Ogni concordato liquidatorio comincia con una lista di nomi e di numeri. È l’elenco dei creditori che il debitore deposita in tribunale: chi deve ricevere, quanto, con quale privilegio. Da quella lista dipendono le comunicazioni, il voto, il calcolo delle maggioranze e, alla fine, la distribuzione del ricavato della liquidazione. Eppure quasi nessuno sa come, quando e da chi venga controllata. Il creditore scopre spesso di essere stato indicato per una cifra più bassa del dovuto, o tra i chirografari invece che tra i privilegiati, quando le finestre per reagire si sono già chiuse.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Nel concordato liquidatorio la verifica dell’elenco non è un’unica operazione, ma una catena di passaggi distribuiti nel tempo: il debitore redige l’elenco (art. 39 e art. 44 del Codice della crisi), il commissario giudiziale lo confronta con le scritture contabili (art. 104), la relazione del commissario fotografa il passivo (art. 105), i creditori possono contestare i crediti altrui prima del voto (art. 107), il giudice delegato decide in via provvisoria sui crediti contestati (art. 108), il tribunale, in sede di omologazione, valuta le opposizioni (art. 48), e solo nella fase esecutiva, davanti al giudice ordinario, il credito trova un accertamento definitivo.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché la ricostruzione del passivo di un’impresa in crisi è il cuore delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, oggi confluito nel Codice della crisi, lavora sulla mappatura dei debiti di imprese in difficoltà e sul confronto tra quanto risulta dalle scritture e quanto i creditori pretendono. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, svolge la stessa attività di verifica dei debiti nelle procedure minori, dove l’elenco dei creditori va riscontrato voce per voce. È esattamente il lavoro che serve per leggere, controllare e, se necessario, contestare un elenco concordatario.
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La mappa temporale: dalla lista del debitore al riparto
Prima di entrare nelle singole tappe, conviene guardare l’intero percorso dall’alto. La verifica dell’elenco dei creditori nel concordato liquidatorio non segue la logica della liquidazione giudiziale, dove esiste un vero procedimento di accertamento del passivo con domande di ammissione, progetto di stato passivo e decreto di esecutività. Nel concordato preventivo, anche in quello liquidatorio, non c’è uno stato passivo con efficacia di giudicato: c’è un elenco predisposto dal debitore, controllato dal commissario e usato per votare. L’accertamento definitivo, se serve, avviene fuori dalla procedura.
Questo è il dato da cui discende tutto il resto. I termini sono pochi, ma alcuni sono stretti, e chi li perde non perde necessariamente il credito, ma può perdere il diritto di incidere sul voto, sull’omologazione e, in alcuni casi, sul rango del proprio credito.
| Tappa | Momento | Atto chiave | Norma | Chi agisce | Rischio per il creditore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prima del deposito | Redazione dell’elenco nominativo dei creditori | Artt. 39 e 44 CCII | Debitore | Credito omesso o sottostimato fin dall’origine |
| 2 | Giorno 0 | Deposito della domanda e decreto di apertura | Artt. 40, 44, 47 CCII | Debitore, tribunale | Il calendario del voto viene fissato senza di lui |
| 3 | Subito dopo il decreto | Confronto dell’elenco con le scritture contabili | Art. 104, c. 1 CCII | Commissario giudiziale | Le rettifiche non correggono le contestazioni di merito |
| 4 | Dopo la verifica | Comunicazione a ciascun creditore; 15 giorni per indicare la PEC | Art. 104, c. 2-3; art. 10 CCII | Commissario, creditore | Comunicazioni successive solo in cancelleria |
| 5 | Almeno 45 giorni prima del voto | Inventario e relazione particolareggiata | Art. 105 CCII | Commissario | Passivo ricostruito senza il contributo del creditore |
| 6 | Almeno 15 giorni prima del voto | Relazione sulle proposte; osservazioni e contestazioni sui crediti | Art. 107 CCII | Commissario, creditori, debitore | Contestazione tardiva o assente |
| 7 | Durante il voto | Ammissione provvisoria dei crediti contestati | Art. 108 CCII | Giudice delegato | Esclusione dal voto o voto per importo ridotto |
| 8 | Udienza di omologazione | Opposizione degli esclusi, se decisivi per le maggioranze | Artt. 48 e 108, c. 2 CCII | Creditori, tribunale | Omologa che consolida il trattamento previsto |
| 9 | Fase esecutiva | Liquidazione, riparti, giudizio ordinario sul credito | Artt. 114 e 117 CCII; cognizione ordinaria | Liquidatore giudiziale, giudice ordinario | Riparti senza accantonamento; vincolo della falcidia |
Nelle sezioni che seguono ogni riga della tabella diventa una tappa, nello stesso ordine. Per ciascuna vedremo cosa accade concretamente, su quale norma si regge, quali termini si mettono in moto, quali difese sono disponibili proprio in quel momento e quali errori si ripetono più spesso.
Prima del deposito: l’elenco nasce nello studio del debitore
Cosa succede. Tutto comincia prima che il tribunale sappia qualcosa. L’imprenditore che decide di proporre un concordato liquidatorio, o che deposita una domanda con riserva per prendere tempo, deve preparare l’elenco nominativo dei creditori. Non è un allegato secondario: è la base su cui il commissario lavorerà, su cui verranno spedite le comunicazioni e su cui si conteranno i voti. L’elenco indica per ciascun creditore il nome, l’importo del credito, l’eventuale causa di prelazione (privilegio, pegno, ipoteca) e, quando disponibile, l’indirizzo di posta elettronica certificata.
La norma. L’art. 39 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) elenca i documenti che il debitore deve depositare con la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi; tra questi figura l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre all’elenco di chi vanta diritti reali o personali su beni del debitore. L’art. 44 richiede l’elenco nominativo dei creditori già nella domanda con riserva: anche quando il piano non c’è ancora, la lista deve esistere. Il piano liquidatorio, poi, deve rispettare l’art. 84, comma 4, che richiede risorse esterne capaci di incrementare l’attivo disponibile e una soddisfazione dei chirografari non inferiore alla soglia di legge: un elenco sbagliato altera anche questi conti.
I termini che si attivano. In questa fase non corre ancora alcun termine a carico del creditore, che di regola non sa nulla. Corrono invece i tempi interni del debitore e dei suoi consulenti, spesso compressi dalle azioni esecutive in corso e dalla necessità di ottenere misure protettive. È qui che nascono gli errori più resistenti: un credito dimenticato, un importo preso dall’ultimo estratto conto invece che dal titolo, un privilegio ignorato perché il debitore lo considera discutibile.
Cosa può fare il debitore ora. Questa è l’unica fase in cui il debitore controlla interamente la qualità dell’elenco. Può riconciliare il partitario fornitori con le contestazioni in corso, ricostruire gli interessi maturati, verificare i privilegi dei dipendenti, dei professionisti, dell’erario, degli enti previdenziali e degli enti locali. Proprio su questi ultimi va ricordato che il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, il decreto sui tributi locali attuativo della L. 111/2023, con il suo art. 4 ha esteso ai tributi regionali e locali gli strumenti del Codice, inclusa la transazione fiscale: il debito verso comuni e regioni va quindi censito con la stessa cura riservata a quello verso l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, perché può diventare oggetto di una proposta specifica. Per i crediti che il debitore contesta, la strada corretta non è ometterli, ma indicarli come contestati: la Cassazione ha chiarito (Cass. civ., sez. I, ord. n. 4596 del 21 febbraio 2025, su norme della legge fallimentare ma con principio coerente con il Codice) che i crediti oggetto di contestazione giudiziale vanno inseriti nell’elenco senza che ciò valga come riconoscimento.
Il creditore, dal canto suo, in questa fase può fare una sola cosa utile: tenere in ordine i documenti del proprio credito, perché fra poche settimane potrebbe doverli esibire al commissario in tempi brevi.
L’errore tipico di questa fase. Escludere dall’elenco i crediti in contenzioso per “alleggerire” il passivo. È una scelta che si ritorce contro il debitore: il commissario la rileverà confrontando le scritture, i creditori omessi la segnaleranno, e la credibilità della proposta ne uscirà compromessa. Inoltre, la Cassazione ha affermato (Cass. civ., sez. I, n. 21431 del 31 luglio 2024) che i crediti oggetto di contestazione giudiziale vanno collocati in una delle classi previste dalla proposta o in una classe dedicata, con conseguenze sull’ammissibilità se il piano li ignora.
Quanto dura realmente. Dipende dalla dimensione dell’impresa. Per una piccola società con poche decine di fornitori bastano alcune settimane; per imprese con centinaia di posizioni, lavoratori dipendenti e contenziosi multipli, la ricostruzione può richiedere mesi, che spesso coincidono con il termine concesso nella domanda con riserva.
Giorno 0: il deposito della domanda e il decreto che fissa il calendario
Cosa succede. Siamo al giorno zero. Il debitore deposita il ricorso con la proposta, il piano e la documentazione, oppure, se aveva presentato una domanda con riserva, completa il deposito entro il termine assegnato. La domanda viene pubblicata nel registro delle imprese. Da quel momento i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, se sono state chieste e concesse le misure protettive. Il tribunale, verificata l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano nei limiti previsti, emette il decreto di apertura.
La norma. L’art. 47 del Codice disciplina il decreto di apertura del concordato preventivo: il tribunale nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale, stabilisce la data iniziale e finale per il voto dei creditori e fissa il termine entro cui il commissario deve comunicare ai creditori la proposta e il decreto, oltre al termine per il deposito della somma per le spese di procedura. Il decreto, quindi, scrive il calendario dell’intera verifica.
I termini che si attivano. Il termine per la comunicazione ai creditori, fissato nel decreto, è il primo termine che il commissario deve rispettare. Da qui in poi i passaggi successivi si misurano all’indietro rispetto alla data iniziale del voto: 45 giorni per la relazione dell’art. 105, 15 giorni per la relazione dell’art. 107. Chi legge il decreto può già ricostruire, con il calendario in mano, le date ultime per ogni mossa. Un dettaglio da non trascurare: secondo l’art. 9 del Codice, salvo diversa previsione, i termini processuali del Codice non sono soggetti alla sospensione feriale, a differenza di quanto accade nel giudizio ordinario, dove il periodo di sospensione è quello dall’1 al 31 agosto.
Cosa può fare il debitore ora. Il debitore ha ancora la possibilità di integrare l’elenco, correggendo errori che si sono resi evidenti dopo il deposito. Non è una facoltà da usare con leggerezza, perché ogni modifica deve essere spiegata e coordinata con il piano, ma è molto meglio di una correzione imposta dal commissario. Integrare spontaneamente un credito omesso, prima che il commissario lo segnali, è una finestra che si chiude nel momento in cui inizia la verifica.
Il creditore, che vede la domanda pubblicata nel registro delle imprese, può già muoversi: chiedere al debitore o, appena nominato, al commissario, come risulta indicato il suo credito, e predisporre una nota con la documentazione. Non esiste un obbligo di farlo a questo punto, ma chi si muove presto ha più tempo per ottenere una rettifica senza dover arrivare alla contestazione formale.
L’errore tipico di questa fase. Il creditore che riceve notizia della domanda e pensa di dover presentare una “domanda di ammissione al passivo”, come nella liquidazione giudiziale. Nel concordato preventivo non esiste una domanda di insinuazione: il creditore non deve chiedere di essere ammesso, ma deve controllare come è stato indicato e, se serve, contestare. Molti perdono settimane preparando un atto che nessuno attende, o al contrario, non facendo nulla perché nessuno li ha “chiamati”.
Quanto dura realmente. Tra il deposito completo e il decreto di apertura passano tempi variabili da tribunale a tribunale: in molte sedi poche settimane, in altre più a lungo se il tribunale chiede integrazioni al piano o all’attestazione. Il decreto fissa di norma la finestra di voto a qualche mese di distanza, per lasciare spazio alla verifica e alle relazioni del commissario.
Subito dopo il decreto: il commissario confronta l’elenco con le scritture contabili
Cosa succede. Il calendario ora corre. Il commissario giudiziale, appena nominato, prende in mano l’elenco del debitore e lo confronta con le scritture contabili: libro giornale, partitari, registri IVA, situazioni contabili aggiornate, contratti, estratti bancari. L’obiettivo è capire se l’elenco riflette davvero i debiti risultanti dalla contabilità. Se trova un fornitore presente nei partitari e assente dall’elenco, lo aggiunge; se trova un importo diverso da quello contabilizzato, lo corregge.
La norma. L’art. 104, comma 1, del Codice stabilisce che il commissario giudiziale procede alla verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori sulla base delle scritture contabili presentate a norma dell’art. 39, facendo le eventuali rettifiche necessarie. La norma ricalca l’art. 171 della vecchia legge fallimentare. È una verifica documentale, non un giudizio.
I termini che si attivano. La verifica non ha un termine autonomo scritto nella norma, ma è necessariamente compressa tra il decreto di apertura e il termine per le comunicazioni ai creditori. In pratica il commissario dispone di poche settimane, e per questo i creditori che si fanno avanti con documenti chiari, nelle prime fasi, hanno maggiori probabilità che la loro posizione venga considerata correttamente.
Cosa può fare il debitore ora. Il debitore deve collaborare con il commissario fornendo tempestivamente la contabilità aggiornata e spiegando gli scostamenti. Un debitore che giustifica ogni differenza tra elenco e scritture riduce il rischio di rettifiche che il commissario evidenzierà poi nella relazione ai creditori.
Il creditore ha qui una finestra informale ma preziosa. Può inviare al commissario, via PEC, una nota con l’indicazione del proprio credito, del titolo (fatture, contratto, decreto ingiuntivo, sentenza) e dell’eventuale privilegio. Il commissario non decide sul credito, ma terrà conto della documentazione nella sua verifica e nella relazione. È importante comprendere i limiti di questo controllo: secondo la lettura prevalente, il commissario rettifica sulla base delle scritture, ma non ha il potere di stabilire con efficacia vincolante l’esistenza, l’ammontare o il rango di un credito contestato. Se il debitore nega il credito, la rettifica del commissario non risolve il conflitto: lo fotografa.
L’errore tipico di questa fase. Confondere la rettifica del commissario con un accertamento. Il creditore che ottiene l’inserimento del proprio credito per l’importo che rivendicava pensa di aver “vinto”; il creditore che vede il proprio credito ridotto pensa di aver “perso”. In realtà nessuno dei due esiti è definitivo. La Cassazione (Cass. civ., sez. III, n. 26560 dell’11 ottobre 2024) ha ribadito che la verifica dei crediti svolta nel concordato ai fini del calcolo delle maggioranze non forma giudicato su esistenza, entità e rango del credito, che restano accertabili in via definitiva in sede di cognizione.
Quanto dura realmente. Nelle procedure di dimensione contenuta la verifica si chiude in due-quattro settimane. Nelle imprese con contabilità disordinata, che sono la maggioranza tra quelle che arrivano al concordato liquidatorio, il commissario spesso deve ricostruire i saldi partendo da documenti frammentari, e il lavoro si protrae fino al limite delle comunicazioni.
Le categorie di crediti su cui la verifica si concentra
Nella pratica il confronto tra elenco e scritture non pesa allo stesso modo su tutte le voci. Alcune categorie di crediti sono strutturalmente più esposte a errori, e il creditore che appartiene a una di esse deve aspettarsi che la propria posizione venga discussa.
| Categoria | Errore frequente nell’elenco | Cosa guarda il commissario | Cosa deve preparare il creditore |
|---|---|---|---|
| Lavoratori dipendenti | Retribuzioni recenti e TFR indicati per importi netti o non aggiornati | Libro unico del lavoro, prospetti paga, accantonamenti TFR | Buste paga, CUD, conteggio delle spettanze di fine rapporto |
| Erario ed enti previdenziali | Debiti indicati sulla base delle sole dichiarazioni, senza sanzioni e interessi | Dichiarazioni, avvisi, cartelle, estratti di ruolo, certificazioni dei debiti | Gli enti producono le proprie certificazioni nei tempi di legge |
| Enti locali | Tributi locali omessi o sottostimati | Avvisi di accertamento, ruoli e ingiunzioni degli enti | Atti impositivi e prospetti di calcolo, anche alla luce del D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali |
| Banche | Saldi riportati senza interessi maturati o senza garanzie | Estratti conto, contratti di finanziamento, ipoteche e pegni | Saldaconto, contratti, documentazione delle garanzie |
| Fornitori e artigiani | Fatture contestate escluse, privilegi artigiani ignorati | Partitari fornitori, contestazioni scritte, DDT | Fatture, contratti, documenti sulla natura artigiana dell’impresa |
| Professionisti | Compensi indicati senza privilegio | Incarichi, notule, fatture | Lettere di incarico, prova delle prestazioni |
| Soci e società del gruppo | Finanziamenti dei soci non segnalati come postergati | Bilanci, verbali, contabilità dei finanziamenti | Contratti e delibere sui finanziamenti, per valutare la postergazione |
Più un credito è “anomalo” rispetto alla contabilità ordinaria, più è probabile che il commissario lo rettifichi o che altri creditori lo contestino. I crediti dei soci e delle società del gruppo, in particolare, sono quelli su cui gli altri creditori hanno maggiore interesse a concentrare la propria attenzione: se un finanziamento soci è indicato come credito ordinario invece che postergato, il suo peso nel voto e nella distribuzione del ricavato altera gli equilibri della procedura.
Un’ultima avvertenza riguarda i crediti sorti dopo il deposito della domanda. Non sono crediti concorsuali e non entrano nell’elenco dei creditori votanti: se sorti legalmente nel corso della procedura, sono di regola prededucibili e vanno pagati alle scadenze. Il creditore che si trova indicato nell’elenco per un credito che in realtà è successivo al deposito deve segnalarlo subito, perché la collocazione tra i concorsuali comporterebbe l’applicazione della falcidia a un credito che non dovrebbe subirla.
Dopo la verifica: la comunicazione a ogni creditore e i 15 giorni per la PEC
Cosa succede. A questo punto la procedura entra in una nuova fase: quella in cui il creditore viene formalmente informato. Il commissario invia a ciascun creditore una comunicazione che contiene il piano, la proposta, il decreto di apertura e un avviso con la data iniziale e finale del voto. Nella stessa comunicazione indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e invita il creditore a comunicare il suo. È spesso in questo momento che il creditore scopre come è stato indicato nell’elenco.
La norma. L’art. 104, comma 2, del Codice, nella formulazione modificata dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024, disciplina il contenuto e le modalità della comunicazione: PEC quando il creditore ha un indirizzo digitale risultante dai pubblici registri, raccomandata negli altri casi. Il comma 3 rinvia all’art. 10, comma 3: se entro quindici giorni dall’avviso il creditore non indica la PEC, o se il messaggio non viene consegnato per cause a lui imputabili, le comunicazioni successive si eseguono mediante deposito in cancelleria. Il comma 4 consente al tribunale, quando le comunicazioni sono estremamente difficili per il numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli, di autorizzare forme di comunicazione alternative.
I termini che si attivano. Quindici giorni dall’avviso per comunicare la PEC: è il primo termine che corre davvero a carico del creditore. Non è un termine che fa perdere il credito, ma da quel momento in avanti le comunicazioni avverranno in cancelleria, e il creditore che non le consulta può perdere di vista la relazione del commissario, le eventuali modifiche della proposta e le date di voto.
Cosa può fare il debitore ora. Il debitore, ricevuta notizia delle reazioni dei creditori, può valutare con il commissario se alcune posizioni meritano una precisazione nella proposta definitiva, ad esempio collocando un credito contestato in una classe ad hoc.
Il creditore, invece, ha davanti la sua prima vera finestra difensiva. Appena riceve l’avviso deve verificare tre dati: importo, rango e classe. Se l’importo è inferiore al dovuto, se il privilegio non è stato riconosciuto o se la classe non è coerente con la natura del credito, deve scrivere subito al commissario con la documentazione. Questo passaggio non è ancora una contestazione nel senso dell’art. 107, ma la prepara e permette al commissario di tenerne conto nella relazione.
L’errore tipico di questa fase. Ignorare l’invito a comunicare la PEC perché “tanto la società ha già il mio indirizzo”. La PEC che conta è quella comunicata al commissario per la procedura. Il creditore che non la indica entro quindici giorni accetta, di fatto, di ricevere le comunicazioni successive solo tramite deposito in cancelleria, con il rischio concreto di accorgersi del voto quando è già chiuso.
Quanto dura realmente. La comunicazione parte entro il termine fissato dal decreto di apertura, che varia da tribunale a tribunale in funzione della data del voto. Nelle procedure con molti creditori, ad esempio società con centinaia di lavoratori o di piccoli fornitori, il commissario può chiedere al tribunale l’autorizzazione a forme alternative, e i tempi si allungano di qualche settimana.
Almeno 45 giorni prima del voto: inventario e relazione particolareggiata del commissario
Cosa succede. Sono passate alcune settimane dal decreto. Il commissario ha verificato l’elenco, ha inviato le comunicazioni e ora deve tradurre il proprio lavoro in un documento che i creditori leggeranno prima di votare. Redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori. Nel concordato liquidatorio questa relazione è decisiva: è il documento che mette a confronto il ricavato atteso dalla liquidazione con il passivo da soddisfare. Se il passivo è stato ricostruito in modo diverso da quello indicato dal debitore, è qui che la differenza emerge.
La norma. L’art. 105 del Codice affida al commissario la redazione dell’inventario e della relazione particolareggiata, da depositare in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto e da comunicare ai creditori. La relazione deve consentire ai creditori una valutazione informata della proposta. L’art. 106 completa il quadro: se il commissario accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, ha omesso di denunciare uno o più crediti, ha esposto passività insussistenti o ha commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che può aprire il procedimento per la revoca dell’apertura.
I termini che si attivano. Il deposito almeno 45 giorni prima dell’inizio del voto è un termine che vincola il commissario, ma che il creditore deve conoscere per calcolare il proprio. Dalla data di deposito il creditore ha davanti circa un mese per leggere la relazione, confrontare il proprio credito con quello indicato e preparare le eventuali contestazioni da far valere nella fase successiva.
Cosa può fare il debitore ora. Il debitore legge la relazione con un’attenzione particolare alle rettifiche apportate dal commissario all’elenco. Se ritiene che il commissario abbia sovrastimato un credito, ad esempio inserendo interessi non dovuti o accogliendo un privilegio contestato, può preparare le proprie osservazioni. L’omessa denuncia di crediti o l’esposizione di passività inesistenti non sono semplici errori di elenco: l’art. 106 le tratta come possibili atti di frode, con il rischio della revoca dell’apertura. È la ragione per cui un elenco redatto con cura, nella prima tappa, protegge il debitore molto più di qualunque correzione successiva.
Il creditore, dal canto suo, deve leggere la relazione nella parte dedicata al passivo, che di solito contiene tabelle con i crediti per categoria e per rango, e verificare se la propria posizione è stata riportata nel modo in cui l’aveva segnalata al commissario. Se il commissario ha accolto la sua nota, la relazione lo dirà; se l’ha respinta, la relazione spiegherà perché, e quelle motivazioni sono il punto di partenza della contestazione.
L’errore tipico di questa fase. Leggere solo la percentuale di soddisfazione promessa ai chirografari e saltare la ricostruzione del passivo. Un concordato che promette il 22% su un passivo sottostimato può tradursi, in sede di riparto, in una percentuale effettiva più bassa, perché il ricavato andrà diviso tra più creditori o tra crediti più alti di quelli indicati. Nel liquidatorio, dove la soddisfazione dipende interamente dal realizzo dei beni e dalle risorse esterne, il passivo è l’altra metà dell’equazione.
Quanto dura realmente. La relazione dell’art. 105 è uno dei documenti più impegnativi della procedura. Nella pratica viene depositata a ridosso del termine minimo di quarantacinque giorni, e solo raramente con largo anticipo. Il creditore deve quindi mettere in conto di avere circa un mese e mezzo, non di più, tra la lettura della relazione e l’apertura del voto.
Almeno 15 giorni prima del voto: la relazione sulle proposte e le contestazioni sui crediti concorrenti
Cosa succede. Il calendario ora si stringe. Il commissario illustra in una nuova relazione la proposta definitiva del debitore e le eventuali proposte concorrenti presentate dai creditori, comunicandola ai creditori e agli altri interessati. Si apre così il momento in cui i creditori possono discutere apertamente la proposta, esporre le ragioni per cui non la ritengono ammissibile o conveniente e, soprattutto, sollevare contestazioni sui crediti degli altri creditori. Il debitore può rispondere, contestare a sua volta i crediti e fornire chiarimenti.
La norma. L’art. 107 del Codice disciplina il voto nel concordato preventivo, che dopo la riforma del 2022 si svolge in forma telematica e non più in un’adunanza fisica. La norma prevede che il commissario depositi e comunichi la propria relazione sulle proposte almeno quindici giorni prima della data iniziale del voto, che ciascun creditore possa esporre le ragioni del proprio dissenso e contestare i crediti concorrenti e che il debitore possa replicare e contestare a sua volta i crediti, con termini scanditi a ritroso rispetto all’apertura del voto. Le osservazioni e le contestazioni vanno indirizzate al commissario, che le porta all’attenzione del giudice delegato.
I termini che si attivano. Le contestazioni sui crediti concorrenti vanno fatte pervenire al commissario prima dell’apertura del voto, entro i termini a ritroso previsti dall’art. 107: oltre quel limite il giudice delegato non avrà elementi per decidere sull’ammissione provvisoria. Il debitore dispone di un ulteriore spazio per replicare e contestare. Poiché i termini sono calcolati all’indietro dalla data iniziale del voto, la loro scadenza va verificata caso per caso sul decreto di apertura e sulla norma vigente, senza contare sulla sospensione feriale, che non si applica ai termini processuali del Codice.
Cosa può fare il debitore ora. Questo è il momento centrale della verifica. Il creditore che ritiene il proprio credito indicato in modo errato, o che ritiene che un altro creditore sia stato indicato per un importo gonfiato o con un privilegio che non gli spetta, deve formalizzare la contestazione con un atto scritto, documentato e motivato. La contestazione deve indicare il credito contestato, il motivo (inesistenza, diverso importo, assenza della causa di prelazione, postergazione) e i documenti che la sorreggono. Una contestazione generica non dà al giudice delegato elementi su cui decidere.
Lo Studio Monardo, forte delle competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento, predispone in questa fase contestazioni documentate sui crediti, costruite sul confronto puntuale tra scritture contabili, titoli e trattamento proposto.
Un caso particolare riguarda il creditore privilegiato collocato tra i chirografari. La Cassazione (Cass. civ., sez. I, n. 4750 del 2025) ha indicato che chi si vede negato il privilegio deve contestare la collocazione e astenersi dal voto: se invece vota come chirografario senza contestare, dopo l’omologazione non può più promuovere un giudizio volto a far accertare la prelazione. Il principio trasforma questa tappa in una finestra critica per tutti i titolari di cause di prelazione.
L’errore tipico di questa fase. Aspettare il voto per “far sentire la propria voce” votando contro. Il voto contrario esprime dissenso sulla proposta, ma non corregge l’importo del credito né il suo rango. Chi vuole che il proprio credito pesi di più nel calcolo delle maggioranze, o che quello di un altro creditore pesi di meno, deve contestare prima, non votare dopo.
Quanto dura realmente. La finestra utile per le contestazioni è breve, nell’ordine di una o due settimane a seconda della data in cui la relazione dell’art. 107 viene effettivamente comunicata. Nei concordati più grandi, con molti creditori e proposte concorrenti, questa fase è quella in cui la procedura si fa più tesa.
Durante il voto: il giudice delegato e l’ammissione provvisoria dei crediti contestati
Cosa succede. Siamo dentro la finestra di voto. I creditori esprimono il voto con le modalità telematiche indicate dal commissario. Ma prima, o in parallelo, qualcuno deve stabilire per quale importo ciascun creditore contestato può votare. È il giudice delegato a farlo: esamina le contestazioni, sente se necessario il commissario e decide se ammettere al voto i crediti contestati, in tutto, in parte o per nulla.
La norma. L’art. 108, comma 1, del Codice consente al giudice delegato di ammettere provvisoriamente, in tutto o in parte, i crediti contestati, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. La disposizione riprende l’art. 176 della legge fallimentare. L’art. 109 stabilisce poi le maggioranze necessarie e chi è escluso dal voto: tra gli altri, i creditori privilegiati di cui la proposta prevede l’integrale pagamento, salvo che rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, e i creditori in conflitto di interessi.
I termini che si attivano. Il voto si esprime esclusivamente nella finestra temporale fissata nel decreto di apertura: chi non vota entro la data finale non può recuperare. La decisione del giudice delegato sull’ammissione provvisoria è un provvedimento che non decide in via definitiva sul credito; la giurisprudenza, già con riferimento alla legge fallimentare, lo ha considerato non decisorio (Cass. civ., n. 33345 del 21 dicembre 2018; Cass. civ., n. 27489 del 22 dicembre 2006), e quindi non idoneo a pregiudicare l’azione del creditore davanti al giudice ordinario.
Cosa può fare il debitore ora. Il debitore partecipa alla discussione sulle contestazioni, fornisce al giudice delegato chiarimenti e documenti. Per il creditore la decisione del giudice delegato ha conseguenze immediate: se ammesso per un importo ridotto, il suo voto pesa meno; se escluso, non vota. La reazione all’esclusione non si gioca nella finestra di voto, ma all’udienza di omologazione, ed è subordinata alla dimostrazione che il proprio voto avrebbe cambiato le maggioranze.
Esiste poi un caso frequente nella pratica: nessuno contesta la legittimazione al voto di un creditore e il giudice delegato non si pronuncia. La Cassazione (Cass. civ., sez. I, n. 34372 del 24 dicembre 2024) ha affermato che in tale situazione il creditore deve ritenersi implicitamente ammesso al voto, senza bisogno di una specifica pronuncia. Ciò rafforza l’importanza della tappa precedente: chi non contesta un credito altrui prima del voto accetta, di fatto, che quel credito voti per l’importo indicato.
Sui creditori che possono o non possono votare, la giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare offre indicazioni ancora utili come chiave di lettura. Le Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 17186 del 28 giugno 2018) hanno escluso dal voto i creditori che presentano una proposta concorrente, in ragione del contrasto di interessi; il Codice ha poi regolato il punto nell’art. 109, consentendo il voto del creditore proponente solo se collocato in un’apposita classe. Per i creditori postergati, Cass. civ., n. 16348 del 21 giugno 2018 ha ammesso il voto se collocati in una classe apposita e se il trattamento non deroga alla postergazione. Ancora, la Cassazione aveva da tempo chiarito che il creditore ammesso come chirografario può votare anche se rivendica un privilegio (Cass. civ., n. 13282 del 5 ottobre 2000): un principio che oggi va letto insieme alla pronuncia del 2025 sul rischio di perdere la prelazione votando senza contestare.
L’errore tipico di questa fase. Credere che l’ammissione provvisoria al voto per un certo importo valga come riconoscimento del credito. Il debitore che vede ammesso un creditore per l’intero importo rivendicato non ha perso la possibilità di contestarlo in sede di cognizione; il creditore ammesso per un importo ridotto non ha perso la differenza. Entrambi devono ragionare in termini di “peso nel voto” e non di “credito accertato”.
Quanto dura realmente. La finestra di voto è stabilita nel decreto di apertura e, nella prassi, copre alcuni giorni o poche settimane. Le decisioni sull’ammissione provvisoria arrivano a ridosso dell’apertura o durante la finestra. Chiuso il voto, il commissario redige la relazione sull’esito, che indica le adesioni raggiunte e le maggioranze.
L’udienza di omologazione: l’opposizione dei creditori esclusi
Cosa succede. Il voto è chiuso e la proposta ha raggiunto le maggioranze. Da questo momento in poi la verifica dell’elenco si sposta davanti al tribunale, nel giudizio di omologazione. Il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio, i creditori dissenzienti e ogni altro interessato possono proporre opposizione, il commissario deposita il proprio parere motivato. Per l’elenco dei creditori, l’omologazione è l’ultimo momento in cui le scelte fatte durante la procedura possono essere rimesse in discussione all’interno della procedura stessa.
La norma. L’art. 48 del Codice disciplina l’omologazione: le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato vanno proposte con memoria depositata entro un termine anteriore all’udienza fissato dalla norma (almeno dieci giorni prima), il commissario deposita il parere, il tribunale decide con sentenza. L’art. 108, comma 2, aggiunge una regola specifica: i creditori esclusi dal voto possono opporsi all’esclusione in sede di omologazione, ma soltanto se la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.
I termini che si attivano. Il deposito della memoria di opposizione almeno dieci giorni prima dell’udienza di omologazione è un termine da trattare come perentorio. Chi lo supera perde la possibilità di far valere le proprie ragioni in quella sede. La sentenza di omologazione è poi impugnabile con reclamo alla corte d’appello entro i termini dell’art. 51.
Cosa può fare il debitore ora. Il creditore escluso dal voto può opporsi, ma deve fare i conti con la cosiddetta “prova di resistenza”: deve dimostrare che, se fosse stato ammesso, le maggioranze sarebbero cambiate. Già sotto la legge fallimentare la Cassazione aveva accolto l’opposizione di un creditore illegittimamente escluso proprio procedendo al ricalcolo della maggioranza (Cass. civ., n. 12934 del 4 dicembre 1992). Se il voto escluso non avrebbe spostato l’esito, l’opposizione sull’esclusione non ha spazio, ma il credito resta tutelabile in via ordinaria.
Il creditore che non è stato affatto inserito nell’elenco e che vorrebbe contestare l’omologazione per questa ragione deve considerare un altro orientamento. La Cassazione (Cass. civ., sez. I, n. 18903 del 4 luglio 2023) ha affermato che l’omologazione non conferisce autorità di giudicato alla valutazione sommaria compiuta sull’entità e sul grado dei crediti, e che il ricorso del creditore non incluso, fondato solo su questo, è inammissibile per difetto di interesse: proprio perché il credito resta accertabile altrove.
Il debitore, a sua volta, può replicare alle opposizioni, ma soprattutto deve preoccuparsi della coerenza tra elenco, voto e piano: un tribunale che rileva crediti significativi omessi o sottostimati può dubitare della fattibilità del piano liquidatorio, che si regge sul rapporto tra attivo realizzabile e passivo.
L’errore tipico di questa fase. Utilizzare l’opposizione all’omologazione come sede per far accertare il proprio credito. Il tribunale dell’omologazione valuta la legittimità della procedura, le maggioranze, la fattibilità e, se sollevata, la convenienza; non emette una pronuncia sull’esistenza o sull’importo del credito con efficacia di giudicato. Lo ha ribadito anche la giurisprudenza di merito, ad esempio Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. III, 11 giugno 2023, secondo cui la verifica dei crediti in sede di omologazione serve al calcolo delle maggioranze e lascia aperta la cognizione ordinaria.
Quanto dura realmente. Tra la chiusura del voto e la sentenza di omologazione passano di solito alcuni mesi, con tempi più lunghi in presenza di opposizioni articolate. Il successivo eventuale reclamo in corte d’appello aggiunge ulteriori mesi.
Dopo l’omologazione: la fase esecutiva, il liquidatore e il giudizio ordinario sul credito
Cosa succede. Il concordato è omologato. Da questo momento in poi l’elenco dei creditori smette di essere una base di voto e diventa una base di pagamento. Nel concordato liquidatorio con cessione dei beni, il tribunale nomina un liquidatore giudiziale che vende i beni e distribuisce il ricavato secondo il piano, sotto la vigilanza del commissario e del comitato dei creditori. È in questa fase che i crediti ancora contestati devono trovare una soluzione definitiva, e che le scelte fatte nelle tappe precedenti mostrano le loro conseguenze economiche.
La norma. L’art. 114 del Codice disciplina la cessione dei beni e la nomina del liquidatore giudiziale. L’art. 117 stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese: vincola anche chi non è stato inserito nell’elenco o chi ha votato contro. L’accertamento definitivo dei crediti contestati, invece, non trova sede nella procedura ma nel giudizio ordinario di cognizione, come conferma la giurisprudenza (Cass. civ., sez. III, n. 26560 dell’11 ottobre 2024; App. Venezia, sez. I, 8 febbraio 2024).
I termini che si attivano. Il giudizio ordinario per l’accertamento del credito segue i termini del processo civile, ai quali si applica la sospensione feriale dall’1 al 31 agosto. Il vero termine critico, però, non è processuale ma pratico: il creditore deve far valere la propria posizione prima che il liquidatore esegua i riparti, così da ottenere accantonamenti per i crediti contestati. Una volta distribuito il ricavato, recuperare somme già pagate ad altri creditori è molto più difficile.
Cosa può fare il debitore ora. Il creditore che contesta l’importo o il rango del proprio credito può agire in giudizio ordinario per farlo accertare. La Cassazione (Cass. civ., sez. I, n. 19602 del 15 luglio 2025) ha precisato che, nella fase esecutiva del concordato con cessione dei beni, le controversie sulla distribuzione del ricavato appartengono al giudice della cognizione e non possono essere risolte con reclami interni alla procedura. Il giudizio ordinario accerta il credito, ma non cancella la falcidia: il creditore riceverà la percentuale concordataria calcolata sull’importo accertato. In questo senso si è espressa la Cassazione (Cass. civ., sez. I, n. 23075 del 2026), secondo cui, dopo l’omologazione, il creditore resta vincolato alla percentuale prevista e non può ottenere in sede esecutiva una somma maggiore sulla base del credito accertato in sede ordinaria.
Il creditore privilegiato che non ha contestato la collocazione tra i chirografari prima del voto, e che ha votato, si trova invece di fronte alla preclusione affermata da Cass. civ., sez. I, n. 4750 del 2025: dopo l’omologazione non può promuovere un giudizio volto all’accertamento della prelazione.
Il debitore, o il liquidatore che opera per l’esecuzione del piano, deve gestire i crediti contestati con prudenza: accantonare le somme corrispondenti alla percentuale concordataria sulle posizioni in giudizio, informare il commissario e il comitato dei creditori, evitare riparti che lascino scoperti i creditori che potrebbero vedere accertato il proprio diritto.
L’errore tipico di questa fase. Pensare che, omologato il concordato, il creditore non inserito nell’elenco sia libero dal vincolo e possa agire per l’intero. L’art. 117 lo impedisce: il concordato vincola tutti i creditori anteriori. L’errore opposto è altrettanto diffuso: il creditore che si considera definitivamente “liquidato” dalla cifra indicata nell’elenco e rinuncia a far valere la differenza.
Quanto dura realmente. La fase esecutiva di un concordato liquidatorio dura spesso anni, perché dipende dai tempi di vendita dei beni. Il giudizio ordinario sul credito, davanti al tribunale, richiede a sua volta tempi pluriennali in primo grado. Per questo l’accantonamento è lo strumento decisivo: congela la quota spettante al creditore contestato fino alla decisione.
Come leggere un riparto alla luce dell’elenco verificato
Quando il liquidatore giudiziale predispone un riparto, il creditore deve fare un controllo in tre passaggi, che ricalcano a ritroso l’intera timeline.
Il primo passaggio riguarda l’importo su cui viene calcolata la percentuale. Deve corrispondere all’importo indicato nell’elenco, come eventualmente rettificato dal commissario, oppure all’importo accertato in via definitiva se nel frattempo è intervenuta una sentenza. Se il riparto applica la percentuale su un importo inferiore senza spiegazione, il creditore ha un motivo concreto per chiedere chiarimenti al liquidatore e, se necessario, per rivolgersi al giudice della cognizione.
Il secondo passaggio riguarda il rango. Il riparto deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione previsto dal piano: prima i crediti prededucibili, poi i privilegiati secondo il loro grado, infine i chirografari, eventualmente suddivisi in classi. Un credito privilegiato pagato come chirografario, se il privilegio non è stato precluso dal comportamento del creditore durante il voto, è un errore da far valere tempestivamente.
Il terzo passaggio riguarda gli accantonamenti. Se il credito è in contestazione, il riparto deve tenerne conto accantonando la quota che spetterebbe al creditore in caso di accertamento favorevole. Un riparto che distribuisce tutto il ricavato senza accantonamenti per le posizioni contestate espone il creditore a una tutela solo teorica: anche vincendo il giudizio ordinario, potrebbe trovare la massa già esaurita.
Questi controlli non richiedono una nuova procedura: richiedono di aver conservato, tappa per tappa, la documentazione della propria posizione. È la ragione per cui la verifica dell’elenco non finisce con il voto, ma accompagna il creditore fino all’ultimo pagamento.
La stessa procedura, due calendari
Per capire quanto contino le date, conviene mettere a confronto due percorsi possibili all’interno dello stesso concordato liquidatorio. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, costruiti per mostrare il funzionamento dei termini; non riproducono casi reali.
Dati comuni. Una società di distribuzione deposita il ricorso per concordato liquidatorio con cessione dei beni. Il decreto di apertura è del 2 novembre 2026 e fissa la finestra di voto dal 15 al 26 febbraio 2027. Il piano prevede il pagamento integrale dei privilegiati generali e il 21,7% ai chirografari. Un’impresa artigiana vanta un credito di 47.385,20 € per lavori di manutenzione, assistito dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c.; nell’elenco del debitore compare invece per 31.920,00 €, tra i chirografari.
Simulazione 1: il creditore che agisce alle finestre giuste
| Data | Evento | Mossa del creditore |
|---|---|---|
| 2 novembre 2026 | Decreto di apertura | Recupera fatture, contratto e documenti sulla natura artigiana dell’impresa |
| 20 novembre 2026 | Riceve l’avviso del commissario (art. 104) | Il 23 novembre comunica la PEC e invia al commissario una nota con l’importo corretto e la richiesta di riconoscimento del privilegio |
| entro il 31 dicembre 2026 | Deposito della relazione dell’art. 105 (almeno 45 giorni prima del 15 febbraio) | Legge la parte sul passivo: il commissario ha corretto l’importo a 47.385,20 € ma lascia il credito tra i chirografari, segnalando il privilegio come contestato dal debitore |
| entro il 31 gennaio 2027 | Relazione dell’art. 107 (almeno 15 giorni prima del voto) | Deposita una contestazione motivata sulla collocazione del proprio credito, con i documenti sul privilegio |
| 15-26 febbraio 2027 | Finestra di voto | Il giudice delegato ammette provvisoriamente il credito per l’intero importo; il creditore, coerentemente con la contestazione sul rango, si astiene dal voto come chirografario |
| primavera 2027 | Udienza di omologazione | Nessuna opposizione necessaria: la contestazione è agli atti |
| dopo l’omologazione | Fase esecutiva | Promuove il giudizio ordinario per l’accertamento del privilegio e chiede al liquidatore l’accantonamento |
Esito. Se il privilegio viene accertato, il creditore ha diritto al pagamento integrale di 47.385,20 €, come gli altri privilegiati generali. Se il privilegio viene negato, riceverà comunque il 21,7% dell’importo accertato: 47.385,20 × 21,7% = 10.282,59 €. In entrambi i casi la quota è stata accantonata e non si è dispersa nei riparti.
Simulazione 2: il creditore che lascia correre
| Data | Evento | Mossa del creditore |
|---|---|---|
| 20 novembre 2026 | Riceve l’avviso del commissario | Non comunica la PEC entro 15 giorni: dal 5 dicembre le comunicazioni avvengono in cancelleria |
| entro il 31 dicembre 2026 | Relazione dell’art. 105 | Non la legge; il credito resta indicato per 31.920,00 € tra i chirografari |
| entro il 31 gennaio 2027 | Relazione dell’art. 107 | Nessuna contestazione |
| 15-26 febbraio 2027 | Finestra di voto | Vota contro la proposta come chirografario per 31.920,00 € |
| dopo l’omologazione | Fase esecutiva | Scopre a un primo riparto di ricevere il 21,7% di 31.920,00 €, cioè 6.926,64 € in totale |
Esito. Avendo votato come chirografario senza contestare la collocazione, si espone alla preclusione indicata dalla Cassazione nel 2025 sul successivo accertamento della prelazione. Può ancora tentare di far accertare in via ordinaria la differenza di importo (15.465,20 €), sulla quale otterrebbe al più il 21,7%, cioè 3.355,95 €, ma senza accantonamento rischia di trovare il ricavato già distribuito. La differenza tra i due calendari, a parità di credito e di procedura, può arrivare a oltre 40.000 € nel caso in cui il privilegio sarebbe stato riconosciuto.
Simulazione 3: quando l’esclusione dal voto cambia le maggioranze
Stessa procedura, senza classi. I crediti chirografari ammessi al voto ammontano a 1.188.240,00 €; un fornitore con un credito contestato di 96.410,00 €, che intendeva votare contro, viene escluso dal voto dal giudice delegato. I voti favorevoli sono pari a 601.370,00 €.
- Calcolo con l’esclusione: 601.370,00 / 1.188.240,00 = 50,61% → maggioranza raggiunta.
- Calcolo con l’ammissione: 601.370,00 / 1.284.650,00 = 46,81% → maggioranza non raggiunta.
Il voto escluso avrebbe dunque influito sulla formazione della maggioranza. Il fornitore ha titolo per proporre opposizione all’esclusione in sede di omologazione ai sensi dell’art. 108, comma 2, depositando la memoria entro il termine dell’art. 48. Se invece i favorevoli fossero stati 652.800,00 €, anche con l’ammissione si sarebbe superata la maggioranza (50,82%): l’opposizione sull’esclusione non avrebbe avuto spazio, e al fornitore sarebbe rimasta la tutela del credito in via ordinaria.
I binari paralleli: come cambia la timeline quando qualcuno agisce
La cronologia vista finora è quella “di base”. Ma la verifica dell’elenco può prendere strade diverse se, a un certo punto, un creditore, il debitore o il commissario attivano un rimedio. Ogni rimedio apre un binario parallelo, con tempi e regole propri, che corre accanto a quello principale senza fermarlo.
Il binario della cognizione ordinaria. Un creditore può agire in giudizio per l’accertamento del proprio credito anche durante la procedura, oppure proseguire un giudizio già pendente. Le misure protettive e gli effetti della domanda di concordato impediscono le azioni esecutive e cautelari, non le azioni di accertamento. Il giudizio ordinario corre con i suoi tempi, soggetto alla sospensione feriale dall’1 al 31 agosto, e la sentenza che ne deriva fisserà l’importo e il rango del credito ai fini dell’esecuzione del concordato. Nel frattempo il credito vota per l’importo per cui il giudice delegato l’ha ammesso provvisoriamente. Il giudizio ordinario non sospende il voto né l’omologazione: si limita a determinare, a valle, quanto spetterà al creditore.
Il binario del decreto ingiuntivo. Un caso frequente è quello del creditore che, prima del deposito della domanda, ha ottenuto un decreto ingiuntivo non ancora definitivo. Il debitore ha potuto proporre opposizione; il giudizio di opposizione prosegue e il credito, nell’elenco, va indicato come contestato. Se il decreto è divenuto definitivo prima del deposito della domanda, il credito non è più contestabile nel merito e il commissario dovrà tenerne conto nella verifica. La data di definitività del decreto rispetto alla pubblicazione della domanda va quindi verificata con precisione.
Il binario delle proposte concorrenti. Nei concordati che lo consentono, i creditori che rappresentano almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore possono presentare una proposta concorrente. Il calcolo della soglia dipende proprio dai crediti indicati: un credito sottostimato può impedire a un creditore di raggiungere la soglia. Nel concordato liquidatorio la presentazione di proposte concorrenti è soggetta a limiti specifici, legati alla percentuale offerta dal debitore; resta comunque utile sapere che la verifica dell’elenco incide anche su questo binario.
Il binario della revoca. Se la verifica del commissario fa emergere che il debitore ha omesso di denunciare crediti o ha esposto passività insussistenti, l’art. 106 obbliga il commissario a riferirne al tribunale, che può aprire il procedimento di revoca. È un binario che può interrompere la timeline principale e condurre, nei casi più gravi e su istanza dei legittimati, verso l’apertura della liquidazione giudiziale, con un vero e proprio accertamento del passivo.
Il binario della composizione negoziata. Non sempre il concordato liquidatorio è il primo strumento. Spesso è preceduto da una composizione negoziata della crisi, il percorso nato con il D.L. 118/2021 e oggi disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del Codice. In quel percorso l’esperto lavora su una situazione debitoria aggiornata e i creditori hanno già avuto modo di confrontarsi con il debitore. Quando la composizione negoziata non porta a un accordo e l’impresa sceglie un concordato liquidatorio, il lavoro di mappatura del debito fatto in quella sede rappresenta un punto di partenza prezioso per l’elenco dell’art. 39; il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali ha inoltre esteso la transazione fiscale ai tributi locali anche nella composizione negoziata, rendendo ancora più importante censire correttamente i debiti verso comuni e regioni.
Il binario della risoluzione e dell’annullamento. Dopo l’omologazione, se il debitore non adempie, i creditori possono chiedere la risoluzione del concordato entro i termini di legge. Un creditore il cui credito è stato accertato in sede ordinaria per un importo superiore a quello indicato, e che non riceve la percentuale dovuta, può valutare questo rimedio. L’annullamento, invece, riguarda i casi in cui si scopre che il passivo è stato dolosamente esagerato o l’attivo sottratto o dissimulato: un collegamento diretto con la correttezza dell’elenco.
Le 5 finestre critiche
Ricostruita l’intera cronologia, si possono isolare i cinque momenti in cui agire o non agire cambia davvero l’esito della verifica.
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Quindici giorni dall’avviso del commissario: comunicare la PEC. È la condizione per ricevere tutto il resto. Chi la manca riceve le comunicazioni solo tramite deposito in cancelleria e rischia di accorgersi delle relazioni e del voto quando è troppo tardi.
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Dalla ricezione dell’avviso alla relazione dell’art. 105: segnalare al commissario importo, rango e classe corretti. È la finestra informale, ma è quella in cui una nota ben documentata può ottenere una rettifica senza bisogno di contestazione. La relazione del commissario, depositata almeno 45 giorni prima del voto, ne fotograferà l’esito.
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Prima dell’apertura del voto, nei termini dell’art. 107: contestare formalmente i crediti, il proprio e quelli altrui. È il passaggio che consente al giudice delegato di decidere sull’ammissione provvisoria. Senza contestazione, il creditore è implicitamente ammesso per l’importo indicato.
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Durante il voto: votare o astenersi in modo coerente con la propria posizione sul rango. Il creditore privilegiato collocato tra i chirografari che vota senza aver contestato rischia di perdere la possibilità di far accertare il privilegio dopo l’omologazione.
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Almeno dieci giorni prima dell’udienza di omologazione: opporsi, se l’esclusione dal voto avrebbe cambiato le maggioranze; e, dopo l’omologa, chiedere l’accantonamento prima dei riparti. Sono le ultime due occasioni per difendere, rispettivamente, il peso del proprio voto e il valore economico del proprio credito.
Le domande sul tempo
Ho ricevuto l’avviso del commissario da più di quindici giorni e non ho comunicato la PEC: ho perso il credito?
No. Il termine di quindici giorni riguarda solo le modalità delle comunicazioni successive, che avverranno tramite deposito in cancelleria. Il credito resta, ma il creditore deve controllare periodicamente gli atti depositati, oppure comunicare comunque la PEC al commissario per non perdere le informazioni successive.
Il voto si apre fra una settimana e mi accorgo solo ora che il mio credito è indicato per un importo più basso: posso ancora fare qualcosa?
Dipende da quanto manca all’apertura e da come il decreto e l’art. 107 scandiscono i termini per le contestazioni. Se la finestra è ancora aperta, la contestazione va depositata subito, con i documenti. Se è chiusa, il credito voterà per l’importo indicato, ma la differenza potrà essere accertata in sede di cognizione ordinaria e, una volta accertata, beneficerà della percentuale concordataria.
Il concordato è stato omologato da sei mesi e io non ero nell’elenco: devo accettare la percentuale?
Sì. L’art. 117 rende il concordato omologato obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda, anche per quelli non inseriti nell’elenco. Il creditore omesso può far accertare il proprio credito e chiedere il pagamento della percentuale prevista per la sua categoria; più tardi si muove, più alto è il rischio che i riparti siano già stati eseguiti.
Quanto dura in tutto la verifica del mio credito?
Ai fini del voto, la verifica si conclude in pochi mesi: dal decreto di apertura alla chiusura della finestra di voto. Ai fini del pagamento, se il credito è contestato e serve un giudizio ordinario, i tempi sono quelli della giustizia civile, spesso pluriennali, e si sovrappongono alla durata della liquidazione.
La sospensione feriale di agosto allunga i termini della procedura?
Per i termini processuali del Codice, salvo diversa previsione, la sospensione feriale non opera. Opera invece nel giudizio ordinario di accertamento del credito, dove il periodo sospeso va dall’1 al 31 agosto.
Ho un giudizio pendente contro il debitore da prima del deposito della domanda: si ferma?
Le misure protettive e gli effetti della domanda riguardano le azioni esecutive e cautelari. Il giudizio di cognizione sul credito può proseguire, e la sentenza che lo conclude servirà a stabilire l’importo e il rango su cui calcolare la percentuale concordataria. Nel frattempo il credito va indicato nell’elenco come contestato e vota per l’importo per cui il giudice delegato lo ammette.
Il commissario ha rettificato il mio credito in aumento: posso stare tranquillo?
Solo in parte. La rettifica conta ai fini del voto e rafforza la posizione del creditore, ma il debitore può ancora contestare il credito, prima del voto e poi in sede di cognizione ordinaria. Conviene conservare la documentazione utilizzata per ottenere la rettifica, perché potrebbe servire di nuovo dopo l’omologazione.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce qui raccolte sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Molte sono state rese su norme della legge fallimentare (artt. 161, 171, 176 e 180 l. fall.), che il Codice della crisi ha sostanzialmente ripreso negli artt. 39, 104, 108 e 48: dove è così, lo indichiamo espressamente. I principi sono riformulati e non riproducono le massime ufficiali.
Tappa 1 – La redazione dell’elenco
- Cass. civ., sez. I, ord. n. 4596 del 21 febbraio 2025 (legge fallimentare). Principio: i crediti oggetto di contestazione giudiziale vanno inseriti nell’elenco dei creditori depositato con la domanda; l’inserimento non comporta riconoscimento del debito, e questi creditori possono essere ammessi al voto in via provvisoria. Rilevanza: chiarisce che “contestato” non significa “omesso”, e che l’elenco deve essere completo.
- Cass. civ., sez. I, n. 21431 del 31 luglio 2024. Principio: i crediti in contenzioso devono trovare collocazione in una delle classi previste dalla proposta o in una classe ad hoc; una proposta che li ignori rischia l’inammissibilità. Rilevanza: collega la completezza dell’elenco alla tenuta stessa della proposta.
Tappa 3 – La verifica del commissario
- Cass. civ., sez. III, n. 26560 dell’11 ottobre 2024. Principio: la verifica dei crediti compiuta nel concordato per il calcolo delle maggioranze non dà luogo a giudicato su esistenza, misura e collocazione del credito, che possono essere definiti in via definitiva in sede di cognizione. Rilevanza: delimita la portata delle rettifiche del commissario e della successiva ammissione al voto.
Tappe 6 e 7 – Le contestazioni e il voto
- Cass. civ., sez. I, n. 4750 del 2025. Principio: il creditore privilegiato collocato tra i chirografari deve contestare la collocazione e astenersi dal voto; se vota senza contestare, dopo l’omologazione non può più far accertare la prelazione in giudizio. Rilevanza: rende la contestazione prima del voto una finestra critica per tutti i titolari di prelazioni.
- Cass. civ., sez. I, n. 34372 del 24 dicembre 2024. Principio: se né il debitore né gli altri creditori contestano la legittimazione al voto di un creditore, questi è da considerarsi implicitamente ammesso, senza necessità di un provvedimento espresso del giudice delegato. Rilevanza: chi non contesta, accetta il peso di voto altrui.
- Cass. civ., n. 33345 del 21 dicembre 2018 (legge fallimentare). Principio: l’ammissione al voto non ha natura decisoria e il creditore contestato conserva l’azione ordinaria per il pagamento. Rilevanza: fonda la distinzione tra peso nel voto e accertamento del credito.
- Cass. civ., n. 27489 del 22 dicembre 2006 (legge fallimentare). Principio: nello stesso senso, il provvedimento sull’ammissione provvisoria non pregiudica la tutela del credito in sede ordinaria. Rilevanza: mostra la continuità dell’orientamento, recepito nella formula dell’art. 108 CCII.
- Cass. civ., Sez. Un., n. 17186 del 28 giugno 2018 (legge fallimentare). Principio: il creditore che presenta una proposta concorrente non può votare, per il conflitto con l’interesse del debitore proponente. Rilevanza: chiave di lettura dell’art. 109 CCII, che oggi consente il voto del creditore proponente solo se collocato in una classe apposita.
- Cass. civ., n. 16348 del 21 giugno 2018 (legge fallimentare). Principio: i creditori postergati possono votare se collocati in una classe apposita e se il trattamento loro riservato non viola la postergazione. Rilevanza: la verifica dell’elenco deve individuare i crediti postergati e collocarli correttamente.
- Cass. civ., n. 13282 del 5 ottobre 2000 (legge fallimentare). Principio: il creditore inserito come chirografario può votare anche se rivendica un privilegio. Rilevanza: da leggere oggi insieme alla pronuncia del 2025 sul rischio di preclusione.
Tappa 8 – L’omologazione
- Cass. civ., n. 12934 del 4 dicembre 1992 (legge fallimentare). Principio: l’opposizione del creditore illegittimamente escluso dal voto va accolta se, ricalcolata la maggioranza con il suo voto, l’esito cambia. Rilevanza: è la “prova di resistenza” che l’art. 108, comma 2, CCII richiede per l’opposizione all’esclusione.
- Cass. civ., sez. I, n. 18903 del 4 luglio 2023. Principio: l’omologazione non attribuisce efficacia di giudicato alla delibazione sommaria su importo e grado dei crediti; il creditore non incluso che impugna l’omologazione su questa sola base è privo di interesse. Rilevanza: indirizza il creditore omesso verso la cognizione ordinaria anziché verso l’impugnazione dell’omologa.
- Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. III, 11 giugno 2023. Principio: la verifica dei crediti in sede di omologazione è funzionale solo alle maggioranze e non forma giudicato; l’accertamento può avvenire in un giudizio ordinario. Rilevanza: conferma di merito dell’orientamento di legittimità.
Tappa 9 – La fase esecutiva
- Cass. civ., sez. I, n. 19602 del 15 luglio 2025. Principio: nella fase esecutiva del concordato con cessione dei beni, le liti sulla ripartizione del ricavato spettano al giudice della cognizione e non possono essere decise con reclami endoconcorsuali. Rilevanza: individua la sede in cui il creditore deve far valere il proprio diritto dopo l’omologazione.
- Cass. civ., sez. I, n. 23075 del 2026. Principio: dopo l’omologazione il creditore resta soggetto alla percentuale concordataria e non può ottenere in sede esecutiva l’intero importo accertato nel giudizio ordinario. Rilevanza: chiarisce che il giudizio ordinario accerta il credito, ma non elimina la falcidia.
- App. Venezia, sez. I, 8 febbraio 2024. Principio: esistenza, ammontare e rango dei crediti contestati sono accertati nella procedura solo in via provvisoria, ai fini del voto, mentre l’accertamento definitivo resta affidato alla cognizione ordinaria. Rilevanza: sintetizza l’intera architettura della verifica nel concordato.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Interveniamo alla tappa in cui ti trovi, perché nella verifica dell’elenco ciò che è utile al giorno 10 può essere inutile al giorno 60.
- Prima del deposito, ricostruiamo l’elenco dei creditori con il debitore, riconciliando partitari, contratti, contenziosi pendenti e debiti verso enti pubblici, compresi i tributi locali, e indicando correttamente i crediti contestati.
- Dopo il decreto di apertura, calcoliamo a ritroso il calendario della procedura: termine per la PEC, deposito della relazione dell’art. 105, termini dell’art. 107, finestra di voto, memoria di opposizione.
- Alla ricezione dell’avviso del commissario, verifichiamo importo, rango e classe del credito indicato, confrontandoli con fatture, titoli esecutivi e cause di prelazione.
- Prima della relazione dell’art. 105, predisponiamo la nota documentata al commissario, con il conteggio di capitale, interessi e accessori e la documentazione del privilegio.
- Leggiamo la relazione del commissario nella parte sul passivo e individuiamo le rettifiche che incidono sulla posizione del cliente e sulla tenuta del piano liquidatorio.
- Entro i termini dell’art. 107, redigiamo le contestazioni sui crediti propri e altrui, motivate e corredate di prove.
- Durante il voto, impostiamo la condotta di voto coerente con la posizione sul rango, per evitare preclusioni sul privilegio.
- In vista dell’omologazione, eseguiamo la prova di resistenza sulle maggioranze e, se l’esclusione dal voto è stata decisiva, depositiamo l’opposizione nei termini dell’art. 48.
- Dopo l’omologa, promuoviamo o proseguiamo il giudizio ordinario di accertamento del credito e chiediamo al liquidatore giudiziale l’accantonamento della quota concordataria.
- Se il debitore non adempie, valutiamo i rimedi della risoluzione o dell’annullamento del concordato.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la composizione negoziata impone di ricostruire la reale esposizione debitoria dell’impresa e di confrontarla con le pretese dei creditori, cioè lo stesso esercizio che sta alla base della verifica dell’elenco concordatario. A essa si affianca l’esperienza di Gestore della crisi e fiduciario OCC, ruoli nei quali la verifica dei debiti indicati dal debitore è un passaggio necessario di ogni procedura.
Lo stesso difensore segue la strategia dalla prima analisi dell’elenco fino all’eventuale giudizio in Cassazione, senza passaggi di mano tra la fase concorsuale e quella di cognizione ordinaria: la linea scelta nella contestazione prima del voto è la stessa che verrà sostenuta nel giudizio sul credito. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti riconciliano le scritture e i conteggi, gli avvocati costruiscono contestazioni, opposizioni e azioni di accertamento.
Chiusura
La verifica dell’elenco dei creditori nel concordato liquidatorio non è un singolo controllo, ma una sequenza di passaggi in cui ogni finestra si apre e si chiude in un momento preciso: la PEC entro quindici giorni, la nota al commissario prima della relazione, la contestazione prima del voto, l’opposizione prima dell’omologa, l’accantonamento prima dei riparti. Il tempo è la risorsa più preziosa del creditore e del debitore in crisi, e anche la più sprecata.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché ricostruire il passivo di un’impresa e confrontarlo con le pretese dei creditori è ciò che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo fa come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC: competenze che si traducono, in questa procedura, nella capacità di leggere un elenco concordatario, individuarne gli errori e intervenire nella tappa giusta.
📩 Non lasciare che le finestre della procedura si chiudano senza di te: scrivici oggi stesso, trovi tutti i riferimenti per contattare lo studio al termine di questa pagina.
