L’impresa ha depositato la domanda di concordato in continuità aziendale e, nel giro di pochi giorni, il fornitore di materie prime comunica che non consegnerà più nulla finché non saranno saldate le fatture arretrate: è legittimo? E, guardando la stessa scena dall’altro lato, il fornitore che vanta 60.000 euro di crediti mai pagati è davvero obbligato a continuare a consegnare merce a un cliente che ha appena dichiarato di non riuscire a onorare i propri debiti?
Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa interruzione può essere illegittima per un fornitore e del tutto lecita per un altro, a seconda che esista un contratto pendente, che quel contratto sia essenziale per la prosecuzione dell’attività, che siano state chieste e ottenute misure protettive e che il mancato pagamento riguardi crediti anteriori o posteriori alla domanda. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), con l’art. 94-bis introdotto dal D.Lgs. 83/2022 e ritoccato dal correttivo D.Lgs. 136/2024, ha costruito un equilibrio delicato tra la tutela della continuità aziendale e la libertà contrattuale del fornitore. Va soppesato caso per caso.
Il rapporto con i fornitori durante la crisi è il terreno su cui si gioca la sopravvivenza dell’impresa, ed è esattamente il terreno della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi. Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: una funzione che consiste proprio nel tenere al tavolo debitore e creditori strategici, nel valutare quali contratti siano davvero indispensabili alla continuità e nel trovare l’equilibrio tra il sacrificio richiesto al fornitore e la prosecuzione dell’attività. È la stessa logica che governa l’art. 94-bis CCII nel concordato in continuità.
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Il quadro di partenza: contratti pendenti, crediti anteriori e crediti nuovi
Prima di confrontare le strade possibili occorre fissare quattro concetti, perché l’elemento dirimente non è mai “il concordato” in astratto ma la combinazione di questi fattori.
1. Contratto pendente o semplice ordine?
L’art. 94-bis CCII si occupa dei contratti pendenti, cioè dei contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda. Rientrano tipicamente qui il contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), il contratto quadro di fornitura con ordini attuativi, l’accordo di subfornitura pluriennale, la fornitura di energia o di servizi informatici con canone periodico.
Il rovescio della medaglia è evidente: se tra impresa e fornitore non esiste alcun contratto in corso, ma soltanto una serie di ordini singoli, il fornitore resta in linea di principio libero di non accettare nuovi ordini. Nel nostro ordinamento non esiste un obbligo generale a contrarre (salvo le ipotesi particolari del monopolio legale, art. 2597 c.c., o dei servizi pubblici regolati). La protezione dell’art. 94-bis riguarda il rapporto contrattuale in essere, non la “relazione commerciale” in senso economico.
2. Cosa dice l’art. 94-bis CCII
La norma si articola in due commi con presupposti diversi:
- Comma 1: i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità, dell’emissione del decreto di apertura (art. 47) o della richiesta o concessione di misure protettive o cautelari. I patti contrari sono inefficaci. È il divieto delle cosiddette clausole ipso facto.
- Comma 2: i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell’art. 54, comma 2, non possono rifiutare l’adempimento, provocare la risoluzione, anticipare la scadenza o modificare in danno i contratti essenziali in corso di esecuzione per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla domanda. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente, incluse le forniture la cui interruzione impedirebbe la prosecuzione dell’attività del debitore.
Il comma 1 neutralizza la reazione alla procedura in quanto tale; il comma 2 neutralizza la reazione ai debiti vecchi, ma solo per i contratti essenziali e solo in presenza di misure protettive. Fuori da questi due recinti, il diritto comune dei contratti riprende spazio.
3. Crediti anteriori e crediti posteriori
I crediti del fornitore per forniture eseguite prima del deposito sono crediti concorsuali: saranno soddisfatti secondo il piano, spesso in percentuale e con i tempi della proposta. I crediti per forniture eseguite dopo il deposito, nell’ambito della gestione dell’impresa durante la procedura, sono invece crediti prededucibili ai sensi dell’art. 6 CCII, cioè da pagare integralmente e alle scadenze, al di fuori del concorso. Questa distinzione è la vera bussola: il fornitore che continua a consegnare non finanzia il passato, ma vende al presente con un credito che la legge colloca in posizione privilegiata.
4. La domanda con riserva
Molte imprese depositano prima una domanda “con riserva” (art. 44 CCII), riservandosi di presentare piano e proposta entro il termine fissato dal tribunale. Il dubbio se l’art. 94-bis operi già in questa fase è stato affrontato dal Tribunale di Milano con decreto del 2 novembre 2025, che ha ritenuto applicabili le tutele quando il debitore indichi fin da subito il concordato in continuità come strumento scelto e depositi un progetto di piano adeguato, valorizzando l’art. 44, comma 1-quater, CCII introdotto dal correttivo. Si tratta di un’interpretazione estensiva di merito, non ancora consolidata, ma che sposta in avanti il momento in cui il fornitore perde la libertà di reazione.
Su queste basi, le strade realmente percorribili nel rapporto di fornitura sono tre: proseguire la fornitura, sospenderla nei casi in cui la sospensione resta lecita, oppure ridefinire il rapporto attraverso gli strumenti che il Codice mette a disposizione dell’impresa (pagamento autorizzato dei crediti anteriori, sospensione o scioglimento del contratto, rinegoziazione). Ciascuna ha un profilo ideale e un costo nascosto.
Opzione 1 — Proseguire la fornitura alle condizioni del contratto
In cosa consiste
È la strada che l’art. 94-bis rende in molti casi obbligata e che, in altri, resta una scelta del fornitore. Il fornitore continua a consegnare secondo il contratto pendente; le fatture emesse per le consegne successive al deposito sono crediti prededucibili (art. 6 CCII), mentre i crediti anteriori restano nel concorso e seguono la sorte prevista dal piano. La base normativa sta nel combinato dell’art. 94-bis (che impedisce di reagire alla domanda o, per i contratti essenziali protetti, ai debiti pregressi) e della regola generale per cui i contratti pendenti nel concordato proseguono, salvo che il debitore chieda di sospenderli o scioglierli ai sensi dell’art. 97 CCII.
Quando ha senso: tre scenari
- Contratto di somministrazione essenziale con misure protettive in corso. Il fornitore di energia o di semilavorati senza i quali la linea produttiva si ferma è vincolato dal comma 2: interrompere per i crediti vecchi non è consentito. La prosecuzione non è qui una scelta, ma la sola condotta lecita.
- Fornitore che punta sul cliente nel medio periodo. Anche quando l’interruzione sarebbe teoricamente possibile (ad esempio per un contratto non essenziale), il fornitore può valutare che un concordato in continuità ben costruito preservi un cliente che, ristrutturato, tornerà a comprare. A fronte di questo vantaggio va messo in conto il rischio che il piano fallisca.
- Forniture nuove pagate a breve. Se l’impresa paga regolarmente le consegne posteriori alla domanda, il fornitore che prosegue vende di fatto a un cliente solvibile per il presente, con un credito prededucibile per l’eventuale residuo.
Come si esegue in sintesi
Il fornitore annota la data di deposito della domanda (e quella di eventuali misure protettive), separa contabilmente le fatture anteriori da quelle posteriori, insinua o comunque fa valere i crediti anteriori nelle forme previste dalla procedura e monitora i pagamenti delle nuove consegne. Dal lato dell’impresa, la prosecuzione richiede liquidità per pagare puntualmente le forniture correnti: senza di essa, l’Opzione 1 si trasforma rapidamente nell’Opzione 2.
Vantaggi motivati
- Il credito nuovo è prededucibile: in caso di successiva liquidazione giudiziale, le forniture eseguite in funzione o in occasione della procedura sono soddisfatte prima dei creditori concorsuali.
- Il fornitore conserva il cliente e, spesso, partecipa con maggiore peso al voto sulla proposta, potendo valutare la convenienza del piano con informazioni aggiornate.
- L’impresa evita il blocco produttivo, che è la prima causa di fallimento dei piani in continuità.
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia per il fornitore è duplice. In primo luogo, la prededuzione è una protezione forte ma non assoluta: se l’impresa non genera cassa e la procedura degrada in liquidazione giudiziale, anche i crediti prededucibili possono restare in parte insoddisfatti quando l’attivo non basta. In secondo luogo, le rassegne di giurisprudenza recenti (2025-2026) segnalano un orientamento della Cassazione restrittivo sulla prededucibilità dei crediti sorti dopo l’omologazione, nella fase esecutiva del concordato in continuità: chi continua a fornire anche dopo l’omologa deve sapere che, se il piano non regge e si apre una liquidazione, quei crediti potrebbero non godere della prededuzione. Per l’impresa, il rischio è di ottenere la prosecuzione formale ma non la collaborazione sostanziale: tempi di consegna allungati, priorità ad altri clienti, qualità meno curata.
Pronunce a supporto
Il già citato Trib. Milano, decreto 2 novembre 2025, conferma che il regime dell’art. 94-bis può operare già nella fase con riserva, rafforzando l’obbligo di prosecuzione dei contratti pendenti. Trib. Bari, sez. II, ordinanza 8 luglio 2024 (R.G. 10191/2023) mostra quanto incisive siano le misure protettive dell’art. 54, comma 2: dalla loro pubblicazione le iniziative dei creditori sul patrimonio del debitore si arrestano, presupposto che il comma 2 dell’art. 94-bis richiama espressamente.
Profilo ideale dell’Opzione 1: contratto pendente ed essenziale, misure protettive in corso, impresa in grado di pagare puntualmente le forniture correnti e fornitore interessato a conservare il cliente.
Opzione 2 — Sospendere o interrompere la fornitura nei casi in cui resta lecito
In cosa consiste
L’art. 94-bis non abolisce il diritto comune dei contratti: ne vieta un uso specifico. Il fornitore resta libero di reagire a fatti diversi dalla domanda di concordato e, per i contratti non essenziali o in assenza di misure protettive, perfino al mancato pagamento dei crediti anteriori. Gli strumenti sono quelli del codice civile: l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), la sospensione per mutamento delle condizioni patrimoniali (art. 1461 c.c.), la risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.), la mancata rinnovazione del contratto alla scadenza naturale, il rifiuto di nuovi ordini non coperti da un contratto pendente.
Quando ha senso: tre scenari
- Mancato pagamento delle forniture posteriori alla domanda. È lo scenario più netto. Se l’impresa non paga le consegne eseguite dopo il deposito, il fornitore non reagisce né alla procedura né ai debiti anteriori, ma a un inadempimento nuovo. Il divieto dell’art. 94-bis non copre l’impresa che, durante la procedura, smette di pagare il presente. L’eccezione di inadempimento torna pienamente invocabile, nel rispetto della buona fede e della proporzionalità.
- Contratto non essenziale, o assenza di misure protettive. Il comma 2 opera solo per i contratti essenziali e solo verso i creditori interessati dalle misure protettive. Se il contratto non è essenziale (ad esempio una fornitura di materiale promozionale) o se l’impresa non ha chiesto o non ha ottenuto le misure, il fornitore può far valere il mancato pagamento dei crediti anteriori secondo le regole generali, fermo il divieto del comma 1 di reagire alla sola domanda.
- Assenza di contratto pendente. Se la relazione si fonda su ordini singoli, ogni ordine è un nuovo contratto e il fornitore può rifiutarlo o subordinarlo a condizioni diverse, come il pagamento anticipato. Lo stesso vale per il contratto a termine che giunge alla sua scadenza naturale: il fornitore non è obbligato a rinnovarlo, purché la mancata rinnovazione non sia in realtà un’anticipazione mascherata della scadenza.
Come si esegue in sintesi
Il fornitore deve poter dimostrare il fondamento autonomo della propria reazione: individua le fatture insolute posteriori alla domanda, invia una diffida motivata con riferimento a quelle specifiche fatture, valuta la proporzionalità della sospensione rispetto all’inadempimento e, solo se necessario, agisce per la risoluzione. Ogni comunicazione che colleghi la sospensione al deposito del concordato o ai crediti pregressi di un contratto essenziale espone il fornitore all’inefficacia della propria iniziativa e alle domande dell’impresa.
Vantaggi motivati
- Il fornitore limita l’esposizione: non accumula nuovo credito verso un cliente che non paga il presente.
- La reazione è fondata su regole collaudate del diritto dei contratti, con un’ampia elaborazione giurisprudenziale sull’eccezione di inadempimento.
- Si crea una leva negoziale legittima: la prospettiva della sospensione spinge l’impresa a regolarizzare i pagamenti correnti o a proporre garanzie.
Rischi e svantaggi onesti
L’elemento dirimente è la qualificazione del contratto. Chi sospende ritenendo il contratto “non essenziale”, mentre il tribunale lo considera essenziale, si trova ad aver violato l’art. 94-bis: la sospensione è inefficace, l’impresa può chiedere tutela (anche in via d’urgenza) e il fornitore rischia di rispondere dei danni da interruzione dell’attività. Allo stesso modo, la sospensione ex art. 1461 c.c. per “mutamento delle condizioni patrimoniali” è una strada scivolosa: se il peggioramento invocato coincide con la crisi che ha condotto al concordato, la reazione rischia di essere letta come una reazione alla domanda in quanto tale, vietata dal comma 1. Infine, per l’impresa l’Opzione 2 subita può significare il fermo produttivo e il crollo dell’intero piano.
Pronunce a supporto
Il panorama giurisprudenziale specifico sull’art. 94-bis è ancora giovane. Il Trib. Milano, decreto 2 novembre 2025 è utile anche in chiave inversa: il fornitore sosteneva che il contratto si fosse già risolto prima delle misure protettive e che la norma non operasse nella fase con riserva; il tribunale ha respinto la seconda tesi, ricordando al fornitore che la finestra temporale per una reazione libera si chiude presto. Chi intende sospendere deve quindi muoversi con estrema attenzione ai tempi.
Profilo ideale dell’Opzione 2: fornitore con crediti posteriori alla domanda rimasti insoluti, oppure titolare di un contratto chiaramente non essenziale o privo di contratto pendente, in grado di documentare che la reazione non dipende dal concordato in sé.
Opzione 3 — Ridefinire il rapporto: pagamento autorizzato, rinegoziazione, sospensione o scioglimento
In cosa consiste
Tra la prosecuzione pura e l’interruzione esiste una terza strada, che di regola è promossa dall’impresa ma interessa da vicino il fornitore. Il Codice offre tre strumenti:
- Pagamento autorizzato dei crediti anteriori (art. 100 CCII): l’impresa che presenta domanda di concordato in continuità può chiedere al tribunale l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.
- Sospensione o scioglimento del contratto (art. 97 CCII): l’impresa può chiedere di essere autorizzata a sospendere o sciogliere i contratti pendenti non più coerenti con il piano; al contraente spetta un indennizzo, trattato come credito anteriore.
- Rinegoziazione consensuale: nuove condizioni per le forniture future (pagamento anticipato o a breve, garanzie, riduzione dei volumi), da concordare nel rispetto delle regole sugli atti di straordinaria amministrazione durante la procedura.
Quando ha senso: tre scenari
- Fornitore realmente infungibile, crediti pregressi rilevanti. Se il fornitore è insostituibile e minaccia di uscire dal rapporto alla prima occasione lecita (ad esempio alla scadenza del contratto), il pagamento autorizzato dei crediti anteriori ex art. 100 può costare meno della perdita del fornitore.
- Contratto antieconomico per l’impresa. Se il contratto pendente prevede prezzi o quantitativi non più sostenibili, all’impresa conviene chiederne lo scioglimento ex art. 97 anziché subirlo; il fornitore otterrà un indennizzo concorsuale.
- Relazione senza contratto quadro. Dove il fornitore non è vincolato e l’impresa non può costringerlo, la rinegoziazione è spesso l’unica strada per garantire la continuità.
Come si esegue in sintesi
Per l’art. 100 occorrono l’istanza al tribunale, l’attestazione del professionista indipendente e una motivazione puntuale sull’essenzialità della prestazione e sulla funzionalità del pagamento al miglior soddisfacimento dei creditori. Per l’art. 97 occorre l’istanza motivata, con indicazione del contratto, delle ragioni della sospensione o dello scioglimento e della quantificazione dell’indennizzo. La rinegoziazione richiede, a seconda del contenuto, l’autorizzazione del tribunale e comunque la trasparenza verso il commissario giudiziale.
Vantaggi motivati
- Per il fornitore, l’art. 100 è l’unica via per ottenere l’integrale pagamento di un credito anteriore senza attendere il piano.
- Per l’impresa, l’art. 97 consente di liberarsi di contratti che zavorrano il piano, trasformando l’obbligo in un indennizzo concorsuale.
- Per entrambi, la rinegoziazione sposta il conflitto dal piano giudiziale a quello negoziale, con minori tempi e minore incertezza.
Rischi e svantaggi onesti
A fronte di questi vantaggi, va soppesato che l’art. 100 è uno strumento eccezionale: il tribunale non autorizza pagamenti preferenziali generici, e un’istanza fondata su un’attestazione debole viene respinta. Il fornitore non ha un diritto a essere pagato ex art. 100, e chi subordina la prosecuzione di un contratto essenziale protetto a quel pagamento torna nel perimetro del divieto. L’art. 97 trasforma il credito del fornitore in un indennizzo concorsuale, cioè in un credito destinato al soddisfacimento parziale. La rinegoziazione, infine, richiede che entrambe le parti abbiano qualcosa da guadagnare: senza un piano credibile, il fornitore non ha motivo di concedere nulla.
Pronunce a supporto
Il Trib. Milano, decreto 2 novembre 2025, ha richiamato, a sostegno dell’applicazione anticipata del regime della continuità, anche gli artt. 54 e 97, comma 7, CCII, a conferma del fatto che il sistema dei contratti pendenti va letto unitariamente: prosecuzione, sospensione e scioglimento sono tasselli di un’unica disciplina orientata alla conservazione del valore aziendale.
Profilo ideale dell’Opzione 3: fornitore infungibile con crediti anteriori consistenti, oppure contratto pendente che grava sul piano, in un contesto in cui entrambe le parti preferiscono un accordo verificabile a un contenzioso dall’esito incerto.
Nodi trasversali che incidono su tutte e tre le strade
Prima di passare ai numeri, alcuni profili attraversano tutte le opzioni e possono spostare l’esito della valutazione. Ignorarli significa confrontare strade che, nel caso concreto, non sono davvero disponibili.
Il recesso con preavviso e la mancata rinnovazione
Molti contratti di fornitura prevedono un diritto di recesso con preavviso, esercitabile senza motivazione. Il fornitore può esercitarlo durante il concordato in continuità? Il testo dell’art. 94-bis vieta di “anticipare la scadenza” o di “provocare la risoluzione” per il solo fatto della domanda o delle misure: il recesso esercitato in conformità al contratto, per ragioni del tutto estranee alla crisi del cliente, non è testualmente colpito. Il rovescio della medaglia è che, se il recesso viene esercitato pochi giorni dopo il deposito della domanda, dopo anni di rapporto senza contestazioni, la coincidenza temporale diventa un forte indizio del suo reale motivo. In un eventuale giudizio, l’onere di spiegare la ragione autonoma del recesso finirà di fatto sul fornitore. Lo stesso ragionamento vale per la disdetta alla scadenza naturale: in linea di principio il fornitore non è tenuto a rinnovare, ma una disdetta comunicata in modo anomalo rispetto alla prassi del rapporto può essere letta come un modo per aggirare il divieto.
La proporzionalità dell’eccezione di inadempimento
Anche quando l’impresa non paga le forniture posteriori alla domanda, l’eccezione di inadempimento non è un interruttore automatico. L’art. 1460, comma 2, c.c. esclude il rifiuto di adempiere quando, avuto riguardo alle circostanze, esso sia contrario a buona fede. Sospendere un contratto essenziale per una fattura modesta, pagata con pochi giorni di ritardo, mentre l’impresa sta regolarmente onorando tutte le altre forniture correnti, è una reazione che va soppesata con prudenza. L’elemento dirimente è il rapporto tra gravità dell’inadempimento e gravità della reazione: più l’interruzione è idonea a fermare l’impresa, più l’inadempimento posto a sua giustificazione deve essere significativo e documentato.
Il ruolo del commissario giudiziale
Nel concordato in continuità l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa, ma sotto la vigilanza del commissario giudiziale, e gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale. Per il fornitore questo significa che, in caso di dubbi sulla capacità dell’impresa di pagare le forniture correnti, è possibile e spesso opportuno segnalarli al commissario: è un canale istituzionale che non richiede di sospendere nulla e che può indurre l’impresa a regolarizzare la posizione. Per l’impresa significa che ogni accordo con un fornitore strategico che esuli dall’ordinaria amministrazione (ad esempio la concessione di garanzie o il riconoscimento di condizioni di favore sul pregresso) va costruito tenendo conto delle autorizzazioni necessarie, pena l’inefficacia dell’atto verso i creditori.
Fornitori di servizi finanziari e affidamenti
Una questione delicata, discussa in dottrina, è se l’art. 94-bis si applichi anche ai contratti bancari, come le linee di credito autoliquidanti o gli affidamenti in conto corrente, e come si coordini con la disciplina di vigilanza che impone alle banche di classificare le esposizioni deteriorate. Il dibattito è aperto e non esistono, allo stato, soluzioni consolidate: per i rapporti con gli istituti di credito, a differenza delle forniture di beni, la valutazione richiede l’incrocio tra diritto della crisi e regole di settore, ed è il terreno in cui il coordinamento con professionisti esperti di diritto bancario diventa decisivo.
Il parallelo con la composizione negoziata
Lo stesso equilibrio si ritrova, in forma analoga, nella composizione negoziata della crisi: l’art. 18, comma 5, CCII stabilisce che i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Chi ha già condotto una trattativa assistita dall’esperto negoziatore conosce bene questa logica: il fornitore strategico non è un avversario da neutralizzare, ma un interlocutore da coinvolgere, perché la sua collaborazione vale più di qualunque provvedimento giudiziale. Quando l’impresa arriva al concordato in continuità dopo una composizione negoziata, i rapporti con i fornitori sono spesso già stati mappati e in parte rinegoziati, e questo riduce sensibilmente il rischio di interruzioni.
Clausole di riserva della proprietà e merce già consegnata
Un’ultima avvertenza riguarda la merce già consegnata e non pagata. Il fornitore che vende con patto di riservato dominio, opponibile secondo le regole generali, conserva i diritti che ne derivano; ma la pretesa di ritirare la merce già consegnata, se motivata dal solo mancato pagamento di crediti anteriori, si scontra con le misure protettive e, per i contratti essenziali, con il comma 2 dell’art. 94-bis. Anche qui la scelta tra azione e attesa va soppesata alla luce della cronologia e della natura del contratto.
Le tre strade alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia per mostrare come cambiano gli esiti applicando le diverse opzioni agli stessi presupposti. Non descrivono casi reali.
Simulazione A — Contratto essenziale, misure protettive concesse
Dati di partenza comuni. Un’impresa di trasformazione alimentare ha un contratto quadro triennale di fornitura di vaschette in plastica per il confezionamento, in scadenza il 31 dicembre 2027. Alla data del deposito della domanda di concordato in continuità (14 aprile 2026) il fornitore vanta crediti scaduti per 47.380 €. Le misure protettive ex art. 54, comma 2, CCII risultano pubblicate e confermate. Le consegne mensili valgono in media 18.920 €, con pagamento a 60 giorni. Senza vaschette la linea si ferma in tre giorni.
- Opzione 1 (prosecuzione). Il fornitore continua a consegnare. I 47.380 € restano credito concorsuale: se il piano prevede per i chirografari una soddisfazione del 28%, il fornitore riceverà circa 13.266 € secondo i tempi della proposta. Le consegne successive (ad esempio maggio-dicembre 2026, 8 × 18.920 = 151.360 €) sono prededucibili e, se l’impresa paga regolarmente, sono incassate per intero.
- Opzione 2 (sospensione per crediti anteriori). Il fornitore comunica il 20 aprile 2026 che sospende le consegne fino al saldo dei 47.380 €. Il contratto è essenziale e il fornitore è interessato dalle misure protettive: la sospensione ricade nel divieto dell’art. 94-bis, comma 2. L’impresa può chiedere tutela urgente per ottenere la ripresa delle consegne e far valere i danni da fermo. Il fornitore non ottiene il pagamento e si espone a un contenzioso.
- Opzione 3 (art. 100). L’impresa, consapevole che il fornitore è infungibile e che il rapporto è teso, chiede l’autorizzazione a pagare i 47.380 € con attestazione del professionista indipendente. Se il tribunale autorizza, il fornitore incassa integralmente il credito anteriore e prosegue le forniture; gli altri creditori sopportano il costo di quel pagamento preferenziale, giustificato dalla migliore soddisfazione complessiva.
Esito comparato: la sospensione è la strada meno efficace per il fornitore; la prosecuzione gli garantisce il presente; l’art. 100 gli restituisce anche il passato, ma dipende da una scelta dell’impresa e del tribunale.
Simulazione B — Stesso contratto, ma l’impresa non paga le forniture nuove
Dati di partenza. Gli stessi della Simulazione A. Le consegne di maggio (18.920 €) e giugno (19.340 €) 2026 vengono fatturate e scadono rispettivamente il 30 luglio e il 30 agosto 2026. Nessuna delle due viene pagata.
- Opzione 1 (prosecuzione ad oltranza). Il fornitore continua a consegnare anche a luglio e agosto: accumula 38.260 € di crediti prededucibili scaduti più le consegne in corso. Se l’impresa non ha cassa, il vantaggio della prededuzione si riduce di fatto, perché in un’eventuale liquidazione giudiziale la massa attiva potrebbe non coprire tutti i prededucibili.
- Opzione 2 (eccezione di inadempimento). Il 3 settembre 2026 il fornitore diffida l’impresa indicando le due fatture posteriori alla domanda e preannuncia la sospensione delle consegne in mancanza di pagamento entro un termine congruo. Qui il fornitore non reagisce né alla domanda né ai crediti anteriori, ma a un inadempimento nuovo: l’art. 94-bis non vieta questa reazione, che resta soggetta ai canoni di buona fede e proporzionalità dell’art. 1460 c.c.
- Opzione 3 (rinegoziazione). L’impresa, informato il commissario giudiziale, propone il pagamento a 15 giorni delle consegne future e un piano di rientro per le due fatture scadute, con l’eventuale autorizzazione del tribunale ove l’atto ecceda l’ordinaria amministrazione. Il fornitore mantiene il cliente riducendo l’esposizione.
Esito comparato: in questo scenario l’Opzione 2 diventa una scelta legittima e razionale per il fornitore, mentre la prosecuzione senza condizioni diventa la più rischiosa.
Simulazione C — Nessun contratto quadro, solo ordini singoli
Dati di partenza. Un’impresa metalmeccanica in concordato in continuità acquista da anni bulloneria speciale da un distributore, senza contratto quadro: ogni ordine è accettato di volta in volta. Alla domanda (2 marzo 2026) il distributore vanta 12.715 € di crediti anteriori. Il 10 marzo l’impresa invia un nuovo ordine da 4.380 €.
- Opzione 1. Il distributore accetta l’ordine alle solite condizioni: il credito di 4.380 € sarà prededucibile.
- Opzione 2. Il distributore rifiuta l’ordine. Non essendovi un contratto pendente, l’art. 94-bis non trova applicazione: il rifiuto di concludere un nuovo contratto è, in linea generale, libero.
- Opzione 3. Il distributore accetta l’ordine solo con pagamento anticipato o alla consegna. È la soluzione di equilibrio più frequente nella pratica: l’impresa ottiene il materiale, il distributore non rischia sul nuovo credito.
Esito comparato: in assenza di contratto pendente, la leva dell’impresa è economica (essere un cliente che paga), non giuridica.
Il confronto in tabella
La tabella mette a confronto le tre strade sui parametri che pesano di più. Va letta tenendo presente che le tre opzioni non sono sempre tutte disponibili: per un contratto essenziale con misure protettive, la sospensione per crediti anteriori non è un’alternativa lecita. Quanto ai costi, si considerano soltanto quelli di giustizia previsti dalla legge (in particolare il contributo unificato per l’eventuale ricorso cautelare o per il giudizio di merito, determinato in base al valore della causa), che possono emergere quando la scelta sfocia in contenzioso.
| Parametro | Opzione 1 – Proseguire | Opzione 2 – Sospendere/interrompere | Opzione 3 – Ridefinire il rapporto |
|---|---|---|---|
| Presupposto giuridico | Contratto pendente; art. 94-bis | Inadempimento posteriore, contratto non essenziale o assenza di contratto pendente | Artt. 97 e 100 CCII; accordo tra le parti |
| Tempi | Immediati, nessun passaggio formale | Diffida e termine congruo; eventuale giudizio | Istanza al tribunale e decisione; tempi negoziali variabili |
| Complessità | Bassa (contabilità separata dei crediti) | Media-alta: va provato il fondamento autonomo della reazione | Alta: attestazione indipendente (art. 100), istanza motivata (art. 97) |
| Rischi in caso di esito negativo | Accumulo di prededucibili non pagati se il piano fallisce | Inefficacia della sospensione e richiesta danni se il contratto è essenziale | Diniego dell’autorizzazione; indennizzo solo concorsuale in caso di scioglimento |
| Effetti sulla continuità dell’impresa | Massima tutela | Possibile fermo produttivo | Continuità preservata su basi nuove |
| Reversibilità | Alta: si può passare all’Opzione 2 se l’impresa smette di pagare il presente | Bassa: la risoluzione è difficilmente reversibile | Media: gli accordi possono essere rivisti, lo scioglimento no |
| Costi di giustizia per legge | Nessuno, salvo insinuazioni e contestazioni | Contributo unificato in caso di giudizio | Contributo unificato solo se si apre un contenzioso; le istanze si inseriscono nella procedura |
I criteri per scegliere
Non esiste una strada migliore in assoluto. Esistono criteri che, applicati alla situazione concreta, orientano la scelta in una direzione o nell’altra. Se ne individuano cinque.
Criterio 1 — Esiste un contratto pendente? Se tra le parti c’è un contratto quadro, una somministrazione o un contratto di durata ancora in corso, l’art. 94-bis entra in gioco e restringe le opzioni del fornitore. Se invece esistono solo ordini singoli, generalmente il fornitore conserva la libertà di non contrarre e l’impresa deve puntare su condizioni commerciali convincenti. La prima verifica è quindi documentale: leggere il contratto, la sua durata, le clausole di recesso e rinnovo, le eventuali clausole risolutive legate a procedure concorsuali (che il comma 1 rende inefficaci).
Criterio 2 — Il contratto è essenziale? L’essenzialità è una nozione funzionale: conta se l’interruzione impedirebbe la prosecuzione dell’attività, non quanto valga economicamente la fornitura. Un fornitore di piccolo importo ma infungibile può essere essenziale; un fornitore di grande importo ma facilmente sostituibile può non esserlo. Se la tua situazione presenta un contratto con queste caratteristiche, generalmente l’interruzione per debiti vecchi non è praticabile.
Criterio 3 — Sono state chieste e concesse misure protettive? Il comma 2 opera verso i creditori “interessati” dalle misure protettive ex art. 54, comma 2. Se l’impresa non le ha chieste, o se sono cessate o revocate, la tutela rafforzata dei contratti essenziali viene meno e resta solo il divieto del comma 1. Data di pubblicazione, durata e perimetro delle misure vanno verificati con precisione.
Criterio 4 — Il credito che motiva la reazione è anteriore o posteriore alla domanda? Questo è spesso l’elemento dirimente. La legge tutela l’impresa dal peso del passato, non dall’inadempimento del presente. Se il fornitore reagisce a fatture posteriori non pagate, la sua posizione è molto più solida; se reagisce a fatture anteriori, deve verificare di non essere nel perimetro del comma 2.
Criterio 5 — Quanto è credibile il piano? Per il fornitore la scelta tra prosecuzione e uscita dal rapporto dipende anche dalla probabilità che il concordato venga omologato ed eseguito. Un piano supportato da flussi di cassa coerenti e da un’attestazione solida rende ragionevole proseguire; un piano fragile spinge a pretendere condizioni di pagamento più strette. Per l’impresa vale il ragionamento inverso: quanto più il piano è credibile, tanto più forte è la sua posizione negoziale anche verso i fornitori non vincolati.
Questi criteri vanno applicati insieme, non in sequenza rigida: il caso più frequente nella pratica combina un contratto pendente di dubbia essenzialità, misure protettive da poco concesse e un mix di crediti anteriori e posteriori.
Il punto di forza dello Studio Monardo su questi bivi nasce dalla funzione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che lavora quotidianamente sull’equilibrio tra continuità aziendale e posizione dei creditori strategici.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà?
Sì, ma non in tutte le direzioni. Il fornitore che prosegue (Opzione 1) può passare alla sospensione (Opzione 2) se l’impresa smette di pagare le forniture correnti. Il percorso inverso è più difficile: una risoluzione dichiarata o una sospensione già attuata possono essere dichiarate inefficaci, ma il rapporto di fiducia è ormai compromesso. Dal lato dell’impresa, la richiesta ex art. 97 o ex art. 100 può essere presentata nel corso della procedura, ma ogni ritardo riduce i margini.
E se il fornitore sospende comunque, in violazione dell’art. 94-bis?
L’impresa non è priva di strumenti. La sospensione o la risoluzione vietate sono inefficaci; l’impresa può rivolgersi al tribunale (nel caso deciso dal Tribunale di Milano il 2 novembre 2025 la richiesta di applicazione dell’art. 94-bis è stata proposta nell’ambito della stessa procedura) e, nei casi di urgenza, ricorrere alla tutela cautelare. Va soppesato che i tempi della tutela giudiziaria, per quanto rapidi, possono non bastare a evitare un fermo produttivo: per questo la gestione preventiva del rapporto resta preferibile.
Il fornitore può chiedere il pagamento anticipato delle nuove consegne?
Per gli ordini non coperti da contratto pendente, sì: è una normale condizione commerciale. Per i contratti pendenti, la modifica unilateralmente imposta “in danno” dell’imprenditore e motivata dalla procedura ricade nel divieto del comma 1; una modifica concordata, invece, è possibile, se del caso con le autorizzazioni richieste durante la procedura.
La clausola del contratto che prevede la risoluzione automatica in caso di concordato vale ancora?
No, per quanto riguarda il concordato in continuità: il comma 1 dell’art. 94-bis dichiara inefficaci i patti contrari, cioè proprio le clausole che collegano risoluzione, decadenza dal termine o modifica del contratto al deposito della domanda o alle misure protettive. Restano invece valide le clausole che reagiscono a inadempimenti specifici diversi dalla procedura.
E se scelgo la strada sbagliata?
Per il fornitore l’errore più costoso è sospendere un contratto essenziale protetto: si perde il credito nuovo, si rischiano i danni e non si ottiene il pagamento del vecchio. Per l’impresa l’errore più costoso è non attivare per tempo misure protettive e strumenti (art. 97, art. 100) e scoprire la fragilità della catena di fornitura quando il fornitore si è già fermato.
Le pronunce che orientano la scelta
L’art. 94-bis è una norma recente (D.Lgs. 83/2022, modificata dal D.Lgs. 136/2024) e la giurisprudenza edita che la applica ai rapporti di fornitura è ancora limitata, in prevalenza di merito. Si riportano di seguito soltanto i provvedimenti di cui sono stati verificati gli estremi e il contenuto, raggruppati per l’opzione che illuminano. Una rassegna corta ma verificata è più utile di una lunga ma imprecisa: in un settore in rapida evoluzione, prima di ogni scelta va comunque condotta una verifica aggiornata della giurisprudenza del tribunale competente.
Sull’Opzione 1 — L’obbligo di proseguire e il suo perimetro temporale
Tribunale di Milano, decreto 2 novembre 2025.
Principio (riformulato): le tutele dell’art. 94-bis CCII sui contratti pendenti, inclusa quella rafforzata per i contratti essenziali del comma 2, possono trovare applicazione già nella fase della domanda con riserva, quando il debitore dichiari di voler accedere al concordato in continuità e depositi un progetto di piano adeguato; la soluzione si fonda sull’art. 44, comma 1-quater, CCII, ed è coerente con gli artt. 54 e 97, comma 7.
Rilevanza: è la pronuncia che sposta in avanti il momento in cui il fornitore perde la libertà di reagire ai crediti anteriori. Per il fornitore significa che la “finestra” per sospendere si chiude già con il deposito di una domanda con riserva ben costruita; per l’impresa significa che conviene indicare subito lo strumento e il progetto di piano. Nel caso deciso il fornitore sosteneva anche che il contratto si fosse risolto prima delle misure protettive: la questione mostra quanto conti la cronologia.
Sull’Opzione 1 e sul comma 2 — La forza delle misure protettive
Tribunale di Bari, sez. II civile, ordinanza 8 luglio 2024 (R.G. 10191/2023).
Principio (riformulato): dalla pubblicazione della domanda con richiesta di misure protettive ai sensi dell’art. 54, comma 2, CCII, le iniziative esecutive dei creditori sul patrimonio del debitore restano sospese per tutta la durata delle misure, fino al punto da imporre l’interruzione di un’asta già fissata in una procedura divisionale endoesecutiva, con irrilevanza di un’eventuale aggiudicazione.
Rilevanza: non riguarda direttamente un contratto di fornitura, ma chiarisce l’ampiezza dell’effetto protettivo che è il presupposto del comma 2 dell’art. 94-bis. Il fornitore “interessato” dalle misure protettive non può aggirarle né con azioni esecutive né, per i contratti essenziali, con la leva della sospensione contrattuale.
Sull’Opzione 1 nella fase successiva all’omologa — I limiti della prededuzione
Orientamento recente della Corte di Cassazione sui crediti sorti nella fase esecutiva del concordato in continuità.
Principio (riformulato): secondo quanto riportato da più rassegne di giurisprudenza pubblicate tra il 2025 e il 2026, la Suprema Corte ha escluso la prededucibilità, nella successiva procedura liquidatoria, dei crediti sorti dopo l’omologazione del concordato in continuità e nel corso della sua esecuzione, quando l’impresa è tornata nella piena disponibilità del proprio patrimonio.
Rilevanza: per il fornitore che sceglie l’Opzione 1, la protezione della prededuzione copre con sicurezza le forniture eseguite durante la procedura, ma non può essere data per scontata per quelle eseguite dopo l’omologa. Gli estremi esatti delle singole ordinanze vanno verificati sulle fonti ufficiali prima di farne uso in un atto.
Sulle Opzioni 2 e 3 — Il quadro normativo come guida principale
Per la sospensione legittima e per la ridefinizione del rapporto, in assenza di pronunce edite specifiche sull’interazione tra art. 94-bis e art. 1460 c.c. verificate al momento della redazione, l’orientamento si ricava dal testo di legge:
- art. 94-bis, comma 1, CCII: il divieto colpisce le reazioni motivate “per il solo fatto” della domanda o delle misure; le reazioni fondate su inadempimenti nuovi restano fuori dal divieto;
- art. 94-bis, comma 2, CCII: il divieto di reagire ai crediti anteriori è limitato ai contratti essenziali e ai creditori interessati dalle misure protettive;
- art. 97 CCII: la sospensione e lo scioglimento dei contratti pendenti sono rimessi all’iniziativa del debitore e all’autorizzazione del tribunale, con indennizzo concorsuale per il contraente;
- art. 100 CCII: il pagamento dei crediti anteriori per beni e servizi essenziali è consentito solo previa autorizzazione e attestazione indipendente;
- art. 6 CCII: i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura sono prededucibili.
Il confine tra reazione vietata e reazione lecita sarà con ogni probabilità il principale terreno di contenzioso dei prossimi anni.
Cosa può fare lo Studio Monardo per imprese e fornitori nel concordato in continuità
Lo Studio Monardo affronta il tema delle forniture durante il concordato in continuità con un metodo che tiene insieme diritto della crisi, diritto dei contratti e analisi economico-finanziaria. Concretamente:
- Analizziamo il contratto di fornitura riga per riga: durata, rinnovi, recesso, clausole risolutive collegate alla crisi, per stabilire se si tratta di un contratto pendente e quali clausole sono inefficaci ai sensi dell’art. 94-bis, comma 1.
- Valutiamo l’essenzialità della fornitura con lo staff di commercialisti, ricostruendo il ruolo della prestazione nel ciclo produttivo e la sua sostituibilità, per capire se scatta la tutela del comma 2.
- Ricostruiamo la cronologia: data di deposito della domanda, pubblicazione e durata delle misure protettive, scadenze delle fatture, per separare con precisione i crediti anteriori da quelli posteriori.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico: prosecuzione, sospensione per inadempimento nuovo o ridefinizione del rapporto.
- Redigiamo diffide e risposte motivate, con riferimento puntuale alle fatture e alle norme, per evitare che una comunicazione mal formulata trasformi una reazione lecita in una reazione vietata, o viceversa.
- Predisponiamo le istanze al tribunale ai sensi dell’art. 97 (sospensione o scioglimento dei contratti pendenti) e dell’art. 100 (pagamento autorizzato dei crediti anteriori essenziali), coordinandoci con il professionista indipendente per l’attestazione.
- Attiviamo la tutela dell’art. 94-bis quando un fornitore sospende o risolve illegittimamente, chiedendo i provvedimenti necessari nella procedura o in via d’urgenza.
- Costruiamo la rinegoziazione: proposte di nuove condizioni di pagamento, garanzie, piani di rientro, verificando le autorizzazioni necessarie e la trasparenza verso il commissario giudiziale.
- Assistiamo il fornitore creditore nella tutela dei crediti anteriori e nella verifica della prededucibilità di quelli posteriori, anche in vista di un’eventuale successiva liquidazione giudiziale.
- Accompagniamo la strategia nel tempo, dalla fase con riserva all’omologa e all’esecuzione del piano, adeguando le scelte all’evoluzione della procedura.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema delle forniture nel concordato in continuità pesa in modo particolare la funzione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, che porta a guardare il rapporto con i fornitori strategici come una trattativa da governare e non come uno scontro da subire. A questo si aggiunge la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta fatta oggi, nel rapporto con un fornitore, va difesa domani nelle eventuali impugnazioni senza cambiare mani né linea.
Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: la valutazione dell’essenzialità di una fornitura, la sostenibilità dei pagamenti correnti e la tenuta del piano richiedono competenze giuridiche e contabili nello stesso momento.
In conclusione: una scelta che dipende dal contratto, dalla cronologia e dal piano
Il fornitore può interrompere le forniture durante il concordato in continuità? La risposta onesta è: dipende, e sbagliare la valutazione costa tempo, crediti e, per l’impresa, la stessa continuità aziendale. Il fornitore non può reagire alla domanda di concordato in quanto tale né, se il contratto è essenziale e le misure protettive sono in corso, ai crediti anteriori; resta libero di reagire agli inadempimenti nuovi, di non concludere nuovi contratti e di negoziare condizioni diverse. L’impresa, a sua volta, dispone di strumenti per proteggere la catena di fornitura, ma deve attivarli per tempo e con motivazioni solide.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché è materia di crisi d’impresa nel senso più stretto: la funzione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo riguarda proprio la gestione dei rapporti con i creditori strategici per preservare la continuità, e si accompagna alla possibilità di difendere le scelte fatte in ogni grado di giudizio, fino in Cassazione.
📩 Prima che una sospensione blocchi la produzione o che una reazione sbagliata comprometta il tuo credito, scrivici: i recapiti dello Studio Monardo ti aspettano al termine di questa guida.
