Il Curatore Può Chiedere La Liquidazione Giudiziale Delle Altre Società Del Gruppo?

Il Curatore Può Chiedere La Liquidazione Giudiziale Delle Altre Società Del Gruppo?

Non esiste una sola risposta a questa domanda: dipende da chi sei e da quale lato del gruppo ti trovi. La stessa iniziativa del curatore può essere, per un creditore, l’unica strada per recuperare qualcosa; per l’amministratore di una società “sorella” ancora operativa, l’inizio di un’indagine sulla propria gestione; per la holding, l’anticamera di un’azione risarcitoria; per il socio che controlla tutto attraverso una rete di società, il rischio concreto di essere coinvolto personalmente.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato fino al D.Lgs. 136/2024) attribuisce al curatore della società del gruppo in liquidazione giudiziale tre leve distinte verso le altre società: la segnalazione o il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale di un’impresa del gruppo insolvente (art. 287, comma 5), la denuncia di gravi irregolarità ex art. 2409 c.c. contro amministratori e sindaci delle società non ancora in procedura (art. 291, comma 2) e l’azione di responsabilità per abuso di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. (art. 291, comma 1). Tre esempi lampo:

  • la società sorella con debiti scaduti per oltre 400.000 euro e un attivo che non basta a coprirli può vedersi notificare un ricorso del curatore;
  • la società sorella in difficoltà ma non insolvente riceverà più probabilmente una segnalazione, o una denuncia al tribunale se emergono irregolarità;
  • la capogruppo che ha drenato liquidità dalla controllata fallita può essere chiamata a risarcire il danno, anche se non è insolvente.

In questa guida trovi i profili uno per uno: amministratori e sindaci della società sorella, capogruppo e suoi amministratori, socio persona fisica che dirige di fatto il gruppo, creditori della società già in liquidazione giudiziale, creditori e soci di minoranza delle società ancora in bonis. Panoramica generale, apertura della procedura di gruppo, curatore unico, programma unitario e coordinamento sono richiamati qui solo per accenni.

Perché ce ne occupiamo noi: la gestione della crisi di un gruppo è il terreno dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), figura chiamata proprio a valutare se una crisi è ancora reversibile prima che arrivi il curatore, anche nelle trattative di gruppo; e quando la crisi della società travolge soci, garanti e amministratori persone fisiche, entra in gioco la competenza di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di professionista fiduciario di un OCC, che consente di seguire nello stesso studio il versante societario e quello personale della stessa crisi.

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Le regole che valgono per tutti: cosa può fare davvero il curatore

Prima di entrare nei singoli profili conviene fissare una volta sola la base normativa. Le sezioni successive rinviano a questa.

Il gruppo di imprese nel Codice della crisi

Il Codice definisce il gruppo di imprese come l’insieme delle società, imprese ed enti che esercitano o sono sottoposti all’attività di direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica (art. 2, comma 1, lett. h CCII). Il rinvio è al sistema degli artt. 2497 e seguenti del codice civile: si presume, salvo prova contraria, che la direzione e coordinamento sia esercitata dalla società o dall’ente tenuto al consolidamento dei bilanci o che controlla le altre ai sensi dell’art. 2359 c.c. (art. 2497-sexies c.c.).

Due precisazioni vengono dalla Cassazione, e valgono per ogni profilo. La pubblicità prevista dall’art. 2497-bis c.c. (indicazione negli atti e iscrizione nel registro delle imprese) non è costitutiva: il gruppo esiste quando esiste di fatto la direzione unitaria, anche se nessuno lo ha dichiarato (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 24943 del 7 ottobre 2019). E chi invoca la presunzione dell’art. 2497-sexies deve provare il fatto su cui essa poggia, cioè il consolidamento o il controllo (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19943 del 17 luglio 2025); la semplice dipendenza economica o tecnologica, o un rapporto di credito di lunga durata, non bastano a far scattare la presunzione (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7930 del 20 marzo 2023), anche se il gruppo può comunque essere dimostrato con altri elementi.

Prima leva: segnalare o chiedere l’apertura (art. 287, comma 5 CCII)

La norma che risponde direttamente alla domanda del titolo è il comma 5 dell’art. 287 CCII, collocato nella disciplina della liquidazione giudiziale di gruppo. Quando il curatore nominato per la procedura unitaria riscontra l’insolvenza di un’impresa del gruppo non ancora assoggettata a liquidazione giudiziale, ha un’alternativa: segnalare la circostanza agli organi di amministrazione e di controllo di quell’impresa, oppure promuovere egli stesso, con ricorso, l’accertamento dello stato di insolvenza e l’apertura della procedura.

La risposta breve, quindi, è sì: il curatore può chiedere la liquidazione giudiziale delle altre società del gruppo, ma solo se sono insolventi e solo se il ricorso supera il vaglio ordinario del tribunale. Il ricorso del curatore non crea una corsia preferenziale: l’impresa “sorella” va valutata come qualsiasi altro debitore.

Tre presupposti vanno verificati società per società:

Presupposto Dove sta Cosa significa in concreto
Insolvenza art. 2, comma 1, lett. b CCII Incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, valutata sul patrimonio e sui flussi di quella società, non del gruppo
Natura di impresa non minore art. 2, comma 1, lett. d e art. 121 CCII La società deve superare almeno una delle soglie dimensionali (attivo, ricavi, debiti)
Soglia dei debiti scaduti art. 49, comma 5 CCII Non si apre la liquidazione giudiziale se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono inferiori a 30.000 euro

L’insolvenza si prova società per società. Il fatto che la capogruppo o la consorella siano già in liquidazione giudiziale è un indizio, non una prova. Il curatore, però, ha un vantaggio informativo enorme: dalle scritture della società fallita ricava crediti e debiti infragruppo, rapporti di tesoreria accentrata (cash pooling), garanzie incrociate, insoluti verso fornitori comuni. Sono gli stessi elementi che un creditore esterno faticherebbe a ottenere.

Una precisazione di metodo. Il comma 5 parla del curatore “nominato ai sensi del comma 2”, cioè del curatore della procedura unitaria. Quando le procedure restano separate, il curatore della singola società conserva comunque la legittimazione che gli deriva dall’essere titolare, per conto della massa, di eventuali crediti verso la consorella: in quel caso può presentare ricorso come creditore ai sensi dell’art. 37 CCII. La portata esatta del comma 5 fuori dalla procedura unitaria è un punto su cui conviene sempre una verifica caso per caso.

Seconda leva: la denuncia ex art. 2409 c.c. (art. 291, comma 2 CCII)

Il curatore può proporre la denuncia di gravi irregolarità di gestione prevista dall’art. 2409 c.c. contro amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate a liquidazione giudiziale. È uno strumento pensato per la fase in cui la società sorella non è (ancora) insolvente, o non lo è in modo dimostrabile, ma la gestione mostra segni di irregolarità che possono danneggiarla.

Il procedimento è quello del codice civile: il tribunale, sentiti in camera di consiglio amministratori e sindaci, può ordinare l’ispezione dell’amministrazione; se le irregolarità sono accertate, può adottare provvedimenti provvisori fino a revocare amministratori e sindaci e nominare un amministratore giudiziario, il quale può promuovere l’azione di responsabilità e, prima della scadenza dell’incarico, proporre la messa in liquidazione della società o la sua ammissione a una procedura concorsuale. In pratica, la denuncia ex art. 2409 è spesso il “ponte” verso la prima leva: dall’ispezione emergono i dati che rendono dimostrabile l’insolvenza.

Terza leva: l’azione di responsabilità ex art. 2497 c.c. (art. 291, comma 1 CCII)

Il curatore, sia nella procedura unitaria sia in presenza di più procedure, è legittimato a esercitare le azioni di responsabilità previste dall’art. 2497 c.c. Dopo il D.Lgs. 136/2024, se intende esercitarle nell’ambito di una procedura unitaria, deve prima chiedere al tribunale la separazione delle procedure ai sensi dell’art. 287, comma 2: lo stesso curatore non può, senza conflitto, rappresentare insieme la massa della controllata che agisce e quella della controllante convenuta.

Il codice civile, all’art. 2497, comma 4, conferma che nella liquidazione giudiziale della società soggetta a direzione e coordinamento l’azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore. La Cassazione ha precisato che si tratta dell’azione dei creditori, non di un’azione della società controllata contro la controllante, perché il curatore non ha un generale potere rappresentativo di qualsiasi pretesa (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15196 del 30 maggio 2024, resa nel vigore della legge fallimentare ma su una disciplina rimasta identica nella sostanza).

Come si svolge il procedimento quando il ricorso è del curatore

Il ricorso del curatore per l’apertura della liquidazione giudiziale di una società sorella segue il procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (artt. 40 e 41 CCII). Il tribunale convoca le parti, il debitore può costituirsi e depositare memorie e documenti, e l’istruttoria si svolge in tempi contenuti. Durante il procedimento possono essere chieste misure cautelari a tutela del patrimonio o dell’impresa (art. 54 CCII), utili quando il curatore teme che le risorse residue della sorella vengano disperse.

Il tribunale decide con sentenza, se accoglie, o con decreto di rigetto (art. 49 CCII). Contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale è ammesso il reclamo alla corte d’appello (art. 51 CCII), e la decisione sul reclamo è a sua volta ricorribile per cassazione. Per la società sorella e i suoi amministratori questo significa che la partita non si chiude in primo grado, e che la qualità della difesa costruita nell’istruttoria condiziona tutti i gradi successivi.

Il curatore, dal canto suo, non agisce in piena autonomia: per stare in giudizio come attore o convenuto ha bisogno, di regola, dell’autorizzazione del giudice delegato (art. 128 CCII), e le iniziative di maggior rilievo passano attraverso il programma di liquidazione, su cui si esprime il comitato dei creditori. È qui che il coordinamento della procedura di gruppo, già trattato in altre guide, incide sulle scelte verso le società sorelle.

Quale leva sceglie il curatore: i criteri pratici

Le tre leve non sono intercambiabili. Nella prassi il curatore le sceglie in base a quattro criteri, che conviene conoscere da qualunque lato del gruppo ci si trovi.

Criterio Segnalazione Ricorso per liquidazione giudiziale Denuncia ex art. 2409 Azione ex art. 2497
Stato della società bersaglio Crisi o insolvenza non ancora conclamata Insolvenza dimostrabile Gestione irregolare, anche senza insolvenza Indifferente: conta il danno alla controllata
Obiettivo Spingere gli organi ad agire Aprire una procedura concorsuale Ottenere ispezione e, se del caso, revoca degli organi Recuperare risorse per la massa
Tempi Immediati Brevi, ma con possibile reclamo Brevi nella fase camerale Lunghi (giudizio ordinario)
Rischio per la massa Minimo Spese del procedimento Spese dell’ispezione Spese di causa e rischio di soccombenza

Il criterio che decide più spesso è il rapporto tra costi e benefici per la massa del curatore: un ricorso che apre la procedura su una società sorella priva di attivo non porta nulla ai creditori della società fallita, mentre un’azione ex art. 2497 contro una capogruppo solvibile può cambiare l’esito della liquidazione. Al contrario, quando la società sorella ha attivi consistenti ma li sta disperdendo, la denuncia ex art. 2409 con la nomina di un amministratore giudiziario può essere la mossa più rapida per congelarli.

Va infine ricordato che le leve si combinano: il curatore può prima segnalare, poi denunciare ex art. 2409 se la segnalazione resta senza risposta, e infine chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale quando l’ispezione ha fatto emergere l’insolvenza. Ciascun passaggio lascia una traccia documentale che il tribunale valuterà in quello successivo.

Gli strumenti di contorno, solo per accenni

Accanto alle tre leve, il Codice prevede regole specifiche sui rapporti infragruppo: azioni di inefficacia verso atti che hanno spostato risorse a favore di altre imprese del gruppo (art. 290 CCII) e postergazione dei rimborsi dei finanziamenti infragruppo (art. 292 CCII). Non sono oggetto di questa guida, ma nella pratica viaggiano insieme alle azioni del curatore e ne condizionano la strategia.

Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali

Il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, non è un correttivo del Codice della crisi: riforma i tributi regionali e locali e, con il suo art. 4, estende ai tributi locali alcuni strumenti del Codice, come la transazione fiscale anche nella composizione negoziata. Per le società del gruppo non ancora in procedura che hanno un’esposizione significativa verso Comuni e Regioni, questo allarga le possibilità di soluzione concordata prima che il curatore della consorella si muova.

Se sei amministratore o sindaco della società “sorella” ancora operativa

La tua situazione

Gestisci o controlli una società che fa parte del gruppo, ma non è in liquidazione giudiziale. Una consorella o la capogruppo invece lo è, e da qualche settimana ricevi richieste dal curatore: estratti conto, contratti infragruppo, il saldo del cash pooling, l’elenco delle garanzie prestate. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per il curatore la tua società è al tempo stesso un debitore o creditore della massa, una fonte di informazioni e un possibile bersaglio.

Cosa cambia per te

Il curatore può, in alternativa, segnalarti l’insolvenza della tua società o chiederne direttamente l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 287, comma 5 CCII). Se sceglie la segnalazione, sei tu, insieme al collegio sindacale o al revisore, a doverne trarre le conseguenze: il Codice impone all’imprenditore collettivo di adottare un assetto organizzativo adeguato per rilevare tempestivamente la crisi e di attivarsi per uno degli strumenti di regolazione (artt. 3 e 2086 c.c.), e all’organo di controllo di segnalare all’organo amministrativo i presupposti per la composizione negoziata (art. 25-octies CCII).

La regola che devi ricordare: una segnalazione del curatore non è una formalità, è la prova che da quel momento sapevi. Se dopo la segnalazione continui a operare come se nulla fosse e il dissesto si aggrava, la tua posizione in una futura azione di responsabilità peggiora sensibilmente.

C’è poi la seconda leva: la denuncia ex art. 2409 c.c. (art. 291, comma 2 CCII). Il curatore può chiedere al tribunale di verificare la tua gestione anche se la società non è insolvente. Nelle s.r.l. il rimedio è oggi applicabile anche in assenza di organo di controllo (art. 2477 c.c.), quindi nessuna società del gruppo ne è esclusa per la sola forma.

I numeri

Le soglie da tenere sott’occhio per capire se la tua società è “aggredibile” con un ricorso per liquidazione giudiziale sono quelle dell’impresa minore (art. 2, comma 1, lett. d CCII): attivo patrimoniale annuo fino a 300.000 euro, ricavi lordi annui fino a 200.000 euro e debiti anche non scaduti fino a 500.000 euro, nei tre esercizi antecedenti. Basta superarne una per essere fuori dalla nozione di impresa minore e quindi assoggettabile a liquidazione giudiziale. A questo si aggiunge la soglia di 30.000 euro di debiti scaduti e non pagati (art. 49, comma 5).

Esempio: una società sorella con attivo di 274.900 euro e ricavi di 186.300 euro, ma con debiti complessivi di 538.750 euro, supera la soglia dei debiti e non è impresa minore. Se di quei debiti 97.420 euro sono scaduti, anche la seconda soglia è superata. Il ricorso del curatore è ammissibile sul piano dei requisiti; resta da provare l’insolvenza.

I rischi specifici

Il rischio principale è che la tua gestione dei rapporti infragruppo venga letta a posteriori come la causa del dissesto della consorella. Se hai ricevuto finanziamenti dalla società fallita, se hai beneficiato di garanzie, se hai pagato fornitori comuni con risorse altrui, il curatore può contestarlo su due fronti: chiedendo la tua revoca tramite la denuncia ex art. 2409, e coinvolgendoti nell’azione ex art. 2497 come soggetto che ha “preso parte al fatto lesivo” (art. 2497, comma 2 c.c.).

La Cassazione ha confermato che la responsabilità per abuso di direzione e coordinamento si estende in solido alla persona fisica che ha partecipato alla condotta dannosa (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 26765 del 22 dicembre 2016). E chi esercita di fatto la gestione di una controllata pur senza cariche formali in essa può essere chiamato a risponderne (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2952 del 13 febbraio 2015).

Le mosse giuste

  1. Verifica subito lo stato reale della società: situazione patrimoniale aggiornata, piano di tesoreria a sei mesi, posizione infragruppo riconciliata con le scritture del curatore.
  2. Se la crisi è reversibile, attiva uno strumento: la composizione negoziata, anche di gruppo (art. 25 CCII), sposta il baricentro della trattativa fuori dal tribunale. Qui l’esperienza dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di valutare in anticipo se la società sorella ha ancora margini di risanamento.
  3. Rispondi al curatore per iscritto e in modo documentato: ogni risposta evasiva diventa un argomento nella denuncia ex art. 2409.
  4. Se ricevi il ricorso, prepara la difesa nell’istruttoria prefallimentare con dati di cassa, non con dichiarazioni di principio: l’insolvenza va contrastata con numeri.
  5. Coinvolgi l’organo di controllo e documenta ogni decisione sui rapporti infragruppo, indicando gli eventuali vantaggi compensativi.

Domande che si pongono gli amministratori della società sorella

Il curatore può chiedermi documenti della mia società? Il curatore non ha poteri ispettivi diretti sulle società del gruppo non in procedura, ma ha accesso integrale alle scritture della società fallita, dove i rapporti con la tua società sono documentati. Le richieste che ti rivolge sono richieste di collaborazione; un rifiuto immotivato, tuttavia, è un argomento forte per una denuncia ex art. 2409, nella quale il tribunale può disporre un’ispezione vera e propria.

Posso continuare a pagare i debiti verso la società fallita? Sì, e anzi devi: i pagamenti vanno fatti al curatore, non ad altre società del gruppo né a terzi indicati dagli ex amministratori della fallita. Un pagamento al soggetto sbagliato non libera la tua società.

Il collegio sindacale della mia società cosa rischia? I sindaci sono destinatari diretti della denuncia ex art. 2409 promossa dal curatore (art. 291, comma 2 CCII). Se hanno omesso di vigilare sui rapporti infragruppo o di segnalare la crisi, il tribunale può revocarli insieme agli amministratori.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alle pronunce già citate, è utile ricordare che il gruppo può esistere anche se le società non hanno operato tutte nello stesso periodo (Cass. n. 24943/2019): una società sorella costituita dopo il dissesto della consorella non è automaticamente estranea alle iniziative del curatore.

Se sei la capogruppo, o ne sei amministratore

La tua situazione

La tua società esercita direzione e coordinamento su una o più controllate, e una di queste è in liquidazione giudiziale. Magari la holding è ancora solida. Proprio per questo sei il primo destinatario naturale dell’azione del curatore: la responsabilità ex art. 2497 c.c. non richiede che la capogruppo sia insolvente, richiede che abbia agito nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui violando i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle controllate.

Cosa cambia per te

Il curatore della controllata esercita contro di te l’azione che spetta ai creditori della controllata (art. 2497, comma 4 c.c.; art. 291, comma 1 CCII). Per te la regola più importante è che il curatore non deve prima escutere invano la controllata né metterti in mora: la Cassazione ha escluso che il comma 3 dell’art. 2497 imponga una preventiva escussione o una previa richiesta di pagamento alla società eterodiretta (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 29139 del 5 dicembre 2017). Si tratta, peraltro, di un’unica azione, e la condizione del comma 3 è un requisito di ammissibilità, non una forma di responsabilità sussidiaria (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12254 del 12 giugno 2015).

Se la capogruppo e la controllata sono nella stessa procedura unitaria, dopo il D.Lgs. 136/2024 il curatore deve chiedere la separazione delle procedure prima di agire (art. 291, comma 1, secondo periodo, e art. 287, comma 2 CCII). Per te significa che arriverà un curatore distinto, con un interesse contrapposto.

Se invece la capogruppo non è in procedura ma è a sua volta insolvente, il curatore della controllata può anche attivare la prima leva e chiedere l’apertura della tua liquidazione giudiziale (art. 287, comma 5 CCII), oppure, se la crisi non è ancora conclamata, denunciare al tribunale i tuoi amministratori e sindaci ex art. 2409 c.c.

I numeri

L’azione ha ad oggetto il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione dei soci e, per i creditori, la lesione all’integrità del patrimonio della controllata. Il danno si misura sulla differenza tra il patrimonio che la controllata avrebbe avuto senza le operazioni abusive e quello effettivo. Il codice esclude la responsabilità quando il danno manca alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento, o è stato integralmente eliminato anche con operazioni a ciò dirette: sono i cosiddetti vantaggi compensativi.

Esempio: la controllata ha trasferito alla holding 683.140 euro attraverso il cash pooling senza ottenere rimborso; la holding sostiene di averle fornito servizi centralizzati (contabilità, acquisti, IT) per un valore di 112.570 euro non fatturati. Se la holding riesce a provarlo, il danno si riduce a 570.570 euro; se non lo prova, resta di 683.140 euro.

I rischi specifici

Il rischio principale è sottovalutare l’onere della prova dei vantaggi compensativi. Spetta a chi li invoca allegarli e dimostrarli, provando che i benefici indiretti derivanti dall’appartenenza al gruppo hanno effettivamente compensato il pregiudizio (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16707 del 24 agosto 2004). Senza documenti (contratti di servizio, prezzi di trasferimento, analisi dei benefici), il vantaggio compensativo resta un argomento retorico.

Secondo rischio: la prescrizione. Il termine quinquennale non decorre da ogni singolo atto, ma da quando il danno è divenuto conoscibile ai soci della controllata (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7262 del 13 marzo 2023). Nei gruppi in cui i bilanci della controllata “assorbivano” le perdite senza evidenziarle, la conoscibilità può arrivare tardi, e con essa lo spostamento in avanti dell’inizio della prescrizione.

Le mosse giuste

  1. Ricostruisci il “dare e avere” infragruppo per almeno cinque esercizi, con riconciliazione dei saldi.
  2. Documenta i vantaggi compensativi prima che il curatore li contesti: la prova costruita a valle è sempre più debole.
  3. Valuta l’eccezione di prescrizione in base alla data di conoscibilità del danno, non alla data dei singoli atti.
  4. Distingui le posizioni personali degli amministratori della holding: chi ha preso parte al fatto e chi no.
  5. Se la holding è in tensione finanziaria, considera la composizione negoziata o un accordo di ristrutturazione prima che il curatore chieda l’apertura della sua liquidazione giudiziale.

Domande che si pongono gli amministratori della capogruppo

La holding può opporre al curatore le perdite che ha subito a sua volta? Le perdite della capogruppo non compensano il danno arrecato alla controllata. Rilevano solo i vantaggi che la controllata ha effettivamente ricevuto dall’appartenenza al gruppo, provati in concreto.

Se la controllata aveva bilanci in utile, il curatore può comunque agire? Sì. L’utile di bilancio non esclude che singole operazioni abbiano depauperato il patrimonio a vantaggio della capogruppo; anzi, bilanci che non evidenziavano le perdite incidono sulla conoscibilità del danno e quindi sulla prescrizione.

Gli amministratori della holding rispondono personalmente? Rispondono in solido se hanno preso parte al fatto lesivo o ne hanno consapevolmente tratto beneficio (art. 2497, comma 2 c.c.). Non c’è responsabilità automatica per il solo fatto di sedere nel consiglio della capogruppo: va provata la partecipazione.

Giurisprudenza dedicata

Le pronunce n. 29139/2017, n. 12254/2015, n. 16707/2004 e n. 7262/2023, tutte rese nel vigore della legge fallimentare, conservano piena rilevanza perché l’art. 2497 c.c. è stato solo adeguato nella terminologia (“liquidazione giudiziale”) dal Codice della crisi.

Se sei il socio persona fisica che dirige di fatto il gruppo

La tua situazione

Non c’è una holding formale. Ci sei tu, o la tua famiglia, che possiedi le quote di più società e le gestisci come un’unica impresa: sposti personale, liquidità, ordini e garanzie da una all’altra secondo le necessità. Una delle società è finita in liquidazione giudiziale. Per chi è nella tua posizione, il rischio non si ferma alle società: può arrivare al tuo patrimonio personale.

Cosa cambia per te

La Cassazione distingue due figure. La “supersocietà di fatto” presuppone uno scopo comune perseguito da tutti i soci, società comprese; la “holding di fatto” ricorre quando la persona fisica utilizza le società per perseguire un interesse proprio, esercitando su di esse direzione e coordinamento (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4784 del 15 febbraio 2023). La regola che devi tenere a mente: la persona fisica che agisce come holding di fatto può rispondere ex art. 2497 c.c. e, se svolge un’attività d’impresa ed è insolvente, può essere essa stessa assoggettata alla procedura concorsuale. Il principio è stato ribadito da Cass. civ., Sez. I, ord. n. 36378 del 29 dicembre 2023, che ha riconosciuto al curatore la legittimazione ad agire contro la holding di fatto.

La supersocietà di fatto, a sua volta, non è esclusa per il solo fatto che i soci di controllo abbiano abusato delle società: occorre verificare se l’affectio societatis mancasse dall’origine o sia venuta meno successivamente (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 74 del 2 gennaio 2024).

Il collegamento con l’art. 287, comma 5 CCII è diretto: se il curatore accerta che la holding di fatto è un’impresa del gruppo insolvente, può segnalarlo o chiederne l’apertura della liquidazione giudiziale. La qualifica di imprenditore della persona fisica va però dimostrata, e non coincide con la semplice titolarità di partecipazioni.

I numeri

La soglia dell’impresa minore vale anche per la persona fisica imprenditrice. Esempio: il socio che ha incassato dalle società 412.860 euro in tre anni tra compensi, rimborsi e finanziamenti, che ha debiti personali per 563.200 euro (di cui fideiussioni bancarie per 471.900 euro) e che ha svolto in proprio un’attività di gestione del gruppo, supera la soglia dei debiti. Se fosse qualificato come holding di fatto insolvente, sarebbe assoggettabile a liquidazione giudiziale; se invece fosse ritenuto un semplice socio-garante, la sua crisi personale andrebbe affrontata con gli strumenti del sovraindebitamento.

I rischi specifici

Il rischio principale è la confusione tra il tuo patrimonio e quello delle società. Va detto, però, che la Cassazione ha chiarito che il controllo totalitario di una società non determina di per sé una confusione patrimoniale tale da consentire ai creditori del socio di aggredire i beni della società (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14870 del 16 novembre 2000, resa su un testo dell’art. 2497 ormai superato). La responsabilità personale passa oggi attraverso l’art. 2497 e le figure della holding e della supersocietà di fatto, non attraverso un automatismo.

Secondo rischio: le garanzie personali. Le fideiussioni rilasciate a favore delle banche delle società restano in piedi anche se la società fallisce, e i creditori garantiti agiranno contro di te indipendentemente dalle iniziative del curatore.

Le mosse giuste

  1. Fai una fotografia del tuo patrimonio personale e delle garanzie prestate, separandola nettamente da quella delle società.
  2. Ricostruisci i flussi tra te e le società: compensi deliberati, rimborsi documentati, finanziamenti soci con le relative delibere.
  3. Verifica se la tua attività integra davvero una holding di fatto: occorre un’attività economica autonoma, organizzata e svolta in nome proprio.
  4. Valuta presto gli strumenti del sovraindebitamento per la tua posizione personale, se non sei imprenditore: la crisi del socio-garante ha strumenti propri.
  5. Non cedere beni personali in questa fase senza un parere: gli atti dispositivi rischiano azioni revocatorie.

Domande che si pone il socio che controlla il gruppo

Avere quote in più società mi rende automaticamente una holding di fatto? No. Serve un’attività di direzione e coordinamento esercitata professionalmente e in nome proprio, con un interesse personale distinto da quello delle società. La semplice titolarità di partecipazioni, anche di maggioranza, non basta.

Se la mia crisi personale dipende dalle garanzie, quale strumento devo usare? Se non sei imprenditore, le tue garanzie personali rientrano nella crisi da sovraindebitamento, con gli strumenti oggi disciplinati dal Codice della crisi (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) e gestiti attraverso gli OCC. Se invece vieni qualificato come holding di fatto e superi le soglie dell’impresa minore, entri nel perimetro della liquidazione giudiziale.

Il curatore può aggredire i miei beni personali senza una causa? No. Il curatore della società deve ottenere una condanna o l’apertura di una procedura nei tuoi confronti. Fino ad allora può solo chiedere misure cautelari al giudice, motivando il pericolo di dispersione.

Giurisprudenza dedicata

Le ordinanze n. 4784/2023, n. 36378/2023 e n. 74/2024 della Prima Sezione sono il riferimento attuale sulla distinzione tra holding e supersocietà di fatto, entrambe rese nel vigore della legge fallimentare.

Se sei creditore della società già in liquidazione giudiziale

La tua situazione

Sei un fornitore, un dipendente, una banca o un professionista e il tuo debitore è la società del gruppo in liquidazione giudiziale. Hai presentato domanda di ammissione al passivo, ma l’attivo sembra irrisorio. Sai, però, che la stessa famiglia o la stessa holding controlla altre società che continuano a lavorare, magari con il tuo stesso personale e i tuoi stessi clienti. Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma non ti consentono di agire da solo.

Cosa cambia per te

L’azione ex art. 2497 c.c. che ti spetterebbe come creditore della controllata è esercitata, durante la liquidazione giudiziale, dal curatore (art. 2497, comma 4 c.c.). La regola più importante per te: in pendenza della procedura non puoi esercitare individualmente l’azione contro la capogruppo; puoi però stimolare il curatore e il comitato dei creditori perché lo faccia.

Puoi anche segnalare al curatore gli elementi che indicano l’insolvenza delle società sorelle, così che valuti la segnalazione o il ricorso ex art. 287, comma 5 CCII. Nella procedura unitaria esiste un comitato dei creditori per ciascuna impresa (art. 287, comma 2), quindi il tuo interlocutore è il comitato della società di cui sei creditore.

I numeri

L’azione del curatore aumenta l’attivo della tua massa. Esempio: attivo realizzato 186.430 euro; passivo chirografario ammesso 1.247.900 euro; percentuale stimata di soddisfazione dei chirografari circa il 9% al netto delle prededuzioni ipotizzate. Se il curatore ottiene dalla holding un risarcimento di 438.700 euro, l’attivo sale a 625.130 euro e la percentuale stimata può più che triplicarsi, salvo le spese della causa e le prededuzioni.

I rischi specifici

Il rischio principale è l’inerzia: il curatore deve essere autorizzato e deve stimare costi e probabilità di successo. Un’azione lunga e incerta può essere accantonata. Il ruolo del comitato dei creditori, che esprime pareri sul programma di liquidazione e sulle azioni, diventa decisivo.

Secondo rischio: confondere il credito verso la società fallita con un credito verso le altre società del gruppo. Se non hai un titolo o una garanzia diretta verso la consorella, non sei suo creditore e non puoi chiederne in proprio la liquidazione giudiziale; resta lo strumento indiretto del curatore.

Le mosse giuste

  1. Fai pervenire al curatore tutti gli elementi in tuo possesso su rapporti tra le società (fatture incrociate, personale condiviso, ordini dirottati).
  2. Partecipa attivamente al comitato dei creditori o rivolgiti ai suoi componenti.
  3. Verifica se hai titoli verso altre società del gruppo (garanzie, coobbligazioni, accolli): in quel caso hai una legittimazione diretta.
  4. Monitora il programma di liquidazione, che deve indicare le azioni risarcitorie e recuperatorie che il curatore intende esercitare.

Domande che si pongono i creditori della società fallita

Posso agire contro la capogruppo dopo la chiusura della liquidazione giudiziale? Se il curatore non ha esercitato l’azione e la procedura si è chiusa, la legittimazione dei creditori torna a espandersi, nei limiti della prescrizione. È però una strada più lunga e costosa, perché il singolo creditore dovrà sostenere da solo la prova del gruppo e del danno.

L’eventuale risarcimento va solo ai creditori che hanno sollecitato l’azione? No. L’azione è esercitata dal curatore nell’interesse di tutti i creditori della controllata, e il ricavato entra nella massa attiva per essere ripartito secondo le cause di prelazione.

Giurisprudenza dedicata

Cass. n. 15196/2024 e n. 12254/2015 spiegano perché, in pendenza della procedura, è il curatore a esercitare l’unica azione dei creditori della controllata; Cass. n. 7930/2023 conferma che l’abuso può essere fatto valere anche quando il gruppo non risulta dalle presunzioni legali, purché sia provato in concreto.

Se sei creditore o socio di minoranza di una società del gruppo non ancora in procedura

La tua situazione

Il tuo debitore, o la società di cui possiedi una quota minoritaria, fa parte di un gruppo in cui un’altra società è già in liquidazione giudiziale. La tua società non è in procedura, ma vedi i segnali: ritardi nei pagamenti, amministratori che coincidono con quelli della consorella fallita, flussi di cassa che sembrano andare in una sola direzione. La tua situazione ha una particolarità: le iniziative del curatore possono aiutarti o danneggiarti a seconda del momento in cui arrivano.

Cosa cambia per te

Come creditore conservi tutta la tua legittimazione: puoi chiedere tu stesso l’apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice se è insolvente (art. 37 CCII), senza attendere il curatore della consorella. Il ricorso del curatore ex art. 287, comma 5 e il tuo ricorso hanno lo stesso esito possibile: l’apertura della procedura sulla società sorella, con l’eventuale attrazione nella gestione di gruppo.

Come socio di minoranza, invece, la tua posizione cambia sulla denuncia ex art. 2409 c.c.: nelle società per azioni la puoi proporre solo se rappresenti almeno un decimo del capitale sociale (un ventesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio). La regola che conta di più per te: se non raggiungi la soglia, il curatore della consorella è un legittimato in più, che non ha bisogno di soglie di partecipazione (art. 291, comma 2 CCII). Le tue informazioni possono arrivare al tribunale attraverso di lui.

Il socio della controllata è inoltre titolare, in proprio, dell’azione ex art. 2497 c.c. per il pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione: è un’azione diversa da quella dei creditori esercitata dal curatore, e non ne viene assorbita.

I numeri

Esempio: sei socio con il 7,4% di una s.p.a. del gruppo; da solo non puoi proporre la denuncia ex art. 2409. Il curatore della consorella, invece, può farlo. Se l’ispezione accerta irregolarità e il tribunale nomina un amministratore giudiziario, quest’ultimo può promuovere l’azione di responsabilità e proporre l’ammissione della società a una procedura concorsuale. Come creditore della stessa s.p.a., con un credito scaduto di 41.870 euro, superi la soglia di 30.000 euro dell’art. 49, comma 5 e puoi chiedere tu l’apertura della liquidazione giudiziale, se l’insolvenza è dimostrabile.

I rischi specifici

Il rischio principale, per il creditore, è arrivare tardi rispetto alla consorella. Quando più società del gruppo entrano in procedura, la corsa per acquisire garanzie o compensare crediti infragruppo si fa serrata, e gli atti compiuti nell’imminenza della procedura possono essere revocati. Per il socio di minoranza il rischio è opposto: un ricorso affrettato per liquidazione giudiziale distrugge il valore residuo della partecipazione, mentre una denuncia ex art. 2409 ben calibrata può portare a una gestione commissariale che lo preserva.

Le mosse giuste

  1. Valuta la solvibilità del debitore sui dati pubblici (bilanci, visure, protesti, iscrizioni pregiudizievoli).
  2. Contatta il curatore della consorella: le informazioni circolano in entrambe le direzioni e possono rafforzare un ricorso.
  3. Come socio, scegli tra denuncia ex art. 2409 e azione ex art. 2497 in funzione dell’obiettivo: salvare la società o ottenere un risarcimento.
  4. Se la società è ancora risanabile, sollecita gli amministratori ad accedere alla composizione negoziata prima che lo faccia il tribunale.

Domande che si pongono creditori e soci della società sorella

Se il curatore della consorella chiede la liquidazione giudiziale del mio debitore, devo comunque insinuarmi al passivo? Sì. L’apertura della procedura su ricorso del curatore non ti dispensa da nulla: per partecipare ai riparti devi presentare la domanda di ammissione al passivo nei termini fissati dalla sentenza.

Come socio di minoranza posso intervenire nel procedimento di denuncia ex art. 2409 promosso dal curatore? Il procedimento si svolge in camera di consiglio con l’audizione di amministratori e sindaci; il socio può comunque mettere a disposizione del curatore o del tribunale documenti e informazioni, e valutare un intervento con il proprio difensore se ha un interesse qualificato.

Giurisprudenza dedicata

Cass. n. 24943/2019 è utile al creditore che deve dimostrare l’appartenenza al gruppo in assenza di pubblicità; Cass. n. 19943/2025 ricorda che chi invoca la presunzione di direzione e coordinamento ne deve provare il fondamento.

Tre società, tre esiti: le iniziative del curatore alla prova dei numeri

Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati di fantasia per mostrare come cambia la risposta del curatore a seconda della società che ha davanti. Lo scenario comune: Alfa S.r.l. è in liquidazione giudiziale dal 14 aprile 2026, nell’ambito di una procedura unitaria con un curatore unico; il gruppo comprende Beta S.r.l., Gamma S.r.l. e la capogruppo Holding Delta S.p.A.

Ipotesi 1 — Beta S.r.l., insolvente e non minore. Dalle scritture di Alfa risulta che Beta le deve 128.640 euro per forniture infragruppo mai pagate. Bilanci di Beta negli ultimi tre esercizi: attivo massimo 287.340 euro, ricavi massimi 194.820 euro, debiti complessivi 612.475 euro. Debiti scaduti e non pagati: 412.380 euro, tra cui contributi e fornitori esterni.
– Impresa minore? No: i debiti superano la soglia di 500.000 euro.
– Soglia dei 30.000 euro di debiti scaduti? Superata.
– Insolvenza? L’attivo realizzabile stimato (circa 231.000 euro) non copre neppure i debiti scaduti, e i ricavi sono in calo.
– Esito: il curatore promuove con ricorso l’accertamento dello stato di insolvenza e l’apertura della liquidazione giudiziale di Beta (art. 287, comma 5 CCII). In alternativa, in quanto rappresentante della massa creditrice di 128.640 euro, avrebbe comunque potuto agire come creditore ai sensi dell’art. 37.

Ipotesi 2 — Gamma S.r.l., in difficoltà ma impresa minore. Attivo massimo nei tre esercizi 211.360 euro, ricavi massimi 178.450 euro, debiti complessivi 446.910 euro. Scaduti 63.780 euro. Il curatore rileva prelievi ripetuti degli amministratori non giustificati.
– Impresa minore? Sì: nessuna delle tre soglie è superata. Gamma non può essere assoggettata a liquidazione giudiziale.
– Esito: il curatore segnala la situazione agli organi di Gamma e, data la gestione irregolare, propone la denuncia ex art. 2409 c.c. contro gli amministratori (art. 291, comma 2 CCII), applicabile alle s.r.l. anche senza organo di controllo. Se Gamma è insolvente, la strada concorsuale è quella della liquidazione controllata, nei limiti e alle condizioni dell’art. 268 CCII, non quella della liquidazione giudiziale.

Ipotesi 3 — Holding Delta S.p.A., solvibile ma responsabile. Negli ultimi quattro esercizi Alfa ha trasferito a Delta, tramite cash pooling, 734.215 euro senza mai riceverne il rimborso; Delta sostiene di avere reso servizi centralizzati per 128.600 euro. Delta ha un patrimonio netto di 2,3 milioni di euro e non è insolvente.
– Liquidazione giudiziale di Delta? Non ricorre il presupposto dell’insolvenza.
– Azione ex art. 2497 c.c.? Sì. Delta non è in liquidazione giudiziale, quindi non fa parte della procedura unitaria e non serve alcuna separazione. Se invece Delta fosse anch’essa in liquidazione giudiziale nella procedura unitaria, il curatore dovrebbe prima chiedere la separazione delle procedure (art. 291, comma 1 CCII).
– Calcolo: danno lordo 734.215 euro; vantaggi compensativi provati per 128.600 euro; danno risarcibile stimato 605.615 euro, oltre interessi. Se Delta non prova i servizi, il danno resta di 734.215 euro.
– Prescrizione: cinque anni da quando il danno è divenuto conoscibile ai soci di Alfa. Se il saldo del cash pooling è emerso per la prima volta nel bilancio approvato il 29 giugno 2023, il termine scade a fine giugno 2028.

La lezione delle tre ipotesi è la stessa che regge questa guida: il curatore non sceglie lo strumento in astratto, ma in base alla dimensione, alla solvibilità e alla gestione di ciascuna società del gruppo.

Quando appartieni a più profili insieme

Nella realtà dei gruppi familiari e delle piccole holding italiane è raro trovare un profilo “puro”. Le combinazioni più frequenti cambiano il modo in cui le regole viste finora si sommano.

Amministratore della società sorella e socio-garante

È la figura tipica dei gruppi familiari: amministri Beta, sei socio di Alfa (fallita) e hai firmato fideiussioni per entrambe. Le iniziative del curatore ti colpiscono su tre piani: la denuncia ex art. 2409 può portare alla tua revoca da Beta; l’azione ex art. 2497 può coinvolgerti se hai preso parte agli spostamenti di risorse; le banche escutono le tue garanzie. Il primo passo è separare i piani: la difesa da amministratore si gioca sui documenti di gestione, la difesa da garante sulla validità e sui limiti delle fideiussioni, e la tua crisi personale, se non sei imprenditore, si affronta con gli strumenti del sovraindebitamento.

Creditore della società fallita e, insieme, della società sorella

Se sei fornitore di più società del gruppo, sei creditore concorsuale di Alfa e creditore ordinario di Beta. Puoi chiedere tu l’apertura della liquidazione giudiziale di Beta, e lo stesso può fare il curatore. Quando le due iniziative convergono, il tribunale le riunisce; quando divergono (il curatore preferisce la segnalazione, tu il ricorso) è utile coordinarsi, perché l’istruttoria si basa sugli stessi documenti.

Amministratore della capogruppo che è anche amministratore di fatto della controllata

La Cassazione ammette la convivenza tra gruppo formale e gestione di fatto della controllata da parte di chi ha cariche nella holding (Cass. n. 2952/2015). In questo caso al curatore si aprono due strade: l’azione ex art. 2497 contro la capogruppo e chi ha partecipato al fatto, e l’azione di responsabilità ordinaria contro gli amministratori, anche di fatto, della società fallita. Le due azioni si cumulano ma non duplicano il risarcimento.

Socio di minoranza della controllata e creditore per finanziamenti soci

Hai il 12% di una s.r.l. del gruppo e le hai prestato denaro. Come socio hai un’azione propria ex art. 2497 per il danno alla partecipazione; come finanziatore, il tuo credito per il rimborso può essere postergato secondo le regole sui finanziamenti dei soci e, nei rapporti infragruppo, secondo l’art. 292 CCII. Le due posizioni vanno valutate insieme, perché l’una può ridurre il valore dell’altra.

Holding persona fisica che è anche garante delle società

È il profilo più esposto: se si qualifica come holding di fatto insolvente, rischia la liquidazione giudiziale; se non si qualifica come imprenditore, la sua crisi segue le regole del sovraindebitamento. Capire da quale lato della linea ti trovi è la prima domanda da porre, prima ancora di valutare come difendersi dall’iniziativa del curatore.

Sindaco o revisore comune a più società del gruppo

Nei gruppi di medie dimensioni capita che lo stesso professionista sieda nel collegio sindacale di più società. Se una di queste è in liquidazione giudiziale, il sindaco si trova a essere, contemporaneamente, possibile convenuto nell’azione di responsabilità del curatore della fallita e destinatario della denuncia ex art. 2409 contro gli organi della società sorella. Le due posizioni si alimentano a vicenda: ciò che ha omesso di segnalare in una società diventa indizio di omessa vigilanza nell’altra. La prima mossa è ricostruire, per ciascuna società, le verifiche effettivamente svolte e le segnalazioni inviate agli amministratori, e valutare se l’incarico nella società sorella sia ancora compatibile con la posizione assunta nella procedura della consorella.

Il confronto tra profili

La tabella che segue mette a confronto, per ciascun profilo, la leva del curatore che lo riguarda più da vicino, la tutela principale e il rischio da presidiare per primo.

Aspetto Amministratori e sindaci della sorella Capogruppo e amministratori Socio persona fisica che dirige di fatto Creditori della società in LG Creditori e soci di minoranza della sorella
Leva del curatore più rilevante Segnalazione o ricorso (art. 287 c. 5); denuncia ex art. 2409 (art. 291 c. 2) Azione ex art. 2497 (art. 291 c. 1) Azione ex art. 2497; ricorso se holding di fatto insolvente Tutte, a beneficio della massa Ricorso e denuncia, come strumenti complementari
Presupposto chiave Insolvenza della sorella, non minore, debiti scaduti ≥ 30.000 euro Abuso di direzione e coordinamento e danno Qualifica di imprenditore e interesse proprio Pendenza della LG Soglie partecipative o credito scaduto
Tutela principale Prova di solvibilità; strumenti di regolazione Vantaggi compensativi; prescrizione quinquennale Assenza di attività d’impresa autonoma Ruolo del comitato dei creditori Azione propria del socio ex art. 2497
Rischio principale Revoca e coinvolgimento nell’azione di responsabilità Risarcimento senza necessità di previa escussione Procedura concorsuale personale Inerzia del curatore Arrivare tardi o distruggere valore
Pronuncia di riferimento Cass. n. 26765/2016 Cass. n. 29139/2017 Cass. n. 36378/2023 Cass. n. 15196/2024 Cass. n. 24943/2019

Le domande che valgono per tutti

Il curatore può chiedere la liquidazione giudiziale di una società del gruppo solo perché è collegata alla fallita?

No. Il collegamento di gruppo non è un presupposto della liquidazione giudiziale. Il curatore deve dimostrare che quella specifica società è insolvente, che non è un’impresa minore e che i debiti scaduti superano la soglia di legge. Il gruppo spiega perché è proprio il curatore ad accorgersene, non perché la società debba fallire.

Se il curatore manda una segnalazione invece del ricorso, cosa devo fare?

La segnalazione agli organi di amministrazione e controllo è l’alternativa “morbida” prevista dall’art. 287, comma 5. Non obbliga la società a chiedere la propria liquidazione, ma la obbliga a valutare la propria situazione e ad agire di conseguenza: attivare uno strumento di regolazione della crisi o, se l’insolvenza è irreversibile, presentare essa stessa domanda. Ignorarla può avere conseguenze sulla responsabilità degli amministratori.

Cosa succede alla mia società se viene aperta la liquidazione giudiziale su ricorso del curatore della consorella?

Si apre una procedura autonoma o, se ne ricorrono le condizioni, la società viene ricondotta alla gestione di gruppo con le relative regole di coordinamento. Le masse attive e passive restano comunque separate: i creditori della società sorella non concorrono sul patrimonio della fallita e viceversa.

L’azione ex art. 2497 si può esercitare anche se la capogruppo è all’estero?

Il Codice disciplina la liquidazione giudiziale di gruppo per le imprese con centro degli interessi principali in Italia. L’azione risarcitoria contro una capogruppo estera pone questioni di giurisdizione e di legge applicabile che vanno esaminate di volta in volta: non c’è una risposta valida in generale.

Se la società sorella entra in composizione negoziata, il curatore può ancora agire?

La composizione negoziata è uno strumento stragiudiziale che può essere accompagnato da misure protettive, le quali impediscono ai creditori di chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale finché sono efficaci. Le misure protettive riguardano però l’impresa che le chiede e i suoi creditori, e la loro portata nei confronti del curatore di un’altra società del gruppo va valutata nel caso concreto. È proprio qui che il lavoro dell’esperto negoziatore incrocia quello del curatore.

La giurisprudenza profilo per profilo

Tutte le pronunce che seguono sono della Corte di Cassazione e sono state rese nel vigore della legge fallimentare: riguardano però l’art. 2497 c.c. e le figure di gruppo, che il Codice della crisi ha mantenuto, adeguando soltanto i riferimenti alla liquidazione giudiziale. Sull’art. 287, comma 5 e sull’art. 291 CCII non risultano, allo stato della nostra ricerca, pronunce di legittimità specifiche.

Per tutti i profili: esistenza e prova del gruppo

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19943 del 17 luglio 2025. Principio: la presunzione di direzione e coordinamento opera quando la capogruppo consolida i bilanci o controlla le società ai sensi dell’art. 2359 c.c., ma chi se ne avvale deve provare questi fatti. Rilevanza: è il primo ostacolo per il curatore che voglia agire contro la capogruppo partendo dalla sola presunzione.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 24943 del 7 ottobre 2019. Principio: gli adempimenti pubblicitari dell’art. 2497-bis non sono costitutivi; il gruppo va accertato sulla base della situazione di fatto, anche se le società non hanno operato contemporaneamente. Rilevanza: consente al curatore di provare il gruppo anche quando è stato occultato.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7930 del 20 marzo 2023. Principio: la dipendenza economica o tecnologica e i rapporti di credito duraturi non attivano le presunzioni legali, che richiedono un vincolo di tipo contrattuale o partecipativo; resta possibile l’azione per abuso se la direzione è provata. Rilevanza: delimita il perimetro del gruppo su cui il curatore può muoversi.

Per la capogruppo e i suoi amministratori

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 29139 del 5 dicembre 2017. Principio: l’azione contro la controllante non richiede la preventiva escussione infruttuosa della controllata né una previa richiesta di pagamento rivolta a quest’ultima. Rilevanza: semplifica l’azione del curatore e toglie alla holding un’eccezione tradizionale.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12254 del 12 giugno 2015. Principio: l’art. 2497 prevede un’unica azione, spettante ai creditori della controllata e, nella procedura, al curatore; la condizione del comma 3 è requisito di ammissibilità, non una responsabilità sussidiaria. Rilevanza: definisce natura e struttura dell’azione che l’art. 291 CCII affida al curatore.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7262 del 13 marzo 2023. Principio: la prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui il danno diventa conoscibile dai soci della controllata, non dal compimento di ciascun atto. Rilevanza: decisiva per stabilire fino a quando il curatore può agire.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16707 del 24 agosto 2004. Principio: i vantaggi derivanti dall’appartenenza al gruppo possono compensare il danno, ma vanno allegati e provati da chi li invoca, dimostrandone l’effettiva idoneità compensativa. Rilevanza: è la principale linea difensiva della capogruppo e ne fissa l’onere probatorio.

Per amministratori e sindaci delle società sorelle

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 26765 del 22 dicembre 2016. Principio: della responsabilità per abuso di direzione e coordinamento rispondono in solido anche le persone fisiche che hanno preso parte al fatto lesivo. Rilevanza: espone gli amministratori delle società del gruppo che hanno eseguito le operazioni dannose.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2952 del 13 febbraio 2015. Principio: il gruppo formale è compatibile con la gestione di fatto della controllata da parte di chi ha poteri nella capogruppo, che ne risponde come amministratore di fatto. Rilevanza: amplia la platea dei soggetti contro cui il curatore può agire.

Per il socio persona fisica che dirige di fatto il gruppo

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4784 del 15 febbraio 2023. Principio: la supersocietà di fatto persegue uno scopo comune a tutti i soci, la holding di fatto l’interesse personale di chi la dirige; quest’ultimo può rispondere ex art. 2497 e, se insolvente, essere assoggettato a procedura concorsuale. Rilevanza: è il presupposto per un’iniziativa del curatore verso la persona fisica.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 36378 del 29 dicembre 2023. Principio: le società usate per fini personali dei controllanti rivelano una holding di fatto, contro cui il curatore può agire ex art. 2497 e che può essere essa stessa dichiarata insolvente. Rilevanza: conferma la legittimazione del curatore verso la holding persona fisica.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 74 del 2 gennaio 2024. Principio: l’abuso delle società da parte dei soci di controllo non esclude di per sé la supersocietà di fatto, se l’abuso non era programmato fin dall’origine; il giudice deve verificare quando è venuta meno l’affectio societatis. Rilevanza: orienta la scelta tra supersocietà e holding di fatto.
  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14870 del 16 novembre 2000. Principio: il controllo totalitario di una società non comporta confusione tra il patrimonio del socio e quello della società. Rilevanza: limita gli automatismi; la pronuncia riguarda un testo dell’art. 2497 non più vigente.

Per i creditori della società in liquidazione giudiziale

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15196 del 30 maggio 2024. Principio: la controllata non può agire in proprio contro la controllante ex art. 2497; nella procedura il curatore esercita soltanto l’azione dei creditori, non avendo un generale potere di rappresentanza. Rilevanza: chiarisce per conto di chi agisce il curatore e a vantaggio di chi va il risarcimento.

Cosa può fare lo Studio Monardo quando il curatore guarda alle altre società del gruppo

Ogni profilo richiede un intervento diverso. Questi sono gli strumenti con cui lo Studio lavora, declinati sulle posizioni descritte.

  1. Analisi di solvibilità della società sorella: per gli amministratori, ricostruiamo situazione patrimoniale, flussi di cassa e debiti scaduti per verificare se i presupposti di un ricorso del curatore esistono davvero.
  2. Verifica dei requisiti dimensionali: controlliamo i bilanci dei tre esercizi rilevanti per stabilire se la società è impresa minore e quindi sottratta alla liquidazione giudiziale.
  3. Difesa nell’istruttoria per l’apertura della liquidazione giudiziale: predisponiamo memorie e documenti contabili per contrastare il ricorso del curatore con dati di cassa.
  4. Risposta alla segnalazione del curatore: redigiamo con gli organi sociali la risposta documentata e il piano di azione conseguente, per evitare che la segnalazione si trasformi in prova a carico.
  5. Composizione negoziata, anche di gruppo: valutiamo se la crisi della società sorella è ancora reversibile e impostiamo il percorso negoziale prima che il tribunale venga investito.
  6. Difesa della capogruppo nell’azione ex art. 2497: ricostruiamo i rapporti infragruppo, documentiamo i vantaggi compensativi e verifichiamo il decorso della prescrizione.
  7. Difesa nella denuncia ex art. 2409 c.c.: per amministratori e sindaci, prepariamo la difesa nella fase camerale e nell’eventuale ispezione.
  8. Supporto ai creditori della società in liquidazione giudiziale: raccogliamo e trasmettiamo al curatore e al comitato dei creditori gli elementi utili a promuovere le azioni verso le altre società del gruppo.
  9. Ricorso del creditore o denuncia del socio: per creditori e soci di minoranza delle società sorelle valutiamo se agire direttamente con ricorso ex art. 37 CCII o con l’azione ex art. 2497 propria del socio.
  10. Gestione della crisi personale di soci e garanti: per il socio persona fisica verifichiamo la qualificazione come holding di fatto e, se non è imprenditore, impostiamo gli strumenti del sovraindebitamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per gli imprenditori e gli amministratori delle società del gruppo, l’abilitazione di Esperto Negoziatore è la più pertinente: consente di leggere la crisi della società sorella con lo stesso metro che il Codice chiede all’esperto nella composizione negoziata, cioè la ragionevole perseguibilità del risanamento, e di intervenire quando il curatore della consorella non ha ancora scelto tra segnalazione e ricorso. Per soci e garanti persone fisiche, la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario OCC permette di affrontare nello stesso studio il lato personale della crisi di gruppo.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la difesa nell’istruttoria o nell’azione di responsabilità la segue fino all’ultimo grado, senza passaggi di mano. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono saldi infragruppo, cash pooling e requisiti dimensionali, gli avvocati traducono i numeri in difese ed eccezioni.

In conclusione: prima capisci chi sei, poi agisci secondo le tue regole

Alla domanda del titolo la risposta è sì: il curatore della società del gruppo in liquidazione giudiziale può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale delle altre società del gruppo, se sono insolventi e non minori, oppure può limitarsi a segnalarne la crisi; può denunciarne gli amministratori e i sindaci ex art. 2409 c.c.; può agire contro la capogruppo e chi ha partecipato all’abuso ex art. 2497 c.c. Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi; il secondo è agire secondo le tue regole, non secondo quelle di un altro.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente sul confine tra crisi d’impresa e crisi personale: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda proprio la valutazione della risanabilità delle imprese, anche nei gruppi, prima che intervenga il curatore; quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di fiduciario OCC riguarda le persone fisiche, soci e garanti, che la crisi del gruppo trascina con sé.

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