Si Può Fare Un Concordato In Continuità Di Gruppo?

Questa guida è costruita come una conversazione: raccoglie le domande che imprenditori, amministratori di holding e direttori finanziari pongono più spesso quando un gruppo di società entra in difficoltà e qualcuno, in consiglio, pronuncia la frase “facciamo un concordato in continuità, ma per tutto il gruppo”. Ogni risposta è completa e si può leggere da sola, ma l’insieme segue un percorso: prima le basi, poi la procedura, poi i casi particolari e infine le paure che di solito non si confessano.

Il contesto normativo, in poche righe. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) dedica alla crisi dei gruppi un titolo apposito (artt. 284 e seguenti), che per la prima volta nel nostro ordinamento consente a più società dello stesso gruppo di presentare una domanda unica di concordato. L’art. 285 regola proprio l’ipotesi che qui interessa: un piano in cui alcune società continuano l’attività e altre vengono liquidate. Il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha modificato quella norma in un punto decisivo, il criterio della “prevalenza”, e su questo cambiamento ruota gran parte dell’articolo. Abbiamo verificato anche il più recente correttivo, il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026: dalle fonti consultate non risultano modifiche all’art. 285, mentre l’estensione della transazione fiscale ai tributi locali può riguardare anche il gruppo, come vedremo.

Perché affrontiamo noi questo tema? Il concordato in continuità di gruppo si decide quasi sempre prima del tribunale, nella fase in cui l’impresa cerca ancora un accordo con banche, fornitori e fisco. È esattamente il terreno della composizione negoziata della crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso che, anche per i gruppi (art. 25 CCII), porta dalle trattative allo strumento di regolazione più adatto, compreso il concordato. Il lavoro sui flussi infragruppo, poi, si svolge con lo staff di avvocati e commercialisti che l’Avvocato coordina.

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Blocco A — Le basi

“Ma esiste davvero un concordato in continuità per un intero gruppo?”

Sì: dal Codice della crisi in poi esiste, e la legge prevede espressamente che nel piano di gruppo alcune società proseguano l’attività e altre vengano liquidate.

Fino all’entrata in vigore del Codice la risposta era opposta. Con la legge fallimentare la Cassazione aveva escluso che esistesse un concordato preventivo “di gruppo” come istituto unitario: ogni società doveva presentare la propria domanda, con le proprie masse e le proprie maggioranze (lo vedremo nella sezione sulle pronunce). I gruppi che volevano salvarsi insieme dovevano quindi costruire tante procedure parallele, coordinate solo di fatto.

Il Codice ha cambiato impostazione. L’art. 284 consente a più imprese dello stesso gruppo, in crisi o insolventi e con sede in Italia, di presentare con un unico ricorso una domanda di concordato fondata su un piano unitario oppure su piani reciprocamente collegati e coordinati. Il correttivo del 2024 ha sostituito il termine “interferenti” con “coordinati” proprio per chiarire che i piani devono funzionare insieme, non soltanto toccarsi.

Il punto che ci interessa sta nell’art. 285, comma 1: il piano (o i piani) può prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell’attività in capo ad altre. È la fotografia di molti gruppi reali: la società operativa che fattura e dà lavoro va salvata, la società immobiliare o la vecchia controllata ormai inattiva possono essere messe a servizio dei creditori, vendendo i beni.

Quindi la domanda giusta non è “si può fare?”, ma “a quali condizioni il piano di gruppo viene trattato come concordato in continuità, con tutte le regole più favorevoli che questo comporta?”. Su questo il legislatore è intervenuto due volte, e la risposta di oggi è molto diversa da quella di qualche anno fa.

“Che cosa si intende, per la legge, con ‘gruppo’?”

Non basta avere gli stessi soci o lo stesso commercialista. L’art. 2, comma 1, lett. h) del Codice definisce il gruppo di imprese come l’insieme delle società, delle imprese e degli enti (escluso lo Stato) che sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, secondo gli artt. 2497 e 2545-septies del codice civile.

La chiave è la direzione e coordinamento: una regia comune sulle scelte strategiche, finanziarie e operative. La legge aiuta con una presunzione: si considera esercitata, salvo prova contraria, dalla società che deve consolidare i bilanci delle altre o che le controlla ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Questo requisito non è una formalità. Già prima del Codice la Cassazione aveva chiarito che una proposta “di gruppo” presuppone che una delle società eserciti direzione e coordinamento sulle altre, e che non bastano legami più deboli, come conferimenti o accolli di debiti tra enti. Se il vostro “gruppo” è in realtà un insieme di società sorelle gestite da familiari diversi, senza una regia, il concordato unitario potrebbe non essere la strada praticabile: resterebbero domande separate, eventualmente coordinate tra loro.

Un consiglio pratico: prima di ogni altra cosa, raccogliete i documenti che dimostrano la direzione e coordinamento (iscrizione nel registro imprese ex art. 2497-bis c.c., bilancio consolidato, contratti di cash pooling, delibere della capogruppo). Il ricorso deve descrivere la struttura del gruppo e i vincoli partecipativi o contrattuali: il tribunale li guarda subito.

“Chi decide se un piano di gruppo è ‘in continuità’ oppure liquidatorio?”

Lo decide la legge, attraverso il criterio dell’art. 285, comma 1; il tribunale lo verifica. Non è un’etichetta che il debitore può scegliere liberamente scrivendola nel ricorso.

Fino al correttivo del 2024 la regola era questa: in un piano misto (alcune società in continuità, altre in liquidazione) si applicava la disciplina del concordato in continuità solo se, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell’attività con quelli derivanti dalla liquidazione, i creditori del gruppo risultavano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato della continuità. Era il cosiddetto criterio della prevalenza, che nel concordato della singola impresa era già stato superato con il D.Lgs. 83/2022 ma era rimasto in piedi per i gruppi.

Il D.Lgs. 136/2024 ha modificato il comma 1: oggi, per quanto risulta dal testo vigente, la disciplina della continuità si applica quando i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti dal ricavato della continuità anche in misura non prevalente. In pratica, la quota di soddisfacimento che proviene dalla continuità non deve più superare la metà.

Attenzione, però, a non leggere troppo in questa novità. Primo: la continuità deve esserci davvero e deve produrre ricavato a favore dei creditori; un piano che finge una continuità di facciata per agganciare regole più comode verrà smontato dal commissario e dal tribunale. Secondo: il confronto tra flussi resta lo strumento con cui si misura il contributo della continuità, e il piano deve renderlo leggibile. Terzo: come vedremo, ogni singola società del gruppo deve comunque avere i requisiti per l’omologazione (art. 286, comma 6-bis).

“Possiamo salvare solo una società e lasciar andare le altre?”

Sì, ed è proprio lo scenario che la norma ha in mente. La formula “liquidazione di alcune imprese e continuazione dell’attività in capo ad altre” copre sia il caso in cui la maggior parte del gruppo prosegue e una sola controllata viene chiusa, sia il caso opposto, in cui una sola società operativa sopravvive e le altre vengono svuotate a beneficio dei creditori.

Ciò che non si può fare è usare le società “da liquidare” come serbatoio indiscriminato per salvare quella “da tenere”, senza dare nulla in cambio ai loro creditori. Qui entrano in gioco due presidi. Il primo è l’autonomia delle masse attive e passive: ogni società resta un patrimonio distinto, con i suoi creditori, e la legge lo ribadisce espressamente. Il secondo è l’attestazione richiesta dall’art. 285, comma 2, per le operazioni infragruppo, di cui parliamo nel blocco B.

Esiste poi un’opzione intermedia che molti dimenticano: la continuità “indiretta”. La società da salvare non deve per forza essere quella che continua a gestire l’azienda; l’azienda può essere affittata o ceduta a un terzo (o a un’altra società del gruppo) che la porti avanti. Anche questa è continuità ai fini dell’art. 285, purché il piano ne dimostri la consistenza. È spesso la soluzione quando la società operativa ha un nome compromesso con i fornitori ma un’organizzazione produttiva sana.


Blocco B — La procedura

“Come si presenta la domanda: un ricorso per ogni società o uno solo?”

Uno solo. L’art. 284 prevede che le imprese del gruppo presentino un unico ricorso, contenente un piano unitario oppure piani reciprocamente collegati e coordinati. Dopo il correttivo del 2024, se si sceglie la via dei piani coordinati anziché del piano unico, il debitore deve spiegare perché questa scelta è più conveniente.

Il ricorso deve contenere, oltre agli elementi di ogni domanda di concordato, alcune informazioni specifiche sul gruppo: la sua struttura, i vincoli partecipativi o contrattuali tra le società, l’eventuale registro delle imprese ex art. 2497-bis c.c., il bilancio consolidato se esiste. E soprattutto deve illustrare le ragioni di maggiore convenienza, per i creditori, della soluzione unitaria rispetto a domande separate per ciascuna impresa. Non è un passaggio retorico: se il piano di gruppo non dimostra di valere più della somma dei piani singoli, la scelta unitaria perde la sua giustificazione.

Quanto al tribunale competente, l’art. 286 lo individua in quello del luogo in cui ha il centro degli interessi principali l’impresa che esercita la direzione e coordinamento; se questa non è tra i ricorrenti o non è identificabile, si guarda all’impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all’ultimo bilancio approvato. Davanti a quel tribunale si svolge una procedura unitaria, con un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le società.

Ecco i passaggi principali, riassunti in tabella. Li richiameremo nelle risposte successive.

Fase Atto Termine / tempistica Davanti a chi
Preparazione Verifica della direzione e coordinamento, mappatura dei rapporti infragruppo, eventuale composizione negoziata (art. 25 CCII) Prima del deposito Esperto (se c’è composizione negoziata), advisor
Accesso Unico ricorso ex art. 284 con piano unitario o piani coordinati Deposito anche “con riserva”, con termine fissato dal tribunale Tribunale ex art. 286
Attestazione Relazione del professionista indipendente su fattibilità e sulle operazioni infragruppo (art. 285, c. 2) Con il piano Allegata al ricorso
Apertura Decreto di apertura, nomina unico giudice delegato e unico commissario Dopo il vaglio di ammissibilità Tribunale
Voto Votazione separata dei creditori di ciascuna impresa Nei tempi fissati dal decreto Commissario / giudice delegato
Omologazione Giudizio di omologazione; eventuali opposizioni di creditori e soci Udienza fissata dal tribunale Tribunale
Esecuzione Attuazione del piano, monitoraggio dei flussi Durata del piano Commissario giudiziale

“Chi attesta che il piano sta in piedi, e su cosa deve esprimersi?”

Come in ogni concordato, serve un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Nel gruppo, però, l’attestatore ha un compito in più, ed è il cuore della continuità di gruppo.

L’art. 285, comma 2, consente al piano di prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, compresi trasferimenti di risorse infragruppo: la holding che rinuncia a un credito verso la controllata, l’immobiliare che vende un capannone e gira il ricavato alla società operativa, il cash pooling che finanzia la ripartenza. Queste operazioni sono ammesse solo se il professionista indipendente attesta che sono:

  1. necessarie ai fini della continuità d’impresa delle società per cui la continuità è prevista;
  2. coerenti con l’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo, tenendo conto dei vantaggi compensativi che ne derivano alle singole società.

La parola “tutte” è quella che fa la differenza. Non basta dimostrare che lo spostamento di risorse fa bene alla società operativa: occorre spiegare perché fa bene, o almeno non fa male, anche ai creditori della società che le risorse le cede. Il “vantaggio compensativo” può consistere, per esempio, nel fatto che la continuità della controllata genera canoni di locazione per l’immobiliare, o paga in futuro il credito infragruppo ristrutturato, o evita una liquidazione a valori di realizzo molto più bassi.

Un’attestazione generica sulle operazioni infragruppo è il punto più vulnerabile dell’intero piano: è lì che si concentrano le contestazioni dei creditori delle società “donatrici”. La norma fa comunque salve le regole degli artt. 47 e 112 sull’ammissione e sull’omologazione.

“Come votano i creditori: tutti insieme o società per società?”

Società per società. È forse la regola più importante da capire per chi immagina il gruppo come un’unica grande impresa. L’art. 286 prevede che i creditori di ciascuna impresa votino separatamente sulla proposta presentata dalla propria società debitrice, e il concordato di gruppo è approvato quando le proposte di ciascuna impresa raggiungono le maggioranze richieste.

Ne seguono tre conseguenze pratiche.

  • La banca creditrice della sola società immobiliare vota sulla proposta dell’immobiliare, non su quella della società operativa. Anche se il piano complessivo è unico, la sua posizione si misura sulla “sua” società.
  • I crediti infragruppo hanno un regime particolare: le imprese del gruppo creditrici di altre imprese del gruppo sono escluse dal voto, così da evitare che la capogruppo “si voti” il concordato delle controllate.
  • Nel concordato in continuità, se ci sono classi (e per alcune categorie di creditori sono obbligatorie), il gioco delle classi si ripete per ogni impresa. Una società con classi dissenzienti può comunque arrivare all’omologazione attraverso i meccanismi dell’art. 112 (lo vediamo nella risposta successiva), ma servono i presupposti per quella singola società.

Questa architettura spiega perché la redazione del piano di gruppo è un lavoro di cesello: si scrive un piano, ma si devono convincere tante platee diverse, ognuna con i propri numeri.

“E se in una delle società i creditori votano contro?”

Qui la novità del 2024 produce effetti concreti. L’art. 285, comma 4-bis, stabilisce che, quando ricorre l’ipotesi della continuità di gruppo, il tribunale omologa il concordato secondo l’art. 112, commi 2, 3 e 4: cioè secondo le regole proprie del concordato in continuità, comprese quelle che permettono di superare il dissenso di una o più classi (la cosiddetta ristrutturazione trasversale) quando ricorrono le condizioni di legge.

In termini semplici: se in una società del gruppo una classe dissente, il tribunale può comunque omologare se il piano rispetta i criteri di distribuzione del valore previsti per la continuità, se l’adesione di classi qualificate è sufficiente e se i creditori dissenzienti non ricevono meno di quanto otterrebbero in una liquidazione giudiziale. Non è un lasciapassare automatico: ogni presupposto si verifica impresa per impresa, anche perché il comma 6-bis dell’art. 286, introdotto dal correttivo, richiede che per l’omologazione ciascuna impresa possieda i requisiti degli artt. 48 e 112.

Diverso è il caso in cui la continuità non ricorre (piano interamente liquidatorio o con una continuità solo nominale). Allora operano i commi 3 e 4 dell’art. 285: i creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, se non ci sono classi, i dissenzienti che rappresentano almeno il 20% dei crediti ammessi al voto di una singola impresa possono far valere, con l’opposizione all’omologazione, il pregiudizio causato dalle operazioni infragruppo. Il tribunale omologa se, valutato il piano nel suo complesso e considerati i vantaggi compensativi, i creditori ottengono almeno quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa.

Si noti l’effetto della riforma: abbassando l’asticella della continuità, il correttivo ha ampliato l’area in cui operano le regole del comma 4-bis e ristretto quella dei commi 3 e 4. Come queste due aree si coordinino nei casi limite è una questione che la giurisprudenza non ha ancora definito in modo consolidato.

“Quanto tempo ci vuole e che cosa succede ai debiti durante la procedura?”

Dipende soprattutto dalla preparazione. Un gruppo che arriva al deposito dopo aver già mappato i flussi infragruppo, magari durante una composizione negoziata, riduce molto i tempi; un gruppo che scopre i propri rapporti interni durante la procedura li allunga.

Sul fronte dei debiti, valgono le regole generali del concordato: dal deposito della domanda si può chiedere al tribunale di applicare le misure protettive che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari, e misure cautelari ulteriori. Nel gruppo la richiesta va calibrata su ciascuna società, perché un pignoramento sull’immobile della società immobiliare può far saltare la continuità della società operativa che lì produce.

La continuità, in questa fase, significa anche pagare i fornitori strategici e mantenere i contratti in essere: il piano deve prevedere come la società operativa finanzierà la gestione corrente nel periodo della procedura, e se questo avviene con risorse provenienti da altre società del gruppo, torna in gioco l’attestazione sulle operazioni infragruppo descritta sopra.


Blocco C — I casi particolari

“E il fisco? Si può fare una transazione fiscale unica per tutto il gruppo?”

Sì, ed è una delle novità più utili introdotte dal correttivo del 2024 con l’art. 287-bis, che disciplina il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato di gruppo. In base alle fonti consultate, la proposta unitaria di transazione va presentata all’ufficio competente per la società che esercita la direzione e coordinamento o, in subordine, a quello dell’impresa con la maggiore esposizione debitoria. È un vantaggio pratico enorme: prima il gruppo doveva dialogare con più uffici, con il rischio di risposte incoerenti.

Il D.Lgs. 147/2026, ultimo correttivo in vigore dal 12 agosto 2026, ha esteso la transazione fiscale anche ai tributi locali. Per un gruppo con stabilimenti in più Comuni (IMU, tassa rifiuti, canoni) questo può incidere sul piano: è un profilo da verificare caso per caso nel testo coordinato delle norme, perché le modalità applicative al concordato di gruppo vanno lette con attenzione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la combinazione di competenze che una transazione fiscale di gruppo richiede, perché il debito erariale va letto insieme a quello bancario e ai flussi della continuità.

Resta fermo che nel concordato in continuità il trattamento dei crediti fiscali e contributivi deve rispettare i limiti di legge e che l’adesione dell’amministrazione segue regole proprie. Nel gruppo, il voto del fisco si esprime comunque società per società.

“Il gruppo ha anche una società all’estero: si può includere?”

Il concordato di gruppo del Codice riguarda imprese con sede nel territorio dello Stato. Una controllata con sede in un altro Paese non può essere inserita nel ricorso unitario italiano come se fosse una società qualsiasi del gruppo.

Questo non significa che la controllata estera sia irrilevante. Può essere fonte di flussi (dividendi, rimborsi di finanziamenti, acquisto di prodotti) che il piano della continuità mette a servizio dei creditori italiani; può essere oggetto di cessione per finanziare il piano; può avere bisogno di una propria procedura nel suo ordinamento. In ambito europeo, il Regolamento UE 2015/848 prevede strumenti di coordinamento tra le procedure di insolvenza delle società di uno stesso gruppo, fondati però sul principio che ogni società resta un’entità distinta.

La regola pratica è che il piano italiano non può contare su risorse estere senza dimostrarne la disponibilità giuridica e la tempistica: un dividendo “atteso” dalla controllata straniera, non deliberato e non garantito, è uno dei punti che il commissario giudiziale contesta più facilmente.

“La holding non ha un’attività vera: può partecipare a un concordato in continuità?”

È una domanda frequente e la risposta richiede precisione. Una holding pura, che si limita a detenere partecipazioni, di regola non ha un’azienda propria da “continuare”. Può però partecipare al concordato di gruppo, e il suo ruolo nella continuità può essere centrale per almeno tre ragioni.

  • È spesso la principale creditrice infragruppo: la ristrutturazione dei suoi crediti verso le controllate (rinunce, postergazioni, conversioni) è ciò che rende sostenibile la continuità della società operativa.
  • È la titolare delle partecipazioni: la loro conservazione, o la loro vendita, è parte del piano.
  • È la società che esercita la direzione e coordinamento e quindi radica la competenza del tribunale.

Il punto delicato è come qualificare la posizione dei creditori della holding. Se ricevono valore dalla continuità delle controllate (per esempio attraverso il rimborso dei crediti infragruppo nel tempo), quel ricavato rientra nei flussi della continuità che l’art. 285 mette a confronto con quelli della liquidazione. La holding non diventa un’impresa in continuità per il solo fatto di stare al vertice: conta da dove arriva il denaro con cui saranno pagati i suoi creditori. Su questo la giurisprudenza post-correttivo non offre ancora indicazioni stabili, e il piano deve essere particolarmente trasparente.

“Se una società del gruppo è già in liquidazione giudiziale, è troppo tardi?”

Non necessariamente. Il correttivo del 2024 ha inserito nell’art. 240 un comma 4-bis che consente, nell’ambito della liquidazione giudiziale unitaria di più imprese del gruppo, la presentazione di una proposta di concordato di gruppo. La scelta tra domanda unica, piani coordinati o domande autonome va motivata, illustrando la convenienza della soluzione prescelta.

Va però tenuto distinto questo concordato “dentro” la liquidazione giudiziale dal concordato preventivo in continuità di cui stiamo parlando: si tratta di strumenti con presupposti e regole diverse. Nel caso tipico che ci viene descritto, una sola controllata è già in liquidazione giudiziale e le altre società sono ancora in bonis o in crisi. Qui la strada più frequente è che le società non ancora assoggettate a liquidazione presentino il proprio concordato di gruppo, mentre la società in liquidazione giudiziale prosegue con il suo curatore, con cui il piano dovrà dialogare (per esempio per acquistare beni strumentali necessari alla continuità o per regolare i crediti reciproci).

Va ricordato infine che il tribunale, nella liquidazione giudiziale unitaria, può disporre in qualunque momento la separazione delle procedure, con curatori e giudici delegati distinti, quando emergono conflitti di interesse tra le società o tra i rispettivi creditori: il che conferma che l’unitarietà è uno strumento al servizio dei creditori, non un fine.


Blocco D — Le paure finali

“Se il piano salta per una società, cade tutto il gruppo?”

È il rischio più concreto, ed è bene dirlo con franchezza: sì, il concordato di gruppo è costruito come un’operazione unitaria, e il mancato raggiungimento delle maggioranze o dei requisiti in una società può compromettere l’omologazione dell’intero piano.

Il motivo è semplice. Se la continuità della società operativa dipende dal capannone dell’immobiliare o dalla rinuncia ai crediti della holding, e i creditori dell’immobiliare bocciano la proposta senza che sia possibile superare il dissenso, il pilastro su cui poggia la continuità viene meno.

La rassicurazione fondata è che questo rischio si può gestire in fase di progettazione:

  • costruendo il piano in modo che le operazioni infragruppo offrano vantaggi compensativi reali e documentati ai creditori delle società “che danno”;
  • strutturando le classi in ciascuna società in modo coerente con l’art. 112, per avere margini di omologazione anche in caso di dissenso;
  • valutando, nei piani coordinati, soluzioni di riserva per il caso in cui una singola proposta non passi.

Il limite reale è che nessuna tecnica elimina la necessità del consenso, o della sua sostituzione nei casi previsti dalla legge, società per società.

“Perderemo il controllo delle società?”

Nel concordato preventivo l’imprenditore conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Questo vale anche nel concordato di gruppo: gli organi delle singole società restano in carica. Non c’è uno “spossessamento” del gruppo: gli atti di straordinaria amministrazione richiedono però l’autorizzazione e ogni decisione è sotto osservazione.

Quanto ai soci, la legge li tutela ma in modo circoscritto. L’art. 285, comma 5, prevede che i soci possano far valere il pregiudizio alla redditività e al valore della propria partecipazione soltanto con l’opposizione all’omologazione; il tribunale omologa se esclude il pregiudizio, tenendo conto dei vantaggi compensativi che derivano alle singole imprese dal piano di gruppo. Per i soci di minoranza di una controllata, che magari vedono la “loro” società cedere risorse alla capogruppo, è l’unico rimedio interno alla procedura.

Il limite reale: se il piano prevede aumenti di capitale riservati, conversioni di crediti in partecipazioni o l’ingresso di un investitore, la composizione della compagine sociale può cambiare in modo significativo. Il controllo non si perde “per effetto del concordato”, ma può cambiare per effetto del piano che si sceglie.

“Gli amministratori rischiano di più se scelgono la strada del gruppo?”

Gli amministratori rischiano di più se aspettano. Il Codice impone di dotarsi di assetti organizzativi adeguati per rilevare tempestivamente la crisi e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. Nel gruppo, l’inerzia della capogruppo nel coordinare la risposta alla crisi può pesare anche sul piano della responsabilità da direzione e coordinamento.

Scegliere il concordato di gruppo non è di per sé fonte di maggior rischio, a condizione che le operazioni infragruppo siano attestate e motivate. Al contrario, i trasferimenti di risorse tra società fatti “in silenzio” prima della procedura, senza attestazione e senza logica compensativa, sono proprio gli atti che più spesso finiscono sotto la lente di curatori e creditori in caso di insuccesso, anche attraverso le azioni che il Codice prevede in materia di gruppi.

La rassicurazione fondata è che la procedura, se ben impostata, “protegge” le operazioni infragruppo proprio perché le porta alla luce e le sottopone a un’attestazione e al controllo del tribunale. Il limite reale è che non sana ciò che è stato fatto prima in modo irregolare.

“E se ci accorgiamo che la continuità non regge più a metà strada?”

Può succedere, e la legge non finge che non succeda: il piano di gruppo resta vincolante, ma la sua esecuzione è monitorata e le deviazioni hanno conseguenze.

Durante la procedura, il commissario giudiziale vigila sull’andamento della gestione di ciascuna società. Se la continuità della società operativa si rivela più debole del previsto (un cliente importante che recede, un fornitore strategico che chiede pagamenti anticipati, un costo energetico fuori controllo), il primo passo è capire se lo scostamento incide sulla fattibilità del piano per quella sola impresa o per tutto il gruppo. Prima dell’omologazione, il piano e la proposta possono essere modificati nei limiti e nei tempi previsti dal Codice; dopo l’omologazione, uno scostamento grave può aprire la strada alla risoluzione del concordato su iniziativa dei creditori, con il rischio della liquidazione giudiziale.

Nel gruppo questo rischio ha una dimensione in più. Se il piano prevedeva che il ricavato della continuità di Beta rimborsasse il finanziamento ricevuto da Gamma, una crisi di Beta si ripercuote sui creditori di Gamma, come mostra la seconda simulazione qui sotto. Ecco perché è prudente inserire nel piano meccanismi di salvaguardia: garanzie sul rimborso dei finanziamenti infragruppo, scadenze intermedie verificabili, clausole che destinano ai creditori eventuali flussi superiori alle previsioni.

La rassicurazione fondata è che un piano costruito con ipotesi prudenti e verificate regge meglio gli urti. Il limite reale è che la continuità è, per definizione, una scommessa sul futuro dell’impresa: il diritto può proteggerla, non garantirla.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con numeri di fantasia per mostrare il meccanismo; non descrivono casi reali.

Simulazione 1 — Il piano è “in continuità”?

Ipotesi: gruppo composto da Alfa Holding S.r.l. (capogruppo, direzione e coordinamento iscritta al registro imprese), Beta Meccanica S.r.l. (società operativa, prosegue l’attività) e Gamma Immobiliare S.r.l. (proprietaria del capannone e di due immobili non strumentali, da liquidare).

  • Flussi netti della continuità di Beta destinati ai creditori del gruppo, nell’arco di piano di cinque anni: 3.276.400 €.
  • Ricavato della liquidazione dei beni di Gamma: 2.584.700 €.
  • Totale dei flussi al servizio dei creditori: 5.861.100 €.
  • Quota proveniente dalla continuità: 3.276.400 / 5.861.100 = 55,9%.

Con il vecchio testo dell’art. 285 il piano superava già la soglia della prevalenza (oltre il 50%) e avrebbe seguito le regole della continuità. Con il testo vigente il risultato non cambia.

Ora variamo un solo dato: la continuità di Beta genera soltanto 1.174.800 €, mentre la liquidazione di Gamma (che nel frattempo ha venduto anche un terreno edificabile) produce 4.392.500 €. Totale 5.567.300 €; quota continuità 21,1%.

  • Con il testo anteriore al D.Lgs. 136/2024: niente prevalenza, quindi il piano misto non avrebbe beneficiato della disciplina della continuità e sarebbe stato esposto alle regole del concordato liquidatorio (tra cui l’apporto di risorse esterne e la soglia minima di soddisfacimento dei chirografari).
  • Con il testo vigente: la disciplina della continuità si applica anche se il soddisfacimento proveniente dalla continuità non è prevalente, purché la continuità sia reale e produca ricavato per i creditori. L’omologazione segue l’art. 112, commi 2-4, come previsto dal comma 4-bis dell’art. 285.

Esito: la stessa architettura di gruppo, che prima sarebbe stata trattata come liquidatoria, oggi può essere trattata come concordato in continuità.

Simulazione 2 — I creditori di Gamma ci guadagnano o ci perdono?

Ipotesi: Gamma ha debiti per 3.412.800 €. Il piano prevede che Gamma venda i propri immobili con procedura competitiva, ma conceda a Beta un finanziamento infragruppo di 763.200 € (operazione ex art. 285, comma 2) rimborsato in 48 mesi con interessi per 47.900 €. Beta, inoltre, resta conduttrice del capannone, il che consente di venderlo “a reddito” a un valore più alto.

  • Scenario A, liquidazione giudiziale autonoma di Gamma: realizzo stimato 1.906.300 €, spese di procedura 211.700 €; distribuibile 1.694.600 €, pari al 49,7% dei debiti.
  • Scenario B, piano di gruppo: realizzo 2.584.700 €, meno il finanziamento a Beta (763.200 €), più il rimborso con interessi (811.100 €), meno la quota di spese della procedura (164.300 €); distribuibile 2.468.300 €, pari al 72,3%.

Di quel 72,3%, però, solo 1.657.200 € (circa il 48,6%) arriva entro il primo anno; il resto dipende dalla tenuta della continuità di Beta. È esattamente ciò su cui l’attestatore deve esprimersi: l’operazione è necessaria alla continuità di Beta e coerente con il miglior soddisfacimento dei creditori di Gamma, grazie al vantaggio compensativo (vendita a valore più alto, rimborso con interessi)? E, in caso di dissenso in Gamma, il confronto con lo scenario A è il parametro minimo che il tribunale verifica.

Esito: il vantaggio compensativo c’è sulla carta, ma è “differito” e rischioso; il piano deve spiegarlo e garantirlo, non solo affermarlo.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“I creditori di ciascuna società del gruppo sanno esattamente quanto ricevono dalla continuità degli altri, e possono verificarlo?”

È la domanda che cambia l’esito di molti concordati di gruppo, e quasi nessuno la pone al momento giusto. La legge ha reso più facile entrare nel regime della continuità, eliminando la soglia della prevalenza; ma non ha eliminato l’autonomia delle masse. Ogni società resta un patrimonio separato, con i suoi creditori, i suoi voti, la sua soglia minima di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.

Questo significa che il vero lavoro, in un piano di gruppo in continuità, non è dimostrare che “il gruppo” sta in piedi, ma tracciare ogni euro che passa da una società all’altra: finanziamenti infragruppo, garanzie incrociate, cash pooling, canoni, servizi amministrativi addebitati dalla capogruppo, rinunce ai crediti. Ciascun flusso deve essere ricondotto a una delle due categorie dell’art. 285 (continuità o liquidazione) e, se è un’operazione infragruppo, deve avere la sua giustificazione attestata.

Se un creditore della società “donatrice” non riesce a capire dal piano quanto riceve e da dove, il piano è fragile, anche se i numeri consolidati sono buoni. È lì che nascono il voto contrario, l’opposizione all’omologazione, la contestazione del commissario. E nel concordato di gruppo una crepa in una sola società si propaga all’intero edificio, come detto nel blocco D.

La conseguenza operativa è che il piano di gruppo va scritto con due livelli di lettura: quello consolidato, che mostra la logica industriale complessiva, e quello per singola società, che mostra a ogni platea di creditori il proprio conto economico della procedura. Senza il secondo livello, la semplificazione introdotta dal correttivo rischia di trasformarsi in un’illusione.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Una premessa di onestà. Il concordato di gruppo è un istituto giovane, e il testo dell’art. 285 sul punto della continuità è stato modificato nel 2024: la giurisprudenza edita sulla continuità di gruppo dopo il correttivo è ancora scarsa e, nelle ricerche effettuate per questo articolo, non abbiamo reperito pronunce di legittimità sull’attuale comma 1. Riportiamo quindi le pronunce verificate, distinguendo quelle rese sotto la legge fallimentare, che restano utili per i principi di fondo.

Pronuncia Principio (riformulato) Perché conta per la continuità di gruppo
Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2015, n. 20559 (legge fallimentare) Nel sistema previgente non esisteva un concordato preventivo di gruppo: la proposta andava riferita alle singole società, con masse distinte e maggioranze calcolate per ciascuna; la competenza non poteva essere attratta da una società all’altra Spiega da dove viene il principio, conservato dal Codice, dell’autonomia delle masse e del voto separato per impresa
Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2017, n. 19014 Una proposta unitaria di gruppo presuppone che una delle società eserciti direzione e coordinamento sulle altre; legami diversi (conferimenti, accolli) non bastano; la commistione delle masse impedisce l’ammissione La Corte richiama già il modello del futuro Codice (art. 2, lett. h, e art. 284): è il “test d’ingresso” anche per il concordato in continuità di gruppo
Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2016, n. 1095 (legge fallimentare) Le società di capitali possono essere socie di una società di fatto, senza necessità dell’autorizzazione assembleare ex art. 2361 c.c., e ne condividono le sorti in caso di fallimento Ricorda che una struttura “di gruppo” di fatto, non dichiarata, può produrre effetti di estensione: va emersa e gestita nel piano, non nascosta
Trib. Napoli, decreto in materia di concordato preventivo di gruppo in continuità aziendale indiretta (massimato su unijuris.it; numero e data non reperiti nella fonte consultata) Il provvedimento individua i controlli che il tribunale deve svolgere in sede di omologazione di un concordato di gruppo fondato su continuità indiretta Conferma che la continuità indiretta (affitto o cessione d’azienda) è compatibile con il concordato di gruppo e che il vaglio omologatorio è specifico
Trib. Teramo, decreto del 5 gennaio (anno non indicato nella fonte consultata; legge fallimentare) Omologato un concordato riguardante più società collegate perché attività e passività di ciascuna erano state mantenute distinte e le sedi ricadevano nello stesso circondario Anticipa la soluzione poi codificata: unitarietà del procedimento, separazione dei patrimoni

Accanto alle pronunce, il quadro è definito dalle norme, che in questa materia contano più della giurisprudenza:

  • art. 284 CCII: unico ricorso, piano unitario o piani coordinati, autonomia delle masse, onere di motivare la convenienza della soluzione di gruppo;
  • art. 285, comma 1 CCII: liquidazione di alcune imprese e continuità di altre; dopo il D.Lgs. 136/2024, disciplina della continuità anche se il soddisfacimento dalla continuità non è prevalente;
  • art. 285, commi 2-5 CCII: operazioni infragruppo attestate, vantaggi compensativi, opposizioni di creditori e soci, omologazione secondo l’art. 112 nel caso di continuità (comma 4-bis);
  • art. 286 CCII: competenza del tribunale della capogruppo, procedura unitaria, voto separato per impresa, requisiti degli artt. 48 e 112 per ciascuna impresa (comma 6-bis);
  • art. 287-bis CCII: trattamento unitario dei crediti tributari e contributivi nel gruppo;
  • art. 25 CCII: composizione negoziata per le imprese del gruppo, spesso il passaggio che precede il concordato.

Dove la giurisprudenza manca, il piano deve supplire con la chiarezza: un tribunale che non ha precedenti a cui appoggiarsi tende a pretendere più documentazione, non meno.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco gli strumenti che lo Studio Monardo mette in campo quando un gruppo valuta un concordato in continuità:

  1. Verifichiamo il perimetro del gruppo: esaminiamo le iscrizioni ex art. 2497-bis c.c., i bilanci consolidati, i patti parasociali e i contratti infragruppo per accertare la direzione e coordinamento richiesta dall’art. 2, lett. h) CCII.
  2. Ricostruiamo la mappa dei flussi infragruppo: censiamo finanziamenti, garanzie incrociate, cash pooling, canoni e riaddebiti, società per società.
  3. Classifichiamo ogni flusso tra continuità e liquidazione secondo l’art. 285, comma 1, così da qualificare correttamente il piano.
  4. Costruiamo, con i commercialisti dello staff, il prospetto di confronto tra scenario concordatario e liquidazione giudiziale per ciascuna impresa, base dei vantaggi compensativi.
  5. Impostiamo le operazioni dell’art. 285, comma 2 e prepariamo il materiale che l’attestatore indipendente deve esaminare.
  6. Formiamo le classi di creditori per ciascuna società, valutando in anticipo i margini di omologazione ex art. 112 in caso di dissenso.
  7. Prepariamo la proposta di transazione fiscale e contributiva di gruppo ex art. 287-bis, verificando l’incidenza delle novità sui tributi locali.
  8. Redigiamo il ricorso unitario con la motivazione della maggiore convenienza della soluzione di gruppo e chiediamo, se necessario, misure protettive calibrate su ogni società.
  9. Valutiamo e conduciamo la composizione negoziata di gruppo come fase preparatoria, quando consente di arrivare al concordato con un consenso già costruito.
  10. Gestiamo le opposizioni all’omologazione e le impugnazioni, fino all’eventuale giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un concordato in continuità di gruppo, la qualifica che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la funzione che porta a confrontarsi direttamente con imprese in crisi, piani di risanamento e trattative con i creditori, cioè con la materia prima di ogni piano di gruppo. È nella composizione negoziata, prevista anche per i gruppi, che si capisce se la continuità è sostenibile prima di affidarla al tribunale.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso in Cassazione: chi imposta il piano è anche chi ne difende l’omologazione e, se necessario, lo sostiene nei gradi successivi, grazie all’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i profili giuridici (classi, opposizioni, attestazioni) e quelli economici (flussi, confronti, fiscalità di gruppo) vengono costruiti in parallelo, non in sequenza.


In sintesi

Tre messaggi emergono dalle risposte.

Primo: il concordato in continuità di gruppo esiste e oggi è più accessibile, perché il D.Lgs. 136/2024 ha eliminato la necessità che la continuità soddisfi i creditori in misura prevalente; resta però indispensabile una continuità reale e misurabile.

Secondo: il gruppo si presenta insieme, ma i creditori votano società per società, e ogni impresa deve avere i requisiti per l’omologazione: le masse restano separate e una sola società fragile può mettere a rischio l’intero piano.

Terzo: le operazioni infragruppo sono il punto decisivo: devono essere necessarie alla continuità e coerenti con il miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le società, con vantaggi compensativi dimostrati.

Abbiamo scelto di approfondire questo tema perché il piano di gruppo in continuità nasce, quasi sempre, dalle trattative che precedono il tribunale: è la materia della composizione negoziata, in cui l’Avv. Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e richiede la lettura congiunta di banche, fisco e flussi infragruppo che lo staff multidisciplinare da lui coordinato svolge ogni giorno.

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