I Finanziamenti Infragruppo Vengono Postergati In Caso Di Crisi?

I Finanziamenti Infragruppo Vengono Postergati In Caso Di Crisi?

Nei gruppi di società i soldi passano da una società all’altra con una facilità che nessuna banca concederebbe, e proprio per questo, quando una di quelle società entra in crisi, chi l’ha finanziata rischia di scoprire di essere l’ultimo della fila. La risposta breve alla domanda del titolo è sì: il rimborso dei finanziamenti erogati da chi esercita la direzione e il coordinamento, o da altre società sottoposte alla stessa direzione, può essere postergato, cioè pagato solo dopo che tutti gli altri creditori sono stati soddisfatti. Le regole sono tre e si incastrano tra loro: l’art. 2467 c.c. (finanziamenti dei soci di s.r.l.), l’art. 2497-quinquies c.c. (che estende quella disciplina ai finanziamenti dentro il gruppo) e l’art. 292 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024), che regola la postergazione quando una società del gruppo finisce in liquidazione giudiziale.

La risposta lunga è che la postergazione non è automatica in ogni caso, ma quando scatta può travolgere anche i rimborsi già incassati. L’esperienza insegna che le perdite più pesanti non nascono dalla norma in sé, ma da sei errori ricorrenti:

  1. Credere che basti chiamare il finanziamento “fornitura”, “anticipo” o “conto corrente infragruppo” per sottrarlo alla postergazione.
  2. Pensare che la postergazione esista solo nel fallimento e farsi rimborsare mentre la controllata è già in difficoltà.
  3. Incassare il rimborso nell’anno anteriore alla domanda di liquidazione giudiziale, confidando che il denaro ormai rientrato sia al sicuro.
  4. Ignorare la struttura della catena di controllo: finanziamenti che passano per una società intermedia o tra società “sorelle”.
  5. Insinuarsi al passivo come creditore chirografario o tentare di compensare il proprio credito con i debiti verso la società in liquidazione.
  6. Non documentare la situazione patrimoniale e finanziaria della società finanziata al momento dell’erogazione.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la postergazione infragruppo si gioca quasi sempre prima della liquidazione giudiziale, nella fase in cui il gruppo tenta ancora di risanarsi: è esattamente il terreno della composizione negoziata della crisi, nella quale l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. E poiché la crisi del gruppo trascina spesso con sé soci persone fisiche e garanti, la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di professionista fiduciario di un OCC consente di seguire anche il versante personale del dissesto, fino alla liquidazione controllata.

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Errore n. 1 — Chiamarlo “fornitura” o “anticipo” e pensare di essere al riparo

L’errore

La capogruppo continua a consegnare merce alla controllata in difficoltà senza incassare le fatture; oppure paga direttamente alcuni fornitori della controllata, registrando l’operazione come “anticipo”; oppure lascia crescere un saldo a debito sul conto di tesoreria accentrata. Nessuno ha firmato un contratto di mutuo, quindi, si pensa, nessuno ha “finanziato” nessuno.

Perché è un errore

L’art. 2467, secondo comma, c.c. qualifica come finanziamenti quelli “in qualsiasi forma effettuati”, e l’art. 2497-quinquies c.c. richiama per intero quella disciplina per i finanziamenti erogati da chi esercita la direzione e il coordinamento o da altre società a essa sottoposte. Il criterio non è il nome dell’operazione, ma la sua funzione economica: un’attribuzione patrimoniale che la società beneficiaria dovrà restituire e che, di fatto, le permette di andare avanti al posto di un conferimento di capitale.

Le conseguenze

La Cassazione ha chiarito più volte che la forma è irrilevante. La postergazione si applica anche ai finanziamenti erogati con strumenti diversi dal contratto di credito (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22166 del 31 luglio 2025). Le forniture di beni da parte della controllante a una controllata in crisi, specie se ripetute nel tempo senza alcun tentativo di recuperare il credito, possono essere considerate finanziamento postergabile (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22410 del 4 agosto 2025). Rapporti di fornitura di lunga durata con dilazioni di pagamento fuori mercato possono assumere la stessa natura (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30089 del 30 ottobre 2023), e la nozione di finanziamento è stata estesa anche alle garanzie e alle prestazioni senza corrispettivo, purché si traducano in un apporto economico per la società (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30054 del 30 ottobre 2023). Infine, le somme anticipate a un’impresa in crisi sono state ritenute finanziamento quando servivano a garantirne la continuità, a prescindere dalla qualifica formale data dalle parti (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18591 dell’8 luglio 2025).

La conseguenza più grave è che un credito commerciale che si riteneva chirografario si trasforma, in sede di liquidazione giudiziale, in un credito postergato: in pratica, nella grande maggioranza delle procedure, in un credito che non verrà pagato.

Cosa fare invece

Prima di lasciare correre forniture non pagate o di coprire i debiti della controllata, occorre chiedersi se quell’operazione, nel contesto patrimoniale in cui avviene, abbia la funzione di sostituire capitale di rischio. Se la risposta è sì, va gestita e documentata come tale: con una delibera, una motivazione economica, un piano di rientro realistico e, quando la crisi è conclamata, dentro uno strumento di regolazione che consenta di qualificare correttamente l’apporto. La soluzione è trattare ogni flusso finanziario infragruppo in favore di una società in tensione come un potenziale finanziamento postergabile, e decidere di conseguenza, non scoprirlo dopo dal curatore.

Il dettaglio che pochi conoscono

La Cassazione ha precisato che, per stabilire se un’erogazione sia finanziamento oppure apporto a fondo perduto, conta molto il modo in cui è stata contabilizzata in bilancio, e che quella rappresentazione contabile è opponibile anche all’Amministrazione finanziaria (Cass. civ., Sez. V, ord. n. 4845 del 23 febbraio 2024). In passato la Corte aveva già affermato che la distinzione tra mutuo e versamento in conto capitale dipende dalla volontà delle parti e da come il rapporto si è concretamente svolto, non dalla sola etichetta contabile (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 25585 del 3 dicembre 2014). Il bilancio, dunque, è il primo documento che il curatore leggerà: chi lo redige con leggerezza sta scrivendo, senza saperlo, la prova a proprio carico.

C’è un secondo aspetto, spesso trascurato nei gruppi che adottano la tesoreria accentrata (cash pooling). In questi sistemi i saldi attivi e passivi delle singole società vengono riversati ogni giorno sul conto della capofila, e la posizione di ciascuna società verso la tesoreria cambia di continuo. Quando una delle partecipanti accumula per mesi un saldo negativo, perché preleva più di quanto versa, quella posizione debitoria verso la capofila svolge in sostanza la stessa funzione di un finanziamento. L’esperienza insegna che è proprio qui che molti compromettono la propria posizione: il contratto di cash pooling viene considerato uno strumento “tecnico” di gestione della liquidità, mentre il curatore lo leggerà come la sede in cui il gruppo ha sostenuto, giorno dopo giorno, una società che da sola non avrebbe trovato credito. Una regola prudente è separare, almeno contabilmente, la componente di gestione ordinaria della liquidità dalla componente di sostegno strutturale, e monitorare la seconda con gli stessi indici utilizzati per un finanziamento ordinario.

Errore n. 2 — Pensare che la postergazione esista solo “dopo il fallimento”

L’errore

La controllata ha chiuso due esercizi in perdita, il patrimonio netto è ridotto a poche decine di migliaia di euro e i debiti verso fornitori e banche superano il milione. La capogruppo, che negli anni precedenti ha versato somme consistenti, chiede la restituzione: “finché non c’è una procedura concorsuale, il credito è un credito come gli altri”.

Perché è un errore

L’art. 2467 c.c., richiamato dall’art. 2497-quinquies, non dice che la postergazione opera solo nel concorso. Dice che il rimborso è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, se il finanziamento è stato concesso quando, anche in considerazione del tipo di attività esercitata, risultava un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure quando la situazione finanziaria della società era tale che sarebbe stato ragionevole un conferimento. Sono due presupposti alternativi: basta uno dei due.

Le conseguenze

La giurisprudenza di legittimità, formatasi sotto la legge fallimentare e sul codice civile ma pienamente utilizzabile oggi, ha stabilito che la postergazione opera già durante la vita della società, e non soltanto quando si apre il concorso: il giudice deve verificare la situazione di difficoltà sia al momento in cui il finanziamento fu concesso sia al momento in cui si chiede la restituzione (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12994 del 15 maggio 2019). Sulla stessa linea si è posta Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15196 del 30 maggio 2024, che ha aggiunto un tassello decisivo: gli amministratori che rimborsano il finanziamento in violazione della postergazione possono risponderne. Inoltre, la postergazione segue il credito anche quando il socio esce dalla compagine o cede la partecipazione, e cessa solo quando la società ha superato le proprie difficoltà (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21422 del 6 luglio 2022).

In concreto: la società in tensione può legittimamente rifiutare il rimborso alla capogruppo, e l’amministratore che lo esegue comunque si espone a un’azione di responsabilità.

Cosa fare invece

La richiesta di rimborso di un finanziamento infragruppo va preceduta da una verifica dello stato patrimoniale e finanziario della debitrice, aggiornata alla data del pagamento: se lo squilibrio che giustificava la postergazione all’epoca dell’erogazione è stato superato, il rimborso è legittimo; se persiste, non lo è. La via corretta è un’analisi documentata, firmata dagli amministratori della società debitrice, che attesti il superamento della situazione di difficoltà prima di ogni restituzione. Se la crisi è ancora in corso, la sede per discutere del rientro è uno strumento di regolazione della crisi, a partire dalla composizione negoziata, non un bonifico.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il confronto si fa due volte. Non basta che il finanziamento fosse “anomalo” quando fu erogato: la Cassazione richiede di guardare anche al momento della restituzione. Questo significa che un finanziamento concesso in piena crisi può diventare rimborsabile se la società si è davvero risanata; e, al contrario, che l’amministratore non può difendersi dicendo che “all’epoca era tutto regolare” se, al momento del pagamento, la società era già in difficoltà e gli altri creditori restavano insoddisfatti.

Il punto che sfugge quasi sempre è il ruolo degli amministratori della società debitrice, non della capogruppo. Nei gruppi accade spesso che gli stessi soggetti siedano nei consigli di entrambe le società, o che gli amministratori della controllata eseguano le indicazioni della holding senza interrogarsi sulla loro legittimità. L’art. 2086 c.c., come riscritto dalla riforma della crisi d’impresa, e gli artt. 3 e 4 CCII impongono all’imprenditore collettivo assetti organizzativi adeguati a rilevare tempestivamente la crisi e doveri di gestione che tengano conto dell’interesse dei creditori. Un amministratore che, in presenza di segnali di crisi, utilizza la poca liquidità disponibile per restituire alla capogruppo un finanziamento postergato fa esattamente il contrario: privilegia il creditore “interno” a scapito di quelli esterni. E la direzione e coordinamento esercitata in modo pregiudizievole può a sua volta esporre la capogruppo alla responsabilità prevista dall’art. 2497 c.c. verso i soci e i creditori della controllata. Per l’amministratore della controllata, quindi, saper dire di no a una richiesta di rimborso della holding non è un atto di ostilità verso il gruppo, ma una forma di tutela personale.

Errore n. 3 — Incassare il rimborso nell’anno anteriore alla domanda di liquidazione giudiziale

L’errore

Otto mesi prima che un fornitore depositi il ricorso per la liquidazione giudiziale della controllata, la capogruppo riesce a farsi restituire 312.450 euro di finanziamenti. Il denaro è rientrato, il conto della capogruppo è in ordine, la questione sembra chiusa.

Perché è un errore

Qui entra in gioco il Codice della crisi. L’art. 292 CCII, nella formulazione vigente dopo il D.Lgs. 136/2024, stabilisce che, quando è aperta la liquidazione giudiziale di una società sottoposta a direzione e coordinamento, i crediti di chi esercita quella direzione derivanti da finanziamenti erogati dopo il deposito della domanda che ha dato origine alla procedura, o nell’anno anteriore, sono postergati rispetto agli altri creditori; e che, se quei crediti sono stati rimborsati nell’anno anteriore alla domanda, si applica l’art. 164 CCII. Quest’ultimo, al secondo comma, rende privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci eseguiti dopo il deposito della domanda o nell’anno anteriore, con richiamo ai presupposti dell’art. 2467, secondo comma, c.c.

È la stessa regola che, prima del Codice della crisi, si trovava nell’ultima parte del primo comma dell’art. 2467 c.c. (l’obbligo di restituire il rimborso ricevuto nell’anno precedente il fallimento), poi trasferita nel CCII: oggi l’art. 2467 si limita a enunciare la postergazione, mentre la sanzione per il rimborso “sospetto” vive negli artt. 164 e 292 del Codice.

Le conseguenze

Il rimborso non è nullo, ma è inefficace verso i creditori: il curatore può agire per farselo restituire. La Cassazione, nel vigore della legge fallimentare, ha qualificato questa azione come una forma di revocatoria speciale (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15196 del 30 maggio 2024), il che ha conseguenze precise sul piano della prova e del regime dell’azione. A differenza della revocatoria ordinaria fallimentare, al curatore non serve dimostrare che la capogruppo conoscesse lo stato di insolvenza: deve invece provare che il finanziamento, quando fu concesso, rientrava nei presupposti di squilibrio o di “conferimento ragionevole”.

La conseguenza più grave è doppia: la capogruppo restituisce l’intera somma alla massa e si ritrova con un credito di pari importo che, in quanto postergato, verrà soddisfatto solo dopo tutti gli altri creditori, cioè quasi sempre mai.

Cosa fare invece

Se la controllata è in tensione, ogni rimborso infragruppo va valutato con un orizzonte di almeno dodici mesi: la domanda che conta non è “posso farmi pagare oggi?”, ma “se fra un anno la controllata finisse in liquidazione giudiziale, questo pagamento reggerebbe?”. La strada più sicura è ricondurre il rientro dei finanziamenti dentro un piano attestato, un accordo di ristrutturazione o un concordato, dove le eccezioni di legge alla postergazione possono operare, invece di sottrarre liquidità alla controllata con pagamenti isolati.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’anno si calcola a ritroso dal deposito della domanda che ha dato luogo all’apertura della liquidazione giudiziale, non dalla sentenza. Tra il ricorso di un creditore e la sentenza possono passare settimane o mesi; per questo un rimborso che sembrava “fuori periodo” rispetto alla data della sentenza può rientrare pienamente nel periodo sospetto se misurato dalla data del ricorso. Va anche ricordato l’art. 170 CCII sui limiti temporali delle azioni: le domande di inefficacia e revocatorie non possono essere proposte dal curatore decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque cinque anni dal compimento dell’atto.

Un ulteriore profilo riguarda il rapporto tra la postergazione “civilistica” e quella “concorsuale”. L’art. 292 CCII fissa un criterio temporale (finanziamenti erogati dopo il deposito della domanda o nell’anno anteriore, rimborsi avvenuti nell’anno anteriore), ma non sostituisce l’art. 2497-quinquies c.c.: un finanziamento infragruppo erogato tre anni prima della domanda, in una situazione di eccessivo squilibrio, resta postergato in forza del codice civile, anche se esce dalla finestra temporale dell’art. 292. In dottrina si discute, inoltre, se l’art. 292 richieda comunque la verifica dei presupposti dell’art. 2467, secondo comma, c.c., oppure introduca una postergazione legata al solo dato temporale: la formulazione della norma, che rinvia all’art. 164 per i rimborsi, e il richiamo che questo fa all’art. 2467, secondo comma, inducono alla prudenza. Chi finanzia una società del gruppo deve dunque ragionare su due livelli: i presupposti sostanziali dello squilibrio, sempre, e la finestra temporale dell’anno anteriore, quando la liquidazione giudiziale diventa uno scenario possibile.

Infine, secondo la sintesi del testo vigente riportata dalle principali banche dati, l’art. 292 considera anche i crediti sorti a seguito dell’escussione di garanzie: se la capogruppo ha garantito un debito bancario della controllata e la banca la escute, il credito di regresso che ne nasce verso la controllata segue lo stesso destino del finanziamento diretto. È un passaggio che molti gruppi ignorano quando rilasciano fideiussioni “di comodo” a favore delle partecipate.

Errore n. 4 — Ignorare la catena del gruppo: finanziamenti “discendenti” indiretti e tra società sorelle

L’errore

Una holding controlla una sub-holding che, a sua volta, controlla una società operativa. La holding finanzia direttamente l’operativa, oppure finanzia la sub-holding che gira le somme all’operativa. In alternativa, è un’altra società operativa del gruppo, “sorella” della debitrice, a prestarle il denaro. Il ragionamento è: “la postergazione riguarda i soci, e noi non siamo soci diretti”.

Perché è un errore

L’art. 2497-quinquies c.c. è costruito proprio per superare la barriera della partecipazione diretta: si applica ai finanziamenti erogati da chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e da altri soggetti sottoposti alla stessa direzione. La norma copre quindi sia i finanziamenti discendenti (dalla capogruppo alla controllata), sia quelli orizzontali tra società sorelle. E l’art. 2497-sexies c.c. presume, salvo prova contraria, che la direzione e il coordinamento siano esercitati dalla società tenuta al consolidamento dei bilanci o che comunque controlla la debitrice ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Le conseguenze

La Cassazione ha esteso la postergazione anche ai finanziamenti “discendenti” erogati per il tramite di una società intermedia, controllata dalla finanziatrice e a sua volta controllante della finanziata, per evitare che lo schermo societario diventi uno strumento per aggirare la regola (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18599 dell’8 luglio 2025). Nella stessa prospettiva, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 583 del 10 gennaio 2025 ha confermato che i finanziamenti infragruppo sono postergabili, salvo la deroga temporanea dettata dall’emergenza pandemica (di cui diciamo più avanti solo per accenni).

Interporre una società nella catena non protegge il credito: conta chi, in sostanza, dirige e finanzia, non il nome di chi firma il bonifico.

C’è poi un punto in movimento, quello dei finanziamenti “ascendenti” (dalla controllata alla controllante). Nella versione originaria, l’art. 292 CCII estendeva espressamente la postergazione anche ai crediti che le società dirette vantano verso chi le dirige. Il D.Lgs. 136/2024 ha eliminato quell’inciso, come segnalato dai primi commenti alla riforma (DirittoBancario, “Crisi dei gruppi: le modifiche del correttivo-ter”). Oggi, quindi, la postergazione “concorsuale” dell’art. 292 riguarda i crediti di chi esercita la direzione verso le società dirette; per i finanziamenti ascendenti torna il dibattito, già noto sotto il codice civile, sull’applicabilità analogica dell’art. 2497-quinquies. È un’area nella quale una valutazione caso per caso è indispensabile.

Cosa fare invece

Prima di qualsiasi operazione di tesoreria infragruppo, va ricostruita la mappa reale del controllo: chi consolida, chi nomina gli amministratori, chi decide i piani industriali. Se la finanziatrice rientra, anche indirettamente, nell’area della direzione e coordinamento, il finanziamento va trattato come potenzialmente postergabile, quale che sia il numero di passaggi societari. In questa fase la competenza di chi ha la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, è utile per impostare i flussi infragruppo dentro un percorso di risanamento trasparente verso i creditori, anziché fuori da esso.

Il dettaglio che pochi conoscono

La postergazione è legata alla struttura societaria di capitali. La Cassazione ha escluso che si applichi al finanziamento erogato da un ente pubblico a una fondazione da esso costituita, pur se l’ente designa gli amministratori (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22403 del 4 agosto 2025). Il controllo, da solo, non basta: serve un rapporto riconducibile al modello societario e alla logica della “sottocapitalizzazione” che la norma vuole contrastare. Allo stesso modo, la Corte ha esteso l’art. 2467 alle società per azioni solo quando la posizione del socio, per conoscenza delle condizioni della società e ruolo effettivo, è assimilabile a quella del socio di s.r.l. (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16291 del 20 giugno 2018; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15866 del 6 giugno 2024, che parla di s.p.a. “chiuse” o familiari; già Cass. civ., Sez. I, sent. n. 14056 del 7 luglio 2015). Nei gruppi, però, il richiamo dell’art. 2497-quinquies aggancia la postergazione alla direzione e coordinamento, e secondo l’orientamento prevalente non è limitato alle sole s.r.l. finanziate: un aspetto da verificare comunque sui fatti concreti, alla luce delle pronunce appena citate.

Quanto alla prova della direzione e coordinamento, la presunzione dell’art. 2497-sexies c.c. è relativa: la capogruppo può dimostrare che, pur controllando la società o consolidandone il bilancio, non ne indirizzava concretamente la gestione. È una prova difficile, perché richiede di documentare l’autonomia effettiva degli organi della controllata (piani industriali propri, decisioni finanziarie assunte senza istruzioni, assenza di regolamenti di gruppo vincolanti). L’esperienza insegna che, quando la crisi arriva, quella prova si costruisce male: i documenti che la sorreggono andrebbero prodotti e conservati nella vita ordinaria del gruppo, non cercati in fretta al momento dell’insinuazione al passivo. Specularmente, chi vuole far valere la postergazione (il curatore, o un creditore nel concordato) può servirsi della pubblicità prevista dall’art. 2497-bis c.c., che impone di indicare negli atti e nella corrispondenza la società o l’ente alla cui direzione e coordinamento la società è soggetta, e di iscriverlo nel registro delle imprese.

Errore n. 5 — Insinuarsi come chirografario o tentare la compensazione

L’errore

Aperta la liquidazione giudiziale della controllata, la capogruppo presenta domanda di ammissione al passivo per 486.920 euro “in via chirografaria”, senza menzionare la natura del credito. Contemporaneamente, poiché la controllata le deve ancora pagare alcune fatture per servizi amministrativi, la capogruppo trattiene quelle somme “in compensazione” con il credito da finanziamento.

Perché è un errore

Nella liquidazione giudiziale il credito postergato non scompare, ma cambia posizione nella graduatoria: viene soddisfatto solo dopo che tutti gli altri creditori, privilegiati e chirografari, sono stati pagati per intero. Domandarne l’ammissione come credito chirografario ordinario significa chiedere al giudice delegato qualcosa che la legge non consente; e la compensazione, che nel concorso è ammessa dall’art. 155 CCII per i debiti reciproci anteriori, non può diventare un modo per farsi pagare per intero un credito che la legge relega in coda.

Le conseguenze

La Cassazione ha chiarito che il credito da finanziamento postergato va ammesso al passivo con il suo rango postergato, e non come credito chirografario (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20649 del 31 luglio 2019). E, con una sentenza resa nel vigore della legge fallimentare, ha escluso che il socio titolare di un credito postergato possa compensarlo, in sede concorsuale, con i propri debiti verso la società fallita (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1865 del 27 gennaio 2025). Il principio si estende con naturalezza ai finanziamenti infragruppo, che l’art. 2497-quinquies sottopone alla stessa disciplina.

Chi trattiene somme dovute alla società in liquidazione, invocando la compensazione con un credito postergato, dovrà versarle alla procedura, e il suo credito resterà comunque in coda.

Cosa fare invece

La domanda di ammissione va redatta indicando con trasparenza la natura del credito e, se si ritiene che non ricorrano i presupposti della postergazione, argomentando in modo documentato perché il finanziamento non era “anomalo” (patrimonio netto adeguato, indebitamento sostenibile, assenza di una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento). È questa la sede, insieme all’eventuale opposizione allo stato passivo, in cui si gioca la partita sul rango, non l’autotutela della compensazione.

Va poi considerato cosa accade in concreto nel riparto. Nella liquidazione giudiziale l’attivo viene distribuito secondo l’ordine dell’art. 221 CCII: prima i crediti prededucibili, poi quelli privilegiati secondo il loro grado, poi i chirografari. I crediti postergati vengono soddisfatti solo se, dopo tutto questo, resta un residuo: un’ipotesi rara, ma non impossibile, per esempio quando la liquidazione di immobili o di partecipazioni realizza più del previsto. Ecco perché conviene comunque presentare la domanda di ammissione, correttamente qualificata: rinunciarvi significa perdere anche quella possibilità residuale e, nelle procedure con esito favorevole, il diritto di partecipare all’eventuale eccedenza. Insinuarsi con il rango giusto non è una resa: è la condizione per non perdere anche la chance residua.

Il dettaglio che pochi conoscono

La postergazione pesa anche fuori dalla liquidazione giudiziale. Nel concordato preventivo, la Cassazione ha ammesso che i creditori postergati siano collocati in una classe autonoma e votino, a condizione che il trattamento proposto rispetti il loro grado (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16348 del 21 giugno 2018). E nella liquidazione controllata del sovraindebitato la Corte ha stabilito che il credito postergato, anche se non esigibile, va comunque considerato debito scaduto ai fini della soglia di accesso prevista dall’art. 268 CCII (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17508 del giugno 2025): una conclusione rilevante quando la crisi del gruppo coinvolge soci persone fisiche o piccole società con finanziamenti dei soci.

Errore n. 6 — Non documentare la situazione della società al momento dell’erogazione

L’errore

Il finanziamento infragruppo è stato deciso con una telefonata e un bonifico. Nessuna situazione patrimoniale infrannuale, nessuna analisi del rapporto tra debiti e patrimonio netto, nessuna spiegazione del perché si sia scelto un prestito anziché un aumento di capitale. Anni dopo, davanti al curatore, la capogruppo vorrebbe dimostrare che il prestito era “normale”.

Perché è un errore

L’art. 2467, secondo comma, c.c. chiede una valutazione ancorata al momento della concessione e al tipo di attività esercitata: lo stesso livello di indebitamento può essere fisiologico per una società immobiliare o di leasing e patologico per una società di servizi. Senza documenti coevi, quella valutazione la faranno altri, a posteriori, e con gli occhi di chi conosce già il dissesto.

Le conseguenze

L’onere della prova non è scontato. Una risalente ma tuttora citata pronuncia ha precisato che l’art. 2467 riguarda i soli prestiti anomali che sostituiscono il capitale, e che chi contesta il rimborso deve provare l’eccessivo squilibrio o la situazione nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16393 del 24 luglio 2007). Ma l’assenza di documenti gioca quasi sempre contro il finanziatore: i bilanci depositati, le perdite, la riduzione del capitale e le tensioni di cassa sono elementi che il curatore trova senza fatica, mentre le ragioni che rendevano sostenibile il prestito, se non sono state scritte all’epoca, difficilmente si ricostruiscono dopo. Inoltre, la nozione di finanziamento comprende qualsiasi attribuzione patrimoniale accompagnata dall’obbligo di restituzione, indipendentemente dall’entità della partecipazione (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3017 del 31 gennaio 2019).

La conseguenza più grave è che il finanziamento, non potendo essere difeso con dati coevi, viene qualificato come postergato sulla sola base della crisi successiva.

Cosa fare invece

Ogni finanziamento infragruppo verso una società che non sia pienamente solida dovrebbe essere accompagnato da un fascicolo: situazione patrimoniale aggiornata, rapporto tra indebitamento e patrimonio netto confrontato con le medie del settore, piano finanziario che spieghi da dove verrà il rimborso, delibera motivata degli organi di entrambe le società. Non serve a evitare la postergazione quando i presupposti ci sono; serve a evitare che venga applicata quando non ci sono.

In pratica, il fascicolo dovrebbe rispondere a quattro domande. Primo: qual era il patrimonio netto della società finanziata alla data dell’erogazione, al netto delle perdite maturate nell’esercizio e non ancora approvate? Secondo: quale era l’indebitamento complessivo, compresi i debiti verso fornitori scaduti, i debiti tributari e previdenziali e le esposizioni bancarie a revoca? Terzo: la società aveva in quel momento accesso a credito bancario non garantito dal gruppo, e a quali condizioni? Quarto: il finanziamento era destinato a uno scopo specifico (un investimento, una commessa) con un flusso di rimborso identificabile, oppure a coprire perdite e tensioni di cassa? Le prime due domande misurano lo squilibrio; le ultime due misurano la “ragionevolezza del conferimento”. Un finanziamento destinato a coprire perdite di gestione, in una società che nessuna banca finanzierebbe senza garanzia, è quasi per definizione un sostituto del capitale. Un finanziamento destinato a una commessa specifica, con un incasso atteso e documentato, si difende molto meglio.

Il dettaglio che pochi conoscono

La legge non fissa alcuna soglia numerica di “eccessivo squilibrio”. Il riferimento al tipo di attività impone un confronto con il settore e con la struttura finanziaria tipica dell’impresa. Il secondo presupposto, quello della situazione in cui “sarebbe stato ragionevole un conferimento”, è più sottile: guarda alla razionalità economica, chiedendosi se un finanziatore esterno, a condizioni di mercato, avrebbe prestato quel denaro. Se la risposta è no, perché nessuna banca avrebbe concesso credito senza garanzie che la società non poteva offrire, il prestito del gruppo ha di fatto sostituito il capitale di rischio. Infine, la natura sostanziale della regola ne esclude l’applicazione ai finanziamenti anteriori alla riforma del diritto societario entrata in vigore il 1° gennaio 2004 (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12003 del 13 luglio 2012): un dettaglio ormai residuale, ma ancora rilevante per gruppi con rapporti di tesoreria molto risalenti.

Gli errori in cifre: tre ipotesi dimostrative

Le simulazioni che seguono sono esercizi astratti, costruiti per mostrare come cambia l’esito economico a seconda delle scelte. Non descrivono casi reali.

Ipotesi A — Il rimborso nell’anno anteriore.
Società controllata con patrimonio netto di 41.700 €, debiti verso terzi per 1.386.200 €, attività di commercio all’ingrosso. La capogruppo le ha prestato 312.450 € diciotto mesi prima. Il 14 febbraio la controllata le rimborsa l’intero importo. Il 9 novembre dello stesso anno un fornitore deposita ricorso per liquidazione giudiziale; la sentenza arriva il 22 gennaio successivo.
– Il rimborso cade a circa nove mesi dal deposito della domanda: è dentro l’anno anteriore.
– Il rapporto tra indebitamento e patrimonio netto, all’epoca del prestito, era di circa 33 a 1: per un’attività commerciale, un indice che con ogni probabilità integra l’eccessivo squilibrio.
– Esito: il curatore agisce ex artt. 292 e 164 CCII; la capogruppo restituisce 312.450 € alla massa e si insinua per lo stesso importo con rango postergato. Se l’attivo realizzato copre, ipotizziamo, il 27% dei crediti chirografari, al creditore postergato non arriva nulla.

Ipotesi B — La stessa somma lasciata in società e gestita in un accordo.
Stessi dati, ma la capogruppo non chiede il rimborso a febbraio. Ad aprile la controllata accede alla composizione negoziata della crisi e, con l’esperto, si costruisce un piano in cui la capogruppo converte 200.000 € del finanziamento in versamento in conto capitale e concede un nuovo finanziamento di 85.600 € funzionale al piano, che verrà poi trasfuso in un accordo di ristrutturazione omologato.
– I 200.000 € convertiti rafforzano il patrimonio netto e rendono il piano credibile per banche e fornitori.
– Per i nuovi 85.600 €, la presenza di uno strumento di regolazione apre la strada alle eccezioni previste dalla legge (in particolare l’art. 102 CCII, al quale lo stesso art. 292, comma 2, rinvia), che qui non approfondiamo.
– Esito: la capogruppo non ottiene oggi il rimborso, ma conserva la possibilità concreta di recuperare valore dal risanamento, invece di perdere tutto in liquidazione giudiziale.

Ipotesi C — La compensazione vietata.
La capogruppo vanta 486.920 € di finanziamento postergato e deve alla controllata 58.340 € per canoni di locazione di un capannone. Prima della domanda di liquidazione trattiene i canoni “a saldo”.
– Aperta la procedura, il curatore chiede il pagamento dei 58.340 €: la compensazione con un credito postergato non è opponibile alla massa, come ha chiarito la Cassazione in materia di finanziamento soci.
– Esito: la capogruppo versa 58.340 € e resta creditrice postergata per 486.920 €. Il risparmio apparente della compensazione si trasforma in un esborso certo.

La mappa degli errori

Gli errori descritti non sono equivalenti: alcuni si possono ancora correggere, altri producono effetti che, una volta aperta la liquidazione giudiziale, si possono solo contenere. La tabella mette in fila il momento in cui l’errore si commette, la conseguenza tipica e lo spazio che resta per rimediare.

Errore Quando si commette Conseguenza tipica Rimedio possibile
1. Qualificare il finanziamento come “fornitura” o “anticipo” Durante la gestione ordinaria del gruppo Il credito commerciale diventa postergato Parziale: prova della natura effettivamente commerciale
2. Farsi rimborsare in piena crisi Prima di qualsiasi procedura Restituzione illegittima, responsabilità degli amministratori Parziale: prova del superamento della crisi al momento del rimborso
3. Rimborso nell’anno anteriore alla domanda Nei 12 mesi prima del ricorso Inefficacia, restituzione alla massa Parziale: contestare i presupposti dell’art. 2467, comma 2
4. Ignorare la catena di controllo Nella strutturazione dei flussi infragruppo Postergazione anche per finanziamenti indiretti o tra sorelle No, se la direzione e coordinamento è provata
5. Insinuarsi come chirografario o compensare Dopo l’apertura della procedura Ammissione con rango postergato, restituzione delle somme trattenute Sì, solo dimostrando l’assenza dei presupposti
6. Non documentare la situazione all’erogazione Al momento del finanziamento Postergazione applicata sulla base della crisi successiva Parziale: ricostruzione contabile ex post

La checklist preventiva

Prima di erogare, chiedere o ricevere un rimborso di un finanziamento infragruppo, verifica che:

  • [ ] sia stata individuata con precisione la società che esercita la direzione e il coordinamento, tenendo conto della presunzione legata al consolidamento e al controllo (art. 2497-sexies c.c.);
  • [ ] sia stato calcolato il rapporto tra indebitamento e patrimonio netto della società finanziata alla data dell’erogazione, confrontandolo con il settore di attività;
  • [ ] sia stato valutato se, alla stessa data, un finanziatore esterno avrebbe concesso credito a condizioni analoghe, o se sarebbe stato più ragionevole un conferimento;
  • [ ] l’operazione sia stata contabilizzata in modo coerente con la sua natura (finanziamento o versamento in conto capitale) e descritta in nota integrativa;
  • [ ] esista una delibera motivata degli organi delle società coinvolte;
  • [ ] forniture non pagate, dilazioni anomale, pagamenti di debiti altrui e garanzie rilasciate siano state censite come possibili finanziamenti “in qualsiasi forma”;
  • [ ] prima di ogni rimborso sia stata verificata, con dati aggiornati, la situazione della società debitrice al momento del pagamento;
  • [ ] sia stato considerato l’orizzonte dei dodici mesi successivi: se una domanda di liquidazione giudiziale fosse depositata entro un anno, il rimborso sarebbe esposto ad azione ex artt. 292 e 164 CCII?
  • [ ] non si stiano trattenendo somme dovute alla società in tensione a titolo di compensazione con crediti da finanziamento;
  • [ ] in caso di crisi conclamata, sia stata valutata la composizione negoziata o un altro strumento di regolazione prima di qualsiasi operazione di rientro;
  • [ ] gli amministratori della società debitrice siano consapevoli della propria responsabilità in caso di rimborso in violazione della postergazione;
  • [ ] in caso di garanzie personali dei soci persone fisiche, sia stata valutata anche la loro esposizione nel sovraindebitamento.

E se l’errore l’ho già fatto?

Il punto che sfugge quasi sempre è che la postergazione non è una sanzione per un comportamento scorretto, ma una regola di graduazione dei crediti: si applica quando ne ricorrono i presupposti, e non si applica quando non ricorrono. Per questo, anche dopo l’errore, lo spazio difensivo esiste, ma va giocato sul terreno giusto.

Se il rimborso è già avvenuto e la liquidazione giudiziale non è ancora stata chiesta, la prima mossa è misurare la distanza temporale. Se sono passati più di dodici mesi dal pagamento senza che sia stata depositata alcuna domanda, l’inefficacia “automatica” degli artt. 292 e 164 non opera più; resta però, per i rimborsi effettuati in violazione della postergazione civilistica, il tema della responsabilità degli amministratori indicato da Cass. 15196/2024. Se invece si è ancora dentro l’anno, la via d’uscita più solida è contribuire al risanamento della società, per esempio accompagnandola in una composizione negoziata e valutando una nuova immissione di risorse: una società che si risana non arriva alla liquidazione giudiziale, e il periodo sospetto perde rilievo.

Se il curatore ha già agito per l’inefficacia del rimborso, la difesa passa per la contestazione dei presupposti: dimostrare che, al momento dell’erogazione, non esisteva l’eccessivo squilibrio né una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, tenendo conto del tipo di attività. Qui la documentazione coeva è decisiva; in sua mancanza, si lavora sui bilanci, sulle centrali rischi, sui rapporti bancari dell’epoca, per mostrare che la società aveva accesso al credito di mercato. Va verificato anche il rispetto dei termini dell’art. 170 CCII.

Se il credito è stato ammesso al passivo come postergato, resta l’opposizione allo stato passivo nei termini di legge, con la quale si può chiedere il riconoscimento del rango chirografario provando che il finanziamento non era “anomalo”. Scaduto quel termine, la collocazione diventa definitiva per la procedura.

Se il finanziamento rientra in una delle eccezioni previste dalla legge (per esempio i finanziamenti funzionali a uno strumento di regolazione ai sensi dell’art. 102 CCII, oppure quelli erogati nel periodo emergenziale tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 8 del D.L. 23/2020, richiamato da Cass. 583/2025), la postergazione può non operare: è un tema che merita un’analisi a parte e che trattiamo in un approfondimento dedicato.

Se sei un creditore esterno, e non la capogruppo, l’errore altrui può diventare la tua tutela. Il fornitore o la banca che vedono la controllata restituire somme alla holding mentre i loro crediti restano insoluti possono segnalarlo al curatore, nella liquidazione giudiziale, o farlo valere nel concordato, contestando un piano che tratti i crediti infragruppo come chirografari ordinari. Conoscere la postergazione serve dunque a entrambi i lati del rapporto.

Quando invece la preclusione è definitiva: stato passivo non opposto nei termini, sentenza passata in giudicato sull’azione del curatore, compensazione già dichiarata inopponibile. In questi casi il lavoro si sposta sulla tutela del patrimonio della capogruppo e, se necessario, su quella dei soci persone fisiche che abbiano prestato garanzie, anche attraverso gli strumenti del sovraindebitamento.

Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Ho prestato denaro alla mia controllata quando andava bene: ora che è in crisi, il mio credito è postergato?”
Non necessariamente. La postergazione civilistica guarda al momento dell’erogazione: se allora non c’era eccessivo squilibrio né sarebbe stato ragionevole un conferimento, il finanziamento non è “anomalo”. Attenzione però all’art. 292 CCII, che nella liquidazione giudiziale dà rilievo ai finanziamenti dell’anno anteriore alla domanda, e alla verifica, richiesta dalla Cassazione, della situazione anche al momento della restituzione.

“Mi hanno rimborsato dieci mesi fa: devo restituire tutto?”
Solo se viene aperta la liquidazione giudiziale su una domanda depositata entro l’anno dal rimborso e se il curatore prova i presupposti della postergazione. Finché la procedura non c’è, conviene lavorare perché non ci sia, sostenendo il risanamento.

“Non sono socio diretto, ho finanziato tramite un’altra società del gruppo: rischio lo stesso?”
Sì. La Cassazione ha esteso la postergazione ai finanziamenti discendenti passati attraverso una società intermedia, proprio per impedire elusioni (ord. n. 18599/2025). Anche i finanziamenti tra società sorelle rientrano nell’art. 2497-quinquies.

“Sono la controllata e ho prestato soldi alla capogruppo: il mio credito è postergato?”
È il punto più incerto. L’art. 292 CCII, dopo il D.Lgs. 136/2024, non menziona più espressamente i finanziamenti ascendenti. Resta aperto il dibattito sull’applicazione analogica dell’art. 2497-quinquies c.c.: la risposta dipende dai fatti concreti e va costruita con attenzione.

“Ho trattenuto le fatture della controllata in compensazione: posso tenermi le somme?”
Difficilmente. Il credito postergato non si può compensare in sede concorsuale con i debiti verso la società (Cass. 1865/2025): le somme trattenute andranno con ogni probabilità versate alla procedura.

“Sono l’amministratore che ha disposto il rimborso: cosa rischio?”
Un’azione di responsabilità per aver restituito un finanziamento postergato a danno degli altri creditori, secondo l’impostazione di Cass. 15196/2024. È importante ricostruire subito, con documenti, la situazione della società al momento del pagamento.

Gli errori davanti ai giudici

Le pronunce che seguono sono state verificate in rassegne di giurisprudenza aggiornate. Gran parte di esse riguarda gli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. e, per i profili concorsuali, è stata resa nel vigore della legge fallimentare: i principi restano però il riferimento interpretativo anche per l’art. 292 CCII, che sulle pagine delle banche dati non presenta ancora massime proprie.

Chi ha travestito il finanziamento da operazione commerciale
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22166 del 31 luglio 2025 — La postergazione colpisce anche i finanziamenti erogati con strumenti diversi dal contratto di credito. Rilevanza: chiude la porta alle qualificazioni di comodo.
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22410 del 4 agosto 2025 — Le forniture della controllante alla controllata in crisi, ripetute senza recuperare il credito, possono valere come finanziamento postergato. Rilevanza: tipico flusso infragruppo.
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30089 del 30 ottobre 2023 — Forniture continuative con dilazioni anomale possono costituire finanziamento. Rilevanza: il “credito commerciale” scaduto da mesi è a rischio.
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30054 del 30 ottobre 2023 — Nella nozione di finanziamento rientrano garanzie e prestazioni senza corrispettivo, se si traducono in un apporto economico. Rilevanza: anche le garanzie della capogruppo vanno censite.
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18591 dell’8 luglio 2025 — Le anticipazioni destinate a garantire la continuità dell’impresa in crisi sono finanziamenti, quale che sia la loro denominazione. Rilevanza: i pagamenti “di sostegno” della capogruppo.

Chi ha chiesto il rimborso durante la crisi
– Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12994 del 15 maggio 2019 — La postergazione opera durante la vita della società; la crisi va verificata sia all’erogazione sia alla richiesta di restituzione. Rilevanza: il rimborso extraconcorsuale non è libero.
– Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15196 del 30 maggio 2024 — Postergazione operante anche fuori dal concorso; amministratori responsabili per i rimborsi illegittimi; l’azione del curatore sui rimborsi dell’anno anteriore ha natura di revocatoria speciale. Rilevanza: è la pronuncia cardine per l’errore n. 3.
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21422 del 6 luglio 2022 — La postergazione resiste all’uscita del socio e cessa solo con il superamento delle difficoltà. Rilevanza: la cessione della partecipazione non “pulisce” il credito.

Chi ha sottovalutato la struttura del gruppo
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18599 dell’8 luglio 2025 — Postergati anche i finanziamenti discendenti passati attraverso una società intermedia. Rilevanza: catene di controllo a più livelli.
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 583 del 10 gennaio 2025 — I finanziamenti infragruppo sono postergabili, fatta salva la deroga emergenziale per il periodo 9 aprile-31 dicembre 2020. Rilevanza: conferma l’operatività dell’art. 2497-quinquies.
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22403 del 4 agosto 2025 — Esclusa la postergazione per il finanziamento di un ente pubblico a una fondazione da esso costituita. Rilevanza: il controllo da solo non basta, serve il modello societario.
– Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16291 del 20 giugno 2018, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15866 del 6 giugno 2024 e Cass. civ., Sez. I, sent. n. 14056 del 7 luglio 2015 — Estensione dell’art. 2467 alle s.p.a. quando il socio è in posizione assimilabile a quella del socio di s.r.l. Rilevanza: gruppi con società per azioni a ristretta base.

Chi ha sbagliato nel concorso
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20649 del 31 luglio 2019 — Il credito da finanziamento si ammette al passivo con rango postergato, non chirografario. Rilevanza: la domanda di ammissione va scritta correttamente.
– Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1865 del 27 gennaio 2025 — Il socio postergato non può compensare nel fallimento il proprio credito con i debiti verso la società. Rilevanza: l’errore n. 5.
– Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16348 del 21 giugno 2018 — Nel concordato preventivo i postergati possono formare una classe con diritto di voto, se il trattamento rispetta il loro grado. Rilevanza: la postergazione pesa anche negli strumenti negoziali.
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17508/2025 (giugno 2025) — In liquidazione controllata il credito postergato, pur inesigibile, conta come debito scaduto ai fini della soglia dell’art. 268 CCII. Rilevanza: soci persone fisiche e sovraindebitamento.

Chi non ha documentato
– Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16393 del 24 luglio 2007 — L’art. 2467 riguarda i soli prestiti che sostituiscono il capitale; chi contesta il rimborso deve provare i presupposti. Rilevanza: l’onere della prova e il valore dei documenti coevi.
– Cass. civ., Sez. V, ord. n. 4845 del 23 febbraio 2024 — Per qualificare l’erogazione conta la contabilizzazione in bilancio, opponibile anche al Fisco. Rilevanza: il bilancio come prima prova.
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3017 del 31 gennaio 2019 — È finanziamento ogni attribuzione con obbligo di restituzione, a prescindere dalla quota. Rilevanza: nessuna soglia di partecipazione salva il credito.
– Cass. civ., Sez. I, sent. n. 25585 del 3 dicembre 2014 — La distinzione tra mutuo e apporto dipende dalla volontà delle parti e dall’esecuzione del rapporto. Rilevanza: i comportamenti contano più delle etichette.
– Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12003 del 13 luglio 2012 — La regola non si applica ai finanziamenti anteriori al 1° gennaio 2004. Rilevanza: rapporti di tesoreria molto risalenti.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Il nostro lavoro sulla postergazione infragruppo ha un doppio taglio: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già avvenuto, verificare quali margini di difesa restano.

  1. Mappiamo il perimetro della direzione e coordinamento: ricostruiamo partecipazioni, consolidato, nomine degli amministratori e flussi decisionali, per stabilire chi rientra nell’art. 2497-quinquies c.c.
  2. Censiamo tutti i flussi infragruppo: finanziamenti, cash pooling, forniture non pagate, dilazioni anomale, pagamenti di debiti altrui e garanzie, classificandoli secondo il rischio di postergazione.
  3. Misuriamo i presupposti dell’art. 2467 c.c.: con i commercialisti dello staff calcoliamo il rapporto tra indebitamento e patrimonio netto alle date rilevanti e lo confrontiamo con il settore.
  4. Verifichiamo i rimborsi già eseguiti: incrociamo le date dei pagamenti con l’anno anteriore a una possibile domanda di liquidazione giudiziale e valutiamo l’esposizione ex artt. 292 e 164 CCII.
  5. Prepariamo il fascicolo documentale coevo: delibere motivate, situazioni patrimoniali, piani finanziari che sostengano la natura non “anomala” del finanziamento.
  6. Impostiamo il rientro dentro uno strumento di regolazione: composizione negoziata, piano attestato, accordo di ristrutturazione o concordato, dove possono operare le eccezioni di legge.
  7. Redigiamo le domande di ammissione al passivo indicando correttamente il rango del credito e, quando fondato, argomentando l’assenza dei presupposti della postergazione.
  8. Difendiamo nelle azioni del curatore: quando il termine per evitare l’azione è ormai trascorso, verifichiamo i presupposti, i termini dell’art. 170 CCII e le eccezioni opponibili.
  9. Assistiamo gli amministratori esposti a responsabilità per rimborsi eseguiti durante la crisi, ricostruendo la situazione della società al momento del pagamento.
  10. Seguiamo soci e garanti persone fisiche coinvolti nella crisi del gruppo, valutando anche gli strumenti del sovraindebitamento e la liquidazione controllata.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di avvocato cassazionista assicura che, quando un errore sulla postergazione deve essere riparato nei gradi successivi, dall’opposizione allo stato passivo fino al giudizio di legittimità, la strategia resti la stessa e la segua lo stesso difensore, senza perdite di continuità. La qualifica di Esperto Negoziatore consente di leggere i finanziamenti infragruppo con gli occhi di chi conduce le trattative di risanamento, che è esattamente la sede in cui la postergazione si può gestire anziché subire.

Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo, permette di tenere insieme la qualificazione giuridica dei finanziamenti e la loro rappresentazione contabile, che, come mostra la giurisprudenza, sono due facce della stessa prova.

In chiusura

I finanziamenti infragruppo vengono postergati in caso di crisi quando ricorrono i presupposti dell’art. 2467 c.c., richiamato dall’art. 2497-quinquies, e, nella liquidazione giudiziale, secondo le regole dell’art. 292 CCII, che rende anche inefficaci i rimborsi dell’anno anteriore alla domanda. Non è una regola che si aggira con le etichette, con le società intermedie o con le compensazioni: si governa per tempo, con documenti e dentro gli strumenti di regolazione della crisi.

È per questo che lo Studio Monardo si occupa di questa materia: perché si decide nella fase della composizione negoziata, dove l’Avv. Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e perché la crisi del gruppo si riflette spesso su soci e garanti, ambito in cui la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di professionista fiduciario di un OCC consente di seguire anche il versante personale, fino alla liquidazione controllata.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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