Quando una cooperativa di produzione e lavoro diventa insolvente e viene posta in liquidazione coatta amministrativa, il socio lavoratore si trova in una posizione doppia: è socio dell’ente che ha perso, ma è anche un lavoratore che vanta crediti di retribuzione e di trattamento di fine rapporto. La domanda pratica è una sola: quel TFR si recupera, e da chi? La risposta breve è sì, nella maggior parte dei casi. Il credito si fa valere verso la procedura, davanti al commissario liquidatore, e, se l’attivo non basta, verso il Fondo di garanzia gestito dall’INPS. Il rischio principale è perdere tempo e documenti: senza un credito accertato nello stato passivo della liquidazione, la domanda al Fondo di garanzia non può essere accolta.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nell’area della crisi d’impresa e del sovraindebitamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno come una cooperativa arriva all’insolvenza e come si muovono gli organi delle procedure concorsuali. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC: quando il mancato pagamento del TFR mette in difficoltà il socio sul piano personale, la stessa competenza serve a proteggere anche il suo equilibrio debitorio.
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Il quadro normativo: doppio rapporto, procedura e Fondo di garanzia
Sul piano normativo, la posizione del socio lavoratore si costruisce su tre gruppi di norme che vanno lette insieme.
La L. 142/2001 e il doppio rapporto
La legge 3 aprile 2001, n. 142 stabilisce che il socio lavoratore di cooperativa, oltre al rapporto associativo, instaura con la cooperativa un ulteriore e distinto rapporto di lavoro. Quel rapporto può essere in forma subordinata, autonoma o in altra forma, secondo quanto previsto dal regolamento interno della cooperativa. La definizione essenziale è questa: il socio lavoratore è titolare di due rapporti collegati, uno sociale e uno di lavoro, e dal secondo nascono crediti di lavoro veri e propri.
L’art. 5, comma 2, della stessa legge lega i due rapporti nella fase finale: il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o con l’esclusione del socio, secondo la disciplina del codice civile (oggi art. 2533 c.c. per l’esclusione). Va precisato che, una volta cessato il rapporto di lavoro, il TFR maturato diventa esigibile. Il momento della cessazione è quindi decisivo anche per il recupero.
La liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Le cooperative insolventi sono soggette, di regola, a liquidazione coatta amministrativa per effetto dell’art. 2545-terdecies c.c., disposta dall’autorità di vigilanza. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, con i correttivi, incluso il D.Lgs. 136/2024) disciplina la procedura agli artt. 293 e seguenti. L’art. 295 CCII regola le imprese che possono essere sottoposte sia a liquidazione coatta sia a liquidazione giudiziale; l’art. 300 riguarda il provvedimento che dispone la liquidazione coatta.
Per il socio lavoratore contano soprattutto due norme:
- art. 308 CCII (comunicazione ai creditori e ai terzi): il commissario liquidatore comunica ai creditori le somme risultanti a loro credito dalle scritture contabili;
- art. 310 CCII (formazione dello stato passivo): il commissario redige l’elenco dei crediti ammessi o respinti entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, lo deposita in cancelleria e lo trasmette via PEC ai creditori non ammessi in tutto o in parte. Con il deposito l’elenco diventa esecutivo. Le impugnazioni seguono gli artt. 206 e 207 CCII, con il commissario al posto del curatore.
Il Fondo di garanzia INPS
L’art. 2 della L. 29 maggio 1982, n. 297 ha istituito presso l’INPS il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto. Il Fondo paga il TFR al lavoratore quando il datore è insolvente e assoggettato a una procedura concorsuale, in sostituzione del datore stesso. L’estensione ai soci lavoratori delle cooperative è passata dall’art. 24 della L. 196/1997, come ricorda la Cassazione nella sentenza n. 33136 del 10 novembre 2022. Il D.Lgs. 80/1992 completa il sistema per le ultime mensilità di retribuzione non pagate.
La ratio è chiara: il lavoratore non deve sopportare per intero il rischio dell’insolvenza del datore. Il Fondo interviene con una prestazione di natura previdenziale, distinta dal credito retributivo verso la cooperativa. Le Sezioni Unite (sentenza n. 26356 del 7 ottobre 2026, come riportata dalla stampa specializzata) hanno ribadito che la prestazione del Fondo di garanzia è un diritto previdenziale autonomo verso l’INPS.
Distinzione da istituti affini
Il credito del socio lavoratore non va confuso con il diritto alla liquidazione della quota sociale. La quota è un credito che nasce dal rapporto associativo: in una cooperativa insolvente, di norma, non ha valore di rimborso e segue le regole della società. Il TFR, invece, nasce dal rapporto di lavoro, gode di privilegio e può essere pagato dal Fondo di garanzia.
Esempio concreto: un socio che ha versato 2.500 euro di capitale sociale e ha maturato 14.380 euro di TFR presenta due posizioni diverse. Per i 2.500 euro di quota partecipa alle sorti della società come socio. Per i 14.380 euro di TFR è un creditore privilegiato e, in mancanza di pagamento, ha accesso al Fondo. Il tema delle quote e della posizione dei soci in generale è trattato in altri approfondimenti; qui conta solo il lato lavoro.
Il privilegio: art. 2751-bis c.c.
L’art. 2751-bis, n. 1, c.c. assegna privilegio generale sui mobili alle retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato e al trattamento di fine rapporto. Per il socio lavoratore in forma subordinata questo privilegio si applica ai crediti di lavoro. Va precisato che il n. 5 dello stesso articolo riguarda un’altra situazione: i crediti delle cooperative di produzione e lavoro verso i loro committenti. Si tratta di crediti della cooperativa, non del socio. Se il socio ha lavorato in forma autonoma, la collocazione del credito va valutata sul n. 2, con limiti diversi.
Requisiti e termini
In termini operativi, il socio lavoratore recupera il TFR se ricorrono condizioni che vanno verificate una per una.
1. Esistenza del rapporto di lavoro. Il socio deve aver svolto attività lavorativa nell’ambito del rapporto ulteriore previsto dalla L. 142/2001. La Cassazione (sent. n. 33136/2022) ha precisato che la tutela del Fondo per i soci di cooperativa non dipende dal tipo di prestazione resa né dalla sussistenza della subordinazione. Resta però decisivo, per il periodo anteriore al luglio 1997, il versamento della specifica contribuzione.
2. Cessazione del rapporto di lavoro. Il TFR è dovuto alla cessazione. La cessazione può dipendere da esclusione, recesso, licenziamento o dalle vicende della procedura. Occorre una data certa, documentata.
3. Insolvenza e procedura concorsuale. La cooperativa deve essere sottoposta a liquidazione coatta amministrativa (o a liquidazione giudiziale, quando ammessa). Il provvedimento di liquidazione segna l’avvio della fase di accertamento dei crediti.
4. Accertamento del credito nello stato passivo. Il credito del socio deve risultare dall’elenco dei crediti ammessi depositato dal commissario. Senza ammissione, o in caso di ammissione parziale, il Fondo paga solo quanto accertato.
5. Domanda al Fondo di garanzia. Dopo che lo stato passivo è divenuto esecutivo, il socio presenta domanda all’INPS, in via telematica, nei termini e con le modalità fissati dalla legge e dalle istruzioni dell’Istituto.
6. Prova dei contributi per i periodi più risalenti. Per il TFR maturato prima dell’estensione del 1997, la giurisprudenza richiede la prova del versamento della contribuzione volontaria istituita a suo tempo.
Va precisato che i termini della procedura sono di due tipi: quelli fissati dal CCII per lo stato passivo e le impugnazioni, e quelli che regolano la domanda e il pagamento da parte del Fondo. Questi ultimi vanno letti sul testo vigente dell’art. 2 L. 297/1982 e nelle istruzioni INPS al momento della domanda. La sospensione feriale dei termini processuali (1-31 agosto) può rilevare per i giudizi di impugnazione dello stato passivo.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Formazione dell’elenco dei crediti (art. 310, c. 1, CCII) | 90 giorni dalla data del provvedimento di liquidazione | Termine per il commissario, salvo leggi speciali | Ritardo della procedura; il socio può sollecitare e verificare la propria posizione |
| Esecutività dello stato passivo | Dal deposito dell’elenco in cancelleria | Effetto automatico | Da qui si apre la strada alla domanda al Fondo |
| Impugnazione dello stato passivo (artt. 206-207 CCII, richiamati dall’art. 310, c. 2) | Dalla comunicazione dell’esito, nei termini dell’art. 207 | Perentorio | Il credito resta escluso o ridotto; il Fondo paga solo l’importo ammesso |
| Domanda tardiva (art. 310, c. 1-bis, CCII) | Entro sei mesi dal deposito dell’elenco | Perentorio | Oltre il termine la domanda è ammessa solo per causa non imputabile, da far valere entro sessanta giorni dalla cessazione della causa e finché non sono esauriti i riparti |
| Decisione sulle tardive | Entro un mese dalla scadenza del termine semestrale | Termine per il commissario | Ritardo nel completamento del passivo |
| Domanda al Fondo di garanzia INPS | Dopo l’esecutività dello stato passivo | Termini fissati dall’art. 2 L. 297/1982 e dalla prescrizione | Rischio di prescrizione del diritto alla prestazione |
Il termine più critico è quello dell’impugnazione: se il socio non contesta un’esclusione o una riduzione del suo TFR nello stato passivo, quell’importo è perso anche verso il Fondo di garanzia.
La procedura passo-passo
La disciplina prevede una sequenza precisa. Ogni passaggio ha un soggetto, un atto e un tempo.
1. Raccolta della documentazione (socio, subito). Servono: delibera di ammissione a socio, regolamento interno della cooperativa (art. 6 L. 142/2001), contratto o lettera che individua la forma del rapporto di lavoro, buste paga, CU, estratto conto contributivo INPS, eventuale delibera di esclusione o lettera di recesso o licenziamento, prospetto del TFR maturato. Se il rapporto risale a prima del luglio 1997, occorre cercare la prova dei contributi versati per quel periodo.
2. Verifica della comunicazione del commissario (art. 308 CCII). Il commissario liquidatore comunica ai creditori le somme risultanti dalle scritture. Il socio deve controllare che l’importo indicato per il suo TFR e per le retribuzioni sia corretto. Avvertenza decisiva: l’importo comunicato dal commissario non è vincolante per il socio. Se è inferiore al dovuto, il socio deve far valere osservazioni e domande con i documenti, nei termini indicati nella comunicazione.
3. Domanda di ammissione e osservazioni. Se il socio non riceve la comunicazione, o se il credito non risulta dalle scritture, deve presentare una domanda di ammissione al passivo al commissario, indicando: importo, titolo (TFR, retribuzioni, ratei di mensilità aggiuntive, ferie non godute), privilegio richiesto (art. 2751-bis, n. 1, c.c.), documenti allegati, indirizzo PEC. La domanda va presentata al commissario, non al tribunale.
4. Formazione e deposito dello stato passivo (art. 310 CCII). Il commissario forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti entro novanta giorni dal provvedimento di liquidazione, lo deposita in cancelleria del tribunale del luogo in cui la cooperativa ha la sede principale e lo trasmette via PEC ai creditori esclusi in tutto o in parte. Con il deposito l’elenco diventa esecutivo.
5. Eventuale impugnazione (artt. 206-207 CCII). Se il TFR è escluso, ridotto o ammesso senza privilegio, il socio propone opposizione davanti al tribunale, con ricorso, nei termini dell’art. 207. Il giudizio è contro il commissario liquidatore. Va precisato che anche l’ammissione in chirografo, al posto del privilegio, è motivo di opposizione: il grado incide sui riparti e quindi sull’importo effettivamente riscosso dalla procedura.
6. Domanda al Fondo di garanzia INPS. Divenuto esecutivo lo stato passivo, il socio presenta domanda all’INPS con la copia dello stato passivo o un estratto da cui risulti il credito ammesso, i dati del rapporto, le coordinate di pagamento. L’INPS verifica i requisiti e liquida il TFR nei limiti dell’importo ammesso, al netto di quanto eventualmente già pagato dalla procedura.
7. Surroga dell’INPS. Pagando, l’INPS si surroga nel credito del lavoratore verso la procedura, con il relativo privilegio. Il socio non deve fare nulla, ma non può riscuotere due volte la stessa somma: se riceve un riparto dal commissario per lo stesso titolo, l’importo va coordinato con la prestazione del Fondo.
8. Ultime mensilità di retribuzione. Per le retribuzioni non pagate dell’ultimo periodo di lavoro opera il D.Lgs. 80/1992, con limiti temporali e di importo propri. La domanda segue lo stesso schema: credito ammesso al passivo, poi richiesta all’INPS. Va precisato che le retribuzioni eccedenti i limiti di questa garanzia restano un credito verso la procedura, da soddisfare nei riparti secondo il grado di privilegio riconosciuto nello stato passivo. Anche per questo è importante che il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. sia correttamente indicato fin dalla domanda di ammissione.
9. Contenzioso con l’INPS. Se l’INPS respinge la domanda, si propone ricorso amministrativo e, poi, azione giudiziaria davanti al giudice del lavoro. Qui contano le regole sulla prova fissate dalla Cassazione: il lavoratore deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione, compreso, per i periodi più remoti, il versamento dei contributi specifici.
Dove si sbaglia più spesso
- Si confonde la domanda al commissario con la domanda all’INPS. Sono due atti diversi, verso soggetti diversi, in momenti diversi.
- Si accetta in silenzio un’ammissione al passivo inferiore al dovuto. Il Fondo non paga più di quanto risulta dallo stato passivo: una mancata opposizione riduce in modo definitivo anche la prestazione INPS.
- Si trascura la data di cessazione. Se l’esclusione è intervenuta prima della liquidazione, il TFR era già esigibile; se il rapporto è proseguito con il commissario, il calcolo cambia.
- Si chiede il privilegio sbagliato. Il n. 5 dell’art. 2751-bis c.c. non riguarda il socio lavoratore, ma la cooperativa.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Le simulazioni che seguono sono esempi dimostrativi di applicazione delle regole. Non descrivono casi reali.
Esempio 1 — TFR ammesso in parte, opposizione e domanda al Fondo
Ipotesi: socio lavoratore in forma subordinata, assunto nel 2011. Delibera di esclusione notificata il 18 novembre 2025, con cessazione contestuale del rapporto di lavoro (art. 5, c. 2, L. 142/2001). TFR maturato secondo il prospetto paga: 18.742,36 euro. Retribuzioni non pagate di settembre, ottobre e metà novembre 2025: 4.913,80 euro netti in busta.
- Provvedimento di liquidazione coatta della cooperativa: 3 febbraio 2026.
- Termine per l’elenco dei crediti (art. 310, c. 1, CCII): novanta giorni dal 3 febbraio, cioè 4 maggio 2026.
- Deposito dell’elenco: 28 aprile 2026. Il socio risulta ammesso per 15.207,11 euro di TFR, in privilegio, e per le retribuzioni in chirografo.
- Differenza non ammessa sul TFR: 18.742,36 − 15.207,11 = 3.535,25 euro.
Sviluppo: il socio riceve la comunicazione via PEC come creditore ammesso in parte. Se non impugna nei termini dell’art. 207 CCII, il Fondo di garanzia pagherà al massimo 15.207,11 euro. Se impugna e dimostra, con il prospetto paga e le CU, che la base di calcolo è corretta, può ottenere l’ammissione dell’intero importo. Va anche contestato il grado delle retribuzioni: sono crediti di lavoro subordinato e spetta il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c.
Esito: con opposizione accolta, il socio presenta domanda all’INPS per 18.742,36 euro di TFR, oltre alla domanda separata per le ultime mensilità nei limiti del D.Lgs. 80/1992. Senza opposizione, la perdita di 3.535,25 euro è definitiva sia verso la procedura sia verso il Fondo.
Esempio 2 — Rapporto lungo, periodo anteriore al 1997 e quote al Fondo di Tesoreria
Ipotesi: socio lavoratore dal 1993 al 2025, cooperativa con più di 50 dipendenti. TFR totale maturato: 41.618,47 euro, così ripartito:
| Periodo | Importo TFR | Questione |
|---|---|---|
| 1993 – giugno 1997 | 5.204,90 € | Copertura del Fondo solo con prova della contribuzione volontaria specifica (Cass. 33136/2022) |
| luglio 1997 – 2006 | 13.877,55 € | Coperto dal Fondo di garanzia per i soci di cooperativa (L. 196/1997) |
| 2007 – 2025 | 22.536,02 € | Quote che andavano versate al Fondo di Tesoreria INPS: verificare se la cooperativa le ha versate |
Sviluppo: per la prima fascia, il socio deve recuperare la prova dei contributi volontari (estratto contributivo, accesso agli atti INPS). Se la prova manca, il Fondo può respingere la domanda per quella fascia, ma il credito resta ammissibile al passivo verso la cooperativa. Per la terza fascia, la cooperativa ha versato al Fondo di Tesoreria solo 14.920,30 euro; restano non versati 7.615,72 euro.
Applicazione: secondo le Sezioni Unite (sent. n. 26356 del 7 ottobre 2026, come riportata dalla stampa specializzata), il TFR conserva natura retributiva anche per le quote destinate al Fondo di Tesoreria. Il lavoratore può chiederne l’ammissione al passivo del datore, che è liberato solo per la quota effettivamente versata, con onere della prova a carico di chi invoca il versamento. Quindi il socio chiede al commissario l’ammissione di 7.615,72 euro per le quote non versate (oltre alle fasce precedenti), mentre per i 14.920,30 euro versati si rivolge all’INPS come gestore del Fondo di Tesoreria.
Esito: il recupero complessivo dipende dalla prova documentale fascia per fascia. Il calcolo mostra che lo stesso TFR può avere tre percorsi diversi.
Casi particolari
1. Esclusione del socio non impugnata
Se la cooperativa ha escluso il socio e contestualmente lo ha licenziato, il socio potrebbe non aver impugnato la delibera di esclusione. Per il TFR questo non è un ostacolo: il rapporto è cessato e il trattamento è dovuto comunque. Il problema si pone per le pretese ulteriori, come il risarcimento per licenziamento illegittimo. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 27436 del 20 novembre 2017, hanno affermato che l’omessa impugnazione della delibera di esclusione non impedisce la tutela risarcitoria, mentre preclude quella reintegratoria. In liquidazione coatta, il risarcimento eventualmente accertato diventa un credito da insinuare al passivo.
2. Rapporto proseguito dopo la liquidazione
In alcuni casi l’attività prosegue per un periodo dopo il provvedimento di liquidazione, per esigenze di conservazione dei beni o di completamento di commesse. Il TFR maturato prima della liquidazione è credito concorsuale; i crediti maturati per l’attività svolta su richiesta degli organi della procedura vanno valutati come crediti sorti in funzione della procedura stessa. La distinzione incide su modalità e tempi di pagamento: va verificata sui documenti della procedura.
3. Socio in forma autonoma o parasubordinata
Se il regolamento interno inquadra il socio come lavoratore autonomo, il TFR in senso tecnico normalmente non matura. Possono esistere però corrispettivi non pagati. In questo caso il privilegio va valutato sul n. 2 dell’art. 2751-bis c.c. e il Fondo di garanzia TFR non opera nello stesso modo. Va precisato che la qualificazione formale può essere contestata, se in concreto il rapporto aveva i tratti della subordinazione.
4. Cooperativa in liquidazione giudiziale anziché coatta
L’art. 295 CCII prevede ipotesi in cui l’impresa può essere assoggettata anche a liquidazione giudiziale. In tal caso il socio presenta la domanda di ammissione al passivo al curatore, secondo le regole della liquidazione giudiziale, e poi si rivolge al Fondo. La logica del recupero è la stessa; cambiano organi e forme.
5. Socio con debiti personali
Il mancato pagamento del TFR può incidere sulla capacità del socio di rimborsare mutui o finanziamenti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), affianca il socio sia nel recupero del credito verso la procedura sia nella gestione dei suoi debiti personali. Il credito verso il Fondo, se accertato, può entrare nella valutazione di un eventuale piano.
6. Cessione dell’azienda o del ramo prima della liquidazione
Capita che il socio abbia lavorato prima per un’impresa e poi, dopo una cessione d’azienda, per la cooperativa cessionaria, poi finita in procedura. È la situazione esaminata dall’ordinanza interlocutoria n. 25175/2025 della Sezione Lavoro, in cui il TFR era maturato in parte presso la società cedente e in parte presso la cooperativa. In questi casi va ricostruito chi era l’ultimo datore effettivo e per quali periodi opera la responsabilità solidale tra cedente e cessionario. Secondo quanto riferito nell’ordinanza, i giudici di merito avevano escluso l’obbligo del lavoratore di escutere prima il condebitore solidale per accedere al Fondo. Il punto va comunque verificato sul caso concreto, perché incide su quale procedura e quale stato passivo considerare.
7. Anticipazioni e pagamenti parziali del TFR
Se la cooperativa ha già pagato anticipazioni sul TFR, o acconti dopo la cessazione, l’importo da insinuare al passivo va ridotto di conseguenza. Il commissario confronta le richieste con le scritture contabili: un credito chiesto senza dedurre le anticipazioni rischia di essere ridotto e di generare contestazioni anche con l’INPS. In termini operativi, conviene presentare un prospetto che parta dal TFR lordo maturato, sottragga le anticipazioni documentate e indichi il residuo. Un conteggio trasparente riduce i tempi di ammissione e il rischio di dinieghi del Fondo.
8. Eredi del socio lavoratore
Se il socio è deceduto dopo la cessazione del rapporto o durante la procedura, il credito per TFR passa agli aventi diritto. Gli eredi presentano la domanda di ammissione al passivo e poi la domanda al Fondo, con la documentazione che prova la loro qualità. Va precisato che per il TFR la legge prevede regole specifiche sui beneficiari in caso di morte del lavoratore (art. 2122 c.c.), che non coincidono sempre con l’ordine della successione ereditaria.
9. Socio che è anche creditore per prestito sociale
Molti soci di cooperativa hanno versato somme a titolo di prestito sociale. Quel credito ha natura diversa dal TFR: non è un credito di lavoro e non gode del privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c., né è coperto dal Fondo di garanzia. Nella domanda al commissario le due voci vanno tenute separate, con titolo e grado distinti, per evitare che il commissario respinga o declassi l’intera richiesta per un errore di impostazione.
Domande frequenti
Se la cooperativa è in liquidazione coatta, il TFR è perso?
No. Il TFR resta un credito del socio lavoratore. Si fa valere prima nello stato passivo formato dal commissario liquidatore, con il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. per il lavoro subordinato. Se la procedura non paga, interviene il Fondo di garanzia dell’INPS, previsto dall’art. 2 L. 297/1982 ed esteso ai soci lavoratori di cooperativa dalla L. 196/1997. La condizione è che il credito risulti ammesso nello stato passivo esecutivo. Il recupero, quindi, dipende soprattutto da una corretta ammissione e da una domanda all’INPS ben documentata.
Devo fare domanda al commissario o direttamente all’INPS?
Prima al commissario, poi all’INPS. Il commissario forma lo stato passivo (art. 310 CCII) e accerta l’importo del TFR. L’INPS, come gestore del Fondo di garanzia, paga sulla base di quell’accertamento. Una domanda all’INPS presentata senza stato passivo esecutivo, o per un importo superiore a quello ammesso, viene di regola respinta o ridotta. Se il commissario non ha incluso il credito nella sua comunicazione, il socio deve presentare la propria domanda di ammissione con i documenti.
Sono stato escluso dalla cooperativa: ho ancora diritto al TFR?
Sì. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, L. 142/2001, l’esclusione estingue il rapporto di lavoro. Proprio la cessazione rende esigibile il TFR maturato. L’esclusione non cancella i crediti di lavoro già maturati: incide sul rapporto sociale e su eventuali pretese reintegratorie, non sul diritto al trattamento di fine rapporto. Se la delibera è stata adottata prima della liquidazione, il credito andrà comunque fatto valere nello stato passivo, con la stessa sequenza di passaggi.
Ho lavorato in cooperativa anche prima del 1997: il Fondo paga tutto?
Non automaticamente. La Cassazione (sent. n. 33136 del 10 novembre 2022) ha affermato che la tutela del Fondo per i soci di cooperativa si estende anche ai periodi anteriori al luglio 1997, ma solo se per quel periodo è stata versata la specifica contribuzione volontaria. Contributi versati ad altro titolo non bastano. L’onere della prova grava sul socio, che può procurarsi i documenti con l’accesso agli atti dell’INPS. Il credito resta comunque insinuabile al passivo della cooperativa.
La cooperativa non ha versato il TFR al Fondo di Tesoreria: cosa succede?
Secondo le Sezioni Unite (sent. n. 26356 del 7 ottobre 2026, come riferita dalla stampa specializzata), il TFR destinato al Fondo di Tesoreria conserva natura retributiva. Il lavoratore può chiedere l’ammissione al passivo anche per le quote che dovevano essere versate e non lo sono state. Il datore è liberato solo per la parte effettivamente trasferita. Il Fondo di garanzia continua a operare in presenza dei requisiti dell’art. 2 L. 297/1982. Conviene verificare il testo integrale della sentenza per i dettagli applicativi.
E se lo stato passivo è già stato depositato e io non ho fatto nulla?
Si può ancora presentare una domanda tardiva. L’art. 310, comma 1-bis, CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, considera tardive le domande presentate entro sei mesi dal deposito dell’elenco. Oltre quel termine la domanda è ammessa solo se il ritardo dipende da causa non imputabile al socio, va proposta entro sessanta giorni dalla cessazione della causa e solo finché non sono esaurite le ripartizioni. Restare inerti oltre questi limiti significa rischiare di perdere anche l’accesso al Fondo.
Il commissario ha ammesso il mio TFR senza privilegio: conta davvero?
Sì, e molto. Il grado del credito decide l’ordine dei pagamenti nei riparti della liquidazione. Un TFR collocato in chirografo viene pagato solo dopo i crediti privilegiati e, in una cooperativa insolvente, spesso in percentuale minima. Il Fondo di garanzia interviene comunque sull’importo ammesso, ma il grado incide sui rapporti successivi e sulla parte di credito non coperta dal Fondo, come le retribuzioni eccedenti i limiti del D.Lgs. 80/1992. L’ammissione senza privilegio si contesta con l’opposizione allo stato passivo, nei termini degli artt. 206-207 CCII.
Quanto tempo serve per ricevere il TFR dal Fondo?
Dipende da due fasi. La prima è la formazione dello stato passivo: l’art. 310 CCII assegna al commissario novanta giorni dal provvedimento di liquidazione, salvo diverse previsioni delle leggi speciali, ma nella pratica i tempi possono allungarsi. La seconda è l’istruttoria dell’INPS sulla domanda, regolata dall’art. 2 L. 297/1982 e dalle istruzioni dell’Istituto. Una domanda completa, con estratto dello stato passivo, prospetto del TFR e dati del rapporto, riduce le richieste di integrazione. Una domanda incompleta, invece, può allungare i tempi o portare a un rigetto da impugnare.
Il quadro giurisprudenziale
Le pronunce che seguono sono state riscontrate su fonti indipendenti. Alcune sono citate attraverso il testo di altre decisioni della Cassazione che le richiamano: lo si indica di volta in volta. Nessuna riguarda specificamente una norma del CCII sulla liquidazione coatta; i principi valgono per il recupero del TFR nelle procedure concorsuali in generale.
Sul diritto dei soci lavoratori al Fondo di garanzia
Cass., sent. n. 33136 del 10 novembre 2022. Il caso riguarda proprio un socio lavoratore di una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ammesso allo stato passivo per il TFR. Principio: l’estensione ai soci di cooperativa della tutela del Fondo, introdotta dall’art. 24 L. 196/1997, copre anche il periodo anteriore, ma solo se per quel periodo risulta versata la specifica contribuzione volontaria; i contributi versati ad altro titolo non sono sufficienti. La tutela non dipende dalla natura subordinata della prestazione. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento per i rapporti di lunga durata.
Cass. nn. 16091, 39158 e 39328 del 2021. Richiamate dalla sentenza 33136/2022 come precedenti su fattispecie analoghe di soci lavoratori e Fondo di garanzia. Rilevanza: confermano che l’orientamento sulla prova della contribuzione per i periodi anteriori al 1997 è consolidato.
Cass. n. 12490 del 24 giugno 2020. Richiamata dalla sentenza 33136/2022. Principio: il criterio della vicinanza della prova non sposta l’onere sull’INPS quando l’interessato può procurarsi i documenti con l’accesso agli atti o con gli strumenti processuali. Rilevanza: il socio deve attivarsi per tempo nella raccolta della documentazione contributiva.
Sulla natura del TFR e sull’ammissione al passivo
Cass., Sez. Un., sent. n. 26356 del 7 ottobre 2026 (estremi e principio come riportati da una rivista professionale; il testo integrale va consultato per l’uso operativo). Principio: il TFR conserva natura di retribuzione differita anche dopo l’istituzione del Fondo di Tesoreria; il lavoratore può chiedere l’ammissione al passivo per le quote che dovevano essere versate al Fondo; il datore è liberato solo per la quota trasferita; la prestazione del Fondo di garanzia è un diritto previdenziale autonomo verso l’INPS. Rilevanza: chiude un contrasto che pesava sui soci di cooperative di maggiori dimensioni.
Cass., Sez. Lav., ord. interlocutoria n. 25175 del settembre 2025. Riguarda il TFR maturato presso una società cooperativa poi sottoposta a procedura concorsuale. Principio: rileva il contrasto sulla natura delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria e rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Rilevanza: ricostruisce l’intero dibattito ed è il presupposto della decisione del 2026.
Cass., Sez. Lav., n. 25035/2023. Citata nell’ordinanza 25175/2025. Principio: qualificava come prestazione previdenziale il TFR erogato dal Fondo di Tesoreria e il datore come mero incaricato del pagamento. Rilevanza: è l’orientamento superato dalle Sezioni Unite; utile per capire le eccezioni che possono ancora essere sollevate nei giudizi pendenti.
Cass., Sez. Lav., n. 10082/2025. Citata nell’ordinanza 25175/2025. Principio: le quote non versate al Fondo di Tesoreria mantengono natura retributiva, il datore resta obbligato e il lavoratore può insinuarsi al passivo. Rilevanza: anticipa la soluzione poi adottata dalle Sezioni Unite.
Cass., Sez. Lav., n. 16928/2024. Citata nell’ordinanza 25175/2025. Principio: ribadisce la natura retributiva del TFR anche dopo il 2007 e la legittimazione del lavoratore a chiederne l’ammissione al passivo. Rilevanza: stessa linea, applicabile alla domanda del socio al commissario.
Cass., Sez. I, n. 12009/2018. Citata nell’ordinanza 25175/2025. Principio: il lavoratore può insinuarsi al passivo del datore per il TFR, salva la prova del versamento al Fondo di Tesoreria. Rilevanza: è la prospettiva della sezione che decide le opposizioni allo stato passivo.
Cass., Sez. Lav., n. 15589/2017. Citata nell’ordinanza 25175/2025. Principio: sul Fondo di garanzia opera, nei limiti indicati, il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali dell’art. 2116 c.c. Rilevanza: aiuta a contestare un diniego dell’INPS fondato solo sull’omissione contributiva del datore per il periodo successivo all’estensione.
Sull’esclusione del socio e la cessazione del rapporto
Cass., Sez. Un., sent. n. 27436 del 20 novembre 2017. Principio: in caso di licenziamento del socio lavoratore accompagnato da delibera di esclusione fondata sulle stesse ragioni, l’omessa impugnazione della delibera non preclude la tutela risarcitoria, ma impedisce quella reintegratoria. Il rapporto associativo e quello di lavoro, pur collegati, nella fase estintiva non seguono sempre lo stesso destino. Rilevanza: chiarisce quali crediti, oltre al TFR, il socio escluso può ancora insinuare al passivo della cooperativa in liquidazione.
Sintesi in tabella
| Pronuncia | Tema | Effetto pratico per il socio |
|---|---|---|
| Cass. 33136/2022 | Fondo e periodi ante 1997 | Serve la prova dei contributi volontari |
| Cass. 16091, 39158, 39328/2021 | Stesso tema | Orientamento consolidato |
| Cass. 12490/2020 | Onere della prova | Il socio deve procurarsi i documenti |
| Cass. SU 26356/2026 | TFR e Fondo di Tesoreria | Ammissione al passivo per le quote non versate |
| Cass. ord. 25175/2025 | Rimessione alle SU | Ricostruzione del contrasto |
| Cass. 25035/2023 | Tesi previdenziale | Orientamento superato |
| Cass. 10082/2025 e 16928/2024 | Tesi retributiva | Linea poi confermata |
| Cass. 12009/2018 | Insinuazione per TFR | Onere di prova del versamento al Fondo |
| Cass. 15589/2017 | Automatismo | Argomento contro dinieghi INPS |
| Cass. SU 27436/2017 | Esclusione e licenziamento | Tutela risarcitoria possibile anche senza impugnare l’esclusione |
Cosa può fare lo Studio Monardo per il socio lavoratore
Lo Studio lavora sul recupero del TFR del socio con un metodo che segue l’ordine della procedura. Questi sono gli strumenti concreti.
- Ricostruiamo il rapporto di lavoro, leggendo il regolamento interno della cooperativa, la delibera di ammissione e le buste paga per stabilire la forma del rapporto e il privilegio spettante.
- Ricalcoliamo il TFR fascia per fascia, separando il periodo anteriore al luglio 1997, il periodo fino al 2006 e le quote successive destinate al Fondo di Tesoreria.
- Confrontiamo l’importo comunicato dal commissario (art. 308 CCII) con il nostro conteggio e predisponiamo le osservazioni o la domanda di ammissione al passivo con i documenti.
- Verifichiamo lo stato passivo depositato (art. 310 CCII): importo, titolo e grado di privilegio del credito del socio.
- Proponiamo opposizione allo stato passivo davanti al tribunale, nei termini degli artt. 206-207 CCII, quando il TFR è escluso, ridotto o collocato in chirografo.
- Predisponiamo la domanda tardiva nei termini dell’art. 310, comma 1-bis, CCII e, se il ritardo non è imputabile al socio, raccogliamo la prova della causa.
- Presentiamo e seguiamo la domanda al Fondo di garanzia INPS per il TFR e per le ultime mensilità (D.Lgs. 80/1992), con l’estratto dello stato passivo esecutivo.
- Acquisiamo la prova contributiva per i periodi più risalenti, anche con l’accesso agli atti INPS, alla luce di Cass. 33136/2022.
- Impugniamo il diniego dell’INPS, prima in sede amministrativa e poi davanti al giudice del lavoro.
- Valutiamo l’impatto della delibera di esclusione e insinuiamo al passivo gli eventuali crediti risarcitori, secondo i principi di Cass. SU 27436/2017.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la liquidazione coatta di una cooperativa è l’esito di una crisi che lo Studio conosce nelle sue dinamiche, dal rapporto con gli organi della procedura alla lettura delle scritture contabili da cui il commissario ricava i crediti. Altrettanto rilevante la qualifica di avvocato cassazionista: le questioni sul Fondo di garanzia e sulla natura del TFR sono state decise in Cassazione, e lo Studio può seguire il socio con la stessa strategia dall’insinuazione al passivo fino all’ultimo grado di giudizio, senza cambi di difensore e di linea.
Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso fascicolo: i commercialisti verificano conteggi, CU ed estratti contributivi; gli avvocati curano domande, opposizioni e giudizi.
Chiusura
Il socio lavoratore di una cooperativa in liquidazione coatta può recuperare il TFR. La strada è in due tempi: prima l’accertamento del credito nello stato passivo formato dal commissario, con il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c.; poi la domanda al Fondo di garanzia INPS, che paga nei limiti dell’importo ammesso. I punti critici sono tre: l’opposizione tempestiva a un’ammissione insufficiente, la prova dei contributi per i periodi anteriori al 1997, la verifica delle quote che dovevano andare al Fondo di Tesoreria.
Lo Studio Monardo opera in questa materia perché unisce due competenze certificate che la toccano direttamente. Come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Monardo lavora sulla crisi d’impresa e sulle procedure che ne derivano, compresa la liquidazione della cooperativa. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, può affiancare il socio quando il TFR non pagato si traduce in difficoltà personali con banche e finanziarie, tenendo insieme recupero del credito e gestione dei debiti.
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