Il Curatore Può Licenziare I Dipendenti Durante La Liquidazione Giudiziale?

La risposta breve è sì, ma non quando vuole, non come vuole e non senza che la legge gli imponga un calendario preciso. Dal giorno in cui il tribunale apre la liquidazione giudiziale, i rapporti di lavoro dell’impresa non si sciolgono automaticamente: entrano in una sorta di limbo giuridico, la sospensione, che l’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) disciplina con termini che corrono giorno dopo giorno. Il curatore, autorizzato dal giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, deve scegliere se subentrare nei rapporti o recedere. Se non sceglie, dopo quattro mesi i rapporti si risolvono da soli, salvo proroga. E se i licenziamenti riguardano molti lavoratori, entra in scena una procedura collettiva semplificata, con termini di sette e dieci giorni che non perdonano distrazioni.

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. È il filo conduttore di questa ricostruzione, pensata sia per il lavoratore che si trova di colpo con l’azienda “in liquidazione giudiziale” sul registro delle imprese, sia per l’imprenditore che vuole capire cosa accadrà ai propri dipendenti se la crisi non verrà governata in tempo.

La timeline, in sintesi: al giorno 0 la sentenza di apertura sospende i rapporti; nelle settimane successive il curatore fa l’inventario e valuta se proseguire l’attività o trasferire l’azienda; entro il quarto mese deve comunicare subentro o recesso, altrimenti scatta la risoluzione di diritto; il termine può essere allungato dal giudice delegato fino a otto mesi; in parallelo il lavoratore può dimettersi per giusta causa; quando i rapporti cessano si aprono le finestre dell’impugnazione, della NASpI e dell’insinuazione al passivo.

Lo Studio Monardo segue questa materia da una posizione precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e cioè una figura chiamata a lavorare proprio nella fase che precede la liquidazione giudiziale, quando la sorte dei posti di lavoro è ancora negoziabile; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e fiduciario di un OCC, competenza che entra in gioco quando l’impresa è sotto le soglie della liquidazione giudiziale o quando a trovarsi in difficoltà, dopo la perdita del posto, è il lavoratore stesso. Chi conosce le due sponde della crisi, quella dell’impresa e quella della persona, legge la timeline dell’art. 189 sapendo cosa c’è prima e cosa viene dopo.

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La mappa temporale: dal giorno della sentenza alla chiusura dei conti

Prima di entrare nelle singole tappe, conviene fissare il quadro d’insieme. La disciplina vigente è quella dell’art. 189 CCII, nel testo risultante dal terzo correttivo (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), che ha riscritto la norma chiarendo alcuni passaggi e semplificando il meccanismo della proroga. Il Codice è in vigore dal 15 luglio 2022: per le procedure aperte prima di quella data restano le regole della vecchia legge fallimentare, in particolare l’art. 72 l.fall., interpretato dalla giurisprudenza in senso molto simile a quello oggi codificato.

Il calendario si muove su due piani. Il primo è quello individuale: la sorte di ciascun rapporto, legata alla scelta del curatore o al decorso del tempo. Il secondo è quello collettivo: quando il curatore intende licenziare un numero di lavoratori che rientra nei parametri della L. 223/1991, deve passare per una procedura sindacale con termini ridotti rispetto a quella ordinaria. A questi due piani si sovrappongono i tempi del lavoratore: impugnare, chiedere la NASpI, insinuarsi al passivo, attivare il Fondo di garanzia.

Tappa Momento Cosa accade Norma Sezione
1 Giorno 0 Sentenza di apertura, rapporti sospesi art. 189 c. 1 CCII; art. 2119 c. 2 c.c. Giorno 0
2 Prime settimane Inventario, valutazione esercizio dell’impresa o cessione artt. 189 c. 3, 211 CCII Giorni 1-60
3 Entro 4 mesi Subentro o recesso comunicato per iscritto art. 189 cc. 1-3 CCII Il bivio
4 Giorno successivo ai 4 mesi Risoluzione di diritto con effetto dall’apertura art. 189 c. 3 CCII Mese 4
5 Prima della scadenza dei 4 mesi Istanza di proroga (curatore o lavoratore), termine fino a 8 mesi art. 189 c. 4 CCII Dal mese 4 al mese 8
6 In qualsiasi momento della sospensione Dimissioni per giusta causa art. 189 c. 5 CCII Le dimissioni
7 Quando il curatore licenzia più lavoratori Procedura collettiva: 7 giorni + 10 (+10) art. 189 c. 6 CCII; L. 223/1991 Licenziamento collettivo
8 Se è disposto l’esercizio dell’impresa I rapporti proseguono, il curatore può sospendere o recedere artt. 189 c. 10, 211 CCII Se l’attività prosegue
9 Dalla cessazione Impugnazione (60 + 180 giorni), NASpI (68 giorni), insinuazione al passivo L. 604/1966; art. 190 CCII; artt. 201, 208 CCII Dopo la cessazione
10 Giorno della ricezione del recesso Verifica della lettera: autorizzazione, forma, motivazione, data di effetto art. 189 cc. 1-3 CCII; L. 604/1966 Il giorno della lettera
11 Dopo 6-18 mesi Stato passivo esecutivo, Fondo di garanzia, riparti art. 2751-bis c.c.; L. 297/1982; D.Lgs. 80/1992; art. 208 CCII Riparti e Fondo di garanzia

La tabella va letta tenendo presente un punto che sorprende quasi tutti: il recesso del curatore e la risoluzione automatica producono effetti retroattivi, dalla data di apertura, mentre il subentro decorre solo dalla comunicazione. Ne discendono conseguenze molto concrete sulle retribuzioni, sui contributi e sulla qualificazione dei crediti, che seguiremo tappa per tappa.

Un’avvertenza di metodo. La giurisprudenza di legittimità formatasi sull’art. 72 della legge fallimentare resta il riferimento principale per interpretare la nuova norma, perché la logica è la stessa: sospensione, scelta del curatore, rispetto delle regole sui licenziamenti. Quando citeremo pronunce rese sotto la vecchia legge lo diremo espressamente.

Giorno 0: la sentenza di apertura congela i rapporti di lavoro

Cosa succede

Il tribunale pronuncia la sentenza che apre la liquidazione giudiziale e nomina il curatore e il giudice delegato. L’imprenditore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni. Per i dipendenti, sul piano pratico, cambia tutto: spesso l’attività si ferma il giorno stesso, i locali vengono chiusi o inventariati, il datore di lavoro non è più l’interlocutore. Sul piano giuridico, però, il rapporto di lavoro non muore. La sentenza di apertura non è, di per sé, causa di licenziamento.

La norma

L’art. 189, comma 1, CCII stabilisce che l’apertura della liquidazione giudiziale non costituisce motivo di licenziamento e che i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza restano sospesi fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, oppure il recesso. A monte c’è l’art. 2119, secondo comma, c.c., che da sempre esclude che l’apertura della procedura concorsuale a carico del datore costituisca giusta causa di risoluzione del contratto.

La Cassazione, sotto la legge fallimentare, aveva già fissato lo stesso principio. Con la sentenza della Sezione Lavoro 13 dicembre 2021, n. 39699 ha ribadito che il fallimento non scioglie il rapporto, che resta sospeso in attesa della dichiarazione del curatore, il quale può subentrare (con obbligo reciproco di eseguire le prestazioni) o sciogliersi, ma nel rispetto della disciplina sui licenziamenti individuali e collettivi.

I termini che si attivano

Dal giorno 0 inizia a correre il termine di quattro mesi previsto dall’art. 189, comma 3: se entro quella scadenza il curatore non comunica il subentro, i rapporti si intendono risolti di diritto. È il termine-cardine di tutta la timeline. Il calcolo è semplice: si parte dalla data della sentenza di apertura e si arriva alla stessa data del quarto mese successivo. Una sentenza del 14 gennaio porta la scadenza al 14 maggio.

Parallelamente, la sentenza fissa l’udienza per l’esame dello stato passivo e il termine per le domande di ammissione dei creditori, lavoratori compresi: un calendario che vedremo nell’ultima tappa.

Cosa può fare il lavoratore ora

In questa fase le opzioni sono poche ma non irrilevanti. Il lavoratore può già presentare dimissioni, che la legge considera rassegnate per giusta causa, con effetto dalla data di apertura; può raccogliere la documentazione (buste paga, contratto, eventuali crediti arretrati) in vista della domanda di ammissione al passivo; può verificare sul registro delle imprese lo stato della procedura e i dati del curatore. Non può invece pretendere la retribuzione per il periodo di sospensione: come vedremo, la prestazione non viene resa e la retribuzione non è dovuta.

Per l’imprenditore, al giorno 0, la partita sulla gestione dei rapporti di lavoro è ormai nelle mani del curatore. Le possibilità di incidere erano tutte nella fase precedente, quella della composizione negoziata o degli strumenti di regolazione della crisi.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più diffuso è considerare la sentenza come un licenziamento implicito e smettere di occuparsi del rapporto, oppure, all’opposto, firmare in fretta documenti presentati come “chiusura del rapporto” senza capire se si tratta di dimissioni (con effetti diversi) o di una comunicazione del curatore. Altro errore frequente: rivolgersi all’ex titolare, che non ha più alcun potere di gestione, anziché al curatore.

Quanto dura realmente

Il giorno 0 è un istante, ma il suo effetto sospensivo può durare da pochi giorni (quando il curatore, verificata subito l’impossibilità di proseguire, comunica il recesso) fino all’intero quadrimestre o, con la proroga, fino a molti mesi. Nella prassi, quando l’impresa era già ferma prima della sentenza, la scelta del curatore arriva spesso nelle prime settimane.

Giorni 1-60: l’inventario e la valutazione del curatore

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase: il curatore prende possesso dei beni, redige l’inventario, verifica la contabilità, acquisisce il libro unico del lavoro e la posizione dei singoli dipendenti. Contemporaneamente deve rispondere a una domanda strategica: l’impresa ha ancora un valore come complesso funzionante? Conviene chiedere l’autorizzazione all’esercizio dell’impresa (art. 211 CCII), affittare l’azienda o un ramo, cercare un acquirente che rilevi l’attività insieme al personale?

Da questa valutazione dipende la sorte dei lavoratori. Se l’azienda può essere ceduta funzionante, i rapporti di lavoro diventano un elemento del suo valore e la soluzione più probabile non è il licenziamento ma la conservazione, almeno in parte, dei posti.

La norma

L’art. 189, comma 3, collega espressamente il recesso a una condizione: il curatore procede con il recesso, comunicandolo per iscritto, quando non è disposto o autorizzato l’esercizio dell’impresa e non è possibile il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo. La valutazione di queste due alternative non è un passaggio formale: è il presupposto logico del recesso. L’art. 191 CCII, a sua volta, regola il trasferimento d’azienda nella liquidazione giudiziale richiamando la disciplina dell’art. 47 della L. 428/1990 sulla consultazione sindacale e sulle possibili intese relative al personale.

I termini che si attivano

In questa fase non ci sono termini perentori per il lavoratore, ma il quadrimestre continua a correre. Il curatore sa di avere a disposizione quattro mesi per decidere: se ritiene di non farcela, deve attivarsi per tempo con l’istanza di proroga. Sul piano della liquidazione, il Codice impone al curatore di predisporre il programma di liquidazione nei tempi previsti dall’art. 213 CCII: è il documento in cui si capisce se la strada scelta è la vendita atomistica dei beni o la cessione dell’azienda.

Cosa può fare il lavoratore ora

Questa è una finestra difensiva sottovalutata. Il lavoratore, da solo o tramite le rappresentanze sindacali, può:

  • chiedere al curatore informazioni sulle prospettive di prosecuzione o di cessione;
  • segnalare elementi utili (commesse in corso, clienti, competenze specifiche) che rendono l’azienda appetibile come complesso funzionante;
  • valutare se presentare istanza di proroga del termine, possibilità che il comma 4 dell’art. 189 riconosce anche ai singoli lavoratori quando vi siano elementi concreti per la ripresa o il trasferimento;
  • verificare l’eventuale accesso a trattamenti di integrazione salariale, che incidono anche sulla qualificazione delle dimissioni.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è l’attesa passiva. Molti lavoratori aspettano “la lettera” senza sapere che il destino del posto si gioca proprio nella valutazione su esercizio dell’impresa e cessione. Specularmente, alcuni si dimettono subito, perdendo l’occasione di essere trasferiti a un eventuale acquirente dell’azienda.

Quanto dura realmente

I tempi dipendono dalla complessità dell’impresa. Per una piccola attività ferma da mesi, il curatore può concludere la valutazione in poche settimane. Per un’impresa con stabilimenti, commesse e un numero elevato di dipendenti, la verifica delle possibilità di cessione può occupare l’intero quadrimestre e giustificare la richiesta di proroga.

Entro il quarto mese: il bivio tra subentro e recesso

Cosa succede

Siamo al cuore della domanda del titolo. Il curatore comunica ai lavoratori la propria scelta. Le strade sono due.

Con il subentro, il curatore assume la posizione di datore di lavoro: la prestazione riprende, la retribuzione torna dovuta e il relativo credito, maturato durante la procedura, viene pagato in prededuzione. Il subentro produce effetti dalla data della comunicazione ai lavoratori.

Con il recesso, il curatore scioglie il rapporto. È a tutti gli effetti un licenziamento, intimato da un soggetto che agisce nell’interesse della massa dei creditori ma che resta vincolato alle regole del diritto del lavoro. Il recesso ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.

La norma

L’art. 189, comma 2, fissa la diversa decorrenza: il recesso opera dall’apertura, il subentro dalla comunicazione. Il comma 3 richiede la forma scritta per il recesso e lo collega all’impossibilità di proseguire o trasferire l’attività. Il comma 1 richiede, per entrambe le scelte, l’autorizzazione del giudice delegato e il parere del comitato dei creditori.

La Cassazione, ragionando sull’art. 72 l.fall., ha chiarito che il curatore non è esonerato dal diritto del lavoro. Con la sentenza della Sezione Lavoro 22 ottobre 2018, n. 26671 ha affermato che lo scioglimento del rapporto deve rispettare la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali e collettivi e che, in caso di recesso illegittimo, spetta il risarcimento commisurato alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, anche se il rapporto era già sospeso per effetto del fallimento. Il curatore, quindi, può licenziare, ma risponde di un licenziamento illegittimo come qualunque datore di lavoro, nei limiti compatibili con la procedura.

I termini che si attivano

Con la comunicazione del recesso si aprono i termini dell’impugnazione: 60 giorni dalla ricezione per impugnare il licenziamento con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, e 180 giorni successivi per depositare il ricorso in tribunale o comunicare la richiesta di conciliazione o arbitrato (art. 6 L. 604/1966). Sono termini di decadenza. Va ricordato che la sospensione feriale dei termini processuali, dal 1° al 31 agosto, non si applica alle controversie di lavoro: chi riceve il recesso a fine giugno non può contare sul “mese di agosto” per guadagnare tempo.

Dalla comunicazione decorre anche il termine di 68 giorni per la domanda di NASpI: la circolare INPS n. 21 del 10 febbraio 2023 precisa che, in caso di recesso del curatore, il termine decorre dalla data in cui la comunicazione giunge a conoscenza del lavoratore.

Cosa può fare il lavoratore ora

Ricevuta la comunicazione, si aprono le finestre difensive principali:

  • verificare che il recesso sia scritto, motivato in modo coerente con il comma 3 e preceduto dall’autorizzazione del giudice delegato;
  • controllare se, per numero di lavoratori coinvolti, il curatore avrebbe dovuto seguire la procedura collettiva del comma 6;
  • impugnare entro 60 giorni se emergono vizi;
  • presentare la domanda di NASpI entro 68 giorni;
  • predisporre la domanda di ammissione al passivo per TFR, indennità di mancato preavviso e crediti arretrati.

In caso di subentro, invece, il lavoratore riprende servizio e la sua posizione cambia: i crediti che matureranno da quel momento sono crediti della procedura, pagati con preferenza rispetto ai creditori concorsuali.

Il subentro visto da vicino

Il subentro merita qualche riga in più, perché è la scelta di cui si parla meno e che pure cambia radicalmente la posizione del lavoratore. Con la comunicazione di subentro il curatore, autorizzato dal giudice delegato, dichiara che la procedura assume il ruolo di datore di lavoro. Da quella data il lavoratore torna a rendere la prestazione e matura la retribuzione, che è un debito della procedura e non più un credito concorsuale da insinuare al passivo. Il periodo compreso tra l’apertura e la comunicazione, invece, resta un periodo di sospensione, senza retribuzione: la decorrenza del subentro dalla comunicazione, fissata dal comma 2, serve proprio a evitare che la massa debba farsi carico dei mesi in cui nessuno ha lavorato.

Il subentro non è una garanzia definitiva. Il comma 10 dell’art. 189 consente al curatore, durante l’esercizio dell’impresa, di sospendere o recedere anche dai rapporti nei quali è subentrato, e in caso di sospensione si torna alle regole dell’art. 189. Ma è il segnale che la procedura considera l’azienda, o una sua parte, un bene da valorizzare come complesso funzionante, ed è spesso l’anticamera di una cessione.

Per il lavoratore, il subentro pone due cautele pratiche: conservare la prova del giorno in cui è ripresa la prestazione, che segna lo spartiacque tra crediti anteriori (da insinuare con privilegio) e crediti della procedura (da pagare in prededuzione); e verificare che la comunicazione indichi chiaramente l’autorizzazione del giudice delegato.

Tempo indeterminato, tempo determinato e altri rapporti

L’art. 189 si riferisce a tutti i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza: la sospensione, la scelta del curatore, la risoluzione di diritto e le dimissioni per giusta causa riguardano quindi anche i contratti a termine, il part-time, l’apprendistato. Il comma 9, però, riconosce espressamente l’indennità di mancato preavviso, ammessa al passivo come credito anteriore, al lavoratore a tempo indeterminato, coerentemente con il fatto che il preavviso è istituto proprio dei rapporti a tempo indeterminato. Per i contratti a termine la verifica riguarda soprattutto la scadenza naturale del contratto rispetto al quadrimestre di sospensione e le eventuali pretese collegate alla cessazione anticipata, profili che vanno esaminati sul singolo contratto.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più grave è dare per scontato che il licenziamento del curatore sia inattaccabile perché “l’azienda è fallita”. Non è così: forma, motivazione, autorizzazioni e, soprattutto, il rispetto della procedura collettiva quando dovuta sono tutti profili verificabili. Il secondo errore è lasciare scadere i 60 giorni in attesa di capire “come va a finire la procedura”.

Quanto dura realmente

La comunicazione è un atto puntuale; il tempo che la precede varia molto. Nella prassi dei tribunali, quando l’impresa era inattiva già prima della sentenza, il recesso viene comunicato spesso entro il primo mese. Quando invece ci sono prospettive di cessione, la scelta slitta verso la fine del quadrimestre o oltre, con la proroga.

Mese 4: la risoluzione di diritto se il curatore resta in silenzio

Cosa succede

Il calendario ora corre verso la scadenza dei quattro mesi. Se il curatore non ha comunicato né il subentro né il recesso e non è stata concessa una proroga, i rapporti di lavoro si risolvono automaticamente. Non serve alcun atto: è la legge a produrre l’effetto, che retroagisce alla data di apertura della procedura.

La norma

L’art. 189, comma 3, stabilisce che, decorso il termine di quattro mesi dall’apertura senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura, salvo quanto previsto dal comma 4. La stessa disposizione precisa che le somme eventualmente percepite dal lavoratore a titolo assistenziale o previdenziale durante la sospensione non devono essere restituite.

I termini che si attivano

Con la risoluzione di diritto il rapporto si considera cessato dalla data di apertura. Per la NASpI, secondo la circolare INPS n. 21/2023, il termine di 68 giorni decorre dalla data in cui il rapporto si intende risolto, cioè dalla scadenza del quadrimestre. Chi aspetta una lettera che non arriverà mai rischia di lasciar scorrere questo termine senza accorgersene.

Cosa può fare il lavoratore ora

Il lavoratore deve:

  • prendere atto della cessazione automatica e chiedere al curatore la documentazione di fine rapporto;
  • presentare la domanda di NASpI;
  • verificare l’insinuazione al passivo per TFR e indennità di mancato preavviso, che il comma 9 dell’art. 189 ammette al passivo come crediti anteriori all’apertura;
  • valutare se la risoluzione automatica abbia in realtà nascosto una riduzione di personale che avrebbe richiesto la procedura collettiva, profilo delicato che merita una verifica tecnica caso per caso.

L’errore tipico di questa fase

Sottovalutare la retroattività. Poiché il rapporto si considera cessato dalla data di apertura, per il periodo della sospensione non maturano retribuzioni né contributi. Il lavoratore che ha atteso quattro mesi senza lavorare e senza percepire stipendio scopre che quel periodo, giuridicamente, è già “fuori” dal rapporto, salve le prestazioni di sostegno al reddito eventualmente ottenute.

Sotto la legge fallimentare la Cassazione, con la sentenza 11 gennaio 2018, n. 522, aveva però aggiunto una precisazione utile: durante la sospensione il lavoratore può mettere in mora il curatore perché eserciti la scelta, e un’inerzia colpevole del curatore può esporre la procedura a responsabilità risarcitoria secondo le regole generali. Oggi il termine di quattro mesi con risoluzione automatica riduce lo spazio di questa ipotesi, ma non rende irrilevante la condotta del curatore durante la sospensione.

Quanto dura realmente

La risoluzione è istantanea, alla scadenza. Le sue conseguenze, invece, si prolungano per mesi: il TFR e le ultime mensilità passano dal riparto o dal Fondo di garanzia INPS, con tempi legati all’avanzamento della procedura e dell’istruttoria amministrativa.

Dal mese 4 al mese 8: la proroga del termine e la vita sospesa

Cosa succede

Quando ci sono concrete prospettive di riprendere l’attività o di cedere l’azienda, quattro mesi possono non bastare. La legge consente allora di allungare il periodo di sospensione. È una fase delicata: i lavoratori restano “agganciati” all’impresa, senza lavorare e senza retribuzione, nella speranza che arrivi un acquirente.

La norma

L’art. 189, comma 4, prevede che il curatore, quando sussistono elementi concreti per l’esercizio dell’impresa o per il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo, possa chiedere al giudice delegato la proroga del termine. L’istanza può essere presentata anche dai singoli lavoratori, personalmente o tramite difensore munito di procura, indicando un domicilio o un indirizzo di posta elettronica certificata. Il giudice delegato può assegnare al curatore un termine non superiore a otto mesi per esercitare la scelta. Se anche questo termine scade senza subentro o recesso, si applica la regola della risoluzione di diritto del comma 3.

Il correttivo del 2024 ha semplificato il meccanismo: secondo i primi commenti della dottrina lavoristica, ha eliminato il coinvolgimento dell’Ispettorato territoriale del lavoro nell’iniziativa per la proroga e ha superato il sistema di indennità collegato alla proroga previsto dal testo originario, che la prassi aveva giudicato complicato e poco applicato.

I termini che si attivano

L’istanza di proroga ha senso solo se presentata prima che i quattro mesi scadano: una volta maturata la risoluzione di diritto, non c’è più un rapporto sospeso da tenere in vita. Il termine concesso dal giudice delegato, fino a otto mesi, diventa il nuovo orizzonte della scelta del curatore.

Cosa può fare il lavoratore ora

È una finestra difensiva attiva: il lavoratore che ha notizia di trattative per la cessione dell’azienda può chiedere egli stesso la proroga, documentando gli elementi concreti. Deve però valutare con attenzione la convenienza: durante la proroga resta senza retribuzione e senza la possibilità di accedere alla NASpI, che presuppone la cessazione del rapporto, salva la possibilità di dimettersi per giusta causa in qualsiasi momento.

Proprio in questo passaggio si vede quanto conti leggere la crisi dal punto di vista dell’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, valuta se gli “elementi concreti” di ripresa o cessione invocati nell’istanza abbiano una reale consistenza economica.

L’errore tipico di questa fase

Chiedere la proroga per inerzia, senza elementi concreti, o non chiederla quando esistono trattative serie. Nel primo caso il lavoratore si condanna a mesi di attesa infruttuosa; nel secondo rischia di perdere l’aggancio con un acquirente che avrebbe potuto riassumerlo tramite il trasferimento d’azienda.

Quanto dura realmente

Le proroghe, secondo la dottrina, sono state finora un’ipotesi rara nella pratica dei tribunali. Quando concesse, la durata effettiva dipende dalla tempistica delle procedure competitive di vendita dell’azienda, che raramente si chiudono in meno di qualche mese.

In qualsiasi momento della sospensione: le dimissioni per giusta causa

Cosa succede

Il lavoratore non è obbligato ad attendere la scelta del curatore. Può dimettersi e, se lo fa durante la sospensione, la legge qualifica le sue dimissioni come rassegnate per giusta causa.

La norma

L’art. 189, comma 5, prevede che le dimissioni rassegnate durante il periodo di sospensione si intendono per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Sono fatti salvi i casi di ammissione ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.Lgs. 148/2015 (titoli I e II) o ad altre prestazioni di sostegno al reddito. L’art. 190 CCII aggiunge che la cessazione del rapporto ai sensi dell’art. 189 costituisce perdita involontaria dell’occupazione ai fini della NASpI.

I termini che si attivano

Per la NASpI, la circolare INPS n. 21/2023 indica che, in caso di dimissioni, il termine di 68 giorni decorre dalla data in cui il lavoratore le rassegna. La prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo all’evento se la domanda è presentata entro quell’ottavo giorno, altrimenti dal giorno successivo alla domanda.

Cosa può fare il lavoratore ora

Le dimissioni sono lo strumento con cui il lavoratore riprende in mano il proprio calendario: invece di subire i quattro (o più) mesi di sospensione, chiude il rapporto, accede alla NASpI e può cercare subito un nuovo impiego. Deve però valutare:

  • se esistono reali prospettive di cessione dell’azienda con mantenimento del personale;
  • se è stato ammesso a trattamenti di integrazione salariale, che escludono la qualificazione automatica di giusta causa;
  • la corretta modalità telematica di presentazione delle dimissioni.

L’errore tipico di questa fase

Dimettersi senza verificare l’eventuale ammissione a trattamenti di sostegno al reddito, oppure dimettersi alla vigilia di una cessione d’azienda che avrebbe garantito la continuità del posto. Errore opposto: restare in attesa per mesi senza sapere che le dimissioni avrebbero dato accesso alla NASpI già dalle prime settimane.

Quanto dura realmente

Le dimissioni producono effetto immediato, retroagendo all’apertura. La NASpI, con domanda tempestiva, inizia a decorrere entro pochi giorni.

Quando i lavoratori sono molti: i giorni del licenziamento collettivo

Cosa succede

Se il curatore intende recedere da un numero di rapporti che, per dimensione dell’impresa e numero di lavoratori coinvolti, rientra nell’ambito del licenziamento collettivo, non può limitarsi a inviare singole lettere. Deve aprire una procedura sindacale. Il Codice della crisi, consapevole che nella liquidazione giudiziale i tempi ordinari della L. 223/1991 sarebbero incompatibili con le esigenze della procedura, ha previsto una versione accelerata, con termini molto più brevi.

La norma

L’art. 189, comma 6, richiama gli artt. 4, comma 1, e 24, comma 1, della L. 223/1991 e detta una serie di deroghe ai commi da 2 a 8 dell’art. 4. In sintesi:

  • il curatore invia una comunicazione preventiva scritta alle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie e alle rispettive associazioni di categoria (in mancanza, alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale), e la trasmette anche all’Ispettorato territoriale del lavoro competente;
  • la comunicazione indica, in modo sintetico, i motivi dell’eccedenza, le ragioni per cui non è possibile adottare misure alternative, il numero, la collocazione e i profili del personale eccedente, i tempi di attuazione, le eventuali misure sociali di accompagnamento e il metodo di calcolo delle attribuzioni patrimoniali diverse da quelle di legge;
  • entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, le rappresentanze sindacali o le associazioni possono chiedere per iscritto l’esame congiunto; in mancanza di richiesta, la procedura si considera esaurita, e la norma prevede anche un termine di quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione oltre il quale, se l’incontro non è stato fissato, la procedura si intende comunque esaurita;
  • l’esame congiunto ha ad oggetto le cause dell’eccedenza e le possibilità di utilizzare diversamente il personale o di ridurne l’impatto con misure sociali;
  • la consultazione si considera esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio senza accordo; il giudice delegato può prorogarla, per giusti motivi, di non più di altri dieci giorni, con provvedimento adottato prima della scadenza;
  • raggiunto l’accordo o esaurita la procedura, il curatore adotta gli atti conseguenti secondo l’art. 4, comma 9, della L. 223/1991: comunicazione dei recessi e rispetto dei criteri di scelta.

Il comma 7 esclude dall’ambito di applicazione della disciplina sulle delocalizzazioni della legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 224-238, L. 234/2021) i licenziamenti intimati con questa procedura; il comma 8 precisa che la procedura semplificata non si applica all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

I termini che si attivano

È la tappa in cui il calendario si stringe di più. Ipotizziamo una comunicazione ricevuta dal sindacato il 2 marzo: la richiesta di esame congiunto va fatta entro il 9 marzo; se l’esame inizia il 12 marzo, la consultazione si esaurisce il 22 marzo, salvo proroga fino al 1° aprile disposta dal giudice delegato prima della scadenza. Sono termini brevissimi, e chi li perde perde la sede in cui discutere numeri, criteri e misure alternative.

Che la disciplina dei licenziamenti collettivi valga anche nelle procedure concorsuali, e non solo quando l’attività prosegue, era stato affermato dalla Cassazione già con la sentenza 8 luglio 2004, n. 12645, in relazione all’art. 3 della L. 223/1991. La giurisprudenza di legittimità aveva affermato, sempre sotto la legge fallimentare, che il curatore che licenzia senza rispettare la L. 223/1991 espone la procedura alle conseguenze del licenziamento illegittimo. Nel caso deciso dalla Cassazione con sentenza 23 marzo 2018, n. 7308, il recesso della curatela era stato dichiarato inefficace per violazione della L. 223/1991 con sentenza definitiva, e la Corte ha riconosciuto che i crediti del lavoratore maturati dopo quel licenziamento illegittimo andavano ammessi al passivo, a differenza di quelli relativi al periodo di mera sospensione.

Cosa può fare il lavoratore ora

Il singolo lavoratore non è parte diretta della procedura sindacale, ma ha due finestre difensive rilevanti:

  • sollecitare le proprie rappresentanze perché chiedano l’esame congiunto entro i sette giorni e portino al tavolo le alternative (cessione di rami, ricollocazioni presso l’acquirente, accompagnamento alla pensione);
  • dopo il recesso, verificare la correttezza della comunicazione, il rispetto dei criteri di scelta e la coerenza tra quanto dichiarato nella comunicazione preventiva e i licenziamenti effettivamente intimati, impugnando entro 60 giorni se ci sono vizi.

L’errore tipico di questa fase

Pensare che, in una procedura concorsuale, la procedura collettiva sia una formalità priva di conseguenze. L’errore speculare, sul fronte del curatore, è frazionare i recessi o affidarsi alla risoluzione automatica per evitare la procedura: un comportamento che il lavoratore può contestare.

Quanto dura realmente

Con i termini del comma 6, la procedura collettiva può chiudersi in tre o quattro settimane, contro i 75 giorni (ridotti per numeri contenuti) della procedura ordinaria. È questa la ragione per cui, nella liquidazione giudiziale, il licenziamento collettivo è molto più rapido che in un’impresa in bonis.

Se l’attività prosegue: il curatore datore di lavoro

Cosa succede

Non tutte le liquidazioni giudiziali fermano l’impresa. Quando il tribunale dispone o il giudice delegato autorizza l’esercizio dell’impresa, i rapporti di lavoro proseguono. Il curatore diventa, di fatto, il gestore di un’azienda in attività: paga gli stipendi, organizza il lavoro, risponde della sicurezza.

La norma

L’art. 189, comma 10, stabilisce che, durante l’esercizio dell’impresa, i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, ma il curatore può sospenderli o recedere; in caso di sospensione si applicano le regole dello stesso art. 189. L’esercizio dell’impresa è disciplinato dall’art. 211 CCII.

I termini che si attivano

Durante l’esercizio, il rapporto segue le regole ordinarie: retribuzione dovuta, crediti in prededuzione per il lavoro prestato. Se il curatore sospende alcuni rapporti, per quei lavoratori si riapre la timeline della sospensione, con le stesse scelte e gli stessi termini.

Cosa può fare il lavoratore ora

Il lavoratore che continua a lavorare per la procedura ha un credito più protetto di quello concorsuale, perché maturato nel corso della procedura. Deve conservare con cura la documentazione delle prestazioni rese e verificare che gli eventuali recessi intimati durante l’esercizio rispettino le regole ordinarie, compresa la procedura collettiva.

L’errore tipico di questa fase

Confondere i crediti anteriori all’apertura (che seguono il concorso, con privilegio) con quelli maturati durante l’esercizio (prededucibili), e insinuarli tutti allo stesso modo.

Quanto dura realmente

L’esercizio dell’impresa è di regola funzionale alla vendita dell’azienda: dura il tempo necessario a trovare un acquirente o a portare a termine le commesse in corso. Quando la cessione si realizza, entra in gioco l’art. 191 CCII e, con esso, la disciplina del trasferimento d’azienda e degli accordi sindacali sul personale.

Dopo la cessazione: impugnare, chiedere la NASpI, insinuarsi al passivo

Cosa succede

Da questo momento in poi il rapporto è chiuso, per recesso, risoluzione automatica o dimissioni. Si apre la fase dei diritti economici e, se ne ricorrono i presupposti, delle contestazioni.

La norma

Le regole di riferimento sono:

  • art. 6 L. 604/1966: impugnazione del licenziamento entro 60 giorni e deposito del ricorso nei successivi 180 giorni;
  • art. 190 CCII: la cessazione ai sensi dell’art. 189 è perdita involontaria dell’occupazione, con accesso alla NASpI se ricorrono i requisiti del D.Lgs. 22/2015;
  • art. 189, comma 9, CCII: al lavoratore a tempo indeterminato spetta l’indennità di mancato preavviso, che, insieme al TFR, è ammessa al passivo come credito anteriore all’apertura; anche il contributo previsto dall’art. 2, comma 31, della L. 92/2012 (il cosiddetto ticket di licenziamento) è ammesso al passivo come credito anteriore;
  • artt. 201 e 208 CCII: domanda di ammissione al passivo da depositare almeno trenta giorni prima dell’udienza di verifica; domande tardive entro sei mesi dal deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo;
  • art. 2751-bis, n. 1, c.c.: privilegio generale sui mobili per retribuzioni, TFR e indennità connesse alla cessazione;
  • Fondo di garanzia INPS (L. 297/1982 e D.Lgs. 80/1992): intervento sul TFR e sulle ultime mensilità non pagate, una volta definito lo stato passivo.

I termini che si attivano

Qui i termini si sovrappongono e vanno messi in fila con precisione. Sessanta giorni per impugnare, sessantotto per la NASpI, la data dell’udienza di verifica per la domanda tempestiva di ammissione al passivo. Nessuno di questi termini beneficia della sospensione feriale nelle controversie di lavoro, e il termine NASpI è amministrativo.

Cosa può fare il lavoratore ora

  • Impugnare il recesso se ci sono vizi di forma, di procedura o di sostanza.
  • Presentare la domanda di NASpI.
  • Depositare la domanda di ammissione al passivo con i conteggi di TFR, preavviso, ratei e mensilità arretrate anteriori all’apertura, indicando il privilegio.
  • Dopo l’esecutività dello stato passivo, attivare il Fondo di garanzia INPS.
  • Se la procedura ha prodotto una situazione di indebitamento personale (mutuo, finanziamenti) che il lavoratore non riesce più a sostenere, valutare gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

L’errore tipico di questa fase

Insinuare al passivo crediti non dovuti (le retribuzioni del periodo di sospensione, che la giurisprudenza esclude) o dimenticare quelli dovuti (preavviso, ratei di tredicesima, ferie non godute anteriori all’apertura). Altro errore: non coordinare impugnazione del licenziamento e domanda al passivo, che seguono binari processuali diversi.

Quanto dura realmente

La NASpI arriva in poche settimane se la domanda è corretta. L’ammissione al passivo dipende dal calendario dell’udienza di verifica fissata in sentenza. Il pagamento effettivo, tramite riparti o Fondo di garanzia, richiede tipicamente mesi, talvolta oltre l’anno, in base alla complessità della procedura e ai tempi dell’istruttoria INPS.

Il giorno della lettera: anatomia del recesso del curatore

Cosa succede

Torniamo indietro di qualche passo, al momento in cui il lavoratore apre la busta o la PEC del curatore. È il giorno in cui la timeline si spezza: da quel momento il rapporto è chiuso, con effetto retroattivo alla data di apertura, e cominciano a correre i termini più severi dell’intera vicenda. Vale la pena fermarsi su questa data e smontare l’atto pezzo per pezzo, perché è sulla lettera che si gioca la possibilità di contestare.

La norma

Il recesso del curatore è, insieme, un atto della procedura concorsuale e un licenziamento. Come atto della procedura, richiede l’autorizzazione del giudice delegato e il parere del comitato dei creditori (art. 189, comma 1). Come licenziamento, deve essere comunicato per iscritto (art. 189, comma 3, e art. 2 L. 604/1966) e deve rispettare la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali o, se ne ricorrono i presupposti, collettivi: è il principio affermato dalla Cassazione con le sentenze n. 26671 del 2018 e n. 39699 del 2021.

La motivazione, nella liquidazione giudiziale, ha un contenuto in gran parte prevedibile: cessazione dell’attività, impossibilità di esercizio dell’impresa e di trasferimento dell’azienda. Ma proprio perché il comma 3 lega il recesso all’assenza di queste alternative, la coerenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente accaduto nella procedura (offerte di acquisto, affitto di rami, prosecuzione parziale) è verificabile.

Un confronto utile, anche per evitare confusioni frequenti: la Cassazione, con ordinanza 5 febbraio 2025, n. 2803, ha affermato che l’amministratore giudiziario dei beni sequestrati ai sensi del Codice antimafia (art. 56 D.Lgs. 159/2011) può risolvere i rapporti di lavoro senza le garanzie procedimentali dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, purché indichi i motivi del recesso. Si tratta di un regime speciale, diverso da quello del curatore nella liquidazione giudiziale, per il quale l’art. 189 CCII e la giurisprudenza richiamata impongono il rispetto della disciplina dei licenziamenti.

I termini che si attivano

Dalla data in cui la lettera giunge a conoscenza del lavoratore partono, contemporaneamente:

  • 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale;
  • 68 giorni per la domanda di NASpI;
  • il conto alla rovescia per la domanda di ammissione al passivo, se non già presentata, legato alla data dell’udienza di verifica.

Conviene annotare la data di ricezione con precisione: per la raccomandata fa fede la data di consegna o di compiuta giacenza, per la PEC la ricevuta di consegna.

Cosa può fare il lavoratore ora

La verifica della lettera segue una sequenza di domande:

  1. La lettera è firmata dal curatore e indica il provvedimento di autorizzazione del giudice delegato?
  2. Il recesso è motivato con riferimento all’impossibilità di proseguire o trasferire l’attività?
  3. Nello stesso periodo il curatore ha licenziato altri lavoratori, in numero tale da rendere necessaria la procedura collettiva?
  4. Esistevano, al momento del recesso, offerte di acquisto o di affitto dell’azienda che coinvolgevano il personale?
  5. La data di effetto indicata coincide con quella di apertura, come prevede la legge?

Ciascuna risposta negativa è un possibile motivo di impugnazione, da valutare con la documentazione della procedura alla mano. Il fascicolo della liquidazione giudiziale, con le relazioni del curatore e i provvedimenti del giudice delegato, è la fonte da cui ricavare le risposte.

L’errore tipico di questa fase

Firmare per ricevuta e archiviare la lettera senza leggerla, oppure rispondere al curatore con una contestazione generica che non vale come impugnazione chiara del licenziamento. L’impugnazione deve manifestare in modo inequivoco la volontà di contestare il recesso.

Quanto dura realmente

La lettera è un atto istantaneo; la sua analisi, con l’accesso agli atti della procedura, richiede qualche giorno. È tempo che va trovato dentro i 60 giorni, non dopo.

Dopo 6-18 mesi: riparti, Fondo di garanzia e chiusura dei conti

Cosa succede

Il calendario ora corre su tempi lunghi. Il rapporto è chiuso da mesi, il lavoratore ha (si spera) trovato un nuovo impiego o percepisce la NASpI, ma i crediti di fine rapporto non sono ancora stati pagati. È la fase meno visibile e più lenta: lo stato passivo diventa esecutivo, il curatore liquida i beni, si preparano i riparti.

La norma

I crediti di lavoro anteriori all’apertura (retribuzioni arretrate, TFR, indennità di mancato preavviso, che il comma 9 dell’art. 189 qualifica espressamente come crediti anteriori) godono del privilegio generale dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. e vengono soddisfatti nei riparti secondo l’ordine delle cause di prelazione. Accanto al riparto, il lavoratore può contare sul Fondo di garanzia gestito dall’INPS, che interviene per il TFR e per le ultime mensilità di retribuzione nei limiti stabiliti dalla L. 297/1982 e dal D.Lgs. 80/1992, una volta che il credito sia stato accertato nello stato passivo.

I termini che si attivano

Per chi non ha presentato la domanda tempestiva resta la domanda tardiva, entro sei mesi dal deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo (art. 208 CCII); oltre, l’ammissione è possibile solo provando che il ritardo non è imputabile al creditore. La domanda al Fondo di garanzia si presenta dopo l’esecutività dello stato passivo, con le modalità indicate dall’INPS.

Cosa può fare il lavoratore ora

  • Verificare l’esito della propria domanda nello stato passivo e, se il credito è stato escluso o ammesso in misura ridotta, valutare l’opposizione allo stato passivo nei termini previsti dal Codice.
  • Presentare la domanda al Fondo di garanzia.
  • Seguire i progetti di riparto, che il curatore comunica ai creditori, per verificare che il privilegio sia stato riconosciuto.
  • Coordinare quanto percepito dal Fondo con quanto eventualmente ricevuto nei riparti, per evitare duplicazioni che l’INPS recupererebbe surrogandosi nel credito.

L’errore tipico di questa fase

Considerare chiusa la vicenda con la NASpI e dimenticare il Fondo di garanzia, oppure non accorgersi di un’esclusione dallo stato passivo e lasciar consolidare un errore nei conteggi.

Quanto dura realmente

È la tappa dai tempi più variabili. Per l’intervento del Fondo di garanzia, l’attesa dipende soprattutto dalla data di esecutività dello stato passivo e dall’istruttoria INPS. Per i riparti della procedura, i tempi seguono la liquidazione dei beni e possono estendersi per anni nelle procedure con patrimonio immobiliare o contenzioso pendente.

La stessa procedura, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia ma coerenti con i termini di legge. Mostrano come la stessa sentenza possa produrre esiti molto diversi a seconda di come il lavoratore usa il tempo.

Dati comuni. Impresa manifatturiera con 23 dipendenti. Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: mercoledì 14 gennaio 2026. Lavoratore a tempo indeterminato, anzianità di 11 anni e 4 mesi, retribuzione lorda mensile di 2.137 €, TFR accantonato di 26.480 €, due mensilità arretrate non pagate (dicembre e novembre) per 4.274 €, preavviso contrattuale di 45 giorni. Udienza di verifica dello stato passivo fissata in sentenza per il 12 maggio 2026.

Calendario A: il lavoratore che agisce alle finestre giuste

Data Evento Effetto
14 gennaio 2026 Sentenza di apertura Rapporto sospeso, nessuna retribuzione
20 gennaio 2026 Il lavoratore chiede al curatore se ci sono prospettive di cessione Il curatore risponde che l’impresa è ferma e non ci sono offerte
23 gennaio 2026 Dimissioni telematiche Giusta causa ex art. 189 c. 5, effetto dal 14 gennaio
29 gennaio 2026 Domanda NASpI (entro l’ottavo giorno dalle dimissioni) Prestazione dal 31 gennaio, ottavo giorno successivo all’evento
6 febbraio 2026 Inizia a raccogliere i conteggi per lo stato passivo Calcolo di TFR, preavviso, arretrati, ratei
9 aprile 2026 Deposito della domanda di ammissione al passivo Ampiamente prima del limite di 30 giorni prima dell’udienza (12 aprile)
12 maggio 2026 Udienza di verifica Crediti ammessi in privilegio
Dopo l’esecutività Domanda al Fondo di garanzia INPS TFR e ultime mensilità entro i limiti di legge

Esito: il lavoratore percepisce la NASpI da fine gennaio, ha i crediti ammessi con privilegio e può attivare il Fondo di garanzia appena lo stato passivo diventa esecutivo. Nel frattempo è libero di accettare un nuovo impiego.

Un’osservazione importante: nel calendario A l’indennità di mancato preavviso spetta? Il comma 9 dell’art. 189 la riconosce “in ogni caso di cessazione” al lavoratore a tempo indeterminato; con le dimissioni per giusta causa, del resto, l’art. 2119 c.c. riconosce comunque l’indennità sostitutiva. La quantificazione va verificata sul contratto collettivo applicato.

Calendario B: il lavoratore che lascia correre

Data Evento Effetto
14 gennaio 2026 Sentenza di apertura Rapporto sospeso
Febbraio-aprile 2026 Attesa di una comunicazione del curatore Nessuna retribuzione, nessuna NASpI
12 aprile 2026 Scade il termine per la domanda tempestiva di ammissione al passivo Domanda non presentata
14 maggio 2026 Scadono i quattro mesi senza comunicazioni Risoluzione di diritto con effetto dal 14 gennaio
21 luglio 2026 Scade il 68° giorno dalla risoluzione (computando dal 14 maggio) Domanda NASpI non ancora presentata: diritto perso
Settembre 2026 Il lavoratore si attiva Deve presentare domanda tardiva al passivo, entro sei mesi dall’esecutività dello stato passivo

Esito: quattro mesi senza reddito, NASpI persa per decadenza dal termine di presentazione, crediti insinuati in via tardiva con tempi più lunghi. Le somme in gioco sono le stesse del calendario A, ma il lavoratore ne recupera una parte minore e più tardi.

Lettura comparata

La differenza tra i due calendari non dipende dalla procedura, che è identica, ma dalla capacità di individuare le finestre e di usarle. Nel calendario A il lavoratore ha valutato le prospettive di cessione prima di dimettersi: se ci fossero state trattative serie, la scelta corretta sarebbe stata diversa, cioè restare agganciato e, se del caso, chiedere la proroga. Il punto non è dimettersi sempre, ma decidere sapendo cosa succede in ciascuna delle date.

Una terza variante, utile da tenere a mente: se il curatore, anziché restare inerte, avesse comunicato il recesso il 5 febbraio per tutti i 23 dipendenti senza procedura collettiva, i lavoratori avrebbero avuto 60 giorni, fino al 6 aprile, per impugnare. In un’impresa con più di quindici dipendenti, il recesso di cinque o più lavoratori nell’arco di centoventi giorni rientra nei parametri del licenziamento collettivo: è proprio la situazione in cui la verifica della procedura del comma 6 può cambiare l’esito.

I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un rimedio

La timeline descritta finora è quella “di base”. Ma ci sono eventi che la deviano, aprendo binari paralleli con tempi propri.

Primo binario: la cessione dell’azienda

Se il curatore trova un acquirente per l’azienda o per un ramo, la scelta tra subentro e recesso cambia natura. Il trasferimento d’azienda nella liquidazione giudiziale segue l’art. 191 CCII e l’art. 47 della L. 428/1990: consultazione sindacale e possibilità di accordi che definiscono quanti e quali lavoratori passano all’acquirente e a quali condizioni. Per il lavoratore, il trasferimento è l’unico binario che conserva il posto di lavoro. Per questo la proroga del termine di quattro mesi ha senso soprattutto quando questo binario è concreto. I tempi si allungano: alla procedura competitiva di vendita si aggiungono la consultazione sindacale e la stipula.

Secondo binario: l’impugnazione del licenziamento

Se il lavoratore impugna il recesso del curatore, si apre un giudizio davanti al giudice del lavoro, con il rito e i tempi propri delle controversie di lavoro. Le conseguenze economiche di un eventuale accoglimento interagiscono con la procedura: la Cassazione, nella sentenza n. 26671 del 2018, ha riconosciuto il risarcimento commisurato alla retribuzione dal licenziamento alla reintegra; nella sentenza n. 7308 del 2018 ha chiarito che i crediti successivi al licenziamento illegittimo, a differenza di quelli del periodo di sospensione, vanno ammessi al passivo. Il risultato pratico è che la timeline del lavoratore si sdoppia: da un lato la causa di lavoro, dall’altro la verifica dei crediti nella procedura.

Terzo binario: la procedura collettiva riaperta

Quando un recesso individuale viene contestato perché avrebbe dovuto inserirsi in una procedura collettiva, la verifica riguarda il numero di recessi, l’arco temporale, le dimensioni dell’impresa. È un binario tecnico, che richiede una ricostruzione documentale accurata delle comunicazioni del curatore.

Quarto binario: la crisi personale del lavoratore

Il lavoratore che perde il posto in una liquidazione giudiziale spesso ha impegni finanziari (mutuo, prestiti personali, cessione del quinto) calibrati su una retribuzione che non c’è più. Se la NASpI e i tempi del Fondo di garanzia non bastano, la sua situazione può diventare una crisi da sovraindebitamento, gestibile con gli strumenti del Codice per il consumatore (ristrutturazione dei debiti, concordato minore se ha anche un’attività, liquidazione controllata) davanti all’Organismo di composizione della crisi.

Quinto binario, a monte: la crisi gestita prima della sentenza

Per l’imprenditore il binario parallelo più importante sta prima del giorno 0. La composizione negoziata della crisi, oggi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del Codice dopo il D.L. 118/2021, consente di affrontare la crisi con l’aiuto di un esperto indipendente, in una fase in cui le scelte sul personale sono ancora negoziabili e possono essere accompagnate da strumenti di sostegno al reddito e da accordi sindacali. Una volta aperta la liquidazione giudiziale, quelle scelte passano al curatore.

Vale la pena dire perché questo binario, che sta prima del giorno 0, cambia la timeline dei lavoratori. Nella composizione negoziata l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa e, con l’esperto, cerca una soluzione con i creditori: un accordo, un piano di risanamento, la cessione dell’azienda in esercizio. In quel contesto le misure sul personale possono essere discusse con le rappresentanze sindacali, accompagnate da ammortizzatori sociali e calibrate sul piano di risanamento, senza la rigidità del quadrimestre di sospensione. La cessione di un’azienda ancora attiva, con clienti e commesse, ha di regola un valore superiore a quella di un’azienda ferma da mesi, e porta con sé un numero maggiore di rapporti di lavoro.

Quando invece la crisi arriva alla sentenza di apertura, l’azienda è spesso già ferma, i clienti sono andati altrove e il curatore si trova davanti un’unica alternativa realistica: il recesso. In termini di calendario, la composizione negoziata sposta in avanti le scelte sul personale e le rende negoziabili; la liquidazione giudiziale le comprime in quattro mesi e le affida a un terzo. È per questo che, per l’imprenditore che vede avvicinarsi l’insolvenza, il tempo utile per tutelare anche i propri dipendenti è quello che precede la sentenza.

Per le imprese che non superano le soglie dimensionali della liquidazione giudiziale, la procedura liquidatoria è un’altra, la liquidazione controllata del sovraindebitato, con regole e protagonisti diversi, tra cui l’Organismo di composizione della crisi. Anche qui il quadro dei rapporti di lavoro va ricostruito sulla procedura concretamente aperta, senza trasporre meccanicamente le regole dell’art. 189.

Le 5 finestre critiche

  1. Le prime settimane dopo la sentenza: capire se l’azienda ha un futuro come complesso funzionante. È la finestra in cui il lavoratore decide se restare agganciato (in vista di una cessione) o dimettersi per giusta causa e accedere subito alla NASpI. Sbagliare qui significa perdere mesi di reddito o un possibile trasferimento all’acquirente.

  2. Prima della scadenza dei quattro mesi: la proroga. Se ci sono elementi concreti di ripresa o di cessione, l’istanza di proroga, che anche il singolo lavoratore può presentare, va depositata prima che il rapporto si risolva di diritto. Dopo, non c’è più nulla da prorogare.

  3. Sette giorni dalla comunicazione del licenziamento collettivo. È il tempo a disposizione delle rappresentanze sindacali per chiedere l’esame congiunto. Se la richiesta non arriva, la procedura si esaurisce e i licenziamenti seguono senza confronto.

  4. Sessanta giorni dal recesso: impugnare. Il recesso del curatore è un licenziamento e si impugna come tale. Superato il termine, anche il vizio più evidente non può più essere fatto valere. La sospensione feriale di agosto non aiuta.

  5. Sessantotto giorni per la NASpI e il termine dell’udienza di verifica per lo stato passivo. Sono le due finestre economiche. La prima decorre in modo diverso a seconda della causa di cessazione (dimissioni, recesso, risoluzione automatica); la seconda è fissata nella sentenza di apertura e va calcolata a ritroso, trenta giorni prima dell’udienza.

Le domande sul tempo

Sono passati due mesi dalla sentenza e il curatore non mi ha scritto: sono ancora dipendente?
Sì, il rapporto è sospeso. Non lavori e non maturi retribuzione, ma il rapporto esiste. Se il curatore resterà in silenzio, alla scadenza del quarto mese il rapporto si risolverà di diritto con effetto dalla data di apertura, salvo proroga. Nel frattempo puoi dimetterti per giusta causa.

Posso ancora chiedere la NASpI se il rapporto si è risolto automaticamente tre mesi fa?
Il termine per la domanda è di 68 giorni e, in caso di risoluzione di diritto, secondo la circolare INPS n. 21/2023 decorre dalla data in cui il rapporto si intende risolto, cioè dalla scadenza del quadrimestre. Dopo tre mesi il termine è, di regola, già scaduto: la situazione va verificata subito, con i documenti alla mano.

Mi pagheranno gli stipendi dei mesi di sospensione?
No, secondo l’orientamento della Cassazione formatosi sull’art. 72 l.fall. (sentenza n. 7308 del 2018): durante la sospensione la prestazione non viene resa e la retribuzione non è dovuta. Diverso è il caso in cui il curatore subentri (retribuzione dovuta dalla comunicazione) o licenzi illegittimamente (conseguenze risarcitorie).

Quanto può durare, al massimo, la sospensione?
Quattro mesi dalla sentenza di apertura; se il giudice delegato concede la proroga, il curatore dispone di un termine non superiore a otto mesi per decidere. Allo scadere, in mancanza di scelta, il rapporto si risolve di diritto.

Il curatore mi ha licenziato a luglio: le ferie di agosto spostano il termine per impugnare?
No. Il termine di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale non è un termine processuale, e comunque la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto non si applica alle controversie di lavoro. Il calendario corre senza pause.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Un’avvertenza preliminare, doverosa. La liquidazione giudiziale è in vigore dal 15 luglio 2022 e la giurisprudenza di legittimità sull’art. 189 CCII è ancora in formazione. Le pronunce della Cassazione che seguono, salvo quella del 2025 sull’amministratore giudiziario antimafia richiamata per contrasto, sono state rese sotto la legge fallimentare (art. 72 l.fall.) o sulla L. 223/1991 applicata al fallimento: le richiamiamo perché la logica della sospensione e della scelta del curatore è la stessa che il Codice ha poi codificato, ma il lettore deve sapere che non si tratta di decisioni sull’art. 189. Le abbiamo ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono e abbiamo riformulato i principi con parole nostre.

Tappa del giorno 0: il rapporto non si scioglie con la sentenza

Cass., Sez. Lavoro, sentenza 13 dicembre 2021, n. 39699.
Principio. L’apertura del fallimento non estingue automaticamente il rapporto di lavoro: questo resta sospeso fino alla dichiarazione del curatore, che può scegliere di proseguirlo, con obbligo reciproco di eseguire le prestazioni, oppure di scioglierlo, ma soltanto osservando la disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi; il lavoratore conserva gli ordinari rimedi contro il recesso.
Perché conta qui. È il fondamento giurisprudenziale del primo comma dell’art. 189 CCII: la sentenza congela il rapporto, non lo cancella, e il potere di recesso del curatore è un potere vincolato.

Tappa della sospensione: niente retribuzione finché il curatore non sceglie

Cass., sentenza 23 marzo 2018, n. 7308 (la fonte consultata non indica la sezione).
Principio. Nel periodo che va dall’apertura del fallimento alla scelta del curatore il rapporto esiste formalmente ma è quiescente: mancando la prestazione, non sono dovuti né retribuzione né contributi, e i crediti relativi a quel periodo non vanno ammessi al passivo. Diverso è il periodo successivo a un licenziamento della curatela dichiarato illegittimo: lì la mancata prestazione è imputabile al curatore e i crediti risarcitori vanno ammessi, nei limiti compatibili con la procedura.
Perché conta qui. Spiega perché, nelle simulazioni, i mesi di sospensione non producono reddito, e perché invece un recesso illegittimo può generare crediti verso la massa. Nel caso concreto il licenziamento era stato dichiarato inefficace per violazione della L. 223/1991: un collegamento diretto con la tappa del licenziamento collettivo.

Cass., sentenza 30 maggio 2018, n. 13693 (principio come richiamato dalla Cass. ord. n. 5233/2021).
Principio. Nel fallimento senza esercizio provvisorio dell’impresa il rapporto di lavoro entra in una fase di quiescenza, nella quale, in assenza di prestazione, non matura l’obbligo retributivo fino alla scelta del curatore.
Perché conta qui. Conferma che la sospensione è legata all’arresto dell’attività: dove l’impresa prosegue, come oggi prevede il comma 10 dell’art. 189, i rapporti continuano.

Cass., sentenza 11 gennaio 2018, n. 522.
Principio. Il fallimento non è giusta causa di risoluzione e il rapporto resta sospeso fino alla scelta del curatore, senza retribuzione in mancanza di prestazione; il lavoratore può però costituire in mora il curatore, che in caso di inerzia colpevole può rispondere dei danni secondo le regole comuni. Se il recesso successivo è illegittimo, dalla data del licenziamento le retribuzioni spettano a titolo risarcitorio; nel caso deciso, il recesso era stato dichiarato inefficace per violazione della L. 223/1991 e la Corte ha ammesso al passivo solo i crediti successivi al licenziamento, escludendo il periodo tra fallimento e recesso.
Perché conta qui. Disegna con precisione lo spartiacque temporale della timeline: prima del recesso nulla è dovuto, dopo un recesso illegittimo sì. La Corte ha anche valorizzato il fatto che l’azienda fosse stata affittata con assorbimento di parte del personale, segno che la disgregazione dell’impresa non era definitiva.

Tappa del recesso: il curatore è vincolato al diritto del lavoro

Cass., Sez. Lavoro, sentenza 22 ottobre 2018, n. 26671.
Principio. Le esigenze della procedura concorsuale non dispensano il curatore dalle regole che limitano i licenziamenti; se il recesso è illegittimo, il lavoratore ha diritto al risarcimento parametrato alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, e ciò vale anche quando il rapporto era già sospeso per effetto del fallimento.
Perché conta qui. Risponde direttamente alla domanda del titolo: il curatore può licenziare, ma il suo licenziamento è sindacabile e, se illegittimo, ha un costo per la procedura.

Cass., ordinanza 25 febbraio 2021, n. 5233.
Principio. Nel fallimento senza esercizio provvisorio il rapporto è sospeso e la retribuzione non è dovuta fino alla decisione del curatore; la facoltà di sciogliersi resta comunque subordinata alle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi. L’accertamento di fatto sull’avvenuta cessazione del rapporto (anche per mutuo consenso tacito) spetta al giudice di merito: nel caso deciso è stato negato il TFR perché non era provata una cessazione successiva alla reintegra.
Perché conta qui. Avverte il lavoratore che la cessazione va provata: senza un atto o un evento chiaro (recesso, dimissioni, oggi la risoluzione di diritto dell’art. 189) anche il TFR può restare fuori dallo stato passivo.

Cass., sentenza 28 maggio 2019, n. 14503 (principio come richiamato dalla Cass. ord. n. 5233/2021).
Principio. Il curatore che intende sciogliersi dal rapporto di lavoro deve rispettare le regole lavoristiche sulla risoluzione dei rapporti.
Perché conta qui. Insieme alle sentenze n. 522 e n. 26671 del 2018 e n. 39699 del 2021, forma un orientamento costante che l’art. 189 CCII ha recepito.

Tappa del licenziamento collettivo

Cass., sentenza 8 luglio 2004, n. 12645 (riferita da fonte dottrinale).
Principio. La disciplina dei licenziamenti collettivi della L. 223/1991, per effetto del suo art. 3, si applica anche alle imprese sottoposte a procedura concorsuale, indipendentemente dalla prosecuzione dell’attività.
Perché conta qui. È il presupposto storico della procedura semplificata del comma 6 dell’art. 189: il legislatore del Codice non ha esentato il curatore dalla procedura collettiva, ne ha solo accorciato i tempi.

Tappa del recesso, per contrasto: un regime diverso

Cass., ordinanza 5 febbraio 2025, n. 2803.
Principio. L’amministratore giudiziario nominato nelle misure di prevenzione antimafia può risolvere i rapporti di lavoro, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 159/2011, senza dover osservare le garanzie dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, purché indichi le ragioni del recesso.
Perché conta qui. Aiuta a non confondere figure diverse: l’amministratore giudiziario antimafia opera in un regime speciale, mentre il curatore della liquidazione giudiziale resta soggetto all’art. 189 CCII e alla disciplina dei licenziamenti, come affermato dalle pronunce precedenti.

Provvedimenti amministrativi di riferimento

INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 21.
Contenuto. Chiarisce che la cessazione ex art. 189 CCII è perdita involontaria dell’occupazione ai fini NASpI (art. 190) e fissa la decorrenza del termine di 68 giorni per la domanda: dalla data delle dimissioni, dalla conoscenza del recesso del curatore, dalla data della risoluzione di diritto. La prestazione decorre dall’ottavo giorno dall’evento se la domanda è presentata entro tale giorno, altrimenti dal giorno successivo alla domanda.
Perché conta qui. È la bussola per le finestre economiche dopo la cessazione e spiega la perdita della NASpI nel calendario B.

Quadro riepilogativo

Pronuncia Regime Tappa della timeline Principio in sintesi
Cass. Sez. Lav. 13/12/2021 n. 39699 l.fall. Giorno 0 Il fallimento sospende, non scioglie il rapporto
Cass. 23/3/2018 n. 7308 l.fall. Sospensione Niente retribuzione in sospensione; crediti dopo recesso illegittimo ammessi
Cass. 30/5/2018 n. 13693 l.fall. Sospensione Quiescenza del rapporto senza esercizio provvisorio
Cass. 11/1/2018 n. 522 l.fall. Sospensione / recesso Messa in mora del curatore; spartiacque tra prima e dopo il recesso
Cass. Sez. Lav. 22/10/2018 n. 26671 l.fall. Recesso Curatore vincolato ai limiti al licenziamento; risarcimento se illegittimo
Cass. ord. 25/2/2021 n. 5233 l.fall. Recesso / dopo la cessazione Cessazione da provare; TFR negato senza prova
Cass. 28/5/2019 n. 14503 l.fall. Recesso Curatore soggetto alle regole sulla risoluzione dei rapporti
Cass. 8/7/2004 n. 12645 L. 223/1991 Licenziamento collettivo Procedura collettiva applicabile anche nelle procedure concorsuali
Cass. ord. 5/2/2025 n. 2803 Codice antimafia Recesso (per contrasto) Regime speciale dell’amministratore giudiziario

Abbiamo riportato soltanto decisioni di cui abbiamo potuto riscontrare estremi e contenuto su fonti indipendenti, senza colmare i vuoti con riferimenti non controllati. Sull’art. 189 CCII nel testo successivo al D.Lgs. 136/2024 non risultano, allo stato delle verifiche, pronunce di legittimità consolidate.

Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi

Il nostro intervento parte da una domanda semplice: in quale giorno della timeline sei? A seconda della risposta, ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Ricostruiamo il tuo calendario personale. Partendo dalla data della sentenza di apertura, calcoliamo la scadenza del quadrimestre, l’eventuale termine prorogato, i 60 giorni per l’impugnazione, i 68 giorni per la NASpI e il termine per la domanda di ammissione al passivo, mettendoli in un’unica tabella di scadenze.

  2. Esaminiamo il fascicolo della liquidazione giudiziale. Leggiamo le relazioni del curatore, il programma di liquidazione e i provvedimenti del giudice delegato per capire se esistono prospettive di esercizio dell’impresa o di cessione dell’azienda che incidono sulla sorte del tuo rapporto.

  3. Valutiamo con te se dimetterti o restare agganciato. Se sei ancora nel periodo di sospensione, confrontiamo il vantaggio di dimissioni per giusta causa (accesso immediato alla NASpI) con la possibilità di un trasferimento all’acquirente dell’azienda.

  4. Predisponiamo l’istanza di proroga al giudice delegato. Se ci sono elementi concreti di ripresa o trasferimento e i quattro mesi non sono ancora scaduti, redigiamo e depositiamo l’istanza per conto del lavoratore, con la documentazione a supporto.

  5. Analizziamo la lettera di recesso del curatore. Verifichiamo forma scritta, autorizzazione del giudice delegato, motivazione, data di effetto e coerenza con lo stato della procedura.

  6. Verifichiamo il rispetto della procedura collettiva. Ricostruiamo numero e date dei recessi intimati dal curatore e, se ricorrono i presupposti della L. 223/1991, controlliamo comunicazioni, termini di sette e dieci giorni e criteri di scelta.

  7. Redigiamo l’impugnazione entro i 60 giorni e seguiamo il giudizio. Se emergono vizi, impugniamo il licenziamento e depositiamo il ricorso nei 180 giorni successivi, coordinando la causa di lavoro con la posizione nella procedura.

  8. Calcoliamo e depositiamo la domanda di ammissione al passivo. Insieme ai commercialisti dello staff quantifichiamo TFR, indennità di mancato preavviso, mensilità arretrate e ratei, indicando il privilegio, e presidiamo l’udienza di verifica.

  9. Seguiamo la fase del Fondo di garanzia e dei riparti. Prepariamo la domanda al Fondo di garanzia INPS dopo l’esecutività dello stato passivo e controlliamo i progetti di riparto.

  10. Interveniamo a monte, per l’imprenditore, e a valle, per il lavoratore indebitato. Per l’impresa ancora in bonis valutiamo la composizione negoziata e gli strumenti di regolazione della crisi prima che le scelte sul personale passino al curatore; per il lavoratore che non riesce più a sostenere mutuo e finanziamenti valutiamo gli strumenti del sovraindebitamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la competenza che consente di leggere la liquidazione giudiziale con gli occhi di chi lavora nella fase precedente, quando la sorte dei rapporti di lavoro è ancora oggetto di trattativa con i creditori e con le rappresentanze sindacali, e di valutare con cognizione di causa se le prospettive di cessione o di ripresa invocate in una procedura sono concrete. Accanto a essa, la qualifica di Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC copre il versante della persona: il lavoratore che, perso il posto, si trova sovraindebitato.

La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità: stesso difensore, stessa linea, dall’impugnazione del recesso del curatore fino alla Corte di Cassazione. E poiché nella liquidazione giudiziale le questioni di lavoro si intrecciano con conteggi, privilegi e riparti, lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: gli uni sui termini e sulle impugnazioni, gli altri sui calcoli di TFR, preavviso e crediti da insinuare.

Chiusura: il calendario non aspetta

Il curatore può licenziare i dipendenti durante la liquidazione giudiziale, ma dentro un perimetro preciso: autorizzazione del giudice delegato, forma scritta, impossibilità di proseguire o cedere l’attività, rispetto delle regole sui licenziamenti individuali e, quando dovuta, della procedura collettiva semplificata. Se non sceglie entro quattro mesi, o entro il termine prorogato, è la legge a chiudere i rapporti. E il lavoratore, durante la sospensione, può anticipare tutti con le dimissioni per giusta causa.

Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata, e in questa vicenda lo è anche per il lavoratore creditore: sessanta giorni per impugnare, sessantotto per la NASpI, il termine dell’udienza per lo stato passivo, sette giorni per l’esame congiunto.

Lo Studio Monardo affronta questa materia dalle due posizioni che la crisi d’impresa conosce: quella dell’impresa, con la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che opera proprio nella fase in cui la sorte dei posti di lavoro si può ancora negoziare; e quella della persona, con la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e di fiduciario di un OCC, quando le conseguenze della perdita del lavoro diventano un problema di debiti. Verificheremo a che punto del calendario ti trovi e costruiremo la strategia sulle finestre ancora aperte.

📩 Ogni giorno della sospensione conta: scrivici subito, i recapiti per raggiungere lo studio ti aspettano al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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