Come Si Chiude Il Concordato Liquidatorio Dopo La Vendita Dei Beni?

Quando l’ultimo immobile è stato aggiudicato e l’ultimo credito incassato, molti imprenditori pensano che il concordato liquidatorio sia finito. Non è così. Dopo la vendita dei beni resta la parte più delicata: il rendiconto del liquidatore, i riparti ai creditori, gli accantonamenti per le somme contestate e, per le società, la cancellazione dal registro delle imprese. È in questa fase che si decide se i creditori ricevono davvero quanto promesso, se il compenso degli organi viene liquidato correttamente e se la società può chiudersi senza lasciare dietro di sé contenziosi aperti.

Il rischio principale è concreto. Un riparto sbagliato, un rendiconto approvato senza osservazioni o una cancellazione chiesta troppo presto possono esporre amministratori, liquidatori sociali e soci a contestazioni che sopravvivono alla procedura. Per un creditore, invece, il rischio è perdere l’occasione di contestare il conto o il piano di distribuzione nei tempi utili.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché è materia di crisi d’impresa nel senso più tecnico. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno gli strumenti di regolazione della crisi, la loro logica e il ruolo degli organi che li gestiscono. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC: ha quindi esperienza diretta di come si rendiconta, si liquida e si distribuisce un attivo sotto il controllo del giudice, che è esattamente ciò che accade nella fase di chiusura del concordato liquidatorio.

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Inquadramento normativo: che cosa significa “chiudere” un concordato liquidatorio

Sul piano normativo occorre partire da una distinzione che spesso sfugge. Nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) la procedura di concordato preventivo si chiude formalmente con la sentenza di omologazione. Ciò che segue non è più “procedura” in senso stretto, ma fase esecutiva: il piano omologato viene attuato sotto la sorveglianza del commissario giudiziale.

Nel concordato liquidatorio, l’esecuzione consiste nella vendita dei beni e nella distribuzione del ricavato. Quando si parla di “chiusura” dopo la vendita, quindi, si intende la conclusione della fase esecutiva: l’insieme degli atti con cui il liquidatore rende conto della gestione, gli organi vengono remunerati, i creditori ricevono l’ultimo pagamento e il debitore, se è una società, può estinguersi.

Le norme di riferimento

La disciplina prevede un intreccio di disposizioni.

  • Art. 114 CCII (cessione dei beni). Con la sentenza di omologa il tribunale nomina uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori e stabilisce le modalità della liquidazione. Il comma 2 rinvia, in quanto compatibili, alle norme sul curatore in tema di nomina, revoca, responsabilità, compenso e rendiconto. Il comma 4 applica alle vendite le regole della liquidazione giudiziale. Il comma 5 impone al liquidatore un rapporto semestrale al commissario giudiziale. Il comma 6 stabilisce che, al termine della liquidazione, il liquidatore trasmette al commissario un rapporto riepilogativo finale, il conto della gestione e gli estratti dei conti bancari o postali; il commissario ne dà notizia, con le proprie osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e deposita copia nel fascicolo informatico.
  • Art. 118 CCII (esecuzione del concordato). Il commissario giudiziale sorveglia l’adempimento del concordato secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione e riferisce al giudice ogni fatto da cui possa derivare pregiudizio per i creditori.
  • Art. 119 CCII (risoluzione). Disciplina la risoluzione per inadempimento, che resta lo strumento dei creditori quando l’esecuzione non porta i risultati previsti.
  • Norme sulla liquidazione giudiziale richiamate “in quanto compatibili”: rendiconto del curatore (art. 231 CCII) e regole sui riparti, che il liquidatore applica nei limiti fissati dalla sentenza di omologa.
  • Codice civile, artt. 2492 e 2495. Per le società: bilancio finale di liquidazione e cancellazione dal registro delle imprese.

In sintesi: la chiusura del concordato liquidatorio è la sequenza rapporto finale – conto della gestione – riparto finale – liquidazione dei compensi – estinzione del debitore, governata dall’art. 114 CCII e, per rinvio, dalle regole della liquidazione giudiziale.

Ratio della disciplina

La ratio è garantire trasparenza a una gestione che riguarda beni non più nella disponibilità del debitore. Il liquidatore è un organo nominato dal tribunale; secondo l’orientamento richiamato dalla Cassazione (Cass. n. 22004/2023) riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Proprio per questo deve rendere conto in modo documentato, e i creditori devono poter controllare il conto prima che le somme vengano distribuite in via definitiva.

Distinzione da istituti affini

Va precisato che la chiusura del concordato liquidatorio non coincide con la chiusura della liquidazione giudiziale. Nella liquidazione giudiziale la chiusura è dichiarata con decreto motivato del tribunale e produce effetti tipici (cessazione degli organi, riacquisto della disponibilità dei beni residui). Nel concordato, invece, non esiste un decreto di chiusura della fase esecutiva con la stessa struttura: la conclusione si ricava dalla presentazione del rapporto finale e del conto, dall’esaurimento dei riparti e dalle eventuali determinazioni del tribunale sui compensi.

Esempio concreto: una S.r.l. in concordato con cessione dei beni vende l’ultimo capannone. Se fosse in liquidazione giudiziale, dopo il riparto finale il curatore chiederebbe la chiusura con decreto. In concordato, invece, il liquidatore deposita rapporto finale e conto; il commissario li trasmette con le sue osservazioni; terminati i pagamenti, il liquidatore sociale della S.r.l. predispone il bilancio finale e chiede la cancellazione. Sono due binari distinti: quello concordatario (organi nominati dal tribunale) e quello societario (organi della società).

Un’ultima precisazione di metodo. Quando il concordato si debba considerare “eseguito”, con le conseguenze che ne derivano sul termine per la risoluzione, è questione autonoma che merita trattazione separata. Qui ci si concentra sugli atti di chiusura in sé. Quanto al D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, esso estende ai tributi locali gli strumenti del Codice (ad esempio la transazione fiscale) e incide quindi sul contenuto del piano, non sugli adempimenti di chiusura della fase liquidatoria qui esaminati.

Requisiti e termini della fase di chiusura

Le condizioni per avviare la chiusura

In termini operativi, la chiusura può iniziare solo quando ricorrono, una per una, queste condizioni.

  1. Liquidazione dell’attivo completata o esaurita. Tutti i beni ceduti sono stati venduti, oppure il liquidatore ha accertato che i beni residui non sono utilmente liquidabili. In quest’ultimo caso la scelta deve essere motivata e portata a conoscenza del commissario e del comitato dei creditori.
  2. Crediti dell’attivo riscossi o definiti. I crediti verso terzi sono stati incassati, ceduti o dichiarati inesigibili con motivazione.
  3. Contenziosi definiti o neutralizzati. Le cause pendenti in cui è parte il liquidatore sono state concluse o, se ancora aperte, sono stati previsti accantonamenti adeguati.
  4. Debiti in prededuzione pagati o accantonati. Spese della procedura, compensi degli organi, debiti sorti durante la liquidazione.
  5. Progetto di riparto finale predisposto secondo l’ordine delle cause di prelazione e le classi previste dalla proposta omologata.

I termini

La disciplina prevede pochi termini fissi di legge e molti termini fissati dalla sentenza di omologa. È un punto da non sottovalutare: la sentenza di omologa è la “legge” della fase esecutiva, e molte scadenze vanno lette lì, non nel Codice.

Adempimento Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Rapporto semestrale del liquidatore al commissario (art. 114 c. 5 CCII) Dalla nomina, ogni sei mesi Ordinatorio, ma rilevante ai fini della revoca Segnalazione del commissario; possibile revoca o sostituzione del liquidatore
Rapporto riepilogativo finale, conto della gestione ed estratti conto (art. 114 c. 6 CCII) Al termine della liquidazione Obbligo di legge, senza termine in giorni Il commissario può riferire al tribunale; responsabilità del liquidatore
Trasmissione al PM e ai creditori con osservazioni del commissario (art. 114 c. 6 CCII) Dalla ricezione del rapporto finale Obbligo del commissario Incompletezza del controllo; possibili contestazioni dei creditori
Osservazioni dei creditori sul conto (rinvio all’art. 231 CCII, in quanto compatibile) Dalla comunicazione del deposito del conto Secondo il termine fissato dal giudice Perdita della possibilità di contestare il conto in quella sede
Reclamo contro i provvedimenti sul riparto Dalla comunicazione del provvedimento Perentorio Il provvedimento diventa stabile
Termini per i pagamenti previsti dal piano Fissati dalla proposta e dalla sentenza di omologa Essenziali ai fini della valutazione dell’inadempimento Rilevanza ai fini della risoluzione (art. 119 CCII)
Ricorso per risoluzione del concordato (art. 119 CCII) Entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento Perentorio, a pena di decadenza Il concordato non può più essere risolto
Deposito del bilancio finale di liquidazione della società (art. 2492 c.c.) Dopo l’esaurimento dei riparti Termine societario Impossibilità di chiedere la cancellazione
Cancellazione dal registro delle imprese (art. 2495 c.c.) Dopo l’approvazione del bilancio finale Adempimento societario La società resta formalmente in vita

Il termine più critico è quello per la risoluzione: un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto dal piano. Chi lascia decorrere quel termine perde lo strumento più forte per reagire a un’esecuzione insoddisfacente.

Sospensione feriale

I termini processuali (reclami, impugnazioni) sono soggetti alla sospensione feriale dal 1 al 31 agosto, salvo che la legge li qualifichi come urgenti. Va precisato che per i procedimenti concorsuali il Codice prevede eccezioni: occorre verificare caso per caso se il termine rientra fra quelli sospesi.

Prescrizione dei crediti concordatari

Un profilo spesso trascurato riguarda la prescrizione. La Cassazione (Cass., Sez. I, 7 dicembre 2022, n. 35960) ha chiarito che i crediti anteriori, resi temporaneamente inesigibili dal concordato, non iniziano a prescriversi finché non si è completata la fase esecutiva. In termini operativi: il creditore che non ha ricevuto il riparto finale non vede decorrere la prescrizione durante la liquidazione; il termine riprende rilievo quando l’esecuzione si conclude.

Procedura passo-passo: dalla vendita dell’ultimo bene all’estinzione

La sequenza che segue è quella tipica. La sentenza di omologa può modificarla in parte; per questo ogni passaggio va confrontato con il dispositivo.

1. Ricognizione dell’attivo residuo (liquidatore)

Il liquidatore verifica che non restino beni o crediti da realizzare. Controlla in particolare: crediti fiscali (rimborsi IVA, crediti d’imposta), depositi cauzionali, partecipazioni, azioni risarcitorie, somme vincolate presso terzi. L’errore più frequente è chiudere senza aver valutato le azioni risarcitorie o recuperatorie, che possono rappresentare un attivo rilevante. Secondo un orientamento formato sotto la legge fallimentare (Cass., Sez. I, 12 gennaio 1999, n. 226), nel concordato con cessione dei beni il debitore perde stabilmente il potere di disporre dei beni ceduti e la legittimazione ad agire per essi spetta al liquidatore.

2. Definizione o neutralizzazione del contenzioso

Se ci sono cause in corso, il liquidatore valuta se definirle con transazione, attenderne l’esito o accantonare le somme. Va ricordato il riparto di legittimazione: il liquidatore giudiziale è legittimato nelle controversie che riguardano la liquidazione e la distribuzione dell’attivo, non in quelle sull’esistenza dei crediti (Cass., Sez. II, 4 settembre 2015, n. 17606, in vigenza della legge fallimentare). Più di recente, la Cassazione (Cass., Sez. I, n. 19217/2025) ha affermato che nelle controversie promosse contro la società in concordato con cessione dei beni il legittimato passivo è il rappresentante della società o il liquidatore sociale, senza necessità di integrare il contraddittorio con il liquidatore giudiziale.

3. Pagamento o accantonamento della prededuzione

Prima di distribuire ai creditori concorsuali, il liquidatore paga le spese della fase esecutiva e accantona i compensi degli organi ancora da liquidare. Il compenso del liquidatore segue, per rinvio, le regole sul compenso del curatore; quello del commissario è liquidato dal tribunale. La Cassazione (Cass., Sez. I, 7 giugno 2021, n. 15789) ha ammesso che il tribunale liquidi il compenso del commissario giudiziale anche dopo la chiusura della procedura.

4. Redazione del rapporto riepilogativo finale e del conto della gestione (liquidatore → commissario)

Il liquidatore trasmette al commissario giudiziale:

  • il rapporto riepilogativo finale, che descrive le attività svolte, i beni venduti, i prezzi realizzati, i contenziosi e il loro esito;
  • il conto della gestione, con entrate e uscite analitiche;
  • gli estratti dei conti bancari o postali intestati alla procedura.

Il conto deve essere riconciliabile con gli estratti conto movimento per movimento: un conto che non “quadra” con la banca è il primo bersaglio delle osservazioni dei creditori.

5. Osservazioni del commissario e comunicazione a PM e creditori

Il commissario esamina il rapporto e il conto, formula le proprie osservazioni e li comunica al pubblico ministero e ai creditori, depositando copia nel fascicolo informatico (art. 114 c. 6 CCII). È il momento in cui i creditori possono rilevare anomalie: spese non documentate, vendite a prezzi incongrui, omessa riscossione di crediti.

6. Approvazione del conto (rinvio alle regole sul rendiconto del curatore)

In quanto compatibile, si applica la disciplina del rendiconto del curatore (art. 231 CCII): deposito del conto, fissazione di un’udienza, comunicazione ai creditori, termine per le osservazioni. Se non sorgono contestazioni, o se su di esse si raggiunge un accordo, il conto viene approvato; diversamente, la contestazione segue il procedimento previsto. Il creditore che intende contestare il conto deve farlo nei termini fissati: dopo l’approvazione le contestazioni diventano molto più difficili.

7. Progetto di riparto finale

Il liquidatore predispone il riparto finale secondo:

  • l’ordine delle cause di prelazione;
  • le classi e le percentuali previste dalla proposta omologata;
  • gli accantonamenti per crediti contestati, condizionati o non ancora accertati.

La Cassazione (Cass., Sez. III, 11 ottobre 2024, n. 26560) ha chiarito che l’accertamento dei crediti compiuto in sede di omologa serve solo al calcolo delle maggioranze e non forma giudicato su esistenza, entità e rango. Ne deriva che un credito contestato non va semplicemente escluso dal riparto: va accantonato in attesa dell’accertamento in sede ordinaria.

8. Contestazioni sul riparto

Le controversie sulla distribuzione del ricavato nell’esecuzione del concordato liquidatorio spettano al giudice ordinario (Cass., Sez. I, 17 luglio 2025, n. 19981). Lo stesso principio era già stato affermato per le questioni su diritti soggettivi nella fase esecutiva, che non rientrano nella competenza funzionale del tribunale concorsuale (Cass., Sez. VI-1, 4 novembre 2021, n. 31659). Quanto ai rimedi interni, il decreto con cui il tribunale decide il reclamo contro il provvedimento del giudice delegato sul piano di riparto non è ricorribile per cassazione (Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 641).

9. Esecuzione dei pagamenti e gestione delle somme non riscosse

Il liquidatore esegue i pagamenti con modalità tracciabili. Le somme spettanti a creditori irreperibili o che non si presentano all’incasso, così come gli accantonamenti, vanno depositate secondo le modalità stabilite dal giudice. Già in vigenza della legge fallimentare la Cassazione (Cass., Sez. I, 18 giugno 2008, n. 16598) aveva ricondotto alla cognizione ordinaria le controversie sulla restituzione di somme accantonate per creditori non reperiti.

10. Chiusura societaria: bilancio finale e cancellazione

Esauriti i riparti, se il debitore è una società, il liquidatore sociale (organo della società, distinto dal liquidatore giudiziale) redige il bilancio finale di liquidazione (art. 2492 c.c.) e chiede la cancellazione dal registro delle imprese (art. 2495 c.c.). La cancellazione va chiesta solo quando non restano accantonamenti pendenti, cause aperte o attivi da realizzare: altrimenti si rischia di estinguere un soggetto che ha ancora rapporti giuridici in corso.

Dove si sbaglia più spesso

  • Considerare chiusa la liquidazione con l’ultima vendita, senza rapporto finale né conto.
  • Distribuire tutto il ricavato senza accantonare per i crediti contestati.
  • Confondere liquidatore giudiziale e liquidatore sociale, con atti firmati dal soggetto sbagliato.
  • Chiedere la cancellazione della società con contenziosi o accantonamenti ancora aperti.
  • Lasciar decorrere il termine annuale per la risoluzione senza valutare l’esito effettivo dei pagamenti.

Verifiche sul campo: due esempi di calcolo applicato

Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare il funzionamento dei meccanismi di chiusura. Non riguardano casi reali.

Esempio 1 – Riparto finale con accantonamento per credito contestato

Dati di partenza.
– Ricavato complessivo della liquidazione: 1.387.420 €.
– Spese della fase esecutiva già pagate (pubblicità, perizie, custodia): 41.736 €.
– Compenso del liquidatore e del commissario, da liquidare e quindi da accantonare: 63.918 €.
– Credito ipotecario (classe 1, pagamento integrale previsto): 512.300 €.
– Crediti privilegiati generali (classe 2, pagamento integrale previsto): 187.645 €.
– Crediti chirografari ammessi (classe 3, percentuale proposta 22%): 2.354.880 €.
– Credito chirografario contestato, non accertato: 96.410 €.

Sviluppo.
1. Attivo disponibile dopo spese e accantonamento compensi: 1.387.420 − 41.736 − 63.918 = 1.281.766 €.
2. Classe 1: 512.300 €. Residuo: 769.466 €.
3. Classe 2: 187.645 €. Residuo: 581.821 €.
4. Fabbisogno per il 22% ai chirografari ammessi: 2.354.880 × 22% = 518.073,60 €.
5. Accantonamento per il credito contestato al 22%: 96.410 × 22% = 21.210,20 €.
6. Totale chirografi (pagamenti + accantonamento): 539.283,80 €. Residuo: 581.821 − 539.283,80 = 42.537,20 €.

Esito. La percentuale promessa è coperta e residua un margine di 42.537,20 €. In termini operativi il liquidatore non può distribuire subito questo margine come “extra” ai chirografari se la sentenza di omologa o la proposta non lo prevedono, e deve comunque tenere fermo l’accantonamento di 21.210,20 € fino all’accertamento del credito contestato. Se il giudice ordinario dovesse negare il credito, l’accantonamento torna disponibile e va distribuito secondo le regole del piano; se lo riconosce, viene pagato al creditore. Finché l’accantonamento è pendente, la società non dovrebbe essere cancellata.

Esempio 2 – Sequenza temporale della chiusura e termine per la risoluzione

Dati di partenza.
– Sentenza di omologa: termine per l’ultimo pagamento ai chirografari fissato al 30 aprile 2026.
– Ultimo bene venduto: decreto di trasferimento del 17 febbraio 2026.
– Rapporto riepilogativo finale, conto della gestione ed estratti conto trasmessi dal liquidatore al commissario: 23 marzo 2026.
– Comunicazione ai creditori e al PM con osservazioni del commissario: 9 aprile 2026.
– Riparto finale eseguito: 28 aprile 2026, con percentuale effettiva ai chirografari del 17,4% a fronte del 22% indicato come obiettivo.

Sviluppo.
1. L’ultimo adempimento previsto scade il 30 aprile 2026.
2. Il termine annuale per chiedere la risoluzione (art. 119 CCII) decorre da quella data e scade il 30 aprile 2027.
3. I creditori chirografari che ritengono l’esito non conforme al piano devono valutare, entro quella data, se l’inadempimento abbia importanza tale da giustificare la risoluzione. Occorre confrontare la proposta: se la percentuale era garantita, lo scostamento è rilevante; se era solo stimata e il piano prevedeva la cessione di tutti i beni con assunzione di un’obbligazione di mezzi, il quadro cambia.
4. Il liquidatore sociale, dal canto suo, non dovrebbe chiedere la cancellazione della società senza una valutazione del rischio di iniziative dei creditori entro il 30 aprile 2027.

Esito. La cronologia mostra che la chiusura “tecnica” (conto e riparto) può concludersi in pochi mesi, ma la stabilità del risultato si consolida solo con lo spirare del termine annuale per la risoluzione. Nel frattempo, la Cassazione a Sezioni Unite (Cass., S.U., 14 febbraio 2022, n. 4696) ha ammesso, in vigenza della legge fallimentare, che il debitore inadempiente nella fase esecutiva del concordato omologato possa essere dichiarato fallito anche senza previa risoluzione del concordato: un dato da tenere presente quando l’esecuzione si chiude in modo insoddisfacente.

Casi particolari

Beni rimasti invenduti

Va precisato che non sempre la liquidazione si esaurisce con la vendita di tutto. Possono residuare beni privi di mercato (terreni agricoli marginali, attrezzature obsolete, marchi senza valore). In questi casi il liquidatore deve documentare i tentativi di vendita, sentire il comitato dei creditori e riferire al commissario. La sorte del bene residuo dipende dalla proposta e dalla sentenza di omologa: abbandono, assegnazione, retrocessione al debitore. Una società non può essere cancellata se intestataria di beni non liquidati senza averne definito la destinazione.

Sopravvenienze attive dopo il riparto finale

Può accadere che, dopo il riparto finale, emergano somme impreviste: un rimborso fiscale, l’esito favorevole di una causa, il rilascio di un deposito cauzionale. Secondo l’orientamento formato in vigenza della legge fallimentare (Cass. n. 226/1999), i beni ceduti escono stabilmente dalla disponibilità del debitore e la legittimazione ad agire per essi spetta al liquidatore. In termini operativi, la sopravvenienza va destinata ai creditori secondo il piano, con un riparto supplementare. Se la società è già stata cancellata, la gestione della sopravvenienza diventa più complessa, perché coinvolge i soci quali successori e richiede una ricostruzione puntuale dei rapporti. È uno dei motivi per cui la cancellazione non dovrebbe essere anticipata.

Contenzioso ancora pendente al momento della chiusura

Una causa promossa da un creditore sull’esistenza o sul rango del proprio credito può proseguire oltre il riparto finale. La Cassazione ha precisato che, nelle cause contro la società in concordato con cessione, è legittimato passivo il rappresentante della società o il liquidatore sociale, e non è necessario integrare il contraddittorio con il liquidatore giudiziale (Cass. n. 19217/2025). Ciò significa che la società deve restare in condizione di stare in giudizio: cancellarla con la causa pendente crea problemi di legittimazione e di esecuzione della sentenza.

Liquidatore che coincide con il commissario

Già sotto la legge fallimentare la Cassazione (Cass., Sez. I, 18 gennaio 2013, n. 1237) aveva ritenuto incompatibile la nomina del commissario giudiziale come liquidatore, perché cumulerebbe gestione e controllo della stessa attività. Nella fase di chiusura il problema è evidente: chi dovrebbe formulare osservazioni sul conto sarebbe lo stesso soggetto che lo ha redatto. Se la situazione si presenta, il creditore deve sollevarla senza attendere il riparto.

Compensi degli organi liquidati dopo la chiusura

Non è raro che il compenso del commissario o del liquidatore venga liquidato quando il riparto è già stato eseguito. La Cassazione (Cass. n. 15789/2021) ha ammesso la liquidazione del compenso del commissario anche dopo la chiusura della procedura. Ne consegue che l’accantonamento per i compensi deve essere prudente: se insufficiente, si apre un problema di copertura che può ricadere sulla gestione successiva.

Debitore persona fisica o società di persone

Quando il concordato liquidatorio è proposto da un imprenditore individuale, la fase di chiusura non termina con una cancellazione che estingue il soggetto: la persona fisica sopravvive alla procedura. In termini operativi la chiusura si articola in tre passaggi: cancellazione dell’impresa individuale dal registro delle imprese, verifica dei beni eventualmente esclusi dalla cessione e valutazione degli effetti esdebitatori dell’omologa sui debiti anteriori, che restano regolati nella misura prevista dalla proposta. Nelle società di persone occorre considerare anche la posizione dei soci illimitatamente responsabili: la proposta concordataria della società produce effetti anche nei loro confronti nei limiti stabiliti dal Codice, e la cancellazione della società non fa venire meno la necessità di verificare quali debiti residui possano ancora essere fatti valere. Per i soci illimitatamente responsabili la chiusura va pianificata insieme alla società, non dopo.

Riparti parziali già eseguiti e conguaglio finale

Nelle liquidazioni più lunghe il liquidatore esegue spesso riparti parziali man mano che vende. Il riparto finale ha allora anche una funzione di conguaglio: ricalcola le quote spettanti a ciascun creditore sulla base dell’attivo complessivo, tiene conto degli accantonamenti liberati o confermati e corregge eventuali eccedenze. Va precisato che le somme pagate in eccedenza in un riparto parziale pongono un problema di restituzione, che richiede un accertamento puntuale e, se contestato, la sede ordinaria. Un riparto finale redatto senza riepilogo dei pagamenti precedenti non consente ai creditori un controllo effettivo e si presta a osservazioni.

Nella fase di chiusura del concordato liquidatorio l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo mette a frutto la propria qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e l’esperienza di Gestore della crisi e fiduciario OCC, abituato a misurarsi con rendiconti e riparti sotto controllo giudiziale.

Domande frequenti

Dopo l’omologa, il concordato liquidatorio è già chiuso?

Formalmente sì: la procedura di concordato preventivo si chiude con l’omologazione. Ma si apre la fase esecutiva, che nel concordato liquidatorio dura finché i beni non sono venduti e il ricavato distribuito. Gli organi restano in carica: il liquidatore vende e paga, il commissario sorveglia, il comitato dei creditori controlla. Gli atti di chiusura veri e propri arrivano alla fine: rapporto finale, conto della gestione, riparto finale e, per le società, cancellazione dal registro delle imprese.

Chi deve presentare il rendiconto finale e a chi?

Il liquidatore giudiziale. In base all’art. 114, comma 6, CCII, al termine della liquidazione trasmette al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, il conto della gestione e gli estratti dei conti bancari o postali. Il commissario aggiunge le proprie osservazioni e comunica tutto al pubblico ministero e ai creditori, depositando copia nel fascicolo informatico. Per l’approvazione del conto si applicano, in quanto compatibili, le regole sul rendiconto del curatore.

Come creditore, posso contestare il riparto finale?

Sì. Contro i provvedimenti del giudice delegato sul riparto è previsto il reclamo, nei termini fissati; il decreto del tribunale sul reclamo non è ricorribile per cassazione (Cass. n. 641/2019). Se però la contestazione riguarda un diritto soggettivo, ad esempio l’esistenza del credito o il suo rango, la competenza è del giudice ordinario, non del tribunale concorsuale (Cass. n. 19981/2025; Cass. n. 31659/2021). È importante scegliere la sede giusta.

La società può essere cancellata subito dopo l’ultima vendita?

No, salvo situazioni molto lineari. La cancellazione presuppone un bilancio finale di liquidazione che dia conto dell’esaurimento dell’attivo e del passivo come regolato dal concordato. Finché ci sono accantonamenti pendenti, cause in corso o sopravvenienze possibili, cancellare la società è rischioso. È prudente anche valutare il termine annuale per la risoluzione del concordato, che decorre dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto.

Se i creditori ricevono meno della percentuale indicata, cosa succede?

Dipende da come era formulata la proposta. Se la percentuale era un impegno, lo scostamento può configurare inadempimento e legittimare la richiesta di risoluzione entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento. Se invece la proposta prevedeva la cessione di tutti i beni con percentuale solo stimata, la valutazione è più complessa. Resta comunque rilevante il principio affermato da Cass. S.U. n. 4696/2022 sull’apertura della procedura liquidatoria senza previa risoluzione.

Il mio credito non pagato si prescrive durante la liquidazione?

Secondo Cass. n. 35960/2022, i crediti anteriori resi temporaneamente inesigibili dal concordato non iniziano a prescriversi finché la fase esecutiva non è completata. Il caso limite è quello del creditore che attende anni il riparto finale: la prescrizione non corre contro di lui in quel periodo, ma riprende rilevanza a esecuzione conclusa. Conviene quindi documentare la data in cui la fase esecutiva si è effettivamente chiusa.

Il quadro giurisprudenziale

Le pronunce che seguono sono state selezionate per la loro incidenza sugli atti di chiusura: rendiconto, riparti, accantonamenti, legittimazione, compensi, sorte del debitore. Alcune sono state rese in vigenza della legge fallimentare (artt. 182 e 185 l.fall.); lo si indica espressamente, perché la loro utilizzabilità nel Codice della crisi passa attraverso la sostanziale continuità degli artt. 114 e 118 CCII con le norme previgenti.

Pronuncia Principio (riformulato) Rilevanza per la chiusura
Cass., Sez. I, 17 luglio 2025, n. 19981 Le liti sulla distribuzione del ricavato nel concordato liquidatorio spettano al giudice ordinario Individua la sede delle contestazioni sul riparto finale
Cass., Sez. I, n. 19217/2025 Nelle cause contro la società in concordato con cessione è legittimato passivo il suo rappresentante o il liquidatore sociale Incide sulla scelta del momento della cancellazione
Cass., Sez. III, 11 ottobre 2024, n. 26560 L’accertamento dei crediti in sede di omologa vale solo per le maggioranze Impone accantonamenti per i crediti contestati
Cass. n. 22004/2023 Il liquidatore giudiziale riveste la qualifica di pubblico ufficiale Fonda il rigore richiesto nel conto della gestione
Cass., Sez. I, 7 dicembre 2022, n. 35960 La prescrizione dei crediti anteriori resta ferma fino al completamento dell’esecuzione Rileva per i creditori in attesa del riparto
Cass., S.U., 14 febbraio 2022, n. 4696 (l.fall.) Il debitore inadempiente può essere dichiarato fallito senza previa risoluzione Rileva quando l’esecuzione si chiude male
Cass., Sez. VI-1, 4 novembre 2021, n. 31659 Le questioni su diritti soggettivi in fase esecutiva vanno al giudice ordinario Conferma il riparto di competenze
Cass., Sez. I, 7 giugno 2021, n. 15789 Il compenso del commissario può essere liquidato anche dopo la chiusura Impone accantonamenti prudenti
Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 641 (l.fall.) Non è ricorribile per cassazione il decreto sul reclamo contro il riparto Delimita i rimedi interni
Cass., Sez. II, 4 settembre 2015, n. 17606 (l.fall.) Il liquidatore è legittimato nelle liti su liquidazione e distribuzione, non su esistenza dei crediti Chiarisce chi sta in giudizio nella fase finale
Cass., Sez. I, 18 gennaio 2013, n. 1237 (l.fall.) Incompatibile la nomina del commissario come liquidatore Garantisce un controllo effettivo sul conto
Cass., Sez. I, 18 giugno 2008, n. 16598 (l.fall.) Le liti sulle somme accantonate per creditori irreperibili sono di cognizione ordinaria Rileva per le somme non riscosse
Cass., Sez. I, 12 gennaio 1999, n. 226 (l.fall.) Con la cessione il debitore perde stabilmente i diritti sui beni ceduti Rileva per le sopravvenienze attive

Il riparto e la sede delle contestazioni

Il filone più rilevante per la chiusura è quello sulla competenza. Cass., Sez. I, 17 luglio 2025, n. 19981 ha ricondotto al giudice ordinario le controversie sulla distribuzione del ricavato nell’esecuzione del concordato preventivo liquidatorio. Il principio si salda con Cass., Sez. VI-1, 4 novembre 2021, n. 31659, secondo cui le questioni su diritti soggettivi che sorgono nella fase esecutiva non rientrano nella competenza funzionale del tribunale concorsuale. Per il creditore la conseguenza è pratica: se contesta l’importo o il rango a lui riconosciuto nel riparto, la via non è un’istanza al giudice delegato, ma un giudizio ordinario. Sul versante dei rimedi interni, Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 641 ha escluso il ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale che decide il reclamo sul piano di riparto, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e definitività. Più risalente, ma coerente, è Cass., Sez. I, 18 giugno 2008, n. 16598, che aveva qualificato come materia di cognizione ordinaria la restituzione di somme accantonate per creditori non reperiti.

Gli accantonamenti e la natura dell’accertamento in omologa

Cass., Sez. III, 11 ottobre 2024, n. 26560 ha ribadito che la verifica dei crediti compiuta per l’omologa ha una funzione limitata al calcolo delle maggioranze e non produce giudicato sull’esistenza, sull’entità e sul rango; un accertamento definitivo può intervenire nella fase esecutiva. Ne discende la necessità di accantonamenti per i crediti contestati: escluderli dal riparto equivarrebbe ad anticipare un accertamento che il procedimento concordatario non contiene.

Legittimazione e sorte del debitore

Cass., Sez. I, n. 19217/2025 ha individuato nel rappresentante della società proponente o nel liquidatore sociale il legittimato passivo nelle cause contro la società in concordato con cessione dei beni, escludendo la necessità di integrare il contraddittorio con il liquidatore giudiziale. In precedenza, Cass., Sez. II, 4 settembre 2015, n. 17606 aveva limitato la legittimazione del liquidatore alle controversie su liquidazione e distribuzione. Da entrambe discende che la società deve rimanere in vita, con un organo capace di rappresentarla, finché esistono liti sui crediti. Cass., Sez. I, 12 gennaio 1999, n. 226 aveva affermato che con la cessione il debitore perde stabilmente i diritti sui beni ceduti e che la legittimazione nelle azioni ad essi relative passa al liquidatore: principio utile per orientare la destinazione delle sopravvenienze attive.

Organi, compensi e qualità del controllo

Cass. n. 22004/2023 ha richiamato l’orientamento secondo cui il liquidatore è investito della qualifica di pubblico ufficiale; il dato rafforza l’esigenza di un conto analitico e documentato. Cass., Sez. I, 18 gennaio 2013, n. 1237 ha ritenuto incompatibile la nomina del commissario giudiziale come liquidatore, per l’inevitabile confusione fra chi gestisce e chi controlla. Cass., Sez. I, 7 giugno 2021, n. 15789 ha ammesso la liquidazione del compenso del commissario anche dopo la chiusura della procedura, con la conseguenza che il riparto finale deve prevedere un accantonamento adeguato.

Prescrizione e reazione all’inadempimento

Cass., Sez. I, 7 dicembre 2022, n. 35960 ha stabilito che i crediti anteriori, resi temporaneamente inesigibili, non iniziano a prescriversi finché la fase esecutiva non si completa. Cass., S.U., 14 febbraio 2022, n. 4696, resa sotto la legge fallimentare, ha ammesso la dichiarazione di fallimento del debitore inadempiente nella fase esecutiva senza previa risoluzione del concordato. Entrambe incidono sulla valutazione che il creditore deve fare quando la chiusura si avvicina e il risultato non è quello atteso.

Cosa può fare lo Studio Monardo nella chiusura del concordato liquidatorio

Lo Studio interviene sia a fianco del debitore e dei suoi organi societari, sia a fianco dei creditori. Gli strumenti sono i seguenti.

  1. Verifichiamo il rapporto riepilogativo finale e il conto della gestione, confrontando ogni voce con gli estratti dei conti bancari o postali e con i provvedimenti autorizzativi del giudice.
  2. Ricostruiamo l’attivo residuo prima della chiusura: crediti fiscali, depositi cauzionali, azioni risarcitorie e recuperatorie non ancora esercitate.
  3. Predisponiamo le osservazioni dei creditori sul conto nei termini fissati, indicando in modo puntuale spese non documentate, vendite a prezzi incongrui, omesse riscossioni.
  4. Controlliamo il progetto di riparto finale rispetto all’ordine delle prelazioni, alle classi e alle percentuali della proposta omologata, con calcolo indipendente degli importi.
  5. Verifichiamo la congruità degli accantonamenti per crediti contestati, condizionati e per i compensi degli organi ancora da liquidare.
  6. Proponiamo il reclamo o instauriamo il giudizio ordinario, scegliendo la sede corretta secondo la natura della contestazione, alla luce di Cass. n. 19981/2025 e n. 31659/2021.
  7. Valutiamo l’opportunità e i tempi della cancellazione della società, coordinando bilancio finale di liquidazione e art. 2495 c.c. con contenziosi pendenti e termine per la risoluzione.
  8. Calcoliamo il termine annuale per la risoluzione (art. 119 CCII) e prepariamo, se ne ricorrono i presupposti, il relativo ricorso o la difesa del debitore.
  9. Gestiamo le sopravvenienze attive emerse dopo il riparto, impostando il riparto supplementare o i rapporti con i soci se la società è già cancellata.
  10. Assistiamo nel contenzioso successivo fino all’ultimo grado di giudizio, mantenendo la stessa linea difensiva impostata nella fase di chiusura.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul tema di questo articolo pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere la logica degli strumenti di regolazione della crisi e il modo in cui gli organi nominati dal tribunale devono rendere conto della propria attività. A questa si affianca l’esperienza di Gestore della crisi e fiduciario OCC, che riguarda proprio la liquidazione e la distribuzione di patrimoni sotto controllo giudiziale.

La qualità di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi del conto fino all’eventuale giudizio di legittimità: stesso difensore, stessa linea. Lo Studio opera con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i commercialisti riconciliano conto ed estratti, verificano il bilancio finale e i profili contabili del riparto; gli avvocati impostano osservazioni, reclami, giudizi ordinari e valutano i rischi della cancellazione.

In chiusura

La vendita dell’ultimo bene non chiude il concordato liquidatorio. Restano il rapporto finale e il conto del liquidatore, il controllo del commissario e dei creditori, il riparto finale con i suoi accantonamenti e, per la società, il bilancio finale e la cancellazione. Ogni passaggio ha una sede e un tempo: sbagliarli significa perdere tutele o lasciare aperti rischi che sopravvivono all’estinzione della società.

Lo Studio Monardo affronta questa fase perché è il punto in cui si misura la tenuta di uno strumento di regolazione della crisi d’impresa. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 collega direttamente l’Avv. Monardo alla materia degli strumenti concorsuali e del loro funzionamento; quella di Gestore della crisi (L. 3/2012) e fiduciario OCC gli dà dimestichezza con rendiconti, liquidazioni e riparti sottoposti al vaglio del giudice. Analizzeremo il conto, verificheremo il riparto e costruiremo la strategia più adatta alla tua posizione, di debitore o di creditore.

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