, non ti “chiude la porta” per sempre.

Se sei un creditore privilegiato o ipotecario (banca, Erario, enti locali, enti previdenziali)

La tua situazione

Sei una banca con ipoteca sul capannone, una società di leasing, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS o un Comune con crediti per IMU e TARI. Hai una causa di prelazione: la legge ti mette davanti ai chirografari. La tua domanda non è “quanto incasso in percentuale”, ma “il mio privilegio viene rispettato fino all’ultimo euro del valore del bene?”.

Cosa cambia per te

Nel concordato liquidatorio il tuo credito privilegiato può essere pagato anche solo in parte, ma mai in misura inferiore a quanto ricaveresti dalla liquidazione del bene vincolato, come attestato da un professionista indipendente (art. 84, comma 5, CCII). La parte non coperta dal valore del bene viene trattata come credito chirografario e, per quella parte, voti e rientri nella soglia del 20%.

Nella liquidazione giudiziale il tuo privilegio viene rispettato in sede di riparto secondo l’ordine di legge, sul ricavato effettivo della vendita del bene, al netto delle spese di procedura imputabili a quel bene. Non c’è alcuna attestazione preventiva: conta ciò che il bene realizza nella vendita competitiva gestita dal curatore.

Per gli enti impositori c’è una regola ulteriore. Nel concordato preventivo il debitore può proporre la transazione fiscale (art. 88 CCII). Se l’ente è determinante per il raggiungimento delle maggioranze e la proposta gli assicura un trattamento più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, il tribunale può omologare anche senza il suo voto favorevole. Con il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, operativo dal 12 agosto 2026, questa possibilità è stata estesa ai tributi gestiti direttamente dagli enti territoriali (come IMU, TARI, TASI, imposta di soggiorno), con modifiche che riguardano gli artt. 88 e 245 CCII. Per un Comune creditore di IMU su un immobile da liquidare, la differenza è netta: prima poteva bloccare la soluzione negoziale con il voto contrario; oggi la sua posizione può essere superata se l’alternativa liquidatoria lo soddisferebbe meno.

Esecuzioni individuali e credito fondiario

Se hai già avviato un pignoramento immobiliare, la differenza tra i due percorsi si vede subito. Nel concordato, con il deposito della domanda e la richiesta di misure protettive, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore per il periodo stabilito dalla legge e confermato dal tribunale. Nella liquidazione giudiziale, dal giorno della sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (art. 150 CCII), salvo le eccezioni di legge, tra cui quella tradizionalmente riconosciuta al creditore fondiario, che resta comunque soggetto all’accertamento del credito in sede concorsuale.

Per la banca ipotecaria questo significa che, in entrambi i percorsi, l’esecuzione individuale perde centralità: conta la posizione che il credito ottiene nella procedura concorsuale, non la procedura esecutiva già avviata. È lì che va difesa la stima del bene e la collocazione del privilegio.

Il leasing e i contratti pendenti

Le società di leasing hanno una posizione particolare. Nella liquidazione giudiziale i contratti pendenti restano sospesi finché il curatore non decide se subentrare o sciogliersi; per il leasing, in caso di scioglimento, il concedente ha diritto alla restituzione del bene e deve versare alla procedura l’eventuale differenza tra quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene e il credito residuo in linea capitale, potendo insinuarsi per la differenza. Nel concordato il debitore può chiedere di essere autorizzato a sospendere o sciogliere i contratti in corso, con un indennizzo trattato come credito anteriore. Anche qui il perimetro del tuo recupero dipende dal percorso scelto.

I numeri

Una banca ha un credito di 612.400 euro garantito da ipoteca su un immobile che il perito stima, in ipotesi di vendita liquidatoria, in 438.900 euro al netto delle spese. Nel concordato liquidatorio la banca deve ricevere almeno 438.900 euro sul privilegio. I restanti 173.500 euro diventano chirografari e partecipano alla percentuale prevista per la classe chirografaria. Con una percentuale del 38,8%, la banca recupera circa altri 67.311 euro, per un totale di circa 506.211 euro.

In liquidazione giudiziale la banca riceve il ricavato dell’immobile al netto delle spese: se la vendita realizza proprio 438.900 euro netti, li incassa; per i 173.500 euro residui partecipa ai riparti chirografari (nell’esempio del 19,1%, circa 33.129 euro). Totale: circa 472.029 euro, e con tempi in genere più lunghi.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è accettare una stima del valore di liquidazione del bene troppo bassa: è quella stima a fissare il “pavimento” del tuo privilegio nel concordato. Se l’attestatore sottovaluta il bene, la parte degradata a chirografo cresce artificialmente e il tuo recupero complessivo si riduce.

Per l’ente impositore il rischio specifico, dopo il D.Lgs. 147/2026, è il cram-down fiscale: non opporsi in modo motivato quando la proposta di transazione non è effettivamente più conveniente dell’alternativa liquidatoria.

Le mosse giuste

  1. Fai periziare il bene in modo indipendente e contesta la stima dell’attestatore se è sottovalutata.
  2. Verifica la collocazione del credito e l’eventuale parte degradata a chirografo, che ti dà diritto di voto.
  3. Esamina la destinazione della finanza esterna: può essere distribuita in deroga all’ordine delle prelazioni, ma non può comprimere il valore di liquidazione del tuo bene.
  4. Considera i tempi: un’esecuzione immobiliare sospesa dalle misure protettive o bloccata dalla liquidazione giudiziale non può essere proseguita individualmente (salvo il credito fondiario nei limiti di legge).
  5. Per l’ente locale: valuta la proposta di transazione alla luce del nuovo quadro normativo e motiva l’eventuale dissenso.

Giurisprudenza dedicata

Sul rispetto dell’ordine delle prelazioni è utile, pur se resa sotto la legge fallimentare, Cass. civ., Sez. I, 8 agosto 2024, n. 22474: il valore generato dall’impresa appartiene al patrimonio del debitore e va distribuito senza alterare le cause legittime di prelazione. Nel concordato liquidatorio di oggi, solo le risorse esterne possono essere distribuite liberamente; tutto ciò che proviene dal patrimonio del debitore segue la graduazione. Lo conferma, su un terreno vicino, Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574, secondo cui anche nel concordato minore la proposta deve rispettare la graduazione delle prelazioni prevista per il concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, e la violazione è causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio.

Se sei un lavoratore dipendente dell’impresa

La tua situazione

Lavori per l’impresa in crisi, magari da molti anni. Gli stipendi arrivano in ritardo, la tredicesima non è stata pagata, il TFR è accantonato solo sulla carta. Senti parlare di “concordato” o di “liquidazione giudiziale” e vuoi sapere una cosa sola: che fine fanno il tuo posto di lavoro e i soldi che ti spettano? Per chi è nella tua posizione la differenza tra i due percorsi non è tecnica: è la differenza tra un rapporto che può proseguire, magari con un nuovo datore di lavoro, e un rapporto che si ferma.

Cosa cambia per te

I tuoi crediti per retribuzioni e TFR sono assistiti dal privilegio generale dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. e la legge ne impone il rispetto in entrambe le procedure; inoltre, sia nella liquidazione giudiziale sia nel concordato preventivo, puoi accedere al Fondo di garanzia dell’INPS nei limiti previsti dalla legge. Questa è la base di tutela comune.

Le differenze riguardano il rapporto di lavoro:

  • nella liquidazione giudiziale i rapporti di lavoro subordinato in corso restano sospesi dalla data della sentenza (art. 189 CCII), finché il curatore non comunica il subentro oppure il recesso. Se il curatore non comunica il subentro entro il termine previsto dalla norma (quattro mesi, prorogabile dal giudice delegato in presenza di prospettive di ripresa o di trasferimento dell’azienda), i rapporti si intendono risolti di diritto dalla data di apertura. Durante la sospensione non maturano retribuzioni;
  • nel concordato liquidatorio il rapporto prosegue con il datore di lavoro, che resta l’imprenditore. Spesso il piano prevede la vendita dell’azienda o di rami d’azienda a un acquirente: in quel caso trova applicazione la disciplina del trasferimento d’azienda (art. 2112 c.c.), con le deroghe che la legge consente nelle procedure concorsuali previo accordo sindacale.

C’è anche un vincolo specifico a tuo favore nel concordato: l’art. 84, comma 7, CCII impone che i crediti assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. siano soddisfatti nel rispetto della graduazione delle prelazioni e che la proposta rispetti l’art. 2116, primo comma, c.c. In pratica la proposta non può comprimere i tuoi diritti retributivi e previdenziali per finanziare i creditori di grado inferiore.

La cessione dell’azienda nel concordato liquidatorio: perché ti riguarda

Nel concordato liquidatorio non è raro che il patrimonio venga venduto “in blocco”, con la cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda a un acquirente che prosegue l’attività. Dal punto di vista della procedura il concordato resta liquidatorio (il soddisfacimento dei creditori deriva dal prezzo di vendita), ma dal tuo punto di vista la differenza è enorme: con la cessione dell’azienda il tuo rapporto di lavoro può passare al cessionario, anziché interrompersi.

La regola di base è l’art. 2112 c.c.: il rapporto continua con il cessionario e conservi i diritti che ne derivano. Nelle procedure concorsuali la legge consente, a determinate condizioni e attraverso accordi con le organizzazioni sindacali, deroghe a questa disciplina, ad esempio sul numero dei lavoratori trasferiti o sulle condizioni economiche. Per questo è importante che tu sia informato sul contenuto della procedura di consultazione sindacale e sull’eventuale accordo.

Nella liquidazione giudiziale la cessione dell’azienda è possibile anch’essa, ma interviene dopo l’apertura della procedura e durante il periodo di sospensione del rapporto: il curatore può decidere di cedere l’azienda in esercizio o di liquidare i singoli beni. Il tempo che passa tra sentenza e cessione è il tempo in cui il tuo rapporto resta fermo, ed è per questo che la sospensione è il rischio caratteristico del tuo profilo.

Il TFR e la previdenza complementare

Se hai aderito a un fondo di previdenza complementare e il datore di lavoro ha trattenuto i contributi senza versarli, anche quei crediti vanno fatti valere nella procedura. Il Fondo di garanzia dell’INPS interviene, nei limiti di legge, anche per i contributi di previdenza complementare omessi. La domanda segue regole proprie e va preparata con la documentazione del fondo.

I numeri

Hai tre mensilità arretrate per 7.840 euro e un TFR maturato di 21.365 euro: totale 29.205 euro, tutto privilegiato.

Nel concordato liquidatorio, se il piano prevede il pagamento integrale dei privilegiati sul ricavato delle vendite, riceverai 29.205 euro secondo i tempi del piano. Se le vendite tardano e i privilegiati sono pagati con dilazione, devi verificare che la proposta lo dichiari e ne preveda le condizioni.

Nella liquidazione giudiziale presenti la domanda di ammissione al passivo per 29.205 euro. Una volta reso esecutivo lo stato passivo, puoi chiedere all’INPS l’intervento del Fondo di garanzia per il TFR e per le ultime retribuzioni nei limiti normativi; l’INPS si surroga poi nel tuo credito verso la procedura.

I rischi specifici

Il rischio principale per te, nella liquidazione giudiziale, è il periodo di sospensione: il rapporto è fermo, non percepisci retribuzione, e devi attivarti per tutelare reddito e posizione previdenziale. Nel concordato liquidatorio il rischio è diverso: che la cessione dell’azienda avvenga con condizioni che riducono gli organici, o che i tempi del piano spostino il pagamento dei tuoi crediti più avanti del previsto.

Le mosse giuste

  1. Chiedi la documentazione completa di buste paga e TFR maturato: servirà per la domanda di ammissione o per verificare la proposta di concordato.
  2. Nella liquidazione giudiziale, rispetta il termine per l’insinuazione al passivo e verifica la tua collocazione in privilegio.
  3. Prepara la domanda al Fondo di garanzia non appena lo stato passivo è esecutivo.
  4. Nel concordato, verifica nella proposta come e quando sono pagati i privilegiati di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c.
  5. In caso di cessione d’azienda, informati sull’accordo sindacale e sulle eventuali deroghe applicate.

Giurisprudenza dedicata

Sulla tutela specifica del lavoratore nelle due procedure non sono state reperite, nella ricerca svolta per questa guida, pronunce di legittimità recenti verificabili con estremi completi; il quadro va quindi letto alla luce del testo degli artt. 84, comma 7, e 189 CCII. È invece rilevante, per i crediti sorti dopo l’omologazione del concordato, il principio della già citata App. Firenze n. 436/2025: se l’impresa concordataria accumula nuovi debiti (anche retributivi) e diventa nuovamente insolvente, la liquidazione giudiziale può essere aperta anche senza una preventiva risoluzione del concordato.

Se sei un socio, un garante o un fideiussore persona fisica

La tua situazione

Sei il socio (spesso anche amministratore) di una S.r.l. che sta per entrare in concordato liquidatorio o in liquidazione giudiziale. Oppure sei il coniuge, il genitore o il figlio dell’imprenditore e anni fa hai firmato una fideiussione per l’affidamento bancario della società. O ancora sei socio illimitatamente responsabile di una S.n.c. o accomandatario di una S.a.s. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: la procedura riguarda l’impresa, ma il debito residuo può riguardare te.

Cosa cambia per te

L’omologazione del concordato vincola i creditori nei confronti della società, ma i creditori conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso (art. 117 CCII). In parole semplici: il concordato riduce il debito della società, non la tua fideiussione.

Le regole cambiano a seconda della forma della società:

  • socio di S.r.l. o S.p.A. senza garanzie: in entrambe le procedure rischi solo il capitale conferito; ma nella liquidazione giudiziale il curatore può agire con le azioni di responsabilità e, se hai finanziato la società, può contestare il rimborso dei finanziamenti soci ricevuti prima della crisi;
  • socio illimitatamente responsabile di S.n.c. o S.a.s.: nella liquidazione giudiziale la procedura si estende ai soci illimitatamente responsabili (art. 256 CCII); nel concordato, invece, la proposta omologata della società produce effetti anche nei tuoi confronti per i debiti sociali, salvo patto contrario;
  • fideiussore: in entrambe le procedure la banca può chiederti il pagamento del residuo non soddisfatto. Nel concordato liquidatorio, però, il residuo è in genere più basso, perché la percentuale pagata dalla società è più alta.

C’è poi un aspetto spesso trascurato: i soci possono essere i soggetti che apportano la finanza esterna richiesta dall’art. 84, comma 4. Quell’apporto, se effettuato senza obbligo di restituzione o con postergazione e destinato direttamente ai creditori, conta come risorsa esterna. Per il socio-fideiussore è un calcolo di convenienza: apportare oggi una somma che aumenta la percentuale ai creditori può ridurre domani il residuo che la banca gli chiederà in forza della garanzia.

Il regresso del fideiussore e il debito verso la società

Se paghi la banca in forza della fideiussione, acquisti un diritto di regresso verso la società debitrice. Ma quel diritto, in entrambi i percorsi, vale poco: nel concordato il tuo credito di regresso è soggetto alla falcidia concordataria come gli altri crediti anteriori; nella liquidazione giudiziale puoi insinuarti al passivo, ma partecipi ai riparti con la percentuale dei chirografari. Pagare la banca non ti trasforma in un creditore privilegiato della società: il denaro versato tornerà indietro, se tornerà, nella stessa misura in cui torna agli altri chirografari.

Per il socio che ha finanziato la società c’è un ulteriore limite: i finanziamenti dei soci, nelle società a responsabilità limitata, sono in molti casi postergati rispetto agli altri creditori (art. 2467 c.c.). In concreto, il socio-finanziatore incassa solo dopo che tutti gli altri creditori sono stati soddisfatti, cioè quasi mai in una procedura liquidatoria. Ed è proprio per questo che la legge considera “esterne” le risorse apportate dai soci con vincolo di postergazione: per il socio, la scelta di apportare finanza al concordato è spesso la trasformazione di un credito difficilmente recuperabile in uno strumento per ridurre il proprio residuo da fideiussione.

Il patrimonio personale e la casa familiare

Il garante che teme per la propria casa deve sapere che la banca, ottenuto il titolo esecutivo sulla fideiussione, può aggredire il patrimonio personale con le ordinarie procedure esecutive. Le procedure di sovraindebitamento con l’OCC servono proprio a riportare questa aggressione dentro un percorso ordinato: nel piano del consumatore o nel concordato minore il garante propone un pagamento sostenibile; nella liquidazione controllata mette a disposizione il proprio patrimonio e può poi accedere all’esdebitazione alle condizioni di legge.

I numeri

Hai garantito con fideiussione un affidamento bancario della S.r.l. La banca ha un credito chirografario di 284.730 euro.

  • In concordato liquidatorio al 38,8%, la banca incassa dalla società circa 110.464 euro. Il residuo che può chiederti è di circa 174.266 euro.
  • In liquidazione giudiziale al 19,1%, la banca incassa circa 54.367 euro. Il residuo che può chiederti è di circa 230.363 euro.

La differenza a tuo carico, nell’ipotesi, è di oltre 56.000 euro. Se sei anche il socio che ha apportato i 152.300 euro di finanza esterna, il conto si fa più complesso, perché quell’apporto non ti viene restituito: va valutato in modo integrato.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è pensare che la procedura della società chiuda anche la tua posizione personale: non è così, e il residuo della fideiussione può trasformarsi in un sovraindebitamento personale. Quando il residuo supera ciò che puoi pagare con il tuo reddito e il tuo patrimonio, la tua situazione non è più un problema di diritto della crisi d’impresa, ma di sovraindebitamento del consumatore o del garante.

Qui entrano in gioco gli strumenti dedicati alle persone fisiche: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore (per chi è ancora imprenditore minore o professionista) e la liquidazione controllata, che si aprono con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Il fideiussore che ha prestato garanzia per debiti dell’impresa è, sul piano personale, un debitore che può accedere a questi strumenti nei limiti delle regole sulla meritevolezza.

Le mosse giuste

  1. Recupera il testo della fideiussione e verifica importo massimo, durata, clausole di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c.
  2. Calcola il residuo nei due scenari: il confronto tra concordato e liquidazione giudiziale, per te, è un confronto tra due residui diversi.
  3. Valuta se partecipare alla finanza esterna solo dopo averne calcolato l’effetto sulla tua esposizione personale.
  4. Non firmare piani di rientro personali con la banca prima di conoscere l’esito della procedura della società.
  5. Se il residuo è insostenibile, valuta per tempo l’accesso a uno strumento di sovraindebitamento con l’assistenza di un OCC.

Giurisprudenza dedicata

Per il garante persona fisica che, a valle della crisi della società, ricorre al concordato minore, è decisiva Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574: anche nel concordato minore la proposta deve rispettare le regole sulla responsabilità patrimoniale e sulla graduazione delle prelazioni previste per il concordato preventivo (artt. 84 e 112 CCII, richiamati dall’art. 74, comma 4), e la violazione rende la proposta inammissibile, rilevabile anche d’ufficio prima dell’omologazione. Chi costruisce il proprio piano personale deve quindi applicare la stessa disciplina che governa il concordato della società.

Tre posizioni, tre esiti: le simulazioni a confronto

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con importi di fantasia ma coerenti con le regole di legge. Non riproducono casi reali.

Dati di partenza comuni

Alfa S.r.l., impresa commerciale non minore, insolvente.

  • Attivo realizzabile in concordato (vendite programmate): 1.184.600 euro
  • Attivo realizzabile in liquidazione giudiziale (vendite forzate): 1.031.200 euro
  • Spese prededucibili: concordato 131.900 euro; liquidazione giudiziale 168.400 euro
  • Crediti di lavoro privilegiati: 212.750 euro
  • Crediti erariali privilegiati: 318.400 euro
  • Crediti chirografari: 1.736.900 euro
  • Finanza esterna offerta dal socio: 152.300 euro (soglia minima del 10%: 118.460 euro)

Simulazione 1 — L’imprenditore: il test di ammissibilità e il confronto con la liquidazione

Concordato liquidatorio. 1.184.600 − 131.900 = 1.052.700 euro. Pagati i lavoratori (212.750) restano 839.950; pagato l’Erario privilegiato (318.400) restano 521.550 euro per i chirografari, pari al 30,0%. Aggiungendo la finanza esterna: 521.550 + 152.300 = 673.850 euro, pari al 38,8% dei chirografari. Soglia del 20% (347.380 euro): superata. Soglia del 10% di finanza esterna: superata.

Liquidazione giudiziale. 1.031.200 − 168.400 = 862.800 euro. Pagati lavoratori ed Erario restano 331.650 euro, pari al 19,1% dei chirografari.

Esito: la proposta supera i due test dell’art. 84, comma 4, e il test di convenienza dell’art. 84, comma 1 (38,8% contro 19,1%). Se invece il socio avesse offerto solo 96.500 euro, la proposta non avrebbe raggiunto la soglia del 10% e non sarebbe stata ammissibile come concordato liquidatorio, nonostante la percentuale ai chirografari fosse comunque superiore a quella della liquidazione.

Simulazione 2 — Il fornitore chirografario: percentuale e tempi

Credito di 47.280 euro.

  • Concordato: 38,8% → circa 18.343 euro, secondo il cronoprogramma del piano.
  • Liquidazione giudiziale: 19,1% → circa 9.028 euro, normalmente con riparti parziali distribuiti in più anni.

Variante: il fornitore ha incassato 12.640 euro nei cinque mesi precedenti la domanda. In liquidazione giudiziale il curatore può valutare l’azione revocatoria su quei pagamenti. Se la revoca è accolta, il fornitore restituisce 12.640 euro e si insinua al passivo per pari importo come chirografario, ricevendone il 19,1% (circa 2.414 euro). Nel concordato liquidatorio questo scenario, di regola, non si presenta.

Simulazione 3 — Il fideiussore: il residuo personale

Credito della banca garantito da fideiussione: 284.730 euro.

  • Concordato: la banca riceve circa 110.464 euro; residuo verso il fideiussore 174.266 euro.
  • Liquidazione giudiziale: la banca riceve circa 54.367 euro; residuo verso il fideiussore 230.363 euro.

Se il fideiussore ha un reddito netto mensile di 2.180 euro e un patrimonio composto solo dalla casa familiare cointestata, in entrambi i casi il residuo è con ogni probabilità insostenibile: la scelta della procedura societaria riduce il problema, ma non lo elimina. Il passo successivo è la valutazione di uno strumento di sovraindebitamento personale.

I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Molti lettori si riconosceranno in più di una sezione. Le regole si combinano, e a volte si contraddicono.

Amministratore, socio e fideiussore insieme

È il caso più frequente nelle piccole S.r.l.: la stessa persona amministra, possiede le quote e ha garantito i debiti bancari. In questa combinazione la scelta tra concordato liquidatorio e liquidazione giudiziale incide contemporaneamente sulla responsabilità come amministratore e sul debito personale come garante. Come amministratore, il concordato riduce l’esposizione alle azioni di responsabilità del curatore e alle contestazioni che nascono nella liquidazione giudiziale; come fideiussore, aumenta la percentuale pagata alla banca e riduce il residuo. Come socio, però, è proprio lui a dover spesso reperire la finanza esterna. Il conto va fatto mettendo insieme le tre posizioni.

Lavoratore che è anche creditore per finanziamenti o rimborsi

Il dipendente che ha anticipato spese per conto dell’impresa o che ha prestato denaro all’azienda ha due crediti di natura diversa: le retribuzioni e il TFR sono privilegiati, mentre il rimborso del prestito è di norma chirografario (e, se il dipendente è anche socio, può essere postergato). In entrambe le procedure i due crediti seguono strade diverse e vanno indicati separatamente.

Creditore privilegiato con parte degradata

Il creditore ipotecario il cui bene vale meno del credito è insieme privilegiato (fino al valore del bene) e chirografario (per la differenza). Nel concordato liquidatorio questo significa che ha due posizioni: per la parte privilegiata deve ricevere almeno il valore di liquidazione del bene; per la parte degradata vota e partecipa alla percentuale chirografaria, rientrando nel perimetro della soglia del 20%.

Ente locale creditore anche in via privilegiata

Un Comune creditore di IMU e TARI può avere crediti con collocazioni diverse. Dopo il D.Lgs. 147/2026, se il debitore propone una transazione fiscale estesa ai tributi locali, l’ente partecipa alla soluzione concordataria con le stesse regole di convenienza previste per l’Erario: il tribunale può superarne il dissenso quando la proposta lo soddisfa più dell’alternativa liquidatoria.

Imprenditore individuale che diventa “ex imprenditore”

Il titolare di una ditta individuale è sia l’imprenditore sia la persona fisica che resta con il debito residuo. Nella liquidazione giudiziale può accedere all’esdebitazione (artt. 278 ss. CCII), cioè alla liberazione dai debiti non soddisfatti, alle condizioni di legge e, di regola, decorsi tre anni dall’apertura o alla chiusura della procedura se anteriore. Nel concordato preventivo omologato l’effetto liberatorio deriva dalla stessa omologazione per la parte di debito falcidiata. In entrambi i casi la persona fisica non resta in una “terra di nessuno”, ma le condizioni e i tempi sono diversi.

Il confronto tra profili

Per avere uno sguardo d’insieme, la tabella seguente mette a confronto i cinque profili sui quattro aspetti chiave: che cosa decide, che cosa rischia, quale tutela ha e quale differenza concreta vive tra concordato liquidatorio e liquidazione giudiziale. Non sostituisce le sezioni dedicate, ma aiuta a capire in quale riquadro ci si trova e quale domanda porsi per primo.

Aspetto Imprenditore / amministratore Chirografario Privilegiato / ipotecario / ente Lavoratore Socio / garante
Cosa decide Se proporre il concordato Voto sulla proposta Voto sulla parte degradata; per l’ente, posizione sulla transazione fiscale Nulla sulla procedura Se apportare finanza esterna
Tutela minima nel concordato Mantiene la gestione sotto vigilanza Soglia del 20% Non meno del valore di liquidazione del bene Rispetto del privilegio art. 2751-bis e art. 2116 c.c. Nessuna: fideiussione intatta
Tutela nella liquidazione giudiziale Esdebitazione (se persona fisica) Nessuna soglia minima Riparto sul ricavato del bene Fondo di garanzia INPS; privilegio Nessuna: residuo pieno
Rischio principale Concordato inammissibile → liquidazione giudiziale Voto non informato Stima del bene troppo bassa Sospensione del rapporto Residuo personale insostenibile
Differenza decisiva Controllo vs spossessamento Percentuale e tempi Valore attestato vs valore realizzato Prosecuzione vs sospensione Residuo più basso vs più alto

La lettura della tabella in una riga: il concordato liquidatorio sposta valore a favore dei chirografari e dei garanti grazie alla finanza esterna; la liquidazione giudiziale garantisce invece il controllo pubblico e le azioni recuperatorie del curatore.

Le domande trasversali

Si può passare da un concordato liquidatorio a una liquidazione giudiziale?

Sì, ed è il passaggio più frequente. Avviene se la proposta è dichiarata inammissibile, se i creditori non la approvano, se il tribunale non la omologa, se il concordato è revocato per atti in frode o se, dopo l’omologazione, viene risolto per inadempimento. In tutti questi casi, su istanza dei legittimati, si apre la liquidazione giudiziale (art. 49, comma 2, CCII).

E il contrario: dalla liquidazione giudiziale si può tornare a un concordato?

Non al concordato preventivo, ma al concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 240 ss. CCII), proposto da creditori, terzi o, in certi limiti, dal debitore. È uno strumento diverso, che interviene a procedura già aperta.

Quanto dura ciascun percorso?

Non esistono durate fisse. Il concordato liquidatorio ha tempi legati al piano di vendita; la liquidazione giudiziale ha tempi legati alle vendite competitive, alle cause recuperatorie del curatore e alla formazione dello stato passivo. In linea generale, la presenza di contenziosi revocatori e risarcitori allunga la liquidazione giudiziale.

Cosa succede se perdo il lavoro durante la procedura?

Se sei dipendente e il rapporto viene risolto, i crediti maturati restano privilegiati e accedi al Fondo di garanzia nei limiti di legge. Se sei l’imprenditore persona fisica, puoi chiedere l’esdebitazione alle condizioni di legge. Se sei un garante, la perdita del lavoro rende più probabile la necessità di uno strumento di sovraindebitamento.

Chi controlla che il concordato sia davvero più conveniente?

Prima il professionista indipendente che attesta il piano, poi il commissario giudiziale con la sua relazione ai creditori, poi i creditori con il voto e infine il tribunale in sede di omologazione, anche su opposizione dei creditori dissenzienti.

La giurisprudenza profilo per profilo

Le pronunce che seguono sono state verificate per questa guida. Quelle rese sotto la legge fallimentare sono indicate come tali: il principio va trasposto con cautela nel sistema del Codice della crisi.

Per l’imprenditore e gli amministratori

1. Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176. Il provvedimento con cui la Corte d’appello, su reclamo ex art. 47, comma 5, CCII, conferma l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo senza aprire la liquidazione giudiziale è definitivo ma privo di natura decisoria, e non è quindi impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, anche se emesso in forma di sentenza. Rilevanza: nel caso esaminato la proposta era proprio un concordato liquidatorio; la partita sull’ammissibilità si chiude nel merito.

2. Cass., Sez. Un., n. 27073/2016 (legge fallimentare). La declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato non accompagnata dalla dichiarazione di fallimento non è ricorribile per cassazione. Rilevanza: è il precedente su cui si innesta la pronuncia del 2025; conferma che l’imprenditore deve costruire la proposta in modo solido fin dall’inizio.

Per i creditori chirografari

3. App. Firenze, Sez. II, 10 marzo 2025, n. 436. Il creditore anteriore può chiedere la liquidazione giudiziale dell’impresa concordataria, nei limiti del credito falcidiato, anche senza aver chiesto tempestivamente la risoluzione del concordato, se prova un’insolvenza attuale derivante da debiti successivi al deposito della domanda (art. 119, comma 7, CCII). Rilevanza: l’omologazione non preclude in assoluto il passaggio alla liquidazione giudiziale.

4. Cass., Sez. Un., n. 4696/2022 (legge fallimentare). L’imprenditore, anche dopo l’omologazione del concordato, può essere dichiarato fallito (oggi: assoggettato a liquidazione giudiziale) se l’insolvenza persiste o si ripresenta; la risoluzione del concordato non è condizione necessaria. Rilevanza: è il principio richiamato dalla Corte fiorentina e spiega il rapporto tra i due percorsi nel tempo.

Per i creditori privilegiati e ipotecari

5. Cass. civ., Sez. I, 8 agosto 2024, n. 22474 (legge fallimentare, concordato in continuità). Il valore generato dalla prosecuzione dell’attività rientra nel patrimonio del debitore e non può essere distribuito alterando le cause legittime di prelazione. Rilevanza: per contrasto, chiarisce che nel concordato liquidatorio solo le risorse esterne possono essere distribuite in deroga all’ordine delle prelazioni, come oggi prevede l’art. 84, comma 4, CCII.

Per i soci, i garanti e le persone fisiche

6. Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. Nel concordato minore la proposta deve rispettare le regole della responsabilità patrimoniale e la graduazione delle prelazioni che governano il concordato preventivo (artt. 84 e 112 CCII, richiamati dall’art. 74, comma 4); la violazione determina l’inammissibilità, rilevabile d’ufficio prima dell’omologazione, nonostante la tassatività delle ipotesi dell’art. 77 CCII. Rilevanza: lega la disciplina del concordato liquidatorio dell’impresa a quella del concordato minore cui spesso ricorrono soci e garanti dopo la crisi della società.

Per i lavoratori

Per questo profilo, nella ricerca svolta, non sono emerse pronunce di legittimità recenti con estremi completi verificabili specificamente dedicate al confronto tra le due procedure. Il riferimento resta il testo degli artt. 84, comma 7, e 189 CCII; per i crediti sorti dopo l’omologazione vale il principio di App. Firenze n. 436/2025 sopra richiamato.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio Monardo affronta la scelta tra concordato liquidatorio e liquidazione giudiziale con strumenti specifici per ciascun profilo:

  1. Per l’imprenditore, confrontiamo i due scenari con numeri: ricostruiamo l’attivo realizzabile, le spese prededucibili e la graduazione dei crediti, e calcoliamo la percentuale ai chirografari in concordato e in liquidazione giudiziale.
  2. Verifichiamo l’ammissibilità del concordato liquidatorio: controlliamo che la finanza esterna raggiunga il 10% dell’attivo e che la proposta assicuri almeno il 20% ai chirografari e ai privilegiati degradati.
  3. Analizziamo gli atti compiuti prima della domanda: individuiamo pagamenti e operazioni che un curatore potrebbe revocare o contestare, per valutarne l’impatto sulla scelta.
  4. Seguiamo il percorso della composizione negoziata come anticamera del concordato, con le competenze dell’Esperto Negoziatore.
  5. Per i creditori chirografari, esaminiamo la proposta e la relazione del commissario prima del voto e prepariamo l’eventuale opposizione all’omologazione.
  6. Per i creditori privilegiati, contestiamo stime del bene vincolato non coerenti con il valore di mercato e verifichiamo la collocazione della parte degradata.
  7. Per gli enti locali e i contribuenti, valutiamo l’impatto della transazione fiscale estesa ai tributi locali dal D.Lgs. 147/2026.
  8. Per i lavoratori, predisponiamo le domande di ammissione al passivo e verifichiamo il rispetto del privilegio nel piano concordatario.
  9. Per soci e fideiussori, calcoliamo il residuo personale nei due scenari e valutiamo l’accesso a uno strumento di sovraindebitamento con l’assistenza di un OCC.
  10. Impugniamo i provvedimenti nei gradi di merito e, dove ammesso, fino in Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per l’imprenditore che deve scegliere come uscire dal mercato, la qualifica di Esperto Negoziatore significa conoscere dall’interno il percorso che porta dalla composizione negoziata al concordato e saper misurare, prima del deposito, se il concordato liquidatorio è davvero percorribile. Per il socio e il garante persona fisica, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC consente di proseguire sul piano personale ciò che la procedura della società lascia aperto.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna dispersione tra professionisti diversi. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: gli avvocati curano i profili processuali e concorsuali, i commercialisti ricostruiscono attivo, passivo e flussi, e il confronto tra concordato liquidatorio e liquidazione giudiziale nasce da entrambi gli sguardi.

In sintesi

La differenza tra concordato liquidatorio e liquidazione giudiziale non è un’astrazione giuridica: il primo passo è capire qual è il tuo profilo; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, e non secondo quelle che valgono per gli altri. L’imprenditore deve misurare la finanza esterna e la convenienza; il chirografario deve leggere la proposta prima di votare; il privilegiato deve difendere il valore del bene; il lavoratore deve tutelare privilegio e Fondo di garanzia; il garante deve calcolare il proprio residuo.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo bivio perché l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura chiamata a valutare con l’imprenditore lo strumento di regolazione più adatto prima che decida il tribunale, ed è al tempo stesso Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario OCC, competenza che consente di seguire le persone fisiche (soci, garanti, ex imprenditori) quando la procedura dell’impresa si chiude e il debito residuo resta.

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