Alla domanda “cosa cambia” non c’è una sola risposta. Dipende da chi sei dentro la procedura. Il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024, è il correttivo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Ha toccato molte norme della liquidazione giudiziale, cioè della procedura che ha preso il posto del fallimento. Le stesse modifiche pesano però in modo molto diverso sui vari soggetti coinvolti.
Tre esempi rapidi:
- per l’imprenditore, e per gli amministratori della società, è diventato un obbligo di legge indicare una PEC per ricevere le comunicazioni della procedura. Chi non lo fa riceve tutto tramite deposito nel fascicolo telematico;
- per il creditore che contesta lo stato passivo, il giudizio di opposizione ora ammette espressamente note difensive scritte e la possibilità di chiudere la lite con una transazione;
- per chi ha firmato un contratto preliminare con l’impresa poi entrata in liquidazione, oppure per la banca che ha un’ipoteca su quel bene, cambiano le regole sugli acconti già versati e su come si può contestare il prezzo.
Questa guida tratta prima, una volta sola, le regole che valgono per tutti. Poi dedica una sezione a ciascuno di cinque profili:
- l’imprenditore in liquidazione e chi amministra la società;
- il creditore che chiede l’ammissione al passivo;
- il promissario acquirente e il creditore ipotecario;
- chi compra beni dalla procedura o rileva crediti e azioni;
- amministratori, sindaci e terzi che possono essere chiamati a rispondere in azioni di responsabilità e di recupero.
Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Questa abilitazione serve a intervenire prima che l’impresa arrivi alla liquidazione giudiziale, e a capire quando la composizione negoziata è ancora possibile. Lo stesso correttivo, come vedremo, ha stabilito che una domanda di liquidazione già pendente non blocca più di per sé l’accesso alla composizione negoziata. L’Avvocato è anche Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC. Questa seconda competenza riguarda le procedure di liquidazione per i debitori che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale, come la liquidazione controllata. Serve quindi a stabilire subito quale procedura si applica davvero al caso concreto.
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Le regole comuni a tutti: cosa ha fatto il correttivo e cosa non ha fatto
Prima di passare ai singoli profili serve una premessa. Il D.Lgs. 136/2024 non è una riforma della liquidazione giudiziale. È un intervento di manutenzione. Corregge norme che nei primi due anni di applicazione del Codice avevano creato problemi pratici, adegua il testo alla direttiva (UE) 2019/1023 e semplifica alcuni passaggi della procedura. Nell’iter di approvazione si è espresso anche il Consiglio di Stato, con il parere n. 910 reso nell’adunanza del 23 luglio 2024. A gennaio 2025 l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione ha dedicato al correttivo la Relazione n. 10 del 30 gennaio 2025.
Va evitata subito una confusione frequente. Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 sui tributi locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, non è un correttivo del Codice della crisi. È il decreto di riforma dei tributi regionali e locali, attuativo della L. 111/2023. Con il suo art. 4 modifica il Codice per estendere ai tributi locali alcuni strumenti, come la transazione fiscale. Riguarda quindi gli strumenti negoziali di regolazione della crisi, non le regole di funzionamento della liquidazione giudiziale esaminate in questa guida.
Ecco le linee comuni del correttivo che valgono per tutti i profili.
1. La procedura diventa più telematica e più rigida sulle comunicazioni
L’art. 10 CCII è stato riscritto in più punti:
- tra i pubblici elenchi da cui si ricavano gli indirizzi PEC entrano anche l’IPA e l’INAD;
- gli organi della procedura non devono più creare d’ufficio un indirizzo PEC per chi non era obbligato ad averne uno;
- il debitore persona fisica, e gli amministratori o liquidatori della società in liquidazione giudiziale, devono indicare un indirizzo PEC (nuovo comma 2-bis). Prima questo obbligo era collocato nell’art. 149 ed era riferito a residenza e domicilio;
- i creditori che non risultano dai pubblici elenchi, compresi quelli esteri, devono indicare una PEC. Se non lo fanno, le comunicazioni sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
- è abrogato il comma che poneva a carico della massa le spese del domicilio digitale.
È stato inoltre abrogato l’art. 199, che chiedeva alla cancelleria di attivare il domicilio digitale del debitore e non era mai stato attuato. Il domicilio digitale della procedura continua a essere creato dal curatore ai sensi dell’art. 126.
La conseguenza pratica vale per tutti: chi non controlla la PEC, o non la indica quando deve, perde le comunicazioni senza che la procedura si fermi.
2. Il curatore deve dichiarare di avere tempo e mezzi
L’art. 126 CCII stabilisce ora che il curatore, quando accetta l’incarico, dichiara di disporre del tempo e delle risorse professionali e organizzative necessarie per svolgere le funzioni con tempestività. In dottrina, anche da parte di magistrati che si occupano della materia, questa previsione è stata letta come un’indicazione al tribunale: il curatore inerte può essere revocato con maggiore facilità.
3. Il comitato dei creditori: silenzio-assenso a quindici giorni
L’art. 140 CCII prevede ora che, per i pareri non vincolanti, il silenzio del comitato dei creditori valga come parere favorevole se la risposta non arriva al curatore entro quindici giorni, o entro il termine più breve che il curatore fissa nei casi urgenti. Per i pareri vincolanti, come quelli su esercizio provvisorio, affitto d’azienda e proposta di concordato, la ricostruzione dottrinale indica che resta il potere sostitutivo del giudice delegato quando il comitato non si pronuncia.
4. L’accertamento del passivo: più poteri al giudice delegato, opposizioni più ordinate
Il decreto di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo (art. 209), quello che si emette quando non c’è attivo da distribuire, passa al giudice delegato. Lo scopo è accelerare la procedura.
Il giudizio di opposizione e impugnazione dello stato passivo (art. 207) viene messo a punto in più punti:
- il decreto che fissa l’udienza può essere emesso dal presidente o dal giudice relatore;
- sono ammesse le transazioni sulle liti di opposizione, e il collegio modifica di conseguenza lo stato passivo;
- sono ammesse espressamente le note difensive scritte;
- il curatore ha un termine di trenta giorni per adeguare lo stato passivo dopo la decisione.
Nelle domande di restituzione e rivendica (art. 204) il debitore può intervenire e impugnare la decisione.
5. La liquidazione dell’attivo: programma più controllato, tempi più chiari
Sul programma di liquidazione (art. 213) il correttivo interviene così:
- il programma passa prima al giudice delegato per i controlli e solo dopo al comitato dei creditori per l’approvazione;
- il curatore può proporne espressamente modifiche;
- la rinuncia ad acquisire un bene all’attivo, cioè la derelizione dei beni che costano più di quanto rendono, è possibile in qualsiasi momento e non più solo quando si adotta il programma. Il comma 2 dell’art. 213, anch’esso modificato dal correttivo, richiede l’autorizzazione del comitato dei creditori quando la liquidazione appare manifestamente non conveniente. La non convenienza si presume dopo sei esperimenti di vendita senza aggiudicazione, salvo diversa autorizzazione del giudice delegato.
Il termine per completare la liquidazione resta di cinque anni dalla sentenza. Il giudice delegato può prorogarlo nei casi di particolare complessità o di difficoltà nelle vendite. Secondo la ricostruzione pubblicata su dirittodellacrisi.it, il nuovo testo non riproduce il tetto massimo di sette anni previsto in precedenza. Il testo vigente del comma 8 dell’art. 213, come riportato da Brocardi con l’annotazione della modifica del D.Lgs. 136/2024 (che ha toccato i commi 1, 2, 5, 8 e 9), fissa il limite di cinque anni dal deposito della sentenza di apertura e ammette il differimento per particolare complessità o difficoltà delle vendite, senza indicare un tetto massimo.
La cessione delle azioni (art. 215), prima limitata alle revocatorie concorsuali, è estesa alle azioni risarcitorie e recuperatorie.
6. La chiusura: anche con liti pendenti e senza attivo
L’art. 234 CCII è stato riformulato: il comma 1 è stato modificato dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 136/2024. Il testo vigente si riferisce ai casi di chiusura dell’art. 233, comma 1, lettere c) e d), e precisa che la chiusura non è impedita né dai crediti verso altre procedure in attesa di riparto né dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi. La chiusura con giudizi pendenti è ora possibile anche quando non è stato acquisito alcun attivo. È espressamente ammessa anche quando la procedura vanta crediti verso altre procedure. È stata chiarita inoltre la legittimazione del curatore nei procedimenti esecutivi e cautelari necessari per dare attuazione alle decisioni favorevoli. Secondo la ricostruzione citata, la disciplina transitoria (art. 56 del correttivo) rende questa norma applicabile anche alle procedure in corso.
7. Prededuzione e procedure in successione
L’art. 6, comma 2, CCII è stato riformulato. La prededuzione opera con l’apertura del concorso e resta anche quando più procedure si succedono, con o senza soluzione di continuità. Per i crediti sorti durante la composizione negoziata, l’art. 22, commi 1-bis e 1-ter, chiarisce che la prededuzione è una caratteristica del credito che opera solo se poi si apre il concorso, e non dipende dall’esito della composizione.
8. Cosa NON è cambiato con il D.Lgs. 136/2024 (anche se lo si legge spesso)
Molti dei “cambiamenti” attribuiti in rete al correttivo del 2024 risalgono in realtà al D.Lgs. 83/2022, intervenuto prima dell’entrata in vigore del Codice. Tra questi:
- la riduzione da 180 a 150 giorni del termine per depositare il programma di liquidazione;
- la regola per cui il curatore che rispetta i termini del programma non fa maturare l’equa riparazione per la durata della liquidazione;
- l’obbligo di pubblicare gli avvisi di vendita sul portale delle vendite pubbliche;
- il rapporto riepilogativo finale da depositare con l’istanza di chiusura.
Sono norme vigenti, ma non vanno attribuite al D.Lgs. 136/2024.
| Area | Articolo CCII | Cosa ha fatto il D.Lgs. 136/2024 |
|---|---|---|
| Comunicazioni | 10, 199 | PEC obbligatoria per debitore e amministratori; deposito nel fascicolo per chi non la indica; abrogato il domicilio digitale d’ufficio |
| Curatore | 126 | Dichiarazione di disporre di tempo e risorse |
| Comitato | 140 | Silenzio-assenso dopo 15 giorni sui pareri non vincolanti |
| Passivo | 204, 207, 209 | Intervento del debitore nelle rivendiche; transazioni e note nelle opposizioni; “non farsi luogo” disposto dal giudice delegato |
| Preliminari | 173 | Acconti pagati con mezzi tracciabili opponibili alla procedura (secondo la ricostruzione consultata) |
| Liquidazione | 213, 215 | Controllo del giudice sul programma; derelizione in ogni momento; proroga per difficoltà di vendita; cessione delle azioni risarcitorie |
| Chiusura | 234 | Chiusura con liti pendenti anche senza attivo; applicabile alle procedure in corso |
Profilo 1 — L’imprenditore in liquidazione e chi amministra la società
La tua situazione
Sei titolare di un’impresa individuale, oppure sei l’amministratore o il liquidatore di una società. Il tribunale ha aperto la liquidazione giudiziale, oppure un creditore ha depositato il ricorso e temi che lo faccia. Hai perso l’amministrazione dei beni, che è passata al curatore. Restano però a tuo carico obblighi di collaborazione, e da come li adempi dipende anche la possibilità di ottenere in futuro l’esdebitazione, se sei una persona fisica, o di limitare le contestazioni di responsabilità, se sei un amministratore.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il correttivo ha spostato su di te il peso di una parte delle comunicazioni. Con il nuovo art. 10, comma 2-bis, CCII, devi indicare un indirizzo PEC per ricevere le comunicazioni della procedura. È un obbligo che riguarda il debitore persona fisica e gli amministratori o liquidatori della società. Prima era collocato nell’art. 149 e riferito a residenza e domicilio. Ora è inserito nella norma generale sulle comunicazioni.
Le altre novità che ti riguardano direttamente:
- Bilancio. L’art. 198, comma 2, nella parte che obbligava il curatore a redigere il bilancio quando il debitore non lo aveva fatto, è stato eliminato. In pratica la ricostruzione contabile dipende ancora di più da quello che consegni tu.
- Rivendiche e restituzioni. Nei procedimenti di restituzione e rivendica (art. 204) puoi intervenire e impugnare la decisione. Il motivo è che solo l’accertamento dei crediti ha effetti limitati alla procedura, mentre la decisione su un bene può toccare i tuoi diritti anche dopo.
- Decreto di non farsi luogo. Se non c’è attivo, il giudice delegato può disporre di non procedere all’accertamento del passivo (art. 209). La dottrina sottolinea che di questa intenzione va informato anche il debitore, perché l’accertamento del passivo serve anche a raccogliere gli elementi utili per l’esdebitazione.
- Prima della sentenza. Con la modifica dell’art. 17, comma 3, lettera d), la pendenza di un ricorso per liquidazione giudiziale non impedisce più di per sé l’accesso alla composizione negoziata della crisi. L’art. 25-quinquies è stato coordinato di conseguenza.
I numeri
Il calendario che ti riguarda ha tre date di riferimento:
- 150 giorni per il deposito del programma di liquidazione da parte del curatore. È una regola del 2022, non del correttivo, ma ti dice quando sapere cosa verrà venduto e come;
- 5 anni dalla sentenza come termine ordinario per completare la liquidazione, prorogabile dal giudice delegato per particolare complessità o difficoltà nelle vendite;
- 15 giorni di silenzio del comitato dei creditori, dopo i quali il parere non vincolante si considera favorevole.
Facciamo un esempio. Sentenza depositata il 14 marzo 2025: il programma va depositato entro l’11 agosto 2025 e la liquidazione andrebbe completata entro il 14 marzo 2030, salvo proroga.
I rischi specifici
Il rischio principale è perdere i passaggi della procedura per non aver indicato o non aver controllato la PEC. Le comunicazioni vengono depositate nel fascicolo informatico e la procedura va avanti: i riparti, le istanze del curatore e la relazione sulle cause del dissesto proseguono anche senza di te.
Ci sono altri due rischi. Il primo è sottovalutare la relazione del curatore prevista dall’art. 130, comma 6. Il correttivo, facilitando la cessione delle azioni risarcitorie (art. 215) e la chiusura con liti pendenti (art. 234), rende più probabile che le contestazioni contro chi ha amministrato sopravvivano alla procedura. Il secondo è non consegnare la documentazione contabile, ora che il curatore non è più tenuto a redigere il bilancio al tuo posto.
Le mosse giuste
- Indica subito una PEC attiva e controllata, e comunicala al curatore per iscritto.
- Consegna in modo ordinato contabilità, inventario e documentazione dei contratti in corso, conservando la prova di ogni consegna.
- Partecipa ai procedimenti di rivendica che toccano beni su cui hai titolo, valutando l’intervento previsto dall’art. 204.
- Se la sentenza non è ancora stata emessa, valuta subito se la composizione negoziata è ancora praticabile, visto che la pendenza del ricorso non la esclude più in automatico.
- Pianifica fin dall’inizio la domanda di esdebitazione, se sei una persona fisica, perché i comportamenti tenuti durante la procedura incidono sulla meritevolezza.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno il percorso della composizione negoziata. È il punto da cui partire quando il ricorso per liquidazione è stato depositato ma la sentenza non è ancora arrivata.
Le domande che ti farai, punto per punto
Devo indicare la PEC anche se ho già un indirizzo nel registro delle imprese?
Per chi è nella tua posizione, la risposta prudente è sì: indicala in modo espresso. La norma vuole che la procedura abbia un canale certo verso il debitore e verso chi amministrava la società. Lo spostamento dell’obbligo dall’art. 149 all’art. 10 rende chiaro che si tratta di una regola sulle comunicazioni, non di un semplice dovere di reperibilità. Per gli amministratori e i liquidatori conviene un indirizzo personale, non quello della società: dopo l’apertura della procedura la casella della società potrebbe non essere più nella tua disponibilità.
Il curatore non redige più il bilancio al posto mio: cosa significa in concreto?
Significa che la ricostruzione dei conti dipende molto di più dalla documentazione che consegni. Se la contabilità è incompleta, la procedura non la “completa” per te con un bilancio d’ufficio. I vuoti restano, e possono essere letti come indizi di cattiva gestione nella relazione sulle cause del dissesto. Per l’imprenditore persona fisica, la collaborazione documentale è anche un investimento sull’esdebitazione futura.
Posso ancora proporre un concordato nella liquidazione giudiziale?
Sì. Lo strumento esiste ed è disciplinato nel Codice. Tieni però conto di un effetto indiretto del correttivo: la cessione delle azioni risarcitorie e recuperatorie (art. 215) può farle uscire dal perimetro dell’attivo prima che una proposta venga depositata. Se la tua proposta punta anche su quelle azioni, i tempi contano.
Il ricorso per liquidazione è stato depositato da una banca: posso ancora chiedere la composizione negoziata?
La modifica dell’art. 17, comma 3, lettera d), stabilisce che la pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale non impedisce più di per sé l’accesso. La composizione richiede comunque che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. Non è un modo per prendere tempo: è un percorso che l’esperto valuta in modo indipendente.
Il calendario dell’imprenditore dopo la sentenza
| Momento | Cosa accade | Cosa devi fare |
|---|---|---|
| Sentenza di apertura | Il curatore accetta dichiarando di avere tempo e risorse (art. 126) | Indicare la PEC (art. 10 c. 2-bis); consegnare scritture e documenti |
| Accertamento del passivo | Il giudice delegato può disporre di non farsi luogo se manca l’attivo (art. 209) | Controllare la tua posizione in vista dell’esdebitazione; intervenire nelle rivendiche (art. 204) |
| Entro 150 giorni | Il curatore deposita il programma di liquidazione, vagliato dal giudice prima del comitato (art. 213) | Segnalare beni di terzi, vincoli, contratti utili alla stima |
| Durante la liquidazione | Possibile derelizione di beni non convenienti; possibile cessione delle azioni (art. 215) | Seguire gli atti che incidono sulla tua posizione personale |
| Chiusura | Possibile anche con liti pendenti e senza attivo (art. 234) | Coordinare la domanda di esdebitazione con le liti aperte |
Giurisprudenza e fonti dedicate
La Cassazione ha già precisato alcuni aspetti dell’apertura della procedura sotto il Codice. Cass. civ., sez. I, n. 24833 del 28 agosto 2026 ha stabilito che la richiesta di rinvio del creditore che ha presentato il ricorso non vincola il tribunale: se i presupposti ricorrono, specie in presenza di altri inadempimenti accertati, la liquidazione giudiziale può essere aperta comunque. Per l’imprenditore questo significa che un accordo dell’ultima ora con il solo creditore istante non mette al riparo dalla sentenza. Cass. civ., sez. I, n. 8532/2026 ha chiarito che la condanna in solido alle spese del legale rappresentante della società che ha impugnato senza successo l’apertura (art. 51, comma 15, CCII) richiede la mala fede, e che non si applica l’art. 94 c.p.c. Le altre fonti interpretative verificate sono la Relazione n. 10 del 30 gennaio 2025 dell’Ufficio del Massimario sul nuovo art. 10, comma 2-bis, e sul nuovo art. 17, e l’analisi della dottrina sui nuovi artt. 198, 204 e 209.
Profilo 2 — Il creditore che chiede l’ammissione al passivo
La tua situazione
Sei un fornitore, un professionista, una banca, un lavoratore o un ente con un credito verso l’impresa in liquidazione giudiziale. Hai ricevuto (o devi ancora ricevere) l’avviso del curatore, devi depositare la domanda di ammissione al passivo e speri di partecipare ai riparti. Oppure il tuo credito è stato escluso o ammesso solo in parte e stai valutando l’opposizione.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, il correttivo interviene soprattutto su due aspetti: come ricevi le comunicazioni e come si svolge il giudizio di opposizione.
Comunicazioni. Se non risulti dai pubblici elenchi (registro delle imprese, INI-PEC, ora anche IPA e INAD), oppure sei un creditore estero, devi indicare un indirizzo PEC. Se non lo fai, tutte le comunicazioni successive, compreso lo stato passivo, vengono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico. Gli organi della procedura non creano più un indirizzo per te. La dottrina sottolinea anche che a tutti i creditori va comunicato l’intero stato passivo, non solo la decisione sul singolo credito. Questo ti consente di valutare anche l’impugnazione dei crediti altrui.
Opposizione e impugnazione (art. 207). Le novità sono quattro:
- il decreto che fissa l’udienza può essere emesso dal presidente o dal relatore;
- puoi transigere la lite con il curatore, e il collegio modificherà lo stato passivo di conseguenza;
- sono ammesse note difensive scritte. La dottrina suggerisce di limitarle alla replica alle nuove eccezioni sollevate dalla curatela;
- il curatore ha trenta giorni per adeguare lo stato passivo dopo la decisione.
Pareri del comitato. Se fai parte del comitato dei creditori, ricorda che quindici giorni di silenzio su un parere non vincolante valgono come parere favorevole (art. 140).
Prededuzione. Se il tuo credito era prededucibile in una procedura precedente, per esempio un concordato non andato a buon fine, la prededuzione resta anche nella liquidazione successiva (art. 6, comma 2). Se hai finanziato o fornito l’impresa durante la composizione negoziata, la prededuzione opera perché si è aperto il concorso, indipendentemente dall’esito delle trattative (art. 22, commi 1-bis e 1-ter).
I numeri
Prendiamo un fornitore con un credito di 38.470 €, escluso per 9.255 € perché la documentazione era insufficiente. Le tappe sono queste:
- presenta l’opposizione;
- in corso di causa, se il curatore è disponibile, valuta una transazione;
- se la transazione viene approvata, il collegio modifica lo stato passivo;
- da quel momento il curatore ha 30 giorni per adeguarlo.
Se invece non hai indicato la PEC, la comunicazione dello stato passivo depositata nel fascicolo informatico produce i suoi effetti anche se non l’hai letta. Il termine per l’opposizione può quindi scadere senza che tu lo sappia.
I rischi specifici
Il rischio principale è trattare il fascicolo informatico come un archivio e non come il luogo dove ti arrivano le comunicazioni. Il secondo rischio è sottovalutare il decreto di non farsi luogo all’accertamento del passivo (art. 209), ora disposto dal giudice delegato: se l’attivo non c’è, la procedura può fermarsi prima che il tuo credito venga accertato. Il terzo rischio riguarda la chiusura con liti pendenti (art. 234), che può ora intervenire anche senza attivo acquisito. Per sapere se e quando riceverai qualcosa devi seguire l’esito delle cause che il curatore lascia in corso.
Le mosse giuste
- Indica una PEC nella domanda di ammissione, anche se pensi di essere già in un pubblico elenco.
- Documenta il credito fin dalla domanda (fatture, contratti, estratti contabili, prova della consegna), perché l’opposizione non è il luogo per rimediare a lacune evitabili.
- Leggi l’intero stato passivo, non solo la riga che ti riguarda: puoi impugnare i crediti altrui ammessi senza titolo sufficiente.
- Valuta in anticipo una transazione se la contestazione riguarda solo una parte del credito.
- Segui le istanze di chiusura per capire quali liti restano pendenti e come incideranno sul riparto finale.
Le domande che ti farai, punto per punto
Sono un creditore estero: cosa cambia per me?
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto. Il nuovo art. 10 ti chiede di indicare un indirizzo PEC, perché non risulti dai pubblici elenchi italiani. Se non lo fai, le comunicazioni sono eseguite con deposito nel fascicolo informatico, che di fatto non consulterai. Per un creditore estero, la PEC indicata nella domanda di ammissione è la prima tutela, prima ancora delle prove del credito.
Il comitato dei creditori non ha risposto: il curatore può procedere?
Sui pareri non vincolanti sì. Trascorsi quindici giorni dalla richiesta, o il termine più breve fissato nei casi urgenti, il silenzio vale come parere favorevole (art. 140). Se fai parte del comitato, l’inerzia non blocca più la procedura: produce un consenso.
Posso transigere sulla mia opposizione e cosa succede allo stato passivo?
Puoi, e il collegio modifica lo stato passivo in base alla transazione (art. 207). È una novità importante per i crediti contestati solo in parte. Spesso la lite verte su interessi, penali o su una parte delle forniture. Una transazione equilibrata può chiudere la vertenza e fissare il credito ammesso senza attendere la sentenza.
Il giudice ha disposto di non farsi luogo all’accertamento del passivo: il mio credito è perso?
Il decreto si emette quando non c’è attivo da ripartire, ed è ora di competenza del giudice delegato (art. 209). Il credito non si estingue per effetto del decreto, ma nella procedura non sarà accertato né soddisfatto. Bisogna allora verificare se esistono coobbligati, garanti o altre fonti di recupero, e se il debitore persona fisica chiederà l’esdebitazione. In quel procedimento potrai far valere le tue ragioni.
Avevo finanziato l’impresa durante la composizione negoziata: sono prededucibile?
La prededuzione è una caratteristica del credito che opera se si apre il concorso, indipendentemente dall’esito della composizione negoziata (art. 22, commi 1-bis e 1-ter). Il presupposto resta che il credito sia sorto nel rispetto delle regole che lo qualificano come prededucibile. Questo va verificato documento per documento.
Le tappe del creditore, in sintesi
| Tappa | Novità del correttivo | Errore da evitare |
|---|---|---|
| Domanda di ammissione | PEC obbligatoria per chi non è nei pubblici elenchi | Contare sull’indirizzo “trovato” dalla procedura |
| Comunicazione dello stato passivo | Va comunicato l’intero stato passivo | Leggere solo la propria posizione |
| Opposizione / impugnazione | Decreto di fissazione dal presidente o dal relatore; note scritte; transazioni | Usare le note per introdurre temi nuovi non ammessi |
| Dopo la decisione | Il curatore adegua lo stato passivo entro 30 giorni | Non verificare l’adeguamento prima del riparto |
| Chiusura | Possibile con liti pendenti anche senza attivo | Disinteressarsi dei riparti supplementari |
Giurisprudenza e fonti dedicate
Sull’accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale la Cassazione è già intervenuta più volte. Cass. civ., sez. I, n. 8652 del 7 aprile 2026 ha affermato che anche il termine per ricorrere in Cassazione contro il decreto del tribunale sull’opposizione allo stato passivo è soggetto alla sospensione feriale, che va dal 1° al 31 agosto. Cass. civ., sez. I, n. 19288 dell’11 giugno 2026, in una liquidazione giudiziale, ha escluso che la concessione abusiva di credito renda di per sé nullo il finanziamento. Per respingere l’insinuazione della banca occorre un reato-contratto o un intento funzionalmente predatorio accertato. Cass. civ., sez. I, n. 19264 dell’11 giugno 2026 ha invece escluso l’ammissione al passivo del credito bancario fondato su un finanziamento nullo perché erogato in violazione di norme penali imperative. Sulla vecchia legge fallimentare, ma con principi utili per scrivere bene domanda e opposizione, si segnalano altre pronunce. Cass. civ., sez. I, n. 24602 dell’11 agosto 2026 dichiara inammissibile la domanda di insinuazione “aperta”, cioè indeterminata nell’ammontare. Cass. civ., sez. I, n. 24672 del 17 agosto 2026 dichiara nullo il decreto deciso prima della scadenza dei termini concessi alle parti per gli scritti difensivi. È un principio da tenere presente ora che l’art. 207 ammette espressamente le note difensive. Secondo il Tribunale di Caltanissetta, decisione del 16 aprile 2026, chiedere in opposizione il privilegio non domandato nell’istanza di ammissione costituisce una domanda nuova, e quindi inammissibile. Le novità sull’art. 207 e sull’art. 10 sono illustrate anche nella dottrina dei magistrati che si occupano della materia e nella Relazione n. 10/2025 del Massimario. Chi cita sentenze sulla vecchia legge fallimentare per sostenere un’opposizione deve verificare caso per caso che il principio sia compatibile con il testo riformato.
Profilo 3 — Il promissario acquirente e il creditore ipotecario
La tua situazione
Hai firmato un contratto preliminare per acquistare un immobile da un’impresa che è poi entrata in liquidazione giudiziale, e hai versato degli acconti. Oppure sei la banca o il creditore che ha un’ipoteca su quell’immobile e vedi il bene destinato a uscire dall’attivo a un prezzo concordato anni prima, magari molto più basso del valore attuale. Sono due posizioni opposte, ma il correttivo le ha disciplinate insieme. Per questo le trattiamo nello stesso profilo.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, se sei promissario acquirente, e ti danno uno strumento nuovo, se sei creditore ipotecario.
Secondo la ricostruzione pubblicata su dirittodellacrisi.it dalla giudice del Tribunale di Roma Lucia De Bernardin, la modifica dell’art. 173, comma 4, CCII rende pienamente opponibili alla procedura gli acconti versati con mezzi tracciabili. A questa tutela il correttivo ha affiancato un contrappeso per il creditore ipotecario. Il creditore ipotecario sul bene oggetto del preliminare può contestare il prezzo, se il valore di mercato al momento della stipula era superiore di almeno un quarto. Se il prezzo viene giudicato incongruo, il contratto si scioglie e il bene viene liquidato, a meno che l’acquirente non versi la differenza prima della decisione del collegio. La stessa ricostruzione colloca la contestazione nel procedimento di impugnazione dello stato passivo (artt. 206 e 207), ma non indica con certezza il numero del nuovo comma.
I numeri
Facciamo un esempio. Prezzo nel preliminare: 187.300 €. Acconti versati con bonifico: 41.650 €. Valore di mercato al momento della stipula, secondo la stima: 251.900 €.
- Soglia di un quarto: 187.300 × 1,25 = 234.125 €.
- Il valore di mercato (251.900 €) supera la soglia: la contestazione del creditore ipotecario è ammissibile nel merito.
- Differenza tra valore e prezzo: 251.900 − 187.300 = 64.600 €.
- Se il prezzo viene giudicato incongruo, il promissario acquirente può conservare il contratto versando 64.600 € prima della decisione del collegio. Altrimenti il contratto si scioglie e il bene viene venduto dalla procedura.
Se invece il valore di mercato fosse stato di 229.800 €, sotto la soglia di 234.125 €, la contestazione non avrebbe avuto il presupposto quantitativo.
I rischi specifici
Per il promissario acquirente, il rischio principale è aver pagato acconti in contanti o comunque senza tracciabilità, perché la tutela piena è legata proprio a questo requisito. Per il creditore ipotecario, il rischio è non attivarsi in tempo nel procedimento sullo stato passivo e perdere l’occasione di contestare un prezzo troppo basso. Per entrambi c’è poi il rischio di una perizia fatta male. Tutto si gioca sul valore di mercato alla data della stipula, non su quello attuale.
Le mosse giuste
Se sei promissario acquirente:
- raccogli subito le prove di pagamento (bonifici, assegni tracciati, quietanze);
- verifica se il preliminare era trascritto e quale tutela ne deriva;
- valuta in anticipo la disponibilità della differenza, nel caso di contestazione del prezzo.
Se sei creditore ipotecario:
- fai stimare il valore del bene alla data del preliminare, con un metodo che regga in contraddittorio;
- coordina la contestazione con la tua domanda di ammissione e con l’eventuale impugnazione dello stato passivo.
Le domande che ti farai, punto per punto
Ho pagato una parte degli acconti con bonifico e una parte in contanti: cosa succede?
Per chi è nella tua posizione, la distinzione è decisiva. Secondo la ricostruzione consultata, la tutela piena riguarda gli acconti versati con mezzi tracciabili. La parte pagata in contanti dovrà essere provata con gli strumenti ordinari, e la sua sorte è molto più incerta. Prima di qualsiasi altra mossa, separa gli importi tracciati da quelli non tracciati e conserva l’intera documentazione bancaria.
Sono il creditore ipotecario: come si stabilisce il valore di mercato “alla stipula”?
Serve una stima retrospettiva, riferita alla data del preliminare e non a quella della liquidazione. Il metodo deve reggere in contraddittorio: comparabili dell’epoca, stato del bene, destinazione urbanistica, eventuali vincoli. Una stima riferita al valore attuale rischia di essere contestata proprio sul punto che la norma considera rilevante.
Il promissario acquirente può evitare lo scioglimento?
Sì, versando la differenza prima che il collegio decida. Questo cambia il modo di gestire la lite. Il promissario acquirente deve valutare per tempo se ha la liquidità necessaria, o se può ottenerla con un finanziamento. Il creditore ipotecario deve sapere che la contestazione può concludersi non con il recupero del bene, ma con l’incasso della differenza a beneficio della massa.
Il contratto preliminare non era trascritto: ho comunque tutela?
La trascrizione del preliminare incide sulla posizione dell’acquirente secondo le regole generali del codice civile e del Codice della crisi. La sua assenza non cancella la rilevanza degli acconti tracciati, ma cambia l’opponibilità del contratto. Il caso va esaminato sul titolo concreto.
Il percorso a due voci
| Fase | Promissario acquirente | Creditore ipotecario |
|---|---|---|
| Apertura della procedura | Raccoglie le prove di pagamento e verifica la trascrizione | Deposita la domanda di ammissione con la prova dell’ipoteca |
| Stima | Prepara una controstima difensiva | Fa eseguire la stima retrospettiva alla data della stipula |
| Contestazione | Valuta il versamento della differenza | Contesta il prezzo se il valore supera di almeno un quarto |
| Decisione | Conserva il bene se ha versato la differenza | Il bene viene liquidato se il contratto si scioglie |
Giurisprudenza e fonti dedicate
La disciplina è recente e la ricostruzione riportata qui è dottrinale. In questa sessione non sono state verificate pronunce di legittimità sul nuovo meccanismo di contestazione del prezzo. Per il creditore ipotecario che vuole contestare l’ammissione di altri creditori è utile Cass. civ., sez. I, n. 28161 del 23 ottobre 2025. Riguarda la liquidazione controllata e ragiona espressamente per analogia con la liquidazione giudiziale: il liquidatore non ha bisogno dell’autorizzazione del giudice delegato per impugnare l’ammissione di un credito allo stato passivo. Il punto va affrontato partendo dal testo vigente degli artt. 173, 206 e 207 CCII.
Profilo 4 — Chi compra beni dalla procedura o rileva crediti e azioni
La tua situazione
Sei un investitore, un’impresa concorrente, un fondo o un privato interessato ad acquistare un immobile, un ramo d’azienda, un magazzino o un marchio venduto dalla liquidazione giudiziale. Oppure sei interessato a rilevare dalla procedura un credito o un’azione giudiziaria, per esempio un’azione di responsabilità contro gli ex amministratori. Ti interessano i tempi, la stabilità dell’acquisto e quello che la procedura può effettivamente vendere.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: dopo il correttivo, la procedura può cederti più cose, e il programma che stabilisce cosa venderà è controllato più da vicino.
- Programma di liquidazione (art. 213). Prima di essere approvato dal comitato dei creditori, il programma passa al vaglio del giudice delegato. Il curatore può proporre modifiche. Può anche rinunciare in qualsiasi momento ad acquisire un bene all’attivo, se la sua liquidazione non conviene. In pratica, un bene che oggi compare nel programma potrebbe esserne escluso domani.
- Durata. Il termine per completare la liquidazione resta di cinque anni dalla sentenza, con proroga possibile per particolare complessità o difficoltà nelle vendite. Il messaggio è che la procedura non può tenere i beni fermi all’infinito.
- Cessione delle azioni (art. 215). La cessione non è più limitata alle revocatorie concorsuali: puoi rilevare anche azioni risarcitorie e recuperatorie. La dottrina segnala una conseguenza. Se le azioni vengono cedute, escono dal perimetro di un eventuale concordato nella liquidazione proposto da chi avrebbe interesse a neutralizzare le azioni di responsabilità.
- Vendite. Restano in vigore le regole introdotte nel 2022: procedure competitive, pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, possibilità di vendite delegate al giudice delegato secondo il codice di procedura civile. Non sono novità del 2024. Sulla sospensione della vendita, il parere del comitato dei creditori è non vincolante e si forma con il silenzio-assenso dopo quindici giorni (art. 140).
I numeri
Prendiamo un’azione di responsabilità del valore nominale di 412.800 € contro gli ex amministratori. Il curatore valuta i costi e i tempi dell’azione e decide di cederla anziché tenere aperta la procedura. Un terzo offre 96.350 €, cioè circa il 23% del valore nominale. Questa somma entra subito nell’attivo e viene distribuita nel riparto. Il cessionario si assume l’alea del giudizio.
L’alternativa per la procedura è la chiusura con lite pendente (art. 234). In questo caso i creditori incasseranno l’eventuale esito favorevole solo in un secondo momento, attraverso riparti supplementari.
I rischi specifici
Il rischio principale, per chi compra un’azione, è valutarla solo sul suo valore nominale. Contano invece la solvibilità del convenuto, le coperture assicurative, le prescrizioni e lo stato delle prove. Per chi compra un bene, il rischio è basarsi su un programma che il curatore può modificare e da cui può escludere beni non convenienti.
Le mosse giuste
- Leggi il programma di liquidazione e le sue modifiche, non solo l’avviso di vendita.
- Fai una due diligence sull’azione o sul bene prima di presentare un’offerta.
- Verifica i vincoli (ipoteche, trascrizioni, preliminari opponibili, contestazioni pendenti sul prezzo).
- Valuta i tempi: una proroga per difficoltà nelle vendite può allungare il calendario delle aste.
Le domande che ti farai, punto per punto
Un bene che mi interessa è scomparso dal programma di liquidazione: perché?
Dopo il correttivo il curatore può rinunciare ad acquisire un bene all’attivo in qualsiasi momento, non solo quando adotta il programma (art. 213). Succede quando la liquidazione costerebbe più di quanto renderebbe: beni gravati da oneri di bonifica, crediti di difficile recupero, quote di società senza valore. Il bene torna nella disponibilità del debitore, con le relative conseguenze, e da quel momento l’interlocutore non è più il curatore.
Comprare un’azione di responsabilità è un affare?
Può esserlo, ma un’azione si compra per quello che vale davvero, non per l’importo scritto nell’atto di citazione. Bisogna considerare la solvibilità dei convenuti, l’esistenza e i limiti delle polizze, le eccezioni di prescrizione, lo stato delle prove documentali, la durata prevedibile del giudizio e i costi di prosecuzione. La cessione ora riguarda anche le azioni risarcitorie e recuperatorie, quindi l’offerta sul mercato si è ampliata. Si è ampliata però anche la quantità di azioni deboli in vendita.
Il termine di cinque anni mi garantisce che la vendita si farà entro una certa data?
No. È un termine per la procedura, non un impegno verso l’acquirente. Può essere prorogato dal giudice delegato per particolare complessità o per difficoltà nelle vendite. Il termine dice però che le vendite non possono rimanere ferme senza giustificazione.
Chi decide se una vendita può essere sospesa?
Nei casi previsti, la sospensione della vendita richiede il parere del comitato dei creditori. È un parere non vincolante, e il silenzio protratto per quindici giorni equivale a parere favorevole (art. 140). Per chi partecipa a un’asta conviene seguire anche gli atti del comitato, non solo il portale delle vendite.
Checklist dell’acquirente
| Verifica | Dove si trova l’informazione | Perché conta dopo il correttivo |
|---|---|---|
| Inclusione del bene nel programma | Programma di liquidazione e sue modifiche | Il programma è vagliato dal giudice e modificabile; la derelizione è possibile in ogni momento |
| Vincoli e preliminari | Registri immobiliari, stato passivo | I preliminari con acconti tracciati possono essere opponibili |
| Contestazioni pendenti sul prezzo | Fascicolo dell’impugnazione dello stato passivo | Il bene potrebbe tornare in vendita o restare all’acquirente |
| Azioni cedibili | Relazione del curatore, istanze di cessione | Possono essere cedute anche azioni risarcitorie e recuperatorie |
| Tempi | Proroghe concesse dal giudice delegato | La proroga è legata alla complessità o alle difficoltà di vendita |
Giurisprudenza e fonti dedicate
Le novità sugli artt. 213 e 215 sono descritte nella dottrina citata. In questa sessione non sono state verificate pronunce di legittimità sui testi riformati dell’art. 213. Il testo vigente del comma 8 è stato però riscontrato direttamente (v. le regole comuni). Le regole sulle vendite introdotte nel 2022 (artt. 216 e 217) restano il riferimento principale per la stabilità dell’acquisto.
Profilo 5 — Amministratori, sindaci e terzi esposti ad azioni di responsabilità e recupero
La tua situazione
Sei stato amministratore, sindaco o revisore di una società entrata in liquidazione giudiziale. Oppure sei un terzo, per esempio un socio, una società del gruppo o un beneficiario di pagamenti, che teme di ricevere un’azione revocatoria, risarcitoria o di recupero da parte del curatore. Ti chiedi se la chiusura della procedura metta fine al rischio.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. Il correttivo ha reso più difficile che le azioni contro di te si esauriscano con la chiusura della procedura.
- Cessione delle azioni (art. 215). Le azioni risarcitorie e recuperatorie possono essere cedute a terzi. Il tuo interlocutore potrebbe quindi diventare un cessionario privato, interessato solo al recupero.
- Chiusura con liti pendenti (art. 234). La procedura può chiudersi anche se non è stato acquisito alcun attivo, lasciando in piedi i giudizi. La legittimazione del curatore copre i procedimenti esecutivi e cautelari necessari ad attuare le decisioni favorevoli. Secondo la ricostruzione consultata, la regola si applica anche alle procedure già in corso.
- Relazione del curatore (art. 130, comma 6). La dottrina insiste sulla completezza di questa relazione, perché è il documento da cui partono le azioni di recupero e di risarcimento.
- Bilancio non redatto dal curatore. Il venir meno dell’obbligo del curatore di redigere il bilancio al posto del debitore (art. 198, comma 2) sposta l’attenzione sulle omissioni contabili di chi amministrava.
I numeri
Facciamo un esempio. Azione di responsabilità per 412.800 € avviata dal curatore. Per chiudere la procedura il curatore può scegliere tra tre strade:
- proseguire la lite e chiudere con il giudizio pendente;
- cedere l’azione a un terzo;
- transigere.
Se la cede per 96.350 €, il cessionario proseguirà per l’intero importo che riesce a dimostrare. Dal tuo punto di vista la pretesa non si riduce. Cambia solo il soggetto che la porta avanti, e spesso cambia la sua disponibilità a una soluzione transattiva.
I rischi specifici
Il rischio principale è contare sulla chiusura della procedura come se fosse una sanatoria. C’è un altro rischio da non trascurare per chi ha amministrato una società poi sottoposta a un concordato fallito: i crediti prededucibili sorti in quella procedura conservano la prededuzione anche nella liquidazione successiva (art. 6, comma 2). L’attivo disponibile per i creditori ordinari si riduce, e con esso l’interesse di tutti a una soluzione rapida.
Le mosse giuste
- Ricostruisci subito la documentazione sulle decisioni gestorie contestabili (verbali, delibere, flussi finanziari).
- Verifica le coperture assicurative (polizze D&O) e i termini di denuncia.
- Monitora gli atti del curatore relativi a cessioni e transazioni delle azioni.
- Valuta una proposta transattiva prima che l’azione venga ceduta.
Le domande che ti farai, punto per punto
La procedura si è chiusa: posso considerarmi al sicuro?
Per chi è nella tua posizione, purtroppo no. Il nuovo art. 234 consente la chiusura con giudizi pendenti, anche senza attivo acquisito. Il curatore resta legittimato a proseguire i giudizi e ad avviare esecuzioni e misure cautelari per attuare le decisioni favorevoli. La chiusura cambia la forma della procedura, non la sorte della tua causa.
Chi mi farà causa se l’azione viene ceduta?
Il cessionario, cioè un soggetto privato che ha acquistato l’azione dalla procedura. Rispetto al curatore ha un interesse esclusivamente economico. Può essere più aperto a una transazione rapida, ma anche più determinato nel recupero se ha pagato un prezzo significativo. Seguire le istanze di cessione permette di valutare in anticipo se conviene proporre una soluzione alla procedura prima che l’azione passi di mano.
Le pronunce sulla responsabilità degli amministratori nel fallimento valgono ancora?
I principi sostanziali sulla responsabilità degli amministratori derivano in larga parte dal codice civile e non sono stati toccati dal correttivo. Le pronunce rese nel vigore della legge fallimentare possono quindi restare utili sui presupposti della responsabilità. Vanno lette però con attenzione per tutto ciò che riguarda la legittimazione, la cessione e la chiusura, dove le regole sono nuove.
Sono un sindaco: le novità mi riguardano?
Sì, come qualsiasi soggetto esposto ad azioni risarcitorie della procedura. La cessione delle azioni (art. 215) e la chiusura con liti pendenti (art. 234) valgono anche per le azioni contro gli organi di controllo. Cambia solo il contenuto della responsabilità, che si valuta in base ai doveri di vigilanza.
Mappa dei rischi per chi ha amministrato o controllato
| Situazione | Effetto del correttivo | Mossa difensiva prioritaria |
|---|---|---|
| Azione di responsabilità avviata | Può essere ceduta a terzi (art. 215) | Valutare una transazione prima della cessione |
| Procedura senza attivo | Può chiudersi con la lite ancora pendente (art. 234) | Non sospendere la difesa dopo la chiusura |
| Contabilità lacunosa | Il curatore non redige più il bilancio al posto del debitore | Ricostruire e documentare le scelte gestorie |
| Crediti prededucibili da una procedura precedente | La prededuzione resta (art. 6 c. 2) | Considerare il minore attivo nelle trattative |
Giurisprudenza e fonti dedicate
Il nuovo art. 234 e il nuovo art. 215 sono illustrati dalla dottrina citata. In questa sessione non sono state verificate pronunce di legittimità sui testi riformati. Per gli amministratori resta rilevante il regime delle spese nei giudizi sull’apertura. Cass. civ., sez. I, n. 28483 del 27 ottobre 2025 ha condannato in solido con la società, ai sensi dell’art. 51, comma 15, CCII, il legale rappresentante che aveva proposto in mala fede ricorso per cassazione contro l’apertura di una liquidazione controllata. La norma colpisce personalmente chi rappresenta l’impresa nelle impugnazioni pretestuose. Le pronunce sulle azioni di responsabilità rese sotto la legge fallimentare restano un riferimento sui presupposti sostanziali, ma non sui nuovi meccanismi di cessione e chiusura.
Tre fascicoli, tre esiti: le simulazioni
Applichiamo le stesse novità del correttivo a tre fascicoli diversi. Sono ipotesi dimostrative, non casi reali.
Simulazione A — Il creditore senza PEC. Un creditore estero con un credito di 27.340 € deposita la domanda di ammissione senza indicare un indirizzo PEC. Lo stato passivo, che esclude il credito per 6.180 €, viene comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico. Il creditore se ne accorge solo dopo la scadenza del termine per l’opposizione.
– Esito: l’esclusione parziale diventa definitiva nella procedura.
– Variante corretta: con la PEC indicata nella domanda, il creditore riceve la comunicazione, propone opposizione e, durante il giudizio, conclude una transazione con il curatore per 4.020 € su 6.180 €. Il collegio modifica lo stato passivo e il curatore lo adegua entro 30 giorni. Il credito ammesso sale da 21.160 € a 25.180 €.
Simulazione B — Il preliminare a prezzo basso. Prezzo del preliminare 187.300 €, acconti tracciati 41.650 €, valore di mercato alla stipula 251.900 €.
– La soglia del quarto (234.125 €) è superata, quindi il creditore ipotecario contesta il prezzo.
– Se il prezzo viene giudicato incongruo, le strade sono due. Il promissario acquirente versa la differenza di 64.600 € prima della decisione e conserva l’acquisto, per un esborso complessivo di 251.900 €. Oppure il contratto si scioglie e il bene viene liquidato.
– Gli acconti versati con mezzi tracciabili godono della tutela piena prevista dal nuovo art. 173, comma 4, secondo la ricostruzione dottrinale consultata.
Simulazione C — La procedura con poco attivo e una lite. Sentenza depositata il 14 marzo 2025. Attivo liquido: 18.740 €. Unica risorsa significativa: l’azione di responsabilità da 412.800 €.
– Programma entro l’11 agosto 2025.
– Il 3 settembre 2025 il curatore chiede al comitato il parere non vincolante sulla sospensione di una vendita minore. Il comitato tace, e il 18 settembre 2025 il parere si considera favorevole.
– Per l’azione il curatore ha due opzioni. Può cederla per 96.350 € e distribuire 115.090 € complessivi, al lordo delle spese. Oppure può chiedere la chiusura con lite pendente ai sensi dell’art. 234, rinviando ai riparti supplementari quanto ricaverà in futuro.
– La scelta dipende dalla probabilità di successo e dai tempi. Senza proroghe, il termine quinquennale scade il 14 marzo 2030.
I casi misti: quando appartieni a più profili
Molti lettori si ritroveranno in più di una sezione.
L’amministratore che è anche creditore della società, per esempio per compensi non pagati o finanziamenti soci, deve tenere distinte le due posizioni. Come amministratore deve indicare la PEC ai sensi dell’art. 10, comma 2-bis, e collaborare con il curatore. Come creditore deposita la domanda di ammissione, dove il suo credito potrà essere contestato dal curatore o da altri creditori. Gli altri creditori ricevono infatti l’intero stato passivo e possono impugnare i crediti ammessi. Le eventuali azioni di responsabilità nei suoi confronti possono incidere sulla strategia anche nell’accertamento del passivo, per esempio con eccezioni di compensazione da valutare con attenzione.
Il socio garante. Chi ha garantito personalmente i debiti della società in liquidazione non è parte della procedura come debitore, ma ne subisce gli effetti. I creditori garantiti possono rivolgersi a lui, e se paga può insinuarsi in surroga. Se il socio è una persona fisica non imprenditore e non riesce a far fronte alle garanzie, le procedure a cui guardare sono quelle da sovraindebitamento: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata. È proprio qui che entra in gioco la competenza del Gestore della crisi L. 3/2012 e dell’OCC. La Cassazione esige rigore su questo passaggio: secondo Cass. civ., sez. I, n. 28576 del 28 ottobre 2025, il tribunale deve controllare la relazione dell’OCC che accompagna la domanda di liquidazione controllata sia sul piano formale sia su quello sostanziale, perché la sua completezza è un presupposto essenziale per l’apertura. Per l’imprenditore individuale che ha già cancellato l’impresa dal registro, Cass. civ., sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026 ha escluso l’accesso al concordato minore: resta solo la liquidazione controllata. Nella liquidazione controllata, infine, Cass. civ., sez. I, n. 28573 del 28 ottobre 2025 ha ritenuto rigoroso e non incostituzionale il termine per le domande tardive dell’art. 270, comma 2, lettera d), CCII, e inammissibile la domanda tardiva sorretta da una giustificazione infondata.
Il promissario acquirente che è anche fornitore. Un’impresa edile che ha firmato un preliminare su un’unità del cantiere e che è anche creditrice per lavori eseguiti ha due posizioni. Gli acconti tracciati restano opponibili secondo il nuovo art. 173. Il credito per lavori segue la via ordinaria dell’ammissione al passivo. Una contestazione del prezzo da parte della banca ipotecaria può spingerla a valutare insieme il versamento della differenza e la compensazione, ma con le cautele del caso.
L’imprenditore individuale che chiede l’esdebitazione e ha una lite in corso. Se la procedura si chiude con liti pendenti ai sensi del nuovo art. 234, l’imprenditore deve coordinare la domanda di esdebitazione con la presenza di giudizi ancora aperti. Le regole su termini e condizioni dell’esdebitazione nella liquidazione giudiziale (artt. 278-283) vanno verificate sul testo vigente al momento della domanda, perché il dibattito interpretativo dopo i correttivi è ancora aperto.
Il confronto tra profili
| Aspetto | Imprenditore / amministratore | Creditore insinuato | Promissario acquirente / ipotecario | Acquirente di beni o azioni | Amministratori e terzi convenuti |
|---|---|---|---|---|---|
| Novità principale | PEC obbligatoria (art. 10 c. 2-bis) | Transazioni e note nelle opposizioni (art. 207) | Acconti tracciati opponibili; contestazione del prezzo (art. 173) | Cessione di azioni risarcitorie (art. 215) | Chiusura con liti pendenti anche senza attivo (art. 234) |
| Termine chiave | 150 giorni per il programma (regola del 2022) | 30 giorni per l’adeguamento dello stato passivo dopo la decisione | Prima della decisione del collegio, per versare la differenza | 5 anni per la liquidazione, prorogabili | Le liti restano aperte dopo la chiusura |
| Tutela rafforzata | Intervento nelle rivendiche (art. 204) | Comunicazione dell’intero stato passivo | Tutela piena degli acconti tracciati | Programma controllato dal giudice delegato | Nessuna rilevante |
| Rischio principale | Comunicazioni perse | Termine di opposizione scaduto senza saperlo | Prova del pagamento o stima carenti | Valutare solo il valore nominale | Considerare la chiusura una sanatoria |
Leggendo la tabella per colonne si vede quanto il correttivo cambi la posizione di ciascuno. Leggendola per righe emerge la logica comune: la procedura è più rapida, più telematica e meno disposta ad aspettare chi non partecipa.
Le domande trasversali
Il correttivo si applica alle liquidazioni giudiziali già aperte?
In linea generale le norme processuali nuove si applicano agli atti compiuti dopo l’entrata in vigore. Il D.Lgs. 136/2024 ha però una disciplina transitoria propria (art. 56). Secondo la ricostruzione consultata, il nuovo art. 234 sulla chiusura con liti pendenti si applica espressamente anche alle procedure pendenti. Per le altre norme occorre verificare caso per caso la disposizione transitoria. La questione del regime applicabile prima e dopo il correttivo è già arrivata in Cassazione, anche se in materia di concordato. Cass. civ., sez. I, n. 15593 del 21 maggio 2026 si è occupata dell’omologazione trasversale (art. 112, comma 2, CCII) nel concordato in continuità senza l’adesione di Fisco ed enti previdenziali, escludendo che si applichi il regime anteriore al D.Lgs. 136/2024. Anche nella liquidazione giudiziale, quindi, il diritto intertemporale va verificato norma per norma.
Le novità sulle vendite del 2024 sono quelle sul portale delle vendite pubbliche?
No. La pubblicità sul portale, le procedure competitive e il termine di 150 giorni per il programma derivano dal D.Lgs. 83/2022. Il D.Lgs. 136/2024 è intervenuto sul procedimento di approvazione del programma, sulla derelizione, sulla proroga del termine di liquidazione e sulla cessione delle azioni.
Cosa succede se il ricorso per liquidazione è stato depositato ma il tribunale non ha ancora deciso?
Con la modifica dell’art. 17, comma 3, lettera d), la pendenza del ricorso non impedisce più di per sé l’accesso alla composizione negoziata. Bisogna valutare in fretta se ci sono le condizioni per un risanamento.
Il D.Lgs. 147/2026 ha cambiato la liquidazione giudiziale?
Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali non è un correttivo del Codice. Le sue modifiche al CCII estendono ai tributi locali gli strumenti del Codice, come la transazione fiscale anche nella composizione negoziata. Non riguardano le regole della liquidazione giudiziale descritte in questa guida.
La procedura può davvero chiudersi senza attivo con cause ancora aperte?
Sì, dopo il nuovo art. 234. È possibile anche se non è stato acquisito alcun attivo. In questo caso non si emette il decreto di non farsi luogo all’accertamento del passivo, e il curatore resta legittimato per i giudizi e per la loro esecuzione.
La giurisprudenza profilo per profilo: fonti verificate
Questa sezione ha un’avvertenza che vale come indicazione di metodo. Il D.Lgs. 136/2024 ha poco più di due anni e le norme commentate in questa guida sono in larga parte nuove. Le pronunce che seguono applicano le regole del Codice sull’apertura, sull’accertamento del passivo e sulla liquidazione controllata. Alcune, dichiarate espressamente, riguardano la legge fallimentare. Nessuna, tra quelle reperite, interpreta già i nuovi testi degli artt. 213, 215 e 234. Le altre fonti verificate sono documenti istituzionali e dottrina qualificata. Non sono riportate pronunce note solo dal titolo.
Per tutti i profili.
– Consiglio di Stato, parere n. 910, adunanza del 23 luglio 2024. È il parere sullo schema del correttivo, richiamato dalla Relazione del Massimario. Rileva come fonte per leggere le scelte del legislatore, soprattutto sull’adeguamento alla direttiva (UE) 2019/1023.
– Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Relazione n. 10 del 30 gennaio 2025. È la relazione tematica sul correttivo. Ricostruisce il nuovo art. 2, lettera m-bis), per cui gli strumenti di regolazione sono diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata. Ricostruisce anche il nuovo art. 6, comma 2, sulla prededuzione nelle procedure in successione. Rileva perché orienta l’interpretazione della Corte.
Per l’imprenditore e gli amministratori.
– La Relazione n. 10/2025 ricostruisce il nuovo art. 10, comma 2-bis: l’obbligo di PEC per il debitore persona fisica e per gli amministratori o liquidatori, spostato dall’art. 149, e l’abrogazione del comma 6 sulle spese del domicilio digitale. Ricostruisce anche il nuovo art. 17, comma 3, lettera d): la pendenza di una domanda di liquidazione non preclude la composizione negoziata.
Per il creditore insinuato.
– La ricostruzione dottrinale della giudice Lucia De Bernardin (Tribunale di Roma), pubblicata su dirittodellacrisi.it il 30 settembre 2024, illustra le novità degli artt. 207, 209 e 140. Rileva come prima lettura qualificata del testo da parte di un giudice che si occupa della materia.
Per il promissario acquirente e il creditore ipotecario.
– La stessa ricostruzione descrive il nuovo assetto dell’art. 173, comma 4, e della contestazione del prezzo. È il punto più bisognoso di verifiche future in giurisprudenza.
Per gli acquirenti e per i terzi convenuti.
– La stessa fonte commenta gli artt. 213, 215 e 234 e la loro applicabilità alle procedure in corso ai sensi dell’art. 56 del correttivo.
Pronunce sul Codice della crisi.
– Cass. civ., sez. I, n. 24833 del 28 agosto 2026. Principio: la richiesta di rinvio del creditore istante non vincola il tribunale, che apre la liquidazione giudiziale se ne ricorrono i presupposti. Rilevanza: per l’imprenditore, un accordo con il solo ricorrente non basta.
– Cass. civ., sez. I, n. 8532/2026. Principio: la condanna solidale alle spese del legale rappresentante (art. 51, comma 15) presuppone la mala fede; l’art. 94 c.p.c. non si applica. Rilevanza: amministratori che impugnano l’apertura.
– Cass. civ., sez. I, n. 28483 del 27 ottobre 2025. Principio: il legale rappresentante che ricorre in mala fede contro l’apertura di una liquidazione controllata è condannato in solido alle spese. Rilevanza: amministratori e terzi.
– Cass. civ., sez. I, n. 8652 del 7 aprile 2026. Principio: il termine per il ricorso in Cassazione contro il decreto sull’opposizione allo stato passivo è soggetto alla sospensione feriale (1-31 agosto). Rilevanza: creditori che impugnano.
– Cass. civ., sez. I, n. 19288 dell’11 giugno 2026. Principio: la concessione abusiva di credito non rende automaticamente nullo il finanziamento ai fini dell’ammissione al passivo. Rilevanza: banche e curatori nell’accertamento del passivo.
– Cass. civ., sez. I, n. 19264 dell’11 giugno 2026. Principio: non si ammette al passivo il credito derivante da un finanziamento nullo per violazione di norme penali imperative. Rilevanza: contestazione dei crediti bancari altrui.
– Cass. civ., sez. I, n. 28161 del 23 ottobre 2025. Principio: il liquidatore della liquidazione controllata impugna l’ammissione di un credito senza autorizzazione del giudice delegato, per analogia con la liquidazione giudiziale. Rilevanza: impugnazioni dei crediti altrui.
– Cass. civ., sez. I, n. 28573 del 28 ottobre 2025. Principio: nella liquidazione controllata il termine per le tardive dell’art. 270 è rigoroso e la giustificazione infondata del ritardo rende inammissibile la domanda. Rilevanza: creditori di garanti e debitori minori.
– Cass. civ., sez. I, n. 28576 del 28 ottobre 2025. Principio: la relazione dell’OCC va controllata nella forma e nella sostanza ed è presupposto essenziale dell’apertura della liquidazione controllata. Rilevanza: casi misti, garanti persone fisiche.
– Cass. civ., sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026. Principio: l’imprenditore individuale cancellato non può accedere al concordato minore; resta la liquidazione controllata. Rilevanza: casi misti.
– Cass. civ., sez. I, n. 15593 del 21 maggio 2026. Principio: in tema di omologazione trasversale nel concordato in continuità senza adesione dei creditori pubblici, è escluso il regime anteriore al D.Lgs. 136/2024. Rilevanza: diritto intertemporale del correttivo.
Pronunce sulla legge fallimentare (principi utili, da adattare).
– Cass. civ., sez. I, n. 24602 dell’11 agosto 2026. Principio: è inammissibile l’insinuazione indeterminata nell’importo. Rilevanza: redazione della domanda.
– Cass. civ., sez. I, n. 24672 del 17 agosto 2026. Principio: è nullo il decreto deciso prima della scadenza dei termini per gli scritti difensivi. Rilevanza: note difensive nel nuovo art. 207.
– Cass. civ., sez. I, n. 13318 dell’8 maggio 2026. Principio: nella correzione dell’errore materiale dello stato passivo, il termine di impugnazione decorre dalla definitività del reclamo contro il decreto di esecutività. Rilevanza: creditori che scoprono errori nello stato passivo.
– Tribunale di Caltanissetta, 16 aprile 2026. Principio: il privilegio non chiesto nella domanda di ammissione non può essere introdotto in opposizione. Rilevanza: completezza della domanda.
Per le pronunce sui nuovi testi degli artt. 213, 215 e 234 sarà necessario verificarne gli estremi (Corte, numero, data) su fonti ufficiali prima di utilizzarle in un atto.
Cosa può fare lo Studio Monardo per te
Ogni profilo richiede strumenti diversi. Ecco cosa fa concretamente lo Studio:
- Verifichiamo la procedura applicabile al tuo caso. Controlliamo se l’impresa supera le soglie della liquidazione giudiziale o se si ricade nella liquidazione controllata o in un’altra procedura da sovraindebitamento.
- Per l’imprenditore con un ricorso pendente, analizziamo i presupposti della composizione negoziata. Sfruttiamo il fatto che la pendenza del ricorso non la esclude più in automatico, e prepariamo la documentazione per la piattaforma.
- Per gli amministratori, organizziamo la consegna di contabilità e documenti al curatore, con verbali di consegna, e attiviamo la PEC prevista dall’art. 10, comma 2-bis.
- Per i creditori, redigiamo la domanda di ammissione al passivo con la documentazione probatoria e l’indicazione della PEC, e controlliamo l’intero stato passivo per individuare i crediti altrui impugnabili.
- Proponiamo opposizioni e impugnazioni allo stato passivo ai sensi dell’art. 207, gestendo le note difensive e valutando la transazione con il curatore quando conviene.
- Per i promissari acquirenti, ricostruiamo la tracciabilità degli acconti e la trascrizione del preliminare. Per i creditori ipotecari, impostiamo la contestazione del prezzo sulla stima del valore alla data della stipula.
- Per chi acquista beni o azioni dalla procedura, esaminiamo il programma di liquidazione e le sue modifiche, i vincoli sui beni e la solidità delle azioni cedute.
- Per amministratori, sindaci e terzi convenuti, analizziamo la relazione del curatore e prepariamo la difesa nelle azioni di responsabilità e di recupero, anche quando sono cedute a terzi o restano pendenti dopo la chiusura.
- Per l’imprenditore persona fisica, impostiamo fin dall’inizio il percorso verso l’esdebitazione, verificando condizioni e termini sul testo vigente.
- Per i garanti persone fisiche, valutiamo l’accesso alle procedure da sovraindebitamento con il supporto dell’OCC.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per l’imprenditore, il profilo dominante in questa guida, conta soprattutto l’abilitazione di Esperto Negoziatore. Consente di valutare con cognizione di causa se esiste ancora uno spazio di risanamento prima della sentenza, e quale assetto dare ai rapporti con i creditori se la liquidazione è inevitabile. Per i garanti e i debitori minori conta invece la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea. Questo vale per l’opposizione allo stato passivo come per la difesa in un’azione di responsabilità. Lo staff dello Studio riunisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono la contabilità, i flussi finanziari e le stime, gli avvocati costruiscono la strategia processuale.
Chiusura
Il primo passo è capire quale profilo ti riguarda. Il secondo è agire secondo le regole del tuo profilo, e non secondo quelle generali della liquidazione giudiziale. Il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha reso la procedura più rapida e più telematica. Ha dato strumenti nuovi a chi partecipa attivamente: transazioni nelle opposizioni, contestazione del prezzo nei preliminari, cessione delle azioni. Ha invece reso più dura la posizione di chi resta fermo: comunicazioni depositate nel fascicolo, silenzio-assenso del comitato, liti che sopravvivono alla chiusura.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: segue l’impresa nella fase in cui la liquidazione giudiziale si può ancora evitare e sa leggere le conseguenze della procedura quando si apre. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC: può quindi indicare a garanti, soci e piccoli imprenditori la procedura alternativa corretta, dalla liquidazione controllata alla ristrutturazione dei debiti.
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